Accesso al credito e patologie del rapporto creditizio Prof. Avv. Matteo De Poli .

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Accesso al credito e patologie del rapporto creditizio

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Sommario dell’intervento

1. L’accesso al credito bancario nell’attuale scenario economico e a seguito del recepimento di Basilea2.

2. Fasi del processo del credito bancario e relative patologie: uno sguardo tra prassi, normativa, giurisprudenza. I punti “controversi”

Sul “diritto al credito”Sulla variazione unilaterale delle condizioniSulla revoca senza giusta causa e su quella “brutale”

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L’accesso al credito bancario nell’attuale scenario

economico e a seguito del recepimento di Basilea2

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Sistema bancocentrico e difficoltà di accesso al

credito (“credit crunch”)

L’Italia è un Paese “bancocentrico” perché il ricorso alle forme alternative di finanziamento (Borsa, corporate bond) è inferiore di quello di altri Paesi.

Quando le banche che operano in Italia sono costrette a razionare il credito, il bisogno di finanziamenti dell’imprenditoria non sempre sa trovare valide forme alternative.

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Basilea2 Basilea 2 è il nuovo accordo internazionale

sui requisiti patrimoniali delle banche (per l’Italia, v. D. Min. economia n. 933/2006).

Le banche dei Paesi aderenti devono accantonare quote di capitale proporzionali al rischio di mancato rimborso dei crediti concessi alla clientela.

Il rischio è calcolato in base a un rating, che tiene anche conto delle cd. CRM, ossia le garanzie.

Maggiore è il rischio di mancata restituzione, maggiori sono per la banca gli accantonamenti di capitale e costi.

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I concetti chiave di Basilea2

Istruttoria di credito: è il giudizio sul merito creditizio del richiedente il credito, che passa attraverso la ponderazione delle caratteristiche del debitore, della capacità di indebitamento e di rimborso, dell’effettivo fabbisogno di credito.

Rischio di credito: è il “rischio di perdita per inadempimento dei debitori”.

Patrimonio di vigilanza: è il “presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria”. Con Basilea 2 deve coprire l’attivo ponderato.

Requisito minimo di patrimonializzazione: è la quantità minima di capitale richiesta per far fronte al rischio di solvibilità della controparte.

Coefficiente di ponderazione: esprime una misura dei rischi di credito, di mercato, operativi, utile per la determinazione del capitale richiesto per farvi fronte. Con Basilea1 era unico (100%), ora varia (ve ne sono 5).

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I nuovi requisiti patrimoniali (Circolare Banca d’Italia n.

263/2006, aggiornata al 2009)

L’esposizione creditoria complessiva della banca deve essere proporzionata al patrimonio di vigilanza (“8% del complesso delle esposizioni ponderate”).

Le singole erogazioni di credito devono essere ponderate diversamente le une dalle altre, a seconda del rating (misurazione del rischio di credito) di chi chiede credito.

La ponderazione del rischio di credito può avvenire con due metodi: (A) metodologia standardizzata; (B) metodologia basata su rating interni (cd. IRB).

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Come si forma il rating

Le tipologie di informazioni rilevanti per il rating sono le seguenti:

a) quantitative (redditività, struttura patrimoniale e finanziaria, sostenibilità dell’indebitamento ecc.);

b) qualitative (informazioni societarie, organizzative, governance, management, aspetti generali di rischio, come Rischio Paese, dipendenza da fornitori ecc.);

c) andamentali (anzianità del rapporto con la banca, anomalie presenti nella conduzione del rapporto, esame dell’utilizzo e rotazione degli affidamenti, quantità e qualità del lavoro riservato alla banca, rapporti con altre società del gruppo bancario ecc.);

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Continua

d) informazioni ricavate dalla Centrale dei rischi;

e) Garanzie (N:B: queste non modificano il profilo di rischio, ma integrano le capacità reddituali e finanziarie dell’affidato; servono a contenere i rischi di perdita o di immobilizzo)

a+b+c+d+e permettono di svolgere una valutazione complessiva in termini di “PD” e di “classe di rating”.

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Pd, o “Probability of default”

E’ la probabilità che l’impresa-cliente sia inadempiente entro un anno.

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Le tecniche di attenuazione del rischio di

credito Ai fini di Basilea 2 sono considerate “tecniche di

attenuazione del rischio di credito” (Credit Risk Mitigation, CRM): a) i “contratti accessori al credito”; b) gli “altri strumenti e tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito, riconosciuta in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali”.

Le novità rispetto alla previgente normativa prudenziale sono le seguenti: a) è stata ampliata la possibilità di utilizzo degli strumenti di CRM; b) l’ampliamento è accompagnato da una più puntuale indicazione dei requisiti di ammissibilità giuridici, economici e organizzativi per il riconoscimento a fini prudenziali e delle modalità di calcolo della riduzione del rischio (quindi del fabbisogno di patrimonio) che il loro utilizzo determina.

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Le categorie di CRM disciplinate da Banca

d’Italia

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, le tecniche di CRM riconosciute sono suddivise in due categorie generali:

A) La cd. “protezione del credito di tipo reale (funded)”: consiste in tutte quelle tecniche che attribuiscono all’acquirente di protezione il diritto al soddisfacimento del credito a valere su attività o somme di denaro specificamente individuate;

B) La cd. “protezione del credito di tipo personale (unfunded)”: consiste in tutte quelle tecniche fondate sull’impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell’eventualità dell’inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito.

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Sul rapporto tra Basilea2 e credit crunch:

conclusioni

Basilea 2 non è causa, o concausa, della stretta creditizia ma stante la sua

prociclicità essa non contribuisce ad ostacolare

il suo superamento.

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Le fasi del processo del credito e le possibili

patologie

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Le fasi del processo del credito

Marketing e

distribuzione

Istruttoria Concessione

Monitoraggio

Gestione del

rapporto

Revisione del

rapporto

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A) La fase di istruttoriaPunti fondamentali: E’ una fase necessariamente

improntata a trasparenza e dovere di cooperazione.

Le informazioni non riguarderanno solo chi richiede credito, ma anche i soggetti “collegati”.

Grazie al rating, è una fase meno discrezionale di una volta.

Il merito creditizio non coincide con le garanzie offerte.

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B) La concessione

Non esiste un “diritto al credito” perché i rapporti creditizi sono basati sulla fiducia.

La mancata concessione di un credito atteso può, al ricorrere di determinate circostanze, costituire fonte di responsabilità precontrattuale.

Il costo del denaro è in funzione del rating.

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C) Monitoraggio e gestione

Le principali problematiche: La variazione unilaterale delle condizioni pattuite.

La revoca del fido.

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Lo ius variandi

E’ possibile attribuire alla banca il potere di modificare unilateralmente le condizioni pattuite (art. 118 tub e 33 cod. cons.);

Occorre però un “giustificato motivo”;

Questo non deve essere “soggettivo” ma “oggettivo”.

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Revoca del fido e necessità di una “giusta

causa” L’art. 1845 c.c. (Recesso dal contratto)

richiede la giusta causa quale condizione per il recesso dall’apertura di credito a tempo determinato;

Quella disposizione è però considerata derogabile dalle parti;

Le banche usano derogare all’art. 1845; E’ dunque sicuramente legittimo il recesso

senza giusta causa. Cass. 8409/1996: “In tema di apertura di credito bancario sono legittime le clausole che consentono all'Istituto di recedere anche in mancanza di giusta causa e con comunicazione verbale”.

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La revoca del fido “brutale”

Ex bona fide, è però illegittima la revoca di un fido “ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti e arbitrari, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta” (Cass. 4538/1997).

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Grazie ed arrivederci!

Prof. avv. Matteo De Poliwww.studiodepoli.it

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