Obblighi di cantina alla luce della nuova OCM Vino · OCM Reg. UE 273/18 Schedario, documenti,...

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Incontro Assoenologi Montespertoli, 6 settembre 2019

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Incontro Assoenologi

Montespertoli, 6 settembre 2019

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SOMMARIO

Il quadro normativo

Le Pratiche enologiche

La gestione dei sottoprodotti

Le novità dell’Etichettatura

I documenti di accompagnamento

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Il Quadro Normativo Comunitario

Reg UE 1308/13OCM

Reg. UE 273/18Schedario, documenti,

registri etc.

Reg. UE 274/18Registri, dichiarazioni,

certificazioni etc.

Reg. CE 606/2009

Reg. UE 934/2019*

Reg. UE 935/2019*Pratiche enologiche

Reg. CE 555/08Potenziale produttivo

Reg. CE 34/19etichettatura

*Dal 7 dicembre 2019

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Documenti di accompagnamento

fino a 31/12/2020

MVV cartaceo

Vecchio documento IT Se vidimato entro 31/12/2016

MVV elettronico

DDT/fattura accompagnatoriaPer i casi previsti

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Dal vigneto alla propria cantina o ad altra cantina acquirente

entro 70 km

oltre i 70 km

Esonero da MVV

Obblighi di natura fiscale

(ddt/fattura)

MVV/documento IT

A Cantina sociale entro 40 km

trasportate dal produttore

trasportate dalla cantina soc.

A Cantina sociale oltre 40 km

Esonero

DOCO IT oppure MVV

DOCO IT oppure MVV

A cantina acquirente entro 40 km

trasportate viticoltore

trasportate acquirente

Esonero/ ddt

DOCO IT oppure MVV

Cantina acquirente oltre 40 km DOCO IT oppure MVV

Circolazione di UVE Art.9, par. 1, lettera a) Reg. UE 2018/273

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Circolazione prodotti vitivinicoli

tra due impianti entro 70 kmArt.9, par. 1, lettera a) Reg. UE 2018/273 – nota PIUE N.5129 DEL 3/10/2018

Trasporto effettuato per magazzinaggio, trasformazione, imbottigliamento etc.

La Vinosa srl

FirenzeLa Ginestra spa

Siena

-Tra due impianti della stessa azienda

-Senza cambiamento di proprietario

(es. c/lavorazione)

Vino, VNAF, Mosti, MC,

MCR, succhi

Restano gli obblighi fiscali e di tracciabilità del prodotto

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Nessun documento per:

Trasporto di prodotti vitivinicoli verso il

CONSUMATORE FINALE

Indipendentemente se lo speditore sia:

-rivenditore al minuto

-commerciante

-produttore

Vendite al CONSUMATORE - EsoneroArt. 8, par. 1 - Reg. UE 2018/273

Nota DG PIUE n. 5129 del 3/10/2018

Restano gli obblighi di natura fiscale

Vendita diretta

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Pratiche enologiche

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Reg. delegato (UE) n. 2019/934

NO cloruro d’argento

Separazione delle PRATICHE dai COMPOSTI ENOLOGICI

Per i COMPOSTI sono indicati:

-codice pratiche dell’OIV

-se trattasi di additivo e/o coadiuvante tecnologico

-condizioni e limiti di uso

-categorie di prodotti vitivinicoli

In vigore dal 7 dicembre 2019

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Arricchimenti

Condizioni climatiche e relativa decisione delle Regioni

In zona C aumento max 1,5% vol. alcol

Quando si usano MC o MCR aumento della massa è max 6,5%

Un prodotto arricchito NON può superare 13% vol. nella zona CII

Per la TOSCANA nel 2018 si può arrivare a 14% vol. per vini a DOP

Allegato VIII° Reg 1308/13

Del.GR n.1055 del 5/8/2019

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Arricchimenti:

cosa usare

Uve, MPF, VNAF → MC, MCR

Mosto → MC, MCR (anche solido), Concentrazione

Parziale (anche osmosi inversa)

Vino → solo concentrazione parz. a freddo

NB:

L’arricchimento si può fare una sola volta

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MCR liquido e solido:

documenti

Esonero se in confezione etichettata pari o inferiore a 5

litri o 5 kg (1 sola confezione)

