REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA … · Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente...

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Sentenza Corte Cass. n. 20726-2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza n. 20726-2012 Composta dagli                        Sigg.ri Magistrati: Dott. ROBERTO PREDEN                                               - Primo Pres.te f.f. - Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA                       - Presidente Sezione - Dott. RENATO RORDORF                                         - Consigliere - Dott. ETTORE BUCCIANTE                                                    - Consigliere - Dott. GIOVANNI AMOROSO                                         - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO MAllACANE                                              - Consigliere - Dott. VINCENZO DI CEREO                                                  - Consigliere - 1 / 24

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Sentenza Corte Cass. n. 20726-2012

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza n. 20726-2012

Composta dagli                         Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTO PREDEN                                                - Primo Pres.te f.f. -

Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA                        - Presidente Sezione -

Dott. RENATO RORDORF                                          - Consigliere -

Dott. ETTORE BUCCIANTE                                                     - Consigliere -

Dott. GIOVANNI AMOROSO                                          - Rel. Consigliere -

Dott. VINCENZO MAllACANE                                               - Consigliere -

Dott. VINCENZO DI CEREO                                                   - Consigliere -

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Dott. GIOVANNI MAMMONE                                                - Consigliere -

Dott. ROBERTA VIVALDI                                                       - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14195-2009 proposto da:

ARAGONA GENIALE, ANDREANI ALDO, PROVENZANO ALFREDO,

TURCHI GABRIELE, FUSCALDO LUIGI, PORSO MARIO, CANDIA

GINO, IANNI LUCIO CAMILLO, elettivamente domiciliati

In ROMA, VIA BRUXELLES 59,      presso lo studio dell'avvocato ABBATI BUSSETTIGIORGIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA

EALOVO, per delega in calce al ricorso;

- ricorrenti - contro

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, AZIENDA

SANITARIA N. 1 DI PAOLA OGGI A.S.P. DI COSENZA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 974/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l'Avvocato Giorgio ABBATI BUSSETTI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA, che ha conclusoper l'A.G.O.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Provenzano Alfredo ed altri medici condotti transitati nella ASL n. 1 di Paola, avevanochiesto, con distinti ricorsi notificati tra il 4 dicembre 2001 ed il 14 febbraio 2002, al Tribunale diPaola la condanna dell'ASL al riconoscimento in loro favore della pregressa anzianità diservizio, in ragione del principio della perequazione retributiva di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 761del 1979, dopo che la norma contrattuale che lo impediva - l'art. 133 del d.P.R. n. 384 del 1990- era stata annullata in parte qua dal giudice/amministrativo, e al pagamento delledifferenze retributive a tale titolo spettanti (retribuzione individuale di anzianità - RIA).

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I ricorrenti esponevano che con sentenza n. 640 del 1994 il T.A.R. Lazio aveva annullato l'art.133 cit. riconoscendo in generale il diritto degli ex medici condotti alla percezione dellaretribuzione individuale di anzianità.

L'ASL però non aveva provveduto al pagamento di tali differenze retributive in favore degli ex medici condotti ricorrenti.

Si costituiva I'ASL convenuta ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per ilperiodo precedente il 1° luglio 1998. Nel merito contestava la fondatezza della domanda inragione della peculiarità della figura dell'ex medico condotto che giustificava una disciplinacontrattuale differenziata, quale appunto posta dall'art. 133, secondo comma, cit., la cui asseritaillegittimità era in realtà ancora sub iudice perché pendeva il giudizio d'appello innanzi alConsiglio di Stato.

1. L'adito Tribunale di Paola, con distinte sentenze, dopo aver disposto c.t.u. diretta aquantificare le differenze retributive, riconosceva il diritto dei ricorrenti a percepire le sommerivendicate a titolo di retribuzione individuale di anzianità a decorrere dal 1° luglio 1998, madichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo pregresso. 2. Avverso tale decisione gli originari ricorrenti proponevano appello rilevando che i creditivantati, anche se riferiti ad una fase del rapporto di lavoro antecedente il 30 giugno 1998,trovavano fondamento giuridico in atti della pubblica amministrazione del 2000, atteso che soloda tale data l'ARAN aveva inserito nel contratto di lavoro la disposizione normativa chericonosceva il loro diritto. Assumevano pertanto che oggetto della controversia era il mancatorispetto, da parte dell'ASL, della normativa contrattuale del 2000 e quindi sussisteva lagiurisdizione del giudice ordinario. Concludevano chiedendo alla Corte d'appello l'annullamentodelle sentenze impugnate e la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario anche conriferimento al periodo precedente il 1° luglio 1998.

L'ASL si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

1. La Corte d'appello di Catanzaro, dopo aver proceduto alla riunione dei giudizi, rigettavagli appelli con sentenza del 6 marzo 2008 – 19 giugno 2008, così confermando le pronunce diprimo grado.

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Ha osservato la Corte d'appello che, allorché il pubblico dipendente riferisca le sue pretese adun periodo in parte anteriore e in parte posteriore al 30 giugno 1998, la giurisdizione va ripartitatra giudice ordinario e giudice amministrativo in relazione alle due fasi temporali. Non ha invecealcuna incidenza il comportamento dell'amministrazione ove questa decida di accogliere o direspingere le pretese del pubblico dipendente per il periodo successivo al 30 giugno 1998. Ilriparto di giurisdizione va infatti operato tenendo conto della posizione soggettiva dedotta ingiudizio. Nel caso di specie - ha osservato la corte d'appello - la posizione soggettiva dedotta ingiudizio dagli appellanti e il petitum sostanziale erano collegati a fatti e atti giuridici specifici ecircoscritti nel tempo: il mancato pagamento della retribuzione individuale di anzianità in ragionedel venir meno dell'impedimento costituito dalla prescrizione contenuta nel secondo commadell'art. 133 del d.P.R. n. 384 del 1990 che - prima della sentenza n. 640 del 1994 del Tar Lazio- impediva il riconoscimento degli emolumenti richiesti.

La circostanza poi che per il periodo fino al 30 giugno 1998 i ricorrenti originari avesseropromosso il giudizio in data successiva alla 15 settembre 2000 e quindi fossero incorsi nelladecadenza prevista dall'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, decadenza di naturasostanziale, non comportava il rilievo d'ufficio di tale decadenza da parte del giudice ordinario,che doveva limitarsi a dichiarare il difetto di giurisdizione, così come correttamente aveva fatto ilgiudice di primo grado.

5.  Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione gli originari ricorrenti con tre motivi.

La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 45. comma 17,d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, lamentando che erroneamente la corte d'appello ha negato lagiurisdizione del giudice ordinario per il periodo fino al 30 giugno 1998. Secondo i ricorrenti laretribuzione individuale di anzianità si sostanzia nell'anzianità di servizio e quindi la questioneoggetto del giudizio riguarda innanzi tutto l'anzianità di servizio acquisita che costituisce unaquestione unitaria non suscettibile di frazionamento.

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Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 45,comma 17, cit., e dell'art. 100 c.p.c.. Il diritto alla retribuzione individuale di anzianità e quindi almaturato economico è scaturito dall'annullamento di una norma contrattuale (art. 133, secondocomma, del c.c.n.l. reso esecutivo con d.P.R. n. 384 del 1990); annullamento che èsuccessivamente divenuto definitivo con la sentenza n. 2537 del 27 aprile 2004 del Consiglio diStato confermativa della sentenza n. 640 del 1994 del Tar Lazio. Tale pronuncia del Consigliodi Stato, che ha comportato il definitivo annullamento della disposizione del d.P.R. n. 384/90che precludeva l'accertamento del diritto alla retribuzione individuale di anzianità, è successivaalla data del 30 giugno 1998 e quindi sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche per ilperiodo del rapporto di impiego fino a quella data.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 45,comma 17, citato, e dell'art. 112 c.p.c. lamentando il mancato esame, da parte della Corted'appello, di tutti i motivi d'appello e sostenendo ancora la giurisdizione del giudice ordinarioanche per il periodo fino al 30 giugno 1998.

1. Il ricorso — i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamenteconnessi — è fondato dovendo ritenersi sussistente, nella specie, la giurisdizione del giudiceordinario anche in riferimento alla questione (spettanza, o no, della retribuzione individuale dianzianità) attinente al periodo di rapporto di impiego fino al 30 giugno 1998. 2. La questione posta dai ricorrenti riguarda l'interpretazione dell'art. 45, comma 17, d.lgs.31 marzo 1998 n. 80 che prescrive: « Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudicedel lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dalpresente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoroanteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo edebbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.».

La disposizione è poi stata trasfusa nell'art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, chereca una formulazione pressoché identica, prevedendo inoltre che le controversie relative aquestioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «solo qualora siano state proposte, a pena didecadenza, entro il 15 settembre 2000».

La questione interpretativa di tali disposizioni è stata più volte esaminata da questa Corte ed inparticolare si è posta in una analoga controversia promossa da altri ex medici condotti ed è stata decisa da questa Corte (Cass., sez. un., 1° dicembre 2009, n. 25258) che, in applicazione del

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principio del cd. frazionamento della giurisdizione recato dall'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del2001, ha confermato, in quel caso, la pronuncia della Corte d'appello di Catania - che, al paridell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, aveva dichiarato il difetto digiurisdizione per le pretese dei ricorrenti al pagamento della retribuzione individuale di anzianitàper il periodo anteriore al 1° luglio 1998 - ed ha rimesso le parti innanzi al Tribunale regionaleamministrativo competente in applicazione del principio generale della translatio judicii.

Non di meno recenti arresti giurisprudenziali, richiamati nell'ord. 29 maggio 2012, n. 8523, dirinvio della trattazione del ricorso in esame e di cui si viene ora a dire, hanno operato un revirement in materia superando il criterio del frazionamento per regolare il riparto di giurisdizione tragiudice amministrativo e giudice ordinario nel regime transitorio della cd. "privatizzazione" dellavoro pubblico; o meglio, "contrattualizzazione" dello stesso in ragione della modifica delle fontiregolatrici del rapporto quali previste dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in luogo di quelle dellalegge quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93), in attuazione dellaprescrizione recata del criterio direttivo della legge di delega di cui all'art. 2, lett. a), legge 23 ottobre 1992, n. 421, che richiedeva che i rapporti di pubblico impiego "siano ricondottisotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi". Daciò la necessità di una rivisitazione della questione di giurisdizione, pur in presenza di unprecedente specifico.

4. In generale può ricordarsi che la questione del riparto di giurisdizione si è posta ogni qualvolta il legislatore ha "privatizzato" fattispecie di impiego pubblico stante da una parte lagiurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative ai rapporti di impiego privato ed'altra parte (in passato) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversiedi pubblico impiego.

Una prima significativa ipotesi di privatizzazione di impiego pubblico è stata quella conseguentealla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato nell'ente pubblicoeconomico "Ferrovie dello Stato" a seguito della legge 17 maggio 1985 n. 210. La quale, purcontenendo soltanto una disposizione processuale sulla competenza territoriale del giudiceordinario (art. 22), implicava il passaggio della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudiceordinario, peraltro nel contesto dell'originario art. 5 c.p.c. che all'epoca prevedeva che lagiurisdizione si determinava con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dellaproposizione della domanda, mentre rilevavano eventuali mutamenti normativi quale eraappunto la privatizzazione di un rapporto dì lavoro che in precedenza era di pubblico impiego.Sicché, una volta privatizzato il rapporto dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, tutte lecontroversie di lavoro sono state attratte alla giurisdizione del giudice ordinario. Cfr. Cass., sez.

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un., 13 febbraio 1998, n. 1511, che ha affermato che la legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'enteFerrovie dello Stato, ha comportato, con riguardo al personale, la trasformazione di pubblicoimpiego in rapporto di natura privatistica a partire dalla data di entrata in vigore della leggemedesima (14 giugno 1985) con la conseguenza che, in mancanza di una disciplina transitoria,le controversie inerenti al rapporto di lavoro, che erano ancora in corso a detta data, erano stateattratte alla giurisdizione del giudice ordinario.

5.  Dopo la modifica dell'art. 5 c.p.c., ad opera dall'art. 2 legge 26 novembre 1990, n. 353, lagiurisdizione è stata determinata con riguardo non solo allo stato di fatto esistente al momentodella proposizione della domanda, ma anche alla legge vigente a tale momento senza cheavessero rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.Quindi la perpetuatio iurisdictionis ha operato - ed opera - anche con riguardo aimutamenti normativi sopravvenuti alla proposizione della domanda giudiziale.

6.  In epoca successiva alla modifica dell'art. 5 c.p.c. si hanno due importanti fattispecie diprivatizzazione di lavoro pubblico: la generale "contrattualizzazione" del pubblico impiego di cuial d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cit., e la privatizzazione del rapporto dei dipendenti dell'Aziendaautonoma delle Poste e Telecomunicazioni, quest'ultima trasformata prima in ente pubblicoeconomico e poi in società per azioni.

Il criterio di riparto di giurisdizione nel passaggio dal pubblico al privato è assai simile.

