Giurisprudenza Dlgs 165 2001

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    GIURISPRUDENZA SUL D. Lgs. 165/2001

    (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

    Consiglio di Stato

    Giurisdizione del giudice ordinario:- in genereL'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzionedi giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubblicheamministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, sancendo per, al successivo comma 4, che restano devolutealla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali perl'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonch, in sede di giurisdizione esclusiva, lecontroversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3; cos che le controversie relative al rapporto diimpiego dei ricercatori universitari competono al giudice amministrativo.Sez. VI, Sentenza n. 1528 del 19-03-2012 (ud. del 31-01-2012), Ca.Ra. c. Universit' degli Studi diL'Aquila e altri

    Consiglio di Stato

    Amministrazione pubblica:- nozioneAi fini dell'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali inmateria di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non rientrano nella nozione di

    amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, non ricompresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1,comma 2, del citato decreto (che si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali elocali") (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II ter, n. 931/2011).Sez. V, Sentenza n. 641 del 07-02-2012 (ud. del 13-12-2011), Ni.Ta. e altri c. Comune di Velletri e altri

    Cassazione Civile

    Violazione di norme imperative:- tutela previstaLa specifica norma di cui all'art. 36, secondo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che attribuisce allavoratore che deduca la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego il diritto diagire per il risarcimento del danno e non anche per la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato,si applica solo alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, secondo comma, del d.lgs. 30 marzo2001, n. 165 ("... tutte le amministrazioni dello Stato..., le Regioni, le Province, i Comuni, le comunitmontane e loro consorzi e associazioni ... tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e

    locali..") e non agli enti pubblici economici, nel cui ambito possono essere compresi, ove svolgano attiviteconomica, gli enti consortili, la cui struttura - in linea generale - suscettibile di atteggiarsidiversamente a seconda dell'attivit espletata con riferimento agli scopi statuteri dell'ente. (Nella specie,la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione del suindicato principio di diritto e,previa declaratoria di nullit del termine apposto al contratto di lavoro, aveva condannato l'enteconsortile, oltre che al risarcimento del danno, alla riammissione in servizio del lavoratore). (Rigetta, App.Napoli, 22/12/2006)Sez. lavoro, Sentenza n. 4062 del 18-02-2011 (ud. del 14-01-2011), Cons. Intercomunale Servizi Ischiac. Cuomo (rv. 616094)

    Consiglio di Stato

    Trasferimento ad altra sede:- condizioni

    L'art. 42 bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (T.U. delle disposizioni legislative in materia ditutela e sostegno della maternit e della paternit) prevede che "il genitore con figli minori fino a tre annidi et dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, pu essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato eper un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessaprovincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivit lavorativa ....". Destinatario ditale beneficio il solo personale civile dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinate dal d.lgs. n.165/2001 (Annulla la sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I ter, 8 novembre 2009, n. 10884).Sez. VI, Sentenza n. 7506 del 14-10-2010 (ud. del 15-06-2010), Ministero dell'Interno c. A.A.

    Cassazione Civile

    Fattispecie- Regione CalabriaLo svolgimento di fatto di mansioni pi elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza da parte

    dei dipendenti della Regione Calabria non ha effetto ai fini dell'inquadramento nella superiore qualifica,dovendosi ritenere abrogate le disposizioni legislative regionali (art. 72 della legge regionale n. 9 del1975 e art. 1 della legge reg. n. 14 del 1991) che consentono il consolidamento delle mansioni pielevate, ai sensi degli artt. 9, primo comma, e 10, primo comma, della legge n. 62 del 1953, a seguito

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    dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993 (successivamente confluito nell'art. 1del d.lgs. n. 165 del 2001) e dell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n.80 del 1998 (poi confluito nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), che hanno elevato a principiofondamentale ai sensi dell'art. 117 Cost. il divieto di avanzamenti automatici nell'inquadramentoprofessionale del lavoratore in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori. (Cassa e decide nelmerito, App. Catanzaro, 22/02/2006)Sez. lavoro, Sentenza n. 10829 del 05-05-2010 (ud. del 06-04-2010), Reg. Calabria c. Grisolia (rv.613507)

    Cassazione Civile

    Passaggio ad altra Amministrazione:- trattamento economico e anzianit pregresseIn materia di pubblico impiego privatizzato, l'assunzione da parte di un Comune, a seguito di pubblicoconcorso, di un soggetto precedentemente appartenente all'Amministrazione regionale comporta lacostituzione di un nuovo rapporto di lavoro, e non pu, pertanto, essere equiparata al trasferimento aifini della conservazione dei diritti acquisiti, quali la qualifica ed il livello retributivo ad essa connesso. N ildipendente, a seguito del passaggio alla nuova Amministrazione, ha diritto di percepire l'assegno "adpersonam", previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art.3, comma 57, della legge n.537 del 1993 atteso che detta norma si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da partedei dipendenti statali, compreso il caso dell'accesso per concorso, e non applicabile alle altre categorie

    di dipendenti pubblici, non assumendo, a tal fine, rilievo il fatto che all'entrata in vigore della legge n. 537del 1993 fosse gi intervenuta la "privatizzazione" del pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del1993, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha certamentedeterminato l'unificazione della disciplina. (Rigetta, App. Messina, 29/12/2005)Sez. lavoro, Sentenza n. 17645 del 29-07-2009 (ud. del 10-06-2009), G.G. c. Comune di Santo Stefanodi Camastra (rv. 609945)

    Cassazione Civile

    Giurisdizione:- del giudice ordinarioLa domanda proposta dai dipendenti in quiescenza del Consiglio regionale della Regione Sardegna perconseguire la rivalutazione automatica del trattamento integrativo di cui agli artt. 4 e 5 della legge reg.della Sardegna 5 maggio 1965, n. 15, sospesa e modificata con decreti asseritamente illegittimi adottatidal Presidente del Consiglio regionale e dal Consiglio di presidenza in epoca successiva al 30 giugno 1998,

    devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, da un lato, i dipendenti dei Consigli regionalisono dipendenti di pubbliche amministrazioni cui si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2, deld.lgs. n. 165 del 2001 e, segnatamente, delle Regioni, enti autonomi, di cui i Consigli sono organi;dall'altro, la controversia inerisce al rapporto di lavoro e a diritti soggettivi, riguardando la pretesaall'adempimento di un credito retributivo, mentre i provvedimenti modificativi del precedente regime delrapporto obbligatorio assumono il ruolo di atti presupposti, disapplicabili dal giudice ordinario. (Regolagiurisdizione)Sez. Unite, Ordinanza n. 15601 del 03-07-2009 (ud. del 26-05-2009), L.C.S. c. Consiglio Regionale dellaSardegna (rv. 608933)

    Cassazione Civile

    Controversie previdenziali:- legittimazione

    In controversia per la riscossione di contribuzione previdenziale asseritamente omessa, ove l'INPS affermila natura subordinata del rapporto di lavoro tra un professionista e l'AUSL, e quindi il suo carattere diimpiego pubblico, al fine di richiedere all'Azienda il pagamento dei relativi contributi assicurativi, ilmedesimo Istituto privo di "legitimatio ad causam", non avendo titolo per avanzare una siffattarichiesta, giacch il prospettato rapporto lavorativo determina l'insorgere dell'obbligo di iscrizione dellavoratore alla Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (CPDEL), ora assorbitadall'INPDAP. (Rigetta, App. Campobasso, 19/04/2005)Sez. lavoro, Sentenza n. 6016 del 12-03-2009 (ud. del 29-01-2009), I.N.P.S. - Istituto Nazionale dellaPrevidenza Sociale c. Azienda Sanitaria Locale N. (Omissis) Alto Molise di Agnone (rv. 607264)

    Cassazione Civile

    Fattispecie- ricorso a concorso esterno in luogo delle procedure di mobilit internaIn materia di pubblico impiego privatizzato, la scelta dell'amministrazione (nella specie, dell'ASL) di

    procedere alla copertura di un posto vacante (di dirigente dell'unit operativa di lungo degenza) mediantel'indizione di un concorso esterno anzich facendo ricorso alle procedure di mobilit interna, non puconsiderarsi lesiva del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., n del principio, checostituisce una specifica attuazione del primo, di economicit della gestione contenuto nel Piano sanitario

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    regionale del 2 luglio 1999 della Regione Abruzzo, dovendosi escludere, ove il personale che abbiamanifestato l'interesse al trasferimento non si trovi in posizione di esubero, che la decisione assuntadetermini uno spreco di denaro pubblico, n potendosi ritenere - attesa l'ampiezza del principioorganizzativo invocato - che il richiamo all'ottimale distribuzione delle risorse mediante il concorso dimobilit indicato dall'art. 6, d.lgs. n. 165 del 2001, generi, a favore dei singoli dipendenti, una specificaposizione di diritto soggettivo. (Rigetta, App. L'Aquila, 4 Marzo 2004)Sez. lavoro, Sent. n. 16035 del 13-06-2008 (ud. del 23-01-2008), S.D. c. A.s.l. (omissis) (rv. 603609)

