EY NDoD «NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT»FILE/EY_NDoD_2019.pdflogica di. sequenziale peggioramento....

9
EY NDoD «NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT» Giugno 2019

Transcript of EY NDoD «NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT»FILE/EY_NDoD_2019.pdflogica di. sequenziale peggioramento....

EYNDoD «NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT»Giugno 2019

Page 2

Applicabilità

In data 28 settembre 2016, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la versione definitiva delle:

• Linee guida per la definizione di default «EBA/GL/2016/07 - Guidelines on the application of thedefinition of default»

• Norme tecniche di regolamentazione sulla soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato«EBA/RTS/2016/06 - Regulatory Technical Standard on the materiality threshold for credit obligationspast due»

Premessa normativa

Sia le Linee Guida che gli RTS si applicano sia alle banche che utilizzano l’Approccio Standardizzato («SA») sia a quelleche utilizzano l’Approccio del Metodo basato sui Rating Interni («AIRB»)

• Le Linee Guida troveranno applicazione dal 1 Gennaio 2021(1)

• Le autorità competenti stabiliscono il termine entro il quale le banche AIRB dovranno implementare le soglie dirilevanza. Gli RTS stabiliscono invece che le banche SA dovranno applicare la soglia di rilevanza entro il 31 Dicembre2020.

PremessaEvoluzioni normative

Tale processo vede la pubblicazione dei GL e RTS che vanno ad inserirsi in un più ampio framework normativo:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CRRReg UE

n.575/201327 Giu. 2013

CRD IVDir. UE

n.36/201326 Giu. 2013

IFRS 9 1 Gen. 2018

Nuova definizione Default

1 Gen. 2021

•RTS*

•GL**

28 sett. 2016

Page 3

Il Contesto NormativoUn nuovo paradigma in materia di Credit Risk

► L’evoluzione regolamentare realizzata a livello europeo negli ultimi anni (Basilea 3, CRR, etc.) mirata alla creazione del cd. «level-playing field» ha determinato per tutte le banche europee straordinari effort in termini di (i) implementazioni IT e (ii) adeguamento deiprocessi amministrativi e manageriali interni ai dipartimenti di Risk Management, Accounting e Regulatory Reporting.

► Con specifico riferimento al Credit Risk, l’armonizzazione - sinora realizzata soprattutto a livello di reporting - nei prossimi anni verràestesa (i) alle regole di classificazione, gestione e monitoraggio e (ii) a metodologia / modelli di valutazione e rappresentazione delleesposizioni creditizie.

► L’obiettivo delle autorità europee è infatti quello di accrescere la comparabilità della qualità degli attivi degli istituti bancari, nonchédelle tecniche di misurazione dei rischi e dei requisiti di capitale.

Nuovi Requisiti EBA CRR

NPL Stage 3

Modelli AIRB

Modelli per IFRS9

Impairment

Definizione di Default

1

2

34

5

L’EBA ha fissato per il 1° gennaio 2021 la deadline di compliance con i nuovi requisiti (RTS+GLs) per definizione e materialità di default a fini di compliancecon la CRR

Disposizione da parte delle banche di strumenti e riferimenti prudenziali per la gestione degli NPL:

► ECB NPL Guidance & Addendum► EBA/GL/2018/06 sulla gestione delle

esposizioni non-performing e forbornecon deadline 30 June 2019

Approcci e calibrazioni AIRB da evolvere con deadline 1° gennaio 2021:

► in sintonia con le GLs su PD/LGD Estimation e RTS/GLs su Downturn LGD

► previsto un percorso più graduale per le banche AIRB per ottimizzare il «model change»

Adeguamento dei Modelli per staging e calcolo ECL in relazione ai nuovi requisiti:

► ricalibrazione di PD e LGD Lifetime► Stage 3 ECL framework► impatti aggiuntivi per le banche IRB, i.e. da

GLs su PD/LGD Estimation

Impatto sulla classificazione in Stage 3:

► anticipazione della classificazione in Stage 3

► feedback da inclusione «SCRA» nei trigger del default CRR

Page 4

Criterio dello scaduto (Past Due) per l’identificazione dei default

Indicatori di inadempienza probabile (Unlikeness to pay)

Di seguito vengono presentati i concetti principali afferenti alla definizione di Default come rappresentato dalla struttura del Documento«Guidelines on the application of the definition of default»,

Conteggio dei giorni di scaduto

Situazioni di scaduto tecnico

Esp. vs Amministrazioni Centrali, Autorità locali ed entità del settore pubblico

Factoring e crediti acquistati

Soglia di rilevanza

Sofferenze e incagli

SCRA (Specific Credit Risk Adjustment)

