Il Bilancio dello Stato: aspetti teorici, principali ... · sull'Economia e Finanza pubblica,...

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USR Lombardia – Formazione personale Milano, 10 gennaio 2012 1 III MODULO: II bilancio dello Stato Il Bilancio dello Stato: aspetti teorici, principali documenti di contabilità pubblica e procedure di spesa a cura di Nadia Lombardi Percorso formativo rivolto al personale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia appartenente all’Area II

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Il Bilancio dello Stato: aspetti teorici, principali documenti di contabilità pubblica

e procedure di spesa

a cura

di

Nadia Lombardi

Percorso

formativo

rivolto

al personale

dell’Ufficio Scolastico

Regionale

per la Lombardia appartenente

all’Area

II

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Programma della giornata di formazione

1.

Fonti normative2.

Concetti introduttivi

3.

Il bilancio dello Stato italiano, principi e vincoli europei4.

Iter di formazione del bilancio dello Stato alla luce della legge di riforma 196/2009 e s.m.

5.

Struttura del bilancio5.1 Classificazione delle entrate e delle spese5.2 Risultati differenziali5.3 Fasi delle entrate e delle spese5.4 Residui e perenzione amministrativa

6.

Rendiconto generale dello Stato7.

Rendiconti speciali

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III MODULO:II bilancio dello Stato

1. LE FONTI NORMATIVE

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III MODULO:II bilancio dello Stato

La

contabilità pubblica è

l'insieme

delle

norme

che disciplinano

l'attività

gestoria

dei

pubblici

poteri, comprendente

l'organizzazione

finanziario-contabile, la gestione

patrimoniale, l'attività

contrattuale, la gestione

del bilancio, il

sistema

dei

controlli

e le responsabilità

degli

amministratori

della

cosa pubblica

Espansione

funzioni

statali

espansione

contabilità

pubblica

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Fonti

normative di

contabilità

pubblica

in materia

di

bilancio

dello

Stato:

Articolo

81 della

Costituzione;

Legge

di

contabilità

R.D. 18-11-1923, n. 2440 e relativo regolamento

R. D. 23-5-1924, n. 827

Legge

31-12-2009, n. 196, come modificata

dalla

legge

7-4- 2011, n. 39

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Articolo

81 della

Costituzione

comma: Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo

comma:

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi

comma:

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese (l.finanziaria/stabilità)

comma: Ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte

– Interni: economie di bilancio, trasferimento tra capitoli, accantonamenti;– Esterni: prestiti, nuovi o maggiori tributi

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Dal R.D. 2440/1923 alla L. 196/2009: le grandi riforme della contabilità pubblica

Legge di contabilità e regolamento di contabilità: impianto ottocentesco

basato

su

criteri

ragioneristici

Legge 62/1964: anno solare=anno finanziario

e introduzione

prima classificazione

economico-finanziaria

della

spesa

e delle

entrate

Legge 468/1978:bilancio cassa, bilancio

pluriennale, legge

finanziaria, assestamento

di

bilancio

Legge 362/1988: DPEF, maggiore

rigore

copertura

finanziaria, provvedimenti

collegati

Legge 94/97: riclassificazione

voci

bilancio, separazione

tra

organi indirizzo

politico e dirigenza

Legge 208/1999: modifica

contenuto

DPEF e termini presentazione

di vari

documenti

accompagnatori, soppressione

collegati

finanziaria

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Legge 196/2009: introduzione

Relazione

sull'Economia

e Finanza pubblica, Decisione

Finanza

Pubblica

(ex DPEF -

ora

DEF), legge

di

stabilità

(ex legge

finanziaria), cambiamento

termini presentazione principali

strumenti

della

programmazione

economico-finanziaria,

deleghe

al Governo

su:

adeguamento sistemi contabili,procedure spesa conto capitale,completamento riforma bilancio dello Stato; passaggio al sistema di sola cassa (modificato),riforma sistema controlli,emanazione testo unico delle leggi in materia di contabilità dello Stato e tesoreria.

Dal R.D. 2440/1923 alla L. 196/2009: le grandi riforme della contabilità pubblica

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Legge 39/2011: introduzione

Documento

di

Economia

e Finanza

(DEF);

presentazione

dei

Programmi

Nazionali

di

Riforma

(PNR) e dei Programmi

di

Stabilità

e Convergenza

(PSC) entro

il

30 aprile, anticipa

a

gennaio

la presentazione

dei

disegni

di

legge

collegati, obbligo

di presentazione

annuale

Nota di

aggiornamento del DEF, sopprime

la

REF

Dal R.D. 2440/1923 alla L. 196/2009: le grandi riforme della contabilità pubblica

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2. CONCETTI INTRODUTTIVI

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Concetto di P.A. nell'accezione giuridicaD. lgs. 165/2001, articolo

1 comma 2:

Per amministrazione pubblica si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti statali di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Secondo l'ordinamento nazionale la P.A. è formata dall’insieme di enti, soggetti pubblici, e tutte le altre istituzioni che svolgono la funzione amministrativa nell'interesse pubblico.

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Concetto di P.A in contabilità nazionale

Settore

istituzionale

delle

amministrazioni

pubbliche

ai

fini del bilancio

dello

Stato

→ concetto statistico:

articolo 1, comma 2 legge 196/2009:

Ai fini della presente legge (NB), per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) sulla base di definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.La ricognizione

è

effettuata

annualmente

dall'ISTAT

e con proprio

decreto

pubblicato

in GU (vedere

elenco

ISTAT ottobre

2011)

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Distinzione

tra

pubblico

e privato

codificata

nel

manuale del sistema

dei

conti

europei

SEC 95.

Il SEC 95 prevede

6 unità

istituzionali:Unità

elementari

di

un sistema

caratterizzate

da

uniformità

di

comportamento

e da

autonomia

di

decisione

nell'ambito della

propria

attività.

UNA

delle

6 unità

istituzionali

è

la PA:

insieme

dei

soggetti

che, a prescindere

dalla

loro

forma giuridica, producono

prevalentemente

servizi

non market

Concetto di P.A in contabilità nazionale

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Il settore delle Amministrazioni pubbliche:“Il Settore delle Amministrazioni pubbliche (S13) comprende tutte le unità

istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.” (§2.68 del SEC95)

Secondo tale definizione le unità

istituzionali comprese nel settore S13 sono le seguenti (§2.69 del SEC95):

•gli

organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività consistenti principalmente nel fornire alla collettività

beni e servizi non

destinabili alla vendita•le

istituzioni senza fine di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche

•gli

enti di previdenza

Concetto di P.A in contabilità nazionale

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Le amministrazioni

pubbliche

sono

divise

in tre

sottosettori:

AMMINISTRAZIONI CENTRALI (competenza

su

tutto

il

territorio

nazionale) • Amministrazione

statale

(Ministeri

e Presidenza

del Consiglio

dei

Ministri);• Enti

economici

(ad es. Cassa

depositi

e prestiti);

• Enti

assistenziali, ricreativi

e culturali

(ad es. CRI);• Enti

di

ricerca

e sperimentazione

(ad es. CNR, ISTAT)

AMMINISTRAZIONI LOCALI (competenza

territoriale

limitata):• Enti

territoriali

(Regioni, Province, Comuni

e Comunità

montane);

• Enti

economici

(es. CCIAA, Enti

Parchi

naturali);• Enti

culturali, sanitari

ed

assistenziali

(istituzioni

pubbliche

di

assistenza

e

beneficenza, ASL, Università

ecc.);

ENTI DI PREVIDENZA ED ASSITENZA (INPS, INAIL, INPDAP ecc)

Concetto di P.A in contabilità nazionale

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

Definizione: è

un conto

in cui vengono

indicati

gli elementi

attivi

e passivi

che

si

riferiscono

ad un

determinato

periodo

di

tempo, che

rappresenta

i flussi finanziari

dello

Stato

in entrata

e in uscita.

