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14/2012 Note e Studi Le assemblee delle società quotate: il d.lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, le prime esperienze applicative nel 2011 e il decreto correttivo del 2012 (d.lgs. n. 91 del 18 giugno 2012) Valentina Allotti – Paola Spatola

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14/2012

Note e Studi

Le assemblee delle società quotate: il d.lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, le prime esperienze applicative nel 2011 e il decreto correttivo

del 2012 (d.lgs. n. 91 del 18 giugno 2012)

Valentina Allotti – Paola Spatola

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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Indice

Introduzione p. 3

1. Il campione esaminato p.10

2. L’ambito di applicazione della disciplina p.13

3. La convocazione unica p.16

4. L’informativa preassembleare p.19

5. L’integrazione dell’ordine del giorno p.25

6. Il diritto di porre domande prima dell’assemblea p.31

7. Il voto a distanza p.42

8. Il voto per delega p.45

9. Il rappresentante designato p.50

10. La sollecitazione delle deleghe p.58

11. I proxy advisors p.61

12. L’identificazione degli azionisti p.66

13. La maggiorazione dei dividendi p.69

Conclusioni p.72

Allegato 1 – Questionario sullo svolgimento delle assemblee

Allegato 2 – La disciplina dell’integrazione dell’ordine del giorno, del

diritto di porre domande e dell’identificazione degli azionisti in alcuni

paesi europei

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Introduzione*

La disciplina dell’assemblea delle società quotate è stata modificata dal d.lgs. n.

27/2010 (di seguito il “Decreto”) 1 di attuazione della direttiva 2007/36/CE2.

Il Decreto ha inciso profondamente sull’organizzazione e sul funzionamento delle

assemblee delle società quotate, ha introdotto nuovi diritti degli azionisti e ha più in

generale rafforzato le loro prerogative, nell’ottica di valorizzazione dell’assemblea

come momento di confronto con il management delle società.

Presupposto di tale rinvigorito ruolo dell’assemblea è la trasparenza di tutti i documenti

preassembleari (ma anche post-assembleari), messi a disposizione anche sul sito

internet delle società. Il sito internet consente agli azionisti di accedere direttamente

alle informazioni sull’emittente e di interagire più agevolmente con la società per

l’esercizio dei propri diritti (per esempio scaricando dal sito i moduli per la delega) e

superando così i problemi derivanti dall’esistenza di una catena di intermediazione.

Oltre al diritto di integrazione dell’ordine del giorno, già riconosciuto nel nostro

ordinamento dalla legge sul risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262) e che

consente alle minoranze qualificate di intervenire sull’agenda dei lavori assembleari, è

stato codificato il diritto di porre domande prima dell’assemblea e il correlato obbligo di

fornire risposta da parte delle società. L’eventuale messa a disposizione delle

domande e risposte nel sito internet della società esime la stessa dal fornire risposta

durante l’assemblea. Ancora una volta, dunque, il sito internet delle società costituisce

un mezzo privilegiato di comunicazione con gli investitori.

*Si ringraziano Chiara Bulgarini e Mateja Milic per la preziosa collaborazione. 1 La nuova disciplina è stata commentata da Assonime in 2 circolari: la n. 11/2010 “Prime considerazioni sulla trasposizione della direttiva europea sui diritti degli azionisti: gli effetti sugli statuti delle società quotate e i nuovi termini per le assemblee” e la n. 14/2011 “La nuova disciplina sul funzionamento dell’assemblea delle società quotate”. 2 Il 12 dicembre 2012 la Commissione europea ha pubblicato il Piano d’Azione in materia di diritto societario e di corporate governance nel quale delinea le iniziative che intende intraprendere per modernizzare il quadro giuridico in cui operano le imprese. Tra le varie iniziative che la Commissione intende adottare vi è la possibile modifica della direttiva sui diritti degli azionisti per: i) consentire l’identificazione degli azionisti da parte delle società a livello europeo; ii) rafforzare il controllo degli azionisti sulla remunerazione degli amministratori; iii) rafforzare il controllo degli azionisti sulle operazioni con parti correlate; iv) introdurre regole sulla trasparenza dell’attività dei proxy advisors e sui conflitti di interessi.

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Le modalità di partecipazione all’assemblea sono state oggetto di semplificazione:

l’introduzione della record date, infatti, consente di partecipare e votare a chi è socio 7

giorni di mercato aperto precedenti l’assemblea. Tale meccanismo, basato su una

comunicazione inviata dall’intermediario all’emittente, è quindi compatibile con

l’alienazione delle azioni successivamente alla data indicata e non rende necessario il

blocco dei titoli, così inviso agli investitori, soprattutto esteri ed istituzionali. Le vicende

traslative del titolo, infatti, sono irrilevanti ai fini della legittimazione all’intervento e al

voto in assemblea.

Come dimostrato da alcuni studi effettuati3, il meccanismo della record date ha

incentivato la presenza degli investitori alle assemblee societarie del 2011.

La semplificazione non ha riguardato solo le procedure per la partecipazione fisica alle

assemblee ma anche la possibilità di votare a distanza. Il Decreto, infatti, ha rimesso

agli statuti la possibilità di prevedere il voto elettronico o per corrispondenza e la

partecipazione in assemblea mediante mezzi elettronici. In questo modo potrebbe

essere incentivato il voto degli azionisti non residenti, qualora interessati, favorendo

così, in linea con le istanze della direttiva, l’interazione delle società con il proprio

azionariato cross-border.

Semplificazioni sono state apportate anche alle deleghe di voto: i limiti al numero delle

deleghe sono stati aboliti ed è stata prevista una compiuta disciplina sui conflitti di

interessi in luogo del divieto di delega a membri del Consiglio di amministrazione,

3 Si vedano, per esempio, F. Bianconi e S. Bruno, Evoluzione degli assetti proprietari e attivismo delle minoranze, presentazione al Seminario organizzato da Georgeson, 25 maggio 2012 e la presentazione di M. Bianchi; dalle presentazioni emerge un significativo aumento dei partecipanti, soprattutto istituzionali, alle assemblee del 2011 e 2012 rispetto agli anni passati; si veda anche S. Bruno, Il ruolo dell’assemblea di SPA nella corporate governance, Padova, 2012; L. Enriques, La corporate governance delle società quotate italiane: sfide e opportunità, intervento presso il Dipartimento di economia dell’Università di Trento, 3 novembre 2011. L’Autore afferma che la partecipazione media degli azionisti nel 2011 è aumentata, passando dal 50% al 61% nelle società FTSE/MIB e che il fenomeno ha riguardato soprattutto gli investitori istituzionali (p. 10). Dalla Relazione per l’anno 2011 della Consob risulta anche superiore la quota degli investitori istituzionali esteri nel capitale delle società italiane rispetto a quello degli investitori domestici (cfr. p. 98). Per alcuni dati relativi alla partecipazione alle assemblee delle società italiane quotate, si veda da ultimo Consob, Rapporto 2012 sulla corporategovernance delle società quotate italiane, 1 dicembre 2012. Il maggiore attivismo sembra anche collegato a una minore concentrazione delle assemblee nel periodo; la percentuale di assemblee nell’ultima settimana di aprile si è ridotta, dal 2009 al 2001, dal 60% al 40% (così M. Bianchi, cit.). Proprio il fine di evitare la concentrazione delle assemblee aveva mosso il legislatore che, nel recepire la direttiva sui diritti degli azionisti, aveva modificato l’art. 154-ter Tuf ove aveva previsto l’obbligo di pubblicazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, del “progetto di bilancio” in luogo della pubblicazione del “bilancio d’esercizio” previsto in precedenza in sede di recepimento della direttiva Transparency. La previgente formulazione aveva obbligato le società a concentrare le assemblee in un unico periodo poiché non era più possibile avvalersi della facoltà di prevedere in statuto la convocazione dell’assemblea annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (ex art. 2364 c.c.) né andare in seconda convocazione oltre i 120 giorni (si veda la circolare Assonime n. 11/2010, cit).

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precedentemente previsto. La semplificazione ha interessato anche la disciplina sulla

sollecitazione delle deleghe.

Il Decreto, inoltre, sempre nell’ottica di agevolare il voto degli azionisti, ha introdotto la

facoltà per le società di nominare un rappresentante al quale i soci possono conferire

le deleghe di voto; lo strumento, non previsto dalla direttiva, ma introdotto dal Decreto,

è rivolto soprattutto alla clientela retail.

Il riconoscimento della facoltà di identificare l’azionariato, previsto per le società e per

gli azionisti in possesso di una partecipazione qualificata4, mira a instaurare un dialogo

più proficuo e attivo tra la società e i suoi investitori che potranno per esempio essere

destinatari di iniziative ad hoc e personalizzate.

Il riconoscimento della facoltà di maggiorazione del dividendo per chi detenga le azioni

per un periodo continuativo di tempo indicato nello statuto è volto invece a incentivare

l’investimento di lungo periodo e va nella direzione, auspicata dalla Commissione

europea nel Green Paper sulla corporate governance delle società quotate5, di

contrastare l’eccessivo short-termism che contraddistingue attualmente il mercato dei

capitali. Il riconoscimento di un premio all’azionariato fedele, mutuato da altri

ordinamenti6, non si traduce, necessariamente7, in una minor partecipazione o in una

meno intensa partecipazione alla vita della società; la fidelizzazione dell’azionariato,

obiettivo della disposizione in commento, non significa che ai soci, soddisfatti

dell’eventuale maggiorazione, sia precluso l’esercizio di tutto quel fascio di diritti,

4 L’art. 83-duodecies, comma 3 Tuf stabilisce quale condizione per la legittimazione da parte dei soci alla richiesta di identificazione degli azionisti la detenzione della “metà” della quota di partecipazione prevista dalla Consob per la presentazione delle liste per la nomina degli organi di amministrazione; con il decreto correttivo la previsione è stata modificata ed è stato precisato che deve sussistere “almeno” la metà della quota di partecipazione sopracitata. 5 Green Paper, The EU corporate governance framework, COM(2011)164 final. http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2011-164_it.pdf#page=2 6 Si veda, per una panoramica europea sulla maggiorazione del dividendo e istituti analoghi, N. De Luca, Premi di fedeltà ed eguaglianza tra azionisti: riflessioni sull’art. 127-quater Tuf, in “Rivista di diritto societario”, n. 1/2012. In Francia, il Codice di commercio stabilisce la possibilità per tutte le società, anche non quotate, di prevedere in statuto la maggiorazione del dividendo, nel limite del 10% del dividendo ordinario a beneficio degli azionisti che detengano azioni nominative da almeno 2 anni. Per le società quotate è previsto che la percentuale della maggiorazione non ecceda lo 0.5% del capitale sociale. In Spagna agli azionisti le società possono riconoscere un beneficio monetario a chi partecipi alle assemblee. In Germania è possibile erogare dividendi addizionali in forma di premi, se lo prevede lo statuto e lo deliberi l’assemblea. 7 Come sostengono invece M. Stella Richer, Prime considerazioni sul dividendo maggiorato, in “Rivista Bancaria” n. 5/6 2010, p. 59 e, I troppi problemi del dividendo maggiorato, in “Rivista di diritto commerciale”, n. 1/2011, p. 89 e R. Cugnasco, La maggiorazione del dividendo nelle società quotate, in ”Rivista del diritto commerciale”, n. 4/2011. Tra le “condizioni ulteriori” da prevedere in statuto, l’emittente potrebbe stabilire, per esempio, di assegnare la maggiorazione del dividendo a chi partecipi all’assemblea, così costituendo un incentivo a una maggiore partecipazione alla vita sociale. Così G.A. Rescio, Clausole di maggiorazione del dividendo nell’evoluzione del sistema delle società azionarie, in La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali, Studi in onore di Giovanni E. Colombo, Torino, pp. 278-295.

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individuali o collettivi, che vengono sanciti dal Decreto, quali il diritto di porre domande,

di integrare l’ordine del giorno. La maggiorazione del dividendo non rende

necessariamente apatici, rispetto alla vita societaria, gli azionisti beneficiari che

comunque possono esprimere la loro voice con gli strumenti garantiti loro dal Decreto8.

Per effetto del Decreto, e nel solco già tracciato dalla riforma del diritto societario, è

stato pertanto ulteriormente delineato lo statuto delle società quotate rispetto alle

società chiuse. Tale statuto “speciale” è da intendersi sia come un insieme di

prerogative peculiari riconosciute agli azionisti volte a incentivarne l’attivismo e il

coinvolgimento nella governance delle società, sia anche come istituti e facoltà speciali

riconosciuti alle società medesime e non previsti espressamente per le società chiuse.

Tali istituti e facoltà vengono perlopiù disciplinati nelle leggi speciali.

Nel novembre 2011, Assonime ha promosso un’indagine sull’applicazione, da parte

delle società quotate sue associate, della nuova disciplina sui diritti degli azionisti

introdotta dal Decreto.

Scopo dell’indagine è stato quello di analizzare in che modo le società abbiano dato

concretamente attuazione alle nuove disposizioni nella prima campagna assembleare

utile del 20119, verificare se e in che modo le società abbiano esercitato le diverse

facoltà previste dal Decreto, se gli strumenti di voice introdotti dal Decreto siano stati

effettivamente utilizzati dai soci, valutare se vi siano stati problemi di interpretazione

della normativa e considerare, infine, l’opportunità di interventi correttivi. La legge

comunitaria 200810 delegava infatti il Governo ad adottare disposizioni integrative e

correttive del d. lgs. n. 27/2010 entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore e l’occasione

del decreto correttivo poteva pertanto essere colta per porre in evidenza le

problematiche emerse e proporre eventuali soluzioni.

Il banco di prova è stato quello delle assemblee del 2011 tenuto conto del fatto che,

come si è detto, il Decreto è entrato in vigore il 20 marzo 2010 ma le disposizioni sul

procedimento assembleare hanno trovato applicazione a decorrere dalle assemblee il

cui avviso di convocazione è stato pubblicato dopo il 31 ottobre 2010 e, pertanto, solo

nella stagione assembleare del 201111.

8 Come rammentato dalla Relazione che afferma che l’incentivazione all’investimento nel lungo periodo costituisce un presupposto per un maggiore coinvolgimento all’esercizio dei diritti sociali (si veda p. 9 della Relazione al decreto). 9 L’art. 7 del Decreto prevedeva infatti che le norme dello stesso attinenti al procedimento assembleare trovassero applicazione alle assemblee il cui avviso di convocazione fosse pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. 10 Si veda l’art. 1, comma 5 della legge 7 luglio 2009, n. 88. 11 Per l’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari si veda la circolare Assonime n. 14/2011, cit..

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L’indagine è stata effettuata tramite l’elaborazione di un questionario in formato

elettronico articolato in 14 paragrafi sui seguenti temi: i) l’ambito di applicazione della

nuova disciplina; ii) la convocazione unica; iii) l’informativa preassembleare; iv)

l’integrazione dell’ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte; v) il diritto di

porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’assemblea; vi) il voto per

delega; vii) il rappresentante designato; viii) il voto elettronico e per corrispondenza e la

partecipazione in assemblea con mezzi elettronici; ix) la sollecitazione delle deleghe di

voto; x) l’attività dei proxy advisors; xi) l’identificazione degli azionisti; xii) la

maggiorazione dei dividendi; xiii) le altre modifiche statutarie; xiv) il regolamento

assembleare.

Anticipando i contenuti di quanto emerso dall’esame dei questionari, è possibile

individuare le principali questioni derivanti dall’applicazione della nuova disciplina. Esse

riguardano: i) le modalità di pubblicazione della documentazione assembleare; ii) la

regolamentazione del diritto di porre domande prima dell’assemblea; iii) la figura del

rappresentate designato; iv) le facoltà di identificazione degli azionisti e di

maggiorazione del dividendo.

Parte di queste problematiche sono state affrontate (e alcune risolte) dal decreto

correttivo (d.lgs. n. 91 del 18 giugno 2012), la cui adozione è stata preceduta da una

consultazione pubblica avviata dal Ministero dell’Economia nel febbraio 201212.

Con riferimento alla pubblicazione dei documenti assembleari, uno dei principali

problemi è stato quello dei costi. Secondo quanto prescritto dalla normativa, l’avviso di

convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della società, nonché con le altre

modalità previste dal regolamento emanato ai sensi dell’art. 113-ter, comma 3 Tuf,

inclusa la pubblicazione a mezzo stampa. Le società hanno sostenuto costi variabili

che dipendono anche dal numero di avvisi pubblicati a seconda del numero di

assemblee da convocare (ordinarie, straordinarie, degli obbligazionisti, di risparmio,

ecc). A tale riguardo, il decreto correttivo ha opportunamente consentito la

pubblicazione dell’avviso per estratto sul quotidiano13, anche alla luce del fatto che

12Si veda lo schema di decreto in consultazione e la risposta alla consultazione di Assonime (Interventi e consultazioni n. 2/2012). Il decreto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2012 e trasmesso al Parlamento per i pareri delle competenti commissioni parlamentari. L’approvazione definitiva del decreto da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta il 15 giugno 2012 e il decreto è stato pubblicato in G.U. n. 152 del 2 luglio 2012. Il decreto è accompagnato da una relazione. Successivamente alla pubblicazione in G.U. del decreto correttivo, è stato pubblicato un avviso di rettifica che ha riguardato l’art. 83-terdecies (pagamento dei dividendi) e l’art. 127-ter (diritto di porre domande prima dell’assemblea). L’avviso è stato pubblicato in G.U. n. 155 del 5 luglio 2012. 13 La modifica è stata apportata all’art. 125-bis Tuf e si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione è pubblicato dopo il 1° gennaio 2013, come previsto dall’art. 5 del decreto correttivo.

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sono aumentate le quantità di informazioni da inserire nell’avviso di convocazione per

effetto del recepimento della direttiva.

Quanto al diritto di porre domande è emerso che la maggior parte delle società ha

previsto, nell’avviso di convocazione e per una migliore organizzazione dell’evento

assembleare, un termine entro il quale ricevere le domande (cd. cut-off date). A tale

riguardo il decreto correttivo ha codificato la prassi delle società consentendo

espressamente l’indicazione, nell’avviso di convocazione, di una data di cut-off14. Il

problema del numero delle domande pervenute o la non pertinenza delle stesse

all’ordine del giorno fa sorgere invece la questione della opportunità dell’adozione di un

regolamento assembleare che regoli l’ordinato svolgimento delle assemblee15.

Dall’analisi del questionario è inoltre emerso che buona parte delle società ha

nominato un rappresentante designato, sovente esterno alla società medesima, ma

che tale soggetto è stato scarsamente utilizzato dai soci. In sede di consultazione sul

decreto correttivo, il Ministero aveva vietato alle società di attribuire al consiglio

d’amministrazione la facoltà di nomina del rappresentante designato, in

controtendenza con la prassi seguita dalle società. La scelta era stata criticata da

Assonime in quanto non lasciava alle società quel margine di flessibilità che appariva

necessario essendo la scelta sulla nomina influenzata da diversi fattori, quali ad

esempio la tipologia di assemblea (annuale di approvazione del bilancio, altre

assemblee ordinarie, ecc). Nella versione definitiva del decreto, alla luce dei rilievi delle

competenti commissioni parlamentari16, il divieto di delega al consiglio

d’amministrazione è stato rimosso.

I risultati del questionario hanno evidenziato che poche società hanno previsto in

statuto la facoltà di identificazione dell’azionariato e nessuna ha introdotto la clausola

sulla maggiorazione del dividendo. Le motivazioni vanno ricercate, per quanto

concerne la shareholder identification, nei limiti posti dalla normativa (si pensi al diritto

alla riservatezza che non consente una compiuta identificazione dell’azionariato,

nell’assenza di una norma cogente a livello comunitario e nell’incertezza sui costi) e,

per la maggiorazione del dividendo, sia nelle difficoltà operative per riconoscere gli

azionisti beneficiari del dividendo maggiorato, sia nelle problematiche di ordine

14 In sede di consultazione il Ministero aveva proposto di rimettere la scelta della data di cut-off allo statuto, mentre nella versione definitiva del decreto è stata recepita la prassi di prevedere tale data nell’avviso di convocazione dell’assemblea. 15 A tale proposito si rammenta che l’edizione del 2011 del Codice di autodisciplina prevede che il regolamento assembleare eventualmente adottato precisi, tra l’altro, la durata massima dei singoli interventi, le modalità di risposta alle domande pervenute prima dell’assemblea, nonché i termini entro i quali devono pervenire tali domande (si veda il commento all’art. 9). 16 Le Commissioni del Senato (Commissioni riunite II e VI) hanno suggerito l’eliminazione del divieto in ragione della scarsa utilizzazione dell’istituto e per garantire flessibilità normativa.

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giuridico dovute alla facoltà di recesso che fa sorgere l’eventuale previsione in statuto

della clausola. Il decreto correttivo non ha previsto misure significative in materia di

shareholder identification ma è intervenuto per migliorare la formulazione della norma

sul dividendo maggiorato.

