AMIANTO: aggiornamenti normativi AMIANTO: Documentazione, procedure e metodologie operative
Incontri di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: RISCHIO AMIANTO Titolo VI bis...
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Incontri di formazione in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro:
RISCHIO AMIANTO
Titolo VI bis del D.Lgs 626/94
Decreti d’attuazione alla L. 257/92
Novara, 25.05.2007 Novara, 25.05.2007 Tecnico della PrevenzioneRossano Tozzi
Tecnico della PrevenzioneRossano Tozzi
Che cos’è l’amianto?
AMIANTO (nome commerciale) = ASBESTO =
INESTINGUIBILE, INDISTRUTTIBILE, INCORRUTTIBILE
E’ un minerale naturale a struttura fibrosa
Si ottiene facilmente dalla roccia madre, in genere in miniere
a cielo aperto
PRODUZIONE
NEL XX SECOLO IL MAGGIOR PRODUTTORE MONDIALE DI AMIANTOE’ STATA L’UNIONE SOVIETICA CON IL 50% DELLA PRODUZIONE
LA PRODUZIONE DELL’ITALIA ERA DEL 2,5% DI QUELLA MONDIALE100.000 TONNELLATE NEL 1987
stima di 1 miliardo di mq di lastre poste in opera
PRINCIPALICAVE
ITALIANE
BALANGERO (PIEMONTE)amianto a fibra corta
VAL MALENCO (SONDRIO)amianto a fibra lunga
Tipi di amianto
Esistono 6 tipi merceologici di amiantoquesti sono distinguibili solo al microscopio
(ingrandimento 150 volte) in base alla differente colorazione e conformazione delle fibre
Dal punto di vista mineralogico esistono due grandi gruppi:
CRISOTILO (amianto bianco)dal greco: fibra d’oro
è stato il più utilizzato c.a. 80% del totaleil relazione alle caratteristiche refrattarie e
di resistenza meccanica
Serpentino(silicato di magnesio)
Anfiboli(silicati di calcio e
magnesio)
ACTINOLITEdal greco: pietra raggiata
TREMOLITEdal nome della Val Tremola
(Svizzera)
ANTOFILLITEdal greco: garofano
AMOSITE (amianto bruno)Asbestos Mines of South Africa
CROCIDOLITE (amianto blu)dal greco: fiocco di lana
L’AMIANTOL’AMIANTOL’AMIANTOL’AMIANTO
Fibre di crocidolite
Fibra di crisotilo
La fibrosità
FIBRA (DEFINIZIONE): UNA QUALUNQUE PARTICELLA CHE PRESENTA FORMA ALLUNGATA
LUNGO UNA DIREZIONE PREFERENZIALE
UNA PARTICELLA SI DEFINISCE A FORMA FIBROSA QUANDO LA SUA LUNGHEZZA E’ MAGGIORE DI 3
VOLTE LA LARGHEZZA
CARATTERISTICHE DELLE FIBRE DI AMIANTO
L’AMIANTOL’AMIANTOL’AMIANTOL’AMIANTO
Le fibre inalate con diametro < 3 μ penetrano nelle vie respiratorie e restano nei polmoni.
Le fibre di CRISOTILO, ricurve, penetrano meno di quelle di ANFIBOLI, che sono dritte.
Una parte delle fibre più corte viene allontanata dal sistema di depurazione.
Un’altra frazione (specie gli ANFIBOLI), viene ricoperta da un complesso proteine/ferro, con formazione dei CORPUSCOLI DELL’ASBESTO
Le prime normeLe prime norme La prima norma italiana, che prende in
considerazione il rischio amianto, è del 1936 (R.D. n.
1720/36). Viene specificata la tipologia dei lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri, tra questi: le lavorazioni d’amiantolavorazioni d’amianto, limitatamente alle
operazioni di mescola, filatura e tessitura; la macinazione di amiantomacinazione di amianto, calce, gesso,
cementi.Con il DPR n. 303/56 vengono affrontate le problematiche relative alla tutela dell’igiene dei lavoratori, quindi anche quelli esposti alle polveri d’amianto.
Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale 12 febbraio 197112 febbraio 1971
Il legislatore aveva disposto che le
aziende, produttrici di amianto e di manufatti
contenenti amianto, venissero:
classificate come “Industrie Insalubri di I
Classe”;
collocate fuori dall’abitato, fatte salve quelle
aziende il cui titolare avesse dimostrato di
aver adottato tutte le cautele/tecnologie atte a
ridurre il rischio provocato dall’attività.
… … successivamentesuccessivamente Nel marzo del 1978, l’organizzazione
statunitense E.P.A. (Environmental protection
Agency) promulgò la prima direttiva con
riferimento alle condizioni per le operazioni di
lavoro in presenza di amianto;
Dopo anni di studio, aumentava sempre più la
consapevolezza e la certezza che l’esposizione
professionale, alle polveri di amianto, era in
grado di esporre, non solo al rischio di
contrarre l’asbestosi, ma anche il cancro.
La legislazione stataleLa legislazione statale
Ordinanza ministeriale del 26/06/86
Legge n. 257/92
Decreti attuativi
D.P.R. n. 215/88ABBROGATO E sostituito con il titolo VI-Bis D.Lgs. 626/94 (D.Lgs. 257/2006)
D.Lgs. n. 277/91
Restrizione nell’uso della Restrizione nell’uso della crocidolitecrocidolite
L’ O.M.S. del 26/06/86
è il primo primo
provvedimentoprovvedimento restrittivo emanato in materia di amianto;
Introduce restrizioni
all’immissione sul
mercato ed all’uso
della crocidolite e dei
prodotti che lo
contengono.
Con la Circolare esplicativa del 1 luglio 1986 n. 42, si limita in pratica il divieto d’uso della crocidolite alle tubazioni in cemento
amianto, per l’adduzione d’acqua potabile aggressiva,
cioè in grado di corrodere le tubazioni.
D.P.R. n. 215/88
Regola le restrizioni in materia di immissione sul mercato e
commercializzazione nel territorio nazionale dell'amianto e dei prodotti
che lo contengono.
Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione
della crocidolite e dei prodotti che la contengono.
Recepimento delle Recepimento delle Direttive ComunitarieDirettive Comunitarie L’O.M.S. ritiene impossibile valutare una
concentrazione nell’aria d’amianto, tale da
garantire un rischio nullo per la popolazione.
Negli anni ’80 vennero emanate 5 Direttive
comunitarie, recepite con il D.Lgs. 15/08/91 n.277
a tutela dei lavoratori esposti a: rumore - piombo
ed amianto.
Questa nuova Norma, essendo specifica, prevale
sulle misure e le cautele disposte dal DPR
303/56.
D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 capo III (ABROGATO)capo III (ABROGATO)
Viene vietato l’utilizzo dell’amianto in forma isolante (a bassa densità) e a spruzzo;
Introduce i rischi connessi all’esposizione ad amianto;
introduce lo strumento del “piano di lavoro”, per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, finalizzato a tutelare sia la salute degli operatori che dell’ambiente.
Non vieta totalmente l’uso dell’amianto ma tratta
le problematiche attinenti la salute degli esposti
D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 capo III (ABROGATO)capo III (ABROGATO) Inoltre:
vengono maggiormente responsabilizzati il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti.
Entrano nel processo di prevenzione (e controllo del rischio) “figure” innovative, ovvero:
il medico competente (in possesso della specialità in Medicina del Lavoro o equipollente),
i rappresentanti dei lavoratori.
Diventano “soggetti attivi” anche i lavoratori ed i loro rappresentanti.
Legge n. 257 del 27 marzo 1992 (Cessazione nell’uso di materiale contenente
amianto)
La normativa sino ad ora esaminata ha:tenuto viva l’attenzioneviva l’attenzione sul “problema
amianto”, portato alla decisione politicadecisione politica, di:
VIETARE l’estrazione, l’importazione,
l’esportazione, la commercializzazione e la
produzione dell’amianto e/o di manufatti
che lo contengono.
