Diritto Ecclesiastico - diritto e Religione

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1 DIRITTO ECCLESIASTICO CAPITOLO I 1. DI COSA SI OCCUPA IL DIRITTO ECCLESIASTICO? Il diritto ecclesiastico è un insieme di NORME STATALI che regolano il FENOMENO RELIGIOSO. Si tratta di norme laiche volte alla tutela della dignità umana, dell uguaglianza e della libertà religiosa; quest’ultima va intesa sia in senso positivo – come libertà di professare qualsiasi religione che in senso negativo- libertà areligiosa o irreligiosa ( di non professare alcun credo) la peculiarità di tale diritto sta nel fatto che pur fondandosi sul diritto positivo, a differenza di altre branche, da rilievo all esternazione dei sentimenti personali. 2. E’ DIVERSO DAL DIRITTO CANONICO Seppur per lungo tempo il diritto ecclesiastico si è confuso con quello canonico e si è occupato di regolare i rapporti tra stato e chiesa,si tratta di due diritti distinti. Il diritto canonico detta appunto norme interne della chiesa, il diritto ecclesiastico si occupa del “fenomeno religioso”, che ricomprende ma non si limita alla religione cattolica; anzi senza dubbio il diritto ecclesiastico pone dei limiti e dei confini statali al diritto canonico. Il diritto ecclesiastico non va confuso quindi nè con il diritto interno della chiesa ne con il diritto di altre professioni religiose. 3. DIRITTO ECCLESIASTICO VERTICALE La chiesa cattolica gode, rispetto alle altre confessioni religiose, di una prerogativa, gode della soggettività di diritto internazionale. Tale peculiarità ha per lungo tempo reso il diritto ecclesiastico una sorta di impianto INTERORDINAMENTALE, un impianto specifico, fatto di norme volte a coordinare materie miste, contemporaneamente sottoposte sia alla legge civile che a quella della chiesa e quindi necessariamente regolate di comune accordo tra stato e chiesa.

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DIRITTO ECCLESIASTICO

CAPITOLO I

1. DI COSA SI OCCUPA IL DIRITTO ECCLESIASTICO? Il diritto ecclesiastico è un insieme di NORME STATALI che regolano il FENOMENO RELIGIOSO.Si tratta di norme laiche volte alla tutela della dignità umana, dell uguaglianza e della libertà religiosa;quest’ultima va intesa

sia in senso positivo – come libertà di professare qualsiasi religioneche in senso negativo- libertà areligiosa o irreligiosa ( di non professare alcun credo)

la peculiarità di tale diritto sta nel fatto che pur fondandosi sul diritto positivo, a differenza di altre branche, da rilievo all esternazione dei sentimenti personali.

2. E’ DIVERSO DAL DIRITTO CANONICO

Seppur per lungo tempo il diritto ecclesiastico si è confuso con quello canonico e si è occupato di regolare i rapporti tra stato e chiesa,si tratta di due diritti distinti.

Il diritto canonico detta appunto norme interne della chiesa,

il diritto ecclesiastico si occupa del “fenomeno religioso”, che ricomprende ma non si limita alla religione cattolica; anzi senza dubbio il diritto ecclesiastico pone dei limiti e dei confini statali al diritto canonico.

Il diritto ecclesiastico non va confuso quindi nè con il diritto interno della chiesa ne con il diritto di altre professioni religiose.

3. DIRITTO ECCLESIASTICO VERTICALE

La chiesa cattolica gode, rispetto alle altre confessioni religiose, di una prerogativa, gode della soggettività di diritto internazionale.

Tale peculiarità ha per lungo tempo reso il diritto ecclesiastico una sorta di impianto INTERORDINAMENTALE, un impianto specifico, fatto di norme volte a coordinare materie miste, contemporaneamente sottoposte sia alla legge civile che a quella della chiesa e quindi necessariamente regolate di comune accordo tra stato e chiesa.

Tale coordinazione risulta da accorti di vertice attraverso i quali lo stato e le confessioni religiose riconoscono i limiti delle loro competenze.

Dire che il diritto ecclesiastico è fatto solo di tali accordi è ovviamente errato; tali accordi rientrano nel diritto ecclesiastico ma questo non si esaurisce in essi e nel cd diritto concordatario. Nel d.e. vi sono norme che non hanno nulla a che vedere con tale necessità di coordinazione.

4. DIRITTO ECCLESIASTICO ORIZZONTALEPer capire cosa sia il D.E. quindi è preferibile, anziché “guardare in su” ( intendendolo come il diritto che regola i rapporti e detta i limiti tra stato e chiesa) assumere un “punto di vista orizzontale” partendo dalla Costituzione.E’ proprio con l emanazione della cost che l impronta internazionalistica del d.e. è venuta meno,

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la costituzione del 1948 si impegna a garantire la LIBERTA’ RELIGIOSA come elemento fondamentale della libertà personale.

Tale libertà è garantita dalla costituzione a prescindere da qualsiasi accordo con le confessioni religiose.Il diritto ecclesiastico in questo senso può essere definito LEGISLATIO LIBERTATIS, quindi come un insieme di norme che tutelano e promuovono la libertà religiosa mediante la tutela e la promozione della dignità umana.Si noti fin da subito che per libertà religiosa si intende libertà di coscienza, libertà di autodeterminazione della coscienza personale in cui appunto rientra la libertà di autodeterminazione religiosa.(Come già detto Libertà religiosa positiva e negativa).

CAPITOLO II

E’ evidente fin qui quanto importante sia stato in materia l ingresso nell ordinamento della costituzione.Costituzione democratica, rigida e trans temporale. Il risultato di un formidabile compromesso politico.

La costituzione esalta la libertà individuale e collettiva, riconosce che tali libertà sono anteriori alla formazione dello stato e pertanto soddisfano bisogni non solo materiali ma anche spirituali .La libertà religiosa è MADRE di tutte le libertà:

Toccando aspetti intimi della persona entra in gioco ogni volta che si ha a che fare con le libertà personali, ricomprende tutte le espressioni della coscienza personale

L affermazione della libertà religiosa sta alla base della nascita dell europa moderna.

La costituzione parla di libertà religiosa in molti articoli.o Art2 : diritti inviolabili dell uomoo art 3 principio di uguaglianza e rimozione degli ostacoli che limitano libertà e uguaglianza e impediscono il pieno

sviluppo della persona umana.o art 4 : diritto al lavoro, obbligo per ciascun cittadino di partecipare con il proprio lavoro al progresso materiale e

spirituale della società.

o Art 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale

o art 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Gli art 7 e 8 vanno intesi come art volti a garantire la libertà delle confessioni religiose in quanto soggetti che contribuiscono allo sviluppo della persona umana sostenendone la partecipazione alla vita pubblica.

La costituzione non menziona il principio di LAICITA’ ,tuttavia con la sent 203 del 1989 la corte costituzionale ha precisato che si tratta di un SUPERPRINCIPIO,un principio supremo dell ordinamento, superiore a quelli costituzionali e fondamentali.Tale principionasce dalla costituzione materiale.È invalicabile e immodificabile.

