Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 20 aprile 2011.

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Diritto Fallimentare 2011Diritto Fallimentare 2011

Lezione del 20 aprile 2011Lezione del 20 aprile 2011

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Lezione suLezione su……

Effetti del fallimento: sul fallito, sui creditori, sui rapporti Effetti del fallimento: sul fallito, sui creditori, sui rapporti giuridici preesistenti.giuridici preesistenti.

  NormeNorme: artt. 51-63, 72-83-bis l.f.: artt. 51-63, 72-83-bis l.f.AssegnamentiAssegnamenti: Stanghellini, 249-264, 294-302.: Stanghellini, 249-264, 294-302.  La procedura. Accertamento e formazione dello stato passivo La procedura. Accertamento e formazione dello stato passivo

(confronto con la l.c.a.). Il programma di liquidazione (confronto con la l.c.a.). Il programma di liquidazione dell'attivo, la liquidazione (le cessioni in blocco) e la dell'attivo, la liquidazione (le cessioni in blocco) e la ripartizione. L’esercizio diretto o indiretto dell’impresa del ripartizione. L’esercizio diretto o indiretto dell’impresa del fallito.fallito.

  NormeNorme: 92-117 l.f.: 92-117 l.f.AssegnamentiAssegnamenti: Stanghellini, 289-294.: Stanghellini, 289-294.

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Effetti del fallimento per il fallitoEffetti del fallimento per il fallito

42. Beni del fallito.42. Beni del fallito.

La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (93). per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (93).

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi (94). stessi (94).

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Effetti del fallimento per il fallitoEffetti del fallimento per il fallito

44. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di 44. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.fallimento.

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. inefficaci rispetto ai creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. atti di cui al primo e secondo comma.

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Effetti del fallimento per il fallitoEffetti del fallimento per il fallito

Altri effetti:Altri effetti:

Rapporti processuali;Rapporti processuali; Beni di uso personale;Beni di uso personale; Alimenti al fallito e alla famiglia;Alimenti al fallito e alla famiglia; Corrispondenza;Corrispondenza; Domicilio e dimora.Domicilio e dimora.

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Effetti del fallimento: sui Effetti del fallimento: sui creditoricreditori

51. Divieto di azioni esecutive e 51. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.cautelari individuali.

““Salvo diversa disposizione della legge, dal Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel proseguita sui beni compresi nel fallimentofallimento”. ”.

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Effetti del fallimento: sui Effetti del fallimento: sui creditoricreditori

52. Concorso dei creditori.52. Concorso dei creditori.

““Il fallimento apre il concorso dei creditori Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.  sul patrimonio del fallito.  

Ogni credito, anche se munito di diritto di Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della leggesalvo diverse disposizioni della legge”. ”.

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Effetti del fallimento: sui Effetti del fallimento: sui creditoricreditori

54. 54. DDiritto dei creditori privilegiati.iritto dei creditori privilegiati.

““I creditori garantiti da ipoteca, pegno o I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo”.ripartizioni del resto dell'attivo”.

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Effetti del fallimento: sui Effetti del fallimento: sui creditoricreditori

55. Debiti pecuniari.55. Debiti pecuniari.

““La dichiarazione di fallimento sospende il La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegioprivilegio……””

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Effetti del fallimento: sui Effetti del fallimento: sui creditoricreditori

56. Compensazione in sede di fallimento.56. Compensazione in sede di fallimento.

““I creditori hanno diritto di compensare coi loro I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. dichiarazione di fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”. fallimento o nell'anno anteriore”.

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Effetti del fallimento: sui rapporti Effetti del fallimento: sui rapporti giuridici preesistentigiuridici preesistenti

72. Rapporti pendenti.72. Rapporti pendenti.  

““Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. sciogliersi dal medesimo.

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

((……))

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento”.risoluzione del contratto dal fallimento”.

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Effetti del fallimento: sui rapporti giuridici Effetti del fallimento: sui rapporti giuridici preesistentipreesistenti

73. Vendita a termine o a rate.73. Vendita a termine o a rate.

““In caso di fallimento del compratore, se il prezzo In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. dell'interesse legale.

Nella vendita a rate con riserva della proprietà il Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto”. scioglimento del contratto”.

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Effetti del fallimento: sui rapporti Effetti del fallimento: sui rapporti giuridici preesistentigiuridici preesistenti

E il leasingE il leasing….?….?

72-quater. Locazione finanziaria.72-quater. Locazione finanziaria.

““Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a). l'articolo 67, terzo comma, lettera a).

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene”.ricavato dalla nuova allocazione del bene”.

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Effetti del fallimento: sui rapporti Effetti del fallimento: sui rapporti giuridici preesistentigiuridici preesistenti

78. Conto corrente, mandato, commissione.78. Conto corrente, mandato, commissione.

““I contratti di conto corrente, anche bancario, e di I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. delle parti.

