Lorenzo Benatti [email protected] Parma 15 aprile 2010.

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Parma 15 aprile 2010

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Il mercato inteso perciò come insieme di scambi, operatori e prassi, nel quale è presente una pluralità di soggetti offerenti ed acquirenti, è quale risulta delineato dalle norme che lo regolano.

L’art. 41 cost.: «l’iniziativa economica privata è libera», ma va integrato con quanto stabilito in sede comunitaria: “economia di mercato aperta in regime di concorrenza”.

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Art. 41, comma 2, cost.: «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». La norma non prevede un controllo sugli scopi

perseguiti attraverso l’esercizio dell’attività economica, ma precisa che la legge deve regolare forme e modalità dell’esercizio della concorrenza.

La tutela della libertà e dignità dell’uomo riguarda la libertà di scelta, la capacità di adottare una decisione consapevole. Il compratore libero e consapevole è responsabile esclusivo delle proprie scelte.

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Tali obiettivi sono perseguiti attraverso una serie di discipline previste dal nostro ordinamento: la disciplina della concorrenza per garantire il

potere di scelta, la disciplina della pubblicità, per garantire la

consapevolezza della scelta. la disciplina della responsabilità del produttore

per merci difettose, la disciplina sulle vendite porta a porta, la disciplina sul credito al consumo, la disciplina sulla trasparenza dei servizi bancari

e finanziari.

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Art. 41, comma 3, cost.: «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Lo Stato può intervenire nel mercato sia come

imprenditore (è esplicitamente ammessa l’impresa pubblica a fianco di quella privata), sia come regolatore, non solo per delimitare il mercato, ma anche per indirizzarlo. Così vengono in rilievo, oltre alle discipline in precedenza elencate, quelle relative alle licenze, alla capacità di agire, alla responsabilità di impresa.

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L’Italia ha aderito fin dall’inizio alle iniziative di integrazione a livello continentale, che sono culminate con il trattato di Lisbona e l’istituzione dell’Unione Europea.

L’Unione è disciplina da due trattati: Trattato UE e Trattato di funzionamento dell’UE (già trattato CE).

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Parlamento Europeo, eletto a suffragio universale con poteri di controllo politico, di partecipazione alla formazione di atti comunitari e di approvazione del bilancio;

Consiglio dell’UE, composto dagli Stati membri, principale organo decisionale ove si adottano i più importanti atti comunitari;

Commissione europea, custode dei trattati con poteri di iniziative in materia legislativa e funzioni esecutive;

Corte di giustizia e Tribunale di primo grado, cui spetta l’accertamento e l’interpretazione uniforme del diritto comunitario;

Corte dei conti che controlla la gestione finanziaria; Sono poi previste la Banca Centrale Europea e la Banca

Europea per gli investimenti.

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Il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 288, 2° comma, TFUE).

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Per essere concretamente applicata essa deve essere recepita da parte degli organi legislativi nazionali (art. 288, 3° comma, TFUE)

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi (art. 288, 4° comma, TFUE).

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti (art. 288, 5° comma, TFUE).

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Normalmente il provvedimento (regolamento, direttiva o decisione) sono adottati da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione (art. 289, 1° comma, TFUE).

Casi particolari (individuati dai trattati): il provvedimento è adottato dal Parlamento europeo

con la partecipazione del Consiglio o da parte di questo ultimo con la partecipazione del Parlamento (art. 289, 2° comma, TFUE).

il provvedimento è adottato su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, o su raccomandazione della Banca centrale europea o, ancora, su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti (art. 289, 4° comma, TFUE).

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Corte di giustizia e dottrina attribuiscono ai trattati comunitari il ruolo di Carta Costituzionale dell’Unione. Essa in forza della legge di ratifica e dell’orientamento della giurisprudenza italiana fornisce un più preciso contenuto anche alla costituzione economica nazionale.

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L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

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Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

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Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 119.

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L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato «SEBC», è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119.

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modello di economia mista definito «principio di economia di mercato aperta in regime di concorrenza».

protocollo 27 allegato ai trattati impegna l’Unione ad adottare misure, in conformità a quanto disposto dai trattati, volte ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia falsata.

