La Fatturazione Elettronica - Clarity Group · modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 127/2015, fra...

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AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI DEL LAVORO REVISORI LEGALI

MILANO | BESANA B.ZA | COMO | MEDA | NOVARA | SARONNO

claritygroup.it - [email protected] - 02.87166711

La Fatturazione Elettronica

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Cenni sull’introduzione della Fattura Elettronica2004

Con il D.Lgs. n. 52 del 20 febbraio 2004 il Legislatore italiano, recepisce la Direttiva 2001/115/CE dando attuazione ai principi nella medesimacontenuti, con sostituzione dell’articolo 21 del Dpr n. 633/1972 e modifica degli articoli 39 e 52 del medesimo decreto.

La Direttiva, prevedeva:

- la possibilità di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture con modalità esclusivamente informatiche;

- la fatturazione elettronica o cartacea “per conto”, ovvero affidata al cliente o a soggetti terzi;

- la possibilità di conservazione elettronica delle fatture, anche al di fuori del territorio nazionale dei soggetti passivi d’imposta.

In base a tale normativa viene ammessa la possibilità di gestire il flusso della fatturazione, ivi compresa la conservazione delle fatture,secondo modalità interamente elettroniche.

In precedenza, l’Amministrazione finanziaria italiana aveva già ammesso la trasmissione della fattura secondo modalità informatiche:

- con la Risoluzione n. 360879 del 30 aprile 1986 era stato ritenuto valido l’invio delle fatture tramite posta elettronica;

- con la Risoluzione n. 107/E del 4 luglio 2001 era stata ammessa l’emissione della fattura mediante l’impiego congiunto di un telefax e di unsupporto informatico.

Tuttavia, in entrambi i casi sia il soggetto emettente che quello ricevente dovevano “materializzare” la fattura, ad esempio, mediante stampasu supporto cartaceo.

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2007

Il Legislatore, con l’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 fissa l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste inessere nei confronti della Pubblica Amministrazione e, relativamente a tali operazioni, abbandona il principio della libertà di comportamento inmateria di fatturazione elettronica.

La normativa in questione stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alla PA, denominate appunto FatturaPA, debba essereeffettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fattureelettroniche alle amministrazioni destinatarie”.

2013 - 2014 - 2015

La prima applicazione concreta della fatturazione elettronica nel nostro Paese è avvenuta con riguardo alle operazioni effettuate nei confrontidella Pubblica Amministrazione (cd PA). Per questa tipologia di operazioni la fatturazione elettronica è stata resa possibile a partire dal 6dicembre 2013 su base volontaria. La facoltà si è poi tramutata in obbligo a far data dal 6 giugno 2014, per le operazioni poste in essere neiconfronti delle principali PA e dal 31 marzo 2015 nei confronti di tutte le Amministrazioni ed enti pubblici.

Relativamente invece alle operazioni fra soggetti privati, il Legislatore con l’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23 delegail Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazioneelettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e letransazioni effettuate.

In attuazione della delega di cui alla legge n. 23/2014, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 dispone che i soggettipassivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entratedei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

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2016

Il Legislatore con l’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con loscopo di contrastare l’evasione fiscale mediante la drastica riduzione del tempo che intercorre tra le operazioni poste in essere dai contribuenti ela loro conoscibilità (e conseguente possibilità di controllo) da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza:

• rivede profondamente la normativa concernente lo “spesometro”, prevedendo l’obbligo della comunicazione – entro l’ultimo giorno delsecondo mese successivo ad ogni trimestre – dei dati delle fatture emesse e ricevute, queste ultime se registrate. Per il periodo d’imposta 2017(e successivamente anche per il 2018, per quest’ultimo in via facoltativa), tale comunicazione viene prevista a livello semestrale;

• introduce l’obbligo della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche iva.

In conseguenza di quanto sopra, a partire dal 2017, riguardo ai dati delle fatture emesse e ricevute sono venute a profilarsi due diverse modalitàdi comunicazione:

• Comunicazione obbligatoria: NUOVO SPESOMETRO

• Comunicazione opzionale: FATTURE ELETTRONICHE e altri dati trasmessi mediante il sistema di interscambio.

La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è invece comune a entrambe le modalità sopra indicate.

2018

La Legge di bilancio per il 2018 (comma 909), contiene alcune importanti disposizioni in tema di fatturazione elettronica apportando numerosemodifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 127/2015, fra cui l’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, neirapporti tra operatori economici residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia e anche nei confronti di consumatori finali italiani.

A decorrere dal 01/07/2018 la fattura elettronica diviene inoltre obbligatoria in TUTTE le operazioni di subappalto o subfornitura che vedonocome committente capofila una Pubblica Amministrazione e per le cessioni di carburante effettuate da “grossisti”, mentre dal 01/09/2018 lafattura elettronica diviene obbligatoria nelle operazioni verso soggetti consumatori non residenti nella Comunità Europea (c.d. operazioni “taxfree shopping”) in abbinamento alla nuova procedura telematica “OTELLO” che permette l’ottenimento del visto doganale di uscita della merce edil conseguente corretto trattamento dell’IVA sui beni ceduti.

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Motivazioni tecnico/operative dell’introduzione della F.E.

• Garantire l'autenticità e l'integrità del suo contenuto;

• Favorire lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione dei procedimenti;

• Implementare l’archiviazione elettronica dei documenti, con risparmio di carta ai fini ecologici e di spazio per la raccolta documentale;

• Aumentare l’efficienza dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati e la velocità nelle operazioni commerciali;

La fattura elettronica può in ogni caso comportare anche dei vantaggi competitivi:

per chi la emette:• riduzione del numero di adempimenti = meno costi;• certezza della consegna della fattura = incassi (probabilmente) più agevolati;• migliore accesso al credito;• immagine di impresa sana e innovativa;

per chi la riceve:• dato strutturato facilmente elaborabile;• una sola modalità di ricezione delle fatture;• riduzione del numero di adempimenti.

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Ragioni di natura “fiscale” per l’introduzione della F.E.

L’Italia è considerata uno dei paesi Europei dove c’è la più grossa differenza fra l’iva stimata e l’iva raccolta, quindi introducendo questo nuovosistema si cerca di diminuire principalmente questo “gap”.

Politiche fiscali “aggressive” in questo senso erano già state avviate anche nella legge di bilancio precedente (quella del 2017) conl’introduzione delle liquidazioni periodiche iva e lo spesometro trimestrale.

