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www.halleyconsulenza.it 4 2012 Elezioni comunali 2012 SOMMARIO Palazzo Pignano (CR) - Chiesa della Pieve Il 6 e il 7 maggio 2012, in oltre 700 Comuni italiani, si svolgeranno le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali e circoscrizionali. L’insediamento delle Ammini- strazioni entranti è sempre un momento delicato soprattutto nella prima fase. La Halley, da sempre al fianco dei Comuni, ha deciso di riproporre in una nuova veste due suoi prodotti che possono aiutare gli Enti a dare il benvenuto alle Amministrazioni entranti. Il primo è la nuova versione del Il Consigliere comunale e provin- ciale, un’agile e veloce guida a disposizione di chi si accinge ad amministrare la comunità locale, aggiornata alle ultime novità in- tervenute per effetto del D.L. n. 148/2011, convertito in Legge n. 138/2011 e del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011. Il secondo prodotto è la Costitu- zione della Repubblica Italiana che è stata integrata con l’elenco dei presidenti della Repubblica, l’Inno d’Italia (con parafrasi e note), la spiegazione dell’emble- ma e della nascita del Tricolore e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Quale migliore omaggio da parte del Comune ai nuovi Consiglieri? Se siete interessati ad avere ulteriori specifiche di questi prodotti, contattateci al numero 0737-781211 chiedendo della Dr.ssa Romina Cerescioli. Certamente sapremo acconten- tare ogni vostra esigenza. HALLEY informatica srl Ina e piano E-Gov 2012 pag. 2 Nuovo sistema di nomine: estrazione a sorte per i revisori dei conti negli Enti locali pag. 3 Miglior razionalizzazione e controllo della spesa pubblica pag. 4 Tecnologia Rfid e Z.t.l. pag. 6 L’imposta di soggiorno pag. 7 Modello 730/2012: novità pag. 8 Le pensioni dei dipendenti pubblici dopo la “riforma Monti” pag. 10 La programmazione negli appalti pubblici pag. 11 L’impignorabilità dei crediti ex art. 159 TUEL pag. 13

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4 2012

Elezioni comunali 2012

Sommario

Palazzo Pignano (CR) - Chiesa della Pieve

Il 6 e il 7 maggio 2012, in oltre 700 Comuni italiani, si svolgeranno le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali e circoscrizionali.L’insediamento delle Ammini-strazioni entranti è sempre un momento delicato soprattutto nella prima fase.La Halley, da sempre al fianco dei Comuni, ha deciso di riproporre in una nuova veste due suoi prodotti che possono aiutare gli Enti a dare il benvenuto alle Amministrazioni entranti.Il primo è la nuova versione del Il Consigliere comunale e provin-

ciale, un’agile e veloce guida a disposizione di chi si accinge ad amministrare la comunità locale, aggiornata alle ultime novità in-tervenute per effetto del D.L. n. 148/2011, convertito in Legge n. 138/2011 e del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011.Il secondo prodotto è la Costitu-zione della Repubblica Italiana che è stata integrata con l’elenco dei presidenti della Repubblica, l’Inno d’Italia (con parafrasi e note), la spiegazione dell’emble-ma e della nascita del Tricolore e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Quale migliore omaggio da parte del Comune ai nuovi Consiglieri? Se siete interessati ad avere ulteriori specifiche di questi prodotti, contattateci al numero 0737-781211 chiedendo della Dr.ssa Romina Cerescioli.Certamente sapremo acconten-tare ogni vostra esigenza.

HALLEY informatica srl

Ina e piano E-Gov 2012 pag. 2

Nuovo sistema di nomine: estrazione a sorte

per i revisori dei conti negli Enti locali pag. 3

Miglior razionalizzazione e controllo della

spesa pubblica pag. 4

Tecnologia Rfid e Z.t.l. pag. 6

L’imposta di soggiorno pag. 7

Modello 730/2012: novità pag. 8

Le pensioni dei dipendenti pubblici dopo la

“riforma Monti” pag. 10

La programmazione negli appalti pubblici

pag. 11

L’impignorabilità dei crediti ex art. 159 TUEL

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Sulla G.U. 30 marzo 2012, n. 76 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’In-terno (di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e semplificazione e dell’Istruzione, Università e Ricerca) 19 gennaio 2012, n. 32, rubricato come “Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazio-nale delle anagrafi (12G0052)”. Il decreto, seguito dalla circolare 27 marzo 2012, n. 8, a cura del Ministero dell’Interno, pone l’Indice nazionale delle anagrafi (Ina) in piena coerenza con il Piano E-Government 2012: ossia entro il 2012 dovranno essere ridotti i flussi cartacei a favore di processi documentali totalmente informatizzati. Il Piano di E-Government 2012 realizzato dal Ministero per la Pubblica Ammini-strazione e l’Innovazione definisce un insieme di progetti di innovazione digitale che, nel loro complesso, si propongono di modernizzare, rendere più efficiente e trasparente la Pubblica Amministrazione, migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini ed imprese e diminuirne i costi per la collettività, contribuendo a fare della Pubblica Amministrazione un volano di sviluppo dell’economia del Paese.Il Piano ha previsto circa 80 progetti, aggregati in 4 ambiti di intervento e 27 obiettivi di Governo.Ognuno dei progetti di innovazione previsti dal Piano si propone di produrre dei risultati misurabili ed è scadenzato da rilasci o mo-menti di verifica intermedi che permettono una pubblica e trasparente valutazione

del suo stato di realizzazio-ne. L’attuazione dei singoli progetti sarà preceduta da un protocollo d’intesa tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innova-zione e l’Amministrazione di riferimento per quel progetto.L’Ina è chiamata a contribuire al processo di razionaliz-zazione e semplificazione dell’azione amministrativa rendendo disponibili in tempo reale i dati integrati alle Pubbliche Amministrazioni collegate al Centro nazionale per i servizi demo-grafici del Ministero dell’Interno, che è l’infrastruttura tecnologica nella quale è ubicato l’Indice.Per integrare l’Ina è necessaria la coope-razione dei Comuni che dovranno inviare i nuovi dati all’Indice usando una versione aggiornata del software che già utilizzano, per l’aggiornamento della quale i Servizi anagrafici mettono a disposizione sul pro-prio sito la relativa documentazione tecnica. L’obiettivo non è facile da raggiungere, né come E-Governament, né come Ina; ma è la scommessa di quest’era di transizione dal supporto cartaceo a quello virtuale.Ci incarteremo o vivremo realtà virtuali? È un rischio che bisogna correre, prendendo atto delle volontà europee e considerate le premesse tecnologiche di cui ogni famiglia italiana ormai dispone. Certamente non bastano i computers o i collegamenti ad

internet a risolvere il problema. L’alfabetiz-zazione informatica e telematica, spesso da autodidatta, tra i cittadini è molto pronun-ciata, ma non basta. L’autodidattismo, anche se di massa, crea discriminazioni sociali, tra chi lo coltiva e chi no. Intanto, però, si è già partiti; e col tempo si colmeranno le lacune. Non bisogna dimenticare che nel 1861 s’era costituito il Regno d’Italia, ma la lingua italiana rimava un riferimento astratto (la lingua realmente parlata era il dialetto), fino agli anni ‘60 del secolo dopo. E non è stata la scuola pubblica, come ci si sarebbe aspettati, a risolvere il problema: la lingua italiana si è uniformata con la diffusione della televisione.Oggi il problema si sposta: l’E-Governament è la nuova scommessa e l’Ina è parte integrante e sostanziale di essa.

◆ Dott. Salvatore Restuccia

ina e piano E-Gov 2012:dai supporti cartacei a quelli virtuali

Spese Enti locali trasparentiA partire dal 25 marzo 2012, gli Enti locali devono pubblicare sui propri siti istituzionali i costi sostenuti per il pagamento dei canoni di locazione o di affitto degli immobili in godimento, unitamente alle finalità del loro utilizzo, alla loro consistenza in termini di dimensioni e alla loro ubicazione, sulla base delle ri-sultanze dei rispettivi contratti di locazione. L’adempimento è previsto dall’art. 97-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, aggiunto in sede della sua conversione in legge (Legge 24 marzo 2012, n. 27).

