L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI · Art. 8 e 9 DLgs 23/2011 * Art.10 co.6 DLgs 504/92...
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NORME DI RIFERIMENTO
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NORMATIVA
Art. 13 DL 201/2011 * Art. 2 DLgs 504/92
(Decreto Salva Italia) (Definizione fabbricati e aree)
* Art. 5 co.1,3,5,6 DLgs 504/92
(Base imponibile)
* Art.6 co 3-bis DLgs 504/92
(Coniuge separato)
* Art.8 co.4 DLgs 504/92
(Immobili di cooperative)
Art. 8 e 9 DLgs 23/2011 * Art.10 co.6 DLgs 504/92
(Federalismo Fiscale) (Immobili di fallimenti)
* Art.11 co.3,4,5 DLgs 504/92
(Liquidazione e accertamento)
* Art.12, 14, 15 DLgs 504/92
(Riscossione, sanzioni,
interessi e contenzioso)
NORME DI RIFERIMENTO
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NORMATIVA
Art. 56 DL 1/2012 * Riduzione per immobili costruiti
da imprese
Emendamento al * Fabbricati utilizzati dagli enti
DL 1/2012 “no profit”
DL semplificazioni * ????
DECORRENZA DELL’IMU
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DECORRENZA
Fino al 31.12.2011 ICI
Dal 1.1.2012 al 31.12.2014 IMU sperimentale
(DL 201/2011)
Dal 1.1.2015 IMU
(DLgs 23/2011)
IMPOSTE ABROGATE dal 1.1.2012
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ASPETTI GENERALI
ICI Per tutti gli immobili
IRPEF/Addizionali Per gli immobili non locati (in caso di redditi
figurativi
IMPOSTE MANTENUTE
IRPEF/Addizionali Per gli immobili locati (in caso di redditi
effettivi)
IRES/IRAP Per tutti gli immobili
TASSAZIONE DAL 1.1.2012
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ASPETTI GENERALI
Immobile abitativo posseduto da soggetto IRPEF
tenuto a disposizione
IMU Aliquota ordinaria 0,76 %
IRPEF Non dovuta
ADDIZIONALI Non dovute
TASSAZIONE DAL 1.1.2012
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ASPETTI GENERALI
Immobile abitativo posseduto da soggetto IRPEF
locato
IMU Aliquota ordinaria 0,76 %
IRPEF Dovuta sul canone di locazione contrattuale
Eventualmente “cedolare secca”
ADDIZIONALI Dovute sul canone di locazione contrattuale
Salvo opzione per la “cedolare secca”
SOGGETTI PASSIVI
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• PROPRIETARIO
• TITOLARE DI UN DIRITTO REALE DI GODIMENTO
(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, diritto di superficie)
Non rileva pertanto il nudo proprietario.
• CONCESSIONARIO per le aree demaniali
• LOCATARIO per gli immobili concessi in LOCAZIONE FINANZIARIA
ASPETTI GENERALI
Ai fini dell’assoggettamento al tributo rileva sia il soggetto residente in Italia
che il soggetto estero.
SOGGETTI PASSIVI
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Immobili compresi nel fallimento
L’immobile è soggetto all’imposta il cui versamento avviene, nei tre mesi
dalla data del decreto di trasferimento, a cura del curatore o commissario
liquidatore.
Eredi
Gli eredi succedono al de cuius nella soggettività passiva per cui devono
provvedere al pagamento del tributo:
• per conto del defunto fino alla data del decesso
• per conto proprio per il periodo successivo.
Non vi sono sospensioni o differimenti dei termini di pagamento.
ASPETTI GENERALI
DEFINIZIONE DI IMMOBILI
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FABBRICATI: unità immobiliare iscritta o iscrivibile in
catasto, comprese le aree di pertinenza
Fabbricati rurali
AREE FABBRICABILI Aree utilizzate a scopi edificatori in base
agli strumenti urbanistici generali o attuativi
In ogni caso, l’immobile di nuova costruzione
si considera “fabbricato” dalla data di
ultimazione dei lavori o, se antecedente, da
quella in cui è comunque utilizzato.
TERRENI AGRICOLI Terreni diversi dalle aree fabbricabili
ASPETTI GENERALI
ASPETTI GENERALI
ABITAZIONE PRINCIPALE
Immobile iscritto nel Catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare nel quale il possessore contemporaneamente:
• dimora abitualmente
• e risiede anagraficamente.
Rimane esclusa dalla definizione l’abitazione concessa ai familiari
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Si intendono “pertinenze” quelle, per le quali sono rispettate le condizioni
di cui all’art. 817 C.C., classificate nelle categorie catastali:
• C/2 Magazzini e locali di deposito
• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
• C/7 Tettoie chiuse o aperte
nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se
risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo
ASPETTI GENERALI
ESENZIONI
• Immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità
montane, enti di servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali
• Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
• Fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis DPR 601/73
• Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
• Fabbricati di proprietà della Santa Sede
• Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina di cui all’art.15
L.984/77
• Immobili di proprietà di enti pubblici o privati diversi dalle società,
destinati esclusivamente allo svolgimento, anche in forma commerciale,
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive
ASPETTI GENERALI
EMENDAMENTO AL DL 1/2012
Rimango esenti da IMU gli immobili di enti pubblici o privati, diversi dalle
società, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non
commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive.