Se parliamo di efficienza del provvedimento in termini di recupero dell’evasione abbiamo l’esempio dei paesi dell’America Latina e delPortogallo dove l’introduzione della fatturazione elettronica fra privati ha effettivamente portato buoni risultati.

Dobbiamo però considerare che l’Italia è un’economica molto più complessa, molto più varia, con una presenza quasi totalitaria di mediepiccole imprese. Quindi l’efficacia effettiva del provvedimento è tutta da valutare anche perché spesso l’evasione riguarda la non emissionedella fattura e non il fatto che sia cartacea o elettronica.

ATTENZIONE! Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria, molte delle abitudini/consuetudini legate alle procedure amministrativedelle aziende dovranno per forza cambiare per non incorrere in sanzioni.

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Agevolazioni concesse con l’applicazione della F.E.• esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto “spesometro”) di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. È

probabilmente questa la più importante di tutte le agevolazioni, in quanto andava a dirimere qualsiasi preoccupazione legata al nuovo obbligo di inviotrimestrale di tutti i dati delle fatture emesse e ricevute, introdotto dal D.L. n. 193/2016;

• rimborsi IVA in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, per i crediti IVA maturati a partire dal 01/01/2019. Diparticolare rilievo, in quanto non è necessario dimostrare il motivo per il quale lo stesso è stato generato (ex art. 30, secondo comma, lett. a, b, c, d ede, del D.P.R. n. 633/1972) come, ad esempio, aliquota media vendite inferiore a quella degli acquisti, operazioni all’esportazione superiori al 25 percento del fatturato, IVA relativa all’acquisto di beni strumentali e per ricerca e sviluppo;

• esonero dalla comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing (ovvero dai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio),ai sensi dell’art. 7, dodicesimo comma, del D.P.R. n. 605/1973;

Inoltre

l’art. 1, comma 909, prevede un beneficio fiscale, sottoposto a condizione:

• è prevista la riduzione di due anni del termine di decadenza di cui agli artt. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, e 43, primo comma, del D.P.R. n.600/1973. Tale riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

• La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di commercio al minuto (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972), salvo cheabbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 127/2015, ovvero la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematicaall’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (attraverso i cd. registratori telematici),comunicazione che ad oggi diverrà comunque obbligatoria a partire dal 01/07/2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e apartire dal 01/01/2020 per tutti gli altri soggetti.

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Cos’è la fattura elettronica?La fatturazione elettronica non è altro che una fattura tradizionale che invece di essere scritta su carta viene prodotta in formato digitale xmlrispettando degli appositi standard fissati dalla legge.

La fattura elettronica contiene tutti i dati già compresi in una qualsiasi fattura ma sotto forma di documento informatico e quindi dematerializzata:ciò significa che la fattura è costituita da un file, ovvero da un insieme di dati che compongono un documento informatico, che nel caso dellafattura elettronica risulta dover essere obbligatoriamente in formato XML (eXtensible Markup Language).

Per “documento informatico” si intende “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamenterilevanti (art. 1, comma 1, lett. p, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – CAD), mentre “documento elettronico” è qualsiasi contenuto conservato in formaelettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva” (art. 3, n. 35, del Reg. UE 23 luglio 2014, n. 910/2014 – eIDAS).

L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce quindi non solo le informazioni minime perché un documento sia considerato “fattura”, ma anche lecondizioni affinché lo stesso sia effettivamente una “fattura elettronica”. Il terzo comma, infatti, prevede quelli che sono considerati i tre pilastridella fattura elettronica:

• Autenticità - intendendo che il documento provenga e sia stato emesso dall’emittente della fattura stessa o da un suo delegato;

• Integrità - riferendosi al fatto che il contenuto non abbia subito modifiche di qualsiasi tipo dal momento dell’emissione sino al termine del suoperiodo di conservazione;

• Leggibilità - ossia la possibilità di visualizzazione delle fatture in modo tale che tutte le informazioni rilevanti siano facilmente trasferibili suformato analogico, ossia su carta o su schermo.

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E la fattura elettronica PA?

PA B2B e B2CFirma della fattura Firma digitale obbligatoria Firma facoltativa; possibilità di utilizzare più formati di

firma (cades, xades)Campi obbligatori oltre

all’art. 21 del DPR

633/1972

Riferimento documento, in cui vanno indicati i

riferimenti dell’ordine o del contratto ed

eventualmente CIG o CUP

Nessuno, a parte quelli richiesti da specifiche norme,

ad esempio CIG e/o CUP, nel caso di subappalti pubblici

Recapito Attraverso codice identificativo ufficio (IPA) PEC o codice destinatarioMancanza di codice

recapito

Identificativo ufficio 999999, se la P.A. non è

nell’elenco IPA

Codice destinatario 0000000, in caso di soggetti privati

o XXXXXXX, in caso di soggetti esteriMancato recapito Notifica di mancato recapito da parte dello SDI;

si può provvedere all’invio della fattura con altri

canali (mail, PEC, ecc.)

Lo SDI notifica l’impossibilità di recapitare il documento

e il soggetto emittente è tenuto a comunicare al cliente

che copia della fattura è disponibile nell’area riservata

del sito dell’Agenzia delle entrateAccettazione o rifiuto

della fattura

Ancora previsti Non più previsti dal 01/01/2019; se il file fattura supera

i controlli dello SDI si considera emessa

Di seguito vengono esposte le principali differenze fra la fattura elettronica PA e la fattura elettronica fra soggetti privati:

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Soggetti obbligatiDal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti inItalia, potranno essere solo fatture elettroniche.

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio èeffettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da unoperatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

ECCEZIONI

• SOGGETTIVE - Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che:• rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);• rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);• risultano essere “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge

dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

• OGGETTIVE: La cessione dei beni o le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non residenti o stabiliti in Italia - e pertanto si tratti dicessioni o servizi rivolti verso soggetti UE e extra UE – la fattura potrà essere formata ancora secondo le regole attuali, in formato analogico(ovvero su carta) o tramite procedure informatiche ma liberi da vincoli e dall’obbligo di transito preventivo dal Sistema di Interscambiodell’Agenzia delle Entrate. Sarà comunque possibile emettere anche tali fatture in formato elettronico, così facendo si potrà evitare diottemperare alla trasmissione (mensile) delle operazioni transfrontaliere (cd esterometro).

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Parti coinvolte

• cedente/prestatore: il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione dei servizi;

• cessionario/committente: il soggetto che acquista la merce o riceve la prestazione del servizio.

Normalmente, nella fatturazione analogica, almeno per la grande maggioranza dei casi, il cedente/prestatore e ilcessionario/committente corrispondono, rispettivamente, al soggetto che emette e che riceve la fattura e generalmente erano leuniche parti chiamate in causa.

Con la fatturazione elettronica rivestono grande importanza ulteriori soggetti coinvolti nel processo di fatturazione, quali:

• l’intermediario – il quale può intervenire all’interno del processo di fatturazione non solo con finalità di mera assistenza materialeed informativa, ma può anche essere delegato all’invio ed alla ricezione delle fatture per conto del proprio cliente;

• il provider - solitamente una persona giuridica, che si occupa di fornire servizi ICT, il quale mette a disposizione dei suoi clienti,che possono essere sia le aziende in qualità di soggetti cedenti/prestatori o cessionari/committenti, sia i commercialisti nel lororuolo di intermediari, un servizio per l’invio e per la ricezione di fatture elettroniche e la loro conservazione;

• l’SDI (Sistema di Interscambio) – rappresenta l’unico “canale di transito” delle fatture elettroniche e funziona come un “postino”prendendo in carico le fatture emesse dal cedente/prestatore e consegnandole al cessionario/committente, eventualmentetramite il provider e l’intermediario se presenti.

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SDI (sistema di interscambio)

È facile capire come il SDI rivesta un ruolo fondamentale per la gestione di tutto il flusso di fatturazione. Si tratta di un sistema direttamenteconnesso all’amministrazione finanziaria, implementato dalla Società SOGEI che si occupa dei sistemi informatici dell’Agenzia. Lo stesso svolgele seguenti funzioni:

• ricevere le fatture sotto forma di file testuale XML;

• effettuare i controlli sui file ricevuti;

• inoltrare le fatture ai destinatari (pubblici o privati);

• gestire le ricevute dei file trasmessi;

• acquisire i dati fiscalmente rilevanti.

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È necessario specificare che tramite SDI ad oggi possono transitare solamente i file creati e strutturati secondo precisi formati XML stabilitisecondo i tracciati telematici. Il tracciato telematico (stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 30/04/2018) prevede quinditutti i campi che obbligatoriamente devono essere compilati all’atto dell’emissione di una fattura in formato elettronico, nonché una lungaserie di informazioni opzionali che è possibile inserire in fattura, il tutto strutturato secondo un determinato ordine ed una precisa modalitàespositiva dei dati.

I sistemi per trasmettere al SDI i file sono i seguenti:

• PEC;

• FTP;

• Web Service.

L’invio tramite posta elettronica certificata non richiede accreditamento preventivo del canale.

L’utilizzo dei canali FTP e Web Service richiede l’accredito preventivo del canale all’utilizzo del Sistema di Interscambio.

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Canali FTP e Web ServiceI canali FTP e Web Service richiedono generalmente delle competenze informatiche più avanzate per poter essere utilizzati. Generalmentequesti sistemi vengono messi a disposizione dalle software house o dalla stessa Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo dei canali FTP e Web Service richiede l’accredito preventivo del canale all’utilizzo del Sistema di Interscambio.

Attraverso l’accreditamento, il soggetto che ne ha fatto richiesta, che può essere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, riceve un codicedestinatario. Questo codice di 7 cifre alfanumeriche, che viene indicato all’interno della fattura elettronica, rappresenta l’indirizzo telematicodove il SDI consegna telematicamente i file fattura. Non corrisponde all’identità del cessionario/committente, ma solamente all’indirizzo direcapito. È possibile, infatti, che più soggetti condividano lo stesso codice destinatario magari riferito al provider tramite il qualeinviano/ricevono le fatture elettroniche.

Un esempio di canale web service è il portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate. Nella Sezione “fatture elettroniche”, l’utenteha la possibilità di creare o importare una fattura già esistente, apporre il sigillo elettronico dell’Agenzia delle entrate e inviare la fatturadirettamente da pagina web.

Allo stesso modo, portali web di provider privati fornitori di servizi hanno interfacce simili, che permettono la compilazione, autentica, firmaed invio della fattura elettronica.

Questa modalità è sicuramente più pratica dell’invio a mezzo PEC, in quanto prevede meno passaggi da parte dell’utente. Inoltre, la gestionedei file inviati e delle ricevute risulta molto più semplice, in quanto i portali web, almeno quelli nella grande maggioranza dei provider privati,prevedono la possibilità di archiviare automaticamente le fatture, così da garantire in qualsiasi momento la consultazione da parte dell’utentedei file inviati.

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I controlli del SDI e l’inoltro della F.E.

Una volta ricevuta la fattura, il Sistema di Interscambio si occupa di svolgere tutte le operazioni di controllo sul file, per certificare laconformità allo standard previsto, acquisisce i dati fiscalmente rilevanti e provvede all’inoltro della fattura al destinatario restituendo alsoggetto emittente una ricevuta.

Una cosa importante da precisare è che può essere presente un’asimmetria tra quello che è stato il canale per l’invio della fattura equello previsto per la ricezione. Infatti, è possibile che un documento inviato al SDI tramite PEC venga ricevuto dal destinatario su uncanale web service o FTP, e viceversa.

Il destinatario, per potere sfruttare come canale di ricezione servizi che non siano la PEC o il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenziadelle Entrate, ha bisogno a sua volta del codice destinatario, che si ottiene accreditando il canale Web o FTP desiderato.

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Sintesi della F.E. tramite il SDI

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Portale Fatture e Corrispettivi

Il portale è un’area web riservata e, quindi, accessibile ai singoli utenti titolari di partita Iva mediante delle credenziali personali.

Al suo interno sono presenti molteplici servizi quali:

• il processo di trasmissione dei dati dei corrispettivi

• il processo di trasmissione delle comunicazioni periodiche di liquidazione Iva

• il processo di comunicazione del c.d. spesometro (abrogato per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2019)

• i servizi connessi alla fatturazione elettronica.

In particolare dal portale, per quanto riguarda la fatturazione elettronica è possibile:

• registrare la modalità con cui si intende ricevere le fatture elettroniche

• predisporre e trasmettere le fatture elettroniche

• generare il QR code contenente i propri dati identificativi e fiscali

• consultare i dati rilevanti ai fini IVA e quindi:

o cercare, visualizzare e scaricare i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SDI

o cercare e visualizzare le ricevute connesse all’invio delle proprie fatture elettroniche.

