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25/11/2014 1 Relatore: Dott. Alessandro Angeloni www.seagruppo.it Art. 3: “il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. Formazione RLS D.Lgs. 81/08

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Relatore:

Dott. Alessandro Angeloni

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Art. 3: “il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori, privati e pubblici, e a tutte le tipolog ie di rischio”.

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CHI SONO GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE ?

IL DATORE DI LAVORO

(O I PREPOSTI)IL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL MEDICO COMPETENTERAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

PER LA SICUREZZA

I LAVORATORI

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“ LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro

pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,

un’arte o una professione (…)”

Art. 2 : Definizioni

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81

Art.20 – Obblighi dei Lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81

Art.20 – Obblighi dei Lavoratori

2. I lavoratori devono in particolare:a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81

Art.20 – Obblighi dei Lavoratori

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso diurgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81

Art.20 – Obblighi dei Lavoratori

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

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Art.36 e 37 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

AI LAVORATORI su:

- Rischi per la SALUTE e la SICUREZZA (generali e speci fici)

- Procedure di EMERGENZA (antincendio e primo soccorso )

- Nominativi del NUCLEO GESTIONE EMERGENZE

- Nominativi del RSPP e M.C.

- Sulle misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE

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Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011Formazione dei lavoratori

Disciplina

DURATA, CONTENUTI MINIMI, E MODALITÁ

della formazione

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81

Art.20 – Obblighi dei Lavoratori

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitanodirettamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81

Art.59 – Sanzioni per i Lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

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Art.2 - Definizioni

“ PREPOSTO: (…) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potete di iniziativa.”

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Art.19 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

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Art.19 – Obblighi del preposto

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

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Art.19 – Obblighi del preposto

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

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Art.56 – Sanzioni per il preposto

1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);

b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);

c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).

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Art.2 - Definizioni

“ RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP):

persona designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per COORDINARE il SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE (…)”

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) insieme delle persone, sistemi o mezzi

esterni o interni all’azienda finalizzati all’attiv ità di PREVENZIONE e PROTEZIONE dai rischi

professionali per i lavoratori.”

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•Individuare i rischi

•valutazione rischi

•individuazione misure idonee

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

•Elaborazione misure idonee

•elaborazione procedure di sicurezza•Proposta programmi di informazione e formazione per i lavoratori)

•partecipazione a consultazioni (riunioni) in materia di tutela della salute e sicurezza

•informazione ai lavoratori

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81

Art.17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Articolo 17 - 1. Il datore di lavoro non può delegar e le seguenti attività:a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguen te elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 ;b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e diri gono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.b) designare preventivamente i lavoratori incaricat i dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavo ro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere co nto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispo sitivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavo ratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziend ali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di u so dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi d i protezione individuali messi a loro disposizione;g) richiedere al medico competente l’osservanza degl i obblighi previsti a suo carico nel presente decreto ;h) adottare le misure per il controllo delle situazi oni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinc hé i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zon a pericolosa;

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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

i) informare il più presto possibile i lavoratori e sposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il r ischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in mate ria di protezione;l) adempiere agli obblighi di informazione, formazion e e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata d a esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richi edere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immed iato;n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezion e della salute;

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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigenteo) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documen to di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere a i dati di cui alla lettera r);p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, c omma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento dell a sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;q) prendere appropriati provvedimenti per evitare c he le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente es terno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informati vi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comport ino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le infor mazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’artico lo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’u nità produttiva, e al numero delle persone presenti;u) nell’ambito dello svolgimento di attività in reg ime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di app osita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazi one del datore di lavoro;v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi d ei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibit i alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di preve nzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:a) la natura dei rischi;b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli rel ativi alle malattie professionali;e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilan za.

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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

3. Gli obblighi relativi agli interventi struttural i e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolast iche ed educative, restano a carico dell’amministrazione ten uta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornit ura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai pred etti interventi, si intendono assolti, da parte dei diri genti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i

lavoratori per quanto concerne gli aspetti della sa lute e della sicurezza durante il lavoro.

