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Così il reato per le società quotate negli Stati «competitor» dell’Italia ITALIA FRANCIA GRAN BRETAGNA GERMANIA USA Com’è Come sarà SOGGETTI ATTIVI Reato proprio (amministratori, direttori generali, preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori Reato proprio (amministratori, direttori generali, preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori) Reato comune (chiunque) Reato comune (chiunque) Reato proprio (componenti Cda, consiglio di sorveglianza e dipendenti) Reato proprio (amministratori e direttori finanziari) REATO DI PERICOLO O DI DANNO Pericolo- Danno Pericolo Pericolo Pericolo Pericolo astratto, indipendentemente da un danno o un pericolo per il patrimonio Pericolo DOLO Dolo generico - Dolo specifico Dolo generico Dolo generico (consapevolezza dell’inesattezza dei conti) - Dolo specifico (per dissimulare la reale situazione della società) Dolo specifico (il soggetto deve agire per procurare a sé o ad altri un vantaggio o arrecare ad altri un danno) Dolo generico Dolo generico (consapevolezza della mancata corrispondenz delle informazioni certificate al Sec Act del 1934) - Dolo intenzionale (l’intenzione di ingannare i destinatari aggrava la pena) SANZIONI 7 Società non quotate: arresto fino a 2 anni oppure reclusione da 6 mesi a 3 anni 7 Società non quotate: reclusione da 1 a 5 anni oppure, per i fatti più lievi, da 6 mesi a 3 anni; possibilità di archiviazione per "tenuità" del fatto Reclusione fino a 5 anni e multa fino a 375.000 euro. Sono applicabili sanzioni accessorie Reclusione fino a 7 anni Reclusione fino a 3 anni oppure multa Multa fino a 1 milione di dollari e/o reclusione fino a 10 anni o multa fino a 5 milioni di dollar e/o reclusione fino a 20 anni a seconda che il falso sia stato eseguito consapevolmente o con l'intenzione di ingannare i destinatari 7 Società quotate: reclusione da 1 a 4 anni oppure, nei casi più gravi, da 2 a 6 anni 7 Società quotate: reclusione da 3 a 8 anni PROCEDIBILITÀ 7 Società non quotate: querela della persona offesa 7 Società non quotate: querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari delle comunicazioni sociali nelle società al di sotto dei limiti di fallibilità. D’ufficio per le altre D’ufficio D’ufficio D’ufficio D’ufficio 7 Società quotate: d’ufficio 7 Società quotate: d’ufficio Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore Sulla base degli emendamenti votati in commissione sinora, viene elevata la sanzione per il reato di corruzione propria che, su proposta del Governo, passerà da un minimo di 4 e un massimo di 8, a una previsione massima di 10 e minima di 5. Su proposta dell’opposizione è stato invece approvato anche un aumento di un anno da 5 a 6 del massimo di pena che può essere inflitta per la corruzione impropria LA CORRUZIONE Le misure in arrivo con il disegno di legge anti-corruzione Per restituire organicità a tutto il sistema dei reati contro la pubblica amministrazione sono stati anche approvati, su proposta del relatore, aumenti di pena per la corruzione in atti giudiziari che passa da una “forchetta” 4-10 anni a una di 6-12. Nello stesso tempo sale anche la pena per le ipotesi aggravare quando dalla decisione “comprata” è derivata la condanna al carcere o all’ergastolo ATTI TRASPARENTI Stretta sulle sanzioni previste per l’associazione mafiosa (416 bis del codice penale). Il testo del ministero della Giustizia prevede la reclusione da 10 a 15 anni (ora sono 7-12) per chi fa parte di un’associazione mafiosa formata da tre o più persone; da 12 a 18 (ora 9-14) per i promotori, gli organizzatori e coloro che dirigono l’associazione mafiosa e, se l’associazione è armata, da 15 a 26 anni(ora da 12 a 24). MAFIA Confermando la linea del disegno di legge, di generale inasprimento delle pene e per sistematicità dopo la stretta sulla corruzione base, viene previsto anche un aumento delle sanzioni per il peculato che passa a un massimo di 10 anni e 6 mesi a fronte dei precedenti 10 anni e dell’induzione indebita che, su indicazione del relatore, sale dal binomio 4-10 anni a 6 anni di minimo e 10 anni e 6 mesi di massimo PECULATO-INDUZIONE Si conferma quanto previsto nel testo base presentato da Piero Grasso per cui chi ha collaborato per evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove e per l’individuazione degli altri responsabili o anche per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, vede diminuire la pena da un terzo alla metà. No invece agli agenti provocatori COLLABORATORI