MA COS’ E’ LA LAICITA’?La laicità non si contrappone alla religione.Intendere il pensiero laico come un pensiero libero contrapposto a quello religioso fondato su verità escatologiche predefinite e obbliganti è una reminiscenza della visione verticale del diritto ecclesiastico.

Oggi siamo consapevoli del fatto che la laicità e il pensiero laico stanno alla base di ogni evoluzione spirituale, il pensiero laico si traduce infatti nell uso della ragione e nello spirito critico.

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La laicità oggi va oltre il rapporto tra stato e confessioni religiose, la laicità oggi si gioca prima nella sfera privata e poi in quella pubblica,è per questo che la laicità di uno stato si misura nella sua capacità di garantire la libertà religiosa e irreligiosa, di garantire uguale libertà di coscienza, senza discriminazioni.

Gli unici stati occidentali che possono considerarsi laici in quanto le loro costituzioni dettano tale principio sono Francia e Turchia, si tratta tuttavia di due diverse laicità.

Ogni ordinamento intende la laicità a modo proprio,la laicità non è un concetto univoco in senso giurisdizionale.Possiamo tuttavia distinguere tre modelli, tre diverse forme di laicità:

1. quella francese illuminista, che confina la religione nella sfera privata e che vede la laicità ( cd laicitè de combat) come un bastione che difende lo stato dalle intromissioni religiose.

2. Quella americana che non confina la religione nella sfera privata ma non la istituzionalizza ( not establishment clause)3. Quella comunista che oltre a confinare la religione nella sfera privata la vede come un male da evitare e vede l ateismo

come una sorta di religione di stato ( libertà dalla religione)

Casi eccezionali sonoLa repubblica del monte Athos che appartiene alla grecia ma è definita entità teocratica indipendente.Il principato di andorra governato sia dal presidente della repubblica che dal vescovo di La Seu d’Urgell.

La corte costituzionale italiana ha più volte affrontato la questione,con la sent 203/89 ha definito la laicità come l espressione dl pluralismo culturale e religioso,con la sent 105/93 ha precisato che non si tratta di indifferenza dello stato ma di parità di trattamento tra le confessioni religiosecon la sent 334 /96 l ha definita come un aconfessionalità dello stato

nonostante manchi ancor oggi una definizione chiara di che cosa sia la laicità, a prescindere da tale qualificazione formale, il rispetto di tale principio si ha quando il diritto dello stato è laico, cioè libero da ideologie precostituite e dalla soggezione a una confessione religiosa.Laicità è l esclusione della filosofia di stato ,della verità di stato e della religione di stato.Non coincide né con la neutralità ne con il pluralismo, semmai coincide con la democrazia, con il dialogo e con l incontro.E’ in ogni caso un fenomeno che nasce in primo luogo a livello personale e interiore.

CAPITOLO III IL DIRITTO ALLA LIBERTA’ RELIGIOSADapprima era inteso come un diritto pubblico soggettivo, assoluto ,connaturale intangibile.Oggi tale diritto rientra nella categoria dei diritti umaniDiritto che a livello giuridico rileva in quanto se azionato genera doveri, privati e pubblici.

Le cd teorie teisticheFanno discendere la libertà religiosa dalla volontà divina,Dio impone agli uomini di credere e ciò si traduce in uno dovere dello stato di garantire libertà di credenza e in un diritto delle chiese di essere libere da imposizioni e ingerenze statali.Tali teorie però si fondano sul fatto che la religione “vera” è una sola.

Altre teoriesi concentrano sul contenuto filosofico delle scelte religiose,quel che rileva della religione non è la credenza in Dio ma le scelte etiche che si fanno in base alla religione.

LIBERTA’ DI COSCIENZA & DI RELIGIONE

GAETANO CATALANO ha escluso che la libertà di religione coincida con la libertà di coscienzaPuò esistere infatti una coscienza non religiosamente qualificata.

La libertà religiosa ha una sostanza giuridica che manca alla libertà di coscienza

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( la prima è giuridicamente vincolante la seconda non sempre, o quasi mai);

la libertà di coscienza si sviluppa in un limbo pregiuridico che non sempre genera conseguenze a livello giuridico, si pensi alla coscienza civica.In altre parole la sola libertà di coscienza giuridicamente vincolante è quella religiosa.

Anche PIERO BELLINI confina la libertà di coscienza a un livello spirituale e non giuridico. Intendendola come la libertà di formare nella propria coscienza individuale sentimenti di qualsiasi tipo.

Il silenzio della costituzione sulla libertà di coscienza nasce dal fatto che essa è un diritto naturale primordiale ed essenziale implicitamente tutelato dall art 2;una tutela specifica e autonoma rispetto alla libertà di religione viene offerta dalle norme internazionali che la intendono come la libertà di effettuare scelte personali, religiose e non.Si pensi alla dichiarazione universale dei diritti dell uomoe al patto internazionale sui diritti civili e politici.Si pensi ai documenti dell Osce( organizz sicurezza e cooperazione europa)E ai documenti del parlamento europeo.Tali documenti hanno ha grande importanza politica ma un’ altrettanto grande debolezza giuridica.Ha portata vincolante invece il trattato di pace del 1947 reso esecutivo nell ordinamento italiano con decreto.

Religione & UEL’unione europea garantisce la libertà religiosa e assicura che il regime stabilito nei singoli stati non venga sostituito da disposizioni comunitarie.Problemi tra l unione e le confessioni religiose si ebbero quando le confessioni cristiane chiesero l emanazione di una norma a salvaguardia della posizione da loro assunta all interno dei singoli stati; in tale occasione le confessioni non vennero equiparate alle istituzioni civili ma ai gruppi filosofici e non confessionali.Altri problemi si ebbero quando la chiesa cattolica chiese di inserire nel trattato dell Ue un riferimento alle radici cristiane dell europa, richiesta che non venne accolta.

Religione & costituzione italianaDi libertà religiosa si parla all art 19.*articolo che va letto in combinato con altri, in primo luogo con l art 2 essendo un diritto indisponibile(diritti inviolabili).Ma anche con l art 3 -che menziona la religione tra gli elementi che non possono derogare all uguaglianza- e con l art 4-diritto di lavoro-.

si parla di libertà religiosa anche agli art 7 8 20.

Alla luce di tali disposizioni possiamo affermare che la nostra costituzione non confina la libertà religiosa nella sfera privata ma la considera nella sua trasversalità e nella sua dimensione sociale,con riferimento alle relazioni tra persone,intendendola come un modo in cui ciascuno esprime la propria personalità.

*art 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

La libertà religiosa si traduce in tre distinti diritti soggettivi: diritto alla professione della fede

diritto di esprimere atteggiamenti consoni alla propria coscienza religiosa e non, libertà religiosa quindi sia positiva che negativa e diritto di mutare professione religiosa anche più volte nella vita.

secondo una lettura teistica si tratta solo di fede religiosa

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secondo una lettura confessionale si tratta di adesione a una confessione religiosa quindi si tratta di un fenomeno collettivo non individuale.secondo una lettura morale è l adesione a una legge etico morale( non necessariamente religiosa) che può avere qualsiasi forma, individuale o collettiva.Qualsiasi forma significa che è garantita non solo la libertà di aderire a un gruppo religioso ma anche la libertà di assumere posizioni autonome rispetto a un gruppo, è garantito quindi il dissenso religioso, il diritto di recedere da un gruppo senza discriminazioni.

