Art.257 d.lgs.152/06

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Art.257 d.lgs.152/06 Ovvero : come non si dovrebbe scrivere una norma penale alberta leonarda vergine

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Art.257 d.lgs.152/06. Ovvero : come non si dovrebbe scrivere una norma penale a lberta leonarda vergine. Nietzsche Umano, troppo umano. Un libro per gli spiriti liberi, 1878-79 ammoniva: « Una cosa detta con brevità può essere il frutto e il raccolto di molte cose pensate a lungo » - PowerPoint PPT Presentation

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Art.257 d.lgs.152/06

Ovvero : come non si dovrebbe scrivere una norma penalealberta leonarda vergine

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Nietzsche Umano, troppo umano. Un libro per gli spiriti liberi, 1878-79 ammoniva:

«Una cosa detta con brevità può essere il frutto e il raccolto di molte cose pensate a lungo»

E opportunamente precisava:

«ma il lettore che in questo campo è novizio e non ha ancora affatto riflettuto al riguardo, vede in tutto ciò che è detto con brevità qualcosa di embrionale, non senza un cenno di biasimo per l’autore, che gli ha messo in tavola per pranzo, con il resto, simili cose non finite di crescere, non maturate»

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Ma voi siete tutt’altro che «novizi» del diritto penale, perciò potrò permettermi di essere breve convinta che lo apprezzerete molto e senza temere che alla fine considererete le mie affermazioni una sorta di pietanza non ancora sufficientemente cotta

L’argomento mi è stato proposto e l’ho accettato con piacere stante la mia irrefrenabile vis polemica.

Si tratta infatti di una disciplina «confusa e inapplicabile» per dirla con Amendola, censore del legislatore ancora più severo di me, racchiusa in una norma che abbiamo invano segnalato come meritevole di modifiche a partire dalla sua incredibile rubrica «bonifica dei siti inquinati» che curiosamente non esprime in forma sintetica la materia del divieto, bensì l’obbligo cui è tenuto l’inquinatore e al contempo lo scopo di reintegrazione dell’offesa perseguito con ciò rendendola, a dire di Ruga Riva, una delle norme più enigmatiche del d.lgs.152/06.

Norma non nuova, ma uguale o diversa dalla precedente??

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come eravamo :

1997 art. 51 bis «Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito … se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena …. se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi »

come siamo 2006oggi: art. 257

«Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee con il superamento delle CSR è punito…se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito….

Si applica la pena … se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose ».

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Inquinamento o pericolo concreto e attuale di inq.

vs. Inquinamento

Inquinamento ex art.17ex D.M. 471/99 vs. Inquinamento mediante superamento

CSR

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Bonifica secondo il procedimento di cui all’art. 17

vs Bonifica in conformità al progetto

approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento

Aggravamento pena se rifiuti pericolosi vs Aggravamento pena se sostanze

pericolose

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Sanzioni : la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con

l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni (fattispecie «base»)

arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni (fattispecie aggravata)

Vs dell'arresto da sei mesi a un anno o con

l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro (fattispecie «base»)

Per la fattispecie aggravata nessuna differenza

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Inquinamento o pericolo concreto e attuale di inq. vs. Inquinamento

Plaudiamo alla eliminazione dell’infelicissima espressione che ha dato adito a discussioni senza fine

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Inquinamento secondo l’art. 17 vs inquinamento mediante superamento CSR

Il D.M. 471/99 indicava i valore limite pre quantificati e uguali per tutti che, se superati, indicavano l’avvenuto «inquinamento»

«Concentrazioni soglia di rischio (CSR) = I livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito». Il loro superamento indica l’avvenuto «inquinamento»

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Bonifica secondo il procedimento ex art. 17 vs bonifica in conformità del progetto

Ex art. 17 ogni mancato rispetto della (complessa) procedura ivi prevista costituiva una forma di «omessa bonifica»

