Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

96

Transcript of Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Page 1: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro
Page 2: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Attività nella giornata• IL PERCORSO STORICO• INTRODUZIONE AL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

N. 81 DEL 9 APRILE 2008 “TESTO UNICO”• I SOGGETTI DELLA SICUREZZA• D,V,R E PROCESSO VALUTATIVO• LA FIGURA DEL RLS NELLA NUOVA NORMATIVA• L’ORGANISMO DI CONTROLLO• INTERRUZIONE PRANZO• DISCUSSIONE E DOMANDE LIBERE

Page 3: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro
Page 4: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

IL PERCORSO STORICO

L. 300/70 Statuto dei Lavoratori ART. 9. -Tutela della salute e dell'integrità fisicaI lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Page 5: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

IL PERCORSO STORICO

Page 6: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro
Page 7: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Con la legge 3/8/2007 n. 123 contenente "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia " pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/8/2007 il Governo è stato delegato a predisporre entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con la stessa legge sono diventate inoltre immediatamente applicative alcune disposizioni che possiamo definire come il nuovo pacchetto di sicurezza finalizzato ad arginare il grave fenomeno infortunistico ed a  far migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL PERCORSO STORICO

Page 8: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

8

Page 9: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

306 articoli e XIII Titoli. 51 Allegati: Titolo I: 1-61, Principi Comuni Titolo II: 62-68, Luoghi Lavoro Titolo III: 69-87, Attrezzature/DPI Titolo IV: 88-160, Cantieri temporanei o mobili Titolo V: 161-166, Segnaletica Titolo VI: 167-171, Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: 172-179,Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII: 180-220, Agenti FISICI Titolo IX: 221-265, Sostanze PERICOLOSE Titolo X: 266-286, Esposizione ad agenti BIOLOGICI Titolo XI: 287-297, Protezione da Atmosfere Esplosive Titolo XII-XIII: 298-306, Disposizioni Finali

9

Page 10: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Le finalità Le finalità • Semplificare la materia della salute e sicurezza dei lavoratori riunendo e

armonizzando la normativa specifica emanata negli ultimi 60 anni (a partire dal DPR 547/1955)

• Garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale

nel rispetto delle normative comunitarie e degli accordi internazionali

in conformità all’art. 117 della Costituzione ed agli statuti speciali delle regioni e province autonome (legislazione concorrente)

con riguardo alle differenze di genere, di eta' ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Page 11: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

LEGGI ABROGATE • DPR 547/55• DPR 164/56• DPR 303/56 (tranne art. 64)• D.Lgs. 277/91• D.Lgs. 626/94• D.Lgs. 493/96 e D.Lgs. 494/96• D.Lgs. 187/2005• Art. 36 – bis L.248/06 e Artt. 2,3,5,6 e 7 Legge 123/07• Ogni altra disposizione incompatibile

11

Page 12: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

LEGGI ABROGATE

• DPR 547/55• DPR 164/56• DPR 303/56 • (tranne art. 64)• D.Lgs. 277/91• D.Lgs. 626/94• D.Lgs. 493/96 e D.Lgs. 494/96• D.Lgs. 187/2005• Art. 36 – bis L.248/06 e Artt. 2,3,5,6 e 7 Legge 123/07• Ogni altra disposizione incompatibile

12

Page 13: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro(G.U. 30 aprile 1956, n. 105 - S.O.) 

 

Decreto abrogato dall'art. 304 del Testo unico ( 81/08) tranne l'art. 64.Articolo 64 - Ispezioni

[1] Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

• [2] Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

• [3] Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio

Page 14: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

Entrata in vigore:

• 15 maggio 2008: la parte generale.• 29 luglio 2008 (1 gennaio 2009): a) nuovi obblighi di valutazione dei rischi ex

art. 17, c.1°, lett a) e 28. b) le altre disposizioni in tema di valutazione

dei rischi (art 29) e le relative disposizioni sanzionatorie.

14

Page 15: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

• Entro 26 aprile 2010 le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali.

• Entro 30 aprile 2012 le disposizioni relative ai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici (direttiva 2004/40 Ue).

• Entro 1 anno o altri tempi previsti tutta una serie di decreti attuativi(es. fondo per Rls).

• Il Governo può apportare modifiche.

15

Page 16: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

MODIFICHE DEL GOVERNO• Si tratta della proroga di 4 adempimenti.

• Tutti i 4 adempimenti sono prorogati al 16 maggio 2009 (1 anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008).Quindi, ATTENZIONE: NON esistono proroghe al 30 giugno 2009il "DUVRI" NON è stato prorogato e sarà obbligatorio per tutti dal 1 gennaio 2009.Gli UNICI ADEMPIMENTI PROROGATI (che entreranno in vigore il 16 maggio) sono i seguenti

• 1) Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), "SOLO" in riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati" (art. 28, comma 1)2) "data certa" del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2)3) invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r)4) divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poichè in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori").

• ATTENZIONE: sono CONFERMATI TUTTI gli altri ADEMPIMENTI, in particolare l'OBBLIGO di realizzare il "DUVRI" entro il 1.o gennaio 2009 anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 5, penultimo periodo).