L art 19 comprende un diritto alla riservatezza religiosa che va oltre alla tutela privatista della privacy e che si traduce in una garanzia di piena espressione della libertà religiosa.Per cui il cittadino ha diritto di rifiutarsi di dare notizie e chiarimenti sulla sua appartenenza a una confessione religiosa,la determinazione della condizione giuridica personale di un soggetto dev essere determinata prescindendo da considerazioni sulla sua fede religiosa.

diritto alla propaganda religiosaper quanto riguarda l oggetto di tale propaganda si noti che a differenza di altre possibili forme di propaganda costituzionalmente garantite questa non copre solo aspetti altisonanti della professione religiosa ma anche aspetti semplici come la circolazione di informazioni e lo scambio di notizie.Inoltre il diritti di propaganda interessa tutte le scelte connesse al fenomeno religioso, positive e negative, è concessa cioè la propaganda dell ateismo.Implicitamente viene tutelato anche il proselitismo ( la ricerca di seguaci-adepti).

diritto all esercizio del cultoda non confondere con la libertà di riunione dell art 17 cost, anzi l art 19 prevale sul 17.In ogni caso:L esercizio del culto in luoghi pubblici dev essere anticipatamente comunicato alle autorità che possono vietarlo per motivi di sicurezza e incolumità pubblica.L esercizio del culto in luoghi privati invece non subisce limitazioni salvo quella del buon costume.

Per dare una definizione al limite del buon costume si deve guardare al c.p. art 529- atti e oggetti che secondo il comune sentimento offendono il senso del pudore.Difficile che un rito religiosi violi il comune senso del pudore, in materia è riconosciuta ampia discrezionalità ai giudici.

Sono limiti anche le nome penali ( che impongono divieti) e quelle imperative.

Nb. solo con la sent 59/1958 della corte costituzionale al diritto d’esercizio del culto cattolico è stato equiparato l esercizio del culto acattolico.

CAPITOLO IV La LIBERTA’ RELIGIOSA COLLETTIVA non è la somma di tante libertà religiose individuali.Bensì una specifica qualità del soggetto collettivo.Significativo l art 8

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Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Uguale libertà per tutte le confessioni religiose.Nb. uguale libertà non significa parità di trattamento, ma eventuali disparità devono restare nei limiti dell uguale libertà.Evidente alla luce dei commi successivi.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

La chiesa cattolica gode di un regime concordatario.Le altre confessioni religiose invece possono contrarre un’intesa con l ordinamento.Si tratta di una mera possibilità, quindi:Si distinguono quindi confessioni che hanno effettivamente raggiunto un’intesa che è stata approvata dal parlamento,confessioni che hanno stipulato un’intesa che non è stata approvata e confessioni che non hanno potuto stipulare un’intesa.

Il merito dell art 8 sta nell emancipazione delle minoranze religiose, che vengono collocate a un livello per certi versi paritario a quello dello stato e che possono contrarre con l ordinamento intese.Tuttavia affinchè tale uguaglianza sia effettiva non è sufficiente la mera previsione di una possibilità di contrarre intese. Ma bisogna rendere tale possibilità praticabile.

In ogni caso si presenta la necessità di definire chi siano le confessioni religiose.L’espressione confessione religiosa esordisce nell ordinamento giuridico direttamente nella costituizione.L art 8 non fa riferimento alle religioni in genere ma alle confessioni religiose nello specifico.

MA CHI SONO LE CONFESSIONI RELIGIOSE?Certo è che la chiesa cattolica è una confessione religiosa e che quindi esse sono qualcosa di simile alla chiesa cattolica.Ma si tratta di una categoria sempre più vasta.E non giova alla sua definizione la previsione per tali soggetti della possibilità di stipulare intese con l ordinamento, le confessioni religiose infatti sono tali indipendentemente e ancor prima di tali relazioni con lo stato.La difficoltà dio dare una definizione a tale categoria nasce dal principio di laicità che impedisce allo stato di individuare un criterio civile che definisca le confessioni religiose.

Alla luce della giurisprudenza e delle sent della corte costituzionale possiamo dire che le confessioni religiose si AUTOQUALIFICANO in un momento anteriore ad una loro eventuale intesa con lo stato.La confessione religiosa è:

un gruppo caratterizzato da un comune orientamento spirituale,espressivo della libertà di coscienza,legato ad un certo modo di intendere la vita e la morte,che si auto qualifica come confessione religiosa.

Alle confessioni religiose diverse da quella cattolica vengono riconosciute dall art 8autonomia ( organizzativa e istituzionale)e indipendenzaa prescindere da una similitudine con la chiesa cattolica.hanno diritto di organizzarsi secondo i PROPRI STATUTI, salvo non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

O meglio salvo non contrastino con i principi fondamentali dell ordinamento. L individuazione di tali principi va fatta facendo riferimento alla specificità della materia e considerando le evoluzioni della società oggi multiculturale.

Eventuali norme in contrasto con i principi fondamentali non avranno effetti nell ordinamento.

Nb. L Articolo 8 va letto alla luce di tutti gli art che garantiscono i diritti collettivi di libertàart 2per il riferimento alle formazioni sociali, art3 laddove parla di cittadini e non solo di persone considerate uti singuli,art 7 che stabilisce la reciproca indipendenza tra stato e chiesa cattolica,art 10 che prevede forme di collegamento tra stato e altri ordinamenti giuridici,

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art 17 e 18art 19 per il coinvolgimento individuale della libertà collettiva,art 20art 21art51

una particolare attenzione va all art 20.Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Si tratta di una tutela negativa.Le associazioni o le istituzioni di questo tipo devono essere sottoposte alle normali regole di diritto comune senza particolari gravami o limitazioni. Evidente se si pensa che a livello tributario sono equiparate agli enti non commerciali.La particolarità di tali enti ( che non sono ne soggetti di diritto privato ne di diritto pubblico) non sta nelle norme che li disciplinano ma nell autonomia loro riconosciuta.

Ma A chi si riferisce tale disposizione?Alle associazioni- quindi gruppi di personeE alle istituzioni- quindi enti istituzionaliCon carattere ecclesiastico o fine di religione o di culto.

Nb. il carattere ecclesiastico è preminentemente cattolico; soprattutto fino al 1984 il carattere ecclesiastico era esclusivo degli enti cattolici.

Oggi conviene riferirsi a tali soggetti come ENTI CIVILMENTERICONOSCIUTI in quanto godono di personalità giuridica.Tali enti possono essere

Confessionali se appartenenti a una confessione religiosa religiosi se perseguono finalità religiose senza appartenere a una

confessione religiosa.

