Note a nuovo dlgs 2017 sulla via

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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 PRIME NOTE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE RIFORMA LA DISCIPLINA DELLA VIA IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE

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PRIME NOTE ALLO SCHEMA DI DECRETO

LEGISLATIVO CHE RIFORMA LA DISCIPLINA

DELLA VIA IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

2014/52/UE

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Sommario

IL LIVELLO DI PROGETTAZIONE SOTTOPONIBILE A VIA ................................................................................. 3

NOZIONE DI IMPATTO ................................................................................................................................... 8

CATEGORIE DI OPERE SOGGETTE A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ .......................................................... 9

CATEGORIE DI OPERE SOGGETTE A VIA ....................................................................................................... 11

STRAVOLGIMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DI VIA ................................................................................ 12

ESCLUSIONE VIA PROGETTI DIFESA NAZIONALE E DI PROTEZIONE CIVILE................................................. 14

ESENZIONE DELLA VIA DI PROGETTI SPECIFICI ............................................................................................ 15

PROCEDIMENTO DI VIA REGIONALE ............................................................................................................ 17

AIA E VIA ...................................................................................................................................................... 19

PROCEDURA DI VERIFICA di VIA .................................................................................................................. 20

CONTENUTO STUDIO AMBIENTALE PRELIMINARE ..................................................................................... 21

PER LA PROCEDURA DI VERIFICA ................................................................................................................. 21

FASE PRELIMINARE PER ............................................................................................................................... 23

LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: RIMOZIONE PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 23

DOCUMENTAZIONE DI VIS ALLEGATA ALLA ISTANZA DI VIA ....................................................................... 25

CONSULTAZIONE ULTERIORI LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO .............................................. 26

PROVVEDIMENTO DI VIA E ACCELERAZIONE SUI ........................................................................................ 27

PARERI NULLA OSTA E ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI .......................................................................... 27

PROVVEDIMENTO UNICO VIA AIA ............................................................................................................... 30

UNA NORMA CHE VUOLE BYPASSARE ......................................................................................................... 32

LE SENTENZE DI ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI VIA ................................................................. 32

NUOVO ALLEGATO CON ELENCO DI CATEGORIE DI OPERE SOTTOPONIBILI ALLA SOLA PROCEDURA DI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ STATALE .................................................................................................. 33

IL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA ......................................................................................... 34

BLOCCA IL PROCEDIMENTO DI VIA .............................................................................................................. 34

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IL LIVELLO DI PROGETTAZIONE SOTTOPONIBILE A VIA Testo vigente dlgs 152/2006:

“g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi

sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai

fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono

predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall’articolo 93,

commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Nuovo testo dlgs 152/2006:

Art. 23. DLgs 50/2016 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi):

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in

vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.

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Comma 4 articolo 216: “4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le

disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e

II (articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con

esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all’adozione delle

tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati

in materia.”

Secondo il comma 3 articolo 93dlgs 163/2006 (Codice contratti pubblici) : “3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche

qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una

relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili,

anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità

amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione

ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e

tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa”.

1 Secondo l’articolo 17 del DPR 207/2010 (regolamento esecutivo del Codice dei Contratti pubblici) al progetto preliminare deve

essere allegato lo studio di prefattibilità ambientale. Secondo l’articolo 20 del DPR 207/2010: “1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende: a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le

prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla

salute dei cittadini;

c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione

progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e

miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa

di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.”

Secondo la seconda parte del comma 2 articolo 21 del DPR 207/2010 (regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici): “Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti”

Secondo l’articolo 27 del DPR 207/2010: “”2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a

base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto

preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e

sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto

riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di

cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di

vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e

approvazioni in materia ambientale”

Non sembra dunque necessaria l’invocata rinnovazione della procedura di attestazione di compatibilità ambientale posto che non vi è stata una variazione della localizzazione dell’opera (cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 2569/2014 sulla natura del progetto preliminare nelle opere strategiche). Peraltro, ai sensi dell’art. 185, comma 5, del d lgs. n. 163/2006, ciò sarebbe necessario solo in caso di “significativa modificazione dell’impatto globale del progetto

sull’ambiente”.

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Corte Costituzionale N. 45 ORDINANZA 11 - 15 marzo 2013

Una ordinanza che prende come la Regione Toscana abbia modificato la propria legge regionale sulla VIA che prevedeva che il progetto da allegare allo Studio di Impatto Ambientale avesse le caratteristiche del progetto preliminare e non del definitivo Si riporta il testo della Ordinanza: Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Valutazioni ambientali - Norme della Regione Toscana

- Opere diverse da quelle pubbliche - Previsione che il progetto definitivo debba presentare un livello di

informazione e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici predisposti per i progetti

preliminari di opere pubbliche - Ricorso del Governo - Jussuperveniens satisfattivo delle pretese della parte

ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo. - Legge della Regione

Toscana 17 febbraio 2012, n. 6, art. 34, comma 1, lettera b). - Costituzione, art. 117, secondo comma,

lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 1; norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale, art. 23. (GU n.12 del 20-3-2013)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 34, comma 1, lettera b), della legge della Regione

Toscana 17 febbraio 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali.

Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005), promosso

dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-26 aprile 2012, depositato in

cancelleria il 27 aprile 2012 ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 27 febbraio 2013 il Presidente Franco Gallo, in luogo e con l'assenso del

Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato

Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20-26 aprile 2012, depositato il successivo 27 aprile, il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in

riferimento all'articolo 117, secondo comma,

lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 1, lettera

b), della legge della Regione Toscana 17 febbraio 2012, n. 6, recante «Disposizioni in materia di

valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e

alla l.r.