Tra le altre novità del decreto correttivo segnaliamo: i) il chiarimento sull’applicabilità

delle disposizioni alle assemblee degli obbligazionisti e alle assemblee speciali; ii) la

precisazione che il termine di quaranta giorni per la pubblicazione dell’avviso di

convocazione riguarda solo le assemblee chiamate a rinnovare, con voto di lista, gli

organi sociali; iii) la precisazione che il termine per la convocazione decorre dalla

pubblicazione dell’avviso sul sito internet della società; iv) l’abrogazione delle

disposizioni che estendono parte della disciplina agli emittenti azioni diffuse tra il

pubblico in misura rilevante; v) l’estensione della disciplina dell’integrazione dell’ordine

del giorno anche alla presentazione di ulteriori proposte di delibera; vi) l’estensione di

alcune disposizioni del Decreto alle società cooperative quotate che in precedenza

erano state escluse dal campo di applicazione; vii) la convocazione unica come

modalità di default, salvo diversa previsione statutaria17; viii) alcune modifiche e

precisazioni sulla disciplina delle relazioni finanziarie annuali; in particolare, oltre ad

alcune modifiche per tener conto dei diversi modelli di amministrazione e controllo, è

venuto meno l’obbligo di pubblicazione contestuale della relazione di revisione con la

relazione finanziaria annuale.

Il decreto correttivo è entrato in vigore il 17 luglio 2012 e ha previsto una disciplina

transitoria per alcune disposizioni. Si tratta in particolare: i) delle modifiche agli articoli

2366, 2369, 2376 e 2415 del codice civile, e cioè quelle che assimilano il regime delle

società cooperative a quello delle società per azioni quotate in materia di convocazione

dell’assemblea, quelle in tema di convocazione unica e quelle che assoggettano le

assemblee speciali degli strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata

alla disciplina della legittimazione all’intervento e al voto dell’assemblea degli azionisti;

ii) delle modifiche all’articolo 83-sexies in materia di record date; iii) dell’abrogazione

del comma 2-ter dell’art. 116 che aveva esteso agli emittenti azioni diffuse tra il

17 Nella versione del decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, erano inoltre state aggiunte alcune previsioni in tema di aumento di capitale; con la prima previsione si proponeva di rimuovere il quorum deliberativo rafforzato di cui all’art. 2441, comma 5 (conseguentemente era stato modificato l’art. 2443, comma 2). La ratio della modifica, come si legge nella Relazione al decreto, era quella di eliminare un onere particolarmente gravoso, che rende difficile per le società deliberare un aumento di capitale, e non in linea con la seconda direttiva. Con la seconda previsione, contenuta all’art. 2447, si proponeva di consentire la deliberazione di aumenti di capitale senza ridurre il capitale precedente. Entrambe le previsioni non sono presenti nel testo finale del decreto, alla luce dei rilievi mossi dalle competenti commissioni parlamentari circa la mancanza di criteri di delega. Si rammenta però che i quorum deliberativi rafforzati previsti dagli artt. 2441 e 2443 sono stati abrogati dal d.lgs. 11 ottobre 2012, n. 184 che, nel recepire la direttiva sul prospetto, ha apportato alcune modifiche al Codice Civile e al Tuf. Il decreto, pubblicato in G.U. n. 253 del 29 ottobre 2012, è entrato in vigore il 13 novembre.

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pubblico in misura rilevante alcune previsioni; iv) delle modifiche all’art. 125-bis relative

alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea; v) delle modifiche

riguardanti il regime delle società cooperative, di cui agli artt. 135 e seguenti. Queste

disposizioni si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sia

pubblicato successivamente al 1° gennaio 201318.

Nel Note Studi, dopo una breve descrizione del campione esaminato, saranno illustrate

le domande poste dal questionario e le risposte ricevute, e saranno analizzate le

diverse problematiche poste dalla nuova disciplina, anche alla luce delle modifiche del

decreto correttivo. In allegato al Note Studi vi è una rassegna sulla disciplina del diritto

di porre domande, di integrazione dell’ordine del giorno e della shareholder

identification in alcuni paesi europei (Germania, Francia e Regno Unito).

18 Il decreto correttivo stabilisce inoltre un termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore per l’emanazione dei regolamenti e delle disposizioni di attuazione. Si rammenta in proposito che Consob e Banca d’Italia, il 10 agosto 2012, hanno pubblicato in consultazione le modifiche al Provvedimento congiunto in materia di post-trading per recepire le novità contenute nel decreto correttivo. Assonime ha risposto alla consultazione (si veda “Interventi e consultazioni” n. 5/2012).

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1. Il campione esaminato

Assonime ha inviato, nel novembre del 2011, alle società associate quotate un

questionario relativo alle principali novità introdotte nell’ordinamento italiano a seguito

dell’entrata in vigore del Decreto.

Il questionario si articola in 14 sezioni, alcune a risposta libera, altre a risposta multipla,

e riguardano i diversi aspetti oggetto dell’intervento della direttiva, ossia: ambito di

applicazione della nuova disciplina; convocazione unica; informativa preassembleare;

integrazione dell’ordine del giorno; diritto di porre domande prima dell’assemblea;

deleghe di voto; rappresentante designato; voto elettronico, per corrispondenza e

partecipazione in assemblea con mezzi elettronici; sollecitazione deleghe di voto; proxy

advisors; identificazione degli azionisti; maggiorazione dei dividendi; altre modifiche

statutarie e regolamento assembleare.

Il questionario è stato sottoposto a 114 società, delle quali 43 hanno fornito risposta19.

Il campione esaminato è costituito da società tutte quotate sul mercato di Borsa Italiana

e tutte appartenenti a gruppi. Inoltre, esso risulta caratterizzato dai seguenti elementi,

aggiornati al giugno 2012:

19Le società che hanno fornito risposta sono le seguenti: Arnoldo Mondadori Editore, Assicurazioni Generali, Astaldi, Autogrill, Autostrada Torino-Milano, Autostrade Meridionali, Banca Generali, Banca Monte dei Paschi, Banco Popolare società cooperativa, Benetton Group, Buzzi Unicem, Cir, Credito Bergamasco, Credito Emiliano, Davide Campari, Edison, Enel, Eni, Exor, Finmeccanica, Fondiaria Sai, Impregilo, Indesit, Intesa San Paolo, Iren, Italcementi, Italmobiliare, Kme Group, Lottomatica, Luxottica, Pirelli, Prelios, Premafin Finanziaria, Prysmian, Rcs Mediagroup, Risanamento, Saipem, Seat Pagine Gialle, Sogefi, Stefanel, Telecom, Terna, Unipol.

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a) Capitalizzazione

b) Quotazione segmento STAR

c) Settore merceologico

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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2. L’ambito di applicazione della disciplina

La disciplina sui diritti degli azionisti è stata introdotta nella Parte IV, Titolo III Capo II

del Tuf, dedicata alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Alcune

disposizioni sono state estese anche agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in

misura rilevante20.

La relazione al Decreto, inoltre, aveva precisato che sono applicabili alle assemblee

degli azionisti di risparmio le disposizioni contenute nel Decreto. Nulla era stato invece

previsto con riguardo alle assemblee degli obbligazionisti.

Le disposizioni che estendevano parte della disciplina anche agli emittenti diffusi sono

state abrogate dal decreto correttivo per ridurre gli adempimenti a carico degli stessi

emittenti e alla luce del fatto che la contemporanea estensione di diverse disposizioni

agli emittenti ammessi sui sistemi multilaterali di negoziazione aveva determinato

alcune sovrapposizioni qualora l’emittente fosse anche un emittente diffuso21;

l’abrogazione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione è pubblicato dopo

il 1° gennaio 2013, come previsto dall’art. 5 del decreto correttivo.

Con riguardo alle assemblee degli azionisti di risparmio, si profilavano alcune

problematiche applicative relative a talune disposizioni in tema di convocazione unica;

il Decreto non era intervenuto sulla disciplina dei quorum contenuta nelle norme

speciali e aveva altresì lasciato, per tali assemblee, la terza convocazione che, nelle

società con azioni ordinarie è solo rimessa agli statuti (art. 146 Tuf); la previsione della

terza convocazione senza quorum costitutivo nelle assemblee di risparmio, volta a

garantire sempre la nomina del rappresentante comune, non era quindi coordinata con

l’istituto della convocazione unica e i quorum ivi previsti22. Non era pertanto chiaro se e

in che modo si potesse applicare la disciplina della convocazione unica alle assemblee

di risparmio.

20 Cfr. art. 116, comma 2-ter Tuf che prevedeva l’applicazione delle previsioni su avviso di convocazione e contenuto (art. 125-bis, commi 1 e 3 e 4 in quanto compatibile), relazioni degli amministratori (art. 125-ter), pubblicazione dei documenti sul sito internet della società (art. 125-quater), convocazioni successive alla prima (art. 126), integrazione dell’ordine del giorno (art. 126-bis) e voto per corrispondenza o elettronico (art. 127). 21 Si tratta del comma 2-ter dell’art. 116. Cfr. Relazione al decreto correttivo. 22 L’art. 2369 prevede, in tema di convocazione unica, che si applichino le maggioranze stabilite per la seconda convocazione per l’assemblea ordinaria e quelle previste per le convocazioni successive alla seconda per l’assemblea straordinaria.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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Con riferimento alle assemblee degli obbligazionisti, si era sostenuto che, in assenza di

disposizioni sul punto, in via interpretativa le disposizioni contenute nel Decreto

potevano essere ritenute applicabili anche alle assemblee degli obbligazionisti (cfr.

circolare Assonime n. 14/2011)23.

L’indagine

Nel questionario è stato quindi chiesto se le disposizioni sui diritti degli azionisti fossero

state applicate anche alle assemblee speciali e degli obbligazionisti.

Dalle risposte al questionario è emerso che il 25% delle società ha esteso l’ambito di

applicazione delle disposizioni, il 21% non lo ha esteso, il 35% non ha risposto24, il

19% ha tenuto solo assemblee di azioni ordinarie.

23 Il Decreto aveva inserito le nuove disposizioni sul funzionamento dell’assemblea nel Capo II del Titolo III del Tuf, dedicato alle società con azioni quotate (e ciò è in linea con la Direttiva) ma le norme sul funzionamento dell’assemblea delle azioni possano essere applicate, in quanto compatibili, anche alle assemblee degli obbligazionisti per effetto del richiamo contenuto nell’art. 2415, comma 3 c.c.. 24 Nel campione delle società che hanno risposto di non aver esteso o che non hanno risposto potrebbero esserci anche società che non hanno assemblee degli obbligazionisti, di risparmio o privilegiate.

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In particolare, delle società che hanno esteso l’ambito di applicazione delle

disposizioni, il 50% lo ha fatto con riguardo alle assemblee degli azionisti di risparmio, il

21% alle assemblee dei possessori di azioni privilegiate e il 29% alle assemblee degli

obbligazionisti.

Il decreto correttivo

Il decreto correttivo ha espressamente previsto l’applicazione della disciplina

dell’intervento e del voto anche alle obbligazioni ammesse alla gestione accentrata,

alle assemblee speciali e a quelle degli azionisti di risparmio25. Il chiarimento è stato

opportuno anche se questa soluzione era già desumibile in via interpretativa.

Nulla osta inoltre all’applicazione, su base volontaria, alle assemblee degli

obbligazionisti, alle assemblee speciali e degli azionisti di risparmio anche delle

previsioni in materia di integrazione dell’ordine del giorno, del diritto di porre domande

e di rappresentante designato, sebbene ciò non fosse espressamente previsto nel

decreto correttivo26.

25 Si vedano le modifiche apportate agli artt. 2376 e 2415 c.c.. 26 In questo senso la risposta di Assonime alla consultazione del Ministero sul decreto correttivo.

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3. La convocazione unica

La facoltà di optare per la convocazione unica dell’assemblea era stata introdotta dal

Decreto per le sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Tale

facoltà, rimessa allo statuto, non era prevista dalla direttiva ma era stata

opportunamente introdotta ai fini di semplificazione (art. 2369 c.c.)27.

La norma prevede, in tema di quorum, che si applichino le maggioranze previste per la

seconda convocazione dell’assemblea ordinaria e quelle previste per le convocazioni

successive alla seconda per l’assemblea straordinaria28.

La convocazione unica, oltre a semplificare il procedimento assembleare, consente

una riduzione dei costi collegati all’evento assembleare.

L’indagine

L’occasione del questionario è quindi stata colta per chiedere alle società se fosse

stata effettivamente prevista la convocazione unica dell’assemblea e come fosse stata

disciplinata tale facoltà nello statuto: con previsione “secca” per tutte le assemblee o

con clausola che rinvia al consiglio di amministrazione la determinazione se procedere

con convocazione unica, di volta in volta.

Dal questionario è risultato che il 68% delle società del campione ha previsto in statuto

la facoltà di convocazione unica; di queste, il 96% ha rimesso tale facoltà al Cda che

decide volta per volta.

27 Così il documento di consultazione del Ministero del 24 luglio 2009, p. 6. Nel commento allo schema di decreto correttivo il Ministero aveva anche chiesto commenti sulla possibilità di estendere la convocazione unica alle società chiuse. Nel testo finale del decreto non si prevede alcunché al riguardo. 28 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea e delibera a maggioranza. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Ciò salvo che lo statuto non preveda maggioranze più elevate.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

18

Il decreto correttivo

Nonostante la prassi di molte società di attribuire al consiglio di amministrazione la

facoltà di ricorrere alla convocazione unica sia stata ritenuta legittima dai primi

commentatori29, nella versione dello schema di decreto correttivo pubblicata in

consultazione dal Ministero dell’economia e della finanze, si era proposto di vietare alle

società la delega sulla facoltà della convocazione unica al consiglio di amministrazione

in quanto non sembrava in linea con le finalità che hanno ispirato la legislazione e

avrebbe creato incertezze tra gli investitori30.

Assonime, in sede di risposta alla consultazione, aveva esposto le proprie osservazioni

obiettando in ordine al proposto divieto.

In primo luogo la clausola statutaria che deleghi al consiglio di amministrazione la

scelta sulla convocazione unica non creerebbe incertezze tra gli investitori (italiani ed

esteri) dal momento che essi avrebbero contezza sull’effettiva data dell’adunanza (e se

essa sarà l’unica) nell’avviso di convocazione che viene pubblicato dalle società con

congruo anticipo.

In secondo luogo appare utile mantenere tale facoltà di delega alla luce del fatto che la

disciplina sui diritti degli azionisti è applicabile ai diversi tipi di assemblea (annuale di

approvazione del bilancio, altre assemblee ordinarie, assemblee straordinarie), alle

assemblee degli azionisti di risparmio, alle assemblee speciali e alle assemblee degli

obbligazionisti); la facoltà di scelta in capo al consiglio di amministrazione

consentirebbe di avere una certa flessibilità, utile per modulare la disciplina della

convocazione a seconda delle assemblee da convocare, così consentendo di

contenere i costi della convocazione in presenza di assemblee per le quali potrebbe

rendersi opportuno prevedere la convocazione unica31.

29 Si vedano N. Atlante e M. Stella Richter, Il recepimento in Italia della direttiva sui diritti degli azionisti, in Studi di impresa del consiglio nazionale del notariato, Studio n. 62/2010/I, 2010 e A. Busani, Le modifiche statutarie conseguenti alla legge sui diritti degli azionisti, in “Le Società” 7/2010, p. 850. Così anche N. Abriani, Il pungolo gentile dell’assemblea mite tra attivismo degli azionisti e nuova governance societaria. Prime riflessioni sull’attuazione in Italia della Direttiva 2007/36/CE, relazione destinata a Scritti in onore di Marcello Foschini, Cedam, 2011. L’Autore ipotizza inoltre di non prevedere quorum costitutivi ma solo deliberativi e riferiti al capitale presente e rappresentato in assemblea. Di diverso avviso è invece L. Enriques, sub commento all’art. 2369, in ”Nuove leggi civili commentate”, n. 3/2011, p. 549. L’Autore sostiene che la rimessione al consiglio di amministrazione della scelta se tenere l’assemblea in unica o plurime convocazioni può essere utilizzata con finalità strategiche. 30 Così anche M. Bianchi, Seminario decreto legislativo 27/2010, presso l’incontro su “Il recepimento della direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti”, tenutosi nell’Università degli Studi La Sapienza, il 29 ottobre 2010. Il Ministero, nella consultazione, chiedeva inoltre commenti sulla possibilità che la convocazione unica rappresentasse la modalità di default di organizzazione di assemblea, salvo deroga statutaria, e sull’estensione della facoltà alle società chiuse. 31 Le argomentazioni sono state esposte Assonime nella risposta alla consultazione del Ministero del 1° marzo 2012 (cfr. Interventi e consultazioni n. 2/2012, cit.).

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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Per prevenire o reprimere eventuali usi strumentali del meccanismo della

convocazione unica sarebbero comunque attivabili i rimedi codicistici, qualora fosse

ravvisabile una responsabilità degli amministratori in tal senso.

Il decreto correttivo, nella versione finale, ha modificato la disposizione inizialmente

proposta e ha previsto che la convocazione unica32 rappresenti, per le società che

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la modalità di default di convocazione

dell’assemblea, salvo diversa disposizione statutaria. Ciò consente di ritenere legittime

le clausole statutarie che delegano al Cda la scelta se optare o meno per la

convocazione unica. In questo senso sembra deporre la formulazione letterale della

norma contenuta all’art. 2369 che, nel prevedere la convocazione unica come regola di

default, fa salva la possibilità che lo statuto disponga diversamente, senza prevedere

vincoli all’autonomia statutaria. Anche i lavori preparatori suggeriscono tale soluzione

alla luce del fatto che inizialmente il Ministero aveva previsto un espresso divieto di

delega al consiglio di amministrazione, divieto che è stato tuttavia rimosso nella

versione finale a seguito delle osservazioni ricevute. La relazione al decreto sul punto

non è tuttavia chiara.

4. L’informativa preassembleare

La disciplina sull’informativa preassembleare è stata notevolmente rafforzata dal

recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti; il contenuto dell’avviso di

convocazione per le società quotate, disciplinato ormai esclusivamente all’art. 125-bis

Tuf, è stato notevolmente ampliato rispetto alle previgenti disposizioni contenute nel

Codice Civile; i termini di pubblicazione dell’avviso di convocazione sono stati

diversificati e sono stati ampliati quelli per l’elezione degli organi di amministrazione e

controllo con voto di lista, portati a quaranta giorni33; l’avviso di convocazione,

32 Le maggioranze, in tale caso, sono quelle previste per la seconda convocazione per l’assemblea ordinaria e quelle previste per le convocazioni successive alla seconda per l’assemblea straordinaria. 33 Il termine ordinario di convocazione dell’assemblea è di trenta giorni, di ventuno per le assemblee speciali per la riduzione del capitale per perdite (art. 2446), riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2447) e nomina e revoca dei liquidatori (2487) e di quindici giorni per il caso di opa. In sede di risposta alla consultazione avviata sul decreto correttivo, Assonime, alla luce della richiesta di commenti da parte del Ministero sulla possibilità di estendere il termine dei 21 giorni per la convocazione dell’assemblea anche alle assemblee convocate per gli aumenti di capitale, aveva evidenziato come il tema fosse di grande rilevanza nel contesto attuale di mercato. Assonime aveva fatto presente che il termine vigente di 30 giorni potesse essere ridotto a 21, come già previsto per le assemblee di riduzione del capitale per perdite, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e nomina e revoca dei liquidatori; anche per la convocazione delle assemblee per gli aumenti di capitale potrebbero infatti sussistere le stesse ragioni di urgenza che hanno indotto a prevedere il termine di 21 giorni per le casistiche citate. Il termine di 21 giorni sarebbe comunque un termine minimo, compatibile con la

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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pubblicato a mezzo stampa, è anche pubblicato sul sito internet della società, divenuto

obbligatorio per effetto del recepimento della direttiva Transparency (direttiva

2004/109/CE); l‘obbligo di pubblicazione delle relazioni all’ordine del giorno da parte

degli amministratori, prima contenuto nel Decreto Ministeriale n. 437/1998,34 è ora

disciplinato dal Tuf che ne prescrive la pubblicazione anche sul sito internet della

società (art. 125-ter Tuf); è stato sancito l’obbligo di pubblicazione sul sito internet della

società dei documenti da sottoporre all’assemblea e dei documenti post-assembleari

(art. 125-quater)35, così garantendo un ampio accesso alla documentazione

assembleare da parte di soci attuali e potenziali, italiani ed esteri.

L’ampliamento dell’informativa preassembleare dovrebbe costituire uno degli strumenti

atti ad incrementare una buona governance delle società.

L’indagine

Le domande poste dal questionario sull’informativa preassembleare riguardavano: (i) in

che modo fossero state presentate le singole proposte di delibera; (ii) su quanti giornali

fosse stato pubblicato l’avviso di convocazione e quali erano i relativi costi; (iii) se

l’avviso fosse stato pubblicato anche in inglese sul sito e sui giornali a diffusione

internazionale; (iv) se le relazioni sui punti all’ordine del giorno fossero state pubblicate

con tempistiche differenziate; (v) se i soci di controllo avessero pubblicato proposte di

delibera su argomenti sui quali gli amministratori non hanno presentato proposte di

delibera; (vi) se altri soci avessero presentato proposte di delibera.

Dal questionario è emerso che nell‘avviso di convocazione, nella maggior parte dei

casi, le singole proposte di delibera sono state accorpate per materia (59%) anziché

distinte per singola delibera (41%); ciò che invece agevolerebbe il conferimento delle

deleghe di voto e, in particolare, le istruzioni al rappresentante eventualmente

designato dalle società.

tempistica prevista nella direttiva (nel Regno Unito il termine per la convocazione dell’assemblea è già comunque di 21 giorni). In ogni caso le esigenze di tutela degli azionisti sarebbero garantite dalla disciplina sull’informativa preassembleare (cfr. “Interventi e consultazioni” n. 2/2012). Il decreto correttivo, nella versione finale, non ha tuttavia accolta tale istanza. 34 Abrogato dal decreto correttivo. 35 Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’assemblea sono pubblicati sul sito internet della società, rispettivamente, entro cinque e trenta giorni dall’assemblea.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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È emerso che è prassi delle società pubblicare l’avviso di convocazione anche in

inglese sul proprio sito internet (70%).

