DLgs. 39/2010
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Il DLgs. 39/2010 è stato pubblicato, sul S.O. n. 58 della G.U. n. 68 del 23.3.2010, il DLgs. 27.1.2010 n. 39, che recepisce la Direttiva 17.5.2006 n. 2006/43/CE2, relativa alla revisione legale dei bilanci annuali e consolidati.
Il decreto legislativo: • contiene alcuni interventi in materia di governance societaria, necessari
per realizzare il coordinamento tra l’attività di revisione e il governo societario;
• introduce numerose e rilevanti novità in tema di revisione legale dei conti.
Il DLgs. 39/2010 è entrato in vigore, il 7.4.2010 (15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.). Ai sensi dell’art. 43 del DLgs.
39/2010, fino alla data di entrata in vigore dei citati regolamenti, continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni che hanno finora
regolato la materia.
Il DLgs. 39/2010 conferma la possibilità per le spa non quotate (diverse dagli enti di interesse pubblico) e non tenute a redigere
il bilancio consolidato di optare statutariamente per l’attribuzione delle funzioni di revisione legale al Collegio sindacale (soluzione interna). Allo stesso modo, nelle srl
obbligate alla nomina del Collegio sindacale, questo organo effettua anche la revisione legale, salvo che lo statuto non
preveda l’attribuzione ad un revisore esterno. Sul piano operativo, quindi, non si presentano sostanziali novità per le spa e le srl che abbiano optato per una soluzione interna.
Ciò, come evidenziato dalla circ. Confindustria 12.4.2010 n. 19296 (§ 1), esclude la necessi-tà di modifiche statutarie in
occasione delle prossime assemblee. Una correzione formale degli statuti, volta a sostituire i riferimenti al controllo
contabile con quelli alla revisione legale dei conti, potrà essere deliberata alla prima occasione utile.
Si ricorda che, in base all’art. 1 co. 1 lett. m) del DLgs. 39/2010, la revisione legale consiste nella revisione dei conti annuali o consolidati effettuata in base allo stesso
decreto. L’esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, all’interno del quale sono destinati a
confluire i soggetti che, al momento di entrata in vigore del Registro, risultano iscritti4:
• nel Registro dei revisori contabili di cui all’art. 1 del DLgs. 27.1.92 n. 88, tenuto dal CNDCEC;
• nell’Albo speciale delle società di revisione previsto dall’art. 161 del DLgs. 24.2.98 n. 58, tenuto dalla CONSOB.
Pertanto, in attesa delle disposizioni attuative, nessun adempimento è richiesto ai soggetti che risultano iscritti al
suddetto Registro e al suddetto Albo.
Il DLgs. 39/2010 ha sostituito l’art. 2477 c.c. (controllo legale dei conti)5, apportando rilevanti modifiche in ordine alla presenza obbligatoria del Collegio
sindacale nelle srl. È imposta, infatti, la nomina del Collegio sindacale anche quando la società:
• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
Importanti precisazioni sono fornite, inoltre, relativamente al caso in cui l’assemblea, nonostante l’esistenza dell’obbligo di nomina del Collegio
sindacale, non vi provveda. La nomina, infatti, sarà effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Nessuna novità si registra in
relazione alle ipotesi in cui, nonostante l’assenza di un obbligo, la srl decida comunque di nominare il Collegio sindacale o un revisore.
Il nuovo art. 2477 co. 1 c.c., continua a stabilire che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le com-petenze ed i poteri, la nomina di un
Collegio sindacale o di un revisore. Le assemblee di approvazione dei bilanci delle srl relativi all’esercizio 2009 che si terranno a partire dal 7.4.2010
dovranno nominare il Collegio sindacale anche quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla
revisione legale dei conti.
Restano ferme le ipotesi già previste dall’art. 2477 c.c. in ordine: • all’entità del capitale sociale;
• ai limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Ciò significa che, se nel bilancio relativo all’esercizio 2009 si verifica il
superamento dei predetti limiti, l’as-semblea di relativa approvazione, entro 30 giorni, deve provvedere alla nomina.
La nomina obbligatoria del Collegio sindacale è, innanzitutto, prevista “se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per
azioni”, pari a 120.000 euro.