Legge n. 257 del 27 marzo Legge n. 257 del 27 marzo 19921992
DIVIETO DI ESTRAZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, PRODUZIONE DI AMIANTO O PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO.TERMINE ULTIMO 1994
ISTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI E DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL’IMPIEGO DELL’AMIANTO
INTRODUCE L’OBBLIGO DI UNA RELAZIONE ANNUALE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE UTILIZZANO AMIANTO O SVOLGONO ATTIVITA’ DI BONIFICA O SMALTIMENTO DI AMIANTO, DA INVIARE ALLE USL, CHE PREDISPONGONO RELAZIONI ANNUALI SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI ESPOSTI (art. 9).
Legge n. 257 del 27 marzo Legge n. 257 del 27 marzo 19921992
CONTENUTI DELLA RELAZIONE ANNUALE DELLE IMPRESE:
- tipi e quantità di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto oggetto dello smaltimento o della bonifica
- attività svolte, procedimenti applicati, numero e dati anagrafici degli addetti, carattere e durata delle loro attività, dati espositivi
- caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto
- misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente
Legge n. 257 del 27 marzo Legge n. 257 del 27 marzo 19921992
La Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto PREDISPONE
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto
EMANATE CON DECRETO DA MINISTERO DELLA SANITA’ (D.M. 6 settembre 1994…)
Il Decreto 6 settembre Il Decreto 6 settembre 19941994 Composto da sette sezioni:
localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie;
valutazione del rischio metodi di bonifica programma di controllo e manutenzione di
materiali contenenti amianto misure di sicurezza da rispettare durante la
bonifica criteri da adottarsi per la “restituibilità” di
ambienti bonificati rimozione di coperture in cemento amianto
LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE
Classificazione dei materiali contenenti amianto
I materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:
1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili.
Utilizzo nell’industriaIMPASTATO CON ALTRI MATERIALI:• Amianto a spruzzo:
- isolante termico nei cicli ad alte temperature (es. centrali termiche, stabilimenti chimici e siderurgici, fonderie, ind. ceramica e laterizi…)- isolante termico nei cicli con basse temperature (es. impianti frigoriferi o di condizionamento…)- isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per imp. elettrici- nel settore trasporti per coibentare treni, navi, autobus...
Utilizzo nell’edilizia
INTONACI:• Con malta tradizionale
• A spruzzo
Utilizzo nell’industriaTESSITURA:• corde - nastri - guaine:
- fasciare tubazioni calde per evitare ustioni
Corde in crisotilo (nuove)
Corde in crisotilo degradate
Utilizzo nell’ediliziaETERNIT O CEMENTO-AMIANTO:
• Canne fumarie
Utilizzo nell’ediliziaETERNIT O CEMENTO-AMIANTO:
• Tubi:- acquedotti - fognature
• Serbatoi
Cartoni di
amianto -per
guarnizioni
Piastrelle vinil-amianto (crisotilo)
Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale
Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.)
DEFINIZIONI
Campionamento ed analisi dei materialiPrima di procedere al campionamento dei materiali:
1) Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione,………. 2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto. 3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente. 4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto. 5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto. 6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:
- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).
Tabella 1 - Diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonofica dei manufatti contenenti amianto
_
Diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica dei manufatti contenenti amianto (D.M. 20/08/1999)
Esito della valutazione del rischio
Se il materiale, contenente amianto friabile o compatto,
risulta non integro
si rende necessario ed inderogabile
un intervento di
bonifica
• Incapsulamento
• Confinamento
• Sovracopertura
• Rimozione
L’incapsulamen
to risulta essere
poco efficace
L’incapsulamen
to risulta essere
poco efficace
Interventi di bonifica
il materiale friabile, sul quale viene cosparso l’incapsulante, tende a sgretolarsi, rendendo inutile il tentativo di evitare l’aerodispersione delle fibre di amianto.
Il confinamento
è da ritenersi
un’operazione
di
“tamponament
o”
Il confinamento
è da ritenersi
un’operazione
di
“tamponament
o”
•il materiale friabile è soggetto ad una notevole usura;•peggiorando nel tempo il
suo stato, la rimozione risulta quasi obbligatoria.