La possibilità di pubblicazione delle relazioni con tempistiche differenziate, in linea con

l’interpretazione fornita dalla Consob36 e fatta propria anche nella circolare Assonime37,

è stata sfruttata dal 60% delle società.

36 La Consob aveva affermato, nel documento di esito delle consultazioni per la modifica del Regolamento Emittenti del 24 dicembre 2010, che, pur in assenza di deleghe sul punto, in linea generale non sembrava sussistere nell’ordinamento un principio generale secondo cui tutte le relazioni relative alle materie all’ordine del giorno dovessero essere pubblicate contestualmente all’avviso di convocazione; gli emittenti potrebbero dunque pubblicare le relazioni nei tempi applicabili a seconda della specifica materia affrontata. Nell’esempio riportato nel documento di esito delle consultazioni, la Consob aveva affermato che nel caso in cui l’avviso di convocazione fosse pubblicato il quarantesimo giorno precedente l’assemblea, doveva essere pubblicata, in tale data, una relazione sull’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; “resta invece la possibilità, per gli emittenti, di pubblicare le relazioni

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

22

La pubblicazione a mezzo stampa dell’avviso di convocazione ha riguardato, perlopiù,

un quotidiano; solo in casi più sporadici la pubblicazione è avvenuta su un numero

superiore di quotidiani.

previste dall’art. 125-ter, comma 1 entro il trentesimo giorno precedente l’assemblea” (cfr. pp. 7 e 8). Pur essendo il termine ordinario per la pubblicazione delle relazioni di trenta giorni, non sembrava naturalmente impedito alle società di pubblicare, nel caso di assemblea per l’elezione con voto di lista degli organi di amministrazione e controllo, le relazioni degli amministratori collegate alla nomina degli organi sociali (quali quelle per la determinazione della durata e del compenso) anche 40 giorni prima dell’assemblea. Quanto alla relazione degli amministratori sulla proposta di dividendo, essa dovrebbe essere pubblicata almeno ventuno giorni prima dell’assemblea, essendo collegata alla relazione finanziaria annuale; resta tuttavia ferma la facoltà per le società di pubblicare tale relazione anche prima dei ventuno giorni (essendo la proposta di dividendo tipicamente inserita nei comunicati price sensitive post Cda di approvazione del progetto di bilancio) (cfr. schemi di comunicato nelle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, art. IA.2.6.3.) essendo comunque, il termine di ventuno giorni previsto dall’art. 154-ter, comma 1-bis, un termine minimo. 37 Cfr. pp. 12 e ss..

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23

I costi collegati alla pubblicazione a mezzo stampa sono variabili da un minimo di 6.000

euro ad un massimo di 40.000 euro. E’ probabile che la variabilità dei costi dipenda,

non solo dal numero di giornali su cui l’avviso di convocazione è pubblicato, ma per

esempio anche dal numero di avvisi di convocazione da pubblicare perché nel caso di

società con più assemblee anche diverse da quelle delle azioni ordinarie (assemblee

speciali, di risparmio, degli obbligazionisti, di azioni privilegiate), i costi aumentano

inevitabilmente.

Il decreto correttivo

Proprio alla luce della maggiore ampiezza del contenuto dell’avviso di convocazione e

dell’obbligo di pubblicazione a mezzo stampa, in sede di risposta alla consultazione

avviata dal Ministero sul decreto correttivo, Assonime ha rappresentato la possibilità di

consentire la pubblicazione dell’avviso di convocazione, per estratto, con le modalità

previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’art. 113-ter, comma 3

Tuf, facendo poi rinvio a quanto pubblicato sul sito internet della società.

Il decreto correttivo, nella versione finale e nonostante i pareri contrari delle competenti

commissioni parlamentari, ha previsto la possibilità di pubblicare l’avviso di

convocazione per estratto sui giornali quotidiani: il decreto correttivo ha chiarito anche

che il requisito della pubblicazione entro il trentesimo giorno precedente l’assemblea

riguarda la pubblicazione sul sito internet della società (art. 125-bis, comma 1)38.

38 I pareri delle commissioni parlamentari competenti (Commissioni II e VI della Camera e del Senato) hanno invitato il Governo a valutare l’opportunità di pubblicare integralmente detto avviso sulla stampa per “incrementare ulteriormente il livello di trasparenza e diffusione di tali informazioni…”). Si vedano i pareri rispettivamente del 24 aprile 2012 e del 23 maggio 2012. La Relazione al decreto afferma che in tutta la direttiva la diffusione delle informazioni tramite il sito internet della società riveste un ruolo centrale. La

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

24

Il decreto correttivo ha altresì chiarito che l’anticipazione del termine di pubblicazione a

quaranta giorni riguarda esclusivamente le assemblee convocate per il rinnovo,

mediante voto di lista, dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (art.

125-bis, comma 2)39; la precisazione, comunque opportuna, era già contenuta nella

Relazione al decreto40.

Inoltre il decreto correttivo ha riformulato il comma 1 dell’art. 125-quater ove è stato

chiarito che i documenti che sono sottoposti all’assemblea sono messi a disposizione

del pubblico, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione previsto per

ciascuna delle materie all’ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo

termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione41.

I termini di pubblicazione per le relazioni sulle materie all’ordine del giorno e per i

documenti sottoposti all’assemblea sono diversi a seconda della tempistica prevista

per la pubblicazione dell’avviso e della relativa materia cui si riferiscono: da ciò

consegue che i documenti citati possono essere pubblicati dalle società con

tempistiche differenziate. Questa situazione è frutto della moltiplicazione dei termini per

la pubblicazione dell’avviso di convocazione introdotti dal Decreto e non agevola

l’accesso alla documentazione da parte degli investitori che sono costretti a reperire le

informazioni sul sito delle società un po’ per volta, a tranches. Una riflessione che

conduca all’eliminazione della moltiplicazione dei termini dell’avviso di convocazione

sembrerebbe quindi opportuna, anche alla luce del fatto che tale previsione non è in

linea con la direttiva che prevedeva un termine minimo di ventuno giorni42.

Relazione prosegue affermando che poiché gli emittenti non sono tenuti ad indicare preventivamente (ad esempio nello statuto) in quale quotidiano verrà effettuata la pubblicazione dell’avviso, l’efficacia informativa della pubblicazione a mezzo stampa può essere limitata. 39 Il decreto correttivo ha inoltre aggiunto, dopo l’esame del Consiglio dei ministri, una disposizione sul contenuto dell’avviso di convocazione stabilendo che l’avviso debba contenere anche le modalità e i termini di presentazione delle liste per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (cfr. art. 125-bis, comma 4, lett. d-bis)). 40 Cfr. p. 3. 41 Cfr. art. 125-quater, comma 1, lett. a). Nella Relazione al decreto correttivo si afferma che “la pubblicazione delle relazioni può non essere contestuale con la pubblicazione dell’avviso di convocazione e che si fa riferimento al termine di pubblicazione astrattamente previsto per la materia al quale ciascuna relazione si riferisce”. 42 La moltiplicazione dei termini per l’avviso di convocazione era stata criticata da Assonime già in sede di risposta alla consultazione avviata dal Ministero nel 2009. Sul fatto che la scelta del legislatore avrebbe potuto essere meno articolata e sul fatto che si sarebbe potuto scegliere un unico termine per qualsiasi tipo di deliberazione, si veda anche R. Guidotti, sub commento all’art. 125-bis, in “Le Nuove leggi civili commentate”, n. 3/2011, p. 662.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

25

5. L’integrazione dell’ordine del giorno

I soci che rappresentano, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale

sociale hanno il diritto di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea predisposto dagli

amministratori e pubblicato con l’avviso di convocazione. Il nostro ordinamento

conosceva il diritto di integrazione dell’ordine del giorno già prima della trasposizione

della direttiva (art. 126-bis). Rispetto alla norma introdotta nel 2005 dalla legge sul

risparmio43, il Decreto ha solo modificato i termini per l’esercizio del diritto e ha previsto

l’obbligo, per i soci richiedenti, di accompagnare la richiesta di integrazione con una

relazione sulle integrazioni proposte.

La richiesta di integrazione deve essere presentata per iscritto entro dieci giorni dalla

pubblicazione dell’avviso di convocazione e la domanda deve indicare gli ulteriori

argomenti proposti. Un termine più breve di cinque giorni è previsto per i casi in cui i

termini di convocazione dell’assemblea sono ridotti ex lege (art. 125-bis, comma 3),

come nel caso dell’assemblea convocata in pendenza di un’offerta pubblica d’acquisto

per l’autorizzazione delle misure difensive (art. 104, comma 2). Delle integrazioni

dell’ordine del giorno è data notizia almeno quindici giorni prima di quello fissato per

l’assemblea, nelle stesse forme previste per la pubblicazione dell’avviso di

convocazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata per

l’approvazione di misure difensive in pendenza di un’opa.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione

sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata

all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta

di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la

relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla

pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter,

comma 1.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali

l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di

un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo

125-ter, comma 1.

43 Legge 28 dicembre 2005, n. 262

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

26

L’indagine

Il questionario chiedeva: (i) se fossero state presentate richieste di integrazione

dell’ordine del giorno, da chi fossero state presentate (socio di controllo o altri soci) e

se la società le avesse commentate; (ii) quali modalità fossero state previste dalla

società per l’esercizio del diritto (posta, posta elettronica certificata, altro).

Dall’analisi è emerso che nella campagna assembleare 2011, i soci delle società che

hanno risposto al questionario non si sono avvalsi della facoltà di integrare l’ordine del

giorno.

Quanto alle modalità per la trasmissione della richiesta di integrazione da parte del

socio, nel silenzio della norma le società hanno previsto nell’avviso di convocazione la

possibilità di fare ricorso a diversi mezzi di trasmissione, quali l’invio tramite posta,

tramite fax o tramite posta elettronica, anche non certificata, oppure la consegna

presso la sede sociale. Quasi tutte le società hanno previsto la possibilità di utilizzare,

alternativamente tra loro, due o più modalità tra quelle elencate.

0 5 10 15 20 25 30

invio tramite posta 

invio tramite posta elettronica (anche non certificata)

consegna presso la sede sociale 

invio tramite fax

nessuna risposta

Numero delle società

Modalità richieste per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno*:

* Quasi tutte le società hanno richiesto l’utilizzo alternativo di due o più modalità tra quelle sopra elencate

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

27

Diverso dal diritto di integrazione dell’ordine del giorno è quello di presentare nuove

proposte di delibera su materie all’ordine del giorno. L’art. 126-bis, come modificato dal

Decreto, non disciplinava questa ipotesi, anche se la direttiva riconosce agli azionisti

entrambi i diritti, sia quello di integrazione dell’ordine del giorno, sia quello di

presentazione di nuove proposte.

Il nostro ordinamento riconosce il diritto del socio di presentare nuove proposte di

delibera in assemblea, ma non disciplina l’ipotesi di presentazione di nuove proposte

anche prima dell’assemblea.

L’opportunità di rendere note le nuove proposte prima dell’assemblea, per consentire

un’adeguata informazione degli altri soci, è stata identificata dal Codice di

Autodisciplina del 2011. Il Codice segnala agli azionisti che controllano l’emittente o, in

mancanza, a quelli che sono in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole,

l’opportunità di comunicare al pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte che

intendono sottoporre all’assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata

formulata dagli amministratori una specifica proposta: ad esempio, gli orientamenti di

tali azionisti su argomenti quali il numero dei componenti del consiglio di

amministrazione, la durata e la remunerazione di tale organo potrebbero essere

comunicati al mercato in occasione della presentazione della lista di candidati, in modo

da facilitare la raccolta di voti per delega ed evitare eventuali voti negativi per

mancanza di informazioni44.

Con il questionario è stato chiesto alle società: (i) se i soci di controllo avessero

presentato proposte di delibera e, in questo caso, se ne avessero data comunicazione

al pubblico prima dell’assemblea; (ii) se proposte di delibera fossero state presentate

da altri soci.

Dall’indagine è emerso che nel 41% dei casi i soci di controllo hanno presentato

proposte di delibera su argomenti sui quali gli amministratori non avevano presentato

una specifica proposta.

44 Si veda il commento all’art. 9 del Codice di Autodisciplina.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

28

Solo nel 15% delle società sono state presentate proposte di delibera anche da soci

non di controllo.

Nella maggior parte dei casi, le proposte sono state presentate in assemblea. In un

caso, la società ha specificato che il socio di controllo ha formulato proposte in ordine

alla determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica del

consiglio di amministrazione nel contesto della presentazione delle liste, mentre la

proposta sulla determinazione dei compensi degli amministratori è stata formulata dal

socio di controllo direttamente in assemblea. In un caso, la società ha specificato che

si trattava di una parziale revisione del documento sulle politiche di remunerazione e

incentivazione per il 2011 da parte della capogruppo ed è stata resa pubblica appena

disponibile, prima dell’assemblea.dell’assemblea.

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29

Il decreto correttivo

Il decreto correttivo ha modificato l’art. 126-bis sotto tre profili: innanzitutto, ha previsto

il diritto dei soci di presentare prima dell’assemblea nuove proposte di delibera sulle

materie all’ordine del giorno; ha poi chiarito alcuni aspetti procedurali relativi alla

presentazione della domanda; ha infine disciplinato il caso in cui gli amministratori non

provvedano all’integrazione come richiesto dai soci.

La presentazione di nuove proposte prima dell’assemblea è subordinata alle stesse

condizioni previste per l’integrazione dell’ordine del giorno: può dunque essere

presentata da tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un

quarantesimo del capitale sociale entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di

convocazione (o il termine più breve previsto per le assemblee con termini di

convocazione ridotti). Sul punto la Relazione al decreto afferma che la presentazione in

via preventiva delle proposte di delibera consente ai soci proponenti di svolgere anche

una sollecitazione di deleghe e più in generale di assicurarsi che la proposta sia presa

in considerazione ai fini delle istruzioni di voto che gli altri soci intendessero impartire ai

propri soci.

Resta ferma la possibilità di presentare nuove proposte direttamente in assemblea; la

norma riconosce tale diritto anche al socio individualmente.

Meno chiaro, vista la formulazione letterale della norma che non richiama la

presentazione di nuove proposte di delibera, è se il divieto di integrazione dell’ordine

del giorno per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera su proposta dell’organo

amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione45 (art. 126-bis, comma 3)

si applichi anche alla presentazione di nuove proposte e non solo all’indicazione di

nuove materie. La ratio del divieto (analogo a quello previsto con riferimento alla

convocazione dell’assemblea da parte dei soci ex art. 2367 c.c.) è quella di porre un

limite alla facoltà dei soci di chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e garantire

così l’esclusività dell’esercizio della funzione di gestione agli amministratori, senza

indebite intromissioni da parte dell’assemblea46. Alla luce della finalità del divieto, non

45 Come ad esempio nel caso di approvazione del bilancio, trasformazione, approvazione del progetto di fusione e di scissione, l’aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione, la riduzione del capitale sociale per perdite; in tutte queste situazioni, infatti, la legge prevede che la deliberazione avvenga su proposta dell’organo amministrativo, o sulla base di una relazione o di un progetto di sua esclusiva competenza. Cfr. P. Fiorio, sub commento all’art.. 2367, in G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti (a cura di), Il nuovo diritto societario, Bologna 2004, I, 516. 46 Per un commento alla previsione dell’art. 2367 c.c. si veda A. Coppola, sub commento all’art. 2367, in M. Sandulli - V. Santoro (a cura di), La riforma delle società, Torino 2003, p. 286. Si veda anche P. Fiorio, cit..

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

30

si vede dunque la ragione di trattare diversamente le due ipotesi, di integrazione

dell’ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera.

Si osserva che l’art. 147-ter Tuf richiede, per la presentazione della lista, che il socio

detenga una partecipazione che non può essere inferiore a un quarantesimo del

capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob47, mentre per l’integrazione

dell’ordine del giorno è prevista la detenzione di almeno un quarantesimo del capitale

sociale48. Nei casi in cui la soglia fissata dalla Consob sia inferiore al quarantesimo del

capitale sociale, il socio legittimato alla presentazione della lista per la nomina degli

amministratori non avrebbe i requisiti per presentare proposte di delibera sulla durata

dell’incarico degli amministratori, sul loro numero o sulla loro remunerazione.

Quanto alle modalità di pubblicazione delle nuove proposte, il correttivo prevede che

ne sia data “notizia” nelle stesse forme previste per la pubblicazione dell’avviso di

convocazione, e quindi anche a mezzo stampa, ma che la pubblicazione integrale delle

proposte possa essere invece realizzata tramite la pubblicazione sul sito internet della

società, come previsto per la pubblicazione delle relazioni degli amministratori sulle

materie all’ordine del giorno. La soluzione appare conforme a quanto previsto anche

dall’art. 5.4 della direttiva, ai sensi del quale le proposte di delibera presentate dagli

azionisti sono rese disponibili sul sito internet, non appena possibile, dopo la loro

ricezione da parte delle società.

Il decreto correttivo ha poi chiarito che le domande di integrazione sono presentate per

iscritto, insieme alla certificazione che attesta la titolarità della partecipazione, anche

per corrispondenza o in via elettronica, e che gli eventuali requisiti ulteriori richiesti

dalla società devono essere strettamente necessari per l’identificazione dei richiedenti.

Il decreto correttivo è infine intervenuto anche per disciplinare il caso in cui l’organo di

amministrazione non provveda a integrare l’ordine del giorno, sulla falsariga di quanto

già previsto all’art. 2367 c.c. in tema di convocazione su richiesta dei soci.

47 La Consob ha disciplinato le quote di partecipazione per la presentazione delle liste all’art. 114-quater del Regolamento Emittenti. 48 Le due disposizioni prevedono poi tempi di esercizio del diritto e modalità di pubblicazione diversi.

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31

6. Il diritto di porre domande

L’art. 127-ter introduce il diritto di porre domande prima dell’assemblea e prevede che

alle stesse sia data risposta al più tardi durante la stessa49. L’art. 127-ter prevede poi

che la società possa fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso

contenuto e che non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già

disponibili in formato “domanda e risposta” in apposita sezione del sito internet della

società.

La norma lascia aperte alcune questioni.

Innanzitutto, non chiarisce se la società, per motivi organizzativi, possa prevedere dei

termini entro i quali il diritto debba essere esercitato. In altri casi, come ad esempio con

riferimento al voto per corrispondenza o in via elettronica o sul conferimento delle

deleghe al rappresentante designato, il termine per l’esercizio del diritto è

espressamente indicato. In sede di prima interpretazione, la previsione di un cut-off

date da parte delle società ci è apparsa legittima, poiché è finalizzata a garantire il

corretto svolgimento dell’assemblea e la sua preparazione e non a limitare l’esercizio

del diritto da parte del socio50. La direttiva ha infatti chiarito, all’art. 9, par. 2, che il

diritto di porre domande è comunque soggetto alle misure, adottate dagli Stati membri

o dalle singole società, necessarie a “garantire l’identificazione degli azionisti, il corretto

svolgimento dell’assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli

interessi della società”.

In secondo luogo, non è chiaro se siano legittimati a ricevere risposta solo i soci che

hanno posto domande e che risultino essere ancora azionisti alla record date. In

questo senso sembra deporre la lettera dell’art. 24 del Provvedimento congiunto Banca

d’Italia/Consob sulla gestione accentrata, quando impone agli intermediari di

comunicare all’emittente l’eventuale cessione degli strumenti finanziari oggetto di una

precedente comunicazione, inviata per l’esercizio del diritto di porre domande, solo nel

caso in cui la cessione abbia a oggetto la totalità degli strumenti finanziari di pertinenza

del soggetto legittimato. Nel caso di cessione parziale, la comunicazione di rettifica non

è dovuta. La diversa disciplina del caso di cessione parziale rispetto a quello di

cessione totale lascia pensare che nel primo caso, diversamente dal secondo, non

venga meno la legittimazione all’esercizio del diritto: sembra cioè che il socio che abbia

posto una domanda abbia comunque diritto e interesse a ricevere una risposta se ha

49 Il diritto di partecipare alla discussione e di porre domande agli amministratori in assemblea è pacificamente riconosciuto nel nostro ordinamento, pur in assenza di disciplina esplicita. 50 Circolare Assonime n. 14/2011, cit., p. 29.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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alienato una parte della propria partecipazione, mentre l’analogo diritto verrebbe meno

in caso di alienazione totale51.

La norma, infine, non dispone nulla sulle modalità di trasmissione delle domande dai

soci alla società, lasciando quindi libere queste ultime di prevederle.

L’indagine

A fronte delle incertezze poste dal testo della norma, le società si sono orientate in

modo diverso nella prima applicazione della disciplina.

Il questionario chiedeva alle società: (i) se avessero previsto una data di cut-off, con

quali termini e quale natura avesse (invito o termine di ricevibilità); (ii) se fosse stata

prevista l’attestazione della legittimazione per l’esercizio del diritto e una diversa data

per la legittimazione a ottenere la risposta e se fossero state ricevute comunicazioni di

rettifica da parte degli intermediari; (iii) il numero delle domande ricevute e la

percentuale di azioni detenute dai soci richiedenti; (iv) le modalità previste per

l’esercizio del diritto; (v) se fosse stata negata la risposta alle domande non pertinenti

all’ordine del giorno; (vi) quando la società avesse dato risposta alle domande; (vii) se

fosse stata prevista una sezione del sito per raccogliere le domande e le risposte.

