Corso di Diritto Fallimentare 4 aprile 2013 Lezione... · - affidamento patrimonio ad un GESTORE...

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Dott. Alessandro Torcini – Studio Torcini Reali Cambi www.ilsovraindebitamento.it www.fallimento.it Corso di Diritto Fallimentare 4 aprile 2013 PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Dott. Alessandro Torcini

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Corso di Diritto Fallimentare

4 aprile 2013

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONEDELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Dott. Alessandro Torcini

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LA COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI DELLAFONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI FIRENZE

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IL PROBLEMA DEL SOVRAINDEBITAMENTODELLE PERSONE FISICHE

EFFETTI

“MORTE CIVILE”

NECESSITA’ SOCIALE ed ECONOMICA DI OFFRIREUNA “RIPARTENZA” – UNA NUOVA POSSIBILITA’

QUASI TUTTI GLI ORDINAMENTI STRANIERI LO PREVEDONO

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COME SI PUO’ RISOLVERE IL PROBLEMA?

VIE EXTRAGIUDIZIALI- TRANSAZIONI/REMISSIONI (CONCORDATO STRAGIUDIZIALE)

(LEGATO ALLA VOLONTA’ DEI CREDITORI – OGGETTIVA DIFFICOLTA’)

SOGGETTI IMPRENDITORI (persone fisiche)ESDEBITAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE FALL. (artt. 142 e segg.)

(OLTRE C.P. E C.F.)

LIMITE: CHI NON PUO’ FALLIRE, E’ ESCLUSO

FINO ALLA NUOVA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO IL PROBLEMA,PER I SOGGETTI NON FALLIBILI, NON ERA RISOLVIBILE

NELLA PRATICA…..

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Legge 27 gennaio 2012 n. 3modificata dall’art. 18, D.L. 179/2012,

conv. con modific. dalla L. 221/2012(Cosiddetto decreto “Sviluppo bis”)

Con effetto dal 18 gennaio 2013

Si introducono nell’ordinamento delleprocedure di estinzione – con controllo giudiziale - delle obbligazioni dei

soggetti non fallibili

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Sono state introdotte 3 procedure

1. Accordo di ristrutturazione2. Piano del consumatore

3. Liquidazione del patrimonio(per tutti in alternativa o conversione di 1 e 2)

Tutte e 3 sono definite"procedure concorsuali"

(articolo 6 comma 1, definizione per “esclusione”)

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La struttura della legge

Da art.1 a art. 5: nome su usura ed estorsione

SEZIONE I - Procedura di composizione della crisiDisposizioni generali (artt. 6 - 9)

Accordo di composizione della crisi (artt. 10 - 12)Piano del consumatore (artt. 12 bis - 12 ter)

Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano (artt. 13 - 14 bis)

SEZIONE II - Liquidazione del patrimonioArtt. 14 ter - 14 terdecies

SEZIONE III - Disposizioni comuniArtt. 15 e 16

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REQUISITI SOGGETTIVI

Coloro che non sono assoggettabili alle vigenti procedure concorsualiDefinizione per esclusione. Quindi per esempio:

Imprenditore commerciale non fallibile perché sotto sogliaLavoratori autonomiEnti non commerciali

Imprenditore agricolo (previsione espressa – art. 7 comma 2 bis)Start up innovative (previsione espressa)

Il "Consumatore"(debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente perscopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente

svolta (art. 6 – comma 2 – lettera b)

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REQUISITI OGGETTIVI (art. 6, lett. a)

Essere in stato di "sovraindebitamento":

perdurante squilibrio tra OBBLIGAZIONI assunte e PATRIMONIOprontamente liquidabile per farvi fronte tale da comportare

1. RILEVANTE difficoltà ad adempiere alle obbligazioni

oppure

2. DEFINITIVA incapacità ad adempiere

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CAUSE OSTATIVE

NON PUO’ USUFRUIRE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE CHI:

- è soggetto ad altre procedure concorsuali

- ha utilizzato, nei 5 anni precedenti, la legge 3/2012

- ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento diannullamento o revoca dell’accordo

- ha fornito documentazione che non consente di ricostruirecompiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

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ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISIE’ una proposta di

