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1 Legislazione in materia di Legislazione in materia di Prevenzione degli infortuni Prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e di igiene del lavoro

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Legislazione in materia di Legislazione in materia di Prevenzione degli infortuni Prevenzione degli infortuni

e di igiene del lavoroe di igiene del lavoro

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DA QUANDO SI PARLA DI DA QUANDO SI PARLA DI SICUREZZA?SICUREZZA?

Le origini normative hanno radici ben lontane

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Iniziamo con un decreto diIniziamo con un decreto di MicerinoMicerino, faraone della IV dinastia , faraone della IV dinastia

delldell’’Egitto, vissuto nel 26Egitto, vissuto nel 26°° secolo avanti Cristo, nel quale si leggesecolo avanti Cristo, nel quale si legge::

"Sua Maestà ordina che nessun uomo sia preso in lavoro forzato, ma che ciascuno operi secondo la propria soddisfazione".

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Leggiamo ora le norme di sicurezza contenute nel famoso codice Leggiamo ora le norme di sicurezza contenute nel famoso codice emanato daemanato da HammurabiHammurabi, re della prima dinastia di Babilonia, nato , re della prima dinastia di Babilonia, nato

nel 1792 avanti Cristo:nel 1792 avanti Cristo:

1 Se un costruttore costruisce una casa per un uomo ma non la costruisce con metodo e la casa cade e causa la morte del proprietario, il costruttore ècondannato a morte.

2 Se l'evento procura la morte del figlio del proprietario, il figlio del costruttore sarà condannato a morte.

3 Se l'evento colpirà uno schiavo del proprietario, il costruttore dovrà dare uno schiavo di eguale valore.

4 Se nel crollo della casa vengono danneggiati degli oggetti, il costruttore dovràripristinarli e, poiché non ha costruito la casa a regola d'arte, dovrà ricostruirla a sue spese.

5 Se un costruttore costruisce una casa e i muri cadono, il costruttore dovràricostruirli a sue spese

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Ed, infine, dallEd, infine, dall’’Antico Testamento, nel quale, al versetto 22Antico Testamento, nel quale, al versetto 22--8 del8 delDeuteronomioDeuteronomio, si legge:, si legge:

"Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue qualora uno cada di là"

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Nel Nostro dirittoNel Nostro diritto

Con il codice civile del 1865, si parlava di responsabilità basata sulla colpa

Con l’avvento della Costituzione del 1948, si è affermato che la salute è fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività

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Nel Nostro dirittoNel Nostro diritto

Il principio della tutela della salute non èsoltanto garantito da fonti costituzionali, ma ha trovato e trova, ancor oggi, il suo riconoscimento nel Codice Civile

nell’art. 2087 c.c.,

rubricato, non a caso, “tutela delle condizioni di lavoro”

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Il codice civileIl codice civile

La genericità dell’obbligo di sicurezza disposto dall’art. 2087 c.c. comporta la necessità di nuove disposizioni piùspecifiche e tecniche. Infatti, la L. 12 febbraio 1955 n. 51, delegando il Governo ad emanare norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

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La normativa emergente negli anni 50La normativa emergente negli anni 50

Ciò ha dato vita ad una serie di provvedimenti:

carattere generale: DPR 547/55 (norme generali di tutela) –DPR303/56 (norme generali di igiene)

carattere speciale: DPR164/56 (sicurezza nelle costruzioni) –DPR 320/56 (lavori in sotterraneo) – DPR321/56 (lavori nei cassoni)

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La normativa emergente negli anni 50La normativa emergente negli anni 50

IN TUTTE QUESTE NORME IL LAVORATORE E’ UN SOGGETTO PASSIVO

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Gli anni Gli anni ‘‘9090

Dalle norme che chiameremo “prescrittive”si passa a norme “di obbiettivo” si passa cioè dal concetto di parapetto alto 1,00 m ad concetto di “parapetto sicuro in funzione dello scopo”Tra le prime norme abbiamo la legge 46/90 sugli impianti elettrici