Il Collegio sindacale deve essere obbligatoriamente nominato anche quando “per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal
primo comma dell’art. 2435-bis” per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
La nomina del Collegio sindacale nelle srl con capitale sociale inferiore a 120.000,00 euro è obbligatoria al superamento, per
due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti9: • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000
euro; • ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità. PARAMETRI VECCHI LIMITI NUOVI LIMITI
EX DLGS. 173/08
Attivo dello Stato patrimoniale
3.650.000 euro 4.400.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
7.300.000 euro 8.800.000 euro
Dipendenti occupati in media
50 50
Come evidenziato, le modifiche introdotte in tema di obbligatorietà del collegio sindacale di srl sono operative dal 7.4.2010. A fronte di ciò, l’art. 2477 co. 6 c.c. stabilisce genericamente che alla nomina
del collegio sinda-cale deve provvedere l’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio in cui vengono superati i limiti di cui al
secondo e terzo comma del medesimo articolo. Sul punto, la circ. 14.4.2010 n. 17/IR del CNDCEC sottolinea l’opportunità di
distinguere, i requisiti per la nomina del collegio sindacale a seconda che essi siano:
• collegati ad indicatori che trovano la loro fonte nel bilancio d’esercizio;
• privi di tali caratteristiche.
Nella prima categoria (requisiti di obbligatorietà della nomina del collegio sindacale correlati ad indicatori che hanno la propria fonte nel bilancio d’esercizio) rientrano le ipotesi in cui la nomina del Collegio sindacale deriva
dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato e dall’obbligo di redigere il bilancio in forma “non”
abbreviata. In tali casi, la sede più opportuna è da individuare nell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio d’esercizio (ovvero entra trenta giorni dalla data della stessa).
Non sono, invece, collegati ad indicatori che hanno la propria fonte nel bilancio d’esercizio le ipotesi di collegio sindacale obbligatorio collegate all’entità del
capitale sociale ed al controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti. Con riferimento al primo parametro, si ritiene che l’obbligo di nomina
sorga: • contestualmente alla costituzione della società, quando il capitale sottoscritto
in tale sede sia almeno pari a 120.000,00 euro; • alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della intervenuta
modifica del capitale sociale che lo porta ad un valore pari a quello minimo previsto per la spa.
In relazione all’ipotesi di obbligatoria presenza del collegio sindacale conseguenza del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei
conti, si ritiene che l’obbligo di nomina sorga nel momento in cui si verifica il presupposto previsto dalla legge, vale a dire quello in cui si acquisisce o si
integra una partecipazione di controllo in una società soggetta obbligatoriamente alla revisione legale dei conti. Anche in relazione a queste ipotesi di obbligatorietà, si ritiene che il termine di trenta giorni possa essere
consi-derato un parametro di riferimento per misurare la ragionevolezza del tempo necessario per il perfezionamento dell’iter di nomina.
Il nuovo art. 2477 c.c., estendendo l’obbligo di nomina del Collegio sindacale alle srl tenute alla redazione del bilancio consolidato,
risolve una questione particolarmente dibattuta. Ai sensi dell’art. 25 del DLgs. 9.4.91 n. 127, sono tenute a redigere il bilancio
consolidato le spa, le sapa e le srl che controllano un’impresa, qualsiasi sia la forma e la nazionalità. Lo stesso obbligo hanno gli
enti di cui all’art. 2201 c.c., le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una spa, una sapa o una srl (ai sensi
dell’art. 111-duodecies disp. att. c.c., inoltre, tale obbligo ricade, in presenza dei presupposti, anche sulle società di persone in cui tutti
i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali).
Ai sensi del nuovo art. 2477 co. 3 lett. b) c.c., la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria se la srl “con-trolla” una società obbligata alla
“revisione legale dei conti”. Controllo
Ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c., sono considerate società controllate: • le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo interno di diritto);
• le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nel-l’assemblea ordinaria (controllo interno di
fatto); • le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di
particolari vincoli contrat-tuali con essa (controllo esterno).
Ai fini dell’applicazione dei n. 1 e 2 del co. 1 dell’art. 2359 c.c., si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi (art. 2359 co. 2 c.c.).