L'art. 68 d.lgs. n. 29/1993 sulla giurisdizione prevedeva che erano devolute al giudice ordinarioin funzione di giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro deidipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a7 dell'art. 2, comma 1, lett. c ), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e salve le controversierelative ai rapporti di impiego del personale di cui all'art. 2, comma 4, che restavano devolutealla giurisdizione del giudice amministrativo. Tale disposizione però era destinata ad applicarsia partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decretolegislativo e comunque non prima della fase transitoria di cui al successivo art. 72, ossia fino almomento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivoprevisto dal decreto medesimo. Sicché il passaggio della giurisdizione era differito alcompletamento - comparto per comparto - del processo di privatizzazione.

Analogamente l'art. 10 decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito in 1. 29 gennaio1994, n. 71, prevedeva che le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con

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l'istituito ente "Poste Italiane", in cui si era trasformata l'Azienda autonoma delle Poste eTelecomunicazioni, erano devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il principio di fondo, recato da entrambe le disposizioni, era che il passaggio di giurisdizione, dalgiudice amministrativo al giudice ordinario, costituiva conseguenza diretta -immediata nel casodei dipendenti delle Poste italiane; differita nel caso del pubblico impiego in generale - dellaprivatizzazione del rapporto.

Comunque sia nella fattispecie dell'art. 68 citato (impiego pubblico in generale) che dell'art. 10citato (dipendenti dell'ente Poste Italiane) si aveva che, come in precedenza nel caso dellecontroversie aventi ad oggetto il rapporto dei dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato, lacontroversia introdotta dal dipendente privatizzato era interamente devoluta al giudice ordinarioo al giudice amministrativo secondo il criterio, meramente temporale, di cui alle disposizionicitate. Dopo la privatizzazione del rapporto operava il canone generale secondo cui tutte lecontroversie di lavoro erano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Non si verificavaquindi - non poteva verificarsi - che una questione posta dal dipendente in regime di lavoropubblico privatizzato ricadesse in parte nella giurisdizione del giudice ordinario e in parte nellagiurisdizione del giudice amministrativo (secondo il criterio del cd. frazionamento dellagiurisdizione di cui ora si viene a dire).

7. La situazione muta con il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269. Il Governo, in via d'urgenza(consistente nella necessità di evitare un immediato eccessivo sovraccarico di contenzioso peril giudice ordinario), adotta, nell'unica disposizione del decreto stesso, un generale criterio diriparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblicitrasformati in enti pubblici economici o società. Il decreto legge, che viene convertito, con unamarginale modifica, nella legge 4 luglio 1994, n. 432, all'art. 1 prevedeva -e prevede tuttora -che nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di dirittoprivato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le"controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosianteriormente alla trasformazione".

Veniva così introdotto un criterio di riparto della giurisdizione diverso da quello adottato inprecedenza perché si faceva riferimento al "periodo" del rapporto di lavoro svoltosi

prima e dopo la sua privatizzazione. Questo scrimine temporale comportava inevitabilmenteche la domanda del dipendente privatizzato, ove investisse un periodo del rapporto a cavallo

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della data suddetta, potesse concernere sia una questione riferibile al periodo precedente laprivatizzazione, sia una questione, analoga o identica, riferibile al periodo successivo allaprivatizzazione, le quali appartenevano rispettivamente alla giurisdizione del giudiceamministrativo ed a quella del giudice ordinario; talché il dipendente doveva introdurre duecontroversie - una innanzi al giudice amministrativo e l'altra innanzi al giudice ordinario -anchese c'era connessione o addirittura identità tra le due questioni.

Era questo il criterio del frazionamento della giurisdizione.

L'intervento legislativo perseguiva dichiaratamente la finalità di esonerare il giudice ordinariodalla cognizione di questioni che afferivano al periodo precedente alla privatizzazione in cui nonsolo operava la disciplina pubblicistica del rapporto, ma poteva esserci anche un intreccio disituazioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo che meglio potevano essere trattate edecise dal giudice amministrativo, così come in passato.

Questo nuovo criterio di riparto della giurisdizione presentava però l'inconveniente del(possibile) frazionamento della giurisdizione; inconveniente che è stato ben presente in sede diconversione del decreto-legge, ma che in sostanza è stato accettato dal legislatore come"costo" della scelta di lasciare al giudice amministrativo una parte del contenzioso anche dopola privatizzazione del rapporto di impiego al fine di non gravare il giudice ordinario di uncontenzioso che non era avvezzo a trattare: quello relativo a "questioni attinenti al periodo delrapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione" e quindi a questioni relative alregime pubblicistico del rapporto.

Non solo ci fu consapevolezza, ma anche preoccupazione come emerge dai lavoriparlamentari. Cfr., tra gli altri, l'intervento del sen. Diana (Senato, seduta del 30 giugno 1994): T.] Non viene disciplinato, e resta quindi sospeso nell'aria, un terzo gruppo di fattispecie, quellooggetto di cause che vengono si proposte dopo la trasformazione degli enti pubblici in entipubblici economici o in società di diritto privato, ma che riguardano l'intero rapporto di lavoro epertanto sia la fase anteriore alla trasformazione sia la fase posteriore. l.] il legislatore sembravoler frantumare, attribuendo a due livelli di giurisdizione diversi, anche un unico aspetto delrapporto di lavoro". Cfr. anche l'intervento del seri. Briccarello (ibid.) : E' indubbiamente vero che il lavoratore si troverà a vivere un rapporto scisso, ad adire duegiudici".Di questo criterio si è fatta applicazione, ad es., in riferimento alla privatizzazione del rapportodei dipendenti degli enti lirici. Cfr. Cass., sez. un., 3 marzo 2010, n. 5029, che ha affermato che,

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a seguito della trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, dispostaretroattivamente dall'art. 1 del d.l. n. 345 del 2000, conv. in legge n. 6 del 2001, con decorrenzadal 23 maggio 1998, le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro dei dipendenti di talienti restano attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, se insorte anteriormente allapredetta data, mentre ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario se insorte in epocasuccessiva, trovando applicazione l'art. 1 del d.l. n. 269 del 1994, conv. in legge n. 432 del1994, il quale fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione ordinaria a quellaamministrativa alla data dell'intervenuta trasformazione con riferimento al momento storicodell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza siainsorta la controversia, ovvero all'epoca dell'emanazione dell'atto, provvedimentale o negoziale,che ha prodotto la lesione del diritto del lavoratore.

8. In breve, all'indomani della cd. seconda privatizzazione del pubblico impiego (legge 15marzo 1997, n. 59) all'originario criterio di riparto della giurisdizione - quello che facevariferimento alla privatizzazione del rapporto tout court come momento di passaggio dellagiurisdizione - si era sovrapposto in generale quello che invece distingueva tra controversierelative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente oposteriormente a tale trasformazione.

