INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi...

74

Transcript of INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi...

Page 1: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica
Page 2: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

1

INDICE

CAPITOLO 1. FINALITA’ DEL PRC ED EFFICACIA DELLE NORME 4 Art. 1. Finalità del Piano Regolatore Comunale 4 Art. 2. Elaborati del PI 4 Art. 3. Efficacia delle norme 5 Art. 4. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio 6

CAPITOLO 2. - MODALITA’ DI ATTUAZIONE 6 Art. 5. Validità e decadenza delle previsioni del PI 6 Art. 6. Attuazione del PI 6 Art. 7. Piani Urbanistici Attuativi 6 Art. 8. Schede urbanistiche di orientamento progettuale 7 Art. 9. Accordi pubblico-privati 7 Art. 10. Comparti urbanistici 8 Art. 11. Intervento edilizio diretto 8 Art. 12. Perequazione 8 Art. 13. Credito edilizio e cessione di cubatura 9 Art. 14. Edifici oggetto di tutela 14 Art. 15. Recupero dei locali sottotetto a fini abitativi 14 Art. 16. Parametri edifici esistenti 15

CAPITOLO 3. OPERE DI URBANIZZAZIONE E DOTAZIONI INFRASTRUTTURAL I MINIME 16 Art. 17. Definizione delle opere di urbanizzazione 16 Art. 18. Dotazioni urbanistiche minime nelle aree residenziali miste 17 Art. 19. Dotazioni urbanistiche minime per attività economiche 18 Art. 20. Dotazioni infrastrutturali per le medie strutture di vendita 19

CAPITOLO 4. DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE - ZONIZZAZ IONE 20 Art. 21. Norme comuni alle diverse zone omogenee 20

CAPITOLO 5. ZONE A E A1 E DI INTERESSE CULTURALE ED AMBIENTALE 21 Art. 22. Definizioni e disciplina generale 21 Art. 23. Destinazioni d’uso 23 Art. 24. Categorie d’intervento ammesse per gli edifici oggetto di tutela. 23 Art. 25. Restauro scientifico 24 Art. 26. Risanamento conservativo 24 Art. 27. Ristrutturazione con vincolo parziale 25 Art. 28. Ristrutturazione totale 26 Art. 29. Sostituzione edilizia 27 Art. 30. Demolizione senza ricostruzione 27 Art. 31. Corpi edilizi accessori e superfetazioni 27 Art. 32. Autorimesse 28 Art. 33. Aree scoperte 28 Art. 34. Impianti tecnologici 29

CAPITOLO 6. ZONE B e C: RESIDENZIALI E MISTE, DI COMPLETAMENTO E DI NUOVO IMPIANTO, NUCLEI ABITATI IN ZONA AGRICOLA. 29 Art. 35. Norme comuni 29 Art. 36. Parametri relativi alle zone B e C 30 Art. 37. Parametri relativi ai nuclei abitati in territorio agricolo 33

CAPITOLO 7. ZONE D: ATTIVITA’ ECONOMICHE 34 Art. 38. Definizioni e norme comuni 34

Page 3: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

2

Art. 39. Zone per l’insediamento di attività economiche 34 Art. 40. Zone D1: di completamento 35 Art. 41. Zone D2: di nuovo impianto 36 Art. 42. Zone D2.1 destinate a grandi strutture di vendita o a parco commerciale 38 Art. 43. Zona D3: turistico-ricettiva e ricreativa 39 Art. 44. Attività produttive in zona impropria 40 Art. 45. Sportello unico per le attività produttive 41

CAPITOLO 8. ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA 42 Art. 46. Definizioni 42 Art. 47. Norme comuni agli interventi edilizi in zona agricola 42 Art. 48. Strutture agricolo-produttive 43 Art. 49. Zona agricola 44 Art. 50. Zona parco agricolo-fluviale del Monticano e del Lia 45 Art. 51. Aree agricole intercluse da tutelare 46 Art. 52. Aree agricole intercluse di margine 46 Art. 53. Lotti edificabili in zona E 46 Art. 54. Allevamenti zootecnici 47

CAPITOLO 9. ZONE F: SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE 48 Art. 55. Definizioni ed elencazione 48 Art. 56. Zone F1: verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive 49 Art. 57. Zone F2: attrezzature scolastiche 50 Art. 58. Zone F3: attrezzature di interesse comune 50 Art. 59. Attrezzature tecnologiche di servizio pubblico e impianti di trattamento rifiuti 52 Art. 60. Zone F4: parcheggi pubblici di uso pubblico 52 Art. 61. Zone F4: aree ferroviarie 53

CAPITOLO 10. INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALLA VIABILITA’ E AI TRAS PORTI 53 Art. 62. Viabilità veicolare 53 Art. 63. Viabilità ciclabile 54 Art. 64. Impianti per la distribuzione di carburante 54

CAPITOLO 11. IMPIANTI TECNOLOGICI 54 Art. 65. Impianti di energia alternativa 54 Art. 66. Impianti di radiotelecomunicazione 55

CAPITOLO 12. FASCE DI RISPETTO E VINCOLI 55 Art. 67. Fasce di rispetto - Norme generali 55 Art. 68. Fascia di rispetto dei corsi d’acqua 56 Art. 69. Fasce di rispetto stradali 56 Art. 70. Fascia di rispetto della ferrovia 57 Art. 71. Fascia di rispetto degli impianti tecnologici 57 Art. 72. Fasce di rispetto degli elettrodotti 57 Art. 73. Vincolo cimiteriale 58 Art. 74. Fasce di rispetto per impianti di trattamento rifiuti 58

CAPITOLO 13. TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 58 Art. 75. Controllo di dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica 58 Art. 76. Prescrizioni idrauliche per gli ambiti a destinazione residenziale subordinati a Piano Attuativo e per le

zone D di espansione 59 Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (PAIL)59 Art. 79. Aree di tutela 60 Art. 80. Fascia di mitigazione ambientale 64 Art. 81. Aree di tutela archeologica 64 Art. 82. Tutela della percezione paesaggistica lungo le strade 64

Page 4: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

3

Art. 83. Corridoi urbani 65

CAPITOLO 14. NORME FINALI E TRANSITORIE 65 Art. 84. Edifici esistenti in contrasto con il PI 65 APPENDICE: � ELENCO DEI BENI VINCOLATI

1. Edifici storici vincolati ai sensi del Codice per beni protetti e paesaggio – D.Lgs.22/01/2004 2. Beni archeologici vincolati ai sensi del Codice per beni protetti e paesaggio -DLgs22/01/2004 3. Beni di proprietà comunale realizzati almeno 45 anni prima dell’entrata in vigore

del reg. di cui al DPR 07/09/2000

� ELENCO degli APP - Accordi Pubblico Privati ex art. 6 L.R. 11/04.

Page 5: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

4

CAPITOLO 1. FINALITA’ DEL PRC ED EFFICACIA DELLE NORME

Art. 1. Finalità del Piano Regolatore Comunale

1. Ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 il Piano Regolatore Comunale in seguito definito PRC, si articola in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio, in seguito definito PAT e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi, in seguito definito PI.

2. Il PAT è stato approvato con la Conferenza Servizi del 22 gennaio 2009 e ratificato con DGR n. 288 del 10 febbraio 2009.

3. Il PAT mantiene piena efficacia e viene recepito nel presente PI; per quanto non espressamente indicato nel PI si rimanda al PAT.

4. Il PI coerentemente a quanto previsto all’articolo 12 della l. 11/04 è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio comunale programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

5. Il campo di applicazione del presente PRC è costituito dall’intero territorio comunale, sul quale si applicano le previsioni contenute negli elaborati elencati al successivo art.2 e queste Norme Tecniche Operative.

6. Per quanto non espressamente previsto e per tutte le tematiche cui le presenti norme fanno rinvio si richiamano le disposizioni del Regolamento Edilizio e le vigenti leggi statali e regionali.

7. I tematismi riferiti ai vincoli, fragilità, invarianti del PAT non compresi nelle tavole di PI sono confermati.

Art. 2. Elaborati del PI

1. Il PI è composto dai seguenti elaborati: Tav. A Carta dei vincoli-fragilità e valori 1:10000

Tav. 1a Intero territorio comunale 1:5.000 Tav. 1b Intero territorio comunale 1:5.000 Tav. 1c Intero territorio comunale 1:5.000 Tav. 1d Intero territorio comunale 1:5.000 Tav. 2a Zone significative: ATO 1 - Oderzo 1:2.000 Tav. 2b Zone significative: ATO 1 - Oderzo 1:2.000 Tav. 2c Zone significative: ATO 1 - Oderzo 1:2.000 Tav. 2d Zone significative: ATO 2 - Colfrancui 1:2.000 Tav. 2e Zone significative: ATO 3-4 - Camino 1 :2.000 Tav. 2f Zone significative: ATO 5 - Fratta 1:2.000 Tav. 2g Zone significative: ATO 6 - Piavon 1:2.000 Tav. 2h Zone significative: ATO 7-8 - Rustignè Faè 1:2.000

R1 Relazione programmatica N1 Norme Tecniche Operative N1 a Zonizzazione dei valori immobiliari 1: 10.000

N1b Accordi Pubblico-privati (APP)

Page 6: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

5

N2 Schede urbanistiche di orientamento progettuale (SUOP) N4 Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale N5 Elenco beni vincolati

N8 Aggiornamento schedature unità edilizie in zona agricola (art. 10 L.R. 24/85) A-Oderzo, B-Piavon.

Schedatura unità edilizie in zona agricola – Oderzo Schedatura in zona agricola - Piavon N9 Schede normative annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo n° 01_065 e n° 1_70 N10 Carta delle piste ciclabili e dei percorsi ciclopedonali 1:10000 N10 a Individuazione punti critici delle piste ciclabili e percorsi ciclopedonali N11 Percorsi cicloturistici comunali 1:25000 N11 a Individuazione percorsi cicloturistici Banca dati alfanumerica e vettoriale Restano validi i seguenti elaborati allegati al PI approvato con D.C.C. n.13 del

09/03/2011: N3 Schede urbanistiche parco agricolo fluviale N6 Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) N7 Registro dei crediti edilizi.

Art. 3.Efficacia delle norme

1. Ai sensi dell’art.17 della L.R. 11/04 l’intero territorio comunale è suddiviso in zone. Per ogni zona è precisata la disciplina urbanistica particolare; negli interventi edilizi debbono comunque essere rispettate le norme di tutela, le prescrizioni, nonché il Regolamento Edilizio.

2. in caso di non corrispondenza tra elaborati grafici e norme del PAT e PI prevalgono le norme del PAT.

3. In caso di non corrispondenza tra normativa ed elaborati grafici prevalgono le disposizioni normative. In caso di non corrispondenza tra elaborati grafici in scala diversa prevalgono le tavole di progetto in scala maggiore. In caso di non corrispondenza, sui medesimi argomenti, tra le presenti norme ed il Regolamento Edilizio prevalgono le presenti norme.

4. All’interno delle aree già assoggettate a Piano Urbanistico Attuativo valgono le disposizioni da esso stabilite nell’arco dei dieci anni di validità del Piano stesso. Ai sensi dell’art.20 comma 8 e 9 della L.R. 11/2004 il giorno di decorrenza della validità del PUA è coincidente con l’esecutività della delibera di approvazione del piano originario, fatta salva la proroga massima quinquennale per la parte rimasta inattuata. Per i piani già scaduti alla data di adozione del primo PI (novembre 2010) trascorsi i cinque anni di validità del PI e quindi dopo il mese di marzo 2016, le aree assumono indici e parametri delle zone di appartenenza.

5. Qualora il piano attuativo abbia indice inferiore a quello del PI la ditta può adeguarsi all’indice di zona del PI purchè siano reperiti i relativi standards anche mediante monetizzazione.

Page 7: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

6

Art. 4. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio

1. Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici, previsti o ammessi dal PI, nonché alla modifica con opere delle loro destinazioni d’uso, sono subordinati al rilascio di permesso di costruire o al perfezionamento della dichiarazione di inizio attività, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, delle presenti norme e del Regolamento Edilizio, salvo il caso di attività edilizia libera e salve le altre fattispecie in cui per l’intervento non sono richiesti titoli abilitativi.

CAPITOLO 2. - MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Art. 5.Validità e decadenza delle previsioni del PI

1. A partire dalla data di approvazione il presente PI sostituisce il precedente Piano. 2. Ai sensi del comma 9 dell’articolo 18 della L.R. 11/2004 l’approvazione del PI e delle

sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

3. L’approvazione del PI comporta la decadenza dei permessi di costruire e delle denuncie di inizio attività limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano rispettati i termini per la loro ultimazione stabiliti dal provvedimento abilitativo.

Art. 6. Attuazione del PI

1. L’attuazione del PI ha luogo mediante: a) piani urbanistici attuativi; b) accordi pubblico-privati; c) interventi edilizi diretti.

Art. 7. Piani Urbanistici Attuativi

1. I Piani Urbanistici Attuativi sono elencati dall’art. 19 L.R. 11/04 e dal Regolamento Edilizio, che disciplinano il procedimento per la loro approvazione (art. 20 della L.R. 11/04).

2. I Piani Attuativi vigenti all’entrata in vigore delle presenti Norme mantengono la loro validità ed efficacia, fino alla scadenza. Resta salva la possibilità di apportare varianti allo strumento urbanistico attuativo vigente purché dette varianti non incidano sui criteri di dimensionamento già adottati per la sua redazione.

3. Successivamente alla scadenza dello strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica questo diventa inefficace per la parte non attuata, rimanendo fermo soltanto a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione dei nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

4. Ai sensi dell’art.20 comma 9 della L.R. 11/2004 il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e

Page 8: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

7

le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.

5. Per tutte le tematiche relative alle prescrizioni idrauliche si rimanda al successivo capitolo 13 art. 75 e seguenti.

6. Per le tematiche relative alla riduzione dell’ inquinamento atmosferico, acustico e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria si richiamano le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento edilizio e nel Prontuario .

Art. 8. Schede urbanistiche di orientamento progett uale

1. Le schede urbanistiche di orientamento progettuale disciplinano la trasformazione urbanistica ed edilizia di determinati ambiti del territorio comunale già edificati o di espansione. I contenuti grafici delle schede sono orientativi e devono essere verificati attraverso il PUA.

2. Le schede si attuano attraverso PUA di iniziativa pubblica o privata. Eventuali modalità diverse sono riportate nella specifica scheda.

3. L’ attivazione delle schede avviene attraverso un accordo pubblico/privato in applicazione del PAT e/o in variante al PI.

4. Nelle singole schede sono contenuti i parametri edificatori prescrittivi, che prevalgono sulla destinazione di zona, per la realizzazione degli interventi quali la superficie territoriale, l’indice territoriale, l’altezza massima degli edifici, il volume massimo realizzabile, il volume per l’edificazione economica e popolare se individuato, gli abitanti teorici insediabili, gli standard primari. Con la scheda vengono indicati i parametri relativi alla perequazione, ai sensi dell’ Art. 12 delle presenti norme, che saranno oggetto di puntuale definizione in sede di accordo. L’indice territoriale riportato nella scheda è da intendersi come esteso in modo omogeneo all’intero perimetro anche nel caso che l’area edificabile interessi una sola parte dell’ambito.

5. L’indicazione cartografica della rete viaria interna alla zona individuata nelle schede urbanistiche é vincolante, per ciò che concerne le esigenze di collegamento e funzionalità.

6. Nel rispetto dei parametri, indicazioni e perequazione definiti dalla scheda, l’attuazione dell’intervento potrà essere anche parziale, previo definizione di una progettazione unitaria dell’intera area e purché si riferisca a stralci funzionali, prevedendo la realizzazione dei relativi standards e la partecipazione alla perequazione.

7. Il volume massimo realizzabile indicato in scheda deve intendersi comprensivo della eventuale volumetria esistente nell’ambito.

8. In caso di mancata attivazione della scheda sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro sugli edifici esistenti.

Art. 9. Accordi pubblico-privati

1. Sono ammessi accordi pubblico-privati con rilevante interesse pubblico ex art. 6 L.R. 11/04, ai sensi dell’art. 46 delle Norme del PAT, finalizzati alle trasformazioni urbanistico-edilizie del territorio comunale.

2. Qualora l’accordo comporti Variante Urbanistica al PI deve essere corredato da apposita scheda di orientamento progettuale che disciplina la trasformazione urbanistica ed edilizia. Con la scheda vengono definiti i parametri edificatori prescrittivi per la realizzazione degli interventi quali la superficie territoriale, l’indice

Page 9: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

8

territoriale, l’altezza massima degli edifici, il volume massimo realizzabile, il volume per l’edificazione economica e popolare, se individuato, gli abitanti teorici insediabili, gli standard primari, nonché le modalità di attuazione degli interventi. Con la scheda vengono indicati i parametri relativi alla perequazione, ai sensi dell’ Art. 12 delle presenti norme, che saranno oggetto di puntuale definizione in sede di accordo.

3. In caso di mancato adempimento degli impegni assunti con l’accordo, decade automaticamente la relativa variante urbanistica al PI, così come indicata nella scheda.

4. In cartografia sono individuati e numerati gli accordi pubblico-privati già approvati i cui estremi sono riportati in appendice.

5. Per le modalità di presentazione della documentazione inerente gli accordi, si fa esplicito rimando al Regolamento Edilizio.

Art. 10. Comparti urbanistici

1. I comparti urbanistici sono disciplinati dall’art. 21 della L.R. 11/04 e dal Regolamento Edilizio, ove sono previste anche le modalità di costituzione del consorzio tra proprietari o aventi titolo ai fini della richiesta di un unico assenso edilizio.

Art. 11. Intervento edilizio diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto il PUA o comparto urbanistico si può intervenire attraverso l’intervento diretto, subordinato al rilascio di permesso di costruire o a denuncia di inizio attività (D.I.A.), secondo le modalità e le procedure del Regolamento Edilizio.

Art. 12. Perequazione

A norma dell’art. 35 della LR 11/2004 e delle norme del PAT, tutti gli ambiti di trasformazione urbanistica individuati dal presente Piano sono soggetti a perequazione. Nello specifico l’istituto della perequazione urbanistica si applica per l’attuazione di: a) Piani urbanistici attuativi e o parti di essi; b ) Schede normative; c) Interventi che prevedano forme di negoziazione. d) Interventi edilizi diretti superiori alla superficie di mq. 3.000 e al volume di mc. 4.000 . Ai fini dell’attivazione della procedura di accordo tra amministrazione e privato per la realizzazione degli interventi soggetti a perequazione, tra le parti sarà stipulata una apposita convenzione che definisce le modalità e le quantità da negoziare secondo i criteri contenuti nel presente articolo e nell’art. 46 delle NTA del PAT.

1. Per la quantificazione della quota di perequazione da applicare agli interventi di trasformazione si fa riferimento a due tipologie di intervento: nuove aree edificabili e aree già edificabili e/o edificate.

2. Nel caso di nuove aree interamente edificabili la cessione della quota in perequazione corrisponde a due diverse modalità: - Cessione del 50% dell’intero ambito edificabile. Eventuali diverse modalità di

cessione o accordi che prevedano la realizzazione di opere di urbanizzazione nell’area oggetto di cessione potranno essere introdotte attraverso la formula dell’accordo di pianificazione di cui all’art. 6 della L.R. 11/04.

Page 10: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

9

- Cessione del 50% del valore aggiunto dell’area resa edificabile. Il valore aggiunto corrisponde alla differenza tra il valore iniziale dell’area e il nuovo valore raggiunto a seguito della trasformazione urbanistica.

3. Nel caso di incremento dell’indice di edificabilità la perequazione corrisponde al valore del volume approvato in aumento rispetto a quello previsto dal PI..

4. Nel caso di aree già edificabili nello strumento urbanistico di riferimento, la perequazione si misura sulla volumetria già acquisita e confermata dal PAT o sulla volumetria esistente soggetta a strumento attuativo e corrisponde alla quota parte, , prevista dalle tabelle di applicazione degli oneri di urbanizzazione, dovuta per oneri di urbanizzazione secondaria.

5. Nel caso di comparto con area in parte già edificabile e in parte di nuova edificabilità, la perequazione va applicata proporzionalmente secondo i parametri su indicati.

6. Il valore di riferimento ai fini della perequazione urbanistica di cui al comma 3 è il PRG vigente all’adozione del PAT, cioè quello approvato con DGRV 754 del 22/02/94.

7. Nel caso di modifiche relative a vincoli, destinazioni o previsioni urbanistiche la valutazione sarà effettuata per ogni singolo caso oggetto di modifica coerentemente con i criteri di cui ai commi precedenti.

8. Nel caso di realizzazione di opere in quota perequativa il valore viene stabilito con riferimento al computo metrico estimativo sulla base del prezziario corrente approvato dalla Regione del Veneto. Qualora le voci non fossero comprese nell’elenco regionale si fa riferimento ai prezzi correnti del mercato.

9. La realizzazione degli interventi edilizi in questi ambiti è subordinata all’avvenuta cessione gratuita al Comune, con atto registrato e trascritto, della quota perequativa.

10. La cessione gratuita al comune del sedime di cui al comma precedente o l’adempimento di tutti gli obblighi che in base alla perequazione urbanistica gravano sul soggetto privato devono essere assistiti da garanzia fidejussoria a primo rischio in favore del Comune. La garanzia va presentata da parte di primari Istituti Bancari o Compagnie Assicurative per un importo pari a quello dell’area da cedere o dell’obbligo da osservare, importo che va preventivamente stimato con perizia asseverata da parte di un Tecnico competente, La durata della garanzia deve essere pari a quella prevista per la realizzazione dell’obiettivo di pubblico interesse cui gli obblighi accedono, fermo restando l’estinzione della garanzia stessa con l’adempimento degli obblighi. Su richiesta motivata del Comune l’importo garantito potrà comprendere anche gli eventuali maggiori oneri che all’Ente potranno derivare dall’inadempimento della parte privata e il soggetto garante sarà tenuto al pagamento anche di tali maggiori oneri a fronte della loro dimostrazione.

11. Nel caso in cui, per motivate ragioni di interesse pubblico, l’Amministrazione Comunale ritenesse di modificare il PI per attuare l’intervento attraverso l’esproprio degli ambiti o degli interventi in perequazione urbanistica svincolandoli dall’attuazione da parte dei privati, ovvero in presenza di un diniego/disinteresse degli stessi formalmente accertati o contestati, la stessa variante al PI ridefinisce le condizioni e i parametri dell’ambito interessato.