Gli enti civilmente riconosciuti si distinguono in Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ( se professano la religione cattolica)Enti ebraici civilmente riconosciutiEnti avventisti civilmente riconosciuti,…

In mancanza di personalità giuridica sono meri enti di fatto.L acquisto della personalità civile può avvenire:1. per antico possesso di stato ( è il caso della chiesa cattolica) 2. o per decreto del ministro dell interno dopo l accertamento di tre requisiti:a) sede dell ente in italiab) appartenenza organica dell ente ad una confessione religiosac) finalità costitutiva o essenziale di religione o di culto ( dev essere la

ragion d essere)l accertamento dei primi due requisiti è oggettivo e inequivocabile in quanto si fonda su dati documentali.Circa il terzo requisito invece la pubblica amministrazione gode di una certa discrezionalità, che però è limitata dalle norme pattizie che chiariscono i parametri di tale accertamento.La finalità di religione o di culto dev essere la ragion d’essere dell ente,lo stato deve guardare l attività e le finalità dell ente.Eventuali attività diverse da quelle di religione o di culto sono ammesse ma devono essere accessorie, dev essere cioè dimostrato che tali attività non sono il motivo per cui l ente è sorto.

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Qualora con il tempo tali attività divengano preminenti su quelle di religione o di culto si avrà revoca della personalità giuridica.

CAPITOLO V Questioni di diritto ecclesiastico, cd fenomeni religiosi:

1. Lo stato interviene per EVITARE DISCRIMINAZIONI RELIGIOSE

Art 7 l 121 /1981 divieto per l autorità giudiziaria di tenere banche dati in materia religiosa Statuto dei lavoratori

art 8 divieto per il datore di lavoro di effettuare indagini circa le opinioni politiche religiose e sindacali del lavoratoree 15 nullità di atti e patti diretti alla discriminazione religiosa.

L 339/1958 sul lavoro domestico, obbligo per il datore di lavoro di concedere ai dipendenti il tempo necessario per adempiere ai doveri di culto.

Dlgs 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personaliSi cerca di raggiungere un equilibro tra il diritto del singolo alla riservatezza e il diritto all informazione della collettività, entrambi diritti umani.L evoluzione tecnologica ha reso tale questione una questione in primo luogo pubblica, non solo privata.Tale TU prevede che ciascuno possa disporre dei dati di cui è a conoscenza ma solo se il proprietario dei dati ne è a conoscenza e consentendogli in ogni momento di verificarne l esattezza.È la tutela dell identità personaleDa intendersi in senso ampio, come un’identità composta di elementi non solo fisici ma anche sociali e ideali.In quest ottica la riservatezza è il diritto a rappresentarsi secondo la propria identità mantenendo nella sfera dei riserbo certi fatti privati ( come la religione).Art 1 L identità personale è un limite al trattamento dei dati personali.

Chiunque voglia tenere un archivio di dati personali deve:- notificare al garante tale intenzione- procedere alla raccolta solo dopo aver informato l

interessato della natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati e dopo aver dato indicazioni per la reperibilità del titolare del trattamento.

- Ottenere il consenso del titolare dei dati- Curare in ogni caso la sicurezza dei dati

Art 4trattamento dati sensibili (in cui rientrano le convinzioni religiose)sono necessari l autorizzazione del garante e il consenso scritto dell interessatoil titolare dei dati ha diritto ha controllare la veridicitàchi detiene i dati deve aggiornare e completare i dati in suo possesso

Lo sbattezzo.I cittadini battezzati e non più cattolici posson chiedere che il registro dei battezzati sia aggiornato.

2. Lo stato interviene in materia di MATRIMONIONel nostro ordinamento V’è libertà di scelta matrimoniale, tra le tre principali forme:matrimonio civilematrimonio concordatariomatrimonio civile seguendo un rito religioso

la necessità di regolare questo istituto un tempo nasceva dallo stretto legame tra famiglia e matrimonio, legame che oggi, con l affermarsi delle coppie di fatto e delle famiglie allargate è venuto progressivamente meno.

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E’ necessario cambiare l ottica con cui si vede il matrimonio, si pensi al fatto che molti stati hanno riconosciuto la possibilità di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso. Possibilità che viene ammessa sia dalla carta di nizza che dal parlamento europeo.

Si pensi al bisogno sempre più attuale di affrontare la questione della poligamia.Infatti Seppur in italia la poligamia si a un reato non si può più negare efficacia a ogni atto che abbia a che fare con il matrimonio poligamico ma si dovrà di volta in volta valutare se in concreto contrasta con l ordine pubblico.

Si devono poi considerare i problemi relativi al concorso di giurisdizione tra autorità canonica e statale:nel senso che non si avrà trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio conc se gli sposi non rispondono dei requisiti dettati dalla legge- età, impedimento.Qualora non vi siano problemi la trascrizione è tempestiva se fatta entro 5 giorni dalla celebrazione.Inoltre qualora l autorità canonica dichiari nullo il matrimonio dovrà esservi un successivo giudizio di delibazione da parte della corte d appello affinchè tale pronuncia sia efficace nello stato,la corte d appello dovrà controllare che non sia contraria all ordine pubblico.Si pensi al caso in cui una parte ha unilateralmente simulato il matrimonio, è causa di nullità per quello canonico ma non per quello civile.In ogni caso se si riconosce efficacia ad una sentenza di nullità di un matrimonio canonico, qualora tale riconoscimento sia successivo al passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio gli effetti giuridici di quest ultima sono salvi.

si deve poi considerare l educazione dei figli che dev essere consona ai giudizi di valore che l adolescente sente di dover condividere,i genitori devono cioè educare i figli secondo la loro inclinazione così come stabilito dall art 147 cc, “ l educazione della prole deve tener conto della capacità, dell educazione naturale e delle aspirazioni dei figli”Ciò significa che ai figli è conosciuta una vera e propria libertà religiosa,

in caso di disaccordo tra i genitori circa l educazione religiosa trova applicazione l art 316 cc che prevede l intervento del giudice.Ciascuno dei genitori può indicare i provvedimenti che ritiene utili e il giudice decide sentiti entrambi i genitori e il minore se maggiore di 14 anni, la decisione viene presa nell interesse del figlio e dell unità familiare.

Tale libertà religiosa ha numerose manifestazioni:Agli studenti iscritti alla scuola superiore è riconosciuta la libertà di avvalersi o meno dell insegnamento religioso. L 281/1986

Proprio alla luce di tale libertà Ci si domanda se siano validi eventuali accordi di separazione preventivi che decidono sull educazione religiosa del minore.

Si deve poi affrontare la questione delle scelte che il genitori in forza della loro fede religiosa prendono per conto dei loro figli; si deve cioè considerare che seppur l educazione religiosa sia un valore tutelato dall ordinamento vi sono altri valori dell ordinamento che si presentano come limiti.Si pensi alla vaccinazione disposta d ufficio nel caso in cui i genitori non vi provvedano.

In materia si ricordi che il tribunale dei minori si è dimostrato contrario al coinvolgimento dei figli in un movimento religioso che sia “totalizzante integralista e intransigente”.

3. Lo stato interviene in materia di SCUOLA

La prima questione è quella dell insegnamento della religione cattolica nelle scuole.Questione regolata dal concordato.

