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    0. PLURALISMO RELIGIOSO E MULTICULTURALITA

    Negli ultimi anni il fatto religioso conosce imprevista ed inspiegabile crescita nelle aree geopolitiche pi sviluppate del

    pianeta:

    come controspinta alle prode estreme raggiunte dal processo di SECOLARIZZAZIONE, che vede la storia come

    unevoluzione lineare dalla religione (favola, mito, superstizione) alla ragione (espressa nella scienza sperimentaleadogmatica) arrivando in estremo ad affermare non solo che luomo e la societ possano fare a meno, ma debbano

    addirittura proporsi di cancellare Dio(di qui la recente pretesa dello Stato francese di proibire non solo lesposizione in

    locali pubblici di simboli religiosi, ma anche il personale uso degli stessi in quegli ambienti - come la scuola).

    a causa del fenomeno dellIMMIGRAZIONE, che comporta laccrescersi di presenze religiose eterogenee e

    incompatibili, le quali sono principale veicolo di immissione nel corpo sociale di valori etici e culturali del tutto difformi da

    quelli tradizionali

    VERSO LA LIBERTA RELIGIOSA: CAMMINO NEGLI ULTIMI SECOLI

    1. allinizio la religioneIDENTIFICA LA SOCIET POLITICA efunge da COLLANTE DEL CORPO SOCIALE (lacittadinanza si fonda sulla comune fede religiosa: pace di Augusta 1555 e pace di Westfalia 1648):chi professa una

    religione diversa da quella del sovrano considerato straniero in patria(e capite deminuto) nella migliore ipotesi, fino

    addirittura poter essere perseguitato e costretto allapostasia ----->da qui nasce la rivendicazione del diritto alla libert

    religiosa come diritto ad essere immuni da coercizioni del potere pubblico in materia di coscienza.

    2. si passa poi al DIRITTO ALLUGUAGLIANZA FORMALEDELLE RELIGIONI DAVANTI ALLA LEGGE, le qualiesigono uniforme regolamentazione giuridica (hanno tutte lo stesso regime di libert) sulla base di una MERA

    TOLLERANZA DEI CULTI MINORITARI COME VALORE NEGATIVO O DEBOLE, la quale consiste in una benevola

    condiscendenza o forzata accettazione di religioni diverse da quella dello Stato o della maggioranza, in quanto

    considerata il male minore rispetto a quelli che comporterebbe la giusta repressionedi una diversit religiosa che

    minaccia lunit sociale (come unit di valori)

    3. si arriva infine al DIRITTO ALLUGUAGLIANZA SOSTANZIALE DELLE RELIGIONI DAVANTI ALLA LEGGE (ODIRITTO ALLA DIVERSITA), le quali esigono una disciplina giuridica differenziata che tuteli loriginalit e lidentit di

    ognuna (hanno pari spazi di libert) sulla base di una TOLLERANZA che acquista VALORE POSITIVO O FORTE, che

    consiste nellaccettazione della pluralit di fedi, opinioni, opinioni, costumi, comportamenti.

    --------> Dunque ad oggi LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL FATTO RELIGIOSO oggi investita dal fenomeno del

    PLURALISMO:

    1. RELIGIOSO, che si inserisce nella tradizione europea dellaffermarsi storico del diritto di libert religiosaa fronte

    della pluralizzazione delle chiese e comunit religiose in seguito alla Riforma protestante2. CULTURALE, che si esplicita in tavole di valori e modelli comportamentali di origine etica e/o religiosa non

    riconducibili ad una storia comune e chiamati a convivere nella stessa realt ordinamentale.

    pi specificatamente, si un presenza di fenomeni di rinascita endogena (alcune interdizioni nascono da

    letture fondamentalistiche dei testi sacri della tradizione giudaico -cristiana - es, trasfusioni di sangue - da parte

    di realt confessionali estranee allebraismo e cristianesimo) ed esogena (come dimostrato dalle interdizioni di

    cui sono portatrici le componenti dellimmigrazione da Paesi islamici, es in ambito biomedico) del fatto

    religioso

    IL QUALE:

    a - con la sua frammentazione dei valoriMETTE IN CRISI IL SISTEMA DI VALORI TRADIZIONALI su cui poggialordine giuridico positivo (non esiste infatti un diritto positivo neutrale rispetto ai valori: ogni norma veicola un valore della

    societ, rafforzandolo e rielaborandolo in forma precettiva), ponendo il duplice problema:

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    dellindebolimento dellordinamento positivoper lindebolimento delle tavole valoriali su cui poggiava

    della crescente difficolt ad innovare lordinamentocon precetti che riescano a mediare tra i diversi valori

    sussistenti nella societ ----> se il legislatore discriminasse le istanze etiche andremmo in contro ad accentuate e diffuse

    forme si resistenza alla legge (a cominciare dallobiezione di coscienza). Occorre far fronte alla situazione scongiurando

    una duplice deriva:

    lomessa regolamentazione della realt fenomenica, che legittimerebbe la violenza del pi forte

    la mera regolamentazione della realt fenomenica (cd diritto debole, che regolamenta le procedure senzatoccare i principi e far scelte sul piano dei valori), che svuota di senso la regola giuridica rinunciando a

    perseguire la giustizia delle relazioni interpersonali e la tutela del pi debole nel rapporto.

    b - pone il problema della CONVIVENZA DI VALORI ETICI DIVERSI ED IN CONTRADDIZIONE, che NEL QUADRO DI

    REGIMI GIURIDICI DIVERSIFICATI (a tutela del diritto alla diversit) dovrebbero daltronde comporsi (a tutela

    dellarmonia, logica e non contraddizione dellordinamento) attorno ad una SCALA VALORIALE che trova nella

    GIUSTIZIA il bene centrale e ultimo da salvaguardare (NB: laCostituzione italianapresenta un assetto originalissimo

    di nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose)

    Tenendo conto inoltre, grazie anche alla GLOBALIZZAZIONE, dellascesa nello scenario interno ed internazionale dei

    NUOVI POTERI ECONOMICO, MASSMEDIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICO, i quali: appaiono spesso insofferenti ad una disciplina eteronoma

    tendono ad essere autoreferenziali

    spesso sono guidati dalla pretesa di logiche illuminate di poche elitesche mirano a governare dallalto basandosi sul

    principio dellaffidamento delle masse e talvolta ad estendere il proprio potere oltre le loro competenze

    Sfuggono al controllo del legislatore nazionale grazie alla loro transnazionalit, e tendenza a porsi al di fuori del potere

    politico(potere tradizionale sul quale le istituzioni democratiche hanno progressivamente preso controllo negli ultimi due

    secoli), e quindi anche al di fuori di quella regolamentazione giuridica che di esso stata sin qui espressione ---> non ci

    sono principi e norme - neanche costituzionali - che difendano il potere politico: le vere decisioni vengono prese senza

    controllo n possibilit di intervento.

    si impone la rielaborazione di unidea di diritto che, nel quadro di un sistema di FONTI ORGANIZZATO secondo

    COMPETENZA, non pi secondo gerarchia, si ispiri al principio del riconoscimento dellessere umano nellasua dignit(indipendentemente dallappartenenza etnica) che trascende le dimensioni geografiche, storiche, e

    le diversit socio-culturali.

    IL DIRITTO POSITIVO, in definitiva, o dovrebbe essere un diritto FORTE eLAICO, che cio assume come criterio di

    orientamento valoriale lETICA DELLA GIUSITIZIA (unica etica a lui propria), che garantisca ad ogni uomo le

    spettanze che ad esso vanno riconosciute in modo assoluto in ragione della sua dignit: la legge giusta nella

    misura in cui garantisce la relazionalit universale degli uomini(condizione di identit), lordine delle libert(limitazione

    reciproca per una pacifica convivenza) luguaglianza ontologica(senza eccezioni e privilegi tra uomini) secondo

    simmetria (il diritto devessere rivendicabile da chiunque nelle stesse condizioni) e reciprocit (al diritto deve

    corrispondere un dovere di rispettarlo)

    La soluzione di un DIRITTO DEBOLE (suggeribile dalla difficolt di trovare una norma giuridica condivisa da tutte le

    posizioni etiche del corpo sociale e dal principio di laicit che non consente ladozione di una disciplina giuridica

    qualificata dallessere espressione di una posizione etica tra le tante) invece inaccettabile in quanto:

    non in grado di prevenire/risolvere conflitti insorgenti tra interessi contrapposti nel corpo sociale (non indica quale

    debba prevalere), abdicando alla funzione sua propria

    non affatto neutrale o laico, ma comunque di parte, perch espressione di una posizione etica-ideologica tra le tante

    esistenti nella societ pluralista.

    1. LA FORMAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SUL FENOMENO RELIGIOSO

    Relativamente allelaborazione delle norme costituzionali relative al fenomeno religioso:

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    A - convinzione diffusa che la cultura giuridica dei costituenti fosse largamente impregnata dellapporto di pensiero di

    FRANCESCO RUFFINI (in materia di libert religiosa; storico e giurista italiano Torino 1863-1934) e SANTI ROMANO (in

    materia di autonomia e libert delle istituzioni ecclesiastiche; Palermo 1875-1947)

    B - dato il carattere compromissorio del complessivo testo della Carta (in ragione delle matrici culturali e ideologiche

    alle quali deve farsi risalire la Costituzione) pu legittimamente sorgere il dubbio che su di essa - e segnatamente sull art

    7 Cost, che reca singolari problematiche -abbia influito anche la CULTURA GIURIDICA DI ISPIRAZIONE CATTOLICA(alle origini, con le altre, di tale compromesso) che costituiva il retroterra delle posizioni politiche dei costituenti del

    GRUPPO DEMOCRISTIANO (nel quale confluivano tradizione sociale-cristiana e cattolico-liberale), il quale daltronde

    ha avuto indiscusso peso politicosulla definizione ed approvazione delle disposizioni costituzionali relative ai rapporti tra

    Stato e Chiesa e sullesplicita garanzia di libert tradizionalmente care ai cattolici (al punto che unautorevole dottrina -

    Jemolo - ha affermato che lart 7 rappresentava per i costituenti democristiani quello sostanziale della Costituzione, per il

    quale avrebbero ceduto tutti gli altri).

