Dispensa ecclesiastico

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1. Capitolo 1 il diritto ecclesiastico italiano1. Definizione, contenuto e oggetto del diritto ecclesiastico italiano.Il diritto ecclesiastico quel settore dellordinamento giuridico che concerne il fattore religioso e va distintodal diritto canonico che concerne lordinamento giuridico della Chiesa cattolica. Il diritto ecclesiastico non un corpo organico ma le sue norme si trovano in tutti i settori dellordinamento giuridico: dalla costituzionealle leggi ordinarie, nel codice civile, codice penale, codice di procedura penale, codice di procedura civile,diritto del lavoro, diritto commerciale, leggi amministrative e finanziarie, eccetera. Accanto a questalegislazione c unaltra formata da atti bilaterali costituiti da concordati con la Chiesa cattolica oppure daintese con le altre confessioni religiose. Le norme di questi atti non hanno efficacia nellordinamentogiuridico italiano fino a quando gli atti non vengono eseguiti attraverso leggi di esecuzione, nel caso diconcordato con la Chiesa cattolica e quindi con atti di diritto esterno, oppure attraverso leggi diapprovazione, o atti di diritto interno, attraverso cui si sostanzia l impegno dello Stato a rispettarelaccordo. Ci si chiede in quali casi una norma pu essere definita di diritto ecclesiastico ed in che cosa sisostanzia il fattore religioso. Bisogna qualificare tali aggettivi. Laggettivo ecclesiastico implica unriferimento al sostantivo chiesa; laggettivo religioso, che caratterizza atteggiamenti prevalentementepersonali, implica un riferimento alla visione non eterna del mondo, cos ribaltando uno dei fondamenti sucui si fonda la norma giuridica, cio la sua verifica sulla base dei principi generali della teoria del diritto chenon sono passeggeri e sono materialmente individuati. Lindeterminatezza del fenomeno religioso checaratterizza le norme di diritto ecclesiastico, comporta come conseguenza che in tali norme sono essenzialii principi generali che possono portare a qualsiasi conseguenza. Tali norme quindi rappresentano dei casilimite allinterno del diritto fortemente strutturato. Ininfluente la collocazione del diritto ecclesiasticonellambito pubblicistico o privatistico, proprio perch le sue norme si ritrovano in tutti i settori. Tuttaviapu ritenersi che tale disciplina rientri nel diritto pubblico non perch le sue norme fondamentali hannorilevanza costituzionale, ma perch le sue norme, sebbene siano leggi ordinarie, hanno una rilevanzafondamentale sul piano sociale per la loro natura e per il loro oggetto. Quindi la natura pubblicistica nonderiva dalla fonte da cui scaturiscono le norme, ma deriva dalloggetto e dal contenuto delle norme didiritto ecclesiastico. Ecclesiastico tutto ci che riguarda la vita e le attivit delle chiese; religioso tuttoci che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e dei loro individui, sia quando questi ultimi sianofedeli del gruppo sia quando sono estranei ad esso. Lo Stato, proprio perch le norme di dirittoecclesiastico riguardano la sfera personale degli individui, lunico referente sia dei gruppi confessionali edei singoli individui dal punto di vista di garantire tali norme. Ci si chiede quali siano i fattori che fanno sche il diritto ecclesiastico abbia connotazione pubblicistica. Innanzitutto il primo fattore riguarda il fatto chetali norme per il loro oggetto e la loro natura debbono essere ricondotte nellalveo del diritto pubblico. Ilsecondo fattore riguarda il fatto che una legislazione avente spesso connotazione costituzionale o di livellointernazionale e spesso bilaterale, deve essere ricondotta nel diritto pubblico poich la sua eventualecollocazione nel diritto privato non garantirebbe ai contraenti la libert concessa come nel diritto pubblico.Il terzo fattore riguarda la politicizzazione dei rapporti tra Chiesa e Stato. Tuttavia la distinzione tra dirittopubblico e diritto privato sta divenendo sempre meno importante(si pensi ai vincoli posti sulla proprietprivata per motivi di pubblico interesse). Inoltre i