Ed è proprio questo secondo criterio quello che è stato adottato dal legislatore delegato pertutto il pubblico impiego privatizzato all'art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, a seguitodella delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g, il cui principiodirettivo ("devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario [...] tutte le controversierelative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni") non poteva nonessere letto tenendo conto che dal legislatore, tra la prima e la seconda privatizzazione, erastato introdotto un criterio di riparto della giurisdizione (quello del cit. art. 1 d.l. n. 269 del 1994)destinato a valere in generale in tutte le ipotesi di trasformazione del rapporto di impiegopubblico.

Però il legislatore delegato dell'epoca - in ciò discostandosi dal criterio generale del cit. art. 1 di.n. 269 del 1994 - ha fissato una data convenzionale (30 giugno 1998), che non coincideva conla (già intervenuta) privatizzazione del rapporto (ad opera del precedente d.lgs. n. 29 del 1993),destinata ad operare come scrimine temporale: sono state attribuite al giudice ordinario lecontroversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo a taledata; quelle attinenti ad un periodo anteriore a tale data sono rimaste alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo. Ciò svelava già un profilo di dubbia ragionevolezza di talecriterio perché, se la questione dedotta in giudizio riguardava ("a cavallo") sia un periodosuccessivo al 30 giugno 1998, sia un segmento del rapporto precedente a tale data, maposteriore alla privatizzazione del rapporto stesso, la questione devoluta alla cognizione delgiudice ordinario, in quanto fornito di giurisdizione per il periodo successivo al 30 giugno 1998,

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si saldava a quella relativa al periodo precedente e costituiva una fattispecie chiaramenteunitaria, tutta inquadrabile nel nuovo contesto privatistico del rapporto, sicché non si giustificavache la stessa fosse in parte devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, chiamato, intal caso, ad applicare non già norme e canoni del pubblico impiego, che connotavano la suaprecedente giurisdizione esclusiva, bensì il nuovo quadro normativo di derivazione privatistica.Tutto ciò era poi aggravato - in generale e maggiormente in tale evenienza - dall'onere posto acarico del ricorrente non solo di adire due giudici appartenenti a due giurisdizioni diverse afronte di una fattispecie unitaria alla quale poteva essere ricondotta la pretesa azionata conriferimento ad un periodo del rapporto di impiego "a cavallo" del 30 giugno 1998, ma anche diadire il giudice amministrativo per il segmento ricadente nella sua giurisdizione entro un terminedi decadenza del diritto (15 settembre 2000).

Deve infatti aggiungersi che contestualmente il legislatore delegato ha previsto una misuradiretta a far emergere ed a smaltire il contenzioso riguardante questo secondo gruppo diquestioni (quelle relative ad un periodo del rapporto fino al 30 giugno 1998): queste avrebberodovuto essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 (decadenza che lagiurisprudenza ha ritenuto essere di natura sostanziale con conseguente perdita del diritto incaso di inosservanza del termine: Cass., sez. un., 3 maggio 2005, n. 9101).

Quindi rispetto al criterio generale del cit. art. l d.l. n. 269 del 1994, che poteva ritenersiintegrativo del menzionato principio di delega (art. I l legge n. 59/1997), vi era un duplicescostamento: da una parte lo scrimine temporale non era la privatizzazione del rapporto, bensìuna data convenzionale (30 giugno 1998); d'altra parte al criterio di riparto della giurisdizioneaccedeva, limitatamente alle controversie ancora da proporre innanzi al giudice amministrativo,un termine di decadenza (15 settembre 2000).

La disposizione (art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998) è stata poi reiterata in termini pressochéidentici nell'art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella formulazione sopra riportata.

9. Orbene il riferimento al periodo del rapporto di lavoro prima e dopo il 30 giugno 1998, comegià nel decreto legge n. 269 del 1994, comportava che era ben possibile che la questionecontroversa, che dava luogo a una lite (quale nella specie quella della spettanza, o no, dellaretribuzione individuale di anzianità), si riferisse in parte ad un periodo precedente la datasuddetta ed in parte ad un periodo successivo a tale data. Quindi - come già rilevato - erapossibile, nel regime transitorio del trasferimento della giurisdizione del giudice amministrativoal giudice ordinario, il frazionamento della giurisdizione nel senso che, pur dopo laprivatizzazione del rapporto, permaneva la giurisdizione del giudice amministrativo sullequestioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro fino al 30 giugno 1998, mentre sussisteva la

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giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavorosuccessivo alla data suddetta.

La formulazione della norma, soprattutto se confrontata con la disciplina della giurisdizionequale prevista prima del decreto legge n. 269 del 1994, cit., implicava che, pur accedendo adun'interpretazione restrittiva per ridimensionare l'effetto del frazionamento della giurisdizione,rimaneva comunque un ambito di operatività della norma che, per le questioni afferenti ad unperiodo del rapporto "a cavallo" di tale data, tale frazionamento comportava. Secondo il datotestuale della disposizione (art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998) la giurisdizione del giudiceordinario, che subentrava, con carattere di generalità, a quella esclusiva del giudiceamministrativo, concerneva non già tutte le controversie che (per esclusione) non fosserorelative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro fino al 30 giugno 1998, bensì tuttele controversie che (in positivo) erano relative a questioni attinenti al periodo del rapporto dilavoro successivo a tale data.

La questione del reparto di giurisdizione era poi caricata di particolare importanza perché illegislatore delegato, oltre a regolare la giurisdizione del regime transitorio del passaggio dellastessa al giudice ordinario, ha introdotto un termine di decadenza per far valere innanzi algiudice amministrativo questioni riguardanti il periodo del rapporto di impiego precedenti al 1luglio 1998. Sicché la questione del reparto di giurisdizione trascinava con sé anche un'altraquestione: quella della applicabilità, o no, di un termine di decadenza, di natura sostanziale, perproporre il giudizio; decadenza che operava innanzi al giudice amministrativo, ma non ancheinnanzi al giudice ordinario.

Il legislatore delegato quindi non solo ha voluto lasciare al giudice amministrativo la cognizionedi tutte le questioni che riguardassero il periodo del rapporto di impiego precedente la datasuddetta (in buona parte, ma - come già notato - non del tutto, assoggettate al regimepubblicistico del rapporto), ma ha anche voluto che questo contenzioso potenziale emergessein tempi relativamente brevi (oltre due anni) e comunque in termini ritenuti - dalla Cortecostituzionale (ord. nn. 213 e 382 del 2005 e n. 197 del 2006) - compatibili con il diritto allatutela giurisdizionale.