Quanto alla legittimazione per l’esercizio del diritto, l’82% delle società esaminate ha

richiesto l’attestazione mediante certificazione.

51 Circolare Assonime n. 14/2011, cit. p. 31; C. Mosca, Art. 127-ter, Diritto di porre domande prima dell’assemblea, in Il Testo Unico della Finanza, a cura di M. Fratini, G. Gasparri, Torino 2012, 1779; F. Pasquariello, Art. 127-ter, Diritto di porre domande prima dell’assemblea, in “Le nuove leggi civili commentate”, 2011, 707, 710; A. Busani, Il diritto di porre domande prima dell’assemblea e l’obbligo della società di rispondere, in “Le Società”, 2011, 431, 434.

82%

16%

2%

È stata prevista l'attestazione della legittimazione in capo agli azionisti 

mediante certificazione?

SI

NO

Non  applicabile (società 

cooperativa)

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

33

Nel 40% dei casi, le società hanno indicato la record date come data di riferimento per

l’attestazione della legittimazione a fare domande; nel 48% dei casi non hanno indicato

nessuna data; nel 3% dei casi hanno indicato la data dell’avviso di convocazione.

Le società hanno richiesto l’utilizzo alternativo di più modalità per la presentazione

delle domande quali il deposito presso la sede sociale, la compilazione del modulo

messo a disposizione sul sito della società, l’invio tramite posta, fax o posta elettronica,

anche non certificata.

40%

48%

3%9%

Data di riferimento per l'attestazione della legittimazione degli azionisti a 

porre domande all'assemblea:

Record date

Nessuna data

Data  di  pubblicazione dell'avviso di convocazione

altro*

* Altre date di  riferimento: entro  la fine del terzo  giorno di mercato 

aperto precedente la data dell’assemblea  in prima convocazione; entro  2 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea; entro  3 giorni  lavorativi prima dell'assemblea. 

0 10 20 30 40

Invio tramite posta

invio tramite posta elettronica (anche NC)

invio tramite FAX

compilazione modulo sul sito della società

consegna presso la sede sociale

Numero delle società

Modalità richieste per l'esercizio del diritto*:

* Quasi tutte le società hanno richiesto l’utilizzo alternativo di due o più modalità tra quelle elencate

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

34

Dall’indagine è emerso che il 68% delle società esaminate ha previsto una data di cut-

off nell’avviso di convocazione.

Nel 69% dei casi la cut-off è stata costruita come un termine per la ricevibilità delle

domande; nel 17% dei casi è stata prevista come un semplice invito ai soci a far

pervenire le domande alla società entro la data indicata; nel 14% dei casi non è stata

specificata la natura del termine.

Nella campagna assembleare 2011, le società che hanno previsto la cut-off date,

hanno fatto riferimento, nel 10% dei casi, a “giorni lavorativi”, e nel 38% dei casi “a

68%

30%

2%

È stata prevista una cut off date?

SI

NO

Non applicabile (società cooperativa)

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

35

giorni di mercato aperto”. Nel 52% dei casi non è stato specificato nulla e quindi si

deve presumere che si trattasse di giorni di calendario.

Dall’indagine emerge che l’89% delle società esaminate non ha previsto una data

diversa, prima dell’assemblea, per la legittimazione a ottenere le risposte. Solo il 7%

delle società ha invece indicato una data diversa, rispettivamente il sesto giorno

precedente l’assemblea e la record date.

38%

10%

52%

Cut off date prevista*:

ri ferimento a giorni di mercato aperto (in media  n. 2,3 giorni; min secondo giorno, max terzo giorno )

ri ferimento a giorni lavorativi (in media n. 2,6 giorni; min 2 giorni, max 3 giorni)

ri ferimento a giorni (in media n. 2,8 giorni; min 1 giorno, max 10 giorni)

* Il 61% delle società che hanno  previsto una cut off date ha fatto decorrere il  termine dalla data dell’assemblea in prima convocazione, mentre  il restante 39% ha  fatto decorrere il  termine dall’assemblea  in  generale, senza specificare se si 

trattasse di  prima, seconda o unica convocazione

7%

89%

2%2%

È stata prevista una diversa data, prima dell'assemblea, per la legittimazione a 

ottenere le risposte?

SI*

NO

nessuna  risposta

non applicabile (società cooperativa)

* Trattasi  di  due società che hanno previsto, rispettivamente, i l sesto giorno precedente  l’assemblea e la record date.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

36

Emerge poi che solo il 14% delle società esaminate ha ricevuto comunicazioni di

rettifica da parte degli intermediari per intervenuta cessione delle azioni di pertinenza

del legittimato, ai sensi dell’art. 24 del Provvedimento congiunto.

Le domande devono riguardare le materie poste all’ordine del giorno. Il criterio della

pertinenza connota l’obbligo di rispondere della società. Se infatti le domande non

0 1 2 3 4

meno di 10

tra 10 e 50

più di 50

Numero delle società

Numero delle comunicazioni direttifica ricevute (dalle 6 società

cui sono pervenute)

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

37

sono attinenti alle materie su cui l’assemblea è chiamata a votare, l’obbligo di risposta

non trova applicazione. Dall’indagine è però emerso che la maggior parte delle società

ha dato risposta a tutte le domande ricevute, a prescindere dalla loro connessione con

le materie poste all’ordine del giorno. In particolare, nel 77% dei casi le società hanno

risposto a tutte le domande ricevute, anche se non riconducibili all’ordine del giorno. Il

9% delle società non ha risposto alle domande che non fossero pertinenti con le

materie da trattare in assemblea.

L’art. 127-ter dispone che alle domande pervenute prima dell’assemblea venga data

risposta al più tardi durante la stessa. La società è dunque libera di scegliere se

rispondere prima oppure se rispondere direttamente in assemblea.

Delle 22 società che hanno ricevuto delle domande dai propri azionisti, la maggior

parte, il 63%, ha scelto di rispondere alle domande in assemblea; il 14% ha risposto

prima dell’assemblea e il 23% ha risposto dopo l’assemblea allegando le risposte al

verbale.

9%

77%

14%

Pur avendo ricevuto domande nei termini previsti, si è comunque ritenuto di non dare risposta a talune domande ritenute non pertinenti all'ordine del 

giorno?

SI

NO

nessuna risposta 

Quando è stata data risposta alle 

domande poste?

14%

63%

23%

prima dell'assemblea

durante l'assemblea

dopo l'assemblea, allegando le 

risposte al verbale

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

38

La lettura delle risposte alle domande in assemblea ha comportato l’allungamento

notevole dei tempi con ripercussioni negative sul corretto svolgimento della riunione

stessa.

La norma prevede che la società non è tenuta a rispondere quando le informazioni

sono già disponibili in formato “domanda e risposta” in apposita sezione del sito

internet della società. Dall’indagine è emerso che solo il 23% del campione si è avvalso

di tale facoltà e ha previsto una sezione del sito destinata a raccogliere le domande e

le risposte.

Dall’esame delle prime esperienze applicative, emerge un uso a volte pretestuoso del

diritto di porre domande da parte di alcuni azionisti, legato più a fenomeni di disturbo

che a un interesse a ricevere risposte. Risultano infatti diversi casi in cui gli azionisti

23%

65%

12%

È stata prevista una sezione del sito che raccoglie domande e risposte?

SI

NO

nessuna r isposta

0 2 4 6 8

non specificato

meno di 20 min. 

tra 20 e 90 min.

più di 90 min.

Numero delle società

Tempo impiegato per fornire le rispostedurante l’assemblea:

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

39

che hanno posto le domande non si sono presentati in assemblea, neanche per

delega; o ancora, casi in cui sono state presentate a più società domande “fotocopia”.

Dall’indagine è inoltre emerso che, a fronte del numero di domande ricevute e

dell’impatto prodotto sullo svolgimento delle assemblee, la significatività della

partecipazione detenuta dagli azionisti che hanno posto domande è minima. In almeno

10 società le domande ricevute sono state comprese tra 40 e 70; in 3 società sono

state più di 70; in 4 società sono state comprese tra 10 e 40.

Nel 95% dei casi, i soci che hanno posto le domande prima dell’assemblea

rappresentavano meno dello 0,01% del capitale sociale. Solo nel 5% dei casi,

rappresentavano più del 2% del capitale sociale.

95%

5%

Quante azioni detenevano i soci che hanno posto domande? 

meno dello 0,01% del  capitale sociale

più del  2% del  capitale sociale 

0 5 10 15 20 25

nessuna 

meno di 10

tra 10 e 40 

tra 40 e 70

più di 70

Numero delle società

Numero di domande ricevute:

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

40

A questo riguardo, il documento di consultazione preparato dal Gruppo di Esperti

nominato dalla Commissione nel 2001 per individuare i principi per la modernizzazione

del diritto societario europeo, si interrogava sull’opportunità di prevedere il diritto degli

azionisti di porre domande e di presentare proposte di delibera e di subordinare

l’esercizio di entrambi al possesso di una partecipazione qualificata. La

preoccupazione era quella di evitare l’uso distorto e improprio di tali strumenti, a meri

fini di disturbo, da parte di azionisti “minimi”, senza alcun vantaggio per gli altri soci.

L’idea della soglia di legittimazione per il diritto di porre domande non è stata però

ripresa nel Rapporto finale del Gruppo di Esperti, cd. Rapporto Winter52. La questione

dell’opportunità di ancorare i diritti dei soci al possesso azionario qualificato, come già

avviene per l’impugnativa delle deliberazioni assembleari, l’azione di responsabilità

esercitata dai soci, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci, la

presentazione delle liste di candidati alle cariche sociali, l’integrazione dell’ordine del

giorno, è stata recentemente sostenuta anche in dottrina53.

Il decreto correttivo

Il decreto correttivo ha modificato in modo significativo il testo dell’art. 127-ter per

chiarire quegli aspetti della disciplina che si sono rivelati più problematici nella

campagna assembleare 2011, con particolare riferimento alla questione della

legittimazione all’esercizio del diritto di porre domande, alla previsione da parte della

società di una data di cut-off (cioè entro la quale le domande devono pervenire) e alle

modalità di risposta alle domande.

Quanto al primo aspetto, il decreto correttivo prevede espressamente la possibilità, per

le società, di indicare un termine di cut-off entro il quale le domande formulate prima

dell’assemblea debbano pervenirle a pena di irricevibilità. La norma prevede due

possibilità: (i) una data di cut-off, a scelta della società ma che non può essere

superiore a tre giorni precedenti la data dell’assemblea in prima o unica convocazione;

(ii) una cut-off di cinque giorni prima dell’assemblea con l’obbligo però della società di

fornire la risposta almeno due giorni54 prima dell’assemblea, anche mediante

pubblicazione sul sito internet della società. In entrambi i casi, la data di cut-off deve

essere indicata nell’avviso di convocazione.

Il decreto specifica poi i casi in cui la risposta non è dovuta: non più solo quando le

informazioni richieste siano già disponibili nel formato “domanda e risposta” nella

52 Report of the High Level Group of Company Law Experts on A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, 4 Novembre 2002, 53 P. Montalenti, La Direttiva azionisti e l’informazione preassembleare, in “Giurisprudenza Commerciale” 2011, I, 685. 54 Si tratta di giorni di calendario, come dichiarato nella Relazione al decreto.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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sezione apposita del sito ma anche quando la risposta è stata già pubblicata sul sito

internet. Non c’è dunque un obbligo di rispondere individualmente al socio, ma

piuttosto di rendere disponibile la risposta, o l’informazione, al socio. Da questo punto

di vista, il sito internet si conferma come il veicolo privilegiato per l’informazione dei

soci.

Infine, la risposta si considera fornita in assemblea quando viene messa a disposizione

dei soci in formato cartaceo all’inizio dell’adunanza. Anche in questo caso, il principio è

quello di rendere disponibile a tutti i soci la risposta.

Il decreto correttivo chiarisce che il diritto di porre domande sulle materie all’ordine del

giorno può essere esercitato da “coloro ai quali spetta il diritto di voto” e non più,

genericamente, dai “soci”. La modifica potrebbe essere letta nel senso che la società è

tenuta a rispondere solo al socio che ha posto domande prima dell’assemblea e che

risulti ancora azionista alla record date, come sostenuto in una prima interpretazione

della norma55.

La relazione al decreto si discosta però da questa lettura, che non viene ritenuta

condivisibile perché imporrebbe al socio un onere ulteriore, rispetto a quello della prova

della propria legittimazione all’esercizio del diritto.

L’interpretazione criticata dalla relazione appare però coerente con la ratio del diritto di

porre domande e ne sottolinea la funzionalità all’esercizio del diritto di voto. La

previsione della direttiva di un diritto a porre domande connesse ai temi all’ordine del

giorno risponde infatti all’esigenza di garantire una puntuale informazione al socio in

vista dell’espressione del voto; così come la previsione dell’obbligo di rispondere al più

tardi in assemblea appare coerente con tale finalità. Del resto, che questo sia lo scopo

della norma è riconosciuto anche nella relazione al decreto correttivo, quando afferma

che con le modifiche introdotte si è voluto rendere la disposizione più aderente alle

finalità dell’articolo 9 della direttiva di consentire la massima informazione

preassembleare, soprattutto in vista del rilascio di una delega con istruzioni.

Quanto all’onere aggiuntivo per il socio, le linee guida per le comunicazioni degli

intermediari e relative all’esercizio di alcuni diritti, in corso di elaborazione da parte

delle associazioni che rappresentano emittenti ed intermediari, prevedono un’unica

comunicazione di legittimazione, fatta prima della record date al momento dell’esercizio

di porre domande, che ha efficacia fino alla record date. La data di efficacia avrebbe la

funzione di indicare all’intermediario che, nel caso in cui le azioni vengano vendute

prima della record date, dovrà fare una comunicazione di rettifica. In ogni caso,

55 Cfr. supra, parte introduttiva del paragrafo 6.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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l’emittente è libero di fornire comunque risposta a chi non risulti più socio alla record

date.

L’art. 127-ter non prevede espressamente il principio secondo cui le società possono

adottare le misure necessarie per “garantire l’identificazione degli azionisti, il corretto

svolgimento dell’assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli

interessi della società”, come invece previsto nella direttiva all’art. 9. La previsione

avrebbe reso espliciti quei principi generali dell’ordinamento, già riconosciuti in via

giurisprudenziale con riferimento al dibattito in assemblea56, che consentono alle

società, anche attraverso lo strumento del regolamento di assemblea, di organizzare e

gestire le riunioni assembleari e le domande poste prima dell’assemblea, arginando il

diffuso fenomeno dei “disturbatori”. Il decreto correttivo non è intervenuto sulla

questione. La relazione al decreto spiega che l’identificazione degli azionisti, il corretto

svolgimento dell’assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli

interessi della società sono aspetti relativi allo svolgimento dell’assemblea, mentre la

norma disciplina l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’assemblea. A tale

riguardo il Comitato per la Corporate Governance, nel commento all’art. 9 del Codice di

Autodisciplina sui rapporti con gli azionisti, come riformulato nella versione del

dicembre 2011, e consapevole del fenomeno dei “disturbatori”, auspica che gli

emittenti “pongano in essere misure volte a tutelare la libera partecipazione degli

azionisti, nel rispetto delle esigenze di ognuno”.

7. Il voto a distanza

Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di

telecomunicazione e può consentire anche l’esercizio del diritto di voto per

corrispondenza o in via elettronica (art. 2370. comma 4, c.c.). La Consob stabilisce con

regolamento le modalità di esercizio del diritto di voto a distanza e di svolgimento

dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 127 Tuf).

La previsione nello statuto della partecipazione in assemblea mediante mezzi di

telecomunicazione, così come del voto per corrispondenza o in via elettronica (prima

dell’assemblea o durante il suo svolgimento), è una facoltà per la società (cd.opt-in). La

partecipazione “virtuale” e il voto a distanza devono essere una facoltà anche per i

soci; la società può offrire ai propri azionisti la possibilità di avvalersi di questi strumenti

ma non può imporne l’utilizzazione in via esclusiva.

56 Cfr. Cass. 11 luglio 1995, n. 7578.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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L’indagine

Con il questionario, è stato chiesto alle società: (i) se lo statuto avesse previsto il

ricorso agli strumenti per il voto a distanza e come fosse stata formulata la relativa

clausola; (ii) nel caso di previsione della partecipazione con mezzi elettronici, se lo

statuto ne avesse disciplinato le modalità; (iii) se tali strumenti fossero stati

effettivamente utilizzati.

Dall’indagine emerge che solo il 30% delle società ha previsto nello statuto la

possibilità di esercitare il voto a distanza (per corrispondenza o in via elettronica) o di

partecipare all’assemblea con mezzi elettronici. In questi casi, lo statuto ha rimesso al

consiglio d’amministrazione la decisione circa l’attivazione degli strumenti per le

singole assemblee.

Tra gli strumenti contemplati dall’art. 2370, il voto elettronico è stato quello previsto dal

maggior numero di società, seguito dalla partecipazione in assemblea con mezzi

elettronici e per ultimo dal voto per corrispondenza.

30%

70%

Lo statuto prevede il ricorso al voto elettronico o per corrispondenza o alla 

partecipazione in assemblea con mezzi elettronici?

SI*

NO

* Ove previsti, tali strumenti sono sempre contemplati dallo statuto ma con rinvio al consiglio di amministrazione

0 2 4 6 8 10 12 14

voto elettronico

voto per corrispondenza

partecipazione con mezzi elettronici

Strumenti di partecipazione previsti dallo statuto*:

Numero delle società

* In particolare, due società fanno ricorso a tutti gli strumenti in questione, mentre 1/3 delle società che hanno risposto affermativamente fanno ricorso a due degli strumenti di partecipazione a distanza in esame

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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Dall’esperienza applicativa emerge che gli strumenti per il voto a distanza o per la

partecipazione elettronica all’assemblea hanno avuto una modesta applicazione. Sono

stati infatti previsti dagli statuti di solo il 30% delle società esaminate, e tra queste sono

stati effettivamente utilizzati solo nel 23% dei casi57. I casi di effettivo utilizzo, tuttavia,

si riferiscono unicamente al voto per corrispondenza, mentre dalle risposte fornite dalle

società non risulta che siano stati effettivamente utilizzati né il voto elettronico né la

partecipazione con mezzi elettronici58. A questo riguardo, occorre però specificare che

la nuova disciplina era applicabile a partire dalle assemblee in cui avviso di

convocazione è stato pubblicato dopo il 31 ottobre 2010 e le società potrebbero aver

modificato gli statuti solo con l’assemblea del 2011. Quindi l’effettivo impatto della

nuova disciplina sull’uso delle modalità di voto a distanza deve essere verificato alla

luce delle assemblee del 2012. Occorre anche ricordare che la possibilità di prevedere

il voto per corrispondenza è nota nel nostro ordinamento dal 1993 per le società

privatizzate e dalla riforma societaria del 2003 per tutte le società. L’esperienza in

materia di voto per corrispondenza ha comunque dimostrato uno scarsissimo uso dello

strumento59.

57 Delle 13 società che hanno previsto nello statuto la possibilità di ricorso ai mezzi di partecipazione a distanza, due non hanno risposto alla domanda sul loro effettivo utilizzo. 58 Da alcune risposte ai questionari emerge come la partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici venga talvolta confusa con l’utilizzo del c.d. Televoter, che consiste unicamente in un apparecchio a radio frequenza, con il quale vengono raccolti i voti dei presenti all’adunanza. 59 Ad es. nel caso dell’Eni, solo 3 azionisti nel 2010 e 1 nel 2011 hanno votato per corrispondenza. L’Enel non lo ha mai introdotto.

23%

62%

15%

Tali strumenti di partecipazione e voto sono stati effettivamente utilizzati?

SI

NO

nessuna risposta 

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Il decreto correttivo

Il decreto correttivo non ha previsto modifiche alle previsioni in materia di voto a

distanza e partecipazione in assemblea mediante mezzi elettronici.

8. Il voto per delega

Con la trasposizione della direttiva, è stata introdotta una disciplina speciale per le

società quotate in materia di deleghe di voto (contenuta nel Tuf, artt. 135-novies, 135-

decies e 135-undecies, e nel Regolamento Emittenti, artt. 134-139). Continuano ad

applicarsi anche alle società quotate i primi quattro commi dell’art. 2372.

L’estensione della possibilità di votare per delega era uno degli obiettivi della direttiva

sui diritti degli azionisti. Nell’impianto della direttiva, la facilitazione del voto per delega

veniva legata all’efficienza del governo societario: l’incentivo alla partecipazione

indiretta dei piccoli azionisti dovrebbe consentire loro di esercitare un grado ottimale di

monitoraggio e di controllo sull’attività degli organi amministrativi ed esecutivi.

Le nuove regole: (i) disciplinano le formalità per il conferimento della delega,

prevedendo anche l’uso di mezzi elettronici; (ii) prevedono la possibilità per il socio di

nominare più rappresentanti, in deroga al principio generale che impone di indicare un

unico rappresentante per ciascuna assemblea; (iii) individuano ipotesi tipiche di

conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato e introducono regole speciali

per il conferimento della delega in questi casi; in particolare, è ora possibile conferire la

delega anche ai membri degli organi di amministrazione e controllo; (iv) introducono

l’istituto del “rappresentante designato” dalla società, e cioè un soggetto incaricato

dalla società di raccogliere le deleghe dei soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto (art. 2372, comma 1). La delega

non può essere lasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre

revocabile, nonostante ogni patto contrario.