Page 17: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Principali novità

• Definizioni ( art.2): in particolare quella di PREVENZIONE mutuata dall’Art 2087 c.c.

• Introdotte nuove definizioni:

a) norma tecnica, buone prassi e linee guida

b) Formazione, informazione ed addestramento.• Ampliato campo di applicazione anche ai

lavoratori in distacco ed a distanza.

17

Page 18: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Principali novità

• L'art. 2087 c.c. detta un principio generale:“L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”: il datore di lavoro, proprio perché esercita un'attività economica, deve perciò garantire l’adozione di tutti i sistemi in possesso della tecnica atti a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché a salvaguardare la personalità morale degli stessi.La giurisprudenza è orientata a riconoscere inadempiente agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro il datore di lavoro che, pur avendo osservato tutte le specifiche disposizioni in merito, non sia riuscito a

tutelare idoneamente l’integrità fisica dei lavoratori.

18

Page 19: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

LE NORME TECNICHE • NORMA TECNICA ( lett. u art. 2 D.lgs. 81/08)• Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da

un organismo europeo o da un organismo nazionale di normazione, la cui osservanza non è obbligatoria . -> Direttiva europea 98/34/CE -> Norme tecniche o standard .

• Fra gli Enti che producono norme tecniche :UNI, CEI -> Italiani ;DNA(tedesco), BSI (inglese);CEN e CENELEC -> europeo; ISO -> internazionale Sono un importante e affidabile riferimento, poiché forniscono dettagli tecnici di immediato carattere applicativo, la cui valenza deriva da un iter di elaborazione che assicura consensualità, democraticità e trasparenza .

• Stabiliscono le caratteristiche ( livelli di qualità, dimensionali, di prestazione, di sicurezza, organizzativi, ecc.) di prodotti, processi o servizi, secondo lo stato dell’arte , che non rappresentano obblighi per i soggetti interessati; a meno che ciò sia esplicitamente stabilito da una legge ( es. ex L 46/90 UNI e CEI per l’impiantistica oggi DM 37/2008) .

• Le norme EN, quando elaborate dalla Commissione Europea e citate in appositi elenchi nella GUCE, vengono dette ARMONIZZATE e definiscono le caratteristiche prestazionali minime obbligatorie per il rispetto dei RES

Page 20: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

BUONE PRASSI definite dalla lett. v art. 2 D.Lgs. 81/08

• Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con la norma di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle REGIONI, dall’ISPESL, dall’INAIL, dagli Organismi paritetici di cui all’art. 51 del TU - VALIDATE dalla COMMISSIONE COSULTIVA PERMANENTE di cui all’art. 6 TU, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL - che provvede ad assicurare la più ampia diffusione .

• Sono documenti sempre a carattere tecnico, ma elaborati da Enti od Organizzazioni che non sono ENTI di NORMAZIONE e pertanto non hanno valenza di standard .

• Tra le misure generali di tutela art. 15 TU alla lett.t) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza - CODICI DI CONDOTTA e DI BUONA PRASSI .

Page 21: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

LINEE GUIDA definite dalla lett. z art .2 D.Lgs. 81/08

• Atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai MINISTERI, dalle REGIONI, dall’ISPESL e dall’INAIL approvati in sede di CONFERENZA permanente per i rapporti tra STATO, le REGIONI e le PROVINCIE AUTONOME .

Page 22: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Informazione, Formazione e Addestramento

Il contenuto della formazione e dell’informazione devono essere facilmente comprensibilifacilmente comprensibili per i lavoratori e devono consentire loro devono consentire loro di acquisire le relative conoscenzedi acquisire le relative conoscenze (viene implicitamente introdotto un obbligo, a carico del datore di lavoro, di accertare l’esito del percorso formativo e informativo attraverso test di apprendimento).

Nel caso di lavoratori immigrati (non madrelingua), la formazione e l’informazione devono avvenire previa verifica della previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo e comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo e informativoinformativo.

Page 23: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Informazione, Formazione e Addestramento

• FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

1 Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente …….. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo …

• 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2…… 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi ……

• 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 23

Page 24: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Informazione, Formazione e Addestramento

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro .

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Addestramento:complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche DPI, e le procedure di lavoro.

24

Page 25: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Informazione, Formazione e Addestramento

Si può dire, riassumendo in modo sintetico, che gli obiettivi sono che il soggetto destinatario debba acquisire:

• con l’informazione il “sapere”• con la formazione il “saper essere” • con l’addestramento il “saper fare”

25

Page 26: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Informazione ai lavoratoriOggetto:a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure relative alle procedure di cui al punto b; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;e) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

26

Page 27: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il libretto formativo del cittadino

Le competenze acquisite in seguito allo svolgimento dell’attività di formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino (D.Lgs. n. 276/2003), il cui contenuto deve essere considerato dal datore di lavoro per la programmazione dell’attività formativa e valutato dagli organi di vigilanza ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro.