1/2005» (recte: dell'art. 41, comma 1, lettera b, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10,

recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica -VAS-, di valutazione di impatto

ambientale -VIA- e di valutazione di incidenza», nel testo sostituito dal citato art. 34, comma 1);

che il citato art. 34, comma 1, ha sostituito l'art. 41 della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010,

stabilendo, al comma 1, lettera b), che, con riferimento alle opere diverse da quelle pubbliche, si

intende per «progetto definitivo» il progetto che, «ai fini delle procedure previste dalla presente legge,

presenta un livello di informazione e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui

al primo periodo della lettera a)», e cioe' al livello di dettaglio e di informazioni proprio degli elaborati

caratterizzanti i progetti preliminari di opere pubbliche;

che, secondo il ricorrente, siffatta definizione sarebbe difforme da quella posta dall'art. 5, comma 1,

lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in virtù del quale,

ai fini della valutazione ambientale, e' definitivo quel progetto che «presenta almeno un livello

informativo e di dettaglio equivalente» al progetto definitivo di opere pubbliche e, quindi, la norma

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regionale permetterebbe di sottoporre alla valutazione d'impatto ambientale il «progetto

preliminare» e non quello «definitivo», in violazione dell'art. 23, comma 1, del d.lgs.

n. 152 del 2006, recando in tal modo vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che nel giudizio si e' costituita la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-

tempore, deducendo che la norma censurata «e' frutto di un refuso» e chiedendo che sia dichiarata

cessata la materia del contendere, in quanto la disposizione e' stata «corretta nella proposta di legge

della Giunta regionale ora all'esame del Consiglio» e «l'ufficio V.I.A. competente» ha attestato che

non e' stata applicata;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 4 febbraio 2013, ha depositato atto di rinuncia al

ricorso, esponendo che il sopravvenuto art. 135 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29

(Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) ha modificato la norma impugnata,

rendendola conforme alla sopra richiamata disposizione della legge statale, sicche' sono «venute

meno le ragioni» della proposta impugnazione;

che la Regione Toscana, con atto depositato il 15 febbraio 2013, ha formalmente accettato la rinuncia.

Considerato che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

er questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2013.

Non a caso la possibilità di sottoporre a VIA il progetto preliminare e non il definitivo è stata introdotta per le opere di interessa strategico. Quindi con la modifica introdotta dal nuovo DLgs si è reso ordinario ciò che invece era straordinario. Di seguito nei due riquadri riporto la normativa sulle opere strategiche che introdusse per prima questa modifica Le novità introdotto dal DLGS 20/8/2002 n. 190

A livello di disciplina della progettazione delle opere disciplinate dalla normativa in esame , in caso di applicabilità

della Valutazione di Impatto Ambientale , il DLgs 190/2002 (comma 3 dell’articolo 3 ) prevede che già nel progetto

preliminare dovrà essere contenuto lo studio di impatto ambientale. La legge 109/1994 (c.d. Merloni sui lavori

pubblici) che tutt’ora prevede che lo studio di impatto accompagni il progetto esecutivo , resta sul punto applicabile a

tutte quello opere sottoponibili a VIA ma che non rientrano tra le opere strategiche ai sensi della normativa in esame

Decreto Legislativo 20/8/2002 n. 190 “Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle

infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26-8-

2002- Suppl. Ordinario n.174)

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Premessa: La delega al Governo della legge 443/2001

Con la legge 443/2001 il Governo è stato delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle

regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un

quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati secondo

le modalità in precedenza descritte , a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale

(VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (Direttiva 96/61 e relativa DLgs 372/1999) . La legge 21/12/2001 n.443

ha definito i principi a cui dovranno attenersi i decreti legislativi sopra citati tra questi alla lettera b) del comma 2 si

afferma che sarà il CIPE ad approvare il giudizio di VIA sulla base dell’istruttoria svolta dal Ministero competente (

Ambiente e Territorio) . Come si è visto commentando il provvedimento precedente la legge 166/2002 (disposizioni in

materia di infrastrutture e trasporti ) questa ultima legge , modificando la legge 443/2001 ha introdotto ulteriori

criteri di delega .

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NOZIONE DI IMPATTO

Nuova definizione di impatto apportata dal DLgs che modifica l’articolo 6 del DLgs 152/2006

Nella dizione precedente c’era significativi e non solo negativi. La questione è tutt’altro che formale come dimostro di seguito: Impatto ambientale significativo ai fini della applicabilità della VIA (lett. c) articolo 5 Viene fornita una definizione ampia di impatto ambientale , definizione necessaria per utilizzarla come

parametro ( o insieme di parametri) al fine di definire la significatività dell’impatto per l’applicabilità della

VIA secondo il comma 5 dell’articolo 61. In particolare per impatto ambientale si intende : “ alterazione

qualitativa e/o quantitativa , diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea,

singola e cumulativa , positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori

antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali , agricoli ed economici,

in conseguenza dell’attuazione di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione, dismissione

nonché di eventuali malfunzionamenti”.

In tal modo possiamo dire che vengano rispettate le condizioni generali di applicabilità della VIA2, secondo

la significatività3 4 dell’impatto del progetto per la sua natura, dimensioni od ubicazione. 5

1 “La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul

patrimonio culturale” 2 Comma 5 articolo 6 : “La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi

sull’ambiente e sul patrimonio culturale”. 3 Consiglio di Stato 5186/2008: “per <<area interessata dalla cava>>, deve intendersi, non solo l’area di escavazione, ma l’intera area

destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e

scarico, in quanto comunque funzionale all’attività di cava. Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio della norma volta a porre limiti

all’attività di cava in considerazione dell’impatto ambientale che la stessa può avere. Sotto questo profilo, il Collegio ritiene che l’impatto

sul territorio dipenda non solo dall’area strettamente destinata all’escavazione, ma dall’intera area funzionale all’attività di cava, la quale

risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistico, rilevando, così, sotto l’aspetto ambientale.”

