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RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO IL RUOLO DEL RLS

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RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

IL RUOLO DEL RLS

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RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

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• Mediazione con il datore di lavoroMediazione con il datore di lavoro• Percorso di valutazione adeguato al contesto organizzativo e Percorso di valutazione adeguato al contesto organizzativo e

socialesociale• Analisi documentaleAnalisi documentale• Azioni comunicative-formativeAzioni comunicative-formative• Interventi correttiviInterventi correttivi• Percorsi di prevenzione collettivaPercorsi di prevenzione collettiva• Soluzione di casi individualiSoluzione di casi individuali• Promozione della salutePromozione della salute

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

IL RUOLO DEL RLSIL RUOLO DEL RLS

OPPORTUNITAOPPORTUNITA’’

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RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

IL PERCORSO DI VALUTAZIONEIL PERCORSO DI VALUTAZIONE

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Fattori di protezioneFattori di protezione

Gestione dello stressGestione dello stressSentenze Sentenze Valutazione = protezioneValutazione = protezioneSanzioni Sanzioni Possibilità al datore di lavoro di Possibilità al datore di lavoro di partecipare alla richiesta di riduzione partecipare alla richiesta di riduzione annuale del premio assicurativo all’Inailannuale del premio assicurativo all’Inail

PRIMA DIFFICOLTÀ: PRIMA DIFFICOLTÀ:

Resistenze… del datore di lavoro!!Resistenze… del datore di lavoro!!

Fattori di stressFattori di stress

Paura / diffidenzaPaura / diffidenzaBurocrazia / inutilitàBurocrazia / inutilitàSpeseSpese

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

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SECONDA DIFFICOLTÀ:SECONDA DIFFICOLTÀ:ricondurre i riferimenti normativi e le indicazioni ricondurre i riferimenti normativi e le indicazioni metodologiche ad un quadro articolato e quindi non semplicisticometodologiche ad un quadro articolato e quindi non semplicisticoma possibilmente armonico ed integratoma possibilmente armonico ed integrato!

Direttive europee Direttive europee dal 1989: attenzione ai rischi di natura psicosociale, organizzazione del lavoro come possibile fonte di stress lavoro correlato

"Lgs 626/94: non recepisce Lgs 626/94: non recepisce con chiarezza il principio

" Legge 39 del 01/03/2002Legge 39 del 01/03/2002, art.21 modifica l'art. 4 del D.Lgs 626: a valutazione deve riguardare "tutti" i rischi. Rimane grande l'incertezza interpretativa:

- nel definire ed inquadrare le varie e diverse problematiche (stress, burnout,mobbing) - nell'individuare strumenti validi e sufficientemente "obiettivi" di valutazione,

- nel definire le misure di prevenzione e tutela attuabili.

"Accordo europeo sullo stress da lavoro 08/10/2004Accordo europeo sullo stress da lavoro 08/10/2004 Siglato dal sindacato europeo e dalle associazioni datoriali europee, è la base culturale riconosciuta e condivisa da tutte le parti sociali.

Tale accordo è stato recepito in Italia con 4 anni di ritardo

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NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO

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SECONDA DIFFICOLTÀ:SECONDA DIFFICOLTÀ:NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO

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Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabiliArt. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28previsto dall’art. 28

==datore di lavoro, soggetto obbligato.datore di lavoro, soggetto obbligato.

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischiArt. 28 – Oggetto della valutazione dei rischiLa valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi… ivi compresi quelli La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi… ivi compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo legati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 …dell’8 ottobre 2004 …

Il documento … redatto a conclusione della valutazione … deve contenere:Il documento … redatto a conclusione della valutazione … deve contenere:una relazione sulla valutazione di tutti i rischi … nella quale siano specificati i una relazione sulla valutazione di tutti i rischi … nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessacriteri adottati per la valutazione stessa

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

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Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentantiArt. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentantiIl datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata …sufficiente ed adeguata …

con particolare riferimento a:con particolare riferimento a:

! ! Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale…prevenzione aziendale…

Il percorso di valutazione / gestione del rischio SLC richiede – per sua natura – Il percorso di valutazione / gestione del rischio SLC richiede – per sua natura – l’inglobamento delle azioni informative e dei percorsi formativi nel processo stesso, l’inglobamento delle azioni informative e dei percorsi formativi nel processo stesso, sia per quanto riguarda i tempi che le modalità.sia per quanto riguarda i tempi che le modalità.