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. del mandatario.

Se il curatore del fallimento del mandante subentra Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento”.per l'attività compiuta dopo il fallimento”.

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Liquidazione dell’attivoLiquidazione dell’attivo

Una volta ricostruito tutto l’attivo, Una volta ricostruito tutto l’attivo, anche a mezzo di azioni revocatorie, anche a mezzo di azioni revocatorie, lo stesso va liquidato al fine del lo stesso va liquidato al fine del riparto tra i creditori concorrenti, riparto tra i creditori concorrenti, quelli cioè che risultano dallo stato quelli cioè che risultano dallo stato passivo approvato con decreto dal passivo approvato con decreto dal giudice delegato e non più soggetto giudice delegato e non più soggetto ad impugnazioni. ad impugnazioni.

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Liquidazione dell’attivoLiquidazione dell’attivo

la liquidazione va effettuata sulla base del programma che, la liquidazione va effettuata sulla base del programma che, ai sensi dell’art. 104-ter il curatore provvede a redigere ai sensi dell’art. 104-ter il curatore provvede a redigere entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e che entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e che sottopone all’approvazione del comitato dei creditori.sottopone all’approvazione del comitato dei creditori.

Nel programma di liquidazione, oltre ad altri punti molto Nel programma di liquidazione, oltre ad altri punti molto importanti, quali l’esercizio provvisorio dell’impresa e la importanti, quali l’esercizio provvisorio dell’impresa e la previsione di esercitare azioni revocatorie, va indicato in previsione di esercitare azioni revocatorie, va indicato in particolare se il curatore stima di effettuare particolare se il curatore stima di effettuare vendite in vendite in bloccoblocco dell’azienda o di rami di essa (o comunque di dell’azienda o di rami di essa (o comunque di rapporti individuabili in blocco), ovvero se intenda rapporti individuabili in blocco), ovvero se intenda procedere procedere per cespitiper cespiti (art. 104-ter, comma 2 lett. (art. 104-ter, comma 2 lett. dd e e ee).).

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Liquidazione dell’attivoLiquidazione dell’attivo

l’art. 105 disciplina le condizioni alle quali può essere l’art. 105 disciplina le condizioni alle quali può essere effettuata la vendita in blocco; altrimenti va effettuata per effettuata la vendita in blocco; altrimenti va effettuata per cespiti. Questa disposizione prevede infatti che la cespiti. Questa disposizione prevede infatti che la vendita vendita per cespitiper cespiti è disposta quando risulta prevedibile che la è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.una maggiore soddisfazione dei creditori.

Le vendite, in blocco o per cespiti, e gli altri atti di liquidazione Le vendite, in blocco o per cespiti, e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite sono effettuati dal curatore tramite procedure procedure competitivecompetitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stimesulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (art. 107).e partecipazione degli interessati (art. 107).

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Liquidazione dell’attivoLiquidazione dell’attivoSi evitano così i Si evitano così i meccanismi d’astameccanismi d’asta tipici tipici

dell’esecuzione che non sono in grado di assicurare il dell’esecuzione che non sono in grado di assicurare il maggior valore alla procedura. Queste procedure maggior valore alla procedura. Queste procedure sono accessibili su richiesta del curatore, ai sensi del sono accessibili su richiesta del curatore, ai sensi del secondo comma, che dice che : secondo comma, che dice che :

““Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.”codice di procedura civile in quanto compatibili.”

L’unico criterio delle aste rimasto è quello del comma L’unico criterio delle aste rimasto è quello del comma 3, che prevede che 3, che prevede che

““Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”

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Liquidazione dell’attivoLiquidazione dell’attivola la cessione dell’aziendacessione dell’azienda segue solo in parte la disciplina segue solo in parte la disciplina

generale di cui all’art. 2555 ss. c.c., anche se non tutti gli generale di cui all’art. 2555 ss. c.c., anche se non tutti gli aspetti sono disciplinati nella legge fallimentare. In particolare: aspetti sono disciplinati nella legge fallimentare. In particolare:

a) la cessione va effettuata secondo le a) la cessione va effettuata secondo le regole di formaregole di forma previste previste dall’art. 2556 c.c. e produce gli effetti che la presuppongono;dall’art. 2556 c.c. e produce gli effetti che la presuppongono;