Vanno rispettate ed indicate le procedure per
eseguire l’intervento, che si possono riassumere nelle
seguenti fasi:
• Allestimento del cantiere e confinamento;
• Unità di decontaminazione;
• Collaudo del cantiere (amianto friabile);
• Bonifica;
• Pulizia e decontaminazione dell’area;
• Restituibilità dell’area bonificata (amianto friabile).
Vanno rispettate ed indicate le procedure per
eseguire l’intervento, che si possono riassumere nelle
seguenti fasi:
• Allestimento del cantiere e confinamento;
• Unità di decontaminazione;
• Collaudo del cantiere (amianto friabile);
• Bonifica;
• Pulizia e decontaminazione dell’area;
• Restituibilità dell’area bonificata (amianto friabile).
Interventi di bonifica
La rimozione è il metodo di bonifica
ideale
La rimozione è il metodo di bonifica
ideale
Deve essere redatto un apposito piano di lavoro
Deve essere redatto un apposito piano di lavoro
Materiali friabili
Collaudo cantiere: prova fumi
Unità di decontaminazi
one
a) Locale di equipaggiamento
b) Locale doccia.
c) Chiusa d'aria.
d) Locale incontaminato (spogliatoio)
MONITORAGGIO AMBIENTALE
Durante l'intervento di bonifica dovrà essere garantito a carico del committente dei lavori un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate.
Criteri per la certificazione della
restituibilità. I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con
certificazioni finali attestanti che:
a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della
concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediane l'uso della
microscopia elettronica in scansione;
b) è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre
aerodisperse non superiore alle 2 ff/l.
“glove-bag”
Per “glove bag” si intende:(* Letteralmente, "sacco con i guanti", nome
in inglese dato ai sacchi (in polietilene) utilizzati per questo tipo di operazione di rimozione *).
^^^ La tecnica utilizzata per la rimozione di
superfici di coibentazione di piccola
dimensione riguardanti, ad esempio, tubazioni,
valvole, giunzioni, ecc.;
“glove-bag”
Posizionamento del glove-bag
Consiste :
•in un trattamento con un
incapsulante, per evitare il
rilascio di fibre all'interno
del confinamento;
•nell’installazione di una
barriera a tenuta, che
separi l'amianto dalle aree
occupate dell'edificio.
Rispetto
all'incapsulamento, ha
il vantaggio di realizzare
una barriera resistente
agli urti.
Necessita:
•sempre di un
programma di controllo e
manutenzione per la
verifica delle sue idonee
condizioni.
Confinamento
Esempio su tubazione
Soffitto - Prima
Materiale contenente amianto (pannelli soffitto)
Durante
Intelaiatura metallica per ancoraggio pannelli “confinanti”
Dopo
Controssoffittatura completata
Incapsulamento
Consiste nel trattamento dell'amianto
con prodotti penetranti, che tendono a:
inglobare le fibre di amianto e
costituire una pellicola di protezione
sulla superficie esposta, a protezione
dell’ambiente, in relazione al possibile
rilascio di fibre di amianto.
Aspetti Positivi • Costi e tempi,
dell'intervento contenuti
• Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo,
• non produce rifiuti tossici
• Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento ambientale è minore rispetto alla rimozione.
Aspetti Negativi • Permanenza nell'edificio
del materiale di amianto;
• Necessità di verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento;
• continuare programma di controllo/manutenzione (rif. D.M. ’94);
• Necessità di ripetere, eventualmente, il trattamento.
Incapsulamento
Il Decreto 20 agosto 99
Classifica le tipologie del rivestimento per manufatti in cemento amianto in 4 classi :
A: a vista all’esterno
B: a vista dall’ interno (“materiali integri suscettibili di danneggiamento” o “danneggiati”)
C: non a vista
D: ausiliario (per gli interventi di rimozione amianto)
Tipologie del rivestimento
incapsulamento
Incapsulamento
•Va effettuato il calcolo della portata dei
sovraccarichi accidentali, previsti per la relativa
struttura.•Se l’intervento comporta la pulizia della copertura
esistente, dai muschi e licheni in essa radicati e la conseguente liberazione di fibre di amianto,
•se l'installazione comporta operazioni di foratura dei materiali di cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura con le infrastrutture di sostegno e la conseguente liberazione di fibre di
amianto: occorre presentare il piano di lavoro.