L’azionista può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la

facoltà di indicare sostituti (art. 135-novies, comma 1). Individua poi due eccezioni a

tale regola: (i) l’azionista può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei

conti destinati a registrare i movimenti dei titoli (comma 2); è questo il caso ad esempio

in cui il socio detiene le proprie azioni in conti aperti presso diversi intermediari (o

anche in conti diversi aperti presso lo stesso intermediario); (ii) il soggetto indicato

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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come titolare delle azioni (intermediario o fiduciario) che agisce per conto dei propri

clienti, può indicare come rappresentanti i soggetti per conto dei quali agisce (comma

3) ovvero altri; è questo il caso dell’intestazione fiduciaria di azioni. Le società fiduciarie

intervengono, infatti, nelle assemblee delle società delle quali risultano socie in virtù

dell’intestazione fiduciaria delle relative azioni; in questi casi è pacificamente ammesso

che quando una fiduciaria agisca nell’interesse di una pluralità di fiducianti, possa

esprimere un voto divergente per adempiere all’incarico ricevuto.

La norma affida poi al Ministero della Giustizia il compito di stabilire con regolamento,

sentita la Consob, le modalità di conferimento della delega (dal socio al

rappresentante) in via elettronica e che le società indichino nello statuto almeno una

modalità di notifica elettronica della delega (alla società) che gli azionisti hanno la

facoltà di utilizzare (art. 135-novies, comma 6). Il regolamento ministeriale non è mai

stato adottato. In sede di primo commento della normativa, si era ritenuto che la

materia dovesse essere regolamentata dal codice sull’amministrazione digitale (CAD),

che attribuisce esclusivamente al documento informatico sottoscritto con firma

elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche

previste dal CAD, gli effetti di legge riconducibili alla scrittura privata di cui all’art. 2702

c.c.. Solo la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale garantisce l’identificabilità

dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento. Diversamente il documento

elettronico cui è apposta una firma elettronica (semplice) sul piano probatorio è

liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di

qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Con riferimento alla notifica della delega alla società, il rappresentante può, in luogo

dell’originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico,

della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega

all’originale e l’identità del delegante. Il rappresentante deve in ogni caso conservare

l’originale della delega e deve tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente

ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari (art. 135-

novies, comma 5).

La delega può essere notificata alla società in qualsiasi momento, anche in assemblea:

il titolare del diritto di voto deve infatti poter decidere fino all’ultimo momento se

partecipare direttamente o per delega. Da un punto di vista operativo, la previsione di

un termine per la notifica elettronica della delega sarebbe utile per consentire

l’organizzazione dell’assemblea stessa. Si ritiene però che non possano essere previsti

limiti ulteriori al conferimento della delega rispetto a quelli disciplinati dalla direttiva e

che l’indicazione di eventuali termini nell’avviso di convocazione avrebbe dunque una

valenza meramente organizzativa e non preclusiva dell’esercizio del diritto.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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L’indagine

Il questionario chiedeva alle società: (i) quali modalità di trasmissione della delega

avessero previsto e quando fosse stata notificata alla società; (ii) se fosse stata

prevista una modalità di notifica elettronica della delega e se fosse stato previsto un

termine; (iii) se ci fossero stati casi di nomina di più di un rappresentante da parte dello

stesso socio.

La maggior parte delle società non ha specificato le modalità di trasmissione della

delega alle società. Le altre società hanno previsto la trasmissione via posta, via posta

elettronica, anche non certificata, e altre modalità (fax, FTP, altro).

Il 45% delle società esaminate ha dichiarato che le deleghe sono state notificate prima

dell’assemblea; il 31% delle società le ha ricevute in assemblea; nel 19% dei casi,

sono state notificate sia prima sia durante lo svolgimento dell’assemblea.

Con specifico riferimento alle modalità di notifica elettronica delle deleghe, la più

richiesta dalle società risulta essere la posta elettronica, anche non certificata. Alcune

società hanno fatto riferimento all’utilizzo di un’apposita sezione del sito della società e

45%

31%

19%

5%

Quando è stata notificata la delega alla società?

prima dell'assemblea

in assemblea

sia prima sia durante 

l'assemblea

nessuna risposta

0 5 10 15 20 25 30

non specificato

altre modalità  elettroniche (fax, FTP, ecc.)

posta elettronica (anche NC)

posta

Numero delle società

Quali modalità di trasmissione della delega alle società o di copia della delega sono state utilizzate dal delegato?*

* La maggior parte delle società ha indicato, come modalità di conferimento della delega  dal rappresentato al rappresentante, la modalità cartacea

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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ad altre modalità, come ad esempio il fax. Quasi tutte le società hanno previsto

l’utilizzo alternativo di due o più modalità tra quelle elencate; alcune società non hanno

indicato alcuna modalità di notifica elettronica.

La maggior parte delle società che hanno risposto al questionario, esattamente il 74%,

non ha previsto termini per la notifica elettronica della delega. Il 24% ha invece previsto

un termine per la notifica della delega.

La previsione della possibilità di nominare più di un rappresentante da parte dello

stesso soggetto, insieme alla mancata previsione di conferimento di istruzioni di voto

omogenee, aveva sollevato preoccupazioni in ordine alla possibilità di espressione di

voto divergente. In realtà, nessuna delle società esaminate ha registrato casi di nomina

di pluralità di rappresentanti da parte dello stesso socio.

24%

74%

2%

È stato previsto un termine per la 

notifica elettronica della delega? 

SI

NO

nessuna risposta

0 10 20 30 40 50

posta elettronica (anche non certificata)

utilizzo di apposita sezione del sito della società

altre modalità (fax, posta)**

nessuna risposta 

Numero delle società

Modalità di notifica elettronica della delega previste*:

* Quasi  tutte le società hanno  richiesto l’utilizzo alternativo di due o più modalità tra quelle sopra elencate

** Alcune  società nella risposta non hanno indicato alcuna modalità di notifica elettronica della delega, mentre hanno indicato modalità non elettroniche quali  fax e posta.  

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49

Il decreto correttivo

Il decreto correttivo ha modificato la norma relativa al conferimento della delega in via

elettronica eliminando il riferimento al regolamento del Ministero della Giustizia per la

relativa disciplina. La delega può essere conferita con documento informatico

sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2 del Codice

dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), che conferisce l’efficacia di

scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c..

Il decreto ha poi modificato l’art. 2372, comma 2, che prevede che nelle società che

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la rappresentanza può essere conferita

solo per singole assemblee, salvo che si tratti di procura generale o di procura

conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione

ad un proprio dipendente. Il limite non si applica più alle Sgr, alle Sicav, alle società di

gestione armonizzate e ai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione

collettiva del risparmio. La relazione al decreto giustifica la modifica con l’esigenza di

agevolare la partecipazione in assemblea degli investitori istituzionali italiani ed esteri,

in conformità alle prassi comunemente adottate a livello internazionale.

100%

Ci sono stati casi di pluralità di rappresentanti nominati da uno stesso azionista?

NO 

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50

9. Il rappresentante designato

Una delle principali novità del Decreto è la previsione della nomina, da parte delle

società, di un soggetto incaricato di ricevere le deleghe da parte degli azionisti (art.

135-undecies). La figura del “rappresentante designato”, non previsto dalla direttiva, è

stata introdotta dal legislatore italiano allo scopo di facilitare l’espressione del voto per

delega da parte dei soci. I soci possono conferire al rappresentante designato, entro il

secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima o

unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte

all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali

siano conferite istruzioni di voto (art. 135-undecies, comma 1). La delega è conferita

mediante la sottoscrizione di un modulo il cui contenuto minimo è disciplinato dalla

Consob con regolamento (art. 135-undecies, comma 2 e 134 RE).

La previsione dell’art. 135-undecies non è imperativa; lo statuto può derogare

all’obbligo di designazione di un soggetto incaricato di ricevere le deleghe dagli

azionisti (cd. opt-out). In assenza di una clausola di deroga, le società sono tenute a

designare, per ciascuna assemblea, un soggetto incaricato di ricevere le deleghe e a

indicarne l’identità nell’avviso di convocazione ai sensi dell’art. 125-bis, comma 4, n. 3.

Il conferimento della delega deve rispettare il principio generale della forma scritta,

posto dall’art. 2372 c.c.. E’ possibile il conferimento in via elettronica della delega al

rappresentante designato; il conferimento deve comunque avvenire nel rispetto delle

previsioni di cui all’art. 135-novies, comma 6. Ai sensi del decreto correttivo, la delega

può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai

sensi dell’art. 21, comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale.

Il contenuto minimo del modulo di delega è disciplinato dalla Consob con regolamento

(art. 135-undecies, comma 2 e 134 RE). Il modulo è diviso in due sezioni: la prima

contiene le informazioni relative al delegante e al delegato nonché il numero delle

azioni rappresentate e deve essere consegnata alla società, entro i termini previsti dal

comma 1 dell’art. 135-undecies sopra citato; la seconda contiene le ulteriori

informazioni riguardanti le istruzioni di voto e deve rimanere a conoscenza del solo

rappresentante designato, fino all’inizio dell’assemblea. Il modulo di delega è molto

dettagliato e richiama le disposizioni normative sulla previsione delle istruzioni di voto e

la possibilità di voto difforme dalle istruzioni nelle ipotesi previste dal RE (su cui si veda

più diffusamente infra). Il modulo prevede anche espressamente l’ipotesi di votazione

sull’azione di responsabilità degli amministratori proposta ai sensi dell’art. 2393 c.c,

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

51

che può essere sollevata dai soci in assemblea in occasione dell’approvazione del

bilancio.

L’indagine

Con il questionario, è stato chiesto alle società: (i) se lo statuto avesse previsto il

ricorso al rappresentante designato e come fosse stata formulata la relativa clausola;

(ii) se fosse stata prevista la possibilità di nominare più di un rappresentante designato;

(iii) se fosse stato nominato un soggetto interno o esterno alla società e se fosse una

persona fisica o giuridica; (iv) se lo strumento fosse stato utilizzato dagli azionisti e con

quali modalità fossero state conferite le deleghe; (v) quali costi avesse sostenuto la

società; (vi) se ci fossero stati casi di deleghe parziali, revoca della delega o casi di

voto difforme rispetto alle istruzioni ricevute da parte del rappresentante designato; (vii)

se fosse stato modificato il modulo di delega della Consob.

La maggior parte delle società esaminate non ha esercitato l’opt-out scegliendo di

prevedere il ricorso al rappresentate designato. Di queste, il 60% ha previsto il

rappresentante designato per tutte le assemblee. Il 36% delle società ha previsto

invece una deroga parziale, prevedendo in statuto la facoltà del consiglio

d’amministrazione di designare, nell’avviso di convocazione, il rappresentante

designato. Il 2% delle società ha invece derogato alla norma e non prevede il ricorso a

tale strumento.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

52

Il 70% delle società esaminate ha nominato come rappresentante designato una

società; in questo caso, sono applicabili le previsioni del comma 4 dell’art. 2372 cc, ai

sensi delle quali se la rappresentanza è conferita a una società, fondazione o altro ente

collettivo o istituzione, questi possono delegare un proprio dipendente o collaboratore;

nel 23 % dei casi è stato invece nominato una persona fisica.

La totalità delle società ha nominato come rappresentante designato un soggetto

esterno, sebbene la norma non impedisca di affidare tale funzione anche a un soggetto

legato alla società; l’art. 135-undecies non pone infatti limiti soggettivi con riferimento

alla scelta del rappresentante designato da parte della società. Le eventuali situazioni

di conflitto di interesse del rappresentante designato sarebbero infatti “neutralizzate”

dall’obbligo di conferire deleghe con istruzioni di voto. Inoltre, la norma impone al

rappresentante designato di comunicare al socio gli eventuali interessi che per conto

proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera poste all’ordine del giorno.

Il 14% del campione esaminato ha previsto la possibilità di nominare più di un

rappresentante designato, anche se non risulta che tale facoltà sia stata utilizzata. Il

74% delle società non ha previsto questa possibilità; tra queste, una società sta

pensando di introdurla.

23%

70%

7%

Il rappresentante designato è un soggetto*:

professionista persona  fisica

società

nessuna r isposta/non applicabile

* Tutte  le società hanno nominato rappresentante designato  un  soggetto esterno alla società

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

53

Dall’indagine emerge che le deleghe sono state trasmesse principalmente tramite

internet o il browser della società e tramite posta. In alcune società sono state utilizzate

tutte e due le modalità.

Il 54% delle società esaminate non ha apportato modifiche al modulo di delega

predisposto dalla Consob. Il 16 % ha apportato modifiche marginali non precisate nella

risposta al questionario. Il 14% ha invece previsto alcune integrazioni, come ad

esempio l’indicazione della titolarità del diritto di voto alla record date e l’espressa

rinuncia del rappresentante designato all’esercizio di un voto difforme rispetto a quello

indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

14%

74%

2%

È stata prevista la possibilità di nominare più di un rappresentante 

designato?

SI

NO*

nessuna risposta/non applicabile

* Tra  le società che non prevedono tale possibilità, solo una sta pensando di introdurla

0 2 4 6 8 10

tramite posta

tramite internet/browser  della società

sia tramite posta  sia tramite 

internet/browser  della società

Numero delle società

Modalità con cui sono state trasmessele deleghe:

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

54

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini

della regolare costituzione dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non

siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del

calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle

delibere (art. 135-undecies, comma 3). In questi casi, la posizione del socio è

assimilabile a quella degli assenti o astenuti e quindi è legittimato all’impugnazione

della delibera e al recesso, ai sensi degli artt. 2377 e 2437 c.c. Dall’indagine non

risultano casi di conferimento di deleghe al rappresentante designato solo su alcune

materie all’ordine del giorno.

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro la fine del secondo giorno

di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (art. 135-undecies,

54%

16%

16%

14%

Modifiche apportate al modulo di delega previsto dalla Consob:

nessuna

modifiche marginali non precisate

integrazioni*

nessuna ri sposta/non applicabile

* Ad  integrazione del modello, più di una società ha inserito  I’indicazione 

della titolarità del diritto  di voto alla record date e  l’espressa rinuncia del rappresentante designato all’esercizio di  un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

100%

Ci sono stati casi di deleghe parziali?

NO

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

55

comma 2). Non risultano casi di revoca della delega conferita al rappresentante

designato.

L’art. 135-undecies comma 5 rimette alla Consob di stabilire, in via regolamentare, i

casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle situazioni di conflitto di

interesse indicate nell’art. 135-decies, può esprimere un voto difforme da quello

indicato nelle istruzioni ricevute. La Consob ha al riguardo chiarito che il

rappresentante designato, che non sia in “conflitto di interessi, può votare in modo

difforme rispetto alle istruzioni ricevute, solo se è stato espressamente autorizzato dal

delegante ed esclusivamente in due casi: (i) se si verificano circostanze di rilievo,

ignote all’atto del rilascio della delega, e che non possono essere comunicate al

delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute,

avrebbe dato la sua approvazione; in questo caso, le istruzioni ricevute al momento

della delega possono non essere più attuali; (ii) in caso di modifiche o integrazioni delle

proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea; in questo caso, possono addirittura

mancare le istruzioni, poiché al momento del conferimento della delega si ignoravano

le nuove proposte (art. 134, comma 2, RE). Nel caso di voto difforme dalle istruzioni, il

rappresentante designato deve dichiarare in assemblea: (i) il numero di voti espressi in

modo difforme dalle istruzioni ricevute oppure, nel caso di integrazioni delle proposte di

deliberazione sottoposte all’assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al

numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti favorevoli e

voti contrari; ii) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni

ricevute o in assenza di istruzioni (art. 134, comma 3, RE).

Non risultano casi di voto difforme da parte del rappresentante designato rispetto alle

istruzioni ricevute.

100%

Ci sono stati casi di revoca della delega?

NO

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

56

Lo strumento del rappresentante designato è stato scarsamente utilizzato dagli

azionisti. Solo nel 35% delle società che lo hanno previsto, il rappresentante designato

ha ricevuto deleghe di voto.

In questi casi, inoltre, l’entità della partecipazione detenuta dagli azionisti che hanno

conferito deleghe al rappresentante designato è risultata piuttosto esigua. Nell’80% dei

casi, la partecipazione detenuta è stata inferiore allo 0,01% del capitale sociale; nel

restante 20%, la partecipazione risultava compresa tra lo 0,01% e lo 0,1% del capitale

sociale.

100%

Ci sono stati casi di voto difforme da parte del rappresentante 

designato?

NO

35%

58%

7%

Gli azionisti si sono avvalsi della figura del 

rappresentante designato?

SI 

NO 

nessuna risposta/non applicabile

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

57

I dati relativi ai costi sostenuti dalle società per la creazione e il funzionamento del

rappresentante designato è molto varia e la variabilità dipende anche dallo strumento

utilizzato per la raccolta delle deleghe. La maggior parte delle società del campione

esaminato ha sostenuto costi inferiori a 5.000 Euro; una parte significativa si è

assestata su valori di spesa compresi tra 10.000 e 30.000 Euro; una percentuale

minore ha sostenuto costi superiori a 30.000 Euro e in alcuni casi anche a 40.000

Euro.

80%

20%

Entità della partecipazione degli azionisti che si sono avvalsi del rappresentante designato*: 

inferiore allo 0,01%

compresa tra lo 0,01% e lo 0,1%

* In una sola società un numero consistente di  azionisti (99) si è avvalso  della figura della figura del rappresentante designato, mentre nelle 

altre la media è stata di 1,5 azionisti.

0 2 4 6 8 10 12

meno di 5.000 €

tra 5.000 e 10.000 €

tra 10.000 e 20.000 €

tra 20.000 e 30.000 €

tra 30.000 e 40.000 €

più di 40.000 €

Numero delle società

Ammontare dei costi sostenuti dalle societàper il rappresentante designato: 

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

58

Il decreto correttivo

Il decreto correttivo ha espressamente previsto la possibilità di conferire la delega al

rappresentante designato anche nelle convocazioni successive alla prima, se previste.

Nella relazione al decreto si spiega che non si ravvisano esigenze di tipo organizzativo

dell’evento assembleare che impediscano il conferimento della delega in una data

anteriore alla prima convocazione.

Ancora, il decreto correttivo ha previsto che le deleghe possono essere conferite al

rappresentante designato solo secondo le procedure previste dall’art. 135-undecies. Il

rappresentante designato non potrà dunque ricevere altre deleghe se non nella qualità

riconosciutagli dalla norma.

Il decreto correttivo non ha impedito la possibilità per la società di delegare al consiglio

d’amministrazione la scelta se designare o meno il rappresentante per ogni singola

assemblea. In una prima versione, lo schema di decreto correttivo prevedeva invece il

divieto di attribuire agli amministratori tale scelta, imponendo alle società un’alternativa

secca tra l’attivazione dello strumento per tutte le assemblee o la sua mancata

attivazione. La flessibilità della scelta statutaria, garantita dal decreto correttivo, appare

invece opportuna. La scelta sulla nomina del rappresentante può essere influenzata da

differenti fattori, quali ad esempio la tipologia di assemblea (annuale di approvazione

del bilancio, altre assemblee ordinarie, assemblee straordinarie) o di azionariato, che

possono variare nel tempo. La flessibilità per le società appare poi tanto più necessaria

se si considera che la disciplina in materia di rappresentante designato può essere

applicata anche alle assemblee degli azionisti di risparmio, alle assemblee speciali e

alle assemblee degli obbligazionisti.

10. La sollecitazione delle deleghe

Il Decreto ha modificato in modo sostanziale la disciplina della sollecitazione delle

deleghe di voto, introducendo significative semplificazioni60.

60 Prima del Decreto, la sollecitazione delle deleghe doveva essere rivolta alla generalità degli azionisti ed era effettuata da un soggetto promotore, su incarico del committente, mediante diffusione del prospetto e del modulo di delega. Il committente doveva possedere azioni in misura almeno pari all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa. La Consob poteva stabilire percentuali inferiori per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso. Alle associazioni di azionisti (artt. 141-142 Tuf) era invece consentita la raccolta di deleghe tra i propri associati mediante diffusione di un modulo di delega ma al di fuori della complessa procedura di sollecitazione prevista dagli artt. 137-140 Tuf. Cfr. E. Ricciardiello, La nuova disciplina in materia di sollecitazione delle deleghe di voto: inizia la stagione italiana dei proxy fights?, in “Giurisprudenza Commerciale”, 2012, I, 151; A. Aiello,

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

59

Si considera “sollecitazione” qualsiasi richiesta di conferimento di deleghe di voto

rivolta a più di 200 azionisti su specifiche proposte di voto oppure accompagnata da

raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

Il Decreto ha eliminato il requisito del possesso azionario e ha previsto che la

sollecitazione venga effettuata direttamente dal promotore, mediante la diffusione di un

prospetto e di un modulo di delega, senza bisogno di servirsi di un intermediario. Il voto

relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato direttamente dal

promotore, che non può farsi sostituire se non dal soggetto indicato nel modulo di

delega e nel prospetto di sollecitazione.

La sollecitazione di deleghe può essere anche rivolta alla raccolta di deleghe di voto

che non aderiscano alle proposte o alle raccomandazioni espresse dal promotore nel

prospetto. Si ritiene, infatti, che la possibilità per l’azionista di aderire alla sollecitazione

anche nel caso in cui non condivida tutte le proposte del promotore possa incentivare il

ricorso a tale strumento. È rimessa dunque al promotore la scelta di condizionare la

raccolta delle deleghe all’adesione alle proprie proposte di voto (c.d. one way proxy)

oppure di raccogliere anche le deleghe non adesive (c.d. dual proxy).