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

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Art. 6 - Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress lavoro-Art. 6 - Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress lavoro-correlato correlato !! Queste misure possono essere collettive,individuali o di entrambi i tipi. Queste misure possono essere collettive,individuali o di entrambi i tipi. Tali misure potrebbero includere, per esempio: Tali misure potrebbero includere, per esempio:

! misure di gestione e comunicazione misure di gestione e comunicazione ! la formazione dei dirigenti e dei lavoratori la formazione dei dirigenti e dei lavoratori ! l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei

loro rappresentanti. loro rappresentanti.

Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni, secondo la legislazione possono essere chiamati esperti esterni, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi. europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.

Art. 2 - Finalita’ Art. 2 - Finalita’ accrescere la consapevolezza e la comprensione accrescere la consapevolezza e la comprensione offrendo un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire offrendo un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress problemi di stress lavoro-correlato attraverso l’ ANALISI DEI FATTORIlavoro-correlato attraverso l’ ANALISI DEI FATTORI

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

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DATORE DATORE DI DI

LAVOROLAVORO

RSPPRSPP

RLS/RLSTRLS/RLST

MEDICOMEDICO COMPETENTECOMPETENTE

LAVORATORILAVORATORI

coinvolgimentocoinvolgimento sinergiasinergia

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

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RISCHIO BASSORISCHIO BASSO

TERMINE DELLA TERMINE DELLA VALUTAZIONEVALUTAZIONE

rivalutazionerivalutazione

MONITORAGGIO E MONITORAGGIO E PREVENZIONEPREVENZIONE

interventi correttivi efficaci

interventi correttivi efficaci

VALUTAZIONE APPROFONDITAVALUTAZIONE APPROFONDITAIn questa fase devono essere adottati strumenti quali questionari, In questa fase devono essere adottati strumenti quali questionari, focus group o interviste semistrutturate per sentire i lavoratori sui focus group o interviste semistrutturate per sentire i lavoratori sui fattori di contenuto e contesto del lavoro risultati stressanti. Tale fattori di contenuto e contesto del lavoro risultati stressanti. Tale fase fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai fase fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Per aziende con meno di quali sono state rilevate le problematiche. Per aziende con meno di 5 dipendenti posso essere effettuate riunioni con tutti i 5 dipendenti posso essere effettuate riunioni con tutti i dipendenti. dipendenti.

interventi correttivi interventi correttivi inefficaciinefficaci

RISCHIO MEDIO-ALTO RISCHIO MEDIO-ALTO pianificazione e adozione pianificazione e adozione degli opportuni interventi degli opportuni interventi correttivi correttivi

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

VALUTAZIONE PRELIMINAREVALUTAZIONE PRELIMINARE

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Possono essere utilizzate liste di controllo applicabili Possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una una valutazione oggettiva e complessiva dell’intero contesto valutazione oggettiva e complessiva dell’intero contesto aziendale.aziendale.

Occorre sentire iOccorre sentire ilavoratori e/o il RLS/RLST.lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggioriNelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire undimensioni è possibile sentire uncampione rappresentativo di lavoratori. campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità con cui La scelta delle modalità con cui sentire i lavoratori è rimessa al datore sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro,di lavoro, anche in relazione alla metodologia anche in relazione alla metodologia adottata.adottata.

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

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Piattaforma online dedicata alla Piattaforma online dedicata alla proposta metodologicaproposta metodologica •specificatamente dedicata specificatamente dedicata

•supporto alla valutazione del rischio supporto alla valutazione del rischio stress lavoro correlatostress lavoro correlato

•contiene documenti per effettuare la contiene documenti per effettuare la valutazione nella propria realtàvalutazione nella propria realtà

http://85.18.194.67/focusstresslavorocorrelato/index.asphttp://85.18.194.67/focusstresslavorocorrelato/index.asp

PIATTAFORMA EUROPEAPIATTAFORMA EUROPEAPRIMA ETPRIMA EThttp://prima-ef.org/primaet.aspxhttp://prima-ef.org/primaet.aspx

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

GLI STRUMENTI PROPOSTI DALL’INAILGLI STRUMENTI PROPOSTI DALL’INAIL

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Valutazione e gestione dei rischi: approccio sostenibile Valutazione e gestione dei rischi: approccio sostenibile dalle organizzazionidalle organizzazioni

Ruolo centrale delle figure chiave della sicurezzaRuolo centrale delle figure chiave della sicurezza

Utilizzo check list e piattaforme validateUtilizzo check list e piattaforme validate

Interventi di prevenzione e monitoraggioInterventi di prevenzione e monitoraggio

Fasi del processoFasi del processo

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

QUALI CRITERI ???QUALI CRITERI ???