    CULTURA POLITICO-GIURIDICA DEI COSTITUENTI CATTOLICI:nellet della Costituente il movimento cattolico si

    caratterizzava per una pluralit di orientamenti di pensiero (in cui si rintracciavano le trame della speculazione cattolica

    maturata da met 800 in Italia e allestero) che, relativamente al problema dei rapporti tra Stato e Chiesa e della

    rilevanza giuridica del fenomeno religioso, fornivano indicazioni diverse:

    IUS PUBLICUM ECCLESIASTICUM (nella concezione dei rapporti Stato-Chiesa; come emerge dalla formazione

    culturale dei costituenti Giuseppe Dosetti e Guido Gonella): branca della scienza giuridica canonistica della quale,

    guardando allart Art 7 Cost (1 - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani;

    2 - I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono

    procedimento di revisione costituzionale), il testo costituzionale recepisce 3 principi teoretici classici:

    LORIGINARIET DELLORDINAMENTO GIURIDICO DELLA CHIESA, distinto e autonomo da quello dello

    Stato, concezione alla base delle teoriche della Chiesa come societas iuridice perfecta(societ

    giuridicamente perfetta) -----> la formula dellart 7.1 discende dal diritto canonico (come emerge dalla

    ricostruzione storica del lavoro di preparazione della Costituzione: fu letteralmente tratta dalla enciclicaImmortale Deidi Leone 13 (1885) nellautunno 1946 da Montini, La Pira e altri, essendo ormai classica di

    inquadramento della posizione della Chiesa in s e nei suoi rapporti con lo Stato, secondo la dottrina cattolica)

    e rappresenta un punto di convergenza tra questo e la teoria generale del diritto

    (previa valutazione positiva - poich lordinamento canonico precignito al costituente - circa il non contrasto

    dellordinamento canonico con quello italiano; diversamente che per le altre confessioni religiose ex art 8 Cost)

    LA LIBERTAS ECCLESIAE, desumibile in via interpretativa dal primo comma, anche in rapporto al comma

    successivo: con lavvento della Costituzione lo Stato italiano rinuncia alleventualit di incidere sui profili

    funzionali e strutturali della Chiesa (vera e propria incompetenza ratione materiae), rimessi alla conformazione

    dellordinamento canonico.

    IL PRINCIPIO PATTIZIO o dellaccordonei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, desumibile dal secondo comma

    (il problema stato posto in sede di assemblea costituente da Dossetti): sulla base del principio dellautonomia

    originaria, indipendenza e sovranitdegli ordinamenti statuale e canonico, i rapporti di contatto tra i due

    ordinamenti relativi alleres mixtae(aree di confine relative a rapporti aventi carattere spirituale, e pur rilevanti

    per lo Stato, e viceversa) possono disciplinarsi solo tramite un negozio bilaterale di diritto esternoche prende

    nome di concordato(se il contatto avvenisse per negozio unilaterale di diritto interno di uno dei due, si avrebbe

    disconoscimento e denegazione delloriginariet dellaltro ordinamento, con assoggettamento dello Stato alla

    Chiesa - regime teocratico - o viceversa - regime giurisdizionalista ---> il tradizionale principio della

    competenza delle competenze, che attribuisce sempre allo Stato il diritto di giudicare se nel caso concreto una

    res mixta o no, e se rientri nellordine proprio statale o ecclesiastico, dunque superato dalla Costituzione).

    le tesi fondamentali dello ius publicum ecclesiasticum, nella misura in cui sono recepite in Costituzione,

    maniefstano una forza espansiva che va oltre i rapporti tra Stato e chiesa : sono allorigine delle norme

    costituzionali sulle confessioni acattoliche (lart 8.1,2 derivano su piano storico-politico dallart 7) sia

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    relativamente alla loro autonomia statutaria (riconosciuta la libertas di essere ciascuna secondo la loro natura),

    sia alla definizione pattizia delle relazioni con lo Stato (su modello del sistema concordatario)

    il problema dei rapporti Stato-Chiesa va considerato nellampia orditura concettuale che regge tutta la

    Costituzione, i tratti salienti ed essenziali della quale sono costutuiti da direttive di valore in cui ravvisabile il

    massimo influsso del pensiero cattolico francese; essi sono 1) il riconoscimento delle formazioni sociali nel

    quadro di una visionepluralistica, 2)una nuova concezione dellasovranit statalenon pi come dominio diun sovrano al di sopra di tutto, ma aperta alla relazione con altri ordinamenti sovrani, interni ed esterni -

    ordinamento internazionale, UE, ordinamenti di altri Stati, ecc - e funzionalmente riguardata come potere

    ordinatore ed organizzatore degli individui ed ordinamenti ------> in questo contesto il ricorso a categorie

    giuridiche che traggono origine ed elaborazione dalla canonistica dallo ius publicum ecclesiasticum (es, libertas

    ecclesiae) in ordine alla interpretazione e sistemazione del diritto ecclesiastico statale non solo unoperazione

    scientificamente ineccepibile, ma anche conforme alla concezione di Stato racchiusa nella costituzione.

    filoni di TRADIZIONEFRANCESE, che affondavano radici nella elaborazione filosofica e teologica francese a

    cavallo tra le 2 guerre mondiali (Jaques Maritain: ideale storico di una nuova cristianit ed elaborazioni in tema di primato

    dello spirituale nei rapporti col temporale; Emmanuel Mounier: apporto originale sul personalismo comunitario che incise

    nella determinazione del modello politico-costituzionale del nuovo Stato; Nouvelle theologie: ricerca di pensatori francesiaccomunati dallistanza ad un ritorno alle sorgenti bibliche e patristiche, dalla sensibilit ad accettare un confronto

    teologico con le problematiche moderne) e filoni di TRADIZIONEITALIANA (personalismo rosminiano: in ordine ai

    rapporti Stato-Chiesa; popularismo sturziano: principio di non identificazione tra le ragioni politico sociali di un partito di

    ispirazione cristiana e le ragioni della Chiesa come istituzione religiosa; apporto del magistero pacelliano- Pio 12:

    approfondimento della natura di Corpo mistico della Chiesa, progetto storico di relazioni tra Chiesa e societ civile), i

    quali talora ammodernano la recezione, altre volte ridimensionano o addirittura portano allabbandono delle tesi

    fondamentali dello ius publicum ecclesiasticum; in particolare, conducono ad affermare:

    PRINCIPIO DELLA PARITA GIURIDICA TRA STATO E CHIESA, come risulta ancora dallart 7.1 Cost:

    risponde su piano politico alle attese del mondo laico erede della tradizione liberale e, sul piano della dogmatica

    giuridica, alla concezione romaniana delle relazioni tra ordinamenti primari; peraltro trova convergenze nel filonefrancese (li ius publicum voleva invece lindiretta subordinazione dello Stato alla Chiesa)

    PRINCIPIO DELLA LAICITA DELLO STATO (o della non confessionalit dello Stato: in questa accezione,

    risulta coerente con la cultura liberale, socialista, ma anche cattolica), concetto ben distinto da quello di laicismo

    ed espresso da Giorgio la Pira in sede di assemblea costituente: lo Stato laico tale in quanto non prevede

    che i diritti civili, politici ed economici derivino da una certa professione di fede, ma comunque rispetta

    lintrinseca orientazione religiosa della collettivit e del singolo, e conforma ad essa tutta la sua struttura

    gerarchica e sociale ----> un concetto di laicit lontano da quello dello Stato tradizionale e proprio del pensiero

    laico: il fenomeno religioso tenuto in particolare rilievo e disciplinato in modo pi ampio e articolato rispetto a

    fenomeni di primaria importanza nellordinamento democratico (sindacati e partiti politici): cd favor religionis.

    PRINCIPIO DELLA LIBERTA RELIGIOSA, configurata come diritto soggettivo pubblicogarantito ai singoli

    e alle formazioni socialied alle istituzioni(Art19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede

    religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico

    il culto, purch non si tratti di riti contrari al buon costume; Art 8.1: Tutte le confessioni religiose sono

    egualmente libere davanti alla legge); coerentemente, vige il divieto di discriminazioni per motivi religiosi

    (Art 3.1: uguaglianza formale; Art 20: Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione

    od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, n di speciali gravami fiscali per la

    sua costituzione, capacit giuridica e ogni forma di attivit).

    2. LO STATO E IL FATTORE RELIGIOSO

    Pur se normalmente il fenomeno religioso si esplica in fatti ed atti giuridicamente irrilevanti, esistono delle

    manifestazionidei propri convincimenti interiori che, essendo consapevoli e volontarie, possono assumere rilievo

    giuridico (atti giuridicicome il matrimonio celebrato davanti al ministro di culto) sia su piano individuale che collettivo.

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    dimensione tipica del fenomeno religioso quella sociale (il bisogno religiosogeneralmente soddisfatto

    pienamente solo nellappartenenza ad un gruppo - es, atti di culto): conseguentemente, anche dal punto di vista

    giuridico, per lo pi esso rileva nella misura in cui s venuto organizzando in forme di vita associata (chiese,

    comunit religiose) -------> si osserva tuttavia che nellesperienza giuridica contemporanea emerge in maniera

    sempre pi evidente la dimensione individuale, per una serie di fenomeni che tendono a guardare pi ai

    profili soggettivi (immunit da coercizioni esterne della coscienza individuale) che oggettivi (conformazione alpatrimonio dogmatico, morale, liturgico, disciplinare di una confessione religiosa) della problematica: es, non

    credenza(acquista carattere di fenomeno di massa), obiezioni di coscienza(rivendicazione del diritto di

    sottrarsi ad obblighi di legge accampando le proprie convinzioni etiche, derivate o meno dalla legge morale di

    una confessione positiva).