La previsione dello stesso presupposto della residua giurisdizione del giudice amministrativo edell'operatività del termine di decadenza offriva poi un ulteriore criterio interpretativo: al giudiceamministrativo erano rimaste quelle controversie concernenti questioni che in concreto alla datadi entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998 il pubblico dipendente avrebbe potuto instaurare eche aveva tempo fino al 15 settembre 2000 per instaurare. Ove non fosse stato possibilepredicare la decorrenza del termine di decadenza -perché, ad es., il diritto azionato, pur

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afferente ad un periodo del rapporto precedente al 1° luglio 1998, era stato riconosciutosuccessivamente a seguito di una normativa di fonte legale o contrattuale con effetto retroattivoo a seguito di una pronuncia di incostituzionalità - non sussisteva la (residuale) giurisdizione delgiudice amministrativo, ma si ricadeva in quella (generale) del giudice ordinario.

10. La giurisprudenza di questa Corte, chiamata pronunciarsi prima sull'art. 45, comma 17,d.lgs. n. 80/1998 e poi sull'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001, citati, ha subito imboccato questastrada: quella di interpretare in chiave restrittiva il criterio del frazionamento individuando ipotesie parametri di valutazione che consentivano di ridimensionare l'effetto di scissione dellagiurisdizione e assegnando, ove possibile, l'intera controversia al giudice ordinario, malasciando, negli altri casi, l'onere alla parte ricorrente di adire due giudici (cfr. Cass., sez. un., 26agosto 1998, n. 8451; 30 dicembre 1998, n. 12908; 5 febbraio 1999, n. 35; 20 novembre 1999,n. 808; 4 dicembre 1999, n. 901).

Ma, già all'indomani del d.lgs. n. 80 del 1998 queste Sezioni Unite (Cass., sez. un., 20novembre 1999, n. 808), con riferimento ad una controversia avente per oggetto una pretesafondata su una situazione di fatto che traeva origine da due diverse delibere adottatedall'amministrazione datrice di lavoro - (la prima) in data anteriore al 30 giugno 1998 e (laseconda) in epoca posteriore a tale data - in tema di limite di età per il collocamento a riposo deldipendente, hanno precisato che, nell'interpretazione dell'art. 45, comma 17, cit. "l'accento vaposto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze posti a basedella pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia",sicché, essendosi la fattispecie perfezionata con la seconda delibera, è stata dichiarata lagiurisdizione del giudice ordinario per l'intera controversia.

Un'ulteriore puntualizzazione è stata fatta da Cass., sez. un., 24 febbraio 2000 n. 41, che, conriferimento ad una controversia nella quale era stato allegato un comportamento illegittimopermanente dell'amministrazione datrice di lavoro, ha ritenuto che per la determinazione dellagiurisdizione si dovesse fare riferimento "al momento di realizzazione del fatto dannoso e piùprecisamente al momento di cessazione della permanenza" ed è stata quindi dichiarata lagiurisdizione del giudice ordinario sull'intera fattispecie (conf. Cass., sez. un., 19 luglio 2000, n.505).

Ma rimaneva il dato testuale dell'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998 che comunque lasciavaun ambito di operatività al criterio del frazionamento della giurisdizione. Cfr. Cass., sez. un., 23novembre 2000, n. 1204, che ha ribadito in generale che «nel caso [...] in cui il lavoratore -attore, sul presupposto di un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese retributivee contributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte, sia pure di poco, successivo al 30

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giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudiceamministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario in relazione ai due periodi» (conf. Cass.,sez. un., 21 dicembre 2000, n. 1323, che ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo per le pretese del dipendente relative al periodo lavorativo fino al 30 giugno1998 e la giurisdizione ordinaria per il periodo successivo).

Di "inevitabile frazionamento" della giurisdizione ha parlato ancora Cass., sez. un., 7 marzo2001, n. 89, che ha affermato che l'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998 «[...] costituisce unaderoga al principio processuale tempus regit actum che avrebbe comportato l'applicazione dellalegge in vigore nel momento in cui si svolge il processo ed è diretta ad evitare una immediatadevoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie sul rapporto di impiego protratto oltrel'entrata in vigore della nuova disciplina: può determinare, peraltro, in alcuni casi, undeprecabile, ma inevitabile frazionamento dei giudizi relativi all'adempimento di obblighi derivatida rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del 30 giugno 1998 [...]». Ed ha quindiritenuto che la norma, proprio per gli inconvenienti cui essa potrebbe dare origine, debbaessere interpretata in modo restrittivo.

Anche in epoca più recente si è ribadito che qualora la rilevanza dei fatti posti a base dellapretesa dipenda da un contratto collettivo, da un provvedimento o da una norma successiva, è a questi ultimi che bisognava fare riferimento per individuare il giudice munito di giurisdizionesulla causa (Cass., sez. un., 14 ottobre 2009, n. 21745; 29 aprile 2011, n. 9509; 6 luglio 2011,n.14829).

Quindi fin dalle prime pronunce di questa Corte il criterio della frazionamento della giurisdizionenel regime transitorio ha trovato un forte ridimensionamento in alcune puntualizzazioni chefacevano riferimento alla nozione di illecito permanente o che ponevano in rilievo l'atto o ilcomportamento della pubblica amministrazione datrice di lavoro che facevano nascerel'interesse del dipendente ad insorgere promuovendo una lite.

In epoca più recente la giurisprudenza di questa Corte ha accentuato l'interpretazione restrittivadegli artt. 45, comma 17, e 69, comma 7, cit., e, pur trattandosi di una disciplina transitoria adesaurimento, ha individuato, in sostanza, altre fattispecie escluse dalla regola delfrazionamento.

In particolare Cass., sez. un., 29 luglio 2011, n. 16632, ha ritenuto che non dovesse farsiapplicazione del criterio del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice

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amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario in un caso di domanda di accertamentodella cd. supervalutazione dell'anzianità di servizio all'estero proposta da un dipendente conriferimento al servizio prestato prima e dopo il 30 giugno 1998 ed ha dichiarato la giurisdizionedel giudice ordinario in riferimento all'intero periodo controverso.

Altro contemperamento del criterio del frazionamento si rinviene in Cass., sez. un., 27novembre 2011, n. 28805, che ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario in un'ipotesi incui la norma che attribuiva il diritto controverso era successiva alla data del 15 settembre 2000e il fatto al cui prodursi la stessa riconnetteva retroattivamente effetti favorevoli al pubblicodipendente si era verificato prima del 30 giugno 1998.

Sicché poteva ben dirsi che il criterio del frazionamento della giurisdizione, che pure aveva unpreciso fondamento testuale nella lettera dell'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998, e dell'art. 69,comma 7, d.lgs. n. 165/2001, era stato progressivamente eroso e la sopravvivenza dellagiurisdizione del giudice amministrativo in tema d'impiego pubblico contrattualizzato apparivaun'ipotesi eccezionale che imponeva di leggere la norma suddetta in chiave restrittiva.

Comunque rimaneva un ambito di operatività del criterio del frazionamento della giurisdizionedel quale questa Corte - come già rilevato - ha fatto applicazione proprio in una controversiapromossa da altri ex medici condotti, del tutto analoga a quella in esame (Cass., sez. un., 1°dicembre 2009, n. 25258, cit.).

11. Più recentemente il criterio del possibile frazionamento della giurisdizione è stato rivistoradicalmente dalla giurisprudenza di questa Corte in varie pronunce che hanno come matricecomune l'unitarietà della questione posta dal dipendente ancorché riferita a due periodi acavallo della data spartiacque del 30 giugno 1998.

11 punto di svolta è costituito da Cass., sez. un., l ° marzo 2012, n. 3183, che introduce per laprima volta il criterio della "fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico efattuale" creando una soluzione di continuità con la giurisprudenza precedente; criterio questoche è valso ad escludere il frazionamento della giurisdizione, quale in quel caso di specie erastato invece ritenuto, sulla scorta della precedente giurisprudenza di questa Corte,dall'impugnata (e cassata) sentenza della Corte d'appello. Parimenti - può subito notarsi - lesuccessive pronunce di questa Corte, infra cit., che hanno ribadito questo nuovo corso, hanno,in genere, cassato sentenze di merito che avevano fatto applicazione della precedentegiurisprudenza di legittimità sul punto; ciò che segna inequivocabilmente l'intervenuto

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revirement sulla questione di giurisdizione. Ha in particolare affermato questa Corte: «[...] la sopravvivenzadella giurisdizione del giudice amministrativo in tema d'impiego pubblico contrattualizzato hacostituito, nelle intenzioni del legislatore, un'ipotesi assolutamente eccezionale che impone dileggere la norma in chiave restrittiva» sicché «il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7,dev'essere inteso nel senso che in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vistagiuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il 30/6/1998 radica la giurisdizionedell'AGO pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapportoabbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti adun'identica domanda di giustizia».

Nella specie la connotazione "sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale"risiedeva nel fatto che la controversia instaurata da vari dipendenti di un Comune aveva adoggetto il (preteso) diritto al vestiario di lavoro, che era stato inizialmente contemplato dalregolamento del personale del Comune, ma che non era più stato previsto nella successivacontrattazione collettiva, talché la "questione" posta dai pubblici dipendenti con ricorso algiudice riguardava sì, nella specie, un periodo prima ed uno dopo il 30 giugno 1998, ma eraunitaria. La fondatezza, o no, della pretesa azionata dipendeva in radice dalla soluzione dellostesso problema interpretativo: se la norma regolamentare doveva ritenersi, o no, superatadalla successiva normativa collettiva; questione questa che era effettivamente unitaria e che siponeva senza distinzioni prima e dopo il 30 giugno 1998.

Questo orientamento ha trovato conferma in Cass., sez. un., 28 marzo 2012, n. 4942. L'oggettodel giudizio consisteva nel riconoscimento del carattere subordinato di un rapporto di lavoroformalmente qualificato come autonomo che aveva avuto corso in un ampio arco di tempo,prima e dopo il 30 giugno 1998. La Corte ha osservato che la domanda proposta in giudizio«pone un unico problema, la cui soluzione non dipende dall'epoca degli accadimenti,

ma dall'applicazione di un identico principio giuridico valido sia per il periodo precedente cheper quello successivo al 30 giugno 1998».

Queste due iniziali pronunce del nuovo corso giurisprudenziale mostrano peraltro che il canonedella "fattispecie sostanzialmente unitaria" costituisce una nozione di sintesi ricavata dallacontroversia in concreto sottoposta al giudice e connotata da identità di petitum e causa petendi dellapretesa azionata con riferimento all'intero periodo controverso, anche se "a cavallo" del 30giugno 1998.

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Questo orientamento ha trovato successivamente conferma in Cass., sez. un., 6 aprile 2012, n.5577: in una controversia, trattata in camera di consiglio con una relazione ex art. 380 bis c.p.c.ispirata al precedente orientamento giurisprudenziale, la Corte ha sovrapposto a questo ilnuovo orientamento, al quale ha prestato adesione.

Ulteriore conferma del nuovo corso giurisprudenziale si ha con Cass., sez. un., 19 aprile 2012,n. 6102, che ha riguardato la pretesa di un dipendente pubblico all'inquadramento nella carrieradirettiva in ragione delle mansioni svolte prima e dopo il 30 giugno 1998 e al pagamento delledifferenze retributive. Anche in questo caso i giudici di merito avevano adottato il criterio delfrazionamento della giurisdizione declinandola per la domanda che riguardava il periodo fino al30 giugno 1998 ed affermandola per il periodo successivo. Questa Corte - che ha cassato lapronuncia impugnata affermando invece la giurisdizione del giudice ordinario anche per ilperiodo precedente - ha fatto riferimento al «valore della concentrazione della tutelagiurisdizionale, nel segno della sua effettività, nel quadro del principio costituzionale del giustoprocesso e come premessa di un più impegnativo corollario che è rappresentato dal principio ditendenziale unicità della giurisdizione al fine di non rendere difficile la tutela dei diritti».

La Corte ha ribadito l'esigenza di apportare correzioni al criterio di riparto della giurisdizionequale in precedente affermato dalla giurisprudenza: «[...] la circostanza che tale qualifica sia daconsiderare acquisita in data anteriore, se dovesse giustificare che lo stesso fatto sia daconoscere, ancorché allo stesso effetto giuridico, da giudici diversi, comporterebbe unascissione della tutela giurisdizionale, giustificabile in termine di adesione ad una regolagenerale, dettata per esigenze di organizzazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale,ma inadatta rispetto al caso concreto a realizzare la concentrazione della tutela giurisdizionale,a sua volta strumento della sua effettività».

La pronuncia è in linea con quelle precedenti del nuovo corso nel senso che anche in questocaso il diritto vantato dal pubblico dipendente conseguiva alla soluzione di un'unica

questione interpretativa. Parimenti la controversia aveva ad oggetto una "fattispeciesostanzialmente unitaria" e poneva un "unico problema": il pubblico dipendente ricorrente -direttore di un mercato comunale - fondava la sua pretesa alla qualifica dirigenziale sullaqualificazione formale del mercato da lui diretto (perché normativamente riconosciuto "diparticolare importanza") in un ampio arco di tempo, prima e dopo il 30 giugno 1998.