"Accordo di ristrutturazione di debiti" (e “soddisfazione dei crediti” ?)(art. 7 comma 1)

“attraverso qualsiasi forma”(art. 8 comma 1)

Soddisfazione creditori in base ad un piano con i seguenti contenuti:

OBBLIGATORI- Previsione SCADENZE e MODALITA’ pagamenti

- regolare ed integrale PAGAMENTO titolari di crediti IMPIGNORABILI- INTEGRALE PAGAMENTO tributi UE, IVA e rit. fiscali (solo dilazione)

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CONTENUTI EVENTUALI- suddivisione dei creditori in classi- indicazione EVENTUALI GARANZIE

- indicazione modalità LIQUIDAZIONE beni- FALCIDIA creditori prelatizi diversi dal Fisco ed IMPIGNORABILI (nei

limiti del valore dei beni oggetti di garanzia come attestato da OCC)- affidamento patrimonio ad un GESTORE della liquidazione

(professionista nominato dal giudice)- Cessione di crediti futuri

- Moratoria pagamenti prelatizi (1 anno da omologa se previstacontinuità e nel Piano consumatore e salvo che il bene oggetto di

prelazione non sia offerto in liquidazione nel piano)(art. 8 comma 4)

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L’intervento del TERZO GARANTE(art. 8, co. 2)

(in caso di beni e/o redditi non sufficienti a rendere fattibile la proposta)

La Proposta va sottoscritta da uno o più terzi che "consentono ilconferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per

assicurarne la fattibilità"

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Documentazione da depositare(Tribunale del luogo di residenza o sede principale attività d’impresa)

- Proposta di accordo- Elenco creditori con indicazione somme dovute

- Elenco beni del debitore- Atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni

- Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni- Attestazione OCC di fattibilità del Piano

- Elenco spese correnti per il sostentamento (proprio e della famiglia)- Indicazione componenti nucleo familiare + certificato stato di famiglia

- (per imprenditore comm.le) scritture contabili ultimi 3 esercizi +dichiarazione di attestazione di conformità all’originale (?)

entro 3 gg. trasmissione proposta ad Equitalia ed altri Enti imp. locali

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SVOLGIMENTO SCHEMATICO DEL PROCEDIMENTODeposito proposta di Accordo

IL G.D.Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza

Fissa udienza entro 60 gg da deposito

OCCComunica ai creditori proposta e decreto del GD entro 40 gg da udienza

(30 gg da votaz.)

CREDITORIVotazione dei creditori a OCC entro 10 gg da udienza

UDIENZA (a che serve?)

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OCCTrasmissione ai creditori di Relazione su consensi e sul raggiungimento

maggioranza allegando il testo dell’accordo

CREDITORIEventuali contestazioni entro 10 gg dal ricevimento della relazione

OCCTrasmissione al Giudice di Relazione + contestazioni ricevute +

attestazione definitiva di fattibilità

G.D.Omologazione accordo (entro 6 MESI dal deposito della proposta

nomina (eventuale) liquidatore

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DECRETO DEL GIUDICEper fissazione UDIENZA creditori (art. 10 comma 1)

Pubblicità (proposta e decreto): pubblicazione nel R.I. (se imprenditore)Trascrizione decreto nei registri immobiliari (ove necessario)

Il decreto è equiparato all’atto di pignoramento

EFFETTI- SOSPENSIONE INTERESSI LEGALI O CONVENZIONALI ai fini del concorso

per crediti chirografari (dal deposito della proposta)- INIBIZIONE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI, SEQUESTRI CONSERVATIVI,

ACQUISIZIONE TITOLI DI PRELAZIONE da parte dei creditori ANTERIORI

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- SOSPENSIONE PRESCRIZIONI/DECADENZE (sino alla definitivitàdell’omologa)

Non opera verso i titolari di crediti impignorabiliINEFFICACIA ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SE NON

AUTORIZZATI

Inefficacia atti compiuti tra data del decreto e quella di omologazione,verso i creditori ANTERIORI "al momento in cui è stata eseguita la

pubblicità del decreto"

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“VOTAZIONE” dei creditori

I creditori esprimo dichiarazione di consenso che "trasmettono" all’OCC"Silenzio - assenso" se non rispondono nei 10 gg precedenti l’udienza

