Pavia 13 marzo 2013 2° Incontro A. V. Berri – dal Dlgs 626/94 al DLgs 81/08.

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Pavia 13 marzo 2013

2° IncontroA. V. Berri

– dal Dlgs 626/94 al DLgs 81/08

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Causa(Misura del Rischio)

Attività lavorativa

Effetto (malattia)

SORVEGLIANZA

SANITARIA

Monitoraggio ambientale

Igienista Industriale

Valutazione preventiva dei Rischi

Medico Competente

RSPP - Tecnico della Prevenzione

RLS

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Tecnici della Prevenzione

Caratteristiche personali da sviluppare

Conoscenze da possedere

Essere buoni osservatori

Essere concreti e mirati all’agire

Essere mediatori e concilianti

Essere etici

Essere tenaci

Dal particolare trarre regole generali

Credere nell’organizzazione

Saper ascoltare

Essere innovatori

Saper collaborare

Avere una visione d’insieme, di sistema

Sapersi fidare verificando

Saper prendere decisioni e poi verificarle

Conoscenza della normativa

Approfondire i processi di produzione

Approfondire i rischi che si incontrano

Ricercare un sapere interdisciplinare e non multidisciplinare (frappe e non macedonia)

Curare l’aggiornamento

Attendibilità e coerenza

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Quali carenze e inadeguatezza il Legislatore ha individuato nel D.Lgs. 626/94 per giungere alla sua abrogazione?

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Quali elementi correttivi ha voluto inserire il Legislatore nel nuovo “Testo Unico Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” ?

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La breve storia del DLgs 81/08

Con l'approvazione in via definitiva nel

Consiglio dei Ministri del 1°Aprile 2008, in

attuazione dell'Art 1 della Legge delega

n.123 del 2007, prende finalmente corpo il

progetto di “Testo Unico” annunciato e

coltivato da Governi di varie legislature

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I Limiti del D.Lgs 626/94

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Il DLgs 626/94, scaturito dalla trasposizione

delle legislazione comunitaria, era, in effetti,

apparso subito inadeguato ad assicurare un

sufficiente livello di certezza del diritto.

Anche dopo le modifiche apportate con il

DLgs 242/96.

La disciplina del diritto del DLgs 626 ha

continuato a sovrapporsi senza alcun

coordinamento alla normativa preesistente.

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I recepimenti delle Direttive Comunitarie

sono stati spesso assommati

meccanicamente senza essere

armonizzati con disposizioni normative

vecchie di decenni dando origine ad un

sistema disomogeneo.

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L'innesto del DLgs 626 (98 artt. e 13 Allegati)

male si conciliava in particolare con la

normativa degli anni 50'.

Tanto che l'Art 98 recitava ” restano in vigore,

in quanto non specificatamente modificate

dal presente decreto, le disposizioni vigenti in

materia di infortuni e igiene del lavoro. “ con

tutte le incertezze interpretative del caso.

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I tentativi di superamento del DLgs 626/94

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I Tentativi di “Testo Unico”

–1991-1997 senatore C. Smuraglia–1998 Commissione Biagi–2003 attuazione della delega, legge

approvata in prima lettura al CdM 18 nov 2004

–Ultimo tentativo Art1 legge 123/2007

Tutti I precedenti bocciati dal diritto di veto esercitato dalle Regioni. Le quali, acquisivano tale diritto a seguito di pareri del Consiglio di Stato, che sanciva la non competenza esclusiva dello Stato in materia.

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L'iter di approvazione del Testo Unico

Il Governo (Governo Prodi) allora in carica

ha qualificato come “prioritario” l'obiettivo

del Testo Unico per la salute e la sicurezza

sul lavoro e lo ha fatto con la Legge 3

Agosto 2007, n123.

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Si tratta di un provvedimento di natura

composita distinto in due parti ben

differenziate tra loro.

– l'articolo 1, il quale costituisce la delega

vera e propria

–gli artt da 2 a 12 recanti una serie di

norme immediatamente “prescrittive” sulla

normativa in materia di salute e sicurezza

sul lavoro

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–Il Legislatore, consapevole delle difficoltà

che avrebbe incontrato e della sorte

incerta riservata alla nuova proposta di

Testo Unico ha voluto normare da subito

alcune carenze e criticità emerse con forza

dal dibattito parlamentare e dai fatti di

cronaca (numerosi casi di “morti bianche”).

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Sarebbe capitata la stessa sorte dei precedenti tentativi di attuazione della delega

Il DLgs 81/08 è stato infatti approvato, a Camere sciolte per la caduta del Governo, nel mese di aprile e ciò non sarebbe successo se non fossero accaduti i tragici fatti

–ThyssenKrupp (6 febbraio )

–Molfetta (marzo ),

il successo è dovuto, oltre all’emotività dell’opinione pubblica, anche alla determinazione del Capo dello Stato (Pres. Napolitano) e alla tenacia del Ministro Cesare Damiano

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I punti salienti della nuova normativa sono:

-Estensione della norma a tutti i settori produttivi e a tutte le tipologie di contratto.

–Tentativo di introdurre misure di semplificazione per le PMI

–Coordinamento delle attività ispettive e di vigilanza

–Valorizzazione delle parti sociali e della bilateralità , passaggio alla “sicurezza partecipata”

–Tentativo di una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni e introduzione di procedure di regolarizzazione

–Proposta volontaria per l’attuazione di modelli di gestione

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Eccessive responsabilità e sanzioni troppo Eccessive responsabilità e sanzioni troppo

gravose?gravose?

Gli argomenti portati da una parte del mondo

imprenditoriale contro il Testo Unico non

convincono, una moderna cultura del lavoro che

ponga la persona al centro del sistema dei rapporti di

produzione, non può tollerare alcun compromesso

sull’integrità della vita unana, e questo anche a costo

di un notevole incremento degli oneri economici e

dei vincoli organizzativi e normativi in capo al

sistema delle imprese

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Al tempo stesso, però, è proprio questa nuova cultura del

lavoro che non può permettere la strumentalizzazione

fine a se stessa delle morti bianche per uno scontro

ideologico tra capitale e lavoro.

La sicurezza sul lavoro non può al contempo essere

affidata a una cultura giustizialista che nulla ha a che

vedere con una moderna politica prevenzionistica , la

sola in grado di salvare vite umane.

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Il risultato raggiunto con il Testo Unico, su cui si

è lavorato per oltre un decennio, è dunque una

risposta pienamente condivisibile e da giudicare

positivamente . Esiste tuttavia il rischio che, in

sede di commenti e prime interpretazioni, si

affermino elementi di ambiguità con valutazioni

autoreferenziali ed inutilmente critiche mirate ad

un formalismo fine a se stesso, tanto da alterare

la reale conoscenza della norma e impedire una

sua concreta applicazione.

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Forse non serviva un marcato inasprimento (più teorico

che reale) delle sanzioni, le quali poco hanno a che fare

con una logica autenticamente promozionale e

preventiva.

Di fatto è l'eccesso di regolamentazione, il formalismo

giuridico e tanti vincoli culturali alla modernizzazione del

diritto del lavoro che hanno finito per disincentivare il

sistema delle imprese (in particolare le PMI) a cogliere e

realizzare gli aspetti sostanziali di natura organizzativa e

comportamentale, che rendono effettivo il rispetto delle

leggi vigenti.