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1 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA - ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA RIFORMA RORDORF Le Procedure di «Allerta» preventive alla crisi aziendale Il ruolo degli Amministratori e dei Sindaci Reggio Emilia, 28 novembre 2018 IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE IN CRISI (Prof. Avv. Sido Bonfatti) Studio Legale Iuris - Modena

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UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA -

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

DI REGGIO EMILIA

RIFORMA RORDORFLe Procedure di «Allerta» preventive alla crisi aziendale

Il ruolo degli Amministratori e dei Sindaci

Reggio Emilia, 28 novembre 2018

IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE IN CRISI(Prof. Avv. Sido Bonfatti)

Studio Legale Iuris - Modena

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PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

₋ Attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità «Piano»• Art. 57 C.C.I.• Art. 67, co. 3, lett. d) l. fall.

₋ Presupposti soggettivo ed oggettivo:- art. 57 C.C.I.- artt. 67, co. 3, lett. d) l. fall.

₋ Incentivi ed effetti• «Esenzione» dalla revocatoria:

- art. 166, co. 3, lett. d) C.C.I.- art. 67, co. 3, lett. d) l. fall.

• «Esimente» penale:- art. 25 C.C.I.- art. 217-bis l. fall.

• Neutralità fiscale dello «stralcio»:- art. 88, co. 4, d.P.R. n. 917/1986

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PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

CODICE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA (Rordorf)

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISICapo I

Sezione IArticolo 60Piani attestati di risanamento1. L’imprenditore, anche non commerciale, può predisporre unpiano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire ilrisanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assi-curare il riequilibrio della situazione finanziaria.2. Il piano deve avere forma scritta, data certa e deve indicare:la situazione economico-patrimoniale e finanziariadell’impresa;le principali cause della crisi;la definizione delle strategie d’intervento e dei tempi necessariper assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;la specifica indicazione dei creditori e dell’ammontare deicrediti per cui si propone la rinegoziazione e lo stato delletrattative;la specifica indicazione degli apporti di finanza nuova;l’indicazione e i tempi delle azioni da compiersi checonsentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumentida adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e lasituazione in atto. Al piano debbono essere allegati i documentidi cui all’articolo 43.3. Un professionista indipendente designato dal debitore deveattestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.4. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese surichiesta del debitore.

LEGGE FALLIMENTARE

Articolo 67, comma 3, lett.d)Non sono soggetti all'azionerevocatoria:d) gli atti, i pagamenti e legaranzie concesse su beni deldebitore purché posti in esserein esecuzione di un piano cheappaia idoneo a consentire ilrisanamento della esposizionedebitoria dell'impresa e adassicurare il riequilibrio dellasua situazione finanziaria; unprofessionista indipendentedesignato dal debitore, iscrittonel registro dei revisori legalied in possesso dei requisitiprevisti dall'art. 28, lettere a) eb) deve attestare la veridicitàdei dati aziendali e lafattibilità del piano; ilprofessionista è indipendente…. Omissis

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Art. 56Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

1. L’imprenditore, anche non commerciale, puòpredisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaiaidoneo a consentire il risanamento dell’esposizionedebitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibriodella situazione finanziaria.2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:a) la situazione economico-patrimoniale e finanziariadell’impresa;b) le principali cause della crisi;c) le strategie d’intervento e dei tempi necessari perassicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;d) i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali sipropone la rinegoziazione e lo stato delle trattative;e) gli apporti di finanza nuova;f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono diverificarne la realizzazione, nonché gli strumenti daadottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e lasituazione in atto.3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cuiall’articolo 39.4. Un professionista indipendente deve attestare laveridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica egiuridica del piano.5. Il piano può essere pubblicato nel registro delleimprese su richiesta del debitore.6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere inesecuzione del Piano devono essere provati periscritto e devono avere data certa.

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PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

CODICE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA (Rorforf)

Articolo 171, co. 3, lett. d)

3.Non sono soggetti all'azione revocatoria:

d) gli atti compiuti, i pagamenti effettuati e le garanzieconcesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione delpiano debitamente attestato di cui all’articolo 60 o di cuiall’articolo 288 e in esso adeguatamente indicati; l’esclusioneopera altresì con riguardo all’azione revocatoria ancheordinaria; l’esclusione non si applica in caso di attestazionefalsa o di dolo o colpa grave dell’attestatore, in caso di dolo ocolpa grave del debitore, nel caso in cui al momento delcompimento dell’atto, del pagamento o della costituzione dellagaranzia sia manifesto lo scostamento tra gli obiettivi del pianoe la situazione in atto;

LEGGE FALLIMENTARE

Articolo 67, co. 3, lett. d)Non sono soggetti all'azionerevocatoria:

d) gli atti, i pagamenti e legaranzie concesse su beni deldebitore purché posti in esserein esecuzione di un piano cheappaia idoneo a consentire ilrisanamento della esposizionedebitoria dell'impresa e adassicurare il riequilibrio dellasua situazione finanziaria; unprofessionista indipendentedesignato dal debitore, iscrittonel registro dei revisori legalied in possesso dei requisitiprevisti dall'art. 28, lettere a) eb) deve attestare la veridicitàdei dati aziendali e lafattibilità del piano; ilprofessionista è indipendente…. Omissis

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Articolo 166, co. 3, lett. d)

3.Non sono soggetti all'azione revocatoria:

d) gli atti compiuti, i pagamenti effettuati e le garanzieconcesse su beni del debitore posti in essere inesecuzione del piano debitamente attestato di cuiall’articolo 56 o di cui all’articolo 284 e in esso indicati.L’esclusione non opera in caso di dolo o colpa gravedell’attestatore, o di dolo o colpa grave del debitore,quando il creditore ne era a conoscenza al momento delcompimento dell’atto, del pagamento o dellacostituzione della garanzia. L’esclusione opera anchecon riguardo all’azione revocatoria ordinaria.