Sopracopertura
Non in caso contrario (nuovi ancoraggi da fissare sui supporti esistenti e manto di copertura non passivo di pulizia)
sopracopertura
Comporta un rischio elevato per:
lavoratori addetti alla rimozione;
ambiente:
dispersione nell’ambiente circostante di fibre,
produzione di rifiuto contaminato (tossico-nocivo), che deve essere opportunamente smaltito.
Intervento radicale, che elimina il
rischio di esposizione ad amianto alla fonte.
Rimozione
UNITA’ DI DECONTAMINAZIONE
Allestimento del cantiere
L’unità deve essere formata almeno da tre ambienti, separati tra di loro con chiusure ermetiche: area “pulita”, servizi, “area sporca”.
INIZIO LAVORI: A - entrare nell’area pulita, svestire gli abiti civili e chiuderli nell’armadietto;B - - prelevare da altro armadietto e vestire i DPI per iniziare ad operare;
-FINE LAVORI e/o ad ogni INTERRUZIONE:1 - - entrare nell’area “sporca” e porre i DPI a perdere nell’apposito contenitore (Big-Bags);
Trattamento della superficie della copertura in AC (su solaio rigido) mediante la nebulizzazione di una soluzione pellicolante. In tutte la fasi di lavorazione, gli operatori devono indossano mezzi di protezione delle vie respiratorie e indumenti a perdere.Le protezioni per evitare le cadute dall’alto devono essere state predisposte in precedenza.(Il tecnico poggia direttamente i piedi sull’eternit)
Incapsulamento
Rimozione dei gruppi
di fissaggio mediante attrezzi
manuali a bassa
velocità.
Rimozione
fasi rimozione
Posizionamento del bancale
Preparazione del bancale
LE LASTRE SONO STATE INCAPSULATE
SU ENTRAMBI I LATI.
L’OPERATORE SI APPRESTA A CHIUDERE IL
BANCALE CON TELO IN
POLIETILENE
Le lastre in AC, dopo averle avvolte nel telo specifico, vengono ulteriormente racchiuse in teli di plastica, quindi risulteranno meglio sigillate sulle sei “facce”.Quindi la predisposizione dei teli per l’impacchettamento deve avvenire prima del posizionamento sul bancale della prima lastra. Poi dovranno essere etichettate.
Impacchettamento
La nuova normativa
Abrogazione del Capo III del D.Lgs. 277/91
D.Lgs 257/2006Attuazione della direttiva
2003/18/CErelativa alla protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione
all’amianto durante il lavoro(in vigore dal 26 settembre
2006)
Capo I Disposizioni Generali Capo I Disposizioni Generali Art. 59-bis campo di Art. 59-bis campo di
applicazioneapplicazione
Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992 n° 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto, o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate
Art. 59-ter Art. 59-ter definizionidefinizioni
Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
L’actinolite d’amianto (n. cas 77536-66-4);La grunerite d’amianto (amosite n. cas
12172-73-5);L’antofillite d’amianto (n. cas 77536-67-5); Il crisotilo (n. cas 12001-29-5);La crocidolite (n. cas 12001-28-4-);La tremolite d’amianto (n. cas 77536-68-6).
CAPO II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROCAPO II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 59 -QUATERART. 59 -QUATER individuazione della presenza di individuazione della presenza di
amiantoamianto
Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.
Se vi è il minimo dubbio della presenza di amianto in un
materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal
presente titolo
CAPO II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROCAPO II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 59 -QUATERART. 59 -QUATER individuazione della presenza di individuazione della presenza di
amiantoamianto
Art. 59-quinquiesArt. 59-quinquiesvalutazione del valutazione del rischiorischio
Nella valutazione di cui all’art. 4 (della
626), il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da adottare.