soggetti, il patrimonio, il matrimonio, la propriet nel 2. diritto ecclesiastico sono attinenti al diritto comune. Quindi limitare strettamente nel diritto pubblico ildiritto ecclesiastico, significherebbe alterare il soggetto e la sua tradizione.2. Svolgimento legislativo dottrinale. Dalla legislazione unilateralelevoluzione del diritto ecclesiastico si distingue, per motivi pratici, in tre periodi. Il primo periodo quellodella legislazione unilaterale dello Stato di stampo giurisdizionalistico la cui espressione principale sono leleggi eversive e guarentigie. Il secondo periodo caratterizzato dai patti lateranensi dove il rapporto tra laChiesa e lo Stato viene visto come rapporto tra ordinamenti giuridici primari. Il terzo periodo coincide conlavvento della costituzione repubblicana, che conferma i patti lateranensi, e con la modificazione dei pattilateranensi del 1929 attraverso un accordo nel 1984 e con la stipulazione di intese da parte dello Stato conconfessioni diverse da quella cattolica. Subito dopo lunificazione dellItalia, la legislazione piemontese fuestesa a tutto il regno. Ci comport due effetti: il primo labolizione di tutte le legislazioni dei singoli Stativanificando cos consuetudini e usi locali; il secondo effetto laffermazione della legislazione sardopiemontese che di quel particolarismo il risultato. Importante fu lo statuto Albertino approvato con leggenumero 647 del 1848. In tale statuto fu sancito allarticolo uno che la sola religione dello Stato quellacattolica apostolica romana. Il re si promuove protettore di essa e garantisce losservanza delle leggi nellematerie che rientrano nella potest di essa. La magistratura garantisce losservanza dellaccordo tra Stato eChiesa e a tal fine continuer ad esercitare la sua autorit e giurisdizione. Gli altri culti sono tolleratisecondo i regolamenti e le consuetudini che li riguardano. Di poco antecedente allo statuto Albertino lalettera ai valdesi con cui si conferma che essi possono godere dei diritti civili e politici, essere ammessi allecariche militari e civili, frequentare scuole e universit nel regno italiano ma nulla cambia riguardoallesercizio del loro culto. Unaltra importante disposizione dello statuto Albertino larticolo 18 chesancisce che la potest civile in materia beneficiaria e concernente tutte le provvisioni di qualsiasi natura esercitata dal re, salvo le eccezioni previste dalla legge. Limportante anche larticolo 24 dove si sancisceche tutti cittadini del regno sono eguali dinanzi alla legge, godono di tutti i diritti civili e politici e possonoessere ammessi alle cariche civili e militari. Importante anche larticolo 28 dove si sancisce che la stampa libera ma una legge n reprimere gli abusi. Tuttavia le bibbie, le preghiere, i testi ecclesiastici, ecceterapossono essere venduti solo con lautorizzazione del vescovo. Importante anche larticolo 33 dove siafferma che il re nomina dei senatori a vita, scelti tra diverse categorie tra cui quella dei vescovi, aventialmeno quarantanni e in numero non limitato. Con la legge sineo numero 735 del 1848 viene sancito in ununico articolo che la differenza di culto non determina uneccezione riguardo al godimento dei diritti politicie civili o alla ammissione alle cariche civili e militari. Con le leggi siccardi viene stabilita labolizione del foroecclesiastico, dellimmunit ecclesiastica e del diritto dasilo. Successivamente con unaltra legge vienestabilito che gli stabilimenti e i corpi morali possono acquistare stabili solo previa autorizzazione dopo aversentito il parere del Consiglio di Stato. Il periodo liberale si completa con le leggi eversive e delleguarentigie. Con le prime si provvede alla soppressione degli enti ecclesiastici e alla liquidazione delpatrimonio e dei beni ecclesiastici. Subito dopo lunificazione dellItalia, si impone la prima fase dellaquestione romana (la seconda fase infatti va dal 1870 fino al 1929 dove terminer) caratterizzatadallabolizione del potere temporale del Papa che porr il governo dItalia in posizioni opposte rispetto aquelle della Chiesa. Verr meno