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PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

PUNTI DI ATTENZIONE

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- Limitazione ai «Piani» da eseguire tramite «Accordi»- Limitazione ai «Piani» da eseguire tramite «Accordi con i creditori»- Il dubbio sulla legittimazione alla designazione dell’Attestatore- L’ampliamento dell’oggetto dell’Attestazione: - la «fattibilità economica»

- la «fattibilità giuridica»- La permanente incoerenza tra «esenzione» dei pagamenti dei crediti

derivanti da finanziamenti concessi in esecuzione del «Piano», e mancataprededuzione dei crediti non soddisfatti

- Il dubbio sulla «esenzione» dei pagamenti di debiti pregressi (mancatariproduzione della disciplina dei «fornitori strategici»).

- Effetti del dolo o della colpa grave dell’Attestatore o del debitore,conosciuti dal creditore.

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ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

₋ La definizione di «Accordo di Ristrutturazione» (art. 57 C.C.I.; art. 182 – bis l.fall.)

₋ Presupposti soggettivo ed oggettivo:- art. 57 C.C.I. («imprenditore non minore»)- art. 182-bis l.fall

₋ «Incentivi»• «Esenzione» dalla revocatoria• «Esimente penale»• Neutralità fiscale dello «stralcio»: - art. 88, co. 4, d.P.R. n. 917/1986• Immediata deducibilità della perdita: - art. 101, co. 5, d.P.R. N. 917/1986• PREDEDUZIONE: - art. 46, co.4, C.C.I. («atti legalmente compiuti»); art. 6, co. 1,

lett. d), C.C.I. («i crediti sorti durante le procedureconcorsuali…»)- art. 99 C.C.I.; art. 101 C.C.I.; art. 102 C.C.I.- art. 182–quater l. f.; art. 182–quinques l. f.; art. 167 l.f.

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₋ Il procedimento unitario di accesso alla procedura (art. 44 ss. C.C.I.)• Schema di decreto legislativo «RORDORF»: «emersione precoce» o differimento alle

«calende greche»?• Lo «Accordo in bianco» (artt. 44 e 46 e C.C.I.).

₋ La concessione di «misure cautelari e protettive» (art. 54, co. 3, C.C.I.):• Equivalenza alla «istanza di sospensione» (art. 182 – bis, co. 6, l. fall.)• Incertezza della collocazione temporale

₋ Lo sviluppo del procedimento (art. 55 C.C.I.)

₋ Coobbligati e soci illimitatamente responsabili: - art. 59 C.C.I.

₋ Effetti sull’imprenditore• Necessità di autorizzazione giudiziale per atti di straordinaria amministrazione: art. 46

C.C.I.

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ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

CODICE DI COMPOSIZIONEDELLA CRISI D’IMPRESA(Rordorf)

Articolo 171, co. 3, lett e)

3. Non sono soggetti all’azionerevocatoria:

e) gli atti compiuti, i pagamentieffettuati e le garanzie concesse subeni del debitore posti in essere inesecuzione del Concordatopreventivo e dell’accordo diristrutturazione omologato e in essiadeguatamente indicati; nonché gliatti, i pagamenti e le garanzielegalmente compiuti, eseguiti ocostituiti dal debitore dopo ildeposito della domanda di accessoal Concordato preventivo oall’accordo di ristrutturazione.L’esclusione opera anche conriguardo all’azione revocatoriaanche ordinaria.

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LEGGE FALLIMENTARE

Articolo 67, co. 3, lett e)

Non sono soggetti all’azionerevocatoria:

e) gli atti, i pagamenti e le garanzieposti in essere in esecuzione delConcordato preventivo, nonchédell’accordo omologato ai sensidell’articolo 182 – bis, nonché gliatti, i pagamenti e le garanzielegalmente posti in essere dopo ildeposito del ricorso di cui all’articolo161.

Articolo 166, co. 3, lett. e)

3. Non sono soggetti all’azione revocatoria:

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del Concordato preventivo dell’accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al Concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione. L’esclusione opera con riguardo all’azione revocatoria ordinaria.

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ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

PUNTI DI ATTENZIONE

- Incertezza sulle modalità di accesso (il «procedimento unitario»)- Mancanza di una disciplina specifica per i casi di dolo/ colpa grave (in materia di

«esenzione»)- Mancanza di una disciplina specifica per i casi di «scostamenti» (in materia di

«esenzione»)- Abolizione della disciplina del pagamento dei «fornitori strategici» (art. 100)- Ipotesi di «esenzione» da revocatoria relativa ad atti posti in essere in corso di

procedura: contraddittorietà rispetto all’istituto della «consecuzione di procedureconcorsuali»

- Mancata corrispondenza tra ipotesi di negazione della prededuzione, perfinanziamenti concessi in situazioni anormali, e di mancata esclusione della«esenzione» per gli eventuali pagamenti degli stessi finanziamenti.

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AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI CREDITI PREGRESSI I MUTUI IPOTECARI IN CORSO

Articolo 100 Schemadi d. lgs BONAFEDE Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si apllica, in deroga al disposto dell’articolo 154, comma 2 al rimborso delle rate a scadere dal contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato dalla liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede I diritti degli altri creditori.

Articolo 105 Schema di d. lgs. “Rordorf”Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 48 e 92 può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate dal debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.2. La disciplina di cui al comma precedente si applica al rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale se il debitore concordatario, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.3 Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 48, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, alle condizioni e termini di cui al primo comma e al secondo comma ultima parte, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azionerevocatoria disciplinata dal presente codice.

Art. 182-quinquies comma 55. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria perpagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182- bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182- bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 6736

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CONVENZIONE DI MORATORIA

ART 66 C. C. I.Convenzione di moratoria

1. La convenzione di moratoria intervenuta tra unimprenditore, anche non commerciale, e i suoicreditori, diretta a disciplinare in via provvisoria glieffetti della crisi e avente ad oggetto la dilazionedelle scadenze dei crediti, la rinuncia o lasospensione delle azioni esecutive e conservative eogni altra misura che non comporti rinuncia alcredito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codicecivile, è efficace anche nei confronti dei creditori nonaderenti che appartengano alla medesima classe.2. Ai fini di cui al primo comma occorre che: a) tutti icreditori appartenenti alla classe siano stati informatidell’avvio delle trattative o siano stati messi incondizione di parteciparvi in buona fede e abbianoricevuto complete e aggiornate informazioni sullasituazione patrimoniale, economica e finanziaria deldebitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti; b) icrediti dei creditori aderenti appartenenti alla classerappresentino il settantacinque per cento di tutti icreditori appartenenti alla classe, fermo restando cheun creditore può essere titolare di crediti inseriti inpiù di una classe; c) vi siano concrete prospettive chei creditori della medesima classe non aderenti, cuivengono estesi gli effetti della convenzione, possanorisultare soddisfatti all’esito della stessa in misurasuperiore rispetto alla liquidazione giudiziale; d) unprofessionista indipendente, designato dal debitore eiscritto nel registro dei revisori legali, abbia attestatola veridicità dei dati aziendali, l’idoneità dellaconvenzione a disciplinare provvisoriamente glieffetti della crisi, anche in relazione alle possibilisoluzioni della stessa e la ricorrenza delle condizionidi cui alla lettera precedente.