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GESTIONE GESTIONE DEL DEL

RISCHIORISCHIO

33 22

1144

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

FASI DEL PROCESSOFASI DEL PROCESSO

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aa) Costituzione del Gruppo di Gestione della Valutazione) Costituzione del Gruppo di Gestione della Valutazionedove partecipa il DL, o suo delegato, RLS/RLST, RSPP, MC al fine Di dove partecipa il DL, o suo delegato, RLS/RLST, RSPP, MC al fine Di monitorare e agevolare l’attuazione del programmamonitorare e agevolare l’attuazione del programma

b) Sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del b) Sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personalepersonale

c) Sviluppo di un piano di valutazione del rischio che contenga anche una c) Sviluppo di un piano di valutazione del rischio che contenga anche una programmazione temporale con il dettaglio delle attività da svolgere, gli programmazione temporale con il dettaglio delle attività da svolgere, gli attori coinvolti e la durata d ogni interventoattori coinvolti e la durata d ogni intervento

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

1. PREPARAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE1. PREPARAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

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COINVOLGIMENTOCOINVOLGIMENTO COMPETENZECOMPETENZE

VALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONE

SVILUPPO DI RESILIENZA SVILUPPO DI RESILIENZA = capacità di sapersi adattare = capacità di sapersi adattare creativamente alle situazionicreativamente alle situazioni

CAPACITÀ DI COPING= CAPACITÀ DI COPING= reagire in modo adeguato ed efficace a reagire in modo adeguato ed efficace a qualsiasi tipo di problematica lavorativaqualsiasi tipo di problematica lavorativa

RESPONSABILITÀ=RESPONSABILITÀ= saper rispondere alle richieste della vita in modo saper rispondere alle richieste della vita in modo costruttivocostruttivo

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FORMAZIONE: 3 PAROLE CHIAVEFORMAZIONE: 3 PAROLE CHIAVE

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COMPETENZE SOCIALICOMPETENZE SOCIALIconsapevolezza sociale e consapevolezza sociale e gestione dei rapporti gestione dei rapporti interpersonaliinterpersonali

COMPETENZE PERSONALICOMPETENZE PERSONALIconsapevolezza di sé e gestione di séconsapevolezza di sé e gestione di sé

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

MIGLIORARE IL BENESSERE DELL’AZIENDAMIGLIORARE IL BENESSERE DELL’AZIENDA

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• Intervento frontale, sulla base delle diapositive a disposizione Intervento frontale, sulla base delle diapositive a disposizione

a. esemplificazioni pratichea. esemplificazioni praticheb. lezione interattiva, attraverso stimoli e domandeb. lezione interattiva, attraverso stimoli e domande

• Discussione di gruppo Discussione di gruppo

• sollecitare i partecipanti ad esprimere le loro opinionisollecitare i partecipanti ad esprimere le loro opinioni• chiedere ad ogni gruppo omogeneo /lavoratore di evidenziare chiedere ad ogni gruppo omogeneo /lavoratore di evidenziare

eventuali aspetti critici del lavoro e le sensazioni ad esse correlateeventuali aspetti critici del lavoro e le sensazioni ad esse correlate• chiedere ad ogni gruppo omogeneo/lavoratore di interpretare le chiedere ad ogni gruppo omogeneo/lavoratore di interpretare le

criticità e fare per ognuna di esse proposte costruttivecriticità e fare per ognuna di esse proposte costruttive

• Questionario finale Questionario finale

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

MODALITA’MODALITA’

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UTLIZZO DI UNA CHECK LISTUTLIZZO DI UNA CHECK LIST

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2. VALUTAZIONE PRELIMINARE2. VALUTAZIONE PRELIMINARE

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A- AREA INDICATORI AZIENDALI ( I eventi sentinella)Gli indicatori aziendali sono riferiti all’andamento negli ultimi 3 anni

INDICATORI AZIENDALI

N INDICATORE Diminuito Inalterato

Aumentato

1 INDICI INFORTUNISTICI 0□

1(*)□

4□

n° infortuni n° infortuni totali negli ultimi 3 anni ________________ * 100 ultimo anno diminuito, inalterato, aumentato rispetto a: ___________________________ * 100 n° lavoratori n° lavoratori degli ultimi 3 anni* anche infortuni in itinere

2 ASSENZA PER MALATTIA (non maternità, allattamento, congedo matrimoniale)*

0□

1(*)□

4□

* devono essere considerati i giorni di assenza per malattia indipendentemente dalla natura della malattia, professionale o no3 ASSENZE dal lavoro 0

□1(*)□

4□

% Assenze dal lavoro [AD ES. permessi per malattia; periodi di aspettativa per motivi personali; assenze ingiustificate; mancato rispetto dell’orario minimo di lavoro (ritardi, uscite anticipate, ecc.) ]Non si considera assenza la non presenza legata ad agitazione di carattere sindacale quali scioperi e/o assemblee autorizzate.