È omessa solo la bonifica che non sia stata realizzata così come previsto dal progetto approvato secondo quanto disposto dagli artt. 242 e ss. (n.b. non tutti sono d’accordo)

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Rifiuti pericolosi vs sostanze pericolose

Ieri: una norma per rifiuti (d.lgs.22/97) una norma per acque (d.lgs.152/99), quindi in questa riservata ai rifiuti ovvio il riferimento esclusivo

Oggi: una sola norma per tutto, ma nella parte IV definizione di sostanze pericolose non compare, essendo presente solo quella di rifiuti pericolosi, mentre detta definizione (orrenda) compare nella parte III, ma di ciò meglio in seguito.

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a prima vista stessa condotta, a più attenta verifica però sorgono dubbi e possono sembrare diverse

Ma attenzione: se stessa condottacontinuità

normativa si dovrebbe applicare la norma più favorevole al reo, quindi la «nuova»

Se diversa condotta discontinuità e quindi o si provano tutti gli elementi costitutivi della nuova fattispecie o non si può condannare

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Personalmente ho sempre sostenuto la tesi della discontinuità, per una pluralità di motivi :

A prescindere dalla eliminazione della rilevanza penale del pericolo di inquinamento,

Limiti soglia del 471/99 predeterminati, mentre CSR calcolate caso per caso

Omessa bonifica anche se violazioni meramente procedurali (es. mancato rispetto tempistica) vs omessa bonifica solo se non rispetto quanto previsto dal progetto approvato

Tariffa penale diversa e minore

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La Cass. alla fine si è arresa, norma nuova quindi discontinuità, quindi necessario provare tutti gli elementi della nuova fattispecie :

Ancora recentissimo: «Ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati, è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio)» che sono diversi dai limiti ex D.M. 471/99; Cass. Sez. III n. 25718 del 16.06.2014 (Ud.16.05.2014)Pres. Squassoni Est. Andreazza Ric. Santi

Oggi il problema è quasi inesistente in quanto i giudici di merito si sono, quasi tutti, adeguati all’arresto del S.C. e sono rari (ma pur sempre ci sono)i casi così risalenti

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Posto ciò e dato per scontato che l’art.257 è altro rispetto al 51 bis, giusto chiedersi perché ho segnalato l’art.257 quale esempio di come NON si deve scrivere una norma soprattutto una norma penale?

Partiamo da lontano quando nel 1999 si provvide a redigere il c.d. T.U. sulle acque,

la cattiva fattura dell’art. 51 bis caratterizzato dall’infelice espressione «chi cagiona…è punito se non ….», ha indotto a scrivere l’omologa fattispecie nei termini (art.58): «1.Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale….. 4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

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Con ciò si era riusciti a eliminare il problema della «qualificazione» dell’espressione «è punito…se non bonifica» in termini di dogmatica penalistica.

Non maniacale amore per le classificazioni, ma consapevolezza delle conseguenze pratiche derivanti dal privilegiare l’una piuttosto che l’altra opzione interpretativa.

E soprattutto miglioramento della «fattura» della norma togliendo incertezze

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Ovviamente il sordo legislatore nel 2006 ha riproposta la sgraziata espressione e quindi anche i vecchi problemi, ma non solo:

inquinamento con il superamento delle CSR Ma, lo si è già detto, CSR=I livelli di

contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito». Il loro superamento indica l’avvenuto «inquinamento»

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Quindi la condotta del reato sarebbe quella di superare quelle concentrazioni limite che io, tuttavia, lo dice la norma, conoscerò solo ….. dopo aver sversato/ depositato/immesso/accumulato…….. E come la mettiamo con l’elemento soggettivo?

Sempre in omaggio alla brevità di cui in epigrafe non aggiungo altro, ma richiamo la vostra attenzione sulla singolarità della rilevanza penale di un superamento di limiti ignoti al momento della realizzazione della condotta…..