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Nuovo sistema di nomine:estrazione a sorte per i revisori dei conti negli Enti localiÈ stato di recente pubblicato (G.U. 20 marzo 2012, n. 67) il Decreto del Mi-nistero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario basa-te sull’estrazione a sorte a cura della competente Prefettura, adottato per dare applicazione alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.Al fine di fornire le prime, necessarie, indicazioni applicative, il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare FL 7/2012 datata 5 aprile 2012. È pertanto istituito presso il Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, l’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali, ove possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e quelli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel predetto decreto, il requisito d’iscrizione al Registro dei Revisori Legali, s’intende

riferito all’iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.L’inserimento nell’elenco avviene con l’iscrizione a livello regionale, in rela-zione alla residenza del richiedente, in una o più fasce delle tre previste, previa verifica del possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di Enti locali, e così come segue.Fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti; per l’inserimento occorre l’iscrizione da almeno 2 anni nel Registro dei Revisori Legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed aver conseguito, tra il 1° gennaio e il 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi/seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione econo-mica e finanziaria degli Enti territoriali, i cui programmi d’approfondimento e i relativi test di verifica siano stati pre-ventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno. Per i richiedenti della prima fascia è richiesto inoltre, rispetto alla fase a regime, l’aver avanzato, entro il 4 aprile 2012 (ovvero prima dell’entrata in vigore della nuova normativa), richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione dell’Ente locale; ciò, in quanto

solo relativamente a questa fascia, non è previsto il requisito di aver già svolto in precedenza la funzione di revisore dei conti presso uno o più Enti locali.Fascia 2 : Comuni con popolazione tra 5.000 e 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comu-nità montane; per l ’ inserimento oc-corre l ’ iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei Revisori Legali o

all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un Ente locale per la durata di 3 anni e aver conseguito 10 crediti formativi, nei tempi e nei modi di cui sopra. Fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e Province; per l’inserimento occorre l’iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei Revisori Legali o all’Ordine dei Dottori Commer-cialisti ed Esperti Contabili, aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un Ente locale della durata di 3 anni ciascuno e aver conseguito 10 crediti formativi, nei tempi e nei modi di cui sopra.Per assorbimento, coloro che sono in possesso dei requisiti per iscriversi alla “Fascia 3”, possono iscriversi anche nella “Fascia 1” e nella “Fascia 2”; così come quelli in possesso dei requisiti d’iscrizione alla “Fascia 2”, possono iscriversi anche alla “Fascia 1”.La domanda d’iscrizione, rivolta al Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, va effettuata con modalità telematiche e firma digitale entro il termine che sarà fissato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.Anche la data d’effettivo avvio del nuovo metodo di scelta dei revisori sarà comunicata dal Ministero dell’Interno mediante avviso pubblicato sulla Gaz-zetta Ufficiale, nonché sul sito internet del Ministero medesimo, atteso che l’operatività dell’elenco è ovviamente subordinata allo svolgimento di alcuni adempimenti, anche di natura tecnica.In ogni caso, la fase di prima applica-zione del D.M. n. 23/2012, va dalla sua entrata in vigore al 28 febbraio 2013, e il triennio a cui far riferimento per il conseguimento dei crediti formativi, è il 2009/2011. La fase intermedia, che decorre tra-scorso il termine del 28 febbraio 2013, prevede che il Ministero, con avviso,

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miglior razionalizzazione e controllo della spesa pubblica con la “Centrale unica di committenza”La “centrale di committenza” è definita dal Codice dei contratti (art. 3, comma 34) come l’Amministrazione aggiudica-trice che:a) acquista forniture o servizi destinati ad

Amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatori;

b) o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad Amministrazioni ag-giudicatrici o ad altri Enti aggiudicatori.

Le finalità sono quelle del contenimento e della razionalizzazione della spesa pub-blica, rendendo, al contempo, più facile il monitoraggio ed il controllo della spesa stessa effettuata da un solo organismo operativo.La definizione data dal Codice, peraltro, recepisce il rilevo del “15° considerando” della Direttiva UE 2004/18, che evidenzia la necessità di definire tale istituto, pren-dendo atto dello sviluppo di una prassi di aggiudicazione centralizzata, potenzial-mente virtuosa per la concorrenza. L’istituto in argomento ha ricevuto un im-portante impulso dalla Legge n. 214/2011

che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 33 del Codice dei contratti, disponendo che «I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoria-mente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici».La nuova previsione, quindi, distinguendo tra Comuni sopra e sotto i 5.000 abitanti, ha reso obbligatorio solo per questi ultimi il ricorso all’istituto in parola, che resta facoltativo per quelli aventi soglia demografica superiore a 5.000 abitanti, così come era nello spirito della direttiva comunitaria n. 18/2004. È bene rammentare, comunque, che il termine di applicazione della suddetta disposizione è stato via via prorogato: prima, l’art. 23 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito l’applicazione della disci-plina alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012 e, poi, l’art. 29 D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato detto termine di 12 mesi, portandolo, quindi, al 31 marzo 2013.Una volta divenuta effettivamente ope-rativa la nuova previsione, almeno per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, la centrale di committenza, da istituto a carattere facoltativo, diventerà obbligatorio.La disposizione di cui all’art. 33, comma 3-bis del Codice evidenzia i seguenti elementi qualificanti:- sotto il profilo soggettivo, riguarda solo

i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;

- sotto il profilo territoriale, riguarda i Comuni appartenenti ad una medesi-ma Provincia, per cui non si applica a Comuni viciniori, aventi le suddette dimensioni, ma appartenenti ad ambiti provinciali diversi. Questi ultimi, quindi, potrebbero ricorrere solo su base vo-

fissi un ulteriore termine non superiore a 30 giorni, entro cui:1) i soggetti già iscritti nell’elenco valido

fino al 28 febbraio 2013, compilando un modello che sarà reso disponi-bile sul sito internet del Ministero dell’Interno, dovranno dimostrare la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, ai fini dell’aggiornamento dell’elenco; il mancato adempimento ne comporterà la cancellazione; per la conferma dell’iscrizione, occorrerà dimostrare d’aver conseguito nell’an-no 2012 almeno 10 crediti formativi;

2) i soggetti interessati, e non iscritti nell’elenco valido fino al 28 febbraio 2013, chiedono di conseguire l’iscri-zione per la prima volta, previa compi-lazione dell’apposito modello, che sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero dell’Interno, da presentarsi solo in modalità telematica.

A procedura conclusa, il Ministero aggiornerà l’elenco, che avrà validità

dal 1° marzo al 31 dicembre 2013, così che la fase a regime decorre dal 1° gennaio 2014.Gli Enti locali devono comunicare la sca-denza dell’incarico del proprio organo di revisione alla Prefettura, anche in caso di cessazione anticipata; a sua volta, la Prefettura comunica agli Enti locali interessati il giorno in cui si procederà, presso la propria sede, alla scelta dei revisori: nel giorno fissato e in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all’estra-zione a sorte, con sistema informatico, dall’articolazione regionale dell’elenco e in relazione a ciascuna fascia di Enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare; dell’esito dell’estrazione è redatto ap-posito verbale e data comunicazione a ciascun Ente locale interessato, affinché provveda a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i sog-getti estratti, previa verifica di eventuali

cause d’incompatibilità; le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso Enti locali. La nomina dell’organo di revisione va comunque effettuata con delibera dell’organo consiliare dell’Ente, mentre alla cancellazione dall’elenco dei revisori si procederà non solo per richiesta volontaria dell’interessato e qualora venga meno l’iscrizione all’or-dine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ovvero dal registro dei revisori legali, ma anche al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 248 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.Fino alla piena operatività del nuovo sistema, per la nomina del revisore unico piuttosto che del collegio dei revisori, gli Enti locali continueranno ad applicare quello vecchio, e di cui all’art. 234 TUEL.

◆ Dott.ssa Cristina Montanari

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lontaria, mediante convenzione, ad una disciplina di tipo associativo, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 267/2000;

- sotto il profilo funzionale, riguarda l’ac-quisizione sia di lavori che di servizi e forniture, ossia tutti gli appalti pubblici previsti dal Codice dei contratti;

- sotto il profilo gestionale, riguarda il modello delle Unioni di Comuni (ex art. 32 TUEL), modello, invero, già reso obbligatorio per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti dall’art. 16 del D.L. n. 138/2011, ovvero il modello del consorzio dei Comuni (c.d. modello consortile).