Ddt quando sono più confezioni da 5 kg/l

MVV o vecchio IT in tutti gli altri casi anche se

confezionato in sacchi sigillati ed etichettati

Nota MIPAAF n°4617 del 5/8/14

Decreto MIPAAF del 20/3/2015

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Rivenditori di MC e MCR

Obbligo di tenuta del registro di C/S

Esenzione soltanto per RIVENDITORI AL MINUTO

che vendono confezioni fino a 5 litri o 5 kg per

singola cessione

DM 20 MARZO 2015

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Dichiarazione che deve PERVENIRE a ICQRF entro il

SECONDO GIORNO antecedente a quello

dell’operazione con ogni mezzo

DICHIARAZIONE UNA TANTUM per tutte le

operazioni previste entro il 31/12 da presentare

entro il SECONDO GIORNO antecedente a quello

della prima operazione

Comunicazione di arricchimento

DM 9 ottobre 2012 art.4

Invio telematico, telegramma, fax,

mail, PEC,raccomandata, a mano

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Nome, cognome, indirizzo dichiarante, cod.fisc.

Luogo dove avverrà l’operazione

Designazione dei prodotti da arricchire

Procedimento adottato e natura del prodotto utilizzato

Periodo di validità della dichiarazione

Data di redazione

Firma del RL o suo delegato

(D.M. 9/10/2012, art.4, comma 5

Comunicazione di arricchimento

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Arricchimenti e riclassificazioni

L’arricchimento con MC o MCR non è un taglio

(art.7 par.3 del Reg. 606/09*)

In caso di arricchimento di DOP/IGP il volume

corrispondente al MC o MCR utilizzato deve

essere riclassificato come generico se viene

superata la resa uva/vino del disciplinare

*Art. 7 par. 3 reg. UE 2019/934

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Acidificazione

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AcidificazioneSu uve fresche, mosto, MPF, VNAF e Vino

Una sola volta sui prodotti a monte del vino

Solo all’interno della stessa zona viticola

Allegato VIII° Reg. 1308/13

Quando?

Entro il 31 dicembre

(sul vino durante tutto l’anno)

Dove ?solo nell’azienda e nella zona viticola dove sono

state vinificate le uve

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Acidificazione

Sui prodotti diversi dal vino: max 1,5 g/l espresso in

acido tartarico

Sul vino: max 2,5 g/l

Si possono usare l’acido L (+) tartarico, l’acido L (-)malico, l’acido DL malico, l’acido lattico, trattamentocon elettromembrane e trattamento con scambiatoridi cationi, secondo le condizioni e limiti visti

Reg. 606/09 Allegato IA punti 12 e 48, appendici 14 e 15

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Acidificazione: dichiarazione una

tantum

Presentata all’ICQRF entro il secondo giorno

successivo alla prima operazione della campagna

E’ valida per tutta la campagna in corso

Contiene: nome, cognome, sede, natura

dell’operazione e luogo di svolgimento

art. 53 par. 1 del Reg UE 2018/273

Abrogata

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Tagli

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Taglio

Il taglio si può fare solo se i componenti sono

conformi ai Regolamenti CE

E’ vietato il taglio di un vino dell’UE con uno dei

Paesi Terzi

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Taglio IGP

Il taglio dell’IGP deve essere eseguito all’interno della

zona di produzione:

- Tra partite di origine diversa (max 15%)

- Tra partite della stessa origine ma di tipologie

diverse (vitigno, vendemmia)

Fuori zona solo coacervo stessa origine e tipologia

nota PQA IV prot.16206 del 5/6/2013

nota PQA IV prot. 19381 del 7/6/2013,

Nota DG PREF 8380 del 6/6/2013

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Taglio casi particolari:

ANNATA

Un vino DOP di una determinata annata può esseretagliato con lo stesso DOP di un’annata diversapurché almeno l’85% provenga da quella che si vuolerivendicare se non vietato dal disciplinare

Es. Brunello di Montalcino 2015 può essere tagliato con altre annatefino al 15% max anche se non hanno terminato l’affinamentoobbligatorio

Se Riserva il 100% deve invece aver completato l’affinamento obbligatorio*

*Art.31 par. 3 legge 238/16

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Un vino DOP con indicazione del vitigno può essere

tagliato con lo stesso DOP di tipologia diversa purché

almeno l’85% provenga da quello che si vuole rivendicare,

se non vietato dal disciplinare

Taglio casi particolari:

VITIGNO

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Taglio casi particolari:

COLORE

• NO al taglio tra vino bianco senza dop/igp e vino

rosso senza dop/igp per ottenere VINO ROSATO

SI al taglio tra vino bianco IGP e vino rosso IGP per

ottenere VINO ROSATO IGP se non vietato dal

disciplinare

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SI al taglio tra vino bianco e vino rosso per ottenere

VINO ROSSO

SI al taglio tra vino rosso e vino rosato per ottenere

VINO ROSSO

SI al taglio tra vino rosso e vino rosato per ottenere

VINO ROSATO

Taglio casi particolari:

COLORE

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Taglio

DOCUMENTI Obbligatorio annotare su MVV e vecchio IT:

il codice “6” diversa unità geografica

Il codice “7” diverso vitigno

Il codice “8” diversa annata

Non è’ obbligatorio annotare la % di taglio

Il destinatario deve però sapere la % di taglio per

poter effettuare ulteriore taglio

Nota PREF n° 4234 del 27/3/2015

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Taglio

ZONA VITICOLA

Per gli sfusi obbligatorio annotare sul MVV, Doco

tutte le zone viticole presenti indipendentemente dalla

percentuale di presenza

Nota DG PREF 12970 del 16 ottobre 2015

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Sostanze ad uso

enologico

Conformi al Reg. 1333/2008

Oppure al Codex enologico internazionale dell’OIV

Gli enzimi conformi al Reg. 1332/2008

I Tannini devono preservare caratteristiche naturali

senza modifiche sostanziali nella composizione del

prodotto (L’OIV ha stabilito limiti per non essere

considerato colorante)

Reg. CE 606/09 art. 9

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Fecce e vinacce

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Eliminazione sottoprodotti (art. 14 ter Reg.

606/2009 e DM 27/11/2008)

Soggetti interessati

I produttori (e coloro che hanno trasformato uve da vino)sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti in distilleriao al ritiro sotto controllo se rientrano nei casi previsti

Soggetti esclusi

I produttori che producono nei propri impianti un

quantitativo di vino o mosto fino a 25 hl

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Detenzione Fecce vinacce (art. 13 legge 238/2016)

Produttori fino a 1000 hl

-vinaccia vietata dopo 90 gg dalla fine del periodo vendemmiale

oppure dopo 90 gg se ottenute fuori dallo stesso periodo

-feccia non denaturata vietata dopo 90 gg dall’ottenimento

Produttori sopra 1000 hl

-vinaccia vietata dopo 30 gg dalla fine periodo vendemmiale

oppure dopo 30 gg se ottenute fuori dallo stesso periodo

-feccia non denaturata vietata dopo 30 gg dall’ottenimento

Resta il ritiro sotto controllo

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Come denaturare (DM 25/9/2017)

Fecce x distilleria: cloruro di litio prima dell’uscita dalla

cantina (5-10 gr/hl)

Fecce x uso agronomico: solfato ferroso prima dell’uscita

(100gr/hl)

Acqua e sostanze residue di concentrazione

mosti/rigenerazione resine sfusa: cloruro di sodio

appena ottenute (50-70 gr/hl). Indicazione sui recipienti

La denaturazione delle fecce va indicata sui cartelli, registri,

documenti

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Circolazione di FECCE e VINACCEda produttore a distilleria

SOLO nei casi di ritiro sotto controllo si usa la dichiarazione

di cui al DM 4.8.2010

FECCE

VINACCE

BOLLETTE DI CONSEGNA

MVV prestampato non convalidato

MVV autoprodotto convalidato

DA IT pretimbrato non convalidato

BOLLETTE DI CONSEGNA

MVV prestampato non convalidato

MVV autoprodotto convalidato

DA IT pretimbrato non convalidato

SI invio a ICQRF

NO invio ICQRF

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Vino Biologico

DM 18 luglio 2018: norme di attuazione Reg. 834 e 889

DM 8 maggio 2018: disciplina prodotti bio in applicazione

della Legge 238/2016

-i documenti contabili sono quelli del Reg. UE 2018/273

-procedura per verifica disponibilità sostanze bio

Decreto legislativo n°20/2018: normativa sui controlli

Introdotte sanzioni a carico di ODC e operatori

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Etichetta del vino Biologico