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Gli anni Gli anni ‘‘9090

Fino ad arrivare al D.Lgs 626/94

E nel settore delle costruzioni al D.lgs 494/96

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Gli anni Gli anni ‘‘9090

Si abbandona il modello, basato sull’imposizione che il datore di lavoro èl’unico soggetto, titolare di una serie di obblighi e di doveri, per accogliere quello incentrato sul concetto di “sicurezza partecipata”, in cui viene riconosciuto ai lavoratori, oltre il diritto ad essere informati sui mezzi per fronteggiare i rischi sul lavoro, anche quello di ricevere una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza

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Costituisce il cardine di un nuovo sistema di sicurezza

Il legislatore italiano passa da un sistema basato sulla prevenzione tecnologica, ad un sistema di sicurezza globale che pone l’uomo, (E non solo la macchina), al centro della nuova organizzazione della sicurezza in azienda.

La nuova filosofia del 626La nuova filosofia del 626

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Il decreto 626 dà attuazione alla Direttiva quadro n° 89/391 e sette Direttive figlie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

La normativa europeaLa normativa europea

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Campo di applicazioneCampo di applicazione

Il decreto 626 si applica in tutti i settori lavorativi sia privati sia pubblici.

Ha l’obbiettivo di prevenire tutti i rischi in tutte le attività lavorative senza alcuna distinzione in relazione alla dimensione dell’azienda.

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Il Decreto può essere diviso in cinque pilastri fondamentali costituiti dai cinque soggetti che partecipano al sistema di prevenzione e protezione:

1) datore di lavoro2) servizio di prevenzione

3) medico competente4) lavoratori5) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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Datore di lavoroDatore di lavoro

Tra le disposizioni generali del Decreto spicca l’articolo 3 il quale, in 18 punti, individua le misure generali di protezione e tutela della sicurezza dei lavoratori.

L’obiettivo da raggiungere è quello della “sicurezza partecipata” attraverso relazioni industriali non più basate su posizioni conflittuali ma sulla collaborazione del sistema aziendale di prevenzione.

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Datore di lavoroDatore di lavoro

� valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

� l’eliminazione degli stessi sulla base del bagaglio tecnico di conoscenze acquisito dal progresso (o la loro riduzione al minimo possibile se l'eliminazione totale non è ancora possibile tecnicamente);

� la riduzione dei rischi alla fonte;

Il datore di lavoro deve come primo obbligo rispettare le misure generali per la sicurezza e la protezione dei lavoratori che, ai sensi dell'art. 3, sono da ritenersi:

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Datore di lavoroDatore di lavoro

� la sostituzione di materiali, ambienti o fattori di pericolo con materiali o strutture di minor pericolo;

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Datore di lavoroDatore di lavoro

� l’osservanza dei principi ergonomici nella predisposizione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

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Datore di lavoroDatore di lavoro

� la priorità delle protezioni collettive su quelle individuali ma non a danno di queste ultime;

� a limitazione massima possibile del numero di prestatori che siano esposti a rischi effettivi;

� il limitato uso di agenti biochimici e fisici nella produzione o nel lavoro;

� l’introduzione del controllo sanitario per coloro che sono a rischio ed obbligo all’allontanamento di lavoratori esposti a rischi per questioni di salute;

� l’introduzione di misure igieniche adeguate e obbligo alla loro osservanza;

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Datore di lavoroDatore di lavoro

� l’adozione di misure di emergenza in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

� l’adozione di segnali di avvertimento e di sicurezza;

� l’introduzione del principio di informazione, formazionee consultazione dei dipendenti per materie attinenti la sicurezza, come da Direttiva CEE;

� l’obbligo di dare istruzioni adeguate ai lavoratori.