    Cassazione Civile

    Fattispecie- ENPAMIn conseguenza della trasformazione dell'ENPAM (Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici edodontoiatri) da ente pubblico non economico in ente di diritto privato, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 509del 1994, tutti i rapporti di lavoro subordinati in atto risultano sottratti alla disciplina, anche previdenzialeed assistenziale, propria del regime pubblicistico a far data dalla scadenza del trimestre successivo allastipulazione del primo contratto collettivo, a nulla valendo la permanenza della disciplina pubblicistica peril personale dirigenziale, in difetto di stipulazione del contratto collettivo, e la previsione del diritto diopzione per la "permanenza" nel pubblico impiego. Una volta intervenuta la citata trasformazione, infatti,l'ente non pi compreso nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, come definito dall'art. 1 d.lgs. 30marzo 2001, n. 165, con la conseguente giuridica impossibilit di considerarlo parte di un rapporto di

    pubblico impiego. (Rigetta, App. Roma, 6 Dicembre 2004)Sez. lavoro, Sent. n. 8986 del 07-04-2008 (ud. del 26-02-2008), Fondazione ENPAM c. INPS (rv.602754)

    Cassazione Civile

    FattispeciePosto che i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attivitospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico hanno naturaprivatistica, le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privatonon trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti; siffattaqualificazione, in difetto di disposizioni espresse in questo senso, non comporta, con l'adeguamentodell'ordinamento di tali rapporti di lavoro di diritto privato a quello del personale delle unita sanitarielocali, secondo le disposizioni del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, l'assoluta parificazione della

    regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, e ci anchealla stregua delle successive norme introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dai d.lgs.n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993. Alla stregua di questo quadro normativo, pertanto, si deve escludereche gli enti ecclesiastici esercenti attivit ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano inclusi,secondo l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 30 marzo2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell'art. 1 del citato testo normativo comprendono leamministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (Nella specie, le Sezioni unite, allastregua del principio enunciato, hanno affermato, rigettando il ricorso, la sussistenza della giurisdizionedel giudice ordinario in merito alla domanda di un medico inerente l'impugnazione degli atti relativi allaprocedura concorsuale per il conferimento di un incarico di dirigente presso l'Ospedale Cristo Re di Roma,appartenente alla categoria dei predetti enti ecclesiastici). (Rigetta e dichiara giurisdizione, Cons. StatoRoma, 8 Marzo 2005)Sez. Unite, sent. n. 8088 del 02-04-2007 (ud. del 06-03-2007), (rv. 595929)

    Consiglio di Stato

    Giurisdizione del giudice ordinario:- in genereAll'art. 63, comma 1, il D.Lgs. n. 165/2001 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alledipendenze delle Amministrazioni pubbliche), dispone che sono devolute al Giudice ordinario, in funzionedi Giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubblicheamministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, eccetto quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichidirigenziali e la responsabilit dirigenziale, nonch quelle concernenti le indennit di fine rapporto,comunque denominate e corrisposte, ancorch vengano in questione atti amministrativi presupposti.Sez. V, sent. n. 5143 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), P.M. c. Comunit Montana "Z.A. e M.S."

    Consiglio di StatoGiurisdizione del giudice ordinario:- in genereIl D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delleAmministrazioni pubbliche, all'art. 63, comma 1, dispone che sono devolute al Giudice ordinario, in

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    funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze dellepubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro dicui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revocadegli incarichi dirigenziali e la responsabilit dirigenziale, nonch quelle concernenti le indennit di finerapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorch vengano in questione atti amministrativipresupposti.Sez. V, sent. n. 5142 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), F.M.V. c. Comunit Montana "Zona Alto EMedio Sele"

    Consiglio di Stato

    Giurisdizione del giudice ordinario:- comunit montanaEssendo le Comunit Montane espressamente ricomprese all'interno delle amministrazioni pubblicheelencate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, la controversia relativa all'assunzione al lavoro dioperai forestali da parte di una Comunit Montana, non rientra tra le eccezioni previste dal comma 4dell'art. 63 ed esula, quindi, dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, appartenendo alla cognizionedell'Autorit giudiziaria ordinaria.Sez. V, sent. n. 5143 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), P.M. c. Comunit Montana "Z.A. e M.S."

    Consiglio di StatoGiurisdizione del giudice ordinario:- comunit montanaPoich le Comunit Montane sono espressamente ricomprese all'interno delle amministrazioni pubblicheelencate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, la controversia relativa all'assunzione al lavoro dioperai forestali da parte di una Comunit Montana, non rientrando tra le eccezioni previste dal comma 4dell'art. 63, esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, appartenendo alla cognizionedell'Autorit giudiziaria ordinaria.Sez. V, sent. n. 5142 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), F.M.V. c. Comunit Montana "Zona Alto eMedio Sele"

    Cassazione Civile

    Giurisdizione:- individuazioneLa giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e

    giudice amministrativo, rileva non gi la prospettazione delle parti, bens il cosiddetto "petitum"sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che sichiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca naturadella posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed alrapporto giuridico del quale essi sono manifestazione. Pertanto, deve ritenersi devoluta alla giurisdizionedel giudice ordinario la controversia intentata dagli operatori del settore della formazione professionaledipendenti (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) della Provincia al fine dell'ottenimento del loroinquadramento nei ruoli provinciali del personale che in concreto esplica le competenze nello stessosettore della formazione professionale, poich essa non si prospetta suscettibile ad essere ricondottanell'ambito di quelle relative ad atti organizzativi ( di cui all'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 165 del2001 ed espressione di discrezionalit dell'ente, in relazione ai quali sarebbero perci configurabili solointeressi legittimi), bens, implicando la deduzione del riconoscimento di una modificazione dello "status"lavorativo quali dipendenti dell'Amministrazione provinciale, deve intendersi attinente direttamente ed

    esclusivamente al rapporto di lavoro con una P.A. secondo la tipologia prevista dall'art. 1, commasecondo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la cui cognizione , per l'appunto, demandata (in difetto dellecondizioni per l'operativit del regime transitorio enucleato nell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165del 2001, permanendo la situazione fattuale degli operatori successivamente al 30 giugno1998) allagiurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma primo, del medesimo d. lgs. n. 165 del2001 (non ricorrendo la fattispecie eccettuata dal quarto comma dello stesso articolo).Sez. Unite, ord. n. 14849 del 28-06-2006 (ud. del 11-05-2006), (rv. 590185)

    Cassazione Civile

    Fattispecie:- personale docente stataleIn materia di pubblico impiego contrattualizzato, il rapporto di lavoro part-time non pu essere costituitocon prestazione lavorativa superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno trovando applicazionela medesima regola - introdotta in via generale dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 e dall'art. 1, comma

    56, della legge n. 662 del 1996 - anche al personale docente statale, attesa l'espressa indicazionecontenuta nell'ordinanza ministeriale n. 446 del 1997 del Ministero della Pubblica istruzione che haabrogato per incompatibilit la precedente ordinanza n. 179 del 1989 che consentiva, invece, al personale

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    docente la possibilit del part-time con un minimo di 7 ore ed un massimo di 12. (Rigetta, App. Venezia,27/07/2006)Sez. lavoro, sent. n. 18948 del 16-09-2011 (ud. del 26-05-2011), Canova c. Scuola Media StataleVenezze Rovigo e altri (rv. 618959)

    Cassazione Civile

    Inquadramenti e qualificheIn tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, l'art. 3, comma sesto, del c.c.n.l. per ilcomparto Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999 nel riconoscere al datore di lavoro pubblico lafacolt di integrare i profili professionali previsti dal contratto collettivo non comporta che, in taleoperazione, si possa prescindere dal sistema delle corrispondenze tra le precedenti qualifiche funzionali ele nuove categorie, delineato dall'art. 7 dell'accordo collettivo, e dal principio dell'accesso medianteprocedura selettiva nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria. Ne consegue che, ovecon delibera regionale venga individuato un nuovo ed inedito profilo professionale, il medesimo restacollocato nella stessa categoria del corrispondente inquadramento e non in quella pi elevata. (Nellaspecie, con il passaggio alla nuova classificazione, al dipendente - gi inquadrato nella VII qualificaprofessionale, corrispondente alla categoria D, posizione economica D2 - era stato attribuito il profiloprofessionale di avvocato, precedentemente non previsto, senza modificazione della posizione giuridicaed economica in godimento; la S.C., in applicazione del suindicato principio, ha rigettato il ricorso contro

    la decisione della corte territoriale che aveva respinto la domanda di inquadramento superiore nellacategoria D3). (Rigetta, App. Napoli, 31/12/2005)Sez. lavoro, sent. n. 9701 del 03-05-2011 (ud. del 17-01-2011), Monaco c. Regione Campania (rv.617064)

    Cassazione Civile

    Fattispecie:- dipendenti I.N.A.I.L.In materia d'incarichi conferiti da privati a medici dipendenti INAIL, la deroga all'obbligo della preventivaautorizzazione all'esercizio dell'attivit extraservizio, consentita da alcune disposizioni speciali, non siapplica al diverso obbligo di comunicare i compensi erogati, il quale rimane autonomamente sanzionabile,sia pure nell'ambito temporale delimitato dall'art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. (Cassa con rinvio,Trib. Trieste, 23/04/2004)Sez. II, sent. n. 6974 del 25-03-2011 (ud. del 11-01-2011), Min. Economia Finanze e altri c. Lloyd

    Adriatico S.p.A. (rv. 617098)