ART 182 SEPTIES , co. 5, 6, 5 e 8 L. FALL.

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

5. Quando fra l'impresa debitrice e una o piùbanche o intermediari finanziari viene stipulata unaconvenzione diretta a disciplinare in viaprovvisoria gli effetti della crisi attraverso unamoratoria temporanea dei crediti nei confronti diuna o più banche o intermediari finanziari e siaraggiunta la maggioranza di cui al secondo comma,la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli1372 e 1411 del codice civile, produce effettianche nei confronti delle banche e degliintermediari 94 finanziari non aderenti se questisiano stati informati dell'avvio delle trattative esiano stati messi in condizione di parteciparvi inbuona fede, e un professionista in possesso deirequisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, letterad), attesti l'omogeneità della posizione giuridica edegli interessi economici fra i creditori interessatidalla moratoria.

6. Nel caso previsto dal comma precedente, lebanche e gli intermediari finanziari non aderentialla convenzione possono proporre opposizioneentro trenta giorni dalla comunicazione dellaconvenzione stipulata, accompagnata dallarelazione del professionista designato a normadell'articolo 67, terzo comma, lettera d). Lacomunicazione deve essere effettuata,alternativamente, mediante lettera raccomandata oposta elettronica certificata. Con l'opposizione, labanca o l'intermediario finanziario può chiedereche la convenzione non produca effetti nei suoiconfronti.

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ART 62Convenzione di moratoria

1. La convenzione di moratoria conclusa tra unimprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori,diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti dellacrisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze deicrediti, la rinuncia o la sospensione delle azioniesecutive e conservative e ogni altra misura che noncomporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confrontidei creditori non aderenti che appartengano allamedesima categoria.2. Ai fini di cui al primo comma occorre che: a) tutti icreditori appartenenti alla categoria siano stati informatidell’avvio delle trattative o siano stati messi incondizione di parteciparvi in buona fede e abbianoricevuto complete e aggiornate informazioni sullasituazione patrimoniale, economica e finanziaria deldebitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti; b) icrediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoriarappresentino il settantacinque per cento di tutti icreditori appartenenti alla categoria , fermo restandoche un creditore può essere titolare di crediti inseriti inpiù di una categoria ; c) vi siano concrete prospettiveche i creditori della medesima categoria non aderenti,cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possanorisultare soddisfatti all’esito della stessa in misura noninferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; d) unprofessionista indipendente, designato dal debitore eiscritto nel registro dei revisori legali, abbia attestato laveridicità dei dati aziendali, l’idoneità dellaconvenzione a disciplinare provvisoriamente gli effettidella crisi, anche in relazione alle possibili soluzionidella stessa e la ricorrenza delle condizioni di cui allalettera precedente.

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ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE «SPECIALI»

ARTT. 64-65 C. C. I.

ART 64 - Accordi di ristrutturazione agevolati1. Il limite del sessanta per cento di cui al primo commadell’articolo 61 è sostituito dal trenta per cento quando ildebitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estraneiall’accordo e tale condizione risulti espressamentedall’attestazione di cui al quarto comma dell’articolo 61; b)non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettivetemporanee.ART 65 - Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa1. La disciplina di cui agli articoli 61 e seguenti dell’accordodi ristrutturazione si applica, in deroga agli articoli 1372 e1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordovengano estesi anche ai creditori non aderenti cheappartengano alla medesima classe.2. Ai fini di cui al primo comma occorre che: a) tutti icreditori appartenenti alla classe siano stati informatidell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione diparteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete eaggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale,economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo esui suoi effetti; b) l’accordo abbia carattere non liquidatorio,prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa c) icrediti dei creditori aderenti appartenenti alla classerappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditoriappartenenti alla classe, fermo restando che un creditore puòessere titolare di crediti inseriti in più di una classe; d) icreditori della medesima classe non aderenti cui vengonoestesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti inbase all’accordo stesso in misura superiore rispetto allaliquidazione giudiziale. e) il debitore, oltre agli adempimentipubblicitari ordinari, abbia notificato l’accordo, la domandadi omologazione e i documenti allegati ai creditori ai qualichiede di estendere gli effetti dell'accordo.

ART 182 SEPTIES, CO. 1, 2, 3 e 4 L. FALL.

Accordi di ristrutturazione conintermediari finanziari

1. Quando un'impresa ha debiti versobanche e intermediari finanziari in misuranon inferiore alla metà dell'indebitamentocomplessivo, la disciplina di cuiall'articolo 182-bis, in deroga agli articoli1372 e 1411 del codice civile, è integratadalle disposizioni contenute nei commisecondo, terzo e quarto. Restano fermi idiritti dei creditori diversi da banche eintermediari finanziari.2. L'accordo di ristrutturazione dei debitidi cui all'articolo 182-bis può individuareuna o più categorie tra i creditori di cui alprimo comma che abbiano fra loroposizione giuridica e interessi economiciomogenei. In tal caso, con il ricorso di cuial primo comma di tale articolo, il debitorepuò chiedere che gli effetti dell'accordovengano estesi anche ai creditori nonaderenti che appartengano alla medesimacategoria, quando tutti i creditori dellacategoria siano stati informati dell'avviodelle trattative e siano stati messi incondizione di parteciparvi in buona fede ei crediti delle banche e degli intermediarifinanziari aderenti rappresentino ilsettantacinque per cento dei crediti dellacategoria. Una banca o un intermediariofinanziario può essere titolare di creditiinseriti in più di una categoria.3. Ai fini di cui al precedente comma nonsi tiene conto delle ipoteche giudizialiiscritte dalle banche o dagli intermediarifinanziari nei novanta giorni cheprecedono la data di pubblicazione delricorso nel registro delle imprese. 12

ART 60-61Art. 64 – Accordi di ristrutturazione agevolati

1. La percentuale di cui all’articolo 57, comma 1, èridotta della metà quando il debitore:

a) Non proponga la moratoria dei creditori estranei agliaccordi;

b) Non abbia richiesto e rinunci a richiedere misuraprotettive temporanee.

Art. 61 – Accordi di Ristrutturazione ad efficaciaestesa1. Le disposizioni di cui alla presente sezione di

applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 delcodice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordovengano estesi anche ai creditori non aderenti cheappartengono alla medesima categoria.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:a) Tutti i creditori appartenenti alla categoria siano statiinformati dell’avvio delle trattative, siano stati messi incondizione di parteciparvi in buona fede e abbianoricevuto complete e aggiornate informazioni sullasituazione patrimoniale, economica e finanziaria deldebitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;b) l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendola prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta oindiretta ai sensi dell’articolo 84, comma 2, e che icreditori vengano soddisfatti in misura significativa oprevalente dal ricavato della continuità aziendale;c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti allacategoria rappresentino il settantacinque per cento ditutti i creditori appartenenti alla categoria, fermorestando che un creditore può essere titolare di creditiinseriti in più di una categoria;d) i creditori della medesima categoria non aderenti cuivengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultaresoddisfatti in base all’accordo stesso in misura noninferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

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3. Restano fermi i diritti dei creditori nonappartenenti alla classe individuata nell’accordo.4. Il provvedimento del tribunale di cuiall’articolo 52 è notificato anche ai creditori dellamedesima classe non aderenti cui vengono estesigli effetti dell’accordo che possono proporreopposizione ai sensi del secondo comma delmedesimo articolo.5. In nessun caso, per effetto dell’accordo diristrutturazione, ai creditori ai quali è stato estesol’accordo possono essere imposti l'esecuzione dinuove prestazioni, la concessione di affidamenti,il mantenimento della possibilità di utilizzareaffidamenti esistenti o l'erogazione di nuovifinanziamenti. Non è considerata nuovaprestazione la prosecuzione della concessione delgodimento di beni oggetto di contratti dilocazione finanziaria già stipulati.

4. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitarigià previsti, deve notificare il ricorso e ladocumentazione di cui al primo commadell'articolo 182-bis alle banche e agliintermediari finanziari ai quali chiede diestendere gli effetti dell'accordo. Per costoro iltermine per proporre l'opposizione di cui alquarto comma del medesimo articolo decorredalla data della notificazione del ricorso. Iltribunale procede all'omologazione previoaccertamento, avvalendosi ove occorra di unausiliario, che le trattative si siano svolte in buonafede e che le banche e gli intermediari finanziariai quali il debitore chiede di estendere gli effettidell'accordo: a) abbiano posizione giuridica einteressi economici omogenei rispetto a quellidelle banche e degli intermediari finanziariaderenti; b) abbiano ricevuto complete edaggiornate informazioni sulla situazionepatrimoniale, economica e finanziaria deldebitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, esiano stati messi in condizione di partecipare alletrattative; c) possano risultare soddisfatti, in baseall'accordo, in misura non inferiore rispetto allealternative concretamente praticabili.

…….7. In nessun caso, per effetto dell’accordo diristrutturazione, ai creditori ai quali è stato estesol’accordo possono essere imposti l'esecuzione dinuove prestazioni, la concessione di affidamenti,il mantenimento della possibilità di utilizzareaffidamenti esistenti o l'erogazione di nuovifinanziamenti. Non è considerata nuovaprestazione la prosecuzione della concessione delgodimento di beni oggetto di contratti dilocazione finanziaria già stipulati.

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e) il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda diomologazione e i documenti allegati ai creditori neiconfronti dei quali chiede di estendere gli effettidell’accordo.3. I creditori della medesima categoria non aderenti aiquali il debitore chiede di estendere gli effettidell’accordo possono proporre opposizione ai sensidell’articolo 48, comma 4. Per essi, il termine perproporre opposizione decorre dalla data dellacomunicazione.4. In nessun caso, per effetto dell’accordo diristrutturazione, ai creditori ai quali è stato estesol’accordo possono essere imposti l’esecuzione di nuoveprestazioni, la concessione di affidamenti, ilmantenimento della possibilità di utilizzare affidamentio l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non èconsiderata nuova prestazione la prosecuzione dellaconcessione del godimento di beni oggetto di contrattidi locazione finanziaria già stipulati.5. Quando un’impresa ha debiti verso banche eintermediari finanziari in misura non inferiore alla metàdell’indebitamento complessivo, l’accordo diristrutturazione dei debiti può individuare una o piùcategorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fraloro posizione giuridica ed interessi economiciomogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cuiall’articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre lacondizione prevista dal comma 2, lettera b), che glieffetti dell’accordo vengano estesi anche ai crediti nonaderenti appartenenti alla medesima categoria. Restanofermi i diritti dei creditori diversi da banche eintermediari finanziari.

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IL QUADRO DEL SOSTEGNO BANCARIO ALLE IMPRESE «IN CRISI»

- «FINANZIAMENTI-PONTE»

- FINANZIAMENTI INTERINALI URGENTI

- FINANZIAMENTI INTERINALI ATTESTATI

- FINANZIAMENTI IN CORSO DI PROCEDURA

- FINANZAMENTI IN ESECUZIONE DEL «PIANO»

- FINANZIAMENTI - SOCI

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I CREDITI PREDEDUCIBILI

Art. 50 C.C.I.Effetti del decreto di concessione dei termini perl’accesso al Concordato Preventivo o al giudizio perl’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione.3. I crediti sorti per effetto degli atti legittimamentocompiuti dal debitore sono prededucibili

Art 9 C.C.I.Prededucibilità dei crediti

1. Sono prededucibili:a) i crediti così espressamente qualificati dalla legge;b) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazionirese dall’organismo di composizione della crisi diimpresa …..;c) i crediti professionali sorti in funzione delladomanda di omologazione degli accordi diristrutturazione ….., nei limiti del 75% e a condizioneche l’accordo sia omologato;d) i crediti professionali sorti in funzione dellapresentazione della domanda di concordato ….., neilimiti del 75% e a condizione che la procedura siaaperta …..;e) i crediti sorti durante le procedure concorsuali per lagestione del patrimonio del debitore, la continuazionedell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organipreposti e le prestazioni professionali necessarie perlegge o richieste dagli organi medesimi.

3. (omissis)

Art. 111 L. FALL.Ordine di distribuzione delle somme.

1. Le somme ricavate dalla liquidazionedell'attivo sono erogate nel seguente ordine:1) per il pagamento dei crediti prededucibili;2) per il pagamento dei crediti ammessi conprelazione sulle cose vendute secondol'ordine assegnato dalla legge;3) per il pagamento dei creditori chirografari,in proporzione dell'ammontare del credito percui ciascuno di essi fu ammesso, compresi icreditori indicati al n. 2, qualora non sia stataancora realizzata la garanzia, ovvero per laparte per cui rimasero non soddisfatti daquesta.2. Sono considerati crediti prededucibiliquelli così qualificati da una specificadisposizione di legge, e quelli sorti inoccasione o in funzione delle procedureconcorsuali di cui alla presente legge; talidebiti sono soddisfatti con preferenza ai sensidel primo comma n. 1).

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2. La prededucibilità permane anche nell’ambitodelle successive procedure esecutive oconcorsuali.

Art. 46Effetti della domanda di accesso al Concordato

preventivo o al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione

4. I crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmentecompiuti dal debitore sono prededucibili.

Art. 6Prededucibilità dei crediti

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dallalegge sono prededucibili;a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazionirese dall’organismo di composizione della crisi diimpresa …..;b) i crediti professionali sorti in funzione delladomanda di omologazione degli accordi diristrutturazione ….., nei limiti del 75% del creditoaccertato e a condizione che l’accordo sia omologato;c) i crediti professionali sorti in funzione dellapresentazione della domanda di concordato ….., neilimiti del 75% e a condizione che la procedura siaaperta …..;d) i crediti legalmente sorti durante le procedureconcorsuali per la gestione del patrimonio del debitore,la continuazione dell’esercizio dell’impresa, ilcompenso degli organi preposti e le prestazioniprofessionali necessarie per legge o richieste dagliorgani medesimi.

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ART 103 C.C.I.Prededuzione

I crediti prededucibili sono soddisfattidurante la procedura alla scadenza previstadalla legge o dal contratto, salvi i diritti deicreditori ipotecari, pignoratizi o conprivilegi speciali

ART 111BIS, co. 3 e co. 4, L.FALL.Disciplina dei crediti prededucibili

3. I crediti prededucibili sorti nel corso delfallimento che sono liquidi, esigibili e non contestatiper collocazione e per ammontare, possono esseresoddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto sel'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfaretutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essereautorizzato dal comitato dei creditori ovvero dalgiudice delegato.4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deveavvenire secondo i criteri della graduazione e dellaproporzionalità, conformemente all'ordine assegnatodalla legge.

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Art. 98Prededuzione nel Concordato preventivo

I crediti prededucibili sono soddisfatti durante laprocedura alla scadenza prevista dalla legge o dalcontratto

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«FINANZIAMENTI - PONTE»

ART 104Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologa del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei

debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui all’articolo 48e nei casi previsti dagli articoli 61, 64, 65, 92, può chiedere conricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del depositodella documentazione che deve essere allegata alla domanda, acontrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta diemissione di garanzie, prededucibili, funzionali:a)………………………………………………………………………………………………………………….....; b) all’apertura eallo svolgimento di tali procedure, o comunque c)………………………………………………………. La richiestapuò avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di creditoautoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda dicui al primo comma.2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che

il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioniper cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe gravepregiudizio per l’attività aziendale, il prosieguo della proceduraovvero le ragioni dei creditori. Il ricorso deve essere accompagnatodalla relazione di un professionista indipendente, che attesti lasussistenza di uno o più dei requisiti dei cui al precedente comma 1,lettera a), b) o c).3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito ilcommissario giudiziale e, se del caso, sentiti senza formalità iprincipali creditori, decide in camera di consiglio con decretomotivato entro quindici giorni dal deposito dell’istanza diautorizzazione.4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno oipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti come sopraautorizzati.5. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazionegiudiziale, i finanziamenti come sopra autorizzati non potrannobeneficiare della prededuzione laddove risulti congiuntamente che:a) il ricorso o l’attestazione di cui al

ART 182 QUATER, co. 2 L.FALL.

2. Sono parificati ai creditidi cui al primo comma icrediti derivanti dafinanziamenti erogati infunzione della presentazionedella domanda diammissione alla proceduradi concordato preventivo odella domanda diomologazione dell'accordodi ristrutturazione dei debiti,qualora i finanziamentisiano previsti dal piano dicui all'articolo 160 odall'accordo diristrutturazione e purché laprededuzione siaespressamente disposta nelprovvedimento con cui iltribunale accoglie ladomanda di ammissione alconcordato preventivoovvero l'accordo siaomologato.

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ART 99

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di

ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agliarticoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87,quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, puòchiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, ancheprima del deposito della documentazione che deve essereallegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasiforma, compresa la richiesta di emissione di garanzie,prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendalesino all’omologa del concordato preventivo o dell’accordo diristrutturazione dei debiti ovvero all’apertura e allosvolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali allamiglior soddisfazione dei creditori.

2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento dellelinee di credito autoliquidanti in essere al momento deldeposito della domanda di cui al comma 1.

3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti,che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicarele ragioni per cui l’assenza di tali finanziamentideterminerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale o peril prosieguo della procedura. Il ricorso deve essereaccompagnato dalla relazione di un professionistaindipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui alcomma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali allamigliore soddisfazione dei creditori. La relazione non ènecessaria quando il tribunale ravvisa l’urgenza di provvedereper evitare un danno grave ed irreparabile all’attivitàaziendale.

4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito ilcommissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senzaformalità i principali creditori, decide in camera di consigliocon decreto motivato entro dieci giorni dal depositodell’istanza di autorizzazione.

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precedente secondo comma abbianoesposto dati falsi ovvero omessoinformazioni rilevanti o comunque, ai finidell’ottenimento dell’autorizzazione di cuisopra, il debitore abbia commesso altri attiin frode ai creditori; b) i soggetti cheabbiano erogato tali finanziamenti fossero,o potessero essere sulla base dell’ordinariadiligenza, a conoscenza delle predettecircostanze.

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5. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegnoo ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamentiautorizzati.

6. In caso di successiva apertura della procedura diliquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati nonbeneficiano della prededuzione quando risultacongiuntamente che:a) Il ricorso o l’attestazione di cui al comma 3contengono dati falsi ovvero omettono informazionirilevanti o comunque quando il debitore ha commessoaltri atti in frode ai creditori per ottenere l’autorizzazione;b) Il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato infinanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano lecircostanze di cui alla lettera a).

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«FINANZIAMENTI INTERINALI URGENTI»Art 182 QUINQUIES L.FALL.

Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e

negli accordi di ristrutturazione dei debiti

3. Il debitore che presenta una domanda diammissione al concordato preventivo ai sensidell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza delpiano di cui all'articolo 161, secondo comma, letterae), o una domanda di omologazione di un accordo diristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensidell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere altribunale di essere autorizzato in via d'urgenza acontrarre finanziamenti, prededucibili ai sensidell'articolo 111, funzionali a urgenti necessitàrelative all'esercizio dell'attività aziendale fino allascadenza del termine fissato dal tribunale ai sensidell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza diomologazione di cui all'articolo 182-bis, quartocomma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare ladestinazione dei finanziamenti, che il debitore non èin grado di reperire altrimenti tali finanziamenti eche, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe unpregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Iltribunale, assunte sommarie informazioni sul piano esulla proposta in corso di elaborazione, sentito ilcommissario giudiziale se nominato, e, se del caso,sentiti senza formalità i principali creditori, decide incamera di consiglio con decreto motivato, entro diecigiorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

ART 104 C.C.I.Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologa del concordato preventivo o di un

accordo di ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso dicui all’articolo 48 e nei casi previsti dagli articoli61, 64, 65, 92, può chiedere con ricorso altribunale di essere autorizzato, anche prima deldeposito della documentazione che deve essereallegata alla domanda, a contrarre finanziamentiin qualsiasi forma, compresa la richiesta diemissione di garanzie, prededucibili, funzionali:a) all’esercizio dell’attività aziendale sinoall’omologa del concordato preventivo odell’accordo di ristrutturazione dei debiti;b…………………………………………………c) alla miglior soddisfazione dei creditori. Larichiesta può avere ad oggetto anche ilmantenimento delle linee di credito autoliquidantiin essere al momento del deposito della domandadi cui al primo comma.2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei

finanziamenti, che il debitore non è in grado direperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui 72l’assenza di tali finanziamenti determinerebbegrave pregiudizio per l’attività aziendale, ilprosieguo della procedura ovvero le ragioni deicreditori. Il ricorso deve essere accompagnatodalla relazione di un professionista indipendente,che attesti la sussistenza di uno o più dei requisitidei cui al precedente comma 1, lettera a), b) o c).3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni,sentito il commissario giudiziale e, se del caso,sentiti senza formalità i principali creditori, decidein camera di consiglio con decreto motivato entroquindici giorni dal deposito dell’istanza diautorizzazione.

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ART 99

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di

accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cuiagli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57,60, 61 e 87, quando è prevista la continuazionedell’attività aziendale, può chiedere con ricorso altribunale di essere autorizzato, anche prima deldeposito della documentazione che deve essereallegata alla domanda, a contrarre finanziamenti inqualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione digaranzie, prededucibili, funzionali all’eserciziodell’attività aziendale sino all’omologa del concordatopreventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debitiovvero all’apertura e allo svolgimento di taliprocedure e in ogni caso funzionali alla migliorsoddisfazione dei creditori.

2. La richiesta può avere ad oggetto anche ilmantenimento delle linee di credito autoliquidanti inessere al momento del deposito della domanda di cuial comma 1.

3. Il ricorso deve specificare la destinazione deifinanziamenti, che il debitore non è in grado direperirli altrimenti e indicare le ragioni per cuil’assenza di tali finanziamenti determinerebbe gravepregiudizio per l’attività aziendale o per il prosieguodella procedura. Il ricorso deve essere accompagnatodalla relazione di un professionista indipendente, cheattesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,nonché che i finanziamenti sono funzionali allamigliore soddisfazione dei creditori. La relazione nonè necessaria quando il tribunale ravvisa l’urgenza diprovvedere per evitare un danno grave ed irreparabileall’attività aziendale.

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4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concederepegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia deifinanziamenti come sopra autorizzati.5. In caso di successiva apertura della procedura diliquidazione giudiziale, i finanziamenti come sopraautorizzati non potranno beneficiare dellaprededuzione laddove risulti congiuntamente che: a) ilricorso o l’attestazione di cui al precedente secondocomma abbiano esposto dati falsi ovvero omessoinformazioni rilevanti o comunque, ai finidell’ottenimento dell’autorizzazione di cui sopra, ildebitore abbia commesso altri atti in frode ai creditori;b) i soggetti che abbiano erogato tali finanziamentifossero, o potessero essere sulla base dell’ordinariadiligenza, a conoscenza delle predette circostanze.

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La richiesta può avere ad oggetto anche ilmantenimento di linee di credito autoliquidanti inessere al momento del deposito della domanda.

4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentitoil commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno,sentiti senza formalità i principali creditori, decidein camera di consiglio con decreto motivato entrodieci giorni dal deposito dell’istanza diautorizzazione.

5. Il tribunale può autorizzare il debitore a concederepegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia deifinanziamenti autorizzati.

6. In caso di successiva apertura della procedura diliquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzatinon beneficiano della prededuzione quando risultacongiuntamente che:a) Il ricorso o l’attestazione di cui al comma 3contengono dati falsi ovvero omettonoinformazioni rilevanti o comunque quando ildebitore ha commesso altri atti in frode ai creditoriper ottenere l’autorizzazione;b) Il curatore dimostra che i soggetti che hannoerogato in finanziamenti, alla data dell’erogazione,conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).

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«FINANZIAMENTI INTERINALI ATTESTATI»

ART 104 C.C.I.Finanziamenti prededucibili autorizzati

prima dell’omologa del concordato preventivo o di un accordo di

ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda diaccesso di cui all’articolo 48 e nei casiprevisti dagli articoli 61, 64, 65, 92, puòchiedere con ricorso al tribunale di essereautorizzato, anche prima del deposito delladocumentazione che deve essere allegata alladomanda, a contrarre finanziamenti inqualsiasi forma, compresa la richiesta diemissione di garanzie, prededucibili,funzionali: a) all’esercizio dell’attivitàaziendale sino all’omologa del concordatopreventivo o dell’accordo di ristrutturazionedei debiti;b………………………………………………… c) alla miglior soddisfazione deicreditori. La richiesta può avere ad oggettoanche il mantenimento delle linee di creditoautoliquidanti in essere al momento deldeposito della domanda di cui al primocomma.2. Il ricorso deve specificare la destinazione

dei finanziamenti, che il debitore non è ingrado di reperirli altrimenti e indicare leragioni per cui 72 l’assenza di talifinanziamenti determinerebbe gravepregiudizio per l’attività aziendale, ilprosieguo della procedura ovvero le ragionidei creditori. Il ricorso deve essereaccompagnato dalla relazione di unprofessionista indipendente, che attesti lasussistenza di uno o più dei requisiti dei cuial precedente comma 1, lettera a), b) o c).

Art 182 QUINQUIES L.FALL.

Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo

e negli accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore che presenta, anche ai sensidell'articolo 161, sesto comma, una domanda diammissione al concordato preventivo o unadomanda di omologazione di un accordo diristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo182-bis, primo comma, o una proposta di accordoai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puòchiedere al tribunale di essere autorizzato, ancheprima del deposito della documentazione di cuiall'articolo 161, commi secondo e terzo assunte sedel caso sommarie informazioni, a contrarrefinanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo111, se un professionista designato dal debitore inpossesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzocomma, lettera d), verificato il complessivofabbisogno finanziario dell'impresa sinoall'omologazione, attesta che tali finanziamentisono funzionali alla migliore soddisfazione deicreditori.2. L'autorizzazione di cui al primo comma puòriguardare anche finanziamenti individuatisoltanto per tipologia ed entità, e non ancoraoggetto di trattative.4. Il tribunale può autorizzare il debitore aconcedere pegno o ipoteca o a cedere crediti agaranzia dei medesimi finanziamenti.

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ART 99

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi

di ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agliarticoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61e 87, quando è prevista la continuazione dell’attivitàaziendale, può chiedere con ricorso al tribunale di essereautorizzato, anche prima del deposito delladocumentazione che deve essere allegata alla domanda, acontrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa larichiesta di emissione di garanzie, prededucibili,funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sinoall’omologa del concordato preventivo o dell’accordo diristrutturazione dei debiti ovvero all’apertura e allosvolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionalialla miglior soddisfazione dei creditori.

2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimentodelle linee di credito autoliquidanti in essere al momentodel deposito della domanda di cui al comma 1.

3. Il ricorso deve specificare la destinazione deifinanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirlialtrimenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di talifinanziamenti determinerebbe grave pregiudizio perl’attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Ilricorso deve essere accompagnato dalla relazione di unprofessionista indipendente, che attesti la sussistenza deirequisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamentisono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisal’urgenza di provvedere per evitare un danno grave edirreparabile all’attività aziendale.

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3. Il tribunale, assunte sommarieinformazioni, sentito il commissariogiudiziale e, se del caso, sentiti senzaformalità i principali creditori, decide incamera di consiglio con decreto motivatoentro quindici giorni dal depositodell’istanza di autorizzazione.4. Il tribunale può autorizzare il debitore aconcedere pegno o ipoteca o a cedere creditia garanzia dei finanziamenti come sopraautorizzati.5. In caso di successiva apertura dellaprocedura di liquidazione giudiziale, ifinanziamenti come sopra autorizzati nonpotranno beneficiare della prededuzioneladdove risulti congiuntamente che: a) ilricorso o l’attestazione di cui al precedentesecondo comma abbiano esposto dati falsiovvero omesso informazioni rilevanti ocomunque, ai fini dell’ottenimentodell’autorizzazione di cui sopra, il debitoreabbia commesso altri atti in frode aicreditori; b) i soggetti che abbiano erogatotali finanziamenti fossero, o potesseroessere sulla base dell’ordinaria diligenza, aconoscenza delle predette circostanze.

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4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentitoil commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno,sentiti senza formalità i principali creditori, decide incamera di consiglio con decreto motivato entro diecigiorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione.

5. Il tribunale può autorizzare il debitore a concederepegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia deifinanziamenti autorizzati.

6. In caso di successiva apertura della procedura diliquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzatinon beneficiano della prededuzione quando risultacongiuntamente che:a) Il ricorso o l’attestazione di cui al comma 3contengono dati falsi ovvero omettono informazionirilevanti o comunque quando il debitore hacommesso altri atti in frode ai creditori per ottenerel’autorizzazione;b) Il curatore dimostra che i soggetti che hannoerogato in finanziamenti, alla data dell’erogazione,conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).

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FINANZIAMENTI IN CORSO DI PROCEDURA (nel Concordato preventivo)

ART 99 C. C. I.

Effetti della presentazione della domanda di concordato

1. Dalla presentazione della domanda di accessoal concordato preventivo e sino all’omologazione,il debitore conserva l'amministrazione dei suoibeni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanzadel commissario giudiziale.2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, letransazioni, i compromessi, le alienazioni di beniimmobili e di partecipazioni societarie dicontrollo, le concessioni di ipoteche o di pegno,le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizionidi diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, lerestituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e didonazioni e in genere gli atti eccedenti laordinaria amministrazione, compiuti senzal'autorizzazione scritta del giudice delegato, sonoinefficaci rispetto ai creditori anteriori alconcordato.3. Non costituiscono atti di straordinariaamministrazione gli atti elencati al commaprecedente che per natura e valore rientranonell’ordinaria attività d’impresa del debitore.4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limitedi valore al di sotto del quale non è dovutal'autorizzazione di cui al secondo comma 6.5. (omissis)6. (omissis).

ART 67 L. FALL.

Amministrazione dei beni durante la procedura

1. Durante la procedura di concordato, ildebitore conserva l'amministrazione dei suoibeni e l'esercizio dell'impresa, sotto lavigilanza del commissario giudiziale.2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, letransazioni, i compromessi, le alienazioni dibeni immobili, le concessioni di ipoteche o dipegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, lericognizioni di diritti di terzi, le cancellazionidi ipoteche, le restituzioni di pegni, leaccettazioni di eredità e di donazioni e ingenere gli atti eccedenti l'ordinariaamministrazione, compiuti senzal'autorizzazione scritta del giudice delegato,sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alconcordato.3. Con il decreto previsto dall'articolo 163 ocon successivo decreto, il tribunale puòstabilire un limite di valore al di sotto del qualenon è dovuta l'autorizzazione di cui al secondocomma.

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ART 94Effetti della presentazione della domanda di Concordato

1. Dalla presentazione della domanda di accesso al concordatopreventivo e sino all’omologazione, il debitore conserval'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sottola vigilanza del commissario giudiziale.2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, icompromessi, le alienazioni di beni immobili e dipartecipazioni societarie di controllo, le concessioni diipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, lericognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, lerestituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni ein genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione,compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato,sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.3. L’autorizzazione può essere concessa primadell’omologazione se l’atto è funzionale al migliorsoddisfacimento dei creditori.4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore aldi sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui alsecondo comma 6.5. (omissis)6. (omissis).

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FINANZIAMENTI IN ESECUZIONE DELLA PROCEDURA

ART 106 C.C.I.

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di

ristrutturazione dei debiti

1. I crediti derivanti da finanziamenti effettuati inqualunque forma, ivi compresa l’emissione digaranzie, in esecuzione di un concordato preventivoovvero di un accordo di ristrutturazione dei debitiomologato ed espressamente previsti nel piano ad essisottostante sono prededucibili.2. In caso di successiva ammissione del debitore allaprocedura di liquidazione giudiziale, i predettifinanziamenti non beneficiano della prededuzione sericorre una delle seguenti condizioni:a) il piano sottostante al concordato preventivo oall’accordo di ristrutturazione dei debiti sia risultato,sulla base di una valutazione da riferirsi all’epoca,manifestamente inattuabile sin dall’origine o basatosu dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevantio il debitore abbia compiuto altri atti in frode aicreditori e si possa presumere, sulla basedell’ordinaria diligenza, la conoscenza di dettecircostanze da parte dei soggetti che hanno erogato ifinanziamenti stessi; b) nel corso dell’esecuzione delpiano sottostante al concordato preventivo oall’accordo di ristrutturazione dei debiti si sianoverificati scostamenti tra i dati di piano e i daticonsuntivati tali da rendere, sulla base di unavalutazione da riferirsi all’epoca, il predetto pianomanifestamente inattuabile.

ART 182 QUATER, co. 1, L. FALL.

Disposizioni in tema di procedibilità dei crediti nel concordato

preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

1. I crediti derivanti da finanziamentiin qualsiasi forma effettuati inesecuzione di un concordatopreventivo di cui agli articoli 160 eseguenti ovvero di un accordo diristrutturazione dei debiti omologatoai sensi dell'articolo 182-bis) sonoprededucibili ai sensi e per gli effettidell'articolo 111.

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ART 101Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un

concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti

1. Quando è prevista la continuazione dell’attivitàaziendale, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati inqualunque forma, ivi compresa l’emissione di garanzie, inesecuzione di un concordato preventivo ovvero di unaccordo di ristrutturazione dei debiti omologato edespressamente previsti nel piano ad essi sottostante sonoprededucibili.2. In caso di successiva ammissione del debitore allaprocedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamentinon beneficiano della prededuzione quando il piano diConcordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione deidebiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi almomento del deposito, basato su dati falsi o sulla omissionedi informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti infrode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti chehanno erogato i finanziamenti alla data dell’erogazione,conoscevano tali circostanze.

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FINANZIAMENTI - SOCI

ART 107 C.C.I.

Finanziamenti prededucibili dei soci

1. In deroga all’articolo 2467 codicecivile, il beneficio della prededuzioneprevisto agli articoli 104 e 105 si applica,fino all’ottanta per cento del loroammontare, anche ai finanziamenti erogatidai soci in qualsiasi forma, inclusal’emissione di garanzie e controgaranzie,prima dell'omologa del concordatopreventivo o di un accordo diristrutturazione dei debiti ovvero inesecuzione di un concordato preventivo odi un accordo di ristrutturazione dei debitinel rispetto di quanto previsto in talidisposizioni.

2. Il medesimo beneficio opera per l’interoammontare dei finanziamenti qualora ilfinanziatore abbia acquisito la qualità disocio in esecuzione di un concordatopreventivo o di un accordo diristrutturazione dei debiti.

ART 182-QUATER, co. 3, L. FALL.

Disposizioni in tema di procedibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di

ristrutturazione dei debiti

3. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquiesdel codice civile, il primo e il secondo comma delpresente articolo si applicano anche aifinanziamenti effettuati dai soci fino allaconcorrenza dell'80 per cento del loroammontare. Si applicano i commi primo esecondo quando il finanziatore ha acquisito laqualità di socio in esecuzione dell'accordo diristrutturazione dei debiti o del concordatopreventivo.

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ART. 102Finanziamenti prededucibili dei soci

1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codicecivile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci inqualsiasi forma, incluse l’emissione di garanzie econtrogaranzie, fino all’ottanta per cento del loroammontare.

2. Il medesimo beneficio opera per l’intero ammontare deifinanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito laqualità di socio in esecuzione di un concordato preventivoo di un accordo di ristrutturazione dei debiti.