Per approvazione occorre maggioranza "qualificata": 60% dei crediti

Non votano:* I prelatizi soddisfatti al 100% (salvo rinuncia alla prelazione)* Il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al IV°grado

* Cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di 1 anno primadella proposta

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PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE

OCC trasmette relazione ai creditori per consentire eventualicontestazioni nei successivi 10 gg

decorso il termine, relazione ed attestazione definitiva di fattibilità algiudice

Il giudice delegato:1. VERIFICA MAGGIORANZE di legge

2. VERIFICA IDONEITA’ PIANO AD ASSICURARE INTEGRALE PAGAMENTOCREDITI IMPIGNORABILI E CREDITI FISCALI (Tributi UE, Iva, e Ritenute

omesse)3. (eventuale) GIUDIZIO DI CONVENIENZA (su istanza di creditore escluso

e/o non aderente, ovvero su istanza di qualunque altro interessato)

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EFFETTIESDEBITAZIONE

L’ ACCORDO OMOLOGATO ha efficacia per tutti i creditori anteriori alladata di pubblicità dell’accordo (+ creditori posteriori) che non possono

(art. 12 ter):

- iniziare o proseguire azioni esecutive individuali- iniziare o proseguire azioni cautelari

- acquisire diritti di prelazione

Quindi: il debito rimane ma non è “azionabile”DISCUTIBILE TECNICA LEGISLATIVA

Si può parlare di esdebitazione?

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L’accordo non “pregiudica i diritti” dei coobbligati, fideiussori deldebitori ed obbligati in via di regresso

L’accordo non determina novazione delle obbligazioni,salvo diversamente stabilito

Efficacia erga omnes cessa se in caso di annullamento o risoluzionedell’accordo nonché

mancato pagamento dei crediti impignorabili e di quelli erariali

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FASE POST OMOLOGA

Sotto vigilanza di OCC

Necessaria nomina di un liquidatore da parte del giudice, su indicazionedi OCC, se l'accordo prevede utilizzo di beni sottoposti a pignoramento

- Il liquidatore compie atti "dispositivi" previa verifica della conformitàdell’atto al piano

- Il giudice può sempre "sospendere" gli atti esecutivi se ricorronogravi e giustificati motivi

Sono inefficaci (rispetto ai creditori anteriori alla data di pubblicità deldecreto di apertura) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in

essere in violazione dell’accordo

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Modifica dell’Accordo post OMOLOGA

E’ possibile, con ausilio di OCC

In caso di impossibilità ad eseguire l’accordo per cause nonimputabili al debitore (art. 13, co. 4 bis)

La modifica equivale a "nuova" proposta, con conseguenteinstaurazione di nuova procedimento

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Casi di "revoca" / "cessazione"

- All’udienza dei creditori, il giudice può "revocare" il decreto di aperturase accerta presenza di iniziative o atti in frode ai creditori

- L’accordo "cessa" di diritto se il debitore non paga integralmente entro90 gg dalle scadenze previste i pagamenti dovuti all’Erario e agli enti

previdenziali- L’accordo è "revocato" d’ufficio se il debitore ha compiuto durante la

procedura atti in frode ai creditori

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Casi di "annullamento"L' Accordo è annullabile dal Tribunale (su istanza di ogni creditore in

contraddittorio con il debitore) quando il debitore ha:

- dolosamente (o con colpa grave) aumentato o diminuito il passivo

- sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo,

- dolosamente simulato attività inesistenti

Non è ammessa alcuna altra azione di annullamentoIl ricorso deve essere proposto entro 6 mesi dalla scoperta, o

comunque non oltre 2 anni dall’ultimo termine per l’adempimento

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Casi di "risoluzione"

- il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivantidall’accordo

- non vengono costituite le garanzie promesse- l'esecuzione diviene impossibile

- il debitore viene dichiarato fallito

La risoluzione è promossa dal creditore con ricorso, a pena didecadenza entro 1 anno dalla scadenza del termine per l’ultimo

adempimento dell'accordo

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PIANO DEL CONSUMATORE

Il consumatore sovraindebitato ha due possibili scelte

- ACCORDO di composizione della crisiOPPURE

PIANO di composizione della crisi

Sempre "con l’ausilio OCC"stessi contenuti ("obbligatori" ed "eventuali") richiesti per

l’accordo di composizione della crisi

IMPORTANTE: il Piano deve essere conveniente rispetto alla liquidazione(lo deve attestare l’OCC – art. 9 comma 3 bis lettera e))

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IN PIU’

alla proposta deve essere allegata Relazione particolareggiata dell'OCC

- può sempre prevedere la moratoria fino a 1 anno del pagamento deicreditori prelatizi (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui

insiste la prelazione)

- produce i medesimi "effetti" protettivi previsti per l'Accordo (NELPIANO vi è la possibilità di sospensione da parte del G.D. delle procedure

esecutive che pregiudichino la fattibilità del Piano)

- il giudice può concedere termine perentorio non superiore a 15 gg perintegrare proposta e produrre nuovi documenti

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ECCEZIONE IMPORTANTENON E’ PREVISTA la VOTAZIONE DEI CREDITORI

ma direttamenteomologa del Giudice (previo eventuale cram down)

Perché?E’ la migliore soluzione possibile

(è comunque migliore rispetto alla liquidazione del patrimonio)

- Medesime fattispecie di "cessazione" e "revoca" previstein caso di Accordo

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RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA A CURA DELL’OCC

Da allegare alla proposta di PIANO del consumatore(oltre alla documentazione richiesta in caso di Accordo )

CONTENUTO RELAZIONE- Indicazione cause dell’indebitamento e diligenza consumatore

nell’assumere volontariamente i debiti- Esposizione ragioni incapacità adempimento debiti

- Resoconto su solvibilità consumatore in ultimi 5 anni- Resoconto su completezza e attendibilità documentazione e su

PROBABILE CONVENIENZA del piano rispetto ad alternativaliquidatoria

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FASI OPERATIVE

- Deposito proposta di Piano

G.D.- verifica sussistenza requisiti forma e sostanza

- Fissa udienza entro 60 gg da deposito (con possibilità, nelle more, disospendere procedure esecutive in corso)

- Verifica fattibilità Piano e "meritevolezza"(eventuale Cram down in caso di contestazione della convenienza da

parte dei creditori)- Omologa Piano ENTRO 6 MESI dal deposito della proposta

-POST OMOLOGA: a cura OCC pubblicazione/trascrizione

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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Procedura di composizione della crisi ALTERNATIVA ad ACCORDO ePIANO del consumatore

Introdotta dal “decreto sviluppo bis”Simile al fallimento ma mai ad istanza dei creditori o di terzi

Può derivare anche da "conversione" di procedura di composizionedella crisi (Accordo o Piano del consumatore)

Disposta con "decreto" del giudiceIn caso di:

- annullamento accordo o cessazione effetti omologazione Piano- cessazione" di diritto degli effetti dell'Accordo o del Piano (mancato o

ritardato pagamento erario)

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- risoluzione Accordo o Piano per cause imputabili al debitoreLa "conversione" non può avvenire d’ufficio (necessaria

istanza del debitore o di creditori)

LA PROCEDURA si apre necessariamentecon una domanda giudiziale con “l’ausilio" dell’OCC

Non sono compresi nella liquidazione- I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento

- Redditi che il debitore ritrae dalle sue attività, nei limiti di quanto glioccorre al mantenimento della famiglia indicati dal giudice

- I frutti derivanti da usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti infondo patrimoniale e i frutti di esso

- Beni che non possono essere pignorati per disposizione di legge

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FASI PROCEDURA

Richiesta liquidazione beni con relazione OCC(OCC entro 3 gg da relazione effettua trasmissione a Uffici fiscali)

Il giudice delegatoVerifica sussistenza requisiti forma e sostanza

- emette decreto apertura liquidazione + nomina liquidatore

Il liquidatore(figura simile al Curatore nel fallimento)

- Verifica elenco creditori- forma inventario

- comunica ai creditori la "partecipazione" alla liquidazione

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- predispone, comunica e approva lo stato passivo- elabora programma di liquidazione ed effettua la liquidazione

AL TERMINEA CURA DEL G.D.

Accertamento completa esecuzione programma di liquidazione echiusura procedura

IL LIQUIDATORE inoltre

- Amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione- Esercita ogni azione legale finalizzata a conseguire la disponibilità dei

beni compresi nel patrimonio da liquidare

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L’ESDEBITAZIONENELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIONon è automatica ma ci deve essere la "meritevolezza"

REQUISITI

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura,fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche'adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare losvolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedentila domanda;

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d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per unodei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies,un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle propriecompetenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercatoun'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, propostedi impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causaanteriore al decreto di apertura della liquidazione.

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L'esdebitazione e' esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorsoal credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita'patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura dellaliquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode aicreditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovverosimulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori adanno di altri.

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L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecitoextracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative dicarattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto diapertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presentecapo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenutaconoscenza di nuovi elementi.

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ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI(art. 15)

Figura ibrida e con troppe attribuzioni(conflitto di interessi)

Istituzione e funzionamento demandate ad appositi decreti/regolamentiministeriali

Le funzioni ed attribuzioni possono essere svolte da professionisti (anchein forma associata) in possesso dei requisiti per assumere la carica di

curatore, nonché da notai, nominati dal Tribunale

Compensi determinati secondo i parametri previsti per i commissarigiudiziali (in caso di Accordo o Piano), ovvero previsti per i curatori

fallimentari (in caso di Liquidazione), ridotti del 40%

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Costituiti presso enti pubblici e dotati di adeguategaranzie di indipendenza e professionalità

Devono essere iscritti in apposito registro tenutopresso il Ministero della giustizia

Sono iscritti di diritto, a semplice richiesta, gli organismi diconciliazione presso le CCIAA, il segretariato sociale, gli ordini

professionali degli avvocati, dei (dottori) commercialisti ed esperticontabili e dei notai

devono essere “richiesti” dal debitore che (nel periodo transitorio)richiede la nomina al tribunale

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FUNZIONI- “ausilio” presentazione del piano

- Art. 15 comma 5: l'OCC assume ogni iniziativa funzionale allapredisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso

- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documentiallegati

- attesta la fattibilità del piano

Relazione particolareggiata nel Piano del Consumatore

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- se il piano prevede l'utilizzo di beni sottoposti a pignoramento,propone al giudice la nomina di un liquidatore professionista

- risolve eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilasull'esatto adempimento

(come li risolve?)

- comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità

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Il G.D. e gli OCC (previa autorizzazione) possono accedere a:

- ANAGRAFE TRIBUTARIA- SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA

- CENTRALE RISCHI- altre BANCHE DATI PUBBLICI

I dati acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempidella procedura e vanno distrutti contestualmente alla sua conclusione o

cessazione

Comunicazione di avvenuta distruzione al titolare di dati (raccomandataar o pec) non oltre 15 gg dalla distruzione

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SANZIONI PENALI

UTILIZZO FRAUDOLENTO procedura di composizione crisiReclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro in caso di:- aumento o diminuzione del patrimonio, sottrazione o dissimulazione diuna parte rilevante dell'attivo, o dolosa simulazione di attività inesistenti

- produzione documentazione alterata o contraffatta, ovverosottrazione, occultamento e distruzione documentazione attestante i

debiti o contabile- omissioni indicazioni di beni dell'inventario (in caso di liquidazione)- effettuazione, nel corso della procedura, di pagamenti in violazione

dell'Accordo o del Piano- Aggravamento posizione debitoria, dopo deposito Accordo o Piano

- Violazione intenzionale contenuti Accordo o Piano

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FALSITA’ IN ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI(art. 16 comma 2)

Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro in caso difalse attestazioni in ordine a:

- veridicità dei dati contenuti in proposta o documenti allegati- fattibilità piano

- relazioni previste dalla leggeLa medesima pena si applica a chi cagione danno ai creditoriomettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del

suo ufficio

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LIMITI DELLA NORMATIVA

Testo legislativo non chiaro e non organicoOCC con funzioni ibride, non chiare ed in conflitto di interessi

OCC di cui se ne poteva fare a meno ed introdotto solo per censurabilipressioni di lobbying

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PER CHI NE VUOL SAPERE DI PIU’

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