S.p.a. nozione e costituzione Lorenzo Benatti Parma, 20 ottobre 2011.

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S.p.a. nozione e costituzione

Lorenzo Benatti Parma, 20 ottobre 2011

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Nozione di S.p.a.• La s.p.a. è la società nella quale:

1. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325 1° c.); è dotata di personalità giuridica (art. 2331, 1° c.); l’autonomia patrimoniale perfetta è bilanciata da:• disciplina dell’effettività e dell’integrità del capitale

sociale,• informazione contabile periodica,• organizzazione corporativa (l’assemblea funziona con il

sistema collegiale; nessun socio ha potere diretto di amministrazione e controllo, che sono attribuiti a specifici organi gravati di corrispondente responsabilità);

2. la partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art. 2346, 1° c.); le quote di partecipazione sono rappresentanti da partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate. Le azioni sono di uguale valore e conferiscono uguali diritti (art. 2348, 1° c.); il capitale è diviso ricorrendo ad un criterio astratto matematico che prescinde dalle persone e dal numero dei soci; le singole azioni sono liberamente trasferibili secondo la disciplina dei titoli di credito, fino alla possibilità della quotazione in borsa.

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I diversi livelli della disciplina(grado di apertura al mercato)

• La s.p.a. è particolarmente adatta alle grandi imprese (limitazione responsabilità, pronta mobilitazione). Ma è spesso utilizzata per società con compagine sociale limitata ed azionariato omogeneo (spesso familiare). Articolazione tipo:

1. Società per azioni ordinarie disciplinate dal c.c.2. Società che fanno ricorso al mercato del capitale

di rischio disciplinate dal c.c. con norme che derogano alla disciplina di quelle ordinarie.

3. Emittenti di titoli quotati in mercati regolamentati disciplina dal TUF (D. lgs. 58/1998).

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Rilevanza grado di apertura

• Quando la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio e soprattutto quando è quotata vi è maggiore attenzione alle minoranze: tutte le soglie per esercitare diritti sono abbassate e sono previste molte cautele, che mancano invece nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

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Società che fanno ricorso al mercato di rischio

• Art. 2325-bis c.c.: «le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in modo rilevante»,

• art. 111-bis disp. att. trans. c.c.: la misura rilevante è quella stabilita a norma dell’art. 116 TUF e risultante alla date del 1° gennaio 2004,

• art. 116 TUF delega a regolamento Consob,• Il regolamento Consob alla data del 1° gennaio 2004

stabiliva le seguenti condizioni:– superamento limiti bilancio abbreviato,– numero di azionisti diversi da quelli di controllo

superiore a 200 che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale,

– le azioni abbiano particolari condizioni,– le azioni non devono essere soggette limiti di

circolazione , ecc.

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Società quotate

• Le disposizioni del capo II del titolo III della parte IV del TUF «si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea (società con azioni quotate)» (art. 119 TUF).

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I numeri

• Società quotate al 10/10/2011: 265 (2008: 295; 14/09/2009: 283; 05/10/2010: 276);

• Società con azioni diffuse tra il pubblico in modo rilevante al 01/02/2011: 93 (01/07/2008: 92; 01/02/2009: 90; 10/02/2010: 89).(fonte: sito internet www.Consob.it)

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I gruppi

• Le grandi imprese tendono a organizzarsi in forma di gruppo ossia in una pluralità di soggetti giuridicamente distinti.

• Il legislatore ha iniziato, lentamente, a prenderne atto con diversi interventi spesso disomogenei e frammentari.

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Costituzione S.p.a.

• Due fasi:1. Stipulazione atto costitutivo per atto

pubblico.2. Iscrizione atto costitutivo nel registro

delle imprese.• Solo con l’iscrizione nel registro delle

imprese la società acquista la personalità giuridica (art. 2331, 1° c.) e viene ad esistenza.

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Stipulazione atto costitutivo

• Due modalità:1. Costituzione simultanea: i soci fondatori

stipulano immediatamente l’atto, davanti ad un notaio, e sottoscrivono contestualmente il Capitale sociale iniziale.

