Lorenzo Benatti [email protected] Parma 11 maggio 2010.

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UNIDROIT è l’Istituto Internazionale per l’unificazione e del diritto privato, istituto nel 1926, ha sede a Roma. Compie studi di diritto comparato al fine di elaborare progetti di Convenzioni di diritto uniforme. Recentemente ha elaborato anche strumenti non vincolanti, tra cui, in particoalre, i principi Unidroit sui contratti commerciali internazionali.Essi sono stati elaborati nel 1994 e revisionati nel 2004.

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strumento di interpretazione o integrazione del diritto applicabile,

strumento di interpretazione del diritto internazionale uniforme,

fonte (non esaustiva) di cognizione e strumento di codificazione (parziale) della nuova lex mercatoria,

vera e propria legge applicabile nel contesto arbitrale,

modello per il legislatore nazionale e per convenzioni internazionali,

guida nella redazione dei contratti, strumento di individuazione degli usi contrattuali.

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I principi non costituiscono una fedele fotografia delle soluzioni più diffuse. I redattori dei Principi hanno preferito adottare le soluzioni che avevano il massimo valore persuasivo e che apparivano particolarmente adatte per il commercio internazionale. Talora sono state preferite alle soluzioni recepite dalla prassi e dagli usi prevalenti, regole considerate più avanzate, soprattutto sotto il profilo di garantire una maggior equilibrio tra le parti attraverso una più forte tutela della parte svantaggiata. Si vedano per es. gli artt. 3.10, 2.20 e 6.2.1-6.2.3.

Tuttavia queste regole avanzate costituiscono un’eccezione.

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I principi Unidriot sono organizzati come un sistema normativo, pur essendo stati predisposti, in linea di principio, come norme contrattuali destinate ad applicarsi in virtù di un richiamo alle stesse nel contratto. Si è così voluto fare in modo che i principi possano applicarsi anche autonomamente come legge che disciplina del contratto (v. preambolo).

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1. Disposizioni generali,2. Formazione e rappresentanza3. Validità,4. Interpretazione,5. Contenuto e contratto a favore di terzi,6. Adempimento,7. Inadempimento,8. Compensazione,9. Cessione dei crediti, trasferimento delle

obbligazioni, cessione dei contratti,10. Prescrizione.

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Art. 1.1. Libertà contrattuale: Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto.

Art. 1.3. Libertà di forma: Nessuna disposizione di questi Principi richiede che un contratto, dichiarazione o qualunque altro atto sia fatto o provato in una forma particolare. Esso può essere provato con qualsiasi mezzo, inclusi i testimoni.

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Art. 1.3. Carattere vincolante del contratto: Un contratto validamente concluso è vincolante per le parti. Può essere modificato o risolto soltanto in conformità alle sue clausole o di comune accordo tra le parti o secondo quanto altrimenti previsto da questi principi.

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Art. 1.6. Interpretazione ed integrazione dei principi: Nell’interpretazione dei presenti Principi si deve avere riguardo al loro carattere internazionale ed alle loro finalità inclusa la necessità di promuovere l’uniformità della loro applicazione. Le questioni concernenti materie disciplinate dai presenti Principi che non sono espressamente risolte da questi, devono, per quanto possibile, essere risolte secondo i principi generali sui quali i presenti Principi si basano.

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Art. 1.7. Buona fede: Ciascuna parte deve agire in conformità alla buona fede nel commercio internazionale. Le parti non possono escludere o limitare quest’obbligo.

Art. 1.8. Venire contra factum proprium: Una parte non può agire in modo contraddittorio rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell’altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento a proprio svantaggio.

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Art. 1.9. Usi e pratiche: Le parti sono vincolate dagli usi che hanno accettato e dalle pratiche che si sono instaurate tra loro. Le parti sono vincolate dagli usi che sono generalmente conosciuti e regolarmente osservati nel commercio internazionale nel particolare settore commerciale considerato, salvo quando l’applicazione di tali usi sia irragionevole.

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Art. 1.11. Definizioni: Nel presenti Principi il termine “giudice” è comprensivo dei tribunali

arbitrali, quando una parte ha più di una sede d’affari, la

sede d’affari da prendere in considerazione è quella che è più stretta relazione con il contratto e la sua esecuzione, avuto riguardo alle circostanze conosciute o contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto,

per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione che conservi la documentazione delle informazioni contenute e sia riproducibile in forma tangibile.

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Incoterms è la contrazione di International commercial terms.

Si tratta di una serie di termini utilizzabili nel campo delle importazioni ed esportazioni, valida in tutto il mondo, che definisce in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in un’operazione di trasporto di beni in campo internazionale.

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L’attuale versione degli inoterms è datata 2000.

É programmata una nuova edizione (gli incoterms 2010) che entrerà in vigore nel 2011.

Ogni sigla dovrà essere seguita dal luogo:EXW Hong Kong,DEQ Genova,FOB mumbay, ecc.

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Il venditore deve consegnare nei propri locali la merce al compratore.

I rischi passano al compratore con la messa a disposizione della merce nei locali del venditore.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese dalla sede del venditore.

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Il venditore deve di consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto.

I rischi passano al compratore con la consegna della merce al vettore nel luogo convenuto.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese a partire dal luogo convenuto.

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Il venditore deve consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto.

I rischi passano al compratore con la consegna della merce sottobordo della nave nel luogo di caricamento indicato dal compratore.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese a partire dal luogo convenuto.

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Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’esportazione, sulla nave (superata la murata) nel porto di imbarco.

I rischi passano al compratore quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese a partire dal porto d’imbarco convenuto.

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Vengono separati il momento di passaggio dei rischi da quello in cui i costi cominciano ad essere a carico del compratore.

Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’esportazione, sulla nave nel porto di imbarco.

I rischi passano al compratore quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

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Simile al CFR, ma il venditore deve anche fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto.

Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’esportazione, sulla nave nel porto di imbarco.

I rischi passano al compratore quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco, ma il venditore paga l’assicurazione.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

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Il venditore sopporta tutte le spese di trasporto della merce fino al luogo di destinazione, ma la consegna si effettua quando la merce viene consegnata al vettore designato dal venditore.

I rischi passano al compratore quando la merce viene consegnata al vettore.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

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Simile al CPT, ma il venditore deve anche fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto.

La consegna ha luogo quando la merce viene consegnata al vettore designato dal venditore.

I rischi passano al compratore quando la merce viene consegnata al vettore, ma il venditore paga l’assicurazione.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

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Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’esportazione, ma non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore nel luogo convenuto alla frontiera.

I rischi passano al compratore quando la merce è messa a sua disposizione nel luogo convenuto alla frontiera.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al luogo convenuto alla frontiera.

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Il venditore deve mettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto.

I rischi passano al compratore quando la merce è messa a sua disposizione nel porto di destinazione.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

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Il venditore deve mettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto.

I rischi passano al compratore quando la merce è messa a sua disposizione sulla banchina nel porto di destinazione.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

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Il venditore deve mettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione.

I rischi passano al compratore quando la merce è messa a sua disposizione nel luogo convenuto nel paese di importazione.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al luogo convenuto nel paese di importazione.

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Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione.

I rischi passano al compratore quando la merce è messa a sua disposizione nel luogo convenuto nel paese di importazione.

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al luogo convenuto nel paese di importazione.

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