Page 28: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il libretto formativo del cittadino

. Il 'Libretto formativo del cittadino' raccoglie informazioni, dati e attestazioni riguardanti le esperienze di tipo educativo/formative e lavorative, effettuate anche in ambito sociale, ricreativo o familiare da ogni individuo.E' stato istituito nell'ambito del percorso attuativo della "legge Biagi". Il Decreto legislativo n. 276/2003 lo definisce come lo strumento di registrazione delle "competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché delle competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate".Responsabili del rilascio del Libretto sono le Regioni, che possono delegare ad altri soggetti. Responsabile dell'aggiornamento del Libretto è essenzialmente l'individuo, che ne è titolare.

La finalità prioritaria del Libretto riguarda la persona, essendo questo strumento al servizio del cittadino in generale ed in particolare per il cittadino-lavoratore per renderne riconoscibili e trasparenti le competenze acquisite, e renderle quindi utilizzabili, soprattutto in "situazioni di transito" e cambiamento nel contesto di lavoro o di formazione.Il libretto conferisce valore di scambio al patrimonio di competenze acquisite. Non ha, pertanto, una "valenza burocratica" quanto l'intento di far emergere tale patrimonio nella sua integrità, rispettando l'unicità della persona.Il libretto rappresenta, dunque, un raccoglitore di informazioni aggregate ed "evolutive" delle competenze della persona e, in quanto tale, si distingue da altri strumenti di raccolta dati più "statici" e frammentati. E' da tener presente, infine, che questo strumento, risultante da un confronto tra tutti gli attori istituzionali e non, propone un format omogeneo a livello nazionale e trasversale ai diversi sistemi che governano l'istruzione, la formazione e il lavoro nel nostro Paese.

Page 29: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

FORMAZIONE… Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione “SUFFICIENTE ED ADEGUATA” in materia di salute e sicurezza, “CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROPRIO POSTO DI LAVORO E ALLE PROPRIE MANSIONI”…… la formazione deve avvenire al momento dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi …… deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi …… la formazione dei lavoratori (anche RLS di cui al comma 4) deve inoltre avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici e “DURANTE L’ORARIO DI LAVORO E NON PUO’ COMPORTARE ONERI ECONOMICI A CARICO DEI LAVORATORI”…

1. La formazione non riguarda esclusivamente i nuovi assunti, ma tutti i lavoratori, nel caso in cui vi siano variazioni delle situazioni di lavoro;

1. Stretto legame tra formazione e valutazione dei rischi

Page 30: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Nel T.U. non sono cambiati i casi in cui è obbligatorio svolgere attivitàformativa MA IL LEGISLATORE HA VOLUTO INTRODURREACCANTO AL CONCETTO DI FORMAZIONE ANCHE QUELLO DIADDESTRAMENTO SPECIFICO

CHE DEVE ESSERE EFFETTUATO DA PERSONAESPERTA E SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 37, COMMA 5)

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Page 31: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Formazione dei lavoratoriDeve avvenire:

a) al momento di costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;b) nel caso di trasferimento o cambiamento di mansioni; c) nell’ipotesi di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

31

Page 32: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Principali novità

Sono ampliati gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e delle altre figure esterne in ordine alla Formazione (ora obbligatoria per dirigenti e preposti) ed Addestramento.

32

Page 33: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTEE DEL DIRIGENTE

• Obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17)

• la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del D v r (documento della valutazione dei rischi) previsto dall’art. 28

• la designazione del RSPP

Page 34: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il Dirigente

• E’ la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (Art.2,c.1 lett. d).

34

Page 35: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il Dirigente

Obblighi :

a) Tutti quelli previsti dall’art. 18 del T.U. e dalle altre norme vigenti.

Altri obblighi:

a) Quelli trasmessi con la delega di funzioni.

Delega di funzioni di tipo “organizzativo - gestionale”

35

Page 36: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

IL PREPOSTO - Art. 2 c.1 lettera e

• E’ una figura definita in modo dettagliato • E’ inserita nell’organizzazione della sicurezza

negli ambienti di lavoro• Si prevede una formazione specifica

(prima non richiesta)

Page 37: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il Preposto

• Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art.2, c.1 lett.e).

37

Page 38: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il Preposto L'identikit È la maggiore novità normativa. Per la prima volta una disposizione di legge

(articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 81/08) descrive organicamente il ruolo del preposto, evidenziandon profili:

sovrintendere all'attività lavorativa, garantire l'attuazione delle direttive ricevute. A tal fine, la figura, secondo la norma, deve controllare la corretta condotta dei

lavoratori ed esercitare un funzionale potere di iniziativa. In altre parole, il preposto deve inserirsi, nel sistema di sicurezza aziendale,

partecipando, con un ruolo sostanzialmente esecutivo (e non direttivo), intervenendo nella fase operativa d'attuazione della sicurezza aziendale e restando, comunque, sottoposto al controllo del datore (ed eventualmente) dirigenziale.

Salvo vere e proprie deleghe di "funzioni", egli non svolge, perciò, mansioni direttive che sono proprie, piuttosto, delle altre due figure.