Il Decreto ha mantenuto la disciplina sulle associazioni degli azionisti, già prevista nel

Tuf all’art. 141. La norma prevede ora che non costituisce sollecitazione la richiesta di

conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o

altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni

di azionisti che: i) sono costituite con scrittura privata autenticata; ii) non esercitano

attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo

associativo; iii) sono composte da almeno 50 persone fisiche ciascuna delle quali è

proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale

sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Le deleghe conferite all'associazione

di azionisti non sono computate ai fini del calcolo del limite di 200 azionisti, previsto

nella definizione di sollecitazione di cui all’art. 136, comma 1, lett. b) Tuf.

La nuova fisionomia dello strumento ne ha incoraggiato l’utilizzazione. Subito dopo

l’entrata in vigore della nuova disciplina, si è tenuta la prima sollecitazione di deleghe

nell’ambito di uno scontro per il rinnovo del consiglio di amministrazione della società

(caso Cape Live). A questa sollecitazione, ne hanno fatte seguito altre, sia nei confronti

degli azionisti (es., nel 2011, Parmalat, Kerself, Meridiana Fly; nel 2012, Screen

Artt. 136-141, in Il Testo Unico della Finanza, a cura di M. Fratini – G. Gasparri, Torino 2012, p. 1855; R. Premonte, Artt. 142-144, in Il Testo Unico della Finanza, a cura di M. Fratini – G. Gasparri, Torino 2012, p. 1880; C. Pasquariello, Artt. 136-144, in “Le Nuove Leggi Civili Commentate”, 2011, p. 751; Circolare Assonime, n. 14/2011, cit., p. 48.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

60

Service e Impregilo, sempre nell’ambito del ricambio del consiglio d’amministrazione)

sia nei confronti degli obbligazionisti (es. nel 2011, Sopaf, BPM; nel 2012, Carige)61.

L’indagine

Il questionario chiedeva alle società: (i) se ci fossero state sollecitazioni di deleghe e

chi fosse stato il promotore; (ii) quanti azionisti avessero aderito alla sollecitazione e

che percentuale di azioni detenessero; (iii) se ci fossero state raccolte di deleghe da

parte delle associazioni di azionisti.

In nessuna delle società che hanno risposto risulta essere stata effettuata una

sollecitazione delle deleghe.

Solo nel 7% del campione esaminato (pari a 3 società) ci sono state raccolte di

deleghe da parte di associazioni di azionisti. In questi casi, il numero di deleghe

raccolto è stato di 52, 86 e 1150 deleghe.

61 F. Bianconi, S. Bruno, Evoluzione degli assetti proprietari e attivismo delle minoranze, presentazione al Seminario organizzato dal Georgeson, 25 maggio 2012.

100%

Sono state fatte sollecitazioni di deleghe?

NO

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

61

Il decreto correttivo

Il decreto correttivo ha chiarito che la sollecitazione delle deleghe può essere

promossa anche dalla società emittente62. Ha inoltre esteso la disciplina della

sollecitazione anche alle assemblee dei titolari di strumenti finanziari diversi dalle

azioni negoziati su mercati regolamentati italiani o di altri paesi UE63.

11. I proxy advisors

L’indagine si è occupata anche dei proxy advisors, società di consulenza a cui spesso

si rivolgono gli azionisti delle società quotate, in particolare gli investitori istituzionali,

per analizzare il materiale relativo all’assemblea e ricevere raccomandazioni di voto.

Gli investitori istituzionali in possesso di portafogli titoli estremamente diversificati si

ritrovano a fronteggiare difficoltà pratiche al momento di valutare nel dettaglio come

votare sui punti iscritti all'ordine del giorno delle assemblee generali delle società

partecipate. Fanno quindi frequente ricorso ai servizi forniti da consulenti in materia di

62 Cfr. art. 136, comma 1, lett. c). A questa soluzione si giungeva anche prima, nonostante la norma non lo prevedesse espressamente; in questo senso deponevano le disposizioni del Regolamento Emittenti che precludono alla società emittente promotrice di una sollecitazione di votare in modo difforme rispetto alle istruzioni ricevute (art. 138, comma 4, RE) e quelle che impongono alla società emittente promotore di esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte (art. 138, comma 2, RE). Cfr. circolare Assonime, n. 14/2011 cit., p. 49. 63 Cfr. art. 137, comma 4-bis.

7%

90%

3%

Ci sono state raccolte di deleghe da parte di associazioni di azionisti?

SI*

NO

non applicabile (società cooperativa)

* Nelle tre società che hanno risposto affermativamente  le associazioni  di azionisti hanno raccolto, rispettivamente, n. 86, n. 52 e n. 1150 deleghe

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

62

voto, quali consigli sul voto, deleghe di voto e valutazione del governo societario. Di

conseguenza, l'influenza di questi consulenti sul voto è rilevante. Inoltre, secondo

alcuni, gli investitori istituzionali fanno maggiormente ricorso ai consigli di voto per

investimenti in società estere che per investimenti nel mercato nazionale. Ciò fa sì che

l'influenza dei consulenti è maggiore nei mercati con un'elevata percentuale di

investitori internazionali.

L’attività dei proxy advisors, molto diffusa negli Stati Uniti, si sta estendendo anche in

Europa. La Commissione europea se ne è occupata nell’ambito del Libro Verde sulla

corporate governance delle società quotate del 2011, evidenziando motivi di

preoccupazione rispetto all’influenza esercitata da questi consulenti in materia di voto,

per due principali ragioni: innanzitutto, perché gli investitori e le società partecipate

hanno espresso a loro volta preoccupazione sull'insufficiente trasparenza dei

consulenti in merito ai metodi utilizzati per la preparazione delle raccomandazioni; in

particolare, alcuni ritengono che il metodo di analisi non prenda in considerazione le

caratteristiche specifiche di una società e/o le caratteristiche della legislazione

nazionale, le migliori prassi in materia di governo societario; in secondo luogo, perché i

proxy advisors possono essere soggetti a conflitti di interesse64.

A livello di Stati membri, risultano iniziative in materia di proxy advisors in tre paesi: in

Francia, l’AMF ha adottato una Raccomandazione specifica sui consulenti di voto nel

2011; nel Regno Unito, il tema è affrontato nell’ambito dello Stewardship Code del

FRC; in Olanda, la questione è trattata nel codice di autodisciplina delle società

quotate65.

64 Il 22 marzo 2012, l’ESMA ha pubblicato un documento sull’attività dei proxy advisors in Europa su cui ha aperto una pubblica consultazione allo scopo di raccogliere informazioni e orientamenti e valutare l’opportunità di un intervento regolamentare a livello europeo sul tema. Le principali questioni esaminate nel documento riguardano: l’entità del ricorso ai servizi prestati dai proxy advisors da parte degli investitori istituzionali; la correlazione tra l’attività dei proxy advisors e il comportamento degli investitori istituzionali in sede di espressione del voto; il rapporto tra responsabilità degli investitori istituzionali e affidamento di questi ultimi ai servizi dei proxy advisors; la gestione dei potenziali conflitti di interesse dei proxy advisors; la metodologia seguita dai proxy advisors nella formulazione delle raccomandazioni di voto e la loro interazione con gli emittenti nell’elaborazione di raccomandazioni di voto; i requisiti di professionalità e indipendenza che devono essere posseduti dallo staff di una proxy advisory firm. Il documento ipotizza poi quattro possibili interventi regolamentari: non intraprendere, per il momento, alcuna iniziativa a livello europeo; incoraggiare lo sviluppo di standard di comportamento a livello ogni singolo Stato membro o di codici di autodisciplina; predisporre una disciplina semi-vincolante a livello europeo, attraverso la previsione di un comply or explain approach obbligatorio oppure di guidelines da parte dell’ESMA; emanare una disciplina europea vincolante. http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-212.pdf 65 Nel 2011, l’associazione dei fondi europei (Efama) ha pubblicato un insieme di principi per migliorare la partecipazione dei fondi nelle società oggetto di investimento. I principi sono tesi a rafforzare e incrementare il livello di comunicazione con la società oggetto di investimento e si presentano molto simili a quelli contenuti nello Stewardship Code inglese.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

63

L’indagine svolta si è concentrata su due aspetti: i rapporti diretti eventualmente

intercorsi tra proxy advisors e società quotate e l’impatto delle raccomandazioni di voto

sugli esiti della votazione assembleare. Un primo dato che è emerso dall’indagine è

quello della scarsa rilevanza, almeno per il momento e per le società esaminate,

dell’attività dei proxy advisors, o comunque della dimensione molto limitata dei contatti

diretti tra consulenti di voto e società quotate. Quanto a quest’ultimo aspetto, risulta

che in un limitato numero di casi le società quotate hanno avuto contatti diretti con i

proxy advisors; in particolare, nel 7% delle società esaminate, ci sono stati contatti

anche prima della pubblicazione della documentazione

Solo nel 9% dei casi i proxy advisors hanno chiesto alla società chiarimenti sulla

documentazione assembleare prima di elaborare la propria raccomandazione di voto.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

64

Nel 7% dei casi, i proxy advisors hanno cercato un confronto diretto con la società

quotata prima di pubblicare la propria raccomandazione di voto, inviandone la bozza.

Quanto all’influenza dell’attività dei proxy advisors sul comportamento delle società

quotate, risulta che solo il 5% delle società ha tenuto conto degli orientamenti espressi

dai consulenti di voto nell’elaborazione delle proposte di vote per l’assemblea.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

65

Il 10% delle società ha ricevuto raccomandazioni di voto negativo o di astensione.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

66

12. L’identificazione degli azionisti

Il Decreto ha introdotto nel Tuf la disposizione che sancisce la facoltà per le società di

identificare il proprio azionariato, se ciò è previsto nello statuto (art. 83-duodecies). La

facoltà è riconosciuta alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei

mercati regolamentati italiani o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri

paesi europei con il consenso dell’emittente.

La richiesta di identificazione deve essere fatta dalla società agli intermediari tramite la

società di gestione accentrata e ha per oggetto i dati identificativi degli azionisti che

non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi.

Nel caso in cui lo statuto preveda tale facoltà, la società è tenuta ad effettuare la

medesima richiesta di identificazione su istanza di una minoranza qualificata.

La norma prevede altresì un principio di ripartizione dei costi tra la società e i soci

richiedenti demandando alla Consob la determinazione dei criteri.

Sono inoltre previsti specifici obblighi di pubblicazione, in capo alla società, relativi

all’avvenuta istanza di identificazione.

La previsione sulla shareholder identification non era stata disciplinata dalla direttiva

ma è stata richiesta da Assonime in sede di risposta alla consultazione avviata dal

Ministero nel 2009, anche alla luce del fatto che tale facoltà, già sancita in diversi

ordinamenti, può essere un utile strumento per le società per attivare un dialogo

proficuo con gli azionisti e costituire un incentivo al miglioramento della governance66.

L’indagine

Il questionario chiedeva: (i) se lo statuto avesse previsto la facoltà di identificazione

degli azionisti; (ii) se fosse stata effettuata tale identificazione; (iii) se fosse stata

effettuata un’identificazione parziale.

Dall’analisi del questionario è emerso che le società che hanno previsto in statuto la

facoltà di identificazione degli azionisti sono state poche. Nei pochi casi in cui tale

66 Sull’utilità della shareholder identification si vedano L. Enriques, M. Gargantini, V. Novembre, Mandatory and contract-based share holding disclosure, in “Uniform Law Revue”, vol. XV, 2010. Nello scritto gli Autori suggeriscono una shareholder identification lasciata agli statuti delle società con l’imposizione, però, dell’obbligo di collaborazione a carico degli intermediari, a prescindere dalla legge di incorporazione. Quanto al diniego dell’identificazione, suggeriscono che sia lasciata allo statuto la relativa determinazione. Per una rassegna sull’utilità della shareholder identification, si veda M. Gargantini, sub commento all’art. 83-duodecies, in “Le Nuovi leggi civili commentate” n. 3/2011, p.624.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

67

facoltà è stata prevista (14%), l’identificazione non è stata comunque

richiesta/effettuata.

Lo scarso utilizzo della facoltà di identificazione degli azionisti potrebbe essere

riconducibile a diversi motivi, già peraltro più dettagliatamente analizzati nella circolare

Assonime n. 14/2011; in primo luogo, come anche rappresentato al Ministero

dell’economia e delle finanze nella risposta alla consultazione del febbraio 2012, i limiti

della shareholder identification sono rinvenibili nella possibilità, per l’azionariato, di

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

68

restare nell’anonimato67. In secondo luogo manca una disposizione comunitaria

cogente che imponga agli intermediari esteri di collaborare nell’identificazione degli

azionisti così che tale processo di identificazione si arresta ai confini nazionali. Infine,

la determinazione dei costi appare incerta.

Con riferimento al primo profilo, una possibile soluzione, suggerita in sede di risposta

alla consultazione avviata dal Ministero sul decreto correttivo, potrebbe essere, in

alternativa alla rimozione della possibilità di diniego all’identificazione, quella di

modulare il rifiuto all’identificazione a seconda che questa sia effettuata dalla società o

dagli azionisti della stessa.

Con riferimento al secondo profilo, va evidenziato che la Commissione europea, nella

consultazione sul Green Paper della primavera del 2011, si è posta il problema

dell’insussistenza di una norma cogente a livello comunitario sull’identificazione degli

azionisti e ha quindi chiesto se sia necessario attivare un meccanismo o prevedere una

disposizione che sancisca la facoltà di identificazione degli azionisti68.

Con riferimento al terzo profilo, i criteri di ripartizione dei costi tra società e soci

richiedenti sono stati rimessi dal legislatore, all’art. 83-duodecies, alla Consob che nel

Regolamento Emittenti (art. 133-bis) ha previsto che: i) sia lo statuto a prevedere i

criteri di ripartizione dei costi; ii) qualora la shareholder identification venga esercitata

dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale e comunque prima

dell’assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata alcuna richiesta, debba

essere la società a sostenere detti costi; iii) qualora lo statuto non provveda a

disciplinare i criteri, debba essere la società a sostenere interamente gli oneri

economici.

67 Ciò implica anche che l’aggiornamento del libro soci, che consegue alla richiesta di identificazione ex art. 83-undecies Tuf, è solo parziale in quanto vi confluiscono i nominativi solo di coloro che non hanno negato la propria identificazione (sul punto si veda più diffusamente la circolare Assonime n. 14/2011, p. 63). 68 Cfr. Green Paper, The EU corporate governance framework, cit.. Assonime ha risposto alla consultazione avviata dalla Commissione europea tramite l’associazione EuropeanIssuers e ha chiesto l’imposizione di una norma comunitaria cogente che consenta alle società di effettuare la shareholder identification, senza possibilità di opporre un rifiuto all’identificazione, e che obblighi tutti gli intermediari lungo la catena a fornire i dati identificativi degli azionisti. European Issuers ha anche allegato alla risposta una sommaria ricostruzione di come tale facoltà di identificazione funzioni nei diversi Stati membri; dalla panoramica risulta che in diversi Stati la shareholder identification già sussiste e che la mancata identificazione è sanzionata in vari modi (sospensione di diritti di voto e di pagamento dei dividendi, sanzioni pecuniarie).

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

69

Il decreto correttivo

Il decreto correttivo non ha previsto modifiche di rilievo in tema di shareholder

identification alla luce del fatto che, come si legge nel documento di consultazione, non

c’è un quadro comunitario armonizzato.

13. La maggiorazione dei dividendi

La facoltà di prevedere in statuto la maggiorazione del dividendo è stata introdotta dal

Decreto all’art. 127-quater. Tale disposizione prevede la facoltà per le società italiane

con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea,

di inserire in statuto la facoltà di riconoscere un dividendo maggiorato per chi detenga

continuativamente le azioni per un periodo di tempo, comunque non inferiore a un

anno.

Il riconoscimento di un dividendo maggiorato, estraneo alla direttiva che non si è

occupata di disciplinare i profili patrimoniali collegati alla detenzione di azioni69, è

comunque stato mantenuto nella versione finale del Decreto in quanto, come dichiarato

nella relativa Relazione, esso è “strettamente collegato con la finalità di incentivare

l’investimento di lungo periodo dei piccoli azionisti, presupposto per un loro maggiore

coinvolgimento all’esercizio dei diritti sociali”70.

La norma stabilisce la misura massima di maggiorazione, non superiore al 10% del

dividendo distribuito alle altre azioni (ordinarie, salvo quello che si dirà in prosieguo), e

prevede compiutamente i casi in cui la maggiorazione non può essere attribuita, se non

entro una certa soglia. La norma consente inoltre agli statuti di prevedere condizioni

ulteriori71.

69 Nel testo originario del Decreto posto in consultazione dal Ministero dell’economia e delle finanze nel luglio 2009 non vi erano disposizioni sulla maggiorazione del dividendo; queste sono invece state introdotte solo a seguito dell’esame in Consiglio dei Ministri. La Commissione parlamentare (Commissioni riunite II e VI della Camera dei Deputati), esaminato lo schema di decreto, aveva invitato il Governo a valutare: i) se la materia rientrasse nella delega conferita; ii) se l’attribuzione della quota di dividendo maggiorato non rischiasse di ridurre la quota di partecipazione agli utili degli altri azionisti; iii) se il riconoscimento di dividendo non determinasse la creazione di una categoria speciale di azioni; iv) e in ogni caso di attribuire la maggiorazione anche agli azionisti che possedessero una quota superiore al 2% del capitale della società, limitatamente alla quota di partecipazione fino al 2%. 70 Si veda p. 9 della relazione. La disposizione è stata modificata per tenere conto delle osservazioni formulate dalle commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera; la modifica ha riguardato il limite alla partecipazione detenibile che dà luogo alla maggiorazione, ridotto dal 2% allo 0.50% del capitale sociale. 71 La norma contenuta all’art. 127-quater Tuf demanda, ai fini della maggiorazione del dividendo, la previsione in statuto: i) della facoltà di maggiorazione; ii) del periodo minimo continuativo di detenzione delle azioni, comunque non inferiore a un anno; iii) della misura della maggiorazione del dividendo,

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

70

L’art. 127-quater prevede alcune condizioni in presenza delle quali la maggiorazione è

impedita o è contenuta in una misura fissata dalla disposizione (0.5%).

In primo luogo il beneficio della maggiorazione può essere attribuito nella misura

massima di partecipazione dello 0.5% del capitale della società anche qualora vi sia

una partecipazione superiore, anche detenuta direttamente o indirettamente, per il

tramite di fiduciari, di società controllate o per interposta persona (art. 127-quater,

comma 2, prima parte).

La maggiorazione è inoltre impedita per le azioni detenute da chi, durante il periodo di

detenzione previsto, abbia esercitato anche temporaneamente o congiuntamente con

altri soci tramite un patto parasociale ex art. 122, un’influenza dominante ovvero

notevole sulla società; la disposizione fa riferimento al “controllo congiunto”, anche se

lo limita all’ipotesi del patto parasociale previsto dall’art. 122 Tuf (art. 127-quater,

comma 2, seconda parte).

La maggiorazione è parimenti impedita per le azioni che durante il periodo previsto

siano state conferite anche temporaneamente, ad un patto parasociale previsto dall’art.

122, che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto ad oggetto una

partecipazione complessiva superiore al 30%72 (art. 127-quater, comma 2 ultima

parte).

Successivamente all’emanazione della disposizione sono sorte alcune incertezze,

anche di ordine applicativo.

In primo luogo l’eventuale previsione in statuto di tale clausola farebbe sorgere il diritto

di recesso in quanto essa rappresenta una modifica dello statuto concernente i diritti di

voto e partecipazione ex art. 2437, comma 1, lett. g) c.c.73.

In secondo luogo non era chiaro come la società potesse verificare l’insussistenza di

alcune condizioni ostative alla maggiorazione del dividendo74.

comunque non superiore al 10% del dividendo distribuito alle altre azioni; iv) dell’eventuale estensione alle azioni assegnate gratuitamente ai sensi dell’art. 2442 c.c.; v) delle eventuali condizioni ulteriori. 72 Si tratta della soglia del 30% che fa scattare l’obbligo di opa totalitaria ai sensi dell’art. 106, comma 1 Tuf. 73 Così M. Stella Richter, Prime considerazioni sul dividendo maggiorato,cit., e M. Stella Richter, I troppi problemi del dividendo maggiorato, cit., e G. A. Rescio, Clausole di maggiorazione del dividendo nell’evoluzione del sistema delle società azionarie, cit., e G. A. Rescio, sub commento all’art. 127-quater, Il Testo Unico della Finanza, cit.. 74 Il comma 2 dell’art. 127-quater prevede, tra l’altro, che chi direttamente che indirettamente detenga per il tramite di fiduciari, società controllate o per interposta persona, una partecipazione superiore allo 0.5% del capitale sociale (o della minore percentuale indicata in statuto), la maggiorazione può essere attribuita solo per la partecipazione pari allo 0.5%. La ricorrenza di tale condizione è però difficilmente accertabile dalla società in assenza di un obbligo dichiarativo da parte di chi detiene tali partecipazioni.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

71

Altri profili problematici erano inoltre sorti con riferimento alla quantificazione della

maggiorazione e alla possibilità degli amministratori di formulare la proposta di

distribuzione degli utili da sottoporre all’assemblea75.

L’indagine

Il questionario chiedeva se fosse stata prevista in statuto la facoltà di maggiorazione

del dividendo.

Dal questionario è emerso che nessuna società del campione ha previsto in statuto la

facoltà di maggiorazione del dividendo, probabilmente anche a causa delle incertezze

applicative76.

