ODCEC MILANO - Riforma del diritto fallimentare 15.11.16

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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO CRISI E INSOLVENZA: NOVITA’ SULLA LEGGE FALLIMENTARE DOTT.SSA DEBORAH SETOLA Studio Vergallo Brivio & Associati LA MARATONA DELLE COMMISSIONI 15 novembre 2016

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

CRISI E INSOLVENZA: NOVITA’ SULLA LEGGE FALLIMENTARE

DOTT.SSA DEBORAH SETOLA Studio Vergallo Brivio & Associati

LA MARATONA DELLE COMMISSIONI

15 novembre 2016

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Indice

2

I. Le modifiche alla Legge Fallimentare e agli strumenti di gestione della crisi d’impresa

II. Le modifiche della Mini Riforma ex D.L. 83/2015 convertito dalla L. 132/2015:

i. L’art. 182-septies, accordo di ristrutturazione con gli Intermediari finanziari

ii. L’art. 182-quinquies, finanziamenti interinali

iii. L’art. 163-bis, offerte concorrenti

iv. Il Curatore ed i tempi della procedura

III. Le modifiche delle disposizioni in materia di fallimento e procedure concorsuali

introdotte dal D.L. 59/16 convertito con la L. 119/2016:

i. Attività e poteri degli Organi della Procedura

ii. Le modalità telematiche

IV. Le ipotesi di Riforma organica all’esame della Camera

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I. Le modifiche alla Legge Fallimentare e agli strumenti di gestione della crisi

d’impresa

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Le modifiche alla legge fallimentare

1942 • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 “Legge fallimentare”

2006

• D.L. 35/2005 (convertito dalla L.80/2005): revocatoria fallimentare e concordato preventivo

• D. Lgs. 5/2006 approvato in attuazione della legge 80/2005: valorizzazione del ruolo e dei poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori, ridimensionamento di quelli del giudice delegato, esdebitazione, abrogazione amministrazione controllata

• Il D. Lgs. 169/2007 “disposizioni correttive e integrative” al D. Lgs. 5/2006, soglie di fallibilità

2015

• Mini Riforma D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dal D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180: accordo con intermediari finanziari ex 182-septies, velocizzazione della procedura

2016

• “Decreto Banche” D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modifiche, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, entrata in vigore dal 3 luglio 2016: ulteriore velocizzazione della procedura attraverso modalità telematiche

• Riforma Rordorf e DDL Delega all’esame della Camera

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Lo spettro di azione della legge fallimentare

5

+

-

Conoscibilità e gravità

della crisi/insolvenza

(ovvero esteriorizzazione del

problema)

Primi «sentori» di crisi

Individuazione della crisi

Valore corrente del PN

Tempo

Piani ex art. 67 L.F. III, d

Accordi ristrutturazione ex 182-bis e 182-septies

Accordi di

ristrutturazione

Concordato in continuità ex art. 186-bis

Concordato preventivo (liquidatorio)

ex art. 160 e ss.

Fallimento

Concordato

fallimentare

ex art. 124

Concordati

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Gli strumenti di soluzione della crisi

6

Piani di risanamento attestati ex art. 67, III comma lett. d

L.F. : sono accordi stragiudiziali tra un’impresa e i suoi creditori,

per i quali non è prevista azione revocatoria se il piano è

attestato da un professionista che ne accerti fattibilità e

veridicità;

Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art.

182-septies L.F.: sono accordi stragiudiziali ma soggetti ad

omologa del Tribunale;

Accordi di ristrutturazione con la generalità dei creditori ex

art. 182-bis L.F.: anche questi sono accordi stragiudiziali ma

soggetti ad omologa del Tribunale;

AREA STRAGIUDIZIALE

Concordato in bianco ex art 161, VI comma L.F.;

Concordato preventivo (liquidatorio o misto) ex art. 160 e

s.s. L.F.;

Concordato in continuità aziendale ex art. 186- bis;

Fallimento;

Concordato Fallimentare ex art. 124 L.F.