    Di questa realt sociale articolata la Costituzione nutre particolare considerazione ---> NORME COSTITUZIONALI CHE

    RIGUARDANO IL FENOMENO RELIGIOSO sono:

    artt 3 (divieto di discriminazione di cittadini per motivi religiosi), 8.1 e 19 (libert religiosa individuale, collettiva,

    istituzionale), 20 (divieto di discriminazione per associazioni e istituzioni aventi carattere ecclesiastico e fine di religione o

    culto), 7.1 e 8.2 (diritto delle confessioni religiose di organizzarsi autonomamente), 7.2 e 8.3 (regolmentazione deirapporti tra Stato e confessioni religiose tramite previsione di peculiari procedimenti di produzione normativa).

    norme che pi o meno direttamente toccano il fenomeno religioso sono quelle attinenti ai diritti di libert qualificanti:

    i rapporti civili (la libert religiosa connessa alla libert di riunione, associazione, manifestazione di pensiero)

    i rapporti etico-sociali (in settori di rilievo per la problematica religiosa quali matrimonio, famiglia, educazione,

    istruzione)

    i rapporti economici (assistenza e beneficienza)

    i rapporti politici (sacro dovere del cittadino di difendere la Patria, dovere di difendere la Repubblica)

    alcune disposizioni inserite nei principi fondamentali (posti come premessa alle due parti della Costituzione: Diritti e

    doveri; Ordinamento della repubblica), norme che integrano il testo costituzionale e dotate dello stesso valore e forzadelle altre norme costituzionali, sulle quali hanno inoltre priorit logica: contengono principi che fungono da direttive di

    valore cui occorre attenersi per linterpretazione ed attuazione delle norme, di rango costituzionale e non, che ad esse

    possono essere ricondotte quali sviluppo o specificazione dei principi primi -----> secondo un autorevole orientamento

    dottrinale essi addiruttura si identificano con i principi generali di diritto di cui allart 12 Preleggi, nella loro funzione in

    ordine allinterpretazione della legge e integrazione dellordinamento in caso di lacune.

    appunto in base al rilievo dei principi fondamentali in materia religiosa in rapporto allordinamento costituzionale

    e generale, sembra possa parlarsi di un certo FAVOR RELIGIONIS, inteso (non come disfavore per la non

    credenza o favore per una particolare espressione religiosa, ma) come peculiare attenzione per il fenomeno

    religioso manifestata dal costituente nellaver discrezionalmente ritenuto meritevoli di specifica tutela i

    rapporti (tra gruppi e tra lo Stato e i cittadini) qualificati in senso religioso:i valori religiosi sonoconsiderati grandezze di segno positivo, tra le pi elevate estrinsecazioni della dignit delluomo, oggetto di

    diritto di liberte non di mera liceit(davanti al quale mantenere unattitudine passiva di astensione da

    interventi) -----> il favor religionismanifesta lattitudine della Costituzione a porsi come strumento promotore di

    innovazione seguendo determinate direttive di valore: inserisce la questione religiosa tra le pi salienti in seno

    alla societ e produce un diritto promozionale che allarga le aree di opportunit offerte ai cittadini nellambito

    di quelle questioni.

    I principi costituzionali in materia religiosa sono riconducibili ai principi generalissimi della Costituzione (democratico,

    personalista, pluralista, lavorista), ed in particolare:

    le norme costituzionali che affermano la LIBERTpositiva (diritto allo sviluppo della personalit) e negativa(diritto a non subire interferenze pubbliche o private) e lUGUAGLIANZAformale (pari pressione

    dellordinamento sui consociati, a prescindere dal credo) e sostanziale (compito della Repubblica di rimuovere

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    ostacoli allo sviluppo della persona umana in tale dimensione) in materia religiosa vanno ricondotte al

    PRINCIPIO PERSONALISTA, per il quale LO STATO E PER LA PERSONA, E NON VICEVERSA

    le confessioni religiose (Chiesa cattolica e confessioni diverse) rappresentano forme sociali tipizzate dalla

    Costituzione (oggetto di disciplina speicifica), il che le ricollega al PRINCIPIO PLURALISTA, per cui LA

    PERSONA concepita come un CENTRO DI MOLTEPLICITA DI RAPPORTI che danno vita a FORMAZIONI

    SOCIALI AUTONOME nelle quali si svolge la personalit delluomo.

    UN NUOVO CONCETTO DI SOVRANITA

    Di fronte al fatto religioso la Costituzione rifiuta sia latteggiamento dello Stato premodernoche fondava lordinamento

    giuridico su quello religioso (collocava le norme religiose o di derivazione religiosa al vertice) sia latteggiamento dello

    Stato modernoche guarda alla sovranit come gabbia della religione, rinserrando nello Stato lintera societ civile.

    La Costituzione elabora un concetto di sovranitnon pi caratterizzato dallantica idea di dominio (super esse),

    concretizzantesi nella potest esclusiva del sovrano, ma segnata dalla funzionalit alla libert delluomo:

    strutturalmenteessa ammette lesistenza di altre sovranit che insistono sullo stesso popolo nello stesso territorio, e

    funzionalmenteordina e organizza la libert degli individui e degli ordinamenti.

    si riconosce in definitiva che il fatto religioso qualificato da un pi o meno alto grado di estraneitrispettoallordinamento dello Stato, che di fronte al primo pu determinarsi in maniera differenziata: pu ignorarlo

    completamenteoppure riconoscerne rilevanza giuridicarimettendone la disciplina a norme di origine

    confessionale, a norme definite bilateralmente con le confessioni religiose (concordato con la Chiesa cattolica,

    intese con le altre confessioni), a norme unilaterali statali (vi sono espressioni del fatto religioso che

    prescindono da unappartenenza confessionale, es ateismo)

    Il fatto religioso entra in rilievo in Costituzione per pi profili:

    sotto il profilo soggettivo: soggetti religiosisono le persone fisicheche facciano professione di una fede religiosa, di

    ateismo, di valori etici cui uniformino la propria vita; gli enticon carattere ecclesiastico e finalit di religione o culto; le

    confessioni religiose

    sotto il profilo oggettivodelle materie con valenza religiosa e civile(lo Stato pu dar loro disciplina giuridica

    attribuendo rilevanza giuridica alle norme di origine confessionale o tramite norme concordate con le confessioni)

    in relazione alle funzioni di tutela e promozione degli interessi religiosiderivanti dai principi fondamentali (favor

    religionis), lo Stato apparato pu essere indotto/necessitato a organizzare nel proprio interno servizi di carattere

    religioso (es, ecclesiastici pubblici dipendenti della PA chiamati a svolgere funzioni legate al benessere spirituale:es,

    cappellani militari e ospedalieri, nei penitenziari).

    SECOLARIZZAZIONE E COSTITUZIONE VIVENTE(costituzione cos come avvertita nella coscienza comune,

    interpretata ed applicata)

    Il processo di secolarizzazione (generale e giuridico) che sembra caratterizzare il nostro tempo, se da un lato si

    concretizza nellabbandono di comportamenti di tipo sacro, affievolimento degli schemi della morale religiosa, nella crisidelle istituzioni tradizionali(ed in generale, al di l del fenomeno religioso, consiste nellesaurimento progressivo del

    valori tradizionali), provoca su altro versante un fenomeno di aggregazione sociale in forma differente attorno a diversi

    schemi ideologici, la rinascita del fenomeno religioso in forme nuove sia (e soprattutto) in accentuazione individualistica,

    ma anche con nuove forme di riaggregazione sociale (es, sette religiose).

    Nonostante la Costituzione presenti consistente capacit di adattamento a questa fisiologia del corpo sociale, lungo le

    direttive di valore racchiuse nei suoi principi fondamentali, c il rischio che queste ultime vengano a frammentarsi e

    dunque la dinamica sociale venga a collocarsi fuori dal quadro costituzionale con intuibili effetti sul piano della

    disgregazione sociale e dellimpossibilit di convivenza.

    il sintomo pi emblematico di queste tendenze dato dal fenomeno in crescita dellobiezione di coscienza, distinto

    dalle altre forme di resistenza alla norma giuridica poich non si sottrae n contrasta con la forza la sanzione, ma laaccetta dal momento che con essa entra in conflitto: essa trova comunque legittimazione e fondamento nellart 19 Cost,

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    e risponde al principio personalistico e pluralistico; occorre comunque considerare la necessit di bilanciamento tra

    libert individualee doveri inderogabili di solidarietdi cui allart 2 Cost.

    il dilatarsi di tale fenomeno potrebbe segnare il distacco progressivo dai valori racchiusi in Costituzione, con

    necessit di ritrovare un bilanciamento nel quadro di nuovi valori comunemente avvertiti nel quadro di un

    processo di revisione costituzionale: il problema che ci presuppone unampia convergenza su valori

    comuni, la quale sembra in insanabile contraddizione col processo di secolarizzazione caratterizzata in estremo

    proprio dalla frammentazione e dal venir meno del senso di appartenenza ad ununica comunit.

    3. QUALIFICAZIONE DELLO STATO SOTTO IL PROFILO RELIGIOSO

    CONFESSIONALISMO DELLO STATUTO ALBERTINO:lo Statuto del 1848 qualificava lo Stato in senso

    confessionale, recitando allart 1 la Religione cattolica, Apostolica, Romana la sola religione di Stato. Gli altri culti

    ora esistenti- di antica tradizione in Italia: chiesa ebraica e valdese - sono tollerati conformemente alle leggi ------> il

    processo di confessionalizzazione andava oltre lassunzione di una religione ufficialeed il sostanziale adattamento

    dellordinamento statualeai suoi principi e precetti, perch toccava lo stesso Stato-apparato nella misura in cui organi

    della confessione integravano i poteri ed organi dello Stato (es, arcivescovi e vescovi erano la prima categoria da cui si

    traevano i componenti del senato; vi erano uffici ecclesiastici statali perch inseriti nellorganizzazione della PA).

    Gi la legge n. 735/1848 abbandona il principio confessionalista (senza necessit di formale abrogazione dellart 1

    SA, il quale era costituzione flessibile modificabile con legge ordinaria)sancendo che:

    la differenza di culto non discrimina sotto il profilo dei diritti civili, politici e dellammissibilit a cariche civili e militari

    afferma la piena libert e uguaglianza tra cittadini senza distinzione di religione.

    alla fine del secolo la dottrina giuridica afferma che la formula dellart 1 SA (solo formalmente in vigore) dovesse

    intendersi nel senso che la religione cattolica quella seguita dalla maggioranza dei cittadini, e che del suo

    culto si serve lautorit civile quando deve accompagnare un atto con una cerimonia religiosa (ci mnon

    contraddice il sistema di separazione tra Stato e Chiesa)

    I Patti lateranensi del 1929 (richiamati allart 7.2 Cost) nel Trattato lateranense(uno dei protocolli diplomatici dei Patti)

    riaffermano il principio di cui allart 1 SA per cui la religione cattolica lunica religione di Stato, e nel Concordato(altroprotocollo) fondano la disciplina sulle condizioni della religione e della Chiesa cattolica in Italia ai sensi dellart 1 del

    Trattato ----> secondo lopinione comune, con essi venne ad operare una riconfessionalizzazione dellordinamento, nel

    senso che il richiamo allart 1 SA, mai formalmente abrogato, ne avrebbe prodotto il rinnovamento nella sua operativit

    giuridica.

    QUALIFICAZIONE CONFESSIONALE DELLO STATO NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA:rispondere al

    quesito serve a capire come debbano orientarsi le scelte degli organi Statali, davanti al fenomeno religioso

    istituzionalizzato, sotto il profilo politico, legislativo, amministrativo e giudiziario.