Formula di calcolo: [Num. ore lavorative perse / Num. ore lavoro potenziali lavorabili da contratto] x 1004 % FERIE NON GODUTE 0

□1(*)□

4□

% Ferie non goduteIntese come ferie maturate e non godute una volta trascorso il periodo previsto dalla legge per la relativa fruizione.Formula di calcolo: [Num. di giorni di ferie contrattualmente previste e maturate / Num. di giorni di ferie usufruite] x 100

5 % ROTAZIONE DEL PERSONALE (usciti-entrati)

0□

1(*)□

4□

n. usciti + entrati x100 ultimo anno rispetto a n. usciti + entrati ultimi tre anni x100n. lavoratori n. lavoratori ultimi tre anni

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Check list per aziende con più Check list per aziende con più di 30 dipendentidi 30 dipendenti

Check list aziende Check list aziende con meno di 30 Dipendenticon meno di 30 Dipendenti

Check list per le scuoleCheck list per le scuole

Le aziende con meno di 10Le aziende con meno di 10 dipendenti possono dipendenti possono Autocertificare… Autocertificare… ma alla fine risulta lo stesso ma alla fine risulta lo stesso adempimento!!!adempimento!!!

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

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DA A LIVELLO DI RISCHIO NOTE

0 14 RISCHIO BASSO25% L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni

organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, si consiglia di monitorare l’organizzazione ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi).Per ogni condizione identificata di devono adottare comunque le azioni di miglioramento mirate.

15 30 RISCHIO MEDIO50% L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che

possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione identificata di devono adottare comunque le azioni di miglioramento mirate. Si consiglia di attuare una politica di prevenzione per lo stress al lavoro e di coinvolgere attivamente il medico competente ed i preposti. Monitoraggio annuale degli indicatori.

31 60 RISCHIO ALTO+ di 50%

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che indicano la presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori, coinvolgendo il medico competente o altre figure specializzate. Monitoraggio delle condizioni di stress e dell’efficacia delle azioni di miglioramento .

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

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… … e la prevenzione!e la prevenzione!

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RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

3. VALUTAZIONE APPROFONDITA3. VALUTAZIONE APPROFONDITA

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RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’

A M M IN IS T R AT IVA

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• Art 2087 C.C. Art 2087 C.C. “L'imprenditore è tenuto ad “L'imprenditore è tenuto ad adottareadottare, nell'esercizio dell'impresa, le , nell'esercizio dell'impresa, le misuremisure che, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l‘integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”l‘integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

• Art 2049 C.C. Art 2049 C.C. In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l’omissione In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui conferite.nell’ambito delle mansioni a lui conferite.

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ CIVILE CIVILE

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Responsabilità oggettiva Responsabilità oggettiva (Cass. 6 marzo 2008 n. 6033; Cass. (Cass. 6 marzo 2008 n. 6033; Cass. 12 marzo 2008 n. 6632)12 marzo 2008 n. 6632)

Il principio della responsabilità oggettiva del datore di lavoro Il principio della responsabilità oggettiva del datore di lavoro viene anche ripreso dal TU 1965/1124 che la prevede all’art. 10 viene anche ripreso dal TU 1965/1124 che la prevede all’art. 10 come presupposto della come presupposto della azione di regresso azione di regresso dell’INAIL. dell’INAIL. Pertanto la Pertanto la responsabilità civile del DL permaneresponsabilità civile del DL permane, nonostante , nonostante l’assicurazione INAIL, l’assicurazione INAIL, quando il DT abbia avuto condanna quando il DT abbia avuto condanna penale penale per il fatto dal quale è derivato l’infortunio e anche per il fatto dal quale è derivato l’infortunio e anche quando vi sia sentenza penale a carico del preposto ritenuto quando vi sia sentenza penale a carico del preposto ritenuto direttamente colpevole dell’infortunio. direttamente colpevole dell’infortunio.

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ CIVILE CIVILE

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L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attivita' esercitata e quelle generiche dettate dalla tipo di attivita' esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all'esperienza ed alla tecnica; tuttavia da detta norma non puo' all'esperienza ed alla tecnica; tuttavia da detta norma non puo' desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilita' del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia responsabilita' del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati. individuati.

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art. 437 cp: art. 437 cp:

! CChiunque hiunque ometta di collocare ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuova o li danneggi è punito con la rimuova o li danneggi è punito con la reclusionereclusione…… con l’aggravante  con l’aggravante specifica se dal fatto derivi un disastro o un infortunio. specifica se dal fatto derivi un disastro o un infortunio.