Partendo dal fatto certo che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico italiano,il concordato all art 9.2 riconosce agli allievi la libertà di scegliere se avvalersi o meno di tale insegnamento senza che da tale scelta possano derivare discriminazioni.L insegnamento della religione cattolica è obbligatoriamente facoltativo

Proprio per tal ragione la corte costituzionale ha precisato che deve avere una particolare collocazione oraria.

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La corte si è tuttavia fermata cn occhio critico sul fatto che una volta effettuata la scelta, qualora si scelga di avvalersene , la frequenza diviene obbligatoria e la materia diviene oggetto di valutazione.La scelta effettuata poi è vincolante per tutto l anno scolastico , e anche su questo ci si potrebbe soffermare un attimo in quanto impedire di mutare la scelta nel corso dell anno lede la libertà di scelta.

L insegnamento della religione cattolica dev essere confinato solo all ora di religione non può essere diffuso, o meglio nascosto sotto altre discipline.

L insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnantia) in possesso di adeguato titolo di studio rilasciato dall autorità ecclesiastica b) e riconosciuti idonei;

la nomina viene fatto dall autorità scolastica d’intesa con quella ecclesiastica.La figura dell insegnante di religione fino alla l 186/2003 era fortemente precaria, oggi resta la necessità di un riconoscimento da parte dell autorità ecclesiastica,l assunzione a tempo indeterminato è disposta di comune accordo dal dirigente scolastico regionale e dall autorità ecclesiastica diocesana.Quel che più rileva è che in caso di revoca dell idoneità ecclesiastica non si ha licenziamento ma mera mobilità.nonostante la legge del 2006 tale materia continua a creare problemi di incostituzionalità e a caratterizzarsi per una persistente subordinazione dell autorità scolastica a quella ecclesiastica.

Altra questione è quella delle scuole di tendenza confessionale.L art 33 costituzione

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riconosce a enti e privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione.

La l 62/2000 ha istituito il sistema nazionale di istruzioneRiconoscendo anche ai privati la possibilità di fornire un servizio di istruzione e riconoscendo a tali soggetti piena libertà circa l orientamento culturale e l impianto didattico-pedagocico.Tali enti devono in ogni caso mantenere un progetto educativo conforma alla costituzione consentire l accesso a chiunque lo richieda consentire l accesso a studenti con handicap rispettare tutta la normativa in materia

L art 33 l cm 3 precisa che tale diritto dei privati non deve comportare oneri per lo stato

In materia si veda anche la l 27/2006 cheal comma 635 ha previsto un aumento del finanziamento ministeriale alle scuole non statali di 100 milioni di euro al comma 366 ha assegnato al ministro della pubblica istruzione il compito di definire annualmente i criteri e i parametri per l assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e in via prioritaria a quelle che svolgono servizio scolastico senza fini di lucro o che non sono legate a società.

Un ulteriore questione è quella delle domande di istituzione di scuole islamiche, domande rigettate non per ragioni giuridiche ma politiche.

4. Lo stato interviene nel cd TERZO SETTORENon solo per la forte presenza istituzionale delle confessioni religiose in tale settoreMa anche per garantire a chiunque il diritto costituzionale di fondare e partecipare ad associazioni, comitati enti di assistenza e istruzione,..

Quel che caratterizza il terzo settore è la gratuità.La l 383/2000 all art 7 regola le cd associazioni di promozione sociale.

In materia dobbiamo distinguere tra Assistenza spirituale attività che può essere svolta da chiunque e non rimane circoscritta al solo culto

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Assistenza religiosa attività che invece dev essere svolta dai ministri di culto e riguarda in sostanza il servizio confessionale offerto dallo stato a chi si trova in carcere,caserme o ospedali.“Attività offerta dallo stato” significa che è lo stato ad assumersene gli oneri, significa che i cd cappellani sono retribuiti cn fondi pubblici.Le ragioni vanno ricercate nel fatto che si vuole evitare che la limitazione della libertà di circolazione si traduca in una limitazione della libertà religiosa.

La questione oggi si fa complessa, dato l ampliamento dello scenario delle confessioni religiose, è necessario che si intervenga a garanzia di una parità di trattamento .Inoltre occorre misurare l effettiva utilità dell assistenza religiosa, lo stato sopporta un notevole peso economico per mantenere una struttura diocesana che risponde ad esigenze passate e non più attuali.Soprattutto nelle caserme più che un’ assistenza religiosa oggi sarebbe più consona un assistenza spirituale.

5. I COSTI DELLA RELIGIONEIn linea di principio lo stato laico non dovrebbe finanziare le confessioni religiose.Nella realtà non è così,solo le costituzioni di Francia e Irlanda lo vietano espressamente, mentre in Danimarca Grecia Belgio Germania Finlandia e in molti altri paesi non è così.Vengono finanziate le confessioni religiose, vengono retribuiti i ministri di culto così da garantire un sostentamento adeguato e viene prevista una tassa ecclesiastica riscossa anche presso il pubblico.La ratio di queste erogazioni e di agevolazioni economiche e tributarie non va ricercata nel sostenere gli aspetti istituzionali delle confessioni religiose ma nella necessità dello stato di soddisfare i bisogni religiosi della popolazione.

L erogazione di denaro pubblico alle confessioni religiose assolve alla FUNZIONE SOCIALE DELLO STATO.Se così non fosse sarebbero illegittime.Ogni intervento dello stato in materia è funzionale al sostengo di necessità pubbliche.Le agevolazioni tributarie per esempio risultano dall equiparazione dell attività di religione e di culto alle attività di istruzione e beneficenza.

Tra le norme che rispondono a tale necessità vi sono: Quelle che incentivano i privati a devolvere somme o beni alle confessioni religiose,

si tratta della possibilità di dedurre dal reddito di impresa o della persona fisica i contributi erogati a favore delle confessioni religiose ( fino a una certa misura dettata dalla legge)

La riduzione dle 50%dell IRES consentita agli enti ecclesiastici in equiparazione agli enti dotati di personalità giuridica che non svolgono attività commerciale.

Norme che agevolano la costruzione e la manutenzione di edifici di culto

Ma per comprendere a pieno la questione guardiamo le origini di tale finanziamento pubblico alle confessioni religiose:

numerosi stati preunitari decisero di indemaniare i beni immobili delle confessioni religiose non produttivi di reddito, prendendone possesso o sopprimendo la personalità giuridica degli enti che ne erano proprietari.

Tale mossa era giustificata dal fatto che solo in tal modo lo stato potè far fronte ai bisogni religiosi della popolazione.Tanto si ricavava dalla messa a frutto del patrimonio ecclesiastico tanto si spendeva per soddisfare i bisogni religiosi della popolazione.Venne poi istituito cd Fondo di Culto ( che prima dell unità aveva il nome di chiesa sardo piemontese) istituzione pubblica incaricata appunto di soddisfare i bisogni religiosi della popolazione.Il fondo di culto utilizzava per assolvere a tale funzione

a) sia quanto ricavato dai beni degli enti soppressib) che quanto ricavato da un imposta gravante sugli enti conservati cd quota di concorso – che imponeva a tali enti di

contribuire al soddisfacimento di tali bisogni della popolazione.Era inoltre incaricato di erogare ai ministri di culto un cd supplemento di congrua, una somma che garantisse a tali soggetti un sostentamento adeguato.In pratica i sacerdoti erano remunerati dallo stato per il servizio reso.