4 Consiglio di Stato 4246/2010: “In particolare è eccentrico, rispetto al quadro delle norme e dei principi che si è dianzi sintetizzato,

valorizzare la nozione di “centro abitato” contemplata dal codice della strada (artt. 3 e 4). La giurisprudenza è univoca nel segnalarne la

diversa connotazione giuridica rispetto all’analogo concetto previsto dalla disciplina urbanistica (art. 41-quinquies, l. n. 1150 del 1942); a

fortiori queste conclusioni valgono per la procedura di V.I.A. atteso che scopo essenziale della normativa stradale è quello di assicurare

la sicurezza della circolazione mediante prescrizioni tecniche e norme di comportamento (cfr. da ultimo Cons. St., sez. II, 11 marzo

2009; sez. IV, 5 aprile 2005, n. 1560). Al contrario l’area in questione, pur non essendo gravata da vincoli ambientali o paesaggistici e

non ricadendo in area naturale protetta (tanto è vero che il Parco del Mincio nella sostanza non si opposto all’intervento per quanto di

sua competenza):

a) è prospiciente al centro storico (e segnatamente al palazzo ducale), da cui dista poche centinaia di metri;

b) si affaccia sul fiume Mincio;

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CATEGORIE DI OPERE SOGGETTE A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Le modifiche apportate dal nuovo DLgs al DLgs 152/2006

Le prime due lettere non fanno che riprodurre quanto già previsto dalla lettera a) comma 7 articolo 6 dlgs 152/2006 e dalla lettera b) comma 7 articolo 6 dlgs 152/2006. Con la differenza che nella nuova versione la nozione di impatto si riduce a quello negativo togliendo il riferimento a quello significativo che poi è la dizione di impatto del paragrafo 1 dell’articolo 1 della nuova Direttiva UE

c) si pone come intercapedine fra il centro storico ed altri agglomerati urbani ed industriali (meglio descritti in precedenza).

Non appare pertanto abnorme o manifestamente illogica o sviata la decisione del comune di negare i permessi edilizi, mancando la

verifica di compatibilità, sulla scorta di quanto previsto dal più volte menzionato art. 1, co. 6, se rettamente interpretato l’Allegato tecnico

B; il carattere consolidato dell’area è tale se riguardato sotto il profilo che conserva ancora tratti di autonoma valenza ambientale,

storica, paesaggistica; pur trattandosi di area racchiusa in zone di territorio che la rendono, ai fini della disciplina dettata in materia di

V.I.A., una sorta di “ponte” fra il centro storico - ubicato oltre il fiume, e gli altri agglomerati ubicati alle sue spalle. E’ dunque irrilevante

che la destinazione urbanistica dell’area - zona C - preveda l’espansione residenziale, ovvero che non siano presenti sul suolo opere di

urbanizzazione primaria o secondaria.”

5 Paragrafo 1 articolo 2 DIR 85/337. Si ricorda che secondo la Corte di Giustizia è in contrasto con la direttiva sulla VIA un

recepimento: “> mediante il ricorso a soglie limite tali che, per determinare se un progetto vada sottoposto ad uno studio di impatto ambientale, non viene preso in considerazione l’insieme delle sue caratteristiche, ma solo le sue dimensioni >.. infatti, anche in progetto di dimensioni ridotte può avere un notevole impatto sull’ambiente se è localizzato in un luogo in cui i fattori ambientali contemplati dall’articolo 3 della direttiva (come la fauna, flora, il suolo, l’acqua, il clima o il patrimonio culturale) sono sensibili al minimo cambiamento “ Corte di Giustizia sez. V 21/9/1999 (Causa C – 392/96).

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Invece per le nuove lettere c) e d) dell’articolo 6 c’è un riferimento diretto alle soglie e ai criteri del

decreto 30/3/2015 per un commento del quale vedi qui

https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/le-linee-guida-verifica-via-2015

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CATEGORIE DI OPERE SOGGETTE A VIA

Il nuovo comma 7 articolo 6 come modificato dal DLgs in oggetto:

Si riproduce sostanzialmente quanto previsto dalla normativa attuale ma senza il riferimento al concetto di significatività dell’impatto.

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STRAVOLGIMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DI VIA Il nuovo comma 9 dell’articolo 6 del dlgs 152/2006 introdotto dal nuovo dlgs prevede che:

Si tratta di una versione ambigua della fase preliminare disciplinata attualmente dall’articolo 21 del dlgs 152/2006 che come vedremo verrà sostituita dal nuovo dlgs in modo assolutamente riduttivo rispetto al testo attuale. Pericolosissimo è il concetto di “presunta assenza di potenziali

impatti ambientali negativi” che dovrebbe emergere da altrettante presunte “liste di controllo” per le quali si rinvia ad un decreto ministeriale6 futuro. In questo modo si lascia una totale discrezionalità al committente del progetto e alla autorità competente nel decidere la procedura applicabile fuori da ogni controllo pubblico trasparente. Invece la fase preliminare era prevista solo ed unicamente (una volta definita ex lege l’applicabilità di Verifica o di VIA ordinaria) per stabilire il contenuto della documentazione di VIA. Si riporta nel riquadro il testo attuale delle norme sulla fase preliminare ex articolo 21 DLgs 152/2006: 1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. 2. L'autorità competente all'esito delle attività di cui al comma 1:

a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero; c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto,

l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;

d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento. 3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili

6 Articolo 25 nuovo DLgs (Disposizioni attuative): “l. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del

territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i contenuti della modulistlca necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall' articolo 3 del presente decreto

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4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

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ESCLUSIONE VIA PROGETTI DIFESA NAZIONALE E DI PROTEZIONE CIVILE Nuovo comma 10 articolo 6 dlgs 152/2006:

Vigente comma 10 articolo 6 del DLgs 152/2006 senza modifica “10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi

destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La

esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della

difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare.”