AREA GIUDIZIALE

Nella fase stragiudiziale – quando la crisi è meno grave ed è risolvibile senza l’intervento del Tribunale – si trovano i piani

di risanamento attestati ex art. 67 L.F. e gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis (con tutti i creditori) o 182-septies

(solo con le banche).

Quando la crisi è conclamata e richiede l’intervento del Tribunale, si spazia tra le diverse forme di concordato utilizzabili

fino ad arrivare al fallimento vero e proprio.

Nel seguito del documento, vedremo l’impatto che le modifiche del 2015 e del 2016 hanno avuto su questi strumenti.

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II. Le modifiche della Mini Riforma ex D.L. 83/2015 convertito dalla L. 132/2015

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Le modifiche introdotte dalla Mini riforma

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La legge 132/2015, di conversione del decreto legge 83/2015, entrata in vigore il 21 agosto 2015,

ha apportato non poche modifiche alla legge fallimentare, tanto da meritarsi il nome di “Mini-

riforma fallimentare”.

In effetti sono stati modificati ben 24 articoli del R.D. 267/42 (che contiene la disciplina

fallimentare), e precisamente gli artt. 28, 39, 43, 64, 104-ter, 107, 118, 120, 160, 161, 163, 165,

169, 169-bis, 172, 177, 178, 181, 182, 182-quinquies, 185, 236, 236-bis.

Inoltre sono stati introdotti 2 nuovi articoli:

163-bis (offerte concorrenti) e

182-septies (accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari (commi 2 – 3 – 4) e

convenzione di moratoria (commi 5 e 6)).

Le modifiche al 182-quinquies hanno reso più agevole il ricorso ai finanziamenti interinali.

Sul ruolo del Curatore alla luce della riforma e sulle tempistiche della procedura,

approfondiremo le modifiche apportate agli artt. 28, 39, 43, 64, 104-ter, 107, 118 e 120.

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II. Le modifiche della Mini Riforma i. L’art. 182-septies

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La ratio delle modifiche

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Il sistema bancario italiano

è appesantito da un

volume di “special

situations”, pari a circa

€ 300m, che

rappresentano il 17% degli

impieghi globali.

La situazione è

particolarmente

problematica per le PMI,

per le quali i crediti

problematici rappresentano

il 32% degli impieghi totali.

300 miliardi di crediti

problematici

17% degli impieghi globali

9% degli impieghi sulle large corporates

32% degli impieghi sulle PMI

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La soluzione individuata dalla L.F.

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L’art. 182 - septies, introdotto dall’art. 9 del D.L. n.

83/2015, tenta di superare i limiti riscontrati nella

pratica dall’applicazione degli artt. 67 e 182 – bis.

La relazione al D.L. 83/15 afferma infatti : «non sono

pochi i casi in cui la maggioranza (spesso la larga

maggioranza) delle banche creditrici concorda con le

proposte dell’impresa, ma alcune di esse, solitamente

quelle che vantano crediti di importo minore, si dichiarano

contrarie, impedendo così il successo dell’operazione».

Nella pratica l’ipotesi di accordo spesso naufragava per il

dissenso di un unico Istituto di credito oppure, per

evitare il naufragio, le banche aderenti si vedevano

costrette a sobbarcarsi l’onere di soddisfare integralmente

le altre.

Art. 182-septies

Art. 182- bis e Art. 67

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Accordo di ristrutturazione con I.F. ex 182-septies

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Perché sia applicabile, almeno il 50% dei debiti complessivi

dell’impresa deve essere verso banche e/o intermediari finanziari

(incluso gli intermediari ex artt. 106-107 TUB e 18 TUF).