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Come accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Per poter accedere ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è necessario disporre delle credenziali di accesso. Tali credenziali possono essere:

• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

• CNS – carta nazionale dei servizi

• Credenziali dell’AdE – nome utente, password e PIN rilasciati direttamente dall’Agenzia delle Entrate

È importante sapere che, con le predette credenziali (SPID, CNS o Fisconline/Entratel) l’utente, oltre al portale “Fatture e Corrispettivi”, può accedere a tutti gli altri servizi online offerti dall’Agenzia delle Entrate, quali ad esempio la consultazione delle proprie dichiarazioni fiscali, dei versamenti, degli atti del registro, delle visure ipotecarie e catastali relative ai propri immobili.

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I servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate per la F.E.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una serie di servizi gratuiti a supporto della fatturazione elettronica, finalizzati ad offrire unservizio minimo gratuito per tutti quei soggetti che non possono/vogliono dotarsi di strumentazioni software di terze parti. In particolare iservizi offerti sono:

Per la creazione e l’invio delle fatture elettroniche:

• La procedura WEB

• L’applicativo “compilazione fattura elettronica” per PC stand alone

• L’APP “fatturAE” per smartphone

Per la consultazione delle fatture e delle ricevute:

• La sezione “consultazione” del portale fatture e corrispettivi

Per la conservazione:

• Il servizio di conservazione elettronica

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La predisposizione della F.E.

Rispetto alla predisposizione di una fattura analogica quella elettronica presenta alcuni vantaggi e svantaggi:

• Non è possibile predisporla senza l’ausilio di un applicativo idoneo (che sia web, APP, stand alone, fornito dall’AdE o da Società terze)

• Dovendo utilizzare un software per la sua predisposizione i campi da compilare generalmente risultano già preimpostati, spesso conl’indicazione di quelli obbligatori, e di conseguenza si riduce la possibilità di dimenticare l’inserimento di informazioni indispensabili

• Essendo il tracciato XML su cui si basa la fattura elettronica un tracciato standard, le fatture elettroniche visualizzate o stampatedirettamente dal file XML saranno tutte uguali (non sarà possibile personalizzare graficamente la fattura elettronica)

• Di conseguenza però, avendo tutte le fatture lo stesso “aspetto”, sarà più semplice leggerle e ricavarne le informazioni

Pertanto la predisposizione della fattura elettronica si svolgerà attraverso l’accesso ad un servizio web o con l’apertura di un software sulproprio PC/tablet/smartphone, tramite il quale compilando i campi richiesti dal tracciato telematico verrà generato il file XML, il cui invio potràavvenire direttamente dal software/applicativo web usato per la creazione oppure tramite un altro software/applicativo web dedicato allatrasmissione/ricezione delle fatture, semplicemente caricando il file XML generato in precedenza.

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Il contenuto della F.E.La fattura, come sappiamo, è quel documento fiscale che deve essere rilasciato per certificare l’avvenuta cessione di un bene o l’effettuazione diuna prestazione di servizi.

Da un punto di vista fiscale, le regole che sottendono all’emissione di una fattura sono rinvenibili nell’art. 21 del D.P.R. 633/1972. Il comma 2 delpredetto art. 21, che regola il contenuto minimo della fattura recita:

La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro distabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (tale lettera siapplica a decorrere dal 01/07/2019)

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, comma 1, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38,comma 4, del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Si renderà inoltre necessario inserire ogni ulteriore eventuale annotazione specifica connessa alla tipologia di operazione effettuata (es. nonimponibile, esenti, non soggette ecc.).

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Oltre alle informazioni sopra indicate, richieste dalla Legge, si segnala:

• Sarà necessario compilare il campo “codice destinatario” inserendo il codice comunicato dal cliente dove intende ricevere le fattureelettroniche o in alternativa indicando l’indirizzo PEC fornito dal cliente. Nel caso non si disponga di tale informazione sarà possibile indicare0000000, con l’onere però di comunicare al proprio cliente che è stata emessa una fattura elettronica nei suoi confronti e che la stessa èdisponibile per la consultazione sul SDI. Mentre nel caso di soggetti esteri o fatture emesse facoltativamente andrà indicato XXXXXXX o nelcaso di soggetti consumatori finali 0000000, consegnando agli stessi una copia non in formato elettronico della fattura (stampa, pdf,immagine, ecc.)

• Le informazioni anagrafiche del cessionario/committente potranno essere importate automaticamente all’interno della fattura elettronicatramite la scansione ottica del QR code

• È possibile facoltativamente apporre la firma digitale alla fattura elettronica. In questo caso il SDI, relativamente alla firma digitale,effettuerà solo dei controlli di esistenza del certificato di firma digitale

• Nel caso in cui si tratti di una fattura alla quale andrebbe apposta la marca da bollo, la stessa andrà versato in maniera virtuale tramite F24,effettuando un versamento complessivo per tutti i bolli dell’anno precedente entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, indicandoin fattura che il bollo è assolto telematicamente

• La fattura elettronica in formato XML può contenere al suo interno ulteriori molteplici informazioni (es. i riferimenti all’albo professionaleoppure il numero di iscrizione al REA, iscrizione enasarco, ecc) ed inoltre è possibile inserire allegati (es. schemi e disegni tecnici, rapportid’intervento, dettagli analitici della fornitura, ecc)

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Modalità di invio della F.E.

1. Tramite servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto esalvato sul proprio PC (servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate);

2. Tramite procedura Web ovvero l’App FatturAE messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;

3. Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all’[email protected]; il sistema, con il primo messaggio di risposta alla PEC con la fattura, comunica al soggetto emittente l’indirizzo PECda utilizzare per i successivi invii;

4. Tramite canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI tramite procedura di accreditamento.

L’invio può essere effettuato

direttamente dal cedente / prestatore

da un soggetto terzo, per conto del cedente / prestatore, previo conferimento di

DELEGA; si tratta solitamente di un intermediario o un provider che offre servizi

specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.

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Controlli effettuati dal SDI quando viene inviata la F.E.