Art. 13. Credito edilizio e cessione di cubatura

Credito edilizio Per credito edilizio, di cui all’art.48 delle Norme del PAT, si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito di azioni di riqualificazione ambientale (fattispecie A) o di compensazione urbanistica (fattispecie B). Nella fattispecie A rientrano gli interventi di demolizione di opere incongrue, di trasferimento di volume derivante da demolizione di manufatti ricadenti in zona a

Page 11: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

10

rischio idrogeologico, di eliminazione degli elementi di degrado, di riordino della zona agricola e di realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, ivi compresa la richiesta dell’Amministrazione comunale di ridurre la volumetria realizzabile, specie in centro storico, a favore di un corretto sviluppo urbanistico. Nella fattispecie B rientrano le aree ed edifici oggetto di compensazione urbanistica di cui all’art. 37 della L.R. 11/2004 e all’art. 47 del PAT. Le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio. In ogni caso la volontà del proprietario di un’area /lotto di non realizzare tutta la capacità edificatoria ammessa dallo strumento urbanistico vigente non genera credito edilizio. Il recupero del credito edilizio in una specifica zona è subordinato sia alla compatibilità della destinazione d’uso del credito con la destinazione di zona, che alla verifica del corretto inserimento nell’intorno. Pertanto al progetto inerente l’atterraggio del credito, va allegata idonea documentazione tecnica e fotografica dell’intorno e dei fabbricati circostanti, vanno inoltre reperite le opere di urbanizzazione previste dalla legislazione e dalle presenti norme, dimensionate sull’entità dell’intervento. Il corrispondente volume da utilizzare deve essere parametrato in funzione della nuova destinazione e della zonizzazione dei valori immobiliari.

1. Zonizzazione dei valori immobiliari

Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro zone che hanno omogeneità nei valori immobiliari e in base alle quali il credito va parametrato in funzione del trasferimento da una zona all’altra , come indicato nella Tav.N1a e nella tabella seguente: Riferimento Tav. N 1a - Zonizzazione dei valori immobiliari

Page 12: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

11

Parametri correttivi per l’utilizzo del credito maturato in relazione alla zonizzazione dei valori immobiliari in cui atterra il credito

CREDITI TRASFERIMENTI VOLUMI

a da

Z1 Z2 Z3 Z4 Z1 1 1,1 1,3 1,5 Z2 0,9 1 1,2 1,4 Z3 0,7 0,8 1 1,2 Z4 0,5 0,6 0,8 1

2. Criteri di formazione, modalità di calcolo e di iscrizione al registro dei crediti Fattispecie A Il credito edilizio per azioni di riqualificazione ambientale viene generato dal volume e dalla superficie lorda di pavimento effettivi degli edifici da demolire, dalla loro destinazione d’uso e dalla ZTO in cui ricade. Il corrispondente volume da utilizzare deve essere parametrato in funzione della nuova destinazione e della zonizzazione dei valori immobiliari. Il credito edilizio derivante da azioni di riqualificazione ambientale sarà assegnato con l’iscrizione nel Registro dei crediti edilizi, previo accertamento, da effettuarsi mediante sopralluogo, dell’ottemperanza alle prescrizioni del permesso di demolizione e della sistemazione di tutta l’area interessata dalla demolizione dell’edificio. Fattispecie B Il credito edilizio maturato da aree oggetto di compensazione , di cui all’art. 37 della L.R. 11/2004 e all’art. 47 del PAT, sono determinati sulla base degli indici territoriali di cui alla tabella sotto riportata.

ZONA DI TRASFORMAZIONE INDICE

TERRITORIALE mc/mq

Z1 – zona di pregio- centro storico del capoluogo 0,6

Z2 - zona urbana centrale del capoluogo 0,5

Z3 - zona urbana periferica del capoluogo, frazioni e zo ne industriali

0,4

Z4 – zona agricola, parco agricolo-fluviale del Montican o e del Lia, aree agricole intercluse da tutelare e di margine, nuclei abitati

0,3

Il credito edilizio sarà attivato, con l’iscrizione nel Registro dei crediti edilizi e con la cessione dell’area oggetto di compensazione.

3. Parametri correttivi di utilizzo del credito edilizio per fattispecie A

L’ entità del credito da utilizzare è determinata secondo criteri che, partendo dalle modalità di calcolo di cui al precedente comma, prevedano l’applicazione di

Page 13: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

12

coefficienti parametrici correttivi che tengano conto della destinazione funzionale e della destinazione di zona di atterraggio del credito. Per l’utilizzo del credito edilizio vanno rispettati sia la superficie lorda di pavimento che il volume dell’edificio da demolire, nel limite massimo di entrambi. Parametri correttivi: - per demolizione all’interno delle fasce di mitigazione ambientale lungo la tangenziale e lungo le strade di accesso alla tangenziale e all’interno della zona P3 del PAIL, il credito utilizzabile è il 100% del volume e della superficie lorda di pavimento rilevato, con le seguenti maggiorazioni: + 20% se si sposta su una qualsiasi altra area edificabile conforme alla destinazione d’uso;

+ 30% se si sposta su una qualsiasi altra area che sarà indicata dall’Amministrazione Comunale; - per demolizione di fabbricati ad uso produttivo in esercizio posti in zona impropria: + 100% del volume e slp esistenti se si sposta su una zona produttiva;

Per demolizione nelle zone omogenee A, B e D il credito da utilizzare corrisponde al volume e alla superficie lorda di pavimento esistente, se mantengono la stessa destinazione purchè compatibile con la destinazione di zona, diversamente il diritto edificatorio, espresso in volume e slp, può essere utilizzato con le seguenti percentuali: 100% da produttiva a commerciale o viceversa purchè compatibile con la destinazione di zona; 50% da produttivo a residenziale; 50% da commerciale a residenziale; 100% da residenziale a produttivo o commerciale purchè compatibile con la destinazione di zona; Per demolizione in ambiti agricoli e recupero nei nuclei abitati in territorio agricolo o nelle altre zone territoriali omogenee il diritto edificatorio potrà essere utilizzato con le seguenti percentuali: 50% da rurale o produttivo a residenziale; 100% da rurale a rurale 100% da residenziale a residenziale;

All’interno della zona agricola il credito edilizio recuperato non potrà mai essere superiore a 1200 mc., l’eccedenza eventuale potrà essere recuperata nelle altre zone omogenee.

4. Trasferimento del credito per fattispecie A e B

È possibile trasferire il credito edilizio, generato da azioni di riordino ambientale e

compensazione urbanistica, da una zona all’altra, così come perimetrate nella Tavola N 1a – Zonizzazione dei valori immobiliari, applicando i parametri della seguente tabella.

Parametri correttivi per l’utilizzo del credito maturato in relazione alla zonizzazione dei valori

immobiliari in cui atterra il credito

CREDITI TRASFERIMENTI VOLUMI

Page 14: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

13

a da Z1 Z2 Z3 Z4

Z1 1 1,1 1,3 1,5 Z2 0,9 1 1,2 1,4 Z3 0,7 0,8 1 1,2 Z4 0,5 0,6 0,8 1

Tav. N 1a - Zonizzazione dei valori immobiliari

5. Incremento indici di zona di edificabilità Per ragioni di rilevante interesse pubblico o per favorire il trasferimento dei crediti edilizi nelle zone edificabili, è ammesso incrementare gli indici di edificabilità dell’area interessata dall’atterraggio del credito, fatti salvi il rispetto degli altri parametri urbanistici, con i seguenti limiti: - per parametri volumetrici: aumento del 20% fino ad un massimo di 0,4 mc/mq di incremento; -per parametri di superficie: aumento del 10%, per le zone produttive; -per gli edifici compresi nelle zone A e A1 di cui all’Art. 22 delle presenti norme fino a un massimo del 20% del volume esistente. Al progetto edilizio deve essere allegata idonea documentazione tecnica e fotografica dell’intorno e dei fabbricati circostanti

Page 15: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

14

con la quale venga dimostrato che l’intervento volumetrico non crea contrasto con l’esistente. -nei nuclei abitati è ammesso incrementare gli indici di edificabilità con un aumento del 20% della volumetria esistente o 20% della volumetria assegnata come lotti edificabili, fino ad un massimo di 0,4 mc/mq di incremento.

6. I crediti edilizi sono liberamente commerciabili e l’atto di trasferimento dovrà risultare da atto scritto da trascrivere presso i RR.II..

7. Per le modalità di presentazione della documentazione si fa esplicito rimando al Regolamento Edilizio.

Cessione di cubatura

E’ ammessa la cessione di cubatura solo tra lotti ricompresi nella medesima sottozona urbanistica, così come individuate e numerate nelle tavole al 2000. E’ ammesso incrementare gli indici di edificabilità edificatoria, fatti salvi il rispetto degli altri parametri urbanistici. Alla cessione di cubatura si applicheranno le norme in tema di trasferimento dei diritti reali immobiliari, allo stesso modo si applicheranno anche quelle in tema di trascrizione. Per le modalità di presentazione della documentazione si fa esplicito rimando al Regolamento Edilizio.

Art. 14. Edifici oggetto di tutela

1. Gli edifici oggetto di tutela presenti nel territorio comunale si distinguono nelle seguenti categorie: a) edifici vincolati ex D.Lgs. n° 42/04, per i qual i vige l’autorizzazione della

Soprintendenza competente; b) edifici compresi nelle zone A e A1, di cui all’Art. 22, che stabilisce le modalità di

assegnazione del grado di protezione che ne regola la trasformabilità; c) edifici oggetto di tutela in base al PAT o nel presente PI, che, anche se non

ricadenti in zona A o A1, sono soggetti alla disciplina di cui all’Art. 22; d) edifici in zona agricola con grado di protezione previsto da apposita scheda

soggetti alla normativa di cui agli artt. 22 e 23.

Art. 15. Recupero dei locali sottotetto a fini abit ativi

1. E’ ammesso il recupero dei locali sottotetto già esistenti ed usufruibili alla data del 31 dicembre 1998 a fini abitativi secondo le disposizioni e le modalità di cui al Regolamento Edilizio.

2. Gli interventi di cui al comma precedente restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione recuperata a fini abitativi.

3. Nell’impossibilità documentata di reperire gli spazi per parcheggi pertinenziali l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, sulla base degli importi e delle modalità stabiliti dal Comune.

Page 16: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

15

Art. 16. Parametri edifici esistenti

a) Edifici esistenti alla data del 27/08/1976, di approvazione del 1° PRG.

1. Gi edifici esistenti alla data di approvazione del 1° PRG, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3070 del 27/08/1976, conservano i parametri edificatori esistenti con la possibilità di regolarizzare eventuali difformità rispetto al progetto, di cui alla licenza edilizia, fino ad una variazione del 10% dei parametri del progetto stesso.

b) Edifici esistenti alla data del 31/12/1989.

2. Per gli edifici esistenti alla data del 31/12/1989, che abbiamo piani

terreni di altezza inferiore alla minima regolamentare per l’abitabilità, ma non inferiore a m.2,20, è consentito il recupero ai fini abitativi di tali vani portandoli all’altezza minima di m. 2,70 in occasione di interventi di ristrutturazione o rifacimento del fabbricato nel suo insieme.

3. La maggiore volumetria abitabile così realizzata non viene computata ai fini del rispetto degli indici o parametri volumetrici di zona, mentre rileva ai fini dell’onerosità dell’intervento. Devono essere rispettati tutti i rimanenti parametri edilizi di zona.

4. Per l’ammissibilità dell’intervento di cui ai commi precedenti deve essere garantita la collocazione all’interno del lotto del posto auto non solo per l’abitazione già esistente, ma anche per l’eventuale seconda abitazione ricavata con l’adeguamento dell’altezza.

5. In caso di interventi che cambino l’uso dei locali e/o comportino la realizzazione di un numero maggiore di unità immobiliari, fatte salve le norme sul recupero a fini abitativi dei sottotetti, si applicano i seguenti parametri relativamente all’altezza: - se l’altezza è maggiore o uguale a ml 2,70 la stessa non potrà essere ridotta a

meno di ml. 2,70 sopratrave quando l’interasse tra le travi sia maggiore di cm. 70 e sottotrave quando l’interasse sia minore o uguale;

- se l’altezza è inferiore a ml 2,70 è consentito mantenere l’altezza esistente comunque non inferiore a ml 2,40;

in tal caso per locali con soffitti su piani orizzontali diversi il punto più basso non deve essere inferiore a ml. 2,00 e la corrispondente porzione di locale non superare il 40% della superficie totale; per i locali con soffitto inclinato il punto più basso non deve essere inferiore a ml 1,80.

6. Rimane fermo che l’ammissibilità dell’intervento edilizio inerente l’edificio nel suo complesso è valutata sulla base delle disposizioni generali di zona, assumendo la norma di cui al presente articolo valenza eccezionale nell’ambito di un intervento che deve essere sotto ogni ulteriore aspetto assentibile.

Page 17: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

16

CAPITOLO 3.OPERE DI URBANIZZAZIONE E DOTAZIONI INF RASTRUTTURALI MINIME

Art. 17. Definizione delle opere di urbanizzazione

1. Successivamente all’approvazione del PAT le definizioni, i contenuti tecnici ed i metodi per individuare le opere di urbanizzazione sono quelli di cui al provvedimento DGRV 8.10.2004 n°3178, lettera h “opere di urbanizz azione”, reso in attuazione dell’art. 50, comma 1, lett. h) della L.R. 11/04.

2. Sono fatti salvi i PUA previsti in data anteriore all’approvazione del PAT anche se non attuati.

3. Le opere di urbanizzazione primaria consistono in: - strade; - spazi di sosta o di parcheggio; - fognature; - rete idrica; - rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; - pubblica illuminazione; - spazi di verde attrezzato; - cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. - opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico e geologico

dei terreni; - opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni.

4. Sono da assimilare alle opere di urbanizzazione primaria una serie di attrezzature riconducibili alla necessità di migliorare la qualità degli spazi urbani ed adeguarli alle innovazioni tecnologiche: - raccordi e svincoli stradali; - barriere antirumore (preferibilmente in terra o con piantumazioni) ed altre misure

atte ad eliminare inquinamento acustico (asfalto fonoassorbente); - formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle caratteristiche

climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;

- piazzole di sosta per gli autobus; - piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclo-pedonali urbani; - spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (eco piazzole); - interventi eco-tecnologici per il trattamento delle acque reflue (fitodepurazione); - bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane. La realizzazione di queste opere è regolata, oltre che dal comma 11 dell’art. 31 della LR 11/04, anche dall’art. 16 del DPR 380/2001 e dagli articoli 22, 63 e 86 della LR 61/853 per quanto riguarda sia la dotazione minima negli strumenti attuativi, il loro convenzionamento ed il relativo scomputo, nonché, in luogo della loro realizzazione per gli interventi diretti, all’assoggettamento della corresponsione degli oneri tabellari.

5. Le aree per servizi sono: a) l’istruzione; b) attrezzature di interesse comune: l’assistenza, i servizi sociali e sanitari; la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; le attività culturali, associative e politiche; c) verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive:

Page 18: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

17

gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche;

gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi; d) attrezzature per la mobilità: i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici; le attrezzature per la mobilità e la rete di

percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani; gli elementi di riqualificazione urbana.

Art. 18. Dotazioni urbanistiche minime nelle aree r esidenziali miste

1. Il PAT fissa come parametro complessivo minimo di riferimento negli ATO una dotazione di standard urbanistici, relativi alla residenza, pari a 30 mq/abitante, anche alla luce del livello qualitativo e quantitativo già conseguito nel territorio comunale.

Le articolazioni quantitative di riferimento assunte nel PAT sono: - parcheggi pubblici 8 mq/ab - verde pubblico 12,5 mq/ab - Attrezzature per l’istruzione 4,5 mq/ab - Attrezzature di interesse comune 5 mq/ab

2. Il PI fissa come parametro complessivo minimo di riferimento nelle zone residenziali le seguenti superfici a dotazioni urbanistiche, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie, in relazione alle volumetrie previste:

STANDARD PRIMARIO STANDARD SECONDARIO

ZTO parcheggio primario

verde primario

parcheggio secondario

verde secondario

istruzione interesse comune

totale dotazione

minima A 5 5 5 5 10 30 B 5 5 5 5 10 30

sup. terr. > 10.000 mq

10 10 - - 10 30

sup. terr. <e = 10.000 mq

7,50 7,50 - - 15 30

3. Nelle zone A e B in caso di PUA deve essere prevista la realizzazione del solo

standard primario che, nel caso di dimostrazione di impossibilità di realizzazione e di presenza di dotazioni esistenti, può essere monetizzato, sono comunque fatte salve le indicazioni contenute nelle schede SUOP. Qualora l’intervento non preveda la possibilità di reperire l’area necessaria a parcheggio o la sua realizzazione contrasti con la destinazione e la peculiarità dell’area di intervento, la quota di parcheggio può essere realizzata in altra area limitrofa, purché non in zona agricola, a condizione che sia fatto uno studio che dimostri la funzionalità del parcheggio all’area di intervento. In caso di intervento edilizio diretto lo standard può essere monetizzato con limite massimo di 100 mq.

4. Nelle zone C e in tutte le altre zone soggette a strumento attuativo, gli standard devono essere reperiti all’interno del perimetro del PUA con la possibilità di monetizzare la quota destinata ad istruzione e, interesse comune. Lo standard a verde deve essere realizzato in un unico corpo e, limitatamente alle zone C con

Page 19: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

18

superficie territoriale maggiore di 10.000 mq, avere una superficie minima di 500 mq. indipendentemente dal calcolo matematico degli standard. Qualora il nuovo PUA sia in ampliamento di lottizzazione esistente l’area a verde può essere accorpata a quella esistente.

5. Nelle zone C con superficie territoriale inferiore a 10.000 mq lo standard a verde e parcheggio, ferma restando la quantità minima complessiva, può essere diversamente ripartito.

6. Qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i tre ettari o i 50.000 mc. devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq. ogni abitante teorico insediabile.

7. Salvo comprovate esigenze progettuali le aree attrezzate per il gioco dei bambini devono essere accorpate al verde pubblico e avere una dimensione non inferiore a 3mq/abitante con un minimo di 1000 mq. Nelle nuove zone residenziali di cui all’Art. 35 che prevedono un volume di almeno 20.000 mc, il 20% dell’area non coperta da edifici deve essere riservata a campi gioco per bambini.

8. Le aree di urbanizzazione primaria devono essere cedute in proprietà o concesse in uso pubblico o in servitù permanente al Comune e le relative opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, ovvero di oneri secondari, previo consenso del Comune.

Art. 19.Dotazioni urbanistiche minime per attività economiche

1. Nelle zone destinate ad attività economiche per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento o cambio di destinazione d’uso le superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione delle sedi viarie, non possono essere inferiori a quelle indicate nella tabella seguente, per ciascuna destinazione d’uso. DOTAZIONI URBANISTICHE: INTERVENTI A DESTINAZIONE D’USO PRODUTTIVA E COMMER CIALE destinazione d’uso verde e parcheggio note industria e artigianato 10% della superficie

fondiaria con un minimo di 3 posti auto per unità produttiva

commerciale e direzionale

100% della superficie lorda di pavimento

sono fatte salve le norme contenute nella L.R. 15/04 e smi e quanto riportato nel presente articolo

turistica, ricettiva e ricreativa

15 mq/100mc con un minimo di 1 posto auto ogni 2 posti letto

2. All’interno di ciascun lotto a destinazione produttiva va ricavata una superficie da destinare a parcheggi pertinenziali non inferiore al 5% della superficie del lotto; tali parcheggi potranno essere coperti con strutture leggere aperte su ogni lato le quali non sono da considerarsi volume ai sensi delle presenti norme e del Regolamento Edilizio. In ogni caso l’intervento edificato dovrà essere mascherato e armonizzato con la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto tipiche della flora locale. Dotazioni urbanistiche minime per attività terziari e e commerciali

Page 20: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

19

3. Per interventi di nuova edificazione, ampliamento o cambio di destinazione d’uso di tipo terziario (uffici in genere) all’interno di qualunque ZTO le superfici scoperte del lotto devono essere sistemate a verde e parcheggio di uso pubblico, quest’ultimo di superficie almeno pari a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento nelle zone di completamento e pari a 1,00 mq/mq di superficie lorda di pavimento nelle zone di espansione.

4. Nelle aree di parcheggio dovrà essere inclusa una superficie attrezzata con adeguato arredo per la sosta di cicli e motocicli.

5. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento o cambio di destinazione d'uso di tipo commerciale dovranno essere reperite aree a parcheggio e aree libere secondo i parametri della LR 15/04, in relazione alla tipologia di struttura di vendita (vicinato, medio piccola, medio grande, grande, ecc…)

6. Per parcheggio effettivo si intende la superficie individuata per la sosta e la manovra dei veicoli, con esclusione della viabilità di accesso e di distribuzione. L’area a parcheggio effettivo esclude inoltre, ad esempio, la superficie relativa ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico, alle postazioni per carrelli e depositi di varia natura. Il parcheggio effettivo corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli e relativi spazi funzionali alla manovra nel limite massimo di mq. 18 per ogni stallo. Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano o sotterranee purché compatibili con le presenti norme. Nel caso di insediamenti commerciali non aperti al pubblico (commercio all’ingrosso, depositi e magazzini) la dotazione di spazi pubblici a parcheggio ricavata in sede di piano urbanistico può essere quella prevista dal presente articolo per insediamenti a carattere industriale e artigianale. Il cambio d’uso a favore della destinazione commerciale e il cambio di tipo di struttura commerciale è ammissibile qualora sia garantita la dotazione di aree private con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio. In caso di ampliamento le quantità stabilite dal presente articolo sono rapportate alla sola superficie ampliata. In caso di interventi di nuova edificazione, di demolizione con ricostruzione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia comportanti incremento della superficie utile di medie strutture di vendita e di parchi commerciali come definiti ai sensi della LR 15/2004 localizzati in zona “D”, non è consentita la monetizzazione totale o parziale, degli spazi a parcheggio previsti dal presente articolo.

3) Le superfici destinate a parcheggio in base al precedenti punto 3 concorrono al calcolo della capacità edificatoria dell'area e del rapporto di copertura, purché non siano coincidenti con lo standard della LR 11/04 in zona con indice fondiario.

4) Le dotazioni a standard relativo alla LR 11/04 di cui al presente articolo potranno essere conseguite, entro il limite del 50%, anche mediante il reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso purché funzionalmente collegate all’area d’intervento.

5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione che preveda la cessione e/o il vincolo di destinazione d'uso pubblico delle aree a verde e a parcheggio nelle quantità minime e nei rapporti sopra indicati.

Art. 20. Dotazioni infrastrutturali per le medie st rutture di vendita

1. All’interno della zona residenziale è ammesso realizzare un volume massimo di 75.000 mc. da destinare a commercio e artigianato di servizio legati all’abitare, così come previsto dal dimensionamento del PAT pari alla quota del 20% del volume residenziale totale.

Page 21: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

20

2. La costruzione, l’ampliamento e il cambio di destinazione d’uso per l’apertura di medie strutture di vendita del settore alimentare, oltre al rispetto di quanto stabilito ai commi successivi, sono soggette allo specifico regolamento di competenza del Consiglio Comunale fermo restando il disposto della L.R. 13 agosto 2004, n° 15.

3. Il rilascio di permessi di costruire per nuova edificazione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso che prevedano attività commerciali di medie strutture di vendita comprese tra 400 e 1000 mq. è subordinato alla verifica d’impatto dell’insediamento sulla viabilità esistente fino al raccordo con la viabilità principale, nonché alla realizzazione di tutti quegli interventi impartiti dai competenti Uffici, anche collocati fuori dall’ambito, necessari ad eliminare problematiche al sistema viario principale e secondario e ai relativi sbocchi.