    Nessuna norma costituzionale qualifica espressamente lo Stato in tal senso (n confessionale, n laico):

    gi dai lavori preparatori sono traibili argomentazioni a favore della NON CONFESSIONALIT DELLO STATO

    (nellassemblea costituente non trovarono spazio n le tesi tradizionalisterivendicatrici del confessionismo, n quelle piammodernate che lo limitavano allo Stato comunit - ma non Stato apparato, Stato persona)

    ribadite dalle singole disposizioni relative al fatto religioso, dove non sono rintracciabili contenuti che si rifanno allart

    1 SA, e anzi enunciano principi opposti (artt 7.1, 8.1, 19, 3 e 20).

    nonostante il richiamo operato dallart 7.2 Cost ai Patti lateranensi, che a loro volta richiamano lo Statuto

    albertino, la FINE DEL CONFESSIONISMO DELLO STATO ITALIANO deve farsi risalire al momento

    dellentrata in vigore della Costituzione (per la palese ed insabile contraddizione tra tale principio e i principi

    fondamentali dellordinamento costituzionale - da non confondersi coi primi 12 art Cost - non derogabili da

    norme con forza di derogare altre norme costituzionali, come appunto quelle pattizie ec art 7.2), ed in seguito

    alla revisione concordataria (Protocollo addizionale allAccordo, che apporta modificazioni al concordato

    lateranense del 1984, eseguito con L. 121/1985), viene ribadito allart 1, che pare avere infatti mera funzionedichiarativadellavvenuta abrogazione tacita del principio confessionalista da parte della Costituzione (era la

    prima occasione di incontro tra Stato e Santa sede avente ad oggetto i Patti del 1929) ed il quale si pone come

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    criterio di interpretazionedi tutte le norme pattizie e di derivazione pattizia secondo il principio della non

    confessionalit.

    CONFESSIONISMO E DIRITTO VIVENTE:per affermare la confessionalit o meno di uno Stato, oltre alla sua

    qualificazione formale, occorre vagliare anche il cd diritto vivente, cio il modo in cui il diritto viene interpretato ed

    applicato dagli organi dello Stato -----> guardando alle norme costituzionali, il modo in cui sono state interpretate dal

    legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale da convenire che lo Stato italiano non confessionista: anche nel caso delle norme che allorigine segnavano il punto di maggior accostamento alle concezioni della

    confessione cattolica, oggi si registra un allontanamento della matrice originaria (es, famiglia riconosciuta

    dalla Costituzione come societ naturale fondata sul matrimonio: la formula in origine era accostata alla

    concezione del diritto canonico che vedeva la f. come societ costituita dal negozio matrimoniale, indissolubile e

    finalizzata alla procreazione; nel tempo ci si allontanati da tale concezione - basta pensare alle leggi sul

    divorzioe abortoin quanto riconosciute legittime dalla giurisprudenza costituzionale.

    In conclusione, va considerato il fatto che in concreto arduo qualificare come confessionista uno Stato che rifugge da

    connotazioni formali in tal senso ---> un autorevole orientamento dottrinale ritiene che la qualifica di confessionista

    rispetto ad una data religione presupponga che essa sia ufficialmente dichiarata come religione di Stato.

    Litalia di oggi: dunque uno Stato laico e distinto dalla religione, che non assume alcuna religione come ufficiale e anzi

    dichiara la propria incompetenza in materia religiosa e distacca lordine civile da quello religioso

    non uno Stato ateon agnosticon laicista(tendente ad emancipare il pensiero e lattivit umana dallinflusso

    religioso, che conduce lo Stato ad una posizione di contrasto e lotta con listituzione ecclesiastica.

    4. LA LIBERTA RELIGIOSA INDIVIDUALE E COLLETTIVA. LA LIBERTAS ECCLESIAE

    LIBERTA RELIGIOSA

    Si suole ripetere che la libert religiosa, giuridicamente intesa come libert garantita dallo Stato ad ogni cittadino di

    scegliere e professare la propria credenzain fatto di religionerappresenta storicamente la prima libert dei

    moderni, a partire dalla cui rivendicazione e riconoscimento si viene a costituire nella storia il manipolo delle altre libert

    che sono patrimonio comune delluomo contemporaneo -----> nonostante questo primato storico continua ad essere

    oggetto di dibattito teorico e rivendicazione pratica.

    In particolare, nella nostra esperienza culturale e speculazione (filosofica, giuridica, politica contemporanea) il problema

    della libert religiosa subisce un processo di ripensamento e riformulazione teorica di concetti, categorie,

    configurazioni istituzionaliche si ritenevano ormai definite dopo il processo di studio iniziato nel 16 secolo e maturato tra

    800 e 900:

    da concetto prettamente giuridico, univoco e universale, valore assolutoe trascendente la storia, criterio di verit

    diventa concetto etico-politico, convalore storico(relativo ad un contesto determinato di cultura e rapporti

    sociali) ----->sotto la pi o meno evidente influenza del pensiero marxista, parte della dottrina la riconduce al

    manipolo delle libert borghesiche nascono e si affermano nell 800-900.

    Lambiguitdel concetto che deriva da tale speculazione risponde allesigenza di andare oltre gli schemi classici che

    rispondevano a realt ormai tramontate per trovare concettualizzazioni pi adatte allet contemporanea.

    LO STATO LIBERALE 800 (Stato di diritto) determina i contenuti della LIBERTA RELIGIOSA come libert di

    coscienza(diritto di manifestare apertamente la la propria appartenenza confessionale), libert di culto(diritto di

    esercitarne pubblicamente il culto), libert di propaganda(diritto di svolgere attivit di proselitismo), che si erano venuti

    storicamente affermando in relazione allesigenza di tutelare il FENOMENO RELIGIOSO inteso in SENSO POSITIVO

    (dominava inoltre una visione intimistica del fatto religioso come fatto personale e problema intimo di ogni uomo, senza

    riflessi esterni, sociali, pubblici).

    Nel passaggio verso lo STATO DI DEMOCRAZIA PLURALISTA (Stato solidale e sociale contemporaneo) si afferma una

    genale tendenza a forzare quei contenuti verso una pi ampia concezione del diritto di libert religiosa, la quale nasce

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    dalle pressioni della realt sociale che preme per laffermazione di un CONCETTO DI LIBERTA che non subisca

    limitazioni o condizionamenti, ma possaesplicitarsi nella sua integralit(tenuto conto della necessaria integralit,

    effettivit e solidariet di tutti i diritti di libert tra di loro) e nel cui nomenvengono ricomprese situazioni soggettive

    tradizionalmente estranee al concetto(e prima appartenenti ad altre libert - es, diritto di istituire scuole

    confessionalmente qualificate - o radicalmente nuove, come lobiezione di coscienza), accomunate dallistanza di

    rivendicazione delprimato della coscienza individuale------> in particolare, IL FENOMENO RELIGIOSO va inteso:

    in SENSO POSITIVO come libert dellindividuo di agire verso lesterno manifestando la propria fede religiosa, farne

    propaganda, esercitarne in pubblico o in privato il culto ----> rivendicato il diritto del singolo e delle formazioni sociali a

    vivere nella realt sociale conformemente alla visione della vita e scala di valori derivanti dalla fede religiosa professata e

    si afferma la coscienza che lo Stato socialedebba impegnarsi a rimuovere gli ostacoli al concreto esercizio di tale diritto

    in SENSO NEGATIVO come immunit di cui ognuno gode in materia religiosa e di coscienza rispetto a coercizioni

    esterne pubbliche e private: viene dunque affermato il diritto e la libert di credere e non credere (cd libert di

    coscienza dei non credenti).

    in particolare, le cause a monte dellesigenza di una concezione pi ampia di LR si fanno risalire al momento in

    cui lateismo, da fenomeno individuale diventato ormai collettivo e che costituisce negazionedel fenomeno

    religioso, fu ricompreso nellarea della libert religiosa.

    La distinzione assume rilievo nellanalisi del problema dei simboli religiosi, posto che la libert in materia religiosa

    postula la manifestazione in uno spazio pubblico: esso stato alimentato dai provvedimenti francesiche hanno vietato il

    porto personale di simboli religiosi (crocifisso, velo islamico, kippah sul capo) nelle scuole pubbliche, che comportano

    interdizione della manifestazione di appartenenza religiosa, parte integrante del diritto di libert religiosa:

    altra cosa, com avvenuto in Germania, sarebbe proibire ad un docente di svolgere la sua pubblica funzione di

    insegnamento con indosso simboli religiosi, data la laicit dello Stato.

    ... NELLA COSTITUZIONE:

    Art 8.1 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (completa la garanzia costituzionale).Art 19Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata

    (libert di coscienza) di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purch non si tratti di riti

    contrari al buon costume

    La formulazione dellart 19 riflette una cultura giuridica storicamente datata (legata alle formulazioni classiche del

    liberalismo), dove la libert religiosa risulta diritto soggettivo(veros privati) e diritto soggettivo pubblico(verso i pubblici

    poteri):

    unica innovazione rispetto agli schemi del passato data dal superamento della concezione individualistica

    liberale con accentuazione del momento sociale-collettivo (la tutela della libert legata alla struttura sociale

    e alla valorizzazione della formazioni sociali)

    LIMITI allesercizio della libert religiosa sono dati:

    da quello espressamente indicato nellarticolo rappresentato dai riti contrari al buon costume (lespressione stata

    intesa talvolta in maniera pi ampia, come riti che offendono la libert e lonore sessuale, il pudoreovvero in maniera pi

    ampia, come riti contrari al sentimento etico, al vivere civile, al campo sociale-----> il favor libertatis da adottare

    necessariamente nellinterpretazione delle disposizioni sui diritti e libert impone lassunzione della categoria penalistica

    pi ristretta di BC, e non di quella civilistica pi ampia)

    altri limiti sono individuabili in altre norme e principi costituzionali, quali:

    art 2 diritto alla vita, rispetto a pratiche religiose che prevedessero sacrifici umani

    art 13 diritto alla libert personale, rispetto a pratiche che riducessero in schiavit fisica o psicologica gli

    adepti art 17,18 divieto di riunioni armate o associazioni segrete

    art 21 divieto di manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume

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    art 32 diritto alla salute, principio del consenso ai trattamenti sanitari, nel caso di pratiche religiose di

    mutilazione o trattamenti sanitari imposti

    principio del qui iure suo utitur neminem laedit:non si pu in nome del diritto di libert religiosa violare un

    diritto altrui costituzionalmente garantito

    LR NELLESPERIENZA GIURIDICA: IL CROCEFISSO NELLE SCUOLE:data la formulazione storicamente datata

    dellart 19, per adattarla meglio allattuale relat sociale i poteri legislativo e giudiziario (in particolare la Cortecostituzionale)dello Stato hanno progressivamente ampliato i relativi contenuti, estendendo la garanzia alle nuove

    dimensioni del diritto e della libert religiosa:

    tra i titolari del diritto di libert religiosa la Corte ha ricompreso anche gli atei (lordinamento non deve imporre atti

    di culto, n atti con significato religioso: in particolare, la formula di giuramento per i testimoniex art 251 cpp, con chiaro

    carattere religioso, ledeva doppiamente la libert di coscienza del testimone non credente, costretto a manifestarsi

    credente e ad una sorta di riserva mentale indotta dalla legge, peraltro irrilevante giuridicamente).