PRESENZA DATI

OBBLIGATORI

PREVISTI

DALL’ART. 21 DEL

DPR 633/72

COMPILAZIONE

DEL CAMPO

“CODICE

DESTINATARIO”

ESISTENZA DELLA

PARTITA IVA DEL

CEDENTE/PRESTATORE

E DELLA PARTITA IVA O

CODICE FISCALE DEL

CESSIONARIO/

COMMITTENTE

COERENZA TRA I

VALORI

DELL’IMPONIBILE,

DELL’ALIQUOTA

IVA E

DELL’IMPOSTA

VALIDITA’

DEL

CERTIFICAT

O DI

FIRMA, SE

APPOSTO

IL SDI CONTROLLA INOLTRE CHE IL FILE DELLA STESSA FATTURA ELETTRONICA NON SIA STATO GIÀ

INVIATO (DUPLICATO)

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Esiti del controllo effettuato dal SDI

CONTROLLI SUPERATI CONTROLLI NON SUPERATI

CONSEGNA AL

CESSIONARIO /

COMMITTENTE

MANCATA CONSEGNA AL

CESSIONARIO /

COMMITTENTE

RICEVUTA DI CONSEGNA

RICEVUTA DI

IMPOSSIBILITA’ DI

RECAPITO

RICEVUTA DI SCARTO

FATTURA NON EMESSAFATTURA EMESSA

DATA EMISSIONE = CAMPO “DATA” DELLA FATTURA ELETTRONICA

(Provv. N. 89757 del 30/04/2018)

Art. 21 DPR 633/72: La fattura si ha per emessa all'atto della sua

consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del

cessionario o committente

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Disposizioni transitorie per le fatture emesse nel primo semestre 2019 (art. 10 d.L. 119/2018)

FATTURA EMESSA ENTRO IL TERMINE PER LA

LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DEL PERIODO IN

CUI E’ AVVENUTA L’OPERAZIONE

FATTURA EMESSA ENTRO IL TERMINE PER LA

LIQUIDAZIONE IVA DEL PERIODO SUCCESSIVO

NON SI APPLICANO LE SANZIONI

PER OMESSA FATTURAZIONESANZIONI RIDOTTE DELL’80%

L’ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI RIGUARDA SOLO LA MANCATA IMMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SULLO SDI

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Novità in tema di emissione e registrazione delle F.E. emesse con decorrenza 01/07/2019

(artt. 11 e 12 D.L. 119/2018)

Art. 11 DL 119/2018: a partire dal 1° luglio 2019 la fattura può essere emessa (e trasmessa al SDI) entro 10 giorni dalla

data in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

DELL’OPERAZIONE:

CESSIONE DI BENI IMMOBILI: si considerano effettuate al momento

della stipulazione dell’atto

CESSIONE DI BENI MOBILI: rileva il momento della consegna o

spedizione dei beni

PRESTAZIONI DI SERVIZI: rileva il momento del pagamento del

corrispettivo (per servizi resi a soggetti UE o EXTRA UE rileva invece il

momento di ultimazione del servizio

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Tuttavia, qualora antecedentemente al verificarsi degli eventi appena evidenziati è emessa comunque fattura o è pagato, in tutto o in parte, il

corrispettivo, l’operazione, per la somma corrisposta, si considera effettuata e sorge l’obbligo di emettere la fattura (articolo 6, comma 4, D.P.R.

633/1972).

I medesimi obblighi di registrazione della fattura, liquidazione e pagamento dell’eventuale imposta, sorgono anche quando, antecedentemente

alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, è emessa comunque la fattura.

Art. 12 D.L. 119/2018: le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15

del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Il nuovo termine "lungo" è una naturale conseguenza dell'altrettanto termine lungo concesso per l'emissione della fattura.

IL MOMENTO DI ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA COINCIDE SEMPRE CON IL MOMENTO IN CUI L’OPERAZIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA.

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Alcuni esempi di tempistiche applicabili dopo il 1° luglio 2019 (contribuente mensile)

Momento effettuazione Termine per emissione fattura Termine per annotazione Liquidazione IVA

6 agosto 2019 16 agosto 2019 15 settembre 2019 16 settembre 201920 agosto 2019 30 agosto 2019 15 settembre 2019 16 settembre 201931 agosto 2019 10 settembre 2019 15 settembre 2019 16 settembre 2019

FATTURE DIFFERITE: Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita” entro il giorno

15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Resta fermo l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento

dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.

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Conseguenze dello scarto della fattura elettronica

SE IL SOFTWARE UTILIZZATO CONSENTE DI

RIEMETTERE LO STESSO DOCUMENTO

SE IL SOFTWARE UTILIZZATO NON CONSENTE DI

RIEMETTERE LO STESSO DOCUMENTO

EMETTERE NUOVAMENTE LA

FATTURA CON DATA E NUMERO DEL

DOCUMENTO ORIGINARIO

EMETTERE UNA NUOVA FATTURA CON

NUOVO NUMERO E DATA,

COMPATIBILMENTE CON LA

NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI

DOCUMENTI EMESSI NEL LASSO DI TEMPO

CONSIDERATO, DALLA QUALE RISULTI UN

COLLEGAMENTO ALLA PRECEDENTE

FATTURA SCARTATA, E SUCCESSIVAMENTE

EMETTERE UNA NOTA DI VARIAZIONE

INTERNA A STORNO TOTALE DELLA

FATTURA ORIGINALE SCARTATA DALLO SDI

EMETTERE UNA NUOVA FATTURA CON

NUOVO NUMERO E DATA, MA

RICORRENDO AD UNA SPECIFICA

NUMERAZIONE, CHE FACCIA EMERGERE

CHE SI TRATTA DI UN DOCUMENTO

RETTIFICATIVO DEL PRECEDENTE,

REGISTRATO SU APPOSITO SEZIONALE, E

SUCCESSIVAMENTE EMETTERE UNA

NOTA DI VARIAZIONE INTERNA A

STORNO TOTALE DELLA FATTURA

ORIGINALE SCARTATA DALLO SDI

SOLUZIONE CONSIGLIATA SOLUZIONE RESIDUALE

ENTRO CINQUE GIORNI DALLA NOTIFICA DELLO SCARTO

(Nella ricevuta di scarto sono indicati brevemente i motivi dello scarto)

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Come ricevere le F.E.