In ogni caso, la norma non preclude la possibilità che gli Enti interessati dalla relativa applicazione possano raggiungere lo stesso fine mediante altri strumenti quali quelli convenzionali o associativi di cui all’art. 30 D.Lgs. n. 267/2000.Qualunque soluzione gestionale si adotti, sarà fondamentale la disciplina che i Comu-ni dovranno approvare ai fini della regola-zione dei reciproci rapporti (amministrativi, finanziari e patrimoniali), onde evitare che eventuali disfunzioni o equivoci derivanti dall’applicazione del modello gestionale adottato e dalla disciplina approvata possano tradursi in contenzioso con le imprese appaltatrici o, comunque, possano comportare disservizi all’utenza servita.Infatti, una volta istituita la centrale di committenza, spetterà a questa tutta l’attività che va dalla predisposizione e pubblicazione del bando di gara sino all’ag-giudicazione definitiva della stessa, mentre sarà sempre di competenza di ogni Comune sia la fase di programmazione degli appalti sia quella di stipulazione contrattuale con l’impresa appaltatrice, salvo attribuzione di quest’ultima attività alla centrale in base agli accordi previamente raggiunti.Quanto alla disciplina applicabile, le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del Codice (art. 33, comma 2) nonché del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010. In particolare, quest’ultimo ha previsto:a) la nomina, per ciascuno degli acquisti,

di un responsabile del procedimento, oltre all’eventuale direttore dell’esecu-zione, con compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione con-trattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni (art. 274 Reg.);

b) la possibilità, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa per il collegamento informatico con l’Os-servatorio degli appalti, di acquisire in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase

di esecuzione del contratto (art. 274 Reg.);

c) la contabilità predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di committenza e l’esecutore della prestazione (art. 307 Reg.);

d) la possibilità, nella fase esecutiva del contratto, di effettuare attività di supervisione e controllo, attraverso controlli a campione e verifiche ispet-tive in corso di esecuzione, finalizzati ad accertare la corretta esecuzione della prestazione contrattuale (art. 372, comma 5 Reg.).

Strumento eventualmente alternativo alle centrali di committenza potrà essere, in prospettiva, la Stazione unica appaltante (Sua) di cui all’art. 13 Legge n. 136/2010 e s.m.i., che ha previsto l’adozione di un rego-lamento per la definizione delle modalità per promuovere l’istituzione di una o più stazioni appaltanti uniche a livello regionale «al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltra-zioni mafiose». Dall’anzidetto regolamento, introdotto dal D.P.C.M. 30 giugno 2011, quindi, potranno essere tratti elementi utili ai fini della disciplina e del funzionamento delle centrali di committenza.

◆ Dott. Eugenio De Carlo

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Il Garante per la protezione dei dati personali, in sede di verifica preliminare, si è espresso con una interessante pronuncia, datata 2 febbraio 2012, n. 46, sulle implicazioni in materia di riservatezza personale della tecnologia “Rfid” su istanza del Comune di Verona. Già in passato il Garante aveva indi-viduato le garanzie per l’utilizzo dell’etichetta intelligente “Rfid” con il provvedimento del 9 marzo 2005. Al riguardo, il Comune di Verona, nel richiedere la verifica preliminare sul progetto di videosorveglianza, ha eviden-ziato come la normativa di settore vigente, D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, prevede, allo stato attuale, solo sistemi di controllo degli accessi alla Z.t.l. finalizzati a sanzionare l’ingresso di veicoli privi di autorizzazione, mentre non è prevista alcuna sanzione per la trasgressione delle regole concernenti gli orari di ingresso e di uscita dalla predetta zona. Preliminarmente, giova chiarire che la Radio Frequency Identification, c.d. “Rfid”, è un sistema che usa onde elettromagnetiche per l’identificazione automatica di cose o persone. Il sistema si compone di un “tag”, ovvero di un’etichetta costituita da una memoria elettronica leggibile e talvolta scrivibile, nonché da antenne, e di un lettore. Ebbene, i lettori “Rfid” sono utilizzati per leggere le informazioni contenute, appunto, nei “tag”. La potenziale invasione della sfera privata è, però, più generale rispetto al con-trollo della viabilità visto che, con sempre maggiore frequenza, i sistemi “Rfid” com-portano il trattamento di dati personali nella misura in cui nei “tag” vengono registrate anche informazioni idonee a identificare gli interessati quali nome, cognome, data di nascita, numero di targa, ecc. In conside-razione della peculiarità di questi sistemi, largamente diffusi e praticamente invisibili, deve essere prestata particolare attenzione, sia nella fase della loro creazione che del relativo utilizzo, alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati persona-li. Ebbene, il Garante ha espresso il suo parere in ordine all’adozione da parte del Comune di Verona di un sistema avanzato di controllo basato sulle radiofrequenze, per la registrazione dell’orario di ingresso e di uscita dalla zona a traffico limitato dei veicoli che trasportano merci. Il nuovo sistema di rilevazione si prefigge lo scopo di evitare che

Tecnologia rfid e Z.T.L.Un binomio possibile secondo il Garante della “privacy”

i veicoli autorizzati allo scarico-carico merci rimangano all’interno della Z.t.l. oltre il limite concesso dalle ordinanze. La conseguenza è che saranno comminate sanzioni in caso di violazioni. In altre parole, mediante la lettura di un tag, ovvero un’etichetta instal-lata sulle vetture autorizzate contenente un codice univoco, da parte di antenne poste in corrispondenza dei varchi, sarà possibile verificare i flussi di ingresso e di uscita e i loro tempi di durata. Il Garante, esaminato il progetto, ha ritenuto opportuno fornire al Comune specifiche prescrizioni, tra cui:1) informare, ai sensi dell’art. 13 del Codice,

gli intestatari delle targhe dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci nella Z.t.l., sul trattamento dei dati personali che intende effettuare tramite il sistema “Rfid”, all’atto della richiesta del permesso per l’accesso alla Z.t.l. per il trasporto merci e comunque prima dell’istallazione del sistema Rfid sui veicoli autorizzati ovvero, qualora tali sistemi siano già stati installati, prima della loro attivazione, ex punto 4.1.;

2) in caso di ingresso e di uscita di un veicolo nei tempi consentiti, cancellare subito dopo l’uscita il numero di targa e le altre informazioni raccolte, ex punto 4.3. lett. a);

3) in caso di infrazione, conservare le infor-mazioni rilevate, per il periodo necessario alla contestazione dell’infrazione stessa, all’applicazione dalla sanzione e alla definizione dell’eventuale contenzioso, ex punto. 4.3. lett. b);

4) implementare, sul sistema in esame, le misure di sicurezza descritte alle lett. a) e b) del punto 4.4. del presente provve-dimento.

Nessun rilievo è stato, poi, sollevato dal Garante rispetto al divieto di controllo a distanza dei lavoratori addetti al trasporto. Il progetto presentato, infatti, non prevedeva di tracciare i veicoli da monitorare, non essendo registrata alcuna informazione sul percorso seguito dal veicolo. Con specifico riferimento all’utilizzo di sistemi “Rfid”, il Garante già aveva espresso il suo avviso nel provvedimento generale 9 marzo 2005, riservandosi di prescrivere ai titolari del trattamento di sottoporre alla verifica preliminare dell’Autorità i sistemi di “Rfid” destinati all’impianto sottocuta-neo che, in quanto tali, presentano rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati. In ordine, poi,

alla conformità e rispetto del principio di necessità, il sistema “Rfid” sopra descritto consente l’identificazione dell’interessato solo in caso di necessità, ex art. 3 del Codice. Il sistema, infatti, non comporta il trattamento sistematico di dati identificativi diretti, ma di soli numeri di identificazione personali che non consentono di risalire immediatamente all’identità dell’interessato. A maggior chiarezza, il sistema effettua la rilevazione e la registrazione delle targhe, associate al codice univoco con cui il “tag” è identificato dal produttore, dei veicoli au-torizzati all’accesso alla Z.t.l. per il carico e lo scarico delle merci. In tale modo, quindi, l’identificazione dell’interessato può avvenire solo nel momento in cui, attraverso la targa, sia necessario individuare il trasgressore delle regole concernenti gli orari di ingresso e di uscita dalla Z.t.l. dei veicoli adibiti al trasporto merci.Inoltre, il Garante ha ricordato che «con riferimento all’ipotesi generale di cui all’art. 17 del Codice, si rileva che il trattamento di dati personali che il Comune di Verona intende effettuare tramite il sistema Rfid descritto in premessa non necessita della verifica preliminare del Garante, non presen-tando rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Il predetto trattamento di dati personali non rientra, inoltre, nelle particolari ipotesi, puntualmente individuate dal Garante nei provvedimenti generali del 9 marzo 2005 e dell’8 aprile 2010 sopra citati, per le quali è stato prescritto ai titolari l’obbligo di richiedere una verifica preliminare».Insomma, il binomio “Rfid” e controllo Z.t.l. appare possibile e lecito, senza neanche la necessità di dover sottoporre il progetto a “verifica preliminare”.

◆ Magg. Pietro dott. Cucumile

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L’imposta di soggiorno:il nuovo tributo “facoltativo” dei Comuni

L’imposta di soggiorno è un tributo di istituzione facoltativa, contemplato dall’art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, attuativo del federalismo fiscale muni-cipale.Una “tassa comunale di soggiorno” già esisteva nel nostro ordinamento fiscale, varata con Legge n. 863/1910 e riformata con R.D.L. n. 1926/1938; essa rimase in vigore fino al 1° gennaio 1989, allorché fu soppressa con l’art. 10 D.L. n. 66/1989.La nuova imposta può essere introdot-ta, con deliberazione del consiglio, da parte dei Comuni capoluogo di provin-cia, dalle Unioni di Comuni e dai Comu-ni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Alme-no nella versione originaria, pertanto, l’istituzione del tributo è riservata agli Enti territoriali che si trovino nelle spe-cifiche condizioni previste dalla legge. La bozza di decreto correttivo del fe-deralismo fiscale, approvata dal Con-siglio dei Ministri nell’ottobre 2011, aveva in realtà previsto l’estensione a tutti i Comuni della facoltà di istituire l’imposta di soggiorno, ma il relativo iter di approvazione si arenò a seguito del cambio di esecutivo. Più recente-mente, la proposta di allargare a tut-ti gli Enti la possibilità di introdurre l’imposta, avanzata nel corso dell’ap-provazione parlamentare del decreto legge sulle semplificazioni fiscali, ha

incontrato una ferrea opposizione da più parti.Il Comune è quindi soggetto attivo del tributo, mentre i soggetti obbligati sono individuati in coloro che alloggia-no nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale (da intendersi non solo quali alberghi, pensioni e residen-ce, ma tutti gli immobili destinati a fini di ricettività turistica, inclusi eviden-temente gli appartamenti in proprietà privata destinati a locazioni stagiona-li). L’importo del prelievo deve essere graduato in proporzione al prezzo del soggiorno e non può superare il tetto massimo di 5,00 euro per notte.Il gettito dell’imposta è a “destinazio-ne vincolata”, essendo preordinato a finanziare «interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a soste-gno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed am-bientali locali, nonché dei relativi ser-vizi pubblici locali» (art. 4 cit., comma 1). Si differenzia, comunque, dall’im-posta di scopo poiché, a differenza di quest’ultima, non si contempla la necessità di una preventiva e specifi-ca individuazione delle singole opere da finanziare e del relativo piano dei costi.L’art. 4, comma 2 prevede che la nuo-va imposta possa sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli

autobus turistici per la circolazione e la sosta nel territorio del Comune.Molti Comuni capoluogo o a vocazio-ne turistica hanno già introdotto l’im-posta di soggiorno, senza attendere il varo del regolamento governativo che avrebbe dovuto vedere la luce nei 60 giorni successivi al 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011). Tale regolamento, presentato in bozza (schema di D.P.R. 2 novembre 2011) ed ancora in attesa

di definitiva approvazione, definisce in modo più dettagliato gli interventi in materia di turismo che possono es-sere finanziati con il gettito del tributo (art. 1, comma 3). Esso individua inol-tre nei “gestori” delle strutture ricet-tive i soggetti obbligati alla presenta-zione delle dichiarazioni annuali ed i sostituti d’imposta per il versamento delle somme dovute da coloro che al-loggiano nei Comuni interessati (art. 2, comma 1, lett. b).I Comuni possono prevedere tipologie di esenzioni e riduzioni, che l’art. 3 dello schema di decreto del presidente della repubblica collega alla tipologia di struttura ospitante, all’età delle per-sone che vi alloggiano, alla consisten-za dei nuclei familiari, alla durata del soggiorno e alle decrescite stagionali dei flussi (almeno in teoria, potrebbero essere agevolate le persone anziane, le famiglie più numerose o le richieste di soggiorno nei periodi di c.d. bassa sta-gione). Per il pagamento spontaneo si prevede l’uso del Modello F24, lascian-do tuttavia i Comuni liberi di prevedere ulteriori modalità di versamento. Per ogni aspetto relativo alle attività di ac-certamento, riscossione coattiva e rim-borso, trovano applicazione le regole generali valevoli per tutti i tributi locali.

◆ Dott. Umberto Corazza

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modello 730/2012: novitàCon provvedimento 16 gennaio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del Modello 730/2012 (redditi 2011) corredato dalle relative istruzioni alla compilazione.Il Modello 730 consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi avvalendosi dell’assistenza:1) del proprio datore di lavoro o dell’Ente

pensionistico;2) di uno dei Centri di Assistenza Fiscale

(CAF) costituiti dalle associazioni sin-dacali o dai datori di lavoro;

3) di un professionista abilitato (dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro).

Il Modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:- lavoro dipendente e assimilati (ad

esempio i redditi percepiti dai co.co.co. e dai lavoratori a progetto);

- redditi dei terreni e dei fabbricati;- redditi di capitale;- redditi di lavoro autonomo per i quali

non è richiesta la partita Iva;- alcuni redditi diversi (per esempio i

redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);

- alcuni redditi assoggettabili a tassa-zione separata (ad esempio i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari);

- redditi occasionali derivanti da attività commerciali;

- indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi, erogati nell’esercizio di attività sportive dilet-tantistiche;

- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e conti-nuativa non assoggettati a tassazione separata.

Di seguito si riepilogano sinteticamente le principali novità relative al suddetto modello dichiarativo.

FrontespizioAll’interno del Frontespizio sono state inserite:- la casella situazioni particolari, da

utilizzare per evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiara-zione dei redditi, indicando un apposito codice nella nuova casella;

- la colonna 8, denominata detrazione 100% affidamento figli nel prospetto familiari a carico, da barrare nel

caso di separazione legale ed effet-tiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.

Quadro BNella Sezione I del Quadro B - Redditi dei fabbricati trovano spazio due nuove colonne dedicate alla cedolare secca sulle locazioni:- colonna 5 codice canone da compilare

se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione. Nella colonna è indicato un codice che individua la percentuale del canone esposta in quella successiva. Nel caso di tassazione ordinaria va riportato l’85% (o 75%) del canone, mentre nel caso di cedolare secca il 100%;

- colonna 11 cedolare secca da barrare per assoggettare a cedolare secca (imposta sostitutiva del 19% in caso di contratto a canone concordato o del 21% per tutti gli altri tipi di contratto) i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.

Quadro CNel Quadro C sono state inserite:- colonna 4 e colonna 5 del rigo C5

relative agli importi che concorrono/non concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare, ai sensi dell’art. 51, comma 6 TUIR (es. indennità di volo);

- nuova Sezione VI - Altri dati relativi al contributo di solidarietà, pari al 3% del reddito complessivo del contribuente eccedente il limite di euro 300.000, e al contributo di perequazione per dipendenti pubblici e pensioni d’oro, pari al 5% per i redditi da euro 90.000 a 150.000, 10% per i redditi da euro 150.000 a 200.000 e 15% per la quota eccedente euro 200.000.