75 Il problema della quantificazione potrebbe risolto con l’inserimento in statuto di una previsione che riconosca la percezione del beneficio patrimoniale ai soggetti che maturino l’holding period a una data precedente l’assemblea (così S. Nocella, sub commento art. 127-quater, in “Nuove leggi civili commentate”, n. 3, 2011, p. 712). In alternativa si potrebbe considerare di prevedere in statuto, quale condizione ulteriore, quella di subordinare la maggiorazione del dividendo a condizione che gli azionisti interessati depositino le azioni presso conti detenuti dalla stessa società emittente ex art. 13, comma 1, lett. g) del Provvedimento congiunto; in tal modo le società potrebbe determinare il totale della maggiorazione da attribuire essendo noti ex-ante i soggetti destinatari del beneficio. La norma da ultimo citata prevede infatti che tra i soggetti ammessi alla gestione accentrata in qualità di intermediari vi siano anche gli emittenti, limitatamente agli strumenti finanziari emessi o assegnati dagli stessi o dalle società controllate o collegate attraverso partecipazione azionaria; tipicamente l’emittente può infatti accendere conti presso la società di gestione accentrata per registrare i titoli detenuti dai dipendenti azionisti e dai soci di controllo, evitando quindi di dover aprire conti presso gli intermediari, con conseguenti risparmi, per gli azionisti, dei costi collegati. In questo modo le azioni dei beneficiari sarebbero registrate (e quindi identificate) in conti titoli accesi direttamente dall’emittente presso la società di gestione accentrata. 76 Si segnala che un soggetto ha promosso, nel 2012, una sollecitazione di deleghe di voto in una società quotata (Enel) volta a prevedere in statuto la maggiorazione del dividendo, secondo quanto previsto all’art. 127-quater.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

72

Il decreto correttivo

Il decreto correttivo è intervenuto sulla disposizione contenuta all’art. 127-quater per

migliorarne la formulazione.

Esso ha in primo luogo stabilito che la deliberazione di modifica dello statuto per la

previsione della maggiorazione del dividendo non attribuisce il diritto di recesso77.

Inoltre il decreto, al fine di facilitare l’emittente nella verifica dell’insussistenza delle

condizioni ostative, ha previsto che colui che ha ottenuto l’assegnazione della

maggiorazione deve dichiarare, su richiesta della società, l’insussistenza delle

condizioni ostative previste dal comma 278 dell’art. 127-quater e deve esibire la

certificazione attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali è richiesto il

beneficio79.

Infine il decreto ha precisato che la detenzione continuativa non è solo riferita all’anno

ma anche a un periodo inferiore nel caso in cui tra due date consecutive di pagamento

del dividendo intercorrano meno di 365 giorni (e ciò è possibile per effetto del

calendario di borsa80).

Conclusioni

Con l’obiettivo di facilitare la partecipazione degli azionisti in assemblea e aumentarne

la voice, il Decreto si è mosso lungo quattro direttrici principali: (i) il rafforzamento

dell’informativa preassembleare (e post-assembleare), dal punto di vista dei contenuti,

della tempistica e delle modalità di pubblicazione dei documenti destinati

all’assemblea, nonché attraverso la previsione del diritto di porre domande prima

dell’assemblea; (ii) la possibilità per i soci di concorrere alla definizione dei temi da

discutere in assemblea, attraverso la disciplina dell’integrazione dell’ordine del giorno e

della presentazione di proposte di delibera prima dell’assemblea stessa, che si affianca

al diritto, già previsto dall’art. 2367 c.c., di convocare l’assemblea; (iii) la previsione

della record date, per consentire la partecipazione e il voto alla riunione assembleare

senza bloccare le azioni possedute; (iv) la disciplina del voto a distanza, della

partecipazione in assemblea mediante mezzi elettronici e delle deleghe di voto, incluso

77 Cfr. nuovo comma 4-ter. 78 Il decreto correttivo ha anche riformulato il comma 2 al fine di chiarire meglio le condizioni ostative al riconoscimento del beneficio. 79 Cfr. nuovo comma 4-bis. Nel testo in consultazione non era stata prevista la richiesta della società, poi introdotta nel testo finale. 80 Un’altra modifica ha interessato il comma 2 al fine di chiarire meglio le condizioni ostative al riconoscimento del beneficio.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

73

lo strumento del rappresentante designato e della sollecitazione delle deleghe, per

facilitare e incoraggiare l’espressione, anche coordinata, del diritto di voto.

Parzialmente diverse le finalità dell’identificazione degli azionisti e della maggiorazione

dei dividendi, anche se entrambe sono riconducibili a un generale rafforzamento del

ruolo degli azionisti nella governance delle società quotate, in linea con quanto emerge

dagli orientamenti della Commissione europea. La disciplina sull’identificazione degli

azionisti dovrebbe infatti consentire alla società di mantenere un dialogo costante con i

propri azionisti e a questi ultimi di coordinarsi con gli altri soci; la maggiorazione del

dividendo si colloca invece in una prospettiva di valorizzazione dell’investimento di

lungo termine nelle società quotate.

I dati che emergono dalle prime esperienze applicative della nuova disciplina e

dall’indagine forniscono alcuni spunti di riflessione.

Le disposizioni che sembrano aver avuto un maggiore impatto sulla fisionomia delle

assemblee delle società italiane quotate sono quelle in materia di record date e di

sollecitazione delle deleghe. Con l’introduzione della record date si è registrato infatti

un incremento sensibile della partecipazione degli investitori istituzionali, soprattutto

esteri; la nuova disciplina della sollecitazione delle deleghe ha rivitalizzato l’istituto,

prima del 2010 pressoché inutilizzato. In particolare, ci sono stati due casi di vere e

proprie “proxy fight” nell’ambito di uno scontro per il rinnovo dell’organo di

amministrazione, che hanno mostrato le potenzialità dell’istituto proprio nella

prospettiva della contendibilità del controllo societario81.

Il maggiore attivismo degli investitori istituzionali e le potenzialità dello strumento della

sollecitazione delle deleghe rendono quanto mai attuali le riflessioni, avviate a livello

europeo, in tema di stweardship e di proxy advisors. Il primo profilo attiene alla

disciplina degli investitori istituzionali e al tema della maggiore trasparenza delle

obbligazioni fiduciarie dei gestori degli attivi, con particolare riferimento all’indicazione

delle strategie di investimento scelte, e alla pubblicazione di informazioni sul livello e

sulla portata dell’impegno attivo nelle società detenute, così come delle politiche di

voto. Il secondo impone invece una riflessione sull’opportunità di regolamentare

l’attività dei consulenti di voto, quanto meno in termini di trasparenza.

Minore successo hanno avuto gli strumenti pensati per gli azionisti retail, in particolare

il voto elettronico e il rappresentante designato. La scarsa utilizzazione dei nuovi

81 V. supra § 10; E. Ricciardiello, La nuova disciplina in materia di sollecitazione delle deleghe di voto: inizia la stagione italiana dei proxy fights?, cit., R. Sabbatini, Scalate senza opa a Piazza Affari, Il Sole 24ore, 7 giugno 2012.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

74

strumenti può essere riconducibile alla novità legislativa82. In ogni caso, per una

migliore fruibilità degli strumenti, soprattutto quello della partecipazione in assemblea

mediante mezzi di telecomunicazione, appare utile completare la disciplina con

apposite previsioni del regolamento assembleare.

Un impatto significativo sullo svolgimento delle riunioni assembleari lo ha avuto la

nuova previsione sul diritto di porre domande prima dell’assemblea, a causa di un uso

a volte pretestuoso dello strumento da parte di azionisti “minimi” e anche della scelta di

molte società di rispondere alle domande oralmente in assemblea. Le modifiche

introdotte con il decreto correttivo, in particolare la disciplina della cut-off date e la

possibilità di rispondere mettendo a disposizione dei soci le risposte scritte in

assemblea, dovrebbero aiutare a risolvere molti dei problemi riscontrati nel corso delle

assemblee del 2011. Una maggiore valorizzazione dello strumento delle domande e

risposte pubblicate sul sito internet della società, insieme all’adozione di previsioni

specifiche nei regolamenti di assemblea, potrebbe aiutare nella gestione delle richieste

di informazioni da parte dei soci. Sul diritto di porre domande, si osserva che altri

ordinamenti hanno scelto soluzioni diverse, limitandone l’esercizio alla riunione

assembleare: è il caso, ad esempio, della Germania, che ha anche disciplinato

puntualmente le ipotesi in cui la società può legittimamente rifiutarsi di rispondere.

Gli istituti meno utilizzati sono stati quelli in materia di identificazione degli azionisti e di

maggiorazione del dividendo. La prima ha probabilmente risentito sia dei limiti della

normativa interna che, con la previsione del diritto alla riservatezza dei soci ne mina

l’efficacia, sia dell’assenza di una disciplina comunitaria che imponga agli intermediari

esteri di fornire alle società i dati identificativi degli azionisti. Altro limite della disciplina

vigente è l’incertezza sui costi dell’operazione. Quanto alla maggiorazione dei

dividendi, il principale problema sembra essere stato quello dell’incertezza del quadro

normativo di riferimento che ha indotto le società a non avvalersi della facoltà concessa

dalla legge. Bisognerà vedere se la nuova formulazione prevista dal decreto correttivo

produrrà risultati diversi.

I dati che emergono dall’indagine sui costi sostenuti dalle società per dare attuazione

alla nuova disciplina e sull’utilizzazione da parte degli azionisti dei nuovi strumenti

suggeriscono la necessità di garantire la massima flessibilità organizzativa alle società,

privilegiando il più possibile le scelte statutarie che lasciano discrezionalità al consiglio

di amministrazione e valorizzando l’avviso di convocazione come strumento per

effettuare scelte organizzative e darne informazione ai soci. Si ritiene infatti che il

giusto equilibrio tra trasparenza per gli azionisti e per il mercato e flessibilità per le 82 Visti i termini di entrata in vigore della nuova disciplina, l’uso effettivo del voto elettronico andrebbe valutato con riferimento alle assemblee successive a quelle del 2011. V. supra § 7.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

75

società debba essere raggiunto, attraverso la responsabilizzazione del consiglio di

amministrazione e la trasparenza sulla scelta adottata nell’avviso di convocazione. E

questo è l’orientamento seguito anche dal decreto correttivo.

Un’ultima considerazione va fatta sul regolamento assembleare, che è sempre più

chiamato a svolgere un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento delle

assemblee, attraverso la disciplina dei suoi aspetti essenziali al fine di garantirne

l’ordinato svolgimento.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

ALLEGATO 1 - QUESTIONARIO SULL’APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA SULL’ASSEMBLEA DELLE SOCIETA’ QUOTATE

DATI DEL COMPILATORE Denominazione sociale: Referente: (nominativo) (funzione) (recapito telefonico) (e.mail) 1. AMBITO DI APPLICAZIONE 1.1 La nuova disciplina è stata applicata anche:

Alle assemblee speciali

Se sì, a quali (assemblea azioni privilegiate, di risparmio, altre azioni) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

alle assemblee degli obbligazionisti

1.2 Se sì, quali disposizioni sono state applicate? (ad esempio, quelle relative all’informativa

preassembleare e alla pubblicazione dell’avviso di convocazione; quelle relative ai diritti degli azionisti, come quello di porre domande, o altro) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. CONVOCAZIONE UNICA 2.1 E’ stata prevista la convocazione unica dell’assemblea?

SI Se sì, per quali assemblee? (ad esempio, assemblee straordinarie, assemblee

ordinarie, assemblee che abbiano un certo ordine del giorno) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NO

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

2.2 In che modo è stata prevista? (ad esempio, previsione nello statuto per tutte le assemblee;

previsione nello statuto e rinvio al CDA per la decisione, di volta in volta, sulla convocazione unica) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. INFORMATIVA PREASSEMBLEARE 3.1 Nell’avviso di convocazione in che modo sono state esposte le singole proposte di delibera?

Distinte per ogni singola proposta Accorpate per materie all’ordine del giorno

3.2 Nell’ambito dei documenti sottoposti all’assemblea sono stati comunicati anche documenti su

cui non è richiesta l’approvazione dell’assemblea (ad esempio, il bilancio consolidato)?

SI Se sì, quali…………………………………………………………..

NO 3.3 Su quanti giornali è stato pubblicato l’avviso di convocazione?

………………………………………………………………………………..

3.4 L’avviso è stato pubblicato anche in inglese sul sito?

SI NO

3.5 L’avviso è stato pubblicato anche in inglese su giornali a diffusione internazionale?

SI NO

3.6 A quanto ammontano i costi di pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla stampa?

……………………………………………………………………………….

3.7 Le relazioni sui punti all’ordine del giorno sono state pubblicate con tempistiche differenziate?

SI

Se si, indicare le motivazioni della scelta ………………………………………………………………………………………..

NO

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

3.8 Come sono state articolate le relazioni degli amministratori?

Articolate punto per punto Unica relazione (per esempio: rinnovo CDA e sotto temi su nomina, compensi, presidente)

3.9 I soci di controllo hanno effettuato proposte di delibera su argomenti sui quali gli

amministratori non hanno presentato una specifica proposta (es. numero, durata, compensi degli amministratori)?

SI

Se sì, ne è stata data comunicazione con anticipo al pubblico? Quanto prima? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NO 3.10 Ci sono state proposte di delibera (su argomenti sui quali gli amministratori non hanno

presentato una specifica proposta come ad es. numero, durata, compensi degli amministratori) presentate da soci diversi da quello di controllo (ad es. da investitori istituzionali)?

SI

Da chi sono state presentate? NO

3.11 Che modalità sono state richieste per la presentazione delle liste per la nomina degli organi

di amministrazione e controllo? ………………………………………………………….

4. INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 4.1 Sono state proposte integrazioni all’ordine del giorno?

SI NO

4.2 Quali modalità sono state richieste per l’esercizio del diritto (per esempio invio delle proposte per posta o invio tramite posta elettronica certificata o altro)? 4.3 Chi ha proposto ulteriori punti all’ordine del giorno in assemblea e su quali materie?

Socio di controllo Altri soci (indicazione della quantità di azioni detenute)

4.4 Nel caso in cui sia stata presentata un’integrazione dell’ordine del giorno da parte dei soci, la società ha commentato la proposta?

SI

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

NO

5. DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL’ASSEMBLEA 5.1 E’ stata prevista una cut off date (intesa come data entro la quale far pervenire le domande alla

società)?

SI Se sì, quali i termini previsti? Se sì, è stata prevista come un semplice invito ai soci o come una scadenza per la

ricevibilità delle domande? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NO 5.2 E’ stata prevista l’attestazione della legittimazione in capo agli azionisti mediante certificazione

(o altro) ?

SI Se sì, con riferimento a quale data?

………………………………………………………………………………………. NO

5.3 E’ stata prevista una diversa data, prima dell’assemblea, per la legittimazione a ottenere le

risposte? Se sì, quale data? …………………………………………………………………………………………………

5.4 Quante domande sono state ricevute?

…………………………………………………………………………………………………… 5.5 Quali modalità sono state richieste per l’esercizio del diritto (es. invio delle domande per posta o

invio tramite posta elettronica certificata o altro)? ……………………………………………………………………. 5.6 Pur avendo ricevuto domande nei termini previsti, si è comunque ritenuto di non dare risposta a

talune domande ritenute non pertinenti all’ordine del giorno?

SI NO

5.7 Quando è stata data risposta a tali domande?

Prima dell’assemblea Se “prima dell’assemblea”, con quali modalità?

Durante l’assemblea

Se “durante l’assemblea”, quanto tempo è durata la risposta?

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

Dopo l’assemblea, allegando le risposte al verbale

…………………………………………………………………………………………………… 5.8 E’stata prevista una sezione del sito che raccoglie domande e risposte?

SI NO

5.9 Quante azioni detenevano i soci che hanno posto domande?

…………………………………………………………………………………………………… 5.10 Sono pervenute comunicazioni di rettifica da parte degli intermediari per intervenuta cessione delle azioni di pertinenza del legittimato ai sensi dell’art. 24 del Provvedimento congiunto?

SI Se sì, quante? Per quale percentuale di azioni?

…………………………………………………………………………………. NO

6. DELEGHE DI VOTO 6.1 Quali modalità di conferimento, trasmissione della delega o di copia della delega sono state

utilizzate da parte del rappresentante?

……………………………………………………………………………………………………

6.2 Ci sono stati casi di pluralità di rappresentanti nominati da uno stesso azionista?

SI Se sì, quanti?

NO 6.3 Quando è stata notificata la delega alla società (in assemblea, prima dell’assemblea e in questo

caso quando)? ……………………………………………………………………………………………………

6.4 Quale modalità di notifica elettronica della delega è stata prevista?

…………………………………………………………………………

6.5 E’ stato previsto un termine per la notifica elettronica della delega?

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

SI

Se sì, quale? …………………………………………………………… …………………………………………………………….

NO 7. RAPPRESENTANTE DESIGNATO 7.1 Lo statuto ha derogato all’obbligo di designazione di un soggetto incaricato di ricevere le

deleghe degli azionisti?

7.2 Se sì, con quale formulazione? (ad esempio, previsione nello statuto per tutte le assemblee; previsione nello statuto e rinvio al CDA)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.3 E’ stata prevista la possibilità di nominare più di un rappresentante designato?

SI NO

Se no, la società sta pensando di prevederlo?

7.4 Il rappresentante designato è un soggetto:

Interno alla società …………………………………………………………………………

In questo caso, chi è stato designato? (Presidente, amministratore, altro) ………………………………………………………………………

Esterno alla società ………………………………………………………………………………………

In questo caso, chi è stato designato? (professionista persona fisica, società, altro) ……………………………………………………………………………………..

7.5 Gli azionisti si sono avvalsi di questa figura?

SI

Se sì, quanti azionisti? Quante azioni detenevano? …………………………………………………….

NO

…………………………………………………………………………………………………… 7.6 Con quale modalità sono state conferite le deleghe? (via posta, via internet, via browser della

società, altro)

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

7.7 A quanto ammontano i costi sostenuti dalla società?

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

7.8 Ci sono stati casi di deleghe parziali (solo su alcuni punti all’ordine del giorno)?

SI NO

7.9 Ci sono stati casi di revoca della delega?

SI NO

7.10 Ci sono stati casi di voto difforme da parte del rappresentante designato?

SI NO

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

7.11 E’ stato modificato il modulo di delega previsto dalla Consob? SI

Se sì, che modifiche sono state apportate? …………………………………………………………………………………………

NO

8. VOTO ELETTRONICO E PER CORRISPONDENZA E PARTECIPAZIONE IN

ASSEMBLEA CON MEZZI ELETTRONICI 8.1 Lo statuto prevede il ricorso a questi strumenti?

SI Se sì, quali?

Voto elettronico Voto per corrispondenza Partecipazione con mezzi elettronici

Se sì, in che modo? (es. previsione nello statuto per tutte le assemblee; previsione nello statuto e rinvio al CDA)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NO Se no, la società sta pensando di prevederli? Perché?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.2 Nel caso di partecipazione con mezzi elettronici, cosa è stato previsto? (Partecipazione video,

audio o elettronica, passiva o attiva, altro)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.3 Tali strumenti di partecipazione e voto sono stati effettivamente utilizzati?

SI Voto elettronico (indicare % di utilizzo) (con quali modalità tecniche?)…………… Voto per corrispondenza (indicare % di utilizzo)…………… Partecipazione con mezzi elettronici (indicare % di utilizzo)……………

NO

8.4 A quanto ammontano i costi sostenuti dalla società?

Voto elettronico: …………………………………………………………………. Voto per corrispondenza: ………………………………………………………… Partecipazione con mezzi elettronici: …………………………………………….

9. SOLLECITAZIONE DELEGHE DI VOTO 9.1 Sono state fatte sollecitazioni?

SI Se sì, chi è stato il promotore? (azionista singolo, gruppo di azionisti, società)

……………………………………………………………………………….. Quante azioni deteneva il

promotore?......................................................................................................................................................................................................................................................................................

NO

9.2 Quanti azionisti hanno aderito alla sollecitazione e quante azioni detenevano?

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.3 Ci sono state raccolte di deleghe da parte delle associazioni di azionisti?

SI Se sì, quante deleghe sono state raccolte?

NO 10. PROXY ADVISORS

10.1. Avete avuto rapporti diretti e scambi di informazioni anche prima della pubblicazione della documentazione relativa all’assemblea?

SI NO

10.2 Vi sono state richieste di chiarimenti sulla documentazione assembleare?

SI NO

10.3 E’ stata trasmessa la bozza di rapporto per commenti prima della pubblicazione?

SI NO

10.4 Avete tenuto conto degli orientamenti dei proxy advisors nell’elaborazione delle proposte?

SI NO

10.5 Ci sono state raccomandazioni di voto negativo o di astensione? Con che motivazioni, se

indicate?

SI NO

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

10.6 Quali considerazioni è possibile trarre analizzando la relazione tra le raccomandazioni di voto

e l’esito delle votazioni?

……………………………………………………………………………………………………

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

10. 7 Quale valutazione date all’attività svolta dai proxy advisors? (voto 1: insufficiente, voto 2: sufficiente, voto 3: buono, voto 4: ottimo)

VOTO PROFESSIONALITA' ESPERIENZACONOSCENZA

DELL'ORDINAMENTO ITALIANO

CONOSCENZA DELLA

STRUTTURA DELLA SOCIETA'

1

2

3

4 10.8 Considerazioni in merito all’opportunità di regolamentare l’attività dei proxy advisors (trasparenza delle procedure di analisi utilizzate e delle situazioni di conflitto di interesse)

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI 11.1 Lo statuto ha previsto la facoltà dell’identificazione degli azionisti?

