LIQUIDAZIONE ATTIVO Lorenzo Benatti Parma, 7 maggio 2013.

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LIQUIDAZIONE ATTIVO

Lorenzo Benatti

Parma, 7 maggio 2013

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Esecuzione concorsuale

Già si è chiarito che:L’esecuzione concorsuale è caratterizzata

dall’unitarietà: si attua, ad opera degli organi preposti alla procedura su tutti i beni e diritti del debitore dichiarato fallito (pignoramento generale).

Gli organi preposti al fallimento possono esercitare tutti i diritti del debitore, ivi compresi i diritti potestativi e possono eseguire i contratti corrispettivi, quanto ciò possa rivelarsi conveniente.

La custodia dei beni del debitore fallito e l’amministrazione in senso dinamico del patrimonio sono attribuiti direttamente agli organi della procedura.

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Amministrazione fallimentare Nel fallimento, in generale, si realizza

un’amministrazione liquidatoria. Talora però, quando l’amministrazione

del patrimonio lo renda conveniente, viene disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa.

Può essere anche valutata l’ipotesi di concedere in affitto l’azienda.

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Amministrazione liquidatoria Con la dichiarazione di fallimento si apre

la liquidazione del patrimonio del fallito. Non necessariamente questa

liquidazione deve avvenire attraverso la vendita dei singoli beni, se l’impresa è potenzialmente vitale è possibile (e conveniente) la vendita dell’azienda.

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Operazioni preliminari

Identificazione beni, Materiale apprensione, Valutazione.

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Identificazione beni Beni immobili: risultanze registri immobiliari. Beni mobili:

beni posseduti dal fallito, si presumono di sua proprietà: apposizione sigilli,

(eventualmente) beni del fallito presso terzi.

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Sigilli (art. 84 l.f.) Dichiarato il fallimento, il curatore procede,

secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

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Consegna al curatore (art. 86 l.f.) Devono essere consegnate al curatore:

a)il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;

b)le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal

medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto.

Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.

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Inventario (art. 87 l.f.) Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario

nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute (1° c.).

Possono intervenire i creditori. L'inventario è redatto in doppio originale e

sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale (4° c.).

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Beni inclusi i beni del fallito; si presumono di sua proprietà, in quanto rinvenuti in luoghi a lui appartenenti,

anche beni di terzi, i quali dovranno provare l’estraneità al patrimonio del fallito nel procedimento di accertamento del passivo e di diritti di terzi. Ma i beni sui quali terzi vantino diritti chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata, con il consenso del curatore del comitato dei creditori

i beni del fallito in possesso di terzi che vantano un autonomo titolo di possesso opponibile al curatore. Quando il terzo non contesta il diritto di proprietà del fallito ed invoca un titolo di possesso, il curatore può limitarsi a rispettare il possesso del terzo e riprenderlo, ad esempio, alla scadenza della locazione.

i beni in possesso di terzi che disconoscono qualsivoglia diritto all’amministrazione fallimentare, beni che vanno inventariati anche se il curatore dovrà far accertare giudizialmente la sua pretesa. Quando il curatore contesta il possesso del terzo o se il terzo vanta un diritto incompatibile con l’assegnazione del bene al fallimento, il curatore deve far accertare giudizialmente la pretesa.

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Valutazione

Nell’inventario i beni vanno indicati con il valore.

Per la determinazione del valore il curatore, se necessario, può nominare uno stimatore (art. 87, 2° c., L.F.).

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Presa in consegna (art. 88) Il curatore prende in consegna i beni di

mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.

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Dichiarazione fallito (art. 87, 3° c., L.F.) Prima di chiudere l’inventario il curatore

invita il fallito o gli amministratori della società fallita a dichiarare se hanno notizia di altre attività da inventariare, avvertendoli delle pene stabilite dall’art. 220 l.f. per falsa od omessa dichiarazione: è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale … omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario… Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

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PREDISPOSIZIONE P.L.

Il P.L. deve essere predisposto dal curatore entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario.

Esso deve essere approvato dal comitato dei creditori, che può proporre modifiche.

Se su alcuni punti un membro del comitato fosse in conflitto di interessi il P.L. questi dovranno essere approvati separatamente.

Il giudice delegato è chiamato ad autorizzare l’esecuzione degli atti ad esso conformi

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CONTENUTO P. L. (art. 104-ter l.f.)a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio

dell'impresa, o di singoli rami di azienda ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti. Tanto l’esercizio provvisorio e l’affitto come la vendita di

beni possono essere anche disposti prima della presentazione del P.L., con l’autorizzazione del G.D.

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Esclusione di beni dal P.L. (art. 104-ter, 7° c., L.F.) Il curatore previa autorizzazione del

comitato dei creditori può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. Lo stesso deve dirsi per crediti il cui recupero si presenti più oneroso della somma realizzabile.

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Programma liquidazione (art. 104 ter l.f.)

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare con le stesse modalità un supplemento del piano di liquidazione (4° c.).

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori (5° c.).

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Cedibilità crediti

Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione, e può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti (art. 106, 1° co., l.f.).

Se il curatore opta per la riscossione può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti (art. 106, 3° co., l.f.)

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VENDITA BENI Non tutte le vendite effettuate dal curatore

sono soggette alla disciplina delle vendite coattive. Non vi rientrano:le vendite effettate nell’esercizio dell’impresa che

sia stato autorizzato;le vendite stipulate in adempimento a contratti

preliminari nei quali il curatore abbia scelto di subentrare ex art. 72 l.f.

La vendita coattiva produce effetto purgativo: l’acquirente acquista la cosa libera da ipoteche e privilegi.

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VENDITE FALLIMENTARI (1)

Stesse regole per beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili e complessi produttivi.

Libertà di forme perché si tratti di procedure competitive, salva la facoltà del curatore di prevedere nel programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del c.p.c. in quanto compatibili (art. 107, 2° co., l.f.).

Per i beni mobili registrati e immobili non vi è necessità di decreto di trasferimento del Giudice Delegato, potendo essere trasferiti mediante contratto di compravendita. Per garantire che i beni siano privi di gravami il G.D. deve ordinare, con apposito decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

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VENDITE FALLIMENTARI (2) Devono essere effettuate sulla base di stime di

operatori esperti, salvo per i beni di modesto valore; Devono essere precedute da forme di pubblicità per

favorire la massima informazione e partecipazione di interessati.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi;in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l‘improcedibilità dell'esecuzione (art. 107, 6° c.).

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VENDITE FALLIMENTARI (3) L’individuazione dell’iter da seguire per assicurare la competitività della procedura è rimesso al programma di liquidazione o a scelte successive.

Solitamente si ricorre a gare informali. Il curatore può avvalersi di soggetti specializzati (art. 107, 1° co., l.f.). La procedura competitiva si conclude con la fissazione del prezzo offerto. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del

completamento delle operazioni di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio (art. 107, 3° c.).

Se perviene offerta irrevocabile di acquisto migliorativa almeno del 10%, il curatore può sospendere la vendita ed avviare una gara informale tra gli offerenti.

Una volta chiusa la gara o in assenza di offerte il curatore deve informare il G.D. ed il comitato dei creditori degli esiti della procedura depositando in cancelleria la documentazione relativa. Il G. D. può sospendere la vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero quando il prezzo è troppo basso rispetto a quelli di mercato, ma solo su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, da presentarsi entro dieci giorni dal deposito della documentazione in cancelleria.

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Vendita azienda (art. 105 l.f.)

La liquidazione dei singoli beni è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

Nell‘ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

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Esercizio provvisorio art. 104 (1) Può essere disposto:

direttamente nella sentenza di fallimento, se si ritenesse che una cessazione dell’attività possa provocare un grave danno;

successivamente dal giudice delegato con “decreto motivato”.

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Esercizio provvisorio (2) E’ subordinato alla compatibilità con l’interesse dei

creditori. Infatti:quando viene disposto con la sentenza di fallimento

deve sussistere la condizione che “non arrechi pregiudizio ai creditori”,

l’autorizzazione successiva del giudice delegato può essere concessa solo “previo parere favorevole del comitato dei creditori”,

durante l’esercizio provvisorio il comitato dei creditori è chiamato a pronunciarsi almeno ogni tre mesi sull’opportunità di continuare l’esercizio ed ove si esprima negativamente “il giudice delegato ne ordina le cessazione”.

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Esercizio provvisorio (3)

L’esercizio provvisorio è finalizzato alla liquidazione, nella prospettiva della vendita proficua dell’azienda o di un suo ramo evitando la liquidazione atomistica.

Si ritiene che non sia possibile l’esercizio provvisorio per il solo fine di conseguire utili.

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Affitto azienda art. 104-bis (1) Meno rischioso dell’esercizio

provvisorio, ma più vincolante. Anch’esso è finalizzato alla liquidazione

(può essere autorizzato solo quando paia utile al fine di una più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa).

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Disciplina affitto azienda art. 104-bis (2)

L’affitto può essere autorizzato dal giudice delegato su proposta del curatore previo parere favorevole del comitato dei creditori.

La scelta dell’affittuario deve avvenire con lo stesso procedimento previsto per le vendite fallimentari (sulla base di una stima e con le adeguate forme pubblicitarie) e tenuto conto “oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e dell’attendibilità del paino di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Il contratto deve avere un contenuto minimo obbligatorio: deve prevedere il diritto del curatore di procedere all’ispezione dell’azienda, la prestazione di idonee garanzie per le obbligazioni dell’affittuario, il diritto di recesso del curatore, la durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze dalla liquidazione dei beni.

All’affittuario può essere attribuito un diritto di prelazione su base convenzionale.

In caso di retrocessione dell’azienda l’amministrazione fallimentare non risponde dei debiti contratti dall’affittuario nemmeno nei confronti dei prestatori di lavoro ed i rapporti contrattuali rimangono assoggettati agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.

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Affitto azienda stipulato prima della dich. fallimento Spesso l’affitto è stipulato nell’imminenza dell’apertura

della procedura. In tal caso non si applica la disciplina dettata dall’art. 104

bis. E’ tuttavia prevista la facoltà di recesso dal contratto

stipulato prima del fallimento (art. 79 l.f.). Se il curatore non recede deve rispettare integralmente il contratto e quindi riconoscere il diritto di prelazione che fosse stato pattuito a favore dell’affittuario.

Non sembra che in tal caso si applichi l’esenzione dalla disciplina dell’art. 2112 c.c. relativa ai debiti contratti dall’affittuario con i dipendenti.

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Comodato d’azienda

La brevità della concessione in godimento dell’azienda può rendere ipotizzabile anche l’attribuzione senza corrispettivo, cioè in godimento anziché in affitto. Fermo restando che eventuali costi non devono gravare sulla procedura.

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