La norma prevede che i creditori finanziari possano essere

suddivisi in una o più categorie/classi, secondo un criterio di

omogeneità di posizione giuridica ed interesse economico

(ad esempio: categoria dei mutui ipotecari, categoria dei leasing

strumentali, categoria dei prestiti chirografari ecc.)

Una volta omologato, l’accordo di ristrutturazione/convenzione

di moratoria vincola non solo (ed ovviamente) i creditori finanziari

sottoscriventi l’accordo ma anche i creditori inerti o non

aderenti.

Affinché gli effetti dell’accordo siano estendibili ai creditori

finanziari inerti o non aderenti, è necessario che almeno il 75%

dei creditori finanziari inseriti in una categoria aderisca all’accordo.

Altri debiti Debiti vs Banche e Intermediari

Finanziari

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L’art. 182-septies vs altre alternative

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Accordo di ristrutturazione con i

creditori ex art. 182-bis

• Confronto negoziale con i creditori

• Definizione rimessa alla volontà del 60% dei creditori

• Il c.d. “waterfall”, cioè l’ordine dei pagamenti, può divergere dall’ordine previsto dalla LF (negozialmente si può prevedere il soddisfo dei chirografi prima degli ipotecari)

Accordo di ristrutturazione con

intermediari finanziari ex art. 182-septies

• Confronto negoziale con i soli intermediari finanziari

• Definizione rimessa alla volontà del 75% dei creditori della categoria

• Il c.d. “waterfall”, cioè l’ordine dei pagamenti, può divergere dall’ordine previsto dalla legge fallimentare

Concordato

Preventivo

• Definizione forzosa frutto di un piano concordatario non negoziato

• Definizione rimessa al voto del 51% dei creditori della classe

• Il soddisfo dei creditori deve seguire gli ordinari criteri previsti dall’art. 111 L.F., quindi il “waterfall” di legge

Procedura Fallimentare

• Il soddisfo dei creditori deve seguire gli ordinari criteri previsti dall’art. 111 L.F., quindi il “waterfall” di legge

• Quando e quantum stabiliti nel piano di riparto predisposto dalla curatela fallimentare

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II. Le modifiche della Mini Riforma ii. L’art. 182-quinquies

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Finanziamenti interinali/urgenti La Mini Riforma modificato il I° comma del 182-quinquies inserendo che il debitore che presenta:

domanda di ammissione al concordato preventivo o

domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art.182-bis

può chiedere l’autorizzazione, “anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161,

commi secondo e terzo” a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F.

E’ necessaria però l’attestazione che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino

all’omologazione, tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L’autorizzazione può riguardare anche finanziamenti non ancora individuati o oggetto di trattative.

Inoltre, è stato introdotto ex novo il III° comma, che disciplina i finanziamenti urgenti. In

questo caso, anche prima del deposito del piano e della proposta di concordato, è possibile chiedere

al Tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi

dell’art. 111 L.F. , funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale

(in questo caso la formalità non è un’attestazione ma la semplice autocertificazione).

Il Tribunale decide entro 10 giorni, sentito il Commissario Giudiziale.

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II. Le modifiche della Mini Riforma iii. L’art. 163-bis

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La Mini Riforma ha introdotto ex novo l’art. 163-bis che disciplina le c.d. “offerte concorrenti”, con

l’obiettivo di massimizzare il valore del ramo d’azienda da trasferire.

Quando il piano comprende un’offerta che preveda il trasferimento o l’affitto dell’azienda a un soggetto già

individuato anche prima dell’omologa, il Tribunale dispone la ricerca di altri offerenti attraverso un

procedimento competitivo.

Il decreto che dispone l’apertura del procedimento competitivo deve stabilire le modalità di presentazione

delle offerte stesse, prevedendo che ne sia assicurata la comparabilità delle offerte e che vengano

disciplinate le modalità di accesso alle informazioni (data room) e deve fissare un’udienza per l’esame

delle stesse offerte, nonché la modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che

devono prestare gli offerenti e le forme di pubblicità.

La gara può aver luogo alla stessa udienza o ad un’udienza immediatamente successiva ma deve

concludersi prima dell’adunanza dei creditori .

La ricorrente deve modificare la proposta ed il piano di concordato presentato sulla base dell’esito

della gara.

L’art. 163-bis: offerte concorrenti

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II. Le modifiche della Mini Riforma iv. Il Curatore e i tempi della procedura

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Art. 28 - requisiti per la nomina a curatore

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma. È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

Testo vigente prima del D.L. 83/15

Testo successivo alla Riforma del D.L. 83/15

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Art. 28 - ratio e implicazioni delle modifiche

2° comma: l’abolizione del limite temporale dei 2 anni

• Chi ha contribuito al dissesto dell’impresa non può MAI diventarne il curatore, qualsiasi sia il tempo trascorso

• Separazione totale tra il ruolo del professionista “Advisor” dell’impresa entrata in crisi e quello del professionista “Curatore”

3° comma: il “track-record” del curatore

• Introduzione di un criterio meritocratico oggettivo, i.e. quanto risultante dalle relazioni semestrali

• Il criterio soggettivo – cioè il rapporto di fiducia tra professionista e magistrato – deve essere integrato dal track-record positivo del Curatore

4° comma: istituzione del Registro Nazionale

• Istituzione di un Registro dei Curatori, Commissari Giudiziali e Liquidatori Giudiziari: trasparenza sulle nomine da un lato e sull’operato del professionista dall’altro

• Il track-record completo del professionista diventa per la prima volta fruibile per il pubblico

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Art. 104-ter - nuovi tempi della procedura fallimentare

Dichiarazione di fallimento

Inventario

Programma di Liquidazione

Chiusura

Orizzonte temporale limitato a 2 anni

Il 1° comma stabilisce i termini perentori per la predisposizione del PdL - cioè 180 giorni al massimo dalla sentenza di fallimento - mentre il 2°,3°e 4° comma stabiliscono i termini perentori per l’esecuzione del Programma di Liquidazione.

Il termine entro il quale deve essere completata la liquidazione dell’attivo non può in ogni caso eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. “Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine”.

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Compatibilità con le attuali prassi operative

• “Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale”

• La riforma norma quella che è già prassi consolidata

Art. 39

Compenso del Curatore

• “Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità ...[omissis]”

• L’istituzione di un “canale preferenziale per le controversie fallimentari” è un’ ottima teoria, ma nella pratica è compatibile con i carichi di lavoro dei Tribunali? Di quanto si accorcerà la vita media delle controversie?

Art. 43

Rapporti processuali

• “I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento…[omissis]”

• La riforma stabilisce un automatismo nell’acquisizione al patrimonio del fallimento senza necessità di intraprendere l’azione revocatoria ordinaria

Art. 64

Atti a titolo gratuito

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Compatibilità con l’attuale prassi nelle vendite

• “Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati il curatore effettua la pubblicità prevista dall’art. 490 co. 1 c.p.c. almeno trenta giorni prima dell’inizio della procedura competitiva”

•La previsione di pubblicità almeno trenta giorni prima dell’asta introdotta dalla norma recepisce quella che è già una prassi consolidata.

• L’intento della riforma è quello di velocizzare le vendite nell’attuale periodo di crisi attraverso l’accoglimento anche di offerte con pagamenti rateali

• Il pagamento rateale però genera la questione dell’immissione anticipata nel possesso, per cui il Tribunale ha ritenuto di non dover prevedere, nelle nuove disposizioni di vendita, un pagamento superiore a 120 giorni

Art. 107

Modalità delle vendite

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• “Il curatore ha la responsabilità del rispetto dei termini per la chiusura della procedura, non può “rifugiarsi” dietro la lentezza dei tempi dei giudizi

• La chiusura della procedura di fallimento infatti non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il Curatore mantiene la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi del giudizio

• La legge 132/2015 che ha convertito il decreto legge 83/2015 ha cambiato l’ordine delle priorità per il Curatore.

• La principale responsabilità si è spostata dalla massimizzazione dell’attivo e quindi del soddisfo dei creditori alla velocità ed efficienza nella chiusura della procedura

• “Sopravviveranno” quindi i curatori più efficienti e veloci, il che implica una struttura adeguata (per quanto non tale requisito non sia stato recepito dalla L.132/15)

Art. 118 Casi di chiusura e

Art. 120 Effetti della

Chiusura

Artt. 118-120 – finisce il fallimento ma non il curatore

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Maggiore rapidità = minore soddisfazione?

Maggiore rapidità

Minor soddisfazio

ne

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III.Le modifiche ex D.L. 59/2019 convertito dalla L. 119/2016

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Il DL 59/16, c.d. “Decreto Banche” Sono state apportate rilevanti variazioni al codice di procedura civile in materia di esecuzione

forzata, pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare (modifiche al patto marciano e al

pegno mobiliare non possessorio).

Ai nostri fini, in questa sede, ci soffermeremo sulle modifiche che più direttamente riguardano

la legge fallimentare, in particolare quelle che riguardano le attività ed i poteri degli Organi della

procedura e la possibilità di ricorrere a modalità telematiche per la gestione della procedura.

In particolare c’è una forte spinta verso l’utilizzo di piattaforme telematiche: PCT, Udienze telematiche,

Aste Telematiche mobiliari e immobiliari, Data Room.

L’art. 3 D.L. n. 59/2016 prevede l’istituzione del Registro elettronico delle procedure di espropriazione

forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, da tenersi

presso il (ed a cura del) Ministero della Giustizia: grande banca dati di informazioni consentirà di tenere

sotto controllo con grande precisione, il numero delle procedure concorsuali, le consistenze di attivo e

passivo di ognuna di esse, l’esito delle procedure di vendita, esecutive e fallimentari, la consistenza dei

NPL e la valutazione per la loro cessione. Fornirà utili dati per l’analisi del sistema economico e

giudiziario.

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III.Le modifiche ex D.L. 59/2019 convertito dalla L. 119/2016

i) attività e poteri degli Organi della procedura

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Attività e poteri degli Organi della Procedura

COMITATO

DEI CREDITORI

GIUDICE DELEGATO

TRIBUNALE

CURATORE FALLIMENTARE

(nel concordato invece COMMISSARIO GIUDIZIALE e LIQUIDATORE GIUDIZIALE)

Le modifiche delle disposizioni in materia di

fallimento e procedure concorsuali introdotte dal

D.L. 59/16 convertito con la L. 119/2016

impattano sull’attività e i poteri degli

Organi della Procedura.

Il Tribunale è organo della procedura ma il suo

ruolo è l’unico – tra gli organi della procedura –

che non è stato modificato dal D.L. 59/2016.

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Potere del curatore di accesso alle banche dati L’art. 5 del D.L. 59/16 ha inserito nell’art. 155-sexies disp.att.c.p.c. anche che “Ai fini del recupero o della

cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime

disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito,

anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale

nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al

giudice del procedimento”.

In ogni caso la nuova disposizione ha un carattere innovativo e di favore per le procedure, in quanto

prima – qualora si fossero volute intraprendere azioni recuperatorie di carattere espropriativo - l’indagine

telematica sarebbe stata possibile solo a condizione di disporre di un titolo esecutivo e solo previa

autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Con la nuova disposizione si consente agli organi di gestione delle procedure concorsuali di

decidere sempre – prima di acquisire un titolo esecutivo e anzi proprio nella prospettiva se acquisirlo o

meno – se sia il caso di agire in giudizio (in via cognitoria o esecutiva) per il recupero di attivo in presenza o

in assenza di beni di cui sia titolare il debitore, così evitando spese processuali tanto inutili/ingenti.

Anche la giustizia civile ha il suo “Big Brother” orwelliano con l’Anagrafe Tributaria e sarà seguita a ruota

anche dalla giustizia penale.

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III.Le modifiche ex D.L. 59/2019 convertito dalla L. 119/2016 ii) le modalità telematiche

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Comitato dei Creditori – Costituzione telematica L’art. 6 del D.L. alla lettera a) interviene sull’art. 40 L.F. relativo alla nomina del Comitato, aggiungendo al

5° comma la disposizione “Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche

per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione

dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente” .

Prima di tale modifica, il Curatore – a norma del 3° comma - doveva convocare “fisicamente” il Comitato

entro 10 giorni dalla nomina e non era prevista espressamente dalla norma l’accettazione (comunque in

realtà sempre già richiesta nella prassi dei Tribunali). Modifica utile perché in precedenza vi era grande

difficoltà per costituire il comitato. La semplificazione dovrebbe agevolare la formazione del Comitato.

L’utilizzo del mezzo telematico era in realtà già previsto, proprio in relazione all’attività del

Comitato dei Creditori, dall’art. 41, 3° comma L.F., con riguardo, in particolare, alle modalità di

espressione del voto da parte dei suoi componenti: “Il voto può essere espresso in riunioni collegiali,

ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico e telematico, purché sia possibile conservare la

prova della manifestazione di voto”.

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Udienza telematica – le nuove disposizioni L’art. 6 del D.L. 59/2016 ha modificato l’art. 95 L.F. relativo al procedimento di formazione dello

stato passivo e l’udienza di verifica dei crediti, aggiungendo al III° comma un ulteriore periodo per

cui “In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che

l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva

partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della

procedura da soggetti terzi” .

Identica modifica è stata inserita con il comma 2-bis anche nell’art. 163 L.F. , relativo all’adunanza

dei creditori nel concordato preventivo, prevedendo la possibilità per il Tribunale, nel decreto di

ammissione, di scegliere di effettuare l’udienza in via telematica in base al numero dei creditori e all’entità

del passivo.

Qualora si opti per lo svolgimento dell’udienza di verifica dello stato passivo in modalità telematica, spetta

al Giudice Delegato indicarne le specifiche in un apposito disciplinare da depositare almeno 10

giorni prima dell’udienza.

E’ ragionevole ritenere che la scelta favorevole all’udienza telematica verrà fatta quando sia elevato il

numero dei creditori e sia altrettanto elevata l’entità del passivo (pensiamo a casi come l’Ilva di Taranto!).

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Udienza telematica – modalità

GIUDICE

DELEGATO

CREDITORI/

AVVOCATI

Udienza fisica in Tribunale

CURATORE/

COMMISSARIO

GIUDICE

DELEGATO

CREDITORI/

AVVOCATI

CURATORE/

COMMISSARIO

VIDEOCONFERENZA

- STREAMING

Udienza in streaming

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Udienza telematica – nella pratica, Fallco La piattaforma Fallco, utilizzata per la gestione delle procedure concorsuali, è già in grado da

qualche settimana di gestire le udienze per via telematica.

La storica funzione di Fallco relativa alle gestione delle udienze di verifica crediti è stata implementata con la possibilità di effettuare le udienze per via telematica, con le seguenti modalità:

l'accesso è consentito ad ogni Creditore, che si deve semplicemente registrare al link generato da Fallco e valido per quella determinata udienza;

l'udienza è tenuta dal G.D., mediante Fallco, con la possibilità di attivare/disattivare i microfoni dei partecipanti;

anche i creditori presenti nella stanza del G.D. possono vedere ed interagire nell'udienza;

l'udienza può essere registrata e conservata

se necessario, è possibile condividere documenti per eventuali approfondimenti.

I requisiti tecnici richiesti sono i seguenti:

connessione internet (ADSL o anche connessione via chiavetta),

computer dotato di webcam e microfono, ipad/similari, smartphone,

installazione sul computer del software di condivisione "udienza telematica". (operazione veloce e semplice. Per i meno esperti è a disposizione il servizio di help desk telefonico) .

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Udienza telematica – video

https://youtu.be/_g0a-PDZ-nU

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L’art. 175 L.F. “Discussione sulla proposta di concordato” prevedeva già che

“Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le

proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai

sensi dell’articolo 163, comma quarto. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le

quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare

contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non

ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.”

Il D.L. 59/2016 ha modificato il 2°comma dell’art. 175 L.F., precisando che, “Quando

il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione

sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è

disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato

almeno dieci giorni prima dell'adunanza”.

Discussione su proposte concorrenti - via telematica nel disciplinare

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IV.Le ipotesi di Riforma organica all’esame della Camera

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In corso di esame

• Proposta di legge delega preparata dalla Commissione Rordorf

• Disegno di legge: "Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza" (Già articolo 15 del disegno di legge n. 3671, stralciato con deliberazione dall'Assemblea il 18 maggio 2016 )

Atto Camera: 3671-

ter

• Proposta di legge: ABRIGNANI ed altri: "Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi" (865)

Atto Camera: 865

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Fine del concordato liquidatorio

L’art. 6 dello schema di disegno di legge recante delega al Governo per la riforma organica

delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza prevede alcune novità in materia di

concordato preventivo. Fra le modifiche, si segnala l’inammissibilità di domande che, in virtù del loro

contenuto sostanziale, abbiano natura essenzialmente liquidatoria.

L’accesso al concordato preventivo sarà riconosciuto solo all’imprenditore in situazione di crisi reversibile,

che deposita una proposta di superamento di tale stato critico, con la prosecuzione, anche indiretta,

dell’attività aziendale, sulla base di un adeguato piano.

Il debitore, se vuole approdare al concordato dovrà dimostrare di essere in grado di dare continuità alla

propria attività aziendale, in termini diretti od indiretti, abbandonandola invece nelle mani di un

curatore in caso il business che la alimenta non sia più in grado di generare flussi virtuosi, neppure a

seguito di una ristrutturazione.

Agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati è stato invece affidato il compito di risolvere la crisi

attraverso accordi diretti con le banche, che in futuro saranno il vero ago della bilancia per la definizione

della crisi.

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Flash sulle altre riforme che verranno Non più “fallimento” ma “liquidazione giudiziale”, meno vessatoria anche nel nome.

Introduzione della nuova figura del giudice specializzato, che si occuperà prettamente di crisi aziendali.

Tali giudici si occuperanno però solo dei giudizi e procedure concorsuali di maggiore importanza ed entità.

Le normali procedure di sovraindebitamento rimarranno invece competenza dei tribunali ordinari.

A questo si aggiunge anche una nuova disciplina riguardante i gruppi di impresa, sia con riferimento

al concordato di gruppo che alla liquidazione giudiziale (fallimento) di gruppo con un solo tribunale

competente in materia. Prevista inoltre l’istituzione degli obblighi dichiarativi per essi, nonché il deposito

presso lo stesso tribunale di un bilancio consolidato specifico, da approvare.

Inoltre è stata aggiunta la possibilità di usufruire di una procedura extragiudiziale di allerta, nonché di

composizione anticipata delle aziende in difficoltà finanziarie.

L’obbligo di segnalazione posto a carico dell’organo di controllo sindacale oltre che degli organi di

revisione in via cumulativa andrebbe a colmare la c.d. “twilight zone”, ossia quella fase del dissesto

aziendale prodromica allo stato di crisi, che se tempestivamente denunciata potrebbe consentire soluzioni di

salvataggio e conservazione dell’impresa.

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Dott.ssa Deborah Setola Studio Vergallo Brivio & Associati [email protected]