Medlav06 dlgs 230 95

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Il D. Lgs. 230/95 e s.m.i. 1/21

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Il D. Lgs. 230/95 e s.m.i.

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Modifiche più importanti:

D. Lgs. 187/00 “Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria dellepersone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”

D. Lgs. 241/00 “Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”

D. Lgs. 230/95 “Attuazione delle direttive Euratom 80/836,84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3in materia di radiazioni ioizzanti”

Tutela dalle esposizioni professionali

del pubblico

mediche

D.Lgs.230/95 mod"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.”Tutela dalle esposizioni professionali

del pubblico

OSS: costituisce la normativa specificaper il settore delle RI ad integrazionedel D.Lgs. 626/94 (normativa generaleper la tutela della sicurezza e della salutedei lavoratori)

OSS: L’art. 163 del D. Lgs. 230/95 ha abrogato il DPR 185/64“Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratorie delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzantiderivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare”

Le attività con RI sono distinte in:

PRATICHE: attività suscettibili di aumentarel’esposizione a radiazioni provenientida sorgenti artificiali o naturali nelcaso in cui i radionuclidi siano trattatiper le loro proprietà radioattive(lavorazioni minerarie)

INTERVENTI:attività intese a prevenire o diminuirel’esposizione a radiazioni provenientida sorgenti non facenti parte di unapratica o che sono fuori controlloper effetto di un incidente.

Il D. Lgs. 230/95 e s.m.i. si applica anche alleattività lavorative diverse dalle praticheche implicano un aumento dell’esposizione asorgenti di radiazioni naturali non trascurabiledal punto di vista radioprotezionistico(ES: attività che implicano la presenzadi radon, attività di volo)

Regime per la detenzione e l’impiego di sorgenti radiogene

- esenzione dall’applicazione del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (Art. 22 ed All. I)

- comunicazione preventiva (Art. 22 ed All. VII)

prefetto (Art. 28 ed All. IX)

- autorizzazione

Ministero Attività Produttive (Art. 29 ed All. IX)

cat.

A c

at.

B

Il punto cardine per ogni considerazionedi carattere sanitario è la valutazione della dose equivalente HT [Sv] nei diversitessuti T e della dose efficace E [Sv].

Nel D. Lgs. 230/95 (All. IV) sono stabiliti ifattori di ponderazione wR per le radiazionidi tipo ed energia R

e i fattori di ponderazione wT per i tessuti T

dose media assorbita dallaradiazione R nel tessuto

Dosi ricevute ed impegnate

Nel caso di contaminazione interna la valutazione dell’esposizione è finalizzata al calcolo della doseefficace impegnata:

intensità didose efficace

istantedell’introduzione

Nel D. Lgs. 230/95 (All. IV) sono stabilitii coefficienti di dose efficace impegnataper unità di introduzione e(50) [Sv·Bq-

1].

Esempio di calcolo della doseefficace impegnata: inalazionedi aria contaminata da un datoradionuclide

volume d’aria inalataal secondo (m3·s-1)

concentrazione integrata inaria al secondo (Bq·s·m-3)coefficiente di dose

efficaceper inalazione (Sv·Bq-1)

frazione di sostanza radioattiva assorbitain circolo (uptake) dal tratto gastrointestinale

tipo di assorbimento nel sangue perrimozione dal tratto respiratorio(clearance): Fast, Medium, Slow.

2. Ottimizzazione

Qualsiasi pratica deve essere svoltain modo da mantenere l’esposizione allivello più basso ragionevolmente ottenibile,tenuto conto dei fattori economici e sociali.

1. Giustificazione

Nuovi tipi di pratiche che comportano un'esposizionealle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati,anteriormente all’adozione, dai loro vantaggi economici,sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitarioche ne può derivare.

Principi fondamentali della radioprotezione

3. Limitazione delle dosi individuali

La somma delle dosi derivanti da tutte le pratichenon deve superare i limiti di dose stabiliti per ilavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti egli individui della popolazione.

OSS: i limiti di dose non siapplicano alle persone esposte perragioni mediche né ai lavoratoriche operino in caso di intervento.

Art. 96 Limiti di esposizione; All. IV pti 1-2 e 7-8)

Scopi della radioprotezione

Prevenire gli effetti deterministici

Limitare il rischio degli effettistocastici a livelli ritenuti accettabili

OSS: Il D. Lgs. 187/00 demanda la radioprotezione del paziente all’Esperto in Fisica Medica.

Protezione dei lavoratori (Capo VIII: Art. 59-96)

Sorveglianza Medica(lavoratori in cat. B) (lavoratori

in cat. A e B)

Medico Competente

(ai sensi del D.Lgs. 626/94)

Medico Autorizzato

Medico competente dichiaratoabilitato per la sorveglianzamedica dei lavoratori in cat. A.

Sorveglianza Fisica

Esperto Qualificato

Laureato in fisica, chimica o ingegneria di-chiarato abilitato per la sorveglianza fisica.

1° grado: macchine radiogene con tensione massimafino a 400 kV.

