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Formazione generale dei lavoratori ai sensi dell’art.37 comma 2 del D.Lgs.81/08 TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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Formazione generale dei

lavoratori ai sensi dell’art.37

comma 2 del D.Lgs.81/08TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E

SICUREZZA SUL LAVORO

In base all’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il DATORE DI LAVORO assicura che ciascun

lavoratore riceva una formazione adeguata in materia si salute e sicurezza con

particolare riferimento a:

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della

prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di

vigilanza, controllo, assistenza

(FORMAZIONE GENERALE)

Rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e

procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore

(FORMAZIONE SPECIFICA)

La formazione e l’addestramento devono avvenire:

In occasione della costituzione del rapporto di lavoro

In occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni

In occasione dell’introduzione di nuove attrezzature di

lavoro, nuove tecnologie o sostanze pericolose

Schema generale del corso

Concetto di rischio

Danno

Prevenzione

Protezione

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

Organizzazione della prevenzione aziendale

Organi di vigilanza, controllo e assistenza

DEFINIZIONI

PERICOLO:

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni

RISCHIO:

Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno

DANNO:

Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (potrebbe accadere) e il rischio (sta accadendo)

R = P x D

Il valore di probabilità di accadimento di un determinato

evento è espresso, generalmente, in una scala

semiquantitativa di valori da 1 a 4

PROBABILITA’

(P)

VALORE DEFINIZIONE

IMPROBABILE 1 L’evento potrebbe in teoria accadere, ma

probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia

di infortuni in circostanze simili.

POSSIBILE 2 L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare

circostanze ed in concomitanza con altre condizioni

sfavorevoli

PROBABILE 3 L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche

se non automaticamente. Statisticamente si sono

verificati infortuni in analoghe circostanze di

lavoro.

MOLTO

PROBABILE

4 L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e

si sono verificati infortuni in azienda o in aziende

similari per analoghe condizioni di lavoro.

Per determinare le possibili conseguenze, considerando ciò che

potrebbe ragionevolmente accadere, si stabilisce

un’appropriata gravità del DANNO, mediante una scala di

valori variabili da 1 a 4

DANNO VALORE DEFINIZIONE

LIEVE 1 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica

rapidamente reversibile e che non richiede alcun trattamento

MODESTO 2 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con

inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di

primo soccorso

GRAVE 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con

effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede

trattamenti medici

GRAVISSIMO 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con

effetti letali o di invalidità totale

Quindi per valutare l’entità del RISCHIO in base al

prodotto dei due precedenti fattori (PxD) si utilizza

la MATRICE DEI RISCHI

MATRICE DEI RISCHI

GRAVISSIMO

DANNO

4 4 8 12 16

GRAVE 3 3 6 9 12

MODESTO 2 2 4 6 8

LIEVE 1 1 2 3 4

1 2 3 4

PROBABILITA’

IMPR

OBABI

LE

POSSI

BILE

PROBA

BILE

MOLT

O

PROBA

BILE

La valutazione numerica del livello del RISCHIO comporta l’attuazione di

misure di prevenzione e protezione in relazione alla valutazione dei rischi.

Questa permette di individuare una corrispondente scala di priorità degli

interventi da attuare o porre in essere al fine di ridurre in modo sensibile il

livello del rischio

CLASSE DI

RISCHIO

PRIORITA’ DI INTERVENTO

ELEVATO

(12 ≤ R ≤ 16)

Azioni correttive Immediate.

L’intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente

necessari non appena approvato il budget degli investimenti.

ENTRO 10 GIORNI

NOTEVOLE

(6 ≤ R ≤ 9)

Azioni correttive da programmare con urgenza.

L’intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche

successivamente a quelli stimati con priorità alta.

ENTRO 2 MESI

ACCETTABILE

(3 ≤ R ≤ 4)

Azioni correttive da programmare a medio termine.

Intervento da inserire in un programma a medio termine ma da realizzare anche in

tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più

urgenti.

DA 3 A 12 MESI

BASSO

(1 ≤ R ≤ 2)

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.

DA 12 MESI A 2 ANNI

I rischi sono suddivisi in tre macrocategorie:

RISCHI PER LA SICUREZZADerivanti da macchine, attrezzature, sostanze esplosive, scale, mezzi di trasporto…

Occasione di lavoro

Infortunio

(evento traumatico, danno immediato)

E’ facilmente intuibile se l’infortunio è legato al lavoro

(RICONOSCIMENTO «AGEVOLE» DELLE CAUSE)

RISCHI PER LA SALUTEDerivanti dall’utilizzo di una sostanza, agente fisico, rumore, radiazioni,

movimentazione manuale dei carichi…

Occasione di lavoro

Malattia professionale

(evento progressivo)

Non è sempre facile capire se la malattia professionale è legata al

lavoro

(RICONOSCIMENTO COMPLICATO DELLE CAUSE)

RISCHI TRASVERSALIDerivanti dal lavoro notturno, incarichi stressanti, aspetti organizzativi ecc…

Occasione di lavoro

Stato patologico

E’ difficilissimo capire se uno stato patologico dipende da un rischio

trasversale al lavoro

(RICONOSCIMENTO COMPLICATISSIMO DELLE CAUSE)

Documento di valutazione dei rischi

(DVR)

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 definisce compiutamente l'attività e l'obbligo giuridico di valutazione dei rischi come:

« la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.»

Cosa si trova nel DVR

Descrizione ambienti

Cicli produttivi

Fattori di rischio e loro valutazione

Profili di rischio per mansioni

Programma di miglioramento

VALUTAZIONE DEI RISCHIconsiste:

Individuare i fattori di rischio

Individuare gli individui potenzialmente esposti

Valutare (stimare) i rischi

Individuare i possibili effetti

Individuare soluzioni per eliminare o ridurre il rischio ad

un livello accettabile

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente

rielaborata nel termine di trenta giorni dalle rispettive

causali:

in occasione di modifiche del processo produttivo o della

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e

sicurezza dei lavoratori

a seguito di infortuni significativi

quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne

evidenzino la necessità

Chi deve svolgere la valutazione il rischio?

La valutazione del rischio, e quindi la successiva stesura del

Documento di Valutazione del Rischio (DVR), è uno degli obblighi

non delegabili del datore di lavoro.

Con esso dovranno partecipare anche:

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

il Medico Competente

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Chi lo custodisce?

Il documento può presentarsi in formato cartaceo o

informatico ma deve sempre essere custodito all'interno

dell'azienda (in caso di supporto informatico è necessario

possedere anche l'applicazione per poter aver accesso al

documento).

Il documento inoltre, per essere valido, deve essere munito

di data certa o attestata dalla sottoscrizione, oltre che del

datore di lavoro, anche del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza e/o del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza territoriale, e dal medico competente.

IL D.Lgs. 81/08 definisce il principio della

programmazione della prevenzione come un

«complesso delle disposizioni o misure necessarie

anche secondo la particolarità del lavoro,

l’esperienza e la tecnica per evitare o diminuire i

rischi professionali»

DATORE DI LAVORO

Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque ilsoggetto responsabile dell'attività come titolare deipoteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

Ha dei compiti non delegabili quali:

• la valutazione del rischio

• la designazione del responsabile del servizio diprevenzione e protezione (RSPP)

Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codicepenale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri diigiene e sicurezza.

Sanzioni Datore di Lavoro

Nomina del medico competente

Obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica

Obbligo di informare il Medico Competente delle

cessazioni dei rapporti di lavoro

Obbligo di vigilare affinché i lavoratori con obbligo di

sorveglianza sanitaria non siano assegnati alla

mansione specifica senza aver ricevuti il certificato

di idoneità del Medico Competente

Obbligo di sottoporre i lavoratori che si occupano di

movimentazione manuale dei carichi alla

sorveglianza sanitaria

Obbligo di provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli

impianti e i dispositivi di sicurezza siano conformi

alla legge

Art.18, comma 1 a) Dlgs 81/08 e s.m. e i.Arresto da

2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Art.18, comma 1 g) Dlgs 81/08 e s.m. e i. Ammenda

da 2.000 a 4.000 euro

Art. 18, comma 1 g)-bis Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800

euro

Art. 18, comma 1 bb) Dlgs 81/08 e s.m. e i.Sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro

Art.168, comma 2 d) Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400

euro

Art. 64, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da

2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Obbligo di formazione per il datore di lavoro che si

assume il ruolo di RSPP

Obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la

salute e sicurezza sul lavoro relativi all’attività

svolta dall’azienda, sui nominativi degli addetti alle

emergenze, sui nominativi dell’RSPP e del Medico

Competente

Obbligo di informare ciascun lavoratore sui rischi

specifici relativi all’attività che svolge, sui pericoli

connessi all’uso delle sostanze chimiche, sulle

misure di prevenzione e protezione adottate

Obbligo di formare in maniera adeguata ogni

lavoratore in materia di sicurezza e salute

Obbligo di fornire una formazione adeguata e

specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali

Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera

adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione

antincendio e al primo soccorso

Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera

adeguata e specifica l’RLS

Art. 34, comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da

3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Art. 36, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da

2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Art. 36, comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da

2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Art. 37, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da

2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Art. 37, comma 7 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da

2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Art. 37, comma 9 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da

2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Art. 37, comma 10 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da

2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

DIRIGENTE

Secondo l’art. 2 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008, ildirigente è il soggetto che dirige le attivitàproduttive pur senza i poteri tipici del DL

Il dirigente:

• organizza il lavoro

• controlla la conformità

• segnala le anomalie e interviene a correggerleladdove il suo potere di spesa lo permette

PREPOSTO

Secondo l’art. 2 comma 1. lettera e) del D.Lgs. n.81/08, il

preposto:

• verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure

di sicurezza

• verifica la conformità di macchinari e attrezzature e

impedisce gli usi pericolosi

• istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in

sicurezza dei loro compiti

• sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti

a rischio

• segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando

a impedire le lavorazioni nei casi più gravi

LAVORATORE

Il lavoratore per legge, secondo l' all’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, è la“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativanell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senzaretribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:

• collaborare all’attuazione delle misure

• rispettare le norme e le prescrizioni

• utilizzare correttamente le attrezzature

• utilizzare in modo appropriato i DPI

• segnalare immediatamente le anomalie

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i DPI

• partecipare ai programmi di formazione

• sottoporsi ai controlli sanitari previsti

SANZIONI:

Arresto fino ad un mese o ammenda da € 200,00 ad € 600,00.

RSPP

Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e

dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e

gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai

rischi. (Art. 32 del D.Lgs. 81/08)

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un

soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva.

In particolare:

• rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora

un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei

lavoratori;

• presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;

• collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la

descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la

presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal

medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi

aziendali.

RLS

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspettidella salute e sicurezza durante il lavoro (art. 2 c.1 lett. i) D.Lgs. 81/08).

Le attribuzioni del RLS sono:

• accede agli ambienti in cui si svolgono le lavorazioni

• è consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla programmazione dellaprevenzione

• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi ele relative misure di prevenzione

• è consultato in merito all’organizzazione della formazione

Quanti RLS devono essere presenti in

azienda?

n. Minimo di RLS n. Lavoratori presenti in azienda

1 Fino a 200 lavoratori

3 Da 201 a 1000 lavoratori

6 Oltre 1001 lavoratori

MEDICO COMPETENTE

Medico che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei

rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria

(art. 2 c.1 lett. h) D.Lgs. 81/08).

Gli obblighi del Medico Competente sono:

• collaborare con il DL alla valutazione dei rischi, alla predisposizione

della prevenzione e alla pianificazione degli interventi di

informazione e formazione dei lavoratori

• programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria in funzione dei

rischi specifici, istituendo, aggiornando e custodendo le cartelle

sanitarie e di rischio dei lavoratori

• visitare gli ambienti di lavoro

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico Competente attua la sorveglianza sanitaria ed effettua visite mediche:

PREVENTIVE (Nella fase pre-assuntiva)

PERIODICHE

IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE

IN OCCASIONE DELLA RIPRESA DEL LAVORO A SEGUITO DI UNA ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUPERIORE A 60 gg

SU RICHIESTA DEL LAVORATORE QUALORA SI SOSPETTI UNA MALATTIA PROFESSIONALE LEGATA ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA

ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Sulla base delle visite effettuate il Medico

competente rilascia un giudizio:

Idoneità alla mansione specifica

Idoneità alla mansione con prescrizioni

Non idoneità alla mansione

(giusta causa, possibilità di ricorso)

La periodicità delle visite è stabilita dal MC sulla base della

valutazione e della tipologia dei rischi

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO Art.25

Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono riportate le suecondizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventualilivelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione, nonché il giudizio diidoneità alla mansione specifica.

LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO:

1. deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto asorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera c);

2. deve essere custodita sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale(art. 25, comma 1, lettera c);

3. nel caso di aziende con più di 15 dipendenti il luogo di custodia delle cartelle sanitarie deve essere concordatocon il datore di lavoro (art. 25, comma 1, lettera c);

4. deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro;

5. deve essere firmata dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità allamansione, delle informazioni relative alle modalità di conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitaricui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa;

6. su richiesta deve esserne fornita copia al lavoratore;

7. in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere consegnata ladocumentazione sanitaria dal medico competente al lavoratore, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, letterae);

8. in caso di cessazione dell’incarico il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suopossesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25,comma 1, lettera d).

ADDETTI AL 1° SOCCORSO

DEFINIZIONE: «lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti

previsti in materia di primo soccorso (ai sensi dell'art. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08)

mediante nomina da parte del datore di lavoro»

Gli addetti al primo soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per

l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli

interventi di pronto soccorso.

Tale formazione è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile,

con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento

della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione

di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

I corsi previsti dal D.M. 388/2003 sono così suddivisi:

- 16 ore per aziende classificate di gruppo "A"

- 12 ore per aziende classificate di gruppo "B" e "C"

Con cadenza triennale è previsto l'obbligo di aggiornamento per la parte pratica.

GRUPPO A:

I. Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche,

impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività, lavori in

sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o

riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità

permanente superiore a quattro;

III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato

del comparto dell'agricoltura.

GRUPPO B:

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo

A.

GRUPPO C:

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel

gruppo A.

Ai fini delle designazioni il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni

dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo

i criteri previsti nei decreti di cui all' art. 46 del d.lgs. 81/08.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la

designazione.

Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di

attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici

dell'azienda o dell’unità produttiva.

ADDETTI ANTINCENDIO

L’addetto antincendio è, secondo gli articoli 18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008, il

lavoratore che ha avuto il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli

incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli

altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso.

Il responsabile, sia della nomina sia della formazione dell’addetto antincendio, è il Datore

di Lavoro.

Tra gli adempimenti del datore di lavoro, in merito alla sicurezza antincendio, previsti

dall’art. 18 del Decreto 81/08, troviamo:

designare i lavoratori che faranno parte della squadra di emergenza e di lotta agli

incendi,

informare i lavoratori dei rischi legati agli incendi, presenti nei luoghi di lavoro,

adottare le misure necessarie per permettere la gestione migliore delle emergenze,

nominare l’addetto antincendio occupandosi, tra le altre cose, della sua formazione.

Quali sono i compiti?

I compiti specifici dell’addetto antincendio sono quelli di:

collaborare all’individuazione dei rischi antincendio, presenti nei luoghi di

lavoro

proporre soluzioni per eliminare o mitigare i rischi rilevati,

verificare costantemente le vie di sicurezza e di evacuazione dei luoghi di

lavoro

occuparsi della realizzazione delle misure di segnalazione del rischio

d’incendio

assicurarsi dell’estinzione degli incendi, in collaborazione con i vigili del

fuoco

assicurarsi della buona funzionalità dei sistemi di protezione personale

antincendio

Data l’importanza di questa figura, la legislatura ha previsto precise norme,

relativamente alla sua formazione in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare,

l’art. 18 del D.LGs. 81/08 e l’Allegato VII del D.M. 10/1998, specificano che la

formazione sia strutturata in base al rischio di incendio presente nell’impresa, sia

dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico.

Perciò troviamo il seguente schema:

4 ore di formazione per imprese con rischio basso

8 ore di formazione per imprese con rischio medio

16 ore di formazione per imprese con rischio alto

Dispositivi di Protezione Individuale

(DPI)

Come indicato all’ art. 74 del D.Lgs. 81/08, si intende per

Dispositivo di Protezione Individuale

«qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e

tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o

più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute

durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio

destinato a tale scopo»

Quando si adottano?Art.75 D.Lgs. 81/08

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di

protezione collettiva, da misure, metodi o

procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Non sono dispositivi di protezione

individuale:

gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori

le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio

le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico

REQUISITI DEI DPI

essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé

un rischio aggiuntivo

essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità

Non devono creare impedimenti particolari o eccessivi all’operatività della persona

Devono essere adattabili alla persona, comodi e bentollerati

Devono essere resistenti e il più possibile economici

Non devono avere parti pericolose

Devono essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza

La manutenzione deve essere facile e devono essere eventualmente resistenti alle

operazioni di manutenzione

Categorie dei DPI

1° CATEGORIA: DPI per rischi fisici di modesta entità (contatti, urti con corpi a T non superiore a 50°C, vibrazioni, radiazioni che non raggiungono organi vitali);

2° CATEGORIA: quelli che non sono né di I né di II

3° CATEGORIA: proteggono da danni gravi e dalla morte (caschi, visiere, autorespiratori, dispositivi di trattenuta, temperature non inferiori a 100°C)

Obblighi del datore di lavoro (art. 77)

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con

altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai

rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio

rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e

delle norme d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato

e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli

elementi di valutazione.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4, lettera g), e 5.

2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.

3. I lavoratori:

hanno cura dei DPI messi a loro disposizione

non vi apportano modifiche di propria iniziativa

4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

SUDDIVISIONE DPI

Convenzionalmente i DPI vengono suddivisi in funzione delle parti del corpo

che devono proteggere, si distinguono in:

PROTEZIONE DELLA TESTA

Il dispositivo di protezione per il capo è uno solo:

Elmetto - norme di conformità EN397

Esso è composto dalle seguenti parti:

• Calotta di protezione

• Bardatura

• Fascia antisudore

Deve avere i seguenti requisiti:

sufficiente resistenza alla perforazione

adeguato grado di assorbimento agli urti

buona aerazione

Il casco o elmetto deve essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI (es. cuffie

o visiera); inoltre la bardatura deve essere regolabile in altezza e in

larghezza.

In un cantiere edile, in prossimità dei ponteggi, è necessario alzare la calotta

rispetto alla bardatura per aumentare il grado di assorbimento di eventuale

materiale che cada dall'alto.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o

corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche,

ottiche e termiche. Per proteggere questi organi delicati si usano DPI del tipo:

Occhiali - norme di conformità EN166

Maschere - norme di conformità EN166

Visiere - norme di conformità EN166

Schermi - norme di conformità EN166

eventualmente abbinati a:

• Filtri per saldatura - norme di conformità EN169

• Filtri per raggi ultravioletti - norme di conformità EN170

• Filtri per raggi infrarossi - norme di conformità EN171

• Filtri di protezione solare per uso industriale - norme di conformità EN172

I danni da radiazione si differenziano in base al tipo di luce emessa:

luce blu: penetrazione della retina;

infrarosso: deformazione della cornea;

ultravioletto: arrossamento degli occhi;

Per ovviare a questi problemi vengono sempre più utilizzate maschere auto-

oscuranti per saldatori, con filtri opto-elettronici che si oscurano in 0,2 millesimi

di secondo dallo scoccare dell'arco elettrico.

PROTEZIONE DELL’UDITO

Il danno all'udito (detto ipoacusia professionale) è grave perché non

rimarginabile: le cellule uditive, infatti, se danneggiate non possono più

rigenerarsi.

I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il

rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85

decibel medi giornalieri; essi sono:

Cuffie - norme di conformità EN 352-1

• abbinate ad elmetto (EN 352-3)

• attive, con radio incorporata (EN 352-4)

Tappi auricolari - norme di conformità EN 352-2

• inserti (filtri)

• tappi con catenella

Archetti EN 352-2

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequenza che

attenuano:

L da 65 Hz a 250 Hz

M da 250 Hz a 2000 Hz

H da 2000 Hz a 8000 Hz

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

I DPI a protezione delle vie respiratorie, detti anche APVR, servono a proteggere

da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a

permettere la normale respirazione quando il livello d'ossigeno è comunque

superiore al valore-limite del 17%. Essi vengono classificati come segue:

A FILTRO:

• mascherine antipolvere (facciale filtrante) monouso - norme di conformità

EN149

• semimaschere - norme di conformità EN140

• maschere a pieno facciale - norme di conformità EN136

ISOLANTI:

• autonomi (autorespiratori) EN137

a circuito aperto:

-a domanda a pressione positiva

-a domanda a pressione negativa

a circuito chiuso:

-a produzione d'ossigeno

-ad ossigeno compresso

• non autonomi (a circuito d'aria respirabile) EN139

con presa d'aria esterna:

-non assistito

-assistito manualmente

-assistito con motore

ad aria compressa:

-a flusso continuo

-ad erogazione a domanda con pressione positiva

-ad erogazione a domanda con pressione negativa

I filtri vengono poi classificati con una sigla (in base alla tipologia), con un

numero (da 1 a 3 in base al potere filtrante), e con un colore (in base alla

sostanza che filtrano), e sono suddivisi come segue:

antigas FFABEK(1÷3) (EN 141)

• ad assorbimento

• a reazione chimica

• a catalisi

antipolvere FFP(1÷3) (EN 143)

combinati FFABEK(1÷3)P(1÷3)

PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

I dispositivi per la protezione degli arti superiori riguardano in particolare le

mani, maggiormente esposte ai rischi, che possono essere di varia natura:

Guanti - norme di conformità EN420

Rischi meccanici ed elettrostatici - norme di conformità EN388

Rischi elettrici/folgorazione - norme di conformità EN60903

Rischi chimici e microbiologici - norme di conformità EN374

Rischi da freddo - norme di conformità EN511

Rischi da calore e fuoco - norme di conformità EN407

Rischi da vibrazioni - norme di conformità EN420

PROTEZIONE DEL CORPO

Sono DPI di vario tipo, appartenenti alla I, II e III categoria:

Indumenti di protezione (contro aggressioni meccaniche, chimiche, calore,

radiazioni, ecc.)

Dispositivi di protezione di tronco e addome (giubbotti o grembiuli)

Dispositivi di protezione della pelle (creme protettive, pomate).

PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI

La protezione dei piedi è importante sia per la loro incolumità sia per garantire

una buona stabilità del lavoratore. In generale, per gli arti inferiori, sono previsti

i seguenti DPI:

Scarpe - norme di conformità EN345

Ginocchiere

Ghette

Suole amovibili

Dispositivi amovibili di protezione per il collo del piede

Le calzature previste in un cantiere edile devono avere necessariamente i

seguenti requisiti:

• buona stabilità

• facile slacciamento

• puntale resistente agli urti

• soletta anti-perforazione

• suola antiscivolo

• adeguata protezione caldo/freddo

• calotta di protezione del calcagno

• imbottitura salva-malleolo

• protezione contro le micosi

• protezione contro le cariche elettrostatiche

• parti metalliche anticorrosive

PROTEZIONE DALLE CADUTE DALL’ALTO

I DPI anticaduta rientrano tutti nella III categoria, dati i rischi elevati che

derivano dalla caduta, e sono soggetti a particolari procedure di certificazione

CE; essi si dividono in:

• Imbragatura - norme di conformità EN361

• Cintura con imbracatura - norme di conformità EN358

• Cordino d'aggancio - norme di conformità EN355

Segnaletica sicurezza

Le normative di sicurezza prevedono una

segnaletica standardizzata per la sicurezza

I colori, i cartelli, la segnaletica gestuale, la

segnaletica acustica, sono regolate da direttive

CE e uniformi tra i paesi membri che le hanno

recepite

CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEI

CARTELLI

Divieto Vieta un comportamento che potrebbe causare pericolo;

ha una forma rotonda;

pittogramma nero su fondo bianco;

bordo e banda rossi.

Avvertimento

Avverte della presenza di un pericolo:

- ha una forma triangolare;

- pittogramma nero su fondo giallo;

- bordo nero.

Prescrizione

Prescrive un determinato comportamento o l’adozione di specifici dispositivi di

protezione:

- ha una forma rotonda;

- pittogramma bianco su fondo azzurro.

Salvataggio

Indica l’ubicazione e il percorso verso le vie di emergenza:

- ha una forma quadrata o rettangolare;

- pittogramma bianco su fondo verde.

Antincendio

Indica il tipo di attrezzature:

- è accompagnato da un cartello di salvataggio che ne indica l’ubicazione;

- ha una forma quadrata o rettangolare;

- pittogramma bianco su fondo rosso.

Segnalazione di ostacoli o punti di

pericolo

Indica i rischi di urto contro ostacoli, cadute di oggetti;

ha forma e dimensione commisurata alla dimensione dell’ostacolo;

pittogramma a strisce gialle e nere o rosse e bianche che hanno una

inclinazione di 45°.

Il segnale per le vie di circolazione

Indica le vie di circolazione con strisce continue di colore ben visibile (bianco o

giallo) in rapporto al pavimento sul quale sono applicate.

Segnale acustico

Deve avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo;

deve distinguersi da un altro segnale;

frequenza variabile per un livello più elevato di pericolo.

Segnale gestuale

Deve essere preciso, semplice e distinto da un altro segnale gestuale;

l’impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico;

la persona che emette i segnali impartisce le istruzioni di manovra al

destinatario dei segnali.