    Cassazione Civile

    Inquadramenti e qualificheIn tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, il sistema di classificazione delineato dalc.c.n.l. Comparto Regioni-Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell'ambito della categoria D, posizionidifferenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alladiversa professionalit di provenienza (nella specie, per le ex VII e VIII qualifica funzionale, confluite,rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e D3), atteso che l'art. 4 dell'accordocollettivo - come ribadito dall'art. 9 del c.c.n.l. del 5 ottobre 2001 - prevede per il passaggio all'internodella stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettivastabilita per il passaggio da una categoria all'altra. (Rigetta, App. Firenze, 24/02/2007)

    Sez. lavoro, sent. n. 6295 del 18-03-2011 (ud. del 15-02-2011), Calamari e altri c. Com. Firenze (rv.616551)

    Consiglio di Stato

    Rappresentativit sindacale delle Organizzazioni sindacali:- titolaritLa nuova disciplina in materia di rappresentativit sindacale delle Organizzazioni sindacali operanti nelsettore pubblico, recata dal D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165, ha determinato criteri oggettivi di misurazionedella rappresentativit stessa non solo ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva, ma ancheper la titolarit e l'esercizio dei diritti sindacali. Ne consegue che viene meno ogni discrezionalit dellapubblica amministrazione, dovendosi la stessa limitare a verificare, attraverso un mero accertamentotecnico, la sussistenza obiettiva dei dati richiesti ai fini della titolarit e dell'esercizio delle prerogativesindacali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I quater, n. 8279/2006).Sez. IV, sent. n. 3698 del 10-06-2010 (ud. del 25-05-2010), Ministero della Giustizia Dipartimento

    Amm.Ne Penitenziaria e altri c. Org. Sindacale U.I.L. - P.A. e altri

    Cassazione Civile

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    Procedure concorsualiLa clausola del bando di un concorso pubblico che preveda la risoluzione del contratto di lavoro deipartecipanti al concorso in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati meglio collocati in graduatoria,non vessatoria, e non necessita, pertanto, di specifica approvazione per iscritto, posto che non finalizzata a favorire la P.A. che ha predisposto il bando, ma trova la sua "ratio" nell'esigenza di garantirel'assunzione al lavoro sulla base dei risultati delle prove concorsuali, e quindi di una corretta valutazionenel merito dei candidati, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della procedura concorsuale.N l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. pu essere estensivamente applicato alla clausola in esame,posto che, oltre a non sussistere le esigenze di tutela del contraente debole, essa non pu non esserestata oggetto di un preventivo esame ad opera dei partecipanti. (Rigetta, App. Napoli, 12/08/2005)Sez. lavoro, sent. n. 6967 del 23-03-2010 (ud. del 25-01-2010), Di Nardo c. Guarino e altri (rv. 612110)

    Cassazione Civile

    Licenziamento disciplinare:- disciplina del procedimentoIn tema di licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti a seguito di sentenza penale dipatteggiamento, non si applica la disciplina del procedimento disciplinare prevista, in particolare, quantoai termini per l'instaurazione e la conclusione del procedimento, dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19del 1990, sia per la particolare connotazione del procedimento penale che si conclude con sentenza diapplicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. Corte cost., sent. n. 197 del 1999), sia per

    l'inapplicabilit, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, della disciplina generale especiale del procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (artt. da 100 a 123 del d.P.R.n. 3 del 1957 e disposizioni ad esso collegate) in seguito all'entrata in vigore degli artt. 72 e 74 del d.lgs.n. 29 del 1993 (di attuazione della legge n. 421 del 1992, di privatizzazione del pubblico impiego), eall'abrogazione di tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari incompatibili con il nuovo regimegiuridico del lavoro pubblico. (Rigetta, App. L'Aquila, 30/06/2005)Sez. lavoro, sent. n. 5115 del 03-03-2010 (ud. del 23-12-2009), Piperis c. Min. Economia Finanze (rv.612526)

    Consiglio di Stato

    Accesso alla dirigenza:Per come strutturata la relativa disciplina, rivolta al personale non dirigente gi inquadrato nelle aree ein possesso di determinati profili professionali, il conferimento dell'incarico presuppone che le

    amministrazioni abbiano attuato i principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 165/2001, e abbianoridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche. (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia -Lecce, sez. II, n. 00293/2009).Sez. V, Sentenza n. 815 del 15-02-2010 (ud. del 24-11-2009), Sett.Urbanistica Ass.Terr. Cioffi C. in P.EQ.Dirig. c. Comune di Brindisi e altri

    Cassazione Civile

    GiurisdizioneIl rapporto di lavoro del personale operaio assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensidell'art. 1 della legge n. 124 del 1985, con contratto a tempo determinato o indeterminato, per lagestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, ha natura dirapporto di diritto privato, ponendosi detta normativa, come emerge dai lavori preparatori, in continuit

    con la disposizione di cui all'articolo unico della legge n. 205 del 1962, che prevede espressamentel'assunzione, da parte dell'amministrazione forestale, di operai con contratto di diritto privato e trovandoconferma tale conclusione da una lettura sistematica della norma, la quale rinvia, in materia diassunzione e trattamento economico, alla disciplina del c.c.n.l. e alle norme sul collocamento, escludendol'acquisizione della qualifica di "statale" all'operaio cos assunto. Ne consegue che le relative controversieappartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto competente per gli ordinari rapporti dilavoro di diritto privato, senza che rilevi la qualit pubblica del soggetto datore di lavoro, n la disciplinadettata con i decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 165 del 2001, dettata per i rapporti di pubblicoimpiego privatizzato. (Cassa con rinvio, Trib. Reggio Calabria, 30/05/2008)Sez. Unite, sent. n. 24670 del 24-11-2009 (ud. del 20-10-2009), P.A. c. Ministero delle Politiche Agricolie Forestali (rv. 610504)

    Cassazione Civile

    Inquadramenti e qualificheIn materia di pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuireinquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma ha solo la possibilit di adattare i profiliprofessionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative,

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    senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. conseguentemente nullo l'atto in deroga, anche "in melius", alle disposizioni del contratto collettivo, siaquale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perch viziato dadifetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovendosiescludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazionecollettiva. (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 20/07/2005)Sez. Unite, Sentenza n. 21744 del 14-10-2009 (ud. del 22-09-2009), Regione Campania c. D.A. (rv.609710)

    Cassazione Civile

    Fattispecie:- personale U.N.E.PIl personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra idestinatari del c.c.n.l. - comparto "Ministeri" - (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593), di cui alprovvedimento (di autorizzazione) del P.C.M. del 3 marzo 1995, non costituendo pi una "carrieraspeciale", bens uno specifico "profilo professionale" dei dipendenti dello Stato (di cui al d.P.R. 17 gennaio1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluitonell'attuale d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ne consegue che, pur persistendo la normativa speciale quantoa funzioni e disciplina del rapporto di impiego, gli addetti all'UNEP fanno parte, in ogni caso, del pubblico

    impiego e, quindi, in relazione al loro operato deve ritenersi ammissibile la responsabilit del Ministerodella Giustizia ai sensi dell'art. 28 Cost. (Cassa con rinvio, App. Roma, 27/12/2004)Sez. III, sent. n. 16125 del 09-07-2009 (ud. del 13-05-2009), M.N. c. Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.(rv. 609022)

    Cassazione Civile

    Responsabilit in seguito ad illegittimo esercizio di attivit amministrativaIl diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio dell'attivitamministrativa, ha attuazione diversa a seconda della natura dell'interesse legittimo nel senso che, sel'interesse oppositivo, occorre accertare se l'illegittima attivit dell'Amministrazione abbia lesol'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, mentre, se l'interesse pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimentoamministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa

    applicabile, la fondatezza o meno della richiesta della parte, onde stabilire se la medesima fosse titolaredi una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio dinormalit, era destinata ad un esito favorevole. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio epervenendo alla cassazione con rinvio dell'impugnata sentenza, la S.C. ha rilevato, nel regime del lavoropubblico precedente la privatizzazione, la tutelabilit in sede risarcitoria della situazione giuridica dedottadal partecipante ad un concorso per l'assunzione di vigile urbano da parte di un comune, la cui posizioneera stata illegittimamente pretermessa, in favore di altri candidati aventi posizione inferiore ingraduatoria). (Cassa con rinvio, App. Bari, 31/03/2004)Sez. lavoro, sent. n. 2529 del 30-01-2009 (ud. del 06-11-2008), R.F. c. Comune di San NicandroGarganico (rv. 606901)

    Cassazione Civile

    Mancata assunzione:- risarcimento dei danniIn materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l'assunzione di nuovo personaleva riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimentodi evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta alpubblico sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione dellagraduatoria; analoga duplicit presenta l'atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad untempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l'atto, negoziale, di individuazione delfuturo contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile ingraduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cod.civ.. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni,salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilitdella prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l'onere di taledimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficolt finanziarie. (Nella specie, la S.C.,nel rigettare il ricorso, ha pure rilevato che la Comunit Montana aveva, nello stesso arco temporale,

    proceduto a nuove assunzioni e aveva fatto ricorso a consulenze esterne). (Rigetta, App. Campobasso,24 giugno 2005)Sez. lavoro, sent. n. 1399 del 20-01-2009 (ud. del 25-11-2008), Comunita' Montana (Omissis) c. T.M.(rv. 606284)

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    Consiglio di Stato

    Competenza e giurisdizione:Il richiamo alla data del 15 settembre 2000 contenuto nel D.Lgs. n. 165/2001 deve intendersi cometermine di decadenza per la proponibilit della domanda giudiziale, e non come limite temporale allapersistenza della giurisdizione.Sez. IV, Sent. n. 5481 del 04-11-2008 (ud. del 28-10-2008), T.A. c. Consiglio di Stato e altri

    Consiglio di Stato

    Competenza e giurisdizione:- concorsi pubbliciLa disposizione del comma 4 dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla giurisdizione del Giudiceamministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti,si riferisce solamente al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase diindividuazione degli aspiranti forniti dei titoli richiesti e da una successiva fase di svolgimento delle prove,diretta ad operare la selezione, e dominata da discrezionalit (non solo tecnica, ma anche)amministrativa nella valutazione dei candidati; da ci consegue che detta disposizione non riguarda lecontroversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. dotataunicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica.

