Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 4 maggio 2011.

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Diritto Fallimentare 2011Diritto Fallimentare 2011

Lezione del 4 maggio 2011Lezione del 4 maggio 2011

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Lezione suLezione su……

L'esercizio delle azioni a tutela della par L'esercizio delle azioni a tutela della par condicio. Atti gratuiti. Revocatoria condicio. Atti gratuiti. Revocatoria ordinaria. Revocatoria fallimentare. ordinaria. Revocatoria fallimentare. Esenzioni (specie: le rimesse in cc). Atti tra Esenzioni (specie: le rimesse in cc). Atti tra coniugi.coniugi.

  

NormeNorme: artt. 64-70.: artt. 64-70.

AssegnamentiAssegnamenti: Stanghellini, 264-289; : Stanghellini, 264-289; Cavalli, in BBTC, 2006, I, 1 Cavalli, in BBTC, 2006, I, 1

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Le azioni revocatorieLe azioni revocatorie

Con l’autorizzazione del comitato dei Con l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore è chiamato valutare creditori, il curatore è chiamato valutare se nel periodo che ha preceduto la se nel periodo che ha preceduto la dichiarazione di fallimento il fallito dichiarazione di fallimento il fallito abbia posto in essere atti di abbia posto in essere atti di disposizione del suo patrimonio idonei a disposizione del suo patrimonio idonei a ridurre la consistenza attivaridurre la consistenza attiva o o comunque a comunque a modificare la situazione modificare la situazione relativa tra creditorirelativa tra creditori e, possiamo per e, possiamo per ora dire, ora dire, ingiustificatiingiustificati. .

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Principi economiciPrincipi economici

Come nel lago dei pesci cosìCome nel lago dei pesci così……

……con l’insolvenza si presenta una scarsità di con l’insolvenza si presenta una scarsità di risorse, insufficienti a soddisfare tutti risorse, insufficienti a soddisfare tutti creditori per intero. Salve le cause legittime creditori per intero. Salve le cause legittime di prelazione, nel fallimento il legislatore di prelazione, nel fallimento il legislatore ritiene meno costoso consentire a tutti di ritiene meno costoso consentire a tutti di soddisfarsi allo stesso modo, piuttosto che soddisfarsi allo stesso modo, piuttosto che lasciare che ognuno proceda per sé: in lasciare che ognuno proceda per sé: in questo caso sarebbero soddisfatti per intero questo caso sarebbero soddisfatti per intero solo i primi e nulla residuerebbe per gli altri. solo i primi e nulla residuerebbe per gli altri.

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Principi economiciPrincipi economici

Come per tutti i comportamenti umani, non Come per tutti i comportamenti umani, non può essere escluso che i può essere escluso che i creditori creditori singolarmente presi assumano un singolarmente presi assumano un comportamento antieconomico sotto il comportamento antieconomico sotto il profilo aggregato per massimizzare il proprio profilo aggregato per massimizzare il proprio interesse individuale: FREE RIDERS.interesse individuale: FREE RIDERS.

Anche il Anche il debitoredebitore, astrattamente neutrale, , astrattamente neutrale, può avere una serie di ragioni per favorire può avere una serie di ragioni per favorire alcuni creditori a spese di altri.alcuni creditori a spese di altri.

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Principi economiciPrincipi economici

Sapendo che al momento dell’apertura del Sapendo che al momento dell’apertura del concorso tutti concorrono per una pari concorso tutti concorrono per una pari parte, salvo cause legittime di prelazione, parte, salvo cause legittime di prelazione, può essere può essere obiettivo di taluni creditoriobiettivo di taluni creditori

1)1)ottenere subito il pagamento; ottenere subito il pagamento;

2)2) ottenere a fronte di una prestazione di un ottenere a fronte di una prestazione di un certo valore una controprestazione di certo valore una controprestazione di valore di molto superiore (per minimizzare valore di molto superiore (per minimizzare il peso della falcidia); il peso della falcidia);

3)3)ottenere una garanzia. ottenere una garanzia.

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Principi economiciPrincipi economici

Può essere Può essere obiettivo dell’imprenditoreobiettivo dell’imprenditore di di favorire alcuni creditori o fare apparire come favorire alcuni creditori o fare apparire come creditore chi non lo è per salvare qualcosa dal creditore chi non lo è per salvare qualcosa dal soddisfacimento dei creditori effettivi. soddisfacimento dei creditori effettivi. L’imprenditore può dunque L’imprenditore può dunque

1)1)procedere a pagamenti non dovuti o procedere a pagamenti non dovuti o comunque preferenziali o assegnare porzioni comunque preferenziali o assegnare porzioni di patrimonio gratuitamente; di patrimonio gratuitamente;

2)2) concedere garanzie sul proprio patrimonio concedere garanzie sul proprio patrimonio non giustificate; non giustificate;

3)3) assumere obbligazioni sproporzionate. assumere obbligazioni sproporzionate.

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Principi economiciPrincipi economici

Dal punto di vista economico, tutte queste Dal punto di vista economico, tutte queste operazioni sono operazioni sono pienamente legittime in pienamente legittime in un’impresa sanaun’impresa sana, salvo che non siano , salvo che non siano preordinate a nuocere i creditori: anzi, preordinate a nuocere i creditori: anzi, un’impresa può fare donazioni, seguire o non un’impresa può fare donazioni, seguire o non seguire un certo criterio nel pagare i creditori, seguire un certo criterio nel pagare i creditori, e può anche assumere obbligazioni e può anche assumere obbligazioni sproporzionate rispetto alle controprestazioni, sproporzionate rispetto alle controprestazioni, o concedere garanzie non giustificate. o concedere garanzie non giustificate.

L’interesse della legge si innesca solo quando le L’interesse della legge si innesca solo quando le risorse sono scarse.risorse sono scarse.

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Reazione Reazione dell’ordinamentodell’ordinamento

Il codice di commercio del 1882 consentiva Il codice di commercio del 1882 consentiva di retrodatare gli effetti del fallimento ad di retrodatare gli effetti del fallimento ad un momento anteriore, ma non oltre tre un momento anteriore, ma non oltre tre anni (quello della cessazione dei anni (quello della cessazione dei pagamenti), in modo da rendere “nulli” nei pagamenti), in modo da rendere “nulli” nei confronti della massa, tutti gli atti confronti della massa, tutti gli atti successivi (art. 704 e 707 cod. comm.).successivi (art. 704 e 707 cod. comm.).

Effetto troppo grave e meccanico... Effetto troppo grave e meccanico...

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Sotto il codice di Sotto il codice di commercio…commercio…

Più esattamente:Più esattamente: SSono nulli gli atti successivi al fallimento (707, ono nulli gli atti successivi al fallimento (707,

1 co.);1 co.); SSono “anche” nulli gli atti gratuiti e i pagamenti ono “anche” nulli gli atti gratuiti e i pagamenti

di debiti non scaduti successivi alla cessazione di debiti non scaduti successivi alla cessazione dei pagamenti (707, 2 co.);dei pagamenti (707, 2 co.);

SSono annullabili gli atti compiuti in frode ai ono annullabili gli atti compiuti in frode ai creditori (708);creditori (708);

Si presumono in frode ai creditori, se successivi Si presumono in frode ai creditori, se successivi alla cessazione dei pagamenti una serie di atti alla cessazione dei pagamenti una serie di atti “sospetti” (709).“sospetti” (709).

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Per la l.fall. 1942Per la l.fall. 1942……

Alcuni atti non si possono giustificare Alcuni atti non si possono giustificare quando un imprenditore è in prossimità del quando un imprenditore è in prossimità del fallimento e la legge consente che fallimento e la legge consente che smettano di produrre effetto, solo che il smettano di produrre effetto, solo che il curatore ne provi l’esistenza. Non occorre curatore ne provi l’esistenza. Non occorre cioè dimostrare alcuna lesione del cioè dimostrare alcuna lesione del patrimonio dell’imprenditore, né la mala patrimonio dell’imprenditore, né la mala fede dell’imprenditore o dei terzi.fede dell’imprenditore o dei terzi.

Si tratta degli atti a titolo gratuito ex art. 64 Si tratta degli atti a titolo gratuito ex art. 64 e dei pagamenti ex art. 65.e dei pagamenti ex art. 65.

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Per la l.fall. 1942Per la l.fall. 1942……

64. Atti a titolo gratuito.64. Atti a titolo gratuito.

““Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.

65. Pagamenti.65. Pagamenti.

““Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”.due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”.

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Per la l.fall. 1942Per la l.fall. 1942……

Contrariamente a quanto affermava sul punto il cod. comm. Contrariamente a quanto affermava sul punto il cod. comm. 1882, non si tratta di atti invalidi, ma 1882, non si tratta di atti invalidi, ma inefficaciinefficaci. Non . Non potrebbe essere diversamente perché si tratta di operazioni potrebbe essere diversamente perché si tratta di operazioni pienamente legittime ed efficaci in sé considerate, che pienamente legittime ed efficaci in sé considerate, che divengono inefficaci solo se l’imprenditore fallisce entro due divengono inefficaci solo se l’imprenditore fallisce entro due anni. L’inefficacia è peraltro relativa, perché funzionale solo anni. L’inefficacia è peraltro relativa, perché funzionale solo a ripristinare la a ripristinare la par condicio creditorumpar condicio creditorum. .

Cass., sez. I, 01-04-2005, n. 6918.Cass., sez. I, 01-04-2005, n. 6918.““L’inefficacia prevista dall’art. 64 l.fall. ha L’inefficacia prevista dall’art. 64 l.fall. ha carattere necessario ed carattere necessario ed

oggettivooggettivo, ed opera automaticamente ove sussista il presupposto , ed opera automaticamente ove sussista il presupposto deldell’esistenza dell’atto e della sua gratuitàl’esistenza dell’atto e della sua gratuità; come tale essa ; come tale essa va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell’azione ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell’azione revocatoria quale prevista invece nell’art. 67 l.fall.”.revocatoria quale prevista invece nell’art. 67 l.fall.”.

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Per la l.fall. 1942Per la l.fall. 1942……  T. Napoli, 08-01-2004 (già T. Catania, 15-01-1987.) T. Napoli, 08-01-2004 (già T. Catania, 15-01-1987.) ““Deve considerarsi pagamento di debito non scaduto, soggetto, come tale, alla Deve considerarsi pagamento di debito non scaduto, soggetto, come tale, alla

sanzione di inefficacia prevista dall’art. 65 l.fall., il rimborso dei sanzione di inefficacia prevista dall’art. 65 l.fall., il rimborso dei versamenti versamenti eseguiti dai soci in conto finanziamento, a tempo indeterminatoeseguiti dai soci in conto finanziamento, a tempo indeterminato, , operato da una società nel biennio anteriore alla sua dichiarazione di operato da una società nel biennio anteriore alla sua dichiarazione di fallimento“.fallimento“.

Cass., sez. I, 05-04-2002, n. 4842. Cass., sez. I, 05-04-2002, n. 4842. ““Per pagamento anticipato, come tale revocabile ai sensi dell’art. 65 l.fall., Per pagamento anticipato, come tale revocabile ai sensi dell’art. 65 l.fall.,

deve intendersi soltanto quello effettuato prima della sua originaria scadenza, deve intendersi soltanto quello effettuato prima della sua originaria scadenza, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, a nulla rilevando la circostanza anteriormente alla dichiarazione di fallimento, a nulla rilevando la circostanza che il debitore paghi avvalendosi di clausola contrattuale, contenuta nel che il debitore paghi avvalendosi di clausola contrattuale, contenuta nel regolamento di un prestito obbligazionario, che consenta il regolamento di un prestito obbligazionario, che consenta il pagamento pagamento anticipato”anticipato”. . 

T. Milano, 17-05-2004. T. Milano, 17-05-2004. L’art. 65 l.fall. non si applica al caso di pagamento di debito scaduto ante L’art. 65 l.fall. non si applica al caso di pagamento di debito scaduto ante

fallimento per effetto dell’fallimento per effetto dell’esercizio da parte del debitore della facoltà di esercizio da parte del debitore della facoltà di anticipare la scadenza originariaanticipare la scadenza originaria, qualora il contratto di finanziamento , qualora il contratto di finanziamento preveda fin dall’origine una clausola che attribuisca al debitore la facoltà di preveda fin dall’origine una clausola che attribuisca al debitore la facoltà di determinare in via unilaterale l’anticipazione della predetta scadenza.determinare in via unilaterale l’anticipazione della predetta scadenza.

