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Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2007-2013 Programma Operativo FESR 2007/2013 - CCI 2007 IT16 1 PO 012 Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7.12.2007 modificata con decisione C(2010) 884 del 2 marzo 2010 modificata con decisione C(2010) 9064 del 12 dicembre 2011 modificata con decisione C(2012) 9728 del 19 dicembre 2012 approvato nella I riunione del Comitato di Sorveglianza del 04 aprile 2008 modificato nella riunione del 18 giugno 2009 modificato nella riunione del 15 giugno 2012 Regione Basilicata Dipartimento Presidenza della Giunta Autorità di Gestionde del PO FESR Basilicata 2007/2013 via Vincenzo Verrastro, 4 85100 - Potenza web: www.porbasilicata.it | twitter: @BasilicataEU

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Regolamento internodel Comitato di Sorveglianzadel PO FESR Basilicata 2007-2013

Programma Operativo FESR 2007/2013 - CCI 2007 IT16 1 PO 012Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7.12.2007modificata con decisione C(2010) 884 del 2 marzo 2010modificata con decisione C(2010) 9064 del 12 dicembre 2011modificata con decisione C(2012) 9728 del 19 dicembre 2012

approvato nella I riunione del Comitato di Sorveglianza del 04 aprile 2008modificato nella riunione del 18 giugno 2009modificato nella riunione del 15 giugno 2012

Regione BasilicataDipartimento Presidenza della GiuntaAutorità di Gestionde del PO FESR Basilicata 2007/2013via Vincenzo Verrastro, 485100 - Potenzaweb: www.porbasilicata.it | twitter: @BasilicataEU

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Indice

Art. 1 - Costituzione ............................................................................. 3

Art. 2 - Composizione ........................................................................... 3

Art. 3 - Compiti ................................................................................... 4

Art. 4 – Modalità di Funzionamento ........................................................ 5

Art. 5 – Procedura Scritta ..................................................................... 6

Art. 6 – Segreteria Tecnica .................................................................... 7

Art. 7 – Gruppi di Lavoro ...................................................................... 7

Art. 8 – Trasparenza e Comunicazione .................................................... 7

Art. 9 – Validità del Regolamento / Norme Attuativa ................................. 7

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Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013

Art. 1 - Costituzione

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata è istituto con la Delibera di Giunta Regionale n. 318 del 11-03-08, in conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare all’art. 63 del regolamento (CE)1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, sulla base di quanto previsto dal QSN, confermato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007 e dal Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, approvato con decisione della Commissione C(2007)6311 del 7.12.2007. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

Art. 2 - Composizione Sono membri del Comitato di Sorveglianza:

§ l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013; § i rappresentanti dei Dipartimenti regionali interessati dall’attuazione del

Programma Operativo; § il rappresentante dell’Autorità Ambientale;

§ il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali;

§ il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l’Unione europea (IGRUE), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;

§ il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Amministrazione responsabile delle politiche trasversali, nonché le rispettive Autorità competenti in ambito territoriale;

§ le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali e Interregionali;

§ i componenti del partenariato istituzionale e delle autonomie funzionali: Provincia di Potenza, Provincia di Matera, Comune di Potenza, Comune di Matera, Anci Basilicata, UPI Basilicata, Unioncamere;

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§ i rappresentanti del partenariato economico e sociale e del terzo settore, individuati nel rispetto dei principi di bilanciamento degli interessi e di massima rappresentatività delle diverse componenti del partenariato ed assicurando la presenza degli interessi ambientali.

Partecipano con voto consultivo:

§ un rappresentante della Commissione europea; § le Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE e del Programma di Sviluppo

Rurale a valere sul Fondo FEASR, il referente regionale per il Programma Operativo Nazionale cofinanziato dal FEP, il Responsabile dell’attuazione del Programma Attuativo Regionale finanziato dal FAS;

§ un rappresentante della Banca Europea per gli Investimenti (BEI);

§ un rappresentante del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI); § il rappresentante regionale dell’iniziativa “Regions for economic change” e delle

reti di cooperazione a cui la Amministrazione regionale partecipa. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall’amministrazione/organizzazione rappresentata. E’ assicurata, ove possibile, un’equilibrata partecipazione di uomini e donne.

