Corso RLS

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Corso RLS Corso aggiornato al Digs. 81/2008 e smi e agli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni Accordo 21 dicembre 2011 — Linee interpretative 25 luglio 2012 e Circolare 7/2012 della Regione Lombardia in BURL 20.09.2012

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Corso RLS. Corso aggiornato al Digs. 81/2008 e smi e agli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni Accordo 21 dicembre 2011 — Linee interpretative 25 luglio 2012 e Circolare 7/2012 della Regione Lombardia in BURL 20.09.2012. Costi mancata prevenzione. - PowerPoint PPT Presentation

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Corso RLS

Corso aggiornato al Digs. 81/2008 e smi eagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni

Accordo 21 dicembre 2011 — Linee interpretative 25 luglio 2012

e Circolare 7/2012 della Regione Lombardia in BURL 20.09.2012

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Quanto costa in Italia ogni anno lamancata prevenzione ?circa 50 mld. Euro/Anno

Qual’è la % sul Pil della mancataprevenzione ?circa 4% del PIL

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Perche siamo qui ?

Oggi il D.Lgs. 81/2008 impone che "ogni lavoratore deve prendersi cura della salute e sicurezza propria e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro." Lo prescrive art. 20 D.Lgs. 81/2008 ma l'obbligo era

imposto da: Decreti precedenti (547/55 e 303/56 e D.Lgs. 626/94) Codice penale (1930) e Codice civile (1942) oltre che dalla ovvia civiltà dei comportamenti sociali

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CIASCUN LAVORATORE= diritto individuale ed inalienabile

E deve riguardare "tutti i rischi", con particolare riferimento a rischi specifici collegati alle diverse attivita produttive, mansioni, gestione di emergenze, situazioni anomale o impreviste, presenze di portatori di handicap, visitatori occasionali, ecc.

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L'Evoluzionestorica dellanormativasulla salute esulla sicurezzasul lavoro (rif. Legislativi)

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Legislazione

A quando risale la 1.a Legge italiana per la tutela di Salute e Sicurezza sul lavoro ? Fine 1800 ? Primo decennio del 1900 ? Periodo fascista (1923 -1943) ? 1945- 1960 ? Decreto 626 del 1994

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Legislazione italiana

La prima normativa italiana per la tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro risale a prima dell'Unita d'Italia (1859, Legge sulle Miniere - Vittorio Emanuele II).Alcune importanti risalgono a fine 1800:Legge sulla assicurazione sugli Infortuni sul lavoro(l'INAIL di allora) ma non valeva per tutti i lavoratori, ma solo per alcuni settori industriali ad alto rischio infortuni>Altre Leggi su tutela lavoro donne e fanciulli. All'inizio del 1900 alcuni decreti su attivita ad alto rischio infortuni: Scavi, Lavori in sotterraneo,Ferrovie, Esplosivi.

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Norme su salute e sicurezza sul lavoro (principali)

- fine 1800 e inizio 1900: prime norme settoriali- 1930: Codice penale (art. 489 e 490)- 1942 Codice civile (art. 2087 e 2050)- 1948: Costituzione (art. 32, 41, altri)- 1955: DPR 547 Prevenzione Infortuni- 1956: DPR 303 Igiene del lavoro- 1970: Legge 300 "Statuto dei lavoratori- 1988: DPR 175 "Seveso" (oggi D.Lgs. 334/99)- 1994: D.Lgs. 626 (oggi D.Lgs. 81/2008)- 2008: D.Lgs. 81, il cosiddetto "Testo Unico"

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Normativa generale

Oggi, in Italia e in vigore ii D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto "Testo Unico" su salute e sicurezza sul lavoro 9.4.2008:

- ha sostituito ii precedente D.Lgs. 626/1994- è stato parzialmente aggiornato nel 2009- è affiancato da altre Leggi (es. Tutela

maternità)- e integrato da Decreti e Circolari attuative- e integrato da "Accordi Stato-Regioni e altredisposizioni

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COSTITUZIONE

art. 41 - L'iniziativa privata economica e' libera. Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.

Art.32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivita‘ .Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge. Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro e curala formazione.

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COSTITUZIONE

La tutela della salute e della sicurezza e fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita‘.prevale sugli interessi economici di impresa

(v. ultimo es. ILVA)

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CODICE PENALE

Nel 1930 fu approvato il Codice penale, che pur modificato da allora, prevede ancora oggi:

Art. 1: reati e pene (applicabilità e soggetti)artt. 437 e 451: prevenzione

disastri/infortuniart. 589: omicidio colposoart. 590: lesioni personali colposealtri

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Attenzione: le prescrizioni e le sanzioni siapplicano anche a noi tutti nei luoghi di vita !

- Art. 589 c. p.: Omicidio colposo: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme

sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 5 anni”.

- Art. 590 c. p., 1 comma: Lesioni personali colpose: “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 300 euro”.

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artt. 589 c.p. e 590 c.p.

Risponde di lesione od omicidioColposo il datore di lavoro,Dirigente, preposto che abbia(ad esempio) colposamenteesposto ii lavoratore ad agentinocivi in ambiente di lavoro.