Questa norma anche nella nuova versione lascia comunque ad un atto formale la decisione di escludere dalla VIA le opere di difesa nazionale presupponendo quindi che si svolga una istruttoria che dovrà comunque rispettare quanto previsto dal paragrafo 3 articolo 2 DIR 85/337 secondo il quale gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva. In questi casi gli Stati membri:

a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione; b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di

valutazione di cui alla lettera a),le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa ;

c) informano la Commissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente e disposizione dei propri cittadini. La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri. La Commissione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all’applicazione del presente paragrafo

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ESENZIONE DELLA VIA DI PROGETTI SPECIFICI Il nuovo comma 11 articolo 6 introdotto dal DLgs che modifica il DLgs 152/2006:

Versione attuale comma 11 articolo 6 DLgs 152/2006 “11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile

in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai

sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare

l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di

calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa

dalle autorità che dispongono tali interventi: a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui

alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione,

delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.” Il nuovo comma 11 travolge la finalità del precedente versione del comma 11 che era riferita solo a interventi di urgenza per ragioni di protezione civile. La nuova versione del comma 11 lascia un potere enorme al Ministero dell’Ambiente di non applicare la VIA disciplinata dal dlgs 152/2006 a qualsiasi categoria di progetto elencata negli allegati alla Parte II del DLgs 152/2006. La Direttiva al paragrafo 4 articolo 2 prevede una norma simile che

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“ 4. Fatto salvo l'articolo 77, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un

progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida

negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente

direttiva.

La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione

del presente paragrafo.” Occorre precisare che questo paragrafo 4 era in precedenza più permissivo perché prevedeva la possibilità di escludere dalla applicazione della VIA un progetto specifico prevedendo un'altra valutazione. Quindi questa norma introdotto con il nuovo comma 11 articolo del dlgs 152/2006 anche se assolutamente pericolosa, come tutte le esenzioni generiche, non potrà non essere interpretata nel senso che la decisione di escludere dalla VIA il singolo progetto non potrà non tenere conto dei requisiti minimi da rispettare per gli Stati membri in attuazione dell’articolo 2.2 della Direttiva : 1. Domanda con allegato progetto e studio di impatto 2. Fase di consultazione del pubblico e amministrazioni interessate 3. valutazione dello studio di impatto sulla base anche della consultazione 4. giudizio di VIA distinto e precedente l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera Si veda in questo senso il paragrafo 3 del nuovo articolo 8bis della Direttiva: ” 3.Qualora

gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse

dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente

articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di

tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in

essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del

presente articolo.” Si veda anche la Corte di Giustizia del 16/9/1999 (causa C435/97 su domanda di decisione pregiudiziale del TAR Bolzano ): “... qualunque sia il metodo adottato da uno

Stato per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno la VIA ..... tale metodo non

deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che

non sfugga alla VIA nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto

sull’ambiente..... il legislatore poteva sottrarre il progetto all’obbligo di valutazione solo

se, alla data di adozione della legge regionale 27/1992 , era in grado di valutare in modo

preciso l’impatto complessivo che avrebbe potuto avere l’insieme dei lavori di esecuzione

del progetto . Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che, nel caso di un

progetto che richiede una valutazione ai sensi della direttiva, l'art. 2, n. 1 e 2, della stessa

autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di valutazione diversa da quella

istituita dalla direttiva, ove detta procedura sia incorporata in una procedura nazionale

esistente o da stabilire ai sensi dell'art. 2, n.2, della direttiva. Tuttavia, detta procedura

alternativa deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e da 5 a 10 della direttiva, tra i

quali la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 6 della stessa ”. 7 VIA transfrontaliera

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PROCEDIMENTO DI VIA REGIONALE

Nuovo articolo 7bis introdotto dal nuovo DLgs che modifica il dlgs 152-2016

“Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità del procedimento unico

di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241”. Cosa dice questo comma 4 articolo 14 legge 241/1990 solo parzialmente modificato dal nuovo DLgs: “4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni,

intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari

alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi

di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità

sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della

verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si

conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del

medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a

progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.”

Il nuovo DLgs oggetto di questo commento non modifica l’articolo 7 del dlgs 152/2006 che al comma 7 lettera e) afferma che spettano alle Regioni la disciplina: “e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede

di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente

decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”

Relativamente alla lettera e) i limiti generali sono quelli dettati dal DLgs 152/2006 nel rispetto delle norme comunitarie (vedi paragrafo 1.5 del presente commento. Relativamente invece al riferimento all’articolo 29 delle legge 241/1990 secondo questo articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili di competenza esclusiva della legislazione statale ( ex lettera m) comma 2 articolo 117 della Costituzione, le disposizioni della legge 241 concernenti:

1. gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti

2. la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, e la conferenza di servizi Il che significa che i principi generali suddetti, in primo luogo quelli sulla conferenza dei servizi, affermati dalla legge 241/1990 rientrando nella competenza esclusiva dello stato non possono essere derogati in peius da parte delle Regioni che potranno invece sviluppare e ampliare ulteriori livelli di accelerazione nella procedura della conferenza (nelle materie di loro competenza), ma non ridurre le semplificazioni della legge nazionale. A conferma di quanto sopra vedi anche nuovo comma 98 articolo 7 dlgs 152/2006 secondo il quale le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 49 e

8 Introdotto dalla lettera e) comma 4 articolo 2 dlgs 128/2010

9 Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto

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7 (vedi sopra nel presente paragrafo del commento) nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo10

10

Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

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AIA E VIA

Articolo 7 dello schema di dlgs che modifica il dlgs 152/2006

(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152) “1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ("Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di

8ssoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale");

b) il comma I è sostituito dal seguente: "Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA,

l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta

procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA."; b) al comma 4, le parole "articolo 20" sono sostituite dalle seguenti "articolo 19"; Scompare la prima parte del comma 1 articolo 10 dlgs 152/2006 secondo il quale: “1.Il

provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata

ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel

campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto.” Ma in realtà come vedremo in seguito nel presente commento viene introdotto un nuovo articolo sul provvedimento unico ambientale che assorbe AIA nella VIA.