Trovandosi "gomito a gomito" e considerando i suoi compiti di cui all'articolo 19, egli, evidentemente, rappresenta anche una sorta di "sentinella" di fronte al nascente malessere fisico, mentale del singolo.

38

Page 39: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il Preposto

Obblighi:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

39

Page 40: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il Preposto DOVERI DEL PREPOSTO

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

40

Page 41: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

FORMAZIONE DEL PREPOSTO

L'art. 37 - c. 7 disciplina la formazione specifica obbligatoria per il preposto; evidenziando:

• la formazione e l’aggiornamento periodico della stessa, va somministrata in azienda (durante l'orario di lavoro);

• il preposto deve ricevere detta formazione "a cura del datore di lavoro": si deve intendere che il DL deve preoccuparsi di fornirla e organizzarla (non necessariamente di erogarla in prima persona)

Page 42: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il Preposto

42

Page 43: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Applicabilità della norma a tutte le tipologie di lavoratori.

43

Page 44: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Gli altri soggetti

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Medico competente : medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi di cui all’art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

44

Page 45: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

“valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza”

Page 46: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

IL PROCESSO VALUTATIVO GLI STRUMENTI “DA RECUPERARE”

• Analisi dell’ambiente e delle strutture• Studio e analisi del ciclo produttivo• Analisi di mansione• Soggettività dei lavoratori• Dati epidemiologici• Dati di letteratura

new: i comportamenti e gli stili di vita

Page 47: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

IL PROCESSO VALUTATIVO OGGI

Attori: DATORE DI LAVORO, RSPP, RLS, MEDICO COMPETENTE

Studio del ciclo produttivo

– Identificazione dei pericoli– Stima del danno potenziale – Stima del rischio per mansione

Progettazione e realizzazione azioni di miglioramentonel tempo

formazionepercezione del rischio

Page 48: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Officina

L’ANALISI DEL CICLO PRODUTTIVO:lo schema a blocchi

Stoccaggio materie prime

Miscelazione

stampaggio

Finitura/imballaggio

spedizione

LaboratorioControllo qualità

Uffici

Page 49: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

L’ANALISI DEL CICLO PRODUTTIVOoltre lo schema a blocchi

Attrezzature e impiantiPresse- rettificheMescolatoriBagni lamiere

Impianti di protezione collettivaCappe/impianti di aspirazioneSistemi antisversamentoDocce emergenza - lavaocchi

Ambiente di lavoroSuperficie e cubaturaAeroilluminazioneRiscaldamentoUscite emergenzaIlluminazioneVie di circolazioneImpianto antincendio

Mansioni:Addetto mescolatoreAddetto presse automaticheAddetto finituraAddetto sala controlloCapo reparto Addetto controllo qualità

OrganizzazioneOrario di lavoroOrganigramma funzionale

SostanzeLiquidiPolveriGas(schede)miscele

ANALISI RISCHI

Page 50: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

DAL CICLO PRODUTTIVO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI:

l’analisi dei pericoli

Attrezzature e impiantiOrgani in movimentoZone di presaElettricità

Ambiente di lavoroMicroclimaRumoreIlluminazioneCircolazione dei mezziIncendioEsplosioneSversamenti

Mansioni:Movimentazione manuale di carichiSovraccarico biomeccanico arti superioriPostura

OrganizzazioneStressTurni – lavoro notturno

SostanzeInalazione, contatto con agenti chimici o loro miscele

ANALISI DEI PERICOLI

Page 51: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

DAL CICLO PRODUTTIVO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI:

la stima del rischio

PERICOLI

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CONDIZIONI OPERATIVE: MANSIONE E CONTESTO OPERATIVO

ASSUEFAZIONE AL RISCHIO

STIMA DEL

RISCHIO

Page 52: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

DAL CICLO PRODUTTIVO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI:

l’analisi di mansione

• Denominazione della mansione• Orario di lavoro, pause• Area/reparto/impianto• Descrizione analitica dei compiti completa di tempi ed

eventuale numero pezzi prodotti• Postura • Attrezzature utilizzate• Sostanze chimiche e prodotti (quantitativi)

• Dispositivi di protezione individuale e collettiva

Page 53: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOper reparto, per mansione o gruppo omogeneo

ANALISI DEL CICLO PRODUTTIVO

ANALISI DI MANSIONE

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

STIMA DEL RISCHIO

MISURE DI MIGLIORAMENTO

IDENTIFICAZIONEENTITA’ DEL DANNO

FORMAZIONE

Page 54: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

"Pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (chimico, fisico, biologico, meccanico, ecc.) avente il potenziale di causare danni;

Esposizione, in questo contesto, è definibile come il contatto tra un fattore pericoloso (chimico, fisico, meccanico, ecc) e un bersaglio (persona), e dipende da: 1. grandezza, 2. ciclo produttivo e modo d’uso, 3. barriere o sistemi di protezione, 4. durata e interazione con gli addetti

RISCHIO": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

"VALUTAZIONE DEI RISCHI": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

DEFINIZIONI

Page 55: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

RISCHIO

Lo Schema di Rischio

Pericolo

Il rischio è rappresentato dall’intreccio, intersezione, tra i due elementi fondamentali

Page 56: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

RISCHIO

PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per

evitare....

Rischio,

di CHE C

OSA???

se si elimina il pericolo

Page 57: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Lo Schema di Rischio

QUINDI BISOGNA CHIEDERSI:“Si può eliminare il pericolo che produce quel rischio?”

Page 58: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

RISCHIO

PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per

evitare.... se si elimina l’esposizione...

Rischio, di CHI???

Page 59: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Lo Schema di RischioQuindi la prima domanda era:

“Si può eliminare il pericolo che produce quel rischio?”Se la risposta era NO, allora...

... visto che il pericolo non sipuò eliminare, la seconda domanda è:“Si può eliminare l’esposizione che produce quel rischio?”

Page 60: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Esposizione

..... o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno?

RISCHIO

Pericolo

Minore Esposizione

se si riduce uno (o entrambi) dei componenti...

RISCHIODiminuito

Page 61: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Lo Schema di RischioLo Schema di RischioQuindi la prima domanda era:

“Si può eliminare il pericolo che produce quel rischio?”Se la risposta era NO, allora...

L’ultima possibilità che rimane è ridurre pericolo e/o esposizione per diminuire il rischio

....visto che il pericolo non si è potuto eliminare, la seconda domanda era:

“Si può eliminare l’esposizione che produce quel rischio?”Se anche questa risposta era NO, allora...

Page 62: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Documento di valutazione dei rischi• VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Art. 28 D.Lgs 81/08) • Il documento della valutazione del rischio deve avere data certa e contenere:• a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa,

nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;• b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione

individuali adottati, a seguito della valutazione del rischio;• c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza;• d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli

dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

• e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

• f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

• Il contenuto del documento della valutazione del rischio deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del D.Lgs 81/08.

•  • La valutazione del rischio deve altresì contenere i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i

contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.

Page 63: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Documento di valutazione dei rischi

Va rielaborato quando:

a) modifiche significative del processo produttivo e/o organizzazione del lavoro;

b) evoluzione della tecnica;

c) a seguito di infortuni significativi;

d) su segnalazione della sorveglianza sanitaria.

63

Page 64: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Documento di valutazione dei rischi• Adeguamenti tecnico – valutativi AZIENDALI• tutte le relazioni sono da adeguare in relazione alle nuove figure previste dal TU ed in conformità ai

riferimenti dei nuovi articoli e commi• Valutazione dei rischi allargata a “tutti i rischi” compreso stress da lavoro, differenze di genere, età e

provenienza altri paesi (art. 28-29)• Rimandata al 16 Maggio 2009• Criteri e campi di applicazione variati per le valutazioni del rumore, vibrazioni, agenti chimici,

videoterminali, movimentazione manale dei carichi.• Prevedere data certa e le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare• Rimandata al 16 Maggio 2009• prevedere l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono a rischi specifici che richiedono

una riconosciuta capacità professionale• Autocertificazione per aziende < 10 dip con valutazione “standardizzata” in base a linee guida emanate da

Commissione consultiva nazionale (non oltre 30/06/2012)• Rispetto al corrispondente articolo 9 del DPR n. 303/1956, è stato aggiunto il punto 1.9.1.4 gli impianti di

condizionamento devono essere sottoposti a controlli, manutenzioni, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

• Predisporre procedure di uso e manutenzione per l’utilizzo di impianti e apparecchiature elettriche.• Per i lavori su parti elettriche fino a 1000v c.a. e 1500 V c.c. diviene obbligatorio qualificare gli operatori

secondo le norme tecniche (PES-PAV CEI 11-27). Le operazioni su tensioni superiori devono essere eseguite solo da aziende autorizzate, con rimando a successivo decreto

• nell’ambito delle prescrizioni minime per i computer portatili va segnalato che viene prescritta, in caso di impiego prolungato, la fornitura di tastiera e mouse esterni, prevedendo quindi la costituzione di una postazione fissa, nonostante la presenza di un elaboratore portatile. Le pause previste sono sempre nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività al videoterminale senza la condizione della continuità dell’attività di almeno 4 ore.

Page 65: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Documento di valutazione dei rischi• Adempimenti organizzativi A ZIENDALI• Deleghe datoriali e di funzione• Verificare presenza ed adeguatezza delle deleghe datoriali e di funzione• Individuare dirigenti e preposti in seguito alle nuove definizioni • In relazione alle nuove definizioni apportale dal TU individuare e se possibile delegare le figure citate• I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento ai lavoratori di cui agli articoli 36 e

37;• ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione

della lingua utilizzata nel percorso informativo• il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori (per i lavoratori

immigrati, la formazione avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata)

• ripeterla periodicamente• Prevedere che venga tassativamente individuato dai lavoratori il RLS (rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza)• Il RLS ha diritto ad una formazione periodica, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le

imprese da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori • comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;• consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi ,

copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) e il documento di cui all’articolo 26, comma 3 (DUVRI)

• individuare i manutentori elettrici al fine di effettuare formazione obbligatoria PES e PAV

Page 66: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

66

LA PERSONA ( OVVERO LE PERSONE) ELETTA O DESIGNATA PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO

Definizione (art.2 - D.Lgs.626/94)

Page 67: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

67

Sistema aziendale di prevenzione

Il D.Lgs. 626/94 istituisce la figura del Rls insieme ad altre, in modo che tutte possano interagire e cooperare nell’ambito di un vero e proprio sistema aziendale di prevenzione. Queste figure sono:

• Il datore di lavoro • Il servizio di prevenzione e protezione• Il medico competente• (esperto qualificato)• (dirigenti, preposti) • (addetti primo soccorso e antincendio)

Page 68: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il legislatore del 2008 continua a prevedere che in tutte le aziende deveessere designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art.47, c. 2)

“Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 (aziende <15 dipendenti) e 4 (aziende > 15 dipendenti), le funzioni dirappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dairappresentanti di cui agli articoli 48 (rappresentante dei lavoratori per lasicurezza territoriale) e 49 (rappresentante dei lavoratori per lasicurezza di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazionisindacali dei datori di lavoro comparativamente rappresentative sulpiano nazionale” (ART. 47, COMMA 8)

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Page 69: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI(ART. 37, C. 11)

Il T.U. conferma che il rappresentante dei lavoratori ha diritto ad una“FORMAZIONE PARTICOLARE” (ART. 37, C. 10)…

… ma stabilisce (art. 37, c. 11) che “le modalità, la durata e i contenuti specificiDella formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sonostabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto deiSeguenti contenuti minimi:

a) Principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici;b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;e) Valutazione dei rischi;f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali dei

prevenzione e protezione;g) Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;h) Nozioni di tecnica della comunicazione …

Page 70: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

In tutte le aziende, o unità produttive,

è eletto o designato il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Altrimenti …

Page 71: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Il RLS Territoriale (o di Comparto) esercita le stesse competenze di quello aziendale per i lavoratori di tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato individuato l’RLS.

L’ individuazione e l’operatività del RLST sono definite nella contrattazione. In mancanza di accordo le modalità saranno definite per Decreto (Ministero del Lavoro)

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del preavviso individuati negli accordi. In caso di infortunio grave, niente preavviso, ma segnalazione all'organismo paritetico.

Ove l'azienda impedisca l'accesso, al RLST, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.

....... si elegge ed opera RLST

Page 72: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

N° lavoratori

N° RLS modalità

Fino a 15 1 Eletto direttamente oppure RLST

Da 15 a 200 1 Eletti tra rappresentanti

sindacali201 – 1000 3

Oltre 1000 6 o più (contrattazione)

Per l’RLS aziendale (RLS), i “numeri” sono così individuati

L’ elezione o designazione del rappresentante sono definite in accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria. In mancanza degli accordi, le modalità di elezione o designazione saranno definite per Decreto (Ministero del Lavoro)

Page 73: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Formazione Aggiornamento annuale, N° Lavoratori

Verifica apprendimento registrazione

Figura

totali

su rischi specifici

da

15

a

50

più di 50

Ore disponibili

Ore di form

azione

Divieti

RLS 32 12 4 8

contrattazione

In orario di lavoroNO

Servizio di prevenzione

SI

“Libretto Formativo del cittadino”

RLST o (RLSC)

64 ?? 8 NO Incarichi sindacali

SI ?

RLSS ??

?? ?? ?? ?? SI

Page 74: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

74

Azioni prioritarie del rappresentante

1. RAPPRESENTARE I LAVORATORI 2. ORGANIZZARE UN RAPPORTO PERMANENTE CON I

LAVORATORI, GLI ALTRI RLS E CON LA RSU1. DEFINIRE LA MAPPA DEI RISCHI E IL PROGRAMMA

DI INTERVENTO – RECUPERARE LE INFORMAZIONI UTILI 1. ANALIZZARE IL COMPORTAMENTO DELL’AZIENDA:SU

VALUTAZIONE RISCHI – DEFINIZIONE MISUREORGANIZZAZIONE SERVIZIO – DEFINIZ. MISUREINFORMAZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI

1. ELABORARE IN FORMA SCRITTA PARERI E PROPOSTE SU MATERIE OGGETTO DI CONSULTAZIONE

6. PREPARARSI ALLA RIUNIONE PERIODICA ANNUALE 1. VERIFICARE L’APPLICAZIONE E L’EFFICACIA DELLE MISURE

ADOTTATE E DI QUELLE PROGRAMMATE

Page 75: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

75

Attribuzioni del rlsa) Accede ai luoghi di lavorob) E’ consultato preventivamente e tempestivamentec) sulla valutazione del rischiod) E’ consultato sulla designazione dell’RSPP degli addetti al

Servizio di prevenzione, antincendio, primo soccorso, evacuazionea) E’ consultato sulla formazione dei lavoratorib) Riceve, su sua richiesta le informazioni e la documentazione inerente alla

valutazione rischi, misure, sostanze e preparati, macchine, infortuni, malattie professionali

a) Riceve le informazioni dai servizi di vigilanzab) Riceve una formazione adeguatac) Formula osservazioni nelle ispezioni d) Partecipa alla riunione periodicae) Pu fare ricorso alle autorità competentiò

Page 76: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro
Page 77: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro
Page 78: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro
Page 79: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro
Page 80: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro
Page 81: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro
Page 82: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro
Page 83: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro
Page 84: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

• E' configurabile una responsabilità penale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

 • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha compito di "rappresentare (e tutelare) i lavoratori per

quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro" (art.2, lett.f, del D.Lgs.n. 626/94).

Le sue funzioni non possono pertanto essere assimilate o confuse, come è talora avvenuto, con quelle del preposto, chiamato a svolgere un ruolo di sorveglianza circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.

Il r.l.s. potrà in sostanza avvertire il lavoratore in merito agli obblighi concernenti la sicurezza e alle eventuali sanzioni a cui può andare incontro, ma non sarà certo tenuto a richiedere l’osservanza dei comportamenti dovuti né tanto meno potrà essere considerato responsabile riguardo ad essi.

E’ da rilevare che il decreto opportunamente non pone sanzioni penali a carico del r.l.s. .In primo luogo per non scoraggiare l’assunzione di tale incarico, ma anche sulla base della considerazione che perfino la consultazione, che rappresenta la forma più avanzata di partecipazione prevista dal decreto, implica comunque, che la decisione finale, e quindi la relativa responsabilità, spetti al datore di lavoro. Ciò non toglie che il r.l.s. non sia responsabile su un piano più generale, politico e morale, nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti, in merito all’esercizio delle funzioni che gli sono attribuite. Da qui la necessità di una sua adeguata preparazione anche sul piano tecnico (si pensi, per tutte, al parere che il r.l.s. deve dare in merito alla valutazione dei rischi).

Resta comunque al di fuori della responsabilità prevenzionale l’eventuale corresponsabilità, come qualsiasi altro soggetto, per colpa o per dolo, in caso di infortunio.

Responsabilità penali del rls

Page 85: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

RUOLO E COMPITI DEL RLS• “ È un ruolo scomodo, un mestiere difficile, un sacco di problemi”:

questa è una breve panoramica delle valutazioni che si sentono sulla figura del Rls. Il campo è vasto e si può cedere alla tentazione di diventare un super esperto, coniugando competenze scientifiche di vari campi dello scibile umano. Questo è il primo errore da non commettere:è intuibile che un obiettivo del genere può portare solo al fallimento, dato che è umanamente irrealizzabile. Così abbiamo già scoperto un principio fondamentale che ci sarà d’aiuto nel corso del mandato: stabilire sempre degli obiettivi possibili e, in relazione al contesto, ragionevolmente raggiungibili. Quando gli obiettivi sembreranno troppo complessi,si dovrà cercare di suddividerli in più obiettivi semplici, tendendo a costruire un percorso di progressivo avvicinamento.

Page 86: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

• La consapevolezza del ruolo che si svolge è il passo successivo. E’ importante aver ben chiara la funzione relazionale del Rls, i compiti e le responsabilità di un mandato ben preciso, che non è quello di“sceriffo” ma di operatore della prevenzione e portavoce del diritto alla salute dei lavoratori. Svolgere al meglio questo ruolo significa tener ben presente l’importanza di tutti gli attori che agiscono sulla scena:i lavoratori, i Rls, le organizzazioni sindacali, i datori di lavoro, i responsabili del servizio prevenzione e protezione, il medico competente, gli organismi paritetici e gli organi di vigilanza. Il compito più difficile è proprio quello di coinvolgere tutti nell’opera di prevenzione e tutela. Prefiggersi questo obiettivo renderà l’azione più determinante e visibile, e soprattutto può metterci nelle condizioni di favorire un intervento più incisivo nei processi odierni del sistema economico che riguardano:

• l’organizzazione del lavoro nelle aziende• la scomposizione e la frammentazione dei cicli produttivi (appalti, terziarizzazioni)• la flessibilizzazione dei rapporti e delle condizioni di lavoro (lavoro interinale,

parasubordinato, tempo determinato, part-time) e della marginalità del lavoro sommerso.

RUOLO E COMPITI DEL RLS

Page 87: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

• Le azioni fondamentali del Rls• Comunicare sarà un’arma decisiva. L’attività del Rls è soprattutto

relazionale, quindi è fondamentale• imparare a rendere la propria comunicazione efficace. La formazione a

cui si ha diritto prevede puntualmente anche questa esigenza.• Elaborare una mappa dei rischi dal nostro punto di osservazione e da

quello dei lavoratori e degli esperti che avremo modo di contattare, stabilendo le priorità d’intervento. Potrà esserci utile la costruzione e la somministrazione di questionari che mettano in evidenza le reali necessità.

• Sollecitare non solo e non tanto la consultazione sul documento di V d r, quanto l’intesa sul percorso che porta alla sua elaborazione e al suo aggiornamento, proponendo e suggerendo modalità di coinvolgimento nelle valutazioni e soluzioni in esso contenute. Sarà nostro dovere far comprendere il vantaggio di raggiungere accordi sui criteri anziché rischiare conflitti e magari denunce a documento già redatto.

• Questo và fatto con il sostegno delle organizzazioni sindacali

RUOLO E COMPITI DEL RLS

Page 88: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

88

Datore Lavoro

Lavoratori

RLS RSU

S.P.P.

Staff

Preposti

Il lavoro in condizioni di sicurezza e benessere è un obiettivo perseguibile solo sulla base di una collaborazione reale tra i varisoggetti dell’impresa, a cominciare dal datore di lavoro e dallo stesso Rls, che fa bene il suo mestiere solo se si rapporta effettivamente ai lavoratori

Page 89: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

MOTIVI DELL’INTERVENTO IN AZIENDA

VIGILANZA PROGRAMMATA

SU RICHIESTA O PER SEGNALAZIONE

INDAGINE PER INFORTUNIO GRAVE O MORTALE

INDAGINE PER MALATTIA PROFESSIONALE

Page 90: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

VERIFICA DEI SEGUENTI ASPETTI

1.Organizzazione aziendale2.Gestione dei rischi per la sicurezza3.Gestione dei rischi per la salute4.Gestione dell’emergenza5.Sorveglianza Sanitaria6.Gestione degli Infortuni7.Gestione della formazione8.Gestione degli Appalti

TECNICI

ORGANIZZATIVI

Page 91: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

PRESENTAZIONEIl personale SPRESAL si presenta con tesserino di riconoscimento, munito di macchina fotografica e strumentazione tecnica.Viene richiesta la presenza del datore di lavoro, del RLS e RSPP.Si informa l’azienda dello scopo dell’ispezione, della metodologia e del tempo richiesto, circa 3 ore.RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONESi prende visione della documentazione utile:

- organizzazione aziendale e valutazione dei rischi - documentazione tecnica- documentazione sanitaria- programma di formazione ed informazione .....

Page 92: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Viene richiesto Organigramma e struttura organizzativa, n° dipendenti

Definizione deleghe, poteri, responsabilità, ruoli e compiti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per ogni figura aziendale:

Dirigenti, Preposti

Lavoratori

Incarichi specifici

Medico competente.

Modalità di coordinamento, collaborazione e coinvolgimento delle figure.

Flusso informativo a tutti i livelli.

Coinvolgimento degli RLS.

Page 93: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Matrice - Ruoli - Compiti Matrice - Ruoli - Compiti

Posizione Aziendale

Ruolo per la sicurezza

Obiettivi del ruolo in materia di sicurezza

Responsabilità per la sicurezza

Compiti in materia di sicurezza

Caporeparto

Preposto Dare attuazione alle misure di prevenzione previste nel DVR

Vigilare sulla corretta applicazione da parte dei lavoratori •delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza, •del rispetto delle normative, delle procedure e istruzioni operativeControllare le condizioni di sicurezza ed igiene degli ambienti, delle macchine ed attrezzature

Segnalare al DdL o suo incaricato eventuali non conformità, infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi rilevati Proporre misure di prevenzione e protezione

Assicurare il flusso delle informazioni utili alla gestione della sicurezza, alla riduzione degli infortuni, all’adozione di comportamenti idonei e sicuri sul lavoro

Collaborare alla definizione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione della salute Vigilare sull’uso corretto di attrezzature, impianti, processi, sul rispetto delle procedure di igiene e sicurezza,sui comportamenti dei lavoratoriE l’impiego dei DPI

Page 94: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Nell’ambito del sopralluogo si analizza il ciclo produttivo e ciascuna fase di lavoro

Si inizia dal deposito-magazzino della materia prima e si segue il flusso del ciclo produttivo.

Sono comprese le aree all’aperto, il piazzale, …Si valuta la stabilità dei depositi, la sicurezza della viabilità e le operazioni di

carico-scarico.

Di ogni ambiente vengono osservate le caratteristiche strutturaliDi ogni ambiente vengono osservate le caratteristiche strutturaliAltezza, aerazione e illuminazione Altezza, aerazione e illuminazione Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni Porte e portoni e vie e uscite di sicurezzaPorte e portoni e vie e uscite di sicurezza Pavimenti, finestre, scale Pavimenti, finestre, scale Viabilità, banchine e rampe di carico Viabilità, banchine e rampe di carico Spogliatoi, docce e gabinetti Spogliatoi, docce e gabinetti

SOPRALLUOGO

Page 95: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro

Di ogni fase di lavoro si analizzano

RISCHI PER LA SICUREZZARequisiti di sicurezza di ogni singola macchina, attrezzatura, impianto

RISCHI PER LA SALUTEle modalità di utilizzo delle sostanze chimiche I punti di emissione di polveri, fumi, vapori,…la presenza di rumore, vibrazioni, …la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetitivi le procedure di sicurezza, i comportamenti dei lavoratoril’uso dei DPI

Per questa analisi si raccolgono le informazioni del RSPP del RLS e degli stessi lavoratori che vengono intervistati durante l’ispezione

Page 96: Rls e Decreto Legislativo 81-Giornata Di Incontro