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Il Sole 24 Ore 5Martedì 17 Marzo 2015 ­ N. 75

Reati economiciIL CAMMINO DELLA RIFORMA

L’emendamento Renzi: bene la stretta del ddl anticorruzioneOrlando: «Il reato può mordere il fenomeno»

La nuova area di «tolleranza» Cancellate le soglie di punibilitàArchiviazione per tenuità del fatto

L’ANALISI

Salvatore Padula

Chi pagaper il costodell’incertezzau Continua da pagina 1

Èun aspetto che, a benvedere, si presentaanche in altri ambiti,

dal fisco all’ambiente, dalla sicurezza sul lavoro all’antiriciclaggio, solo per citarne alcuni. E si intreccia con il tema della sovrapproduzione normativa o con quello della poca chiarezza della leggi. In una parola, con tutti quegli elementi che finiscono per minare la certezza del diritto. Se ci fossero poche regole, poche procedure, più chiare e più semplici, allora sarebbe più facile individuare da un lato i confini delle responsabilità di operatori e imprese, e dall’altro svolgere in modo più efficacel’attività di controllo. 

Ecco, la nuova configurazione del reato di «false comunicazioni sociali» finisce, purtroppo, per riproporre questo copione. Esattamente ciò di cui le imprese non hanno bisogno. Né quelle che già operano in Italia né quelle che da noi potrebbero investire. Chi lo farà mai di fronte a queste incertezze, con un nuovo reato che per di più finisce per diventare tra i più severi nel contesto internazionale (almeno tra i nostri competitors)? 

In base al testo del governo, viene completamente superato il sistema delle soglie, con il quale – per semplificare – la punibilità viene esclusa (veniva, se sarà approvata la nuova norma) quando la falsità del bilancio o le omissioni non comportano una variazione “eccessiva” dell’utile.

Le regole che ora il governo propone sono molto più severe e non solo a causa dell’abolizione delle soglie di non punibilità. Sono più severe per le società quotate (la pena massima nella nuova formulazione arriva a 8 anni di reclusione, contro i 6 attuali) e sono più severe per le non quotate (si passa dalla contravvenzione prevista in alcuni casi alla reclusione fino a 5 anni), pur con la possibilità di applicare in questi casi sia le nuovissime regole sulla «tenuità del fatto» sia pene ridotte per i fatti più lievi. 

Ma, e qui sta il punto, a preoccupare gli operatori e le imprese non sono tanto né il superamento del sistema delle soglie né il nuovo assetto sanzionatorio più pesante. Ancora una volta, la preoccupazione nasce dalle incertezze che il nuovo testo porta con sé. Un testo che non contiene quella chiarezza, che pure si sarebbe potura fare, sulla determinazione di ciò che è penalmente rilevante (quali fatti materiali? quali comunicazioni? quale grado di concretezza?). Si potrà dire, a esempio, che nella nuova formulazione il superamento delle soglie è compensato con l’introduzione del concetto di «limitata offensività». Ma è evidente che sarà solo il giudice a dover accertare questo elemento, esercitando anche in questo caso un ampio margine di valutazione. 

Quello che serve è un sistema in grado di punire con la massima severità chi volontariamente falsifica i documenti societari, senza però nessun accanimento quando l’inesattezza è frutto di errori o valutazioni. La sensazione è che il nuovo Codice civile non vada in questa direzione.

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Falso in bilancio, 8 anni per le quotateArriva il testo del Governo: carcere fino a 5 anni per le non quotate, ma sino a 3 per le «piccole»

Giovanni NegriMILANO

pAlla fine il Governo scopre lecarte sulla riforma del falso in bi­lancio e deposita al Senato, incommissione Giustizia, l’emen­damento al disegno di legge anti­corruzione. «Alleluia», esulta ilpresidente  del  Senato,  PietroGrasso, che a inizio legislaturapresentò il testo ora in discussio­ne sul quale si innesta la propo­sta del ministero della Giustizia.E  il  presidente  del  Consiglio,Matteo  Renzi,  riferendosi  alcomplesso delle misure  in di­scussione twitta: «Contro cor­ruzione proposte governo: peneaumentate e prescrizione rad­doppiata. E l’Autorità oggi è leg­ge con presidente Cantone».

Mentre, sul punto del falso inbilancio, il ministro Andrea Or­lando,  uscendo  ieri  sera  dalla commissione sottolinea che «si è passati» da un reato di danno a unreato di pericolo con aumento delle pene. Ora, è la lettura del mi­nistro, «siamo di fronte a un reatoin grado di mordere il fenome­no»: per Orlando il testo è equili­brato e incisivo per contrastare il fenomeno, «un testo che ha supe­rato qualunque ipotesi di soglie dipunibilità e che, pur accogliendo le  osservazioni  che  arrivavanodal mondo delle imprese, non ha rinunciato  all’impostazione  dicontrasto serio del fenomeno». 

Il  testo  sostituisce  integral­mente gli articoli 2621 e 2622 delCodice civile che disciplinano ilreato e ne aggiunge due inediti.Diverse  sanzioni,  ma  identicacondotta penalmente rilevante nel caso il delitto sia commessonell’ambito di una società quota­ta o non quotata. Quanto alle san­zioni, la maggiore articolazioneriguarda le società non quotate,dove la reclusione sarà compre­sa tra un minimo di 1 e un massi­mo di 5 anni. Con la possibilità

però di un abbassamento (6 me­si­3 anni) quando i fatti sono dimodesta  entità  «tenuto  conto della natura e delle dimensionidella società e delle modalità o degli effetti della condotta». 

Le medesime sanzioni ridottesi applicano poi, ed è una delle no­vità dell’ultimissima ora, quando il falso riguarda società non quo­tate che non superano i limiti di­mensionali  previsti  dalla  legge fallimentare (in sostanza si tratta di società dalle dimensioni assaicontenute) e, in questo caso, la procedibilità è a querela della so­cietà stessa, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della co­municazione sociale.

Ma, sempre per le società nonquotate, l’emendamento preve­de espressamente la possibilità di applicare la recentissima cau­sa di non punibilità per tenuitàdel fatto, approvata la scorsa set­timana dal Consiglio dei ministrie in attesa solo della pubblicazio­ne in «Gazzetta Ufficiale». Ap­plicazione che è resa possibileproprio dal limite di pena a 5 anniche esclude però la possibilità disvolgere  intercettazioni.  L’ar­chiviazione scatta quando per lemodalità della condotta e l’esi­guità del danno o del pericolol’offesa è lieve e il comportamen­to non è abituale. Il ministero del­la Giustizia ha però voluto scri­vere anche che il giudice dovràvalutare in maniera prevalente l’entità del danno provocato allasocietà, ai soci e ai creditori.

Sul fronte delle società quota­te, invece, è prevista la reclusioneda un minimo di 3 a un massimo di8 anni, senza la possibilità di ap­plicare misure ridotte o forme di non punibilità. A questa conclu­sone porta la completa cancella­zione delle soglie oggi previste dal Codice civile anche per le so­cietà quotate quando non c’è statograve  danno  ai  risparmiatori. Inoltre, alle quotate, quanto a trat­tamento sanzionatorio, sono pa­rificate anche le società control­lanti, quelle che fanno appello ogestiscono il risparmio pubblico, quelle che hanno fatto richiesta diammissione a un mercato regola­mentato italiano o Ue, quelle am­messe alla negoziazione in un si­stema multilaterale italiano.

Venendo  agli  altri  elementidella fattispecie penale, entram­bi i casi di false comunicazioni sociali (quotate e non quotate)vengono allineati con riferimen­to alla descrizione della condot­ta incriminata: entrambe le nor­me colpiscono, infatti, le falsitàche hanno per oggetto l’indica­zione di fatti materiali o l’omis­sione di fatti materiali rilevati.Un concetto, quello dei fatti ma­teriali, che si sostituisce a quellodelle informazioni, con l’inten­zione di ridurre l’impatto del pe­nalmente rilevante sul versantedelle semplici valutazioni e che,sottolinea la relazione di accom­pagnamento all’emendamento,è mutuato dalla norma del Codi­ce civile che punisce l’ostacoloall’esercizio delle funzioni del­l’autorità di vigilanza.

