LA PREVIDENZA E L ASSISTENZA DEL DOTTORE ... CP...dalla dichiarazione dei redditi, con un’aliquota...

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V A D E M E C U M LA PREVIDENZA E L ASSISTENZA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA A cura della Commissione Istituzionale “Rapporti tra Iscritti e Cassa di Previdenza” Presidente: Dott.ssa Amelia Luca Membri della Commissione Stefano De Stefanis, Alessandro Grossi, Enrico Marangoni, Daniela Senlis Manferrari. Bologna, novembre 2018

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VADEMECUM

LA PREVIDENZA E L’ASSISTENZA

DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

A cura della

Commissione Istituzionale “Rapporti tra Iscritti e Cassa di

Previdenza”

Presidente: Dott.ssa Amelia Luca

Membri della Commissione

Stefano De Stefanis, Alessandro Grossi,

Enrico Marangoni, Daniela Senlis Manferrari.

Bologna, novembre 2018

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Questo vademecum vuole essere un aiuto al dottore commercialista che si iscrive per

la prima volta all’Ordine ed a tutti i colleghi che, nel corso della loro professione,

possano avere dei dubbi in merito ad alcuni aspetti riguardanti la loro posizione

previdenziale ed assistenziale. Non si è voluto trattare tutti gli argomenti, ma solo

darne un’idea di base, rimandando alla normativa riguardante la Cassa Nazionale di

Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC, per gli

approfondimenti.

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INDICE

1) Soggetti obbligati all’iscrizione alla CNPADC

2) I tirocinanti e la pre-iscrizione

3) La contribuzione e gli adempimenti contributivi

4) Le prestazioni previdenziali:

4.1 . pensione di vecchiaia

4.2 . pensione di vecchiaia anticipata

4.3 . pensione unica contributiva

4.4 . supplemento di pensione

4.5 . pensione di invalidità

4.6 . pensione di inabilità

4.7 . pensione di reversibilità e pensione indiretta

4.8 . pensione in totalizzazione

5) Il metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche

6) Le prestazioni assistenziali più ricorrenti:

6.1 . indennità di maternità

6.2 . contributo a sostegno della maternità

..6.3 . interruzione della gravidanza

6.4 . aiuto economico in caso di bisogno

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1) SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA CNPADC

OBBLIGO DI ISCRIZIONE

Sono obbligati tutti gli iscritti all’Albo, sezione A, con l’abilitazione alla professione di dottore

commercialista e l’apertura della partita iva individuale, o in forma associata, con codice attività

692011 (ex 7412A) o equiparabile.

Il dottore commercialista che, al momento dell’iscrizione, ha meno di 35 anni di età e si iscrive per

la prima volta alla Cassa, ha diritto alle agevolazioni di cui in seguito, per i primi tre anni di

iscrizione purché che corrispondano ai primi tre anni di esercizio della professione.

ESONERATI

Sono esonerati coloro che, pur in presenza dei requisiti, siano iscritti ad altra forma di previdenza

obbligatoria o ad altra cassa professionale, ed i beneficiari di un trattamento pensionistico a carico

di un altro ente di previdenza. Coloro che si trovano in condizione di esonero, hanno, comunque, la

facoltà di iscriversi alla Cassa.

Nel caso in cui venga a cessare il titolo di esonero, vi sono sei mesi di tempo per effettuare

l’iscrizione ordinaria alla Cassa.

Vi è l’obbligo di presentare domanda di esonero e di versare la contribuzione integrativa.

Per completezza, va ricordato che la mancata iscrizione alla Cassa fa sorgere l’obbligo di iscrizione

alla Gestione separata INPS, in quanto il reddito prodotto risulta non soggetto ad altra forma

previdenziale.

TERMINI PER L’ISCRIZIONE

Sei mesi dall’inizio dell’attività o dalla cessazione del titolo di esonero.

Adempimenti legati all’iscrizione

- Versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo, nonché dell’indennità di

maternità, in due rate scadenti il 31 maggio ed il 31 ottobre.

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- Comunicazione annuale dei dati riguardanti il reddito netto professionale ed il volume

d’affari (al netto del contributo integrativo). La comunicazione è obbligatoria, qualunque sia

l’ammontare del reddito o volume d’affari prodotto. La scadenza della presentazione è il 15

novembre e va effettuata con il servizio telematico SAT PCE.

- Pagamento delle eventuali eccedenze dei contributi soggettivo ed integrativo, calcolate sui

dati reddituali dell’anno precedente. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione

entro il 16 dicembre oppure si può richiedere il pagamento rateale. Tale ultima opzione

dovrà essere effettuata con adesione tramite il servizio SAT PCE, entro il 15 novembre.

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2) I TIROCINANTI E LA PRE-ISCRIZIONE

Che cosa è la pre-iscrizione

La pre-iscrizione è l’istituto riservato ai tirocinanti, per consentire loro di ottenere una copertura

previdenziale pari al periodo del tirocinio (cui aggiungere, facoltativamente, un periodo massimo di

ulteriori 3 anni), a condizione che venga presentata domanda di iscrizione alla Cassa entro 2 anni

dal termine della pre-iscrizione stessa.

Requisiti per la domanda

I tirocinanti, inclusi coloro che percepiscono una borsa di studio, possono accedere alla pre-

iscrizione facendone apposita domanda alla Cassa.

La domanda di pre-iscrizione va presentata tassativamente prima dell’iscrizione all’albo ed entro 5

anni dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti.

Nel modulo di domanda, ciascun tirocinante deve specificare l’anno di decorrenza della pre-

iscrizione, che può avere inizio dal 1° gennaio dell’anno d’iscrizione al Registro dei praticanti

oppure dal 1° gennaio di uno dei due anni successivi.

Sono esclusi dalla pre-iscrizione quei tirocinanti che siano iscritti, o lo siano stati, ad altro Ente di

previdenza obbligatoria, per lo stesso periodo e per la medesima attività.

Durata

La pre-iscrizione ha una durata massima di 6 anni, vale a dire quelli di tirocinio (al massimo 3) ed,

eventualmente, i 3 successivi.

Cessazione della pre-iscrizione

La cessazione della pre-iscrizione avviene a seguito di:

a) iscrizione ordinaria alla Cassa con effetto dal 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui

decorre l’iscrizione ordinaria alla Cassa.

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b) richiesta di cancellazione da parte del tirocinante con effetto dal 31 dicembre dell’anno di

richiesta del tirocinante

c) al termine del triennio utile ai fini dell’iscrizione all’Albo, successivo alla conclusione del

tirocinio.

Restituzione dei contributi versati

La restituzione può essere richiesta dal tirocinante a seguito della cancellazione ovvero nel caso in

cui non ci sia domanda d’iscrizione ordinaria alla Cassa entro 2 anni dal termine della pre-

iscrizione. Al richiedente sono restituiti tutti i contributi versati durante il periodo di pre-iscrizione,

maggiorati degli interessi legali.

Per richiedere la cancellazione, la restituzione dei contributi o il rimborso di somme non dovute

occorre compilare l’apposito modulo di domanda.

Contribuzione dovuta - Contributo fisso annuale

La pre-iscrizione comporta il versamento di un contributo fisso annuale da scegliere, di anno in

anno, fra 3 importi previsti ed indicati nella seguente tabella:

ANNI CONTRIBUTO FISSO ANNUALE

2010 € 533,00 € 1.065,00 € 2.131,00

2011 € 538,00 € 1.075,00 € 2.150,00

2012 € 549,00 € 1.098,00 € 2.195,00

2013 € 566,00 € 1.132,00 € 2.263,00

2014 € 578,00 € 1.157,00 € 2.313,00

2015 € 581,00 € 1.164,00 € 2.327,00

2016 € 581,00 € 1.164,00 € 2.327,00

2017 € 581,00 € 1.164,00 € 2.327,00

2018 € 584,00 € 1.171,00 € 2.341,00

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Nelle annualità comprese tra il 2004 ed il 2007 gli importi della contribuzione erano previsti, a

scelta, tra i seguenti: €500,00 - €1.000,00 - €2.000,00.

In caso di retrodatazione della pre-iscrizione, al contributo annuale si aggiunge un importo di Euro

30,00 per ciascuna annualità precedente l’anno di presentazione della domanda. Il versamento di

quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi e maggiorazioni per il periodo di

retrodatazione si esegue cumulativamente in unica soluzione.

Termine e modalità di versamento

Il termine per il versamento del contributo annuale è il 30 giugno. Il pagamento va effettuato

esclusivamente mediante bollettino MAV da generare on line utilizzando il servizio web PCT,

disponibile nell'Area "Tirocinanti Pre-iscritti".

Nel caso in cui, alla data di scadenza, non si fosse ricevuta la comunicazione dell’avvenuta pre-

iscrizione, il tirocinante dovrà attendere la comunicazione da parte della Cassa ed effettuare il

pagamento entro 90 giorni dalla ricezione, sempre mediante MAV da generare on line utilizzando il

servizio web PCT.

I termini che cadono in giorno prefestivo o festivo sono prorogati al successivo primo giorno non

festivo.

Tardivo versamento

Per i versamenti tardivi verrà applicata una sanzione fissa pari a euro 30,00, accertata direttamente

dalla Cassa.

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3) LA CONTRIBUZIONE E GLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Contributo soggettivo

E’ dovuto da tutti gli iscritti ed è calcolato in percentuale al reddito netto professionale, risultante

dalla dichiarazione dei redditi, con un’aliquota variabile scelta dallo stesso iscritto, da applicare fino

ad un reddito professionale netto massimo. E’ comunque prevista una contribuzione minima

obbligatoria per tutti gli iscritti ad eccezione degli iscritti alla Cassa con meno di 35 anni di età nei

primi 3 anni di iscrizione se coincidenti con i primi tre anni di esercizio, oppure con più di 35 anni

di età e la decorrenza di iscrizione compresa nel quinquennio 2017-2021.

ANNI DI

DICHIARAZIONE

ALIQUOTA

CONTRIBUTO

REDDITO

PROFESSIONALE

NETTO MASSIMO

CONTRIBUTO

MINIMO*

2013 Dal 11% al 100% € 168.250,00 € 2.530,00

2014 Dal 12% al 100% € 172.000,00 € 2.590,00

2015 Dal 12% al 100% € 173.050,00 € 2.610,00

2016 Dal 12% al 100% € 173.050,00 € 2.610,00

2017 Dal 12% al 100% € 173.050,00 € 2.610,00

2018 Dal 12% al 100% € 174.100,00 € 2.630,00

LA CONTRIBUZIONE

Soggettivo

% da applicare sul reddito netto

ppproprofessionale

Integrativo

% da applicare sui

corrispettivi

Maternità

Contributo fisso

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Contributo integrativo

E’ una maggiorazione che tutti i Dottori Commercialisti che esercitano la professione, anche se non

iscritti alla Cassa in quanto esonerati, devono applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume

d’affari IVA. Il contributo è stabilito nella misura del 4% e deve essere applicato e versato,

indipendentemente dall’effettiva riscossione dello stesso, con un importo minimo stabilito ogni

anno.

ANNI DI

DICHIARAZIONE

ALIQUOTA

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

MINIMO*

2013 4% € 759,00

2014 4% € 777,00

2015 4% € 783,00

2016 4% € 783,00

2017 4% € 783,00

2018 4% € 789,00

il contributo minimo non è dovuto dagli iscritti alla Cassa con meno di 35 anni di età nei

primi 3 anni di iscrizione se coincidenti con i primi tre anni di esercizio, o iscritti con più di

35 anni di età e decorrenza di iscrizione nel quinquennio 2017-2021. In questo caso deve

essere versata l’effettiva maggiorazione del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato.

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Contributo maternità

E’ dovuto da tutti gli iscritti in misura fissa stabilita annualmente in funzione dei relativi costi

sostenuti dalla Cassa.

ANNI DI

DICHIARAZIONE

CONTRIBUTO

2013 € 104

2014 € 90

2015 € 92

2016 € 82

2017 € 95

2018 € 79

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4) PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

4.1) PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è corrisposta, su domanda, ai professionisti che possano far valere

annualità di effettiva iscrizione e contribuzione ante 1° gennaio 2004 e che abbiano maturato i

seguenti requisiti anagrafico-contributivi:

ANNO DI NASCITA ETA’ ANAGRAFICA ANNI DI ISCRIZIONE

E CONTRIBUZIONE

sino al 1939 65 30

1940-1941 66 31

1942-1943 67 32

dal 1944 in poi 68 33

per tutti 70 25

La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo al contestuale raggiungimento

dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti e consente la prosecuzione dell’esercizio

professionale al fine di maturare il supplemento di pensione. La pensione di vecchiaia è reversibile.

Riferimenti normativi:

• Legge 29 gennaio 1986, n. 21 – Art. 1 Prestazioni - Art. 2 Pensione di Vecchiaia.

• Statuto – Titolo IV: Trattamenti previdenziali e assistenziali – Art. 10 Prestazioni – Art. 11

Beneficiari.

• Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale – Art. 12 Requisiti per la maturazione del

diritto al pensionamento di vecchiaia e misura del trattamento.

• Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza – Art. 3 Pensione di Vecchiaia – Art. 17

Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.

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4.2) PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

La pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità) è corrisposta, su domanda, ai professionisti che

possano far valere annualità di effettiva iscrizione e contribuzione ante 1° gennaio 2004 e che

abbiano maturato i seguenti requisiti:

ANNO ETA’ ANAGRAFICA ANNI DI ISCRIZIONE

E CONTRIBUZIONE

e contribuzione

sino al 31/12/2004

58 35

- 40

dal 01/01/2005

61 38

- 40

I requisiti di 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva sono applicati,

successivamente al 31/12/2004 e subordinatamente alla cancellazione dall’Albo, agli iscritti Cassa

con invalidità permanente nella misura almeno del 50%, certificata da struttura pubblica.

La decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata viene fissata, in presenza di domanda, nel

rispetto delle c.d. “finestre di accesso”. Il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata

consente la prosecuzione dell’esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione.

La pensione di vecchiaia anticipata è reversibile.

Riferimenti Normativi:

Legge 29 gennaio 1986, n. 21 – Art. 1 Prestazioni - Art. 3 Pensione di anzianità.

Statuto – Titolo IV: Trattamenti previdenziali e assistenziali – Art. 10 Prestazioni – Art. 11

Beneficiari

Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale – Art. 14 Requisiti per la maturazione del diritto

al pensionamento di “vecchiaia anticipata” e misura del trattamento.

Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza – Art. 5 Pensione di anzianità - Art. 17

Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Art. 59, commi 6, 7 e 8, Disposizioni in materia di previdenza,

assistenza, solidarietà sociale e sanità.

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4.3) PENSIONE UNICA CONTRIBUTIVA

A chi spetta

La pensione unica contributiva è corrisposta su domanda, ai professionisti che possano far valere

annualità di effettiva iscrizione e contribuzione dal 1° gennaio 2004.

Requisiti

ETA’ ANAGRAFICA ANNI DI ISCRIZIONE E

CONTRIBUZIONE

62 Almeno 5

Prima dell’attribuzione della pensione unica contributiva la Cassa verifica:

1) la regolarità della posizione del professionista;

2) l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di Dottore

Commercialista.

Quando spetta

La pensione unica contributiva decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della

domanda.

È consentita la prosecuzione dell’esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di

pensione.

Quanto spetta

Nei servizi online del sito della CNPADC è disponibile la simulazione dell’importo lordo di

pensione spettante alla decorrenza di legge.

Agli appartenenti alle categorie indicate alla legge 24/05/1970 n.336 e successive modificazioni (ex

combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, profugo, orfano di guerra o di caduti

per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale) la Cassa riconosce, compilando anche

l’ulteriore richiesta utilizzando il modulo disponibile nel sito della Cassa, la maggiorazione prevista

dall’art. 6 della legge 140 del 15/04/1985.

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Nell’ipotesi in cui l’ammontare della pensione unica contributiva lorda annua sia inferiore agli

importi di cui alla seguente tabella, il professionista può richiedere in sostituzione del trattamento

pensionistico, la liquidazione del montante contributivo maturato

Anno di decorrenza Importo minimo

2008 € 2.156,38

2009 € 2.212,45

2010 € 2.258,91

2011 € 2.279,24

2012 € 2.327,10

2013 € 2.399,24

2014 € 2.452,02

2015 € 2.466,73

Domanda

La domanda di pensione unica contributiva deve essere redatta su apposito modulo disponibile nel

sito della CNPADC www.cnpadc.it (Home » Dottori Commercialisti » Come fare per » Le

prestazioni previdenziali CNPADC » Pensione unica contributiva).

4.4) SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Il supplemento di pensione è una prestazione previdenziale corrisposta, su domanda

dell’interessato, ai professionisti che proseguono o riprendono l’attività’ professionale,

successivamente al riconoscimento da parte della Cassa della pensione di vecchiaia, di vecchiaia

anticipata, di anzianità e di pensione unica contributiva.

A chi spetta

Il supplemento di pensione contributivo spetta a coloro che dopo il riconoscimento della pensione di

vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità e di pensione unica contributiva abbiano ripreso o

continuato l’attività professionale per almeno cinque anni.

Il supplemento di pensione contributiva spetta anche a coloro che, dopo il riconoscimento di uno o

più supplementi quinquennali, cessino dall’iscrizione alla Cassa con un periodo di contribuzione

inferiore a cinque anni.

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Quando spetta - Decorrenza

Il supplemento di pensione decorre dal 1° giorno dell’anno successivo al completamento del

quinquennio (o della sua parte se successiva).

Domanda

La domanda di supplemento di pensione contributivo deve essere redatta su apposito “modulo”

disponibile nel sito.

4.5) PENSIONE DI INVALIDITÀ

La pensione di invalidità ha il suo presupposto nella riduzione della capacità lavorativa del dottore

commercialista.

Essa è corrisposta, previa domanda, agli iscritti alla Cassa la cui capacità lavorativa sia ridotta a

meno di 1/3 a causa di:

- malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione;

oppure

- aggravamento di malattia o infortunio preesistenti all’iscrizione, verificatosi in un periodo

successivo alla stessa.

Per avere diritto a tale tipo di prestazione, gli iscritti devono aver maturato i seguenti requisiti:

RIDUZIONE CAPACITÀ

LAVORATIVA

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

IN CASO DI MALATTIA

ANZIANITÀ

CONTRIBUTIVA

IN CASO DI INFORTUNIO

A meno di 1/3

(≥ 66,67%)

10 anni, ridotti a 5 se l’iscrizione

alla Cassa è avvenuta

anteriormente al compimento del

36° anno di età

5 anni o la sola

presentazione della

domanda di iscrizione

se avvenuta prima del

36° anno di età

Esiste dunque un primo requisito sine qua non, identificato nella riduzione della capacità lavorativa

del professionista che, come indicato nella tabella che precede, deve essere significativa (non meno

di 1/3).

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Una volta accertata la suddetta riduzione di capacità lavorativa, il diritto alla pensione di invalidità

viene riconosciuto se sussiste l’anzianità contributiva (10 anni, con l’eccezione a 5 sopra indicata,

ovvero 5 anni, a seconda che si tratti di malattia o infortunio).

Quando spetta - Decorrenza

La pensione di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa

domanda, salvo che l’insorgenza della patologia in misura normativamente rilevante non sia

refertata in data successiva all’inoltro della domanda stessa; in quest’ultimo caso, la pensione

decorre dal 1° giorno del mese successivo all’insorgenza della patologia risultante dal referto.

Prima dell’attribuzione della pensione di invalidità, la Cassa verifica la regolarità della posizione

del professionista e l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di

Dottore Commercialista.

Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni

(ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, profugo, orfano di guerra o di

caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su

richiesta, la maggiorazione prevista dall’art. 6 della legge 140 del 15/04/1985 (lire 30.000 mensili,

quindi €. 15,49, suscettibili di perequazione automatica).

Il riconoscimento della pensione di invalidità consente la prosecuzione dell’esercizio

professionale e, al raggiungimento dei requisiti anagrafico – contributivi necessari per la pensione

di vecchiaia, vecchiaia anticipata e della pensione unica contributiva, il professionista può chiedere

la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità. In caso di mancato

raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata o della pensione unica

contributiva, la contribuzione soggettiva versata dopo il pensionamento di invalidità dà luogo alla

riliquidazione di quest’ultima con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cancellazione

dalla Cassa.

La pensione di invalidità è reversibile.

REVISIONE

Se all’atto dell’attribuzione della pensione di invalidità il referto medico prevede la “revisionabilità”

dello stato invalidante, il professionista sarà sottoposto, ogni tre anni, ad ulteriori visite mediche per

verificare la permanenza dell’invalidità.

La pensione diviene definitiva se lo stato invalidante è confermato per due volte consecutivamente.

Qualora invece il referto medico attesti che la capacità lavorativa non è più ridotta a meno di un

terzo, la Cassa procede alla revoca della pensione con effetto dal 1° giorno del mese successivo a

quello della visita medica.

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4.6) PENSIONE DI INABILITÀ

La pensione di inabilità si basa sulla riduzione integrale della capacità lavorativa del dottore

commercialista. Essa è corrisposta, su domanda, agli iscritti alla Cassa la cui capacità lavorativa sia

esclusa in modo permanente e totale, a causa di:

- malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione,

oppure

- aggravamento di malattia o infortunio preesistenti all’iscrizione, verificatosi in un periodo

successivo alla stessa.

Per avere diritto a tale tipo di prestazione gli iscritti devono aver maturato i seguenti requisiti:

RIDUZIONE CAPACITÀ

LAVORATIVA

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

IN CASO DI MALATTIA

ANZIANITÀ

CONTRIBUTIVA

IN CASO DI

INFORTUNIO

Totale e permanente

(100%)

10 anni, oppure la sola iscrizione se

continuativa ed effettuata

anteriormente al compimento del

36° anno di età

Sola iscrizione

Anche in questo caso, come nella pensione di invalidità, esiste un primo requisito fondamentale,

individuato nella riduzione totale e permanente della capacità lavorativa del professionista.

Una volta accertata la suddetta riduzione di capacità lavorativa, il diritto alla pensione viene

riconosciuto se sussiste l’anzianità contributiva (variabile, come indicato nella tabella che precede, a

seconda che si tratti di malattia o infortunio).

Quando spetta - Decorrenza

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della

domanda, salvo che l’insorgenza della patologia in misura normativamente rilevante non sia

refertata in data successiva all’inoltro della domanda stessa. In quest’ultimo caso la pensione

decorre dal 1° giorno del mese successivo all’insorgenza della patologia come risulta dal referto.

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Prima dell’attribuzione della pensione di inabilità, la Cassa verifica la regolarità della posizione del

professionista e l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di

Dottore Commercialista.

Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni

(ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, profugo, orfano di guerra o di

caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su

richiesta, la maggiorazione prevista d all’art. 6 della legge 140 del 15/04/1985 (lire 30.000 mensili,

quindi €. 15,49, suscettibili di perequazione automatica).

A differenza della pensione di invalidità, l’attribuzione della pensione di inabilità non consente la

prosecuzione dell’esercizio professionale (coerentemente con la natura della pensione: se il

professionista è inabile non può, evidentemente, continuare ad esercitare la professione).

Il professionista dovrà quindi provvedere alla cancellazione dall’Albo entro tre mesi dalla ricezione

della comunicazione del provvedimento di concessione della pensione di inabilità, pena la revoca

della deliberazione concessiva della pensione.

La pensione di inabilità è reversibile.

PENSIONE DI INABILITÀ IN TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità,

di inabilità o indiretta a quei professionisti (e/o loro superstiti) che hanno versato contributi in

diverse Casse, gestioni o fondi previdenziali.

La Pensione di inabilità in totalizzazione spetta al Dottore Commercialista che si trova nella

condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e ha

maturato, per effetto del computo delle diverse anzianità contributive, i requisiti di accesso al

trattamento assicurativo del fondo pensionistico in cui è iscritto al momento del verificarsi dello

stato di inabilità.

REVISIONE

I titolari di pensione di inabilità possono essere sottoposti a una visita medica, entro dieci anni dalla

concessione della pensione, per la verifica della permanenza dello stato inabilitante.

Qualora venga refertato che la capacità lavorativa non sia più esclusa, la Cassa procede alla revoca

della pensione con decorrenza 1° giorno del mese successivo a quello della visita medica.

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4.7) PENSIONE DI REVERSIBILITA’ E PENSIONE INDIRETTA

Beneficiari

Coniuge finche’ permane il suo stato vedovile (anche se separato legalmente, separato legalmente

con addebito purché titolare di assegno alimentare, divorziato purché titolare di assegno alimentare)

Figli minorenni

Figli studenti delle scuole medie e professionali fino a 21 anni che erano a carico del de cuius al

momento della morte e che non lavorano

Figli studenti universitari fino a 26 anni che erano a carico del de cuius al momento della morte e

che non lavorano, entro il limite del corso di studio

Figli maggiorenni che sono inabili al lavoro e che erano gia’ a carico del de cuius alla data della

morte

Pensioni di reversibilità: sono quelle riconosciute ai superstiti beneficiari nel caso in cui il de cuis,

all’atto del decesso, era già titolare di pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o di invalidità.

Qualora la pensione di anzianità o inabilità originaria sia stata concessa prima dei 10 anni di

contribuzione da parte del de cuius, la misura della pensione di reversibilità’ è ridotta di un decimo

per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento di tale decimo anno.