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Revocatoria ordinaria e Revocatoria ordinaria e fallimentarefallimentare…oggi…oggi

L’art. 67 è la norma più importante di tutta la L’art. 67 è la norma più importante di tutta la legge fallimentare. legge fallimentare.

In linea di principio è consentito al curatore di In linea di principio è consentito al curatore di far dichiarare l’inefficacia di quegli atti di far dichiarare l’inefficacia di quegli atti di disposizione del patrimonio che in un’impresa disposizione del patrimonio che in un’impresa sana sarebbero pienamente legittimi, ma che sana sarebbero pienamente legittimi, ma che

““in un’impresa malata, se posti in essere in fase in un’impresa malata, se posti in essere in fase terminale e nei confronti di terzi consapevoli terminale e nei confronti di terzi consapevoli della situazione, mancano di significato della situazione, mancano di significato economico reale per realizzare solo disparità di economico reale per realizzare solo disparità di trattamentotrattamento””. (de Luca) . (de Luca)

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Revocatoria ordinaria e Revocatoria ordinaria e fallimentarefallimentare…oggi…oggi

Per il codice di commercio, l’atto in frode ai creditori poteva Per il codice di commercio, l’atto in frode ai creditori poteva essere accertato ed annullato ai sensi del codice civile. essere accertato ed annullato ai sensi del codice civile. Questo vale tutt’oggi, provando (art. 66):Questo vale tutt’oggi, provando (art. 66):

EEventus damni;ventus damni; Consilium fraudis.Consilium fraudis.

D’altronde si presumevano fraudolenti, salvo prova contraria D’altronde si presumevano fraudolenti, salvo prova contraria una serie di atti (pagamenti, obbligazioni sproporzionate e una serie di atti (pagamenti, obbligazioni sproporzionate e garanzie) successivi alla cessazione dei pagamenti; l’art. garanzie) successivi alla cessazione dei pagamenti; l’art. 67 originario, che sostituiva questa norma, si distaccava 67 originario, che sostituiva questa norma, si distaccava da questa formula, consentendo la revoca degli effetti da questa formula, consentendo la revoca degli effetti dell’atto quando è provato, direttamente dal curatore o per dell’atto quando è provato, direttamente dal curatore o per presunzione, che il terzo conosceva l’insolvenza al presunzione, che il terzo conosceva l’insolvenza al momento dell’atto. Non si richiedeva prova del danno.momento dell’atto. Non si richiedeva prova del danno.

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Revocatoria ordinaria e Revocatoria ordinaria e fallimentarefallimentare…oggi…oggi

PPer molti anni si sono contrapposte due teorie in er molti anni si sono contrapposte due teorie in materia di revocatoria fallimentare:materia di revocatoria fallimentare:

LLa indennitariaa indennitaria

(sostenendo che anche la revocatoria fallimentare (sostenendo che anche la revocatoria fallimentare presuppone un danno alla massa, che va presuppone un danno alla massa, che va indennizzato o risarcito, come nella revocatoria indennizzato o risarcito, come nella revocatoria ordinaria)ordinaria)

LLa distributiva o antindennitariaa distributiva o antindennitaria

(sostenendo che il fine della revocatoria fallimentare (sostenendo che il fine della revocatoria fallimentare è ripristinare la par condicio, non la garanzia è ripristinare la par condicio, non la garanzia patrimoniale, e per questo può colpire anche i c.d. patrimoniale, e per questo può colpire anche i c.d. “atti normali”)“atti normali”)

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Revocatoria ordinaria e Revocatoria ordinaria e fallimentarefallimentare…oggi…oggi

La tesi antindennitaria è più convincente, anche se si La tesi antindennitaria è più convincente, anche se si distacca storicamente dall’archetipo del cod. comm.distacca storicamente dall’archetipo del cod. comm.

All’avvento della riforma questo indirizzo è stato avallato All’avvento della riforma questo indirizzo è stato avallato dalla Cassazione, SSUU, 28 marzo 2006, 7028:dalla Cassazione, SSUU, 28 marzo 2006, 7028:

““L’azione revocatoria fallimentare di una vendita eseguita dal L’azione revocatoria fallimentare di una vendita eseguita dal fallito nell’anno anteriore alla dichiarazione del fallimento non fallito nell’anno anteriore alla dichiarazione del fallimento non presuppone la dimostrazione di un danno patrimoniale, essendo presuppone la dimostrazione di un danno patrimoniale, essendo sufficiente che per effetto dell’atto oggetto di revoca sia alterata sufficiente che per effetto dell’atto oggetto di revoca sia alterata la par condicio creditorum ricollegabile, per presunzione legale ed la par condicio creditorum ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione; pertanto, ove il curatore provi la conoscenza dello disposizione; pertanto, ove il curatore provi la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte dell’acquirente, è irrilevante la stato d’insolvenza da parte dell’acquirente, è irrilevante la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato”.privilegiato”.

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Revocatoria ordinaria e Revocatoria ordinaria e fallimentarefallimentare…oggi…oggi

FFermi restando i presupposti della revocatoria ermi restando i presupposti della revocatoria ordinaria, la revocatoria fallimentare è la regola che ordinaria, la revocatoria fallimentare è la regola che permette di indurre nei creditori un comportamento permette di indurre nei creditori un comportamento economicamente razionale nella prospettiva economicamente razionale nella prospettiva aggregata anziché in quella individuale. Non basta, aggregata anziché in quella individuale. Non basta, cioè, che il creditore con il concorso del debitore si cioè, che il creditore con il concorso del debitore si sia limitato a soddisfare il proprio legittimo interesse sia limitato a soddisfare il proprio legittimo interesse patrimoniale, ma conoscendo lo stato di insolvenza patrimoniale, ma conoscendo lo stato di insolvenza occorre che abbia preso in considerazione gli effetti occorre che abbia preso in considerazione gli effetti della sua azione nella prospettiva del gruppo, non della sua azione nella prospettiva del gruppo, non avvantaggiando, quindi, se stesso rispetto ad altri.avvantaggiando, quindi, se stesso rispetto ad altri.

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Revocatoria fallimentare: Revocatoria fallimentare: presuppostipresupposti (1) (1)

67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:d'insolvenza del debitore:

1)1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. scaduti.

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Revocatoria fallimentare: Revocatoria fallimentare: presuppostipresupposti (2) (2)

67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.

((……))

““Sono altresì revocati, Sono altresì revocati, se il curatore prova che se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitoredel debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed , i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.

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Revocatoria fallimentare: Revocatoria fallimentare: esenzioniesenzioni (3) (3)

Non sono soggetti all'azione revocatoriaNon sono soggetti all'azione revocatoria: :

a)a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei nei termini d'usotermini d'uso;;

b) le b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancariorimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non , purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile… conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto del codice civile… conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili immobili ad uso abitativoad uso abitativo, destinati a costituire l', destinati a costituire l'abitazione principale abitazione principale dell'acquirente dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un posti in essere in esecuzione di un piano piano che appaia idoneo a consentire il che appaia idoneo a consentire il risanamento risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile (128);dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile (128);

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Revocatoria fallimentare: Revocatoria fallimentare: esenzioniesenzioni (4) (4)

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La revocatoria delle La revocatoria delle rimesse bancarie in c/crimesse bancarie in c/c

Secondo la vecchia formulazione della norma dell’art. 67 l.fall., Secondo la vecchia formulazione della norma dell’art. 67 l.fall., le rimesse in conto corrente non erano agevoli da definire. le rimesse in conto corrente non erano agevoli da definire. Non era certo che costituissero pagamenti: ciò in quanto i Non era certo che costituissero pagamenti: ciò in quanto i versamenti effettuati su un c.c. hanno la caratteristica della versamenti effettuati su un c.c. hanno la caratteristica della idoneità a ripristinare la disponibilità. Disponibilità che è idoneità a ripristinare la disponibilità. Disponibilità che è appunto l’oggetto del contratto di apertura di credito in appunto l’oggetto del contratto di apertura di credito in conto corrente.conto corrente.