Fino a 15 lavoratori:

1) Elezione diretta RLS

2) Designazione RLST

Oltre 15 lavoratori

Designazione RLS da parte degli RSU

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Numero RLS

Fino a 200 lavoratori � 1 RLS

Da 200 a 1000 lavoratori � 3 RLS

Oltre 1000 lavoratori � 6 RLS

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Formazione RLS

Corso di 32 ore

Fino a 15 lavoratori � No aggiornamento

Da 15 a 50 lavoratori � Aggiornamento 4 ore annuali

Oltre 50 lavoratori � Aggiornamento 8 ore annuali

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

•accedere ai luoghi di lavoro

•promuovere misure idonee

•formulare osservazioni all’organo di vigilanza

•fare proposte

•avvertire il responsabile

•far ricorso all’organo di vigilanza

•richiedere la riunione di prevenzione nelle aziende con < 15 addetti...

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MEDICO COMPETENTE (MC): medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e profession ali che

collabora con il Datore di Lavoro ai fini della Valutazione dei Rischi ed è nominato dallo stesso pe r effettuare la Sorveglianza Sanitaria e per tutti gli altri

compiti del D.Lgs.81.

Sorveglianza Sanitaria: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicur ezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgim ento

dell’attività lavorativa.

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NUCLEO GESTIONE EMERGENZE (NGE):

PREVENZIONE INCENDI: Sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

PRIMO SOCCORSO: primo soccorso ed assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

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Art. 2 - Definizioni

(DOCUMENTO DI) “VALUTAZIONE DEI RISCHI:valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

presenti nell’ambito della organizzazione di cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle

misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.”

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81

fattori di rischio

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI D.P.I.

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, 81

fattori di rischio

TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VdT

TITOLO VIII AGENTI FISICI (rumore, vibrazioni, c.e.m. e radiazioni ottiche artificiali)

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE (chimico, cancerogeno)

TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO XI PROTEZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE

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Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

DUVRI Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali

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IL RISCHIO INCENDIO:D.M. 10/03/98

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Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;

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Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

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D.M. 10/03/1998CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio:a) livello di rischio elevato; b) livello di rischio medio; c) livello di rischio basso.

D.P.R. 1 agosto 2011 n.151: attività soggette a C.P.I.

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PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE

TRIANGOLO DEL FUOCO :

Comburente

Temperatura/calore

Combustibile

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CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHINORMA EUROPEA EN2

CLASSE A: fuochi da materiali solidi , generalmente di natura organica che producono braci (per esempio: legno, c arta, tessuti, pellami, gomma…)

CLASSE B : fuochi da liquidi o da solidi liquefattibili (per esempio: benzine, petrolio, paraffine, vernici, olii, grassi …)

CLASSE C: fuochi da gas infiammabili con pericolo di esplosione (per esempio: acetilene, metano, idrogeno, propano, butano…)

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CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHINORMA EUROPEA EN2

CLASSE D: fuochi da metalli (metalli alcalini terrosi leggeri quali magnesio, manganese, alluminio in forma di polvere finissima; metalli alcalini quali il sodio, potassio e litio; reazioni dei perossidi, dei clorati e dei perclorati)

DD

CLASSE F: fuochi che interessano mezzi di cottura in apparecc hi di cottura (oli e grassi animali e vegetali)

EX CLASSE E: fuochi di natura elettrica (per esempio, tutte le apparecchiature elettriche ed i loro sistemi di servizio che, anche nel corso della combustione, potrebbero trovarsi so tto tensione, come trasformatori, condensatori, etc.)

EE

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COMBURENTE: Sostanza che permette al combustibile di bruciare.

L’aria che respiriamo è composta da:• 78% di azoto• 21% di ossigeno• 1% di altri gas

IL COMBURENTE NORMALMENTE È COSTITUITO DALL’OSSIGENO PRESENTE NELL’ARIAAlcune sostanze possono bruciare in assenza di aria utilizzando l’ossigeno contenuto nella loro molecola.

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SORGENTE DI CALORE (TEMPERATURA):elemento che a contatto con la miscela infiammabile ne determina l’avvio alla reazione di combustione.

INNESCO:Una qualunque sorgente di calore (fiamme, scintille, resistenze elettriche surriscaldate etc..)

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I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

GAS DI COMBUSTIONE

FIAMME RAPPRESENTANO L’EMISSIONE DI LUCE CHE SI ACCOMPAGNA ALLA COMBUSTIONE DEI GAS SVILUPPATI DALL’INCENDIO.

FUMO AEROSOL E NEBBIE O VAPORI CONDENSATI

CALORE

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I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

GAS DI COMBUSTIONE: PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE CHE RIMANGONO ALLO STATO GASSOSO ANCHE QUANDO RAGGIUNGONO RAFFREDDANDOSI LA TEMPERATURA AMBIENTE DI RIFERIMENTO 15°C.La loro composizione dipende dal tipo di combustibile, dalla disponibilità di ossigeno e dalla temperatura alla quale si formano. Comunemente si hanno:

Anidride carbonica CO2 (difficoltà respiratorie)Monossido di Carbonio CO (molto tossico)Acido cianidrico HCN (molto tossico)Acido cloridrico HCL (mortale ad elevate conc.)Anidride solforosa SO2 (irritante)Vapore acqueo (minore sopportabilità del calore)

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FIAMME: RAPPRESENTANO L’EMISSIONE DI LUCE CHE SI ACCOMPAGNA ALLA COMBUSTIONE DEI GAS SVILUPPATI DALL’INCENDIO.NEGLI INCENDI DI COMBUSTIBILI GASSOSI, IL COLORE DE LLA FIAMMA CORRISPONDE A SPECIFICA TEMPERATURA DI COMBUSTIONE

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FUMI:1. AEROSOL = particelle solide in aria che

si formano in carenza di ossigeno e vengono trascinate dai gas di combustione; ostacolano la visibilità e conferiscono colore nero al fumo in presenza di incombusti e ceneri

2. NEBBIE O VAPORI CONDENSATI = particelle liquide in aria costituite da vapore acqueo che sotto 100 °C condensa conferendo colore bianco al fumo

IL FUMO ASSORBE LUCE RENDENDO DIFFICILE ORIENTARSI E MUOVERSI SUL LUOGO DELL’INCENDIO E PROVOCA IRRITAZIONE AGLI OCCHI E ALLE VIE RESPIRATORIE

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CALORE: CAUSA PRINCIPALE DELLA PROPAGAZIONE DEGLI INCENDI; DETERMINA L’INNALZAMENTO DELLA TEMPERATURA DI MATERIALI E CORPI ESPOSTI, PROVOCANDONE IL DANNEGGIAMENTO FINO ALLA DISTRUZIONE

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PRINCIPI DI INTERVENTO

SCOPO: ELIMINARE ALMENO UNO DEI TRE FATTORI CHE COSTITUISCONO IL TRIANGOLO DEL FUOCO

Temperatura/calore

ComburenteCombustibile

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SOSTANZE ESTINGUENTI:

sisiSabbia

siIdrocarburi alogenati

sisisisiPolvere

sisiCO2

sisiSchiuma

sisisiAcqua

InibisceSoffocaRaffreddaSeparaEstinguente

AZIONI

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RELAZIONE TRA ESTINGUENTI E CLASSI DI INCENDIO

CLASSI di incendio

TIPO DI ESTINGUENTE

POLVERE CO2 IDRICO SCHIUMA

A: solidi SI NO SI SI

B: liquidi SI SI NO SI

C: gas SI SI NO NO

D: metalli SI NO NO NO

ex E: elettrici SI SI NO NO

F: Olio e grassi in cottura NO NO NO SI

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ESTINTORI D’INCENDIO: COLORE ROSSO

ETICHETTA CON ISCRIZIONI DI COLORE BIANCO.

Estintore a CO 2

Estintore a polvere

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ESTINTORI A POLVERE:

SONO COSTITUITI DA:• UN INVOLUCRO ESTERNO METALLICO DI FORMA CILINDRICA, NEL CUI INTERNO VIENE GENERATA UNA PRESSIONE NECESSARIA PER L’EROGAZIONE DELL’ESTINGUENTE

• UNA VALVOLA DI EROGAZIONE

Esternamente, un manometro consente di controllare la pressione

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ESTINTORI A CO2 :

Il gas è contenuto allo stato liquido (non c’è ilmanometro), al momento dell’erogazionepassa allo stato gassoso a temperatura dicirca –79°C.L’erogazione avviene attraverso un conodiffusore di materiale isolante.La neve carbonica si adagia sui corpi chebruciano, si trasforma rapidamente in gassottraendo loro una certa quantità di calore; ilgas poi, essendo più pesante dell’aria,circonda i corpi infiammabili e, provocando unabbassamento della concentrazione diossigeno, li spegne per soffocamento.

