Governance s.r.l. Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2015.

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Governance s.r.l.

Lorenzo Benatti

Parma, 24 marzo 2015

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Amministrazioneart. 2475 comma 1:

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,

l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479 c.c.

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Durata amministratori

Non è prevista una durata massima dell’incarico di amministratore, per cui è legittima la nomina a tempo indeterminato

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Decisioni in tema di amministrazione rimesse ai soci (1) Nelle s.r.l., diversamente da quanto avviene nelle

s.p.a., il confine tra le competenze dei soci (assemblea) e quelle degli amministratori non è fissa, ma modulabile ad opera dell’Atto costitutivo.

L’art. 2463 n. 7 dispone che l’A.C. deve indicare “le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori”.

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L’art. 2479, 1° c. stabilisce che “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”.

L’art. 2468, 3° c., fa salva «la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili».

Decisioni in tema di amministrazione rimesse ai soci (2)

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Attenzione però che secondo l’art. 2476, 7° c: “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori (…) i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

Resta inoltre il limite previsto dal quinto comma dell’art. 2475 secondo il quale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.

Decisioni in tema di amministrazione rimesse ai soci (3)

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È possibile attribuire l’ammini-strazione direttamente ai soci?

Occorre una clausola dell’AC che preveda la non elezione di amministratori e conferisca ai soci il potere di amministrare.

L’organo amministrativo è però funzionalmente distinto dai soci, anche se è costituito dalle stesse persone dei soci. Ciò si deduce considerando la riserva contenuto nel quinto comma dell’art. 2475 il quale prevede che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.

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Amministrazione pluripersonale

Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere (…) che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 (art. 2475, 3° c.).

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Amministrazione collegiale consiglio amministrazione

Non sono richiamate disposizioni relative al funzionamento del consiglio di amministrazione della s.p.a., ma sono ritenute applicabili.

L’A.C. può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

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Amministrazione disgiuntiva:art. 2257 c.c.

Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione

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Amministrazione congiuntiva:art. 2258 c.c.

Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali;

i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

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Rappresentanza

«Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate , non sono opponibili ai terzi , slavo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società» (art. 2475-bis).

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Rappresentanza:confronto s.r.l./s.p.a.

2463, n. 7 e 8: l’atto costitutivo deve indicare«le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza;le persone cui è affidata l’amministrazione …».

2475-bis:«Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate , non sono opponibili ai terzi , slavo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società».

Secondo l’art. 2365 è lo statuto che indica quali amministratori hanno la rappresentanza, oppure può attribuire al consiglio la competenza relativa.

2384«Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».

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Conflitto di interessi (2475-ter)

i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi possono essere annullati dalla società, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo (comma 1). La disposizione riproduce quella dell’art. 1395 c.c.

in presenza di amministrazione collegiale è annullabile la decisione adottata in conflitto di interessi (comma 2)– il voto del consigliere in conflitto deve essere stato

determinante,– la decisione deve cagionare un danno patrimoniale alla società,– non imposto comportamento al consigliere,– non prevista responsabilità amministratore per danno cagionato.

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Responsabilità amministratori

«Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del loro dissenso» (2476, 1° c.).

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Azione responsabilità

«L’azione di responsabilità contro gli amministratori è proposta da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione» (2476, 3° c.).

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Controllo da parte dei soci

Chiaramente collegato all’azione di responsabilità proposta da ogni socio è il nuovo potere di controllo, che l’art. 2476 (2° c.) gli attribuisce: «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione».

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Recupero spese azione

«In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti» (2476, 4° c.).

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Rinuncia e transazione

«Salvo diversa disposizione dall’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta la maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale» (2476, 5° c.).

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Responsabilità verso i terzi

«Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori» (2476, 6° c.).

La norma è identica a s.p.a.: 2395, 1° c.

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Ancora sulla responsabilità

2476, 7° c: «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

2476, 7° c: «l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione».

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Responsabilità amministratoridiversità rispetto s.p.a.

Responsabilità verso la società (2476, 1° c.)– azione proposta dai soci (2476, 3° c.),– non è prevista un’ azione proposta dalla società.

Non è prevista un’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali.

Manca norma su azione nelle procedure concorsuali, ma la prevede l’art. 146 l.f. secondo cui la legittimazione a proporre le azioni di responsabilità verso la società e verso i creditori sociali in caso di fallimento è attribuita al curatore.

Confermata responsabilità verso terzi e singoli soci (2476, 6° c.).

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Art. 2477 c.c. (1)(Sindaco unico e revisione legale dei conti)1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le

competenze e poteri, ivi compresi la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

2. … [abrogato].3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è

obbligatoria se la società:a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei

conti;c) per due esercizi consecutivi ha superato due de limiti

indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis.

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Art. 2477 c.c. (2)

4. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; [se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco].

6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

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Requisiti sindaci s.r.l.

La norma non ne parla, ma:– rinvio a disciplina s.p.a. induce a ritenere che il

sindaco o i sindaci devono godere i requisiti previsti dall’art. 2397 e 2409bis;

– se il sindaco o i sindaci effettuano anche la revisione legale dei conti, dovranno essere (tutti) iscritti nel registro dei revisori;

– solo se vengono istituiti sia il collegio sindacale sia il revisore legale dei conti (per scelta dell’A.C.) un solo sindaco dovrà essere revisore, mentre gli altri dovranno avere i requisiti previsti dal Decreto Min. Giustizia (commercialisti, ragionieri, consulenti lavoro e avvocati).

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Cessazione obbligo organo sindacale

Norma di comportamento 1.6.:– Nelle società a responsabilità limitata, il venir

meno dei requisiti di cui all’art. 2477 c.c. determina la cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale.

– Se la cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale interviene nel corso dell’incarico, il collegio sindacale rimane in carica fino alla naturale scadenza.

Non consta giurisprudenza.

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Dottrina Sia con riferimento alla costituzione, sia alla cessazione la tesi

prevalente assegna rilievo all’avvenuta formazione del bilancio. V. art. 2477, 6° co.: «l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale».

Il collegio cesserebbe automaticamente con l’approvazione del bilancio che attesta il venir meno dei parametri per il secondo esercizio consecutivo.

La decisione con cui si prende atto del venir meno dell’obbligo non costituisce una revoca, ma accerta (funzione dichiarativa) l’effetto estintivo del rapporto nato per effetto di una norma di legge

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Applicabilità 2409

L’applicazione del procedimento dettato dall’art. 2409 c.c. alle s.r.l. non è prevista, in quanto è possibile la revoca cauzionale degli amministratori.

Forti contrasti in giurisprudenza chiusi con una pronuncia della Consulta.

La questione è stata riaperta con riferimento alla percorribilità da parte dei sindaci.

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Governance srl

Lorenzo Benatti

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