è

un bilancio

FINANZIARIO e di

PREVISIONE(differenza

col

bilancio

civilistico)

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

• Funzione contabile –

è

il

documento

che rappresenta

le operazioni

che

saranno

effettuate

nel

periodo

di

riferimento.• Funzione giuridico–politica – il Parlamento

autorizza

il

Governo, sulla

base del rapporto

di fiducia

che

li

lega, a gestire

la quota di

risorse

finanziarie

di

cui viene

autorizzato

il

prelievo. La legge

di

bilancio

annuale, approvata

dal

Parlamento, autorizza

il

Governo

ad effettuare

le spese

e ad acquisire

le entrate.

• Funzione economica –

indica

la misura

della presenza

dello

Stato

nell’economia

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Anno finanziario:spazio

di

tempo in cui si

svolge

un ciclo

di

gestione.

Esercizio finanziario: non si

riferisce

all'arco

temporale, ma indica

il

complesso

delle

operazioni

amministrative riferite

ad un determinato

anno finanziario.

Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Accezioni

di

bilancio, a seconda

che

si

faccia

riferimento:

allo

scopo del bilancio:

Bilancio economico: individua

i costi

sostenuti

ed

i

ricavi

realizzati

nell'ambito

di

una

certa

attività

al fine di

individuare

il

risultato

di

gestione

(utile o perdita). Proprio delle

sole aziende

private.

Bilancio finanziario: espone

soltanto

i movimenti

di entrata

ed

uscita

di

denaro

che

possono

aumentare,

ridurre, o lasciare

invariato

il

patrimonio. Misura

cioè

gli esborsi

monetari

sostenuti

-

spese

-

o gli

introiti

monetari

entrate

(utilizzato

dagli

enti

pubblici).

Bilancio patrimoniale: misura

gli

elementi

attivi

e passivi

del patrimonio

dell’ente

permettendo

di

determinarne

la consistenza.

Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Al momento di redazione del bilancio:

Bilancio di previsione: si

riferisce

all’esercizio

finanziario successivo

a quello

in cui viene

redatto. Contiene

le entrate

che

si

prevede

di

realizzare

e le spese

che

si

prevede

di sostenere

(ad. es. il

bilancio

di

previsione

dello

Stato)

Bilancio consuntivo (o rendiconto): si

riferisce

ad un esercizio

finanziario

già

concluso. Mostra

le entrate

effettivamente

realizzate

e le spese

effettivamente

sostenute (ad es. il

rendiconto

generale

dello

Stato).

Bilancio a legislazione vigente e bilancio programmatico: Il bilancio

a legislazione

vigente

mostra

entrate

e spese

così

come si

determinano

spontaneamente

nel

tempo – considerando

invariata

la legislazione

vigente.

Il bilancio

programmatico

si

riferisce

ad entrate

e spese

aggiustate

con gli interventi

desiderati.

Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Al momento al quale sono riferite le operazioni del bilancio:

Bilancio di cassa (o materiale): indica

le entrate effettivamente

riscosse

e le spese

effettivamente

pagate

nel

periodo

di

riferimento.

Bilancio di competenza (o giuridico):

riporta

le entrate che

si

ha diritto

a riscuotere

(fase

dell’accertamento) e le

spese

che

ci

si

è

impegnati

ad erogare

(fase dell’impegno) indipendentemente

dalla

effettiva

riscossione

e dall'effettivo

pagamento. Il bilancio

di competenza

pone il

problema

della

gestione

dei

residui

(attivi

= entrate

non riscosse; passivi

= spese

non pagate).

Vantaggi

e svantaggi

di

un tipo

e dell'altro.

Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Al periodo di riferimento:

Bilancio annuale: si

riferisce

all'esercizio

finanziario successivo.

Bilancio pluriennale: si

riferisce

a più

esercizi

finanziari

e

costituisce

uno

strumento

di

programmazione.

Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

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III MODULO:II bilancio dello Stato

3.IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO: principi e vincoli europei

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato italiano

Bilancio annuale: art. 81, comma 1 Costituzione

+ articolo 20 legge

196/2009;

Bilancio di competenza e cassa con rafforzamento

della funzione

del bilancio

di

cassa: articolo

42 della

legge

196/2009 modificato

dalla

legge

39/2011

nuovo

periodo

sperimentazione

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III MODULO:II bilancio dello Stato

I principi del bilancio pubblico

I principi del bilancio

pubblico

corrispondono

ad alcuni

caratteri giuridici

del bilancio

stesso, che

sono

stabiliti

dalla

legge

di

contabilità

e di

finanza

pubblica, legge196/2009, riprendendo

quanto stabilito

dall’art. 5 della

legge

468/1978:

L’art. 24 “Integrità, universalità ed unità del bilancio” della

l. 196/2009 sancisce:

1.I criteri

dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio

dello Stato

costituiscono

profili

attuativi

dell'articolo

81 della

Costituzione.

2.Sulla base del criterio

dell'integrità, tutte

le entrate

devono

essere iscritte

in bilancio

al lordo

delle

spese

di

riscossione

e di

altre

eventuali

spese

ad esse

connesse. Parimenti, tutte

le spese

devono essere

iscritte

in bilancio

integralmente, senza

alcuna

riduzione

delle

correlative entrate.

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III MODULO:II bilancio dello Stato

I principi del bilancio pubblico

L’art. 24 “Integrità, universalità ed unità del bilancio”della

l. 196/2009 sancisce

inoltre, ai

successivi

commi, che:

3.Sulla base dei

criteri

dell'universalità e dell'unità, è

vietato

gestire fondi

al di

fuori

del bilancio, ad eccezione

dei

casi

consentiti

e

regolati

in base all'articolo

40, comma 2, lettera

p), come modificato dalla

legge

39/2011 (decreti

legislativi

da

emanare

ENTRO 3 ANNI

per il

completamento

della

revisione

della

struttura

del bilancio

dello Stato; nel

caso

specifico: contabilità

speciali).

