Informazione al consumatore sui prodotti alimentari reg UE...

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Informazione al consumatore sui prodotti alimentari, reg. UE n. 1169/11 Avv. Dario Dongo responsabile Politiche UE e Regolative, Federalimentare [email protected] - GSM (+39) 335 7313 726

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Informazione alconsumatore

sui prodotti alimentari,reg. UE n. 1169/11

Avv. Dario Dongoresponsabile Politiche UE e Regolative, Federalimentare

[email protected] - GSM (+39) 335 7313 726

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Background

• Dir. 79/112/CEE: etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

• Dir. 90/496/CEE: etichettatura nutrizionale

• Dir. 13/2000/CE: consolidamento

• Reg. (CE) n. 178/02: rilievo sanitario dell’informazione al consumatore (art. 14)

• Dir. 89/2003/CE: allergeni

• Dir. 29/2005/CE: pratiche commerciali sleali

• Dir. 5/2008/CE: indicazioni obbligatorie supplementari

• Dir. 100/2008/CE: etichettatura nutrizionale, dettagli

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Obiettivi

• Semplificazione

- raccolta normative orizzontali

- specifiche tecniche in Allegato (modificabile in Comitologia)

- apertura verso strumenti alternativi d’informazione

• Tutela della salute del consumatore

- art. 153 CE

- Libro Bianco su Nutrizione, Sovrappeso, Obesità e malattie correlate

- Obiettivo comune: sicurezza nutrizionale

• Maggiore coinvolgimento delle aziende

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Campo di applicazione

� Tutti i prodotti destinati al consumatore finale, tra cui quelli somministrati da ristoranti, mense, ospedali, catering, nonché quelli destinati alla

ristorazione + vendite a distanza

�Esclusi: prodotti pre-confezionati dai

supermercati « per la vendita diretta »

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Capitolo VI

� limiti: (art. 37.1)

- non ostacolare la

libera circolazione

delle merci nel Mercato unico

- non discriminare i

prodotti di altri Paesi membri5

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Ingredienti

�allergeni: obbligo di ripetizione, evidenza grafica in lista ingredienti

�oli e grassi vegetali:

specificazione della loro natura

� indicazione obbligatoria dell’acqua e degli ingredienti volatili aggiunti quando aggiunti alla carne, alle preparazioni di carne, ai prodotti di pesca non processati, e ai molluschi bivalvi non processati

� definizione di nano-materiali ingegnerizzati6

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Allergeni (1)

Ogni allergene utilizzato nella

preparazione o comunque residuato nel prodotto,

anche se in forma alterata,

deve venire indicato in etichetta con

il suo nome specifico

NB: ciò vale per tutti i prodotti alimentari, compresiquelli esentati dall’obbligo di elencare gli ingredienti

7NB: obbligo introdotto con dir. 2003/89/CE e successive modifiche

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Allergeni (2)

Cereali con glutine

Uova

Solfiti (>10mg/kg-lt)

Crostacei

Pesce

Latte

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Allergeni (3)

Soia

Sedano

Lupini

Arachidi

Frutta a guscio

Senape

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Allergeni (4)

• Allergie alimentari: 3-4% popolazione adulta, 8% bambini 0-3 anni (UE)

• Celiachia: 1-2% popolazione (UE)

• Oltre 600 reazioni anafilattiche alimentari registrate ogni anno in Italia

Dati epidemiologici

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Allergeni, impatto sui processi

� Aggiornare l’HACCP al rischio di contaminazione da

allergeni:

� approvvigionamento (garanzie fornitori, analisi)

� lavorazione

� confezionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione

Attenzione a:

� coadiuvanti tecnologici

� supporti di additivi e aromi

� additivi carry over

� altre lavorazioni e materiali presenti nei locali

� materiali di consumo11

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Allergeni, gestione del rischio

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prodotto recanteallergeni non dichiarati in etichetta =

= prodotto a rischio

�ritiro commerciale

�notifica autorità sanitaria

�informazione consumatori

�eventuale richiamo

Reg. (CE) n. 178/02, art. 14, 19

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Allergeni, ‘it may contain’