    Sez. VI, Sent. n. 5184 del 22-10-2008 (ud. del 01-07-2008), S.I. c. Ministero della Pubblica Istruzione

    Consiglio di Stato

    Procedure concorsual:- modalit di svolgimento delle prove d'esameLa vidimazione delle schede-risposta e l'apposizione su di esse delle sigle della Commissione, sonomodalit che attengono allo svolgimento delle prove d'esame col sistema tradizionale, regolate da normesuperate dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 165/2001. Infatti, la distribuzione di fogli recanti iltimbro dell'ufficio e la firma di un componente della Commissione esaminatrice si giustifica allorch sitratti di procedure concorsuali che prevedono la redazione di elaborati scritti ed esigono, quindi, che lacarta utilizzata sia formalmente contrassegnata, affinch si abbia la certezza della sua provenienza. Talimodalit, per, non hanno ragione d'esistere (e, quindi, la loro omessa utilizzazione non pu inficiare laprocedura) qualora il materiale consegnato ai candidati venga estratto da un plico sigillato e la scheda-risposta risulti realizzata in carta speciale e con uso di tecnologia sofisticata, oltre che contraddistinta da

    un'etichetta adesiva che non possa essere rimossa ed applicata su altro foglio, pena l'alterazione dellastruttura cartacea e la compromissione della sua decodifica mediante lettura ottica.Sez. V, Sent. n. 5114 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), D.B.G.F. e altri c. Regione Molise e altri

    Consiglio di Stato

    Accesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionaleSi deve considerare abrogato l'art. 19, L.R. n. 7/1997, del Molise, essendo i criteri che prevede in materiadi concorsi per la dirigenza, divenuti incompatibili con i principi fondamentali introdotti dal D.Lgs. n.165/2001, in materia di reclutamento del personale e, per l'appunto, in tema di accesso alla qualifica didirigente nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e negli enti pubblici noneconomici.Sez. V, Sent. n. 5116 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), A.A. c. A.C. e altri

    Consiglio di Stato

    Accesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionalePoich non si pu giustificare che, in tema di reclutamento del personale preposto agli uffici di maggiorlivello, e quindi responsabile delle strutture pi importanti dell'Amministrazione regionale, possasussistere una situazione sperequativa (in senso peggiorativo), rispetto alla posizione di omologopersonale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, si deve ritenere che anche inmateria di accesso alla qualifica di dirigente il D.Lgs. n. 165/2001, del quale costituisce applicazionediretta il L.R. n. 3/2003, del Molise, contenga principi fondamentali ai quali fatto obbligo alle regioni astatuto ordinario di conformarsi, pur nel rispetto delle particolarit dei propri assetti ordinamentali.Sez. V, Sent. n. 5116 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), A.A. c. A.C. e altri

    Consiglio di StatoAccesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionaleNon potendosi ammettere che, in materia di reclutamento del personale preposto agli uffici di maggiorlivello, e quindi responsabile delle strutture pi importanti dell'Amministrazione regionale, sussista una

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    situazione peggiore, rispetto alla posizione di omologo personale delle amministrazioni statali e degli entipubblici non economici, si deve ritenere che anche in materia di accesso alla qualifica di dirigente il D.Lgs.n. 165/2001 (del quale costituisce, poi, applicazione diretta il L.R. n. 3/2003, del Molise) contengaprincipi fondamentali ai quali fatto obbligo alle regioni a statuto ordinario di conformarsi, purrispettando le peculiarit dei propri assetti ordinamentali.Sez. V, Sent. n. 5117 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), G.G.A. e altri c. A.C. e altri

    Consiglio di Stato

    Accesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionaleSi deve ritenere che anche in materia di accesso alla qualifica di dirigente il D.Lgs. n. 165/2001, del qualecostituisce applicazione diretta il L.R. n. 3/2003, del Molise, contenga (al pari del precedente D.Lgs. n.29/1993, di cui costituiva attuazione a livello regionale la L.R. n. 7/1997) principi fondamentali ai quali fatto obbligo alle regioni a statuto ordinario di conformarsi, pur nel rispetto delle particolarit dei propriassetti ordinamentali. Non appare, infatti, giustificabile che in tema di reclutamento del personalepreposto agli uffici di maggior livello, come tale responsabile delle strutture pi importantidell'Amministrazione regionale, possa sussistere un'eventuale situazione sperequativa, per di pi in sensopeggiorativo, rispetto alla posizione dell'omologo personale che accede alla carriera dirigenziale delleamministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, oltre che delle altre regioni, in tema di requisitiessenziali richiesti per la partecipazione alle relative procedure selettive.

    Sez. V, Sent. n. 5115 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), Regione Molise c. A.C. e altri

    Consiglio di Stato

    Accesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionaleIl D.Lgs. n. 165/2001, del quale costituisce applicazione diretta la L.R. n. 3/2003, del Molise, anche inmateria di accesso alla qualifica di dirigente contiene principi fondamentali ai quali fatto obbligo alleregioni a statuto ordinario di conformarsi. Non pu dirsi, infatti, giustificabile che, in tema di reclutamentodel personale preposto agli uffici di maggior livello, e quindi responsabile delle strutture pi importantidell'Amministrazione regionale, possa esistere una situazione sperequativa (in senso peggiorativo),rispetto alla posizione di uguale personale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici noneconomici.Sez. V, Sent. n. 5120 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), O.T. e altri c. A.C. e altri

    Consiglio di Stato

    Accesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionaleLe leggi generali dello Stato, contenenti principi fondamentali in ordine a determinate materie, hannoeffetto abrogativo delle leggi regionali non conformi e sono immediatamente applicabili nelle regioni,finch esse non abbiano adattato ai nuovi principi la propria normativa. Ne consegue che deve dirsiabrogata la normativa regionale di cui all'art. 19, comma 2 L.R. n. 7/1997, del Molise, stantel'incompatibilit delle sue disposizioni con i principi fondamentali introdotti dal D.Lgs. n. 165/2001 inmateria di reclutamento del personale e, segnatamente, in tema di accesso alla qualifica di dirigente nelleamministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.Sez. V, Sent. n. 5115 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), Regione Molise c. A.C. e altri

    Cassazione CivileInquadramenti e qualificheNella procedura di mobilit prevista dall'art. 53 della legge n. 449 del 1997, l'inquadramento delpersonale, gi in posizione di comando e quindi trasferito all'INPDAP, va effettuato in relazione alleprevisioni del DPCM 18 ottobre 1999, il quale, ove non illegittimo e suscettibile di disapplicazione, vincolante per il nuovo datore di lavoro, anche in funzione di un'adeguata determinazione dei costi delpersonale sia nell'immediato che nella prospettiva di futuri sviluppi di carriera. (Nella specie, la S.C. hacassato la sentenza di merito che aveva ritenuto di poter verificare in concreto la corrispondenzadell'inquadramento riconosciuto a quello precedentemente spettante ai dipendenti, al di fuori di unospecifico profilo di illegittimit del richiamato d.P.C.M.). (Cassa e decide nel merito, App. Trento, 16febbraio 2005)Sez. lavoro, Sent. n. 24045 del 25-09-2008 (ud. del 17-06-2008), I.N.P.D.A.P. c. Z.P. (rv. 604967)

    Cassazione CivileInquadramenti e qualificheL'art. 7 del c.c.n.l. 31 marzo 1999 Comparto Regioni, nel prevedere l'inquadramento del personale inservizio alla data di stipulazione dell'accordo collettivo nel nuovo sistema di classificazione, ha operato

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    una diretta valutazione dei profili della V qualifica, ritenendo che andassero ricondotti alla pi altaposizione (la 3) della categoria di inquadramento B e non, invece, in una categoria superiore (la C); n,in senso contrario, invocabile, per il conseguimento di una qualifica superiore, la previsione di cuiall'art. 3, comma 6 del citato c.c.n.l. (che autorizza gli enti ad una collocazione autonoma dei profiliprofessionali non individuati nell'allegato A del c.c.n.l. o comunque aventi contenuti diversi), la cuioperativit espressamente rimessa alle determinazioni dei singoli enti in relazione al rispettivo modelloorganizzativo, dovendosi conseguentemente escludere la possibilit per il giudice di sostituire le propriedeterminazioni a quelle dell'ente. (Rigetta, App. Caltanissetta, 16 giugno 2005)Sez. lavoro, Sent. n. 22928 del 09-09-2008 (ud. del 09-07-2008), C.C.A.A. c. Comune di Sommatino (rv.604792)