4.È

vietata

altresì

l'assegnazione

di

qualsiasi

provento

per spese

o erogazioni

speciali, salvo i proventi

e le quote di

proventi

riscossi

per

conto

di

enti, le oblazioni

e simili, fatte

a scopo

determinato.5.Restano valide

le disposizioni

legislative che

prevedono

la

riassegnazione

ai

capitoli

di

spesa

di

particolari

entrate.

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III MODULO:II bilancio dello Stato

I principi del bilancio pubblicoAltri

principi

del bilancio

pubblico

validi

in generale:

Veridicità: le previsioni

di

bilancio

vanno

formulate rispecchiando

gli

effettivi valori

che

si

prevede

di

conseguire

nell’esercizio

di

riferimento

a tutela

del

diritto

di

informazione

di

Parlamento

e cittadini;

Pubblicità: il

bilancio

deve

essere

reso

accessibile

a tutti

i cittadini;

Chiarezza: il

bilancio

deve

essere

redatto

in modo

comprensibile

(vedi bilancio

semplificato

pubblicato

dalla

RGS);

Specificazione: le entrate

e le spese

devono

essere

usate

secondo

la classificazione

che

gli

è

stata

attribuita;

Annualità: riguarda

il

periodo

temporale

cui il

bilancio

si

riferisce

(+ bilancio pluriennale);

Pareggio: equilibrio, almeno

in prospettiva, tra

entrate

e spese. Normalmente

lo squilibrio

tra

entrate

e spese

è

coperto

con il

ricorso

all’indebitamento

pubblico

(emissione

titoli

debito

pubblico…)

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Immagine tratta dal sito www.wikipedia.it

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Novità in ambito europeo

Strategia Europa 2020:

punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. In un mondo che cambia l'UE si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.

In pratica, l'Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia – da raggiungere entro il 2020. Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi concreti a livello europeo e nazionale vanno a consolidare la strategia*.

(tratto dal sito

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm)

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Patto di stabilità e crescita

Patto di stabilità e crescita (PSC) è

un accordo

stipulato

dai

paesi membri

dell'Unione

Europea, inerente

al controllo

delle

rispettive

politiche

di

bilancio, al fine di

mantenere

fermi

i requisiti

di

adesione all'Unione

Economica

e Monetaria

europea

(Eurozona).

Esso

si

richiama

agli

articoli

99 e 104 del Trattato

di

Roma istitutivo della

Comunità

Economica

Europea

(così

come modificato

con il

Trattato

di

Maastricht e dal

Trattato

di

Lisbona) e si

attua

attraverso il

rafforzamento

delle

politiche

di

vigilanza

sui deficit ed

i debiti

pubblici, nonché

un particolare

tipo

di

procedura

di

infrazione, la Procedura per Deficit Eccessivo (PDE), che

ne costituisce

il

principale

strumento.

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III MODULO:II bilancio dello Stato

PATTO DI STABILITA’ E CRESCITA - Evoluzione

Le principali novità

Rafforzamento del processo multilaterale di sorveglianza

Miglioramento delle procedure per i disavanzi eccessivi

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Il semestre europeo:

Sancito dal vertice Ecofin nel 2010, per puntare ad una politica comune europea, prevede una nuova procedura di sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali partita a gennaio 2011: GENNAIO/FEBBRAIO –

indagine

annuale sulla crescita.

Entro il mese di MARZO di ogni anno le autorità

europee forniscono indicazioni sulle politiche da realizzare. Ciò comporta per le autorità

nazionali una revisione dei

rispettivi programmi fiscali

Novità in ambito europeo

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Nuovo comma 1 dell’articolo 1 della legge 196/2009 – come modificato dalla legge 39/2011 inserito dopo l'introduzione del SEMESTRE EUROPEO

Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’UE e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

4. Iter di formazione del bilancio dello Stato alla luce della legge di riforma 196/2009 e s.m.

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III MODULO:II bilancio dello Stato

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Nuova procedura prevista dalla legge 39/2011 alla luce delSEMESTRE EUROPEO

Articolo 7 legge 196/2009, come modificato dalla legge 39/2011I documenti

di

programmazione

e le relative scadenze

annuali

(per la

presentazione

alle

Camere) sono:

Documento

di

Economia

e Finanza

(10 aprile)•

Nota di

aggiornamento del DEF (20 settembre)

Disegno

di

legge

di

stabilità

(15 ottobre)•

Disegno

di

legge

di

bilancio

(15 ottobre)

Disegno

di

legge

di

assestamento

(30 giugno)•

Disegni

di

legge

collegati

alla

manovra

(31 gennaio)

Altri

specifici

strumenti

di

programmazione

per PA diverse dallo

Stato

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Articolo 9 legge 196/2009, come modificato dalla legge 39/2011

Programma

di

stabilità

e Programma

nazionale

di

riforme(da

presentare

entro

il

30 aprile

al Consiglio

e alla

Commissione

UE)per l’attuazione

del

PATTO DI STABILITA’

E CRESCITA.

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

In base al PSC, gli

Stati

membri

che, soddisfacendo

tutti

i cosiddetti

parametri di

Maastricht, hanno

deciso

di

adottare

l'euro, devono

continuare

a rispettare

nel

tempo quelli

relativi

al bilancio

dello

stato, ossia:

- Un rapporto deficit pubblico/PIL* non superiore al 3%;

- Un rapporto un debito pubblico/PIL al di sotto del 60% (o, comunque, un debito pubblico tendente al rientro).

*PIL: valore

totale

dei

beni

e servizi

prodotti

in paese

in un anno e destinati

ad usi

finali

(al netto

dei

consumi

intermedi, cioè

del valore

dei

beni

e servizi

consumati

e trasformati

nel

processo

produttivo

per ottenere

nuovi

beni

e servizi.

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Programma annuale stabilitàContiene

gli

obiettivi

del Governo

sul

conseguimento

o la

salvaguardia

di

situazioni

di

bilancio

sane a medio

termineLo schema del PS, con tutte

le informazioni

richieste

dall'UE

richieste

dal

Codice

di

condotta

sull'attuazione

del PSC deve

essere

inserita

nel

DEF

Programma nazionale di riformaContiene

le priorità

e le riforme

strutturali, l'analisi

degli

squilibri

macroecoeomici

e lo stato

di

avanzamento

delle riforme.

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

Introdotto

dalla

L. 39/2011, articolo 10 sostituisce

(ex Dfp, ex Dpef) e assorbe

alcune

parti

della

REF

Termine

di

presentazione

10 aprile

-

I SEZIONE →

Schema programma

stabilità-

II SEZIONE → ….....

-

III SEZIONE →

Schema programma

nazionale

di

riforma

Allegati: ….... disegni

di

legge

collegati

alla

manovra

di finanza

pubblica

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

LA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEFIntrodotta

dalla

legge

39/2011, che

ha aggiunto

l'articolo

10

bis

alla

legge

196/2009, per aggiornare

gli

obiettivi programmatici.