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dedichiamoci all’infelice espressione « se non provvede a bonificare»

Due le opzioni interpretative:

Condizione obiettiva di punibilità costruita in negativo

Causa di non punibilità sopravvenuta

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Non offendo la vostra competenza penalistica illustrandovi nel dettaglio le pratiche conseguenze che derivano dal preferire la prima alla seconda ipotesi interpretativa.

Posto che se c.o.pun. = preclusa illiceità del fatto; se c. di non p.s.= reato già perfezionato ma non punito

ricordo solo che se causa di non punib. sopravv. : no pena, ma sì m. di sic.; ancora non estensibilità dell’effetto premiale ai concorrenti, e infine momento decorrenza termini prescrizione dal momento del superamento csr anziché scadenza termini per bonificare secondo progetto, ma di ciò meglio in seguito

Quale che sia la nostra personale opinione val la pena prendere atto che per la Cassazione: bonifica=condizione obiettiva di punibilità espressa in negativo all’interno di un reato commissivo di evento= inq qualificato superamento CSR

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La seconda tesi interpretativa (evidente che io sostengo la prima) non è comunque per nulla peregrina, si badi!

E chi la sostiene argomenta anche prendendo spunto dal testo normativo in specie dal c.4 «l’osservanza dei progetti….costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati (sic) da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di cui al comma 1»

Un velo pietoso sulle scelte lessicali (e non)del legislatore, non per nulla questa norma, che nasce da molto lontano, è stata opportunamente definita una delle «vergognose novità» del d.lgs.152706

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se si vuole dare una sorta di armonia all’intera previsione, non bizzarro ipotizzare

che lo stesso comportamento, debba produrre gli stessi effetti (premiali) sia rispetto al fatto tipico di inq. qualif. (inq con il superamento CSR) sia rispetto ai reati ambientali «a monte» (r.a. con lo stesso evento e la stessa condotta)

Ma allora deve possedere la stessa «qualificazione» e essendo indiscusso che Bonifica = causa di non punibilità sopravvenuta

costruita in positivo nel comma 4 Allora e necessariamente Bonifica = causa di non punibilità sopravvenuta

costruita in negativo nel comma 1

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E ancora : se condizione obiettiva essa rappresenta un quid privo del legame psicologico e causale con l’autore del fatto tipico, in questo caso è proprio il contrario (personalmente non ritengo che il quid debba essere privo del legame, ma ritengo che in queste ipotesi il legislatore non debba tener conto di quell’eventuale legame, se così è l’obiezione si troverebbe priva di base)

l’inquinatore (al quale, al contrario, deve potersi rimproverare in senso penalistico il fatto tipico) deve volere la bonifica per realizzare la quale deve consapevolmente seguire il complesso iter amministrativo di cui agli artt.242 ss. e collaborare addirittura con la Aut. Amm.

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Concludendo sul punto: se ancora ci domandiamo (in dottrina, al

contrario la Cassazione è fermissima nella propria idea) se si tratti di ipotesi a) o ipotesi b)

E se il legislatore che, nell’arco di soli 8 anni è intervenuto sul testo del d.lgs.152/06 un numero impossibile a quantificarsi di volte, non ha mai chiarito a quale istituto del diritto penale ritenesse dovesse essere ricondotta questa benedetta bonifica,

delle due l’una: è un legislatore sbadato (versione ottimistica) oppure….lascio a voi la scelta dell’aggettivo ( e non per brevità!!!)

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Passiamo ora alla questione «progetto» perché, non senza un certo personale stupore, per qualcuno si scrive «progetto» ma si legge «procedura»

mentre chi vi parla sostiene che, visti i principi base del nostro diritto penale che ci ostiniamo a ritenere, per il momento almeno, ancora costituzionalmente orientato, se c’è scritto «progetto» un progetto approvato ci deve essere, per cui…. «no progetto…no reato»!!!

Per altri non è così!