Quadro EIl Quadro E ha subito alcune modifiche strutturali e alcuni adattamenti a seguito delle modifiche normative intercorse nel 2011. È stato previsto:1) la modifica del rigo E16, composto

ora da due colonne, relativo alle spese per attività sportive praticate da ragazzi. Nel presente rigo vanno

indicate le spese sostenute per l’iscri-zione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi compresi tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica. L’importo massimo da considerare è pari ad euro 210,00 per ciascun ra-gazzo. Se la spesa sostenuta è riferita ad un ragazzo, l’importo deve essere indicato nella colonna 1, se invece la spesa riguarda due ragazzi nelle co-lonne 1 e 2 va riportato distintamente l’ammontare della spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. Nel caso di spese sostenute per più di due ragazzi occorre compilare un ulteriore modulo;

2) sono stati accorpati i righi relativi alle spese per l’intermediazione immobilia-re ed alle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede nei righi E17, E18 ed E19 “Altre Spese”;

3) nuova Sezione III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%. È stato eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazio-ne di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. La soppressione di tale adempimento ha portato all’inserimento della Sezione III-B, nella quale il con-tribuente deve indicare i dati catastali relativi all’immobile (prima riportati nella suddetta comunicazione);

4) nel Modello 730/2012 non è più possibile usufruire della detrazione d’imposta del 20% prevista per:- le spese sostenute per la sostitu-

zione di frigoriferi e congelatori;

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- l’acquisto e l’installazione di motori ad alta efficienza energetica;

- l’acquisto di variatori di velocità (inverter).

Quadro FIl Quadro F presenta le seguenti novità:- al rigo F1 è stata aggiunta la colonna

3 in seguito al differimento del versa-mento di 17 punti percentuali dell’ac-conto IRPEF per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l’acconto IRPEF è dovuto nella misura dell’82% anziché del 99%);

- al rigo F1 è stata aggiunta la colonna 8 in seguito al differimento del versamen-to di 17 punti percentuali dell’acconto cedolare secca per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l’acconto cedolare secca è dovuto nella misura dell’68% anziché dell’85%);

- è stato aggiunto il rigo F13 “Pignora-mento presso terzi” composto da due colonne. In tale rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Quadro IA seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011) il presente quadro è ora denominato Imu. Come noto, infatti, a partire dal 1° gennaio 2012, l’Ici è sostituita in via sperimentale dall’Imu.

Destinazione del 5‰ dell’IrpefAnche quest’anno all’interno del Modello 730-1 trova indicazione il riquadro relativo alla scelta per la destinazione del 5‰. Il nuovo modello accoglie la possibilità di de-stinare il 5‰ anche al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici. Di conseguenza quest’anno i contribuenti potranno desti-nare il 5‰ dell’Irpef alle seguenti finalità:- sostegno del volontariato e delle altre

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale e delle associa-zioni e fondazioni riconosciute;

- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

- finanziamento della ricerca sanitaria;- sostegno delle attività sociali svolte

dal Comune di residenza;- sostegno alle associazioni sportive

dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI;

- finanziamento delle attività che tute-lano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.

◆ Cons. del Lavoro Rag.Daniele Confroti

La nascita dell’ImuGuida al nuovo tributo immobiliare dei ComuniUmberto Corazzapp. 168 - ¤ 32,00

L’Imposta Municipale Propria (Imu), nell ’ordinamento tracciato dal federalismo fiscale, è destinata a sostituire l’Ici e ad assumerne il ruolo di principale tributo proprio dei Comuni.La sua entrata in vigore, origina-riamente prevista nel 2014, è stata anticipata al 1° gennaio 2012 dal “Decreto salva Italia” che ne ha pesantemente ritoccato la base imponibile. La disciplina dell’Imu risulta dalla “stratificazione” di tre testi norma-tivi diversi (il D.Lgs. n. 504/1992, il D.Lgs. n. 23/2011 ed, infine, il D.L. n. 201/2011) e tale circostanza,

unitamente alla fretta con la quale il Legislatore si è visto costretto ad accelerarne l’applicazione, non faci-lita il compito dell’Amministrazione comunale e del contribuente.Molti aspetti del tributo risultano ancora controversi e sono in attesa di chiarimenti ufficiali, mentre da più parti si sollecitano interventi corret-tivi del Legislatore volti a rispondere alle più svariate esigenze. Si può, pertanto, parlare a buon diritto di un cantiere aperto: la stessa definizione di imposta “sperimentale”, adottata dalla legge per definire il primo triennio di applicazione, lascia sup-porre che la veste definitiva dell’Imu

potrebbe essere almeno in parte diversa.Il volume affronta con taglio operativo e le principali “criticità” del tributo: dalla nascita alla applicazione delle aliquote, dalle modali-tà di riscossione al contenzioso analizzando le analogie e le differenze rispetto all’ormai sorpassata Ici il tutto alla luce delle recenti novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 16/2012 (ddl A.S. n. 3184).

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L’art. 24 D.L. n. 201/2011, nel testo coordi-nato con la legge di conversione, apporta sostanziali mutamenti al pregresso quadro normativo, il cui caposaldo era rappre-sentato dalla Legge n. 335/1995, se pur già modificata con gli interventi contenuti nel D.L. n. 78/2009 e nel D.L. n. 78/2010, nonché nel D.L. n. 98/2011 e rappresenta, almeno ad oggi, la definizione di un pro-cesso sempre più teso ad incrementare, da un lato, il limite di età per l’accesso al pensionamento, e dall’altro a spostare sempre di più l’asse verso il sistema con-tributivo, ossia al sistema non più legato al reddito bensì al quantum effettivamente versato nelle casse previdenziali.Da questi principi si diparte una riforma che soltanto ora possiamo definire chiara in termini di applicabilità alle Amministra-zioni pubbliche, specie a seguito della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’8 marzo 2012, n. 2.Le modifiche sostanziali apportate dalla norma agli iscritti all’ex gestione Inpdap (ora Inps per effetto del medesimo decre-to n. 201) a partire dal 1° gennaio 2012 possono così riassumersi:1) sistemi di calcolo: la Legge n. 335/1995

fissava a tre i sistemi di calcolo della pensione:- retributivo: da applicarsi a coloro

che alla data del 31 dicembre 1995 vantassero un’anzianità contributiva di almeno 18 anni,

- misto: per coloro che vantassero un’anzianità inferiore a 18 anni alla medesima data,

- contributivo: da applicarsi a tutti gli assunti in servizio dopo il 1° gennaio 1996.

La riforma prevede due soli sistemi di calcolo: il sistema misto per gli assunti prima del 1° gennaio 1996 ed il sistema contributivo per quelli assunti da tale data, fermo restando che a decorre-re dal 1° gennaio 2012 le anzianità contributive sono computate per tutti secondo il solo sistema contributivo;

2) tipologie di pensione: la riforma abolisce la pensione di anzianità, de-

terminata dalla somma tra età ed an-zianità contributiva, sostituendola con la pensione anticipata, e modificando i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.

L’accesso alla pensione di vecchiaia prevede il requisito di 66 anni di età e di 20 anni di anzianità contributiva, con adeguamento alla speranza di vita che sarà di 3 mesi nel 2013, 2014 e 2015, per poi adeguarsi con periodicità biennale fino al 2018 e triennale dal 2019. Per i lavoratori il cui primo accredito contri-butivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 l’accesso al pensionamento è condizionato all’importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale che per l’anno in corso è pari a 429,00 euro.Alla pensione anticipata possono invece accedere coloro che nell’anno in corso abbiano maturato un’anzianità contributi-va di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013. Non è prevista un’età minima, ma il trattamento pensionistico è ridotto dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Per i soli lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è consentito il collocamento a ri-poso anticipato, oltre che nei casi sopra previsti, al compimento dei 63 anni di età, a condizione che gli stessi vantino un’an-

zianità contributiva effettiva di almeno 20 anni e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.È inoltre tuttora in vigore la disposizione contenuta dall’art. 1, comma 9 Legge n. 243/2004: fino al 31 dicembre 2015 possono accedere al trattamento pensionistico le donne che abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contributi, purché optino integralmente per il calcolo contributivo del trattamento.Le disposizioni sopra citate trovano appli-cazione per coloro che maturino i requisiti al 1° gennaio 2012. Come ampiamente chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012, trova pienamente applicazione il sistema pre-vigente per coloro che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti di anzianità o di vecchiaia per l’accesso alla pensione: «Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazio-ne pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».Parimenti la norma fa salvi i provvedimenti di collocamento a riposo adottati entro il 31 dicembre 2012.La circolare chiarisce diversi punti della norma con riguardo alle Pubbliche Am-ministrazioni, atteso il principio fissato al comma 4 dell’art. 24: «...il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza…».In primis non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni la permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età ed il favore legislativo alla stessa accordato, salvo soltanto il caso in cui ciò sia necessario per l’accesso al trat-tamento pensionistico (al compimento del settantesimo anno di età il periodo

Le pensioni dei dipendenti pubblici dopo la “riforma monti”. Gli effetti sul lavoro pubblico dell’art. 24 D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011

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La programmazione negli appalti pubblici degli Enti locali - D.m. ministero delle infrastrutture e trasporti 11 novembre 2011

di contribuzione minima è ridotto a 5 anni), sulla scorta del diritto costituzionale al trat-tamento pensionistico sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 392/1991 «…il comma 7 dell’art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un’età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma ecceziona-le, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo - non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica. Inoltre, in linea con i principi della Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l’amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione».Il collocamento a riposo d’ufficio al rag-giungimento del limite di età, fissato dal D.P.R. n. 1092/1973, è tuttora in vigore per i pubblici dipendenti, fermo restando che, come dispone il comma 20 dell’art. 24, l’applicazione dell’art. 72 D.L. n. 112/2008

deve coordinarsi con le nuove disposizioni normative e quindi:1) il trattenimento in servizio per un biennio

dopo il compimento del limite di età, che dal 1° gennaio 2012 è pari a 66 anni, soggiace tutt’oggi alla disciplina ivi prevista, ossia valutazione dell’Ente di appartenenza sia in termini organizzativi che in termini di facoltà assunzionali, atteso che l’istituto equivale a nuova assunzione e quindi soggiace ai limiti di spesa di cui all’art. 14 D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 557 Legge finanziaria 2007, a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro non sia necessaria per il raggiungimento dei requisiti minimi di accesso alla pensione;

2) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, già prevista per coloro che avessero raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2011, è applicabile a coloro che raggiungano, a partire dal 1° gennaio 2012, le nuove soglie di anzianità contributiva previste per il pensionamento anticipato oltre che i 62 anni di età, e purché gli Enti abbiano adottato idonei criteri generali per tale procedura.

◆ Dott.ssa Ludovica Iarussi

Finanziamento opere pubblicheL’art. 54 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede, per gli Enti locali, la possibilità di finanziare singole opere pub-bliche attraverso l’emissione di obbligazioni di scopo garan-tite da un apposito patrimonio destinato, costituito da beni immobili di proprietà disponibili ed escluso da possibili azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dagli Enti stessi. Per l’operatività della dispo-sizione si dovrà attendere l’emanazione, da parte del Ministro dell’Economia e del-le Finanze, di concerto con i Ministri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un apposito regolamento con il quale dovranno essere determinate le modalità di costituzione e gestione del predetto patrimonio, prevista entro il 24 luglio 2012.

Focus

Con decreto del Ministero delle Infra-strutture e dei Trasporti dell’11 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. 6 marzo 2012, n. 55, è stata data attuazione alla previ-sione dell’art. 128 del Codice dei contratti e degli artt. 13 e 271 del regolamento generale D.P.R. n. 207/2010. Il citato decreto ministeriale, che sosti-tuisce il D.M. 9 giugno 2005, n. 1021/IV e le allegate schede-tipo, disciplina la procedura e contiene gli schemi-tipo per:- la redazione e la pubblicazione

del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

- la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizio-ne di beni e servizi.

La disciplina di riferimento in materia, costituita dai citati artt. 128 del Codice e 13 e 271 D.P.R. n. 207/2010, prevede in particolare:a) la redazione annuale di un program-

ma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio (proposta del responsabile del servizio entro il 30 settembre e adozione dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno);

b) l’approvazione di tale programma contestualmente al bilancio di pre-visione e al bilancio pluriennale e l’allegazione al bilancio dell’elenco dei lavori da avviare nell’anno;

c) l’indicazione nel programma, per tipologia e in relazione alle specifiche

categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, ecc.;

d) il rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa.

Esaminando, quindi, il nuovo decreto ministeriale, si possono segnalare i seguenti elementi.

1) Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggior-namenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori

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È prevista l’adozione del programma trien-nale e degli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati allo stesso, facendo riferimento, per l’inserimento dei lavori nel programma, all’importo com-plessivo dell’intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico. Per gli adempimenti previsti, le Amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet competenti territorialmente.

albo on line e tutela della privacyLa segnalazione di un cittadino che lamentava la diffusione in rete, da parte del Comune di residenza, di propri dati ed in-formazioni personali contenuti in una delibera pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione dedicata all’Albo pretorio on-line, ha fornito al Garante per la protezione dei dati personali l’occasione per ribadire la necessità che i Comuni adottino tutti gli op-portuni accorgimenti affinché le modalità di pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati personali, sul sito web istituzionale e, in particola-re, sull’albo pretorio on-line, rispettino le indicazioni, per quanto riguarda il manteni-mento della diffusione dei dati in Internet, dallo stesso fornite con il provvedimento del 2 mar-zo 2011, recante le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

Focus

2) Attività preliminari alla redazione del programma triennale dei lavori Per gli interventi di importo pari o infe-riore a 10 milioni di euro, è prevista la redazione di sintetici studi (art. 11, comma 1 D.P.R. n. 207/2010).Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni è prevista la redazione di studi di fattibilità (art. 4 Legge n. 144/1999 e art. 14 D.P.R. n. 207/2010).Per i lavori di manutenzione, è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.Per i lavori di finanza di progetto (art. 153 del Codice), è sufficiente lo studio di fattibilità.

3) Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori Nella Scheda 2 allegata al decreto sono indicati la localizzazione dell’intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle Tabelle 1 e 2 allegate allo stesso, gli apporti di capitale privato indicati nella Tabella 3 allegata. Nella Scheda 3 allegata al decreto è contenuta la distinta dei lavori da realiz-zarsi nell’anno cui l’elenco si riferisce, il responsabile del procedimento, lo stato della progettazione, ecc.

4) Redazione dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno e adeguamento dell’elenco annuale a flussi di spesa L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare.Le disposizioni, relative ai lavori in econo-mia, di cui all’art. 125, comma 7 del Codice, sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell’elenco annuale. Al fine di limitare la formazione dei resi-dui passivi, le Amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibi-lità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell’elenco annuale procedono all’adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

5) Pubblicità La pubblicità degli adeguamenti dei pro-grammi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo di committente per

almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza. Le Amministrazioni aggiudicatrici posso-no adottare ulteriori forme di pubblicità rispetto a quelle previste dall’art. 128 del Codice, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di legge. Il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati, dopo l’approvazione, tempestivamente sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti, dalle Regioni e Province autonome e, per estremi, sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

6) Programmazione annuale dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi In relazione alle previsioni del D.P.R. n. 207/2010, per l’acquisizione di beni e servizi, è data facoltà di adottare il programma annuale sulla base della Scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al decreto. L’inclusione nell’elenco annuale è subordinata alla previa approvazione della progettazione di servizi e forni-ture secondo quanto disposto dall’art. 279 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ossia articolazione, di regola, in un unico livello e identificazione precisa nel progetto dell’oggetto della prestazione del servizio o della fornitura). È prevista, inoltre, l’applicazione in quan-to compatibile delle altre disposizioni del decreto previste per i lavori pubblici.

7) Applicazione e aggiornamento Sulla base della concreta esperienza applicativa, è previsto l’invio entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di eventuali proposte di integrazione e di modifica al citato decreto.

