Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 23 marzo 2011.

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Lezione del 23 marzo 2011Lezione del 23 marzo 2011

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Lezione suLezione su……

Crisi dell'impresa e insolvenza: liquidazione, cessione o Crisi dell'impresa e insolvenza: liquidazione, cessione o ristrutturazione? Le procedure e i soggetti: imprenditori ristrutturazione? Le procedure e i soggetti: imprenditori commerciali “fallibili”; gli enti pubblici e le imprese speciali commerciali “fallibili”; gli enti pubblici e le imprese speciali (l.c.a.); "piccoli imprenditori" e altri soggetti sottratti al (l.c.a.); "piccoli imprenditori" e altri soggetti sottratti al fallimento e al concordato preventivo (art. 1 l. fall.); gli fallimento e al concordato preventivo (art. 1 l. fall.); gli imprenditori costituiti in forma non individuale (società, imprenditori costituiti in forma non individuale (società, associazioni, fondazioni); il debitore civile “sovraindebitato"; associazioni, fondazioni); il debitore civile “sovraindebitato"; le grandi e grandissime imprese insolventi.le grandi e grandissime imprese insolventi.

NormeNorme: artt. 1, 2, 3, 4, 147, 194-215 l.f.; artt. 7-22 ddl. 307 (da : artt. 1, 2, 3, 4, 147, 194-215 l.f.; artt. 7-22 ddl. 307 (da scaricare dal sito); artt. 27, d.lgs. 270/99; art. 1 d.l. 347/03.scaricare dal sito); artt. 27, d.lgs. 270/99; art. 1 d.l. 347/03.

AssegnamentiAssegnamenti: Stanghellini, 117-177 e 337-371; : Stanghellini, 117-177 e 337-371; http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy_in_the_United_States

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Crisi e insolvenzaCrisi e insolvenza

5. Stato d'insolvenza.5. Stato d'insolvenza.L'imprenditore che si trova in L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenzastato d'insolvenza è dichiarato è dichiarato

fallito. fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti inadempimenti od od

altri fatti esteriorialtri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è , i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare più in grado di soddisfare regolarmente regolarmente le proprie le proprie obbligazioni. obbligazioni.

160. 160. Presupposti per l'ammissione alla procedura Presupposti per l'ammissione alla procedura (concordato preventivo)(concordato preventivo)..

L'imprenditore che si trova in L'imprenditore che si trova in stato di crisistato di crisi può proporre ai può proporre ai creditori un concordato preventivo …creditori un concordato preventivo …

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.lo stato di insolvenza.

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Insolvenza e procedure (pre-2006)Insolvenza e procedure (pre-2006)

AmministrazioAmministrazione controllatane controllata

SalvataggioSalvataggioProcedura Procedura successiva alla successiva alla propostaproposta

Concordato Concordato preventivopreventivo LiquidazioneLiquidazione

Procedura Procedura successiva alla successiva alla propostaproposta

Impresa in Impresa in difficoltà difficoltà

temporanea o temporanea o insolventeinsolvente

Amministra-Amministra-zione zione straordinariastraordinaria

Salvataggio o Salvataggio o liquidazioneliquidazione

Procedura Procedura immediata, immediata, eventuale eventuale concordatoconcordato

FallimentoFallimento LiquidazioneLiquidazione

Procedura Procedura immediata, immediata, eventuale eventuale concordatoconcordato

Liquidazione Liquidazione coatta coatta amministrativamministrativaa

LiquidazioneLiquidazione Procedura Procedura immediataimmediata

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Crisi, insolvenza e… procedure (post-2006)Crisi, insolvenza e… procedure (post-2006)