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PROCEDURA DI VERIFICA di VIA

Il nuovo articolo 19modificato dal DLgs in esame sostanzialmente riprende in buona parte l’attuale articolo 20 del dlgs 152/2006 mentre rimuove l’articolo 19 esistente che elencava distintamente le fasi della procedura di verifica due delle quali erano: “d) lo svolgimento di consultazioni; f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;” A conferma di questa rimozione il nuovo articolo 19 non riprende quanto previsto dal comma 3 dell’attuale articolo 20: “3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque

abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.”

Questa lacuna appare in contrasto con la definizione generale di valutazione di impatto ambientale ex Direttiva UE si veda lettera g) paragrafo 2 articolo 1 che comprende la fase di consultazione in generale quindi anche per la verifica di VIA. Non a caso il considerando n° 16 afferma: “(16) L’effettiva partecipazione del pubblico all’adozione

di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo

per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della

loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la

consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate” Ad ulteriore conferma del suddetto assunto si veda la Sentenza Corte di Giustizia 9/11/2006 causa C261-05 secondo la quale : “ 31.Dall'articolo 6, n. 2, della detta direttiva risulta che gli Stati

membri si adoperano affinché il pubblico interessato abbia la possibilità di esprimere il proprio

parere prima del rilascio dell'autorizzazione per un progetto. A termini del suo n. 3 ciascuno Stato

membro ha il potere di definire le modalità di tale consultazione. A questo riguardo tale paragrafo

elenca una serie di facoltà spettanti agli Stati membri, senza che tale elenco abbia carattere

esaustivo, come risulta dall'espressione <<tra l'altro>>. 32. Tale formulazione indica che il

Legislatore comunitario non ha voluto limitare i poteri degli Stati membri nell'ambito della determinazione delle modalità di consultazione del pubblico, ma, al contrario, ha voluto

riconoscere a questi un ampio potere discrezionale nella definizione delle dette modalità” Possiamo quindi dire che la nuova Direttiva formalizzi un indirizzo delle istituzioni UE che mira ad ampliare il ruolo del pubblico nella procedura di VIA come è stato affermato dal Parere del Comitato Regioni della UE «Migliorare le direttive VIA e VAS» (2010/C 232/07) (GUE n. 232C del 27/8/2010) secondo il quale: “… bisogna dare al pubblico, in

tempo utile, la reale opportunità di intervenire nel processo decisionale. L’avvio della

consultazione pubblica deve avvenire il prima possibile, ad esempio, nella fase di

definizione del campo di applicazione e in quella di verifica dell’assoggettabilità. Inoltre,

devono essere elaborati requisiti minimi sul modo migliore per rendere accessibile la

documentazione VIA al pubblico interessato” Tutto questo è invece stravolto dal nuovo DLgs in esame.

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CONTENUTO STUDIO AMBIENTALE PRELIMINARE

PER LA PROCEDURA DI VERIFICA Il nuovo DLgs in esame introduce il nuovo allegato IV-bis alla Parte II del DLgs 152/2006. Tale allegato definisce il contenuto dello studio ambientale preliminare che deve essere allegato alla documentazione per lo svolgimento della procedura di verifica. Occorre dire che la norma colma una lacuna che ad oggi era colmata solo indirettamente. Nella versione precedente non esisteva una allegato specifico che definisse il contenuto della domanda di procedura di verifica, quello che nel TU ambientale viene definito lo studio preliminare ambientale (articolo 20DLgs 152/2006). Lo studio preliminare ambientale in assenza di una norma del testo unico ambientale che ne definisca precisamente il contenuto deve avere come riferimento sia lo studio di prefattibilità ambientale previsto dalla normativa sugli appalti pubblici integrata dal contenuto dell’allegato VII al DLgs 152/2006 che fa riferimento al SIA della procedura ordinaria, con un grado di approfondimento minore in ragione del livello soltanto preliminare (e non già definitivo a differenza della VIA) del progetto. In particolare la definizione di tale studio è contenuto nell’articolo 20 del DPR 207/2010 (regolamento esecutivo del Codice dei Contratti pubblici) . Ora la nuova versione della Direttiva ha introdotto un apposito allegato IIA che definisce il contenuto della richiesta di procedura di verifica ARTICOLO 20 DPR 207/2010 NUOVO ALLEGATO IV-BIS ALLA PARTE

II DGLS 152/2006 a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche; d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

1. Descrizione del progetto comprese in particolare: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate. 2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante. 3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità

La versione del dpr 207/2010 contiene elementi non presi in considerazione dal nuovo allegato IV-bis come il parametro salute e quelle delle alternative localizzative e tipologiche. Ciò appare

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ancora più rilevante se consideriamo che nel nuovo DLgs che modifica il DLgs 152/2006 nella fase di verifica non c’è alcuna partecipazione del pubblico. Però esiste esiste una norma di chiusura nell’allegato IV-bis che può integrare le lacune sopra esposte. Infatti alla fine di detto allegato si afferma che: ”Nel raccogliere i dati a norma dei punti

da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato III”. L’allegato III alla Direttiva è quello che definisce i parametri per lo svolgimento della istruttoria in vista della decisione sulla verifica di assoggettabilità a VIA che è stato tradotto nel DLgs 152/2006 nell’allegato V. Si veda inoltre il Decreto Ministero Ambiente 30 marzo 2015 “Linee guida per la verifica di

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni”

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FASE PRELIMINARE PER

LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: RIMOZIONE

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

I nuovi articoli 20 e 21 del DLgs 152/2006 disciplinano una fase di consultazione tra committente dell’opera assoggetta a VIA e l’Autorità Competente per definire i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Anche in questa fase non si prevede alcuna partecipazione del pubblico neppure nella forma della pubblicazione degli atti presentati dal Committente del progetto.