Nei casi di esposizioni sporadiche e didebole intensità e a condizione che risultichiaramente dalla valutazione dei rischi dicui al comma 1 che il valore limite diesposizione all’amianto non è superatonell’aria dell’ambiente di lavoro, non siapplicano gi articoli 59-sexies, (notifica)59- quinquiesdecies (Sorv. San.) e 59
sexiesdecies, comma 2 (registro), nelle seguenti attività:
Art. 59-quinquiesArt. 59-quinquiesvalutazione del valutazione del rischiorischio novità
Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili
Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati le cui fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice
Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato
Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale
Art. 59-quinquiesArt. 59-quinquiesvalutazione del valutazione del rischiorischio
La Commissione consultiva permanente di cui all’art. 393 del D.P.R. 27/04/55 n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
Art. 59-quinquiesArt. 59-quinquiesvalutazione del valutazione del rischiorischio
Art. 59-sexiesArt. 59-sexiesnotificanotifica
Prima dell’inizio dei lavori di cui all’art.59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all’Organo di Vigilanza competente per il territorio.
La notifica di cui al comma 1 comprende almenouna descrizione sintetica dei seguenti elementi: Ubicazione del cantiere Tipi e quantitativi di amianto manipolati Attività e procedimenti applicati Numero di lavoratori interessati Data di inizio dei lavori e relativa durata Misure adottate per limitare
l’esposizione dei lavoratori all’amianto
Art. 59-sexiesArt. 59-sexiesnotificanotifica
Art. 59-septies misure Art. 59-septies misure di prevenzione e di prevenzione e protezioneprotezioneL’esposizione dei lavoratori alla polvere d’amianto
deveessere ridotta al minimo:
Il numero dei lavoratori esposti alla polvere di amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
I processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o di evitare emissione di polvere di amianto nell’aria
Tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a pulizia e manutenzione
I materiali che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi
I rifiuti devono essere raccolti in imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto.
Art. 59-octiesArt. 59-octiesmisure misure igienicheigieniche
Il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinchè i luoghi in cui si svolgono tali attività siano
Delimitati e contrassegnati da appositi cartelli
Accessibili esclusivamente agli addetti ai lavori
Oggetto di divieto di fumare(novità)
Predisposizione di aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto
Fornitura ai lavoratori di adeguati indumenti di lavoro o adeguati DPI
Gli indumenti di lavoro o DPI siano riposti in luogo separato da quello per gli abiti civili
Predisposizioni di impianti sanitari adeguati provvisti di docce in caso di operazioni in ambienti polverosi
Art. 59-octiesArt. 59-octiesmisure misure igienicheigieniche
Art. 59-noniesArt. 59-noniescontrollo controllo dell’esposizionedell’esposizione
Il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro e tali risultati sono riportati nel documento di valutazione dei rischi
Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore alla polvere di amianto per un periodo di riferimento di otto ore
Art. 59-deciesArt. 59-deciesvalore limitevalore limite
Valore limite di esposizione per l’amianto è di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria per un periodo di riferimento di otto ore
Il datore di lavoro provvede affinchè nessun lavoratore sia esposto al di sopra del valore limite
Novità
Art. 59-undeciesArt. 59-undeciesOperazioni lavorative Operazioni lavorative
particolariparticolariIn determinate operazioni lavorative
in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per
limitare la concentrazione di amianto nell’aria ,è prevedibile che
l’esposizione dei lavoratori superi il valore limite, il datore di lavoro :
fornisce adeguati D.P.I.provvede all’affissione di cartelli
adotta misure necessarie per impedire la dispersione delle polveri
Art. 59-duodecieslavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Le imprese devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 30, comma 4, D.Lgs n. 22/97 (iscrizione all’albo nazionale per le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – CAT 10)
Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro per i lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto che contiene informazioni sulla:
a)Rimozione dell’amianto prima delle demolizionib) Fornitura di idonei DPI ai lavoratori
Novità
c) Verifica dell’assenza dei rischi all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori
d) Adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale e di terzi
e) Adeguate misure per la raccolta e lo smaltimento dei materiali
f) Natura dei lavori e loro durata presumibileg) Luogo dove i lavori verranno effettuatih) Tecniche lavorative adottatei) Caratteristiche delle attrezzature o
dispositivi che si intendono utilizzare
Novità