lattivit concordataria nella seconda met del 19 secolo dove questaattivit verr considerata unattivit privilegiata. Prima dellapprovazione delle leggi guarentigie, ci sarlapprovazione di una serie di leggi che adesso elencher. La legge che prevedeva labolizione dei contributiecclesiastici, dellimmunit ecclesiastica e delle decime. La legge che sancisce labolizione delle decime e lacorresponsione di un assegno alla chiesa. La legge per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile deibene fondi ecclesiastici in Sicilia. La legge che prevede laffrancamento dai canoni enfiteutici e da qualsiasiprestazione dovuta ad un corpo morale o ente ecclesiastico. La legge che prevede la soppressione di tutte3. le corporazioni religiose, e cio il regio decreto numero 3036 del 1866. Infine la legge che sancisce lasoppressione di tutti gli enti ecclesiastici e la liquidazione dellasse ecclesiastico. Infine nel 241 del 1871 lalegislazione eversiva si completa con le leggi delle guarentigie emanate appunto con tale legge e con lalegge che estende alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beniimmobili degli enti morali ecclesiastici. La legge delle guarentigie distinta in due capitoli: il primo capitoloriguarda le prerogative del pontefice e della Santa sede; il secondo capitolo riguarda le relazioni tra Stato eChiesa. Allarticolo uno del primo capitolo si sancisce che il pontefice persona sacra ed inviolabile.Qualsiasi attentato nei suoi confronti o la provocazione ad esso punita con le stesse modalit e con lestesse pene previste nel caso di attentato al re. La discussione religiosa ammessa liberamente. Il governoriconosce gli onori sovrani e le preminente al pontefice. garantita la corresponsione di L. 3.225.000 comerendita annua dovuta alla Santa sede. Le ville e i palazzi, villa castel gandolfo e annessi come biblioteche,musei ,librerie sono inalienabili. Non ammessa lingerenza della pubblica autorit. garantita la pienalibert durante le vacanze del pontefice, le adunanze del conclave, e dei concili ecumenici. garantita lalibert di partecipazione del pontefice e degli ecclesiastici nel momento di emanazione degli atti ministerialidella Santa sede. concesso il diritto di legazione attivo e passivo. concessa la facolt di corrispondereliberamente con tutto il mondo cattolico. vietata lingerenza della autorit scolastica nelle scuole,accademie, collegi e altri istituti ecclesiastici che dipendono dalla Santa sede. Il secondo capitolo riguarda irapporti tra Stato e Chiesa. In tale capitolo si sancisce labolizione di ogni restrizione alla riunione deimembri ecclesiastici. Si aboliscono i vecchi privilegi giurisdizionalistico come gli iura maiestaticasacra,exequatur e placet regio, e si abolisce anche lobbligo di giuramento al re da parte dei vescovi.Tuttavia il pontefice non accetter mai le leggi delle guarentigie e romper ogni rapporto con il governoitaliano dichiarandosi prigioniero nei suoi palazzi. Le ragioni delle leggi guarentigie erano quelle di porre unfreno alle pretese confessionali della Chiesa cattolica. Da questo momento il diritto ecclesiastico sicaratterizzer soprattutto per la sua laicit. Oggi notevoli settori hanno subito dei cambiamenti nel dirittoecclesiastico. Si pensi al settore matrimoniale dove chiara la distinzione tra matrimonio religioso ematrimonio civile. Importante anche la legge Crispi ancora in vigore anche se la corte costituzionale hacancellato larticolo uno sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Tale legge concerne leconfraternite e le fabbricerie. I liberali distingueranno bene tra la posizione di cittadini e fedeli, dove primiobbedivano alle leggi del foro esterno mentre nulla cambiava per le credenze religiose nel foro interno.3.. a quella PattiziaLa Chiesa cattolica, dopo un primo periodo, tenta di riallacciare i rapporti con il governo al fine di ottenerela soluzione della questione romana e riottenere il territorio corrispondente alla cosiddetta citt leonina. Inquesto tentativo la Chiesa allaccia rapporti con il fascismo ritenuto pi affidabile rispetto