Pensioni indirette: sono quelle riconosciute ai superstiti beneficiari nel caso in cui il de cuius,

all’atto del decesso, non aveva maturato il diritto alla pensione, ma aveva maturato già certe

condizioni di iscrizione e contribuzione. Tali condizioni sono: a) in caso di decesso per malattia, 10

anni di contribuzione se il de cuius era un iscritto ante 2004; 5 anni di contribuzione se il de cuius

era un iscritto dal 2004; la sola iscrizione alla Cassa se il decesso per malattia e’ avvenuto

anteriormente ai 36 anni del de cuius stesso b) in caso di decesso per infortunio, la condizione

richiesta è unicamente la iscrizione del de cuius alla Cassa.

Misura del trattamento pensionistico ai superstiti

Le percentuali del trattamento spettante ai beneficiari sono le medesime sia per le pensioni di

reversibilità che per quelle indirette e precisamente: 60% al coniuge e 20% ad ogni figlio.

In caso di assenza del coniuge le percentuali diventano: 60% in caso di un solo figlio; 80% in caso

di due figli, in parti uguali ciascuno; 100% in caso di tre o più figli suddiviso in parti uguali fra loro.

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Decorrenza del trattamento pensionistico

Sia la pensione di reversibilità che la pensione indiretta decorrono dal 1° giorno del mese

successivo alla data del decesso.

Supplemento di pensione di reversibilità

Qualora il de cuius che era già titolare di pensione diretta avesse proseguito l’attività professionale

per i successivi cinque anni e pertanto maturato il diritto ad un supplemento di pensione senza

averne però fatto richiesta, i superstiti hanno diritto ugualmente a tale trattamento supplementare .

Se invece il de cuius non aveva ultimato i cinque anni di anzianità successivi alla decorrenza della

pensione diretta, i superstiti hanno diritto a richiedere la restituzione della contribuzione soggettiva

versata.

Professionista de cuius cancellato dalla Cassa

Se il de cuius era cancellato dalla Cassa e non aveva chiesto la restituzione dei contributi soggettivi

versati, i superstiti che siano beneficiari secondo quanto sopra, hanno ugualmente diritto alla

pensione indiretta qualora il professionista deceduto fosse iscritto alla Cassa prima del 2004 e

cancellato con almeno 25 anni di anzianità contributiva oppure iscritto alla Cassa dal 2004 e

cancellato con almeno cinque anni di anzianità contributiva.

Riferimenti normativi:

Artt. 1 e 7 Legge 29 01 1986 n. 21

Artt. 10 e 11 Statuto

Artt.16 e 18 Regolamento di Disciplina Regime Previdenziale

Artt. 11 Regolamento di Disciplina delle funzioni previdenza

4.8) PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE

L’istituto della totalizzazione consente l’acquisizione del “diritto ad un’unica pensione di

vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta a quei professionisti (e/o loro superstiti) che hanno

versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero

potuto utilizzare tutta la contribuzione versata.”

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E’ possibile totalizzare periodi assicurativi riguardanti:

due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;

forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.lgs.

509/94 (Casse professionali)

appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del D.l.

103/96 (Casse professionali)

il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;

la gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’art. 2 c.26, L. 335/95;

il fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose

diverse dalla cattolica.

Requisiti

La totalizzazione può essere richiesta:

dagli iscritti alla Cassa;

dai cancellati Cassa per i quali la Cassa è l’ultimo, in ordine di tempo, ente d’iscrizione;

dagli eredi e/o superstiti dell’iscritto ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver

acquisito il diritto a pensione.

Sono esclusi i Dottori Commercialisti che hanno richiesto ed accettato la ricongiunzione ai sensi

della L. 45/90 ed i titolari di pensione diretta.

Si precisa che:

la totalizzazione è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità (art. 1, comma1,

D.Lgs. n° 42/06). Qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di

invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la

pensione di inabilità in totalizzazione (art. 2, D.Lgs. n° 42/06), in quanto si è in presenza di

una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.

La totalizzazione rimane, invece, preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario

di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. In tale fattispecie,

infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione ma di un

mutamento del titolo della stessa.

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Trattamento previdenziale e decorrenza

Con la totalizzazione, l’anzianità contributiva è calcolata sommando tutti i periodi contributivi non

coincidenti, posseduti presso le diverse gestioni previdenziali, per realizzare il diritto ad un'unica

pensione. Di norma, la pensione in totalizzazione è calcolata con le regole del sistema contributivo,

salvo che l’interessato non possa far valere, in una delle gestioni, un diritto autonomo. Per quanto

riguarda la quota maturata nella Cassa, il metodo contributivo si applica a chi ha maturato meno di

25 anni di versamenti.

Pensione di vecchiaia in totalizzazione

Spetta a coloro che possono vantare i seguenti requisiti

Anno di maturazione Età Anzianità

Slittamento decorrenza

(c.d. finestra)

sino al 2010 65 anni 20 anni -

dal 2011 65 anni 20 anni 18 mesi

dal 2013 65 anni e 3 mesi 20 anni 18 mesi

dal 2016 65 anni e 7 mesi 20 anni 18 mesi

Se la domanda di pensione è presentata successivamente alla c.d. finestra, la decorrenza è fissata

comunque al 1° giorno del mese successivo il diciottesimo mese, salva la possibilità di richiedere la

decorrenza del medesimo trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello

di presentazione della domanda.

Al Dottore Commercialista è consentita la prosecuzione dell’esercizio professionale al fine di

maturare il supplemento di pensione contributivo.

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Pensione di anzianità in totalizzazione

Spetta a coloro hanno maturato un’anzianità contributiva secondo quanto indicato nella seguente

tabella

Anno maturazione Anzianità Slittamento decorrenza

(c.d. finestra)

sino al 2010 40 anni -

2011 40 anni 18 mesi

2012 40 anni 19 mesi

2013 40 anni e 3 mesi 20 mesi

dal 2014 40 anni e 3 mesi 21 mesi

dal 2016 40 anni e 7 mesi 21 mesi

Se la domanda di pensione è presentata successivamente alla c.d. finestra, la decorrenza è fissata al

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Anche in questo caso è consentito al Dottore Commercialista la prosecuzione dell’esercizio

professionale al fine di maturare il supplemento di pensione contributivo.

Trattamento pensionistico in regime di totalizzazione.

L’attribuzione della prestazione in regime di totalizzazione è riconosciuta dalla Cassa, dopo aver

accertato la regolarità della posizione assicurativa e l’insussistenza di cause di incompatibilità con

l’esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Il pagamento della pensione in totalizzazione è sempre effettuato dall’Inps, anche nei casi in cui non

è interessato alla liquidazione di alcuna quota propria.

Domanda

La domanda di pensione in totalizzazione va presentata presso l’Ente che gestisce l'ultima forma

assicurativa a cui è iscritto ovvero è stato iscritto il Dottore Commercialista.

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Se al momento della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di

scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di

inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in

totalizzazione.

Le domande di reversibilità di pensioni dirette in totalizzazione vanno sempre presentate

all’Inps.

5) METODO DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Definizioni:

metodo retributivo = l’importo della pensione viene calcolato in base alla media dei redditi

dichiarati dall’assicurato (in vigore per le annualità maturate fino al 31/12/2003);

metodo contributivo = l’importo della pensione viene calcolato sulla base dei contributi

effettivamente versati nel corso della vita lavorativa (cosiddetto “montante contributivo” –

introdotto il 1/1/2004);

aliquota di finanziamento = è la percentuale da applicare al reddito del professionista per

determinare la quota di contributi che debbono essere versati (contributo soggettivo);

aliquota di computo = è la percentuale da applicare al reddito imponibile annuo di un lavoratore per

determinarne la quota di contributi figurativi individuali che incrementa il montante contributivo

individuale utilizzato per calcolare la pensione.

montante contributivo individuale = rappresenta il capitale che il professionista ha accumulato nel

corso degli anni “lavorativi”.

Le pensioni erogate dalla Cassa sono calcolate con il metodo retributivo per le annualità maturate

sino al 31/12/2003, e con il metodo contributivo per le annualità maturate dal 1/1/2004.

Per le pensioni con annualità maturate nei periodi prima e dopo l’1/1/2004, sarà applicato il metodo

misto, ossia l’importo della pensione sarà dato dalla somma della quota di retributivo e di

contributivo maturate.

Dal 2012 è stato introdotto un meccanismo tramite il quale viene valorizzato il montante

contributivo individuale, mediante il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello

versato. In sostanza, l'aliquota di finanziamento viene disgiunta dall'aliquota di computo nel

senso che gli iscritti alla CNPADC si troveranno a contribuire con un determinato importo, in

relazione all'aliquota di finanziamento, e vedranno accreditato al proprio montante contributivo

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individuale un importo maggiorato. L’aliquota di computo genererà un plusvalore di rendimento del

montante contributivo, mediante le percentuali della tabella sottostante, con un correttivo chiamato

coefficiente di equità intergenerazionale.

A B C D E

Aliquota

contribuzione

soggettiva dovuta

e versata

Plusvalore %

riconosciuto

Coefficiente di

equità

intergenerazionale

Maggiorazione Aliquota di

computo

≥ 17 4%

1 – Ar/At

(B * C)

(A+D)

≥ 16 e < 17 3,8%

≥ 15 e < 16 3,6%

≥ 14 e < 15 3,4%

≥ 13 e < 14 3,2%

≥ 12 e < 13 3,0%

≥ 11 e < 12 3,0%

Legenda:

Ar = anni di contribuzione con il metodo reddituale;

At = anni di contribuzione totali;

Il coefficiente di equità intergenerazionale funziona come leva negativa che riduce il plusvalore

riconosciuto (B). Maggiore è l’anzianità assicurativa reddituale complessiva (Ar) minore è il plus-

valore riconosciuto. Questa leva si annulla con l’applicazione del sistema unico contributivo in cui

tutto il plusvalore confluisce nel montante contributivo individuale. In sostanza, più anni maturati

nel periodo dal 1/1/2004 (contributivo), più elevata è la percentuale riconosciuta.

Infine, per il periodo dal 2013 e fino al 2022, con possibilità di rinnovo, è stata introdotto il

meccanismo di retrocessione di parte del contributo integrativo sul montante individuale.

Praticamente, in aggiunta alla contribuzione soggettiva e all’aliquota di computo, il montante

contributivo sarà integrato con una percentuale di contributo integrativo calcolato sul volume

d’affari. Il calcolo è rappresentato nella seguente tabella.

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A B C

Contributo integrativo da

riconoscere sul montante

contributivo individuale (%

Volume di affar ai fini IVA

effettivo)

Coefficiente di

equità

intergenerazionale

Ammontare

riconosciuto

1% 1 – Ar/At (A * B)

Legenda:

Ar = anni di contribuzione con il metodo reddituale;

At = anni di contribuzione totali;

In definitiva il montante contributivo individuale è alimentato negli anni dai seguenti elementi:

- Contributo soggettivo;

- Aliquota di computo;

- Percentuale di contributo integrativo;

- Rivalutazione del montante;

Contributo solidarietà

Al momento dell’erogazione della pensione su tutte le pensioni calcolate con il sistema reddituale la

Cassa previdenza applica un contributo di solidarietà calcolato sulla base della seguente tabella:

Scaglioni Percentuale per pensioni con

decorrenza 01/01/2005

Percentuale per pensioni con

decorrenza al 31/05/2004

Fino a € 13.451,34 0% 0%

Da € 13.451,34 a € 26.902,65 2% 4%

Da € 26.902,65 a € 53.805,36 3% 5%

Da € 53.805,36 a € 80.701,83 4% 6%

Oltre € 80.701,83 5% 7%

n.b. scaglioni aggiornati al 2015 delle quote di pensioni reddituali

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Liquidazione dei trattamenti pensionistici

La pensione annua viene erogata in tredici mensilità e quest’ultima è liquidata nel mese di

dicembre. Gli importi delle pensioni erogati sono perequati a partire dal primo gennaio di ogni anno

sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai

calcolato dall’ISTAT, applicando una riduzione della rivalutazione con l’aumentare della fascia del

trattamento pensionistico ricevuto.

Importo lordo annuo del

trattamento pensionistico

Percentuale di applicazione

del tasso di rivalutazione

ISTAT

Valori 2017

(tasso rivalutazione ISTAT pari

a 0,6%)

Fino a € 31.052,41 100% 0,0%

Da € 31.052,41 a € 51.754,03 90% 0,0%

Oltre € 51.754,03 75% 0,0%

Per quanto riguarda la cessione del quinto della pensione, la Cassa, attraverso società finanziare,

consente al Pensionato di richiedere un finanziamento e destinare un quinto del trattamento

pensionistico al rimborso del finanziamento stesso. La Cassa rilascia un documento con il calcolo

della pensione mensile cedibile per permettere al Pensionato di richiedere il finanziamento presso le

società finanziarie abilitate.