    Cassazione Civile

    DirigentiIn materia di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, al direttore del mercato ittico, gi inquadratocome funzionario della carriera direttiva "preposto ad una unit amministrativa" ai sensi dell'art. 8 dellalegge n. 125 del 1959 e dell'art. 4 del d.m. 10 aprile 1970 di attuazione, non pu essere riconosciuta laqualifica dirigenziale, n pu essere estesa automaticamente la successiva disciplina introdotta con ild.P.R. n. 748 del 1972 - il cui attuale assetto normativo compendiato nel d.lgs n. 165 del 2001 -dovendosi escludere che la qualifica di dirigente possa essere attribuita sulla base della mera valutazione

    delle mansioni svolte, ove le stesse non siano state, mediante adeguati atti normativi e organizzativi,preventivamente indicate come compiti per i quali richiesta la qualifica dirigenziale e non vi sia stato ilconferimento di uno specifico incarico della medesima natura (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso,ha pure evidenziato che gi la giurisprudenza amministrativa, anteriore al 1998, aveva ritenuto che laposizione di direttore di mercato all'ingrosso andasse inquadrata nell'ottavo livello previsto dal d.P.R. n.191 del 1979, livello attualmente corrispondente alla categoria D del c.c.n.l. comparto Regioni edautonomie locali personale non dirigente del 31 marzo 1999). (Rigetta, App. Palermo, 06 luglio 2004)Sez. lavoro, Sent. n. 20311 del 23-07-2008 (ud. del 26-03-2008), L.A. c. Comune di Trapani (rv.604539)

    Cassazione Civile

    Impugnazioni- poteri del giudiceIl principio per cui spetta al giudice individuare le norme applicabili al caso concreto presuppone che

    l'applicazione non richieda nuovi accertamenti di fatto e non si traduca in un inammissibile rilievo d'ufficiodi un diverso vizio del procedimento e del provvedimento impugnato, dovendo la parte rimasta vittoriosanel merito in primo grado, in tali ipotesi, proporre autonomo appello incidentale non potendosi riteneresufficiente la mera prospettazione subordinata dell'applicabilit delle diverse norme (nella specie, la S.C.,nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente il giudice di appello non aveva considerato, inmancanza di apposito appello incidentale, la dedotta inapplicabilit dell'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957ai fini della valutazione della tempestivit della decisione disciplinare, risolvendosi la prospettazionedell'applicabilit delle norme collettive in un diverso accertamento in fatto attese le differenze checaratterizzano l'iter procedimentale previsto dal d.P.R. n. 3 del 1957 rispetto a quanto stabilito negliistituti regolati dalle norme contrattuali, tanto pi che l'intero procedimento disciplinare si era svoltosecondo le sequenze previste dal medesimo T.U. n. 3 del 1957 e il giudice di primo grado aveva datoapplicazione all'art. 120 citato). (Rigetta, App. Messina, 26 febbraio 2004)Sez. lavoro, Sent. n. 20074 del 21-07-2008 (ud. del 26-03-2008), M.F. c. Ministero dell'istruzione

    dell'universit e della ricerca (rv. 604307)

    Consiglio di Stato

    Procedure concorsual:- in generalePoich i principi generali in materia di organizzazione degli uffici pubblici delle amministrazioni di cui laD.Lgs. n. 165/2001 non impongono una rigida attribuzione alla sola fonte legislativa della disciplina dellaprocedura concorsuale per gli accessi agli impieghi e della definizione delle modalit del loro svolgimento(non essendovi, dunque, al riguardo, una riserva assoluta di legge), si pu ritenere vi sia ampio spazioper l'intervento di una disciplina attuativa e di dettaglio, derivante da fonti secondarie, nel rispetto deilimiti segnati al livello legislativo.Sez. V, Sent. n. 2096 del 07-05-2008 (ud. del 19-02-2008), M.S. e altri c. Regione Campania e altri

    Consiglio di StatoProcedure concorsual:- in generaleSi deve ritenere che anche in assenza di una diffusa definizione, in sede legislativa, dei principi generalidella materia concorsuale, rimanga intatto il potere dell'Amministrazione di adottare le determinazioni

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    relative ai concorsi per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del quadro sistematico di cui al D.Lgs. n.165/2001.Sez. V, Sent. n. 2096 del 07-05-2008 (ud. del 19-02-2008), M.S. e altri c. Regione Campania e altri

    Consiglio di Stato

    Procedure concorsual:- in generaleSi deve ritenere resti intatto il potere dell'Amministrazione di adottare le determinazioni relative aiconcorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica, nel rispetto del quadro sistematico di cui al D.Lgs. n.165/2001, anche in assenza di una diffusa definizione, in sede legislativa, dei principi generali dellamateria concorsuale.Sez. V, Sent. n. 1986 del 05-05-2008 (ud. del 19-02-2008), M.S. c. Regione Campania

    Cassazione Civile

    Fattispecie:- dipendenti I.N.A.I.L.Il bando di concorso dell'INAIL per la progressione verticale interna dalla posizione C1 a quella C3, nelrichiedere l'appartenenza all'area C dei candidati, presuppone il precedente inquadramento, effettivo econcreto, in quest'area e non consente la partecipazione alle procedure selettive di chi ha solo diritto adessere inquadrato nell'area per effetto di altra contestuale procedura selettiva, restando escluso un

    doppio contestuale avanzamento di carriera "per saltum". (Rigetta, App. Venezia, 18 Ottobre 2004)Sez. lavoro, Sent. n. 8796 del 04-04-2008 (ud. del 04-12-2007), B.A. c. I.N.A.I.L. Istituto nazionale perAssicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (rv. 602442)

    Cassazione Civile

    Fattispecie:Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, a seguito della privatizzazione disposta con il d.lgs.n. 29 del 1993, ha carattere assunto privatistico, a prescindere della natura economica o meno dell'entepubblico; ne consegue che anche all'ente pubblico datore di lavoro si applica l'art. 2940 cod. civ. sullairripetibilit del pagamento del debito prescritto. (Nella specie, un Comune, che aveva pagato aidipendenti somme dovute a titolo di retribuzione e di t.f.r. il cui credito era prescritto, aveva annullatosuccessivamente la determinazione trattenendo le somme relative sulle successive buste paga; la S.C.,nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto l'illegittimit dell'operato del Comune, ha

    affermato il principio su esteso ed ha escluso l'applicabilit dell'art. 3 del r.d.l. n. 295 del 1939 che, nelregime giuridico precedente la privatizzazione del rapporto, prevedeva la ripetibilit dei pagamenti relativia debiti prescritti). (Rigetta, App. Genova, 14 Marzo 2003)Sez. lavoro, Sent. n. 22503 del 26-10-2007 (ud. del 29-03-2007), Comune di (omissis) c. P.P. (rv.599571)

    Cassazione Civile

    DirigentiNella fase di avvio dell'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia stessa pu ricoprire temporaneamente l'ufficio didirigente della circoscrizione doganale mediante la stipula di contratti di lavoro a termine con proprifunzionari, con l'obbligo di avviare, nei sei mesi successivi, la procedura selettiva. Invece, nel caso ditrasferimento del dirigente gi insediato ad altro ufficio, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 26, comma secondo,

    del proprio regolamento di amministrazione 5 dicembre 2000, fermo restando il principio chel'assegnazione definitiva dell'ufficio deve avvenire all'esito della procedura selettiva, pu affidaretemporaneamente le mansioni dirigenziali a condizione che sia necessario garantire, in via di urgenza, lacontinuit dell'attivit dell'ufficio in attesa dell'esito della selezione (che deve essere contestualmenteiniziata) previo espletamento di apposito interpello tra tutti i funzionari interessati. (Rigetta, App.Salerno, 25 Agosto 2004)Sez. lavoro, Sent. n. 19233 del 14-09-2007 (ud. del 23-05-2007), Agenzia delle dogane c. F.F. (rv.598919)

    Consiglio di Stato

    Beneficio ex art.42-bis, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001:- ambito di applicabilitAl personale del Corpo della Guardia di Finanza non applicabile il beneficio previsto dall'art. 42 biscomma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, che prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente

    di pubbliche amministrazioni, possa essere assegnato, a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nellastessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivit lavorativa, essendodestinatario, del beneficio in oggetto, solamente il personale civile dipendente delle pubblicheamministrazioni disciplinate dal D.Lgs. n. 165/2001.

  • 7/26/2019 Giurisprudenza Dlgs 165 2001

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    Sez. IV, Sent. n. 3876 del 10-07-2007 (ud. del 22-05-2007), Ministero dell'Economia e delle Finanze c.L.F.