4. Per le attività commerciali di medie strutture di vendita comprese tra 1000 e 2500 mq, la domanda di rilascio di permesso di costruire deve essere corredata da una “relazione viabilistica” finalizzata a verificare l’impatto della specifica attività sulla viabilità esistente, attraverso l’analisi della rete stradale di afferenza, e la determinazione dei livelli di servizio della rete stessa, in termini veicolari, di flusso e di capacità derivanti dall’insediamento della specifica attività. Proprio in funzione del tipo di attività da insediare, dovranno essere previsti e verificati gli interventi necessari da effettuarsi sulla viabilità, quali innesti e svincoli a raso, semaforizzazione e non, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, verificandone la compatibilità con le densità veicolari e con i flussi dalla viabilità esistente in particolar modo nelle ore di punta.

5. Qualora l’attività sia inserita in un complesso edilizio comprendente altre attività commerciali la verifica va effettuata con riferimento ai flussi derivanti all’intero complesso.

6. All’interno del lotto la viabilità va distinta tra il traffico degli utenti e quello operativo specializzato prevedendo inoltre idonee aree di sosta per carico e scarico e per il personale, applicando i parametri di cui alla L. 122/89 e alla Legge Urbanistica Regionale n° 15/2004.

7. Qualora l’attività commerciale sia ubicata in prossimità di attività produttive di tipo insalubre dovrà essere rispettata una distanza di rispetto di almeno 30.00 ml.

8. Si considera cambio di destinazione d’uso ai fini del presente articolo anche la trasformazione di settore merceologico, da settore non alimentare a settore alimentare e viceversa.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla L.R.15/04.

CAPITOLO 4. DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUN ALE - ZONIZZAZIONE

Art. 21. Norme comuni alle diverse zone omogenee

1. Il PI suddivide il territorio comunale in zone omogenee secondo la seguente classificazione: Zone A – centro storico del capoluogo Zone A1 – centri storici frazionali aree ad uso prevalentemente residenziale Zone B1 - edificate ad alta densità Zone B2 - di completamento a media densità

Page 22: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

21

Zone B3 - di completamento a bassa densità Zone C - residenziali di nuovo impianto aree destinate ad attività economiche D1 - zona per attività economiche esistente e di completamento D2 - zona per attività economiche di nuovo impianto D2.1 - zona per grandi strutture di vendita o parco commerciale D3 - zona per attività turistico-ricettive e ricreative

2. All’interno del perimetro delle zone A, B e D1, di completamento, quando non diversamente precisato è ammesso intervenire tramite intervento edilizio diretto, secondo le modalità e i parametri di ciascuna zona omogenea alle seguenti condizioni: - l’area libera da edificazioni o comunque interessata dall’intervento non superi una

superficie fondiaria pari a 3000 mq; - il volume interessato, esistente e/o previsto, non superi i 4000 mc. In tutti gli altri casi è prescritta la redazione di un PUA o di un intervento convenzionato con apposita scheda, che dovrà valutare l’accessibilità, la dotazione di spazi pubblici, le relazioni con il contesto. Il responsabile del servizio può prescrivere il PUA anche nel caso di ambiti inferiori a quelli sopra citati, che per caratteristiche o localizzazioni presentano caratteri di complessità analoghi. I PUA dovranno valutare: - la presenza di aree libere pubbliche o private e l’opportunità che queste siano

preservate; - la presenza edifici da conservare; - gli allineamenti e le relazioni con gli edifici circostanti; - le visuali soprattutto verso la città antica; - l’accessibilità; - la dotazione di spazi pubblici e privati destinati alla sosta; - le eventuali opere di interesse pubblico compensative rispetto all’intervento di

trasformazione. Tali ambiti sono soggetti ai criteri e alle modalità descritte nell’Art. 12 delle presenti

norme.

CAPITOLO 5. ZONE A E A1 E DI INTERESSE CULTURALE E D AMBIENTALE

Art. 22. Definizioni e disciplina generale

1. Tali zone comprendono le zone A -centro storico del capoluogo e A1– centri storici frazionali, così come perimetrati negli elaborati di Piano, e sono costituite in particolare dagli immobili di interesse storico-artistico, ambientale e documentario, dalle relative pertinenze e dalle aree libere ad essi organicamente connesse, ivi comprese le aree di particolare valore paesaggistico (giardini e parchi), anche se non ricadono all’interno dei centri storici di cui all’art.14 lett c e d.

Nei centri storici A e A1 sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi diretti - PUA per ristrutturazione urbanistica senza aumento della volumetria, che può

essere esteso anche alle aree contermini aventi relazioni con il nucleo storico, nel rispetto delle linee guida contenute nell’allegato 10B del PAT;

Page 23: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

22

- SUOP/APP per interventi che comportino un aumento della volumetria o modifiche sostanziali di destinazione d’uso, per cui si rende necessario procedere alla definizione delle SUOP in variante al PI, con previsione di un disegno urbanistico unitario dell’ambito, con recupero dei servizi e degli spazi di relazione, quali piazze e parcheggi e il recupero degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e verifica del carico urbanistico.

2. A tutti gli edifici ricadenti nel centro storico A e agli edifici oggetto di tutela di cui

all’art.14 lett. c), fatti salvi gli edifici vincolati da Enti superiori, viene assegnato il grado di protezione 3a e in assenza di uno studio puntuale che consenta di valutare e assegnare il corretto grado di protezione sugli edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e restauro. Diversamente gli interventi su edifici oggetto di tutela, di cui all’Art. 14 lett. b) e c) e anche gli edifici oggetto di tutela in zona agricola, di cui all’art.14 lett.d) devono essere preceduti dalla redazione di uno studio puntuale dei singoli edifici e delle aree pertinenziali, con valutazione degli elementi tipologici, formali e strutturali caratteristici, nel loro insieme e in relazione al contesto con cui si confrontano, al fine di definire il grado di protezione da assegnare e il conseguente tipo di intervento ammesso. Conseguentemente in base al grado di protezione che viene assegnato dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia Comunale, potrà essere definita la categoria di intervento ammessa, di cui all’elenco riportato all’Art. 24. Vanno comunque rispettati gli allineamenti prevalenti del contesto.

3. In particolare gli edifici di interesse storico-culturale devono essere interessati da interventi di recupero finalizzati al mantenimento, restauro e valorizzazione degli elementi tipologici, formali e strutturali caratteristici delle diverse classi tipologiche presenti nel territorio.

4. Tutti gli interventi da attuarsi negli ambiti dei Centri Storici devono tendere ad un corretto inserimento nell'ambiente circostante, al fine di salvaguardare la peculiarità del centro storico evitando interventi di stravolgimento del tessuto edilizio sia dal punto di vista della densità che dal punto di vista delle sviluppo delle fronti, che compongono lo skyline consolidato. Tale finalità può essere perseguita attraverso il recupero di tipologie, materiali e tecniche costruttive proprie della tradizione costruttiva locale. Nelle zone A e A1 sono consentiti gli interventi mirati alla manutenzione e alla conservazione dei giardini, degli orti, dei prati, delle alberature, delle siepi etc., nonché alla rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dei luoghi e dell’abitato. E' facoltà del Comune ordinare gli interventi diretti al recupero delle situazioni degradate.

5. Negli ambiti dei Centri Storici frazionali A1 sono ammessi gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti fino al massimo del 20% del volume esistente alla data di approvazione del presente PI, fatti salvi gli altri parametri. Gli interventi di ampliamento inerenti gli edifici esistenti sono consentiti in sostituzione della DIA_piano Casa e possono essere realizzati in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile per accertate oggettive impossibilità tecnico costruttive oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato; in tal caso l’ampliamento deve essere realizzato nella stessa area di pertinenza del fabbricato principale, utilizzare il medesimo accesso dalla via pubblica e avere caratteristiche costruttive similari che riconducano al corpo principale, garantendo in tal modo il collegamento funzionale con l’edificio ampliato. In ogni caso l’ampliamento non può essere realizzato ad una distanza superiore a mt. 15,00 dal fabbricato principale.

Page 24: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

23

Art. 23. Destinazioni d’uso

1. Per gli edifici ricadenti all’interno dei tessuti edilizi di cui all’articolo precedente sono ammesse le seguenti categorie di destinazioni d’uso: a) residenza; b) servizi sociali pubblici o privati; c) sedi di associazioni; d) pubblici esercizi, ristoranti, bar trattorie, osterie; e) attività artigianali di produzione e di servizio alla residenza, attività ambulatoriali; f) attività commerciali al dettaglio; g) sedi di uffici pubblici e privati; h) attrezzature religiose; i) attività ricettive, ricreative e di spettacolo; j) autorimesse.

Art. 24. Categorie d’intervento ammesse per gli edi fici oggetto di tutela.

1. Agli edifici oggetto di tutela, di cui all’Art. 14, in relazione al valore accertato e al grado di permanenza dei caratteri morfologici ed edilizi e di conservazione tipologica, sulla base dello studio di cui all’Art. 22, viene assegnato uno dei seguenti gradi di protezione, a ciascuno dei quali corrisponde una particolare modalità di intervento, che comprende anche quella del grado precedente:

Grado 1 Edifici ed aree, notificati e vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 o del D.Lgs. 42/04, ed edifici di particolare interesse storico-artistico assimilati a quelli notificati.

Restauro scientifico

Grado 2 Edifici con rilevanti caratteri tipologici, contemporanei ed omogenei ai tessuti storici e consolidati della città e delle frazioni.

Risanamento conservativo

Grado 3a -Edifici di particolare interesse documentario ed ambientale, di realizzazione contemporanea e non alla formazione del tessuto edilizio.

- Edifici ricadenti nel centro storico A, fatti salvi gli edifici vincolati da Enti superiori, che costituiscono un tessuto edilizio compatto e allineato lungo le vie principali di comunicazione e concorrono alla definizione delle caratteristiche proprie del centro storico di Oderzo

- Edifici oggetto di tutela di cui all’art. 14 lett. c)

Ristrutturazione con vincolo parziale

Grado 3b Edifici realizzati in epoca successiva a quella di formazione del tessuto edilizio che presentano caratteri compatibili con il contesto.

Ristrutturazione totale

Grado 4 Edifici realizzati in epoca successiva a quella di formazione del tessuto edilizio che presentano caratteri non compatibili con il tessuto edilizio.

Sostituzione edilizia

Grado 5 Edifici non compatibili con il contesto Demolizione senza ricostruzione

Page 25: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

24

Art. 25. Restauro scientifico

1. Riguarda gli edifici e le aree sottoposte a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 490/99 e del D.Lgs. 42/04 e gli edifici e i manufatti che non hanno avuto alterazioni sostanziali dell’organismo edilizio e contribuiscono in maniera determinante a ricollegare l’organismo urbano a momenti significativi della sua storia e della cultura.

2. Per tali edifici è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione, ampliamento o demolizione; è ammesso soltanto il restauro scientifico degli edifici esistenti, previo nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici per quelli vincolati.

3. Per le residenze stabilmente abitate alla data di adozione del presente Piano è ammessa la possibilità di mantenere l’altezza attuale.

4. L’intervento di restauro interessa anche i manufatti quali le mura, i ponti e le porte ed altre opere di difesa dell’insediamento nonché tutti gli altri reperti di valore storico documentario e monumentale. Per essi si prevede la conservazione integrale e il restauro nell’assoluto rispetto degli elementi originari, mediante materiali e tecnologie che ne denuncino la contemporaneità, secondo criteri filologici.

5. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al precedente art.21 purché compatibili con i caratteri architettonici, tipologici, funzionali e distributivi dell’edificio e/o del complesso.

6. I progetti devono essere corredati da un preciso rilievo dello stato di fatto e da una attenta analisi storico-critica degli immobili oggetto di intervento e del contesto, nonché da un’adeguata documentazione fotografica.

7. Sono comunque ammessi tutti gli interventi autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, comunque riconducibili al restauro scientifico.

Art. 26. Risanamento conservativo

1. Questo intervento riguarda gli edifici e i manufatti di origine storica che hanno mantenuto gli aspetti fondamentali morfologici, tipologici e costruttivi del manufatto originario.

2. Per tali edifici si ammettono esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo, con adeguamenti funzionali e tecnologici coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici originari.

3. Gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: a) conservazione e ripristino delle facciate dei prospetti principali (su strada o spazio

pubblico), dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché di tutto l’apparato decorativo;

b) conservazione e ripristino dell’impianto strutturale originario, verticale ed orizzontale; i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche, la quota d’imposta può essere modificata per consentire locali a doppia altezza o utilizzare altezze più proprie agli usi consentiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle dimensioni dei fori sulle facciate principali;

c) conservazione e ripristino dei collegamenti originari verticali e orizzontali, se legati alla tipologia fondamentale dell’edificio;

d) conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, forma, dimensione e nei materiali dei contorni; sui prospetti interni o secondari è ammessa la realizzazione di nuove aperture per necessità illuminotecniche;

e) conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici o per i negozi, se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione, comunque portandole a forme e dimensioni congrue con l’insieme

Page 26: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

25

edilizio in cui sono inserite; è ammessa la trasformazione di finestre in porte al piano terra per usi commerciali e terziari che non comportino alterazione di posizione né di larghezza dei fori esistenti;

f) conservazione e ripristino degli infissi originari che possono essere sostituiti con materiali tradizionali;

g) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie; sono vietate le tinteggiature lavabili, plastiche e simili;

h) obbligo di eliminare le superfetazioni che contrastino con la comprensione storica dell’edificio;

i) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, edicole etc., nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto e giardino.

4. Sono ammessi inoltre i seguenti interventi: j) eliminazione e creazione di tramezzature compatibili con la tipologia dell’edificio; k) inserimento di scale secondarie ascensori e montacarichi ed altri impianti

tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell’edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;

l) inserimento di servizi igienici in nicchia con ventilazione forzata; m) utilizzazione di vani abitabili di altezza almeno pari a metri 2,40, purché esistenti n) utilizzazione di soffitte e sottotetti se aventi i requisiti di cui all’art.21 delle presenti

Norme e dal Regolamento Edilizio; o) nuove aperture sulle falde dei tetti con le prescrizioni di cui al Regolamento

Edilizio. 5. Non sono ammessi i seguenti interventi:

p) realizzazione di balconi, terrazze, sporti e tettoie; q) realizzazione di soppalchi abitabili.

6. Nel progetto di risanamento conservativo, sulla scorta dei rilievi e dell’analisi storico-critica svolta, saranno analizzati i caratteri tipologici dell’edificio e del complesso che risultano meritevoli di particolare interesse e saranno evidenziate le proposte d’intervento e di tutela relative.

Art. 27. Ristrutturazione con vincolo parziale

1. Questo intervento riguarda tutti quegli edifici che presentano, assieme alla disposizione e al volume, parti o segni espressivi della cultura insediativa, compositiva e costruttiva del loro tempo, meritevoli di essere conservati.

2. Per tali edifici si ammettono interventi di ristrutturazione edilizia con vincolo, di mantenimento dei prospetti e delle coperture originarie.

3. La ristrutturazione di cui al presente articolo è consentita con le limitazioni di cui al Regolamento Edilizio, dato che gli edifici a cui si riferisce sono da considerarsi “meritevoli di tutela” secondo quelle norme.

4. L’intervento dovrà pertanto rispettare le seguenti prescrizioni: a) conservazione e ripristino dell’immagine complessiva delle facciate esterne non

alterate, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell’intero apparato decorativo;

b) sostituzione dei solai e modifica della quota dei solai nel rispetto della forometria del prospetto principale; non sono in ogni caso ammesse la realizzazione di nuovi orizzontamenti che comportino aumenti della superficie utile, la modificazione delle quote dei solai esistenti in misura superiore a 0.30 ml, né la modificazione delle quote di imposta e di colmo delle coperture;

Page 27: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

26

c) conservazione delle aperture originarie sulle facciate, con possibilità di praticare nuove aperture di forma e dimensioni congrue con l’insieme edilizio in cui sono inserite;

d) conservazione e ripristino degli infissi originari; e) eliminazione di eventuali superfetazioni che impediscano la comprensione storica

dell’edificio. 5. Sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

f) aggregazione o suddivisione delle unità immobiliari, nel rispetto della struttura tipologica di base, demolendo, spostando e ricostruendo le tramezzature interne;

g) modificazioni dell’assetto planimetrico per modificate esigenze funzionali; h) utilizzazione di soffitte e sottotetti se aventi i requisiti di cui all’art.19 delle presenti

Norme e al Regolamento Edilizio; i) nuove aperture sulle falde dei tetti con le prescrizioni di cui al Regolamento

Edilizio; j) inserimento di scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non

compromettano la morfologia e la tipologia dell’edificio; k) utilizzazione di vani abitabili di altezza almeno pari a metri 2,40; l) realizzazione di soppalchi con strutture in legno e/o ferro, di limitate dimensioni; m) realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari: i relativi

volumi tecnici dovranno essere realizzati preferibilmente all’interno dell’edificio. Per quanto riguardagli edifici a destinazione non residenziale è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e nell’igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all’interno dell’edificio purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale e non alterino i prospetti prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico.

n) Sopraelevazione delle unità edilizie indicate nelle planimetrie 5b e 5d del PI è consentita la sopraelevazione fino all’altezza massima del fabbricato adiacente.

6. Non sono ammessi i seguenti interventi: o) realizzazione di balconi e terrazze.

7. Gli interventi di trasformazione devono in ogni caso garantire la conservazione dei sedimi originari e gli allineamenti lungo la viabilità principale.

8. I materiali da impiegare nelle operazioni esterne dovranno avere le stesse caratteristiche dell’edificio su cui si effettua l’intervento o di quelli del contesto storico circostante.

9. In tali fabbricati non sono consentiti interventi per la realizzazione di parcheggi interrati.

10. Nel progetto di intervento saranno specificate e motivate le scelte di cui ai commi precedenti.

Art. 28. Ristrutturazione totale

1. Questo intervento riguarda gli edifici che, avendo perso del tutto le connotazioni distributive e formali attinenti alla loro origine, o essendo risultati privi di interesse storico, artistico e/o ambientale in sede di indagine, possono essere radicalmente trasformati per meglio rispondere alle esigenze d’uso o per meglio inserirsi nel contesto urbano o nell’ambiente circostante.

2. Per tali edifici si ammettono interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia, senza incremento dei volumi e senza sostanziali modifiche di sedime, dunque secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

Page 28: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

27

3. Gli edifici dovranno comunque rispettare gli allineamenti orizzontali a filo strada ed a filo coperture esistenti.

4. E’ consentito il riaccorpamento all’edificio principale del volume delle superfetazioni e dei corpi accessori in un disegno organico ed unitario, o per la realizzazione di garage e magazzini a servizio dell’unità residenziale.

5. Nei casi in cui si applica l’incremento di volume di cui all’Art. 13 deve essere verificata la compatibilità con il contesto, il rispetto degli allineamenti prevalenti e la tutela degli edifici e degli spazi scoperti di pregio presenti nell’intorno.

Art. 29. Sostituzione edilizia

1. Questo intervento riguarda gli edifici o parti di edifici di recente edificazione e privi di valori architettonici e ambientali. La modalità d’uso consentita è finalizzata a realizzare nuove costruzioni rispondenti a nuove necessità d’uso e meglio inserite nell’ambiente circostante dal punto di vista architettonico e morfologico.

2. Per tali edifici si ammettono interventi di sostituzione edilizia, totale o parziale, senza incremento dei volumi e delle superfici utili lorde. In caso di demolizione è ammessa la ricostruzione nel rispetto degli allineamenti stradali e con altezze non superiori a quelle esistenti.

Art. 30. Demolizione senza ricostruzione

1. Questo intervento riguarda gli edifici, o parti di edifici e manufatti, edificati in epoca recente in contrasto con l’insieme edilizio o urbano di cui fanno parte.

2. Per tali edifici, corpi edilizi e superfetazioni è prescritto l’intervento di demolizione senza ricostruzione consistente nell’eliminazione completa del manufatto, o di parte di esso.

3. Sono sottoposti a demolizione senza ricostruzione i manufatti accessori di recente edificazione di nessun valore ambientale e/o decorativo ricadenti nelle pertinenze degli edifici vincolati a restauro, anche se non espressamente individuati nella cartografia di PI.

4. Per tali edifici prima della demolizione sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

5. Salvo diversa indicazione delle tavole di Piano le aree liberate a seguito della demolizione devono rimanere inedificate.

6. Qualora la demolizione del fabbricato si renda necessaria per il recupero dell’unitarietà delle aree pertinenziali di un fabbricato di valore architettonico o ambientale il Responsabile del servizio, su conforme parere della CEC, può autorizzare in sede di titolo abilitativo edilizio la ricostruzione di tutto o parte del volume demolito a condizione che l’intervento avvenga contestualmente a quello di recupero del fabbricato di interesse architettonico o ambientale e costituisca un arricchimento, anche sul piano formale, dell’insediamento medesimo.

Art. 31. Corpi edilizi accessori e superfetazioni

1. Sono classificati come tali i corpi edilizi di carattere precario, le superfetazioni, gli annessi residenziali o rustici di piccole dimensioni.

2. Per questi manufatti, anche se non esplicitamente individuati dal Piano, non è consentita alcuna trasformazione d’uso, ad eccezione dell’utilizzo ad autorimessa e a magazzino. Sono ammessi, ai fini di tale utilizzo, gli interventi di ordinaria e

Page 29: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

28

straordinaria manutenzione e di ristrutturazione senza aumento di volume o di superficie utile lorda.

3. Per i manufatti accessori di recente edificazione, di nessun valore ambientale e/o decorativo, è ammessa la demolizione con ricostruzione nel rispetto dei volumi e delle superfici lorde quando l’intervento di sostituzione ha lo scopo di migliorare la qualità architettonica e l’inserimento dell’accessorio nel contesto urbano.

Art. 32. Autorimesse

1. In tutti gli interventi di nuova costruzione (compresa la sostituzione edilizia) va assicurato il rispetto dello standard minimo di legge relativo ai parcheggi privati di pertinenza, con ricavo di almeno un posto auto coperto per unità immobiliare residenziale.

2. In tutti gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione con aumento del numero di unità immobiliari, cambio di destinazione d’uso, ampliamento della superficie commerciale, direzionale o comunque adibiti ad attività terziarie vanno attrezzate a parcheggio privato o autorimessa aree, possibilmente in tutto o in parte coperte o all’interno dei nuovi fabbricati (piani interrato o terra), in misura corrispondente a quanto stabilito dalla L. 122/89 e dalla legislazione regionale di settore.

3. Per gli edifici ricadenti in centro storico in caso di dimostrata impossibilità di reperire i posti auto necessari può essere soddisfatto l’obbligo con soluzioni alternative o monetizzazione.

4. Per tutti gli edifici è consentito ricavare autorimesse all'interno di annessi esistenti nel lotto di pertinenza dell'edificio principale con accesso dall'interno, da corti o spazi interni. L'intervento è ammesso anche qualora vi sia passaggio carrabile tra strada e cortile interno e vi siano le condizioni tecniche per la realizzazione.

5. Per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia è di regola ricavare al piano terra almeno un posto macchina per alloggio.

6. Per ogni unità edilizia e tipo di intervento di norma non è consentito aprire garage direttamente sui fronti pubblici.