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Da quanto detto emerge che lo stato interferiva fortemente.

Una seconda fase fu quella della“presa di Roma” e della legge delle Guarentigie. Cui seguirono i Patti Lateranensi del 1929.Dalla logica del risarcimento della legge delle guarentigie si passa alla logica della contribuzione dei patti lateranensi (che hanno dispiegato i loro effetti fino alla riforma del 1985-87).Dei patti lateranensi basta considerare: il Versamento di 750 milioni più un miliardo in titoli al portatore del 5%, l obbligo permanente dei supplementi di congrua.Nell anno antecedente alla riforma, quindi nel 1986 le spese per la religione ammontavano al 2,8% del totale della spesa pubblica ( circa un miliardo e 125 milioni)

Riforma 1985-87Il codice di diritto canonico riformato l anno pria aveva soppresso il sistema beneficiale.

Venne poi emanata la l 222 1985 che

a) trasferì le proprietà immobiliari dei benefici preestinti a ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO istituiti in ogni diocesi, che avevano il compito di amministrare i beni mettendoli a frutto e con il ricavato retribuire i sacerdoti.

b) Stabili inoltre che Qualora i ricavati fossero inesistenti dovesse intervenire l ISTITUTO CENTRALE con sede a Roma che utilizza una quota del gettito dell IRPEF.

Il sistema fiscale si basa quindi su un duplice canale I contribuenti possono dedurre dall imponibile le offerte devolute al clero fino a un limite max stabilito

dalla leggeLa ratio è da ricondurre al fatto che lo stato estende a queste offerte la deducibilità già riconosciuta a contributi erogati per scopi meritevoli ( tutela del patrimonio artistico, assistenza o beneficenza).

Nb. si noti che pochissimi contribuenti si avvalgono di tali deduzione delle offerte.

L 8 per mille del gettito annuale ricavato dall IRPEF viene automaticamente destinato a scopi di interesse sociale o umanitario (a diretta gestione statale) e in parte a scopi di carattere religioso ( di diretta

gestione della chiesa cattolica).Secondo una ripartizione stabilita in base alle scelte dei contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

In seguito ad intese l 8 per mille oggi può essere destinato, oltre che allo stato e alla chiesa cattolica, anche alla chiesa valdese,luterana,pentacostale,avventista o alle chiese ebraiche.Chi non esprime la scelta lascia che sia fatta da altri.L’esclusione di alcune confessioni resta una disparità di trattamento non costituzionalmente sorretta.

Quel che rileva è che tali confessioni non sono libere di utilizzare queste somme come credono, lo stato ha definito chiaramente a quali scopi tali somme sono destinate.

In forza dell 8 per mille lo stato versa oggi più di quanto versava in passato, oltre all otto per mille si aggiungano i mille rivoli mai prosciugati ( insegnanti di religiose, agevolazioni fiscali,..).

Il sistema attuale necessita tuttavia di una revisione.Lo stato

dal 2004 sottrae circa il 40% di tale quota totale agli scopi previsti per trasferirla nel bilancio generale spesso utilizza tali somme per finanziare il restauro di luoghi di culto andando contro la scelta del

contribuente. La quota destinata dai contribuenti alla diretta gestione statale poi viene oggi “messa a concorso”, le

somme cioè vengono assegnate agli enti che ne fanno richiesta, gli scopi non sono più prefissati.

La chiesa d’altro canto destina circa il 90 % di tali somme al sostentamento del clero e solo l 8% a attività caritatevoli.

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La legge prevede che tutto il sistema fin qui definito venga controllato dal una COMMISSIONE GOVERNATIVA, sarebbe necessario che oggi tale commissione facesse una verifica della corrispondenza tra costo sostenuto e scopo prefissato.

6. Rientrano nel cd fenomeno religioso anche alcune previsioni del codice civile

Art 629 disposizioni a favore dell anima

Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'articolo 648.Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.

La condizione affinchè tali disposizioni siano valide è chei beni siano DETERMINATI O che la somma da impiegarsi sia DETERMINABILE.Si tratta di obblighi testamentari ( l erede è obbligato a far recitare un certo numero di messe in suffragio del defunto o a compiere atti di carità in suo nome) che danno effettività a disposizioni di carattere non patrimoniale.L importanza di tale disposizione sta nel rendere giuridicamente azionabili le decisioni connesse alle proprie scelte di vita spiritualmente indirizzate.

Art 831 cm 2 vincolo di destinazione per gli edifici destinati al culto pubblico cattolico anche se di proprietà dei privati e anche se alienati.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

Analoga tutela in forza di intese è stata estesa agli edifici destinati al culto della religione ebraica.

Si vedano anche gli art 514 e 817 cc.

7. E del codice penale. Si consideri che il codice Rocco del 1930 nel titolo IV del secondo libro disciplinava

i “delitti contro il sentimento religioso e la libertà dei defunti”,il capo I nello specifico disciplinava “i delitti contro la religione e i culti ammessi”Si tratta degli art402 vilipendio alla religione di stato 403 offese alla religione di stato mediante vilipendio di persona404 “ mediante vilipendio di cose405 turbamento di funzioni religiose

Evidente disparità di trattamento tra chiesa cattolica e i culti ammessi.

La sent della corte costituzionale 508/ 2000 ha abrogato l art 402La l 85 2006 ha apportato modifiche al titolo in esame.

Il capo I è stato trasformato in”delitti contro le confessioni religiose”.Gli art 403 e 404 sono stati modificati in “offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone o danneggiamento di cose”. Modifiche anche al 405

Art 724 cp viene punita la bestemmia contro la religione e ogni manifestazione oltraggiosa verso i defunti

L 654/75 modificata dal dl 122/93 che punisce chi diffonde idee fondate sulla superiorità o sull odio razziale o etico o che incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali etnici o religiosi.

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8. La figura del MINISTRO DI CULTOLa qualifica dello statuto giuridico civile del ministro di culto appartiene all autorità dello stato.Che rinvia alle varie confessioni per individuare coloro che sono “ministri di culto”; problemi oggi sorgono dal fatto che alcune confessioni sono prive di clero e attribuiscono a tutti i fedeli tale qualifica.Nello specifico vediamo le disposizioni del nostro ordinamento dedicate a tale figura:

art 200 cpp: i ministri di culto hanno facoltà di astenersi dal deporre quanto hanno conosciuto in ragione del loro ministero.L art non fa alcun riferimento alle “ confessioni cattoliche” proprio perché tale facoltà è riconosciuta a tutti i ministri di culto e a prescindere dalla confessione religiosa vera e propria,unico requisito è che il fatto di cui si viene a conoscenza sia noto in ragione del ministero. Può avvenire con qualsiasi modalità.L art tuttavia precisa che tale facoltà è concessa solo ai “ministri i cui statuti non contrastino con l ordinamento giuridico italiano”, ciò significa che possono avvalersene solo i ministri di culto di confessioni dotate di uno statuto e solo se tale statuto è compatibile con il nostro ordinamento.