    quanto ai contenuti:

    in una nota sentenza relativa allart 38 Concordato (i docenti delluniversit cattolica del Sacro Cuore di Milano

    erano nominati previo nullaosta dellautorit ecclesiastica che ne vagliava il credo morale e religioso) la Corteafferm che dalla libert religiosa promana la libert di istituire scuole ed istituti di educazione con

    carattere confessionale, e che se lordinamento imponesse a tali istituti di avvalersi dellopera di docenti non

    ispirati allo stesso credo, ci violerebbe la libert di religione di quanti concorrono alla vita della scuola

    confessionale (sottolinea che il principio dellart 38 vale per qualsiasi scuole, religione o ideologia).

    annovera tra i limiti al diritto di libert religiosa quello delle manifestazioni di pensiero in materia religiosa a

    carattere vilipendioso (contumelia, scherno, offesa fine a s stessa: costituiscono ingiuria al credente -lesione

    della personalit - e oltraggio ai valori etici del fenomeno religioso)

    ricomprende nel diritto alla libert di coscienza(concreta estrinsecazione del diritto di libert religiosa)

    lobiezione di coscienza al servizio militare

    relativamente al dibattito circa lesposizione in pubblico del crocifisso:

    nelle scuole:la decisione che ha dato avvio al dibattito riteneva che lesposizione connotasse la scuola insenso confessionale ridimensionandone limmagine pluralista (esso comunica unimplicita adesione di valori e

    impone unistruzione religiosa che diviene obbligatoria per tutti -----> la Corte costituzionale afferm che la

    passivit del simbolo non pu determinarlo come forza coercitiva lesiva della libert religiosa e di coscienza, ed

    impedisce di confonderlo con linsegnamento della religione cattolica, facoltativo secondo quanto prevede il

    Concordato -----> la Corte europea dei diritti delluomo nel 2009 ritiene (criticando la concezione del Governo

    italiano del crocifisso come simbolo dal significato neutrale e laico in riferimento alla storia e tradizione italiane)

    che la presenza obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche viola il diritto dei genitori ad educare i figli

    secondo le proprie convinzioni ed i diritto dei bambini a credere o meno -----> su rinvio della decisione da parte

    del governo italiano (che sosteneva non esserci comune orientamento europeo circa i rapporti tra Stato e

    religioni nellesposizione di simboli religiosi, e che pertanto gli Stati membri fossero dotati di ampio margine di

    apprezzamento) la Grande Camera ribalta quanto affermato dalla Seconda Sezione nel 2009: anche se ilcrocefisso rinvia al cristianesimo e attribuisce alla religione cattolica visibilit preponderante nellambiente

    scolastico non di per s sufficiente - poich simbolo passivo - ad integrare un tentativo di indottrinamento da

    parte dello Stato

    nelle aule di giusitizia: la Cassazione ha ritenuto responsabile un magistrato per i disservizi conseguenti al

    suo rifiuto di tenere udienze in aule in cui era presente e assente il simbolo religioso, giustificato dal fatto che il

    simbolo comunque presente in altre aule di giusitizia del nostro Paese, o dal fatto che manca lautorizzazione

    ad esporre nelle aule giudiziarie il menorah, simbolo della religione ebraica (in tal senso necessaria una scelta

    discrezionale del legislatore, che allo stato non sussiste).

    TUTELA PENALE DELLA LIBERTA RELIGIOSA

    Il codice penale attualmente in vigore (elaborato nel contesto di Stato confessionista seguito alla restaurazione dellart 1

    S.A) contemplava una serie di reati contro la religione cattolica e gli altri culti:

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    relativamente alla RELIGIONE CATTOLICA, religione ufficiale, era punito:

    il vilipendiodi chi la professae di cose oggetto di culto(o ad esso destinate)

    il turbamento delle funzioni religiose

    la bestemmiacontro la Divinit, i simboli, le persone venerati nella religione cattolica

    relativamente agli ALTRI CULTIAMMESSI DALLO STATO, erano previsti gli stessi reati(tranne la bestemmia) puniticon pena minore

    Dopo lavvento della COSTITUZIONEREPUBBLICANA dottrina e giurisprudenza profilarono progressivamente profili di

    illegittimit costituzionale della disciplina penalistica:

    per il contrasto del reato di vilipendiocon la libert di manifestazione del pensiero ex art 21 Cost(irragionevole, perch

    non rappresenta una critica contenuta nei limiti del rispetto altrui, ma derisione ed oltraggio che reca discredito a chi la

    pensa diversamente)

    per linammissibilit di sanzioni penalia tutela di una religione ufficiale in uno Stato laico

    per lirragionevole disparit di trattamentotra i vari culti religiosi

    LA CORTE COSTITUZIONALE: per molto temporitenne di non dover accogliere le eccezioni dando allespressione religione di Statouninterpretazione

    coerente con lordinamento costituzionale, quale religione professata dalla maggioranza dei cittadini---> la diversa

    sanzionabilit dei comportamenti era ricollegata alla diversa dimensione della lesione sociale da essi prodotta.

    tuttavia pi volte sollecit interventi del legislatore per armonozzare la disciplina col dettato costituzionale, ed essa

    stessa lha progressivamente interpretata in armonia con questultimo:

    fondamentale stata la sentenza 168/2005 con cui la definitivamente eliminato dallordinamento italiano la

    discriminazione tra le confessioni religiose

    il reato di bestemmia diventato illecito amministrativo (L 507/1999), stato limitato alle invettive contro la

    Divinited esteso alle altre confessioni religiose

    la L. 85/2006 ha apportato modifiche al cp in materia di reati di opinione: relativamente alla tutela penale dei

    culti, il legislatore ha sostituito le espressioni religione si Stato religione cattolica con confessioni religiose,coerentemente con la laicit dello Stato.

    Rimangono riflessioni circa lOPPORTUNITA O MENO DI UNA TUTELA PENALE DELLA RELIGIONE:

    una prima posizione sostiene che la tutela in materia religiosa debba essere attuata solo tramite la protezione

    dellesercizio dei diritti di libert riconosciuti dalla Costituzione, e non in via diretta (cos emerge la alcune

    Intese stipulate c on confessioni diverse da quella cattolica, es Intesa Valdese).

    una seconda posizione vuole invece la diretta tutela del sentimento religioso, poich storicamente quello

    risultato soggetto a pi attentati e limitazioni da parte di poteri pubblici e privati -----> questa posizione appare

    pi convencente per il consistente fenomeno immigratorio che ha comportato un aumento di fenomeni di

    razzismo e intolleranza religiosa.

    LA QUESTIONE DELLA LIBERTA NELLA DISCIPLINA CONCORDATARIA

    Il concordato (convenzione stipulata dagli Stati con la Santa Sede per la regolazione giuridica di materie di comune

    interesse) svolge diversa funzione a seconda che si tratti di:

    STATI AUTORITARI (come quello fascista a cui si ricollega il testo originario dei Patti Lateranensi del 1929), nei quali

    definisce lambito ed i limiti di operativit dellautorit statale ed ecclesiastica (actio finium regundorum), riconoscendo

    alla Chiesa e ai cattolici italiani (singoli o associati) spazi di libert in derogaai principi e alle norme caratterizzanti

    lordinamento statuale, per sua natura negatore delle libert a livello individuale e collettivo:

    in deroga alle norme statali che prevedevano il monopolio partitico dellassociazionismolart 43 Concordato

    lateranense riconosce le organizzazioni dipendenti dallAzione Cattolica, che svolgevano la loro attivit didiffusione e attuazione dei principi cattolici fuori dai partiti politici e sotto immediata dipendenza delle gerarchie

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    della Chiesa ---> ma gi nel 1931 il regime si accorse che tali libert erano in insanabile contrasto con

    lordinamento italiano

    STATI DEMOCRATICI (come lo Stato italiano allepoca dellAccordo di Villa Madama del 1984, di revisione del

    concordato), nei quali il riconoscimento delle libert della Chiesa e dei cattolici costituisce logica esplicitazione, sul piano

    dei rapporti tra le due Parti, dei diritti e libert garantiti a tuttisu piano costituzionale ----> tutte le clausole del concordato

    modificato conducono al riconoscimento della Libertas ecclesiaenella sua generalit e globalit (prima ne eranoriconosciute solo alcune, ed altre erano limitate o condizionate):

    art 1 La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel

    proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla

    reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese (accoglie in via bilaterale il

    principio stabilito unilateralmente allart 7 Cost; introduce laspetto collaborativo) ----> ricollega lart7.1 Cost

    allart2 Cost(che riconosce i diritti fondamentali delluomo come singolo e nelle formazioni sociali) e funge da

    criterio di interpretazione delle norme concordatarie e di tutte quelle che coinvolgono il servizio alluomo da

    parte di Stato e Chiesa.

    art 2 co1: La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libert di svolgere la sua missione

    pastorale, di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e ministero spirituale

    nonch della giurisdizione in materia ecclesiastica. co2: ugualmente assicurata la reciproca libert dicomunicazione e di corrispondenzafra la Santa Sede, la Conferenza episcopale italiana, le conferenze

    episcopali regionali, i vescovi, il clero e i fedeli, cos come la libert di pubblicazione e diffusione degli attie

    documenti relativi alla missione della Chiesa -------> segnano il pi pieno e generale riconoscimento della

    Libertas ecclesiae: lordinamento giuridico statale assume la Chiesa secondo la sua peculiarenatura,

    struttura, finalitcon conseguente disciplina in Italia secondo undiritto speciale, ancorch non privilegiario, e

    non secondo un mero diritto comune (come sarebbe avvenuto se fosse stata riconosciuta alla Chiesa la sola

    libert religiosa intesa in senso collettivo).

    in materia giurisdizionale, le sentenze dellautorit ecclesiastica circa ecclesiastici e religiosi e concernenti

    materie spirituali o disciplinari hanno piena efficacia giuridica agli effetti civili: inammissibile un sindacato di

    legittimit o merito da parte del giudice italiano, salvo siano in conflitto con la Costituzione (allora lefficacia si

    dispiegherebbe solo nellordinamento canonico). la CEI (conferenza episcopale italiana) ulteriore interlocutore della comunit politica.