7. Gli interventi di costruzione di autorimesse tanto pubbliche quanto private, pertinenziali e non, sono comunque disciplinati dal titolo ottavo del Regolamento Edilizio, cui espressamente viene fatto rinvio.

8. Le misure dei posti auto minime , da evidenziare in apposita planimetria, sono fissate come segue: - per tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, cambio di destinazione

d’uso, di nuova edificazione o di sostituzione edilizia: 15,00 mq; - in caso di parcheggio o autorimesse con capacità superiore ai venti posti auto: 25

mq comprensivi degli spazi di sosta e degli spazi di manovra.

Art. 33. Aree scoperte

1. I giardini storici e le aree scoperte di pregio sono parte integrante dell'unità tipologica cui accedono (palazzo, villa, edificio di valore contestuale) e pertanto devono rimanere unitari e inalterati. Sono ammessi interventi di restauro e ripristino della vegetazione, degli elementi di decoro e delle pavimentazioni originarie.

2. Nelle aree scoperte di pertinenza degli edifici sono ammessi interventi di sistemazione arborea, lastricatura, arredo e possono, inoltre, essere posizionate strutture temporanee a servizio di manifestazioni (esposizioni, mostre, fiere, feste, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, sportive) correlate alla valorizzazione e

Page 30: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

29

utilizzo delle aree stesse e degli edifici vincolati o tutelati che in esse ricadono, secondo quanto previsto al successivo art. 79 c.2.

3. Il progetto di sistemazione degli spazi aperti di pertinenza delle singole unità edilizie dovrà essere parte integrante di ogni richiesta di permesso di costruire.

4. Sono prescritti la manutenzione e il ripristino delle pavimentazioni con pietre naturali e ciottoli, compresi gli androni e passaggi coperti, sono vietate le asfaltature e l'uso di materiali impermeabili.

Art. 34. Impianti tecnologici

1. Nella progettazione degli impianti tecnologici devono essere compresi anche gli edifici contermini, armonizzando l’intervento con il contesto, anche con idonee mascherature.

CAPITOLO 6. ZONE B e C: RESIDENZIALI E MISTE, DI COMPLETAMENTO E DI NUOVO IMPIANTO, NUCLEI ABITATI IN ZONA AGRICOLA.

Art. 35. Norme comuni

1. In tali aree, al fine dell’integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse le seguenti attività complementari: - servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni

politiche, sindacali, culturali e religiose; - servizi sanitari quali ambulatori medici, case di riposo etc.; - esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore a mq. 250; - medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra mq.250 e

mq.400 del settore alimentare e del settore non alimentare nel rispetto delle disposizioni di legge del settore tra cui la Legge Regionale 13 agosto 2004, n° 15 e comunque nel rispetto della normativa comunale relativa alla programmazione commerciale;

- le medie strutture di vendita con superficie superiore a 400 mq. sono ammesse nelle presenti zone subordinatamente alla redazione di PUA con il quale sia dimostrata la compatibilità con gli insediamenti limitrofi e nel rispetto dell’art.20;

- esercizi polifunzionali con superficie di vendita inferiore a 250 mq. limitatamente ai centri frazionali;

- uffici pubblici e privati, studi professionali; - laboratori artigiani e artigianato di servizio, nel limite di 250 mq di superficie lorda

di pavimento per ciascuna attività a condizione che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sentito il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., risultino compatibili con il carattere residenziale e tipologico-edilizio della zona. Per artigianato di servizio si intendono le attività di riparazione e/o produzione di beni o servizi direttamente collegati alla residenza quali: parrucchiere, sartoria, orafo, oggettistica, idraulico, elettricista, riparazione cicli e motocicli, restauratore, tappezziere, e simili.

Sono in ogni caso escluse tutte le attività rumorose e insalubri nonché ogni attività classificata insalubre di prima classe ai sensi del R.D. 1265/34 e successive modifiche e integrazioni;

Page 31: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

30

- ristoranti, bar, banche, pensioni e alberghi; - locali di spettacolo e divertimento purché non arrecanti disturbo al vicinato; - autorimesse private o pubbliche se compatibili con i caratteri edilizio-architettonici

della zona; - depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq 150, purché non

isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza. Non sono consentite attività incompatibili con la residenza, quale industrie, depositi nocivi o maleodoranti, allevamenti di animali e in genere tutte le attività che comportino disturbo e che contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona, così come prescritto dalla legge n° 349/1986 e successive mod ifiche.

2. Nei casi di interventi su lotti già edificati sono sempre ammessi interventi di demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti.

3. Nel caso di interventi comportanti l'individuazione di ulteriori aree a parcheggio, relativi a manufatti realizzati in conformità ad un Piano Urbanistico Attuativo, alla dotazione di tali aree va sottratta la quota parte già realizzata sulla base delle indicazioni di quel Piano.

4. Tali superfici potranno essere individuate su aree contigue a quelle oggetto di intervento purché funzionalmente collegate all'area oggetto di trasformazione; in questo caso le superfici non sono computabili ai fini edificatori.

5. E’ consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali ad edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente PI che ne siano sprovvisti o carenti, nei limiti di una autorimessa per alloggio. La superficie coperta consentita per ciascuna autorimessa sarà compresa tra 12.5 mq e 25 mq con altezza interna media non superiore a 2,40 ml.

6. E’ ammessa la costruzione in aderenza a pareti cieche esistenti e limitatamente all’estensione orizzontale delle stesse; l’altezza dei nuovi edifici non può essere superiore o inferiore di 4,00 m. rispetto a quelle dell’edificio preesistente, sempre nel rispetto delle massime altezze di zona.

7. Gli edifici potranno attestarsi a distanze inferiori dalla strada rispetto a quelle indicate nei commi precedenti, nel rispetto dell’allineamento così come definito dal Regolamento Edilizio.

8. Nei casi di ristrutturazione edilizia, di demolizione con ricostruzione e di variazione di destinazione d’uso tutte le costruzioni dovranno essere dotate di spazi per parcheggi privati nella misura e con le modalità fissate dal Regolamento Edilizio.

9. Sono sempre ammesse destinazioni non residenziali nei piani interrati e seminterrati degli edifici, nei limiti di utilizzazione fissati dal Regolamento Edilizio.

10. Nelle aree di pertinenza degli edifici è ammessa la realizzazione di impianti da gioco o sportivi, quali piscine e campi da tennis e simili, purché ad uso esclusivamente privato.

Art. 36.Parametri relativi alle zone B e C

Zone B1: edificate ad alta densità 1. Tali zone comprendono le aree a prevalente destinazione residenziale. Sul

patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi, compresa la demolizione con ricostruzione. Negli interventi edilizi, salvo che nella ricostruzione che avvenga nel medesimo sedime preesistente come indicato nel Regolamento Edilizio, andranno rispettati i seguenti limiti:

- indice di densità fondiaria massimo = 2,20 mc/mq

- rapporto di copertura massimo = 35% della superficie fondiaria

Page 32: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

31

- non possono essere superati il volume e la superficie coperta dell’edificio esistente, qualora superino l’indice di zona; ove gli allineamenti non siano indicati dal PI, devono essere mantenuti quelli esistenti;

- altezza massima delle fronti = 13,50 m

- distanza minima tra i fabbricati = 12,00 ml o in aderenza

- distanza minima dai confini = 6,00 m o distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto o in aderenza sempre nel rispetto delle distanze tra fabbricati;

- distanza minima dalle strade = 10,00 m da strade regionali = 8,00 m da altre strade

Il Responsabile del servizio, sentita la C.E.C., può imporre, in sede di rilascio o formazione del titolo abilitativo, distanze diverse, minori o maggiori, qualora ritenga prevalente, ai fini di una corretta edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

Zone B2-B3 di completamento 1. Questi gruppi di zone comprendono le aree urbanizzate a prevalente destinazione

residenziale già edificate o libere, in cui possono essere ammessi ampliamenti, sopraelevazioni e nuove edificazioni, anche previa demolizione dei volumi esistenti. Esse si articolano in B2 e B3, individuate nelle planimetrie di Piano.

2. In tali aree il Piano si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi le seguenti categorie: - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione edilizia; - nuova edificazione relativa ad ampliamenti, a sopraelevazioni ed a nuove

costruzioni, nell’ambito dello stesso lotto e/o in lotti interclusi, nel rispetto dei limiti qui prescritti:

Zone B2 di completamento a media densità

- indice di densità fondiaria massimo = 1,80 mc/mq

- rapporto di copertura massimo = 30%

- superficie coperta massima per unità edilizia = 400 mq.

- altezza massima delle fronti = 10,50 m

- distanza minima tra i fabbricati = 12,00 ml. o in aderenza

- distanza minima dai confini = 6,00 m o distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto o in aderenza sempre nel rispetto delle distanze tra fabbricati.

- distanza minima dalle strade = 10,00 m da strade regionali; = 8,00 m da altre strade;

Page 33: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

32

Il Responsabile del servizio, sentita la C.E.C., può imporre, in sede di rilascio o formazione del titolo abilitativo, distanze diverse, minori o maggiori, qualora ritenga prevalente, ai fini di una corretta edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

Zone B3 di completamento a bassa densità

- indice di densità fondiaria massimo = 1,20 mc/mq

- rapporto di copertura massimo = 25%

- superficie coperta massima per unità edilizia = 250 mq

- altezza massima delle fronti = 7,50 m

- distanza minima tra i fabbricati =12,00 ml. o in aderenza

- distanza minima dai confini = 6,00 m o distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto o in aderenza, sempre nel rispetto delle distanze tra fabbricati.

- distanza minima dalle strade =10,00 m da strade regionali; = 8,00 m da altre strade;

Il Responsabile del servizio, sentita la C.E.C., può imporre, in sede di rilascio o formazione del titolo abilitativo, distanze diverse, minori o maggiori, qualora ritenga prevalente, ai fini di una corretta edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

Zone C di nuovo impianto 1. Nelle zone C l’edificazione viene effettuata secondo le norme e i parametri puntuali

di ogni singola zona indicati nelle schede di orientamento progettuale (SUOP) di cui all’Art.8 e nelle schede relative agli accordi pubblico-privato (APP) di cui all’Art.9 delle presenti norme.

2. Per quanto non previsto puntualmente nelle schede si rimanda a quanto di seguito indicato: sono ammesse tutte le destinazioni d’uso elencate nel precedente Art. 35; in deroga a quanto ivi stabilito, peraltro, il limite massimo di superficie per le medie strutture di vendita è elevato a mq.600. Sono inoltre ammesse destinazioni pubbliche di interesse generale e locale. In ogni caso almeno il 60% del volume deve essere riservato alla residenza. La relativa distribuzione planivolumetrica e la distribuzione delle funzioni e delle aree pubbliche e di uso pubblico saranno definite dal PUA. Il rapporto di copertura massimo è del 25%.

Le distanze tra fabbricati e confini, quando non diversamente precisato nelle SUOP sono i seguenti:

- distanza minima tra i fabbricati =12,00 m

- distanza minima dai confini = 6,00 m

Page 34: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

33

- distanza minima dalle strade = 8,00 m

Il Responsabile del servizio, sentita la C.E.C., può imporre, in sede di rilascio o formazione del titolo abilitativo, distanze diverse, minori o maggiori, qualora ritenga prevalente, ai fini di una corretta edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

Art. 37. Parametri relativi ai nuclei abitati in t erritorio agricolo

1. Il PI individua le aree che potenzialmente hanno le caratteristiche di nucleo abitato in territorio agricolo, per le quali, in mancanza di quanto stabilito ai punti successivi, va applicata la normativa della zona agricola di cui all’Art. 47 e seguenti.

2. Per nuclei abitati in territorio agricolo si intendono quelle aree, che pur non presentando caratteristiche tali da poter essere considerate città consolidata, sono caratterizzate o da una presenza edificata di un certo rilievo, spesso identificate con un toponimo che ne riconosce il carattere di borgo, o da edificazione diffusa, comunque non in contrasto con l’uso agricolo del territorio.

3. Gli interventi edilizi all’interno di ciascun nucleo sono subordinati all’elaborazione di uno studio finalizzato alla riorganizzazione dell’ambito, con recupero dei servizi e degli spazi di relazione, quali piazze e parcheggi, al fine di confermare e rafforzare l’identità dello stesso nucleo. A tal fine lo studio deve essere comprensivo di: - definizione del perimetro del nucleo; - analisi dell’edificazione esistente, con individuazione di tutti i fabbricati e

schedatura degli edifici significativi compresi nell’ambito; - previsione di un disegno urbanistico unitario dell’ambito, che comprende il

recupero e la riorganizzazione dei servizi e degli spazi di relazione, quali piazze e parcheggi, il recupero degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, nonché l’eventuale riutilizzo di quelli non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola e l’individuazione dei lotti edificabili.

4. Le destinazioni d’uso ammesse sono tutte le funzioni ammesse per la zona agricola e inoltre: - funzioni a servizio della località (artigianato di servizio, esercizi di vicinato, etc.); - funzioni agricole, ricerca, accoglienza, valorizzazione dei prodotti tipici; - funzioni alberghiere, congressuali, ristorazione e strutture per il turismo rurale.

5. In questi ambiti non sono consentiti allevamenti di tipo intensivo. 6. Sono consentiti i seguenti interventi:

- nuova edificazione residenziale solo nei lotti edificabili, ivi compreso il recupero a fini residenziali degli edifici esistenti, nei quali è consentita la realizzazione di un unico edificio residenziale per una volumetria massima di 800 mc;

- per i fabbricati esistenti sono consentite destinazioni d'uso diverse, purché compatibili con la residenza.

7. Ai fini di limitare comunque l’edificazione sparsa in territorio agricolo, tali nuclei sono da considerarsi ambiti prioritari per l’edificazione consentita in tale territorio dalla legislazione vigente; al loro interno potrà applicarsi il credito edilizio volumetrico eventualmente maturato nel caso di interventi di eliminazione di situazioni di degrado nel territorio agricolo.

Page 35: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

34

8. La nuova edificazione all’interno dell’ambito del nucleo abitato è sottoposta complessivamente al principio della perequazione urbanistica da applicarsi, così come stabilito dall’art. 47 delle NTA del PAT.

9. I lotti edificabili vengono attivati, anche singolarmente, mediante accordo pubblico privato ex art. 6 L.R. 11/2004 e l’edificazione avviene nel rispetto dei seguenti parametri: - volumetria massima = 800 mc

- rapporto di copertura massimo = 20%

- altezza massima delle fronti = 7,50 m

- distanza minima tra i fabbricati = 12,00 ml. o in aderenza

- distanza minima dai confini = 6,00 m o distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto o in aderenza, sempre nel rispetto delle distanze tra fabbricati.

- distanza minima dalle strade =10,00 m da strade regionali salvo allineamento con fabbricati esistenti.

CAPITOLO 7. ZONE D: ATTIVITA’ ECONOMICHE

Art. 38. Definizioni e norme comuni

1. Le aree destinate prevalentemente ad iniziative economiche sono riservate alle attività di produzione o di commercializzazione di beni e servizi, di deposito, magazzinaggio e vendita di beni.

2. Le aree produttive sono suddivise nelle seguenti zone: D1 - zona per attività economiche esistenti e di completamento D2 - zona per attività economiche di nuovo impianto D2.1 - zona per grandi strutture di vendita o a parco commerciale D3 - zona per attività turistico-ricettive e ricreative

Art. 39. Zone per l’insediamento di attività econom iche

1. Tali zone sono destinate alla produzione industriale e artigianale di beni, allo stoccaggio e manipolazione di materiali, anche energetici, agli impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, purché non inquinanti o comunque nocivi, all’insediamento di attività commerciali e direzionali nelle quali sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: a) attività commerciali, depositi e servizi relativi distinti in:

- attività commerciale all’ingrosso; - attività commerciali al minuto a grande fabbisogno di superficie; - esercizi di vendita al minuto direttamente dipendenti dall’attività di vendita

all’ingrosso o correlata all’attività produttiva principale, con superfici di vendita inferiore a 250 mq;

Page 36: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

35

- medie strutture di vendita al minuto con superficie di vendita compresa tra mq. 250 e mq. 2500 del settore alimentare e del settore non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme e dalla legislazione di settore con particolare riguardo alla Legge Regionale 13 agosto 2004, n° 15 e comunque nel rispetto della normativa comunale relativa alla programmazione commerciale;

b) attività amministrative e terziarie; c) attività ricettive e ricreative; d) attrezzature per la viabilità, servizi pubblici e privati per le zone commerciali,

terziarie e ricettive; e) stazioni di servizio; f) attività di servizio all’artigianato e al commercio quali mostre ed esposizioni; g) attività di manutenzione dei prodotti, silos, magazzini, depositi, impianti di

stoccaggio delle merci, impianti per la pesatura dei mezzi; h) parcheggi, impianti ed attività al servizio del traffico, impianti tecnici.

2. Sono consentite anche costruzioni per usi direttamente connessi con l’attività principale quali uffici, punti vendita dei relativi prodotti e accessori, destinazioni d’interesse collettivo al servizio dell’azienda (mensa, sala di ritrovo etc.).

3. E’ consentito individuare, anche all’interno delle zone produttive della città consolidata, una struttura autoparco dotata delle funzioni complementari quali: - impianti di lavaggio e per la revisione dei mezzi; - uffici e sale a servizio; - magazzini per più operatori (cross docking) e/o di palletts e container pooling che

potrebbero essere svolte da strutture consortili o da terzi specializzati in questo tipo di attività.

4. Per le unità produttive, singole o accorpate, che raggiungano, nel rispetto delle norme di PI, una superficie lorda complessiva di pavimento di almeno 1000 mq è consentita l’edificazione di un’unità residenziale pari al 10% della superficie dell’edificio produttivo fino a un massimo di mq.185 di superficie, da destinare ad abitazione del proprietario e/o custode o a residenze temporanee per il personale dipendente secondo quanto previsto dalla DGRV 1424/2002. Il volume residenziale dovrà integrarsi armonicamente con il corpo principale o a cui accede.

5. All’interno degli insediamenti commerciali o direzionali, singoli o accorpati, che raggiungano, nel rispetto delle norme di PI, una superficie lorda complessiva di pavimento di almeno 2.000 mq, è ammessa la realizzazione di un’unità residenziale non eccedente i 500 metri cubi, da destinare ad abitazione del proprietario e/o del custode. Sono ammessi, inoltre, in ogni attività gli uffici direttamente connessi all’attività dell’azienda.

6. Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione Edilizia, può negare motivatamente la costruzione di impianti che, per eccessive esalazioni o rumori o altro fattore di grave disturbo accertato tecnicamente, possano arrecare danno o molestia alle circostanti zone residenziali, commerciali o a destinazione pubblica.

7. All'interno di ciascun fabbricato produttivo tipologicamente definito non possono essere ricavate più di quattro diverse attività produttive che dovranno avere una superficie lorda di pavimento non inferiore a 300 mq ciascuna.

Art. 40. Zone D1: zona per attività economiche esis tenti e di completamento

1. Tali sottozone comprendono le aree a destinazione industriale e artigianale esistenti e di completamento che, in quanto già urbanizzate, non comportano necessità di intervento mediante PUA.

Page 37: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

36

2. In dette sottozone il PI si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia. Sono ammessi inoltre interventi di ampliamento e nuova edificazione nel rispetto dei seguenti indici:

- rapporto di copertura fondiaria massimo = 40%

- indice di utilizzazione fondiaria = 0,80 mq/mq

- superficie minima del lotto = 1.500 mq

- altezza massima delle fronti = 11,00 ml

- distanza minima tra i fabbricati = 15.00 ml o in aderenza; nel caso di complesso produttivo unitario sono consentite distanze inferiori ma sempre nel rispetto del D.M. n° 1444/1968.

- distanza minima dai confini = 7,50 m o distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto, fermo restando il rispetto della distanza minima tra fabbricati.

- distanza minima dalle strade = 30 ml dalle strade regionali; 20 ml dalle strade provinciali e 15,0 ml dalle altre strade,

Il Responsabile del servizio, sentita la C.E.C., può imporre, in sede di rilascio o formazione del titolo abilitativo, distanze diverse, minori o maggiori, qualora ritenga prevalente, ai fini di una corretta edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

3. Sono fatte salve altezze superiori a quelle sopraindicate per impianti necessari all’attività produttiva (montacarichi, canne fumarie, silos etc.), che non occupino nel complesso una superficie superiore al 10% dell’intera superficie coperta.

4. In corrispondenza degli accessi carrai agli opifici le eventuali recinzioni di norma dovranno essere arretrate dal ciglio stradale ove il lotto lo consenta di almeno 10,00 ml.. Eventuali deroghe possono essere concesse a fronte di soluzioni progettuali specifiche e nel rispetto le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

5. Negli interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dovranno essere rispettate le quantità minime di standard urbanistici prescritte al capitolo quarto delle presenti Norme.

6. Per ragioni di rilevante interesse pubblico o per favorire il trasferimento dei crediti edilizi è ammesso incrementare gli indici di edificabilità della zona della quota del 10%, fatti salvi il rispetto degli altri parametri urbanistici.

Art. 41.Zone D2: zona per attività economiche di nu ovo impianto

1. In dette sottozone il PI si attua mediante PUA di iniziativa pubblica (PIP), di iniziativa privata o mista, nel rispetto dei seguenti indici:

Page 38: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

37

- rapporto di copertura territoriale massimo = 30%

- indice di utilizzazione fondiaria: = 0,80 mq/mq

- superficie minima del lotto = 1.500 mq per le attività artigianali e commercio all’ingrosso

= 3.000 mq per le attività industriali.

- altezza massima delle fronti = 11,00 m

- distanza minima tra i fabbricati = 15,00 ml o in aderenza; nel caso di complesso produttivo unitario sono consentite distanze inferiori ma sempre nel rispetto del D.M. n° 1444/1968.

- distanza minima dai confini = 7,50 m o distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto, fermo restando il rispetto della distanza minima tra fabbricati.

- distanza minima dalle strade = 30 ml dalle strade regionali; 20 ml dalle strade provinciali e 15,0 ml dalle altre strade;

Il Responsabile del servizio, sentita la C.E.C., può imporre, in sede di rilascio o formazione del titolo abilitativo, distanze diverse, minori o maggiori, qualora ritenga prevalente, ai fini di una corretta edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

2. Sono fatte salve altezze superiori a quelle sopraindicate per impianti necessari all’attività produttiva (montacarichi, canne fumarie, silos etc.), che non occupino nel complesso una superficie superiore al 10% dell’intera superficie coperta dell’edificio produttivo.

3. In corrispondenza degli accessi carrai agli opifici le eventuali recinzioni di norma dovranno essere arretrate dal ciglio stradale ove il lotto lo consenta di almeno 10,00 ml.. Eventuali deroghe possono essere concesse a fronte di soluzioni progettuali specifiche e nel rispetto le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

4. Nelle sottozone di cui al presente articolo dovrà essere garantita la realizzazione di aree da destinare a servizi collettivi (standard) disciplinati dal Capitolo terzo delle presenti norme, alle quali devono concorrere tutte le aree comprese all’interno del perimetro indicato nelle planimetrie di Piano. La realizzazione di tali aree a standard deve avvenire contestualmente a quella relativa alle opere di urbanizzazione primaria.

5. Per gli edifici esistenti a destinazione residenziale ricadenti in queste sottozone sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di ristrutturazione con vincolo parziale, ad esclusione della nuova costruzione ed ampliamento; i cambiamenti delle destinazioni d’uso dei fabbricati esistenti sono ammessi unicamente al fine di creare attrezzature ad uso collettivo.

6. Per ragioni di rilevante interesse pubblico o per favorire il trasferimento dei crediti edilizi è ammesso incrementare gli indici di edificabilità della zona della quota del 10%, fatti salvi il rispetto degli altri parametri urbanistici.

Page 39: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

38

7. Negli ambiti perimetrali verso campagna o verso gli spazi aperti o l’edificato dovrà essere realizzato, all’interno dei lotti, un rilevato di altezza pari a ml. 2 arredato con siepi e alberature allo scopo di creare una mascheratura e mitigazione ambientale.

8. Nell’ambito individuato dall’APP n° 5 oltre all e destinazioni d’uso previste all’art. 39 è ammessa la possibilità di insediamento di strutture ricettive per anziani e disabili.

Art. 42. Zone D2.1 zona per grandi strutture di ven dita o a parco commerciale

1. Le zone D2.1 sono destinate a parco commerciale (ai sensi dell’art. 10 della L.R. 15/2004).

2. Negli elaborati cartografici di piano è stata individuata la Z.T.O. D2.1 1_1 a parco commerciale (ai sensi dell’art. 10 della L.R. 15/2004) con le seguenti carature urbanistiche: Superficie territoriale mq. 228.280 Superficie fondiaria mq. 105.263 Superficie a parcheggio pubblico mq. 15.370 Superficie a verde attrezzato mq. 83.727 Superficie a strade mq. 23.829 Superficie utile massima per attività commerciali mq. 34.840 Superficie coperta massima per attività commerciali mq. 28.920 All’interno della superficie utile massima per attività commerciali deve essere realizzata una quota di superficie utile, pari ad almeno mq. 1.000, di attività di servizio ( bar ristorazione, ecc.). Una quota parte della superficie territoriale, è destinata a residenza, con i seguenti parametri edificatori: zona B3 1_54 di mc. 9.600 zona B3 1_57 di mc. 3.000. Almeno mq. 45.000 di superficie a verde attrezzato dovranno essere destinati alla formazione del parco sportivo e ricreativo che potrà comprendere un campo da Rugby e relative strutture; in tale area verde deve essere realizzato prioritariamente il progetto con piantumazione di essenze autoctone di alto fusto. L’area a parcheggi dovrà essere collegata al centro dell’intervento, mentre l’area del parco dovrà svilupparsi lungo il fiume Lia e a sud dell’intervento. Relativamente agli interventi commerciali sono fissati i seguenti parametri: Unità immobiliare minima = mq. 1.500 Unità commerciale minima = mq. 1.500 Medie strutture di vendita con superficie di vendita massima = mq. 2.500 Numero massimo di piani fuori terra = PT + uno Distacco minimo dai confini = ml. 7,50 Distacco minimo tra i fabbricati =non minore dell’altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml. 15,00 tra le pareti che si fronteggiano, o in aderenza. Il limite massimo di superficie di vendita di 2.500 mq. può essere superato nel caso di diversa ripartizione interna, accorpamento o concentrazione di medie strutture di vendita già presenti e autorizzate nel parco commerciale. Tale modifica può essere effettuata attraverso la procedura di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n. 15 del 13/08/2004 e s.m.i. e comunque fino ad un massimo di 6.000 mq. di superficie di vendita. L’attivazione della conferenza dei servizi è subordinata alla stipula di apposita convenzione, da approvarsi da parte del Consiglio comunale, con la quale vengono

Page 40: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

39

definiti gli impegni, gli interventi e le modalità di attuazione degli stessi, così come saranno definiti dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 43. Zona D3: zona per attività turistico-ricet tive e ricreative

1. Tali zone comprendono aree interessate dalla presenza di attrezzature turistico ricettive e ricreative. In queste aree sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: - turistico-ricettiva: strutture aperte al pubblico che forniscono alloggio e altri servizi

accessori (attività alberghiere, di ristorazione, campeggi e simili); - ricreativa: strutture aperte al pubblico legate allo svago (impianti sportivi privati,

discoteche, bowling, parchi attrezzati e simili). A servizio delle attrezzature di cui sopra è ammessa la realizzazione di attrezzature commerciali con superficie di vendita di vicinato non superiore a mq. 250 e comunque non superiore al 15% di quella delle attrezzature principali. E’ inoltre consentita la realizzazione di un volume residenziale di servizio, destinato al proprietario o al custode non superiore a 500 mc. La nuova edificazione nelle aree di cui al presente articolo laddove esiste la relativa scheda urbanistica è ammessa previa redazione di PUA. Negli altri casi l’edificazione è consentita con intervento edilizio diretto, nel rispetto dei seguenti parametri:

- rapporto di copertura fondiaria massimo = 20%

- altezza massima delle fronti = 15,00 ml.;

- distanza minima tra fabbricati = 15,00 ml o in aderenza; nel caso di complesso produttivo unitario sono consentite distanze inferiori ma sempre nel rispetto del D.M. n° 1444/1968;

- distanza minima dai confini = 6,00 ml o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto fermo restando il rispetto delle distanze minime tra fabbricati;

- distanza minima dalle strade = 30,0 ml da strade regionali; 20 ml

da strade provinciali; 15,0 ml da altre strade;

Il Responsabile del servizio, sentita la C.E.C., può imporre, in sede di rilascio o formazione del titolo abilitativo, distanze diverse, minori o maggiori, qualora ritenga prevalente, ai fini di una corretta edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

2. Le aree a parcheggio a servizio dell'edificato dovranno essere pari al rapporto di utilizzo delle attrezzature rispetto all'intera area; l'area a parcheggio e la rimanente area pertinenziale dovranno essere opportunamente piantumate con essenze arboree ad alto fusto tipiche della flora locale.

3. Negli interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dovranno essere rispettate le quantità minime di standard urbanistici prescritte al CAPITOLO 3 delle presenti Norme.

Page 41: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

40

4. I parcheggi pubblici potranno essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche tramite reperimento in prossimità dell’intervento di aree private con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio.

5. Nella zona D3 1_2 può essere realizzata una volumetria massima di 61.500 mc. È ammessa la destinazione direzionale fino ad un massimo di mc. 46.500 della volumetria complessiva. È ammessa la tipologia di edifici a torre.

In detta zona devono inoltre essere ricavati 3.000 mq. di area a verde pubblico da realizzare in continuità a quella prevista per l’adiacente zona C1_14 da progettare in funzione della mitigazione degli effetti degli eventi metereologici sulla zona. Nel caso di destinazione d'uso direzionale la superficie da destinare a parcheggio aperto al pubblico non sarà inferiore a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento relativa all'attività stessa.

La realizzazione degli interventi nella zona D3 1_2 è subordinata alla progettazione unitaria del Piano Urbanistico Attuativo a valenza planivolumetrica comprendente la zona D3 1_2 e l’adiacente zona C1_14, di cui all’ambito indicato nella cartografia di Piano (resta esclusa da tale ambito la zona B3 1_13). La realizzazione degli interventi di cui al Piano Urbanistico Attuativo potrà essere effettuata anche per stralci funzionali.

Ferme restando le volumetrie ammesse per le zone C1_14 e D3 1_2, il Piano Urbanistico Attuativo planivolumetrico potrà prevedere anche trasposizioni di zona e altezze degli edifici maggiori di quelle indicate dalla norma generale di ciascuna zona, comunque non superiori a mt.30 per la zona D3 1_2 , ad eccezione del fabbricato a torre ad uso residenziale per il quale è ammessa l’altezza massima di 46 mt. e di 20 mt. per la zona C1_14. Conseguentemente dovranno essere ridotte le superfici coperte.

Lo strumento urbanistico attuativo dovrà comprendere anche il progetto complessivo di sistemazione dei luoghi dal punto di vista ambientale. Per la zona D3 1_2 in sede di pianificazione attuativa dell’area venga valutata l’opportunità di separare le funzioni residenziali da quelle commerciali attraverso una cortina arborea con piante ad alto fusto ed inoltre venga eventualmente prevista la collocazione degli standards primari a verde in modo da favorire la creazione di un corridoio urbano con caratteristiche ambientali.

Art. 44. Attività produttive in zona impropria

1. Le attività produttive in zona impropria sono confermate nella loro ubicazione, consistenza e destinazione escluse le attività produttive individuate da trasferire con apposita simbologia nel PI che costituiscono elementi di degrado.

2. Ai fini di favorire la riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica ed ambientale del territorio, il trasferimento e la demolizione delle opere incongrue non recuperabili per nuove destinazioni d’uso, determinano un credito edilizio ai sensi dell’ Art. 13.

3. Per le attività da trasferire, fino al trasferimento, sono ammessi unicamente gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Per le attività produttive in zona impropria si applicano le procedure di SUAP di cui all’Art. 45.

Page 42: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

41

Art. 45.Sportello unico per le attività produttive

1. Ai sensi della normativa vigente il ricorso alla procedura di SUAP è ammesso nei casi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, in relazione a fabbricati adibiti ad uso di attività già esistenti.

2. Nel caso in cui per esigenze produttive, per necessità di adeguamento a norme igienico sanitarie o adeguamento a normative regionali, statali o comunitarie, sia necessario effettuare, per l’attività esistente, interventi di ampliamento non conformi allo strumento urbanistico vigente, si può ricorrere alla procedura di variante urbanistica nella misura minima necessaria per consentire l’attuazione dell’intervento medesimo. Ai fini della valutazione della variante deve essere presentato il progetto edilizio dell’intervento comprensivo di relazione esplicativa che dimostri l’effettiva necessità di ampliamento dell’attività in essere, quindi motivando la richiesta di ricorso a tale procedura. La relazione deve quindi contenere le informazioni relative all’attività, l’inserimento della stessa nel territorio opitergino e giustificare da un punto di vista produttivo e organizzativo la richiesta di ampliamento (modifica del ciclo produttivo, aumento del volume di affari, etcc.).

3. Con il progetto edilizio deve inoltre essere previsto: − l’adeguamento dell’immobile alle norme igienico sanitarie, di sicurezza e di

settore; − il rispetto della normativa in ordine a difesa del suolo, tutela delle acque

dall’inquinamento, gestione dei rifiuti, tutela dell’aria (D.Lgs. 152/2006) − il rispetto degli standard urbanistici per le parti oggetto di intervento; − l’attuazione di quegli interventi che sono necessari per ridurre e mitigare l’impatto

dell’attività sulla viabilità esistente, previa redazione di uno studio puntuale del sistema della viabilità (strade e parcheggi) della zona e del rapporto di quest’ultima con la viabilità di livello superiore;

− l’attuazione di quegli interventi che sono necessari per garantire l’invarianza idraulica e per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva in relazione al contesto in cui è inserita (quali realizzazione di quinte arboree o altro);

4. Gli ampliamenti delle attività produttive esistenti sono ammessi in qualsiasi zona del territorio comunale con le seguenti precisazioni: − è sempre esclusa la possibilità di recuperare edifici non più funzionali al fondo per

destinarli ad attività produttive; − è sempre esclusa la possibilità di ampliare edifici nelle zone di tutela ai fini

naturalistici (SIC, ZC); − per gli interventi nei centri storici è necessario valutare che il progetto non sia in

contrasto con la disciplina igienico sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce;

− è esclusa la possibilità di applicare la procedura ai casi di progetti che occupino aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano, sottraendole in tal modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico.

5. L’approvazione di una variante con le procedure dello sportello unico in zone ricomprese nel calcolo SAU deve rispettare il limite quantitativo di superficie agricola trasformabile se la variante conseguente comporta cambio di destinazione di zona.

6. Successivamente al perfezionamento della variante urbanistica gli interventi edilizi sono comunque subordinati alla sottoscrizione di convenzione urbanistica relativa alle opere da eseguire sia di urbanizzazione che di mitigazione ambientale.

7. Agli interventi si applica la procedura della perequazione.

Page 43: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

42

CAPITOLO 8. ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 46. Definizioni

1. Le zone agricole inedificate o poco edificate sono delimitate nelle planimetrie di Piano e sono destinate all'esercizio delle attività agricole e/o di quelle connesse all'agricoltura, con specifico riferimento alla loro importanza naturalistica, paesaggistica, ambientale e produttiva.

2 La zona territoriale omogenea E è stata suddivisa nelle sottozone qui indicate, disciplinate dagli articoli seguenti: • Zona agricola • Parco agricolo fluviale del Monticano e del Lia • Aree agricole intercluse da tutelare • Aree agricole intercluse di margine

Art. 47.Norme comuni agli interventi edilizi in zon a agricola

1. Nella zona agricola sono ammessi gli interventi edilizi previsti dal titolo V art. 43 e seguenti della L.R. 11/2004 e s.m.i., dagli atti di indirizzo – Lettera d) - Edificabilità nelle zone agricole - di cui all’art. 50 della legge stessa, approvati con DGRV n° 3178 del 08/10/2004 e sue modifiche ed integrazioni (s.m.i), nonché le norme del PAT e le presenti norme tecniche operative.

2. Ai fini dell’applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici previsti dalle presenti Norme e dalla legislazione di settore possono essere prese in considerazione, oltre alle normali superfici destinate alla coltivazione agricola, anche le fasce di rispetto stradale, cimiteriale e dei corsi d’acqua.

3. Le zone sottoposte a particolari vincoli di tutela o rispetto, anche se concorrono alla determinazione del carico urbanistico ed edilizio dell’azienda ai fini dell’applicazione dei parametri edificatori, rimangono soggette alle rispettive norme di tutela e di vincolo, ivi compresa l’inedificabilità assoluta, quando prevista.

4. Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in prossimità e/o adiacenza/aderenza degli edifici esistenti, i quali sono costituiti da edifici rurali (residenze e strutture agricolo produttive) compresi nel raggio di 100 m dall’edificio considerato centro aziendale o dalle altre proprietà. Qualora non sussistano queste condizioni, le nuove costruzioni devono essere realizzate al massimo a 50 metri dalla viabilità pubblica. Dovranno essere garantite la massima tutela dell’integrità del territorio agricolo e dovranno essere realizzate nel rispetto dell’organizzazione insediativa preesistente e della orografia circostante. Gli ampliamenti dovranno in ogni caso armonizzarsi con i fabbricati esistenti.

5. Sono comunque fatte salve le diverse indicazioni prescritte per gli edifici tutelati ai sensi dell’art. Art. 14 e dalle singole norme di ogni sottozona.

6. Nella zona agricola per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione, fatti salvi gli edifici di cui all’ Art. 14. Per gli edifici a destinazione residenziale è ammesso: - l’ampliamento di volume massimo residenziale compreso l’esistente fino a 800 mc

con il ricavo di non più di due unità immobiliari;

Page 44: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

43

- nel caso di edificio esistente residenziale con volume maggiore di 800mc è ammesso il ricavo di più unità abitative, la superficie netta minima di pavimento, per ogni unità immobiliare, deve essere di mq. 70.

7. Sono ammessi modesti manufatti necessari al ricovero delle attrezzature essenziali alla manutenzione di fondi agricoli minimi. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 50 mq e dell’altezza massima di m.2,20 all’imposta di gronda.

8. Per le attività agrituristiche si rimanda alla specifica legislazione vigente in materia (L.R. 9/1997 e smi).

9. All’atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove abitazioni ad uso abitativo è istituito a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

10. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza.

11. L’ampiezza del fondo di pertinenza di cui ai commi 8 e 9 è determinato sulla base del provvedimento di cui all’art. 50, comma 1 lettera d) punto 7 della L.R. 11/2004

12. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo produttive determinano un vincolo di destinazione d’uso fino alla variazione nel PI

13. Il comune sul registro fondiario, trascrive i dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11 e di una planimetria su cui risultano individuate tali aree vincolate ed edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un Comune.

14. In tutta la zona agricola non sono consentiti allevamenti di tipo “zootecnico-intensivo” (DGR 3178/2004, DGR 329/2010 e s.m.i.).

Art. 48. Strutture agricolo-produttive

1. Si considerano le strutture agricolo-produttive (definite dal D.G.R. 3178/2004, lettera d) punto 3 e s.m.i.) i locali atti alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché i locali atti ad ospitare attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge. La loro edificazione è definita sulla base di un P.A. approvato dall’I.R.A. ai sensi degli art. 44 e 45 della L.R. 11/2004.

2. Non sono strutture agricolo produttive gli eventuali modesti manufatti, necessari per il ricovero degli animali di bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare.

3. Non sono strutture agricolo produttive gli eventuali modesti manufatti necessari al ricovero delle attrezzature essenziali alla manutenzione di fondi agricoli minimi.

4. Sono considerate strutture agricole produttive non funzionali alle esigenze del fondo quelli individuati nelle schede normative relative con gli interventi ammessi. La ristrutturazione, il cambio di destinazione d’uso e l’eventuale ampliamento degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo sono regolamentati dalle apposite schede normative, allegate al Piano, numerate da 1 a 70 (documento N3 - Annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo). Per gli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo con numerazione da 01 a 065 valgono le prescrizioni contenute nelle apposite schede della Variante Generale approvata con DGR n. 754 del 22/02/04 e della Variante Parziale approvata con DGR n. 3944

Page 45: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

44

del 27/10/98. Nei casi di assenza di scheda normativa sono sempre ammessi gli interventi di conservazione dell’edificio esistente, secondo la tipologia o il grado di protezione previsto per l’edificio.

5. Il rilascio del permesso di costruire o il perfezionamento della denuncia di inizio attività per l’edificazione di strutture agricolo produttive determina un vincolo di destinazione d’uso, ai sensi dell’art.45 c. 4 della Lr.11/2004, vincolo da riportare nel titolo abilitativo edilizio e da trascrivere nell’apposito Registro Fondiario tenuto dal Comune.

Art. 49. Zona agricola

1. In questa zona è consentita l’edificazione di case di abitazione, all’interno degli aggregati abitativi esistenti sul fondo, o comunque nelle vicinanze degli edifici preesistenti, nel rispetto delle norme generali di cui all’articolo precedente.

2. Gli interventi di nuova costruzione devono rispettare i seguenti indici:

- altezza massima delle fronti = 7,50 m;

- distanza minima tra fabbricati = 12,00 m;

- distanza minima dai confini = 6,00 m;

- distanza minima dalle strade = 20,00 m fatte salve maggiori distanze derivanti da norme particolari;

- messa a dimora di una superficie a bosco/siepe pari ad almeno 250 mq

3. Le distanze dai ricoveri per animali di altra proprietà o dagli stessi afferenti la proprietà devono rispettare i minimi previsti dalle vigenti norme regionali in materia, come indicato dalle presenti norme.

4. Per gli edifici esistenti non vincolati sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia. Considerato il rilevante interesse pubblico al corretto riuso del patrimonio edilizio rurale obsoleto, ogni istanza di permesso di costruire e comunque ogni pratica edilizia deve essere corredata da una relazione tecnica. Questa deve dimostrare l'impossibilità di recupero dell'esistente date le precarie condizioni statiche ed igienico-sanitarie. In questo caso la nuova edificazione è subordinata alla demolizione del manufatto dichiarato obsoleto e la successiva edificazione secondo le caratteristiche tipologiche e costruttive di cui al comma 10 dell’Art. 47 delle presenti norme.

5. E’ ammessa la costruzione di strutture agricolo produttive nell’ambito dell’aggregato abitativo esistente o in aderenza con quelli esistenti, comunque entro 100 ml dall’edificio considerato come centro aziendale, nel rispetto dei seguenti indici:

- altezza massima delle fronti = inferiore o uguale all’annesso esistente e comunque non superiore a ml 4,50;

sono ammesse altezze maggiori solo per il contenimento di impianti tecnologici e/o per documentate esigenze produttive;

- distanza minima tra fabbricati = 12,00 m, fatte salve ulteriori prescrizioni;

- distanza minima dai confini = 6,00 ml.

6. Per la realizzazione delle serre si rimanda alla DGR 172/2010, al Prontuario e alla legislazione vigente in materia.

Page 46: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

45

Art. 50. Zona parco agricolo-fluviale del Monticano e del Lia

1 La zona a parco agricolo comprende le aree ridosso dei fiumi Monticano e Lia che costituiscono un paesaggio storicamente consolidato, da salvaguardare e valorizzare anche attraverso l’incentivazione e lo sviluppo di attività e servizi che possono risultare funzionali alla fruizione dello stesso Parco agricolo.

2 Tale zona è suddivisa in cinque ambiti, ciascuno individuato da apposita scheda di ambito contenente le indicazioni progettuali puntuali. Le schede individuano anche le “Aree in cui è consentita l’edificazione”.

3 Nella zona a parco sono ammessi gli interventi edilizi di cui all’Art. 46 e seguenti, solo se la compatibilità degli interventi con gli obiettivi e le strategie del parco agricolo fluviale è comprovata da una relazione agronomica. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione, fatte salve le diverse indicazioni prescritte per gli edifici tutelati, di cui all’Art. 14. Per gli edifici a destinazione residenziale è ammesso: • l’ampliamento di volume massimo residenziale compreso l’esistente fino a 800

mc. con il ricavo di non più di due unità immobiliari; • nel caso di edificio esistente residenziale con volume maggiore di 800mc. è

ammesso il ricavo di più unità abitative, la superficie netta minima di pavimento, per ogni unità immobiliare, deve essere di mq. 70.

Sono ammessi modesti manufatti necessari al ricovero delle attrezzature essenziali alla manutenzione di fondi agricoli minimi. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 50 mq.

4 Qualora siano presentati progetti di valorizzazione del Parco agricolo relativi ad una superficie di almeno 50.000 mq di superficie territoriale, finalizzati allo sviluppo di servizi funzionali alla fruizione del parco, sono consentiti anche i seguenti interventi: - destinazioni d’uso ammesse: agriturismo, vendita prodotti agricoli, piccole attività

artigianali e/o commerciali collegate alla fruizione del parco, quali attività ricettive, ristorative, culturali e informative;

- Nuove costruzioni ammesse: è ammessa la costruzione di una volumetria, funzionalmente collegata all’esistente, pari allo 0,2 mc/mq della superficie ricadente nelle “aree in cui è consentita l’edificazione”, fino ad un massimo di mc. 1.500.

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate: - deve essere garantita la pluralità di servizi e funzioni al fine di incentivare la

fruizione del parco; - le nuove volumetrie dovranno essere collocati, all’interno di “aree in cui è

consentita l’edificazione”, in prossimità e/o adiacenza/aderenza degli edifici esistenti, compresi nel raggio di 20 m, ciò al fine di salvaguardare le peculiarità dell’area e limitare l’uso del territorio. Dovranno essere garantite la massima tutela dell’integrità del territorio agricolo e dovranno essere realizzate nel rispetto dell’organizzazione insediativa preesistente e della orografia circostante. Le nuove costruzioni dovranno in ogni caso armonizzarsi con i fabbricati esistenti.

- devono essere previsti anche gli interventi di mitigazione e compensazione, a carico del privato, finalizzati alla riqualificazione sia ambientale che edilizia dell’area;

- deve essere stipulata apposita convenzione, sottoscritta da tutti i proprietari delle aree interessate dal progetto di valorizzazione del parco, con cui vengono stabiliti le modalità operative e le destinazioni d’uso degli edifici oggetto dell’intervento, la possibilità di fruibilità dell’area agricola, nonché le opere di mitigazione e

Page 47: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

46

compensazione, a carico del privato. Tale convenzione deve essere trascritta nell’apposito registro comunale.

Art. 51. Aree agricole intercluse da tutelare

1 Tale sottozona comprende aree agricole intercluse dall’edificato e dalle infrastrutture che sono interessanti per le qualità paesaggistiche e per il mantenimento degli ambiti visuali

2 Questa sottozona è sottoposta alle seguenti prescrizioni: - per la residenza sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ampliamento limitato all’adeguamento igienico sanitario;

- per le strutture agricolo produttive esistenti è ammesso l’ampliamento in aderenza agli edifici esistenti previo nulla osta dell’Ispettorato Regionale per l’Agricoltura e per una superficie massima pari all’80% dell’esistente e comunque non oltre i 500 mq.;

- unitamente alla richiesta di permesso a costruire dovrà essere realizzato con un progetto di sistemazione dell’ambito che preveda oltre la piantumazione di specie arboree e/o arbustive autoctone anche, se del caso, l’eliminazione di superfetazioni o strutture degradate;

- in presenza di edifici o attività incongrue è possibile l’eliminazione dell’edificato con il trasferimento dei volumi applicando il credito edilizio.

Art. 52. Aree agricole intercluse di margine

1. Tale sottozona comprende aree agricole intercluse dall’edificato e dalle infrastrutture che, pur non avendo particolare interesse agricolo o paesaggistico, svolgono la funzione di separazione tra gli ambiti e di conservazione dei corridoi verdi. Tali aree non possono essere interessate da espansione edilizia; sono però consentiti interventi previsti dalla legislazione vigente per la zona agricola e interventi sugli edifici esistenti, purché accompagnati da un progetto di mitigazione ambientale che tuteli i caratteri della zona.

Art. 53. Lotti edificabili in zona E

1. Nelle tavole di piano sono stati individuati due perimetri di inviluppo da edificare in conseguenza di interventi di pubblico interesse compiuti dal Comune, che hanno inciso la proprietà. La capacità edificatoria massima è fissata per ciascun inviluppo in mc. 600 ed i rimanenti limiti edilizi, finalizzati all’ottenimento di un solo edificio abitativo, sono i seguenti:

- rapporto di copertura fondiaria massima = 25%

- altezza massima dei fronti = 7,50 m;

- distanza minima tra fabbricati = 12,00 m;

- distanza minima dai confini = 6,00 m;

- distanza minima dalle strade = 8,00 m fatte salve maggiori distanze derivanti da norme particolari;

Page 48: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

47

Art. 54.Allevamenti zootecnici

1 Le caratteristiche delle strutture e manufatti per l’allevamento degli animali, la sussistenza del nesso funzionale tra allevamento medesimo e azienda agricola, la determinazione di allevamento “zootecnico-intensivo” sono contenuti negli Atti di Indirizzo all’art. 50 – Lettera d) - Edificabilità nelle zone agricole approvati con DGR n° 3178 del 08/10/2004 come modificata DGR 329 del 16/02/2010 “Integrazione agli Atti di Indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R.11/2004” e smi..

2 Ai fini delle presenti Norme la definizione degli allevamenti zootecnici fa riferimento a quanto previsto al precedente comma 1) sia per gli allevamenti con nesso funzionale con l’azienda agricola, sia per gli allevamenti “zootecnico-intensivi” ribadendo che quest’ultimi non sono consentiti in tutta la zona agricola comunale.

3 Gli allevamenti di animali di bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare trovano la loro collocazione nei modesti manufatti, necessari per il ricovero degli animali di bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare Tali manufatti, che si identificano nell’ambito della categoria degli allevamenti con nesso funzionale, devono rispettare le seguenti condizioni: - avere una superficie coperta massima di 30 mq, - essere realizzate nel raggio di 50 m. dagli edifici esistenti - nel limite di un manufatto per unità edilizia - dovranno prevedere misure di mitigazione ambientale. Tali manufatti dovranno in ogni caso rispettare i vincoli di cui al D.L. 152/2006, Norme in materia ambientale, relativamente alle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame, nonché le prescrizioni in materia di igiene e benessere degli animali. Le distanze minime dai confini di proprietà sono di 15 m. Il carico massimo degli allevamenti di bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare sono definiti dal carico massimo previsto dalla seguente tabella:

Allevamenti di animali di bassa corte, da affezion e o di utilizzo esclusivamente

familiare Tipologia animali Numero medio/anni di capi Bovini 3 Suini 3 Equini 3 Avicoli e cunicoli 100

3 Sono ammessi ampliamenti degli allevamenti esistenti solo se realizzati nel rispetto

dei parametri delle presenti Norme e di quanto previsto dalla DGR 329/2010. 4 Il trasferimento da un sito all’altro, all’interno del territorio comunale, degli

allevamenti esistenti è ammesso solo nel rispetto delle presenti Norme. 5 Le concimaie dovranno essere costituite da una platea impermeabile con cordolo

perimetrale (di almeno 30 cm) oppure con parete di almeno 1 metro in dipendenza della consistenza del prodotto e dell’altezza del cumulo; dovranno essere collegate al pozzetto per la raccolta dei liquidi di percolazione e convogliare gli stessi in vasca attigua; la pendenza della pavimentazione sarà minimo dell’1%; le concimaie dovranno essere poste ad una distanza minima dai fabbricati residenziali di 30 m.

6 Le vasche di stoccaggio liquami dovranno essere in cemento armato prefabbricato o gettato in opera; le dimensioni dovranno essere adeguate a quanto previsto nell’allegato d) della DGR n° 3178 del 08/10/2004 e smi. In prossimità di queste vasche dovrà essere prevista una barriera arborea di mitigazione ambientale oppure le stesse dovranno essere interrate.

Page 49: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

48

7. Le strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento (classe 1 e 2 di cui alla Tab. 1 del punto 5, lettera d), le concimaie, i depuratori aziendali dovranno mantenere una distanza dai confini pari ad almeno 24 m.. Per le strutture agricolo-produttive della classe 3 valgono le disposizioni di cui alla DGR 3178/2004 e smi.

CAPITOLO 9. ZONE F: SERVIZI E ATTREZZATURE COLLET TIVE

Art. 55. Definizioni ed elencazione

1. Le zone per i servizi e le attrezzature di interesse comune indicate nelle tavole sono destinate alla realizzazione di opere e di servizi pubblici o di pubblico interesse classificabili come standard urbanistici ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, e sono così articolate: � Zona F1 -Verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive � Zona F2 - Attrezzature scolastiche � Zona F3 -Attrezzature di interesse comune � Zona F4 -Attrezzature per la mobilità

2. Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di PI secondo la numerazione allegata alla legenda, tali destinazioni hanno carattere orientativo; l'effettiva destinazione dell'area, nell'ambito degli usi consentiti, sarà puntualmente definita dall’Amministrazione, con le opportune deliberazioni, in sede di approvazione dei singoli progetti di intervento.

3. Gli interventi nelle zone F1 - F2 - F3 - F4 possono essere attuati da enti pubblici o da privati, nel secondo caso l’intervento deve essere disciplinato da apposita convenzione urbanistica con il Comune e con le eventuali ulteriori Amministrazioni competenti, nell’ambito di un Piano urbanistico attuativo.

4. La numerazione delle singole attrezzature riportata nelle tavole di Piano ha il seguente significato:

F1. parchi e aree per il gioco e lo sport

83. giardino pubblico di quartiere; 84. impianti sportivi di base; 85. impianti sportivi agonistici; 86. parco urbano; 87. campi da golf; 88 campi da tennis; 89. piscine; 94. pesca sportiva

F2. aree per l’istruzione

2. scuola materna; 3. scuola dell’obbligo; 5. scuola superiore;

F3. attrezzature di interesse comune

6. piazze 9. chiese; 10. centri religiosi;

Page 50: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

49

14. museo; 15. biblioteca; 16. centro culturale; 17. centro sociale; 21. cinema; 26. associazione culturale; 27. case per anziani; 32. centro sanitario poliambulatoriale; 34. ospedale; 36. cimitero; 37. municipio; 39. uffici pubblici in genere 43. forze dell’ordine; 44. pubblica sicurezza; 46. caserme dell’esercito; 48. forze dell’ordine; 51. uffici giudiziari; 52. ufficio postale; 54. impianti telefonici; 55. maneggio 56. canile 65 impianti Enel, 67 depuratori; 68 impianto trattamento rifiuti; 71 mercato bestiame;

F4. attrezzature per la mobilità 73. stazione ferroviaria; parcheggio 74. stazione autolinee extraurbane; 80. capolinea autolinee extraurbane;

Art. 56. Zone F1: verde pubblico attrezzato e attre zzature sportive

1. Tali zone comprendono le aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico (parchi, giardini pubblici, aree gioco per i bambini etc.) ed aree destinate ad impianti sportivi di base.

2. Nelle aree destinate a verde pubblico è prescritta la sistemazione a verde, a spazi di sosta e di gioco. Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde. Sono ammesse altresì la realizzazione di percorsi pedonali, nonché di attrezzature ginniche relative ai parchi "Robinson", l’edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, di servizi igienici. Tali costruzioni potranno avere un’altezza massima di 3,50 m e un indice di cubatura pari a 0,03 mc/mq. Dovrà in ogni caso essere tutelata la crescita e lo sviluppo delle specie arboree tipiche della zona.

3. Negli impianti sportivi all'aperto esistenti sono possibili tutti gli interventi di miglioramento delle attuali strutture e interventi di ampliamento nella misura massima del 20% della superficie utile esistente.

Page 51: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

50

4. Per gli impianti sportivi di progetto è possibile la realizzazione di nuove costruzioni per l’attività sportiva al coperto, immerse nel verde, che devono occupare al massimo il 20% dell’area, nel rispetto dei seguenti indici:

- altezza massima = 12,00 m

- indice di densità fondiaria = 1,5 mc/mq

- la rimanente area scoperta dovrà essere destinata a verde e parcheggio pubblico o di uso pubblico, da regolamentarsi con apposita convenzione.

Art. 57. Zone F2: attrezzature scolastiche

1. Tali zone sono destinate ad asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell’obbligo e scuole medie superiori ed altre, esistenti e di nuovo impianto.

2. Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici:

- rapporto di copertura massimo = 0,40 mq/mq

- altezza massima delle fronti = 8,50 fatte salve particolari esigenze didattiche e/o tecnologiche

- distanza minima tra i fabbricati = 12,0 ml o in aderenza.

- distanza minima dai confini = 7,00 m o distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto o in aderenza, salvo il rispetto delle distanze minime tra fabbricati

- distanza minima dalle strade = 10,00 m da strade regionali; 8,00 m da altre strade,

Il Responsabile del servizio, sentita la C.E.C., può imporre, in sede di rilascio o formazione del titolo abilitativo, distanze diverse, minori o maggiori, qualora ritenga prevalente, ai fini di una corretta edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

3. Nei complessi scolastici dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare, separate dagli spazi pedonali. I parcheggi pubblici delle aree per l'istruzione di tipo prescolastico e scolastico dell'obbligo sono previsti nella misura minima di 4 posti auto per classe; per le aree per l'istruzione superiore nella misura minima di 8 posti auto per classe. In apposito sito dovranno altresì prevedersi , per l’istruzione dell’obbligo e superiore, spazi attrezzati per la sosta di biciclette e motocicli nella misura di 2 ogni 5 studenti.

Art. 58.Zone F3: attrezzature di interesse comune

1. Tali zone comprendono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature pubbliche amministrative, culturali, sociali, religiose, ospedaliere e sanitarie, sportive di pubblica sicurezza e vigilanza, nonché quelle destinate ai cimiteri, agli aeroporti e agli impianti tecnici, tecnologici, distributivi e di trasporto ed ai servizi annessi, purché pubblici o di interesse pubblico.

2. In tali zone il PI si attua nel rispetto dei seguenti indici:

Page 52: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

51

- rapporto di copertura massimo = 0,40 mq/mq

- altezza massima delle fronti = 10,50 fatte salve particolari esigenze didattiche e/o tecnologiche

- distanza minima tra i fabbricati = 12,00 ml. o in aderenza.

- distanza minima dai confini = 7,00 m o distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto o in aderenza, salvo il rispetto delle distanze minime tra fabbricati

- distanza minima dalle strade = 10,00 m da strade regionali; 8 m da

altre strade, Il Responsabile del servizio, sentita la C.E.C., può imporre, in sede di rilascio o formazione del titolo abilitativo, distanze diverse, minori o maggiori, qualora ritenga prevalente, ai fini di una corretta edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

3. A servizio delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare e a quella di cicli e motocicli nella misura di: - 5 mq/dipendente per attrezzature prive di uffici aperti al pubblico; - 5 mq/dipendente e 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento degli spazi aperti al

pubblico e degli uffici. 4. Nel caso di destinazione d’uso per attività di culto la superficie da destinare a

parcheggio pubblico non dovrà essere inferiore a 2 mq/mq di superficie lorda di pavimento relativa all’attività stessa. La struttura, inoltre, deve essere servita da una idonea viabilità veicolare e pedonale con sezione stradale minima di ml. 8,50.

5. Gli impianti tecnologici di interesse collettivo si riferiscono alle aree e agli impianti che assolvono la funzione di smaltimento dei rifiuti, agli impianti di depurazione e ad ogni attrezzatura pubblica che svolga una funzione di controllo ambientale e di tutela dall’inquinamento. Questi interventi si attuano nel rispetto delle normative vigenti, nonché dei Regolamenti CEE in materia di ambiente, rifiuti ed emissioni inquinanti.

6. Nella zona F3 sono comprese anche le aree destinate alle attività militari, su cui grava la servitù militare. In tali zone è consentita esclusivamente la realizzazione di edifici ed attrezzature connesse all’attività militare in osservanza alle norme speciali di settore.

7. Le attrezzature di interesse comune che riguardano attività non compatibili con le zone urbane, legate all’allevamento, all’utilizzo o alla cura degli animali devono essere individuate anche in zona agricola. In particolare i canili sanitari e i rifugi ai sensi della L.R. 60/93 devono essere situati in zone agricole, nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 o dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.

Page 53: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

52

Art. 59. Attrezzature tecnologiche di servizio pubb lico e impianti di trattamento rifiuti

1 Consistono in attrezzature ed impianti tecnologici di servizio pubblico, realizzati dall'Amministrazione Comunale o da altri enti pubblici istituzionalmente competenti, quali centraline telefoniche, centraline di erogazione dell'energia elettrica e del gas, impianti di depurazione, impianti di distribuzione idrica e similari.

2 Si applicano i seguenti indici compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge:

− rapporto di copertura massimo = 0,60 mq/mq;

− distanza minima dai confini = non inferiore a 1,5 ml.

3 Tali impianti non sono computabili ai fini della determinazione delle distanze tra fabbricati.

4 Dimensioni, profili, materiali e modalità di esecuzione sono concordati con il Comune a mezzo di una convenzione.

5 Impianti di trattamento rifiuti Le aree destinate a impianti di trattamento rifiuti compreso il travaso, la selezione e

il recupero della frazione secca dei rifiuti urbani non pericolosi ed assimilati della raccolta urbana e delle attività produttive artigianali e commerciali (vetro, carta, plastica, lattine, legno, imballaggi ecc.) potranno ospitare gli spazi e le attrezzature necessarie alla raccolta differenziata dei rifiuti e i relativi servizi accessori. Tali attività dovranno essere inserite all’interno di aree sufficientemente lontane dalle zone residenziali, in ambiti di scarso interesse agricolo e facilmente accessibili rispetto alla viabilità principale

Art. 60. Zone F4: parcheggi pubblici di uso pubblic o

1. I parcheggi si distinguono in: a) parcheggi privati:

sono realizzati a servizio dei singoli edifici residenziali e destinati a soddisfare le esigenze di parcheggio privato sia al coperto (autorimesse) che all’esterno del fabbricato nell’area di pertinenza (posti auto scoperti);

b) parcheggi pubblici: sono opere di urbanizzazione cedute al Comune per il soddisfacimento dei relativi standard urbanistici;

c) parcheggi di uso pubblico: sono realizzati su aree private rese disponibili per l’uso pubblico anche per il soddisfacimento degli standard urbanistici con atto registrato e trascritto al rilascio del permesso di costruire o comunque al formarsi del titolo abilitativo e attrezzate contestualmente alle costruzioni.

2. Gli spazi destinati ai parcheggi pubblici e di uso pubblico e quali standard privati di uso pubblico (es. parcheggio a servizio di attività commerciale) individuati nelle planimetrie di Piano sono inedificabili, con l’eccezione degli interventi edilizi relativi alla costruzione di fabbricati interrati destinati esclusivamente al ricovero e alla sosta degli autoveicoli, sulla base delle disposizioni del Regolamento Edilizio. Negli interventi predetti non potranno essere localizzate autorimesse private.

3. La sistemazione delle aree a parcheggio deve essere particolarmente curata: le aree con estensione superiore a 300 mq dovranno essere opportunamente piantumate

Page 54: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

53

con essenze arboree di alto fusto tipiche della flora locale nella misura di una pianta ogni tre posti macchina.

4. In tutti gli interventi di nuova costruzione (compresa la sostituzione edilizia) va assicurato il rispetto dello standard minimo di legge relativo ai parcheggi privati di pertinenza.

5. In tutti gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione con aumento del numero di unità immobiliari, cambio di destinazione d’uso, ampliamento della superficie commerciale, direzionale o comunque adibiti ad attività terziaria vanno attrezzate a parcheggio privato o autorimessa aree, possibilmente in tutto o in parte (come di seguito specificato) coperte o all’interno dei nuovi fabbricati (piani interrato e terra), in misura corrispondente a quanto stabilito dalla L. n° 122/89 e dalla legislazione regionale di settore.

6. Il calcolo delle dotazioni minime a parcheggio, i luoghi e le modalità di realizzazione dei parcheggi privati, pubblici e di uso pubblico, con particolare riguardo alla distinzione tra quelli con vincolo pertinenziale e quelli non pertinenziali, sono disciplinati dal Regolamento Edilizio .

Art. 61. Zone F4: aree ferroviarie

1 In tali zone, di proprietà delle Ferrovie dello Stato o di Società del gruppo o collegate, è ammessa esclusivamente la realizzazione di infrastrutture ed edifici inerenti le attrezzature ferroviarie, da realizzarsi secondo le norme di settore.

CAPITOLO 10. INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALLA VIABIL ITA’ E AI TRASPORTI

Art. 62. Viabilità veicolare

1. La cartografia di PI identifica con apposita grafia le strade esistenti e quelle di progetto e le relative fasce di rispetto.

2. Nelle aree riservate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, piste ciclabili etc.). La loro edificazione o modificazione per altri scopi è vietata.

3. Nelle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei pedoni e nelle piazze possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.

4. Tutte le opere di miglioramento di tratti stradali esistenti, anche se non indicati in cartografia, sono comunque ammessi, nei limiti del comma 8.

5. La realizzazione di nuova viabilità nelle aree residenziali va effettuata secondo le indicazioni di cui al prontuario con la seguente dimensione minima: sede stradale di m 6,50 e un marciapiede di m 2,00.

6. I percorsi stradali a servizio di zone di espansione residenziali, produttive o turistico-ricettive riportate nelle planimetria di Piano hanno carattere indicativo. Spetta al Piano Urbanistico Attuativo definirne l'esatto tracciato, fermo restando lo schema distributivo generale.

7. All’interno delle fasce di rispetto, anche non evidenziate negli elaborati grafici del PI, nella definizione esecutiva dei tracciati stradali possono essere previste variazioni e

Page 55: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

54

traslazioni di sede stradale (incluse banchine e piste ciclabili) finalizzate alla migliore realizzazione delle opere stesse.

8. Nella realizzazione delle strade e dei parcheggi ci si dovrà attenere a rigorosi criteri di minimo impatto sull’ambiente e sul paesaggio. I bordi delle strade esistenti e di progetto e delle aree riservate alla circolazione e alla sosta automobilistica dovranno essere, di norma, alberati.

9. Qualora una strada serva non più di quattro lotti e fino ad un massimo di 10 unità abitative viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza solo qualora la lottizzazione sia interclusa; essa viene computata come area privata ai fini dell'osservanza delle presenti norme.

10. Restano salve le eventuali costituzioni, anche di fatto, di servitù di uso pubblico sulle strade esistenti e la disciplina propria delle strade vicinali, se ed in quanto esistenti.

Art. 63. Viabilità ciclabile

1. Il territorio comunale deve essere dotato di percorsi della viabilità ciclabile sia mediante piste ciclabili che utilizzando la viabilità secondaria e costituisce una maglia realizzabile per stralci.

2. Le modalità costruttive e le dimensioni delle piste ciclabili sono disciplinati dal Prontuario per la qualità architettonica.

3. Gli ambiti destinati a pista ciclabile qualora realizzati in sede propria e fisicamente separati con filtro arboreo dalla viabilità veicolare sono computabili quale standard a verde ai sensi dell’Art. 18

Art. 64. Impianti per la distribuzione di carburant e

1. Per l’installazione di impianti per la distribuzione al pubblico di carburanti, al servizio della circolazione veicolare e servizi accessori e per la modifica degli impianti esistenti, si rimanda alla normativa vigente in materia e in particolare alle disposizioni di cui alla L.R. 23/2003 e alla D.G.R.V. n. 497 del 18/02/2005 e smi.

2. Gli impianti possono inoltre essere dotati di idonei piazzali per la sosta di automezzi pesanti e relative strutture di servizio.

CAPITOLO 11. IMPIANTI TECNOLOGICI

Art. 65. Impianti di energia alternativa

1. Il presente articolo disciplina l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile quali: impianti fotovoltaici, pannelli solari, impianti eolici, etcc…

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere posizionati solo sulle coperture dei fabbricati con divieto della posizione a terra in tutto il territorio comunale, ad eccezione della zona produttiva.

3. Nel caso di impianti di piccole dimensioni destinati al consumo diretto, di edifici sottoposti a tutela dal PAT o dal PI e all’interno ambiti di pregio ambientale e nei casi in cui è precluso l’utilizzo delle coperture, il Responsabile del procedimento può autorizzare anche il posizionamento a terra prescrivendo un opportuno inserimento nel contesto, con una dimensione massima di circa 25 mq..

Page 56: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

55

Art. 66. Impianti di radiotelecomunicazione

1. Il presente articolo disciplina l’installazione e la modifica degli impianti di radiotelecomunicazione operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia.

2. L’installazione di nuovi impianti di radiotelecomunicazione è consentita nei siti individuati specificatamente dal P.I. In subordine, a saturazione dei siti previsti o per dimostrate ragioni funzionali il Consiglio Comunale potrà consentire l’installazione di nuovi impianti al di fuori dei siti maggiormente idonei individuati specificatamente dal PI, ad esclusione delle aree corrispondenti ai siti sensibili, secondo le indicazioni della normativa vigente in materia.