Concordati Concordati stragiudizialistragiudiziali SalvataggioSalvataggio

Senza procedura Senza procedura o solo o solo omologazioneomologazione

Concordato Concordato preventivopreventivo

Salvataggio o Salvataggio o liquidazioneliquidazione

Procedura Procedura successiva alla successiva alla propostaproposta

Impresa in Impresa in crisi o crisi o

insolventeinsolvente

Amministra-Amministra-zione zione straordinariastraordinaria

Salvataggio o Salvataggio o liquidazioneliquidazione

Procedura Procedura immediata, immediata, eventuale eventuale concordatoconcordato

FallimentoFallimento LiquidazioneLiquidazione

Procedura Procedura immediata, immediata, eventuale eventuale concordatoconcordato

Liquidazione Liquidazione coatta coatta amministrativamministrativaa

LiquidazioneLiquidazione Procedura Procedura immediataimmediata

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Bankruptcy in the United States Bankruptcy in the United States

Procedura federale (Title 11 of the Procedura federale (Title 11 of the United States Code o Bankruptcy United States Code o Bankruptcy Code) con competenza di corti Code) con competenza di corti federali.federali.

Chapter 7, LiquidationChapter 7, Liquidation Chapter 11, ReorganizationChapter 11, Reorganization

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Bankruptcy in the United StatesBankruptcy in the United States

Voluntary filing vs. Involuntary filingVoluntary filing vs. Involuntary filing

Bankruptcy estate;Bankruptcy estate; Automatic stay;Automatic stay; Debtor’s discharge (Debtor’s discharge (in a Chapter 7 in a Chapter 7

case only an individual debtor can case only an individual debtor can receive a dischargereceive a discharge).).

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Bankruptcy in the United StatesBankruptcy in the United StatesCompany Bankruptcy Date Total Assets Pre-Bankruptcy

Lehman Brothers Holdings, Inc. 9/15/2008 $639,000,000,000 (approximate)

Washington Mutual[45] 9/26/2008 $307,000,000,000

Worldcom, Inc. 7/21/2002 $103,914,000,000

Enron Corp. 12/02/2001 $63,392,000,000

Conseco, Inc. 12/18/2002 $61,392,000,000

Texaco, Inc. 04/12/1987 $35,892,000,000

Financial Corp. of America 09/09/1988 $33,864,000,000

Refco Inc. 10/17/2005 $33,333,172,000

Global Crossing Ltd. 1/28/2002 $30,185,000,000

Pacific Gas and Electric Co. 04/06/2001 $29,770,000,000

UAL Corp. 12/09/2002 $25,197,000,000

Delta Air Lines, Inc. 9/14/2005 $21,801,000,000

Adelphia Communications 6/25/2002 $21,499,000,000

MCorp 3/31/1989 $20,228,000,000

Mirant Corporation 7/14/2003 $19,415,000,000

Delphi Corporation 10/08/2005 $16,593,000,000

First Executive Corp. 5/13/1991 $15,193,000,000

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SoggettiSoggettiI. Imprenditori e non imprenditori. I. Imprenditori e non imprenditori. II. Persone fisiche e persone “giuridiche” II. Persone fisiche e persone “giuridiche”

(cioè, più esattamente, soggetti aventi (cioè, più esattamente, soggetti aventi soggettività giuridica diversi dalle persone soggettività giuridica diversi dalle persone fisiche).fisiche).

Art. 1 l.fall.Art. 1 l.fall.Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento

e sul concordato preventivo gli e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività imprenditori che esercitano una attività commerciale.commerciale.

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SoggettiSoggettiI. I. NON SONONON SONO IMPRENDITORI CHE ESERCITANO UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE: IMPRENDITORI CHE ESERCITANO UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE: L’imprenditore AGRICOLO: per l’oggetto dell’attività esercitata quest’imprenditore L’imprenditore AGRICOLO: per l’oggetto dell’attività esercitata quest’imprenditore

non è soggetto alla disciplina del diritto fallimentare tanto se persona fisica non è soggetto alla disciplina del diritto fallimentare tanto se persona fisica quanto se persona “giuridica”;quanto se persona “giuridica”;