Per poter ricevere correttamente le fatture elettroniche trasmesse dai propri fornitori ènecessario comunicare il proprio indirizzo telematico (Codice destinatario di 7 cifreidentificativo di un canale FTP o Web Service oppure PEC (Posta elettronica certificata)), oltrealla partita iva e ai propri dati anagrafici, che il fornitore deve riportare nella fattura affinché ilSDI sia in grado di consegnare la fattura stessa. La fattura elettronica trasmessa dal fornitoreviene quindi recapitata alla casella PEC ovvero al canale telematico (FTP o Web Service)comunicato al fornitore stesso e che quest’ultimo ha correttamente riportato nella fattura.Un duplicato della fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del cliente che delfornitore nelle loro rispettive aree riservate di “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” delportale “Fatture e Corrispettivi”. Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valoregiuridico del file originale della fattura.

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Opzione per registrare il proprio indirizzo telematico(PEC o codice destinatario)

Per rendere più sicuro tale processo l'operatore, accedendo all'area riservata del portale Fatture e Corrispettividell'Agenzia delle Entrate attraverso i servizi registrazione della modalità di ricezione delle fatture elettroniche e digenerazione QRCode può:

a) registrare preventivamente presso il SDI l’indirizzo telematico dove desidera ricevere tutte le proprie fatture(Codice destinatario di 7 cifre o PEC): il sistema abbinerà la propria partita iva all'indirizzo telematico prescelto.Se viene utilizzato questo servizio, il SDI ignorerà l'indirizzo riportato in fattura dal fornitore e consegnerà lastessa all'indirizzo registrato;

b) generare un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici el'indirizzo telematico comunicato preventivamente al SDI, che potrà essere creato in formato digitale(immagine) o stampato e consegnato al proprio fornitore, il quale potrà leggerne il contenuto attraversol'utilizzo di un apposito hardware o software di acquisizione.

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Cosa succede in caso di mancata indicazione in fattura dell'indirizzo telematico

A. IN CASO DI COMMITTENTE/CESSIONARIO SOGGETTO PASSIVO IVA PER MANCATA COMUNICAZIONE AL PROPRIO FORNITORE

In caso di soggetto passivo iva, nell'eventualità in cui non venga registrato al SDI il proprio indirizzo telematico oppure nonvenga comunicato alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre) e il fornitore inserisca il valore 0000000 nelcampo Codice Destinatario della fattura, l'unico modo di recuperare la fattura elettronica sarà quello di accedere dallapropria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” alla sezione “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA”

B. IN CASO DI COMMITTENTE/CESSIONARIO PRIVATO CONSUMATORE FINALE,OPERATORE IN REGIME DI VANTAGGIO OFORFETTARIO, PICCOLO AGRICOLTORE

In caso di committente/cessionario consumatore finale, operatore in regime di vantaggio o forfettario, o piccolo agricoltore,il fornitore dovrà rilasciare una copia su carta (o per email) della fattura inviata al SDI specificando che potrà consultare escaricare l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

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IL POSSESSO DELLA FATTURA ELETTRONICA E LA DATA DA CUI DECORRE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

Per poter operare la detrazione dell'iva è necessario essere in possesso della fattura (trasmessa nelformato e con le modalità previste dalla norma) e che l'imposta sia esigibile.

Se infatti la fattura viene ricevuta in formato diverso dall'XML ovvero con modalità diverse dalSistema di Interscambio, tale fattura si considera non emessa, comportando l'impossibilità didetrazione dell’Iva.

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In particolare il possesso della fattura e quindi la data dalla quale è possibile detrarre l'iva per i soggetti passivi ordinari, si realizza neiseguenti momenti:

• se il SdI consegna la fattura con esito positivo, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’Ivacoincide con quella della consegna del documento (data indicata all'interno della ricevuta di consegna);

• se il SdI non riuscisse a consegnare la fattura per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla (ad esempio nel caso dicasella PEC piena o problemi hardware/software del server che gestisce il canale telematico FTP/WebServer), la data dalla qualepuò essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” della fattura nell’area riservata “Consultazione Dati rilevanti ai finiIVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”;

• in tutti i casi in cui il cessionario/committente è un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio, forfettario o piccoloagricoltore, è la data di messa a disposizione del file della fattura nel portale dell’Agenzia delle entrate.

La detrazione dell'iva resta sempre esercitabile entro il termine massimo di presentazione della dichiarazione annuale iva relativaall'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione (quindi ad esempio per le operazioni effettuate nel 2018 entro il 30/4/2019), così comedisposto dall'art. 19 del Dpr 633/72 “Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nelmomento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alladetrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”

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La novità introdotta dal D.L. 119/2018 in tema di detrazione dell’IVA

L'articolo 14 D.L. 119/2018 ( titolato “Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA” introduceun'importante modifica in relazione ai termini per l'esercizio della detrazione, con decorrenza già dal 24ottobre. Lo stesso infatti aggiorna l'articolo 1 D.P.R. 100/1998, prevedendo che la detrazione può essereesercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, ma anche per quellein possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazionedell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'annoprecedente.

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Esempio relativo alla liquidazione del 16/11/2018:

a) Fattura esigibile: ottobre 2018Data ricezione: 30 ottobre 2018Detrazione esercitabile nella liquidazione del 16 novembre con riferimento al mese di ottobre

b) Fattura esigibile: ottobre 2018Data ricezione: 12 novembre 2018Detrazione esercitabile nella liquidazione del 16 novembre con riferimento al mese di ottobre

c) Fattura esigibile: ottobre 2018Data ricezione: 20 novembre 2018Detrazione esercitabile nella liquidazione del 16 dicembre con riferimento al mese di novembre

Attenzione: la disposizione (salvo modifiche in sede di conversione del Decreto) non si applica alle fatture relativead operazioni effettuate a dicembre 2018 anche se ricevute entro il 15 gennaio 2019 e quindi la detrazione potràessere esercitata attraverso la dichiarazione annuale iva da presentare entro il 30 aprile 2019.

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Oltre alla novità in tema di detrazione iva (art. 14), il DL 119/2018 ha introdotto altre modifiche che interessanoanche le fatture di acquisto.

In particolare:- con l'art. 13 è stato modificato l'art. 25 del Dpr 633/72, eliminando l'obbligo di numerare in ordine

progressivo e protocollare le fatture e le bollette doganali, in quanto, almeno per le fatture elettroniche,tutto il processo di formazione e invio rimane tracciato dal SdI. La registrazione di tali documenti peròcomporta la necessità associare la fattura elettronica al protocollo che verrà assegnato automaticamente daidiversi software contabili (ad esempio associando l'identificativo univoco attribuito alla fattura dal SDI). Perle fatture ricevute invece in modalità cartacea, in quanto provenienti da soggetti non obbligati all'emissionedi fatture elettroniche, risulta opportuno creare separati registri sezionali iva e mantenere le precedentimodalità di registrazione e protocollazione, in modo da rispettare il principio di tenuta di un'ordinatacontabilità.