2° grado: macchine radiogene con tensione massimafino a 10 MV e materie radioattive, incluse le sorgenti di neutoni con produzione media fino a104 neutroni/s.

3° grado: impianti nucleari e sorgenti diverse dalleprecedenti.

Iscritti nei rispettivi elenchi pressol’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro.

Classificazione dei lavoratori

(All. III, pto1; All. IV pti 1-2)

Nell'accertamento per la classificazionedei lavoratori si deve tener conto delrischio derivante dalla normale attivitàlavorativa programmata nonché dalcontributo delle esposizioni potenzialiconseguenti a eventi anomali emalfunzionamenti (All. III, pto 5.2).

Categoria A se suscettibili di superare: - 6 ms/anno di dose efficace; - 3/10 di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente per i lavoratori esposti;

Categoria B se lavoratori esposti non in cat. A.

Sono ulteriormente classificati in:

Sono classificati esposti i lavoratori suscettibili disuperare uno dei limiti stabiliti per la popolazione(o 50 mSv/anno di dose equivalente alle estremità).

Classificazione delle zone

sono delimitate e con accesso regolamentatosecondo procedure scritte indicate dall'espertoqualificato al datore di lavoro (All. III, pto 4.3).

Zona controllata ogni ambiente ove sussistono le condizioni per la classificazione in categoria A dei lavoratori in essa operanti.

Zona sorvegliata ogni ambiente ove sussistono le condizioni per la classificazione in categoria B dei lavoratori in essa operanti.

Vienedefinita:

devono essere segnalate e sottopostea sorveglianza fisica ambientale

in cat. A deve essere effettuata almeno ogni sei mesi mediante apparecchi o metodiche di misura individuali;

in cat. B deve essere ripetuta almeno ogni anno e può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza ambientale.

NB: La valutazione della dosericevuta o impegnata dai lavoratori

Art.4 Definizioni3.u) l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazionieffettuate, delle indicazioni fornite e dei provvedimentiformulati dall'esperto qualificato al fine di garantire laprotezione dei lavoratori e della popolazione;

Art. 75 Sorveglianza fisica

1. deve essere effettuata ove le attività svolte comportino

la classificazione degli ambienti ovvero dei lavoratori. Art. 79 Attribuzioni dell'esperto qualificato

• valutazione preventiva dei rischi, • classificazione delle zone e dei lavoratori,• predisposizione di norme interne di protezione e sicurezza (1.a);• esame preventivo dei progetti di installazioni e rilascio del relativo benestare (1. b1); • valutazione preventiva delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali e in caso di incidente (7);

• formazione dei lavoratori,• indicazioni al datore di lavoro nell’attuazione dei suoi compiti (1.a); • prima verifica di nuove installazioni (1. b2);

• verifica periodica dei dispositivi, delle tecniche di radioprotezione e degli strumenti di misurazione (1.b3-4); • sorveglianza ambientale nelle zone controllate e sorvegliate (1.c); • valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti (1.d); • assistenza al datore di lavoro in caso di incidente (1.e);• comunicazione scritta al medico addetto alla sorveglianza medica delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori esposti (6).

è conservata presso la sededi lavoro (All. XI, pto 3)

Art. 81 Documentazione per la sorveglianza fisica della protezione

1. L'esperto qualificato deve provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e

tenere aggiornata la seguente documentazione:

a) la relazione sulla valutazione preventiva dei rischi, sulla classificazione delle zone e

dei lavoratori, sull’esame preventivo dei progetti, il rilascio del relativo benestare e la

valutazione preventiva delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della

popolazione in condizioni normali e in caso di incidente.

b) le valutazioni relative alla sorveglianza ambientale, nonché i verbali di controllo relativi

alla verifica periodica dei dispositivi, delle tecniche di radioprotezione e degli strumenti di

misurazione;

c) i verbali della prima verifica di nuove installazioni e dei provvedimenti di intervento da

lui adottati, nonchè copia delle prescrizioni formulate dagli organi di vigilanza;

d) le schede personali contenenti le dosi ed introduzioni individuali, e, separatamente,

le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette

ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione;

e) le relazioni sulle circostanze inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza;

e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro utilizzati per la valutazione

delle dosi dei lavoratori esposti.

sono costituite da un registrocon fogli legati e numeratiprogressivamente(con esclusione delle prescrizionidegli organi di vigilanza chedevono essere allegate al registro,All. XI, pti 4.1 e 5.3)

entro 3 mesi dalla cessazionedell'attività comportante esposizionea RI vanno consegnati al medicoaddetto alla sorveglianza medica cheprovvede alla sua trasmissioneall’ISPESL, unitamente al documentosanitario personale (comma 4).

vanno allegate alle schede dosimetriche (All. XI, pto 7.4)

All. XI, pto 5.a) planimetria dei luoghi con l’indicazione della classificazione delle

zone;b) elencazione delle sorgenti sigillate e macchine radiogene detenute

con specificazionedelle caratteristiche fondamentali;c) annotazione, per le sorgenti non sigillate, dell’attività massima

detenibile e di quellaimpiegabile annualmente;d) modalità di valutazione delle dosi individuali dai dati di

sorveglianza fisica;e) copia della relazione sulla valutazione preventiva dei rischi e di

tutte le comunicazioni aldatore di lavoro (ART. 80, comma 1, tranne la valutazione delle dosi

ricevute e impegnate);f) esiti della sorveglianza ambientale;g) esiti delle verifiche periodiche dei dispositivi, delle tecniche di

radioprotezione e deglistrumenti di misurazione;

h) estremi di riferimento degli atti autorizzativi rilasciati ai sensi D. Lgs. 230/95 e s.m.i.;

i) annotazione dell’esito della prima verifica di nuove installazioni, con riferimento al

relativo benestare.

può trattarsi di relazioni tecniche datate, con pagine numerate progressivamente, i cui estremi sono riportati sul registro (All. XI, pto 4.2)

Contenuti del registro viene istituito dall’EQ che vi

appone la propria sottoscrizionesulla prima pagina (All. XI, pto 11.1b)

in alternativa, per le attività soggettealle autorizzazioni previste dal D. Lgs. 230/95, può essere fattoriferimento alle notizie contenutenelle autorizzazioni stesse (All. XI, pto 6)

Contenuti minimi della Scheda Personale Dosimetrica(All. XI, pto

7.3)

(All. XI, pto 11.3)

(All. XI, pto 11.1a)

Vanno contrassegnate con A le dosi da esposizioniaccidentali, con E quelle di emergenza, con V quellevalutate dalla sorveglianza ambientale, con S quelleda esposizioni soggette ad autorizzazione speciale,con N quelle da esposizione a sorgenti naturali

Vanno indicate: - la via di introduzione nel caso dicontaminazione interna non perinalazione o per ingestione,- nel caso di irraggiamento daneutroni, l’energia se conosciuta;-la data di trasmissione delle dosial medico incaricato dellasorveglianza medica.

Va indicata la dose complessiva derivantedalle esposizioni presso tutti i datori di lavoro

Ritenzione polmonare (S, M, F) nelcaso di introduzione per inalazione

giudizio di idoneità al lavoro

visita preventiva

visite straordinarie

visite periodiche

cat. A: almeno ogni sei mesi cat. B: almeno ogni anno

OSS: la frequenza può essere variatadagli organi preposti alla vigilanza e daimedici addetti alla sorveglianza medica

(Art. 85 Visite mediche periodichee straordinarie).

visite eccezionali

ogniqualvolta venga variata ladestinazione lavorativa o aumentinoi rischi connessi a tale destinazione;

prima della cessazione del rapportodi lavoro (Art. 85).

per i lavoratori che abbiano superatouno dei limiti di dose fissati per ilavoratori esposti(Art. 91 Sorveglianza medica eccezionale;Art. 96, comma 1.b; All. IV pto 5)

prima di destinare i lavoratoriad attività che li espongano a RI(Art. 84 Visita medica preventiva).

OSS: Spetta al medico autorizzato il compitodi indicare preventivamente i lavoratori dellesquadre speciali di intervento (All. VI, pto 1)

Sorveglianza medica

Art. 4, comma 3.v l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti

Principali compiti del medico

addetto alla sorveglianza medica

∙ comunicazione per iscritto al datore di lavoro del giudizio di idoneità ed dei limiti di validità del medesimo (Art. 84, comma 5);

∙ comunicazione all’Ispettorato provinciale del lavoro ed alle ASL dei casi di malattie professionali,

∙ trasmissione all’ISPESL della documentazione relativa alle neoplasie ritenute causate da RI (Art. 92 Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali).

∙ effettuazione delle visite mediche preventive, periodiche, straordinarie ed eccezionali

(Art. 84, 85 e 91);

∙ analisi dei rischi individuali ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di

laboratorio, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro,

∙ istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e, una volta cessata l’attività

con RI, loro consegna all’ISPESL unitamente alle schede personali dosimetriche ed alle

relazioni sulle circostanze inerenti le esposizioni accidentali o di emergenza,

∙ consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali nel caso di cessazione dall'incarico,

∙ consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica (Art. 89 Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica,

comma 1);

Art. 90, comma 3. Il documento sanitario personaledeve essere conservato sino alla data in cui illavoratore compie o avrebbe compiuto il 75° annodi età, ed in ogni caso per almeno 30 anni dopo la cessazione del lavoro con RI.

1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto allasorveglianza medica deve istituire, aggiornare e

conservareun documento sanitario personale in cui sono

compresi:

a) i dati raccolti nella visita preventiva ed in quelle periodiche,

straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;

b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi

mutamenti;

c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti da esposizioni sia normali,

sia accidentali, di emergenza o soggette ad autorizzazione speciale,

utilizzando i dati trasmessi dall’E.Q.

Art. 90 Documento sanitario personale

è costituito da fogli legatie numerati progressivamente(All. XI, pto 8.2)

è conservato presso lasede di lavoro, con salvaguardiadel segreto professionale (All. XI, pto 8.4)

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