I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI: di norma persone fisiche, ma anche società (per I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI: di norma persone fisiche, ma anche società (per esempio la società tra avvocati), questi soggetti sono considerati nel nostro esempio la società tra avvocati), questi soggetti sono considerati nel nostro ordinamento non imprenditori. Ne segue che non possono essere neppure ordinamento non imprenditori. Ne segue che non possono essere neppure imprenditori commerciali. Eccezione costituiva in passato la categoria degli imprenditori commerciali. Eccezione costituiva in passato la categoria degli AGENTI DI CAMBIO, soggetti al fallimento sebbene dalla legge definiti AGENTI DI CAMBIO, soggetti al fallimento sebbene dalla legge definiti professionisti; categoria oggi ad esaurimento e comunque non più soggetta alla professionisti; categoria oggi ad esaurimento e comunque non più soggetta alla disciplina oggetto del diritto fallimentare (abrogato l’art. 4 l. fall.);disciplina oggetto del diritto fallimentare (abrogato l’art. 4 l. fall.);

Le PERSONE FISICHE che non esercitano attività d’impresa (lavoratori autonomi e Le PERSONE FISICHE che non esercitano attività d’impresa (lavoratori autonomi e dipendenti). In passato potevano fallire i CONTRIBUENTI per debito d’imposta, ma dipendenti). In passato potevano fallire i CONTRIBUENTI per debito d’imposta, ma si doveva sempre trattare di imprenditori. si doveva sempre trattare di imprenditori.

Le PERSONE “GIURIDICHE” che non esercitano attività commerciale. Le PERSONE “GIURIDICHE” che non esercitano attività commerciale. innanzi tutto, ASSOCIAZIONI (riconosciute e non) e FONDAZIONI aventi scopo innanzi tutto, ASSOCIAZIONI (riconosciute e non) e FONDAZIONI aventi scopo

ideale che non perseguono, neppure in concreto, attraverso attività economiche; ideale che non perseguono, neppure in concreto, attraverso attività economiche; inoltre, le SOCIETA’ SEMPLICI, lo STATO e GLI ENTI PUBBLICI che non esercitano inoltre, le SOCIETA’ SEMPLICI, lo STATO e GLI ENTI PUBBLICI che non esercitano

attività commerciale.attività commerciale.

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SoggettiSoggettiII. SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI, ma II. SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI, ma

non sono oggetto della disciplina di non sono oggetto della disciplina di diritto fallimentare: diritto fallimentare:

I PICCOLI IMPRENDITORI che non I PICCOLI IMPRENDITORI che non esercitano attività agricola (COLTIVATORI esercitano attività agricola (COLTIVATORI DIRETTI, che coniugano all’attività DIRETTI, che coniugano all’attività estranea all’area di rilevanza delle estranea all’area di rilevanza delle procedure concorsuali, il fattore procedure concorsuali, il fattore dimensionale). dimensionale).

Gli ENTI PUBBLICI esercenti attività Gli ENTI PUBBLICI esercenti attività commerciale a mezzo di imprese organo commerciale a mezzo di imprese organo e gli ENTI PUBBLICI ECONOMICI (2201). e gli ENTI PUBBLICI ECONOMICI (2201).

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SoggettiSoggettiIII. SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI, ma soggetti III. SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI, ma soggetti

a disciplina particolare (esclusiva o non a disciplina particolare (esclusiva o non esclusiva) con riguardo alla crisi d’impresa esclusiva) con riguardo alla crisi d’impresa (LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA):(LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA):

Le IMPRESE SOCIALI (ENTI COLLETTIVI di cui al Le IMPRESE SOCIALI (ENTI COLLETTIVI di cui al libro I o V, cioè anche società);libro I o V, cioè anche società);

Alcune IMPRESE OPERANTI IN SETTORI Alcune IMPRESE OPERANTI IN SETTORI ECONOMICI PARTICOLARI (Imprese bancarie, ECONOMICI PARTICOLARI (Imprese bancarie, assicurative, di intermediazione finanziaria);assicurative, di intermediazione finanziaria);