Il DLgs. 39/2010 elimina i riferimenti normativi al controllo contabile ed alla revisione contabile. La nuova disciplina, infatti,
introduce la nozione di “revisione legale”, quale revisione dei conti annuali o dei conti con-solidati effettuata in conformità alle disposizioni del DLgs. 39/2010 ovvero, se effettuata in altro Stato
membro della UE, alle disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/43/CE (art. 1 co. 1 lett. m) del DLgs. 39/2010). La revisione legale è riservata ai soggetti iscritti in un apposito Registro (art. 2 del DLgs. 39/2010). Tali soggetti possono essere persone fisiche, definite “revisori legali”, e società, definite “società di revisione
le-gale” (art. 1 co. 1 lett. n) e q) del DLgs. 39/2010).
Come evidenziato, il nuovo art. 2477 co. 6 prima parte c.c. stabilisce che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati nel secondo e nel terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del Collegio
sindacale.
Il generico riferimento al co. 3 dell’art. 2477 c.c. sembra attribuire rilievo al momento dell’approvazione del bilancio anche con riguardo all’obbligo di
nomina correlato al controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti. Il superamento di precisi limiti può, tuttavia, riscontrarsi soltanto in relazione al c.d. “con-trollo interno di diritto”, utilizzando la nozione di cui all’art. 2359 c.c. In questa ipotesi, quindi, non sembra presentare profili
problematici la rimessione della nomina del Collegio sindacale all’assemblea che approva il bilancio nel quale si attesta il superamento del limite in questione ovvero l’acquisizione della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria di una società tenuta alla revisione legale dei conti.
Nessun limite preciso si riscontra, invece, nelle ulteriori ipotesi di “controllo interno di fatto” e di “controllo esterno”. Nel primo caso, ai fini dell’individuazione dell’influenza
dominante non è possibile fare riferimento ad una precisa percentuale di voti disponibili. Essa infatti:
• è connessa ad un controllo minoritario, altrimenti rientrerebbe nell’ipotesi del controllo interno di diritto;
• dipende da diversi fattori, quali la polverizzazione delle partecipazioni e l’assenteismo dei soci;
• presuppone la stabilità, non potendo essere occasionale; • deve essere verificata in concreto, in relazione al potenziale esercizio della stessa e non
in relazione al suo effettivo esercizio.
Il “controllo esterno”, invece, si configura quando una società è sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Il vincolo contrattuale che determina il controllo esterno deve essere concretamente in
grado di: • condizionare la sopravvivenza della società;
• attribuire alla controllante il potere di influire sulle scelte gestionali della controllata17.
Non è chiaro, quindi, se, a fronte dell’insorgere del controllo interno di fatto o del controllo esterno si possa attendere, ai fini della nomina del Collegio sindacale, l’assemblea di
approvazione del bilancio all’interno del quale tali situazioni saranno attestate ovvero se, accertata l’esistenza di tali forme di controllo, gli ammini-stratori siano tenuti a convocare
l’assemblea per la nomina del Collegio sindacale.
Occorre ricordare ancora che, nel caso di srl controllata da una società con azioni quotate, l’art. 165 del DLgs. 58/98, impone
l’applicazione delle disposizioni dettate per la revisione contabile della società quotata controllante.
Diviene, quindi necessario che il controllo contabile sia esercitato da una società di revisione iscritta nell’Albo speciale CONSOB di
cui all’art. 161 del DLgs. 58/9818. Sia l’art. 161 che l’art. 165 del DLgs. 58/98 sono abrogati dall’art. 40 co. 21 del DLgs. 39/2010, ma continua-no ad essere applicabili
fino alla data di entrata in vigore dei necessari regolamenti attuativi.
Anche in tal caso, inoltre, presenta rilevanza l’art. 16 co. 2 del DLgs. 39/2010, ai sensi del quale negli enti di interesse pubblico
(tra i quali sono comprese anche le società quotate), nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che
controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può
essere esercitata dal Collegio sindacale.