L art 256 cpp ammette che tale garanzia possa venir meno quando l autorità giudiziaria dubita del segreto.Tale segreto resta tuttavia conservato in caso di ministri di culto cattolici ebrei e luterani,essendovi appositi concordati e intese in materia. Tale garanzia è in sostanza un privilegio.

622 cp.È punito dietro querela della parte offesachiunque avendo notizia di un segreto per ragione del proprio stato-arte-professionelo rivela senza giusta causa o lo utilizza per profitto proprio o altruiSE da tale condotta deriva DANNO

Nella categoria dei soggetti possibilmente imputabili per aver rivelato un segreto,di cui si era a conoscenza in virtù del proprio stato, senza giusta causa e recando danno ad altri, vi rientra il ministro di culto.

Art 61 n 9 e 10 cpFa da circostanza comune aggravante l aver commesso un reato in violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto.Fa da circostanza comune aggravante l aver commesso un reato contro un ministro di culto

Si pensi poi agli abusiAbusi sessuali : in tal caso il nostro ordinamento prevede ( oltre alla responsabilità del ministro reo) responsabilità civile del suo superiore, grava infatti sull autorità ecclesiastica un dovere di vigilanza.

abuso elettorale: la legge interviene per evitare il rischio di un condizionamento che sarebbe molto probabile qualora un ministro di culto rivestisse una carica comunale o provinciale.non si tratta solo di ineleggibilità ma anche di incompatibilità ( tale previsione non è prevista per le cariche in senato alla camera e al parlamento europeo).

Nel nostro ordinamento sono previste numerose incompatibilità per i ministri di culto,alcune giustificate dalla necessità di evitare che tali soggetti in quanto esponenti di poteri esterni allo stato possano concorrere all esercizio delle funzioni pubbliche,altre meri retaggi del passato. Si pensi alla professione di commercialista ragioniere giudice di pace giudice onorario, all’ impossibilità di far parte di giurie popolari e dei servizi segreti.

9. Il problema dei SIMBOLI RELIGIOSIil problema si presenta su due fronti:

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ostentazione di simboli privati in luoghi pubblici:questione strettamente connessa alla libertà personale e all art 19 cost, si pensi al fatto che da sempre le appartenenze si traducono in un certo modo di vestire.

La francia nel 2004 ha vietato il “porto pubblico di simboli religiosi”, vietando quindi il velo la kippah e i crocifissi.Una simile disposizione è stata presa anche in turchia.Si tratta in entrambi i casi di interventi che la corte di strasburgo ha ritenuto legittimi.Nel nostro ordinamento è stato, al contrario, riconosciuto il diritto ai detenuti di esporre nelle loro stanze immagini e simboli della loro fede religiosa.

Di diverso tenore è il divieto/ libertà di vestire indumenti che impediscano l identificazione, si tratta anche in questo caso di una libertà che andrebbe tutelata, nessuno può vietare di indossare simili indumenti ma chi li veste non potrà rifiutarsi di mostrare il volto qualora a richiederlo sia la pubblica autorità.

Ostentazione di simboli religiosi in luoghi pubbliciLa questione più saliente attiene alla presenza del crocifisso nelle aulee scolastiche.La corte costituzionale italiana ha giustificato l affissione definendolo un simbolo laico avente un valore non religioso ma culturale. La corte di Strasburgo non ha condiviso tale posizione in quanto tale simbolo può certamente assurgere a più significati ma quello religioso è il predominante essendo associato al cattolicesimo.La questione è di difficile risoluzione la Chiesa in materia ha voluto precisare la molteplicità dei significati, tutti positivi.

CAPITOLO VI

Art 7 costLo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

L art oltre a sancire il Principio di separazione dei poteri (Stato e chiesa sono reciprocamente indipendenti e sovrani, non sono ammesse interferenze).

Tiene conto dell esistenza dell apparato normativo bilaterale del 1925,detta in altre parole il principio di bilateralità; seppur tale articolo sia l unico della costituzione a fare espresso riferimento a un atto giuridico di diritto esterno NON va inteso come se fosse volto a una cristallizzazione costituzionale dei Patti Lateranensi.

I documenti più importanti dei patti lateranensi sono il trattato e il concordato, documenti di diritto internazionale,il primo regola i rapporti temporali della santa sede con lo stato italianoil secondo regola le cd materie miste.

Eventuali modifiche accettate dalle due parti non richiedono il procedimento di revisione costituzionale; i patti o meglio le leggi di attuazione godono di una particolare copertura costituzionale che il rende resistenti sia alle leggi ordinarie che alle norme e ai principi costituzionali, eventuali contrasti non renderebbero tali norme illegittime. Unico limite è rappresentato dai principi supremi dell ordinamento costituzionale.

Ai patti lateranensi del 29 è seguito nel 1984 un “nuovo concordato” che non fu una mera modifica consensuale dei patti precedenti, evidente se si pensa che le materie trattate da nuovo concordato sono diverse da quelle trattate in precedenza.

Il principio della bilateralità è garantito anche alle altre confessioni religiose.L art 8 ammette infatti la possibilità di intese.Tale possibilità è stata riconosciuta da costituente seppur tali confessioni non ne avessero fatto richiesta. Le intese producono effetto nell ordinamento italiano solo dopo la legge di approvazione o ratifica.Le intese sono in ogni caso di testi immodificabili

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V intesa valdese raggiunta con procedura di natura internazionalistica, paraconcordataria.

V altre intese raggiunte mediante una procedura amministrativa.

V intese con i testimoni di geova e con l unione buddista italiana ( in questi casi il governo ha sottoscritto l intesa ma il parlamento non le ha mai discusse)

Un caso a se è quello islamico non si è raggiunta un’intesa ma è stata istituita una consulta per l islam italiano.

Si tratta di una Bilateralità Incompuita.Le ragioni per cui non è stato applicato l art 8 ( e quindi non si è provveduto ad un’intesa) vanno ricondotte al fatto che manca una rappresentanza unitaria islamicaal fatto che le intese con il corso del tempo si sono rivelate stagnantie al fatto che la presenza islamica è vista come un problema di sicurezza pubblica. L interesse preminente è quindi quello di tutelare l ordinamento da forme di fondamentalismo islamico, che prevale su quello di tutelare la libertà religiosa islamica.In materia fu importante la carta dei valori della cittadinanza e dell integrazione del 2007.Venne emanata con decreto dal ministro dell Interno.Tale documentoa) indica i valori irrinunciabili che devono essere condivisi,b) prende posizione circa la infibulazione e la condizione della

donna.c)Si tratta di un mero atto interno che difetta di un peso giuridico effettivo,nonostante ciò ha assunto un ruolo politico e culturale significativo in quanto spesso la sottoscrizione della carta è stata condizione per il mantenimento di canali di incontro e confronto.Tale carta non ha avuto seguito.

Non ha avuto seguito nemmeno la dichiarazione di intenti per la federazione dell islam italiano che voleva creare un soggetto unitario composto dai musulmani che vivono in italia.

Sarebbe necessario un disegno di legge sulla libertà religiosa,tentativo avviato un decennio fa senza successi. Critiche a tale intento sono dovute al carattere unilaterale e al fatto che interessa solo le confessioni religiose riconosciute.Certo è che tale disegno dovrebbe in primo luogo abrogare la legge del 1929.

Occorre vedere che incidenza ha avuto in materia la riforma del titolo IV della costituzione.A norma dell art 114 infatti la statualità nasce dal basso e alla luce di tale principio ( di sussidiarietà) sono state ripartite all art 117 le competenze tra stato e regioni.Alla luce di tale art i rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose rientrano nella competenza esclusiva dello stato, a riserva statuale che si evince da tale art non è però totale, se così fosse il diritto ecclesiastico manterrebbe quella struttura verticale che oggi ha perso.Sono ammessi infatti momenti di contrattazione decentrata tra soggetti ecclesiastici e autonomie locali, si pensi

a) Agli accordi regionali ( ad es in ambito di assistenza spirituale negli ospedali.)Alle regioni si può riconoscere una vera e propria potestà concordataria in materia di competenza concorrente, si può parlare di diritto ecclesiastico regionale che nella maggior parte dei casi è “diritto ecclesiastico sommerso” nel senso che si tratta di norme che disciplinano altre materie e che direttamente o indirettamente vanno a toccare questioni ecclesiastiche.

Si guardi a settori come la beneficenza l assistenza l istruzione il volontariato il servizio civile ma anche l edilizia di culto e il turismo religioso.

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b) Agli accordi con confessioni di rilievo locale per cui spesso si ricorre alle consulte

c) Agli accordi comunaliV accordo te il comune di colle val d elsa e la comunità ebraica per la costruzione di una moschea

Occorre però considerare che la bilateralità interessa solo la tecnica di produzione normativa, solo gli atti che disciplinano i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose ma non interessa l intero fenomeno religioso né tutte le materie religiosamente significative.In altre parole la bilateralità non interessa le norme che lo stato produce a garanzia della libertà religiosa, individuale e collettiva.Si tratta di una RISERVA DI LEGGE RINFORZATA

CAPITOLO VII La società attuale è multiculturale e globalizzata. Si può parlare di “fine della geografia”, il territorio oggi non è più elemento di identificazione delle identità culturali e religiose.Tale globalizzazione ha radici economiche, nasce dagli adattamenti che il settore economico pone in essere per mantenere la propria forza;ma paradossalmente oltre all affermazione di valori universali ha accresciuto i particolarismi.la logica della sicurezza è finita per prevalere su quella della libertà.

Alcuni esempi di multiculturalismo giuridico:

La Legge che vieta le mutilazioni genitali femminili ha introdotto un nuovo reato ex art 583bis cp.

le mutilazioni genitali femminili si configurano come reato se non sono giustificate da esigenze terapeutiche,Si tutela il genere femminile e si condanna un certo tipo di cultura a prescindere da qualsiasi indagine sulle ragioni di tale tecnica.

Divieto del comune di Rovato di accedere ai luoghi sacri a coloro che non professano la religione cristiana. Si tratta in sostanza di un limite alla libertà di circolazione.

Cd ordinanze antiborsone Cd ordinanze antikebab Vademecum della buona convivenza in condominio.

Occorre riconoscere un dato di fatto, seppur le religioni ambiscano a ricoprire un ruolo universale e transnazionale in realtà sono strettamente collegate a tradizioni e esperienze stooriche, coincidono quasi sempre con una realtà culturale.E il rapporto con la democrazia ne risente.

Nel mondo occidentale la dialettica democratica da allo stato un veste laica e mira ad evitare che una confessione prevalga sulle altre,

nell oriente invece l elemento religioso prevale sulla dialettica democratica.

Il rapporto religione& democrazia è in sostanziale POLARITA’ ALTERNATIVA.All interno di un ordinamento o prevale la religione o prevale la democrazia.

La religione ammette una democrazia procedurale non sostanziale.E in genere vede con favore solo i modelli unionisti di democrazia propri degli stati totalitari, questo perché si traducono in vantaggi e privilegi per la religione stessa. Ne è un esempio il rapporto tra chiesa cattolica e regime fascista.

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Tutti i diritti di derivazione religiosa assorbono le norme etico-morali nella sfera giuridico civile, si parla a riguardo della cd democrazia religiosa le norme giuridiche sono in realtà precetti religiosi e quelle norme giuridiche che non riprendono i principi religiosi etici o morali sono considerate illegittime, questo è quel che accade in ambito islamico.

In ASIA i valori si fondano sul confucianesimo ( l individuo ha all interno dei gruppi sociali ai quali appartiene una certa funzione)In giappone La funzione politica mira a uno sviluppo economico di lungo periodo e per assolvere a tale funzione possono essere anche sacrificati diritti e interessi dei singoli ( salvo il diritto elettorale);in generale la democrazia asiatica è volta a raggiungere un armonia con la natura, è più attenta all ordine e alla disciplina che alle libertà e ai diritti.Fa eccezione l indonesia, stato teista con sei religioni ufficiali.

L INDUISMORisulta dalla commistione di elementi propri di culture diverse.È una religione politeista che crede nella reincarnazioneLa società si divide in caste e la logica gerarchica caratterizza l intero sistema.È fortemente legato all istituto monarchico.

IL BUDDISMOOriginato dagli insegnamenti di Siddhārtha Gautama, si compendia nelle dottrine fondate sulle Quattro nobili verità.Con il termine Buddhismo si indica più in generale l'insieme di tradizioni, sistemi di pensiero, pratiche e tecniche spirituali, individuali e devozionali, nate dalle differenti interpretazioni di queste dottrine, che si sono evolute in modo anche molto eterogeneo e diversificato.Sorto nel VI secolo a.C., a partire dall'India il Buddhismo si diffuse nei secoli successivi soprattutto nel Sud-est asiatico e in Estremo Oriente.

CAPITOLO VIII Obiezione di coscienza: si disobbedisce alla legge per obbedire alla propria coscienza.L art 9 Cedu riconosce un vero e proprio diritto all obiezione.L obiettore è un “disobbediente obbediente”.I giudici devono individuare quali sono le coscienze che meritano di esser protette, l obiezione è cioè possibile solo nei casi ammessi dalla legge.V obiezione di coscienza dal servizio militare, obiezione di coscienza del personale sanitario dall operazione di interruzione della gravidanza, e in materia di sperimentazione animale e procreazione assistita.Il diritto di obiezione di coscienza sorge ogni volta che v’è un dovere al quale appunto si disobbedisce.La coscienza è in ogni caso vista come il luogo di incontro di valori significativi.Si veda al rapporto tra coscienza e corpo e quindi all eutanasia e all accanimento terapeutico.Si pensi poi al rapporto coscienza bio diritto, al diritto di ciascuno a decidere se sottoporsi o meno a trattamenti sanitari.

Diritto che però dev essere considerato in un alleanza terapeutica ( il medico deve decidere insieme al paziente e il consenso del paziente dev essere valido informato consapevole e attuale.

Si pensi alla questione del testamento biologico.