Va

presentato

obbligatoriamente

entro

il

20 settembre

(art. 7) per aggiornare

il

DEF con informazioni

più

recenti

sull'andamento

macroeconomico

e di

finanza

pubblica

Prima era solo eventuale, e veniva

presentata

in caso

di1) modifica

degli

obiettivi

di

finanza

pubblica

(saldi)

2) scostamenti

andamenti

di

finanza

pubblica

rispetto

agli obiettivi, tali

da

richiedere

correttivi

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

La manovra di finanza pubblicaArt. 11 legge 196/2009 comma 1:La legge di bilancio e la legge di stabilità compongono la manovra TRIENNALE di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitatitve e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'art. 10 (DEF) comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quelli in corso.

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

LA LEGGE DI STABILITA'

Art. 11 legge 196/2009 comma 2:

La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

Termine

di

presentazione

15 ottobre

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

LA LEGGE DI STABILITA'

L’art. 81 della Costituzione «terzo comma»

prescrive, infatti, che «con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese». Ciò significa che la legge di bilancio è

una legge in senso formale e

non in senso materiale (in quanto è

approvata dal Parlamento, ma non può modificare la legislazione vigente, né

istituire nuove entrate e nuove spese).

La legge di stabilità

(articolo 11 della L. 196/2009) sostituisce la Legge Finanziaria prevista dalla Legge 468/1978 e contiene le misure necessarie a realizzare, per il triennio di riferimento, gli obiettivi programmatici indicati nel DEF.

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

LA LEGGE DI STABILITA'

Essa può riguardare solo norme che hanno effetti finanziari a partire dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. E' uno strumento di programmazione triennale.

La sua funzione più

importante consiste nella fissazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare, cioè

delle somme

che lo Stato può prendere a prestito per far fronte al suo fabbisogno. Si pone in tal modo un vincolo alla spesa dello Stato allo scopo di contenere l’indebitamento pubblico.

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

LA LEGGE DI STABILITA'Si compone

di

una

parte normativa e una

parte tabellare.

Le tabelle

contengono, per ciascuno

degli

anni

considerati

nel bilancio

pluriennale:

-gli

importi

relativi

alle

leggi

di

spesa

di

carattere

permanente

la cui quantificazione

è

rinviata

alla

legge

di

stabilità,

-

gli

importi

delle

leggi

di

spesa

in conto

capitale

a carattere pluriennale,

-

gli

importi

delle

riduzioni

delle

autorizzazioni

legislative relative alla

spesa

di

parte corrente

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

IL CONTENUTO DELLA LEGGE DI STABILITA'

Art. 11 legge 196/2009 comma 3:La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a

realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

...SEGUE

Art. 11 legge 196/2009 comma 3b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre

misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

...SEGUEArt. 11 legge 196/2009 comma 3:

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

...SEGUE

Art. 11 legge 196/2009 comma 3:h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di

stabilità dalle leggi vigenti;i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa,

restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera f), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

La legge 196/2009, richiamando espressamente il contenuto dell'art. 81, 4°

comma della Costituzione,

prevede che la legge di stabilità

possa disporre, per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale, nuove e maggiori spese correnti e riduzioni di entrata nei limiti

di nuove e maggiori entrate (tributarie, extratributarie e contributive) e delle riduzioni permanenti autorizzazione di spesa corrente

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Contenuto legge di stabilità 2012

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Articolo 1: risultati differenziali (livello max

del ricorso

al mercato

finanziario

e del saldo

netto

da

finanziare)

Articolo 3: riduzione spese rimodulabili dei Ministeri

Articolo 4, commi dal 67 al 83: riduzioni spese non rimodulabili dei Ministeri. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università

e della ricerca le

disposizioni di cui ai commi da 68 a 83.

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III MODULO:II bilancio dello Stato

IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONELa gestione

finanziaria

dello

Stato

si

svolge

in base al bilancio

annuale

di

previsione

(cassa

e competenza), elaborato

in coerenza col

bilancio

pluriennale

Responsabile

della

predisposizione

del bilancio

dello

Stato

è

il Ministero

dell’economia

e delle

finanze

e in particolare

il

Dipartimento

della

Ragioneria

Generale

dello

Stato.

La Ragioneria

ha il

compito, da

un lato, di

garantire

la correttezza della

determinazione

dei

saldi

del bilancio

dello

Stato

quando

esso

viene

presentato

al Parlamento

per l’approvazione

(previsione iniziale, assestamento

e consuntivo) e, dall’altro, di

monitorarne

l’evoluzione

nel

corso

della

gestione.

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

BILANCIO DI CASSA BILANCIO DI COMPETENZA

Entrate riscosse Entrate accertate

Uscite erogate Uscite impegnate

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III MODULO:II bilancio dello Stato

IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONEIl Bilancio

di

previsione

è

costituito

da:

•uno

stato

di

previsione

dell’entrata;•tanti

stati

di

previsione

delle

uscite

quanti

sono

i

Ministeri

(13);•Appendici

dei

bilanci

delle

amministrazioni

autonome;

•Quadro

generale

riassuntivo

per il

triennio

di

riferimento (con i risultati

differenziali);

•Nota integrativa, per ciascuno

Stato

di

previsione

della spesa.

E' un unico

disegno

di

legge

e l'approvazione

dello

stato

di

previsione dell'entrata, del totale

generale

della

spesa

e del quadro

riassuntivo

è

disposta

con distinti

articoli

di

legge, con riferimento

sia

alle

dotazioni

di competenza

che

di

cassa

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Sessione di bilancio:Prevista dai regolamenti parlamentari, per assicurare la

celerità

e certezza dei tempi per l'approvazione della legge di bilancio

45 giorni

CAMERA35 giorni

SENATO

Passaggio preventivo per le Commissioni bilancio, esame rami Parlamento, approvazione entro 31/12 e presentazione al PR per promulgazione e controfirma.

Pubblicazione in GU (pubblicità)

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

IL BILANCIO PLURIENNALEArt. 22 legge 196/2009

1.

Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel DEF, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione (ora DEF) di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente. (solo programmatico -

ndr)

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

I disegni di legge collegati alla manovra finanziaria(il governo li deve presentare alle Camere entro il mese di

gennaio)

-

assicurano maggior ordine e coerenza nelle manovre finanziarie

-

sopperiscono al restringimento del contenuto della LS

-

sono indicati in allegato al DEF e devono riportare le disposizioni omogenee per materie e per competenza delle varie amministrazioni

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

LA COPERTURA FINANZIARIA(Rif. Art. 81, comma 4 Costituzione: Ogni legge che importi

nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte)Legge 196/2009Articolo 17: obbligo di copertura finanziaria delle leggi che

comportano oneri per la finanza pubblica:Comma 1: neutralità

finanziaria che si evinca nella

relazione tecnica;Comma 2: clausola di salvaguardia: deve prevedere lacorrispondenza tra onere e copertura, deve essereeffettiva: riduzione spesa o aumento entrate no fondi

riservaautomatica: inserita nella norma senza fare riferimento a

norme ulteriori

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III MODULO:II bilancio dello Stato

LA COPERTURA FINANZIARIA

Articolo 18: contiene la disciplina dei fondi speciali

Articolo 19: compensazioni degli oneri a carico delle amministrazioni

NB: con il comma 1 bis aggiunto all'art. 17 dalla legge 39/2011 si è

esclusa la possibilità

di impiegare, per

coprire nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, ma devono essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

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III MODULO:II bilancio dello Stato

L'ESERCIZIO PROVVISORIOART. 81, COMMA 2 COSTITUZIONEL'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se

non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

ART. 32 legge 196/2009: gestione in dodicesimi delle “spese previste”

Tempo

Necessità

Natura legislativa

LIMITI

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III MODULO:II bilancio dello Stato

ASSESTAMENTO E VARIAZIONI DI BILANCIONel caso in cui si verifichino-

NUOVE E MAGGIORI ENTRATE → accertamento e riscossione in apposito nuovo capitolo istituito con decreto Ministro Economia e Finanze (la previsione non impone alcun limite)

-

NUOVE E MAGGIORI SPESE

disegno di legge di assestamento (art. 33 L. 196/2009)Entro il mese di giugno dell’anno in corso

Sulla base dell'accertamento dei residui attivi e passivi e di leggi promulgate dopo l'approvazione della LB

+ variazioni compensative tra dotazioni finanziarie interne a ciascun programma per atto amministrativo da adottarsi con decreto MEF su proposta Ministro competente

NO uso stanziamenti c/capitale per coprire spese correnti

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Capo V

“DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA”

Art. 42.(Delega al governo per il passaggio al bilancio di sola cassa)1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di

previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

…......

Altre novità introdotte dalla legge 196/2009

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Altre novità introdotte dalla legge 196/2009Tentativo passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato (delega 3 anni – articolo 42 , comma 1 legge 196/2009 ANTE modifica legge 39/2011)

Principi e criteri direttivi

a)Affiancamento di un prospetto in termini di competenza

b)Sistemi contabili di rilevazioni dei debiti e crediti

c)Raccordo tra bilancio dello Stato e cont

o consolidato delle amministrazioni pubbliche

d)Controlli di legittimità

sulle obbligazioni assunte

e)Piano finanziario dei pagamenti predisposto dal dirigente responsabile della spesa

f)Periodo di transizione e smaltimento dei residui passivi

g)Considerazione dei risultati della sperimentazione

h)Limiti all’assunzione di obbligazioni da parte del dirigente in relazione all’autorizzazione di cassa disponibile, con la previsione di correttivi che tengano conto della tipologia della spesa

i)Estensione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Altre novità introdotte dalla legge 196/2009Sperimentazione del bilancio di cassa (art. 42 , commi 2 e 3 ANTE

modifica legge 39/2011 )

Decreto ministeriale concernente termini e modalità di attuazione A.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di definizione dei termini e delle modalità

di attuazione (d’intesa con le amministrazioni

coinvolte, previo parere della Corte dei Conti e delle competenti Commissioni parlamentari)

B.

Svolgimento della sperimentazioneC.

Referto alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti

Principi e criteri assunti a cardine della sperimentazioneI.

Sistemi contabili di rilevazione dei debiti e crediti

II.

Piano finanziario dei pagamentiIII.

Limiti all’assunzione di obbligazioni

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Decreto ministeriale concernente termini e modalità di attuazione

Elementi

a.

Avvio fase propedeutica: 1°

luglio 2010b.

Avvio attività

sperimentazione: 1°

gennaio 2011

c. Partecipazione alla sperimentazione Ministero dell’interno,

Ministero della difesa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

d.

Adozione di un sistema contabile incentrato sui pagamentie.

Predisposizione del piano finanziario dei pagamenti

f. Individuazione di limiti all’assunzione di obbligazioni giuridiche

g.

Formulazione di nuove clausole di copertura finanziaria

Decreto ministeriale concernente termini e modalità di attuazione

Elementi

a.

Avvio fase propedeutica: 1°

luglio 2010b.

Avvio attività

sperimentazione: 1°

gennaio 2011

c. Partecipazione alla sperimentazione Ministero dell’interno,

Ministero della difesa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

d.

Adozione di un sistema contabile incentrato sui pagamentie.

Predisposizione del piano finanziario dei pagamenti

f. Individuazione di limiti all’assunzione di obbligazioni giuridiche

g.

Formulazione di nuove clausole di copertura finanziaria

Decreto ministeriale concernente termini e modalità di attuazione

Elementi

a.

Avvio fase propedeutica: 1°

luglio 2010b.

Avvio attività

sperimentazione: 1°

gennaio 2011

c. Partecipazione alla sperimentazione Ministero dell’interno,

Ministero della difesa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

d.

Adozione di un sistema contabile incentrato sui pagamentie.

Predisposizione del piano finanziario dei pagamenti

f. Individuazione di limiti all’assunzione di obbligazioni giuridiche

g.

Formulazione di nuove clausole di copertura finanziaria

Altre novità introdotte dalla legge 196/2009

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Modifiche apportate con la legge 39/2011Articolo 5: “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa”:

La rubrica del CAPO V e l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono così

sostituiti:Capo VRIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI SOLA CASSA

Art 42 (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa)1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ….....

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Altre novità

introdotte dalla legge 196/2009 e modifiche apportate con la legge 39/2011

Articolo 40“Delega al Governo per il completamento della revisione della

struttura del bilancio dello Stato”1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di

armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è

delegato ad adottare, entro TRE ANNI*

dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

*(modifica apportata dalla legge 39/2009: il termine inizialmente previsto era di 2 anni)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi

e criteri direttivi:

…......

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Altre novità

introdotte dalla legge 196/2009 e modifiche apportate con la legge 39/2011

Articolo 40“Delega al Governo per il completamento della revisione della

struttura del bilancio dello Stato”…...........omissis

p)

progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi (trentasei n.d.r.), delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali…

…...........omissis

Quindi entro il termine del 31/12/2012 dovrebbero chiudere progressivamente le contabilità

speciali.

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III MODULO:II bilancio dello Stato

5. STRUTTURA DEL BILANCIO5.1 Classificazione entrate e spese

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Legge196/2009, articolo 25“Classificazione delle entrate e delle spese”

Le ENTRATE dello Stato sono ripartite in:

I livello) titoli (natura);

II livello) ricorrenti e non ricorrenti (se riguardano uno o più esercizi);

III livello) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare;

IV livello) capitoli (oggetto).

La classificazione delle entrate e delle spese

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Legge196/2009,articolo 25“Classificazione delle entrate e delle spese”

Le SPESE dello Stato sono ripartite in:

a) missioni (funzioni principali e obiettivi generali perseguiti con la spesa pubblica)

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, suddivise in macroaggregati

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa

La classificazione delle entrate e delle spese

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Le Missioni:

esprimono “le funzioni principali

e gli obiettivi strategici

perseguiti con la spesa pubblica”

che sono indipendenti dall’azione politica

contingente e hanno un riferimento di lungo periodo.

Le Missioni possono essere ministeriali o trasversali a più Dicasteri e possono essere ricondotte ad un concetto “di risorse di

settore”

ove la missione circoscrive l’insieme di risorse disponibili per quella specifica funzione (ad es. “Istruzione scolastica”). In questa ottica possono costituire un utile riferimento per organizzare la discussione parlamentare della sessione di bilancio.

La classificazione delle entrate e delle spese

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Esistono :•2 Missioni presenti per tutti i Ministeri:•Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche •Fondi da ripartire

•numerose Missioni specifiche delle Amministrazioni, come Giustizia, Beni culturali, Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Alcune Missioni condivise da due o più

Ministeri

La classificazione delle entrate e delle spese

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Programmi

rappresentano “aggregati omogenei di attività

svolte all’interno di ogni singolo Ministero, allo scopo di perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità

istituzionali, riconosciute al Dicastero

competente”.Sono definiti quanto più

possibile in relazione ai risultati da

perseguire in termini di effetto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio.I Programmi individuati sono specifici di ciascuna Amministrazione. In taluni limitati casi, sono condivisi tra più

Amministrazioni.

Ciascun programma è

rappresentato attraverso le “attività” che

l’Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità. Le attività

si esplicano attraverso l’attuazione dei processi e

delle funzioni elementari, finali e strumentali, posti in essere

dalle singole strutture organizzative del competente Dicastero.

La classificazione delle entrate e delle spese

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Macroaggregati:rappresentano

ampie tipologie di spesa organizzate secondo la natura

economica (Funzionamento, Interventi, Trattamenti di quiescenza, Oneri del debito pubblico, Oneri comuni di parte corrente,

Investimenti, Oneri comuni in conto capitale).

Centri di responsabilitàindividuano la struttura amministrativa (ufficio di livello dirigenziale generale) a cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie

espresso

dai programmi.NB: (articolo 21, comma 2 legge 196/2009: il centro di responsabilità

amministrativa corrisponde all'unità

organizzativa di primo livello dei Ministeri = DIPARTIMENTI)

Capitoli rappresentano l’oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità

elementari al fine della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

La classificazione delle entrate e delle spese

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III MODULO:II bilancio dello Stato

La versione integrale del documento è reperibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

STRUTTURA DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

STRUTTURA DEL BILANCIOIL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

La versione integrale del documento è reperibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Nell’ambito di ciascun Programma sono indicate le Spese non rimodulabili e rimodulabili.

a) Non rimodulabili – sono quelle spese per le quali l’amministrazione non ha la possibilità

di esercitare un effettivo

controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono

alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi.

a) Rimodulabili -

si dividono in -

“fattori legislativi”

(previsti per legge che possono essere modificati

solo con legge –

es. fissazione limite di età

per l'obbligo di istruzione)-

spese di “adeguamento al fabbisogno”

(es. consumi intermedi =

spese di funzionamento dell'apparato statale).

La classificazione delle entrate e delle spese

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Programma 

Spese non rimodulabili

Spese rimodulabili

“..per le quali l’Amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo..”

Oneri inderogabili

Fattori legislativi

Fabbisogno

Classificazione delle spese secondo il grado di obbligatorietà

della spesa(art. 21, commi 6 e 7)

In base al tipo di autorizzazione (Fattore legislativo, onere inderogabile, fabbisogno)

La classificazione delle entrate e delle spese

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Classificazione economica della spesa

Spese correnti: stipendi, acquisto/erogazione servizi, erogazione sussidi

Spese in conto capitale: investimenti, opere pubbliche

Per rimborso prestiti: spesa per la restituzione (con interessi) i prestiti ricevuti da soggetti economici privati e pubblici

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III MODULO:II bilancio dello Stato

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STRUTTURA DEL BILANCIO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

5. STRUTTURA DEL BILANCIO5.2 I risultati differenziali

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III MODULO:II bilancio dello Stato

RISPARMIO PUBBLICO. È uguale alla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie (titoli I e Il) e il totale delle spese correnti (titolo I).

Questo risultato differenziale, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabili al finanziamento delle spese in conto capitale. Se, viceversa, è

negativo, è

il deficit o disavanzo corrente ed esprime la quota delle spese correnti da soddisfare ricorrendo all’indebitamento;

SALDO NETTO DA FINANZIARE, o FABBISOGNO. È uguale alla differenza tra entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate: entrate tributarie, extratributarie e per alienazione di beni) e spese finali (somma dei primi due titoli delle spese (correnti e in conto capitale).

Le spese per il rimborso di prestiti non vengono considerate nel

calcolo del fabbisogno, dato che tali spese servono a rimborsare (ai possessori dei titoli del debito pubblico) prestiti che lo Stato ha contratto in anni precedenti, per finanziare quindi disavanzi pregressi. Il saldo netto da finanziare indica la misura cui le operazioni dello Stato determinano il ricorso al mercato monetario e finanziario;

I risultati differenziali o saldi

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III MODULO:II bilancio dello Stato

INDEBITAMENTO o ACCREDITAMENTO NETTO. È uguale alla differenza tra il totale di tutte le entrate ed il totale di tutte le spese, sia correnti che in conto capitale, escluse le operazioni finanziarie.

Vengono cioè

eliminate tutte quelle operazioni di intermediazione finanziaria iscritte a bilancio nelle quali lo Stato, in sostanza, agisce come una sorta di banchiere (partecipazioni azionarie, concessione e riscossione crediti, accensione e rimborso prestiti, ecc);

RICORSO AL MERCATO. È la differenza tra il totale delle entrate ed il totale di tutte le spese aumentate dei prestiti da rimborsare.

Poiché

le spese ora includono anche il titolo III (spese per rimborso di prestiti), il ricorso al mercato è

dato dal fabbisogno più

le spese per rimborso di prestiti. Il

ricorso al mercato esprime il totale lordo del finanziamento necessario per coprire il totale complessivo delle spese.

I risultati differenziali o saldi

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Saldi di finanza pubblica

PARTITE FINANZIARIE

categoria 15 del titolo III:Rimborso anticipazioni e crediti vari

categoria 21 del titolo II: acquisizioni attività

finanziarie

RISPARMIOPUBBLICO

PARTE CORRENTE

Titolo I: Entrate tributarieTitolo II: entrate extratributarie

Titolo ISpese correnti

INDEBITAMENTO NETTO = Risparmio

pubblico + saldo c/capitale

CONTO CAPITALE

Titolo III: alienazione e ammortamento beni patrimoniali ESCLUSA categoria 15

Titolo II:Spese in conto capitale ESCLUSA categoria 21

ENTRATE USCITE

SALDO NETTO DA FINANZIARE=

Indebitamento netto + saldo attività

finanz.

RICORSO AL MERCATO =

SNF + rimb. Prestiti

PASSIVITA'Titolo III: rimb. prestiti

Titolo IV Accens. prestiti

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III MODULO:II bilancio dello Stato

5. STRUTTURA DEL BILANCIO5.3 Fasi delle entrate e delle spese

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Fasi dell’entrataAccertamento (sorge il diritto a riscuotere somme, vengono appurata la ragione e l'ammontare credito, e viene individuato il soggetto debitore); Fase rilevante in bilancio per competenza giuridica:viene iscritta la somma in bilancio in conto competenza

Riscossione: il debitore paga la somma dovuta(è

spontanea)

In caso di insolvenza: riscossione coattiva (tramite titoli esecutivi: ruolo e ingiunzione)

Versamento: (trasferimento somme riscosse alle tesorerie)

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Fasi della spesaImpegno – liquidazione – ordinazione - pagamentoImpegno (art. 34 L.196/2009);a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate; individuazione creditore, importo e ragione debito)Origine impegni (da leggi, contratti, sentenze di condanna, atti unilaterali)Limite temporale (no impegni x anni successivi); Eccezione: (art. 34, co.4), spese continuative e ricorrenti che si protraggono per anni successivi, al massimo nei limiti delle risorse stanziate con bilancio pluriennale previo assenso del MEF e se l'amministrazione ne riconosca la necessità

e convenienza)

Limite quantitativo (stanziamento)

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Fasi della spesa

Limite impegno dodicesimi: l. 112/2008:

A partire dall'anno 2009, le amministrazioni dello Stato non possono impegnare mensilmente un importo superiore ad UN DODICESIMO della spesa prevista da ciascun programma, ad eccezione, tra l'altro, di stipendi, pensioni ed altre spese fisse di natura obbligatoria.

Sforamento responsabilità

contabile

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Fasi della spesa

Liquidazione (individuazione esatto ammontare debito e soggetto creditore; somma certa e liquida da pagare)

Si poggia su titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito del creditore dello Stato

Entro limiti dell’impegno

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Fasi della spesaOrdinazione: l'amministrazione dà

ordine alla tesoreria di

pagare la somma liquidata: diverse modalità:- Mandati pagamento (individuali/collettivi; mandato

informatico);-

Ordini di accredito (a favore di funzionari delegati alla

spesa) - Ruoli di spesa fissa (stipendi): titoli di autorizzazione continuativa a pagare-

Forme speciali: es. ordini speciali di pagamento in conto

sospeso

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Fasi della spesa

Pagamento (materiale adempimento dell’obbligazione pecuniaria da tesorerie o da altri agenti pagatori dello Stato ad es. Poste)Quietanza su titolo di spesa legge 286/2006:Per pagamenti > €

10.000 sospensione se

creditore risulta inadempiente per cartelle di pagamento –

verifica Equitalia)

Fase rilevante per bilancio di cassa

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III MODULO:II bilancio dello Stato

5. STRUTTURA DEL BILANCIO5.4 Residui e perenzione amministrativa

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III MODULO:II bilancio dello Stato

I RESIDUI

Derivano dal principio di competenza finanziaria

RESIDUI ATTIVI: entrate accertate ma non riscosse(mantenuti in bilancio fino a quando non vengono ritenuti

di dubbia o difficile esazione)

RESIDUI PASSIVI: spese impegnate non pagate

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III MODULO:II bilancio dello Stato

RESIDUI DI SPESE CORRENTI e IN CONTO CAPITALE

art. 36 RD 2440/23 - I commaI residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. (comma così

sostituito dall'articolo 10, comma 8, legge n. 111 del 2011)

I RESIDUI

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III MODULO:II bilancio dello Stato

RESIDUI DI SPESE IN CONTO CAPITALE

art. 36 RD 2440/23 - II commaLe somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno. (comma così

sostituito dall'art. 1, comma 33-bis, decreto-legge n. 138

del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)

I RESIDUI

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Sui residui passivi era intervenuta già

la legge finanziaria 2008, riducendo notevolmente i termini per la loro conservazione nel bilancio.

Nel 2011 i termini sono stati ulteriormente abbreviati, in coerenza con principio del potenziamento della funzione di cassa accanto al bilancio di competenza e della difficoltà

di gestire una massa troppo consistente di

residui.

I RESIDUI

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III MODULO:II bilancio dello Stato

I residui e la perenzione amministrativa

La perenzione è

un istituto amministrativo che prevede la rimozione dal bilancio dello Stato dei residui, ma non comporta estinzione del diritto del creditore.

Rapporti con la prescrizione estintiva del diritto

Reiscrizione

dei residui in bilancio al pertinente capitolo mediante lo storno dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, se trattasi di spesa corrente, o dal Fondo speciale per la riassegnazione

dei residui

perenti, se trattasi di spesa in conto capitale

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Spese dello Stato: a) forma diretta

RR.DD. n.2440/1923 - RR.DD. n.827/1924 (R.C.G.S.) DPR n. 367/1994

ORDINATIVI DIRETTImandato informatico (art. 6 D.P.R. n. 367/1994) emessi da

amministrazioni centrali e perifericheRUOLI DI

SPESA FISSA

Per pagamento in via continuativa di stipendi, pensioni ecc.-

speciali ordini collettivi di pagamento in forma dematerializzata

(stipendi tramite SPT)ORDINI DI

ACCREDITAMENTO

-

Titoli di spesa emessi da Amministrazioni centrali e periferiche su tesoreria, mediante i quali si mettono fondi a disposizione di funzionari delegati alla spesa

99

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Spese dello Stato: a) forma diretta

FORME SPECIALI DI

PAGAMENTO:

ORDINI DI

PAGAMENTO IN CONTO SOSPESO (art. 14, comma 2, legge 28/2/1997, n. 30 (DM MEF 1°

ottobre 2002 e Circolare MEF 15

ottobre 1997, n. 74)

Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1 (procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva –

ndr) il

dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo, dispone il pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Spese dello Stato: c) modalità decentrata.

•Legge n.908/1960(termine ultimo per DM ministeriale di assegnazione in periferie delle quote-capitolo : 20 novembre).

DAR perifericiDAR Unico ministeriale al controllo UCB/Corte Conti

101

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III MODULO:II bilancio dello Stato

CONTABILITA' ORDINARIA

Tutte le procedure per l'accredito dei fondi e per il loro

utilizzo fin qui descritte riguardano le

contabilità ordinarie:

disciplinata dalle norme generali di contabilità

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III MODULO:II bilancio dello Stato

CONTABILITA' SPECIALEPreviste dall'art. 585 del R.C.G.S., possono essere istituite solo con legge

e sono costituite da somme versate in tesoreria da

amministrazioni e funzionari diversi per formare fondi dei quali

il funzionario intestatario può disporre mediante ordini di pagamento.

Peculiarità: i titoli di spesa, una volta pervenuti in tesoreria e portati in entrata in CS perdono la loro individualità

e vanno

indistintamente a formare la massa spendibile.

Rendicontazione per capitoli ai fini del controllo.

NB: in deroga all'art. 585, l'art. 10 del DPR 367/94 ha previsto

la possibilità

di aprire CS anche in assenza di disposizioni legislative,

su richiesta dell'amministrazione interessata, mediante decreto

motivato MEF che ne stabilisce la durata.

Proliferazione CS ; chiusura

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III MODULO:II bilancio dello Stato

L'esecuzione del bilancioDecreto Ministro EF ripartizione capitoli

Art. 21 comma 17 legge 196/2009

Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione.

Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

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III MODULO:II bilancio dello Stato

I FASE:Entrata in vigore la legge di bilancio, con proprio decreto il

Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, ripartisce le unità

di voto

parlamentari (programmi) in capitoliII FASE:Entro 10 giorni i vari Ministri, individuati gli obiettivi da

raggiungere, assegnano ai responsabili della gestione (capi dipartimento –

centri di responsabilità) le risorse

III FASE:Esecuzione vera e propria del bilancio da parte dei

responsabili della spesa (potere delegabile). USR gestisce i capitoli ministeriali pro-quota

L'esecuzione del bilancio

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III MODULO:II bilancio dello Stato

6. IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

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III MODULO:II bilancio dello Stato

(Articoli 35, 36 e 37 legge 196/2009)

E' un documento contabile redatto a consuntivo che riassume e dimostra i risultati della gestione dell'anno precedente.

la possibilità

di verificare, a posteriori, la gestione, mediante la rappresentazione delle operazioni effettivamente realizzate.

Il rendiconto generale dello Stato

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III MODULO:II bilancio dello Stato

FUNZIONI:-

politico-amministrativa:

• Controllo successivo sull'attività

di governo autorizzata dal Parlamento col bilancio di previsione

• Conseguimento obiettivi programmati• Grado di realizzazione programmazione pluriennale

-

politico-costituzionale• Rispetto della competenza parlamentare prevista dalla

Costituzione in materia di finanza pubblica

-

di carattere giuridico• Al fine di evidenziare eventuali responsabilità

di Ministri

o dell'apparato amministrativo (eventuale giudizio Corte dei conti per danno erariale)

Il rendiconto generale dello Stato

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Termine di presentazione: giugno anno successivo

Articolato in missioni e programmi in coerenza con il bilancio di previsione, contiene

• una nota integrativa per ogni amministrazione• un allegato conoscitivo per ogni amministrazione

NB: nella nota integrativa sono indicati I RISULTATI FINANZIARI rispetto alle previsioni, e dove ci sono degli scostamenti devono essere giustificati

Il disegno di legge è

accompagnato da una nota preliminare generale, che illustra la gestione tenuta nel corso dell'anno (art. 35 l. 196/2009) + ecorendiconto

Il rendiconto generale dello Stato

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Il rendiconto generale dello Stato

si compone di due parti:

Conto del bilancio in cui sono illustrati i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni di bilancio. Riflette la struttura del Bilancio di previsione.

Conto generale del patrimonio a valore in cui sono illustrate le variazioni avvenute nel patrimonio dello Stato e la situazione patrimoniale finale. Riporta le attività

e

passività

finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e da qualsiasi altra causa.

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Entro il 31 maggio

di ogni anno il rendiconto viene trasmesso dal Ministro EF alla Corte dei conti per la

PARIFICA:verifica e confronto dei risultati relativi alle entrate e alle

spese con le previsioni contenute nella legge di approvazione del bilancio preventivo

Il rendiconto è

restituito con la decisione di parifica al MEF per la presentazione, previa deliberazione del CM

ed

autorizzazione del PR, al Parlamento per l'approvazione.La legge di approvazione del rendiconto, avente carattere meramente formale, rende irrevocabili le risultanze dell’attività

di gestione.

Il rendiconto generale dello Stato

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14-11-2011LEGGE 11 novembre 2011, n. 181Rendiconto

generale

dell'Amministrazione

dello

Stato

per l'esercizio

finanziario

2010

LEGGE 11 novembre 2011, n. 182Disposizioni

per l'assestamento

del bilancio

dello

Stato

e dei

bilanci

delle

Amministrazioni

autonome

per l'anno

finanziario

2011.

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183Disposizioni

per la formazione

del bilancio

annuale

e pluriennale

dello

Stato

(Legge

di

stabilita' 2012). (NB: I commi

da

67 a 83 riguardano

il

MIUR)

LEGGE 12 novembre 2011, n. 184 Bilancio

di

previsione

dello

Stato

per l'anno

finanziario

2012 e bilancio

pluriennale

per il

triennio

2012-2014 (l'articolo

7 riguarda

lo “Stato

di

previsione

del MIUR e le disposizioni

relative”

-

vedi

da

pag. 142 quadro

generale

riassuntivo

per competenza

e per cassa

e da

pag

245 a pag. 249 riepiloghi

MIUR)

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III MODULO:II bilancio dello Stato

7. I RENDICONTI SPECIALI

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III MODULO:II bilancio dello Stato

I rendiconti speciali: conti amministrativi e conti giudiziali

Hanno l’OBBLIGO di presentare i rendiconti speciali gli agenti dello Stato che dispongono di beni pubblici, per rendere il conto delle attività

contabili espletate.

A seconda dell’intensità

con cui si dispone di beni della PA:

• Se l’agente può impiegare il denaro pubblico senza averne la materiale disponibilità

CONTO AMMINISTRATIVO

• Se l’agente ha la materiale disponibilità

del bene, si sostanza una gestione contabile vera e propria CONTO GIUDIZIALE

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Scopo del rendiconto amministrativo: dimostrazione operazioni compiute al fine di esercitare il controllo ed aggregare i dati nel rendiconto generale dello Stato;

Scopo del conto giudiziale: accertare la responsabilità per lesioni o danni al patrimonio pubblico oppure la

situazione creditoria o debitoria nei confronti dell’erario (sottoposto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti) RD 827/1924 –

entro i tre mesi successivi alla

chiusura dell'esercizio

I rendiconti speciali: conti amministrativi e conti giudiziali

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III MODULO:II bilancio dello Stato

TIPI di rendiconti amministrativi-

rendiconti degli agenti della riscossione (conti amministrativi delle entrate)

-

rendiconti dei funzionari delegati (conti amministrativi delle spese)

-

conto delle tesorerie

-

conto dei consegnatari (DPR 254/2002)

I rendiconti speciali: conti amministrativi e conti giudiziali

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III MODULO:II bilancio dello Stato

Grazie per l’attenzione!