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limitate deroghe : al fine di garantire la pubblica sicurezza,

l’ordine pubblico, la moralità pubblica, la salute, la protezione della flora e della fauna, del patrimonio artistico, storico, archeologico, della proprietà industriale e commerciale (art. 36 TFUE) e dell’ambiente.

con finalità di solidarietà sociale, prevedendo interventi di incentivazione e sostegno delle regioni arretrate (107 ss., 174 ss. TFUE), della occupazione (art. 145 ss. TFUE), le politiche sociali, di istruzione e formazione professionale (151 ss. TFUE) e della cultura (art. 167 TFUE), e così via.

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Si ritiene che la promozione dei valori economici e patrimoniali sia comunque subordinata a quelli attinenti alla persona umana. In caso contrario gli atti sarebbero annullabili ai sensi degli artt. 263 e 264 TFUE

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Il principio di economia di mercato fondata sulla concorrenza persegue, così come tutta la normativa comunitaria, una pluralità di fini:

promozione della pace e del benessere dei popoli (art. 3 TUE), garanzia per i cittadini di uno spazio di libertà, sicurezza e

giustizia (art. 3 TUE), assicurazione della libera circolazione delle persone (art. 3 TUE), instaurazione di un mercato interno (art. 3 TUE), promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile

dell’Europa perseguendo la piena occupazione (art. 3 TUE, art. 147, § 2, TFUE, art. 208, § 2, 2° comma TFUE),

lotta alla povertà, consolidamento della democrazia e dello Stato diritto e rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei «paesi in via di sviluppo» (art. 208, § 2, 2° comma TFUE),

promozione di un progresso sociale (art. 3 TUE), tutela dell’ambiente (art. 3 TUE, artt. 11 e 191 TFUE),

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promozione del progresso scientifico e tecnologico (art. 3 TUE), lotta contro l’esclusione sociale e le discriminazioni (art. 3 TUE,

art. 19 TFUE), promozione della giustizia e della protezione sociale, della

parità di trattamento tra donne e uomini (art. 3 TUE , art. 2 TUE e 8 TFUE),

promozione della coesione economica, rispetto delle diversità culturali e salvaguardia dello sviluppo del patrimonio culturale (art. 3 TUE, art. 167, § 4, TFUR),

garanzia dei servizi di interesse economico generale (art. 14 TFUE),

garanzia della salute umana (art. 168, § 1, TFUE), protezione dei consumatori (art. 12, TFUE), tutela degli animali (art. 13 TFUE).

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Nell’ordinamento comunitario il mercato costituisce uno strumento per il raggiungimento delle finalità fondamentali dell’Unione, adempiendo ad una funzione sociale: sviluppo del sistema economico e selezionando gli imprenditori in competizione, e consentendo alla concorrenza di attuare una distribuzione della ricchezza.

Nelle ipotesi in cui l’applicazione di una norma contrasti con valori gerarchicamente prevalenti l’interpretazione della norma dovrà avvenire dando massima attenzione si principi fondamentali dell’ordinamento facendoli prevalere anche sul contenuto della disposizione.

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il principio è incompatibile sia con una economia centralista o pianificata, sia con un’economia dominata da cartelli oligopolistici;

possono esistere imprese pubbliche e partecipazioni statali, anche se sono guardate con disfavore in quanto possono distorcere il mercato e falsare la concorrenza; la loro presenza è consentita a condizione che operino come imprese in regime concorrenziale al pari delle private (v. artt. 37 e 106 TFUE).

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1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. ...

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1. ...2. Le imprese incaricate della gestione di

servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3. ...

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il principio garantisce la tutela del consumatore vista però come possibilità di svolgere al meglio il proprio ruolo nel meccanismo concorrenziale per rendere più efficiente il funzionamento del mercato interno.

Nel principio dell’economia di mercato aperta e in regime di concorrenza si possono individuare due profili:

quello strutturale, il mercato interno, quello dinamico, la concorrenza.

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Art. 26 TFUE: 1. L'Unione adotta le misure destinate

all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

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Art. 119 TFUE: l’Unione e gli Stati membri adottano politiche comuni sul mercato interno,

Art. 170 § 2 TFUE: l'Unione deve favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti,

Art. 173 TFUE: L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.

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Tutela della persona umana (art. 6, § 2, Tratt. UE e art. 1 della Carta dir. fond. UE). La dignità umana è inviolabile.

Due direzioni a) divieto inderogabile di

commercializzazione dell’individuo e della sua dignità;

b) il libero sviluppo della personalità umana genera nuovi bisogni individuali e collettivi.

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Protezione dei consumatori: art. 12 TFUE «nella definizione e nell'attuazione

di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori».