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ PENALE PENALE

Dal ciò si deduce che il reato Dal ciò si deduce che il reato èè classificabile come classificabile come ““delittodelitto””e non e non semplicemente semplicemente ““contravvenzionecontravvenzione”” e come tale, deve essere provato il e come tale, deve essere provato il dolo o la colpa del soggetto.dolo o la colpa del soggetto.

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! Art. 451 cp. “Art. 451 cp. “… … omissione o rimozione di apparecchi destinati omissione o rimozione di apparecchi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro...”disastri o infortuni sul lavoro...”

Anche in questo caso si tratta diAnche in questo caso si tratta di delitto delitto, per cui deve essere , per cui deve essere provato il dolo o la colpa del soggetto.provato il dolo o la colpa del soggetto.

! D.Lgs. n. 81 del 2008:D.Lgs. n. 81 del 2008: ha ripreso ed ampliato le norme di  ha ripreso ed ampliato le norme di sicurezza e prevede la responsabilità penale per sicurezza e prevede la responsabilità penale per reati reati contravvenzionali contravvenzionali per i quali è previsto per i quali è previsto l’arresto o l’ammendal’arresto o l’ammenda. .

Ciò vuol dire che per le omissioni commesse dal DL la Ciò vuol dire che per le omissioni commesse dal DL la colpa è colpa è insita insita nella omissione stessa senza doverla provare nella omissione stessa senza doverla provare specificatamente.specificatamente.

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ PENALE PENALE

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art. 509 cp: art. 509 cp: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a

tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno tre anni.

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ PENALE PENALE

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Estensione della responsabilità a tutta la società datrice di lavoroEstensione della responsabilità a tutta la società datrice di lavoro

! Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha riconosciuto la responsabilità Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, siano esse società o associazioni amministrativa delle persone giuridiche, siano esse società o associazioni anche prive di personalità giuridica. In effetti, questa responsabilità viene anche prive di personalità giuridica. In effetti, questa responsabilità viene rilevata in sede penale e rilevata in sede penale e si aggiunge a quella della persona fisica che si aggiunge a quella della persona fisica che materialmente ha realizzato l’illecitomaterialmente ha realizzato l’illecito . .

! Si tratta di una grande innovazione normativa in quanto ora l’ente o la Si tratta di una grande innovazione normativa in quanto ora l’ente o la società datrice di lavoro ed i soci, non possono considerarsi estranei al società datrice di lavoro ed i soci, non possono considerarsi estranei al procedimento penale per i reati commessi violando norme di sicurezza a procedimento penale per i reati commessi violando norme di sicurezza a vantaggio o nell’interesse dell’entevantaggio o nell’interesse dell’ente..

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATORISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA

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La dimensione del problemaLa dimensione del problema

• Oltre la metà dei lavoratori europei dichiara che lo stress è Oltre la metà dei lavoratori europei dichiara che lo stress è un fenomeno comune nel proprio luogo di lavoro.un fenomeno comune nel proprio luogo di lavoro.

• Si ritiene che circa la metà di tutte le giornate lavorative Si ritiene che circa la metà di tutte le giornate lavorative perse sia dovuta allo stress e ad altri rischi psicosociali.perse sia dovuta allo stress e ad altri rischi psicosociali.

• Circa 4 lavoratori su 10 pensano che lo stress non sia gestito Circa 4 lavoratori su 10 pensano che lo stress non sia gestito adeguatamente nel luogo di lavoro.adeguatamente nel luogo di lavoro.

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IL PERCORSO DA INTRAPRENDERE • INAIL RICONOSCE LA SINDROME DI STRESS LAVORO INAIL RICONOSCE LA SINDROME DI STRESS LAVORO

CORRELATOCORRELATO

• ASL VERIFICA IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI ASL VERIFICA IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE IN AZIENDAPREVENZIONE E GESTIONE IN AZIENDA

• PUO’ ESSERE RICHIESTA MALATTIA PROFESSIONALEPUO’ ESSERE RICHIESTA MALATTIA PROFESSIONALE

• ADIRE LE VIE LEGALI IN SEDE PENALE, AMMINISTRATIVA E ADIRE LE VIE LEGALI IN SEDE PENALE, AMMINISTRATIVA E CIVILE (INCLUSO DANNO BIOLOGICO, MORALE ESISTENZIALE)CIVILE (INCLUSO DANNO BIOLOGICO, MORALE ESISTENZIALE)

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Dott.ssa Valentina Nardi - Consulente del lavoroDott.ssa Valentina Nardi - Consulente del lavoro

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