La Relazione 200911

della Commissione UE sullo stato di applicazione della Direttiva sulla VIA ha

ricordato come alcuni Stati membri hanno applicato in modo estensivo alcuni aspetti della

Direttiva , in particolare si sono spinti oltre i requisiti minimi della direttiva, imponendo di

rendere obbligatoria la definizione dell'ambito di applicazione (e quindi il contenuto e la

portata degli aspetti a cui si riferiranno le informazioni ambientali da trasmettere all'autorità

competente) e prevedendo la consultazione del pubblico durante questa fase. A conferma , rileva

la Relazione, è fondamentale per dare fondatezza alla decisione finale sul progetto , la qualità

delle informazioni utilizzate nella documentazione relativa alla VIA e della procedura. In tal

senso possono aiutare analisti esterni o l’assistenza di esperti indipendenti

La Relazione 2009 suddetta ha altresì precisato:

1. Il pubblico deve avere l'opportunità di intervenire attivamente già nelle fasi iniziali del

processo decisionale (procedura di verifica) in materia di ambiente e non dopo la presentazione

dello Studio di Impatto Ambientale.

2. La consultazione pubblica sia efficace deve essere svolta con tempi ragionevoli poiché tempi

limitati costituiscono un ostacolo.

3. Non devono essere imposte condizioni restrittive , a livello nazionale, sulle condizioni di

informazione e consultazione del pubblico.

4. I costi della procedure per chiedere il riesame della decisione di VIA sono un impedimento di

accesso alla giustizia.

La nuova Direttiva modifica il paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva introducendo un principio

rilevante in materia di partecipazione del pubblico. Il nuovo paragrafo 2 afferma che il concetto di “partecipazione in una fase precoce del processo decisionale” è finalizzato ad una:

” efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato”

11

Relazione della Commissione al Consig lio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al

Comitato delle Regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) – Bruxelles, 23.7.2009 COM(2009) 378 definitivo

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Quindi anche in questo caso il nuovo DLgs stravolge gli indirizzi più innovativi in materia di partecipazione del pubblico.

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DOCUMENTAZIONE DI VIS ALLEGATA ALLA ISTANZA DI VIA

Secondo il nuovo comma 2 articolo 23 del DLgs 152/2006 la documentazione di Valutazione di

impatto sanitario è obbligatoria solo per le categorie di opere nel seguente riquadro:

centrali termiche e albi Impiallti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW,

Francamente una scelta incomprensibile, visto che vengono esclusi tutti gli impianti di gestione rifiuti nonché numerose categorie di impianti chimici solo per fare degli esempi. Peraltro si tratta solo di una conferma di norma già prevista dall’ordinamento nazionale ex articolo 912 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Per definire il contenuto della VIS si faccia rinvio a successive linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità da approvare con un decreto che chissà quando arriverà e non si citino quelle già esistenti prodotte dal sistema delle Agenzie Ambientali e dall’Ispra. Già nella legge 221/2015 si affermava la previsione che le risorse da utilizzare per applicare la VIS non debbano comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, il che significa di fatto l’impossibilità per l’ISS di svolgere i compiti che questa norma gli assegna. Non comprendendo che la VIS prevenendo l’impatto sanitario ridurrà complessivamente i costi sanitari anche pubblici per cifre per maggiori di quelle necessarie per il suo funzionamento e applicazione concreta. Infatti anche il nuovo dlgs prevede la clausola di invarianza finanziaria13 Inoltre c’è la mancata definizione dei passaggi formali che l’ISS dovrà svolgere per integrare la attività del valutatore cioè l’Autorità Competente al rilascio del provvedimento di VIA. Insomma peggio di quello che c’era già visto che il Dpcm 27/12/1988 (fino all’attuale DLgs mai abrogato ma solo modificato14) che definisce il contenuto degli studi di impatto ambientale che devono accompagnare il progetto sottoposto a VIA , all’allegato 2 contiene una sezione Salute Pubblica15. Questo decreto è applicabile ai progetti ed opere sottoposti a VIA statale (allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006) ma anche, per quanto non disciplinato a livello regionale, anche ai progetti sottoposti a VIA di competenza delle Regioni. Questo Dpcm fino ad ora costituiva attuazione con quanto previsto dall’allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuti dello

12

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&elenco30giorni=false 13

Articolo 27 (Clausola dllnvarlanza finanziaria) “1.Dall'alluazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Fermo il disposto di cui all'articolo 21, le attività di cui al presente decreto SODO svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.” 14

“Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di

quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.” Ultima parte comma 1 articolo 34 del DLgs 152/2006 15

http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/d.p.c.m.27dicembre1988.pdf

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studio di impatto ambientale) anche se praticamente sempre rimosso nelle procedure di VIA concrete sia nazionali che regionali. Questo dpcm viene abrogato con l’entrate in vigore del dlgs nuovo ex articolo 26 dello stesso.

