Slide dlgs 28/2011 - Lezione 1
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Aspetti normativiin tema di risparmio energetico nel settore termoidraulico
Associazione Artigiani e Piccola Impresa “Città della Riviera del Brenta
Lezione 01/04Andrea Per.Ind. Bernardi
Decreto Legislativo n. 28/2011
Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.1
Il Decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico,
necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti
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Finalità del decreto
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«energia da fonti rinnovabili»
Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica,
idrotermica e oceanica,idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«energia aerotermica»energia accumulata nell’aria
ambiente sotto forma di calore
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni«energia geotermica»
energia accumulata sotto forma di calore nella crosta terrestre
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
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Geotermia
bassa entalpia
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
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Geotermia
bassa entalpia
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
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Geotermia
alta entalpia
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«biomassa»la frazione biodegradabile dei prodotti,rifiuti e residui di
origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la
pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potatureprovenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«consumo finale lordo di energia»i prodotti energetici forniti a scopi energetici
all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla
silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la
produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la
trasmissione
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»
la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di
spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«bioliquidi»combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal
trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa
«biocarburanti»carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«biometano»
gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo
corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«garanzia di origine»documento elettronico che serve esclusivamente a
provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati
prodotti da fonti rinnovabili come previsto all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai
provvedimenti attuativi di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,n. 125;
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«regime di sostegno»strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri
mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie
rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«centrali ibride»centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli
impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di
fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«edificio di nuova costruzione»
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Edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»edificio ricadente in una delle seguenti categorie:
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1) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»edificio ricadente in una delle seguenti categorie:
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2) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.5
Autorizzazione Unica
La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione
unica
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Procedimento unico non può essere superiore a 90giorni
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Art.6
Autorizzazione Unica
30 giorni prima dell’inizio dei lavori bisogna depositare in Comune o inviare tramite posta
elettronica certificata:
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- Dichiarazione inizio lavori
- Progetto impianto
- Progetto architettonico
- Elaborati per la connessione al gestore della rete24
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Art.6
Autorizzazione Unica
La realizzazione dell’intervento deve essere finita entro 3 anni dal perfezionamento della pratica
L’utente deve comunque comunicareal Comune della fide dei lavori
Il progettista deve depositare un certificato di collaudo finale assieme alla variazione catastale
conseguente alle opere realizzate
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Art.7
Autorizzazioni solare termico
L’installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati
previa comunicazione, anche per via telematica, dall’inizio dei lavori da parte dell’interessato
all’amministrazione comunale
Quando ci sono le seguenti condizioni:…….
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
Autorizzazioni solare termico
1)L’impianto deve essere installato integrato nel tetto o aderente con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici stessi
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!28
Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!29
Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!30
Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
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PROMOSSI!!31
Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!
2) Viene specificato inoltre che
l’impianto non deve superare la superficie
del tetto
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!33
Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!34
Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
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Autorizzazioni solare termico
3) Nel caso di impianti installati su edifici esistenti nelle loro pertinenze o nelle pareti verticali devono procedere con la procedura abilitativa semplificata
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
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Procedura abilitativa semplificata!!36
Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
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Installazioni di pompe di calore per ACS
L’installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinante unicamente alla produzione di acqua calda negli edifici esistenti e
negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in
opera.
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
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Autorizzazioni geotermia
Il Ministro dello sviluppo economico in concerto con il Ministro dell’ambiente dovevano entro tre mesi
dalla data in vigore del presente decreto stabilire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorse geotermiche.
Saranno inoltre definiti i casi nei quali si applicheranno le procedure semplificate.
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Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.9
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Energia Geotermica
Diventano di interesse nazionale progetti pilota per nuove centrali ad alta entalpia di media dimensione
Nel caso di impianti con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza
Con potenza non superiore a 5 MW
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DCP n.47 2011
Provincia di Venezia
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Energia Geotermica
Per gli impianti a bassa entalpia nella provincia di Venezia
In attesa dei decreti attuativi è necessario presentare alla Provincia la domanda di
autorizzazione secondo il regolamento emanato con la Delibera del Consiglio Provinciale n.47 del
201140
DCP n.47 2011
Provincia di Venezia
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Il regolamento suddivide gli impianti geotermici distinti in due categorie, a seconda della potenza termica complessiva (Pt):
categoria 1: impianti con Pt inferiore a 50 kW; categoria 2: impianti con Pt pari o superiore a 50 kW.
Gli impianti costituiti da sonde geotermiche orizzontali sono sempre considerati di categoria 1, a prescindere dalla potenza termica complessiva.
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DCP n.47 2011
Art. 3
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Nel caso di impianti con potenza termica complessiva superiore a 50kW,
viene richiesta la preventiva realizzazione di una prova in sito,
tramite un test di risposta termica (Ground Response Test), ai fini della verifica delle proprietà termofisiche del terreno.
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Ground Response Test
GRT
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Ground Response Test
GRT
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Ground Response Test
GRT
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DCP n.47 2011
Art. 3
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Per impianti con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW, viene richiesta la presentazione di un’analisi di impatto termico nel sottosuolo.
La Provincia inoltre si riserva di chiedere il test di riposta termica e l’analisi di impatto termico nel sottosuolo anche per impianti con potenze termiche inferiori ai limiti stabiliti ai commi 3 e 4, in ragione di particolari condizioni al contorno.
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DCP n.47 2011
Art. 8
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L’autorizzazione alla realizzazione delle sonde geotermiche è rilasciata entro il termine di quarantacinque giorni per impianti sotto i 50 kW e novanta giorni per impianti sopra i 50 kW dalla data di ricevimento della domanda.
Questo termine può essere sospeso una sola volta in caso si rendesse necessaria, da parte della Provincia, l’acquisizione di ulteriori documentazioni e/o informazioni relative all’impianto.
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DCP n.47 2011
Art. 8
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I termini cominciano a decorrere dalla data di presentazione al protocollo generale, o all’indirizzo di posta certificata, della Provincia della domanda corredata di tutta la documentazione
Allegato 1 + Allegato 2
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DCP n.47 2011
Art. 8
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DCP n.47 2011
Art. 10
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Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di installazione dell’impianto è inviata alla Provincia la seguente documentazione:
a)Certificato di regolare esecuzione dell’impianto, a firma del Direttore dei Lavori e del geologo responsabile, attestante la rispondenza delle opere alle assunzioni di progetto e la descrizione delle eventuali modifiche di modesta entità resesi necessarie in corso d’opera;
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DCP n.47 2011
Art. 10
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b) Rapporto di corretta perforazione (allegato n.4), a firma del geologo abilitato, attestante la corretta realizzazione delle perforazioni, della cementazione dei fori e dell’isolamento delle eventuali falde attraversate, contenente i risultati delle verifiche di tenuta effettuate sulle singole sonde;
c) relazione dell’esito e delle modalità di esecuzione del collaudo funzionale dell’impianto di scambio termico sottoscritto da un tecnico impiantista abilitato o dal direttore lavori.
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DCP n.47 2011
Art. 11
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Ai fini del controllo sulla corretta realizzazione degli impianti di scambio termico a circuito chiuso da parte del personale della Provincia e del Comune sede dell’impianto, è garantito l’accesso e l’ispezionabilità dell’impianto.
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DCP n.47 2011
Art. 11
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La realizzazione di un impianto geotermico senza autorizzazione, comporta il fermo cantiere ed il fermo impianto sino alla regolarizzazione della procedura autorizzativa, ed eventuale verifica in sito da parte dell’autorità provinciale del rispetto delle indicazioni normative.
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