Il federalismo fiscale (dalla Costituzione alla legge delega) Arbatax – 360 (3 luglio 2009)

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Il federalismo fiscale (dalla Costituzione alla legge delega) Arbatax – 360 (3 luglio 2009)

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Il federalismo fiscale(dalla Costituzione alla legge delega)

Arbatax – 360

(3 luglio 2009)

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La Costituzione/1

Articolo 119Ieri:“Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi

della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.”

• Gli sviluppi storici: a) regioni speciali: compartecipazioni b) trasferimenti a carico del bilancio dello Stato• Situazione determinata a) dalla riforma fiscale degli anni '70 (ed estesa agli Enti Locali) b) dalle riforme degli ultimi 15 anni degli Statuti speciali

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La Costituzione/2

Oggi: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Il finanziamento con trasferimenti non è più possibile per nessun livello di governo.

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La situazione di partenza

1. Le differenze di ricchezza2. Le differenze di spesa pro capite (costi e fabbisogni)3. Le differenze di prelievo (pro capite e in rapporto al PIL)4. La spesa storica e il processo di convergenza5. Il ruolo del fondo perequativo (in teoria transitorio)6. Il ruolo degli interventi speciali

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I nodi

1. Coordinamento della finanza pubblica

2. Costi standard

3. Fabbisogni standard

4. Entrate standard

5. Finanziamento integrale

6. Autonomia di entrata e di spesa senza vincolo di destinazione

7. Livelli essenziali delle prestazioni (117/2/m)

8. Funzioni fondamentali degli Enti Locali (117/2/p)

9. Poteri sostitutivi (articolo 120)

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Le soluzioni/1 bis

• il testo Camera: “A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a …. (perseguire) lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese.” (articolo 1)

• “definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione” (articolo 2/2/f)

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Le soluzioni 1 bis/2

1. Il coordinamento della finanza pubblica“individuazione dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci

pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata (articolo 2/2/h)

“Uno dei decreti legislativi ….. è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h). (articolo 2/6)

“La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica … concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; (articolo 5/1/a)

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Le soluzioni 1 bis/3

“Nell’ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione” (articolo 16)

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Le soluzioni 1 bis/4

2. Costi e fabbisogni standard“Un altro decreto legislativo, da adottare entro

il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell’articolo 20.” (art. 2/6)

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Le soluzioni 1 bis/5

1. Il tema del prelievo (articolo 2/2)

l) salvaguardia dell’obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione;

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Le compartecipazioni /2

1. Le controindicazioni

• La concentrazione

• La elasticità

• La progressività

2. La scelta della Camera

Asse del sistema i prelievi sui consumi

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La unificazione strutturale del paese

1. “individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona; l’azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; (articolo 16/1/d)

2. “una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali”. (articolo 22/1)

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I nodi critici 1

La segmentazione delle funzioni1. Regioni• Articolo 117/2/m (assistenza, sanità, scuola) e trasporti;• Altre funzioni

2. Enti Locali• Funzioni fondamentali• Altre funzioni

3. Altre funzioni tra autonomia e assistenzialismo (tabella 15)

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I nodi critici 2

Le regioni speciali tra storia e … “privilegi”

1. Qualche indicazione quantitativa

2. Persiste la motivazione per una distinzione nella definizione delle funzioni ma non per le risorse

3. Create le condizioni per rompere il fronte attraverso l’indicazione degli articoli applicabili che escludono il fondo di perequazione.

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I nodi critici 3

Roma capitale“Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali

confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia” (articolo 16/2)

Questa formulazione cristallizza, e isola, la città di Roma e rischia di bloccare il decollo della città metropolitana.

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I nodi critici 4

Il raccordo con La riforma della contabilità

1) La tempistica (articolo 8)

2) La strumentazione (articolo 11)

3) Le procedure decisionali (articolo 2)