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Il ruolo della fiduciaria nella tutela e gestione del patrimonio
Dott. Andrea Bertolotti
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La Società Fiduciaria
• “Sono società fiduciarie e di revisione quelle che si propongono sotto
forma d’impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi,
l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei
portatori di azioni e obbligazioni” (Art. 1 Legge 23 novembre 1939 n. 1966).
• Le società fiduciarie sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, a controlli e ad un particolare regime sull’amministrazione.
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“La fiduciaria va considerata come struttura professionalmente qualificata,
autorizzata, riconosciuta e monitorata dall’autorità pubblica in grado di operare
come intermediario abilitato e di offrire molteplici servizi, imperniati sul contratto
fiduciario, nel rispetto della riservatezza, discrezione e privacy garantendo anche
possibili benefici, economicamente tangibili, in un ambito di pianificazione ed
ottimizzazione fiscale”.
Dott. Andrea Mariani (Membro consiglio direttivo Assofiduciaria)
La società fiduciaria oggi..
La Società Fiduciaria
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Quale fine può avere l’intestazione fiduciaria di beni?
L’amministrazione fiduciaria di un bene mantiene riservata l’effettiva proprietà e
consente alla Fiduciaria di porre in essere a nome proprio ma per conto del
fiduciante attività in grado di soddisfare le più diverse esigenze, sia in ambito
finanziario sia in ambito societario anche a supporto di trust e patti di famiglia.
Soggetti non legittimati non possono venire a conoscenza dell’identità del
Mandante.
Riservatezza:
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• Altri vantaggi dell’intestazione fiduciaria:
• Garanzia nella realizzazione di contratti reali non obbligatori (vedi atti
di compromessi nella cessione a terzi di beni), in quanto la fiduciaria
interponendosi, funge da terzo soggetto indipendente.
• Elasticità del mandato fiduciario, personalizzabile, secondo i desiderata
del fiduciante , adottabile oggi anche per finalità economiche individuali
nell’ambito della pianificazione fiscale del proprio patrimonio.
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• Proprietà formale (tra terzi e fiduciaria): fiduciaria
• Proprietà sostanziale (tra fiduciante e fiduciaria): fiduciante
Il mandato fiduciario
La Riservatezza
Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale :
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• In pratica la fiduciaria si intesta i beni, ad esempio quote/azioni
oppure liquidità o strumenti finanziari. Tale intestazione nel nostro
paese ha un effetto obbligatorio e non reale.
• Nel rapporto interno il proprietario di beni rimane il fiduciante, ma
ai terzi appare solo la società fiduciaria con l’impossibilità di
conoscere chi ha attribuito il mandato.
La Riservatezza
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Società ALFA
Marco
60%
Altri soci 40%
MARCO60%
Altri soci 40%
FIDUCIARIA
60%
Altri soci 40%
acquistare
quote 60%
sottoscrivere
aumento
di capitaleMARCO
fiduciante
da mandato
fiduciario
FIDUCIARIA
E s e m p i o :
La Riservatezza
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La Riservatezza
I TERZI
-creditori
- coniuge
- qualsiasi soggetto
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� Si realizza una segretezza di fatto circa la proprietà del bene, voluta per motivi di
opportunità (motivi commerciali, d’immagine) motivi giuridici (esistenza di conflitti di
interesse, patti di non concorrenza), motivi di protezione del patrimonio.
� L’intestazione fiduciaria non realizza una segregazione giuridica (come il trust o il
fondo patrimoniale) ma di fatto, nascondendo il titolare del patrimonio, realizza un
effetto analogo nel caso di passaggi generazionali. Attraverso la semplice cessione
di quote/azioni tra mandati, si ottiene la riservatezza dei passaggi nei confronti dei
terzi.
Il mandato fiduciario
La Riservatezza
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• Il proprietario attribuisce un mandato fiduciario avente ad oggetto
l’amministrazione dei beni (non la gestione)
• La fiduciaria amministra i beni attenendosi alle istruzioni impartite dal fiduciante
(vedi voto in assemblee)
• La fiduciaria garantisce la riservatezza al fiduciante, che non vuole apparire come
proprietario, anche nel caso di operazioni di cambio di proprietà.
• Il fiduciante ha diritto in qualsiasi momento con nuove istruzioni a specificare
quelle precedenti, di darne di diverse, di revocare il mandato e reintestarsi i beni.
La Riservatezza
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Cosa può essere intestato ad una società fiduciaria ?
• Partecipazioni in società di capitali (non quotate e quotate):
Prestiti obbligazionari o strumenti di debito emessi da società non quotate e
quotate
• Depositi titoli e conti correnti
• Contratti di Gestioni Patrimoniali
• Polizze assicurative
• Contratti in genere
• Opere d’arte
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I possibili utilizzi
� Spa, Srl, Sapa (soci accomandanti), Sas (soci accomandanti)
� Altre società estere
I vantaggi:
Intestazione quote societarie
• La proprietà delle quote resta (o si trasferisce nel caso di acquisizione) al
fiduciante, garantendo l’anonimato nei confronti dei terzi sulla propria
consistenza patrimoniale.
• Appare il nominativo della fiduciaria in luogo di quello del proprietario
effettivo
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• Nel libro dei soci è iscritta la società fiduciaria
• Atti notarili (costituzione società, verbali assembleari redatti per atto pubblico, atti di
trasferimento quote Srl)
• Registro Imprese : deposito atto di trasferimento quote Srl ed elenco soci
• Comunicazioni societarie varie
• Comunicazione all’amministrazione finanziaria da parte della società partecipata (ad es.
Mod. 770)
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I possibili utilizzi � Trustee
� Esecutore delle distribuzioni ai beneficiari
� Protector (Guardiano)
� Settlor (Disponente)
TRUST:
I vantaggi:
La Fiduciaria può mettere a disposizione le proprie competenze per svolgere in modo
professionale il ruolo di Trustee o coadiuvandolo nella tenuta della contabilità ai fini del
rendiconto ai beneficiari (istituzione e aggiornamento del Libro degli eventi , conservazione
documentazione , contabilizzazione delle operazioni , rendiconto annuale, dichiaraz. Mod.
Unico Enti non comm., eventuale Modello RW in caso di attività all’estero, reportistica
periodica su attività immobiliari e/o immobiliari)
La Fiduciaria in qualità di Protector può vigilare che gli investimenti del Trustee non
depauperino il patrimonio conferito e rispettino la destinazione voluta. Ancora in qualità di
Protector può indicare al Trustee gli amministratori o i sindaci e monitorare che non vengano
compiuti atti di sistrazione del patrimonio conferito.
Per conto del Settlor la Fiduciaria può conferire al Trust le partecipazioni e ricevere mandato
dal Trust per il mantenimento dell’intestazione della partecipazione
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Patto di famiglia :
I vantaggi: Mediante mandato fiduciario irrevocabile nell’interesse di terzi, si garantisce con istruzioni
speciali l’unitarietà di gestione nell’interesse di famiglia.
La partecipazione viene intestata alla Fiduciaria anche nell’interesse dei legittimari
esclusi a garanzia della loro futura liquidazione.
La Fiduciaria può amministrare tutto o parte del corrispettivo in denaro (o in natura, se si
tratta di titoli) liquidato agli altri legittimari non assegnati
Nel caso di comparsa di un legittimario non esistente o non noto al momento
dell’assegnazione, che rende necessaria l’accesso credito bancario mediante la messa in
garanzia della partecipazione presso una banca perché finanzi la liquidazione della quota
dei legittimario escluso, il ricorso alla fiduciaria consente che la somma venga ad essa
erogata, che l’amministrerà anche nell’interesse del legittimario prescelto fino a
realizzarsi della condizione contrattualmente prevista.
Permettere il passaggio generazione dei beni di famiglia, assicurando la
continuità gestionale e avendo cura del perfezionamento della fase di
liquidazione della quota dei legittimari non assegnatari o non esistenti
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I possibili utilizzi
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Patti parasociali
I vantaggi: Con l’intestazione fiduciaria delle azioni sindacate viene imposto col patto
fiduciario ad un soggetto, di votare nelle assemblee in conformità delle
disposizioni che la direzione del patto di volta in volta impartirà.
I limiti dei patti parasociali di voto è l’efficacia obbligatoria solo fra le parti, alle quali spetta per
l’inadempimento subito solo il risarcimento del danno.
I soci aderenti al patto conservano la libertà di voto in assemblea senza alcun effetto sulla
validità della deliberazione assunta dall’assemblea.
I tempi necessari poi per l’intervento giudiziario sono poi in ritardo rispetto al tempo di
assunzione della deliberazione assembleare.
I possibili utilizzi
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Rapporti con soci di minoranza (stock options)
I vantaggi: Con l’intestazione fiduciaria (riservatezza interna ed esterna alla società), i
soci di minoranza (manager) firmano una scrittura privata che prevede a
favore del socio di maggioranza:
Socio unico cede ai manager partecipazioni di minoranza come incentivo, ma desidera coprirsi
dal rischio di disaccordi futuri
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I possibili utilizzi
• Rinuncia a diritto di prelazione
• Diritto di prelazione in caso di cessione quote
• Acquisto ad un prezzo determinato in caso di vendita azioni da parte del
socio di minoranza
• Istruzioni irrevocabili alla fiduciaria ad eseguire quanto sopra, per cui si
atterrà alle istruzioni e trasferirà la partecipazioni al valore concordato.
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Escrow account e agreeement
I vantaggi: • Consente l’esecuzione di operazioni preliminari all’operazione, impegnando e
garantendo reciprocamente le parti (venditore e acquirente).
• Si tratta di un’opportunità alternativa e competitiva alla garanzia bancaria, con il
vantaggio della riservatezza.
• Permette agli acquirenti di accedere alla contabilità sociale per effettuare una revisione
contabile
• Mediante un mandato fiduciario, la Fiduciaria (terzo indipendente) si impegna a
custodire, amministrare e disporre dell’importo e delle azioni depositate,
temporaneamente fino alla data di esecuzione dell’operazione. Il venditore si impegna
a depositare presso la fiduciaria i certificati azionari debitamente girati in favore
dell’acquirente. L’acquirente deposita il corrispettivo su conto corrente aperto dalla
fiduciaria e consegna procura speciale in forma notarile a girare in proprietà le azioni
depositate.
Con il termine escrow di origine anglosassone si individua un accordo scritto fra due soggetti in forza del quale
somme di denaro o titoli di proprietà oggetto del contratto vengono depositate presso una terza parte a titolo di
garanzia, e rilasciate poi all’avveramento di determinate condizioni espressamente stabilite dalle parti.
(Es.Compravendita di partecipazioni totalitarie, preliminari).
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Depositi a garanzia
I vantaggi: L’intestazione fiduciaria dei valori mobiliari su cui vengono costituiti
vincoli, consente l’esercizio dei diritti di ordinaria amministrazione.
Un soggetto vuole o deve costituire vincoli (pegno, deposito, ecc.) sui valori mobiliari a
garanzia dei finanziamenti ottenuti o degli impegni assunti in ambito societario
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I possibili utilizzi
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Regime del risparmio amministrato
Le società fiduciaria (a norma dell’art. 6 del D.Lgs 461/1997) sono tra i soggetti abilitati a gestire in regime
amministrato titoli (partecipazioni non qualificate e con esclusione depositi in valuta) affidati in custodia o
amministrazione, applicando e liquidando un’imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze realizzate a partire
dal 01.01.2012 (art. 2, comma 6, del D.L. 138/2011 conv. con modif. L. 148/2011).
Il soggetto passivo d’imposta è sempre il fiduciante.
- Tale strumento permette innanzitutto al fiduciante di mantenere l’anonimato sulla consistenza
patrimoniale non dovendo dichiarare in dichiarazione i redditi diversi rientranti nel regime di risparmio
amministrato.
- Esonero dell’intermediario dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 10, c. 4 D. Lgs n. 461/1997) e di
compilazione del quadro SO del mod. 770 limitatamente alle operazioni che avvengono all’interno del
rapporto di amministrazione. Rimane l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (art. 7, c. 6 D.P.R.
605/73 e dal 01.01.2012 art. 12 c. 2 D.L. n. 201/2011
- Nel caso di intestazione fiduciaria di un portafoglio di titoli finanziari (compatibili con “regime amministrato”) e
depositati in differenti istituti di credito si ha poi la possibilità di realizzare la compensazione tra capital
gain/crediti di imposta e plusvalenze/ minusvalenze, realizzando un “consolidato fiscale”. Il titolare ha il
vantaggio di ottenere una unica amministrazione e una rendicontazione integrata (ordini centrali),
effettuata dalla società fiduciaria, in qualità di sostituto d’imposta.
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Monitoraggio fiscale delle attività estere
Le società fiduciarie, come gli altri intermediari finanziari residenti in Italia, possono detenere:
• Attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione (anche in assenza di opzione per
il regime del risparmio amministrato o gestito) attività estere da parte di un soggetto;
• contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’ intervento degli stessi;
• depositi e conti correnti intrattenuti all’estero.
Ciò permette al titolare di mantenere innanzitutto l’anonimato non dovendo dichiarare tali tipologie di
attività/operazioni in dichiarazione (modulo RW) (art. 4 c. 4 D.L. n. 167/1990, come modificato dal D.L. n°
16/2012) e di non pagare la nuova imposta patrimoniale su attività detenute allì’estero (IVAFE art. 19 c.18
D.L. 201/2011)
L’ esonero da monitoraggio generalizzato a tutte queste tipologie di attività, è applicabile a condizione che i
redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario residente, non
necessariamente quale sostituto d’imposta, che segnalerà i flussi transfrontalieri ai sensi dell’art. 1 del D.L. n.
167/1990.
I titoli intestati fiduciariamente, con subdeposito presso banca estere, vengono considerati in pratica “domestici”,
con esonero degli obblighi di monitoraggio valutario da parte dell’intermediario e del pagamento dell’imposta , il
quale ove previsto applicherà e verserà le ritenute alla fonte o imposte sostitutive.
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Polizze vita con fondo dedicato (private client insurance)
I vantaggi: • Possibilità di inserire nella gestione sottostante prodotti finanziari che, se acquisiti direttamente,
concorrerebbero immediatamente alla formazione del reddito imponibile IRPEF con aliquote
progressive.
• Scelta libera del beneficiario della polizza, con diritto proprio di percezione delle somme in ragione
all’individuazione in polizza e non diritto di successione.
• No pagamento imposta di bollo, di registro, di successione. No pagamento di ritenute sul maturato.
• Gli importi saranno riconosciuti al sottoscrittore e tassati per cassa al momento del riscatto:
assoggettati ad imposta sostitutiva (12,5%-20%) da parte della compagnia assicurativa quali redditi
di capitale (art. 44 c.1 lett. g- quater del TUIR), sul differenziale capitale pagato dall’assicurazione e
premi versati dal sottoscrittore.
• La possibilità di costituzione di un patrimonio impignorabile e insequestrabile per legge (art. 1923 del
c.c.), ove si realizzi una polizza con finalità previdenziali e non meramente finanziarie (redditività
non legata esclusivamente a fenomeni di tipo finanziario, senza eliminazione del collegamento
all’evento vita, obiettivo minimo conservazione del capitale in caso di decesso);
Si tratta di un prodotto non standardizzato, costituito da un portafoglio di varie attività finanziarie (azioni,
obbligazioni, fondi di investimento, ecc.)
E’ una polizza vita a premio unico: in pratica il soggetto paga il premio e di fatto trasferisce una somma di
denaro alla compagnia assicurativa, la quale investe le somme acquistando la proprietà di attività
finanziarie e procedendo ad eventuali compensazioni di plusvalenze e minusvalenze tra tutti i prodotti e le
attività inserite nel fondo.
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Polizze vita con compagnie estere
I vantaggi: • In caso la compagnia estera non opera direttamente in Italia,
la fiduciaria può operare quale rappresentante fiscale della
compagnia estera o quale contraente della polizza cui è stato
trasferito il contratto assicurativo e optando per l’applicazione
del regime del risparmio amministrato.
• Il flusso dei pagamenti (premi e riscatto) rimane all’interno del
circuito degli intermediari italiani: il cliente non deve compilare
il quadro RW e non viene segnalato.
• La compagnia estera, il rappresentante fiscale o la fiduciaria
operano da sostituti d’imposta, applicando la tassazione
sostitutiva al momento del riscatto
Possibilità con l’intervento della fiduciaria, di diventare contraente e beneficiario di polizze vita
con compagnie estere, nel caso si volesse usufruire di tassazioni più favorevoli previste
all’estero.
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I possibili utilizzi
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