In caso di utilizzo promisuo:
• l’esenzione è limitata alla sola frazione di unità nella quale si svolge
l’attività di natura non commerciale;
• l’imposta è dovuta sulla parte commerciale, che deve essere
autonomamente accatastata;
• in caso di impossibilità di autonomo accatastamento, l’esenzione si
applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile
quale risulta da apposita dichiarazione.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
VALORE
IMMOBILE X QUOTA
POSSESSO X MESI X ALIQUOTA
COMUNE
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Il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno 15 giorni è da computare per intero
Cambia il modo di determinare il valore dell’immobile
ALIQUOTE
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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
TIPOLOGIA ALIQUOTA
BASE OSCILLAZIONE MASSIMO MINIMO
ORDINARIA 0,76 % +/- 0,30 % 1,06 % 0,46 %
ABITAZIONE PRINCIPALE
0,40 % +/- 0,20 % 0,60 % 0,20%
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
0,20 % - 0,10 % 0,20 % 0,10 %
ALIQUOTE
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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
I Comuni possono deliberare ulteriori aliquote agevolate, con un
minimo dello 0,4 %, per:
• immobili relativi all’esercizio di attività d’impresa, arti o
professioni;
• immobili posseduti da soggetti IRES;
• immobili locati;
Può essere prevista una ulteriore aliquota agevolata dello 0,38% per
le imprese costruttrici limitatamente ai fabbricati costruiti e destinati
alla vendita (art.56 DL 1/2012)
NOVITÀ
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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
• Tassazione della casa di abitazione principale
• Tassazione della casa posseduta dagli italiani residenti all’estero
• Tassazione dei fabbricati rurali, alternativamente come:
• abitazioni principali,
• altri fabbricati,
• fabbricati rurali strumentali.
• Nessuna agevolazione per i fabbricati storici o artistici.
• Nessuna agevolazione per gli immobili locati con contratti
concordati (L. 431/98).
• Nessuna agevolazione per i terreni agricoli.
TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DELLE ALIQUOTE
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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Il termine della delibera di approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali è stato fissato al 31.12 dell’anno precedente
Tuttavia, per il 2012, il termine è fissato al:
• 30 giugno 2012 (art. 29 co.16 quinquies DL 216/2011
Milleproroghe convertito nella L.24.2.2012 n.14).
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
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Per l’abitazione principale viene prevista una detrazione:
• rapportata ai mesi durante il quale si protrae la destinazione;
• proporzionale alla quota per la quale si verifica la destinazione ad
abitazione principale;
di un importo di € 200,00 (aumentabile da parte dei Comuni)
ESEMPIO
• immobile posseduto insieme al fratello (80% e 20%)
• utilizzo per 6 mesi come abitazione principale,
• il fratello non la destina ad abitazione principale.
detrazione piena periodo di possesso quota
€ 200,00 x 6/12 x 100% = € 100,00
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
DETRAZIONE IN PRESENZA DI FIGLI
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Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni che, contemporaneamente:
• dimori abitualmente,
• e risulti residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo massimo della detrazione per figli non può superare € 400,00
ESEMPIO
• immobile posseduto insieme al coniuge,
• utilizzo per 6 mesi come abitazione principale,
• presenza di due figli.
detrazione piena periodo di possesso quota
€ 50,00 x 2 x 6/12 x 50% = € 25,00
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
CONIUGE SEPARATO
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L’aliquota ridotta e la detrazione previste per l’abitazione principale e
relative pertinenze sono estese al soggetto passivo (proprietario) che, a
seguito di un provvedimento di:
• separazione legale,
• annullamento,
• scioglimento o
• cessazione degli effetti civili del matrimonio,
non risulta assegnatario della casa coniugale.
La disposizione di favore si applica a condizione che il soggetto passivo non
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa
coniugale
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
BASE IMPONIBILE
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Per determinare la base imponibile si moltiplica la rendita catastale
(rivalutata del 5%) per i seguenti moltiplicatori:
• 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le
categorie C/2, C/6 e C/7;
• 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10 (uffici e
studi privati);
• 60 per i fabbricati del gruppo D, ad eccezione dei fabbricati classificati
nella categoria catastale D/5;
Tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dall’1.1.2013.
• 55 per la categoria C/1.
Valgono ancora i moltiplicatori dei costi per gli immobili classificabili come
“D” interamente posseduti da imprese e privi di rendita.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
MODALITÀ DI PAGAMENTO
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L’IMU viene versata:
• in due rate di pari importo, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro
il 16 dicembre;
• in un’unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.
L’acconto IMU è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno in corso.
Il versamento avviene esclusivamente mediante mod. F24.
Non è più possibile effettuare il versamento direttamente alle casse
comunali per i comuni che lo avevano previsto
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
IMPOSTA DEVOLUTA ALLO STATO
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Il 50% dell’imposta calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione:
• dell'abitazione principale e delle relative pertinenze,
• dei fabbricati rurali ad uso strumentale,
l'aliquota di base dello 0,76 % è destinato allo Stato.
Il versamento di tale quota avverrà contestualmente al versamento della
parte destinata ai Comuni.
Per il calcolo dell’imposta destinata allo Stato non si applicano:
• le diverse aliquote, in più o in meno, stabilite dai singoli Comuni,
• le detrazioni di imposta.
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
ESEMPIO DI RIPARTIZIONE
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Valore abitazione principale € 100.000
Valore altri fabbricati € 300.000
Aliquote deliberate: abitazione principale 0,4 %
altri fabbricati 0,7 %
Detrazione € 200
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
IMU Comune Stato
Abitazione principale 200 200
Altri fabbricati 2.100 960 1.140
TOTALE 2.300 1.160 1.140
MODIFICHE ALL’ESAME
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Riduzione al 50% per gli immobili “inagibili”
Esenzione per gli immobili di proprietà dei comuni destinati all’esercizio di
funzioni e compiti istituzionali
Sconti per gli immobili storico/artistici
Modalità di pagamento dell’acconto al 16.6.2012 (utilizzando l’aliquota
base)
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA