Diritto Ecclesiastico Casuscelli

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    Accordi di II livello$ introdotti dall Accordo del 89:; per disciplinare le

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    Il ruolo dei principi$ nei settori non codifcati dell ordinamento i principi didiritto assumono un ruolo ondamentale in quanto costituiscono il quadronormativo di ri erimento. %on la sent. H >89 8 la %orte %ost ha individuato lacategoria dei principi supremi dell ordinamento costituzionale checostituiscono limiti invalicabili. er questo motivo sono sovraordinati ad ognialtra onte di rango costituzionale in quanto appartengono all essenza dei valorisupremi su cui si onda la %ostituzione. )ssi sono$ il diritto alla tutelagiurisdizionale dei diritti, l inderogabile tutela dell ordine pubblico e la laicit#. 6isono anche per? dei principi cd. Fon amentali i quali delineano il volto della"epubblica$ uguaglianza e pari dignit# sociale, indipendenza dell ordine propriodello Stato dall ordine proprio di tutte le religioni,pluralismo con essionale,autonomia delle con essioni, bilateralit# pattizia per la disciplina dei rapportiStato>con essioni connesso con il principio di legalit#. Infne riconosciamo iprincipi cd. Costitu!ionali" libert# religiosa individuale +art.89 , divieto didiscriminazione de e tra gli enti in cui si articolano le con essioni +art.@ ,principio di legalit# +art.8H; . oltre a questi principi contenuti nella costituzioneil diritto ecclesiastico risente delle inJuenze del diritto comunitario e ingenerale dei principi internazionali.L attuazione dei principi costituzionali

    8. Il legislatore$ fno al 89:; non ha mostrato interesse per i temi dellalibert# religiosa e del pluralismo con essionale1 con la stipulazionedel %oncordato con la S.Sede ha invece avviato la cd stagione delleintese disciplinando i rapporti con alcune con essioni di minoranza.

    @. I 0overni$ hanno spesso privilegiato con i lori programmi elettorali ilruolo privilegiario di cui gode la chiesa cattolica. Sono comunqueriservati collegialmente al %D7 gli atti concernenti i rapporti tra lo

    Stato e la %hiesa %attolica e le altre con essioni. Al .%ons. spetta lasottoscrizione degli accordi con la %hiesa cattolica e delle intesecon le con essioni di minoranza. Il Sottosegretario alla presidenzadel consiglio conduce le trattative con le rappresentanze dellecon essioni in vista della stipulazione di intese coadiuvato dalla%ommissione interministeriale che si occupa di delineare lineeguida sulla conduzione delle trattative. Il ministero dell internoriconosce gli enti ecclesiastici, approva la nomina dei ministri diculto+no cattolica , vigila e tutela gli istituti delle con essioni,amministra e rappresenta il (ondo edifci di culto. +nb agenzie cheoperano nel ministero 2 dip. Libert# civili e immigrazione1dir.centr.a!ari di culto1osservatorio politiche religiose1comitato vsdiscriminazione .

    H. La %orte costituzionale$ ha svolto un ruolo di rilievonell ammodernamento del d.e.i. pur essendo limitata dal ricorsoincidentale1

    ;. Il residente della "epubblica$ non titolare di alcuna unzione diindirizzo politico e non potr# spingersi oltre il richiamoall osservanza dei ondamentali principi della %arta. )gli accredita ericeve i rappresentanti diplomatici e ratifca gli accordi+art.: ,emana inoltre gli atti relativi all approvazione di accordi di II livello.

    )sistono infne altre organizzazione quali la %onsulta per l Islam italiano o la%onsulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e culturaleche svolgono una unzione consultiva.

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    Capitolo # IL $RINCI$IO DI U%UA%LIAN&A 'art()*

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    Le con essioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsisecondo i propri statuti, in quanto non contrastino con lKordinamento giuridicoitaliano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con lerelative rappresentanze.= +art.:La repubblica italiana una democrazia laica$ principio a!ermato per viagiurisprudenziale dalla sent.@ H>89:9 %orte cost. +c r.cost progrLa laicit# uno dei profli della orma di Stato e integra un principio supremodell ordinamento costituzionale che si colloca al massimo livello nella gerarchiadelle onti e che costituisce un parametro in base al quale pu? esseredichiarata l incostituzionalit# delle leggi di revisione e delle norme diderivazione pattizia che godono di copertura costituzionale. A di!erenza dialtre carte costituzionali in cui la laicit# a!ermata dalla costituzione, in Italia ilprincipio stato ricavato dall analisi sistematica degli artt. @,H, ,:,89,@ %ost.'e emerge una laicit# che non implica indi!erenza dello Stato dinnanzi allereligioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libert# di religione inregime di pluralismo con essionale e culturale +@ H>89:9 . Dalla laicit# per la%orte dipendono anche alcuni

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    defnizione rappresenti la precisa scelta del legislatore di non precluderel esercizio della libert# religiosa ad alcuno per diverse e strane che siano le suecredenze religiose e le loro ascendenze culturali.Le con essioni religiose dotate di un proprio apparato normativo/organizzatoriocostituiscono ordinamenti giuridici originari indipendenti dal quello dello Stato.La carta riconosce in orma espressa l indipendenza e la sovranit# della %hiesacattolica mentre per le altre con essioni ne riconosce implicitamentel indipendenza. La distinzione degli ordini e dunque l indipendenza dellecon essioni costituisce il ondamento del principio supremo di laicit#.All indipendenza degli ordinamenti religiosi corrisponde la carenza digiurisdizione del giudice italiano sulle norme statutarie dell autorit#con essionale in materia spirituale o disciplinare. L unico limite costruito,secondo la corte cost. dal rispetto dei principi ondamentali della "epubblica.LA DIS*I'5I&') D)0LI &"DI'I

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    spettano al residente del %onsiglio, salvo che l accordo non rientri nella s eradi competenza di un ministro. Da parte delle con essioni competenti a trattaresono le relative rappresentanze individuate sulla base di norme con essionali,dotate come requisito minimo della capacit# di agire. La materia dei rapporti comunque di esclusiva competenza dello Stato escludendo quindi lacompetenza delle "egioni.Capitolo . LA LI/ERT0 DI RELI%IONE 'art(1 *

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    dichiarare le proprie convinzioni in materia di ede,n di con essione.'el nostroordinamento tuttavia previsto l onere di rendere dichiarazioni che possonorivelare il credo del dichiarante anche se in via indiretta e in modo nonnecessariamente univoco+c r.scelta ottoNmille . %iononostante l appartenenzacon essionale, i sentimenti, le opinioni, i comportamenti degli individui chesono espressione diretta del sentire religioso o delle convinzioni sonoormalmente protetti nel nostro ordinamento dal generale principio diriservatezza discendente dagli art..@ e 89 cost. e i dati idonei a rivelare leconvinzione religiose flosofche o di altro genere appartengono alla categoriadei dati sensibili+assistiti da particolari garanzie quanto al loro trattamento .IL LI7I*) D)LLA '&' %&'*"A"I)*# D)I "I*I AL 4-&' %&S*-7)L art.89 stabilisce un solo limite interno e cio che i riti non siano contrari albuon costume+insieme di precetti che impongono un determinatocomportamento nella vita relazionale la cui inosservanza provoca la violazionedel pudore sessuale, della dignit# sessuale e del sentimento morale deigiovani . Il concetto di buon costume un concetto elastico masuEcientemente determinato in quanto concetto di!uso e generalmentecompreso in un dato momento storico.LA (A%&L*# DI "&()SSA") LI4)"A7)'*) LA ()D)&ltre alle acolt# espresse nell art.89 sono riconosciute anche delle acolt#implicite +pro essare l ateismo, mutare appatenenza con essionale, costituireassociazioniGLa acolt# di pro essare la ede religiosa comporta la libert# di dichiararel appartenenza a qualsivoglia o nessuna religione ma anche la libert# di mutarela propria appartenenza con essionale senza alcuna conseguenza dilegge+c r.l appartenenza obbligatoria violazione dell art.89 .&ccorre quindi

    garantire che l appartenenza e la permanenza in una con essione religiosa sia ilrutto di una libera scelta. Il diritto di recesso da ogni con essione comportaanche la possibilit# che i propri dati sensibili siano rettifcati ma non che sianocancellati.LA LI4)"*# D)I ()D)LI ALL I'*)"'& D)LLA %&'()SSI&')L ordinamento statuale non pu? prestare tutela all individuo che rivendichi neicon ronti dell autorit# ecclesiastica preposta al governo di una con essionereligiosa la qualifca di appartenente,a motivo dell indipendenza garantita adognuna di esse nell ordine proprio. I edeli possono ar valere i propri diritti solodavanti alle rispettive autorit# con essionali purch ci? avvenga nel rispetto deilimiti inviolabili della persona. La tutela della libert# religiosa del singolodev essere contemperata con la tutela dell indipendenza della con essionereligiosa alla cui autonomia organizzativa rimessa la disciplina del rapportoistituzione> edele. La corte cost. ha a!ermato che la tutela dei diritti inviolabilidi cui all art.@ deve essere garantita anche all interno e nei con ronti delleormazioni sociali ma il giudice dello stato non pu? dichiarare la nullit# di unprovvedimento emanato dalle autorit# con essionali o ri ormarlo a motivo dellaloro indipendenza. 3uanto agli e!etti civili da riconoscere alle sentenze e aiprovvedimenti in materia spirituale e disciplinare lo stato interpreta la normapattizia nel senso che vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmentegarantiti a cittadini italiani1 ove ne sia atta valere la violazione, a seguito diaccertamento giudiziale potr# essere legittimamente negata loro eEcaciacivile.LA LI4)"*# DI "& A0A'DA

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    La libert# di propaganda stata in passato ostacolata da norme illiberali edanche con l entrata in vigore della costituzione continuava ad esserecompromessa. Attualmente il problema rappresentato dalla necessit# diassicurare la uguale libert# in materia di propaganda e proselitismo religioso, inquanto le di!erenze in termini di importanza sociale ed economica tra lecon essioni incidono sulla capacit# di trasmettere il messaggio religioso.L )S)"%I5I& D)L %-L*&L esercizio in privato e in pubblico del culto espressamente garantito. Inpassato le minoranze erano gravemente limitate mentre per la chiesa non eraprevista alcuna limitazione. %on l entrata in vigore della costituzione, lepronunce della corte cost. hanno per? assicurato alle minoranze religiose lalibert# di aprire edifci di culto e di riunirsi e ha dichiarato illegittime le normeche sanciscono l obbligo di approvazione della nomina del ministro di culto.In defnitiva per quanto riguarda l esercizio del culto vengono in luce @ articoli$

    - art. 89 divieto di controllo preventivo sul culto esercitato- art. 8 dispone una orma attenuata di controllo quale il preavviso

    per cui ad es. le autorit# possono vietare riunioni solo N comprovatimotivi di sicurezza e incolumit# pubblica.

    Capitolo 2 %LI ENTI ECCLESIASTICI E IL DIVIETO DI DISCRIMINA&IONI'ART(#3*

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    / oggettivo$ connesso all attivit# svolta +culto o religioneL A77I'IS*"A5I&') D)0LI )'*I )%%L)SIAS*I%ILa garanzia costituzionale rileva anche sotto il proflo amministrativo, statain atti abrogata con eEcacia retroattiva ogni norma che prescrivevaun autorizzazione governativa per acquistare e alienare immobili da parte dipersone giuridiche,associazioni e ondazioni.%on l Accordo 89:; cessa il controllo governativo sugli atti eccedenti l ordinariaamministrazione per gli enti della %hiesa cattolica che ricevevano ilsupplemento di congrua dallo Stato +diocesi e parrocchie . Dalla nuova normapattizia si ricava che la gestione degli enti collegati alle con essioni religiose sisvolge sotto il diretto controllo dei competenti organi delle stesse senzaingerenza dello stato. In questo modo si acuisce la discriminazione attuatadalla legge sui culti ammessi con le norme che prevedono la soggezione degliistituti dei culti diversi dalla religione cattolica alla vigilanza e alla tutelagovernativa +possibilit# di ordinare visite e ispezioni, nomina di commissarigovernativiG . La %orte cost. non ha potuto pronunciarsi a riguardo avendodichiarato inammissibile la questione di legittimit# costituzionale delledisposizioni suddette per di etto di motivazione. "esta il atto che il mancatoriscontro nelle norme di diritto comune di dette disposizioni le pone incontrasto con l art.@ , presidio costituzionale dell uguaglianza tra lecon essioni.LA %A A%I*# %&'*"I4-*I6A3uanto all applicazione di speciali gravami fscali, l art.@ applicazione alcaso particolare dell art.CH +*utti sono tenuti a concorrere alle spese pubblichein ragione della loro capacit# contributiva. Il sistema tributario in ormato acriteri di progressivit# $ la norma consente allo stato di introdurre sgravi fscali

    a avore delle associazioni e istituzioni religiose limitatamente alle attivit#concernenti la fnalit# di religione e di culto in considerazione della valenzapromozionale della personalit# umana e del progresso spirituale della societ#ma vieta di gravare gli enti con oneri fscali discriminatori anche se il ricavatoosse poi impiegato per fnanziare fnalit# con essionali. I soggetti garantitidall art.@ sono comunque sottoposti alla piena potest# tributaria dello statoche per? non pu? intraprendere azioni perequative ra gli enti.0LI )'*I )%%L)SIAS*I%I DI DI"I**& %&7-')Il divieto di discriminazione degli enti religiosi garantisce il riconoscimento dellapersonalit# giuridica in orza delle norme di diritto comune agli enti dellecon essioni privi dei requisiti per ottenere il riconoscimento ai sensi dellalegislazione di derivazione pattizia. 0li enti che non hanno le caratteristiche peressere riconosciuti dalle norme patrizie sono tutelati dal diritto comune ehanno la possibilit# di agire all interno dell ordinamento italiano come enti nonriconosciuti.

    Capitolo 4 LI/ERTA5 DI $ENSIERO6 DI COSCIEN&A E DI RELI%IONELA %&'6)'5I&') )-"& )A D)I DI"I**I D)LL -&7&La tutela dei diritti dell uomo oggi esercitata a livello internazionale. Laconsapevolezza che la tutela dei diritti potesse ricevere e!ettiva e completaattuazione solo se realizzata sul piano del diritto internazionale ha portato allaredazione della Dichiarazione universale dei diritti dell uomo nel 89;:, attoricco di valore simbolico per? sprovvisto di valore cogente. Il passaggio

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    successivo rappresentato dalla sottoscrizione della convenzione europea deidiritti dell uomo a "oma nel 89C occasione in cui viene istituito un apparatogiurisdizionale che emana provvedimenti obbligatori e vincolanti per gli statifrmatari in grado di o!rire una concreta tutela dei diritti garantiti.La %)D- un trattato internazionale multilaterale sottoscritto da ; stati. Fstrutturata in H titoli che enunciano$/ titolo I$ diritti, libert# e divieti per gli stati/ titolo II$ istituzione e organizzazione di organo istituzionale +%orte europea deidiritti dell uomo/ titolo III$ dettare disposizioni sull applicabilit#Il problema del recepimento nell ordinamento interno dei frmatari statodemandato ai singoli stati$ l Italia l ha ratifcata con la L.:;: >89CC.er quanto riguarda il rapporto tra le disposizioni della %)D- e le leggiordinarie successive incompatibili stato risolto dalla %orte costituzionaledisponendo che le disposizioni della %)D- non sono suscettibili di abrogazionen di modifca poich derivano da una onte atipica. 'ello stesso senso si pronunciata anche la %orte di %assazione con ermando la tendenza aconsiderare le norme %)D- prevalenti sulla normativa ordinaria successivariconoscendone la particolare orza di resistenza dovuta alla natura di principigenerali dell ordinamento che deve essere riconosciuta alle disposizioni dellaconvenzione in conseguenza del loro inserimento nell ordinamento italiano. Sitratta insomma di norme che integrano il parametro costituzionale ma cherimangono sempre ad un livello sub/costituzionale.IL "I%&"S& ALLA %&"*) )-"& )A D)I DI"I**I D)LL -&7&A seguito della costituzione della %edu si pu? dire che tutti i diritti garantitidalla %)D- sono diritti azionabili.

    La %edu ormata da un numero di giudici pari al numero degli stati contraenti.)ssi sono eletti dall assemblea parlamentare a maggioranza tra una rosa di Hcandidati presentati da ciascuno stato membro. Il loro mandato dura B anni ed ripetibile. La corte in seduta plenaria elegge presidente e vicepresidenti+mandato di H anni e adotta il proprio regolamento.La trattazione dei casi aEdata a$/ comitati H giudici/ camere giudici/ grande camera 8 giudiciossono essere in questa sede proposti due tipi di ricorso$/ intestatale presentato da qualsiasi stato membro ogniqualvolta ritenga cheun altra parte abbia violato una o piM disposizioni della convenzione1/ individuale presentato da chiunque pretenda di essere vittima di unaviolazione da parte di una delle altre parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla%)D-.Le condizioni di ricevibilit# del ricorso sono elencate all art.HC e sono$ il ricorsopu? essere presentato solo dopo aver esperito i ricorsi interni, dev essereondato e non incompatibile con le disposizioni della %)D-. La procedura stata ri ormata nel 899:$ prima un %omitato composto da H giudici ne valuta laricevibilit#, in caso positivo la causa decisa da una %amera composta da giudici.

    Le sentenze emesse sono impugnabili dalle parti nel termine di H mesi.er quanto riguarda gli e!etti delle sentenze possiamo dire che esse hannovalore$

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    / vincolante e obbligatorio per gli stati membri/ declaratorio/ ha eEcacia esclusivamente tra le partisar# cura dello stato condannato riparare alla violazione, possiamo quindisottolineare l intrinseca eEcacia deterrente della sentenza stessa+nb$ lo statoitaliano uno dei piM inadempienti nell esecuzione delle sentenze di condannama stata di recente emanata una nuova legge di promozionedell adempimento .L A"*.9 %)D-$ %&'*)'-*& (A%&L*# LI7I*I ) S&00)**I 0A"A'*I*IDispone$1. Ogni persona ha diritto alla libert di pensiero, di coscienza e di religione

    tale diritto include la libert di cambiare religione o credo, cos! come lalibert di mani estare la propria religione o il proprio credo individualmente ocollettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento,le pratiche e l'osservanza dei riti.

    ". #a libert di mani estare la propria religione o il proprio credo non pu$essere oggetto di restrizioni diverse da %uelle che sono stabilite dalla legge ecostituiscono misure necessarie, in una societ democratica, per la pubblicasicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o

    per la protezione dei diritti e della libert altrui.L esplicito riconoscimento della libert# di pensiero comprende anche la cd.libert# di religione negativa +tutela ateiG e comporta l impossibilit# per glistati membri di imporre ai propri cittadini alcuna convenzione religiosa.La libert# di coscienza considerata una vera e propria libert# autonoma ecomprende in senso ampio ogni possibile comportamento imputabile allacoscienza.

    La libert# di religione comprende diritti e acolt# connessi al suo esercizio.I soggetti garantiti dalla lettera dell art.9 sono le persone fsiche.'el corso deltempo si per? verifcata un estensione di applicazione ai soggetti collettivi equindi anche alle con essioni+c r. cedu attualmente sostiene l illegittimit# dinon registrare un organizzazione religiosa .Il secondo comma della norma stabilisce in modo tassativo le caratteristiche lacui compresenza pu? rendere legittime restrizioni al solo esercizio della libert#di mani estazione del pensiero e del credo religioso. 3ueste devono esserepreviste dalla legge e devono risultare necessarie secondo i parametri propri diuna societ# democratica. La discrezionalit# dei singoli stati ortementelimitata anche dal ruolo di supervisione che la %edu stessa si attribuita. *ra ibeni presi in considerazione merita di essere segnalata la protezione dei dirittie della liber# altrui.0LI &"I)'*A7)'*I D)LLA %&"*) I' 7A*)"IA DI LI4)"*# DI %&S%I)'5A ) DI")LI0I&')'el prospettare i principali orientamenti della %edu nell interpretazione dell art.9 e necessario sottolineare che la %orte ha solitamente evitato di elaborareprincipi di portata generale , limitandosi perlopiM a motivare le decisioni conargomentazioni strettamente legate alle attispecie esaminate.Il tema dell aspetto negativo della libert# religiosa+libert# di non avere alcuncredo stato a!rontato per la prima volta nel 899; e la %orte ne ha a!ermatol esistenza e la necessit# che sia trattato alla stregua del diritto di libert#religiosa positiva.Altro argomento centrale quello relativo alla libert# religiosa collegata allalibert# di associazione, oltrech l argomento dei simboli religiosi, materie in cui

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    la %orte ha sempre a!ermato la violazione dell art.9 qualora le restrizionioperate dai singoli stati siano immotivate o non necessarie.Capitolo + LE O/IE&IONI DI COSCIEN&A"&(ILI *)&"I%I ) A")) A LI%A*I6)

    La libert# di coscienza uno dei ondamenti di una societ# democratica. Di quila valenza in positivo e in negativo della tutela accordata a questa orma dilibert#, che implica anche il diritto dell individuo di non essere obbligato adichiarare la propria appartenenza con essionale o le proprie convinzioni.-no dei modi per mani estare la libert# di coscienza l obiezione di coscienza,cio il diritto di comportarsi secondo i propri convincimenti interiori. Di regolal atteggiamento dell obiettore esprime la condizione di chi vive in unasituazione di conJitto$ osservare il proprio imperativo morale o rispettare gliobblighi giuridici dell ordinamento. 3uando lo stesso legislatore a permetteredi scegliere tra i vari comportamenti quello piM aderente ai propriconvincimenti si parla di opzione di coscienza.La libert# di coscienza garantita espressamente da norme internazionali+es.art.9 %)D- e implicitamente da alcune norme costituzionali. 'ella nostracostituzione si pu? desumere dalla lettura sistematica degli artt.@/H/89/@8 checontengono un insieme di elementi normativi convergenti nella confgurazioneunitaria di un principio di protezione dei cd. diritti alla coscienza. *aleprotezione non pu? tuttavia essere illimitata. Spetta dunque al legislatoretrovare un compromesso tra libert# di coscienza e obblighi dell ordinamento.Sulla base di questo criterio il legislatore ha disciplinato fno a oggi ; ipotesi diobiezione di coscienza$ al servizio militare, all interruzione di gravidanza, allasperimentazione animale e alla procreazione assistita.L annosa questione del giuramento dei testimoni nel processo civile e penale

    stata parzialmente risolta in via legislativa e per altra parte attraversol intervento della %orte cost.$dalla ormula che conteneva il giuramento si passati ad una neutra dichiarazione di impegno che interessa la coscienza delsingolo e la sua personale responsabilit#. Altre obiezioni sono invececonsiderate illegittime +es. obiezione fscale alle spese militari .er quanto riguarda i rapporti di diritto privato illegittimo il rifuto dellavoratore di eseguire prestazioni cui era obbligato per contratto, adducendonela contrariet# alle convinzioni morali.In merito invece al servizio militare nel @ 8 il legislatore ha sospeso+nonsoppresso il reclutamento del personale su base obbligatoria e hasuccessivamente introdotto la acolt# di rinuncia allo status di obiettore,riconoscendo al contempo la possibilit# di presentare domanda di obiettore dicoscienza anche a chi detiene armi ino!ensive o non dotate di signifcativacapacit# o!ensiva.I *"A**A7)'*I SA'I*A"I 6&L&'*A"I'el enomeno dell obiezione di coscienza il settore che presenta tensioni quello dei trattamenti sanitari che si distinguono in$ volontari 2 principio cardine diritto di autodeterminazione del paziente,la principale acolt# che da esso deriva l espressione del libero consenso +odissenso in ormato alle cure da parte dell interessato +o da suo tutore . Sulmedico in questo caso incombe un vero e proprio dovere giuridico di

    rappresentare al paziente un analitica, puntuale ed esaustiva in ormazionedella natura dell intervento medico, della sua portata e dei suoi rischi. 3uestaconoscenza consente all interessato di e!ettuare un personale bilanciamento

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    vaccinazione pericolosa 2 c r. diritti ondamentali del minore alla salute eall istruzione investiti .

    *"A**A7)'*I SA'I*A"I ) &4I)5I&'I DI %&S%I)'5A %&DI(I%A*)Le disposizioni che riconoscono il diritto all obiezione di coscienza individuano isoggetti interessati nel personale sanitario e in coloro che esercitano attivit#ausiliarie. La modalit# di esercizio semplice$ una dichiarazione preventiva almendico provinciale e, per il personale ospedaliero al direttore sanitario,produrr# l e!etto di esonerare l obiettore dal compimento delle procedure edelle attivit# specifcamente e necessariamente dirette a determinare per es.l interruzione di gravidanza o la procreazione medicalmente assistita ma nondall assistenza antecedente e successiva. L obiezione pu? sempre essererevocata.a dato luogo a una questione di legittimit# costituzionale il mancatoriconoscimento del diritto di obiezione al giudice tutelare la cui autorizzazione richiesta per procedere all intervento abortivo di una minorenne nei primi 9giorni di gestazione quando sussistano seri motivi che impediscano laconsultazione di coloro che esercitano la potest# genitoriale. Il conJittodev essere risolto privilegiando l esercizio della unzione giurisdizionale inconsiderazione della doverosit# dell adempimento del munus pubblico sancitadall art.C; cost. Infne la commercializzazione della cd. pillola del giorno dopo+'orlevo nel @ , ha sollevato la questione relativa alla possibilit# per ilmedico o il armacista di compiere obiezione di coscienza. Si per? ritenutoche non ci si trovi di ronte ad un armaco abortivo bensQ contraccettivo diemergenza in quanto agisce in una ase anteriore impedendo l impiantodell ovulo o bloccando l ovulazione stante la defnizione legislativa data nel89 : di interruzione di gravidanza quale evento che interviene in una ase

    successiva all annidamento dell ovulo.Capitolo - IL LAVORO SU/ORDINATOIL 3-AD"& %&S*I*-5I&'AL)L art. 89+libert# religiosa e l art. H +uguaglianza senza distinzione di religionein materia di rapporto di lavoro subordinato coinvolgono delicati equilibri traprincipi costituzionali.In particolare rilevano$

    - la tutela della libert# del lavoratore +art.@ e uguaglianza all interno dellacomunit# lavorativa

    - la tutela dell iniziativa economica privata +art.;8 che assicura la libert#di regolare gli interessi dei singoli attraverso gli strumenti del dirittoprivato.

    La prima attuazione organica delle garanzie costituzionali stata o!erta dallostatuto dei lavoratori +L.H >89 e dalla ri orma del pubblico impiego.LA *-*)LA D)LL AS I"A'*) LA6&"A*&")er il periodo che precede l instaurazione del rapporto e durante lo stesso vigeil divieto di indagini sulle opinioni religiose. Il divieto appare ora espressione deldiritto alla riservatezza tutelato dal %odice sulla privacP. Inoltre il testo unicosull immigrazione dispone divieto di discriminazione per motivi di religionenell accesso al lavoro. Ai sensi dell art.8C St.Lav. si presume discriminatorio ilcomportamento del datore di lavoro che compia qualsiasi atto o tenga uncomportamento che produca un e!etto pregiudizievole, discriminando anche invia indiretta i lavori. In particolare distinguiamo$

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    / atti di discriminazione diretta trattamento meno avorevole rispetto a unaltro soggetto nella medesima posizione per l appartenenza del lavoratore auna determinata con essione/ Discriminazione indiretta comportamenti apparentemente neutri ma che inrealt# mettono in svantaggio i dipendenti o gli aspiranti che pro essino unadeterminata religione o ideologia.L art.;; dlgs @:B>899: ha previsto la possibilit# di esercitare l azione civilecontro la discriminazione quale mezzo di tutela giurisdizionale esercitatile neicon ronti di privati o della p.a. con la conseguente risarcibilit# del danno nonpatrimoniale, di quello patrimoniale oltre alla rimozione degli e!etti delladiscriminazione.L) *-*)L) ')LL& S6&L0I7)'*& D)L "A &"*&Lo statuto dei lavoratori dispone la nullit# di atti o accordi diretti a subordinarel assunzione, l occupazione, il licenziamento,l attribuzione delle qualifche, itras erimenti all appartenenza religiosa +art. 8C . F altresQ vietato ognitrattamento di maggior avore per gli stessi motivi +art.8B .F invece assicuratala libert# di mani estazione anche religiosa del pensiero.Il legislatore ordinario ha sancito infne la nullit# del licenziamento per motivireligiosi indipendentemente dalla motivazione adottata, la quale comporta lareintegrazione del posto di lavoro +art.8: . 6iceversa l esercizio di tali acolt#non pu? esimere il lavoratore dall obbligo di adempiere con esattezza ediligenza la prestazione contrattuale."I &S& S)**I7A'AL) ) ()S*I6I*#Il lavoratore ha diritto ogni giorni si ad un riposo di @; ore consecutive, disolito in coincidenza con la domenica. 3uesto principio comunque derogabiletramite l uso della contrattazione collettiva.

    L art.B dell Accordo del 89:; ha sancito quali giorni estivi le domeniche oltre aprevedere altre estivit# religiose determinate d intesa tra le parti. Il diritto garantito nel quadro della Jessibilit# del lavoro, l azienda pu? quindi adattare leprestazioni dei dipendenti alle diverse e mutevoli esigenze del servizio svolto. Iunzionari e i diplomatici di religione ebraica e islamica hanno il diritto di ruirea richiesta di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica.L) &"0A'I55A5I&'I DI *)'D)'5AIl discorso in questo caso diverso poich l attivit# lavorativa svolta pressoun organizzazione di tendenza volta ad esprimere un orientamento religioso oideologico. In questo caso l adempimento pu? essere legato all adesione allatendenza. Se il datore svolge un lavoro senza fni di lucro non si applica latutela sul licenziamento. Sono in questo caso ammissibili le indagini ma solo suargomenti connessi alla prestazione ed sancita l irrilevanza deicomportamenti eNtralavorativi del dipendente a meno che questi inter eriscanocon la prestazione lavorativa. In particolare nel caso in cui una determinatacaratteristica sia requisito essenziale per lo svolgimento dell attivit# non siapplica il principio di non discriminazione.'on sono quindi considerate discriminazioni le di!erenze per$/ pro essione di determinate religioni/ praticate nell ambito di enti religiosi/ basate sulla pro essione di quella determinata religione o credenza la quale

    costituisca un requisito essenziale ai fni dello svolgimento dell attivit#lavorativaD&%)'*I D)LL -'I6)"SI*# %A**&LI%A D)L SA%"& %-&")

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    Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell universit# %attolica ha natura dipubblico impiego e implica le garanzie generali previste per tale categoria didipendenti. *uttavia una specifca deroga al principio di non discriminazione costituita dal regime applicabile ai docenti in servizio presso l universit# la cuinomina subordinata al gradimento sotto il proflo religioso dell autorit#ecclesiastica. La %orte %ost. ha respinto le censure di illegittimit# delladisposizione acendo discendere dal diritto di libert# religiosa di quanti hannodato vita e concorrono alla vita della scuola con essionale la prevalenza dellalibert# dell istituzione di avvalersi di docenti ispirati allo stesso credo sullalibert# dei docenti stessi i quali potrebbero sempre recedere dal rapportoqualora non condividessero piM l orientamento dell istituzione. 3uestaposizione seguita dalla giurisprudenza amministrativa che in assenza delgradimento da parte dell autorit# ecclesiastica ritiene legittimo tanto ilprovvedimento di revoca della docenza quanto il mancato con erimentodell incarico di insegnamento. In dottrina comunque non manca chi ha dubitatodella legittimit# costituzionale della normativa.

    L I'S)0'A7)'*& D)LLA ")LI0I&') %A**&LI%A ')LL) S%-&L) -44LI% ) /cap.9L5inse7namento ella reli7ioneL insegnamento della religione nella scuola pubblica +I"% risente del mutarenel corso degli anni del modo di intendere i rapporti tra societ# civile e societ#religiosa. Si passati nal RIR sec dal prevedere l obbligatoriet# della materiasalvo dispensa, ad un sistema che invece richiedeva un esplicita domanda dipartecipazione all insegnamento da parte dei genitori, poi, nei primi anni delRR sec, con la ri orma 0entile, il ritorno all I"% obbligatoria salvo esenzione,

    limitatamente alla scuola primaria.%on il concordato del @9 si estese alla scuola media l obbligo e i genitoripotevano ottenere la dispensa e questa disciplina non stata modifcata dopol entrata in vigore della %ostituzione. L arr.9 dell accordo del 89:; ho reiteratol impegno dello Stato di assicurare l I"% nelle scuole pubbliche di ogni ordine egrado. 'el rispetto della libert# di coscienza degli studenti e dellaresponsabilit# educativa dei genitori, la norma garantisce il diritto di sceglierese avvalersi o no dell insegnamento in parola$ la scelta espressa all attodell iscrizione dai genitori degli alunni. 0li studenti degli istituti di istruzionesecondaria di secondo grado la esprimono invece di persona, anche seminorenni, in coerenza con il dovere imposto ai genitori di adeguarel educazione dei fgli alle capacit#, alle inclinazioni naturali e alle aspirazioni diquesti ultimi +art.8; c.c. .La scelta non pu? dar luogo ad alcun tipo di discriminazione.L insegnamento deve essere con orme alla dottrina della %hiesa +valutazioneriservata in via esclusiva alla %ei , e deve essere svolto con un esposizione delpatrimonio dogmatico senza assumere i caratteri del proselitismo o dellacatechesi con essionale1 i libri di testo +tra i quali non rientra la 4ibbia in sensostretto devono essere provvisti del nulla osta della %ei.I pro8lemi posti alla isciplina i eri9a!ione patti!ia"endere e!ettivo il diritto di non avvalersi dell I"% comporta la necessit# dipreservare gli altri insegnamenti da orme di religiosit# latente o di!usa, loStato ha pertanto l obbligo di sviluppare l istruzione pubblica in modo obiettivoe pluralista. Al contempo occorre che essa non sia impartita secondo orari cheabbiano e!etti discriminanti per gli alunni che non se ne avvalgono$ la

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    collocazione dell I"% nell orario scolastico non riduce gli spazi riservati allematerie curricolari, n viola il principio dell uguale tempo scuola1 al fne digarantire un monte ore uguale per tutti gli alunni erano stati introdotti obblighididattici alternativi, oggetto di un serrato dibattito giurisprudenziale.Il ministero dell istruzione ha previsto ls possibilit# di scelta tra requentareattivit# didattiche alternative didattiche e ormative, o di svolgere attivit# distudio o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, ovvero dinon are alcunch , si genera cosi uno stato di

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    delle condizioni e dei requisiti prescritti, senza alcun inserimento dei docentinell organico$ il con erimento dell incarico si inquadrava nel sistema delleassunzioni a tempo determinato, mentre lo stato di precariet# era giustifcatodalla peculiarit# della materia insegnata.La l.n.8:B>@ H ha modifcato la disciplina ed ha istituito due distinti ruoliregionali del personale docente, ciascuno articolato per ambiti territorialicorrispondenti alla diocesi$ un ruolo riservato ai docenti della scuoladell in anzia e primaria e l altro quelli della scuola secondaria. er l accesso sirichiede il superamento di specifci concorsi a base regionale, il riconoscimentodell idoneit# spetta in esclusiva alla %hiesa. L elenco di coloro che hannosuperato il concorso inviato in copia all ordinario diocesano competente perterritorio. L assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato disposta dallo stesso dirigente regionale, d intesa con l ordinario diocesano e aidocenti di ruolo vengono applicate le disposizioni vigenti in materia di mobilit#pro essionale, mentre per quella territoriale necessario il riconoscimentodell idoneit# rilasciato dall ordinario competente per territorio e all intesa conquest ultimo.L5inse7namento reli7ioso e le con:essioni i9erse alla cattolica'ella legislazione sui

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    'ell assumere servizio i cappellani prestano giuramento con la ormula previstaper gli uEciali delle orze armate, tuttavia la disciplina normativa non sembradel tutto con orme al dettato costituzionale1 invero un integrazione deisacerdoti cattolici cosQ marcata dal punto di vista economico, gerarchico edisciplinare non appare coerente con il principio della laicit# dello Stato nsotto il proflo della disparit# di trattamento tra la %hiesa cattolica e le altrecon essioni, n sotto quello della distinzione degli ordini tra lo Stato e la %hiesa,quanto alla unzione spirituale aEdata a pubblici impiegati.I militari di una con essione diversa dalla cattolica possono esercitarne il culto ericevere l assistenza dei loro ministri compatibilmente con le esigenze diservizio e con le modalit# stabilite dal regolamento di disciplina che detta lenorme di attuazione. Inoltre essi hanno il diritto partecipare alle attivit#religiose che si svolgono nelle localit# dove risiedono per ragioni di servizio, diusu ruire del servizi dei ministri di culto in locali messi a disposiizone delcomando militare, di ottenere il permesso di requentare il luogo di culto piMvicino.-n analogo servizio d assistenza organizzato per la olizia di Stato ,che nona parte delle orze armate.L5assisten!a spirituale ne7li istituti i eten!ione e i penaIl trattamento penitenziario dei condannati e degli internati fnalizzato apromuovere una modifcazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali,nonch delle relazioni amiliari e sociali del detenuto che sono di ostacolo a unaloro costruttiva partecipazione sociale. *ra i attori di trattamento si inserisceanche la religione e dunque il servizio di assistenza spirituale apprestato perl appagamento degli interessi ad essa collegati con disciplina unilaterale.

    *utti i detenuti hanno quindi la libert# di pro essare la proprio ede religiosa, di

    istruirsi in essa e praticarne il culto, purch i riti a cui partecipano non sianocontrari alla legge e siano compatibili con l ordine e la sicurezza dell istituto egli consentito esporre nella propria stanza immagini e simboli.Solo per i detenuti di religione cattolica la celebrazione dei riti assicurata aprescindere dall e!ettiva richiesta$ a tal fne ogni struttura dotata di una o piMcappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto,l istruzione e l assistenza spirituale sono assicurate da uno o piM cappellanistabilmente inseriti nel personale della struttura penitenziaria. 3uesti sonoincaricati con decreto del 7inistero della giustizia come impiegati pubblici nondi ruolo, stato in atti a!ermato che egli svolge un ruolo unzionaleall interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle personecondannate o internate. Anche gli appartenenti ad una religione diversa hannodiritto di ricevere l istruzione religiosa e l assistenza spirituale purch

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    preminente interesse del fglio stato fno ad ora adottato nelle scelta delconiuge aEdatario in caso di separazione e divorzio.

    IL 7A*"I7&'I& %)L)4"A*& DA6A'*I AI 7I'IS*"I D)L %-L*& / cap.8@Il matrimonio

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    nella casa comunale e con il rispetto delle leggi civili in materia di et# e diimpedimenti inderogabili.Il diritto, alla scopo di garantire la certezza alle vicende che concernono glistatus, crea un sistema di presunzioni di volont# degli e!etti civili che siricavano dall avere compiuto gli sposi alcuni atti ed aver tenuto alcunicomportamenti concludenti +es. frma del doppio originale dell atto dimatrimonio che costituiscono l indice univoco della comune volont# che ilmatrimonio sia eEcace nell ordinamento giuridico.La pu88lica!ionecostituisce il primo degli adempimenti presuntivi della volont# di attribuireeEcacia civile all unione$ la richiesta deve essere atta da ambedue gli sposi ee dal parroco e deve restare aEssa nella casa comunale per almeno :giorni,perde eEcacia se il matrimonio no si celebra entro 8: giorni.

    *rascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione l uEciale dello stato civile, ovenon gli sia stata notifcata alcuna opposizione e non gli constino impedimentialla celebrazione, rilascia un nulla osta, ossia un certifcato che dichiaral inesistenza di cause ostative alla celebrazione di un matrimonio canonicovalido agli e!etti civili. Il nulla osta garantisce ai nubenti che dopo lacelebrazione la trascrizione avr# certamente luogo, in atti l uEciale che abbia aconoscenza di un impedimento preclusivo della trascrizione dopo averrilasciato il nulla osta deve comunque procedere alla trascrizione$ ha l obbligoper? di in ormare il procuratore della "epubblica territorialmente competente eper l eventuale impugniazione.Le opposi!ioni al matrimonioIl nuovo ordinamento dello stato civile, approvato con d.p.r. n.H9B>@ haregolamentato eN novo la procedura di opposizione al matrimonio$ l atto di

    opposizione dev essere proposto con ricorso al presidente del tribunale delluogo dove stata eseguita la pubblicazione che fssa con decreto lacomparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e idieci giorni da quella di presentazione del ricorso. Il tribunale, sentite le partidecide con decreto motivato avente eEcacia immediata, indipendentementedall eventuale reclamo. 'on previsto un termine, l opposizione pu? esserepresentata anche se trascorso il termine dell aEssione della pubblicazione.Le persone legittimate sono$/i genitori e in mancanza di loro gli ascendenti ed i collaterali entro il terzogrado/tutore o curatore/coniuge della persona che vuole contrarre matrimonio/parenti del precedente marito se il precedente matrimonio u sciolto mentre sedecretato nullo, colui col quale il matrimonio era stato contratto e i parenti diquesto/il pubblico ministero se sa che vi osta un impedimento o se gli constal in ermit# di mente di uno degli sposiIn caso di notifca dell opposizione l uEciale deve sospendere il rilascio delnulla osta oppure, se si gi# celebrato il rito religioso senza la previapubblicazione, deve sospendere il corso della trascrizione, in attesa dellapronuncia del giudice.%li a empimenti e le :un!ioni el ministro i cultoIl parroco o un suo delegato, subito dopo la celebrazione, spiega ai contraentigli e!etti civili del matrimonio, dando lettura degli artt. del c.c. riguardanti idiritti e i doveri dei coniugi +art.8;H, 8;;, 8; , e redige l atto di matrimonio in

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    duplice originale , in esso potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugiconsentite secondo la legge civile, ad esempio quelle relative al regimepatrimoniale della amiglia +es. separazione dei beni o costituzione di un ondopatrimoniale o eventuale riconoscimento di fgli naturali.Il ministro assume il compito di pubblico uEciale che certifca l atto pubblicodel matrimonio.'el caso di mancata lettura degli articoli ma di corretta procedura dipubblicazione e redazione dell atto, il matrimonio comunque valido.La trascri!ione tempesti9aSubito dopo la celebrazione e comunque entro i C giorni il parroco del luogotrasmette all uEciale di stato civile il secondo originale, richiedendone periscritto la trascrizione, detta tempestiva entro @; ore dal ricevimento dellarichiesta. 0li incombenti del parroco costituiscono un atto giuridicamenterilevante, inquadrato dalla dottrina nel genere delle notifcazioni. L atto dimatrimonio non trasmesso dal parroco pu? essere sostituito da una sentenza ditribunale che, accertata la valida celebrazione di un matrimonio canonicodestinato a conseguire eEcacia civile, consentir# di procedere alla trascrizionedel matrimonio.La trascrizione atto di accertamento costitutivo dell esistenza in sede civiledel matrimonio canonico, tuttavia questo assume eEcacia civile eN tunc ciodal momento della celebrazione e non eN nunc.%li impe imenti alla trascri!ioneLa legge sul matrimonio prevedeva solo tre casi di intrascrivibilit#$

    - precedente vincolo civilmente valido di una delle parti con un terzo- precedente vincolo civilmente valido delle parti- interdizione per in ermit# di una delle parti con sentenza passata in

    giudicatoL Accordo dell :; ho recepito nuovi requisiti introdotti dalla %orte cost.comprendendo l esigenza di uni ormit# per raggiungere lo status di coniugato,ed ha previsto che la trascrizione non possa avere luogo in presenza di unimpedimento inderogabile per la legge.'uove ipotesi di intrascrivibilit#$

    - matrimonio contratto tra minori anche se cittadini stranieri, che noabbiano l autorizzarione del tribunale concessa per gravi motivi a chi abbiacompiuto almeno 8B anni- matrimonio contratto da interdetto per in ermit# di mente produce i suoi

    e!etti dalla pubblicazione della sentenza- matrimonio contratto nonostante l esistenza di un vincolo tra le parti

    valido agli e!etti civili- matrimonio contratto da persone una delle quali stata condannata per

    omicidio consumato o tentato su coniuge dell altro- matrimonio contratto da aEni in linea retto- matrimonio contratto tra persone legate da vincoli di parentela, aEnit# in

    linea collaterale, adozione e aEliazioneLe :orme speciali i cele8ra!ioni'on pu? essere trascritto il matrimonio canonico celebrato in una delle ormespeciali previste dal diritto della %hiesa ma non contemplate dall Accordo

    dell :;. La prima quella del matrimonio tenuto segreto e celebrato di ronte alministro di culto e ai due testimoni. In questi casi la volont# delle parti assolutamente dicotomia rispetto alle esigenze di pubblicit# e certezza imposte

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    dall ordinamento statuale per il riconoscimento degli e!etti civili delmatrimionio. Inoltre non pu? essere trascritto neppure il matrimonio celebratoavanti ai soli testimoni$ il ministro di culto ha in atti inderogabili compiti dicertifcazione.Il matrimonio contratto al i :uori el territorio na!ionaleIl carattere essenziale del collegamento tra tra parroci ed uEciali dello statocivile a ritenere che le autorit# diplomatiche italiane +sebbene abbiano laacolt# di celebrare i matrimonio civile tra cittadini italiani all estero , nonpossano sostituirsi al parroco per trasmettere all uEciale gli atti al fne ditrascrizione$ mancherebbe il presupposto del collegamento territoriale checaratterizza il nesso unzionale tra parrocchia e comune.Il matrimonio canonico celebrato da cittadini italiani all estero , laddove lalegge del luogo attribuisca e!etti civili ai matrimoni celebrati in orma religiosa invece eEcace anche per l ordinamento italiano, se sussistono i requisiti sullostato e la capacit# previsti dal nostro ordinamento. L eEcacia non per?riconducibile alla disciplina concordataria$ si tratta di matrimonio civilecelebrato all estero.er quanto riguarda lo straniero che voglia sposarsi in Italia, egli devepresentare all uEciale di stato civile una dichiarazione del proprio aesedell autorit# competente, dal quale risulti che nulla osta al matrimonio. *uttavia ritenuto contrario all ordine interno vincolare le parti alla presentazione ditale nulla osta quando esso non sia rilasciato per motivi discriminatori o cone!etti limitativi della libert# religiosa.La trascri!ione tar i9a

    *rascorso il termine di Cgiorni dalla celebrazione potr# avere luogo latrascrizione tardiva$ venuto meno quella concentrazione temporale delle asi

    che onda il sistema della presunzione di volont# in merito al riconoscimentodegli e!etti civili al matrimonio con essionale.rimeggia tra le condizioni sempre il riconoscimento delle volont#$ nel sistemaprevigente la richiesta poteva provenire da chiunque v i avesse interesse,poteva essere implicita non abbisognando di una orma particolare, e nonrichiedeva una comune volont# degli sposi ulteriore e distinta da quella che hasorretto la celebrazione del matrimonio. %on l Accordo del 89:; si stabilitoche solo le parti possono chiedere che la trascrizione sia e!ettuatatardivamente e il consenso pu? essere espresso o tacito ma non presunto.er tutto il periodo che intercorre tra la celebrazione e la richiesta ditrascrizione tardiva, le parti devono avere conservato ininterrottamente lo statolibero.La ric>iesta i trascri!ione opo la morte i uno ei coniu7iLa morte di uno dei coniugi impedisce il ormarsi della volont# comune edattuale degli e!etti civili del matrimonio. Allo scopo sono ineEcaci ledichiarazioni rese al momento della celebrazione a avore di una uturatrascrizione. La morte di uno dei due avvenuta dopo l inoltro della domandacongiunta all uEciale, oppure dopo che l uEciale stato in ormato dellamancata opposizione del coniuge che ha avuto conoscenza della richiesta attadall altro, non ostativa al riconoscimento agli e!etti civili del matrimonio.Se la mancata opposizione riconducibile al decesso la trascrizione non pu?essere e!ettuata. pertanto la trascrizione tardiva deve considerarsiinammissibile qualora all uEciale non sia ornita prova sicura della specifcavolont# del coniuge di ottenere la trascrizione.Inoltre la dichiarazione contenuta negli atti di ultima volont# di acconsentire

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    alla trascrizione del matrimonio da e!ettuarsi dopo la morte un attounilaterale che esclude la sussistenza dei requisiti della conoscenza e della nonopposizione.La tutela ei iritti le7ittimamente ac?uisiti a ter!i7algrado l eEcacia retroattiva della trascrizione tardiva, dispone che siae!ettuata senza pregiudizio senza pregiudizio dei diritti legittimamenteacquisiti da terzi. La ratio della norma risiede nel principio della certezza deglistatus e delle orme di pubblicit# che li assistono ai fni della opponibilit# aiterzi. *ra questi sono compresi gli eredi del coniuge de unto$ i loro diritti nonsono pregiudicati dalla trascrizione tardiva avvenuta dopo la morte del decuius. IL 7A*"I7&'I& %)L)4"A*& DA6A'*I AI 7I'IS*"I D)LL) %&'()SSI&'I DI6)"S)DALLA %A**&LI%A / cap.8HI principiDopo l abbandono del sistema del matrimonio civile obbligatorio, stataprevista anche per gli appartenenti alle con essioni religiose di minoranza che ilmatrimonio celebrato davanti al ministro di culto producesse gli stessi e!ettidel matrimonio celebrato davanti all uEciale dello stato civile.Diversamente dal matrimonio canonico, questo matrimonio regolato dallenorme con essionali soltanto con riguardo al rito di celebrazione e la disciplinasostanziale e processuale resta aEdata esclusivamente al diritto dello Stato edalla sua giurisdizione. Si tratta quindi di un matrimonio civile la cui orma dicelebrazione, ed essa soltanto, delegata al rito delle con essioni diminoranza.L anzidetta disciplina non si applica alle con essioni religiose che non hanno

    stipulato intese con lo stato eN art. :.H %ost.Il re7ime ella le77e sui culti ammessiI matrimoni celebrati secondo i riti propri delle con essioni diverse dallacattolica possono acquisire e!etti civili solo se il ministro di culto statoapprovato dal 7inistero dell interno1 in mancanza dell approvazione ilmatrimonio stato ritenuto nullo.Le parti nel richiedere la pubblicazione all uEciale, devono dichiarare cheintendono celebrare il rito davanti al ministro di un culto ammesso, e ottenereun autorizzazione scritta che riporta il nome del ministro e la data diapprovazione della nomina.Se dopo il rilascio dell autorizzazione notifcata un opposizione allacelebrazione, l uEciale ne deve dare immediata notizia al ministro autorizzato,e se il matrimonio celebrato ugualmente ne sospende la trascrizione fno ache non sia defnito il procedimento di opposizione.'ella celebrazione del matrimonio il ministro di culto agisce come pubblicouEciale, e deve considerarsi un atto pubblico l atto di matrimonio1 non prevista la trascrizione tardiva.Le cause di nullit# sono quelle previste per il matrimonio civile dagli artt.88 ss.c.c., cui si aggiungono quelle legate alla mancanza di approvazione del ministrodi culto.Il re7ime elle intese%on l intesa stipulata il @8 ebbraio 89:;, le chiese rappresentate dalla *avolavaldese si sono sottratte all ambito di applicazione della legislazione sui cultiammessi.Lo stato riconosce ora gli e!etti civili ai matrimoni celebrati secondo questo rito

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    a condizione che l atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previapubblicazione alla casa comunale.) inoltre previsto che la lettura degli artt. 8;H,8;;, 8; spetti all uEciale distato civile, en atizzando cosQ la separazione tra cerimonia religiosa e rito civile.L uEciale dovr# accertare che nulla si oppone alla celebrazione, no essendostata proposta opposizione al matrimonio e poi rilascer# il nulla osta in doppiooriginiale. 0li e!etti civili si producono retroattivamente dal momento dellacelebrazione anche se l uEciale dello stato civile procede in ritardo allatrascrizione.A di!erenza di quanto previsto nella disciplina del 89@9 non previstal approvazione governativa per la nomina del ministro assistente, n la suaindicazione nominativa all atto della richiesta della pubblicazione, n laspecifca autorizzazione da parte dell uEciale di stato civile.La disciplina concordata con la *avola valdese analoga alle disciplineconcordate con le altre con essioni di minoranza che hanno utilizzato lostrumento dell intesa +%hiese Avventiste, %hiese Luterane, %hiese delle ADI,%hiese 4attiste . LTunica di!erenza consiste nella necessit# che i ministri diculto di queste altre con essioni debbano possedere la cittadinanza italiana nonprevista per i valdesi1 in mancanza di questo requisito il matrimonio deveconsiderarsi nullo, in quanto il ministro sarebbe sprovvisto dei poteripubblicistici di certifcazione e notifcazione, necessari per porre in essere gliatti che consentono il riconoscimento degli e!etti civili del matrimonio.La le77e per la re7ola!ione ei rapporti con l5Unione elle Comunit0e8raic>e italianeLa l.n.8 8>89:9 +di approvazione dell intesa con le comunit# Israelitichericonosce gli e!etti civili ai matrimoni celebrati secondo il rito ebraico davanti

    ai ministri di culto nominati a norma dello Statuto.La di!erenza con il matrimonio celebrato davanti al ministro valdese sta nelatto che la cittadinanza italiana del ministro di culto necessaria e che lapossibilit# +che pur si deve ritenere sempre ammessa che siano rese alministro di culto, che procede personalmente alla lettura del codice civilesubito dopo la celebrazione, le dichiarazioni che la legge consente siano resenell atto di matrimonio espressamente prevista.L aspetto peculiare del rito ebraico, che non prevede un espressamani estazione di volont# della sposa al matrimonio in quanto essa si limita adaccettare l anello nuziale, considerato irrilevante ai fni del riconoscimentodegli e!etti civili.) espressamente sancita, in applicazione dell art.89 %ost., la acolt# dicelebrare o sciogliere matrimoni senza alcun e!etto o rilevanza civile.

    LA 0I-"ISDI5I&') S-L 7A*"I7&'I& %A'&'I%& *"AS%"I**& / cap.8;+4( L5impu7na!ione ella trascri!ioneLa giurisdizione dello Stato si esplica oggi su quattro diversi aspetti dellacomplessa disciplina del matrimonio canonico trascritto. Il giudice civile sipronuncia in via esclusiva$ sulla validit# della trascrizione dell atto di matrimonio sulla cessazione degli e!etti civili del matrimonio

    sul riconoscimento agli e!etti civili delle sentenze canoniche di nullit#matrimoniale sulla nullit# del matrimonio stesso n concorrenza con il giudice canonico

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    In assenza di una nuova legge matrimoniale, la legge di ri erimento ancoral art.8B l.m. che prevede l impugnabilit# della trascrizione in presenza di unodei casi di intrascrivibilit# del matrimonio precedentemente elencati, uniti aquelli aggiunti dall Accordo del 89:;, ovvero in presenza di una delle cause dinullit# dell autonomo negozio di scelta posto in essere dai nubenti cheintendono are conseguire al vincolo religioso gli e!etti civili.Ad oggi impugnabile davanti al giudice la trascrizione invalida per lasussistenza ra gli sposi e nel Concor atoIl concordato del 89@9 prevedeva che le sentenze di nullit# dei dei matrimonicanonici trascritti ed i provvedimenti di scioglimento del matrimonio rato o nonconsumato, la cui pronuncia era riservata ai tribunali e ai dicasteriecclesiastici,, ossero resi esecutivi nell ordinamento civile attraverso uno

    speciale procedimento di competenza della corte d appello. 3uest ultimo avevacarattere di uEciosit# ed era sostanzialmente automatico, assumendo cosQnatura sostanziale di sentenza , sgombrando il campo ad ogni questione dilegittimit# costituzionale delle norme1 in un secondo tempo garantQ alle parti ildiritto di di esa, assicurandone la di esa tecnica.A partire dalla met# degli anni la Suprema %orte, al fne di dare contenutosostanziale all attivit# giurisdizionale della %orte d appello al diritto di di esadelle parti +art.@; cost. , stabilQ che nel giudizio di delibazione si dovesseaccertare la non contrariet# della sentenza ecclesiastica con l ordine pubblicoitaliano. La %orte defniva incidentalmente l ordine pubblico come

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    L art. prevede che le sentenze di nullit# del matrimonio pronunciate daitribunali ecclesiastici, sono, su domanda delle parti, o di una di esse,dichiareate eEcaci nella "epubblica italiana con sentenza della %orte di appellocompetente quando questa accerti$ che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa1 che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici stat assicurato alleparti il diritto di agire in modo non di!orme ai principi dell ordinamento che ricorrono altre condizioni richieste dalla legge. *uttavia non si pu? parlaredi delibazione delle sentenze ecclesiastiche poich$ nell ordinamento non si espandono gli e!etti propri della sentenza canonica la pronuncia del giudice civile costituisce il titolo del mutamento di status delconiuge non hanno e!etto nell ordinamento civile le pronunce accessorie alladichiarazione di nullit# matrimonialeL impulso di parte indispensabile per dare inizio al procedimento, trattandosiquesto di un diritto personalissimo.I pro;li processuali el 7iu i!io a9anti alla Corte 5AppelloLa nuova legge matrimoniale dell accordo non ancora stata emanata, e lelacune sono state colmate da regole generali del processo e della prassi. Lagiurisprudenza costante nel ritenere che$se la delibazione richiesta$/ da un coniuge si adotta il rito ordinario e la domanda va proposta con atto dicitazione/ da entrambi si adotta il rito camerale e la domanda con ricorsoLa domanda viene sottoscritta da procuratore legalmente esercente a pena dinullit# insanabile e proposta alla corte d appello nel comune della trascrizione,cio dove stato celebrato il matrimonio.%ontro la sentenza della corte d appello c solo il ricorso in cassazione.-3( Accertamenti ella corte 5appelloLa pronuncia di nullit# deve riguardare matrimonio canonico trascritto, ciocon orme all art.:.8 dell Accordo.La nullit# del matrimonio canonico celebrato all estero e trascritto in Italia nonpu? essere esecutiva egli e!etti civili poich il matrimonio non pu? essere statoaccompagnato da ormalit# dell art.: dell Accordo.La corte deve accertare che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiasticisia stato assicurato alle parti il diritto di agire>resistere.

    "ilevante di!erenza tra le norme processuali canoniche e quelle civili ilcarattere di segretezza nell assunzione della prova testimoniale davanti agiudice eccl., mancherebbe il principio del diritto al contraddittorio pertanto lacedu dichiara illegittimo il non verifcare il rispetto del diritto del convenuto nelprocesso canonico ad una procedura equa e rispettosa di questo diritto.La corte europea ha inoltre fssato che$/ la parte deve avere acolt# di conoscere e discutere ogni allegazione oosservaizone presentata dal giudice/ le parti giudicano se un elemento o una testimonianza sono da esserecommentati/ la parte deve poter benefciare di un avvocatoLa corte d appello deve accertare le condizioni richieste tenendo per? contodella specifcit# dell ordinamento canonico.La sentenza non deve essere contraria all ordine pubblico e si tende a tener

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    diritto internazionale privato$ essa prevede che la sentenza straniera vengariconosciuta automaticamente in Italia se ricorrono determinate condizioni.arte della dottrina ritiene che si applichi questa legge anche alle sentenzeecclesiastiche ma la corte ha risolto a avore dellKinapplicabilit# della leggeperch$/le disposizioni della legge non pregiudicano gli accordi tra cui anche quello del89:;/la onte ordinaria non pu? modifcare le norme pattizie +art.ertanto valgono ancora gli art. 9B/ 9-.( La pen en!a el 7iu i!io ci9ile i nullit0 e la eli8a!ione ellasenten!a ecclesiasticaLa sentenza ecclesiastica di nullit# matrimoniale non pu? essere delibata se pendente un procedimento dal giudice italiano con stesso oggetto e stesseparti proposto prima che la sentenza sia divenuta esclusiva secondo il dirittocanonico.Il giudizio pendente avanti al giudice per avere eEcacia impeditivadeve avere ad oggetto la validit# del matrimonio.-2( La cessa!ione e7li eBetti ci9ili e la eli8a!ione ella senten!aecclesiasticaLa sentenza della corte dKappello in giudicato che rende esecutiva la sentenzaecclesiastica di nullit# comporta la cessazione del contendere per cessazionedegli e!etti civili poich travolge ogni controversia che presupponga la validit#del vincolo.La delibazione della sentenza non preclusa se la sentenza civile passa ingiudicato perch lKoggetto diversoLa pronuncia di cessazione civile in giudicato contiene l accertamentoincidentale su validit# vincolo e ne consegue che la sentenza ecclesiastica di

    nullit# non travolge la sentenza di divorzio.'on esiste rapporto di pregiudizialit# tra i due tipi di sentenze-4( La riser9a i 7iuris i!ione ecclesiasticaIl concordato prevedeva che le cause di nullit# del matrimonio ossero dicompetenza dei tribunali ecclesiastici, lo stato non aveva giurisdizione ma,come abbiamo gi# ricordato, questo sistema scontrava contro il principiocostituzionale in cui previsto il diritto alla di esa.%orte cost chiamata a pronunciarsi su questa rinuncia dello stato alla suasovranit# , dichiara in ondata la questione dell illegittimit# perch

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    concordatario1/ art.:.@ lett.a accordo$ il giudice ecclesiastico il competente a conoscere lacausa, ed ritenuto lKunico ad avere questa acolt#1/ punto ; lett. b prot addizionale$ nella delibazione si deve tenere conto dellaspecialit# dellKordinamento canonico dal quale regolato il vincolomatrimoniale che da esso ha avuto origine.3uest ultimo argomento posto alla base della teoria della sopravvivenzalogica della riserva di giurisdizione$ essa in atti non ha necessit# di previsioniormali o appigli testuali ma si ricaverebbe logicamente dal complesso delsistema.3uesta tesi che stata riconosciuta dai giudici della consulta, da ci? inoltreconseguirebbe un logico corollario$ lKatto rimane regolato dal diritto canonico ele controversie sulla sua validit# siano riservati alla cognizione di degli organigiurisdizionali dello stesso ordinamento.--( Tesi ell a8ro7a!ione ella riser9aSi onda su un appiglio testuale o meglio sul venir meno dellKunica norma chela aceva sussistere +art.H; conc .In atti lKart.8H dell Accordo 89:; abroga le norme in esso non incluse e quindianche art.H; pertanto viene a mancare un ondamento giuridico.rova nel atto che la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullit# condizionata da altre condizioni richieste dalla legislazione italianaLa tesi della separazione delle giurisdizioni la piM semplice e la piM vigorosa.essa si basa sul riconoscimento di un doppio vincolo, uno civile ed unoreligioso, nel matrimonio concordatario, ognuno dei quali destinato ad esaurirela propria vicenda all interno dei rispettivi ordinamenti, ne discenderebbe unanetta separazione delle due giurisdizioni che si esplicano ciascuna nel proprio

    ordine senza inJuenzare l altra.La decisione del giudice ecclesiastico pu? eventualmente essere delibata,altrimenti rimane irrilevante per lKordinamento italiano.La tesi della concorrenza delle giurisdizioni ritiene invece ipotizza l esistenza diun vero e proprio concorso delle due giurisdizioni e che si risolvano eventualiconJitti tra i due con criterio della prevenzione, che d# prevalenza al giudizioche abbia avuto inizio per primo.'ellKAccordo del 89:; non cK una disposizione che delinea precisamente lasituazione.Il giudice italiano pu? applicare il diritto canonico, anche se questo ritenutopoco coerente con la distinzione tra i due, pertanto ci si schiera a avoredell applicabilit# del diritto civile.Il criterio sembra comunque operare in avore della legislazione civile +ungiudizio civile impedisce la delibazione mentre il giudice civile bloccato soloda delibazione .

    %LI ENTI ECCLESIASTICI , cap(12- ( Il riconoscimento'ellKordinamento italiano le con essioni non hanno personalit# giuridica didiritto privato mentre ce lKhanno le articolazioni attraverso le quali sistrutturano ed agiscono.)siste quindi un nesso strumentale tra la e!ettiva libert# delle istituzioniecclesiastiche e il possibile riconoscimento per gli enti ecclesiastici +o enticon essionali .Il riconoscimento civile come ente ecclesiastico pu? essere conseguito in

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    diversi modi$/ per antico possesso di stato$ allorch l ente riconosciuto da tempoimmemorabile. Il ministro dellKinterno rilascia attestato per iscrizione nelregistro delle persone giuridiche, le controversie sono competenze del giudiceamministrativo. )s. Santa Sede, %hiese cattedrali o tavola valdese/ per legge$ quando si tratti di enti che per il loro ruolo e la loro importanzarendono superJuo l ordinario procedimento amministrativo es. con erenzaepiscopale italiana-per decreto ministeriale sia con procedimento abbreviato nel caso di alcuni

    enti appartenenti alla %hiesa cattolica e degli enti valdesi>metodisti1 sia conprocedimento ordinario disciplinato dalla l.n. @@@>89:C per gli enti dicon essioni diverse .

    -in orza di trattati internazionali3(La proce uraIl riconoscimento civile con erito agli enti della %hiesa cattolica con decretodel 7inistro dellKinterno, previa istruttoria, udito eventualmente il %onsiglio diStato, a seguito assumono la qualifcazione di ente ecclesiastico civilmentericonosciuto +e.e.c.r. .)K richiesto il parere del consiglio di stato solo in casi delicati o complessi. er lecon essioni con intesa concesso ma una semplifcazione espressa in intesedel @ , stipulate dopo la "i orma 4assanini.Dove non prevista la qualifca di e.e.c.r. si ha qualifca di ente con essionale.er con essioni prive dKintesa si applica la procedura aggravata della legge89@9>89H che prevede erezione in ente morale con dpr su proposta delministro dellKinterno e supervisione del consiglio dei ministriLa domanda diretta al ministro dellKinterno dai rappresentanti presso

    pre ettura uEcio territoriale del governo1( I re?uisitier quanto attiene ai requisiti generali$/sede in italia/collegamento organico dellKente con la con essione, deve cio essere costituitoo approvato dalla competente autorit# con essionale/fne di religione o di culto come fne essenziale ma non necessariamenteesclusivoLKautorit# con essionale deve dare lKassenso alla domanda dellKente o inoltrarladirettamente.La valutazione diEcoltosa in alcuni casi poich il criterio non univoco e ilriconoscimento si onda su due diversi profli$proflo soggettivo$ basato sul carattere con essionale dell enteproflo oggettivo$ basato sul caratter costitutivo con l indagine di fni ed attivit#LKaccertamento atto alla nascita di ogni nuovo ente, a parte il caso in cui presunto come per enti che anno parte della costituzione gerarchica della%hiesa +es. diocesi, parrocchie .La legge orienta specifcando che sono attivit# di religione e culto quelle direttea esercizio del culto o cura delle anime, a scopi missionari, a catechesi eattivit# diverse quelle di assistenza, benefcenza, istruzione, educazione,cultura e a scopo di lucro. Le con essioni non cattoliche hanno attivit# diverse,ma la presunzione pu? avvenire anche nel caso di alcuni enti appartenenti acon essioni diverse dalla cattolica.Si possono svolgere attivit# commerciali ma con fnalit# strumentali rispetto aquelle istituzionali dellKente. 3uando l ente svolge una pluralit# di fni la .A. ne

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    a una valutazione sulla base del criterio della prevalenza, tenendo conto delleattivit# e!ettivamente svolte.Si pone il problema sul atto che il riconoscimento sia un atto dovuto odiscrezionale1 la disciplina pattizia ha cercato di ridurre e vincolare l eserciziodella discrezionalit# amministrativa a avore di una discrezionalit# tecnica o89:C$/carattere non locale delle societ#/garanzie di stabilit#/apertura al culto pubblico/mancanza di annessione ad altro ente riconosciuto/congruit# dei mezzi per la manutenzione e oEciatura per le chiese aperte alculto pubblico/suEcienza dei mezziL Accordo 89:; disciplina gli enti riconosciuti, ma ha carattere di specialit#rispetto al codice civile in materia di persone giuridichhe, "ispetto a queste nonsi pu? richiedere$/ costituzione N atto pubblico/ possesso di statuto/ con ormit# statuto a prescrizioni previste per le persone giuridiche private%on il riconoscimento lKente con essionale diventa un ente ecclesiastico o dellachiesa>con essione o religioso, cio civilmente riconosciuto.#( Natura ell enteSi esclude che la qualifca di ente ecclesiastico civilmente riconosciutocon erisca il carattere della pubblicit#.In ri erimento agli enti ecclesiastici ospedalieri, la %orte cost ha stabilito che le

    norme operanti per i rapporti di lavoro subordinato non hanno limiteallKapplicazione a dipendenti ecclesiastici.0li enti delle con essioni di minoranza sono assimilabili a enti pubblici poichsono ancora sottoposti alla normativa del 89@9>89H che risulta non piMvigente mentre gli enti ecclesiastici non sono enti pubblici, n possono ritenersiequiparati a tutti gli e!etti alle persone giuridiche private per via del regimespeciale che emerge dalla legislazione pattizia.Si discute sull assoggettabilit# al allimento per l ente imprenditore$ lasostituzione degli organi ordinari di gestione da parte degli organi allimentari ritenuta un inammissibile ingerenza statale nell organizzazione della %hiesa1pertanto il allimento non ammesso tranne nel caso in cui l attivit#commerciale sia individuabile in un autonomo centro dKimputazione.)( Autonomia or7ani!!ati9a e 7estionaleLKamministrazione dei beni soggetta a controllo previsto dal diritto canonicocon rilevanza civile.3uest autonomia ra!orzata dalla mancanza di controlli daparte dello Stato. La l.n.@@@>89:C prevede un obbligo di iscrizione nel registrodelle persone giuridiche per tutelare aEdamento dei terzi che si trovino anegoziare con l ente e ne consegue che l invalidit# o l ineEcacia di negozigiuridici non opponibile a terzi che non ossero a conoscenza delle limitazionidei poteri di rappresentanza, o dell omissione di controlli canonici, che nonrisultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Sirealizza cosQ un sistema di pubblicit# legale per rendere conoscibili le vicendedellKente. Le regole sono riprodotte per le con essioni che hanno intese con loStato..( Il mutamento el ;ne e la re9oca

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    0li enti riconosciuti devono mantenere una continuit# nei fni detta coerenzaistituzionale$ ogni mutamento sostanziale deve essere ormalizzato. La relativadomanda di riconoscimento deve specifcare i motivi e la pubblicaamministrazione ha la discrezione nel valutare se il mutamento sostanziale,con acolt# di consultare il %onsiglio di stato. La revoca del riconoscimento pu?essere atta dKuEcio se lKente perde un requisito, disposta con decreto delministro dellKinterno ma bisogna in ormare lKautorit# ecclesiastica ocon essionale. Se lKautorit# estingue o sopprime un ente deve trasmetterlo alministro dellKinterno che ne deve devolvere i beni secondo quanto prescrivelKautorit#. -guali regole per le con essioni che hanno stipulato intese.Il re7ime tri8utario0li enti hanno un regime fscale agevolato con equiparazione del fne direligione e culto a fni di benefcenza e istruzione. 89 $ri orma tributaria, neconsegue che la disciplina rientra nellKambito degli enti non commerciali,assimilati ora ai no proft. er diverse attivit# si possono are ma sono sottoordinamento italiano e fscale. 'on cK esenzione da obblighi ma solo inriguardo ad attivit# di religione e culto.Agevolazioni$I" )0 +ora I")S riduzione del C U dellKimposta sul reddito delle personegiuridiche ma solo se civilmente riconosciute, sono escluse le attivit#commerciali svolte. articolare situazione V scientologP perch il suo carattereera ritenuto controverso ma ultimamente stata inclusa.I6A ente non compreso ma N attivit# commerciali cedute allKesterno dellacerchia si hanno imposteI'6I7 imposta sullKincremento di valore degli immobili, soppressa mavigente ino al @ H N cose ino al 899@ riguarda il passato. 0li immobili N il

    culto sono esenti. LKesenzione discussa N immobili non destinati al cultoI%I esenti gli immobili degli enti non commerciali se destinati esclusivamentead attivit# essenziali ma non con natura esclusivamente commerciale e quelli NlKesercizio del culto. er enti con fne di religione e culto sono previste esenzioniN imposta di successione e donazioni ed agevolazioni N pubbliche aEssioni.4(Or7ani!!a!ioni non lucrati9e i utilit0 sociale 'ONLUS* e impresasocialeIl diritto comune avorisce iniziative privatistiche in vari settori. -ltimamente si riconosciuto che gli enti riconosciuti possono essere soggetti attivi del nuovosistema integrato dellKassistenza si ha tendenza dello stato ad agevolare leattivit# con valore sociale. er conseguire la qualifca &'L-S ci sono alcunecondizioni quale lo svolgimento di attivit# sociali elencate e direttamenteconnesse. 0li enti ecclesiastici sono &'L-S solo N attivit# elencate al 8W commalett.a art.8 +assistenza sociale, sanitaria, promozione interesse storicoG . 0lienti devono iscriversi allKanagra e unica &'L-S. Dubbia la legittimit# cost dellaparifcazione &'L-S solo a entri con intese.

    la disciplina &'L-S presenta la specialit# degli enti ecclesiastici.Legge 8CC>@ B disciplina dellKimpresa sociale N tutte organizzazioni privateche esercitano al fne della produzione o dello scambiodi beni o servizi di utilit#sociale con assenza dello scopo di lucro. Deroga alla disciplina generaledevono depositare allKuEcio del registro delle imprese solo il regolamento e lesue modifcazioni, sono sottratti a regime in materia di responsabilit#patrimoniale.

    %apitolo 8B

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    IL FINAN&IAMENTO DELLE CONFESSIONI RELI%IOSE+( IL tramonto el sistema 8ene;cialeLa vigente disciplina organica dei fnanziamenti statali alle con essioni religioseha la propria origine nell Accordo del 89:; e nelle intese stipulate da quelladata in avanti. (ino ad allora la %hiesa cattolica era la sola a ricevere uncontributo pubblico attraverso il c.d. 89:C, la quale disciplina il nuovo sistema di sostentamento delclero.3uesti stessi meccanismi urono estesi in seguito +in parte anche allecon essioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati legge diapprovazione delle intese.-( Il sistema i ;nan!iamenti iretto 'l5otto per mille*L attuale disciplina prevede due distinti Jussi di denaro destinati alla %hiesacattolica +uno non bastava , uno di natura pubblica ed uno di natura privata. Ilprimo comporta un e!ettivo tras erimento di ondi dallo Stato, e si pu?considerare una vera e propria orma di fnanziamento diretto$ a decorreredall anno 899 una quota pari all otto per mille +eccoci qua dell imposta sulreddito delle persone fsiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, destinata, sulla base della scelta dei contribuenti, in parte allo Stato ed in partealla gestione della %hiesa cattolica. La %ei il soggetto destinatario delle quotedi competenza della %hiesa cattolica, utilizzate per esigenze di culto dellapopolazione , per il sostentamento del clero e per interventi caritativi a avoredella collettivit# nazionale o di paesi del terzo mondo. La %ei tenuta atrasmettere annualmente al 7inistero dell Interno un rendiconto riguardantel e!ettiva utilizzazione delle somme ricevute, a pubblicarlo sul 'otiziario della%ei, suo organo di stampa uEciale.La ripartizione delle somme tra i possibili destinatari +Stato, %hiesa cattolica,altre con essioni religiose con intesa avviene in base alle scelte espresse daicontribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. La scelta del

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    contribuente nominale in quanto non determina una contribuzioneproporzionale al reddito di ciascuno. %on ri erimento alle scelte inespresse, ladestinazione delle quote si stabilisce in proporzione alle scelte espresse, conevidente vantaggio per la %hiesa cattolica. 3uesto sistema di fnanziamento,introdotto per la %hiesa cattolica, stato esteso alla quasi totalit# delle altrecon essioni che hanno stipulato intese con lo Stato, con di!erenze cheattengono principalmente agli scopi per i quali le somme ricevute possonoessere utilizzate, e in secondo luogo alla decisione di partecipare o meno alriparto delle scelte non espresse.X La *avola 6aldese destina la quota dell otto per mille non a fni di culto n peril sostentamento dei propri pastori, ma per interventi sociali, assistenziali,umanitari e culturali in Italia, e partecipa all attribuzione della quota relativaalle scelte non espresse1X Le %hiese cristiane avventiste del W giorno destinano la propria quota dicompetenza ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia eall estero e partecipano al riparto delle scelte non espresse1X Le Assemblee di Dio in Italia destinano la propria quota per interventi sociali eumanitari e non partecipano al riparto delle scelte non espresse1X L -nione delle %omunit# ebraiche utilizza le somme ricevute dallo Stato persue fnalit# istituzionali e partecipa al riparto delle scelte non espresse +ci avreigiurato 1X La %hiesa )vangelica Luterana in Italia destina le somme ricevute alsostentamento dei ministri diculto, ad esigenze di culto, interventi sociali, assistenziali , umanitari e culturaliin Italia e all estero.X Sebbene abbia stipulato un intesa, non partecipa al riparto della quota

    del otto per mille l -nione%ristiana )vangelica 4attista d Italia, poich pre erisce provvedere al propriomantenimento per mezzo delle o!erte volontarie dei edeli +rispetto per ibattisti d Italia .

    *utte le con essioni diverse dalla cattolica che partecipano alla ripartizionedell otto per mille sono tenute all obbligo di rendiconto annuale al 7inisterodell Interno.Sul meccanismo di fnanziamento introdotto con L. @@@>89:C si segnele lapronuncia con cui la %eu ha dichiarato l irricevibilit# del ricorso di un cittadinoitaliano che rilevava nel meccanismo di scelta per l attribuzione dell otto permille un obbligo alla dichiarazione della propria appartenenza religiosa incontrasto con l art. 9 %)D-. La %orte ha rilevato che il meccanismo di scelta inquestione lascia comunque impregiudicata la possibilit# d non esprimerealcuna pre erenza e dunque non obbliga a dichiarare la propria appartenenzareligiosa.( La e uci8ilit0 ;scale elle ero7a!ioni li8erali alle strutture

    con:essionaliIl secondo tipo di fnanziamento introdotto nel 89:C non comporta un Jusso didenaro diretto dallo Stato alle con essioni, ma una rinuncia dello Stato apercepire una parte dell imposta sul reddito dei cittadini1 pu? quindi esseredefnito indiretto. Il fnanziamento si realizza per mezzo di erogazioni liberali indenaro dalle persone fsiche a avore di con essioni, che costituiscono onerideducibili +dal reddito complessivo in sede di dichiarazione ai fni dell impostasul reddito +I" )( , fno al limite di Y 8. H@, 98. Le erogazioni sono anchededucibili dal reddito di impresa, per un ammontare non superiore al @U del

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    reddito di impresa dichiarato. Anche in questo caso, il sistema stato varato aavore della %hiesa cattolica. 'orme analoghe sono state previste dalle leggi diapprovazione delle intese con altre con essioni$ le di!erenze attengono aglienti destinatari e alle possibili destinazioni d uso di tali somme.In materia di deducibilit# fscale la %orte costituzionale si pronunciatadichiarando l inammissibilit# della questione di legittimit# costituzionaledell art. 8 del D..". n.98 del 89:B nella parte in cui dispone la deducibilit#del reddito ai fni dell I" )( delle erogazioni liberali dei edeli a avore delle solecon essioni che abbiano stipulato l intesa con lo Stato. La motivazioneprincipale posta dalla %orte a ondamento della propria decisione lamancanza di un modello normativo univoco che consenta di estendere ilbenefcio a tutte le con essioni religiose prive di intesa attraverso lo strumentodella pronuncia additiva. L estensione per mezzo della sentenza additivaavrebbe comportato impegni di spesa a carico del bilancio dello Stato senza lanecessaria ed adeguata copertura fnanziaria, circostanza che pu? spiegare ilcauto atteggiamento della %orte, alla quale non sarebbe rimasta altra via chedichiarare l illegittimit# costituzionale della norma sottoposta al suo esame perquanto essa prevede + e non per la parte in cui non prevede l estensione atutte le con essioni .133( Altre :orme i ;nan!iamento pu88lico-lteriori orme di fnanziamento pubblico$8. Il sistema dei c.d. buoni/scuola previsto da leggi regionali a sostegno dellescuole private nonstatali1@. I contributi a avore degli oratori parrocchiali previsti sempre da leggiregionali.

    -lteriori orme di fnanziamento indiretto sono rappresentate da diverse ormedi esenzioni o agevolazioni tributarie a avore di enti ecclesiastici, dallaconcessione o locazione di beni demaniali, dalle retribuzioni erogate dallo Statoagli insegnanti di religione e ai cappellani in servizio presso l esercito o altreorze armate, presso gli istituti di detenzione e pena o gli ospedali.131( Il sostentamento el cleroA seguito della L. @@@>89:C di ri orma del sistema benefciale i patrimoni deibenefci canonici estinti sono conJuiti in enti appositamente creati dalleautorit# ecclesiastiche, gli Istituti Diocesa+n ti e Interdiocesani per ilSostentamento del %lero +IDS% coordinai dall Istituto %entrale per ilSostentamento del %lero +I%S% , eretti in enti ecclesiastici civilmentericonosciuti con decreto del 7inistero dell interno. 0li IDS% sono gestiti da unconsiglio di amministrazione composto per almeno 8>H da rappresentantidesignati dal clero diocesano su base elettiva1 la loro principale unzione,attraverso l amministrazione del proprio patrimonio, di assicurare il congruosostentamento del clero. L I%S%, anch esso dotato di un c.d.a., ha la unzione dicoordinare il sistema e di integrare le risorse degli IDS% attraverso ladistribuzione delle entrate costituite dalle erogazioni liberali e dalla quota diotto per mille destinata dallo Stato alla %ei. Il sostentamento assicurato aisacerdoti dai competenti Istituti costituisce una remunerazione connessa allaprestazione del peculiare servizio a avore della diocesi, non inquadrabilenell area dell art. HB %ost. La remunerazione solo eventuale$ non spetta,in atti, ai sacerdoti che godano di altri proventi. La remunerazione equiparataai soli fni fscali al reddito da lavoro dipendente. La natura di vero e propriodiritto soggettivo della pretesa del sacerdote di ricevere la remunerazione, o

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    l integrazione di essa, stata riconosciuta dal giudice della legittimit#, che neha riconosciuto l azionabilit# di ronte al giudice civile. 'on trattandosi diretribuzione in senso proprio, non si ha una controversia individuale di lavoro1piuttosto il rapporto giuridico tra il sacerdote e l istituto diocesano riconducibile a una orma di assistenza obbligatoria, e la relativa controversiarientra ra quelle di cui all art. ;;@ c.p.c. per le quali in primo grado competente il tribunale in unzione di giudice del lavoro. -n sacerdote, dunque,per ottenere la composizione di una controversia con il proprio istitutodiocesano d appartenenza in merito alla remunerazione, ha l alternativa dirivolgersi all apposito organo ecclesiastico o di adire il giudice italianocompetente. Si tratta dunque di un caso di giurisdizione concorrente, in viaalternativa, regolata dal principio di prevenzione +art. H9 c.p.c. . il sistemanormativa che regola il sostentamento del clero cattolico non trovacorrispondenza per quanto riguarda la remunerazione dei ministri di culto dialtre con essioni, lasciata alla piena autonomia con essionale.13#( La pre9i en!a ei ministri i cultoLa tutela previdenziale dei ministri di culto assicurata dal (ondo di previdenzadel clero e dei ministri di culto delle con essioni religiose diverse dalla cattolica.Il (ondo ha lo scopo di gestire l assicurazione generale obbligatoria perl invalidit#, la vecchiaia e superstiti per i sacerdoti secolari e i ministri di cultodelle con essioni diverse dalla cattolica autorizzate dal 7inistero dell internocon decreto. Il (ondo fnanziato in parte dal contributo annuo a carico degliiscritti +non rapportato in percentuale alla retribuzione percepita, ma fssatocon decreti del 7inistero del Lavoro e in parte da un contributo annuo delloStato. Il (ondo gestito dall Inps e le contribuzione in entrata coprono permeno di un terzo il abbisogno di spesa, ed il rendiconto annuo riporta pertanto

    stabilmente un saldo di esercizio negativo.Sono soggetti all obbligo di iscrizione al (ondo i sacerdoti cattolici ed i ministridi culto di altre con essioni1 per queste ultime la legge diviene operativa aseguito di specifci accordi +c.d. piccole intese tra il 7inistero dell Interno e leautorit# con essionali. -na ri orma del 8999 ha esteso l iscrizione al (ondoanche ai sacerdoti ed ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana epresenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle %hiese o enti acattoliciriconosciuti, nonch ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanzaitaliana, operanti per? all estero. er quanto riguarda i ministri di culto cattolico prevista la possibilit# dell istituzione di orme di previdenza e assistenzaalternative gestite in modo autonomo dall I%S% e dagli IDS%.

    %apitolo 8L5EDILI&IA E %LI EDIFICI DI CULTO13)( Lo stati ell5e i;cio i culto( Il 9incolo i estina!ione0li edifci di culto costituiscono i luoghi deputati all esercizio del culto. La liberadisponibilit#, per i edeli di tutte le con essioni, di luoghi destinati al cultocostituisce un aspetto del diritto di libert# religiosa. 'el nostro ordinamento sipresuppone che gli strumenti urbanistici delle comunit# locali individuino ar