L’art. 2483 c.c. consente alla srl, in presenza di esplicita indicazione statutaria, di emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a
norma delle leggi speciali. Anteriormente alle recenti modifiche, la dottrina si era interrogata in ordine alla configurabilità di un obbligo di
nomina del Collegio sindacale nel caso di emissione dei suddetti titoli di debito, a prescindere dalle ipotesi normativamente previste, quanto
meno nel caso in cui fossero negoziati in mercati regolamentati. Se ed in quanto si ritenesse che tali titoli possano essere negoziati su
mercati regolamentati (seppure solamente tra investitori istituzionali e con la garanzia di solvenza della società), infatti, la soluzione positiva
avrebbe potuto apparire sostenibile in base al disposto dell’art. 2435-bis co. 1 c.c., che – nel fissare i limiti per la redazione del bilancio in forma
abbreviata (e, di riflesso, per l’obbligatorietà del Collegio sindacale nelle srl) – si riferisce alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati. Si osservava, tuttavia, come il vecchio testo dell’art. 2477 co. 3 c.c. non
si riferisse a tutti i casi di divieto di redigere bilanci in forma semplificata, facendo espresso rinvio ai soli limiti fissati in quella norma
ed al loro superamento quantitativo, il
che rendeva l’argomento meno probante ed, anzi, sembrava deporre per la solu-zione contraria. Era stato, peraltro, sottolineato come in casi del genere,
seppure in assenza di un obbligo di nomina, sarebbe stato ragionevole pensare ad un controllo, quantomeno contabile. In quest’ultimo senso
sembra oggi deporre l’art. 16 del DLgs. 39/2010. Ove, infatti, si ammettessero i titoli di debito alla negoziazione in mercati regolamentati, la srl emittente
rientrerebbe tra gli enti di interesse pubblico di cui all’art. 16 co. 1 lett. a) del DLgs. 39/2010, in relazione ai quali, da un lato, si impone la revisione legale dei
conti secondo le disposizioni del Capo V del DLgs. 39/2010 (art. 16 co. 1 del DLgs. 39/2010), e, dall’altro, si esclude che la revisione legale possa essere esercitata dal Collegio sindacale (art. 16 co. 2 del DLgs. 39/2010). Si tenga
presente, inoltre, che i titoli di debito in questione, pur potendo essere sottoscritti esclusivamente da investitori professionali soggetti a vigilanza
prudenziale a norma di leggi speciali, sono suscettibili di successiva circolazione, purché chi li trasferisce garantisca la solvenza della società nei confronti degli acquirenti diversi dagli investitori professionali o dai soci della
stessa. Circolazione che potrebbe determinare una “diffusione” rilevante tra il pubblico idonea a far rientrare la srl emittente tra gli enti di interesse
pubblico attraverso il riferimento all’art. 16 co. 1 lett. e) del DLgs. 39/201024
Il nuovo art. 2477 c.c. conferma le ipotesi già previste per la nomina del Collegio sindacale. Pertanto, nel caso in cui una srl abbia già il Collegio sindacale alla data di entrata in vigore del
DLgs. 39/2010, non si registrano, a suo carico, particolari adempimenti. Fatta salva la necessità di verificare se la srl non
ricada tra gli enti di interesse pubblico ovvero se risulti controllata da un ente di interesse pubblico o controlli un ente di interesse pubblico o sia sottoposta con quest’ultimo a comune
controllo; circostanza che imporrebbe l’affidamento della revisione legale dei conti ad un revisore esterno (cfr. la circ.
CNDCEC 14.4.2010 n. 17/IR, § 3)25. Occorre anche sottolineare che, ai sensi dell’art. 11 co. 3 del DLgs 39/2010, in attesa dei principi di revisione adottati dalla Commissione europea, la
revisione legale è svolta in conformità dei principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali.
La circ. CNDCEC 14.4.2010 n. 17/IR (§ 3), infine, osserva come particolare attenzione debba prestarsi nelle srl che – per obbligo di legge o di statuto – sono dotate di collegio sindacale e, allo stesso tempo, hanno affidato il controllo contabile ad un revisore esterno. In tal caso, infatti, trova immediata applicazione l’art. 13 del DLgs. 39/2010, in base al quale il conferimento dell’incarico di revisione è
deliberato dall’assemblea su proposta motivata del collegio sindacale. Ne consegue che, nel caso di incarichi di revisione in
scadenza, il collegio sindacale è tenuto a presentare all’assemblea dei soci convocata per l’approvazione bilancio d’esercizio una
proposta relativa al conferimento del nuovo incarico.