3. Gli impianti, installati in siti non previsti dal PI, sono indicati come attività da trasferire, per le quali sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.

4. L’individuazione dei siti negli elaborati del PI è da considerarsi indicativa, pertanto l’ubicazione esatta degli impianti all’interno dei siti individuati dovrà essere di volta in volta valutata in considerazione dell’ambito in cui l‘impianto stesso viene inserito (viabilità, accessi, manufatti esistenti,).

5. Gli impianti localizzati in siti all’interno delle rotatorie, della sede stradale e/o fascia di rispetto stradale sono subordinati: - Al di fuori dei centri abitati: all’ottenimento della preventiva autorizzazione da

parte dell’ente proprietario della strada ai sensi del vigente codice della strada; - All’interno dei centri abitati: all’ottenimento del preventivo nulla osta da parte

dell’ente proprietario della strada, in quanto gli impianti non dovranno ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione ai sensi del vigente codice della strada.

CAPITOLO 12. FASCE DI RISPETTO E VINCOLI

Art. 67. Fasce di rispetto - Norme generali

1. Le fasce di rispetto costituiscono la distanza minima che deve intercorrere tra i manufatti rilevanti sul piano edilizio e i corsi d’acqua, i laghi, le strade, le ferrovie, i cimiteri, gli impianti tecnologici e gli elettrodotti e comunque nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 285/1990 e/o ai relativi provvedimenti di riduzione.

2. Per gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento fino al raggiungimento dell’indice di zona, a condizione che l’ampliamento non sopravanzi rispetto al fronte da cui ha origine il rispetto.

3. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini edificatori per gli interventi edilizi fuori della fascia medesima.

4. All'interno delle fasce di rispetto sono di norma consentiti interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti fuori terra, serre mobili, nonché parcheggi, strade di accesso, parchi naturali od attrezzati.

5. Quanto alle fasce di rispetto dalle strade dispone anche il Regolamento Edilizio. 6. Gli interventi urbanistici che contengono le fasce di rispetto sia stradali che fluviali

devono prevedere la loro sistemazione ambientale con la piantumazione di un

Page 57: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

56

congruo numero di alberature autoctone in modo da creare un idoneo filtro tra la struttura e l’area edificata.

Art. 68. Fascia di rispetto dei corsi d’acqua

1. In tali aree trovano applicazione le disposizioni del R.D. n° 368/1904 e n° 523/1904 e sono vietate le nuove costruzioni, salvo quelle relative ai servizi tecnologici e alle opere di sistemazione idraulica.

2. Lungo il Monticano e il Lia la fascia di rispetto di norma nelle aree esterne è di m. 100 e di m. 20 nelle aree urbane fatte salve puntuali indicazioni indicate nella planimetria di piano. Per i canali arginati la distanza di rispetto è di norma di 50 metri per lato, misurata dalla base esterna dell’argine nelle aree esterne e di m. 20 nelle aree urbane fatte salve puntuali indicazioni indicate nella planimetria di piano.

3. Per i canali privi di arginature la fascia di rispetto è di 10 metri dall’estremità superiore della scarpata che delimita il letto. Per i fossati e gli scoli presenti nel territorio comunale la larghezza delle fasce di rispetto è di almeno 8 metri per lato, misurati dall’asse centrale del corso d’acqua. E' ammessa la realizzazione di attraversamenti viari e di servizio; se sopraelevati dovranno rispettare le norme per gli edifici precedentemente elencate. Sono ammessi le opere di sistemazione e regimazione idraulica, i manufatti di scarico e di presa delle acque, ecc..

4. Nelle fasce di rispetto fluviale e di sgrondo naturale sono vietate recinzioni in muratura e cordoli in calcestruzzo, è permesso realizzare percorsi pedonali, ciclabili e aree per l’equitazione comunque in terra battuta rinforzati con geotessuti o geogriglie. E’ permessa e favorita la messa a dimora di essenze d’alto fusto e arbustive.

5. Lungo i corsi d'acqua intubati sono ammessi interventi di ristrutturazione, sopraelevazione o l’ampliamento degli edifici esistenti a condizione che vengano mantenute le distanze di sicurezza dalle strutture del manufatto idraulico (35° dall’estremo inferiore della base della fondazione); ove non fosse possibile, le pressioni indotte dalle fondazioni dovranno essere scaricate al di sotto del letto dei canali o delle condotte con micropali o diaframmi. Le nuove costruzioni dovranno tenere una distanza tale da garantire l’eventuale manutenzione anche nel caso di sostituzione dei manufatti esistenti.

6. Tra il corso del Monticano e la via Comunale di Camino all’interno delle zone residenziali esistenti viene eliminata la possibilità di realizzare nuove volumetrie eventualmente ricadenti all’interno di una fascia di 50 m dall’unghia esterna del fiume.

7. Rimangono salve le norme di tutela degli ambiti prospicienti i corsi d’acqua di cui al D.Lgs. n° 42/2004, parte terza ed alle presenti Nor me.

Art. 69. Fasce di rispetto stradali

1. Le fasce di rispetto stradali sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alla costruzione di stazioni di servizio ed accessori, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura.

2. Le fasce di rispetto delle strade sono normalmente inedificabili. 3. È ammessa la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante ed accessori

secondo quanto stabilito e dalle disposizioni di settore. Particolare attenzione dovrà essere posta nell’utilizzo dei materiali costruttivi al fine di facilitare l’inserimento dei

Page 58: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

57

manufatti nell’ambiente circostante. Dovranno essere previste soluzioni progettuali quali la realizzazione di un terrapieno di altezza non inferiore a m. 1,50 sui lati non prospicienti le strade e mascheramento dell’impianto attraverso la piantumazione di essenze arboree di tipo autoctono, così da attenuare l’impatto visivo dello stesso.

4. Nelle fasce di rispetto stradale che interessano ZTO residenziali e commerciali dovranno essere previste idonee quinte arboree con funzione antirumore e a protezione degli inquinamenti atmosferici.

5. Le fasce di rispetto della viabilità principale comportano il divieto assoluto di realizzare accessi alla struttura stessa, per la viabilità secondaria potranno essere ammessi in deroga qualora venga opportunamente dimostrato che non crea pericolo alla viabilità o siano previste opere di mitigazione.

Art. 70. Fascia di rispetto della ferrovia

1. Nelle fasce di rispetto della ferrovia, disciplinate dalle norme specifiche di settore, sono ammesse esclusivamente le infrastrutture e gli edifici destinati al servizio delle ferrovie, compresi scali ferroviari pubblici e privati. Tali zone concorrono alla determinazione dei volumi edificabili nelle zone adiacenti.

2. Sono fatte salve le deroghe concesse dall’ente gestore.

Art. 71. Fascia di rispetto degli impianti tecnolog ici

1. Le fasce di rispetto degli impianti tecnologici (depuratori, inceneritori ecc.) hanno diametro non inferiore a ml 100.

2. Le fasce di rispetto degli impianti tecnologici sono inedificabili. Sono ammesse sistemazioni a verde pubblico, attività agricole, impianti sportivi all’aperto che non comportino edificazione, nonché impianti tecnologici e parcheggi.

3. All'interno delle fasce di rispetto sono di norma consentiti interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti fuori terra ad eccezione delle serre, la realizzazione di parcheggi, di strade di accesso, di parchi naturali od attrezzati. E’ in ogni caso fatta salva la specifica normativa di settore.

Art. 72. Fasce di rispetto degli elettrodotti

1. La profondità della fascia di rispetto andrà calcolata a partire dalla proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea di elettrodotto, su ambo i lati. Rispetto alle indicazioni cartografiche la fascia potrà essere variata sulla base dei valori di campo elettromagnetico, secondo i parametri fissati dalla normativa vigente.

2. Il vincolo è correlato all’esistenza e alle caratteristiche dell’elettrodotto; la modifica o lo smantellamento dell’elettrodotto comporta la modifica o il venire meno del vincolo.

3. All’interno della fascia di rispetto dell’ elettrodotto non è ammessa alcuna nuova costruzione residenziale o altra costruzione che comporti tempi di permanenza prolungati di persone così come stabilito dall’art. 4 della Legge Regionale 30 giugno 1993, n° 27 e successive modifiche ed integrazioni. Per prolungata permanenza si può intendere un periodo superiore alle quattro ore giornaliere, così come indicato dal DPCM relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati da frequenze o da impianti fissi non contemplate dal D.M. 381/1998.

4. Per gli edifici esistenti ricadenti all’interno della fascia di rispetto degli elettrodotti sono consentiti i seguenti interventi:

Page 59: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

58

- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro; - dotazione di servizi igienici e copertura scale esterne; - ampliamenti indispensabili per adeguare l’immobile alla disciplina igienico-sanitaria

vigente.

Art. 73. Vincolo cimiteriale

1. Il vincolo cimiteriale, identificato in cartografia, è costituito da una fascia di territorio distribuita intorno alla cinta muraria dei cimiteri la cui estensione è individuata nelle tavole di piano e comunque nel rispetto delle norme di cui al DPR n° 285/1990 e/o ai relativi provvedimenti di riduzione.

2. Le aree di vincolo cimiteriale sono inedificabili. Per gli edifici esistenti ricadenti nella fascia cimiteriale sono ammessi unicamente interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. In tali aree vincolate sono ammesse sistemazioni a verde pubblico, attività agricole, impianti di sport all’aperto che non comportino edificazione, nonché impianti tecnologici e parcheggi.

Art. 74. Fasce di rispetto per impianti di trattam ento rifiuti

1. La localizzazione degli ambiti riservati agli impianti di trattamenti rifiuti comporta l’individuazione di una fascia di rispetto di almeno 200 metri dai limiti di zona.

CAPITOLO 13. TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 75. Controllo di dissesto idrogeologico e dell a compatibilità idraulica

1. Al fine di limitare il dissesto idrogeologico il territorio è stato suddiviso in: - Area con problematiche idrogeologiche - Area non soggette a rischio esondativo come puntualmente individuate nella tavola n. 3 del PAT.

2. Area con problematiche idrogeologiche. Il territorio comunale è stato diviso in tre fasce o aree a differente frequenza e pericolo: a) fascia a difficoltà di sgrondo ad alto pericolo e aree non idonee con divieto di

edificazione (individuate anche nelle tavole del PI). b) fascia a difficoltà di sgrondo a basso pericolo e aree idonee con prescrizioni.

In queste zone il permesso di edificare dovrà tener conto del pericolo, pertanto a seconda della quota topografica e del contesto edilizio il progetto potrà optare per differenti soluzioni ma il primo solaio calpestabile dovrà essere ad una quota superiore a 7,2m s.l.m. Analoga prescrizione vale per tutti gli accessi e prese d’aria di locali interrati. Nel permesso di costruire dovranno essere sempre evidenziato le problematiche idrogeologiche.

c) aree soggette a ristagno d’acqua e aree idonee con prescrizioni. Tali aree potranno essere considerate edificabili a condizione di realizzare vuoti sanitari drenanti con sufficiente pendenza tale da garantire lo sgrondo per gravità

Page 60: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

59

delle acque lungo direttrici programmate per ogni areale. Nel permesso di costruire dovranno essere evidenziate le problematiche idrogeologiche dell’area.

3. Area non soggette a rischio esondativo. Per gli ambiti che ricadono in questa zona che non è interessata da pericolo esondazione o ristagno d’acqua non sussistono limitazioni di carattere idrogeologico per la loro edificabilità. Costruzioni nel sottosuolo dovranno essere comunque a tenuta stagna con aperture o bocche di lupo ad altezza del piano campagna. Al contorno di tutti i volumi interrati dovrà essere prevista un’area drenante dimensionata in modo da garantire il normale deflusso delle acque di prima falda.

Art. 76. Prescrizioni idrauliche per gli ambiti a d estinazione residenziale subordinati a Piano Attuativo e per le zone D di espansione

1. Per gli ambiti a destinazione residenziale subordinati a Pua e per le zone D di espansione va predisposta la relazione di invarianza idraulica che deve essere sottoposta al parere del Consorzio di Bonifica.

Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gl i interventi edilizi e infrastrutturali

1. In riferimento alla legislazione vigente, per ogni intervento edilizio, è obbligatoria la caratterizzazione geotecnica e stratigrafica dei terreni di fondazione, per profondità almeno pari a 2 volte la larghezza delle fondazioni e/o 1 volta la larghezza dell’edificio.

2. La verifica geologica – geotecnica deve evidenziare inoltre problematiche riferite alla liquefacibilità dei terreni e proporre eventuali interventi di prevenzione.

3. Le infrastrutture di servizio, sia in superficie che nel sottosuolo, potranno essere realizzate ovunque con i relativi accorgimenti di carattere tecnico, paesaggistico ed ambientale (acquedotti, linee elettriche, telefoniche, oleodotti, metanodotti, ecc…).

4. Ogni nuova edificazione e ogni intervento di ristrutturazione che comporti modifiche strutturali dovrà essere supportata da indagini geognostiche adeguate per qualità e profondità all’importanza dell’opera; la relazione esplicativa dovrà contenere indicazioni sulle possibili pressioni da indurre nel sottosuolo, quantificare le interferenze sui manufatti esistenti, limitrofi al sedime in esame e definire i conseguenti cedimenti assoluti e differenziali in almeno due punti estremi della pianta. Al contorno di tutti i volumi interrati dovra’ essere prevista un’area drenante o altra modalità costruttiva, che il progettista deve dimostrare essere di pari efficacia, dimensionata in modo da garantire il normale deflusso delle acque di prima falda o di falde sospese.

5. Per tutte le aree di nuovo insediamento si dovrà elaborare uno studio idrogeologico-idraulico con relativo progetto al fine di garantire il principio dell’invarianza idraulica.

Art. 78. Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologic o del bacino idrografico del fiume Livenza (PAIL)

Con deliberazione n° 2/2003 del Comitato Istituzion ale dell’Autorità di Bacino è stato adottato il PAIL - Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza e con successiva deliberazione n° 3/2003 e smi l’Aut orità di Bacino ha adottato anche le misure di salvaguardia relative al PAIL.

Page 61: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

60

Per i contenuti del piano si fa comunque esplicito rimando alle norme di attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (PAIL) in vigore al momento dell’applicazione.

Tab. perimetrazione zone come individuate nel PAIL

E’ facoltà del titolare di un lotto edificabile o di un edificio esistente ricadente in zona di pericolosità P3 promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio per valutare gli interventi possibili di eliminazione o di mitigazione dei rischi e conseguentemente chiedere la modifica delle perimetrazioni delle aree di rischio/ pericolo ai sensi dell’art.6 delle Norme Tecniche del PAIL ovvero in caso di accoglimento dell’istanza di demolizione dell’edificio o di cessione a titolo gratuito dell’area interessata dal vincolo, potrà applicarsi l’istituto del credito edilizio.

Art. 79. Aree di tutela

1. Il PI individua le aree prevalentemente verdi da sottoporre a tutela secondo tre distinte finalità: tutela naturalistica, tutela paesaggistica e tutela delle pertinenze storiche, architettoniche e in generale del tessuto edificato. Per quanto non previsto dal PI si rimanda agli elaborati del PAT.

Page 62: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

61

Il PI individua le seguenti aree: a) Tutela a fini naturalistici b) Tutela paesaggistica c) Tutela delle aree di pertinenza

2. Norme comuni alle aree sottoposte a tutela: 2.1 Il Responsabile del servizio, su parere della CEC, può autorizzare, nei casi previsti

dal Regolamento, la realizzazione di elementi di completamento formale e funzionale delle aree verdi quali voliere, gazebo, piscine private e simili. Il progetto dovrà essere integrato da adeguata documentazione fotografica e da almeno una planimetria con l’individuazione delle essenze arboree di pregio esistenti e da tutelare, nonché dal rilievo degli elementi di arredo (viali, statue, fontane, panchine etc.) e dalle murature e recinzioni esistenti, specificandone i materiali, nonché da un rendering per una corretta valutazione dell’inserimento della struttura nel contesto. Il progetto dovrà essere illustrato da una relazione descrittiva dei materiali, delle finiture, delle tonalità cromatiche che si intendono utilizzare preferendo strutture in legno o in ferro con ampie vetrate.

2.2 Nelle aree soggette a tutela possono essere posizionate strutture temporanee a servizio di manifestazioni (esposizioni, mostre, fiere, feste, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, sportive) o attività di intrattenimento sia pubbliche che private correlate alla valorizzazione e utilizzo delle aree stesse o degli edifici vincolati o tutelati che in esse ricadono, La realizzazione di strutture precarie nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico, paesaggistico ed ambientale, secondo le modalità previste nel Regolamento Edilizio, dovrà essere subordinata alla adozione di particolare cautele in ordine alle dimensioni, alla tipologia, alle caratteristiche costruttive, all’utilizzo di materiale, alle modalità di inserimento nel particolare contesto di intervento, volte a garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono. L’ inserimento di tali strutture non potranno compromettere i coni visuali dei beni tutelati. Con il progetto della struttura precaria deve essere anche indicato il numero presunto delle persone affluenti e le relative aree a parcheggio, evitando trasformazioni permanenti delle aree esterne. La sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi, evitando in particolare qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici, piantumando, ove possibile, essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. Per la realizzazione delle strutture precarie andranno rispettati i seguenti limiti: altezza massima delle fronti = 3,00 m. distanza minima dai confini e dai fabbricati: rispetto del Codice Civile distanza dalle strade: = 10,00 m da strade regionali; = 8,00 m da altre strade; Le strutture temporanee sono autorizzate per un periodo non superiore a sei mesi continuativi, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento edilizio a cui si fa specifico rimando. Il Responsabile del servizio, sentita la C.E.C., può imporre, in sede di rilascio o formazione del titolo abilitativo, distanze maggiori, qualora ritenga prevalente, ai fini di una corretta edificazione, la necessità di rispettare particolari allineamenti. Sono fatte salve le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

Page 63: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

62

a) Area a tutela a fini naturalistici a.1 Gli ambiti di tutela a fini naturalistici sono:

- l’area del SIC Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano; - gli ambiti fluviali - il reticolo dei corsi d’acqua minori; - elementi naturali della zona agricola. Per tutti gli ambiti sopra elencati il PI prescrive il divieto di interventi che alterano le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali cave, discariche, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d’acqua; scavi e movimenti di terra in genere; allevamenti zootecnici; nuove strade, ad esclusione di quelle di servizio all’attività rurale, agli edifici esistenti e alle nuove edificazioni eventualmente previste.

a.2 Direttive comuni per tali aree sono: - conservazione e salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e biodiversità

anche con il mantenimento delle siepi, boschetti, filari esistenti; - conservazione ed incentivazione del riuso di tecniche e pratiche colturali

tradizionali quali le rotazioni e il mantenimento delle siepi. a.3 Prescrizione per l’area SIC IT 3240029 sono:

- il progetto definitivo dell’infrastruttura stradale relativa al completamento della tangenziale di Oderzo, dovrà contenere la relazione della relazione di valutazione d’incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;

- sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti , la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa vigente, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto.

- la progettazione del verde sia eseguita con l’obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;

- siano rispettate le pozze, anche temporanee, non direttamente collegate al bacino acqueo principale, in cui sono presenti elementi caratteristici e peculiari dell’erpetofauna veneta, inseriti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat;

- la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua.

- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento quando previsto dalla normativa in vigore, deve contenere la relazione di incidenza ambientale.

b) Area a tutela paesaggistica: b.1 Le aree di tutela paesaggistica sono destinate alla protezione di ambiti di valore

ambientale, storico e paesistico, puntualmente individuati in cartografia, nonché alla mitigazione dell’impatto di infrastrutture puntuali e a rete, con finalità di miglioramento della qualità urbana. Tali aree comprendono tutti gli ambiti in cui è prevista una sistemazione a verde, anche agricolo, non fruibili per altri scopi e sono inedificabili.

b.2 Con l’esclusione degli ambiti che presentano edifici vincolati o tutelati ai sensi dell’art. 14 delle presenti norme, dette aree, concorrono alla determinazione degli indici di edificabilità sulla base delle norme della zona territoriale omogenea in cui ricadono.

Page 64: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

63

L’edificabilità, tuttavia, si concentra nella parte non interessata dal verde di protezione e di arredo.

b.3 Per gli edifici esistenti e ricadenti in tali zone sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione sempre che ciò sia consentito dall’eventuale norme di vincolo o di tutela ed aumento di volume per necessità di adeguamento a norme igienico sanitarie.

b.4 Nelle zone destinate al verde di protezione e di arredo non sono ammesse l’apertura di accessi privati e la realizzazione di viabilità privata. E’ fatta salva la costruzione di opere di infrastrutturazione del territorio, compresi i manufatti ad esse funzionali.

b.5 In tali zone sono ammesse tutte le opere necessarie all’arredo e alla conservazione dell’ambiente naturale, per la realizzazione delle quali è comunque necessario il permesso di costruire.

b.6 All'interno di tali aree, individuate nelle planimetrie di Piano, deve essere salvaguardato il rapporto tra edificato ed aree scoperte con la conservazione delle tipologie vegetali e la sostituzione degli elementi malati o instabili con elementi di uguale specie.

b.7 Nel complesso di villa Ottoboni, così come perimetrato nelle planimetrie di Piano, sono consentiti gli interventi di cui al grado di protezione 3: devono essere mantenuti i viali alberati esistenti. L'area di pertinenza identificata nelle tavole di piano è inedificabile.

c) Aree a tutela delle aree di pertinenza: c.1 Gli ambiti territoriali disciplinati dal presente articolo sono costituiti dagli spazi

destinati al verde privato e da quelli di pertinenza di edifici pubblici e privati attualmente inedificati, da quelli su cui insistono manufatti da demolire, nonché da porzioni di territorio in cui, per caratteristiche morfologiche, ambientali, paesaggistiche, è opportuna la conservazione dello stato attuale.

c.2 Per gli edifici esistenti in tali ambiti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione e destinazioni d’uso assimilabili a quelle residenziali. È inoltre ammessa la possibilità di ampliare gli edifici esistenti, nella misura massima del 20% del volume assentito e nel rispetto degli altri parametri di zona, previo redazione di uno studio puntuale degli edifici e delle aree pertinenziali per definire il corretto inserimento dell’ampliamento e per non compromettere l’armonia estetica dell’edificio esistente o la valenza ambientale del contesto. L’analisi progettuale deve comprendere una valutazione degli elementi tipologici, formali e strutturali degli edifici esistenti corredata da idonea documentazione tecnica e fotografica degli edifici stessi ed un rilievo dendrologico delle essenze arboree e del verde esistente. Gli interventi di ampliamento, che devono avere caratteristiche costruttive similari al corpo principale, vanno realizzati in aderenza al fabbricato esistente con una profondità non superiore a 10 mt. rispetto alla sagoma dell’edificio esistente e non nuocere le presenze vegetative esistente .

c.3 Le aree di cui al presente articolo devono essere mantenute a cura e spese dei proprietari, in particolare per ciò che concerne le alberature e le sistemazioni a verde.

c.4 In queste aree non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di capanni per il ricovero degli attrezzi da giardinaggio di volume non superiore a 30 mc.; tali capanni

Page 65: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

64

dovranno essere realizzati in legno e secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio.

c.5 Nelle aree di cui al presente articolo potranno essere realizzati garage, cantine e magazzini interrati a condizione che venga riportato sopra il solaio di copertura uno strato di terreno vegetale di almeno 30 cm sistemato a verde. Tali strutture potranno interessare anche l’area di sedime del fabbricato.

c.6 Sono ammesse unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria dei piccoli edifici esistenti senza nessun incremento del volume e delle superfici.