CONSULTAZIONE ULTERIORI LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Il nuovo articolo 24 del DLgs 152/2006, introdotto dal DLgs in esame, non prevede più la pubblicazione dell’avviso della presentazione della istanza di VIA anche a mezzo stampa ma solo con pubblicazione nel sito web della autorità competente. Questo è un limite perché le sezioni dei siti soprattutto delle Regioni ma anche del Ministero sono ancora poco frequentate. Il nuovo articolo 24 rimuove anche il comma 5 del vigente articolo 24 secondo cui: “5. Il

provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni

pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.” Si tratta di una ulteriore scelta di limitazione della partecipazione del pubblico lasciando ancora di più spazio alla discrezionalità della autorità competente nel valutare le osservazioni del pubblico. Viene anche eliminato il comma 8 dell’articolo 24 vigente prima della modifica, secondo questo comma: “8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su

propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico

contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del

contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto

ambientale.”

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PROVVEDIMENTO DI VIA E ACCELERAZIONE SUI

PARERI NULLA OSTA E ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Mentre la versione vigente dell’articolo 25 prevedeva che autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale di altri enti diversi dalla autorità competente di VIA se non rilasciati nei termini di legge dovessero essere comunque “recuperati” in conferenza dei servizi, questa norma non esiste più nella nuova versione dell’articolo 25. Peraltro occorre dire che la recente riforma della Conferenza dei Servizi lascia la possibilità di limitare gli effetti negativi di questa modifica introdotta dal DLgs in esame. Si riportano le modalità di svolgimento della Conferenza dei Servizi secondo la recente riforma in caso di procedura di VIA La nuova disciplina della conferenza dei servizi di cui al DLgs 172/2016

16 prevede che qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi. La conferenza e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica della completezza della documentazione di VIA e si conclude entro il termine di 300 giorni .

La partecipazione del pubblico alla conferenza dei servizi

L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti non solo destinatari diretti del provvedimento ma anche ad altri genericamente interessati (vedi articolo 7 legge 241/1990) possono intervenire nel procedimento, Intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990 significa:

a) prendere visione degli atti del procedimento; b) presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare

ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Le determinazioni che devono rilasciare nella Conferenza dei Servizi le autorità competenti in

materia ambientale

Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è fissato in novanta giorni. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

16

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00141/sg

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Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra evidenziati, equivalgono ad assenso senza condizioni. I casi in cui la UE prevede provvedimenti espressi riguardano ad esempio oltre alla normativa sulla VIA, anche quella sulla biodiversità, sulle autorizzazioni agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera, nulla osta per rischi di incidenti rilevanti.

Decisione conclusiva della Conferenza

Scaduto il termine dei 90 giorni, l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Effetti della decisione della Conferenza dei Servizi

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. In caso di approvazione unanime la determinazione è immediatamente efficace. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Dissensi in Conferenza dei Servizi: opposizione alla decisione di conclusione della Conferenza

anche da parte del Sindaco come autorità sanitaria comunale

In caso di approvazione della decisione di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione é sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. In particolare secondo l’articolo 15.quinquies contro la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (quindi anche il Sindaco) possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

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Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Il ruolo di mediazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di opposizione

La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle Amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella prima riunione, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine. Qualora all'esito delle riunioni di cui sopra sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui sopra..

Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmati contenute nel Piano energetico regionale o delle quote minime di incremento dell' energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai sensi del paragrafo 1.

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PROVVEDIMENTO UNICO VIA AIA Il nuovo articolo 27 prevede un provvedimento unico di VIA comprensivo di ogni altra autorizzazione compresa l’AIA oltre ad altre elencate nel comma 2. Una norma simile c’è anche nella versione attuale del dlgs 152/2006 ma il punto è che andrebbe chiarito la modalità di svolgimento della istruttoria.

La questione va interpretata alla luce della giurisprudenza in particolare sui rapporti VIA e AIA: Consiglio di Stato parere 18/6/2008 n. 1001 “L’AIA è una complessa procedura diretta ad evitare

ogni forma di inquinamento anche con prescrizioni relative

alla modificazione da apportare agli impianti e alle tecniche da adottare nell’esercizio degli stessi”. TAR Toscana sentenza n. 592 del 2010

“ Lo studio degli impatti prodotti sulla componente ambientale e paesaggistica costituisce uno

degli aspetti necessari della valutazione di impatto ambientale di

talché ogni questione relativa a tali impatti deve trovare soluzione nell’ambito del procedimento

VIA e non può essere demandato in sede di procedura di AIA

Consiglio di stato sentenza 1541/2012

Secondo la quale la istruttoria di VIA non può essere assorbita dall’AIA e viceversa: “ E’ vero infatti

che, a seguito del d.lgs. n. 128 del 2010 (entrato in vigore dopo i provvedimenti impugnati), si è

giunti ad una nuova formulazione del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare dell’art. 10, volta al

massimo coordinamento delle due procedure, ma emerge altresì che è restata ferma la loro

diversità di funzione, specificata in particolare nelle lettere b) e c) dell’art. 4, comma 4, del detto

decreto legislativo, in quanto orientate la VIA alla verifica del progetto e la AIA alla verifica

dell’attività riguardo a particolari impianti “salve le disposizioni sulla valutazione di impatto

ambientale” (specificità altresì indicata nel comma 13 dell’art. 6, che prevede la AIA per gli

impianti di cui all’allegato VIII, nonché nel comma 2 dello stesso art. 10 in cui, nel momento in cui si

prevede il coordinamento delle due procedure, contestualmente si presuppone la permanenza

della loro distinzione). “ Quindi la documentazione per la VIA dovrà essere opportunamente integrata con: a) le informazioni previste dai commi 1 (contenuto domanda di AIA) e 2 (sintesi non tecnica della domanda) dell’articolo 29 ter del DLgs 152/2006 b) le informazioni ex rapporti di sicurezza (previsti dalla normativa sulle industrie a rischio se applicabile) e quella prevista dal regolamento 761/2001 (se si tratta di sito registrato EMAS) c) le condizioni per il rilascio dell’AIA ex articolo 29sexies DLgs 152/2006: MODELLO GESTIONALE IMPIANTO d) se applicabili, le misure supplementari richieste dalla MTD ( Migliore Tecnologie Disponibili) secondo l’articolo 29septies DLgs 152/2006 Quanto sopra significa che siamo di fronte ad un unificazione dei provvedimenti e dei relativi procedimenti ma la specificità della istruttoria propedeutica al rilascio dell’AIA viene comunque salvaguardata.