Art. 169, § 1, TFUE: «al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

Cfr. anche art. 38 Carta dir. fond. UE.

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Eguaglianza e non discriminazione (art. 18, 19, 45 § 2, TFUE; artt. 20, 21 Carta dir. fond. UE)

valore indivisibile ed universale comune agli Stati membri secondo il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali

trova applicazione sotto diversi aspetti: cittadinanza dell’Unione (art. 20 ss TFUE), parità di trattamento tra uomini e donne (artt. 3 TUE,153

e 157 TFUE, 23 Carta dir. fond. UE) lotta alla discriminazione (art. 3 TUE) emancipazione dei disabili (art. 26 Carta dir. fond. UE).

Questo principio deve essere rispettato anche nei rapporti contrattuali privati con assolutezza ed inderogabilità.

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Coesione economica e sociale e di solidarietà. sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ed è stato esplicitato in numerose disposizioni comunitarie:

promozione regioni meno evolute tutela dei lavoratori, accesso alla sicurezza ed assistenza sociale, protezione della salute e della famiglia, tutela ambientale, ecc.

contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, il cui buon funzionamento produce a sua volta una ricaduta positiva in termini di solidarietà.

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Tutela dell’ambiente. Sii vedano gli artt. 191 ss TFUE. Inoltre l’Unione promuovere uno «sviluppo sostenibile» (art. 3, § 3 TUE) e «un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo» (art. 114, § 3 TFUE). L’art. 4, § 2, lett. e TUE, prevede «una politica nel settore dell’ambiente». Si vedano anche art. 11 TFUE.

Tre ricadute sul mercato: obbligo commercializzazione prodotti e svolgimento di

attività che siano rispettosi dell’ambiente; adozione di tecniche e modalità di produzione e di

sfruttamento delle risorse che salvaguardino la natura; sviluppo del mercato delle tecnologie ecologicamente

compatibili.

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Tutela della proprietà: art. 17, comma 1, Carta dir. fond. UE: «ogni

individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporre e di lasciarli in eredità» … «l’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».

cfr. art. 36 TFUE per proprietà industriale e commerciale.

La proprietà delle imprese può essere pubblica o privata (artt. 37 e 106 e 345 TFUE. Eventuali monopoli nazionali di carattere commerciale non devono discriminare tra i cittadini comunitari.

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Libertà di iniziativa economica privata. Non esplicitata ma desumibile da: gli obbiettivi fissati nei Trattati, le libertà fondamentali ivi previste, la tutela contro cartelli ed abusi di posizione

dominante (artt. 101, 102 TFUE), la libera circolazione delle merci (artt. 28 ss., 34

ss. TFUE), la libera circolazione dei lavoratori (art. 45 ss

TFUE), la libera prestazione dei servizi (art. 56 ss TFUE), il diritto di stabilmento (art. 49 ss TFUE), la libera circolazione dei capitali (art. 63 ss TFUE).

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Carta dir fond. UE: art. 15: la libertà professionale art.16 la libertà d’impresa.

Cfr. anche trattati CECA ed EURATOM. Manca una definizione comunitaria di

impresa. Corte di giustizia, ma con riferimento al

diritto della concorrenza: una organizzazione unitaria di elementi personali, materiali ed immateriali perseguenti in maniera durevole un risultato economico determinato.

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Si persegue rimozione degli ostacoli alla circolazione ed allo stabilimento di soggetti degli Stati membri ed alla armonizzazione delle normative interne in materia di società, mercati mobiliari, assicurazioni e banche.

Promozione convezioni per realizzare una disciplina uniforme dei profili internazionali dell’attività.

Formare un diritto commerciale europeo: il brevetto europeo e comunitario, il gruppo europeo di interesse economico e la Società Europea.

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Autonomo funzionamento del mercato comune o autonomia delle scelte economiche delle imprese:

art. 101 ss TFUE; art. 107 TFUE, § 1. Gli artt. 34 e 35 TFUE.

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1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti,

condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

…….

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È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi

d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

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Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

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Art. 34: Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Art. 35: Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

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Il principio di autonomo funzionamento del mercato interno non ha portata assoluta, ma relativa. Ognuna di queste disposizioni prevede casi di disapplicazione quando ciò sia funzionale al raggiungimento di altri obiettivi ritenuti meritevoli di maggiore tutela (cfr. art. 101, § 3, 107, § 2 e 36 TFUE).