• La Commissione adotta atti di esecuzione su …

• “informazioni relative alla presenzaeventuale e non intenzionale

negli alimenti

di sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze” (art. 36)

NB: non ‘negli stabilimenti’

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Origine (1)

�Paese di origine o luogo di provenienza: luogo, paese o regione ove i prodotti o gli ingredienti agricoli sono interamente realizzati o ove ha avuto luogo l’ultima trasformazione

sostanziale

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Origine (2)

�Indicazione d’origine: facoltativa,

a meno che la sua omissione possa indurre inerrore il consumatore su Paese d’origine oluogo di provenienza del prodotto, anche a causa

dell’informazione complessiva che lo accompagna

�Se l’origine del prodotto viene indicata, equesta non coincida con quella del suoingrediente primario (>50%), anche questadeve venire citata (art. 25.3)

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�Indicazione d’origine obbligatoriaper

le carni suina, ovina, caprina e di pollame (fresche, refrigerate e

congelate)

Origine (3)

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Origine (4)

� La Commissione deve sottoporre una Relazione,tre anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento, su costi/benefici dell’estensione dell’indicazione

obbligatoria d’origine a:

� latte e prodotti caseari

� carne usata come ingrediente nei prodotti trasformati

� prodotti non trasformati

� ingredienti che rappresentano più del 50% del prodotto

� prodotti mono-ingrediente

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Informazione nutrizionale (1)

Tabella nutrizionale obbligatoria:

� valore energetico

� grassi totali

� acidi grassi saturi

� carboidrati

� zuccheri

� proteine

� sale

Sodio equivalente

E’ possibile indicare, ove del caso, che il sale è dovuto esclusivamente al sodio

naturalmente presente nel prodotto

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Informazione nutrizionale (2)

�100g/ml, su base volontaria per porzione

�Entro 3 anni: rapporto sulla opportunità di inserire gli acidi grassi trans in tabella

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Educare il consumatore a seguire una alimentazione

equilibrata

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Informazione nutrizionale (3)

Esenzioni:

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� prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati,

� prodotti mono-ingrediente non trasformati

� farine

� acque

� prodotti preconfezionati artigianali

� piccole confezioni (<75 cm²)

� aromi

� gomma da masticare

� bottiglie di vetro marcate in modo indelibile

� …

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�Schemi nazionali cancellati in parte

�Traffic lights respinti

�GDA’s accolte, su base volontaria, con obbligo di precisare che « i valori si riferiscono a un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal)

Informazione nutrizionale (4)

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Le GDA, quantità indicative giornaliere (1)

Le GDA offronoinformazioni di sintesi

rispetto alla tabella nutrizionale

esprimono il contributo di una porzione dell’alimento

rispetto al fabbisogno mediogiornaliero raccomandato

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Le GDA, quantità indicative giornaliere (2)

Esempio: ogni porzione contiene:

Calories

139

7%

Sugars

6.0g

7%

Fat

3.6g

5%

Saturates

1.0g

5%

Salt

0.2g

3%

Questo è l’apporto di calorie offerto da una porzione di prodotto, espresso in percentuale rispetto al fabbisogno medio giornaliero

Questo è l’importo totale di calorie in una porzione del prodotto

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Legislazioni nazionali

�CAPITOLO VI: le norme nazionali relative a aspetti non ancora

regolamentati a livello europeo non devono ostacolare la libera

circolazione delle merci nel Mercato unico, e soprattutto non devono

discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi

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Leggibilità

�Altezza minima caratteri informazioniobbligatorie in etichetta = 1,2mm (‘x’ minuscola)

�Piccole confezioni (superficie più ampia <80 cm²) = 0,9 mm (‘x’ minuscola)

�La Commissione definirà ulteriori requisiti, quali tipo e spessore del carattere, spaziatura traparole, lettere e righe, proporzione tra larghezza e altezza delle lettere nonché, contrasto con lo sfondo

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Responsabilità degli operatori (1)

• Chi appone il proprio nome o ragione sociale sull’alimento è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni riportate in etichetta

• Per i prodotti extra-UE, l’importatore è responsabile

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Responsabilità degli operatori (2)

Divieto di modificare le informazioni, se tali modifiche:

� risultano ingannevoli per il consumatore finale, o

� comportano la riduzione del livello di

protezione del consumatore stesso

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PRE-INCARTATI ?

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Varie (1)

�Denominazione di vendita: «Scongelato» → se l’alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto scongelato, a meno che ciò non abbia rilevanza in termini di sicurezza e qualità del prodotto

� se un ingrediente normalmente utilizzato o naturalmente presente nel prodotto è sostituito da altro

ingrediente, l’ingrediente sostitutivo va indicato

accanto alla denominazione di vendita (x ≥ 75% rispetto ai caratteri del nome del prodotto)

� data di scadenza, « da consumarsi entro … » su ogni porzione individuale preconfezionata

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Varie (2)

� Carne, preparazioni di carne e prodotti della pesca chehanno l’apparenza di fetta, filetto, o porzione

devono sempre indicare l’acqua aggiunta (se >5%, afianco della denominazione di vendita)

� Carne, preparazioni di carne, prodotti della pesca che

appaiono come fetta, filetto, o porzione ottenuti da

un unico pezzo, ma sono composti da diversi pezzi

uniti tra loro → dicitura « combinazione di piùpezzi »

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Varie (3)

� Data di surgelazione → obbligatoria per le carni e

preparazioni di carni + prodotti ittici non processati

� Peso netto: i surgelati devono riportare il peso al netto della glassatura

� Aromi: nella lista degli ingredienti → “aromi” o con una delle altre denominazioni previste all’art. 3 del reg. CE 1334/08 →parola “naturale”: soggetta alle regole e alle condizioni (aroma naturale di ‘x’, aroma naturale di ‘x’ con altri aromi naturali, aroma naturale)

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Varie (4)

� TFA’s: entro 3 anni: possibile presenza obbligatoria degli

acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Per ora non èconsentita l’indicazione dei TFA’s, neppure su base volontaria

� Simboli: la Commissione potrà introdurre simboli o

pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle

scritte obbligatorie + ricorso a metodi e strumentialternativi alle etichette

� Macellazione rituale: (kasher, halal) le carne non devono riportare diciture specifiche 32

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Esenzioni

� Bevande alcoliche: soggette ad apposita disciplina comunitaria → esentate dagli obblighi di indicazione degliingredienti e di informazioni nutrizionali

� Micro-confezioni: superficie della confezione <10cm2: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”) + L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e comunque deve essere disponibile su richiesta del consumatore

� Bottiglie in vetro: (bottiglie di vetro con vuoto a rendere): la denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione o data di scadenza, indicazioni nutrizionali

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Tempi

�13.12.11, in vigore il reg. UE n. 1169/11

�13.12.14, termine per adeguare le etichette

�13.12.16, termine per adeguare leinformazioni nutrizionali

� Tutti i prodotti etichettati in conformità alle regole attuali → potranno venire commercializzati fino all’esaurimento delle scorte

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Misure di attuazione

• Nei prossimi anni, la Commissione:

� dovrà pubblicare una valutazione d’impattosull’eventuale indicazione di origine per

ulteriori prodotti

� dovrà definire ulteriori criteri per la leggibilità

� potrà definire le tolleranze sulle indicazioni nutrizionali

� dovrà pubblicare una relazione su eventuali forme ulteriori di espressione nutrizionale

� se del caso, definire regole sulle porzioni per

categorie specifiche di prodotti 35

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Links

• Il testo del regolamentoè disponibile su http://www.ilfattoalimentare.it/etichette-alimentari-nuovo-regolamento-ue-11692011.html

• Per una prima analisi,si veda “L’etichetta” suhttp://www.ilfattoalimentare.it/etichette-alimentari-nuova-legge-europea-libro-dario-dongo.html