Nel caso in cui nella spa il controllo contabile (ora revisione legale) sia affidato al Collegio sindacale, occorre in primo luogo verificare se la società costituisca un ente di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16
del DLgs. 39/2010. Definizione di enti di interesse pubblico
Sono enti di interesse pubblico: • le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione
europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; • le banche;
• le imprese di assicurazione; • le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi
secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie; • le società emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in
maniera rilevante; • le società di gestione dei mercati regolamentati;
• le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
• le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; • le società di intermediazione mobiliare; • le società di gestione del risparmio; • le società di investimento a capitale variabile; • gli istituti di pagamento; • gli istituti di moneta elettronica; • gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs. 1.9.93 n. 385 (TUB). Inoltre, nell’ambito delle società controllate da enti di interesse pubblico, delle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia e l’ISVAP, può individuare con regolamento le società che, in relazione alla rilevanza dell’interesse pubblico, all’accuratezza e affidabilità dell’informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell’applicazione delle disposizioni del DLgs. 39/2010.
Nel caso in cui la spa rientri nella sopra riportata nozione di ente di interesse pubblico, la revisione legale non può essere
esercitata dal Collegio sindacale ai sensi dell’art. 16 co. 2 del DLgs. 39/201027. Con riferimento alla decorrenza di tale disposizione, occorre distinguere tra soggetti quotati e
soggetti non quotati. Nei soggetti quotati il TUF già prevedeva l’obbligo di nominare un revisore
esterno tanto con riferimento alla società controllante, quanto in relazione alle società controllate, salvo le ipotesi di esclusione quando l’attivo patrimoniale e i ricavi delle società controllate non erano significativi rispetto al totale del bilancio consolidato. Analogamente, l’art. 16 co. 3 del DLgs 39/2010 consente alla CONSOB di individuare con regolamento le società controllate che non
rivestono significativa rilevanza nell’ambito del gruppo; per questi soggetti, la revisione legale potrà essere esercitata dal Collegio sindacale. Fino all’entrata
in vigore di tale regolamento, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione continuano ad essere disciplinati dall’art. 165 del TUF, in base all’art. 43 co. 2 del DLgs. 39/2010. Per le società quotate, quindi, le nuove norme in
materia di obbligo di revisione per le controllate restano sospese fino all’emanazione del regolamento CONSOB.
Non è chiaro se lo stesso principio valga con riferimento agli altri enti di interesse pubblico diversi dalle socie-tà quotate. Si pensi, ad esempio, ad una banca non quotata controllante di una srl di
modeste dimensioni. L’art. 16, sul piano meramente letterale, risulta essere norma immediatamente in vigore; pur tuttavia l’aver affidato
a successivi regolamenti l’individuazione di casi di esenzione dall’obbligo di nomina del revisore esterno potrebbe porre il dubbio se si debba attendere la concreta individuazione delle predette
ipotesi di esclusione. Laddove si volesse aderire ad un’interpretazione maggiormente restrittiva, l’obbligo di nomina del revisore esterno sarebbe immediato, anche con riferimento alla srl di modeste dimensioni controllata da un ente di interesse pubblico non
quotato. Con riguardo invece alla società controllante, può essere opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 16 co. 5 del DLgs.
39/2010, un regolamento CONSOB potrebbe esentarla dall’obbligo di osservare una o più disposi-zioni del predetto DLgs. relative agli enti di interessi pubblico, ivi compresa, sembrerebbe, la disposizione che
impone l’obbligo di nomina di un revisore esterno.
Nel caso in cui la spa nella quale il Collegio sindacale esercitava il controllo contabile non rientri nella nozione di ente di interesse
pubblico sopra richiamata, il controllo contabile (rectius la revisione legale dei conti) può continuare ad essere esercitato dal Collegio
sindacale.
Ai sensi dell’art. 11 co. 1 del DLgs. 39/2010, la revisione legale dei conti deve essere eseguita conformemente ai principi di revisione
internazionali adottati dalla Commissione europea e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fino all’adozione di
tali principi, la revisione è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da asso-ciazioni e ordini professionali (secondo
apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) e dalla CONSOB.
Ai sensi dell’art. 14 co. 6 del DLgs. 39/2010, i documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti devono essere conservati per 10 anni dalla data della relazione di
revisione. Inoltre, il revisore o la società di revisione incaricati della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e
delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa,
devono concordare con detti soggetti l’accesso a tale documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di
tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro del revisore o della società di revisione incaricati della
revisione del bilancio consolidato.