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Valutazione del rischioValutazione del rischio

È opportuno, ai fini di una uniforme comprensione dei termini usati, riportare le definizioni dei termini pericolo, rischio e valutazione del rischio così come accetti a livello comunitario:

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Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore;

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Valutazione del rischio:

procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e lasicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

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Valutazione del rischioValutazione del rischio

� Fasi preliminari� Identificazione dei fattori di rischio� Identificazione dei lavoratori esposti� Stima dell’entità delle esposizioni ai pericoli� Stima della gravità e della probabilità degli effetti

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Il Servizio di Prevenzione e Protezione.Il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Servizio di prevenzione e protezione è una struttura aziendale di diretta emanazione del datore di lavoro. Il responsabile del Servizio diprevenzione è un suo collaboratore, da lui designato (con la previa consultazione del rappresentante per la sicurezza) in possesso di attitudini e capacità adeguate.I compiti che il Servizio è chiamato a svolgere rientrano esclusivamente nella materia della sicurezza e prevenzione aziendale e specificamente deve: �individuare e valutare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e salubrità dell’ambiente (collabora alla valutazione che deve compiere il datore di lavoro); �deve elaborare misure preventive e protettive, sistemi di controllo e procedure di sicurezza, propone programmi d’informazione e formazione dei lavoratori;�fornisce ai lavoratori informazioni sui rischi e sul sistema di sicurezza aziendale (art. 9).

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Il Medico competenteIl Medico competente

Il medico competente opera esclusivamente in vista della tutela della salute e salubrità delldell’’ambiente di lavoroambiente di lavoro. Egli ha il compito di eseguire gli accertamenti periodici e preventivi, esprime il giudizio di idoneità alla specifica mansione del lavoratore, collabora con il datore di lavoro nel servizio di prevenzione e protezione, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori, fornisce ai lavoratori informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti, visita gli ambienti di lavoro.

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Non fermatevi alle apparenzeNon fermatevi alle apparenze

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I lavoratoriI lavoratoriLa nuova cultura della sicurezza che la Comunità si è impegnata a sviluppare in tutti gli Stati dell’Unione Europea si fonda sulla piena collaborazione tra il datore di lavoro e lavoratori e su una “matura”mentalità di prevenzione.Le attività in cui devono essere coinvolti i lavoratori sono L’informazione: questo diritto viene esplicitamente riconosciuto come un diritto spettante a ciascun lavoratore e dunque individuale einalienabile (art. 21). Il datore di lavoro deve informare ogni singolo lavoratore su due aspetti complementari rischi per la salute e misure di sicurezza e rischi specifici dell’attività da lui svolta e rischi generali d’impresa e la formazione.La formazione a differenza dell’informazione (flusso di informazioni che passa da un soggetto ad un altro), la formazione ha due obiettivi:a) responsabilizzare i lavoratori formandoli adeguatamente in materia di salute e sicurezza;b) far acquisire a ciascun lavoratore un’attitudine, una modalità di comportamento nello svolgimento delle proprie mansioni in relazione alle condizioni di igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro.

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Gli obblighi dei lavoratoriGli obblighi dei lavoratori

Secondo l’art. 5 del D.Lgs. 626/1994 il lavoratore deve: - prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo del lavoro sui cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle sue istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro; - osservare le disposizioni impartite dal datore stesso ai fini della protezione collettiva ed individuale; � utilizzare correttamente i macchinari, apparecchiature, utensili, attrezzature, sostanze e materie pericolose; - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione; - segnalare subito al datore disfunzioni o pericoli;

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Gli obblighi dei lavoratoriGli obblighi dei lavoratori

-non modificare o rimuovere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; -non compiere di propria iniziativa azioni di competenza non propria o che possano compromettere la sicurezza propria o degli altri lavoratori propri; - sottoporsi ai controlli sanitari; -contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti.

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Gli obblighi dei lavoratoriGli obblighi dei lavoratori

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Gli obblighi dei lavoratoriGli obblighi dei lavoratori

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Il rappresentante dei lavoratoriIl rappresentante dei lavoratori

Il comma 4 dell’art. 22: “Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel suo ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.

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Rispetto dei principi di ergonomiaRispetto dei principi di ergonomiaL’articolo 3 del D.Lgs. 626/94 introduce l’obbligo del rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quelloripetitivo. Il nuovo obbligo di organizzare il lavoro secondo principiergonomici, nasce dal fatto che in tutto il mondo industrializzatosono in declino le malattie da lavoro un tempo più frequenti (silicosi, intossicazioni,...), mentre sono in costante aumento le malattie che colpiscono il sistema neuro-muscolare e scheletrico, che sono legate in modo generale alla presenza di fattori di rischio specifici annidati nelle modalità stesse di progettazione e realizzazione del ciclo lavorativo, e che potrebbero essere ridotti con l’applicazione di principi ergonomici. La norma ISO 6385:1981 stabilisce i principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro.

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Valutazione del rischio di incendioValutazione del rischio di incendio

I dispositivi, sistemi ed impianto ad installare all’interno dell’azienda, al fine di garantire la sicurezza contro gli incendi, saranno ovviamente differenti secondo il rischio di incendio effettivamente presente.

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO1.Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: sono quei luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità ed in cui, in caso di incendio, la possibilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.2.Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: sono tali quei luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili ma nei quali, in caso di incendio, la possibilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.3.Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: sono tali quei luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e, nella fase iniziale, sussistono forti possibilità di propagazione delle fiamme.

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CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Nella 3 categoria rientrano:•I processi lavorativi che comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (impianti di verniciatura), fiamme libere o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili•Aree dove ci sia manipolazione o deposito di sostanze che possano produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili •Aree dove vengono manipolate o depositate sostanze esplosive•Edifici interamente realizzati in legno

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CAUSE DI INCENDIOLe cause di un incendio possono essere dirette o indirette.Le cause dirette sono•Cause elettriche (corto circuito, surriscaldamento, scariche)•Camini, bruciatori, sorgenti di calore ad alta temperatura•Mozziconi di sigarette e fiammiferi•Lavorazioni con uso di fiamme che producono scintille•Stufe o utenze elettriche dimenticate accese.

Le cause indirette sono generate dalle prime e sono:•Macchine o impianti automatici che funzionano senza sorveglienza continua, in particolare di notte•Imprese esterne che lavorano all’interno dell’azienda, specie se al di fuori dell’orario di lavoro•Manutenzione scadente degli impianti, specie di quelli elettici

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Normativa AntincendioConformità edifici civili ed industriali alle norme di prevenzione incendi.Fase progettuale:- Vie di esodo- Autorimesse- Locali per impianti tecnologici (CT, UTA, cabina elettrica, etc.)- Compatibilità materiali e strutture in base all’attività nell’edificioProgetto controllo dei VVFFAttività Regolamento generale servizi prevenzione incendi: DPR n.577 del 29.7.82. Aggiornamenti in forma di Decreti ministeriali e Circolari

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Classificazione incendiLa classificazione del CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) si basa sul tipo di materiale coinvolto:-classe A (solidi combustibili)- classe B (liquidi infiammabili)- classe C (gas infiammabili)- classe D (metalli leggeri combustibili)-classe E (apparecchiature elettriche sotto tensione)

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Per interrompere la combustione:- azione meccanica (o di SEPARAZIONE)- azione di SOFFOCAMENTO con interposizione di incombustibile- azione di RAFFREDDAMENTO (sottrazione di Q): T < TACCENS- azione di catalisi negativa (o INIBIZIONE CHIMICA): agisce direttamente sulla combustione con idrocarburi alogenati (Halon)

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Protezione incendi1. Provvedimenti per ridurre al minimo le probabilità di innesco di incendio. imp. elettrici. messa a terra. ventilazione naturale / meccanica. materiali. dispositivi di sicurezza2. Provvedimenti per rendere minimi i danni prodotti da un incendio. uscite sicurezza, impianti allarme acustico. luci sicurezza. scale a prova di fumo e protette. sfogo fumo e calore

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Protezione incendi1. Protezione passiva-strutture a REI adeguato-distanze sicurezza-ventilazione naturale / meccanica-protezione strutture combustibili