Sanzionando, poi, ogni condot­ta a titolo di delitto è cancellata deltutto l’ipotesi della contravven­zione che riduceva l’area dell’effi­cacia penale e, nello stesso tempo,è quasi del tutto ridotta la proce­dibilità a querela di parte che ora, insieme con la necessità del dan­no, limitava le chance di interven­to della magistratura.

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Così il reato per le società quotate negli Stati «competitor» dell’Italia

ITALIA FRANCIAGRANBRETAGNA GERMANIA USA

Com’è Come saràSOGGETTI ATTIVI

Reato proprio (amministratori, direttori generali, preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori

Reato proprio (amministratori, direttori generali, preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori)

Reato comune (chiunque)

Reato comune (chiunque)

Reato proprio(componenti Cda, consiglio di sorveglianzae dipendenti)

Reato proprio (amministratori e direttori finanziari)

REATODI PERICOLOO DI DANNO

Pericolo­ Danno Pericolo Pericolo Pericolo Pericolo astratto, indipendentemente da un danno o un pericolo per il patrimonio

Pericolo

DOLO Dolo generico ­ Dolo specifico

Dolo generico Dolo generico (consapevolezza dell’inesattezza deiconti) ­ Dolo specifico (per dissimulare la realesituazione della società)

Dolo specifico(il soggetto deve agire per procurare a sé o adaltri un vantaggio o arrecare ad altri un danno)

Dolo generico Dolo generico (consapevolezza della mancata corrispondenzadelle informazioni certificate al Sec Act del 1934) ­ Dolo intenzionale (l’intenzione di ingannare i destinatari aggrava la pena)

SANZIONI 7 Società non quotate: arresto fino a 2 anni oppure reclusioneda 6 mesi a 3 anni

7 Società non quotate: reclusione da 1a 5 anni oppure, per i fatti più lievi,da 6 mesi a 3 anni; possibilità di archiviazione per "tenuità" del fatto

Reclusione fino a 5 anni e multa fino a 375.000 euro. Sono applicabili sanzioni accessorie

Reclusione finoa 7 anni

Reclusione finoa 3 anni oppure multa

Multa fino a 1 milione di dollari e/o reclusione fino a 10 anni o multa fino a 5 milioni di dollari e/o reclusione fino a 20 anni a seconda che il falso sia stato eseguito consapevolmente o con l'intenzione di ingannare i destinatari

7 Società quotate: reclusione da 1 a 4 anni oppure, nei casi più gravi,da 2 a 6 anni

7 Società quotate: reclusioneda 3 a 8 anni

PROCEDIBILITÀ 7 Societànon quotate: querela della persona offesa

7 Società non quotate: querela della società, dei soci, dei creditori o deglialtri destinatari delle comunicazionisociali nelle società al di sotto dei limiti di fallibilità. D’ufficio per le altre

D’ufficio D’ufficio D’ufficio D’ufficio

7 Società quotate: d’ufficio

7 Società quotate: d’ufficio

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore

Il quadro. Si allungano i tempi per l’esame da parte dell’Aula ­ Il filo comune del provvedimento è l’aumento delle pene per i principali delitti contro la pubblica amministrazione e per mafia

L’approvazione slitta alla prossima settimana MILANO

pUna mossa non più  rinvia­bile, ma forse tardiva. Almeno sesi puntava a rispettare l’agenda già definita. Il Governo ha depo­sitato ieri sera l’emendamentosul falso in bilancio, ma difficil­mente il disegno di legge, peral­tro già slittato qualche settima­na fa, potrà essere approvato in settimana. A fare il punto il pre­sidente della commissione Giu­stizia del Senato, Francesco Nit­to Palma: «Abbiamo votato tutti

gli emendamenti oggi (ieri, ndr),ad eccezione di una decina percui è stato chiesto l’accantona­mento da parte del governo e deicomponenti  della  commissio­ne». Entro oggi, chiarisce Pal­ma, «finiremo tutti gli emenda­menti: il termine per la presenta­zione dei sub emendamenti altesto del governo è fissato alle 13di mercoledì. Appena la com­missione Bilancio ci darà il pare­re su questi li votiamo. Credo che  non  ci  sia  problema  per 

chiudere il testo in aula la prossi­ma settimana». «Difficile» inve­ce che si possa farcela per quellain corso visto che «c’è all’esame il divorzio breve e c’è in arrivo il

decreto legge sulle banche». In ogni caso, il disegno di legge pas­serà poi all’esame della Camera.