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La Cassazione oggi in linea di massima condivide il nostro rigoroso indirizzo, e ancora assai di recente lo ha ribadito:

«Ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati, è necessario[…] l’adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242» Cass. Sez. III n. 25718 del 16.06.2014 (Ud. 16.05.2014) Pres. Squassoni Est. Andreazza

E già prima più volte nello stesso senso per tutti cass.sez.III 22006/2010

Ma, ripetiamo, non tutti la pensano così

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Taciamo della, a nostro avviso incredibile, e per fortuna isolatissima, decisione del S.C. per la quale non solo non sarebbe necessario un progetto di bonifica approvato per contestare il reato de quo che sarebbe integrato anche in assenza di progetto qualora lo stesso mancasse in quanto il (presunto) responsabile dell’inquinamento non abbia neppure provveduto a redigere un piano di caratterizzazione del sito, precedente necessario e indefettibile per giungere al progetto (cfr. Cass. sez.III n.35774/2010)

Ma anche una parte (minoritaria) della dottrina, seguita da qualche scapigliato giudice di merito, sostiene questa teoria argomentando in maniera, almeno a nostro avviso, criticabile, e più spesso non argomentando

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La questione (insieme a quella sulla qualificazione dell’espressione «se non bonifica») è oltremodo interessante per l’avvocato penalista

non solo sotto il profilo della tassatività della norma (progetto non equivale a procedura)

non solo sotto il profilo della ragionevolezza (stessa pena per omessa bonifica, bonifica difforme, per mancate comunicazioni intermedie a aut. Amm, ma pena inferiore per mancata comunicazione evento possibile inquin. che prelude a tutto ma potrebbe dimostrare che non ci fu inq qualif!!!!)

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Ma anche ai fini della qualificazione del reato e delle conseguenze da essa derivanti:

Reato istantaneo (per quanto vale, è la mia opinione) o permanente???

In questa sede, può solo segnalarsi la difficoltà di fornire risposte univoche considerate le correnti definizioni di reato permanente , incentrate da un lato sull’idea di un bene giuridico comprimibile e dunque ri-espandibile nel tempo (ambiente e salute pubblica????ma…..)

dall’altro sulla riferibilità della protrazione della situazione antigiuridica, per come esplicitamente o implicitamente descritta nella fattispecie, alla volontà dell’agente (l’inquinatore non più proprietario, o solo comproprietario….)

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L’ambigua natura del bene “ambiente” la struttura «barocca» per usare un

elegante eufemismo del reato in esame la sua natura (eventualmente) colposa in uno con le peculiarità fattuali di

condotte di inquinamento da fonte dinamica, lasciano infatti aperto il campo a interpretazioni spesso talora opposte

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Se ipotizziamo che il reato si perfezioni al momento del superamento delle CSR e il rispetto della procedura (non del progetto) fin dall’esordio giochi solo il ruolo di causa di non punibilità, è evidente, come già anticipato, che, una volta superate le CSR inizierebbero a decorrere i termini di prescrizione (pari a quattro anni o, in caso di atti interruttivi, a cinque anni complessivi).

L’avv. Difensore potrebbe apprezzare molto il fatto, se decorrono dall’accertato superamento (dal momento dell’accertamento del sup o della realizzazione della condotta che ha cagionato il sup?) e non della scadenza dei termini di cui al progetto approvato

Ma, dal punto di vista del reo aspirante bonificatore i tempi “burocratici” di realizzazione della bonifica potrebbero rivelarsi troppo lunghi e “sfasati” rispetto ai tempi della giustizia penale.

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Verificato l’evento di inquinamento, l’autorità giudiziaria, in ipotesi, dovrebbe procedere per il reato pur in presenza di un procedimento di bonifica ancora pendente e destinato, ove rispettato tempestivamente, a garantire l’impunità dell’inquinatore.

Ora, è ben vero che il codice di procedura penale non impone al giudice penale alcun obbligo, ma solo una facoltà, di sospensione del procedimento neppure in pendenza di un procedimento avanti il giudice amministrativo in caso di questione pregiudiziale (cfr. art. 479 c.p.p.) e quindi, così come accade nella prassi rispetto alle istanze difensive di rinvio in pendenza di un procedimento amministrativo teso al rilascio dell’autorizzazione di compatibilità paesaggistica, estintivo del reato paesistico-ambientale, nulla vieta al giudice penale di rinviare il procedimento penale in attesa della definizione del procedimento amministrativo, purtroppo però nulla gli vieta di non farlo!!!