Ristrutturazioni del debito (Distressed Restructuring)

Vendita di obbligazioni creditizie

Fallimento

Altre indicazioni di inadempienze Probabili

Processi di governance sulle inadempienze probabili

STRUTTURA DEL DOCUMENTO ITEMS

Applicazione della definizione di default

Applicazione della definizione di default nei dati esterni

Coerenza nell’applicazione della definizione di default

Non esaustivo

Il Contesto NormativoLinee Guida e RTS: Overview dei contenuti

Criteri per il ritorno in bonis Condizioni minime per la riclassificazione in bonis

Monitoraggio dell’efficacia della Policy

Livello di applicazione della definizione di default per le esposizioni retail

Applicazione della definizione di default per le esposizioni retail per singola transazione

Applicazione della definizione di default per le esposizioni retail per singolo debitore

Applicazione della definizione di default per le esposizioni retail

Documentazione, policy interne e processi di gestione del rischio

Tempistica nell’identificazione del default

Documentazione

Governance interna per le Banche IRB

Per le soglie di rilevanza si fa rifermento aldocumento «RTS on the materialitythreshold for credit obligations past due»

Page 5

Legenda:

Le attuali classi Banca d’Italia(i.e. Circ. 272) esprimono unalogica di sequenzialepeggioramento dello statuscreditizio del debitore.Lo status «inadempienzaprobabile» evidenzia ingenerale un grado dideterioramento superiorerispetto a quello di «scadutodeteriorato».

Qualità del credito

L’implementazione della nuova definizione di default determineràprogressivamente l’abbandono di una logica di classificazione«sequenziale» (Banca di Italia Circ. 272) in favore di una logica perclassi «parallele», con conseguenti impatti su:► Tempistiche di classificazione in default► Modelli di provisioning e reportistica manageriale► Reportistica regolamentare CFO/CRO (e.g. NPE Strategy /

Stocktake) e disclosure di bilancio (e.g. Parte E – Asset Quality)

Nella view EBA/ECB il concettodi «Unlikely-To-Pay» descriveunicamente i diversi trigger(indipendenti tra di loro) diclassificazione a default,anteriori, paralleli e posteriori(1) alla rilevazione in Past-DueEBA ≥ 90 days.L’abbassamento delle sogliedi materialità dei Past-Duecostituisce un ulteriore driverdi anticipazione dellaclassificazione

Soglia > 1 – 2,5%

0

Soglia > 5%

0

Bonis

> 90 giorniDPD

Counter

DPD Counter

Situazione AS–IS Italia (attuale Circ. 272)

Situazione TO BE (new «DoD»)

a partire dal primo giorno di scaduto

Attivazione solo al momento del superamento di entrambele soglie (assoluta e relativa)

Scaduto non deteriorato

Default

Scaduto deteriorato

Inadempienza probabile

…Sofferenza

≥ 90 giorniPotenziale diversa

sequenzialità nell’attivazione dei default

triggers event (gli UTP triggers si attivano prima

del DPD trigger?)

(1) E.g. per i Distressed Restructurings.

Sofferenze

Inadempienze probabili(“unlikely to pay”)

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate

View EBA / ECBView Banca di ItaliaVS*

PastDue

Unlikely to pay

DPD trigger UTP triggers

Default Area in cui possonoattivarsi UTP triggers

Il Contesto NormativoCriteri Quantitativi e Qualitativi

Page 6

Il Contesto NormativoNovità classificazione Past due

Sulla base della nostra comprensione dei needs della Banca, illustriamo di seguito le principali novità con impatti su tutto ilportafoglio della Banca, con riferimento al calcolo dei giorni di Past Due e per la definizione di Unlikeliness-to-pay.

Soglie di rilevanza

Conteggio dei giorni di scaduto

Compensazione dei margini Default tecnici

Attuale framework(circ. 272)

> 5 %in termini di (i)

media giornaliera del trimestre o (ii) quota scaduta e/o

sconfinante sull'intera

esposizione del debitore(1)

A partire dal primo giorno di sconfino /

scaduto (esclusi solamente importi

immateriali / insignificant)

Consentita compensazione con i

margini disponibili esistenti su altre linee di credito

concesse al medesimodebitore

Diverse casistiche ammesse (e.g. ritardi imputabili ai tempi di delibera della banca,

imputazione degli incassi,

classificazioni intra-giornaliere o per

brevi periodi)

What’s new…

Nessun tipo di compensazione

consentito

Soglia relativa:> 1 %

dell’esposizione lorda

Conteggio dei giorni a partire dal

momento del superamento di

entrambe le sogliedi rilevanza (i.e.

relativa ed assoluta)

Casistica riconducibile

esclusivamente ad errori di tipo informatico

Soglia assoluta:Retail > 100 €

Non-Retail > 500 €dell’esposizione

lorda

Atteso impatto rilevante su portafoglio corporate

(1) Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità (90 giorni); non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito, né soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante, qualunque sia l’ammontare scaduto)

Trattamento «privilegiato» (e.g.

interruzione del conteggio a fronte

di qualsiasi pagamento

effettuato, etc.)

Nessun tipo di trattamento ad hoc nel conteggio dei giorni di scaduto

Amministrazioni pubbliche

Page 7

Il Contesto NormativoNovità classificazione Unlikeliness-to-pay

Soglie di rilevanza

Vendita di Credit Obligation

Distressed restructuring

Gruppi di clienti connessi Altri aspetti

Attuale framework(circ. 272)

Non previste soglie di rilevanza per classificazione a

UTP

Nessun requirement

specifico in termini di classificazione

per i crediti ceduti

Nessuna specifica previsione

regolamentare

Ai fini di rilevazione contabile della

perdita, linee guida generali definite dallo

IAS 39 - AG 8

CRR art. 172: determinazione omogenea dei

parametri credit per i cd. "Group of

connected clients"

• Non Accrued Status

• Specific Credit Risk Adjustment

• Bancarotta

Classificazione a default in caso di Delta NPV (ante / post misura) > 1 %

Specifico assessmentper le esposizioni il cui Δ NPV risulta

minore di 1 o negativo (i.e. flussi di cassa attesi post FBE > flussi di cassa

attesi pre FBE)

Possibilità di classificare

esposizioni come UTP sulla base di

soglie di rilevanza inferiori rispetto a quelle previste per la classificazione a

Past Due(1)

In caso di cessione di crediti con perdita > 5 %: rilevazione del default

event da considerare nell’aggiornamento

dei parametri creditizi(serie storiche)

Classificazione a default dell’eventuale remaining exposures

Inclusione nelle policy di

classificazione NPE delle casistiche standard che

determinano il "contagio"

Nessuna novità significativa rispetto al

Framework Italiano

= Impatto alto in termini di classificazione

Atteso impatto rilevante anche alla luce della

recente normativa EBA sui cd. «Connected Clients»

(1) Le soglie interne possono essere definite dalla banca, purchè si dimostri che tali soglie sono indicazioni pertinenti di UTP e non portano a un numero eccessivo d ritorni in bonis

Le principali introduzioni delle Guidelines e dei Regulatory Technical Standards (RTS) sulla classificazione delle esposizioni a default «Unlikely topay (UTP)» riguardano:

1. La possibilità di determinare soglie di materialità inferiori a quelle previste per il Past-due per la classificazione delle esposizioni a UTP

2. Indicazioni quantitative precise per la classificazione a default delle esposizioni forborne «distressed»

1

2

What’s new…

Page 8

La nuova definizione di default, oltre a rappresentare una novità a livello regolamentare/normativo, genererà effetti su unamolteplicità di aree all’interno delle banche, quali:

Bilancio e RegulatoryReporting

Stima impatti SP

e CE

StimaimpattiIFRS 9

Stima impatti CoRep

e FinRep

Framework IT-Data

Data Qualitye

Data Governace

Aggiornamento e

armonizzazione delle fonti e dei

dati storici

Parallel Running

Aggiornamento sistemi

informatici per nuova

classificazione default

Org

aniz

zazi

one

Politiche e qualità del credito

Revisione processi di monitoraggio e sistemi di

early warning

Revisione reportistica interna

Principali impattiOverview

Risk Management

Definizione di default

Ricostruzione storica e

calibrazione modelli

Riconciliazione IFRS 9

Individuazione dei perimetri di applicazione e predisposizione di studi metodologici e di impatto della nuova definizione di default sui sistemi, processi e modelli

Implementazione, se necessario, di nuovi modelli

Riconciliazione in ambito accountant e modeling con gli Standard IFRS 9 e relativi rettifiche di valore

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

EY

EY è leader globale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo.

“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le MemberFirm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com.

© 2019 EY Advisory S.p.A.

All Rights Reserved.

ED None

Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firmdell’organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia.

ey.com/it

Contatti

Giuseppe [email protected]+39 3351230554