    LA LIBERTA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE E TUTELA DEI DATI PERSONALI

    Ci si chiede se il D Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sia applicabile al trattamento dei

    dati personali (convinzioni politiche, religiose, orientamento sessuale, stato di salute) operato dalle confessioni religiose,

    e cio se possa pretendersi la cancellazionedei propri dati personali dairegistri ecclesiasticiconservati presso le

    competenti istituzioni della chiesa:

    NB: il trattamento dei dati dei fedeli da parte delle confessioni religiose non necessitano (come normalmente

    avviene) di consenso scritto dellinteressaton di autorizzazione -richiesta dallinteressato - del Garante, posto

    che sia effettuato solo dagli organi preposti e i dati non vengano diffusi o resi noti allesterno o usati senzaautorizzazione.

    Nellordinamento canonico esistono dati cancellabili e dati non cancellabili (relativi allavvenuta celebrazione dei

    sacramentio comunque attinenti allo Stato delle persone), perch restano documentazione di un fatto storico la cui

    memoria necessaria per lo svolgimento di funzioni proprie della Chiesa ---> coloro che abbandonano la fede cattolica

    non possono chiedere la cancellazione dal registro dei battezzati, poich per lordinamento canonico restano tali, seppur

    a soli fini interni, in quanto sono destinatari di disposizioni canoniche qualora entrino in rapporto con altri battezzati.

    se non possibile per linteressato richiedere la cancellazione, tantomeno invicabile lintervento del Garante o

    dellautorit giudiziaria ordinaria, dato il riconoscimento della sovranit della Chiesa nellordine suo proprio, cos

    come individuato nellart 2 Concilio (la tenuta di registri e archivi infatti funzionale all organizzazionedella

    Chiesa).

    5. FATTORE RELIGIOSO E PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA

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    Lart 20 Cost stabilisce che Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non

    possono essere causa di speciali limitazioni legislative, n di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacit

    giuridica e ogni forma di attivit.

    la disposizione mette in luce gli stretti legami tra uguaglianza e libert e manifesta la volont del Costituente di

    rafforzare le garanzie di cui tali enti avrebbero goduto in ragione delle disposizioni costituzionali generali in

    tema di libert e uguaglianza (in passato infatti proprio tale carattere aveva legittimato un regime giuridico e

    fiscale di sfavore) ------> la norma pone sicuramente il divieto di discriminazione in peggio rispetto al dirittocomune agli enti (peraltro lascia impregiudicato il parametro di comparazione: non stabilisce che vada

    identificato col trattamento legale degli enti privati, per cui potrebbe ravvedersi anche nel trattamento riservato

    agli enti pubblici, cui potrebbero essere accostati gli enti garantiti dalla Costituzione), e a ben guardare speciali

    norme di favore non sembrano escluse, sia per il silenzio della Costituzione, sia per il favor religionis, ma

    soprattutto per la peculiarit della natura, struttura, funzione di tali enti, da considerarsi categoria autonoma.

    6. ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTI CONFESSIONALI

    La Costituzione, nel manipolo dei Principi fondamentali, (sulla base del nuovo concetto di sovranit e principio

    pluralistico) riserva una particolare attenzione agli ordinamenti confessionali (7.1,8.2) che per il lorogrado di

    estraneitrispetto allordinamento dello Stato sono disciplinati nei loro rapporti con questultimo in modo da poterli in uncerto senso accostare a quanto previsto per lordinamento internazionale (10 Cost) e gli ordinamenti degli altri Stati (11

    Cost) ------>lattenzione riservata agli ordinamenti confessionali invece diversa rispetto a quella riservata a gruppi

    sociali di rilievo quali la famiglia, i partiti politici, i sindacati, che assumono rilevanza costituzionale immediata ed hanno

    diretta incidenza sulla forma di governo.

    NB: non necessariamente una fede religiosa(a monte della confessione) si incarna in un gruppo umano organizzato e

    viene istituzionalizzata (molte religioni antiche Orientali sono rimaste legate solo a concezioni intimistiche, modelli di

    rapporto interiore tra luomo e la divinit), n necessariamente una confessione religiosa d vita ad un ordinamento

    giuridico (pu rimanere comunit meramente spirituale, senza esperienza giuridica interna e diritti/obblighi dei

    componenti)

    gli artt 7.1 e 8.2 vengono in rilievo per quei casi (come la religione Cattolica) in cui le fedi religiose si sono

    incarnate in confessioni religiose che hanno dato a loro volta vita ad un ordinamento giuridico.

    LA CHIESA CATTOLICA NELLA COSTITUZIONE:lart 7.1 Cost afferma lORIGINARIET (PRIMARIET)

    DELLORDINAMENTO CANONICO,esplicitando un principio immanente nellordinamento italiano sin dalla stipula dei

    Patti lateranensi (accordi di diritto internazionale in cui lo Stato riconosceva implicitamente loriginariet dellordinamento

    canonico e la soggettivit giuridica internazionale della Santa sede): ha dunque valore dichiarativo, e inoltre si pone

    come principio di interpretazione delle norme integranti lordinamento statuale e come norma programmatica (la

    revisione del concordato attuazione della direttiva costituzionale)

    lefficacia delle norme canoniche incontra nellordinamento dello Stato limiti individuabili secondo i criteri dettati

    per il collegamento ordinamento italiano e straniero (si pensi ai principi di ordine pubblico nei rapporti di

    diritto internazionale privato)

    in assemblea costituente ci fu chi ritenne la formula pi adatta ad un trattato internazionale che ad una

    Costituzione, perch ritenuta inutile ed ovvia in tal sede (come quella che sostenesse che Francia ed Italia

    sono, ognuna nel proprio ordine, indipendenti e sovrane) ---> ma i rapporti tra Stato e ordinamento

    canonico, per quanto accostabili a quelli tra ordinamenti statuali, non sono compiutamente assimilabili ad essi,

    per il fatto che insistono sulla stessa popolazione e territorio

    LE CONFESSIONI DIVERSE DA QUELLA CATTOLICA NELLA COSTITUZIONE:art 8.2 Cost:Le confessioni religiose

    diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti(lo Stato riconosce come ordinamenti

    giuridici quelli cui le confessioni acattoliche danno vita, rinunciando a sostituire con legge la normativa statutaria interna

    di una confessione - come avvenne in passatorelativamente alle comunit israelitiche)in quanto non contrastino con

    l'ordinamento giuridico italiano:

    secondo alcuni sarebbero comunque ordinamentiprimari, poich sarebbe una contraddizione in termini riconoscere

    un ordinamento giuridico come subordinato: qualora lo Statuto organizzativo contrastasse con lordinamento dello Stato,

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    semplicemente, non darebbero vita ad un ordinamento secondo il diritto statuale, ma sarebbero solo associazioni

    (soggette come tali alle norme dellart 18 e cc).

    secondo parte della dottrina gli ordinamenti delle confessioni acattoliche sarebbero invece ORDINAMENTIGIURIDICI

    SECONDARI, derivati dallordinamento statuale nel quale si collocano (non primari come quello canonico): la tesi appare

    preferibile, sia su piano formale(la Costituzione non li riconosce esplicitamente indipendenti e sovrani), sia su piano

    sostanziale(ne riconosce rilevanza nei limiti dellordinamento statuale, sovraordinato rispetto ad essi) ----> rimane infatto che su piano sociologico sono formazioni socialiestranee allo Stato, non traggono origine da un suo atto di

    volont (non sono quindi societ intermedie)

    le confessioni acattoliche risultano dunque dotate di Autonomia istituzionale per la quale non si d allo Stato

    diritto di ingerenza n potest sostitutivasia per lemanazione che per la riforma delle norme statutarie, cos

    come nessun potere di indirizzo e controllo di meritovincolante le autonome scelte delle confessioni in ordine al

    perseguimento delle finalit statutariamente definite ed alle modalit di soddisfacimento degli interessi propri

    della collettivit religiosa -----> gli statuti confessionali sono riconosciuti nella misura in cui non contrastino

    con lordinamento italiano, con esclusione delle sole norme in contrasto.

    NB: non convincente la critica che le vedrebbe, in caso di statuto in contrasto con lordinamento statuale,

    ridotte a rango di associazioni religiose: infatti, gli statuti delle associazionitrovano limite nelle norme

    dellordinamento generale, compresi i limiti posti dal diritto civile allautonomia contrattuale in materiaassociativa (lo Stato detta norme - cornice entro cui si determina lautonomia privata), mentre le confessioni

    religiose, pur dovendo rispettare i limiti dellordinamento generale, non tollerano da parte dello Stato una

    disciplina specifica in merito al loro regime statutario, proprio ex art 8.2 Cost.

    Circa il contenuto del CONTRASTO di cui allart 8.2 Cost:

    parte della dottrina vedeva larticolo equivalente alla L. 1159/1929 che ammetteva nello Stato culti acattolici purch non

    professassero principi e seguissero riticontrari allordine pubblico/buon costume (ma qui non si tratta libert di

    coscienza e culto ex art 19 Cost, ma di grado di autonomia delle confessioni acattoliche)

    altri ritenevano che gli ordinamenti delle CA non dovessero contrastare con lordine pubblico/buon costume sotto il

    profilo del potenziale pregiudizioderivabile in ragione a) della natura degliobblighiimposti agli aderenti b) deimezzi

    dazioneadottati secondo altri il limite consisteva nel non contrasto coi principi dellordinamento costituzionale italiano ovvero nel

    rispetto dei principi generali costituzionali e legislativi in materia (ordinamento giuridico diverso da ordine pubblico)

    la Corte costituzionale ha sostenuto nella sentenza 43/1988 che il limite va riferito ai principi fondamentali

    dellordinamento italiano (non solo costituzionale)

    invero, dalla formulazione letterale dellart 8.2 sembra doversi dedurre che la facolt di organizzarsi devessere

    esercitata nel rispetto delle NORME IMPERATIVE INDEROGABILI DELLORDINAMENTO STATUALE (ridurre

    il limite ai principi fondamentali dellordinamento o a quelli dellordinamento costituzionale sembra una forzatura

    del testo costituzionale ------> lefficacia delle norme dorigine confessionale incontra nellordinamento statuale il

    limite dellordine pubblico interno (rientrerebbe in questo caso, per il solo profilo statutario, il limite dellordine

    pubblico escluso dallart 19 Cost).

    La diversa considerazione che il Costituente ha avuto per lordinamento canonico e gli ordinamenti delle confessioni

    religiose acattoliche nasce da un fatto storico obbiettivo, consistente nel fatto che solo la Chiesa cattolica:

    soggettivamenteha sempre affermato la sua natura di ordinamento primario (societas iuridice perfecta)

    oggettivamenteha sempre manifestato di possedere gli elementi strutturali propri degli ordinamenti primari

    Sotto altro profilo, Stato rilevato che con lart 7.1 lo Stato italiano ha espresso una valutazione previamente positiva

    dellordinamento canonico (poich era precognitoal costituente), mentre per gli ordinamenti delle confessioni

    acattoliche si riservato di apprezzare la conformit dei relativi contenuti con lordinamento italiano.

    Sotto il profilo della CONFORMITA DELLORDINAMENTO CONFESSIONALE CON QUELLO STATUALE:

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    appare convincente lopinione che eslcude la possibilit di imporre la DEMOCRATICITA INTERNA degli ordinamenti

    confessionali:

    sia perch le confessioni religiose si caratterizzano proprio per linvestitura dallaltodei poteri e per la struttura

    gerarchicadella societ religiosa

    sia perch non avrebbe senso verso soggetti estranei allo Stato apparato, in relazione ai quali operano altri

    principi costituzionali, come la laicit e la separazione (la Costituzione impone esplicitamente lobbligo del

    metodo democratico solo ai sindacati e ai partiti politici, soggetti a rilevanza costituzionale)

    in base allart 2 Cost che garantisce i diritti inviolabili delluomo anche nei confronti delle formazioni sociali cui

    partecipa, ci si chiede se sia possibile riconoscere una PROTEZIONE GIURISDIZIONALE DEL SINGOLO

    ALLINTERNO DELLA CONFESSIONE RELIGIOSA (pu ricorrere al giudice ordinario invocando la garanzia di cui

    allart 24 Cost) -------> il problema della tutela del singolo nelle formazioni sociali si pone in modo pieno e urgentenelle

    formazioni sociali a carattere necessario e finalit connesse con interessi diretti dello Stato, mentre degrada

    progressivamente in direzione di formazioni sociali volontariecon finalit indirettamente connesse con interessi

    dello Stato(come le confessioni religiose), dove la questione di riduce alla GARANZIA DEL RISPETTO DELLA

    LIBERA ESPLICITAZIONE DELLAUTONOMIA DELLA FS, la quale si traduce:

    per le confessioni acattoliche nella ricognizione della conformit statutaria allordinamento statuale (8.2)

    per la confessione cattolica nella sovranit dello Stato (7.1) ----> es, un giudice italiano pu pronunciarsi sulrisarcimento del danno economico dovuto ad un ecclesiastico in ragione della violazione di una norma canonica

    che gli assicurava certe garanzie; peraltro lAccordo di revisione del concordato ha esplicitato che gli effetti civili

    delle sentenze dellautorit ecclesiastica vanno intesi in armonia con la Costituzione.

    7. IL PRINCIPIO PATTIZIO

    Il ricorso al metodo della trattativa e al principio dellaccordo nella definizione di materie di comune interesse tra

    Stato e gruppi sociali divenuto nella Costituzione vivente unna regola di costante applicazione in determinati ambiti(es,

    accordo con le parti sociali in materia economica, sociale, del lavoro) ----> ci risponde alla valorizzazione della funzione

    dei gruppi sociali ex art 2 Cost (principio pluralistico) e rafforza le libert collettive ed individuali (principio di

    partecipazioneallelaborazione delle norme dei destinatari delle stesse). NB: la prassi non comunque imposta daalcuna disposizione costituzionale.

    Solo nel caso delle confessioni religiose la Costituzione prevede espressamente (7.2, 8.3) la partecipazione dei gruppi

    sociali alla formazione delle norme che li riguarderanno:

    relativamente alle manifestazioni del fenomeno religioso con carattere di ecclesiasticit, cio rapportabili ad una

    confessione religiosa (NB: le manifestazioni del fenomeno religioso non riferibili ad una confessione - es, obiezione di

    coscienza - sfuggono al vincolo dellaccordo)

    ed inoltre solo nel caso in cui si voglia pervenire ad una disciplina derogatoria al diritto comunein determinate

    materie, per quanto riguarda le confessioni religiose (es, matrimonio celebrato davanti al ministro di culto, peculiare

    regime degli enti ecclesiastici rispetto alle persone giuridiche private)

    ci riconducibile , oltre ai principi di pluralismo e partecipazione, al principio di laicit dello Stato, che

    sconfesserebbe s stesso se si intromettesse nel fatto religioso ----> ragione in pi a favore del principio pattizio

    data dallaccentuarsi della pluralizzazione della societ, sotto il profilo culturale e religioso, dato dal fenomeno

    immigratorio:consente di garantire ad ogni confessione il diritto di identit del rispetto della libert di tutte).

    NEI RAPPORTI CON LA CHIESA CATTOLICA:lart 7.2 Cost richiama i Patti lateranensi come fonte di regolamento

    dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica---------> sono accordi di diritto internazionaleimmessi nel nostro ordinamento

    tramite legge di esecuzione, la modificadei quali pu avvenire in via bilaterale tramite ulteriori accordi(non tramite

    revisione costituzionale) tra le Parti, da rendere esecutivi nellordinamento dello Stato tramite le procedure previste per gli

    accordi internazionali.

    In mancanza di accordo con laltra parte, lo Stato pu ricorrere al procedimento di revisione costituzionaleabrogando/modificato lart 7.2 Cost (mentre, secondo 7.2+10 Cost la revisione non potrebbe avere ad oggetto le singole

    disposizioni dei Patti immesse nellordinamento italiano con norme di esecuzione).

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    Le norme pattizie dunque:

    non sono norme costituzionalizzate(modificabili infatti con legge ordinaria su accordo delle parti) ma

    presentano la stessa resistenza passiva allabrogazione in via unilaterale statale(in tal senso occorrerebbe

    revisione costituzionale; non sono dunque neanche soggette a referendum abrogativo)

    sono norme speciali, e dunque possono derogare le norme costituzionali, fatti salvi iPrincipi supremi

    dellordinamento dello Stato(solo sotto questo profilo possono essere oggetto di controllo di legittimit

    costituzionale) -----> Principi supremi(problema discusso e senza univoca soluzione): la giurisprudenzacostituzionale esclude il principio di eguaglianza giuridica dei cittadini senza distinzione di religione e il principio

    della riserva di giurisdizione dello Stato; vi comprende il diritto alla tutela giurisdizionale(nel suo nucleo pi

    ristretto ed essenziale) e la tutela dellordine pubblico(nei limiti consentiti dalla copertura costituzionale delle

    norme pattizie).

    hanno carattere di fonti atipiche o pseudoatipichein rapporto al sistema gerarchico delle fonti di diritto italiano

    E preferibile ritenere che lAccordo di Villa Madama del 1984 costituisca solo modifica del Concordato lateranense

    (non del Trattato) e non costituisca nuovo Concordato, con conseguente conservazione della copertura

    costituzionale, sottoposto alla stessa disciplina di cui i Patti godono ex art 7.2 Cost (il procedimento seguito infatti

    conforme al dettato del secondo comma, che prevede la modificazione bilaterale dei Patti) ----> tale opinione gode di una

    serie di riscontri formali nellAccordo.

    NEI RAPPORTI CON LE CONFESSIONI ACATTOLICHE:lart 8.2 Cost stabilisce che i rapporti tra Stato e confessioni

    acattoliche sono regolati perlegge(riserva di legge) sulla base di Intesecon le relative rappresentanze.

    Relativamente alla natura giuridica delle Intese,

    se si assume la qualifica degli ordinamenti confessionali acattolici come secondarile Intese avrebbero natura

    giuridica dinegozi di diritto interno, presupposto per la promulgazione di unalegge di attuazione delle singole

    disposizionicontenute nellIntesa

    altrimenti le Intese avrebbero natura di negozi di diritto esterno- aventi origine da un ordinamento diverso da quello

    internazionale, per la mancanza di soggettivit internazionale delle CA - che verrebbe di volta in volta a crearsi

    dallincontro di volont tra Stato e rappresentanti delle confessioni: esse sarebbero presupposto per la promulgazione di

    una legge di esecuzione dellIntesastessa - analogamente a quanto previsto per lesecuzione delle disposizioni delConcordato.

    il primo caso di intesa per cui si provveduto ad emanare la legge ex art 8.3 (Intesa con la Tavola valdese - 11

    agosto 1984) ha seguito una via anomala: lIntesa consider lordinamento valdese come primario ed essa

    stessa come negozio di diritto pubblico esterno, mentre la legge riprodusse integralmente le singole disposizioni

    dellIntesa (legge si attuazione e non di esecuzione, a favore della natura di negozio di diritto interno dellIntesa)

    secondo indicazioni della dottrina occorre parlare a proposito non di legge di esecuzione, ma diapprovazione

    dellIntesa(tipo di legge riguardata come deliberazione del Parlamento accessoria agli atti di Governo - con

    iniziativa legisaltiva - che costituisce condizione di efficacia dellatto approvato)

    In ogni caso le leggi emanate in base alle Intesesono leggi rinforzate(non abrogabili/modificabili/derogabili la

    successive leggi statali non bilaterali, n possibili oggetto di referendum ex art 75 Cost).Nel caso non si addivenga ad unIntesa (perch la confessione ritenga di non richiedere un regime convenzionale o lo

    Stato ritenga inesaudibili le richieste di parte confessionale) il regime giuridico delle confessioni dato dal diritto

    comune (proprio per il divieto per lo Stato di dettare disciplina unilateralmente).

    8. FATTORE RELIGIOSO E ORDINAMENTO EUROPEO

    La situazione in Europa delle Chiese europee (con radicamento storico nel continente) attualmente definita da

    fenomeni di segno diversoche mutano localmente e temporalmente, rendendo difficile delineare un quadro preciso della

    situazione. Tra questi:

    1 - LA RINASCITA DEL SACRO (dopo che i sociologi nel 60 -70 ne avevano decretato la morte), che determina ilrecupero della rilevanza delle Chiese nei confronti della societ civile e dello Stato, con necessit di definire

    giuridicamente i rapporti tra Stato e Chiesa. Ma al tempo stesso il fenomeno significa anche:

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    affermazione di una religione individualista, personale e non collegata ad istituzioni ecclesiastica: viene qui in

    rilievo il problema della definizione del rapporto tra Stato e individuo, senza schermi istituzionali

    in altri casi il proliferare di nuovi culti religiosi, che non hanno nulla in comune con le tradizionali istituzioni

    ecclesiastiche: vengono qui meno i modelli tradizionali di Chiese su cui lo Stato aveva storicamente affinato il

    proprio sistema giuridico.