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Un'analoga questione di rivendica, da parte del pubblico dipendente, di una qualifica superioreper un periodo lavorativo precedente e successivo al 30 giugno 1998 si è posta nellacontroversia in cui questa Corte (Cass., sez. un., 29 maggio 2012, n. 8520) - cassando sulpunto la pronuncia della Corte d'appello che aveva invece applicato il criterio del frazionamentodella giurisdizione - ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodoprecedente al 30 giugno 1998, aderendo a Cass., sez. un., 1° marzo 2012, n. 3183, e Cass.,19 aprile 2012, n. 6102.

Da ultimo il nuovo corso giurisprudenziale è stato confermato da Cass., sez. un., 8 agosto2012, n. 14257, con riferimento alla rivendica della qualifica superiore per un periodoprecedente e successivo al 30 giugno 1998: è stata riconosciuta la giurisdizione del giudiceordinario in riferimento ad entrambi i periodi ed anche in tal caso è stata cassata l'impugnatapronuncia di merito che invece aveva adottato il criterio del frazionamento della giurisdizione.

12. L'interpretazione evolutiva che si è andata così da ultimo affermando è dichiaratamenteorientata dal principio della tendenziale unitarietà della giurisdizione - risalente ai fondamentidello Stato unitario (legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo) - che è ora desumibile dalla Carta costituzionale, la quale, pur conservando la situazione all'epocaesistente di giudici speciali accanto al giudice ordinario, vuole da una parte che la funzionegiurisdizionale sia esercitata da magistrati ordinari con la preclusione di istituire nuovi giudicispeciali (art. 102, primo e secondo comma, Cost.); d'altra parte prevede il ricorso in cassazioneper violazione di legge contro le sentenze pronunciate dai giudici ordinari o speciali (art. l 11,settimo comma, Cost.) e contempla il generale sindacato, esercitato da questa Corte, sullagiurisdizione di qualsiasi giudice, ordinario o speciale, ad eccezione della sola Cortecostituzionale (art. 137, terzo comma, Cost.). In proposito quest'ultima Corte anche di recente(sent. n. 273 del 2011) ha ribadito che è «innegabile l'unitarietà in senso lato dell'esercizio dellagiurisdizione», nel precisare però che all'unità della funzione giurisdizionale nonnecessariamente deve corrispondere un unitario statuto professionale delle magistrature.

Parimenti orientata può ritenersi la recente disciplina della translatio iudicii dal giudice ordinarioa quello speciale e viceversa (art. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché, nellaregolamentazione del processo amministrativo, art. 11 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che ha fattoseguito alla pronuncia (sent. n. 77 del 2007) dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art.30 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevedeva che gli effetti, sostanziali eprocessuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservassero, aseguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito digiurisdizione. In quest'ultima pronuncia, in particolare, si è sottolineato come la Costituzione (e segnatamente gli artt. 24 e 111) assegna «all'intero

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sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei dirittisoggettivi e degli interessi legittimi», rimarcando che la pluralità di giudici, permanendo giudicispeciali accanto al giudice ordinario, «non può risolversi in una minore effettività, o addirittura inuna vanificazione della tutela giurisdizionale».

Ed indubbiamente - può qui rilevarsi - una minore effettività di tutela, per essere essamaggiormente "onerosa", vi sarebbe se il dipendente pubblico "privatizzato", intendendopromuovere una lite avente ad oggetto un'unica pretesa (la fattispecie unitaria di cui si è dettofinora), riferita ad un arco di tempo a cavallo del 30 giugno 1998, fosse onerato di adire duegiudici distinti, il giudice ordinario ed il giudice amministrativo.

Peraltro - a seguito di un recente arresto di queste Sezioni Unite (Cass., sez. un., 15 novembre2007, n. 23726) - si è ritenuto che non sia possibile, innanzi al giudice ordinario, laframmentazione di una pretesa unitaria in plurime domande azionate in distinti giudizi perchénon in sintonia con il principio costituzionale del giusto processo.

Vi è poi che il frazionamento della giurisdizione in riferimento alla stessa fattispecie versata ingiudizio implica il rischio concreto di contrasto tra il decisum del giudice ordinario e quello delgiudice amministrativo con conseguente possibile conflitto di giudicati, stante anche lapuntualizzazione operata da queste Sezioni Unite in tema di portata del giudicato nel caso in cuila stessa questione riguardi due distinti periodi di tempo. Si è infatti affermato (Cass., sez. un.,16 giugno 2006, n. 13916) che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento almedesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause,formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo dellasentenza, preclude il riesame nell'altro giudizio dello stesso punto di diritto già accertato erisolto. Cfr anche Cass., sez. un., 19 luglio 2006, n. 16462, secondo cui le sentenze dei giudiciordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbianostatuito su profili sostanziali della controversia, sono suscettibili di acquistare autorità digiudicato esterno, con la conseguente incontestabilità (cd. "efficacia panprocessuale") negli altrigiudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle giàesaminate e coperte dal giudicato.

13. Volendo tirare le fila di quanto finora argomentato, può dirsi, in sintesi, che la giurisprudenzadi questa Corte fino a Cass., sez. un., n. 3183 del 2012, cit., ha desunto dagli arti. 45, comma17, e 69, comma 7, cit., un criterio temperato di frazionamento della giurisdizione qualeregolamentazione, nel regime transitorio, del passaggio della giurisdizione sulle controversie dei

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pubblici dipendenti dal giudice amministrativo al giudice ordinario per le controversie "a cavallo",ossia quelle che ponevano la stessa questione con riferimento sia ad un periodo fino al 30giugno 1998, sia ad un periodo successivo del rapporto di impiego. Infatti, in passato e fino adepoca recente, si è affermato da una parte che al giudice amministrativo spettano le questioniche riguardano il periodo del rapporto fino al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario spettanoinvece le questioni che riguardano il periodo successivo, questioni - le une e le altre - che, seintrodotte con un'unica domanda nella stesso giudizio, portano al "frazionamento" dellagiurisdizione; d'altra parte però si è puntualizzato che questo criterio meramente temporale(oltre che transitorio) è recessivo - ed in questo senso il criterio del "frazionamento" dellagiurisdizione è temperato - in una serie di fattispecie individuate dalla giurisprudenza soprarichiamata (soprattutto in caso di illecito permanente, o di identificazione di un preciso atto oprovvedimento lesivo o anche comportamento della pubblica amministrazione datrice di lavoro).