Nel caso in cui, successivamente al 7.4.2010, l’assemblea che approva il bilancio sia chiamata a rinnovare il Collegio sindacale
incaricato anche della revisione legale dei conti, sarebbe da chiarire se sia sufficiente il mero riferimento ai minimi tariffari ai fini della determinazione dei compensi del Collegio sindacale. Ciò
in ragione del fatto che, a giudizio di una parte della dottrina, sarebbe immediatamente applicabile la lettera dell’art. 10 co. 10 del DLgs. 39/2010, ai sensi del quale il corrispettivo deve essere
tale da garantire: • l’indipendenza del revisore;
• la qualità della prestazione e l’affidabilità dei lavori. Si noti, tuttavia, che le disposizioni relative alla determinazione del compenso hanno lo scopo di garantire l’in-dipendenza del
soggetto incaricato della revisione e l’elaborazione dei principi di indipendenza e obiettività è demandata ad apposito regolamento
attuativo (art. 10 co. 12 del DLgs. 39/2010), circostanza che potrebbe in-durre a propendere per una non immediata
applicazione della norma.
In via generale, il DLgs. 39/2010 interviene sul contenuto minimo della Nota integrativa32. L’art. 2427 co. 1 c.c. viene modificato, prevedendo
l’inserimento del n. 16-bis. A seguito della citata integrazione, all’interno della Nota integrativa devono essere indicati, salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni
siano contenute nella Nota integrativa del relativo bilancio consolidato: • l’importo totale dei corrispettivi spettanti per la revisione legale
dei conti annuali; • l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi
di verifica svolti; • l’importo totale dei corrispettivi relativi ai servizi di consulenza
fiscale; • l’importo totale dei corrispettivi spettanti per altri servizi diversi
dalla revisione contabile. La dottrina che si è occupata della materia ha affermato, in termini generali, che le predette informazioni devono essere inserite nella
Nota integrativa con riferimento ai bilanci che vengono approvati dal 7.4.2010.
L’applicazione al caso di specie appare tuttavia controversa. Il tenore letterale del nuovo n. 16-bis si riferisce espressamente al revisore legale o alla società di revisione legale e, quanto meno
con riferimento al bilancio 2009, la norma avrebbe dovuto riferire l’obbligo al Collegio sindacale che ha esercitato il controllo
contabile. Inoltre, tale informativa appare diretta ad esplicitare il requisito dell’indipendenza del revisore, la cui concreta
applicazione è demandata ad un apposito regolamento attuativo. In tale prospettiva, può risultare dubbia l’indicazione di tali
informazioni già nella Nota integrativa del bilancio 2009, ancorché questo sia approvato successivamente al 7.4.2010.
Relativamente alle spa con revisore esterno, occorre distinguere tra soggetti con l’incarico non in scadenza e soggetti per i quali
l’incarico scade in occasione dell’approvazione del bilancio 2009.
Ai sensi dell’art. 43 co. 6 del DLgs. 39/2010, gli incarichi che, nell’esercizio in corso al 7.4.2010 (data di entrata in vigore del DLgs. 39/2010), risultano già conferiti ai sensi dell’art. 2409-quater c.c. proseguono fino alla prima scadenza del mandato
successiva all’emanazione dei provvedimenti attuativi del DLgs. 39/2010. Non occorre, quindi, verificare che la misura del
corrispettivo sia idonea a garantire l’indipendenza e la qualità della prestazione, nonché l’affidabilità dei lavori.
Nel caso in cui l’incarico di “controllo contabile” sia in scadenza con l’approvazione del bilancio 2009 e questo non sia stato ancora approvato alla data del 7.4.2010, assumono rilevanza alcuni
interventi del DLgs. 39/2010. In primo luogo, l’incarico di revisione legale dei conti viene
conferito dall’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo (Collegio sindacale ovvero Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione). La circ. Confindustria
12.4.2010 n. 19296 precisa che, ove l’imminenza dell’assemblea non consenta di adeguare la procedura di conferimento
dell’incarico di revisione legale (con attribuzione all’organo di con-trollo del compito di proporre il revisore), è opportuno che l’organo di controllo, a seguito delle necessarie verifiche, manifesti (anche nel corso dell’assemblea) condivisione sul merito della proposta
effettuata dagli amministratori e sulla congruità del corrispettivo ed indichi le ragioni che hanno precluso l’adeguamento della
procedura di nomina in tempo utile per l’assemblea.
Resta confermato che l’incarico ha la durata di 3 esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico
Il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico (nonché gli eventuali criteri
per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico) è determinato dall’as-semblea. La misura del corrispettivo per
l’incarico di revisione deve essere determinata in modo tale da garantire:
• l’indipendenza del revisore o della società di revisione; • la qualità della prestazione e l’affidabilità dei lavori.
Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale non può: • essere subordinato ad alcuna condizione; • essere stabilito in funzione dei risultati della revisione; • dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi • dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore o della società di revisione o della loro rete.
Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale non può: • essere subordinato ad alcuna condizione; • essere stabilito in funzione dei risultati della revisione; • dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi • dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore o della società di revisione o della loro rete.
I revisori legali e le società di revisione legale rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori, nei confronti della società che ha
conferito l’incarico, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadem-pimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al
danno cagionato. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione sono responsabili, in solido tra loro e con la società di revisione, per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono respon-sabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno
cagionato.
In caso di irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale su enti non di interesse pubblico ovvero nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni da riportare nel Registro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze può, tenendo conto della
gravità del caso39: • applicare al revisore o alla società di revisione una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro; • revocare uno o più incarichi di revisione legale;
• vietare al revisore o alla società di revisione di accettare nuovi incarichi di revisione legale (per un periodo non superiore a 3 anni); • sospendere dal Registro (per un periodo non superiore a 5 anni) il
responsabile della revisione legale; • cancellare dal Registro il revisore, la società di revisione o il
responsabile della revisione legale (quando i medesimi non ottemperino ai provvedimenti indicati nei punti precedenti).
In caso di irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale su enti di interesse pubblico, la CONSOB può, tenendo conto
della gravità del caso: • applicare al revisore o alla società di revisione una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro; • revocare uno o più incarichi di revisione legale;
• vietare al revisore o alla società di revisione di accettare nuovi incarichi di revisione legale (per un periodo non superiore a 3 anni);
• proporre al Ministero dell’Economica e delle Finanze la sospensione dal Registro (per un periodo non superiore a 5 anni)
del responsabile della revisione legale; • proporre al Ministero dell’Economica e delle Finanze la
cancellazione dal Registro del revisore, della società di revisione o del responsabile della revisione legale (quando i medesimi non ottemperino ai provvedimenti indicati nei punti precedenti).
Sono previste le seguenti ipotesi di reato: • falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni ;
• corruzione;• impedito controllo; • compensi illegali;
• illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.
La sentenza penale pronunciata per i reati commessi nell’esercizio della revisione legale è comunicata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla CONSOB a cura del cancelliere dell’autorità
giudiziaria che ha emesso la sentenza
Ai sensi dell’art. 27 co. 1 e 2 del DLgs. 39/2010, i responsabili della revisione che, al fine di conseguire per sé
o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e
l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre
in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti:
• se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con la reclusione fino a 1 anno;
• se la condotta ha loro cagionato un danno patrimoniale, con la reclusione da 1 a 4 anni.
Ai sensi dell’art. 28 co. 1 del DLgs. 39/2010, i responsabili della revisione che, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od
omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società
assoggettata a revisione, sono puniti con la reclusione fino a 3 anni. La stessa pena si applica a
chi dà o promette l’utilità.
Ai sensi dell’art. 29 co. 1 e 2 del DLgs. 39/2010, i componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici,
impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione sono puniti:
• se la condotta non ha cagionato un danno ai soci o a terzi, con l’ammenda fino a 75.000 euro;
• se la condotta ha cagionato un danno ai soci o a terzi, con l’ammenda fino a 75.000 euro e l’arresto fino
a 18 mesi.
Ai sensi dell’art. 30 co. 1 del DLgs. 39/2010, il responsabile della revisione e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci, e
i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamen-te, dalla società assoggettata a
revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 1.000 a 100.000 euro. La stessa pena
si applica ai componenti dell’organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto. Se dal
fatto deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino
alla metà.
Ai sensi dell’art. 31 co. 1 del DLgs. 39/2010, gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i
dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per
interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è
controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 206 a 2.065 euro. Se
dal fatto deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la
pena è aumentata fino alla metà. Prof. Riccardo Losi