◆ Dott. Eugenio De Carlo

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L’impignorabilità dei crediti ex art. 159 TUEL alla luce della sentenza delle Corte di Cassazione, Sez. iii, 26 marzo 2012, n. 4820Le esecuzioni nei confronti degli Enti locali, com’è noto, sono disciplinate dall’art. 159 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli Enti Locali) , il quale sancisce l’inammissibilità di procedure di esecu-zione e di espropriazione forzata presso soggetti diversi dai tesorieri degli Enti.L’espropriazione forzata nei confronti degli Enti locali dovrà quindi essere eseguita nelle forme del pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. C.P.C., considerato che l’utilizzo di altre forme di esecuzione non determina vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.L’art. 159 TUEL prevede la non assog-gettabilità ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, delle somme di competenza degli Enti locali aventi specifico vincolo di de-stinazione, e cioè destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i 3 mesi successivi, delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, ed all’espletamento dei servizi locali indispensabili.Per l’operatività di tale vincolo, occorre che l’organo esecutivo dell’Ente, con deliberazione da adottarsi ogni seme-stre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.Una procedura esecutiva che abbia ad oggetto tali somme non è idonea ad imporre alcun vincolo sulle stesse, né a limitare l’attività del tesoriere.L’operatività di tale impignorabilità, di fatto fortemente limitativa delle pos-sibilità per il creditore procedente di soddisfare il proprio credito nei confronti dell’Ente, è stata oggetto di vaglio da parte della Corte Costituzionale (sen-tenza 18 giugno 2003, n. 211 in G.U. 25 giugno 2003, n. 25), la quale ha dichiarato incostituzionale l’art. 159 TUEL, commi da 2 a 4, nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità delle somme soggette a vincolo di destinazione non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo

esecutivo della deliberazione semestrale e la notificazione di essa al tesoriere, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fat ture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’Ente stesso.

I precedenti della Corte di Cassazione Sulla portata di tale impignorabilità è più volte intervenuta la Corte di Cassazione con numerose pronunce, volte a chia-rire le modalità attraverso le quali tale impignorabilità possa essere rilevata nell’ambito del processo esecutivo, non-ché in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio tra creditore procedente ed Ente, qualora il primo intenda contestare l’ordinanza di nullità del pignoramento eventualmente emessa dal giudice rite-nendo che il vincolo di destinazione sia divenuto inefficace.In par t icolare, con la sentenza n. 23727/08, la Suprema Corte ha ritenuto che:- è dovere del tesoriere, in quanto

ausiliario del giudice, dichiarare se esistono somme di cui è debitore verso l’Ente locale e quale ne sia la condizione in rapporto alla delibera comunale di destinazione ad esso notificata ed ai pagamenti successivi;

- spet ta al giudice dell ’esecuzione, anche di uf f icio, e quindi anche nell’ipotesi in cui l’Ente non compaia all’udienza di dichiarazione del terzo, accertare in base alla documentazio-ne depositata ed alle osservazioni fatte dal creditore procedente se il pignoramento sia nullo per essere caduto su somme soggette a vincolo di destinazione;

- nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, promosso contro l’ordi-nanza di nullità dal creditore proce-dente, spetta all’opponente allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre è onere dell’Ente locale dare la prova che tali pagamenti

sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.

In sostanza, in ossequio al dato letterale ricavabile dall’art. 159 TUEL, l’impigno-rabilità delle somme soggette a vincolo di destinazione e la conseguente nullità del pignoramento può essere accertata d’ufficio dal giudice dell’esecuzione sulla base della dichiarazione del terzo, anche nel caso in cui l’Ente locale non compaia all’udienza di dichiarazione del terzo, e senza che l’Ente sia onerato di proporre opposizione all’esecuzione al fine di far valere tale vincolo.Nella fattispecie in esame, è inoltre necessario distinguere due momenti: quello del processo esecutivo, nell’ambi-to del quale i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non hanno attitudine di giudicato, e quello del giudizio di co-gnizione che si apre con l’opposizione agli atti esecutivi.Nel processo esecutivo, cui non sono estranei né il contraddit torio delle parti né l’istruzione probatoria, grande rilievo è attribuito alla posizione del terzo-tesoriere, che riveste la qualità di ausiliare del giudice.Il tesoriere, nel rendere la dichiarazione, deve infatti riferire ogni aspetto della situazione concreta se rilevante per la decisione: il creditore procedente potrà sempre contestare tale dichiarazione alla stregua della stessa documentazione prodotta dal tesoriere, ovvero soste-nerne l’incompletezza.

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La sentenza della Corte di Cassazione 26 marzo 2012, n. 4820Recentemente, la Corte di Cassazione, Sez. III civile è nuovamente intervenuta in materia di impignorabilità delle somme degli Enti locali soggette a vincolo di destinazione con la sentenza 26 marzo 2012, n. 4820.Nella decisione in questione, la Cas-sazione ha innanzitut to confermato l’impostazione della precedente pro-nuncia n. 23727/2008, confermando la legittimità delle disposizioni in materia di impignorabilità delle somme soggette a vincolo di destinazione e del rilievo d’ufficio che in merito allo stesso può compiere il giudice.Oggetto della pronuncia è però, in par-ticolar modo, la ripartizione dell’onere probatorio che sorge in capo alle parti nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.La Cassazione ha ritenuto che il creditore procedente assolva ogni onere su di esso incombente con la mera adduzio-ne, evidentemente non pretestuosa né generica, di circostanze di fatto, anali-ticamente elencate (anche nel ricorso di opposizione) dalle quali desumere il sospetto di inoperatività del vincolo.Qualora il creditore abbia in concreto offerto di provare, con prove documentali

ed orali, tali circostanze, ciò non elide il corrispondente onere del Comune di dimostrare il rispetto delle previsioni di cui all’art. 159 TUEL. Tale onere proba-torio non può tuttavia essere assolto mediante una mera certificazione di uno degli uffici od organi dell’Ente locale, poiché anche nei confronti della Pub-blica Amministrazione opera il principio generale del processo civile per il quale nessuno può formare prove a proprio favore. Onerato della prova positiva della insussistenza di atti impeditivi dell’impignorabilità, una volta non pre-testuosamente dedotti dal creditore, è in ogni caso il Comune. La Suprema Corte ritiene inoltre che, qualora il giudice sulla base delle allegazioni effettuate dal cre-ditore procedente sospetti l’inoperatività dell’impignorabilità, può opportunamente disporre anche una consulenza tecnica di ufficio percipiente, essendo evidente l’inaccessibilità, da parte del singolo creditore, alla complessa contabilità di un Ente, e quindi la sua impossibilità di provare altrimenti le circostanze dedotte, e ciò a prescindere dalla parte che ne avesse in concreto l’onere probatorio.

◆ Avv. Alessandro Rizzo

Il creditore procedente o l’Ente esecuta-to possono successivamente promuovere opposizione agli atti esecutivi, impugnan-do l’uno l’ordinanza che dichiara nullo il pignoramento, e l’altro l’ordinanza che assegna le somme.Nell’ambito del giudizio di cognizione promosso mediante l’opposizione agli atti esecutivi, sia dal creditore procedente che dall’Ente locale, grande rilevanza ha l’onere probatorio delle parti.Il creditore deve allegare fatti precisi volti a dimostrare l’inoperatività del vincolo (e quindi dell’ impignorabilità delle somme), quali specifici pagamenti che siano stati eseguiti successiva-mente alla delibera per debiti estranei alla stessa, senza il rispetto del dovuto ordine cronologico.Di contro, spetta all’Ente locale dare la prova che tali pagamenti cui il creditore ha fat to riferimento nell’opposizione sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cro-nologico, in ossequio all’art. 159 TUEL: ciò in quanto, diversamente dal privato, il Comune è nelle condizioni migliori per fornire tale dimostrazione, considerata la documentazione in possesso suo e del tesoriere circa i procedimenti di erogazione della spesa.