A confermare l’allungamen­to dei tempi anche il sottose­gretario  alla  Presidenza  del Consiglio,  Graziano  Del  Rio:«Il parto è stato lungo, poteva­mo metterci di meno, ma ormaici siamo. Credo che entro unadecina di giorni il testo potrà es­sere approvato».

Del resto la lunga attesa dellariforma  del  falso  in  bilancio

che, con questi contenuti era già stata messa a punto dal mi­nistero della Giustizia due set­timane fa, ha offerto una spon­da a Forza Italia, ansiosa di mo­strare i muscoli dopo la fine delPatto del Nazareno, per prati­care un ostruzionismo che hatrascinato  la  discussione  in Commissione sino a oggi.

In ogni caso ormai il testo hapreso un volto definito, vistoche a tenerlo insieme è il filodell’aumento  delle  sanzioni.

Che ha una portata ampia, dal momento che va dalla corru­zione propria (quella per attocontrario ai doveri d’ufficio),per la quale la pena massima sa­le a 10 anni a fronte dei prece­denti 8, alla corruzione in atti giudiziari che tocca i 20 anni nelle ipotesi più gravi. Ma a cre­scere sono anche  le sanzioniper  l’associazione  mafiosa,  ilpeculato, l’indebita induzione, la corruzione  impropria  (perl’esercizio della funzione). 

Viene  invece previsto unosconto, fino alla metà della pe­na prevista, per chi collaboracon magistratura e forze del­

l’ordine nello sciogliere il soda­lizio tra corrotto e corruttore enel recuperare i beni oggettodell’accordo illecito. Nulla da fare  invece  per  l’impiego  diagenti provocatori che pure erastato sollecitato da più parti, mentre per l’innalzamento deitermini  di  prescrizione  (che pure  scatterebbe  comunqueper l’aumento delle pene da in­fliggere),  il  ministero  dellaGiustizia ha deciso di puntaresul disegno di legge di riformagenerale della prescrizione in discussione alla Camera.

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Il confronto internazionale. La riforma avvicina le norme a quelle Ue ma persino in Gran Bretagna la reclusione si ferma a 7 anni

In Italia le sanzioni più severe in EuropaMILANO

pAlla fine, con il testo final­mente disponibile, è possibileuna valutazione del  “nuovo”falso in bilancio anche in unaprospettiva di confronto inter­nazionale. Sul piano delle san­zioni la proposta del governo siconferma (rispetto alla bozzasinora circolata) assai severa.La pena, e stiamo facendo rife­rimento alle quotate, di 8 anni di reclusione nel massimo nonè  prevista  attualmente  daiprincipali  ordinamenti  euro­pei. Neppure nel Regno Unito,peraltro,  patria  della  City  e

mercato finanziario certo nonconfrontabile al nostro, si va ol­tre un tetto di 7 anni per repri­mere  le  false  comunicazioni sociali. La Germania si collocanettamente al di sotto, con 3 an­ni, mentre la Francia con 5 sipiazza a mezza strada. Natural­mente è una graduatoria, cometutte,  assai  discutibile,  vistoche, per quanto riguarda l’Ita­lia, si potrebbe fare riferimentoalla triste specificità di una cri­minalità anche  finanziaria didimensioni rilevanti.

Tuttavia,  la  riforma,  se  siprendono in considerazione an­

che altri elementi, ci avvicina senza dubbio a un quadro di compatibilità europea. A parti­re dalla cancellazione delle so­glie  che  assicurano  tuttora un’area di totale irrilevanza pe­nale. Adesso, invece, con l’ecce­zione delle piccolissime società(dove gli stessi livelli di attivi e ricavi sono assai bassi), dellecondotte  illecite  resterà  co­munque traccia. Anche quando verrà, semmai, applicata la nuo­vissima causa di non punibilitàper tenuità del fatto: in questo caso infatti, visto che si tratta pur sempre di un accertamento 

di responsabilità, a carico del­l’interessato l’archiviazione sa­rà riportata dal casellario, evi­tando quella cancellazione an­che di condanne già passate in giudicato per effetto dell’inter­vento del 2002.