Invece la più recente giurisprudenza di queste sezioni unite, a partire da Cass., sez. un., n.3183 del 2012, ha adottato un criterio che, ridimensionando in più ampia misura - ed in realtàsuperando - quello del frazionamento della giurisdizione, fa riferimento alla "fattispeciesostanzialmente unitaria" versata in giudizio, che, ove riconosciuta sussistente, consente di nondistinguere più la questione riguardante il periodo fino al 30 giugno 1998 e quella relativa alperiodo successivo del rapporto: l'unitarietà della fattispecie attrae la giurisdizione al giudiceordinario come regola generale e lascia a quella del giudice amministrativo, come eccezionealla regola, le controversie in cui la fattispecie versata in giudizio pone solo questioni riguardantiil periodo fino al 30 giugno 1998 del rapporto di impiego.

Si ha quindi che la norma transitoria esprime non già due criteri paralleli e simmetrici, attributividella giurisdizione, bensì un canone generale, che assegna alla giurisdizione del giudiceordinario le controversie del lavoro pubblico privatizzato, ed uno a carattere residuale,

come eccezione alla regola, che conserva ad esaurimento al giudice amministrativo lagiurisdizione sulle controversie che pongono questioni che riguardano solo il periodo fino al 30giugno 1998. La simmetria viene invece a crearsi tra criterio a regime (art. 63, comma 1, d.lgs.n. 165/2001) e criterio transitorio (art. 69, comma 7): entrambi sono riconducibili al rapporto traregola (quella della giurisdizione del giudice ordinario) ed eccezione (quella della residualegiurisdizione del giudice amministrativo).

Questo nuovo corso della giurisprudenza - che qui deve ribadirsi per le evidenziate ragioni afondamento dell'interpretazione evolutiva di cui si è detto (sopra sub 12), nonché perun'esigenza di continuità dei precedenti, affermata da questa Corte (Cass., sez. un., 18 maggio2011, n. 10864), viepiù rilevante in materia di regole processuali (le quali - sottolinea C. cost. n.

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77/2007, cit. - «[...] non sono fine a sé stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisionedi merito ») - accelera nella sostanza la fine della fase transitoria limitando in via di strettaeccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le questioni che riguardano soloperiodi del rapporto di impiego fino al 30 giugno 1998 e predicando come regola generale lagiurisdizione del giudice ordinario, vigente a regime, sia per le controversie che pongonoquestioni riguardanti un periodo del rapporto di impiego successivo al 30 giugno 1998, siaquelle che pongono una questione "a cavallo" che riguardi un periodo sia precedente chesuccessivo alla data suddetta e che quindi possa dirsi riferibile ad una "fattispecie unitaria".

Ed allora occorre elevare a canone distintivo, in regime transitorio, il criterio della "fattispeciesostanzialmente unitaria" al quale ripetutamente hanno fatto riferimento le citate pronunce delnuovo corso giurisprudenziale, precisando che - come già rilevato - essa costituisce unanozione di sintesi ricavata dalla controversia in concreto sottoposta al giudice.

Sicché in conclusione va affermato il seguente principio di diritto: «Nel regime transitorio delpassaggio dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla giurisdizione del giudiceordinario quanto alle controversie di cui all'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il dispostodell'art. 69, comma 7, del medesimo d.lgs., secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavorosuccessivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo delrapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, esprime, come regola, la generale giurisdizione del giudice ordinario in ordinead ogni questione sia che riguardi il periodo del rapporto di impiego successivo al 30 giugno1998, sia che investa in parte anche un periodo precedente a tale data ove risulti essereunitaria la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice; e reca, come eccezione, la previsione della residuale giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad ogni questione che riguardi solo ed unicamente un periodo del rapporto fino alla data suddetta».

14.  A corollario di quanto finora argomentato, mette conto infine rilevare che questo nuovoorientamento ha anche l'effetto di ridimensionare l'ambito di operatività della decadenza (ex artt. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998 e 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001), ritenuta di naturasostanziale, del diritto nelle controversie riguardanti la stessa questione relativa ad un periodoprima e dopo il 30 giugno 1998 per non essere stata azionata dal dipendente pubblico, innanzial giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000, la pretesa relativa al segmento fino alladata suddetta (nella specie gli attuali ricorrenti hanno promosso il giudizio dopo il 15 settembre2000 anche con riferimento al periodo fino al 30 giugno 1998). L'overruling

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Sentenza Corte Cass. n. 20726-2012

giurisprudenziale, qui riaffermato, tocca quindi anche l'affidamento che le parti hanno fatto sullaportata della decadenza sostanziale prima predicata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ma in siffatta evenienza, come in generale in caso di overruling giurisprudenziale in materia ditermini processuali e di decadenza, l'affidamento delle parti trova tutela unicamente nei limitipuntualizzati da Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, quanto all'idoneità dell'atto posto inessere dalla parte, che abbia fatto affidamento sulla giurisprudenza dell'epoca, ad evitare ladecadenza o la preclusione. Si ha invece in generale che la successione di un orientamentointerpretativo ad un altro è evenienza fisiologica, compatibile con la garanzia del diritto all'equo processo di cui all'art. 6 CEDU(cfr. da ultimo C. cost. n. 230 del 2012).

15.  Il ricorso va quindi accolto.

L'impugnata sentenza della Corte d'appello ha dichiaratamente aderito al precedenteorientamento giurisprudenziale e quindi ha ritenuto il frazionamento della giurisdizione, cosìconfermando la pronuncia del primo giudice che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione nellaparte in cui la pretesa azionata dagli originari ricorrenti si riferiva anche ad un periodo delrapporto di impiego fino al 30 giugno 1998.

La fattispecie versata in giudizio dagli originari ricorrenti era di tutta evidenza unitaria avendo adoggetto la spettanza, o no, della retribuzione individuale di anzianità per un periodo del rapporto"a cavallo" del 30 giugno 1998. In tale evenienza, in ragione del nuovo corso giurisprudenzialee del principio di diritto sopra enunciato, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudiceordinario in riferimento all'intero periodo controverso e non già solo per il periodo successivo al30 giugno 1998.

L'impugnata sentenza va quindi cassata, dovendo dichiararsi la giurisdizione del giudiceordinario anche per la questione riguardante il periodo del rapporto di impiego precedente al l °luglio 1998, con rinvio, anche per le spese di giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro indiversa composizione.

PER QUESTI MOTIVI

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Sentenza Corte Cass. n. 20726-2012

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catanzaro indiversa composizione.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2012

Il Consigliere estensore                                             Il Presidente

(Giovanni Amoroso)                                               (Roberto Preden)

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2012

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