Le SOCIETA’ COOPERATIVE (quando soggette a Le SOCIETA’ COOPERATIVE (quando soggette a l.c.a., secondo il criterio della prevenzione)l.c.a., secondo il criterio della prevenzione)

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SoggettiSoggetti

IV. SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI IV. SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI A TUTTI GLI EFFETTI TUTTI GLI A TUTTI GLI EFFETTI TUTTI GLI ALTRI. Sono agli stessi applicabili le ALTRI. Sono agli stessi applicabili le procedure a portata generale:procedure a portata generale:

FALLIMENTO;FALLIMENTO; CONCORDATO PREVENTIVO.CONCORDATO PREVENTIVO.

a condizione che …a condizione che …

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SoggettiSoggettiArt. 1, comma 2°, l.fall.Art. 1, comma 2°, l.fall.Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul

concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti :seguenti requisiti :

a)a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;trecentomila;

b)b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;euro duecentomila;

c)c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.superiore ad euro cinquecentomila.

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SoggettiSoggettiNel 2007 il legislatore è intervenuto per:Nel 2007 il legislatore è intervenuto per:

– abolire la figura del piccolo imprenditoreabolire la figura del piccolo imprenditore in ambito in ambito fallimentare (non c’è più integrazione con la nozione del c.c. fallimentare (non c’è più integrazione con la nozione del c.c. che vale solo per scritture e iscrizione reg. impr.)che vale solo per scritture e iscrizione reg. impr.)

– modificare il requisito CAPITALE, con quello, più chiaro di modificare il requisito CAPITALE, con quello, più chiaro di ATTIVO PATRIMONIALE;ATTIVO PATRIMONIALE;

– vincolare tanto il requisito dell’attivo patrimoniale, quanto vincolare tanto il requisito dell’attivo patrimoniale, quanto quello dei ricavi, non alla media degli ultimi tre anni, ma su quello dei ricavi, non alla media degli ultimi tre anni, ma su base annuabase annua;;

– aggiungere un terzo requisito: escludere dal fallimento e dal aggiungere un terzo requisito: escludere dal fallimento e dal concordato preventivo chi ha un VOLUME DI INDEBITAMENTO concordato preventivo chi ha un VOLUME DI INDEBITAMENTO inferiore a 500.000 €. inferiore a 500.000 €.

RicordateRicordate: si tratta di un : si tratta di un requisito oggettivorequisito oggettivo, non di una , non di una condizione obiettiva di non procedibilitàcondizione obiettiva di non procedibilità che invece ricorre che invece ricorre al termine dell’istruttoria prefallimentare quando un al termine dell’istruttoria prefallimentare quando un imprenditore commerciale ha debiti imprenditore commerciale ha debiti scaduti e non pagatiscaduti e non pagati inferiori a 30.000 €: in questo caso, nonostante sia inferiori a 30.000 €: in questo caso, nonostante sia tecnicamente insolvente, non viene dichiarato FALLITO.tecnicamente insolvente, non viene dichiarato FALLITO.

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Procedure specialiProcedure speciali

Quando un imprenditore commerciale Quando un imprenditore commerciale ha un rilevante numero di ha un rilevante numero di dipendenti, un rilevante squilibrio dipendenti, un rilevante squilibrio economico e patrimoniale (debiti economico e patrimoniale (debiti molto ingenti), allo stesso si applica, molto ingenti), allo stesso si applica, in luogo del fallimento, la procedura in luogo del fallimento, la procedura della AMMINISTRAZIONE della AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI. IMPRESE INSOLVENTI.

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Amministrazione straordinariaAmministrazione straordinariaL'L'amministrazione straordinariaamministrazione straordinaria delle grandi imprese in delle grandi imprese in stato di insolvenza è una procedura concorsuale, stato di insolvenza è una procedura concorsuale, disciplinata dal D. Lgs. 270/99. Essa ha una finalità disciplinata dal D. Lgs. 270/99. Essa ha una finalità conservativa del patrimonio dell'impresa, al contrario delle conservativa del patrimonio dell'impresa, al contrario delle altre procedure concorsuali (il fallimento e la liquidazione altre procedure concorsuali (il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa), che hanno invece finalità coatta amministrativa), che hanno invece finalità liquidativa.liquidativa.La stessa mira al recupero e al risanamento delle grandi La stessa mira al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, per evitare imprese che versano in uno stato di insolvenza, per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un gran numero di posti di lavoro.gran numero di posti di lavoro.la procedura può essere applicata alle imprese, anche la procedura può essere applicata alle imprese, anche individuali, soggette a fallimento.individuali, soggette a fallimento.

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A.S. requisito oggettivoA.S. requisito oggettivoPresupposto oggettivo ordinario:Presupposto oggettivo ordinario: le imprese le imprese

commercialicommerciali devono essere in stato di insolvenza; devono essere in stato di insolvenza; devono avere un numero di dipendenti devono avere un numero di dipendenti

non inferiore a 200; non inferiore a 200; devono avere un indebitamento devono avere un indebitamento

complessivo pari ad almeno i 2/3 tanto del complessivo pari ad almeno i 2/3 tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio. dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

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A.S. fasi e finalitàA.S. fasi e finalitàFase preliminare o giudizialeFase preliminare o giudiziale

Verifica tramite il commissario giudiziale le "concrete Verifica tramite il commissario giudiziale le "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico".prospettive di recupero dell'equilibrio economico".Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa tramite:tramite: la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un

programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"),cessione dei complessi aziendali"),

oppure tramite la ristrutturazione economica e oppure tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione").("programma di ristrutturazione").

Apertura alla procedura di amministrazione straordinaria Apertura alla procedura di amministrazione straordinaria ovvero;ovvero;

pronuncia il fallimento.pronuncia il fallimento.

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A.S. fasi e finalitàA.S. fasi e finalitàFase principale o amministrativa Fase principale o amministrativa

Il Ministero delle Attività Produttive nomina Il Ministero delle Attività Produttive nomina con decreto uno o tre commissari con decreto uno o tre commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.straordinari e un comitato di sorveglianza.Il commissario straordinario ha la gestione Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'impresa e deve scegliere una delle dell'impresa e deve scegliere una delle seguenti strategie di risanamento:seguenti strategie di risanamento: un un programma di cessione dei beni programma di cessione dei beni

aziendaliaziendali oppure oppure un un programma di ristrutturazioneprogramma di ristrutturazione

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A.S. chiusuraA.S. chiusura

La procedura si chiude:La procedura si chiude:

Risanamento o cessione secondo il Risanamento o cessione secondo il programma;programma;

Concordato;Concordato;

Liquidazione (analogo al fallimento).Liquidazione (analogo al fallimento).

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A.S. speciale (Parmalat)A.S. speciale (Parmalat)

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A.S. speciale (Parmalat)A.S. speciale (Parmalat)Il Il crack Parmalatcrack Parmalat è stato il più grande scandalo di è stato il più grande scandalo di

bancarotta fraudolenta e aggiotaggio in Europa. Fu bancarotta fraudolenta e aggiotaggio in Europa. Fu scoperto solo verso la fine del 2003, nonostante scoperto solo verso la fine del 2003, nonostante successivamente sia stato dimostrato che le difficoltà successivamente sia stato dimostrato che le difficoltà finanziarie dell'azienda fossero rilevabili già agli inizi degli finanziarie dell'azienda fossero rilevabili già agli inizi degli anni novanta.anni novanta.

Il buco si aggirava sui quattordici miliardi di euro, al Il buco si aggirava sui quattordici miliardi di euro, al momento della scoperta se ne stimavano la metà. Il momento della scoperta se ne stimavano la metà. Il “fallimento” della Parmalat è costato l'azzeramento del “fallimento” della Parmalat è costato l'azzeramento del patrimonio azionario ai piccoli azionisti, mentre i patrimonio azionario ai piccoli azionisti, mentre i risparmiatori che avevano investito in obbligazioni hanno risparmiatori che avevano investito in obbligazioni hanno ricevuto solo un parziale risarcimento.ricevuto solo un parziale risarcimento.

Grazie al cosiddetto decreto Marzano "salva-imprese", Grazie al cosiddetto decreto Marzano "salva-imprese", Parmalat fu salvata dal fallimento e la sua direzione fu Parmalat fu salvata dal fallimento e la sua direzione fu affidata all'amministrazione straordinaria di Enrico Bondi, affidata all'amministrazione straordinaria di Enrico Bondi, che ha risanato parzialmente i conti (pur dovendo ancora che ha risanato parzialmente i conti (pur dovendo ancora rispondere completamente alle richieste di risarcimento rispondere completamente alle richieste di risarcimento dei vecchi risparmiatori).dei vecchi risparmiatori).

Page 24: Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 23 marzo 2011.

A.S. speciale (Parmalat)A.S. speciale (Parmalat)Legge 18 febbraio 2004, n. 39, Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

Page 25: Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 23 marzo 2011.

A.S. speciale (Volare)A.S. speciale (Volare)1. Le disposizioni del presente decreto si applicano

alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Page 26: Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 23 marzo 2011.

A.S. speciale (Alitalia)A.S. speciale (Alitalia)DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008 , n. 134: art. 2

«Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.»

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Fallimento del debitore non Fallimento del debitore non imprenditoreimprenditore

artt. 7-22 ddl. 307 (sen. Centaro)artt. 7-22 ddl. 307 (sen. Centaro)

PPer “sovraindebitamento” si intende er “sovraindebitamento” si intende una situazione di perdurante una situazione di perdurante squilibrio economico tra le squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte. disponibile per farvi fronte.

Page 28: Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 23 marzo 2011.

Patrimonio netto negativo Patrimonio netto negativo (sovraindebitamento)(sovraindebitamento)Attivo (ASSETS) Passivo (LIABILITIES)

A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 A Patrimonio netto -300(CS 1000, R 0, Utili/perdite 1300)

B Immobilizzazioni 400 B Fondi per rischi ed oneri 0

C Attivo Circolante 300 C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 100

D Ratei e risconti 0 D Debiti 900

E Ratei e risconti 0

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO

700 700=1000 + 100 + 900 + (1300)

Page 29: Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 23 marzo 2011.

Fallimento del debitore non Fallimento del debitore non imprenditoreimprenditore

Presupposto soggettivo: Presupposto soggettivo:

1)1)NNon è soggetto alle procedure;on è soggetto alle procedure;

2)2)HHa un reddito;a un reddito;

3)3)NNon ha fatto ricorso nei 3 annion ha fatto ricorso nei 3 anni

Presupposto oggettivo:Presupposto oggettivo:

ÈÈ sovraindebitato o insolvente sovraindebitato o insolvente

Page 30: Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 23 marzo 2011.

Fallimento del debitore non Fallimento del debitore non imprenditoreimprenditore

ProceduraProcedura: accordo di ristrutturazione : accordo di ristrutturazione simile a quello di cui all’art. 183-bis simile a quello di cui all’art. 183-bis l.fall., ma con udienza come il l.fall., ma con udienza come il concordato preventivo;concordato preventivo;

ApprovazioneApprovazione: maggioranza del 60% : maggioranza del 60% dei creditori e 75% crediti, ma dei creditori e 75% crediti, ma silenzio assenso;silenzio assenso;

EffettiEffetti: impedisce le azioni esecutive : impedisce le azioni esecutive individuali. individuali.