2. Protezione attiva-estintori-idranti (capacità, portata e pressione della fonte idrica)-impianti spegnimento

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Dispositivi di protezione individualeL'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è disciplinato dal Titolo IV (artt. 40-46) nel quale il legislatore ha inteso inserire norme mirate alla creazione di standard minimi comportamentali nell’uso dei macchinari e delle attrezzature di sicurezza individuali. Anche in questo caso la norma persegue l’intento di garantire la sicurezza tramite la prevenzione, di attuare una disciplina che obblighi il datore all’adozione di misure espressamente e tassativamente previste e di garantire il lavoratore sulla sicurezza tramite l’obbligatorietà di tali protezioni individuali. È definito “dispositivo di protezione personale qualsiasi attrezzatura indossata individualmente tesa a proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, così come tutti gli accessori a questa collegati”. I principali DPI sono guanti, occhiali, visiere,, schermi, elmetti, caschi,, cufie, calzature, DPI per le vie respiratorie

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Processi biotecnologiciTra i processi biotecnologici tradizionali sono classificati quelli che utilizzano tecniche fermentative conosciute ed utilizzate da secoli per la produzione di alimenti (pane, latte, vino birra) e processi di più moderni allestimento, ma ormai impiegati su larga scala, quali ad esempio quelli per la produzione di biodetergenti, antibiotici, enzimi o per il trattamento dei rifiuti e per l’estrazione con microrganismi dei metalli e dei minerali.

Per processi biotecnologici avanzati si intendono, invece le nuove tecnologie basate sull’uso di sistemi biologici progettuali (comprendenti le biotecnologie del DNA , degli anticorpi monoclonali e delle nuove tecniche di ingegneria dei bioprocessi) per sviluppare commercialmente prodotti e processi produttivi.

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Processi biotecnologiciTra i processi biotecnologici tradizionali sono classificati quelli che utilizzano tecniche fermentative conosciute ed utilizzate da secoli per la produzione di alimenti (pane, latte, vino birra) e processi di più moderni allestimento, ma ormai impiegati su larga scala, quali ad esempio quelli per la produzione di biodetergenti, antibiotici, enzimi o per il trattamento dei rifiuti e per l’estrazione con microrganismi dei metalli e dei minerali.

Per processi biotecnologici avanzati si intendono, invece le nuove tecnologie basate sull’uso di sistemi biologici progettuali (comprendenti le biotecnologie del DNA , degli anticorpi monoclonali e delle nuove tecniche di ingegneria dei bioprocessi) per sviluppare commercialmente prodotti e processi produttivi.

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Protezione da agenti biologici

Fra i più classici e studiati ambiti di esposizione a microrganismi potenzialmente patogeni legati all’attività lavorativa, vanno ricordati innanzitutto il lavoro a contatto con soggetti infetti, come quello che si verifica in ambito sanitario-ospedaliero, e l’allevamento degli animali.Tutte le attività che espongono al rischio di contrarre infezioni trasmesse all’uomo o dagli animali, ivi compresi l’esercizio della professione veterinaria, l’attività nei laboratori di diagnosi o saggio microbiologico, rientrano fra le attività a rischio di esposizione ad agenti biologici.Accanto a questi rischi di origine ben nota, è importante segnalare per il suo progressivo sviluppo nei paesi industrializzati, un vasto settore per il quale è ipotizzabile l’esistenza di esposizione a microrganismi potenzialmente pericolosi che comprende i processi tecnologici a base biologica

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Rischi fisici negli ambienti di lavoroI rischi fisici ai quali possono essere esposti i lavoratori sono:1.Esposizione a rumori2.Esposizione a vibrazioni3.Esposizione a radiazione ionizzanti (raggi x, raggi �)4.Esposizione a radiazioni non ionizzanti (ultravioletto, infrarosso, micronde, radiofrequenze, radiazioni elettromagnetiche di bassissima o bassa frequenza)5.Esposizione a sovraccarico della struttura muscolo-scheletrica (movimentazione manuale dei carichi)

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Rischi chimici negli ambienti di lavoroI rischi chimici possono essere:�Immediati : incendio, esplosione, corrosione, asfissia e avvelenamento�A lungo termine: possibilità di contrarre una patologia per esposizione prolungata all’agente

Aeresolpolveri inalabilifumi da combustione e fusioneNebbie acquose ed oleose

AeriformiGas asfissianti, irritanti e tossiciVapori asfissianti, irritanti e tossici