Il diritto alla pensione è imprescrittibile. I singoli ratei di pensione si prescrivono decorsi dieci

anni dalla data di insorgenza del diritto se non sono mai stati liquidati, oppure con il decorso di

cinque anni dalla data di scadenza delle singole rate, se le stesse sono state liquidate, cioè messe a

disposizione del creditore che non le ha riscosse.

ALTRE OPZIONI

Il Riscatto

Per poter aumentare le annualità contributive, il dottore commercialista può riscattare il periodo

legale del corso di laurea in economia e commercio, o equivalenti e riconosciuti come idonei

all’ammissione all’esame di stato; il periodo del servizio militare, nonché i servizi equiparati; il

tirocinio professionale per un periodo massimo di tre anni.

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Si possono riscattare periodi non coperti da altra contribuzione e possono essere utilizzati per

ottenere tutte le prestazioni previdenziali.

La Ricongiunzione

Coloro che hanno maturato annualità contributive in diverse forme previdenziali, possono riunirle

presso la Cassa, come ricongiunzione in entrata, o presso altro Ente, come ricongiunzione in uscita,

per poter ottenere un unico trattamento pensionistico.

Sono ricongiungibili tutti i periodi di contribuzione non più attivi, maturati presso altre gestioni

previdenziali, ad esclusione della Gestione Separata Inps, e non interamente coincidenti con

l’anzianità maturata presso la Cassa. Per maggiori approfondimenti e per eventuali simulazioni

dell’onere da versare, si rimanda ai servizi on-line della CNPADC.

6) LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PIU’ RICORRENTI

Si citano le prestazioni assistenziali di maggiore interesse, rimandando al sito della CNPADC per la

visione delle altre fattispecie.

6.1) INDENNITA’ DI MATERNITA’

Che cosa è

E’ il diritto riconosciuto a tutela delle Dottoresse Commercialiste libere professioniste, ad

un’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi – dai due mesi antecedenti il parto ai tre

mesi successivi. La medesima tutela è, inoltre, estesa ai casi di adozione o affidamento, o in caso di

interruzione di gravidanza.

Requisiti

a. A chi spetta:

Alle Dottoresse Commercialiste iscritte alla Cassa, che risultino in possesso della partita IVA e

dell’iscrizione all’Albo professionale nel periodo indennizzabile.

In carenza di tali requisiti l’indennità verrà riconosciuta in misura frazionata e proporzionata ai

giorni di presenza di detti requisiti.

Il diritto all’indennità di maternità è escluso qualora sussista il medesimo diritto in capo ad altro

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Ente di Previdenza.

b. Quando spetta:

• in caso di parto;

• in caso di adozione, a condizione che il figlio adottivo non abbia superato i 18 anni;

• in caso di affidamento.

Come si calcola

L’indennità di maternità viene calcolata in base al reddito professionale percepito dalla avente

diritto nel secondo anno precedente a quello dell’evento ed è pari ai cinque dodicesimi dell’80% di

tale reddito. Per esempio: se l’evento avviene nell’anno 2017 e il reddito professionale è pari ad

euro 35.600 - come da dichiarazione fiscale 2016, periodo d’imposta 2015 - l’indennità ammonterà

ad euro 11.866,67 (euro 35.600,00 x 80% = euro 28.480,00 : 12 x 5=euro 11.866,67).

In ogni caso, l’importo dell’indennità di maternità non può essere inferiore ad un importo minimo

fissato annualmente né superiore ad un importo massimo, pari a cinque volte l’indennità minima.

L’importo minimo e massimo sono aggiornati annualmente e sono riportati nella seguente tabella:

ANNO IMPORTO MINIMO IMPORTO MASSIMO

2008 € 4.382,56 € 21.912,80

2009 € 4.552,96 € 22.614,80

2010 € 4.554,16 € 22.770,80

2011 € 4.626,96 € 23.134,80

2012 € 4.752,80 € 23.764,00

2013 € 4.895,28 € 24.476,40

2014 € 4.948,32 € 24.741,60

2015 € 4.958,72 € 24.793,60

2016 € 4.958,72 € 24.793,60

2017 € 4.958,72 € 24.793,60

2018 € 5.012,80 € 25.064,00

Al momento della liquidazione delle indennità di maternità, viene applicata una ritenuta d’acconto

del 20%, in quanto si tratta di indennità sostitutiva del reddito professionale e sottoposta al

medesimo regime fiscale.

Nel caso di interruzione di gravidanza verranno applicate delle modalità diverse di calcolo, a

seconda del periodo in cui avviene.

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Come fare per richiederla

Per richiedere l’indennità di maternità l’avente diritto dovrà presentare domanda d’indennità di

maternità con i relativi allegati, a partire dal settimo mese di gravidanza e, comunque, entro il

termine perentorio di 180 gg. dalla data del parto.

In caso di adizione o affidamento, la domanda di indennità di maternità deve essere richiesta

perentoriamente entro 180 gg dall’ingresso del bambino all’interno del nucleo familiare.

Per effettuare la domanda è disponibile il servizio on line DIM di Domanda d’indennità di

maternità. E’ anche possibile inoltrare la domanda alla Cassa mediante raccomandata. L’erogazione

dell’indennità di maternità è successiva al parto e subordinata alla presentazione del certificato di

nascita da parte della richiedente. In caso di adozione o affidamento deve essere allegata copia

autentica del provvedimento.

6.2) CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’

E’ riconosciuto un ulteriore contributo che si affianca all’indennità di maternità, riconosciuto alle

Dottoresse Commercialiste, in caso di evento nascita, adozione ed affidamento.

Spetta alle Dottoresse Commercialiste in possesso di partita IVA e dell’iscrizione all’Albo

professionale nel periodo indennizzabile e a cui è riconosciuta l’indennità di maternità in caso di

evento nascita, adozione e affidamento.

L’importo è pari a 1/12 dell’80% del reddito netto professionale dichiarato ai fini fiscali nell’anno

precedente a quello dell’evento, con un minimo garantito di euro 1.730,00 (per l’anno 2018). La

somma di detto contributo e dell’indennità di maternità già riconosciuta, non può eccedere il limite

massimo dell’indennità di maternità erogabile, previsto per l’anno, che nel 2018 ammonta

complessivamente ad euro 25.064,00.

Al momento dell’erogazione verrà applicata una ritenuta d’acconto del 20%, salvo il caso in cui si

benefici del regime fiscale agevolato.

Per ottenere tale contributo non occorre presentare apposita domanda. La Cassa, a seguito del

riconoscimento dell’indennità di maternità, provvederà d’ufficio alla definizione dello stesso.

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6.3) INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

Il contributo è riconosciuto in caso di interruzione di gravidanza alle Dottoresse commercialiste in

possesso di partita Iva e dell’iscrizione all’Albo professionale nel periodo indennizzabile iscritte

alla Cassa o che hanno presentato domanda di iscrizione.

L’importo riconosciuto varia a seconda del momento in cui avviene l’interruzione di gravidanza:

a) dall’inizio della gravidanza fino al 60° giorno è pari ad euro 1.002,56;

b) dal 61° giorno della gravidanza fino al termine del 6° mese è pari a ½ dell’80% del reddito

professionale dichiarato nell’anno precedente all’interruzione. In ogni caso, l’importo

dell’indennità non può essere inferiore ad euro 1.002,56 o superiore ad euro 5.012,80;

c) dall’inizio del 7° mese di gravidanza è pari a 5/12 dell’80% del reddito netto professionale

dichiarato nell’anno precedente all’interruzione. In ogni caso, l’importo dell’indennità non

può essere inferiore ad euro 5.012,80 o superiore ad euro 25.064,00.

Nel caso a) la richiesta deve essere effettuata entro il termine perentorio di un anno dalla data di

interruzione della gravidanza, mentre nei casi b) e c) la richiesta dell’indennità deve essere

effettuata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di interruzione della gravidanza.

6.4) INTERVENTI ECONOMICI AVENTI PARTICOLARE INCIDENZA SUL BILANCIO

FAMILIARE

Che cosa è

E’ una prestazione erogata dalla Cassa all’iscritto (o ai suoi familiari) che si trovano in uno stato di

bisogno a seguito del verificarsi di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare.

Requisiti

La richiesta di intervento economico può essere presentata da:

• iscritto alla Cassa al 31 dicembre dell’anno precedente quello di competenza dell’erogazione (e

comunque alla data della richiesta);

• pensionati Cassa;

• familiari degli iscritti o dei pensionati Cassa, intendendosi tali il coniuge, parenti in linea retta di

1° grado, conviventi ed a carico.

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Possono presentare richiesta anche i Dottori Commercialisti non iscritti alla Cassa (e loro familiari)

che, essendosi avvalsi della facoltà di non iscriversi in quanto titolari di altra copertura

previdenziale obbligatoria, sono tenuti al versamento della sola contribuzione integrativa o che vi

siano stati tenuti prima della cessazione dell'attività di Dottore Commercialista o della cancellazione

dall'Albo dovute ad inabilità assoluta o conseguimento di altra forma pensionistica.

Gli eventi che trovano tutela possono essere così riassunti:

a. Eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul bilancio

familiare espongano il richiedente a spese non ordinariamente sostenibili.

b. Interruzione, superiore a 3 mesi, dell’attività professionale per malattia o infortunio.

c. Decesso dell’iscritto o pensionato che abbia procurato gravi difficoltà finanziaria al coniuge

superstite e figli minori o maggiori inabili.

In casi particolari non rientranti tra quelli descritti, il Consiglio di Amministrazione della Cassa può

ugualmente disporre un intervento economico ritenuto adeguato al singolo caso.

Limiti di reddito

I limiti reddituali sono rivalutati annualmente e da intendersi come reddito imponibile complessivo

del nucleo familiare del richiedente:

Anno di presentazione

della domanda

Unico componente nucleo

familiare

Più componenti nucleo

familiare

2008 € 26.954,66 € 35.580,15

2009 € 27.655,49 € 36.505,24

2010 € 28.236,26 € 37.271,86

2011 € 28.490.39 € 37.607,31

2012 € 29.088,69 € 38.397,07

2013 € 29.990,44 € 39.587,38

2014 € 30.650,23 € 40.458,30

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Anno di

presentazione

della domanda

Unico

componente

nucleo familiare

Due componenti

nucleo familiare

Tre componenti

nucleo familiare

Quattro e più

componenti

nucleo familiare

2015 € 35.250 € 45.800 € 52.850 € 58.100

2016 € 35.250 € 45.800 € 52.850 € 58.100

2017 € 35.250 € 45.800 € 52.850 € 58.100

2018* € 35.500 € 46.100 € 53.200 € 58.450

*limiti validi per le domande protocollate fino al 31/10/2018.

Nuovi limiti per le domande protocollate dal 01/11/2018:

Anno di

presentazione

della domanda

Un

componente

Due

componenti

Tre

componenti

Quattro

componenti

2018 € 35.500 € 46.100 € 53.200 € 58.450

Anno di

presentazione

della domanda

Cinque

componenti

Sei

componenti

Sette o più

componenti

2018 € 62.850 € 65.900 € 67.550

Se nel nucleo famigliare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap i limiti di

reddito aumentano e sono:

Anno di

presentazione

della domanda

Genitore con un figlio con

handicap

Per ogni altro

componente

Per ogni altro figlio

con handicap

2018 € 63.800 +40% +60%

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Come si calcola

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa è competente ad accertare la sussistenza dello stato di

bisogno e alla determinazione dell'importo da erogare, ad eccezione dell'evento indicato alla lettera

b), delegato al Direttore Generale, tenendo conto del periodo di interruzione dell'attività

professionale e del reddito professionale dichiarato.

Il sussidio è erogabile esclusivamente in presenza di regolare posizione contributiva.

Come fare per richiederlo

Per richiedere il contributo economico per stato di bisogno, il richiedente deve presentare domanda

in forma libera, entro 2 anni dalla data dell’evento (si prescinde dal termine dei due anni solo in

caso di gravi impedimenti documentati). Nella domanda dovrà essere descritto il più possibile

l’evento che ha causato lo stato di bisogno, e si dovrà allegare la documentazione richiesta. Per ogni

particolare, si rimanda al quanto disposto dalla CNPADC.

Si elencano le altre prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa:

- Polizza sanitaria;

- Eventi calamitosi;

- Contributo per genitori di figli portatori di handicap;

- Contributo per spese di assistenza domiciliare;

- Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero;

- Contributo per spese di onoranze funebri;

- Borse di studio;

- Contributo per orfani.

Per approfondimenti visitare il sito della Cassa, www.cnpadc.it.

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