Il volume è una completa rassegna che sintetizza l’evoluzione normativa che va dalla direttiva europea 2006/123/CE al D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento, fino alle ultime leggi di riforma e di liberalizzazione e che rispecchia l’im-portante opera di “modernizzazione” e “semplificazione amministrativa” operata dal Legislatore nazionale e dall’Unione Europea.Si tratta di un’opera che analizza, in particolare:

Il commercio,le attività produttivee il SuapProcedimenti telematici e semplificazione amministrativaNadia Corà, Guido Paraticocd-rom allegato - pp. 440 - ¤ 62,00

- la disciplina europea, statale e regionale dei servizi commerciali;

- il commercio, la tutela della concorrenza il corretto funzionamento del mercato nella disciplina europea e nazionale;

- il commercio, il governo del territorio, la funzione di programmazione e i livelli di garanzia;

- la disciplina “di settore”, cioè dei pro-cedimenti commerciali;

- il commercio, le funzioni amministrative dei Comuni, i procedimenti amministrativi

telematici, la cui disciplina è ag-giornata alle disposizioni antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e alla nuova classificazione ATECO 2007.

Al volume è allegato un cd-rom con-tenente modulistica, normativa, Codici ATECO e Rapporti dell’Osservatorio Nazionale del Commercio.

manuali degli Enti locali

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Servizi

Elaborazione stipendi ed adempimenti fiscali connessi

Pratiche previdenziali

inserimento dati per la gestione dei Servizi Cimiteriali

rilevazione ed inventariazione del Patrimonio Comunale

Gestione e bonifica dei tributi Tarsu-Tia

Gestione e bonifica imU

Bollettazione e postalizzazione di ogni tipo di tributo

Gestione delle attività della Polizia municipale

Digitalizzazione ed archiviazione degli atti anagrafici

Scansione e digitalizzazione di documenti artistici e storici

Fatturazione, registrazione, elaborazione dei servizi soggetti ad i.V.a.Denuncia annuale iVa/iraP

invii telematici per ogni adempimento fiscale

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Domanda del

Comune diPalazzo PignanoSi chiede il Vs. parere su come gestire nel bilancio di previsione le agevolazioni Tarsu.Dal combinato disposto del comma 1 dell’art. 61 e del comma 3 dell’art. 67 del decreto deriva che il “gettito complessivo” Tarsu deve intendersi comprensivo dell’entrata figurativa corrispon-dente all’importo delle eventuali agevolazioni previste ai sensi dell’art. 67, comma 1, del decreto, con la conseguenza che in violazione di ogni principio contabile, si trasforma in pre-visione di spesa finanziaria quella che è invece una diminuzione dell’entrata specifica, cioè del gettito del tributo, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.Nel caso specifico ho agevolazioni per € 21.000,00 e un gettito al netto delle agevolazioni, di € 380.000. A livello di capitoli di bilancio, come si deve fare?Si deve mettere il capitolo nella spesa per l’importo di € 21.000,00? E nell’Entrata poi cosa si deve fare? Perché se si deve fare un’ope-razione contabile si deve fare un mandato e una reversale.

risponde il dott.

Vincenzo CuzzolaLa copertura del costo TarsuLa Circolare n. 95/E/5/2806 del 22 giugno 1994, chiarisce il concetto. L’art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 impone il rapporto tra il costo del servizio, limitato allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (ordinari e assimilati) e il gettito del tributo che non può superare il predetto costo d’esercizio, il quale costituisce il limite globale massimo del fondamento della tassa, con la conseguenza che l’eventuale eccedenza, risultante dai dati consuntivi, è acquisita dal Comune in carenza assoluta di potere impositivo e può essere oggetto di rilievo ispettivo o di azione di restituzione da parte del contribuente.Dal combinato disposto del comma 1 dell’articolo in esame e del comma 3 dell’art. 67 deriva che il “gettito complessivo” deve intendersi com-prensivo dell’entrata figurativa corrispondente all’importo delle agevolazioni eventualmente previste, che, non potendo essere coperto con il tributo dell’anno di competenza, non può essere compreso nel gettito effettivo massimo; questo, pertanto, in presenza di agevolazioni, è pari al costo di esercizio del servizio al netto dell’importo totale delle agevolazioni (gettito effettivo massimo - costo d’esercizio - perdita di gettito per agevolazioni o spesa fiscale).In sostanza quindi se si conseguisse (ormai data l’esperienza attualizzata sulla tarsu, ci permettiamo dire: in linea teorica) un gettito annuale effettivo (cioè gettito effettivo mag-giorato dalle esenzioni concesse) superiore al costo del servizio, l’eccedenza andrebbe resa al contribuente. La previsione quindi ha il fine di non far scontare il costo del servizio alla generalità dei contribuenti diversi da quelli

ai quali vengono concesse le agevolazioni, ma di lasciarlo a carico del bilancio dell’ente concedente.

Le agevolazioni ed il costo delle stesseL’art. 67, comma 1, prevede ampia discrezionalità nella previsione dei trattamenti agevolati che tuttavia incontra limiti sostanziali e di carattere finanziario. Infatti i criteri extrafiscali di riduzione o, in via eccezionale, d’esenzione, vanno appli-cati in modo restrittivo stante il collegamento con un servizio reso e non devono prestarsi a censure di chiara arbitrarietà nel senso di sollevare parzialmente o totalmente dall’obbligo tributario soggetti che, all’evidenza, non versano in alcuna delle situazioni considerate meritevoli (ad esempio: disagio socio-economico, interesse della collettività locale ad attività con risorse esigue, tutela ambientale o del territorio, ecc.), ovvero che tali situazioni o esigenze ricorrono in misura irrilevante.In sede di controllo potrà essere oggetto di rilievo la previsione come agevolazione (ridu-zione o esenzione) di situazioni o condizioni, che secondo la comune esperienza comportano una minore potenzialità di rifiuti rispetto alla media ordinaria o minor costo del servizio (ad esempio, l’età avanzata dell’utente, occasionale impiego ridotto di fattori produttivi, eccetera), in quanto situazioni o condizioni del genere sono tassativamente previste negli artt. 59, 62 e 66. Analoga considerazione vale per il caso di previsione di tariffe chiaramente insufficienti rispetto alla potenzialità di rifiuti di specifiche attività o utilizzazioni senza che la relativa age-volazione sia prevista come tale nel regolamento ed iscritta in bilancio ai sensi del comma 3.

L’iscrizione in bilancio delle agevolazioniCostituisce condizione di legittimità finanziaria dell’agevolazione l’iscrizione (o variazione) in bilancio come autorizzazione di “spesa fisca-le” per la perdita di gettito prevedibile e la conseguente copertura con risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio in cui è operata l’iscrizione suddetta, risorse che possono consistere nei proventi di altri tributi, dei trasferimenti erariali e delle sanzioni, nonché nei recuperi di tassa a seguito di accertamenti per annualità precedenti, qualora le somme re-cuperate non costituiscano eccedenza rispetto al costo del servizio svolto nel predetto anno e da restituire agli utenti. Circa i riflessi di tale disposizione sulla deter-minazione del limite di gettito effettivo (oltre il quale si forma eccedenza di prelievo senza potere impositivo) si rinvia a quanto precisato all’inizio del presente lavoro.

Le scritture contabiliNon ravvisiamo alcuna necessità di accertare il gettito figurativo oltre l’importo del ruolo ef-fettivo e di impegnare la previsione di “spesa fiscale” per la perdita di gettito, con contestuale regolarizzazione di cassa delle dette partite, mediante emissione di mandati e reversali a compensazione. Essendo la posta di spesa fiscale meramente figurativa ed utile a dimo-strare come le agevolazioni rimangono a carico del bilancio e non vengono spalmate sugli altri contribuenti (ovviamente nella ipotesi in cui il gettito complessivo dovesse essere superiore al costo del servizio per come sopra indicato).

◆ Dott. Vincenzo Cuzzola

Rivista dellaHALLEY informatica srl

EditoreHALLEY informatica srlVia Circonvallazione n. 131 62024 Matelica (MC)Tel. 0737-781211

Hanno collaborato a questo numero:Dott. Salvatore RestucciaDott.ssa Cristina MontanariDott. Eugenio De CarloMagg. Pietro Dott. CucumileDott. Umberto CorazzaCons. del LavoroRag. Daniele ConfortiDott.ssa Ludovica IarussiAvv. Alessandro Rizzo

Staff Halley:Paola ChiappaChiara CappellettiRomina CerescioliGiovanni Torselletti

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