Art. 80. Fascia di mitigazione ambientale

1. Le fasce di mitigazione ambientale sono destinate all’inserimento della nuova tangenziale, delle strade di accesso al centro e di altri interventi sul territorio che comportino un impatto negativo dal punto di vista estetico, sanitario e acustico. Le direttive e le indicazioni tipologiche sono contenute nel Prontuario.

2. Sono consentite all’interno della fascia di mitigazione lungo le strade le attività di servizio dell’infrastruttura come i distributori di carburante che potranno anche essere integrati con spazi per autoparchi e strutture di supporto. Va in ogni caso verificato l’impatto sia sul contesto che sulla funzionalità dell’arteria stradale, inoltre dovranno essere previste idonee misure di mitigazione.

Art. 81. Aree di tutela archeologica

1. Nelle aree ricadenti all’interno della zona archeologica delimitata nelle planimetrie di Piano il rilascio dei permessi di costruire che comportano esecuzione di opere nel sottosuolo è subordinato al rilascio del nulla-osta preventivo da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto. A tale disciplina sono assoggettati anche interventi di bonifica fondiaria quali livellamento del terreno, modifiche delle quote, modificazioni dell’assetto idraulico e ogni intervento comportante movimento di terra, ad esclusione dell’aratura.

2. Il nulla-osta verrà rilasciato dopo l’esecuzione di scavi di saggio al fine di verificare l’effettiva consistenza archeologica del sito. Le operazioni di scavo, il cui onere sarà a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio, verranno effettuate sotto la direzione della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto.

Art. 82. Tutela della percezione paesaggistica lung o le strade

1. Il PI individua gli ambiti dove deve essere particolarmente salvaguardata la percezione paesaggistica.

2. Sono individuati gli ambiti dove deve essere salvaguardata la percezione paesaggistica denominati coni visuali. In tali coni è interdetta l’utilizzazione edilizia, per una profondità non minore di 100 m dal ciglio stradale.

3. Lungo la viabilità secondaria, come individuata negli elaborati del PI, per salvaguardare i tratti ancora liberi, è consentita la costruzione di edifici ad una distanza tra fabbricati non superiore a quella minima prescritta dalle norme di zona. Inoltre deve essere garantito lungo l’asse stradale uno spazio libero tra fabbricati di almeno 30 metri.

Page 66: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

65

4. La demolizione degli elementi di degrado che compromettono questi ambiti dà titolo all’acquisizione di credito edilizio, secondo le modalità stabilite dall’Art. 13 delle presenti norme.

Art. 83. Corridoi urbani

1. Il PI individua i corridoi urbani, quali ambiti con una profondità di 50 m. lungo la viabilità.

2. Concorrono alla determinazione della larghezza del corridoio urbano le adiacenti fasce di rispetto/aree di tutela e le zone F.

3. A seguito di PUA riguardante l’intera area può essere stabilita una diversa misura del corridoio con idonei elementi compensativi.

CAPITOLO 14. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 84. Edifici esistenti in contrasto con il PI

1. Gli edifici esistenti, in contrasto con le destinazioni previste dal PI, ove non sia stabilito l’intervento mediante PUA o non sia dichiarata la pubblica utilità, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva. Essi potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi alle presenti Norme e potranno essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Nel caso di edifici esistenti preordinati all’esproprio saranno consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Per gli immobili sedi di attività produttive inquinanti saranno consentiti i miglioramenti igienici e tecnologici atti a ridurre i fattori inquinanti ed a migliorare le condizioni di lavoro degli addetti, purché ciò non costituisca potenziamento della capacità produttiva.

Page 67: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

66

APPENDICE: ELENCO DEI BENI VINCOLATI 1. Edifici storici vincolati ai sensi del Codice p er beni protetti e paesaggio – D.Lgs.22/01/2004

RIF. CATASTALE

N.

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

VINCOLO

ATTO/DATA

F mappale

1 Villa e parco Bortoluzzi via Roma L. 1089/'39 D.M. 06/10/1986 13 56-58-147 2 Palazzetto Padovan via Roma L. 1089/'39 D.M. 12/06/1997 23 16 3 cà Melchiori via Savonarola L. 1089/'39 D.M. 18/04/1997 23 563 4 Edificio Cinquecentesco Piazza Castello 2 D.M. 04/12/1958 23 112 5 Casa Pancrazi - Correr

(Albergo 4 corone) via Dall'Ongaro L. 1089/'39 D.M. 12/06/1997 23 133

6 Antica Farmacia Manfren Piazza V. Emanuele L. 1089/'39 D.M. 19/07/2002 23 134-1577-1599-

1598 7 Casa Bisson Piazza V. Emanuele II D.M. 26/02/1952 23 591 8 edificio del '500 Casa Dipinta Balbi Piazza V. Emanuele II D.M. 26/02/1952 23 109 parte

110 parte 9 Edificio Boncompagni Piazza V. Emanuele II D.Lgs 42/2004. D.M. 26/02/1952 23 163 parte-517

parte 10 Palazzo Pretorio ex Teatro

ora Banca Antonveneta Piazza del Duomo L. 1089/'39 D.M. 26/02/1952 23 (C.V. 180-165)

11 Casa dipinta Tomitano (ex via Dante 2)

P.tta Tomitano D.M. 04/12/1958 rettificato con D.M. 18/07/1959

23 182

12 Duomo di Oderzo Piazza del Duomo Notifica monumentalità del 18/04/1923

23 0A

13 Canonica Campiello del Duomo L. 1089/'39 D.M. 12/06/1997 23 172 parte 14 cà Cappellotto già Lucchesi

ora Banca FriulAdria Piazza V. Emanuele L. 1089/'39 D.M. 18/08/1997 23 177 parte

15 Casa Albrizio P.tta Tomitano L. 1089/'39 D.M. 17/03/1986 23 209 16 palazzo già Giorgio P.tta Tomitano L. 1089/'39 D.M. 12/06/1997 23 211-214-538-

589-1620 17 edificio (ex Via Dante 4) via Umberto I D.M. 04/12/1958 23 184-345 18 edificio del '500(ex Via Dante 7) via Umberto I L. 1089/'39 D.M. 04/12/1958 23 216 parte 19 edificio del '500(ex Via Dante 9) via Umberto I L. 1089/'39 D.M. 04/12/1958 23 217 parte 20 edificio del '500(ex Via Dante 11) via Umberto I L. 1089/'39 D.M. 04/12/1958 23 229 - 230 21 edificio del '500(ex Via Dante 30) via Umberto I

via Martini L. 1089/'39 D.M. 04/12/1958

rettificato con D.M. 18/07/1959

23 258

22 Palazzo Amalteo Via D'Annunzio - Via Umberto I

L. 1089/'39 D.M. 04/12/1958 e D.M. 28/04/1998

23 1161-1582- 1532-249-248

23 edificio del '500(ex Via Dante 8) via Umberto I L. 1089/'39 D.M. 04/12/1958 23 226 parte 24 Casa Erler (ex Via Dante 6) via Umberto I L. 1089/'39 D.M. 04/12/1958 23 223 25 edificio (ex Via Dante 5) via Umberto I L. 1089/'39 D.M. 04/12/1958 23 222 26 Ca' Salvini poi Pittiani Via Mazzini L. 1089/'39 D.M. 23/02/1998 23 78-79-511 27 Casa Tiepolo già Collarini via Delle Grazie L. 1089/'39 D.M. 12/06/1997 23 69-70 28 Casa Maccari Via Mazzini L. 1089/'39 D.M. 12/06/1997 23 605-73 29 Casa ex Gritti - Fioretti ora Igne Via Mazzini L. 1089/'39 D.M. 06/03/1995 23 1551

1187 parte 30 Casa Vizzotto ex Battuti Contrada del Cristo L. 1089/'39 D.M. 24/09/1988 23 120 31 Palazzo Ca' Lucheschi L. 1089/'39 D.M. 02/04/1997 23 244 parte

245 parte 32 Ca' Diedo - Municipio via Garibaldi L. 1089/'39 D.M. 24/07/1981 23 269 parte

Page 68: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

67

RIF. CATASTALE

N.

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

VINCOLO

ATTO/DATA

F mappale

33 Palazzo Melchiori via Garibaldi L. 1089/'39 D.M. 27/07/1995 23 267-448 34 Palazzo Moro via Garibaldi L. 1089/'39 D.M. 24/06/1982 23 2052 35 ex Casa Mattiuzzi

via Garibaldi

L. 364/'1909 L. 1089/'39

D.M. 08/05/1998 23 266

36 Casa Apolloni via Garibaldi L. 1089/'39 D.M. 20/08/1986 23 264 parte 37 ex Ospedale dei Pellegrini via Garibaldi L. 1089/'39 inizio pratica 3/6/1997 23 570-569-

327 parte 38 Palazzo ora Biblioteca Civica via Garibaldi L. 1089/'39 D.M. 23/10/1997 23 336 39 Palazzo detto ex Pretorio via Garibaldi L. 1089/'39 D.M. 26/05/1997 23 337-338-2092-

2093 40 palazzo Muletti

ora Porcia -Brugnera via Garibaldi L. 1089/'39 D.M. 08/07/1997 23 579-340-

339 parte 41 Palazzo Foscolo via Garibaldi L. 1089/'39 D.M. 08/05/1998 23 497-344-1665-

346-347-350- 2089-2091-2090

42 edificio cinquecentesco già casa Pancrazi

via Garibaldi L. 1089/'39 D.M. 23/10/1997 23 364 parte 365 parte 1086 parte

43 Casa Collalto ora Furlan via Garibaldi L. 1089/'39 D.M. 12/06/1997 23 1755 parte 44 Ca' Furlan già Berti - Costariol via Garibaldi L. 1089/'39 D.M. 28/06/1997 23 490-1431-669 45 Palazzo Avogadro ora Piovesana via per Piavon D.M. 04/03/1961 3 143-145-150-

186 46 Casa Parpinello Piavon D.L. 490/'99 Notifica monumentalità

ai sensi della L. 364/'1909 25/03/1925, notifica monumentalità ai sensi della L. 1089/'39 19/9/1998

37 88-89-90-91

47 villa Bonamico-Revedin ora Rechsteiner coincide con Villa Giustiniani ora Stepski d’Oliva

via di Piavon L. 1089/'39 D.M. 18/10/1962 37 251-257-881- 262-264-263- 253-402-398- 399A-399B- 406A-406B

48 Casa Moro via Garibaldi L. 1089/'39 D.Lgs 42/2004

23 373

49 Casa Aliprandi Via A. Martini L.364/1909 31/03/1925 23 233 50 Villa Ottoboni sec.XVII - Rustignè via Postumia L.1089/'39 D.M. 19/10/1961 30 19-20-21 51 Cornice di Coronamento del muro

che unisce la Chiesa con gli avanzi del Castello-Leone di S.Marco in bassorilievo

Piazza V. Emanuele

52 edificio del ‘500 (ex Via Dante 12) Via Umberto I L.. 1089/’39 D.M. 04/12/1958 23 193 parte

53 edificio del '500(ex Via Dante10) Ca' Federici ora Geri

via Umberto I L. 1089/'39 D.M. 04/12/1958 23 190

54 Villa ex Berti ora Stefanel Via Garibaldi, 198 L.1089/39 D.M. 08/08/1991 Codice 06/07/2002 n. 137

23 478-479-480

Sono in ogni caso vincolati eventuali immobili non riportati negli elenchi che precedono per i quali la legge ne preveda il vincolo o che siano assoggettati a specifico decreto di vincolo

Page 69: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

68

2. Beni archeologici vincolati ai sensi del Codice per beni protetti e paesaggio -DLgs22/01/2004

RIF. CATASTALE

N.

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

VINCOLO

ATTO/DATA

F mappale

1 Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Duomo

Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Duomo

L.1089/’39 D.M. 12/06/1996 23

2 Piazza Castello Piazza Castello L.1089/’39 D.M. 12/06/1996 23

3 Galleria tra Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Castello

Tra Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Castello

L.1089/’39 D.M. 12/06/1996 23 105-106

4 Area Ex-Carceri L.1089/’39 D.M. 07/07/1997 23 166-167 5 resti di domus romana di età

imperiale con lacerto di pavimentazione

Contrada Rossa L.1089/’39 D.M.04/11/1996 23 126

6 Piazza Ex-Foro Boario Piazza Ex-Foro Boario L.1089/’39 23 G667 7 Foro Romano Via Roma e Via Mazzini L.1089/’39 D.M. 17/03/1997 23 561 8 Contrada del Salace Via Savonarola L.1089/’39 D.M. 21/04/1998 23-13 26-1891-1892- 9 Via del Mosaici Via del Mosaici L.1089/’39 D.M. 01/08/1988 13 522 10 resti di molo fluviale di età

romana Via delle Grazie L.1089/’39 D.M.17/03/1997 14-2 164-181-538-307-

53-182-164-185 11 resti di molo fluviale Via Don Luigi Monza Lott.

S.Martino L.1089/’39 D.M. 12/06/1996 14 1221

12 Cantina Sociale Via S.Martino L.1089/’39 D.M. 17/03/1997 11 112 13 Via S.Martino L.1089/’39 D.M. 17/03/1997 14 1242-1452 14 Condominio “Fluvialis” Lottizzazione S. Martino L.1089/’39 D.M. 17/03/1997 14 1328-1399 15 Necropoli Romana Via Garibaldi L.1089/’39 D.M. 12/06/1996 23 1548-1594 16 17 Mutera del Colfrancui 14 19

Via Postumia Via Postumia L.431/’85

A Strutture arginate e sepolture di età romana

L.1089/’39 D.M.19/03/1997 14 1328 parte

B Strutture romane protostoriche Via Roma L.1089/’39 D.M.17/03/1997 14

112

C arginatura fluviale di età romana S. Coletti L.1089/’39 D.M.17/03/1997 23 1241 - 1451

Page 70: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

69

3. Beni di proprietà comunale realizzati almeno 45 anni prima dell’entrata in vigore del reg. di cui al DPR 07/09/2000

RIF. CATASTALE

N.

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE F Mappale

1 Toresin Piazza V.Emanuele Oderzo

23 178

2 Cason di Piavon Piavon 8 24-25

3 Cimitero di Oderzo Oderzo 14 B945-962-963-964-819-87-821-94

4 Cimitero di Faè Faè 28 A-400-401

5 Cimitero di Colfrancui Colfrancui 10 B

6 Cimitero di Rustignè Rustignè 29 A-404

7 Cimitero di Camino Camino 3 B-822

8 Cimitero di Piavon Piavon 4 C 400-798

9 Ex scuola elementare di Camino Camino 3 142

10 Ex scuola elementare di Magera Magera 22 166-228

11 Ex scuola elementare S. Vincenzo Oderzo 18 199-204

12 Ex scuola elementare di Fratta Fratta 7 229

13 Ex scuola elementare di Rustignè Rustignè 31 190

14 Ex scuola elementare di Faè Faè 27 145

15 Scuola elementare di Colfrancui Colfrancui 10 292

16 Monumento ai caduti Oderzo 23 669

ELENCO degli APP - Accordi Pubblico Privati ex art . 6 L.R. 11/04.

Rif. N Oggetto dell'APP Ditte proponenti

Adozione Approvazione

APP 1 VARIANTE PARZIALE AL P.R.G./P.I. - APP N° 1 - VIA

BAITE Sinetica srl Demain srl\

Adozione Del. C.C. N°57 del 22.12.2009 Approvazione Del. C.C. n°14 del 17.03.2010

APP 2 VARIANTE PARZIALE AL P.R.G./P.I. - APP N. 2 - ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. N. 11/2004 - DITTA S.E.D.A.C.O.M. S.R.L. S.E.D.A.C.O.M. s.r.l. Via Spinè,10 31046 - Oderzo

Adozione Del CC n° 58 del 22/12/2009 Approvazione Del. C.C. n°15 del 17.03.2010

Page 71: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

70

APP 3 VARIANTE PARZIALE AL P.R.G./P.I. - APP N. 3 - ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. N. 11/2004 - DITTA AEDILIA S.R.L. AEDILIA s.r.l. via Callalta,55 31046- Oderzo

Adozione Del CC n° 7 del 10/02/2010 Approvazione Del. C.C. n° 25 del 12/05/2010

APP

4 VARIANTE PARZIALE AL P.R.G./P.I. - APP N. 4 - ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. N. 11/2004 - DITTA MIXER S.R.L. MIXER s.r.l. Via Colombera, 7 Salgareda (TV)

Adozione Del CC n° 6 del 10/02/2010 Approvazione Del. C.C. n°26 del 12/05/2010

APP 5 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 5 - ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA GIRARDINI E TONELLO, PROPOSTO DALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA OPITERGINA DI PRADAL RENZO & A. Azienda Agricola Opitergina di Pradal Renzo &A.

Adozione Del CC n° 34 del 4/06/2010 Approvazione Del CC n° 75 del 3/11/2010

APP 6 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 6 RELATIVA ALL’ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO TRA VIA CESARE BATTISTI E VIA MANIN, PROPOSTO DALLA DITTA RORATO FRANCESCA, Rorato Francesca Via Manin, 35 31046 –Oderzo(TV)

Adozione Del CC n° 35 del 4/06/2010 Approvazione Del CC n° 76 del 3/11/2010

Page 72: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

71

APP 7 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 7 RELATIVA ALL’ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA COMUNALE DI CAMINO, PROPOSTO DALLA DITTE DAMETTO ADRIANO E ALTRI, Dametto Adriano in via Bosco Comun Oderzo, Dametto Igino via G. Verdi 87/1 Oderzo Dametto Mario via G. Verdi 87/2 Oderzo Paolin Maria Luigia via Bosco Comun Oderzo Rinaldo Elisa via G. Verdi 87/1 a Oderzo Dassiè Luciana via G. Verdi 87/2 a Oderzo

Adozione Del CC n° 47 del 14/07/2010 Approvazione Del CC n° 77 del 3/11/2010

APP 8 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 8 RELATIVA ALL’ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA PANTANO E VIA DANIOTTI, PROPOSTO DALLA DITTE MIMOSA SRL E ALTRI, MIMOSA srl, via Santa Caterina 6, Chions (PN); AGATA srl, di Rusalen Angelo e F.lli via F. Zanusso 4 Oderzo (TV) Fiorella Antonio via Fornase I° Tronco, 5 31046 Oderzo

Adozione Del CC n° 48 del 14/07/2010 Approvazione Del CC n° 94 del 09/12/2010

APP 9 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 9 - ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIALE DELLA STAZIONE, PROPOSTO DALLA DITTA PESCHERIA CASAGRANDE S.N.C., PESCHERIA CASAGRANDE S.N.C Viale della stazione, 4/6 31046 Oderzo (TV)

Adozione Del CC n° 49 del 14/07/2010 Approvazione Del CC n° 78 del 3/11/2010

Page 73: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

72

APP 10 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 10 - ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA COMUNALE DI FAÈ, PROPOSTO DALLA DITTE MAGNOLER DANILO E FURLANETTO LUCIANA Magnoler Danilo Furlanetto Luciana Via Comunale di Faè, 19 31046 – Oderzo (TV)

Adozione Del CC n° 50 del 14/07/2010 Approvazione Del CC n° 79 del 3/11/2010

APP 11 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 11 -ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA MAGERA PROPOSTO DALLA DITTA CHIARA MARIO CHIARA MARIO via Magera, 18 31046 – ODERZO (TV)

Adozione Del CC n° 55 del 29/07/2010 Approvazione Del CC n° 95 del 09/12/2010

APP 12 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 12 - ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA PESCHERIA MIMOSA srl, via Santa Caterina 6, Chions (PN), SAN BORTOLO srl, via F. Zanusso 4, Oderzo (TV), EREDI BUORO AGOSTINO, via Pescheria n. 11, 31046 Oderzo (TV); B&B srl, viale Trieste 18, 30020 San Stino di Livenza (VE); PALUDO LUIGI via Roma, 73, 31046 Oderzo (TV);

Approvazione accordo Del CC n° 56 del 29/07/2010

APP 13 APP N° 13 RELATIVA ALL’ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA F.LLI ZARA A CAMINO Simonetti Flavio Via Umberto I° n° 54/02 Oderzo Simonetti Antonio Via Comunale di Camino n° 59/01 Oderzo Tomasella Giampaolo Via Mazzini n° 11/3 Oderzo

Approvazione accordo Del CC n° 57 del 29/07/2010

APP 14 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 14 RELATIVA ALL’ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA DELLO SCAUTISMO - DITTE CORTE ANTONIO, FADEL LUIGINA, DE CONTI GIUSEPPE E SAN BORTOLO SRL Corte Antonio via Altinate 16 Oderzo Fadel Luigina via Altinate 16 Oderzo De Conti Giuseppe via Altinate 39 Oderzo, SAN BORTOLO SRL via Zanusso 4 Oderzo

Adozione Del CC n° 80 del 3/11/2010 Approvazione Del CC n° 6 del 23/02/2011

APP 15 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 15 - ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA CAIO VOLTEIO CAPITONE Ditta Pizzolato Ettore Via Caio Volteio Capitone n. 16, 31046 Oderzo,

Adozione Del CC n° 59 del 08/09/2010 Approvazione Del CC n° 96 del 09/12/2010

Page 74: INDICE - comune.oderzo.tv.it · Art. 77. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali 59 Art. 78. ... N4 Prontuario per la qualità architettonica

73

APP 17 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 17 - ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA RONCHE DI SOPRA Ditta Bernardi Ettore Via Ronche di Sopra - Oderzo,

Adozione Del CC n° 81 del 03/12/2010 Approvazione Del. C.C. n° 9 del 23/02/2011

APP 18 VARIANTE PARZIALE P.R.G./P.I. APP N° 18 ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA POSTUMIA DI CAMINO Ditta A.M. SERVICE di Mason Paola & C.

Adozione Del CC n° 92 del 09/12/2010 Approvazione Del. C.C. n° 8del 23/02/2011

APP 19 VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.I. APP N° 19 ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DELL’AMBITO DI VIA FORNASE I° TRONCO Ditta TER.DA.BA.

Adozione Del CC n° 20 del 29/03/2011 Approvazione Del. C.C. n° 55 el 26/10/ 2011

ELENCO degli Accordi di Programma 1 AP ACCORDO DI PROGRAMMA

RAPPORTI TRA COMUNE DI ODERZO E RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO

Residenza per anziani di Oderzo

Adozione Del CC n° 13 del 17/03/2010 Sottoscrizione della revisione dell’accordo: Conferenza di Servizi del 06.05.2010 Approvazione Del. C.C. n° 24 del 12/05/2010