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Formazione generale dei
lavoratori ai sensi dell’art.37
comma 2 del D.Lgs.81/08TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
In base all’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il DATORE DI LAVORO assicura che ciascun
lavoratore riceva una formazione adeguata in materia si salute e sicurezza con
particolare riferimento a:
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza
(FORMAZIONE GENERALE)
Rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore
(FORMAZIONE SPECIFICA)
La formazione e l’addestramento devono avvenire:
In occasione della costituzione del rapporto di lavoro
In occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni
In occasione dell’introduzione di nuove attrezzature di
lavoro, nuove tecnologie o sostanze pericolose
Schema generale del corso
Concetto di rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organizzazione della prevenzione aziendale
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
DEFINIZIONI
PERICOLO:
Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni
RISCHIO:
Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno
DANNO:
Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (potrebbe accadere) e il rischio (sta accadendo)
R = P x D
Il valore di probabilità di accadimento di un determinato
evento è espresso, generalmente, in una scala
semiquantitativa di valori da 1 a 4
PROBABILITA’
(P)
VALORE DEFINIZIONE
IMPROBABILE 1 L’evento potrebbe in teoria accadere, ma
probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia
di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE 2 L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare
circostanze ed in concomitanza con altre condizioni
sfavorevoli
PROBABILE 3 L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche
se non automaticamente. Statisticamente si sono
verificati infortuni in analoghe circostanze di
lavoro.
MOLTO
PROBABILE
4 L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e
si sono verificati infortuni in azienda o in aziende
similari per analoghe condizioni di lavoro.
Per determinare le possibili conseguenze, considerando ciò che
potrebbe ragionevolmente accadere, si stabilisce
un’appropriata gravità del DANNO, mediante una scala di
valori variabili da 1 a 4
DANNO VALORE DEFINIZIONE
LIEVE 1 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica
rapidamente reversibile e che non richiede alcun trattamento
MODESTO 2 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con
inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di
primo soccorso
GRAVE 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con
effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede
trattamenti medici
GRAVISSIMO 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con
effetti letali o di invalidità totale
Quindi per valutare l’entità del RISCHIO in base al
prodotto dei due precedenti fattori (PxD) si utilizza
la MATRICE DEI RISCHI
MATRICE DEI RISCHI
GRAVISSIMO
DANNO
4 4 8 12 16
GRAVE 3 3 6 9 12
MODESTO 2 2 4 6 8
LIEVE 1 1 2 3 4
1 2 3 4
PROBABILITA’
IMPR
OBABI
LE
POSSI
BILE
PROBA
BILE
MOLT
O
PROBA
BILE
La valutazione numerica del livello del RISCHIO comporta l’attuazione di
misure di prevenzione e protezione in relazione alla valutazione dei rischi.
Questa permette di individuare una corrispondente scala di priorità degli
interventi da attuare o porre in essere al fine di ridurre in modo sensibile il
livello del rischio
CLASSE DI
RISCHIO
PRIORITA’ DI INTERVENTO
ELEVATO
(12 ≤ R ≤ 16)
Azioni correttive Immediate.
L’intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente
necessari non appena approvato il budget degli investimenti.
ENTRO 10 GIORNI
NOTEVOLE
(6 ≤ R ≤ 9)
Azioni correttive da programmare con urgenza.
L’intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche
successivamente a quelli stimati con priorità alta.
ENTRO 2 MESI
ACCETTABILE
(3 ≤ R ≤ 4)
Azioni correttive da programmare a medio termine.
Intervento da inserire in un programma a medio termine ma da realizzare anche in
tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più
urgenti.
DA 3 A 12 MESI
BASSO
(1 ≤ R ≤ 2)
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
DA 12 MESI A 2 ANNI
I rischi sono suddivisi in tre macrocategorie:
RISCHI PER LA SICUREZZADerivanti da macchine, attrezzature, sostanze esplosive, scale, mezzi di trasporto…
Occasione di lavoro
Infortunio
(evento traumatico, danno immediato)
E’ facilmente intuibile se l’infortunio è legato al lavoro
(RICONOSCIMENTO «AGEVOLE» DELLE CAUSE)
RISCHI PER LA SALUTEDerivanti dall’utilizzo di una sostanza, agente fisico, rumore, radiazioni,
movimentazione manuale dei carichi…
Occasione di lavoro
Malattia professionale
(evento progressivo)
Non è sempre facile capire se la malattia professionale è legata al
lavoro
(RICONOSCIMENTO COMPLICATO DELLE CAUSE)
RISCHI TRASVERSALIDerivanti dal lavoro notturno, incarichi stressanti, aspetti organizzativi ecc…
Occasione di lavoro
Stato patologico
E’ difficilissimo capire se uno stato patologico dipende da un rischio
trasversale al lavoro
(RICONOSCIMENTO COMPLICATISSIMO DELLE CAUSE)
Documento di valutazione dei rischi
(DVR)
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 definisce compiutamente l'attività e l'obbligo giuridico di valutazione dei rischi come:
« la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.»
Cosa si trova nel DVR
Descrizione ambienti
Cicli produttivi
Fattori di rischio e loro valutazione
Profili di rischio per mansioni
Programma di miglioramento
VALUTAZIONE DEI RISCHIconsiste:
Individuare i fattori di rischio
Individuare gli individui potenzialmente esposti
Valutare (stimare) i rischi
Individuare i possibili effetti
Individuare soluzioni per eliminare o ridurre il rischio ad
un livello accettabile
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata nel termine di trenta giorni dalle rispettive
causali:
in occasione di modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
sicurezza dei lavoratori
a seguito di infortuni significativi
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità
Chi deve svolgere la valutazione il rischio?
La valutazione del rischio, e quindi la successiva stesura del
Documento di Valutazione del Rischio (DVR), è uno degli obblighi
non delegabili del datore di lavoro.
Con esso dovranno partecipare anche:
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
il Medico Competente
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Chi lo custodisce?
Il documento può presentarsi in formato cartaceo o
informatico ma deve sempre essere custodito all'interno
dell'azienda (in caso di supporto informatico è necessario
possedere anche l'applicazione per poter aver accesso al
documento).
Il documento inoltre, per essere valido, deve essere munito
di data certa o attestata dalla sottoscrizione, oltre che del
datore di lavoro, anche del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e/o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale, e dal medico competente.
IL D.Lgs. 81/08 definisce il principio della
programmazione della prevenzione come un
«complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica per evitare o diminuire i
rischi professionali»
DATORE DI LAVORO
Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque ilsoggetto responsabile dell'attività come titolare deipoteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)
Ha dei compiti non delegabili quali:
• la valutazione del rischio
• la designazione del responsabile del servizio diprevenzione e protezione (RSPP)
Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codicepenale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri diigiene e sicurezza.
Sanzioni Datore di Lavoro
Nomina del medico competente
Obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica
Obbligo di informare il Medico Competente delle
cessazioni dei rapporti di lavoro
Obbligo di vigilare affinché i lavoratori con obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano assegnati alla
mansione specifica senza aver ricevuti il certificato
di idoneità del Medico Competente
Obbligo di sottoporre i lavoratori che si occupano di
movimentazione manuale dei carichi alla
sorveglianza sanitaria
Obbligo di provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi di sicurezza siano conformi
alla legge
Art.18, comma 1 a) Dlgs 81/08 e s.m. e i.Arresto da
2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Art.18, comma 1 g) Dlgs 81/08 e s.m. e i. Ammenda
da 2.000 a 4.000 euro
Art. 18, comma 1 g)-bis Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800
euro
Art. 18, comma 1 bb) Dlgs 81/08 e s.m. e i.Sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
Art.168, comma 2 d) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro
Art. 64, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da
2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Obbligo di formazione per il datore di lavoro che si
assume il ruolo di RSPP
Obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la
salute e sicurezza sul lavoro relativi all’attività
svolta dall’azienda, sui nominativi degli addetti alle
emergenze, sui nominativi dell’RSPP e del Medico
Competente
Obbligo di informare ciascun lavoratore sui rischi
specifici relativi all’attività che svolge, sui pericoli
connessi all’uso delle sostanze chimiche, sulle
misure di prevenzione e protezione adottate
Obbligo di formare in maniera adeguata ogni
lavoratore in materia di sicurezza e salute
Obbligo di fornire una formazione adeguata e
specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera
adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione
antincendio e al primo soccorso
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera
adeguata e specifica l’RLS
Art. 34, comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da
3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 36, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da
2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Art. 36, comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da
2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Art. 37, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da
2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Art. 37, comma 7 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da
2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Art. 37, comma 9 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da
2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Art. 37, comma 10 Dlgs 81/08 e s.m. e i. Arresto da
2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
DIRIGENTE
Secondo l’art. 2 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008, ildirigente è il soggetto che dirige le attivitàproduttive pur senza i poteri tipici del DL
Il dirigente:
• organizza il lavoro
• controlla la conformità
• segnala le anomalie e interviene a correggerleladdove il suo potere di spesa lo permette
PREPOSTO
Secondo l’art. 2 comma 1. lettera e) del D.Lgs. n.81/08, il
preposto:
• verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure
di sicurezza
• verifica la conformità di macchinari e attrezzature e
impedisce gli usi pericolosi
• istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in
sicurezza dei loro compiti
• sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti
a rischio
• segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando
a impedire le lavorazioni nei casi più gravi
LAVORATORE
Il lavoratore per legge, secondo l' all’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, è la“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativanell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senzaretribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
• collaborare all’attuazione delle misure
• rispettare le norme e le prescrizioni
• utilizzare correttamente le attrezzature
• utilizzare in modo appropriato i DPI
• segnalare immediatamente le anomalie
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i DPI
• partecipare ai programmi di formazione
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti
SANZIONI:
Arresto fino ad un mese o ammenda da € 200,00 ad € 600,00.
RSPP
Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e
dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e
gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai
rischi. (Art. 32 del D.Lgs. 81/08)
Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un
soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva.
In particolare:
• rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora
un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei
lavoratori;
• presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
• collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la
descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la
presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal
medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi
aziendali.
RLS
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspettidella salute e sicurezza durante il lavoro (art. 2 c.1 lett. i) D.Lgs. 81/08).
Le attribuzioni del RLS sono:
• accede agli ambienti in cui si svolgono le lavorazioni
• è consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla programmazione dellaprevenzione
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi ele relative misure di prevenzione
• è consultato in merito all’organizzazione della formazione
Quanti RLS devono essere presenti in
azienda?
n. Minimo di RLS n. Lavoratori presenti in azienda
1 Fino a 200 lavoratori
3 Da 201 a 1000 lavoratori
6 Oltre 1001 lavoratori
MEDICO COMPETENTE
Medico che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei
rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria
(art. 2 c.1 lett. h) D.Lgs. 81/08).
Gli obblighi del Medico Competente sono:
• collaborare con il DL alla valutazione dei rischi, alla predisposizione
della prevenzione e alla pianificazione degli interventi di
informazione e formazione dei lavoratori
• programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria in funzione dei
rischi specifici, istituendo, aggiornando e custodendo le cartelle
sanitarie e di rischio dei lavoratori
• visitare gli ambienti di lavoro
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il Medico Competente attua la sorveglianza sanitaria ed effettua visite mediche:
PREVENTIVE (Nella fase pre-assuntiva)
PERIODICHE
IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE
IN OCCASIONE DELLA RIPRESA DEL LAVORO A SEGUITO DI UNA ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUPERIORE A 60 gg
SU RICHIESTA DEL LAVORATORE QUALORA SI SOSPETTI UNA MALATTIA PROFESSIONALE LEGATA ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA
ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Sulla base delle visite effettuate il Medico
competente rilascia un giudizio:
Idoneità alla mansione specifica
Idoneità alla mansione con prescrizioni
Non idoneità alla mansione
(giusta causa, possibilità di ricorso)
La periodicità delle visite è stabilita dal MC sulla base della
valutazione e della tipologia dei rischi
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO Art.25
Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono riportate le suecondizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventualilivelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione, nonché il giudizio diidoneità alla mansione specifica.
LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO:
1. deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto asorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera c);
2. deve essere custodita sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale(art. 25, comma 1, lettera c);
3. nel caso di aziende con più di 15 dipendenti il luogo di custodia delle cartelle sanitarie deve essere concordatocon il datore di lavoro (art. 25, comma 1, lettera c);
4. deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro;
5. deve essere firmata dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità allamansione, delle informazioni relative alle modalità di conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitaricui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa;
6. su richiesta deve esserne fornita copia al lavoratore;
7. in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere consegnata ladocumentazione sanitaria dal medico competente al lavoratore, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, letterae);
8. in caso di cessazione dell’incarico il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suopossesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25,comma 1, lettera d).
ADDETTI AL 1° SOCCORSO
DEFINIZIONE: «lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti
previsti in materia di primo soccorso (ai sensi dell'art. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08)
mediante nomina da parte del datore di lavoro»
Gli addetti al primo soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per
l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli
interventi di pronto soccorso.
Tale formazione è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile,
con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento
della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione
di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
I corsi previsti dal D.M. 388/2003 sono così suddivisi:
- 16 ore per aziende classificate di gruppo "A"
- 12 ore per aziende classificate di gruppo "B" e "C"
Con cadenza triennale è previsto l'obbligo di aggiornamento per la parte pratica.
GRUPPO A:
I. Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche,
impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività, lavori in
sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a quattro;
III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato
del comparto dell'agricoltura.
GRUPPO B:
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo
A.
GRUPPO C:
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
Ai fini delle designazioni il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo
i criteri previsti nei decreti di cui all' art. 46 del d.lgs. 81/08.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici
dell'azienda o dell’unità produttiva.
ADDETTI ANTINCENDIO
L’addetto antincendio è, secondo gli articoli 18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008, il
lavoratore che ha avuto il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli
incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli
altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso.
Il responsabile, sia della nomina sia della formazione dell’addetto antincendio, è il Datore
di Lavoro.
Tra gli adempimenti del datore di lavoro, in merito alla sicurezza antincendio, previsti
dall’art. 18 del Decreto 81/08, troviamo:
designare i lavoratori che faranno parte della squadra di emergenza e di lotta agli
incendi,
informare i lavoratori dei rischi legati agli incendi, presenti nei luoghi di lavoro,
adottare le misure necessarie per permettere la gestione migliore delle emergenze,
nominare l’addetto antincendio occupandosi, tra le altre cose, della sua formazione.
Quali sono i compiti?
I compiti specifici dell’addetto antincendio sono quelli di:
collaborare all’individuazione dei rischi antincendio, presenti nei luoghi di
lavoro
proporre soluzioni per eliminare o mitigare i rischi rilevati,
verificare costantemente le vie di sicurezza e di evacuazione dei luoghi di
lavoro
occuparsi della realizzazione delle misure di segnalazione del rischio
d’incendio
assicurarsi dell’estinzione degli incendi, in collaborazione con i vigili del
fuoco
assicurarsi della buona funzionalità dei sistemi di protezione personale
antincendio
Data l’importanza di questa figura, la legislatura ha previsto precise norme,
relativamente alla sua formazione in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare,
l’art. 18 del D.LGs. 81/08 e l’Allegato VII del D.M. 10/1998, specificano che la
formazione sia strutturata in base al rischio di incendio presente nell’impresa, sia
dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico.
Perciò troviamo il seguente schema:
4 ore di formazione per imprese con rischio basso
8 ore di formazione per imprese con rischio medio
16 ore di formazione per imprese con rischio alto
Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI)
Come indicato all’ art. 74 del D.Lgs. 81/08, si intende per
Dispositivo di Protezione Individuale
«qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo»
Quando si adottano?Art.75 D.Lgs. 81/08
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Non sono dispositivi di protezione
individuale:
gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico
REQUISITI DEI DPI
essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé
un rischio aggiuntivo
essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità
Non devono creare impedimenti particolari o eccessivi all’operatività della persona
Devono essere adattabili alla persona, comodi e bentollerati
Devono essere resistenti e il più possibile economici
Non devono avere parti pericolose
Devono essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza
La manutenzione deve essere facile e devono essere eventualmente resistenti alle
operazioni di manutenzione
Categorie dei DPI
1° CATEGORIA: DPI per rischi fisici di modesta entità (contatti, urti con corpi a T non superiore a 50°C, vibrazioni, radiazioni che non raggiungono organi vitali);
2° CATEGORIA: quelli che non sono né di I né di II
3° CATEGORIA: proteggono da danni gravi e dalla morte (caschi, visiere, autorespiratori, dispositivi di trattenuta, temperature non inferiori a 100°C)
Obblighi del datore di lavoro (art. 77)
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con
altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai
rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e
delle norme d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato
e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli
elementi di valutazione.
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
hanno cura dei DPI messi a loro disposizione
non vi apportano modifiche di propria iniziativa
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
SUDDIVISIONE DPI
Convenzionalmente i DPI vengono suddivisi in funzione delle parti del corpo
che devono proteggere, si distinguono in:
PROTEZIONE DELLA TESTA
Il dispositivo di protezione per il capo è uno solo:
Elmetto - norme di conformità EN397
Esso è composto dalle seguenti parti:
• Calotta di protezione
• Bardatura
• Fascia antisudore
Deve avere i seguenti requisiti:
sufficiente resistenza alla perforazione
adeguato grado di assorbimento agli urti
buona aerazione
Il casco o elmetto deve essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI (es. cuffie
o visiera); inoltre la bardatura deve essere regolabile in altezza e in
larghezza.
In un cantiere edile, in prossimità dei ponteggi, è necessario alzare la calotta
rispetto alla bardatura per aumentare il grado di assorbimento di eventuale
materiale che cada dall'alto.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o
corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche,
ottiche e termiche. Per proteggere questi organi delicati si usano DPI del tipo:
Occhiali - norme di conformità EN166
Maschere - norme di conformità EN166
Visiere - norme di conformità EN166
Schermi - norme di conformità EN166
eventualmente abbinati a:
• Filtri per saldatura - norme di conformità EN169
• Filtri per raggi ultravioletti - norme di conformità EN170
• Filtri per raggi infrarossi - norme di conformità EN171
• Filtri di protezione solare per uso industriale - norme di conformità EN172
I danni da radiazione si differenziano in base al tipo di luce emessa:
luce blu: penetrazione della retina;
infrarosso: deformazione della cornea;
ultravioletto: arrossamento degli occhi;
Per ovviare a questi problemi vengono sempre più utilizzate maschere auto-
oscuranti per saldatori, con filtri opto-elettronici che si oscurano in 0,2 millesimi
di secondo dallo scoccare dell'arco elettrico.
PROTEZIONE DELL’UDITO
Il danno all'udito (detto ipoacusia professionale) è grave perché non
rimarginabile: le cellule uditive, infatti, se danneggiate non possono più
rigenerarsi.
I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il
rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85
decibel medi giornalieri; essi sono:
Cuffie - norme di conformità EN 352-1
• abbinate ad elmetto (EN 352-3)
• attive, con radio incorporata (EN 352-4)
Tappi auricolari - norme di conformità EN 352-2
• inserti (filtri)
• tappi con catenella
Archetti EN 352-2
I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequenza che
attenuano:
L da 65 Hz a 250 Hz
M da 250 Hz a 2000 Hz
H da 2000 Hz a 8000 Hz
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
I DPI a protezione delle vie respiratorie, detti anche APVR, servono a proteggere
da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a
permettere la normale respirazione quando il livello d'ossigeno è comunque
superiore al valore-limite del 17%. Essi vengono classificati come segue:
A FILTRO:
• mascherine antipolvere (facciale filtrante) monouso - norme di conformità
EN149
• semimaschere - norme di conformità EN140
• maschere a pieno facciale - norme di conformità EN136
ISOLANTI:
• autonomi (autorespiratori) EN137
a circuito aperto:
-a domanda a pressione positiva
-a domanda a pressione negativa
a circuito chiuso:
-a produzione d'ossigeno
-ad ossigeno compresso
• non autonomi (a circuito d'aria respirabile) EN139
con presa d'aria esterna:
-non assistito
-assistito manualmente
-assistito con motore
ad aria compressa:
-a flusso continuo
-ad erogazione a domanda con pressione positiva
-ad erogazione a domanda con pressione negativa
I filtri vengono poi classificati con una sigla (in base alla tipologia), con un
numero (da 1 a 3 in base al potere filtrante), e con un colore (in base alla
sostanza che filtrano), e sono suddivisi come segue:
antigas FFABEK(1÷3) (EN 141)
• ad assorbimento
• a reazione chimica
• a catalisi
antipolvere FFP(1÷3) (EN 143)
combinati FFABEK(1÷3)P(1÷3)
PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI
I dispositivi per la protezione degli arti superiori riguardano in particolare le
mani, maggiormente esposte ai rischi, che possono essere di varia natura:
Guanti - norme di conformità EN420
Rischi meccanici ed elettrostatici - norme di conformità EN388
Rischi elettrici/folgorazione - norme di conformità EN60903
Rischi chimici e microbiologici - norme di conformità EN374
Rischi da freddo - norme di conformità EN511
Rischi da calore e fuoco - norme di conformità EN407
Rischi da vibrazioni - norme di conformità EN420
PROTEZIONE DEL CORPO
Sono DPI di vario tipo, appartenenti alla I, II e III categoria:
Indumenti di protezione (contro aggressioni meccaniche, chimiche, calore,
radiazioni, ecc.)
Dispositivi di protezione di tronco e addome (giubbotti o grembiuli)
Dispositivi di protezione della pelle (creme protettive, pomate).
PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI
La protezione dei piedi è importante sia per la loro incolumità sia per garantire
una buona stabilità del lavoratore. In generale, per gli arti inferiori, sono previsti
i seguenti DPI:
Scarpe - norme di conformità EN345
Ginocchiere
Ghette
Suole amovibili
Dispositivi amovibili di protezione per il collo del piede
Le calzature previste in un cantiere edile devono avere necessariamente i
seguenti requisiti:
• buona stabilità
• facile slacciamento
• puntale resistente agli urti
• soletta anti-perforazione
• suola antiscivolo
• adeguata protezione caldo/freddo
• calotta di protezione del calcagno
• imbottitura salva-malleolo
• protezione contro le micosi
• protezione contro le cariche elettrostatiche
• parti metalliche anticorrosive
PROTEZIONE DALLE CADUTE DALL’ALTO
I DPI anticaduta rientrano tutti nella III categoria, dati i rischi elevati che
derivano dalla caduta, e sono soggetti a particolari procedure di certificazione
CE; essi si dividono in:
• Imbragatura - norme di conformità EN361
• Cintura con imbracatura - norme di conformità EN358
• Cordino d'aggancio - norme di conformità EN355
Segnaletica sicurezza
Le normative di sicurezza prevedono una
segnaletica standardizzata per la sicurezza
I colori, i cartelli, la segnaletica gestuale, la
segnaletica acustica, sono regolate da direttive
CE e uniformi tra i paesi membri che le hanno
recepite
Divieto Vieta un comportamento che potrebbe causare pericolo;
ha una forma rotonda;
pittogramma nero su fondo bianco;
bordo e banda rossi.
Avvertimento
Avverte della presenza di un pericolo:
- ha una forma triangolare;
- pittogramma nero su fondo giallo;
- bordo nero.
Prescrizione
Prescrive un determinato comportamento o l’adozione di specifici dispositivi di
protezione:
- ha una forma rotonda;
- pittogramma bianco su fondo azzurro.
Salvataggio
Indica l’ubicazione e il percorso verso le vie di emergenza:
- ha una forma quadrata o rettangolare;
- pittogramma bianco su fondo verde.
Antincendio
Indica il tipo di attrezzature:
- è accompagnato da un cartello di salvataggio che ne indica l’ubicazione;
- ha una forma quadrata o rettangolare;
- pittogramma bianco su fondo rosso.
Segnalazione di ostacoli o punti di
pericolo
Indica i rischi di urto contro ostacoli, cadute di oggetti;
ha forma e dimensione commisurata alla dimensione dell’ostacolo;
pittogramma a strisce gialle e nere o rosse e bianche che hanno una
inclinazione di 45°.
Il segnale per le vie di circolazione
Indica le vie di circolazione con strisce continue di colore ben visibile (bianco o
giallo) in rapporto al pavimento sul quale sono applicate.
Segnale acustico
Deve avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo;
deve distinguersi da un altro segnale;
frequenza variabile per un livello più elevato di pericolo.