STESSO

CAMPO

VISIVO

OdC autorizzato Mipaaf Operatore controllato n°

IT BIO XXX XXXX

“VINO BIOLOGICO”

Agricoltura ITALIA

Se in conversione

NO LOGO

“Agricoltura biologica in conversione”

e riferimento all’ODC

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DM 18 luglio 2018 art 7

Etichettatura

Sull’etichetta del vino bio deve essere

riportato:

-nome/rag. sociale «operatore che ha

effettuato la produzione o preparazione

più recente, ivi inclusa l’etichettatura»

-codice operatore BIO relativo

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Esempio:

OdC

autorizzato

Mipaaf

Operatore controllato n°

IT BIO XXX XXXX Agricoltura

ITALIA

imbottigliato da PI/34678 Anonima srl Pisa

per conto di Fattoria Stella - Milano

Imbottigliatore fisico

Imbottigliatore giuridico

Può un Decreto «scavalcare» un Reg. UE ????

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Vino BIODINAMICO

Obbligo certificazione BIOLOGICA

Non c’è obbligo di certificazione biodinamica

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ETICHETTATURA

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Sono le indicazioni di base che tutte le categorie di vino eprodotti vitivinicoli devono comunque riportare.

Sono espresse in una o più delle lingue della Comunità

In caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientementegrandi, ALMENO 1,2 mm di ALTEZZA in modo che risaltinobene sul fondo su cui sono stampate e che siano nettamentedistinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e deidisegni

Indicazioni Obbligatorie

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DESIGNAZIONE della CATEGORIA(es. Vino, Vino varietale, etc )

DENOMINAZIONE della DOP/IGP

MENZIONE TRADIZIONALE (“IGP” “DOP” “IGT”

“DOC” “DOCG” in sigla o per esteso)

% ALCOL effettivo

PROVENIENZA

IMBOTTIGLIATORE Nome e Sede

VOLUME NOMINALE

TIPO di PRODOTTO

(dolce, dry, demisec, brut etc.) se vini spumanti

Le indicazioni obbligatorie

stesso campo visivo:

“senza

girare il

recipiente”

LOTTO

ALLERGENI

ANNATA (solo per DOC/DOCG)

anche in altra collocazione

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Si indica in unità o mezze unità

“% vol” - “Alcole effettivo” - “alc” -

“Titolo alcolometrico effettivo”

TOLLERANZE IN ETICHETTA:

Vini tranquilli +/- 0,5 % vol.

Vini DOP/IGP immagazzinati

da oltre 3 anni, spumanti e frizzanti +/- 0,8 % vol.

Caratteri min 5 mm bottiglie > 1 litro

min 3 mm bottiglie da 20 cl a 1 litro

min 2 mm bottiglie < a 20 cl

Indicazioni obbligatorie/titolo alcolometrico

art. 44 Reg. 2019/33

Altezza caratteri

Min. 1,2 mm - novità

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Indicazioni Obbligatorie/imbottigliatore fisico e/o giuridico

imbottigliatore = chi effettua o fa effettuarel’imbottigliamento (= riempimento di recipienti fino a 60l)

produttore = chi effettua o fa effettuare l’elaborazione delle uve/mosto in vino * e delle uve/mosto/vino in vino spumante etc.

venditore = chi, non avendo prodotto, acquista e vende vino spumante, etc.

importatore = chi si assume la responsabilità della immissione nella Ue di prodotti di Paesi Terzi

Art.46 Reg. 2019/33

* novità

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“IMBOTTIGLIATO DA” +

NOME imbottigliatore + INDIRIZZO

Imbottigliatore e sede

= Comune e Stato (UE/TERZO) in

cui si trovano i locali (stabilimento) ola sede sociale:

es: Milano, Italia (sede legale)

oppure

Montalcino, Italia (stabilimento) Art.46 Reg. 2019/33

Nota ICQRF n. 1311 del 31/7/14

Novità

Page 47: Obblighi di cantina alla luce della nuova OCM Vino · OCM Reg. UE 273/18 Schedario, documenti, registri etc. Reg. UE 274/18 Registri, dichiarazioni, certificazioni etc. Reg. CE 606/2009

Grazie per l’attenzione…….

e buona vendemmia a tutti !!!