Il principio si rivolge ai legislatori ed alle autorità comunitarie

e nazionali come parametro di riferimento da rispettare in sede di emanazione di provvedimenti

è uno dei criteri di valutazione della legittimità delle limitazioni private poste alla concorrenza adottato dalla giurisprudenza.

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Divieto dell’abuso del diritto. art. 54 Carta dir. fond. UE, ai sensi del quale nessuna disposizione in essa contenuta «deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà» ivi riconosciuti o «di imporre a tali diritti limitazioni più ampie di quelle previste» dall’art. 52 della stessa.

Cfr. art. 102 TFUE.

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Proporzionalità. Art. 5, § 4 TUE: «In virtù del principio di

proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati».

Cfr. anche art. 352 TFUE. Secondo la formulazione più nota elaborata dalla

Corte di giustizia, tale principio è rivolto alle istituzioni dell’Unione, obbligandole a «vegliare, nell’esercizio dei loro poteri, affinché gli oneri imposti agli operatori economici non oltrepassino ciò che è necessario per raggiungere gli obbiettivi che sono tenute a realizzare».

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Gli elementi strutturali sono conciliabili con diversi modelli di mercato compresi quelli connotati da un forte dirigismo statale.

Art. 2, § 3, comma 1, TUE: L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

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La concorrenza è disciplinata nel Capo I del Titolo VII della Parte III TFUE,art. 101 sull’antitrust e art. 107 ss sugli aiuti concessi dallo stato

nonché negli artt. 116 e 117 TFUE, relativi alla eliminazione di distorsioni alla concorrenza provocate da disposizioni legislative regolamentari o amministrative, emanate o emanande, degli Stati membri.

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Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le direttive all'uopo necessarie. Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai trattati.

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1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. …

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A tali norme primarie vanno aggiunti i numerosi regolamenti attuativi del regime concorrenziale, tra i quali va menzionato quello sul controllo delle concentrazioni tra imprese. La materia è disciplinata dal Regolamento n. 4064/89, oggetto di prossima revisione.

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La concorrenza si realizza attraverso un meccanismo caratterizzato da tre elementi:conflitto,scelta,selezione.

Ogni deviazione da tale schema produce un fallimento del meccanismo concorrenziale ed impone all’ordinamento comunitario di intervenire

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Il processo competizione–scelta–selezione contribuisce a realizzare la razionalizzazione del processo produttivo nel suo complesso e ad attuare una oggettiva selezione professionale e razionalizzazione della produzione.

La concorrenza giuridicamente regolata fa del mercato uno strumento per realizzare una distribuzione imparziale della ricchezza e perciò anche un quantum di giustizia sociale.

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Il processo competizione–scelta–selezione contribuisce a realizzare la razionalizzazione del processo produttivo nel suo complesso e ad attuare una oggettiva selezione professionale e razionalizzazione della produzione.

La concorrenza giuridicamente regolata fa del mercato uno strumento per realizzare una distribuzione imparziale della ricchezza e perciò anche un quantum di giustizia sociale.

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Questa fase è regolata principalmente dagli artt. 101 ss TFUE, di cui si è detto. In particolare, gli artt. 101 e 102 TFUE mirano a creare un regime di concorrenza non falsata ed effettiva a livello comunitario. Essi si applicano esclusivamente alle pratiche restrittive che possono pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, restando invece soggetti alle discipline antitrust nazionali i comportamenti restrittivi della concorrenza con effetti puramente interni ai singoli mercati nazionali.

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Il consumatore, facendosi giudice della qualità dei beni e della congruità dei prezzi, preferisce l’una all’altra merce. Il consumatore, al fine di compiere adeguatamente la scelta e di adempiere al meglio al ruolo assegnatogli, deve essere consapevole. L’art. 161, § 1, TFUE, relativo alla protezione dei consumatori, impone all’Unione di contribuire «a promuovere il loro diritto all’informazione».

Questo diritto assume la veste giuridica di obblighi di informazione e di trasparenza gravanti sulle imprese.

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La fase della selezione è quella nella quale gli effetti della scelta si riverberano sugli imprenditori conducendo alla sopravvivenza solo di quelli più meritevoli.

L’istituto della competizione economica trova il suo completamento ed il suo correttivo nei principi dell’equilibrio degli scambi e della lealtà della concorrenza. Entrambi sono contenuti nel «quarto comma» del Preambolo del TFUE. Ciò trova conferma in diverse disposizioni dei trattati.

Page 55: Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 15 aprile 2010.

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