Art. 59-duodecieslavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza almeno 30gg prima dell’inizio dei lavori
Nei casi in cui è previsto il piano di lavoro, lo stesso equivale all’invio della notifica
N.B. l’organo di vigilanza non è più tenuto a rilasciare prescrizioni a differenza di quanto contenuto nell’art. 34 del D.lgs 277/91
Novità
Art. 59-duodecieslavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Art. 59-terdeciesArt. 59-terdeciesinformazione dei informazione dei lavoratorilavoratori
Fermo restando quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 626/94 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che siano esposti ad amianto una informazione su:
A) rischi per la salute dovuti all’esposizione, alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto
B) specifiche norme igieniche da osservare tra cui il divieto di fumare
Novità
Art. 59-terdeciesArt. 59-terdeciesinformazione dei informazione dei
lavoratorilavoratori
C) procedure di decontaminazione e di uso dei DPI
D) misure di precauzione per ridurre al minimo l’esposizione
E) l’esistenza del valore limite 0,1 fibre per cm3 di aria e la necessità di monitoraggio ambientale
N.B. si ricorda che nel D.Lgs. 277/91 l’informazione doveva essere ripetuta con periodicità annuale (art. 26 comma 2)
Art. 59-quaterdeciesArt. 59-quaterdeciesformazione dei formazione dei lavoratorilavoratori
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 626/94 il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata a intervalli regolari.
Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’art. 10 comma 2 lett. h) D. Lgs. 257/1992 (30 ore di formazione e rilascio di patentino regionale)
Art. 59-Art. 59-quinquiesdeciesquinquiesdeciessorveglianza sorveglianza sanitariasanitaria
I lavoratori esposti ad amianto devono essere sottoposti a alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 del D.Lgs. 626/94 in particolare viene effettuata nei seguenti casi:
A) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione
B) periodicamente almeno una volta ogni 3 anni o con periodicità fissata dal medico competente sulla base della valutazione del rischio della ditta e sui risultati della sorveglianza medica
C) all’atto della cessazione dell’attività comportante esposizione e del rapporto di lavoro
Novità
Art. 59-Art. 59-quinquiesdeciesquinquiesdeciessorveglianza sorveglianza sanitariasanitaria
Accertamenti minimi della sorveglianza sanitaria: » 1) anamnesi individuale» 2) esami clinico generale in particolare
del torace» 3) esami della funzione respiratoria
Inoltre sulla base dello stato di salute del lavoratore il medico a sua discrezione valuta l’opportunità di eseguire ulteriori accertamenti (citologia dell’espettorato, Rx torace e tomodensitometria)
N.B. l’art. 157 del D.P.R. 1124/55 è da intendersi come tacitamente ABBROGATO!
Art. 59-sexiesdeciesArt. 59-sexiesdeciesregistro di esposizione e cartelle registro di esposizione e cartelle
sanitariesanitarie Il medico competente per tutti i lavoratori esposti
provvede alla redazione della cartella sanitaria secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 1 lett. D) del D.Lgs. 626/94
Il datore di lavoro comunica al medico competente i valori di esposizione individuali al fine di mantenere aggiornata la cartella sanitaria
Il datore di lavoro in caso di cessione del rapporto di lavoro trasmette all’ISPESL la cartella sanitaria del lavoratore e le annotazioni contenute nel registro
I lavoratori esposti vengo iscritti nel registro di cui all’art. 70 comma 1 del D.Lgs. 626/94
N.B. sia la cartella sanitaria che il registro possono essere richiesti dall’organo di vigilanza e dall’ISPESL
L’ISPESL ricevuta la documentazione sanitaria ha l’obbligo della conservazione per 40 anni
Art. 59-septiesdeciesArt. 59-septiesdeciesmesoteliomimesoteliomi
Nei casi di mesotelioma asbesto correlati trovano applicazioni le disposizioni
contenute nell’art. 71 del D.Lgs. 626/94, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l’ISPESL
Le statistiche dell’ASL 13
La prevenzioneLa prevenzione
• Valutazione dei Piani di Lavoro ex art 34 DPR 277/91 per la rimozione di materiale
contenente amianto
• Rilascio di un parere, favorevole o negativo, per consentire l’attuazione dei
medesimi
(fino al 25 settembre 2006)
Numero dei pareri emessi dall’ASL 13 a
seguito dei Piani di Lavoro presentati
nel periodo 2003 - 2006
Numero dei pareri emessi dall’ASL 13 a
seguito dei Piani di Lavoro presentati
nel periodo 2003 - 2006
458
435
463
443
420
430
440
450
460
470
Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006
La prevenzione
% PARERI POSITIVI / TOTALE VALUTATI
99,34
96,78 96,98
99,55
94
96
98
100
Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006
La prevenzione
Percentuale totale dei pareri POSITIVI / NEGATIVI emessi
dall’ASL 13 nel periodo 2003 - 2006
NEGATIVI2%
POSITIVI98%
La prevenzione
Oggetto dei LavoriTECNICHE LAVORATIVE
Requisiti azienda esecutrice
MISURE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
Il problema dei rifiuti
Altre indicazioni
Le Linee GuidaLe Linee Guida (Piano di lavoro ex art. 34 D.Lgs.