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L’obiettivo di un coordinamento/integrazione dei due procedimenti dovrà essere assicurato anche dalle Regioni. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se coincide l’autorità di VIA con quella per il rilascio dell’AIA allora anche le Regioni potranno prevedere che il provvedimento di VIA faccia luogo anche di quello di AIA. In tal modo la VIA torna a qualificarsi come provvedimento autorizzatorio riproponendo la questione della sua natura di atto a discrezionalità tecnica o amministrativa . Secondo Paolo dell’Anno in Giurisdizione Amministrativa 1-2007 afferma che: ”qualificare la VIA

come vera e propria autorizzazione significa snaturarla, in quanto la si sottrae al suo ambito

prevalentemente tecnico, esprimente un giudizio sulla compatibilità dell’opera con l’ambiente”. Non a caso lo stesso Consiglio di Stato nel suo parere Sez. II, 18 giugno 2008, n. 1001 aveva sottolineato che la VIA e l’AIA sono procedure che attengono ad interessi pubblici diversi: l’una alla tutela dell’ambiente l’altra alla prevenzione dell’inquinamento. In particolare secondo il parere del Consiglio di Stato citato: “ La VIA è finalizzata alla localizzazione dell’opera da realizzare…… L’AIA è una complessa procedura diretta ad evitare ogni forma di inquinamento anche con prescrizioni relative alla modificazione da apportare agli impianti e alle tecniche da adottare nell’esercizio degli stessi”. In altri termini mentre la VIA può mettere in discussione la vera e propria localizzazione dell’impianto8, l’AIA è una procedura per valutare in modo integrato l’impatto ambientale di una attività inquinante; l’AIA cioè deve stabilire le condizioni per realizzare la migliore Integrazione dell’impianto con il territorio/ambiente in cui si colloca. L’AIA riprende quindi nello svolgimento della istruttoria principi propri della VIA quali: precauzione, prevenzione, sussidiarietà e specificità del sito, chi inquina paga, e soprattutto del raggiungimento di un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

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UNA NORMA CHE VUOLE BYPASSARE

LE SENTENZE DI ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI VIA Il comma 3 del nuovo articolo 29 DLgs 152/2006 introdotto dal DLgs in esame: “3. Nel caso di progetti a coi si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la

previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA

ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27, in violazione delle disposizioni di cui al

presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei

provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un

progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine

all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento o, valutata l'entità del pregiudizio

ambientale· eventualmente arrecato, può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività” In questo modo si aggira oltre la separazione dei poteri costituzionali anche e soprattutto la norma sul giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo che all’articolo 112 primo comma recita del Codice del Processo Amministrativo (DL104/2010):

“Art. 112

Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica

amministrazione e dalle altre parti.”

Non solo ma si aggira anche la stessa motivazione della decisione del giudice amministrativo nel caso di annullamento del provvedimento di VIA positivo in quanto gli eventuali vizi sollevati dal giudizi e che hanno portato all’annullamento dell’atto posso essere superati dalla Autorità Competente in materia di VIA attraverso la frase “valutata l’entità del pregiudizio ambientale”. Attività quest’ultima di tipo strettamente tecnico se non addirittura scientifico che quindi potrebbe essere svolta e portare alla continuazione della attività a prescindere dalle violazioni di legge presenti nel provvedimento di VIA annullato.

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NUOVO ALLEGATO CON ELENCO DI CATEGORIE DI OPERE SOTTOPONIBILI ALLA

SOLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ STATALE

Il nuovo allegato II-bis alla Parte II del DLgs 152/2006 introduce una serie di categorie di opere a forte impatto ambientale per le quali è prevista solo la verifica di assoggettabilità. Ricordo che la Direttiva UE distingue solo due allegati uno per le categorie di opere sottoponibili a VIA statale ordinaria e uno a Verifica di Assoggettabilità a VIA. Fino ad ora la normativa nazionale aveva distinto solo per questo seconde, di competenza regionale, quelle soggette a VIA ordinaria e quelle a Verifica di assoggettabilità. Addirittura ci sono categorie di opere a rilevante impatto che nella versione precedente del dlgs 152/2006 erano assoggettate a VIA ordinaria sia pure regionale o addirittura statale, ad esempio: 1. impianti termici per la produzione di energia elettica, vapore e acqua calda con potenza termca complessiva superiore a 150 MW 2. elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100Kw con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km 3. interporti finalizzati al trasporto di merci e in favore della intermodalità 4. strade extraurbane secondarie di Interesse nazionale; (statale prima) 5. attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche Oppure attività potenzialmente molto inquinanti in quanto propedeutiche ad attività molto invasive: a) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun; b) rilievi geofisici attraverso l'uso di esplosivo;

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IL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA

BLOCCA IL PROCEDIMENTO DI VIA

Il DLgs in esame modifica l'articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il nuovo articolo 26 recita: "Articolo 26 (valutazione di impatto ambientale)

l. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi

della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27 del decreto legislativo 3 aprUe 2006, n. 152.

2: Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che

il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali

esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento

di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

3. Qualora nel Corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti

con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale

di cui all'articolo 27 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata

della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4 della legge 8 agosto 1990, n. 241, tali da

porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, Il soprintendente ordina la

sospensione dei lavori”