SI Se sì, cosa prevede lo statuto con riferimento ai criteri per la ripartizione dei

costi?..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NO Se no, la società sta pensando di prevederla? Perché?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.2 E’ stata effettuata l’identificazione degli azionisti? SI

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

Se sì, con quali esiti? (quanta parte di azionariato è stata identificata? Quale parte dell’azionariato è stata identificata?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NO 11.3 E’ stata richiesta un’identificazione parziale degli azionisti?

SI Se sì, di quali azionisti si è chiesta l’identificazione?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NO

12. MAGGIORAZIONE DEI DIVIDENDI 12.1 Lo statuto prevede la maggiorazione del dividendo ex art. 127-quater Tuf?

SI Se sì, cosa prevede lo statuto? Sono previste condizioni ulteriori rispetto a quelle

determinate nella legge? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NO Se no, la società sta pensando di prevederlo? Perché?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13. ALTRE MODIFICHE STATUTARIE 13.1 Sono state previste ulteriori modifiche allo statuto a prescindere dal recepimento del decreto n. 27/2010?

SI NO

In caso affermativo, quali? ……………………………………

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

14. REGOLAMENTO ASSEMBLEARE 14.1 E’ stato adottato un regolamento assembleare?

SI Se sì, a che data risale l’ultima modifica? Se sì, quali aspetti dello svolgimento dell’assemblea sono affrontati?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NO

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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Allegato 2 – La disciplina dell’integrazione dell’ordine del giorno, del diritto di

porre domande e dell’identificazione degli azionisti in alcuni paesi europei

L’integrazione dell’ordine del giorno e la presentazione di proposte di delibera

Germania – L’ Aktiengesetz tedesco, come aggiornato dalla legge di attuazione della

Direttiva azionisti (il Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie del 28 maggio

2009, c.d. ARUG) disciplina, all’art. 122 il diritto di integrazione dell’ordine del giorno.

La norma prevede che gli azionisti titolari di una partecipazione non inferiore al 5% del

capitale sociale, o di una partecipazione di valore pari a 500.000 euro, possano

richiedere l’inserimento di nuovi punti all’ordine del giorno, facendo pervenire la

domanda alla società almeno 30 giorni prima dell’assemblea83. La richiesta deve

essere accompagnata da una relazione illustrativa oppure da una proposta di

delibera84. L’art. 124 disciplina il procedimento per la pubblicazione dei nuovi punti

all’ordine del giorno, che dovranno essere inseriti nell’avviso di convocazione

dell’assemblea o pubblicati subito dopo il ricevimento della proposta. Nuove proposte

di delibera su argomenti che sono già all’ordine del giorno possono essere sempre

presentate in assemblea.

Gli azionisti possono presentare, anche individualmente, proposte di delibera contrarie

a quelle già presentate dal Consiglio di gestione o dal Consiglio di sorveglianza sulle

materie all’ordine del giorno e possono fare proposte di nomina (art. 126). Le proposte

devono essere presentate almeno 14 giorni prima della data di svolgimento

dell’assemblea.

Francia – Il Code de Commerce francese, come modificato dall’Ordonnance n°2010-

1511 del 9 dicembre 2010, disciplina il diritto di integrare l’ordine del giorno

dell’assemblea e di presentare nuove proposte di delibera all’art. L225-105, il quale

prevede che uno o più azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale

oppure le associazioni di azionisti che soddisfino determinati requisiti, fissati dall'art.

L225-12085, possano richiedere l’iscrizione di punti all’ordine del giorno nonché di

proposte di delibera. Se la società ha un capitale superiore a 750.000 euro, la

83 Il termine è di 24 giorni per le società non quotate. Si fa presente che l’avviso di pubblicazione deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. 84 Il legislatore tedesco prevede anche che, nell’ipotesi in cui agli azionisti richiedenti venga negata sia la convocazione dell’assemblea sia l’inserimento e la pubblicazione di nuovi punti all’ordine del giorno, il giudice possa autorizzare gli stessi a convocare autonomamente l’assemblea o a pubblicare eventuali nuovi punti all’ordine del giorno, nominando altresì il presidente dell’assemblea. In tal caso, la società dovrà sostenere sia le spese dell’assemblea sia le spese processuali. 85 Ossia quelle composta da azionisti che siano titolari di azioni nominative da almeno due anni, che detengano congiuntamente almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto e che abbiano comunicato il loro statuto alla società e all’AMF, l’Autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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percentuale richiesta per l’esercizio del diritto è proporzionalmente ridotta86 (art. R225-

71).

L’art. R225-71 definisce le modalità di esercizio del diritto. In particolare, la richiesta di

integrazione dell’ordine del giorno deve essere motivata; quella di nuove proposte deve

contenere la formulazione della proposta di delibera e può essere accompagnata da

una breve motivazione. Nel caso in cui la proposta riguardi la nomina di un membro del

consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza, devono essere indicate le

generalità del candidato e la sua (eventuale) occupazione all’interno della società (art.

R225-83, 5°).

La richiesta deve essere trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ritorno o

con modalità elettroniche. L’azionista deve dimostrare di essere in possesso della

partecipazione richiesta e deve trasmettere la relativa certificazione. L’esame del

nuovo punto all’ordine del giorno e della nuova proposta di delibera è condizionata alla

trasmissione di una certificazione, da parte del richiedente, di essere ancora azionista

tre giorni prima dell’assemblea.

L'ordine del giorno della riunione, non può essere modificato in seconda convocazione.

Regno Unito – Il legislatore inglese si è avvalso della facoltà, concessa dall’art. 6 della

direttiva, di limitare l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno (sec. 338 A) e di

presentare nuove proposte di delibera (sec. 338) alla sola assemblea annuale, visto

che il Companies Act 200687 già prevede il diritto dei soci di convocare l’assemblea

(sec.303).

I soci hanno il diritto di chiedere l’inserimento nell’ordine del giorno di un nuovo

argomento a condizione che non sia diffamatorio, frivolo o provocatorio. La richiesta di

integrazione deve: (i) essere presentata in forma scritta, cartacea o elettronica; (ii)

indicare la materia da inserire all’ordine del giorno; (iii) essere accompagnata da

relazione illustrativa che giustifichi la richiesta; (iv) essere sottoscritta dal richiedente e

inviata alla società non più tardi di sei settimane prima dell’assemblea annuale oppure

quando viene pubblicato l’avviso di convocazione.

86 Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit : a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ; b) 2, 50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ; c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ; d) 0, 50 % pour le surplus du capital. 87 Come modificato dal Companies (Shareholders’ Rights) Regulations del 3 agosto 2009 di attuazione della direttiva azionisti.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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La società è tenuta a integrare l’ordine del giorno quando la richiesta proviene da tanti

soci che rappresentino almeno il 5 per cento del totale dei diritti di voto esercitabili in

assemblea oppure da almeno 100 soci che abbiano il diritto di voto in assemblea e

siano in possesso di azioni per le quali sia stato versato almeno il valore di 100 £. La

società deve darne notizia con le stesse modalità previste per la pubblicazione

dell’avviso di convocazione e pubblicare l’integrazione sul sito web (sec. 340A).

Quanto alla presentazione di proposte di delibera, i soci hanno il diritto di chiedere alla

società di inviare ai soci legittimati a ricevere l’avviso di convocazione dell’assemblea

annuale le proposte che intendono presentare alla successiva assemblea annuale.

Una proposta di delibera può essere presentata in assemblea a condizione che essa

non sia: (i) inefficace, perché in contrasto con lo statuto o altre ragioni; (ii) diffamatoria;

(iii) frivola o provocatoria. La legittimazione per l’esercizio del diritto e le modalità per la

presentazione della richiesta sono le stesse previste per l’integrazione dell’ordine del

giorno. La società deve darne notizia con le stesse modalità previste per la

pubblicazione dell’avviso di convocazione (art. 339).

I costi relativi all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di proposte di

delibera sono a carico della società se questa ha ricevuto, prima della fine dell’anno

finanziario precedente l’assemblea, un numero sufficiente di richieste da inserire

all’ordine del giorno ai sensi della sec. 338 A e della sec. 338. Negli altri casi, e almeno

che la società non decida diversamente, i costi sono a carico del richiedente. La

società non è tenuta a dare seguito all’integrazione se non viene depositata una

somma sufficiente per dare attuazione alla richiesta di integrazione dell’ordine del

giorno (art. 340 B e 339).

Il diritto di porre domande

Germania – Il diritto di porre domande è disciplinato dall’art. 131 dell’Aktiengesetz

tedesco, come aggiornato dalla legge di attuazione della Direttiva azionisti (il Gesetz

zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie del 28 maggio 2009, c.d. ARUG), che

sancisce il diritto degli azionisti a ricevere informazioni, previa richiesta, durante

l’assemblea, ove tali informazioni riguardino l’attività svolta dalla società e siano

necessarie al fine di consentire agli azionisti una corretta valutazione dei punti

all’ordine del giorno dell’assemblea stessa. Nei gruppi di società, le richieste di

informazioni possono riguardare anche i rapporti legali e d’affari della società con le

sue controllate o collegate.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

79

Le informazioni fornite dalla società dovranno rispettare i principi di coscienziosità e

accuratezza, mentre il regolamento assembleare potrà autorizzare il presidente

dell’assemblea a limitare il numero di domande e il tempo a disposizione di ciascun

azionista, nonché disciplinare in via generale le modalità di esercizio del diritto di porre

domande.

Il terzo comma dell’art. 131 indica i casi in cui il management della società può

legittimamente rifiutare di fornire risposta ai quesiti posti dagli azionisti, ossia quando:

(i) tali risposte possano danneggiare concretamente la società o le società ad essa

collegate; (ii) le informazioni richieste siano collegate a valutazioni fiscali oppure

riguardino l’ammontare di determinate imposte; (iii) le informazioni richieste riguardino

le differenze tra il valore di bilancio di determinati beni e il loro reale valore di mercato,

a meno che l’assemblea in questione non sia stata convocata per l’approvazione del

bilancio; (iv) le informazioni richieste riguardino i metodi di classificazione delle poste di

bilancio e la loro valutazione, qualora le informazioni già diffuse riguardo a tali metodi

siano sufficienti ad assicurare una corretta visione della situazione della società, a

meno che l’assemblea in questione non sia stata convocata per l’approvazione del

bilancio; (v) la diffusione delle informazioni richieste sia suscettibile di rendere il

consiglio di amministrazione penalmente perseguibile; (vi) trattandosi di istituzioni

finanziarie o creditizie, non siano dovute informazioni riguardanti i criteri di valutazione

e di calcolo utilizzati nella redazione delle relazioni finanziarie; (vii) le informazioni

siano disponibili in via continuativa sul sito Internet della società almeno 7 giorni prima

dell’adunanza, oltre che durante essa.

Nel caso in cui un azionista abbia ricevuto informazioni al di fuori dell’assemblea, in

ragione del suo status di socio, tale informazione deve essere fornita a qualunque altro

azionista la richieda, anche se non indispensabile ai fini di una corretta valutazione dei

punti all’ordine del giorno. L’azionista cui sia stata negata una determinata

informazione può richiedere che la sua domanda nonché la ragione per cui

l’informazione sia stata negata siano indicate nel verbale dell’assemblea.

Francia – L’art. L225-108 del Code de Commerce francese, come modificato

dall’Ordonnance n. 2010-1511 del 9 dicembre 2010, contiene una trasposizione del

diritto di porre domande molto sintetica, sul modello dell’art. 127-ter Tuf. Il terzo comma

della norma in questione dispone che, a partire dal momento in cui vengono posti a

disposizione degli azionisti i documenti necessari al fine di consentirgli di pronunciarsi

con cognizione di causa sugli argomenti discussi in assemblea88, costoro hanno la

88 L’art. L 225-108 del Code de commerce dispone che la natura dei suddetti documenti e le condizioni del loro invio o della loro messa a disposizione degli azionisti sono determinati con decreto del Consiglio di Stato.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

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facoltà di porre per iscritto delle domande alle quali l’organo amministrativo sarà tenuto

a rispondere nel corso dell’assemblea, con facoltà di dare risposta unitaria alle

domande aventi lo stesso contenuto, mentre non è disciplinata la facoltà di rispondere

prima dell’assemblea. Il legislatore francese si è avvalso della facoltà concessa dalla

Direttiva agli Stati membri di prevedere che la risposta alle domande poste si consideri

data nel caso in cui l’informazione sia presente sul sito Internet della società nella

sezione riservata alle domande e risposte. Quanto alle modalità di esercizio del diritto,

le domande devono essere inviate alla società entro il quarto giorno precedente

l’assemblea, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al

presidente del consiglio d’amministrazione oppure essere trasmesse in via elettronica

all’indirizzo indicato nell’avviso di convocazione.

Regno Unito – La società deve rispondere in assemblea alle domande poste dai soci

presenti sulle materie all’ordine del giorno (art. 319 A del Companies Act 200689). La

risposta non è dovuta se questa: (i) interferisce con la preparazione dell’assemblea; (ii)

implica la comunicazione di informazioni riservate; (iii) le relative informazioni sono già

disponibili sul sito Internet della società in formato domanda-risposta; (iv) se è contrario

all’interesse della società o al buon funzionamento dell’assemblea.

La disciplina della shareholder identification

Francia - Così come in Italia, anche in Francia l’identificazione degli azionisti può

essere richiesta solo ove espressamente prevista dallo statuto sociale. In particolare

questa disposizione si riferisce soltanto agli azionisti con titoli al portatore (Art. L228-2

Code de Commerce), essendo gli altri azionisti (c.d. pure registred shareholders) già

identificati negli appositi registri degli emittenti. A differenza del legislatore italiano che

richiede genericamente i dati identificativi90 dell’azionista (oltre al numero delle azioni

registrate sul suo conto), la legge francese dispone una precisa elencazione delle

informazioni che dovranno essere comunicate a tal fine: il nome o la denominazione, la

nazionalità, la data di nascita o di incorporazione e il domicilio dell’azionista nonché il

numero delle azioni da esso possedute e l’esistenza di particolari limiti o vincoli al loro

esercizio. La società può richiedere in qualsiasi momento l’identificazione di tutti o

parte dei propri azionisti alla società di gestione accentrata (Euroclear France), la quale

89 Come modificato dal Companies (Shareholders’ Rights) Regulations del 3 agosto 2009 di attuazione della direttiva azionisti. 90 Il significato della locuzione “dati identificativi” può essere definito per analogia facendo riferimento al contenuto del libo soci: tali dati dovrebbero essere costituiti dalle generalità dell’azionista, compreso il suo domicilio, ferma restando la segnalazione del numero di azioni registrate sul conto (si veda circolare Assonime n. 14/2011).

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

81

inoltrerà a sua volta la richiesta agli intermediari che dovranno fornire tali informazioni

(identità dell’azionista e numero delle azioni da esso detenute) entro 10 giorni. La

società di gestione accentrata dovrà comunicare le informazioni così ricevute alla

società richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione91.

In seguito alle novità introdotte dalla Lois sur les nouvelles régulations économiques

del 15 maggio 2001, il Code de commerce riconosce ora anche agli investitori esteri

che detengono le azioni tramite intermediari il diritto di voto e richiede perciò che gli

intermediari (tramite i quali gli investitori esteri detengono le loro azioni) siano iscritti nel

registro dell’emittente, nell’apposita categoria degli “investitori registrati”. Essi sono

tenuti a dichiarare il loro status di intermediari ovvero che essi agiscono non in qualità

di azionisti ma di intermediari registrati. Essi devono fornire entro dieci giorni lavorativi

dalla richiesta dell’emittente o di un suo rappresentante l’identità dei titolari delle azioni

nonché il numero di azioni detenuto da ciascuno di essi. La mancata o errata

comunicazione dei dati richiesti dall’emittente comporta la sospensione dei diritti

sociali, patrimoniali e amministrativi.92 Gli azionisti possono inoltre accedere alle

informazioni contenute nel registro soltanto nei 15 giorni che precedono l’assemblea

generale (Art. L225-116 Code de Commerce).

Germania - In Germania i portatori delle azioni nominative sono iscritti nell’apposito

Aktienregister e la qualifica di azionista è riconosciuta soltanto a colui che è iscritto nel

registro dell’emittente93. Per quanto concerne gli intermediari, questi possono essere

registrati in qualità di fiduciari ovvero di segna-posto (Platzhalter), ma soltanto su

richiesta dell’emittente e previa disposizione statutaria.

Sin dall’entrata in vigore della legge del 200894 e dalla relativa modifica del §67

dell’Aktiengesetz, il nuovo quarto comma del §67 demanda allo statuto di stabilire a

quali condizioni95 è valida l’annotazione fatta in nome proprio ma per conto di terzi (c.d.

Dritteintragung) e stabilisce che le azioni detenute dall’intermediario sono da

considerare come azioni dello stesso, anche in caso di comproprietà con il singolo

investitore96. L’emittente può inoltre, a prescindere da una previsione statutaria,

91 Artt. L228-2 e ss. del Code de commerce, che inoltre specifica che i costi dell’identificazione devono essere posti a carico della società richiedente. Si veda anche Ansa, Proxy voting Reform in France: a Guide for non resident shareholders, gennaio 2003. 92 Si veda anche circolare Assonime n. 14/2011, cit.. 93 Così il secondo comma del §67 AktG 94 Il testo della legge cd. Risikobegrenzungsgesetz, entrata in vigore il 19 agosto 2008 è disponibile sul sito www.bgbl.de. 95 Lo statuto può, ad esempio, individuare soglie massime di partecipazione, superate le quali chi risulta iscritto nel libro soci dovrà indicare il titolare effettivo delle azioni. Si veda M. Gargantini, Identificazione dell’azionista e legittimazione all’esercizio del voto nelle s.p.a. quotate, Torino, 2012. 96 Per una breve analisi dell’intervento del legislatore tedesco si veda “European Issuers’ comments to the Green paper on the EU corporate governance framework”, 22 luglio 2011.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

82

richiedere a coloro che risultano registrati le informazioni di cui al primo comma del §67

AktG (nome, data di nascita, domicilio e numero delle azioni). Gli azionisti registrati

sono obbligati a fornire tale informazione entro un termine ragionevole, mentre gli

intermediari, qualora registrati, sono tenuti a trasmettere la richiesta dell’emittente al

titolare effettivo delle azioni. In caso di mancata comunicazione la legge prevede il

congelamento dei diritti di voto.97

Per quanto concerne i costi della shareholder identification, la legge prevede

espressamente che i costi della comunicazione delle informazioni necessarie alla

società per l’aggiornamento del registro siano posti a carico della richiedente (quarto

comma del §67 AktG). Gli azionisti non possono inoltre accedere alle informazioni

contenute nel registro: ciascun azionista che desideri accedere al registro per

accertare i propri dati dovrà essere espressamente autorizzato dall’emittente.98

Regno Unito - In Gran Bretagna il mercato è caratterizzato dall’esistenza di soli titoli

nominativi e a tal fine il Companies Act del 2006 obbliga tutte le società quotate a

tenere un registro che dovrà contenere le seguenti informazioni: nome, domicilio, data

di iscrizione nel registro e numero dei titoli detenuti da ciascun azionisti. Per quanto

concerne gli intermediari, essi sono registrati nel registro dell’emittente come membri e

conseguentemente riconosciuti come azionisti. Per quanto concerne l’identificazione

degli azionisti, il Companies Act attribuisce ad ogni società ovvero ad una minoranza

qualificata degli azionisti (pari al 3%, come in Germania) il potere di rivolgersi sia agli

intermediari che al singolo azionista e ciò non soltanto prima dell’assemblea generale

annuale ma ogniqualvolta lo ritenga necessario (a differenza da Italia e Francia, non è

a tal fine necessaria un’espressa disposizione statutaria in tal senso)99. A differenza

dell’Italia, in Gran Bretagna l’azionista non ha alcun diritto a mantenere la riservatezza

dei propri dati e l’emittente può richiedere informazioni anche ai soggetti che ritiene

abbiano un interesse economico collegato alla detenzione di una o più azioni.100 In

caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste, la legge stabilisce la

nullità del trasferimento delle azioni e la sospensione sia dei diritti di voto che della

distribuzione dei dividendi (fatta eccezione per la liquidazione). Chi non ha ottemperato

alle richieste dell’emittente non può inoltre acquisire ulteriori azioni. La legge riserva

97 Secondo il §67 AktG, comma 2: “(…) bestehen Stimmrechte aus Aktien nicht, solange ein Auskunftsverlangen gemäß Absatz 4 Satz 2 oder Satz 3 nach Fristablauf nicht erfüllt ist“. Come precisato nel ”European Issuers’ comments to the Green paper on the EU corporate governance framework”, 22 luglio 2011, cit., la mancata comunicazione delle informazioni, pur comportando la temporanea sospensione dei diritti di voto, non impedisce la partecipazione all’assemblea. 98 Si noti che il singolo azionista potrà, previa autorizzazione dell’emittente, verificare soltanto i propri dati. 99 Così L. Enriques, M. Gargantini, V. Novembre, Mandatory and contract-based share holding disclosure, in “Uniform Law Review”, cit.. 100 Si veda circolare Assonime n. 14/2011.

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Le assemblee delle società quotate 14/2012

83

allo statuto la facoltà di attribuire alla società stessa il potere di irrogare le suddette

sanzioni. Fornire false informazioni nella dichiarazione costituisce inoltre reato penale.