2. Costituzione per pubblica sottoscrizione. Forma inutilizzata. Non sarà esaminata.

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Forma A. C. e controllo notaio

• L’atto costitutivo può essere:– contratto,– atto unilaterale.

• In ogni caso deve essere redatto per atto pubblico, sul quale il notaio è tenuto ad effettuare un controllo di legalità (art. 28 e 138-bis legge notarile e implicitamente art. 2436, 1° co., c.c.).

• Dubbi su ampiezza controllo notaio. La circostanza che esso abbia sostituito quello del Tribunale precedentemente previsto, ha fatto ritenere che esso sia un controllo di legalità sostanziale (il notaio dovrà verificare se l’A.C. e lo statuto contengono clausole contrastanti con l’ordine pubblico, il buon costume e le norme imperative in materia di s.p.a. Non si deve limitare alle cause di nullità. Per C. l’ampiezza del controllo dipenderà dalla prassi notarile e dai principi che i notai si daranno.

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Contenuto A.C.

• Vedere art. 2328 c.c.• In mancanza di uno di tali elementi il notaio

deve rifiutarsi di ricevere l’atto (anche se non determinano la nullità della società iscritta).

• L’A.C. solitamente è formato da due documenti:– l’atto costitutivo in senso stretto,– lo statuto, che contiene le regole di

funzionamento della società.• Anche se distinti, costituiscono un unico atto (v.

art. 232, 3° c.) e devono essere redatti entrambi per atto pubblico. In caso di contrasto tra i due documenti prevalgono le clausole dello statuto (art. 2328, cult. c.).

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Contenuto eventuale A.C.

• Nell’atto costitutivo possono essere inseriti anche altri elementi (eventuali).

• Tra di essi la clausola compromissoria.• Le clausole compromissorie sono efficaci solo

se contemplate nello statuto di una società le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato né siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

• Sono compromettibili in arbitri solo le questioni relative a diritti disponibili. Sono escluse le controversie nelle quali la legge prevede l’intervento del P.M.

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Condizioni costituzione (art. 2329)

a) Integrale sottoscrizione Capitale sociale, che deve essere almeno 120.000,00 Euro (art. 2327).

b) Rispetto delle disposizioni in tema di conferimenti (rinvio).c) Sussistenza delle autorizzazioni governative e delle altre

condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto.

Le condizioni devono verificarsi prima della redazione dell’A.C., in mancanza il notaio deve rifiutarsi di ricevere l’atto. Fanno eccezioni la autorizzazioni che devono essere rilasciate successivamente all’atto. Esse costituiscono condizioni per l’iscrizione nel registro delle imprese. In tal caso il termine di venti giorni entro cui il notaio deve depositare l’A.C. e chiederne l’iscrizione decorrono dall’autorizzazione.

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Effetti stipulazione A.C.

• Vincolo per i contraenti. V. art. 2331, 4° c..• Obbligo a carico del notaio di depositare

l’A.C. al registro delle imprese e chiederne l’iscrizione. Se non provvede, l’obbligo grava sugli amministratori. In caso di inerzia sia del notaio che degli amministratori, questi saranno soggetti ad una sanzione amministrativa (art. 2630), e ogni socio può provvedere all’iscrizione a spese della società.

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Iscrizione registro imprese

• Richiesta dal notaio entro 20 giorni dalla stipula.

• L’ufficio deve verificare la regolarità formale della documentazione ricevuta (art. 2330, 3° c.).

• Con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica (art. 2331, 1° c.) e viene ad esistenza.

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Operazioni compiute prima iscrizione

• V. art. 2331, 2° e 3° c..• La società è automaticamente vincolata solo

se le operazioni compiute in suo nome erano necessarie per la costituzione e l’A.C. ha espressamente previsto che le relative spese siano a carico della società indicando l’importo almeno approssimativo.

• La società è libera di accollarsi le altre obbligazioni. L’accollo non fa venir meno la responsabilità dei soggetti agenti nei confronti dei terzi.

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Operazioni compiute e mancata iscrizione

• Risponde anche la società? Ma vi è una società prima dell’iscrizione (irregolare o in formazione)?