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CODICE CIVILEart. 2087: tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottarenell'esercizio dell'impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro,l'esperienza e la tecnica, sono necessarie atutelare l'integrità fisica e la personalitàmorale dei prestatori di lavoro

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Statuto del LavoratoriLegge 300/1970

Art. 9- Tutela della salute e dell'integrita fisica

"I lavoratori, mediante loro rappresentanze,hanno diritto di controllare l’applicazionedelle norme per la prevenzione degli infortunie delle malattie professionali e di promuoverela ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica."

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OBBLIGHI GENERAL! DEL LAVORATORE(art. 20, comma 1 del D.Lgs. 81/2008)

Ogni lavoratore deve prendersi curadella propria salute e sicurezza e diquella delle altre persone presentisul luogo di lavoro, su cui ricadono glieffetti delle sue azioni o omissioni,conformemente alla sua formazione, alleistruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

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il DATORE DI LAVORO chi ?(Art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/ 9 aprile 2008)

II soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, ii soggetto che, secondo ii tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’ organizzazione stessa o dell'unita produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l' organo di vertice medesimo.

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Datore di Lavoro pubblico: chi è ?(Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008)

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 delD.Lgs. n. 165/2001, per datore di lavoro si intende ildirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero ilfunzionario non avente qualifica dirigenziale, nei solicasi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficioavente autonomia gestionale, individuato dall’ organo divertice delle singole amministrazioni tenendo contodell’ ubicazione e dell’ ambito funzionale degli uffici neiquali viene svolta l’ attività e dotato di autonomi poteridecisionali e di spesa.

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Il DIRIGENTE: chi è ?(Art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 9 aprile 2008)

Persona che, in ragione delle competenzeprofessionali e di poteri gerarchici e funzionaliadeguati alla natura dell’ incarico conferitogli,attua le direttive del datore di lavoroorganizzando l’ attività lavorativa e vigilando su di essa.Tra le misure generali di tutela ora vi è “l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti” (art. 15 c. 1 lett. o)

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Obblighi NON delegabili datore di lavoro - Art. 16

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili• II datore di lavoro non puol delegare leseguenti attività:a)la valutazione di tutti i rischi con laconseguente elaborazione del DVR(articolo 28);b)la designazione del RSPP (responsabile delservizio di prevenzione e protezione dai rischi).

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Obblighi delegabili datore di lavoro - Art. 16

Art. 16. Delega di funzioni• La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, e'ammessa con i seguenti limiti e condizioni:a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri diorganizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specificanatura delle funzioni delegate;d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesanecessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, diprimo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

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Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito ii responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che ii espongono ad un rischio grave e specifico;I) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

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Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino ii posto di lavoro o la zona pericolosa;i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

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Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere al lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;n) consentire al lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

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Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

o) consegnare tempestivamente al RLS su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR.p) elaborare il DVR, anche su supporto informatico consegnarne tempestivamente copia ai RLS;q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; t) adottare le misure necessarie al fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione del luoghi di lavoro, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato,

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Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnicadella prevenzione e della protezione;aa) comunicare in via telematica all'INAIL i nominativi dei RLS.bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senzaprescritto giudizio di idoneità.

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Il preposto chi è?

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delledirettive ricevute, controllandone la correttaesecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.Il preposto ha gli obblighi previsti dall'art. 19.

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OBBLIGHI del PREPOSTO(Art. 19 D.Lgs. 9 aprile 2008)

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di SSL e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, incaso di persistenza della inosservanza, informare i lorosuperiori diretti;b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hannoricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che liespongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllodelle situazioni di rischio in caso di emergenza edare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso dipericolo grave, immediato e inevitabile, abbandoninoposto di lavoro o la zona pericolosa;

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OBBLIGHI del PREPOSTO(Art. 19 D.Lgs. 9 aprile 2008)

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti alrischio di un pericolo grave e immediato circa ilrischio stesso e le disposizioni prese o da prendere inmateria di protezione;e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigentesia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e deidispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizionedi pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle qualivenga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione

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RSPP E ASPP chi sono?

RSPP - responsabile del servizio di prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; art. 2, comma 1, lettera f) ASPP «addetto al servizio di prevenzione e protezione>: persona in possesso delle capacita e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera I); art. 2, comma 1, lettera g)

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Compiti del SPP

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione1. II servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione deirischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e lasalubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varieattivita'aziendali;

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Compiti del SPP

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori ;e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all'art. 35;f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.2. I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.3. II SPP e' utilizzato dal datore di lavoro.

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RLS chi è?

"1. Il RLS e' istituito a livello territoriale o di comparto,aziendale e di sito produttivo.2. In tutte le aziende, o unita produttive, e eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.3. Nelle aziende o unita produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamentedai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previstodall'articolo 48.).".

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Compiti del RLS

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS e eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

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Attribuzioni del RLS

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita produttiva;c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e delmedico competente;

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Attribuzioni del RLS

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle M.P.f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

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Attribuzioni del RLS

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; (art 9 Statuto Lavoratori — Legge 300)i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali è, di norma, sentito;1) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita';o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

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Attribuzioni del RLS

2. Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta‘ riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale

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Attribuzioni del RLS

4. Il RLS riceve copia del documento DVR, su sua richiesta e perl'espletamento della sua funzione5. Il RLS dei lavoratori rispettivamente del datore di lavorocommittente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e perl'espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI6. Il RLS e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industrialerelativamente alle informazioni contenute nel DVR e DUVRI, noncheal segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.7. L'esercizio delle funzioni di RLS per la sicurezza e'incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP

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