La disciplina italiana, per co­me ne esce dopo l’emendamen­to, si qualifica come tutto som­mato attenta a un’altra specifici­tà nazionale, la presenza di un tessuto diffuso di imprese me­die e piccole: avere stabilito san­zioni più lievi, cosa non sempre prevista in Europa, rappresenta un altro aspetto da segnalare.

La stessa natura del reato, chenon richiede più come ora, al­meno in alcuni casi, la necessità del danno, accorcia le distanze con il diritto penale dei princi­pali Paesi Ue, nei quali il falso inbilancio è considerato reato di pericolo. Conserviamo ancora, quanto agli autori, la fisonomia di reato proprio, a differenza di Regno Unito, Germania e Fran­cia. Nel senso che in questi Paesiil delitto può essere commesso da chiunque, mentre anche con la correzione della Giustizia, in Italia il falso può essere realizza­to “solo” da amministratori, di­rettori generali, dirigenti pre­posti, sindaci e liquidatori. 

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Sulla base degli emendamenti votati in commissione sinora, viene elevata la sanzione per il reato di corruzione propria che, su proposta del Governo, passerà da un minimo di 4 e un massimo di 8, a una previsione massima di 10 e minima di 5. Su proposta dell’opposizione è stato invece approvato anche un aumento di un anno da 5 a 6 del massimo di pena che può essere inflitta per la corruzione impropria

LA CORRUZIONE

Le misure in arrivo con il disegno di legge anti­corruzione

LO SCONTOMisure ridotte fino alla metàper chi collaboracon i giudici ma non passa l’introduzionedegli agenti provocatori

Per restituire organicità a tutto il sistema dei reati contro la pubblica amministrazione sono stati anche approvati, su proposta del relatore, aumenti di pena per la corruzione in atti giudiziari che passa da una “forchetta” 4­10 anni a una di 6­12. Nello stesso tempo sale anche la pena per le ipotesi aggravare quando dalla decisione “comprata” è derivata la condanna al carcereo all’ergastolo

ATTI TRASPARENTI

Stretta sulle sanzioni previste per l’associazione mafiosa (416 bis del codice penale). Il testo del ministero della Giustizia prevede la reclusione da 10 a 15 anni (ora sono 7­12) per chi fa parte di un’associazione mafiosa formata da tre o più persone; da 12 a 18 (ora 9­14) per i promotori, gli organizzatori e coloro che dirigono l’associazione mafiosae, se l’associazione è armata, da 15 a 26 anni(ora da 12 a 24).

MAFIA

Confermando la linea del disegno di legge, di generale inasprimento delle pene e per sistematicità dopo la stretta sulla corruzione base, viene previsto anche un aumento delle sanzioni per il peculato chepassa a un massimo di 10 anni e 6 mesi a fronte dei precedenti 10 anni e dell’induzione indebita che, su indicazione del relatore, sale dal binomio 4­10 anni a 6 anni di minimo e 10 anni e 6 mesi di massimo

PECULATO­INDUZIONE

Si conferma quanto previsto nel testo base presentato da Piero Grasso per cui chi ha collaborato per evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove e per l’individuazione degli altri responsabili o anche per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, vede diminuire la pena da un terzo alla metà. No invece agli agenti provocatori

COLLABORATORI

pIl presidente della Re­pubblica, Sergio Mattarella,ha ricevuto ieri pomeriggioal Quirinale  i componentidel  consiglio  dell’Autoritànazionale  anticorruzione guidata da Raffaele Canto­ne.  Durante  l’incontro  il presidente Mattarella  si  ècongratulato con Cantoneper  l’azione  svolta  finoracontro  la  corruzione,  unproblema  che  secondo  la Corte dei conti costa ognianno all’Italia oltre 60 mi­liardi di euro.

L’incontro tra Mattarellae Cantone cade proprio nelgiorno in cui si sblocca il di­segno di  legge anti­corru­zione, sul quale il presidentedel  Senato  Pietro  Grassoaveva assicurato l’ok entrola settimana. Il presidente della commissione Giusti­zia Francesco Nitto Palma(Forza Italia) ha invece par­lato della prossima settima­na. Oggi alle 13 la conferenzadei  capigruppo  dovrebbe chiarire le tempistiche.

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L’INCONTRO

MattarellariceveCantone