DURANTE L’EROGAZIONE DELL’ESTINGUENTENON DIRIGERE IL GETTO VERSO PERSONE(PERICOLO DI USTIONE DA FREDDO!)

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CAPACITÀ ESTINGUENTE:Sugli estintori vengono applicati adesivi con riportata una sigla alfanumerica che ne definisce la capacità estinguente, riferita sia al tipo di incendio che alla potenza dell'estintore.

ESEMPIO: sigla 34A 144B C descrive la capacità di intervento di un estintore avente le seguenti proprietà:34A E' associato al potere dispegnimento di un estintore relativo auna catasta di legno delle dimensioni di0,56x0,50x3,40 m.144B E' associato al potere dispegnimento di un estintore relativo adun liquido infiammabile composto per2/3 di benzina e per 1/3 di acqua,contenuto in una vasca circolare condiametro 1,90 m; la quantità di liquidototale è 144 litri, da cui il codice.C Indica che tale estintore è adatto allospegnimento degli incendi derivati dagas infiammabili.

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ESTINTORI D’INCENDIO:

Determinazione del numero degli estintori da installare:determinato in base al recente D.M. 10/3/98 che tiene conto della classe di incendio dell’ambiente, della sua superficie e della potenza estinguente degli estintori.

Superficie protetta da un estintore Tipo estintore

Rischio basso Rischio medio Rischio alto 13A – 89B 100 m2 - - 21A – 113B 150 m2 100 m2 - 34A – 144B 200 m2 150 m2 100 m2 55A – 233B 250 m2 200 m2 200 m2

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CORRETTA MANUTENZIONE:

Manutenzione periodica da parte di ditta specializz ata e personale esperto da registrare sull’apposito cartellino di manutenzione

• SORVEGLIANZA: posizionamento, segnalazione, visibilità, non manomissione, manometro, esame visivo, cartellino.

•CONTROLLI PERIODICI: (verifica dell’efficienza senza effettuare prove di funzionamento) idoneità estinguente, verifica mediante pesata della carica,

controllo serraggio raccordi, compilazione cartellino

• REVISIONE E MANUTENZIONE: verifica conformità al prototipo, esame interno, controllo funzionale di tutte le parti, taratura, sostituzione valvola contro

sovrapressioni, ricarica estinguente, compilazione cartellino

•COLLAUDO: verifica stabilità della bombola (mediante prova idraulica)

norma UNI 9994:2003

ESTINTORI D’INCENDIO

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ESTINTORI D’INCENDIO

FREQUENZA MANUTENZIONI:

Tipo Estintore

Frequenza delle manutenzioni

Sorveglianza ControlloRevisioneCambio carica

Collaudo

Personale interno dell’azienda

Personale esterno specializzato

Personale esterno specializzato

Personale esterno specializzato

Polvere Mensile 6 mesi 36 mesi 12 anni

CO2 Mensile 6 mesi 60 mesi 10 anni

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ESTINTORI D’INCENDIO

POSIZIONAMENTO:

� POSIZIONI DI MASSIMA EVIDENZA� IN PROSSIMITÀ DI SCALE O ACCESSI� RAGGIUNGIBILI CON UN PERCORSO MAX DI 30 m� EVITARE ZONE IN CUI SI PUÒ RIMANERE INTRAPPOLATI� CON MANIGLIA DI PRESA AD ALTEZZA MAX DI 1,5 m� LONTANO DA FONTI DI CALORE� PROTETTI DALL’AZIONE DEL GELO

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NASPI:

(35/50 lt/min, 1,5 bar)tubo semirigido UNI 9488 rivestito in resina poliuretanica cassetta da incasso o a parete lancia frazionatrice

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO (MEZZI FISSI):

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IDRANTI: costituiscono la parte finale della rete fissa, possono avere diametro di 45 o 70 mm (da qui UNI45 e UNI70)

MANICHETTA IDRANTE: tubo di tela o di altro materiale flessibile con due raccordi all’estremità: da un lato per la giunzione con l’idrante e dall’altro per la lancia erogatrice (talvolta dotata di dispositivo di regolazione che permette di avere un getto pieno, frazionato o la chiusura)La distesa di un tubo, se non avviene con tubazione avvolta in doppio, può creare una serie di

spirali che strozzando il tubo non permettono il passaggio dell’acqua.Il raccordo maschio deve essere diretto verso l’incendio.

UNI-45: 120 lt/min

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IDRANTI: costituiscono la parte finale della rete fissa, possono avere diametro di 45 o 70 mm (da qui UNI45 e UNI70)

A COLONNA

UNI-70: 750 lt/min (8 bar)

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IDRANTI: costituiscono la parte finale della rete fissa, possono avere diametro di 45 o 70 mm (da qui UNI45 e UNI70)

UNI-70: 750 lt/min (8 bar)

SOTTOSUOLO

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ATTACCO MOTOPOMPA V.V.F.ll gruppo attacco motopompa, collegato all'anello dell'impianto antincendio, permette di immettervi acqua dalla motopompa (autobotte) dei VV.FF

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Che cos’è un’emergenza

E’ una circostanza imprevista, una situazione di crisi o di pericolo da affrontare con tempestività e risolutezza.

Elemento fondamentale è l’ Analisi dei Rischi

Piano di Emergenzae

Piano di Evacuazione

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CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

• le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; • le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; • le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; • specifiche misure per assistere le persone disabili.

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CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

• la presenza dei sistemi di rivelazione e di allarme incendio, per rilevare l’incendio nel minor tempo possibile e per poter dare un allarme per intraprendere interventi immediati:

• il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;

• i lavoratori esposti a rischi particolari;

• il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del pianononché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestionedelle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, prontosoccorso);

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CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

• il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Specifico per gli NGE

Specifico per tutti i lavoratori

Norme Generali di Comportamento

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Addetto con attestato di corso specifico antincendio VVFF e/o nominato al NGE

COORDINATORE SQUADRA

ANTINCENDIO

Addetto con attestato di corso specifico antincendio VVFF e/o nominato al NGE

SOSTITUTO COORDINATORE

SQUADRA ANTINCENDIO

Addetto che solitamente in Ditta risponde alle

telefonate

CHIAMA I SOCCORSI

Lavoratore esperto addetto alla manutenzione

ordinaria

TOGLIE TENSIONE DALLE LINEE ELETTRICHE

Lavoratore esperto addetto alla manutenzione

ordinaria

SOSPENDE L’EROGAZIONE DI

SOSTANZE INFIAMMABILI e/o

COMBUSTIBILI

Addetto al Pronto Soccorso COORDINA I SOCCORSI

Persona a conoscenza di tutto il personale in Ditta

EFFETTUA APPELLO IN LUOGO SICURO

Persona individuata preventivamente dal

Datore di Lavoro

ACCOMPAGNA LA PERSONA DISABILE

PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO A SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI:

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

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IN CASO DI TERREMOTO

DURANTE IL TERREMOTO

Il rischio è rappresentato dal crollo della struttura e dalla caduta di mobili e suppellettili, quindi:⇒identificare i punti più “solidi” della struttura (struttura portante, architravi, vani delle porte ed angoli in genere) e portarsi in prossimità di questi;⇒allontanarsi da suppellettili (vetri, specchi, lampadari);⇒eventualmente è opportuno proteggersi sotto il tavolo.

DOPO IL TERREMOTO

Dopo il terremoto i rischi sono di incendio, fughe di gas e deterioramento delle condizioni igieniche, quindi:⇒uscire per le vie di uscita di emergenza utilizzabili;⇒non accendere fiammiferi o candele;⇒controllare dall’odore se ci sono fughe di gas in questo caso aprire finestre⇒eventualmente estinguere fuochi presenti.

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DURANTE UN TERREMOTO

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DURANTE UN TERREMOTO

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DURANTE UN TERREMOTO

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Antincendio

Allarmeantincendio

EstintoreAttaccoautopompa

Idrante

NaspoFrecciaantincendioFreccia di emergenza

Cassetta dimedicazione

Barella diprimo soccorso

Uscitadi emergenza

Docciadi emergenza

Segnaletica

Soccorso

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Dott. Alessandro [email protected]

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GRAZIEPER L’ATTENZIONE