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Altro inconveniente riguarderebbe le ipotesi in cui la scoperta dell’inquinamento qualificato e l’attivazione della relativa procedura di bonifica siano di anni successive all’originario inquinamento, come ben può accadere in casi di risalente cessazione dell’attività produttiva.

In tali ipotesi, occorrerebbe verificare se la fonte dell’inquinamento sia tuttora attiva, nel qual caso potrebbe porsi il problema della natura permanente del reato, ovvero se sia statica, nel senso che si è stabilizzata nel passato, nel qual caso il reato sarà istantaneo, e la consumazione inizierà a decorrere dal momento nel quale l’inquinamento ha superato le CSR o al più tardi quando si è cristallizzata la relativa situazione di degrado.

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Nei casi in cui la condotta di inquinamento, che pure in una certa data abbia comportato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, si protragga attraverso ulteriori immissioni, emissioni o depositi di rifiuti, qualificando il reato come istantaneo si è arrivati a sostenere che si avranno più fatti di reato ex art. 257 TUA, la cui prescrizione decorrerà in tempi diversi a seconda del momento in cui sono intervenute le relative condotte, eventualmente unite dal vincolo della continuazione (nei limiti in cui sia provato in concreto il dolo o si ritenga compatibile il reato continuato con imputazioni per colpa). Quello che è stato chiamato con riferimento al disastro ambientale «l’evento liquido»!!!!!!!

E in caso di condotta protratta serialmente in contesti spazio-temporali unitari (per. es. quotidiani depositi illeciti di rifiuti tossici o quotidiani sversamenti idrici di sostanze pericolose oltre soglia) da ciò si è tratto argomento per qualificare il reato come permanente

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Per vivacizzare l’incontro vi propongo un quesito che da tempo mi affligge:

Sia che si segua la teoria che vede il reato come commissivo d’evento essendo la sua rilevanza penale dipendente dal fatto che non si sia dato corso nei tempi e nei modi al progetto di bonifica approvato,

Sia che si ritenga che il reato sia già integrato quando si realizza l’ «inquinamento qualificato» e che lo stesso non verrà punito solo se si darà piena attuazione a tutta la procedura che deve portare alla bonifica secondo progetto

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Tanto per fare un esempio: deposito abusivamente rifiuti (reato di

pericolo di cui all’art. 256 d.lgs.152/06) dal deposito deriva superamento CSR

Faccio tutto quel che debbo e bonifico nessuno mi punisce per il reato di cui al

257 che abbia cagionato l’inq qualif perché non si è realizzata la condizione di non punibilità o perché è intervenuta la causa di non punibilità di cui al c.1

Ma dovrei rispondere comunque del reato di cui al 256 ?

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No verrebbe da dire perché c’è il comma 4 !

Ma il comma 4 è causa di non punibilità di reati ambientali aventi la stessa condotta e lo stesso evento di quelli di cui al comma 1

e il 256 è un reato di pericolo che più pericolo non si può!!!

E allora?

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A ciò aggiungiamo che il recente e pessimo ddl sui delitti ambientali prevede (in questo caso opportunamente) reati per la più parte di evento e l’evento viene individuato nella «contaminazione» ambientale e nel pericolo concreto/danno alla salute

Tutti delitti puniti molto gravemente Però essendo di evento ricadrebbero

senza dubbio nel 4 comma….. Ma che studi ha fatto il nostro

legislatore ambientale??

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Ma non basta, la domanda iniziale può arricchirsi di un dettaglio,

Ipotizziamo che all’inquinamento con superamento CSR non sia seguita la bonifica secondo progetto, o sia seguita una bonifica solo parziale o fuori termine:

Si può ipotizzare un concorso di questa fattispecie con i reati «sottostanti» (discarica abusiva es.)?????

NO rispondiamo noi, per le stesse ragioni di cui sopra: se reato di evento e l’evento è l’inquinamento qualificato (quindi reato di danno o quanto meno pericolo concreto) gli altri reati ambientali (tutti rigorosamente di pericolo astratto) in ossequio al principio di sussidiarietà debbono cedere il passo e quindi NO CONCORSO

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Per altri (tesi minoritaria) invece SI’ in ossequio al principio di specialità in quanto il 257 sarebbe norma speciale rispetto agli altri reati ambientali in quanto caratterizzata dall’elemento specializzante della «omessa bonifica»

Tesi assai poco convincente anche perché altri reati ambientali posseggono a loro volta altri elementi specializzanti rispetto al 257 e noi ci impantaniamo in casi folli di specialità bilaterale reciproca ecc ecc

Va da sé che la conclusione tecnicamente migliore (no concorso) è quella peggiore in termini di politica criminale!!

Ribadiamo: ma che studi ha fatto il nostro legislatore che dovrebbe avere scolpiti in testa tra l’altro i principi di precisione tassatività e determinatezza????

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La domanda finale risulta ancora più legittima se leggiamo la formulazione dell’aggravante (che però per qualcuno sarebbe un reato autonomo)

laddove ritroviamo il riferimento alle «sostanze pericolose» non definite nella parte IV, ma solo nella III e comunque in termini che fanno venire l’orticaria al penalista: art. 74 c.3 tett. ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;

preoccupazioni analoghe??????? In un definizione che integra una norma penale???

E comunque utilizzibabile solo «ai fini della presente sezione»

Allora ci rendiamo conto che il nostro legislatore deve essere stato bocciato più volte all’esame di diritto penale!! O almeno lo speriamo

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Il comma 1 dell’art. 257 poi è completato dalla previsione: «In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.»

Chi è il trasgressore? Chi, dovendo comunicate non ha comunicato, e chi deve comunicare?

Art.242 «Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento…..»

Scorretto pertanto sostenere che detto obbligo penalmente sanzionato incomba sul proprietario del terreno che non ha cagionato o concorso a cagionare l’inquin. qualif.

che sia scorretto è evidente, che i magistrati spesso lo contestino anche ai proprietari non inquinatori non è infrequente….e anche dalle nostre parti…..

Secondo la giurisprudenza anche di legittimità, inoltre (per tutti Cass. sez. III n.40856/10) il reato sussiste anche qualora sul luogo del potenziale inq siano intervenuti subito i preposti alla vigilanza…..ma il buon senso???

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Un cenno poco più che fulmineo al comma 3: Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di

cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

Che è come dire « chi non bonifica viene punito, ma se dopo lo fa,gli sospendo la pena e dopo due anni il reato è estinto»

E che ne dite di un progetto di bonifica irrealizzabile perché trascorso troppo tempo dalla sua stesuro o più probabilmente dall’evento inquinante? Se la condizione imposta è impossibile che ne sarà di lei?

E ancora, che senso ha subordinare la s. della pena alla stessa condotta che quando omessa integrail reato per la commissione del quale quella pena è stata irrogata?

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CONCLUSIONI

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Sono una seguace di Demetrio di Falereo (350 a.c.) per il quale:

il conferenziere deve sempre mantenersi «incompleto», infatti, se si consente all’ascoltatore di arrivare da solo alle conclusioni, lo stesso «si dimostrerà meglio disposto verso chi ha parlato, perché si scoprirà intelligente grazie all'altro: il discorso incompleto dell'altro offre alla sua intelligenza l'occasione di esprimersi.

Pronunciare un discorso esaustivo, al contrario, sarebbe come trattare l'ascoltatore da stupido».

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E io mai mi permetterei di pensare ciò di voi,

perciò:

GRAZIE e, arrivederci alla prossima occasione, se ci sarà