- con l'art.15 sono stati meglio definiti quali soggetti passivi costituiscono controparti alle quali emettere fatturaelettronica ed in particolare risultano tali esclusivamente i soggetti residenti o stabiliti in Italia. Sono quindiescluse le operazioni da e verso soggetti non residenti anche se indentificati direttamente in Italia o conrappresentante fiscale italiano.

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Obbligo e modalità per la conservazione elettronica delle fatture

Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla

elettronicamente. La conservazione elettronica a norma è l'unico strumento utilizzabile per preservare i files nel tempo,

conferendogli valore legale.

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati, in quanto non è

sufficiente la mera memorizzazione su PC, ma devono essere eseguiti una serie di trattamenti dettati dalle norme in

materia. Tale servizio è prestato gratuitamente anche dall’Agenzia delle Entrate per tutte le fatture emesse e ricevute

elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio ed è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale

“Fatture e Corrispettivi” previa adesione all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia

delle Entrate.

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Termine per la conservazione

Le fatture devono essere sottoposte al processo di conservazione elettronica a norma entro 3 mesi dal termine dellapresentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Attenzione :in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili adun anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della primadichiarazione dei redditi utile. A titolo esemplificativo:

• un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1.1.2017-31.12.2017) concluderà il processodi conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali al più tardi entro il 31.01.2019 (in quanto il termine per lapresentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2017 è il 31 ottobre) ;

• un contribuente con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (1.7.2017-30.6.2018) conserverà idocumenti rilevanti ai fini IVA dell'anno 2017 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della primadichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2017. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazioneannuale dei redditi del periodo 1.7.2016-30.6.2017 da presentarsi entro il 31.3.2018, il termine di conservazionedei documenti IVA dell'anno solare 2017 sarà il 30.6.2018, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti delperiodo 1.7.2016-30.6.2017.

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Tipologie particolari di fattura elettronica

Fatture elettroniche in reverse charge “interno”

Trattasi delle fatture emesse senza applicazione dell'iva da parte di operatori italiani, per le quali ricorre l'obbligo di applicazione eliquidazione dell'iva da parte del committente/cessionario, con il meccanismo dell'inversione contabile (o reverse charge).Rientrano ad esempio le operazioni di cui all'art. 17 c. 6 (acquisto di immobili, prestazioni di servizi per subappalti in campo edile,prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, ecc), art. 74 c.7 e8 (acquisto di rottami). Secondo quanto indicato nella circolare 13/e del 2 luglio 2018, con l'introduzione della fattura elettronica ilcommittente/cessionario dovrà predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura elettronica in questione,contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa, conservando il tutto attraverso il processo diconservazione elettronica a norma.

Note di variazione

Le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(così dette note di credito o di debito), devono essere emesse obbligatoriamente in modalità elettronica e trasmesse al SdI.Restano invece escluse da tale obbligo le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cuiall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto non sono gestite dal SdI (nota diaddebito emessa dal cessionario/committente in relazione ad operazioni fatturate dal cedente/prestatore).

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Autofattura di regolarizzazione ai sensi art.6 c.8 D.lgs 471/1997

Nel caso in cui il cessionario/committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all'emissione della stessa(come autofattura) entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell'operazione.Per la regolarizzazione dell’operazione, disciplinata appositamente dal legislatore, il cessionario/committente deve procedereall'emissione dell'autofattura elettronica nel formato XML e trasmetterla al SDI compilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con il codice TD20 e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con idati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell’autofattura al SDI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), deldecreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delleentrate territorialmente competente.

Fatture emesse da soggetti non residenti oggetto di integrazione (operatori UE) o di emissione di autofattura (operatori extraUe)daparte del soggetto passivo italiano ed il nuovo ”Esterometro” per le fatture da e verso l'estero

Trattasi:• delle fatture ricevute da operatori Ue per acquisti intracomunitari di beni o prestazioni di servizi: tali operazioni sono soggette

all'obbligo di inversione contabile attraverso l'integrazione del documento con applicazione dell'iva (liquidata a debito e a credito)o del titolo di non imponibilità o esenzione;

• delle fatture ricevute da operatori ExtraUe per importazioni di beni (per le quali si riceve la bolletta doganale di importazione),acquisti di beni esistenti in Italia o prestazioni di servizi (anche ceduti/rese da soggetti esteri identificati o muniti dirappresentante fiscale): gli acquisti di beni esistenti in Italia e le prestazioni di servizi sono soggette all'obbligo di emissione diautofattura con applicazione dell'iva (liquidata a debito e a credito) o del titolo di non imponibilità.

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Trattandosi di soggetti non obbligati all'emissione della fattura elettronica, la disciplina non è stata modificata e si dovrà procederecome in precedenza, salvo l'introduzione del cosiddetto Esterometro, ad opera del provvedimento n. 89757 del 30/4/2018, il qualeprevede:

• la trasmissione dei seguenti dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e dasoggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (quindi sia delle fatture emesse che di quelle ricevute): i dati identificativi delcedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data diregistrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile,l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologiadell'operazione;

• la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sianostate emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite pe quelle italiane;

• la trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emessoovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data diregistrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Altre ipotesi di autofatture

Al momento devono essere oggetto di chiarimento le altre ipotesi in cui le disposizioni Iva richiedono l'emissione di un'autofattura,quali ad esempio l'autoconsumo, o ancora l'estrazione di beni da un deposito Iva.

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DELEGHE

per utilizzo SERVIZIO

di FATTURAZIONE

ELETTRONICA

per accedere al

CASSETTO FISCALE

DELEGATO

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Delega Servizio di fatturazione elettronica

Soggetti delegabili:

SOGGETTI DIVERSIINTERMEDIARI

NON PIU’ DI 4 SOGGETTI – MAX PER 2 ANNI

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Chi sono gli intermediari

a) gli iscritti in albi professionali (dottori commercialisti, ragionieri, esperti contabili, consulenti del

lavoro);

b) i soggetti iscritti prima del 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA in possesso di

diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di

ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

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Gli intermediari e i soggetti diversi appositamente delegati potranno

a) predisporre e trasmettere F.E. tramite il SDI

b) gestire il servizio di conservazione delle F.E. (aderire al servizio o revocare

adesione, richiedere esibizione delle F.E. conservate)

c) consultare le notifiche e le ricevute relative al processo di trasmissione e

ricezione F.E e dei dati rilevanti ai fini IVA

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Solo gli intermediari potranno:

a) Ricercare, consultare e acquisire fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SDI e i

loro duplicati

b) consultare dati trasmessi in relazione a operazioni con soggetti non residenti (operazioni

transfrontaliere)

c) consultare i prospetti di liquidazione trimestrali IVA

d) consultare le notifiche e le ricevute relative al processo di trasmissione e ricezione F.E.

e) indicare al SDI l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file contenenti le F.E.