277/91)
Notizie di carattere generale
La prevenzione
La vigilanzaLa vigilanza
• Ispezioni in cantiere:
in particolare per
•Rifacimento tetti
•Rimozione amianto
• Inchieste infortuni
Numero di cantieri ispezionati con violazioni sul totale dei
cantieri ispezionati dall’ASL 13 nel periodo 2003 - 2006
CANTIERIISPEZIONATI
TOTALEANNUO
N° CANTIERICON
VIOLAZIONE
% CONVIOLAZIONE /
TOTALEAnno 2003 138 101 73,19
Anno 2004 135 100 74,07
Anno 2005 149 112 75,17
Anno 2006 117 88 75,21
TOTALE 539 401 74,41
La vigilanza
Esito delle ispezioni in cantiere nel periodo 2003 - 2006
74%
26%
CON VIOLAZIONI SENZA VIOLAZIONI
La vigilanza
Percentuale di positività degli interventi ispettivi
% CANTIERIAMIANTO CONVIOLAZIONE
% CANTIERIRIMOZIONE TETTICON VIOLAZIONE
Anno 2003 27,27 52,38
Anno 2004 41,18 78,78
Anno 2005 42,42 80
Anno 2006 38,46 72,73
% MEDIA 37,33 70,97
La vigilanza
74,41 70,97
37,33
25,59 29,03
62,67
0
20
40
60
80
100
120
TOTALI RIFACIMENTOTETTI
RIMOZIONEAMIANTO
% CANTIERI SENZA VIOLAZIONE% CANTIERI CON VIOLAZIONE
La vigilanza
Numero di inchieste svolte, dallo SPRESAL dell’ASL 13 dal 2003 al 2006, per infortuni successi in
cantieri per la rimozione amianto
2003 2004 2005 2006
0 1 0 0
La vigilanza
Conclusioni
• 1799 Piani di Lavoro valutati nel
periodo 2003 - 2006
• 98,16 % di Pareri favorevoli sul
numero totale dei piani valutati
• più di 100 imprese differenti di cui
sono stati valutati i piani di lavoro
• 37,33 % di ispezioni nelle quali è emersa
almeno una violazione nei cantieri per la
rimozione amianto • 70,97 % di ispezioni nelle quali è emersa
almeno una violazione nei cantieri per il
rifacimento tetti( + 33,64 %)
• 74,41 % di ispezioni nelle quali è emersa
almeno una violazione nei cantieri per il comparto edilizia
(+ 37,08 %)
Conclusioni
MAGGIOR TUTELA PER I LAVORATORI
OCCUPATI NEL SETTORE AMIANTO
• 1 infortunio “grave” avvenuto durante le rimozioni di amianto autorizzate
=
Conclusioni
D.Lgs 257/2006(art 59 duodecies D.Lgs 626/94)
Negata la possibilità all’Organo di Vigilanza di rilasciare prescrizioni in sede di
valutazione preventiva dei Piani di Lavoro
Inizio lavori trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del Piano di
Lavoro alla ASL competente
+ VIGILANZA- PREVENZIONE
=
La nuova normativa