b) la b) la successione nei rapportisuccessione nei rapporti sembra automatica e non sembra sembra automatica e non sembra escludere l’applicazione della disciplina dei contratti (2558) e escludere l’applicazione della disciplina dei contratti (2558) e cioè che il contraente ceduto continua il rapporto col cessionario cioè che il contraente ceduto continua il rapporto col cessionario salvo che non possa sciogliersi dal contratto per giusta causa salvo che non possa sciogliersi dal contratto per giusta causa entro tre mesi dalla iscrizione nel registro delle imprese. È però entro tre mesi dalla iscrizione nel registro delle imprese. È però improbabile che la giusta causa sussista visto che la procedura improbabile che la giusta causa sussista visto che la procedura di selezione del cessionario è disciplinata per legge: v. art. 107 di selezione del cessionario è disciplinata per legge: v. art. 107 l.fall. Inoltre continuano a valere nei confronti del cessionario le l.fall. Inoltre continuano a valere nei confronti del cessionario le garanziegaranzie prestate e i prestate e i privilegiprivilegi costituiti a favore del cedente costituiti a favore del cedente

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Liquidazione dell’attivoLiquidazione dell’attivo

c) i c) i crediti aziendalicrediti aziendali sono ceduti unitamente al complesso e vi è sono ceduti unitamente al complesso e vi è una disposizione espressa (v. art. 105, comma 6) che riproduce una disposizione espressa (v. art. 105, comma 6) che riproduce pari pari quella codicistica (è quindi una disposizione ambigua e pari pari quella codicistica (è quindi una disposizione ambigua e fuorviante: se si applica il codice che bisogno c’è di riprodurla?):fuorviante: se si applica il codice che bisogno c’è di riprodurla?):

d) i d) i debiti aziendalidebiti aziendali non trapassano al cessionario in nessun caso, non trapassano al cessionario in nessun caso, né con la cessione dell’azienda né con la cessione di rapporti in né con la cessione dell’azienda né con la cessione di rapporti in blocco: è ammessa la disposizione contraria, cioè l’assunzione blocco: è ammessa la disposizione contraria, cioè l’assunzione espressa di certi debiti – accollo – ma nulla è specificato per debiti espressa di certi debiti – accollo – ma nulla è specificato per debiti di lavoro;di lavoro;

e) per i e) per i rapporti di lavororapporti di lavoro, in deroga all’art. 2112 è previsto che , in deroga all’art. 2112 è previsto che possa disporsi un trasferimento solo parziale, da valutare nelle possa disporsi un trasferimento solo parziale, da valutare nelle consultazioni sindacali per il trasferimento dell’azienda;consultazioni sindacali per il trasferimento dell’azienda;

f) infine, per il caso di f) infine, per il caso di affitto di aziendaaffitto di azienda, è previsto che in caso di , è previsto che in caso di retrocessione alla procedura restino in capo all’affittuario tutti i retrocessione alla procedura restino in capo all’affittuario tutti i debiti, ordinari e di lavoro, contratti durante l’esercizio debiti, ordinari e di lavoro, contratti durante l’esercizio dell’impresa.dell’impresa.

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RipartizioneRipartizione

La La ripartizioneripartizione, al pari della liquidazione avviene sulla base , al pari della liquidazione avviene sulla base di un progetto.di un progetto.

È sempre redatto dal curatore ma il termine è ben più È sempre redatto dal curatore ma il termine è ben più avanzato: entro 4 mesi dopo la esecutività dello stato avanzato: entro 4 mesi dopo la esecutività dello stato passivo. Non va approvato da nessuno, né creditori né passivo. Non va approvato da nessuno, né creditori né comitato ne giudice delegato: è semplicemente ammesso comitato ne giudice delegato: è semplicemente ammesso reclamo da parte dei creditori. Ciò in quanto è alquanto reclamo da parte dei creditori. Ciò in quanto è alquanto modesta la libertà del curatore.modesta la libertà del curatore.

L’art. 111 dispone per legge l’ordine di priorità:L’art. 111 dispone per legge l’ordine di priorità:1)1) per il pagamento dei crediti prededucibili (227); per il pagamento dei crediti prededucibili (227);

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

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RipartizioneRipartizione

Possono essere effettuate Possono essere effettuate ripartizioni parzialiripartizioni parziali ma per un ma per un ammontare non eccedente l’80% della massa attiva.ammontare non eccedente l’80% della massa attiva.

L’attività del curatore si conclude con il L’attività del curatore si conclude con il rendicontorendiconto e quindi con la e quindi con la ripartizione finaleripartizione finale  

Crediti abbandonati.Crediti abbandonati. È possibile che dei creditori si rendano È possibile che dei creditori si rendano irreperibiliirreperibili: in questo caso le somme vengono depositate fino a : in questo caso le somme vengono depositate fino a prescrizione (5 anni). Le somme non riscosse dagli aventi diritto e i prescrizione (5 anni). Le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia base dello stato di previsione del Ministero della giustizia 

Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, su ricorso Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedentisomme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti