EY NDoD «NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT»FILE/EY_NDoD_2019.pdflogica di. sequenziale peggioramento....
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Applicabilità
In data 28 settembre 2016, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la versione definitiva delle:
• Linee guida per la definizione di default «EBA/GL/2016/07 - Guidelines on the application of thedefinition of default»
• Norme tecniche di regolamentazione sulla soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato«EBA/RTS/2016/06 - Regulatory Technical Standard on the materiality threshold for credit obligationspast due»
Premessa normativa
Sia le Linee Guida che gli RTS si applicano sia alle banche che utilizzano l’Approccio Standardizzato («SA») sia a quelleche utilizzano l’Approccio del Metodo basato sui Rating Interni («AIRB»)
• Le Linee Guida troveranno applicazione dal 1 Gennaio 2021(1)
• Le autorità competenti stabiliscono il termine entro il quale le banche AIRB dovranno implementare le soglie dirilevanza. Gli RTS stabiliscono invece che le banche SA dovranno applicare la soglia di rilevanza entro il 31 Dicembre2020.
PremessaEvoluzioni normative
Tale processo vede la pubblicazione dei GL e RTS che vanno ad inserirsi in un più ampio framework normativo:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CRRReg UE
n.575/201327 Giu. 2013
CRD IVDir. UE
n.36/201326 Giu. 2013
IFRS 9 1 Gen. 2018
Nuova definizione Default
1 Gen. 2021
•RTS*
•GL**
28 sett. 2016
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Il Contesto NormativoUn nuovo paradigma in materia di Credit Risk
► L’evoluzione regolamentare realizzata a livello europeo negli ultimi anni (Basilea 3, CRR, etc.) mirata alla creazione del cd. «level-playing field» ha determinato per tutte le banche europee straordinari effort in termini di (i) implementazioni IT e (ii) adeguamento deiprocessi amministrativi e manageriali interni ai dipartimenti di Risk Management, Accounting e Regulatory Reporting.
► Con specifico riferimento al Credit Risk, l’armonizzazione - sinora realizzata soprattutto a livello di reporting - nei prossimi anni verràestesa (i) alle regole di classificazione, gestione e monitoraggio e (ii) a metodologia / modelli di valutazione e rappresentazione delleesposizioni creditizie.
► L’obiettivo delle autorità europee è infatti quello di accrescere la comparabilità della qualità degli attivi degli istituti bancari, nonchédelle tecniche di misurazione dei rischi e dei requisiti di capitale.
Nuovi Requisiti EBA CRR
NPL Stage 3
Modelli AIRB
Modelli per IFRS9
Impairment
Definizione di Default
1
2
34
5
L’EBA ha fissato per il 1° gennaio 2021 la deadline di compliance con i nuovi requisiti (RTS+GLs) per definizione e materialità di default a fini di compliancecon la CRR
Disposizione da parte delle banche di strumenti e riferimenti prudenziali per la gestione degli NPL:
► ECB NPL Guidance & Addendum► EBA/GL/2018/06 sulla gestione delle
esposizioni non-performing e forbornecon deadline 30 June 2019
Approcci e calibrazioni AIRB da evolvere con deadline 1° gennaio 2021:
► in sintonia con le GLs su PD/LGD Estimation e RTS/GLs su Downturn LGD
► previsto un percorso più graduale per le banche AIRB per ottimizzare il «model change»
Adeguamento dei Modelli per staging e calcolo ECL in relazione ai nuovi requisiti:
► ricalibrazione di PD e LGD Lifetime► Stage 3 ECL framework► impatti aggiuntivi per le banche IRB, i.e. da
GLs su PD/LGD Estimation
Impatto sulla classificazione in Stage 3:
► anticipazione della classificazione in Stage 3
► feedback da inclusione «SCRA» nei trigger del default CRR
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Criterio dello scaduto (Past Due) per l’identificazione dei default
Indicatori di inadempienza probabile (Unlikeness to pay)
Di seguito vengono presentati i concetti principali afferenti alla definizione di Default come rappresentato dalla struttura del Documento«Guidelines on the application of the definition of default»,
Conteggio dei giorni di scaduto
Situazioni di scaduto tecnico
Esp. vs Amministrazioni Centrali, Autorità locali ed entità del settore pubblico
Factoring e crediti acquistati
Soglia di rilevanza
Sofferenze e incagli
SCRA (Specific Credit Risk Adjustment)
Ristrutturazioni del debito (Distressed Restructuring)
Vendita di obbligazioni creditizie
Fallimento
Altre indicazioni di inadempienze Probabili
Processi di governance sulle inadempienze probabili
STRUTTURA DEL DOCUMENTO ITEMS
Applicazione della definizione di default
Applicazione della definizione di default nei dati esterni
Coerenza nell’applicazione della definizione di default
Non esaustivo
Il Contesto NormativoLinee Guida e RTS: Overview dei contenuti
Criteri per il ritorno in bonis Condizioni minime per la riclassificazione in bonis
Monitoraggio dell’efficacia della Policy
Livello di applicazione della definizione di default per le esposizioni retail
Applicazione della definizione di default per le esposizioni retail per singola transazione
Applicazione della definizione di default per le esposizioni retail per singolo debitore
Applicazione della definizione di default per le esposizioni retail
Documentazione, policy interne e processi di gestione del rischio
Tempistica nell’identificazione del default
Documentazione
Governance interna per le Banche IRB
Per le soglie di rilevanza si fa rifermento aldocumento «RTS on the materialitythreshold for credit obligations past due»
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Legenda:
Le attuali classi Banca d’Italia(i.e. Circ. 272) esprimono unalogica di sequenzialepeggioramento dello statuscreditizio del debitore.Lo status «inadempienzaprobabile» evidenzia ingenerale un grado dideterioramento superiorerispetto a quello di «scadutodeteriorato».
Qualità del credito
L’implementazione della nuova definizione di default determineràprogressivamente l’abbandono di una logica di classificazione«sequenziale» (Banca di Italia Circ. 272) in favore di una logica perclassi «parallele», con conseguenti impatti su:► Tempistiche di classificazione in default► Modelli di provisioning e reportistica manageriale► Reportistica regolamentare CFO/CRO (e.g. NPE Strategy /
Stocktake) e disclosure di bilancio (e.g. Parte E – Asset Quality)
Nella view EBA/ECB il concettodi «Unlikely-To-Pay» descriveunicamente i diversi trigger(indipendenti tra di loro) diclassificazione a default,anteriori, paralleli e posteriori(1) alla rilevazione in Past-DueEBA ≥ 90 days.L’abbassamento delle sogliedi materialità dei Past-Duecostituisce un ulteriore driverdi anticipazione dellaclassificazione
Soglia > 1 – 2,5%
0
Soglia > 5%
0
Bonis
> 90 giorniDPD
Counter
DPD Counter
Situazione AS–IS Italia (attuale Circ. 272)
Situazione TO BE (new «DoD»)
a partire dal primo giorno di scaduto
Attivazione solo al momento del superamento di entrambele soglie (assoluta e relativa)
Scaduto non deteriorato
Default
Scaduto deteriorato
Inadempienza probabile
…Sofferenza
≥ 90 giorniPotenziale diversa
sequenzialità nell’attivazione dei default
triggers event (gli UTP triggers si attivano prima
del DPD trigger?)
(1) E.g. per i Distressed Restructurings.
Sofferenze
Inadempienze probabili(“unlikely to pay”)
Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
View EBA / ECBView Banca di ItaliaVS*
PastDue
Unlikely to pay
DPD trigger UTP triggers
Default Area in cui possonoattivarsi UTP triggers
Il Contesto NormativoCriteri Quantitativi e Qualitativi
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Il Contesto NormativoNovità classificazione Past due
Sulla base della nostra comprensione dei needs della Banca, illustriamo di seguito le principali novità con impatti su tutto ilportafoglio della Banca, con riferimento al calcolo dei giorni di Past Due e per la definizione di Unlikeliness-to-pay.
Soglie di rilevanza
Conteggio dei giorni di scaduto
Compensazione dei margini Default tecnici
Attuale framework(circ. 272)
> 5 %in termini di (i)
media giornaliera del trimestre o (ii) quota scaduta e/o
sconfinante sull'intera
esposizione del debitore(1)
A partire dal primo giorno di sconfino /
scaduto (esclusi solamente importi
immateriali / insignificant)
Consentita compensazione con i
margini disponibili esistenti su altre linee di credito
concesse al medesimodebitore
Diverse casistiche ammesse (e.g. ritardi imputabili ai tempi di delibera della banca,
imputazione degli incassi,
classificazioni intra-giornaliere o per
brevi periodi)
What’s new…
Nessun tipo di compensazione
consentito
Soglia relativa:> 1 %
dell’esposizione lorda
Conteggio dei giorni a partire dal
momento del superamento di
entrambe le sogliedi rilevanza (i.e.
relativa ed assoluta)
Casistica riconducibile
esclusivamente ad errori di tipo informatico
Soglia assoluta:Retail > 100 €
Non-Retail > 500 €dell’esposizione
lorda
Atteso impatto rilevante su portafoglio corporate
(1) Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità (90 giorni); non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito, né soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante, qualunque sia l’ammontare scaduto)
Trattamento «privilegiato» (e.g.
interruzione del conteggio a fronte
di qualsiasi pagamento
effettuato, etc.)
Nessun tipo di trattamento ad hoc nel conteggio dei giorni di scaduto
Amministrazioni pubbliche
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Il Contesto NormativoNovità classificazione Unlikeliness-to-pay
Soglie di rilevanza
Vendita di Credit Obligation
Distressed restructuring
Gruppi di clienti connessi Altri aspetti
Attuale framework(circ. 272)
Non previste soglie di rilevanza per classificazione a
UTP
Nessun requirement
specifico in termini di classificazione
per i crediti ceduti
Nessuna specifica previsione
regolamentare
Ai fini di rilevazione contabile della
perdita, linee guida generali definite dallo
IAS 39 - AG 8
CRR art. 172: determinazione omogenea dei
parametri credit per i cd. "Group of
connected clients"
• Non Accrued Status
• Specific Credit Risk Adjustment
• Bancarotta
Classificazione a default in caso di Delta NPV (ante / post misura) > 1 %
Specifico assessmentper le esposizioni il cui Δ NPV risulta
minore di 1 o negativo (i.e. flussi di cassa attesi post FBE > flussi di cassa
attesi pre FBE)
Possibilità di classificare
esposizioni come UTP sulla base di
soglie di rilevanza inferiori rispetto a quelle previste per la classificazione a
Past Due(1)
In caso di cessione di crediti con perdita > 5 %: rilevazione del default
event da considerare nell’aggiornamento
dei parametri creditizi(serie storiche)
Classificazione a default dell’eventuale remaining exposures
Inclusione nelle policy di
classificazione NPE delle casistiche standard che
determinano il "contagio"
Nessuna novità significativa rispetto al
Framework Italiano
= Impatto alto in termini di classificazione
Atteso impatto rilevante anche alla luce della
recente normativa EBA sui cd. «Connected Clients»
(1) Le soglie interne possono essere definite dalla banca, purchè si dimostri che tali soglie sono indicazioni pertinenti di UTP e non portano a un numero eccessivo d ritorni in bonis
Le principali introduzioni delle Guidelines e dei Regulatory Technical Standards (RTS) sulla classificazione delle esposizioni a default «Unlikely topay (UTP)» riguardano:
1. La possibilità di determinare soglie di materialità inferiori a quelle previste per il Past-due per la classificazione delle esposizioni a UTP
2. Indicazioni quantitative precise per la classificazione a default delle esposizioni forborne «distressed»
1
2
What’s new…
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La nuova definizione di default, oltre a rappresentare una novità a livello regolamentare/normativo, genererà effetti su unamolteplicità di aree all’interno delle banche, quali:
Bilancio e RegulatoryReporting
Stima impatti SP
e CE
StimaimpattiIFRS 9
Stima impatti CoRep
e FinRep
Framework IT-Data
Data Qualitye
Data Governace
Aggiornamento e
armonizzazione delle fonti e dei
dati storici
Parallel Running
Aggiornamento sistemi
informatici per nuova
classificazione default
Org
aniz
zazi
one
Politiche e qualità del credito
Revisione processi di monitoraggio e sistemi di
early warning
Revisione reportistica interna
Principali impattiOverview
Risk Management
Definizione di default
Ricostruzione storica e
calibrazione modelli
Riconciliazione IFRS 9
Individuazione dei perimetri di applicazione e predisposizione di studi metodologici e di impatto della nuova definizione di default sui sistemi, processi e modelli
Implementazione, se necessario, di nuovi modelli
Riconciliazione in ambito accountant e modeling con gli Standard IFRS 9 e relativi rettifiche di valore
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY
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“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le MemberFirm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com.
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