    Cassazione Civile

    DirigentiIn tema di impiego pubblico privatizzato, l'utile inserimento nella graduatoria di un concorso per dirigentenell'amministrazione dello Stato non d diritto, prima del conferimento del relativo incarico e dellastipulazione del contratto individuale, al medesimo trattamento di chi rivesta la qualifica dirigenziale,atteso che il legislatore ha attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potest discrezionale sia nel nonavvalersi di un determinato dipendente pur in possesso di tale qualifica, sia nella scelta dei soggetti aiquali conferire incarichi dirigenziali. Ne consegue che il dirigente aspirante all'incarico non vanta un dirittosoggettivo pieno, bens un interesse legittimo di diritto privato a conseguire l'incarico stesso, cosicchnon pu pretendere la retribuzione corrispondente alla qualifica dirigenziale. (Cassa e decide nel merito,App. Trento, 17 Settembre 2003)Sez. lavoro, Sent. n. 14624 del 22-06-2007 (ud. del 08-02-2007), Ministero delle Finanze ora Ministerodell'Economia e delle Finanze c. C.R. (rv. 598072)

    Cassazione Civile

    Interpretazione degli accordi collettivi:- indennit di bilinguismoL'art. 39 dell'accordo collettivo stipulato il 14 febbraio 2001 ad integrazione del ccnl per il personale nondirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16 febbraio 1999 deve essere interpretato nel sensoche l'indennit di bilinguismo ivi prevista spetta nella stessa misura e con le stesse modalit previste peril personale della regione Trentino Alto Adige, con decorrenza dal 15 febbraio 2001, giorno successivo allasottoscrizione del contratto stesso, senza tuttavia che essa possa considerarsi parte della retribuzionebase, atteso che dalle specifiche previsioni contenute nei due contratti sulla struttura della retribuzione, ein particolare dalla distinzione, contenuta nell'accordo del 2001 (art 29, lett. a) e b del comma 2), fraretribuzione base mensile e retribuzione globale di fatto, emerge che in quest'ultima sono comprese "leindennit contrattuali percepite nell'anno di riferimento". (Fattispecie relativa a una dipendente dell'INPSnella provincia di Bolzano che reclamava di aver diritto l'indennit "de qua" nella misura e con le stessemodalit previste per il personale della regione Trentino Alto Adige). (Cassa con rinvio, Trib. Bolzano, 1Luglio 2004)Sez. lavoro, Sent. n. 14623 del 22-06-2007 (ud. del 08-02-2007), INPS - Istituto della Previdenza

    Sociale c. C.G. (rv. 598154)

    Cassazione Civile

    Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penaleLa sospensione cautelare del pubblico impiegato in caso di procedimento penale, originariamentedisciplinata dagli artt. 91 e 92 del d.P.R. n. 3 del 1957, e successive modificazioni, e per il personalescolastico dal d.lgs. N. 297 del 1994, a seguito della contrattualizzazione generale del rapporto dipubblico impiego regolata dalla normativa contrattuale - art. 33 dell'accordo collettivo nazionale per ilsettore scuola per il periodo 1 settembre 2000 - 31 dicembre 2001 - che disciplina gli effetti delprocedimento penale sul rapporto di lavoro contrattualizzato dei dirigenti, senza prevedere la clausola direvoca (o perdita di efficacia) del provvedimento di sospensione del servizio per mancato eserciziodell'azione disciplinare entro il termine di quaranta giorni. Detta disposizione prevede sia la sospensione

    obbligatoria connessa all'applicazione di misure cautelari, sia un'ipotesi di sospensione facoltativacollegata al rinvio a giudizio per reati collegati alla funzione ricoperta e che si connotino, secondo unavalutazione comparativa affidata all'amministrazione, come di specifica gravit e idonei a giustificare laquiescenza della prestazione; in entrambe le ipotesi stabilita, quale clausola di garanzia, la fissazione diun termine quinquennale di efficacia. Ne consegue che va respinta la impugnazione, proposta conregolamento di competenza, dell'ordinanza di sospensione del giudizio ordinario nel quale il dirigentescolastico abbia chiesto la conferma dell'ordinanza - resa nel procedimento cautelare - di inefficacia edecadenza della sospensione cautelare inflittagli, atteso che la materia del giudizio di merito non solo non definita dalla revoca della sospensione cautelare come invocata da parte ricorrente, ma risulta ampliatarispetto alla problematica concernente l'efficacia della misura disciplinare cautelare, estendendosi allavalutazione dei fatti e della colpevolezza. (Rigetta, Trib. Latina, 1 Dicembre 2005)Sez. lavoro, Sent. n. 11102 del 15-05-2007 (ud. del 07-03-2007), B.S. c. Ministero dell'istruzioneuniversit e ricerca (rv. 597487)

    Cassazione Civile

    Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazione

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    In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 checonferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche "se vengono in questione attiamministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacch in talcaso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione anche nel caso in cui l'amministrazionerevochi anticipatamente, fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l'incaricodirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore (nella specie, quale responsabile del settoretributi di un comune), venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto alquale l'amministrazione opera "con la capacit ed i poteri del privato datore di lavoro", senza che assumarilievo, ove ne sia contestata solo l'incidenza mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che larevoca consegua alla delibera della giunta comunale di soppressione del settore cui il dipendente erapreposto, la quale pu essere disapplicata dall'autorit giudiziaria se illegittima. (Dichiara giurisd. rimettesez.semplici, App. Salerno, 18/12/2009)Sez. Unite, Sentenza n. 28806 del 27-12-2011 (ud. del 22-11-2011), Com. Casaletto Spartano c. Iudicee altri (rv. 620219)

    Consiglio di Stato

    Questioni di giurisdizioneAi fini del riparto di giurisdizione si deve distinguere tra i c.d. atti di macro-organizzazione, assoggettati aprincipi e regole pubblicistiche e atti di micro-organizzazione, con cui si dispone l'organizzazione dei

    singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica (artt. 2 e 5, d. lgs. n. 165/2001). Gli atti che si collocanoal di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamentodegli apparati sono espressione della capacit di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestionedel personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamenteunificato, che non quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati. In sostanza, solo gli atti dimacro-organizzazione restano regolati dal diritto amministrativo; in questi casi, ipotizzabile che latutela giurisdizionale possa avvenire davanti al giudice amministrativo, quando venga impugnatodirettamente l'atto di macro-organizzazione, che sia autonomamente lesivo, e davanti al giudice ordinarioquando il dipendente contesta l'atto di gestione, applicativo o consequenziale rispetto a quelloorganizzativo (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, n. 2928/2004).Sez. V, Sentenza n. 6705 del 20-12-2011 (ud. del 25-10-2011), Regione Puglia c. Fe.Vi.Ca. e altri

    Consiglio di Stato

    Rapporto di pubblico impiego, in genereNel rapporto di pubblico impiego, l'art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 non ha espuntodall'ordinamento il principio, disciplinato dall'art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui nel caso dipassaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore aquello spettante nella nuova qualifica attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alladifferenza fra lo stipendio gi goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendioper la progressione di carriera anche se semplicemente economica (Conferma della sentenza del T.a.r.Lombardia, Milano, sez. II, 21 marzo 2006, n. 631).Sez. III, Sentenza n. 5214 del 16-09-2011 (ud. del 15-07-2011), Bo.En. e altri c. Azienda SanitariaLocale della Provincia di Varese

    Consiglio di Stato

    Questioni di giurisdizioneAi sensi dell'art. 68 del d.lg. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del d.lg. n. 80 del 1998,trasfuso nell'art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tuttele controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ognisua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudiceamministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioninell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma 1, del d.lg. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2del d.lg. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delleorganizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzatida uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi,eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effettoriflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privato rum(Annulla per difetto di giurisdizione la sentenza del T.a.r. Abruzzo, 23 febbraio 2006, n. 90).Sez. VI, sent. n. 3551 del 13-06-2011 (ud. del 10-05-2011), Bo.Ri. c. Ministero dell'Istruzione,

    dell'Universit e della Ricerca e altri

    Cassazione Civile

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    Ufficiale giudiziario "dirigente"Il dirigente UNEP non rappresenta una figura professionale cui sia attribuibile una posizione economicasuperiore alla C1 (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.) (Rigetta, App. Firenze,07/07/2009)Sez. VI, Ordinanza n. 21090 del 12-10-2010 (ud. del 21-09-2010), Di Vaia c. Min. Giustizia (rv. 614686)

    Cassazione Civile

    Ambito di applicabilit del D.Lgs n. 165/2001In tema di pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l'art. 2096, cod. civ., che regolal'assunzione in prova nell'ambito dei rapporti di lavoro privati, restando l'istituto autonomamentedisciplinato dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 nonch, con riguardo alle assunzioni degliavviati al lavoro dagli uffici di collocamento, dall'art. 28, comma 1, del medesimo decreto. Ne consegueche l'assunzione assoggettata al periodo di prova "ex lege" e non in forza di un patto frutto diautonomia contrattuale, la quale pu incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quantostabilito dalla contrattazione collettiva. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entratenei confronti di un lavoratore assunto con clausola di prova per un semestre dal Ministero delle Finanzecon l'incarico di controllare varie centinaia di dichiarazioni di redditi e poi licenziato all'esitodell'espletamento dell'incarico, osservando che la Corte territoriale che ne aveva disposto la reintegra nonaveva tenuto presenti nella motivazione i predetti principi in relazione alla diversit tra lavoro pubblico e

    lavoro privato in tema di patto di prova). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 15/09/2005)Sez. lavoro, Sentenza n. 17970 del 02-08-2010 (ud. del 09-06-2010), Agenzia Entrate c. Trebbi (rv.614983)

    Cassazione Civile

    FattispecieL'art. 1, comma 207, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - secondo il quale l'art. 18, primo comma,della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che la quotapercentuale di ripartizione della incentivazione per la progettazione di opere pubbliche, " comprensivaanche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione" - norma di interpretazioneautentica, con efficacia, retroattiva, che enunciabile nello specifico ambito, senza che rilevi lacircostanza che il legislatore sia gi intervenuto sulla norma con l'art. 3 comma 29 della legge n. 350 del2003, trattandosi, quest'ultima di disposizione diretta a disciplinare la ripartizione dei compensi per i soli

    enti locali, senza rinnovare il testo dell'art. 18, primo comma citato. N in senso contrario invocabile ilsuccessivo art. 1, comma 223, della legge 266 del 2005, secondo il quale il comma 207 costituisce normanon derogabile dai contratti o accordi collettivi, giacch, riguardando la interpretazione autentica anche levicende verificatesi anteriormente, lo stesso comma 223 va letto in collegamento con il principio diderogabilit della legge ad opera della contrattazione collettiva, stabilito dall'allora vigente art. 2, comma2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione della norma diinterpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 207, della legge n. 266 del 2005, sopravvenuta allasentenza impugnata, ha cassato tale pronuncia e, decidendo nel merito, ha rigettato la domandaproposta da taluni dipendenti comunali al fine di percepire, dalla propria amministrazione, leincentivazioni previste dal citato art. 18 al netto degli oneri di previdenza ed assistenza a carico delComune stesso). (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 11/11/2005)Sez. lavoro, Sentenza n. 17536 del 27-07-2010 (ud. del 08-04-2010), Com. Firenze c. Migliori e altri (rv.614478)

    Cassazione Civile

    Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazioneIn tema di impiego pubblico contrattualizzato, la domanda di un docente per il riconoscimento delledifferenze stipendiali conseguenti ad una riduzione - asseritamente illegittima - delle ore settimanali checompongono la cattedra assegnata, con la quale non si contestino le linee di organizzazione generaledell'attivit scolastica ma si richieda la corretta applicazione degli atti amministrativi di esercizio delladiscrezionalit, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ove la controversia sia successiva al 30giugno 1998, rilevando, il provvedimento di conferimento dell'orario, nell'ambito della comune disciplinadel rapporto di lavoro e configurandosi le determinazioni dei dirigenti scolastici inerenti a modificazioniunilaterali della quantit delle ore e, in genere, l'attivit dell'Amministrazione scolastica di assegnazionedell'orario, come adempimento di un obbligo negoziale e non come esercizio di un potere diorganizzazione. (Nella specie, la riduzione d'orario - da 20 ore settimanali a 18 - era avvenuta, secondo

    l'Amministrazione, in conseguenza di un progetto sperimentale autorizzato con d.m. 6 aprile 1995, la cuilegittimit non era contestata dal ricorrente, limitatosi a dedurne l'erronea applicazione poich lanormativa prevedeva articolati moduli orari di insegnamento). (Cassa e dichiara giurisdizione, App.Venezia, 26/01/2009)

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    Sez. Unite, sent. n. 10508 del 30-04-2010 (ud. del 20-04-2010), Cavicchi c. Min. Istruzione Universita'Ricerca e altri (rv. 612882)

    Consiglio di Stato

    Questioni di giurisdizioneSono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoroalle dipendenze delle p.a. in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolutealla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottatidalle p.a. nell'esercizio del potere loro conferito prima dal d.lgs. n. 29/1993, art. 2, comma 1, poi dald.lgs. n. 165/2001, art. 2, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delleorganizzazioni degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono, caratterizzatida uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi,eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effettoriflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privatorum(Conferma della sentenza del T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Trento, n. 88/2008)Sez. V, Sentenza n. 2454 del 29-04-2010 (ud. del 15-12-2009), Regione Autonoma Trentimo - Alto Adigec. Aiardi M. e altri

    Cassazione CivileGiurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazioneIn materia di lavoro pubblico privatizzato, la controversia diretta ad ottenere il reinquadramento deilavoratori regionali in conformit al regolamento della Regione Lazio 10 maggio 2001, n. 2, previadisapplicazione della disposizione, ivi contenuta, che limita la facolt di chiedere la revisione ai solidipendenti in servizio, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, coinvolgendo l'attivitautoritativa della P.A., in quanto la norma regolamentare - nel perseguire l'obbiettivo del superamentodelle sperequazioni esistenti tra le categorie di dipendenti transitati da altre amministrazioni - diretta adefinire l'assetto generale degli uffici nell'ambito di un complessivo progetto di revisionedell'organizzazione del personale regionale, che consente nuovi inquadramenti del personaleprevedendone anche le decorrenze, prospettiva all'interno della quale si inserisce anche la scelta diescludere dall'intervento di revisione i dipendenti il cui rapporto di lavoro si sia gi concluso. (Rigetta edichiara giurisdizione, App. Roma, 20/05/2008)Sez. Unite, sent. n. 9132 del 16-04-2010 (ud. del 15-12-2009), Palmucci e altri c. Regione Lazio (rv.

    612733)

    Cassazione Civile

    FattispecieIn tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale, estensibile anche alle pubbliche amministrazioninon statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001,riguarda le sole ipotesi di responsabilit gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivinell'attivit amministrativa e grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente a cipreposto e non anche le condotte realizzate in violazione di singoli doveri, restando salva l'applicabilitdella disposizione nei casi in cui vi sia un indissolubile intreccio tra tale tipo di responsabilit e quelladisciplinare. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la

    sanzione pu legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parerenegativo. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dirigente sanitario, il quale aveva reiteratamentedirottato i pazienti verso strutture private rappresentando loro inesistenti difficolt da parte dell'ASL, laS.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto irrilevante il contrario parere espresso dal Comitato dei Garanti,escludendo la necessit dell'intervento di tale organo nell'ambito della procedura disciplinare anche allaluce delle previsioni collettive, in ispecie gli accordi di interpretazione autentica dell'art. 23 del c.c.n.l. 8giugno 2000 dell'area medico-veterinaria stipulati il 24 ottobre 2001 e il 29 settembre 2004). (Rigetta,App. Firenze, 31/01/2006)Sez. lavoro, sent. n. 8329 del 08-04-2010 (ud. del 24-11-2009), Martinelli c. Ausl 11 Empoli (rv. 612955)

    Cassazione Civile

    Passaggi di personale e procedure volontarie di mobilit:- trattamento economicoIn tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilit nel pubblico impiego privatizzato, il

    mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendenteprima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione deimiglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili pereffetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall'art. 34 del d.lgs. n. 29

  • 7/26/2019 Giurisprudenza Dlgs 165 2001

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    del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), edosservando le regole dettate dalla disposizione "de qua" nella parte in cui richiama le regole dettatedall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. Pertanto, conriferimento all'assegno "ad personam", previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art. 3,comma 57, della legge n. 537 del 1993, non risultando attribuito un trattamento retributivo privilegiatoper il personale statale (nella specie ex docenti statali) transitato all'INPS, vale la regola generale e nonsono applicabili le clausole previste nei contratti collettivi (nella specie, quelle disciplinanti il personaleINPS), non venendo in questione l'art. 2, comma terzo, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 2, commaterzo, del d.lgs. n. 165 del 2001) che - nel prevedere la cessazione di efficacia di trattamenti retributiviprevisti da legge, regolamenti o atti amministrativi a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovocontrattuale, e il riassorbimento degli stessi con le modalit e nelle misure previste dei contratti collettivi- presuppone proprio un trattamento retributivo privilegiato e aggiuntivo, nella specie non esistente.(Rigetta, App. Cagliari, 09/03/2005)Sez. lavoro, sent. n. 7520 del 29-03-2010 (ud. del 13-01-2010), Zucconi e altri c. Inps (rv. 612837)

    Consiglio di Stato

    Questioni di giurisdizioneDal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 risultachiaramente che le controversie concernenti gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli

    uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto - quali attipresupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei qualisono configurabili astrattamente situazioni di interesse legittimo, in quanto gli effetti pregiudizievoliderivano direttamente dall'atto presupposto - spettano alla giurisdizione del g.a. Ai fini della loroattrazione alla giurisdizione del g.o., infatti, sono irrilevanti la incidenza riflessa di essi sugli atti digestione di diritto privato dei rapporti di lavoro, nonch l'effettiva sussistenza dell'interesse al ricorso,atteso che le questioni della legittimazione, processuale e sostanziale, e delle condizioni dell'azione sonoestranee all'area dei limiti esterni del potere giurisdizionale e vanno, pertanto, risolte dal giudice munitodi giurisdizione. (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. V, n. 04073/2009).Sez. V, Sentenza n. 816 del 15-02-2010 (ud. del 24-11-2009), Ferraro G. c. Regione Campania

    Cassazione Civile

    Fattispecie

    In tema di lavoro pubblico privatizzato, la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alledipendenze delle Pubbliche Amministrazioni devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudiceordinario, ad eccezione dei rapporti alle dipendenze delle Amministrazioni indicate all'art. 3 del d.lgs. n.165 del 2001; ne consegue che, con riferimento al rapporto lavorativo alle dipendenze del Garante per laprotezione dei dati personali, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudiceordinario, non rientrando tale Amministrazione tra quelle previste dal citato art. 3 e non contenendo lanormativa di settore alcuna specifica contraria disposizione. (Regola giurisdizione)Sez. Unite, Ordinanza n. 24185 del 16-11-2009 (ud. del 10-11-2009), N.G. c. Garante per La Protezionedei Dati Personali (rv. 610597)

    Cassazione Civile

    Fattispecie

    In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato,spettano alla giurisdizione generale di legittimit del giudice amministrativo le controversie nelle quali,pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativocontratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente ilcorretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformit a legge degli attiorganizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali diorganizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarit degli stessi. Non pu infatti operare intal caso il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, il qualepresuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo,e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di dirittosoggetttivo solo all'esito della rimozione del provvedimento. (In applicazione del suddetto principio, laS.C. ha ritenuto devoluta al giudice amministrativo la controversia nella quale alcuni funzionari comunali -deducendo la lesione delle aspettative di avanzamento nella carriera e il relativo danno - chiedevano larimozione del provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale a persona esterna,

    adottato sulla base di un atto organizzativo della Giunta che, modificando il regolamento comunalesull'ordinamento degli uffici e servizi, aveva consentito l'attribuzione di incarichi dirigenziali fuori dalladotazione organica, invece che la scelta nell'ambito dei dipendenti). (Regola giurisdizione)Sez. Unite, Ordinanza n. 3052 del 09-02-2009 (ud. del 20-01-2009), M.C. c. R.A. (rv. 606392)

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    Cassazione Civile

    ReggenzaL'art. 20 del d.P.R. n. 266 del 1987 (che ha recepito l'accordo del 26 marzo 1987 concernente il compartoministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale delpubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini delrispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt.35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenzacostituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnatadalla straordinariet e temporaneit, con la conseguenza che a tale posizione pu farsi luogo in virt dellasuddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento dimansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e neilimiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicch, al di fuori di tale ipotesi, la reggenzadell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. N la situazione pu considerarsi mutata pereffetto della nuova classificazione attuata dal c.c.n.l. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, nonricomprendendosi tra le mansioni proprie del profilo relativo alla posizione economica C3 le funzioni direggenza del ruolo dirigenziale, bens quella, pi limitata, di assunzione temporanea di funzionidirigenziali in assenza del dirigente titolare e dovendosi ritenere, alla stregua dell'interpretazione letteraledel contratto, che le parti contrattuali, omettendo l'indicazione della reggenza, hanno inteso scientemente

    escludere tale figura dalla declaratoria del profilo relativo alla posizione economica C3. (Fattispecierelativa alla reggenza di un reparto dell'Agenzia del territorio). (Rigetta, App. Torino, 27/07/2005)Sez. lavoro, Sentenza n. 2534 del 30-01-2009 (ud. del 25-11-2008), Agenzia del Territorio c. L.R.A. (rv.606880)

    Cassazione Civile

    Ufficiale giudiziario "dirigente"La figura dell'ufficiale giudiziario "dirigente" - appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseritinell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia (fin dal d.P.R. n. 1229 del 1959, recante ladisciplina dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) - non individua unaqualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attivit interna didirezione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed stata anch'essa interessata dalla disciplina delnuovo assetto dei profili funzionali intervenuta per effetto della legge 11 luglio 1980, n. 312, con

    conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle dellequalifiche identificate successivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza nonpu dirsi incisa dal sopravvenuto d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali dinuova istituzione), con l'effetto che i dirigenti degli uffici UNEP gi inquadrati nella VII qualifica funzionalesi sarebbero trovati a svolgere compiti, a "rilevanza esterna", ascritti alla VIII qualifica funzionale (concorrelato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativomutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuovadisciplina introdotta per effetto del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assettofondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profilidirettivi inquadrati nella categoria C), divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazionecollettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri attinormativi e a quelli amministrativi, con l'effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i "dirigenti") sonoda ritenersi compresi nell'area di applicazione del c.c.n.l. integrativo del comparto dei dipendenti dal

    Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilit stabilite dall'art. 40, comma terzo, delsuddetto d. lgs. n. 165 del 2001. (Cassa e decide nel merito, App. Torino, 21 maggio 2005)Sez. lavoro, Sentenza n. 255 del 09-01-2009 (ud. del 11-11-2008), Ministero della Giustizia c. G.A.R. (rv.606298)

    Cassazione Civile

    IndennitIn materia di pubblico impiego privatizzato, il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede dilavoro a cui stato destinato in applicazione compensato dall'indennit di missione - che ha lo scopo disopperire ai disagi e alle maggiori necessit, anche economiche, del personale in trasferta - e non sicumula al lavoro prestato presso l'ufficio di destinazione, cos da essere qualificato come lavorostraordinario, che solo quello reso, nella localit di destinazione, oltre l'orario normale di lavoro. N, insenso contrario, assume rilievo l'art. 4, comma 2 del c.c.n.l. comparto ministeri del 12 gennaio 1996, che

    considera quale orario di lavoro anche i tempi di andata e ritorno per recarsi presso il luogo di prestazioneeffettiva ove questa debba essere resa fuori dalla sede di servizio, posto che, in caso di applicazione, lasede di servizio quella di destinazione. (Rigetta, App. Perugia, 20/04/2005)

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    Sez. lavoro, Sent. n. 29836 del 19-12-2008 (ud. del 27-11-2008), S.B. c. Ministero della Giustizia (rv.606160)

    Cassazione Civile

    DirigenzaIn tema di impiego pubblico privatizzato, dall'assetto legislativo delineato, in attuazione del precetto dicui all'art. 97 Cost., dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone che le lineefondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione di quelli di maggiore rilevanza ed i modi diconferimento degli stessi devono essere regolate ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica,nonch dall'art. 4 del d.lgs. n. 300 del 1999, che demanda alla sede regolamentare l'organizzazione, ladotazione organica, l'individuazione, anche numerica, degli uffici di livello dirigenziale generale, condistribuzione dei posti con funzione dirigenziale e indicazione dei relativi compiti, discende che un ufficiopu essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di espressa qualificazione normativa.Va conseguentemente esclusa la collocazione nella prima fascia del ruolo dirigenziale del direttoredell'Agenzia regionale dell'impiego, venendo in rilievo un organo statale dotato di competenza tecnicaspecialistica privo di personalit giuridica, con possibilit di designazione del relativo dirigente non solotra il personale della P.A. in possesso di elevata professionalit ma anche - a mezzo di contratto di dirittoprivato - di personale estraneo all'amministrazione e, dunque, al di fuori dell'ambito di cui all'art. 19 deld.lgs. n. 165 del 2001. (Rigetta, App. Campobasso, 18 gennaio 2005)

    Sez. lavoro, Sent. n. 28276 del 26-11-2008 (ud. del 30-10-2008), A.E. c. Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali (rv. 605778)

    Cassazione Civile

    FattispecieE devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, la controversia mediante la quale un docente delcomparto scuola, dapprima comandato e poi assunto presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, abbiadomandato l'accertamento del suo diritto ad una determinata qualifica, corrispondente alle mansionisvolte. L'attribuzione dell'inquadramento - attuato nella specie mediante un decreto del SegretarioGenerale - esula, infatti, dall'ambito degli atti autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali,adottati con la capacit e i poteri del datore di lavoro privato, essendo ininfluente, a questi fini, che ildecreto in questione abbia riguardato una pluralit di soggetti, poich ci non sufficiente a modificarnela natura di atto di gestione del rapporto, ben distinto dagli atti di organizzazione, di cui all'art. 2, comma

    1, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Dichiara giurisdizione, App. Genova, 19 gennaio 2007)Sez. Unite, Sent. n. 28057 del 25-11-2008 (ud. del 11-11-2008), Presidenza del Consiglio dei Ministri c.G.R. (rv. 605981)

    Cassazione Civile

    Ufficiale giudiziario "dirigente"In materia di ufficiale giudiziario dirigente, va escluso, anche successivamente all'individuazione delle sedi"di notevole complessit e rilevanza" operata con il d.m. 6 aprile 2001, che l'art. 25 del contrattocollettivo integrativo per il personale del Ministero della giustizia del 5 aprile 2000 sia idoneo adeterminare un automatico inquadramento nella qualifica C3 dei dirigenti UNEP delle sedi specificate(nella specie, della Corte d'appello di Firenze), dovendosi interpretare la clausola contrattuale integrativa,che si limita a prevedere una migliore articolazione del sistema classificatorio rispetto a quello previsto

    dal c.c.n.l. nazionale, alla luce del principio di legalit dell'azione amministrativa e del divieto disottoscrivere contratti integrativi in sede decentrata in contrasto con i vincoli di bilancio risultanti dallaprogrammazione annuale e pluriennale, in coerenza con le disposizioni del c.c.n.l. di comparto, il qualeimpone l'adozione di una procedura selettiva per l'accesso alle qualifiche superiori, potendosi riconoscere,per il periodo successivo alla data di efficacia del 15 agosto 2001 del citato d.m., solo le differenzeretributive per lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze,29 settembre 2005)Sez. lavoro, Sent. n. 27018 del 12-11-2008 (ud. del 23-09-2008), Ministero della giustizia c. D.N.R. (rv.605406)

    Cassazione Civile

    FattispecieIn materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione di una nuova classificazione contrattuale

    corrispondente alla pregressa qualifica impiegatizia (nella specie, per il personale dirigente dell'ufficioNEP) presuppone che l'amministrazione abbia preventivamente individuato - con atto dimacroorganizzazione di portata generale - i relativi posti nella pianta organica, dovendosi escludere che,in mancanza, possa provvedervi, sulla base dei criteri identificatori contrattuali, il giudice, alla cui

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    cognizione sono devoluti solo gli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacit e i poteri delprivato datore di lavoro. (Nella specie