    2 - RITORNO AD UNA RILEVANZA PUBBLICISTICA DEL FATTORE RELIGIOSO (CHIESE) a causa: della fine delle ideologie che avevano teorizzato il principio della religione come fatto interiore e privato, con

    pubblica irrilevanza delle organizzazioni ecclesiastiche, ridotte a rango di associazioni (liberale e marxista)

    della degenerazione della vita pubblica in esito a cui si torna a parlare di etica pubblica(mentre prima etica -

    regola dei rapporti privati - e politica - regola dei rapporti pubblici), e poich lo Stato laico non pu produrre

    unetica, viene rivalutato il ruolo delle agenzie preposte a tal scopo, tra cui le Chiese

    3 - RIVENDICAZIONE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE (culti di minoranza) DI UN REGIME GIURIDICO

    ISPIRATO AL DIRITTO ALLEGUAGLIANZA (statuto giuridico uguale a quello delle Chiese) e DIRITTO ALLA

    DIVERSITA

    4 - RUOLO DELLE CHIESE NELLA COSTRUZIONE DEUROPA: lidentit dellUomo europeo nasce dal confluire di 4culture diverse (greco-romana, germanica, celtica, slava) che trovarono nel cristianesimoelemento unificante, sul quale

    venne a costruirsi lunit politica dellEuropa medievale nel Sacro romano impero. Il passaggio dal medioevo allet

    moderna vede frantumarsi lunit religiosa, e con essa lunit politica (il cristianesimo rimane comunque elemento

    caratterizzante nel patrimonio europeo) -----> il moderno processo di formazione dellEuropa, volto a creare una

    comunit politica sovranazionale, si imbatte dunque nella questione religiosa (allorigine dellunione e della rottura

    politica)

    alcuni temono che laffievolirsi della solidariet tra le Chiese ed il riemergere di contrapposizioni

    interconfessionali(per lindebolimento di nemici come comunismo e laicismo 800 e linsorgere di fenomeni

    separatistici) possa far riemergere fanatismo e intolleranza religiosa: ci pu valere al limite per alcuni culti, in

    particolare laddove la religione ortodossa dominante, perch qui i rapporti Stato-Chiesa sono governati dal

    principio di unione e confessionalit -----> fenomeni di intolleranza e reclamo di protezione della tradizione

    religiosa si segnano nei paesi dellest europeo per la proliferazione di nuovi gruppi religiosi, e nel continente

    per la crescente presenza islamica.

    RUOLO DELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE:

    NELLA FORMAZIONE: DELLA SOCIETA POLITICA:a partire dalla met del 900 le Chiese hanno sospinto verso

    modelli democratici dapprima i totalitarismi di destra (nazi-fascismo) e poi quelli di sinistra (comunismo), favorendo un

    clima di moderazione che ha evitato la cruenza del passaggio e favorito levolversi delle relazioni internazionali verso

    modelli pi consoni alla giustizia e alla pace -----> Davanti alla caduta delle ideologiee della pretesa che lo Stato sia

    produttore di valori etici, le chiese ritrovano ruolo sociale e pubblico: svolgono la funzione politicadi alimentare di

    valori il corpo sociale ed offrire risposte alle domande di senso, pre requisito di democrazia.

    NEL PROCESSO DI UNIFICAZIONE EUROPEA:le Chiese, da un lato hanno il compito di favorire lunione della

    comunit politica europea (alimentano di valori la societravvivando lidentit delluomo europeo: nella comunit

    europea, se prima la Chiesa si limitava a rivendicare la libertas ecclesiae, oggi rivendica diritti umanie persegue la pace

    tra i popoli e di relazioni tra Stati improntate a giustizia e solidariet) e la diversit delle singole entit nazionali, che si

    intendono salvaguardare. La possibilit di conciliare questo doppio ruolo dipende:

    da fattori interni alle istituzioni ecclesiastiche(es, la pratica dellecumenismo sia come agire esterno delle

    Chiese luna verso laltra, sia come formazione culturale e spirituale in ognuna)

    dal fattore internodi una idonea regolamentazione giuridica del fenomeno religiosonellordinamento

    europeo enegli ordinamenti statali: qui dovrebbe ruotare attorno ai principi inderogabili di a) diritto di libert

    religiosa, b) uguale libertper tutte le chiese e formazioni religiose, c) diritto di riconoscimento nella propriapeculiare identit------> soprattutto questa garanzia salvaguarda la pacifica convivenzatra Chiese e comunit

    religiose sia nei Paesi con una religione dominante, sia in quelli che vedono accrescersi allinterno il fenomeno

    del pluralismo religioso.

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    Un DIRITTO ECCLESIASTICO EUROPEOsi viene formando man mano che lordinamento dellUnione europea si

    sviluppa e mostra attenzione al fenomeno religioso: le fonti primarie sono date innanzitutto dal Trattato di Lisbona del

    2007 che apporta modifiche al Trattato sullUE e al Trattato costitutivo CE ed altri connessi:

    La Santa Sede, lepiscopato cattolico europeo, i rappresentanti di altre Chiese e comunit cristiane europee,

    rappresentanze politiche ed istituzionali di molti stati richiedevano di menzionare nel Preambolo del Trattato sullUE - che

    contiene le ragioni dello stare insieme degli europei - il ruolo del Cristianesimo nel forgiare lidentit europea (una forteopposizione era data dalla Francia, unica ad aver consolidato nel suo ordinamento unidea peculiare di lacit negativae

    dotata di venature di laicismo): il Trattato recepisce listanza non facendo espresso riferimento alle radici cristiane, ma

    alle eredit religiose (tra le quali non pu comunque non ricomprendersi il cristianesimo).

    lart 6 riconosce i diritti, le libert, i principidella Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali UE del 2000) e dichiara

    ladesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali del 1950

    ------> nel diritto UE garantita la libert religiosa e di coscienzacome diritto individuale e collettivo, il diritto allobiezione

    di coscienzalimitatamente alle leggi nazionali che ne disciplinano lesercizio, il diritto dei genitori ad educare i figli

    secondo le loro convinzioni, divieto di discriminazione per motivi religiosi, rispetto delle diversit religiose.

    allart 30, relativamente alle confessioni religiose, lUE rispetta lo Status di cui godono negli Stati membri in virt del

    diritto nazionale, mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con le Chiese, e riconosce e tutela la libert

    religiosa anche istituzionale sotto il profilo della qualificazione giuridica, lordinamento europeo di avvicina al modello italiano di laicit positiva

    (ritiene il fenomeno religioso meritevole di tutela e gli riconosce rilevanza pubblica).

    Dato il ruolo sociale e pubblico delle Chiese, ci si chiede se siamo in presenza della FINE DELLERA COSTANTINIANA

    OPPURE ALLALBA DEL NUOVO COSTANTINISMO (inteso come sistema di unione solidale tra Stato e Chiesa).

    Il problema malposto in questi termini, perch:

    il termine costantinismo incerto, e quindi inutile per il giurista (presuppone solo unesplicita qualificazione formale

    in Costituzione dello Stato come confessionista? o anche un adeguamento di tutto lordinamento ai paradigmi religiosi? o

    un sistema politico in cui dominante un partito dichiaratamente confessionale ecc)

    ogni classificazione in termini di rapporto Stato-Chiesa(Paese concordatario, separatista, con Chiesa di Stato

    ecc) imprecisa e inadeguata, perch ogni situazione di tempo e luogo presenta variabili che la rendono unica: il processo di frammentazione e pluralizzazioneda secoli vissuta in campo religioso e ideologico oggi si

    produce sul terreno etico-valoriale(Weber:siamo in una societ politeista dal punto di vista etico), talvolta

    derivantema sempre pi spesso trasversalealle diverse appartenenze religiose: il tema dellaconflittualit

    socialedunque si sposta dal terreno religioso a quello etico, il che ha una ricaduta sul tema dei rapporti

    Stato-Chiesa(il che impone una riconsiderazione dellintera questione) ----> lo Stato, mentre pu esserlo in

    termini religiosi, non pu essere neutrale davanti alle varie opzioni etiche del corpo sociale (il diritto positivo,

    anche procedimentale, veicola valori etici): la non scelta, lopzione per un diritto debole meramente

    regolamentare, sarebbe comunque una scelta di parte, quella del relativismo etico.

    Nel SISTEMA UE le relazionitra Stato e confessioni religiose e la disciplina delle materie ecclesiastichesono di

    esclusiva competenza degli Stati membri -----> esistono comunque provvedimenti normativi europei che in qualchemodo incidono sulla materia ecclesiastica:

    es, la direttiva 119/1993/CE riguardante la macellazione rituale, in deroga alla disciplina generale dettata per

    evitare agli animali da macellare sofferenza, afferma la necessit di tenere in consoderazione le esigenze

    particolari di certi riti religiosi(in specie il divieto di stordire lanimale prima di sgozzarlo, ed il ruolo dellautorit

    religiosa nella macellazione rituale).

    importante per lItalia il regolamento n. 2201 del 2003 relativo alla competenza, riconoscimento,

    allesecuzione nello spazio europeo delle decisioni dei giudici nazionali in materia matrimonialee di

    responsabilit genitoriale, che fa salva la peculiare disciplina concordataria contenuta nellAccordo di Villa

    Madama del 1984 nella parte in cui regolamenta la delibazione delle sentenze di nullit dei matrimoni

    canonici trascritti agli effetti civili

    occorre infine ricordare le numerose risoluzioni del Parlamento europeo in tema di libert religiosa, di istruzionee tutela delle minoranze.

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    Le libert e i diritti riconosciuti dallordinamento europeo sono forniti di tutela giurisdizionale:

    della Corte di giustizia europea (Lussemburgo), organo giurisdizionale dellUnione ----> sentenza Vivien Prais 1976

    relativa ad una cittadina britannica ebrea che non aveva potuto accedere ad un concorso a livello comunitario perch

    tenutosi in un giorno di festivit ebraica

    le sentenze hanno forza esecutiva negli Stati membri senza bisogno di delibazione; lesecutivit in Italia

    subordinata allapposizione di formula esecutiva da parte del Ministero degli Esteri

    della Corte europea dei diritti delluomo (Strasburgo), organo giurisdizionale del sistema creato dalla CEDU ----->

    da ricordare la sentenza Lautzi c. Italia 2009in materia di simboli religiosi: condannava lo Stato italiano affermando che

    lobbligatoria esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche violava il diritto dei genitori di