Una celeberrima sentenza della Cassazione del 1982 chiarì la Una celeberrima sentenza della Cassazione del 1982 chiarì la distinzione tra conto scoperto e passivo e quindi tra rimesse distinzione tra conto scoperto e passivo e quindi tra rimesse ripristinatorie e restitutorie.ripristinatorie e restitutorie.

Quest’indirizzo è stato affinato fino a sentenze recenti: Quest’indirizzo è stato affinato fino a sentenze recenti: vediamo due massime, una sulla distinzione tra carattere vediamo due massime, una sulla distinzione tra carattere solutorio e ripristinatorio l’altra sulla distinzione tra conto solutorio e ripristinatorio l’altra sulla distinzione tra conto scoperto e passivo.scoperto e passivo.

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La revocatoria delle La revocatoria delle rimesse bancarie in c/crimesse bancarie in c/c

Cass., sez. I, 28-05-1998, n. 5269.Cass., sez. I, 28-05-1998, n. 5269. ““La revocabilità, ex art. 67 legge fall., delle rimesse in conto corrente La revocabilità, ex art. 67 legge fall., delle rimesse in conto corrente

bancario eseguite dall’imprenditore poi fallito nel periodo sospetto è bancario eseguite dall’imprenditore poi fallito nel periodo sospetto è condizionata al condizionata al carattere solutoriocarattere solutorio (e non (e non meramente ripristinatoriomeramente ripristinatorio delle disponibilità) dell’operazione, da individuarsi con riferimento alla delle disponibilità) dell’operazione, da individuarsi con riferimento alla situazione del conto al momento del versamento, e non anche ex post in situazione del conto al momento del versamento, e non anche ex post in relazione alla mancata riutilizzazione dell’apertura di credito; il carattere relazione alla mancata riutilizzazione dell’apertura di credito; il carattere reintegratorio o solutorio del singolo versamento è, di regola, reintegratorio o solutorio del singolo versamento è, di regola, determinato dalla soglia di disponibilità ragguagliata al limite del fido, determinato dalla soglia di disponibilità ragguagliata al limite del fido, pur non potendosi escludere, in linea di principio, che, in relazione a pur non potendosi escludere, in linea di principio, che, in relazione a specifiche circostanze di fatto, il versamento o la rimessa possano essere specifiche circostanze di fatto, il versamento o la rimessa possano essere qualificati, in base alla loro intrinseca natura, come atti solutori anche qualificati, in base alla loro intrinseca natura, come atti solutori anche con riferimento ad una situazione in cui, formalmente, i versamenti siano con riferimento ad una situazione in cui, formalmente, i versamenti siano affluiti in un conto passivo, anziché di scoperto di conto (pur non essendo affluiti in un conto passivo, anziché di scoperto di conto (pur non essendo sufficiente a fondare tale conclusione il mero rilievo del sostanziale sufficiente a fondare tale conclusione il mero rilievo del sostanziale congelamento del conto affidato in un certo arco di tempo)”.congelamento del conto affidato in un certo arco di tempo)”.  

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Cass., sez. I, 26-08-1996, n. 7829.Cass., sez. I, 26-08-1996, n. 7829. ““Con riguardo alle rimesse su conto corrente bancario di corrispondenza, ed al Con riguardo alle rimesse su conto corrente bancario di corrispondenza, ed al

fine di stabilire se, a seguito del fallimento del cliente, siano assoggettabili a fine di stabilire se, a seguito del fallimento del cliente, siano assoggettabili a revocatoria a norma dell’art. 67 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (salva restando revocatoria a norma dell’art. 67 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (salva restando l’autonoma e distinta revocabilità dei negozi di provvista, ad esempio la l’autonoma e distinta revocabilità dei negozi di provvista, ad esempio la cessione di credito, in base ai quali siano state effettuate), occorre distinguere cessione di credito, in base ai quali siano state effettuate), occorre distinguere l’ipotesi in cui esse affluiscano su un l’ipotesi in cui esse affluiscano su un conto passivoconto passivo, durante l’ordinario , durante l’ordinario svolgimento del rapporto, cioè svolgimento del rapporto, cioè su un conto assistito da uno specifico contratto su un conto assistito da uno specifico contratto di concessione di credito, in forza del quale la banca sia tenuta a mantenere a di concessione di credito, in forza del quale la banca sia tenuta a mantenere a disposizione del cliente una determinata sommadisposizione del cliente una determinata somma, dall’ipotesi in cui , dall’ipotesi in cui intervengano in una situazione di intervengano in una situazione di conto scopertoconto scoperto, , per la mancanza od il per la mancanza od il superamento di detta concessione di creditosuperamento di detta concessione di credito; ; nel primo casonel primo caso, le rimesse non , le rimesse non hanno natura solutoria, e non sono quindi qualificabili come pagamenti hanno natura solutoria, e non sono quindi qualificabili come pagamenti revocabilirevocabili, in quanto non soddisfano un credito esigibile, ma svolgono una , in quanto non soddisfano un credito esigibile, ma svolgono una funzione di ripristino della provvista; funzione di ripristino della provvista; nella seconda ipotesinella seconda ipotesi, invece, ricorrente , invece, ricorrente indipendentemente dal fatto che la banca tolleri lo scoperto del conto, indipendentemente dal fatto che la banca tolleri lo scoperto del conto, le le rimesse medesime vanno ad estinguere o ridurre un credito esigibile della rimesse medesime vanno ad estinguere o ridurre un credito esigibile della banca, e, quindi, assumono detto carattere solutorio, agli effetti del cit. art. 67 banca, e, quindi, assumono detto carattere solutorio, agli effetti del cit. art. 67

legge falllegge fall..”.”.

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““TTaanto tuonò che piovve”nto tuonò che piovve”…cioè, il peso delle …cioè, il peso delle revocatorie bancarie si era fatto tanto pesante revocatorie bancarie si era fatto tanto pesante che le banche hanno preteso la cancellazione che le banche hanno preteso la cancellazione della fattispecie. “Come accade nei pendoli, ad un della fattispecie. “Come accade nei pendoli, ad un eccesso ne segue un altro”.eccesso ne segue un altro”.

Par condicio vs. Certezza dei rapporti giuridici;Par condicio vs. Certezza dei rapporti giuridici; Non si devono scoraggiare i creditori virtuosi se il Non si devono scoraggiare i creditori virtuosi se il

loro operato consente il recupero della redditività loro operato consente il recupero della redditività dell’impresa in crisi.dell’impresa in crisi.

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La revocatoria delle La revocatoria delle rimesse bancarie in c/crimesse bancarie in c/c

NNoon sono revocabili le rimesse, salvo che riducano n sono revocabili le rimesse, salvo che riducano in modo “consistente e durevole” l’esposizione in modo “consistente e durevole” l’esposizione debitoria.debitoria.

DDurevoleurevole: dovrebbe significare definitivo, ma in : dovrebbe significare definitivo, ma in questo caso sarebbe inutile, essendo equivalente questo caso sarebbe inutile, essendo equivalente ad un pagamento.ad un pagamento.

ConsistenteConsistente: da apprezzare in termini relativi, : da apprezzare in termini relativi, ma non si giustifica perchma non si giustifica perchéé “l’inefficacia di un atto “l’inefficacia di un atto in frode ai creditori non può dipendere dal fatto in frode ai creditori non può dipendere dal fatto che la frode sia grande o piccola” (eccessiva che la frode sia grande o piccola” (eccessiva enfasi!)enfasi!)

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Rapporti con l’art. 70Rapporti con l’art. 70… … ““il terzo deve restituire una somma pari alla il terzo deve restituire una somma pari alla

differenza fra l’ammontare massimo raggiunto differenza fra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese… e l’ammontare residuo delle dalle sue pretese… e l’ammontare residuo delle stesse…”.stesse…”.

Non è possibile coordinare i due precetti Non è possibile coordinare i due precetti perchè la c.d. regola del massimo scoperto perchè la c.d. regola del massimo scoperto è implicita nell’art. 67 lett. b)è implicita nell’art. 67 lett. b)