Art. 7 della Costituzione -...

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Corso di Diritto Ecclesiastico Prof. Giovanni Cimbalo Art. 7 della Costituzione A.A. 2010/2011

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Corso di Diritto EcclesiasticoProf. Giovanni Cimbalo

Art. 7 della CostituzioneA.A. 2010/2011

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I comma: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,ciascuno nel proprio ordine,

indipendenti e sovrani

Valore meramente dichiarativo.

D’Avack:dichiarazione priva di valoreconcettuale e pratico.

Finocchiaro, Lariccia: tramutare in valorecostituzionale l’originarietà dell’ordinamentodella Chiesa cattolica e quindi ribadire ilprincipio di separazione.

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I comma: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,ciascuno nel proprio ordine,

indipendenti e sovrani

Onida: distinzione tra Stato e Chiesa in base alla delimitazionedei fini e delle materie soggette alla sovranità rispettiva. Si trattadi due ordinamenti originari.

Restano aperti: problema delle materie miste (Finocchiaro) edella competenza delle competenze (Jemolo-Finocchiaro).

Da qui l’incompetenza dello Stato in materia religiosa, intesanel senso di incapacità ad esprimere giudizi su un determinatopensiero religioso (Casuscelli).

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II comma:I loro rapporti sonoregolati dai Patti Lateranensi.[…]

• I Patti lateranensi constano di due atti separati:

Il Trattato, che pone fine alla questione romana e constadel testo del Trattato (27 art.), da tre allegati relativi alterritorio e agli immobili attribuiti allo Stato Città del Vaticanoe dal IV allegato, la convenzione finanziaria, che assegnaalla Chiesa 750 milioni di lire e 1 miliardo in buoni deltesoro, rendimento al 5%, a definitiva sistemazione deirapporti finanziari a seguito della debellatio dello StatoPontificio

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II comma:I loro rapporti sonoregolati dai Patti Lateranensi.[…]

• I Patti lateranensi constano di due atti separati:

• Il Concordato, composto di 45 articoli, concedeva privilegialla Chiesa cattolica in materia di enti, estendeval’insegnamento della religione nella scuola pubblica di ogniordine e grado e lo poneva a fondamento e coronamentodell’istruzione pubblica, riconosceva la giurisdizioneecclesiastica in materia matrimoniale, esentava gli entiecclesiastici dal pagamento d’imposte. Erano previstecontropartite per il regime fascista.

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Art. 7, c. II, alinea: Le modifiche accettatedalle due parti non richiedono

procedimento di revisione costituzionale

• Costituzionalizzazione dei Patti: sono da ritenersicostituzionalizzate la singole norme concordatarie in quanto“norme materiali e regolatrici dei singoli rapporti” (D’Avack);

• Utilizzando l’argomento “a contrario” si deduceva che nonessendo necessario il procedimento di revisionecostituzionale per le modifiche bilateralmente concordate lofosse invece per quelle unilaterali.

• Dal che le norme concordatarie erano da ritenersicostituzionali (Del Giudice, che successivamente muteràopinione).

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Art. 7, c. II, alinea: Le modifiche accettatedalle due parti non richiedono

procedimento di revisione costituzionale

• Non è condivisibile che per il solo fatto di essere richiamate dallaCostituzione le norme concordatarie avrebbero assunto valorecostituzionale. La fonte normativa richiamata non sempre assume il valoredella norma richiamata, a meno che il legislatore non lo dichiariespressamente (Balladore Pallieri).

• Extrastatualità dei patti e costituzionalizzazione: “nessun ostacolo diprincipio vieta al costituente di disporre deroghe alla rigidità della Cost.fissate dall’art. 138” (Mortati), ma non si può ammettere che la Cost.venga modificata mediante accordo con uno Stato straniero (la SantaSede).

• La stessa natura extrastatuale dei Patti rende insostenibile la lorotrasformazione in norme Cost. Pertanto le modifiche hanno comunquebisogno di una legge di esecuzione (Mortati).

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Art. 7, c. II, alinea: Le modifiche accettatedalle due parti non richiedono

procedimento di revisione costituzionale

Supercostituzionalità delle norme pattizie:

Se le norme concordatarie sono costituzionalizzate esse, inquanto speciali, prevalgono sulle altre norme costituzionalidi carattere generale. Inoltre, essendo le norme dei Pattispesso confliggenti con norme costituzionali che affermanoprincipi di libertà, esse derogherebbero ai valori piùessenziali della Costituzione, negando anche il minimo diomogeneità e unità del quadro costituzionale, esigenzainsopprimibile di ogni ordinamento, (Mortati, Finocchiaro,Catalano) e provocando un’autorottura della Costituzione(Catalano).

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Art. 7, c. II, alinea: Le modifiche accettatedalle due parti non richiedono

procedimento di revisione costituzionale

Supercostituzionalità delle norme pattizie:

La tesi dell’argomento “a contrario” inoltrenon regge in quanto, in caso di accordo trale parti, norme di rango costituzionalepotrebbero essere modificate con leggeordinaria (Magni-Catalano).

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Art. 7, c. II, alinea: Le modifiche accettatedalle due parti non richiedono

procedimento di revisione costituzionale

Costituzionalizzazione del principio concordatario: saremmo di fronte ad una norma strumentale o sulla

produzione giuridica (Bellini, Del Giudice, Jemolo, Olivero)che fisserebbe la natura comunque bilaterale dei rapporti.Pertanto oggetto di vincolatività costituzionale sono leprocedure e la natura del rapporto che solo potrebbeessere oggetto di revisione costituzionale.

Non è quindi possibile una modifica unilaterale dei Patti e lenorme di questi ultimi dovrebbero considerarsi prevalenti difronte ad ogni norma costituzionale relativa allo stessooggetto, perché espressione di un sistema unitario di jussingulare e perché una modifica unilaterale snaturerebbe ilsistema di relazioni.

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Art. 7, c. II, alinea: Le modifiche accettatedalle due parti non richiedono

procedimento di revisione costituzionale

• Tuttavia la Costituente respinse un emendamentoche affermava che i rapporti dovevano essereregolati in termini concordatari. Se si accettassetale tesi inoltre gli effetti non sarebbero diversi dallacostituzionalizzazione delle singole norme.

• Come ordine si esecuzione dei patti: Per altri(D’albergo) l’art. 7 cpv. si concreterebbe in ” unordine di esecuzione” che produrrebbe“l’adattamento automatico delle norme del Trattatoe del Concordato alla Costituzione.” (Gismondi).

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Art. 7, c. II, alinea: Le modifiche accettatedalle due parti non richiedono

procedimento di revisione costituzionale

• Ma in tal modo per accordo tra Stato e Chiesa, ovvero traGoverno e Chiesa cattolica si potrebbe derogare allaCostituzione, modificando le norme concordatarie senzanemmeno il controllo del Parlamento, non essendonecessaria una legge di esecuzione che recepisca i nuoviaccordi nel nostro ordinamento. In realtà invece si tratta dirapporti tra ordinamenti esterni (Finocchiaro) e l’art. 7 cpvesplica una funzione negativa della normale attivitàlegislativa tesa esclusivamente ad evitare la possibilità chetra l’ordinamento interno e l’ordinamento concordatariosorgano conflitti materiali (Bellini).

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Art. 7, c. II, alinea: Le modifiche accettatedalle due parti non richiedono

procedimento di revisione costituzionale

• Costuzionalizzazione del principio pattizio:

Per Catalano tuttavia l’art. 7 non accenna genericamente all’obbligo distare pactis ma, a somiglianza del 2° c. dell’art. 10, allude ad accordiesistenti e pertanto l’obbligo discende da quanto disposto da una normadello Stato. (Cassese). Ma se così è, non c’è bisogno di fare riferimentoall’art. 10, tanto più che con sentenza 8 luglio 71 n.169, la CorteCostituzionale lo ha escluso.

• Sono quindi destituite di fondamento le tesi di quegli studiosi chevorrebbero far discendere dall’art. 10 della Costituzione un impegnodello Stato a rispettare l’integrità dei Patti e la loro immutabilità. Se nepuò dedurre la garanzia della loro conservazione.

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Atipicità delle norme di derivazioneconcordataria e principi supremidell’ordinamento costituzionale

• Sentenza N° 30/71 Corte Costituzionale: ”l’art. 7 non sancisce solo un generico principio pattizio da

valere nella disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesacattolica, ma contiene un preciso riferimento al Concordatoin vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodottodiritto: tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e allaChiesa cattolica una posizione di reciproca indipendenza esovranità, non può avere forza di negare i principi supremidell’ordinamento costituzionale”. Pertanto è possibile “ilcontrollo di costituzionalità delle leggi che immiseronell’ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi,potendone valutare la conformità o meno ai principisupremi dell’ordinamento costituzionale”.

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Atipicità delle norme di derivazioneconcordataria e principi supremidell’ordinamento costituzionale

• Copertura costituzionale dei Patti lateranensi:

• I Patti sono quindi dotati di una forza passiva o di resistenzaall’abrogazione che li rende assimilabili, sotto questo limitato profilo, allenorme costituzionali. Pertanto esse non possono legittimamente venircontraddette o alterate se non con lo strumento della revisionecostituzionale, la dove si tratti di modificazioni unilateralmente decisedallo Stato italiano.

• Ne discende che le norme di derivazione concordataria sono atipiche,perché dotate di una forza passiva superiore a quella conseguente allaposizione formale delle stesse nella gerarchia delle fonti e per risolverele antinomie è necessario ricorrere a “soluzioni diverse in relazione alloro diverso valore nella gerarchia delle fonti normative” (Onida).

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Atipicità delle norme di derivazioneconcordataria e principi supremidell’ordinamento costituzionale

Sistema delle fonti:

• Prima della Costituzione si riteneva che le leggi fosserodotate di forza formale articolata in forza attiva, intesa comecapacità di abrogare norme anteriori, e forza passiva, intesacome capacità di resistenza al sopravvenire di leggisuccessive non dotate della stessa forza o di forzasuperiore. La Costituzione “ha operato, a sua volta, se nonil dissolvimento integrale della nozione unitaria di forma eforza di legge, almeno una relativizzazione di essa”(Zagrebelsky).

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Atipicità delle norme di derivazioneconcordataria e principi supremidell’ordinamento costituzionale

• Pertanto si propone di operare una classificazione di tipoorizzontale per materia dalla quale discende l’esistenza diuna pluralità di fonti normative differenziate nella loro forzaformale. Da qui il formarsi di fonti normative definiteatipiche, perché diverse da quelle tipiche delle quali nonpossiedono la forma, come gli atti con forza di legge di cuiagli artt. 76 e 77 Cost., oppure, pur avendone la forma,hanno una forza diversa e maggiore sotto il profilo attivo epassivo, quali le leggi cosiddette rinforzate, e le leggi aforma specializzata.

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Atipicità delle norme di derivazioneconcordataria e principi supremidell’ordinamento costituzionale

• La specializzazione della fonte: Da quanto detto sopra si può concludere che l’art. 7 e una

qualche misura l’art. 8 della Costituzione costituiscono unariserva aggravata o rinforzata di legge, la quale ricorrequando il costituente ha prestabilito criteri particolari diesercizio della funzione legislativa come avviene appuntocon l’art. 7, dove si stabilisce che l’attività legislativa sisvolge previo accordo con la Chiesa o utilizzando ilprocedimento di revisione costituzionale, oppure per l’art. 8,previo intese con le confessioni diverse dalla cattolica.

Si tratta di un criterio di specializzazione attraverso lacompetenza (Onida) che fornisce alla norma una particolarecopertura costituzionale.

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Principi supremi e controllo dicostituzionalità delle norme pattizie

• La Corte Costituzionale - collocandosi in una posizione disintesi tra la completa subordinazione delle norme pattizie aquelle costituzionali e la loro prevalenza, ha ritenuto che laspeciale copertura di cui godono le norme pattizie non valgaa sottrarle al controllo di costituzionalità quando esse sianoin contrasto con uno dei principi supremi dell’ordinamentocostituzionale. Pertanto le norme pattizie “possonoderogare alla Costituzione, intesa nel senso di singole leggicostituzionali e quindi possono intendersi per questoaspetto delle leggi costituzionali esse stesse” ma nonpossono derogare alla Costituzione come tale, e, quindi, perquesto aspetto, non sono Costituzione”. (Zagrebelsky).

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Principi supremi e controllo dicostituzionalità delle norme pattizie

• I principi supremi fanno dunque parte della Costituzioneessenziale e, come tali, non sono modificabili perchécostituiscono l’identità all’ordinamento e sono sottratti alpotere di revisione costituzionale, perché esprimono principiinformatori dell’intero assetto costituzionale.

Catalogo provvisorio dei principi supremi:• Ad identificare caso per caso quali sono i principi supremi

provvede la Corte Costituzionale ricorrendo ad un metododi interpretazione storico-spirituale che consente digiudicare l’adeguatezza della norma al fatto, verificandonel’adeguatezza al fine, che storicamente si vuol affermare.

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Principi supremi e controllo dicostituzionalità delle norme pattizie

• Fermo restando che la categoria dei principisupremi è aperta, fin’ora, con riferimento alcontrasto con norme di derivazione concordataria,la Corte Costituzionale ha individuato il principio dilaicità dello Stato, il diritto alla tutela giurisdizionale,l’inderogabile tutela dell’ordine pubblico, il tipo diorganizzazione della struttura sociale (art. 2), ilprincipio di uguaglianza, l’irreformabilità della formarepubblicana, l’immodificabilità delle regole sullarevisione costituzionale, l’ineliminabilità delcontrollo di costituzionalità delle leggi.

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