• Secondo tesi prevalente no:– argomento tradizionale: mancanza patrimonio

sociale (v. disciplina conferimenti);– dopo riforma:

• ampliamento novero soggetti responsabili, non vi è imputazione a società;

• art. 2331, 1° c., collega sorgere responsabilità società all’iscrizione.

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Azioni prima iscrizione

• E’ vietata l’emissione delle azioni prima dell’iscrizione e non possono oggetto di offerte al pubblico (art. 2331, 5° c.). L’eventuale emissione non è nulla. Non è vietato il trasferimento delle azioni prima dell’iscrizione, che dovrà avvenire secondo le regole sulla cessione del contratto.

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Nullità s.p.a.• Prima dell’iscrizione, si applica disciplina invalidità contratti

associativi (artt. 1418 ss.);• dopo iscrizione, si applica art. 2332:

– la nullità si verifica solo nei casi di:• mancata stipulazione A.C. per atto pubblico,• illiceità oggetto sociale (non è causa di nullità originaria

di conseguimento dell’oggetto sociale, che tutt’al più potrà dar luogo allo scioglimento della società),

• mancanza nell’A.C. (o statuto) di ogni indicazione riguardante denominazione società, conferimenti , ammontare capitale o oggetto sociale (non è causa di nullità la mancanza di altre indicazioni);

– la nullità opera come causa di scioglimento (la dichiarazione di nullità della società non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese; i soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando siano soddisfatti i crediti sociali);

– la nullità è sanabile;– come disciplina ordinaria la nullità s.p.a. è inprescrittibile e

può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata dal giudice d’ufficio.

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Invalidità singola partecipazione

• L’invalidità delle singola partecipazione anche se essenziale non determina la nullità della società; ma semmai, lo scioglimento per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2484, 1° c., n. 2).

• Secondo l’opinione prevalente, la dichiarazione di invalidità della singola partecipazione non ha effetto retroattivo. Il socio ha perciò diritto alla liquidazione della sua partecipazione, in base alla situazione patrimoniale della società al momento in cui la partecipazione è dichiarata nulla o annullata come nel caso di recesso.

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Patto parasociale

• Ogni accordo con il quale, superando quanto previsto nell’atto costitutivo o dallo statuto, i soci, o parte di essi, regolano, eventualmente insieme a terzi, uno o più profili concernenti l’esecuzione del rapporto sociale.

• Sono contratti in base ai quali i soci aderenti si impegnano, secondo le regole di formazione della volontà comune stabilite nell’accordo, a concordare come ciascuno di essi eserciterà uno o altro dei diritti che vantano in forza della partecipazione al capitale sociale.

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Elementi caratteristici patti parasociali

• Due finalità:1. Stabilizzazione degli assetti proprietari.2. Stabilizzazione del governo della società.

• Gli accordi vincolano solo i partecipanti:– le limitazioni cui essi accettano di

sottomettersi non vincolano i soci estranei,

– la società resta estranea all’efficacia degli accordi e nulla può fare se uno dei partecipanti viola il patto.

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I principali tipi

• Sindacati di blocco• Sindacati di voto• Sindacati di consultazione• Sindacati di emissione o collocamento,• Ecc.

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Classificazioni

• Sindacati a tempo determinato/indeterminato.

• Sindacati all’unanimità/maggioranza.• Sindacati con efficacia reale/obbligatoria.

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Evoluzione storica

• I sindacati sono stati ignorati dal legislatore per molti anni.

• La giurisprudenza è partita da posizioni restrittive: illiceità sindacati a maggioranza.

• Cass. 20 settembre 1995, n. 9975: leciti se non incidono su poteri e funzioni organo assembleare. Ma mantenuta illiceità sindacati a tempo indeterminato e sindacati reali.

• Cass. 23 novembre 2001, n. 14865: leciti sindacati a tempo indeterminato perché il socio può sempre recedere.

• Numerosi interventi legislativi negli anni ’90, fino al TUF (art. 122 e 123).

• Riforma diritto societario: art. 2341 bis e 2341 ter.• Parametro liceità: salvaguardia prerogative

assemblea. Si ritengono ormai leciti anche i sindacati reali.

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Art. 2341 bis c.c.

• I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società,

non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

• Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

• Queste limitazioni non si applicano a quegli accordi che, pur contenendo clausole come quelle descritte, abbiano contenuto più ampio, rispetto al quale tali clausole hanno una funzione strumentale.

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Art. 2341 ter c.c.

• Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.

• In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il voto loro determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377.

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Art. 122 tuf• I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del

diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono: – a) comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione; – b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni

dalla stipulazione; – c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la

società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione. • In caso di inosservanza di tali obblighi previsti i patti sono nulli. Il

diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti tali obblighi non può essere esercitato.

• L’art. 122 tuf si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati: – a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'

esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;

– b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

– c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b) ;

– d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società.

• Ai patti disciplinati dall’art. 122 tuf non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter c.c.

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Art. 123 tuf

• I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

• I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

• Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

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Conferimenti e capitale

• «I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società». La somma del loro valore in denaro costituisce il Capitale Sociale. In realtà non è detto che tutti i conferimenti siano imputati a capitale, né che la partecipazione di ogni socio corrisponda necessariamente al valore nominale delle azioni attribuite (v. art. 2346, 4° c.: a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento).

• Principio di effettività del capitale (II direttiva comunitaria).

• Funzione capitale (Garanzia? Produttivistica? Organizzativa? Vincolistica?).

• Conservazione del capitale (art. 2433, 3° c., 2446, 2447, 2484 n. 4).

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Possibili tipi di conferimento

• Conferimenti in denaro,• conferimenti di beni in natura in proprietà,• conferimenti di crediti,• conferimenti di beni in natura in godimento

(ammissibili sia per C. sia per ADP, ma dubbi),• conferimento di alcuni tipi di beni immateriali.• I CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO DEVONO

ESSERE LIBERATI INTEGRALMENTE AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO (art. 2342, 3° c.)

• NON POSSIBILI conferimenti d’opera o di servizi (art. 2342, 5° c.)– Ragione: non valutabilità (C.), rischio

inadempimento, inidoneità a garantire terzi (ADP). Ma v. imputabilità a capitale e disciplina s.r.l.

– Conferimenti atipici? Si C., no ADP.

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Conferimenti in denaro

• devono essere versati in una banca, prima della stipula dell’A.C. per almeno il 25%, che diventa il 100% se la società è unipersonale;

• la parte non versata potrà essere richiesta dagli amministratori in ogni momento;

• le azioni non interamente liberate sono trasferibili, ma devono essere nominative e dal titolo devono risultare i versamenti ancora dovuti (art. 2354, 3° c., n. 4). In caso di trasferimento il cedente risponde sussidiariamente al titolare attuale per tre anni dopo la cessione.

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Azionista moroso (art. 2344)

• Diffida in G.U.• L’azionista moroso non può esercitare il diritto di

voto.• Offerta ai soci per un prezzo non inferiore

all’ammontare dei conferimenti ancora dovuti.• Vendita a terzi a mezzo banca o intermediario.• Dichiarazione di decadenza del socio, trattenuta

dei conferimenti già versati e richiesta eventuali maggiori danni. Le azioni entrano nel patrimonio della società che può immetterle in circolazione entro l’esercizio. Terminato questo occorre annullarle riducendo il capitale.

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Conferimenti di beni in natura e crediti

• Le azioni corrispondenti devono essere interamente liberate (2342, 2°).

• Si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 (2342, 3°).

• E’ previsto un particolare procedimento di valutazione (2343):– relazione di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale; la

relazione deve essere allegata all’A.C.; la relazione deve contenere:a) la descrizione dei beni o crediti conferiti,b) l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuito

ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo,

c) criteri di valutazione seguiti;– l’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi;– la relazione deve essere controllata dagli amministratori entro 180 gg;– fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni

corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società;

– se sussistano fondati motivi, gli amministratori devono procedere alla revisione della stima;

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Minore valutazione di oltre 1/5

• Al socio sono poste tre alternative:– accettare una riduzione della sua

partecipazione (si ha anche riduzione del capitale),

– versare la differenza in denaro,– recedere dalla società, il socio recedente

ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

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Esenzione da stima (2343-ter)• La relazione di stima non è richiesta:

– nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario, se il valore ad essi attribuito è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento;

– qualora il valore attribuito ai beni o crediti conferiti corrisponda,a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente

quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea), ovvero

b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

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Verifica valore (2343-quater)

• In questi casi gli amministratori devono verificare, entro trenta giorni:– nel caso la valutazione di valori mobiliari o di strumenti del

mercato monetario al di mercato nei sei mesi precedenti, se, nel periodo successivo sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul loro prezzo in modo tale da modificarne sensibilmente il valore alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non e' più liquido;

– nel caso di valutazione al fair value ricavato da un bilancio approvato, se, dopo il termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti;

– nel caso di valutazione risultante da stima, se, successivamente alla data della valutazione si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti.

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Rettifica valore (2343-quater)

• Qualora gli amministratori– ritengano che siano intervenuti i fatti tali da

modificare sensibilmente il valore attribuito– ovvero ritengano non idonei i requisiti di

professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione

• procedono ad una nuova valutazione. Si applica quanto previsto per la revisione della stima dall’articolo 2343.

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Conformità valore (2343-quater)

• Qualora gli amministratori ritengano che il valore attribuito con i metodi alternativi alla stima sia corretto, devono depositare, per l’iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si e' fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;

d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

• Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

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Applicazione disciplina conferimenti in natura

• Acquisti potenzialmente pericolosi (art. 2343bis),

• aumento di capitale da liberare con conferimenti in natura e di crediti (art. 2440),

• trasformazione di società di persone in s.p.a. (art. 2500-ter). É sempre richiesta la stima.

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Acquisti (potenzialmente) pericolosi (art. 2343-bis)

• Acquisti di beni in natura o crediti:– per un corrispettivo ≥ 1/10 Capitale,– da fondatori, promotori, soci o

amministratori,– nei due anni successivi all’iscrizione della

società nel registro delle imprese.• L’acquisto deve essere approvato

dall’assemblea ordinaria alla quale deve essere presentata la relazione di stima quando richiesta.

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Prestazioni accessorie (2345)

• Alcune azioni possono prevedere che il titolare sia tenuto a prestazioni diverse dal denaro (opera?).

• Le prestazioni sono compensate.• Le azioni relative sono nominative ed

intrasferibili senza consenso amministratori.• Gli obblighi non possono essere modificati

senza il consenso unanime dei soci, salvo che l’A.C. disponga diversamente.

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S.p.a. unipersonale

• Unipersonalità:– in sede di costituzione: possibile la s.p.a. costituita per

atto unilaterale,– successivamente: per consolidamento delle

partecipazioni in unica mano.• L’unico azionista mantiene la limitazione di responsabilità

a due condizioni:– i conferimenti devono essere interamente liberati,– deve essere effettuata la pubblicità imposta dalla

legge.• In mancanza l’unico azionista risponde illimitatamente,

ma sussidiariamente rispetto al patrimonio sociale, delle obbligazioni sorte nel periodo in cui è stato unico socio. La responsabilità illimitata viene meno per le obbligazione sorte successivamente all’adempimento dei due obblighi.

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Responsabilità dell’unico socio in sede di costituzione

• L’unico azionista risponde in solido con coloro che hanno agito per le obbligazioni sorte in nome della società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2331, 2° c.).

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Venir meno della pluralità dei soci

• Se la società diventa unipersonale in un momento successivo, l’unico azionista deve liberare integralmente i conferimenti entro novanta giorni (art. 2342, 2° e 4° c.).

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Obblighi pubblicitari

• La circostanza dell’unipersonalità deve risultare negli atti e nella corrispondenza (non si ha modifica denominazione sociale).

• Gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente i dati del socio unico, anche quando muti la persona di questo. Devono inoltre comunicare quando la società diventi pluripersonale. Poiché in mancanza di questa iscrizione (unipersonalità) il socio risponde illimitatamente delle obbligazioni, può provvedere egli stesso all’iscrizione (art. 2362, 3°c.)

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Contratti con l’unico azionista

• I contratti fra società e unico azionista e le operazioni a suo favore sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle obbligazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 2362, 5° c.).

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Patrimoni e finanziamenti destinati

• Per evitare la moltiplicazione formale delle società con i relativi costi e realizzare ugualmente la limitazione del rischio di impresa si possono costituire patrimoni separati per attuare specifiche operazioni economiche.

• Due modalità:– costituzione di uno o più patrimoni destinati ad

uno specifico affare, ognuno nel limite massimo del 10% del patrimonio netto sociale e a condizione che non si tratti di attività riservate in base a leggi speciali (patrimoni destinati);

– stipulare un finanziamento di uno specifico affare, pattuendo che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i proventi dell’affare stesso (finanziamento destinato).

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Patrimonio destinato (2447bis ss)(1)

• Apposita deliberazione dell’organo amministrativo, che deve indicare quanto previsto dall’art. 2447ter.

• La deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio ed è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese. E’ soggetta al controllo di legalità sostanziale di cui all’art. 2436.

• La separazione del patrimonio è efficacie decorsi 60 gg. dall’iscrizione, termine entro il quale i creditori possono fare opposizione. In caso di opposizione il tribunale può autorizzare l’operazione previa prestazione di idonea garanzia.

• Decorso il termine senza opposizione i creditori sociali non possono più rifarsi sul patrimonio segregato (denaro, crediti, immobili, merci, ecc.), salvo che per i proventi spettanti alla società.

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Patrimonio destinato (2)

• Se il patrimonio destinato comprende immobili o mobili registrati, la segregazione deve essere trascritta nei relativi registri.

• Delle obbligazioni relative allo specifico affare risponde solo il patrimonio destinato, salvo che la delibera non disponga diversamente.

• Negli atti compiuti in relazione allo specifico affare occorre che si menzioni espressamente il vincolo di destinazione. Altrimenti risponde la società con il suo patrimonio (generale).

• Per ogni patrimonio destinato occorrerà tenere libri e scritture contabili e nel bilancio della società dovranno essere distintamente indicati i beni e i rapporti compresi in ciascun patrimonio, con separato rendiconto in allegato al bilancio.

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Patrimonio destinato (3)

• All’affare possono partecipare soggetti terzi con propri apporti a favore dei quali possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi.

• Occorrerà tenere un libro per tali strumenti e sarà costituita un’organizzazione dei loro portatori (assemblea e rappresentante comune).

• Realizzato l’affare o accertato che è impossibile realizzarlo, gli amministratori redigono un rendiconto finale che deve essere depositato presso il registro delle imprese.

• Se vi sono creditori rimasti insoddisfatti, essi possono chiedere (inviando una raccomandata) la liquidazione del patrimonio. Non è prevista una procedura concorsuale per i patrimoni destinati. Circostanza criticata dalla dottrina.

• Se nessun creditore chiede la liquidazione del patrimonio dopo il deposito del rendiconto finale cessa il vincolo di destinazione. I creditori insoddisfatti del patrimonio separato conservano i propri diritti sui beni e diritti inclusi nel patrimonio separato.

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Finanziamento destinato (2447-X) (1)

• Si tratta di un contratto di finanziamento di uno specifico affare, con previsione che al rimborso totale o parziale del finanziamento sono destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’affare stesso.

• Il contratto deve descrivere gli elementi essenziali dell’operazione. Deve, inoltre, specificare i beni strumentali necessari per la realizzazione e il relativo piano finanziario.

• Il finanziamento viene rimborsato dai proventi generati dall’affare nel tempo massimo indicato dal contratto. Decorso tale periodo, nulla più è dovuto al finanziatore. La società può garantire il rimborso, ma solo per una parte del finanziamento.

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Finanziamento destinato (2)

• Il patrimonio separato sarà formato dai proventi dell’affare, dai relativi frutti e dagli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso.

• Occorre però che copia del contratto sia iscritta nel registro delle imprese e che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

• Adempiuta la pubblicità, i creditori della società non possono più esercitare azioni sui beni oggetto di separazione patrimoniale e non possono aggredire i beni strumentali alla realizzazione dell’operazione, ma esclusivamente esercitare sugli stessi azioni conservative.

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S.p.a. nozione e costituzione

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