(PEC o Codice destinatario)

f) generare il codice QR CODE

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Delega per utilizzo cassetto fiscale

Soggetti delegabili

INTERMEDIARI

NON PIU’ DI 2 SOGGETTI – MAX PER 4 ANNI

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Delega per utilizzo cassetto fiscale

CONSULTAZIONE DI TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI DI CARATTERE

FISCALE RELATIVE AL DELEGANTE

• Dati anagrafici

• Dichiarazioni fiscali

• Versamenti effettuati

• Atti registrati

• Studi di settore

• Rimborsi

• Prospetti di liquidazione trimestrali IVA

• Crediti IVA e agevolazioni

• Dichiarazioni di condono

• Stato di iscrizione al VIES

• Comunicazioni inviate o ricevute dall’Agenzia delle Entrate

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Modalità di presentazione moduli per deleghe

1. presentazione del modulo per il Servizio F.E. a qualsiasi ufficio Agenzia Entrate da parte

dell’operatore o suo procuratore speciale (coniuge, parente/affine, dipendente di P.G. – se

persone diversa, la firma del delegante sul modulo deve essere AUTENTICATA)

2. attraverso l’AREA RISERVATA che si trova sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate per i

soggetti abilitati al servizio ENTRATEL o FISCONLINE

3. consegna da parte dell’INTERMEDIARIO l’interessato sarà avvisato dell’attivazione

della delega tramite messaggio PEC

REVOCA: in qualsiasi momento con le stesse modalità

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Sanzioni

FATTURA CARTACEA

FATTURA IN FORMATO NON CONFORME FATTURA NON EMESSA

FATTURA NON TRASMESSA AL SDI

FATTURA SCARTATA DAL SDI

SANZIONI

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Sanzioni per cedente/prestatore di servizi che non ha emesso fattura conforme

VIOLAZIONE SANZIONE

FATTURE CON IVA DAL 90% AL 180% DELL’IMPOSTA

CON UN MINIMO DI € 500

SE LIQUIDAZIONE IMPOSTA E’ CORRETTA SANZIONE DA € 250 A € 2.000

FATTURE X OPERAZIONI NON IMPONIBILI -

ESENTI – NON SOGGETTE A IVA- SOGGETTE A

REVERSE CHARGE

DAL 5% AL 10% DEI CORRISPETTIVI NON

DOCUMENTATI CON UN MINIMO DI € 500

SE NON INCIDE SULLA DETERMINAZIONE

REDDITO

SANZIONE DA € 250 A € 2.000

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Sanzioni anche per cessionario/committenteche non ha ricevuto la fattura o ha ricevuto fattura

non conforme (ad esempio cartacea)

SANZIONE = 100% DELL’IVA CON UN MINIMO DI € 250

Salvo

EMETTA AUTOFATTURA/DENUNCIA ATTRAVERSO SDI

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MORATORIA SANZIONI PER UN SEMESTRE

dal 1° gennaio al 30 giugno 2019

CANCELLAZIONE O RIDUZIONE SANZIONI

PER RITARDI NELL’EMISSIONE FATTURE

SIA PER CEDENTE/PRESTATORE

SIA PER CESSIONARIO/COMMITTENTE (per emissione

autofattura)

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Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019

SE EMISSIONE FATTURA

ENTRO IL TERMINE DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA

DEL PERIODO

NO SANZIONI

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Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019

SE EMISSIONE FATTURA

ENTRO IL PERIODO DI LIQUIDAZIONE SUCCESSIVO

SANZIONI RIDOTTE AL 20%

(dal 18% al 36% dell’IVA – minimo di € 100 )

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Esempio per soggetti “mensili”

Data effettuazioneoperazione

Data emissione fattura

elettronica

Sanzione

Dal 1° al 31 gennaio Entro 16 febbraio 2019 Nessuna

Dal 1° al 31 gennaio Entro 16 marzo 2019 Dal 18% al 36%*

(minimo € 100)

*resta ferma la sanzione per omesso/tardivo versamento IVA

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Esempio per soggetti “trimestrali”

Data effettuazioneoperazione

Data emissione fattura

elettronica

Sanzione

Dal 1° al 31 gennaio Entro 16 maggio 2019 Nessuna

Dal 1° al 31 gennaio Entro 16 agosto 2019 Dal 18% al 36%*

(minimo € 100)

*resta ferma la sanzione per omesso/tardivo versamento IVA

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Obbligo di trasmissione al SDI

dati operazioni transfrontaliere

IN CASO DI OMISSIONE/RITARDO

SANZIONE di € 2 per CIASCUNA FATTURA

(max € 1.000 per trimestre)

RITARDI INFERIORI A 15 GG.

SANZIONE di € 1 per CIASCUNA FATTURA

(max € 500 per trimestre)

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Omessa trasmissione telematica al SDI dei

corrispettivi giornalieri

SANZIONE PARI AL 100% DELL’IMPOSTA

MA NON INFERIORE A € 500

(per il momento per chi ha optato per tale modalità )

oltre a sanzione accessoria della sospensione della licenza

per violazioni reiterate

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Dal 1° luglio 2019

SANZIONI PIENE

MA:

• MAGGIOR TEMPO PER EMISSIONE/ANNOTAZIONE FATTURE

• POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

CON RIDUZIONE SANZIONI GRADUATE IN FUNZIONE DEL

TEMPO INTERCORSO

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Ravvedimento operoso ex art. 13 D.lgs. 472/97

Riduzione delle sanzioni in base al momento in cui si attua il corretto adempimento:

• a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine

• a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA

relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;

• a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA

relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

• a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA

relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

• a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione successiva alla contestazione dell’irregolarità ma prima

della notifica dell’atto impositivo.