La composizione del Comitato può essere modificata sul proposta del Comitato medesimo. I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FESR, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse, quali quelle riguardanti l’allocazione delle risorse ed i criteri di selezione.

Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Comitato il Valutatore indipendente, esperti e rappresentanti di altre amministrazioni/istituzioni. In tal caso l’elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art. 6.

Art. 3 - Compiti Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell’art. 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel PO FESR 2007-2013 della Regione Basilicata e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato accerta l’efficacia e la qualità dell’attuazione del PO. A tal fine: § esamina e approva, entro 6 mesi dall’approvazione del Programma Operativo, i

criteri di selezione delle operazioni finanziate ed approva ogni revisione di tali criteri, secondo le necessità di programmazione;

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§ valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Operativo, sulla base dei documenti presentati dall’Autorità di Gestione;

§ esamina i risultati dell’esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni e le analisi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;

§ esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione europea;

§ è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione europea in seguito all’esame del Rapporto;

§ può proporre all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del Programma Operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o di migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;

§ esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi;

§ è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.

Art. 4 – Modalità di Funzionamento Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l’anno, anche su richiesta della maggioranza semplice dei suoi membri in caso di necessità, debitamente motivata. Le riunioni si svolgono presso la sede indicata nell’atto di convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente costituito se almeno la metà dei membri è presente Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, valutando l’eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato. I membri del Comitato ricevono la convocazione e l’ordine del giorno provvisorio almeno tre settimane prima della riunione, di norma a mezzo posta elettronica.

L'ordine del giorno definitivo e ogni altro documento inerente i punti di discussione vengono trasmessi per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione o resi disponibili su una pagina web del sito regionale. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l’indirizzo di posta elettronica, il numero del fax e l’indirizzo a cui inviare la documentazione. L’indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è [email protected].

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In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

In caso di necessità il Presidente può consultare i membri del Comitato attraverso procedura scritta come disciplinata dal seguente art. 5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l’esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento. Analogamente può decidersi di attivare la procedura scritta.

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

Il verbale della riunione viene trasmesso ai Componenti del Comitato a mezzo posta elettronica per l’approvazione entro 30 giorni lavorativi. Eventuali osservazioni da parte dei Componenti dovranno pervenire entro ulteriori 10 giorni lavorativi. Il Presidente invia la stesura definitiva a tutti i Componenti. I verbali delle riunioni debbono riportare anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Nel corso della riunione successiva del Comitato si dà atto della avvenuta approvazione del verbale.

Art. 5 – Procedura Scritta Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all’esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax o entro 5 giorni lavorativi in casi di motivata urgenza

Qualora si pervenga ad una modifica della documentazione trasmessa, i termini della procedura di consultazione vengono riavviati ed i membri del Comitato devono esprimere per iscritto eventuali pareri sulle modifiche operate, entro cinque giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso. Il Presidente informa i membri dell’esito della procedura.

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Art. 6 – Segreteria Tecnica Il Comitato può avvalersi per l’espletamento delle sue funzioni di un’apposita segreteria tecnica.

E’ compito della segreteria tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

La segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza è attestata all’Autorità di Gestione. Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all’entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell’asse Assistenza Tecnica del PO FESR 2007-2013, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa.

Art. 7 – Gruppi di Lavoro All’interno del Comitato possono essere costituiti Gruppi di lavoro, settoriali e tematici, che possono riunirsi con frequenza diversa da quella stabilita per il Comitato. Possono essere chiamati a partecipare ai Gruppi di lavoro esperti in relazione alla specificità degli argomenti affidati all’esame dei Gruppi di lavoro.

Le modalità di funzionamento saranno definite all’atto della costituzione.

Art. 8 – Trasparenza e Comunicazione Il Comitato di Sorveglianza garantisce un’adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione in sezione web apposita del sito della Regione Basilicata.

Art. 9 – Validità del Regolamento / Norme Attuativa Il presente Regolamento può essere modificato dal Comitato di Sorveglianza.

Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui alla Decisione della Commissione C(2007)6311 del 7.12.2007 di approvazione del PO FESR 2007/2013 della Regione Basilicata, le disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) nn.1080/2006, 1083/2006, 1828/2006 nonché le previsioni del QSN e della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.