ad altri partiti.Sebbene sul piano ideologico il fascismo non era concorde con la Chiesa, al regime fascista sarebbe statoutile ottenere il risultato di riportare la pace religiosa e dimostrare che Mussolini era riuscito a fare ci cheCavour e i liberali non erano riusciti a compiere. La Chiesa, dallaltro lato, avrebbe ricevuto in cambio unapersonalit internazionale ed un proprio territorio su cui esercitare la propria giurisdizione e sovranit. Perquesto furono stipulati l11 febbraio del 1929 i patti lateranensi, costituiti da un trattato tra la Santa sede elo Stato italiano + 4 allegati. Il primo allegato determinava il territorio della citt del Vaticano; il secondoriconosceva gli immobili con privilegio di extraterritorialit e con esenzioni da espropriazioni e tributi; ilterzo allegato riconosceva solo gli immobili con esenzioni da espropriazioni e tributi; il quarto allegatoriguardava la convenzione finanziaria tra Stato e Chiesa cattolica con cui il primo si obbligava al versamentodi 750 milioni di lire allatto della ratifica e si obbligava a versare il 5% di 1 miliardo delle vecchie lire.Successivamente furono approvate le leggi numero 847 e 848 del 1929 che riguardavano rispettivamente laprima la parte relativa al matrimonio del trattato; e la seconda le disposizioni concernenti gli enti 4. ecclesiastici e lamministrazione civile dei patrimoni destinati a fini di culto. I patti lateranensireintroducono lo strumento concordatario che sar riconosciuto con la costituzione repubblicana del 48. Ilfascismo ne ebbe notevoli vantaggi sul piano internazionale. Tuttavia si trattava di un accordo conreciproche strumentalizzazioni. Infatti PIO 11 critic Mussolini affermando che i patti lateranensi eranointangibili ,e che se non fossero stati rispettate tutte le condizioni, il patto sarebbe stato sciolto.Successivamente il fascismo fu criticato nel 31 e nel 38 da azione cattolica riguardo alle leggi razziali esuccessivamente anche riguardo allentrata in guerra. Dei patti lateranensi rimase in vita solo il trattato enon il concordato. Il trattato riprendeva alcune disposizioni dello statuto Albertino: si pensi alla disposizioneche sanciva che la religione cattolica, apostolica e romana lunica religione dello Stato italiano. altredisposizioni che coincidevano con quelle dello statuto Albertino erano larticolo 11 che sanciva la noningerenza della pubblica autorit italiana nelle questioni degli enti ecclesiastici; con larticolo 22 ci siimpegnava a punire delitti commessi nella citt del Vaticano in Italia, a meno che il soggetto non si fosserifugiato ed in questultimo caso si applicano le leggi italiane; larticolo 23 sanciva lesecuzione nel regnodItalia delle sentenze emesse dai tribunali vaticani circa persone ecclesiastiche o concernenti materiedisciplinari o spirituali. Il trattato allarticolo due riconosceva la sovranit della Santa sede; allarticolo tre sicreava riconosceva la citt del Vaticano e si assicurava che la forza pubblica non sarebbe intervenuta nellabasilica e nella piazza di San Pietro a meno che non sia espressamente invitata; allarticolo quattro sisancisce la sovranit e la giurisdizione della Santa sede nel proprio territorio; allarticolo sei si stabilisce chelItalia provvede alla fornitura alla Santa sede di tutti i servizi pubblici(acqua, ferrovie, eccetera.); allarticolosette si fa divieto agli aeromobili di sorvolare la citt del Vaticano. Larticolo otto riconosce il Papa comepersona sacra e inviolabile; larticolo nove stabilisce che ha la residenza vaticana chi risiede stabilmentenella citt del Vaticano; larticolo 10 sancisce che i dignitari della Chiesa e del personale della cortepontificia sono esenti dal servizio militare, dalla giuria e da qualsiasi altra prestazione nei confronti delloStato italiano; allarticolo 12 si riconosce il diritto di legazione attiva e passiva alla Santa sede e siriconoscono le immunit diplomatiche agli agenti diplomatici inviati presso la Santa sede e a quelli facentiparte della Santa sede. Allarticolo 20 si riconosce la possibilit agli agenti diplomatici inviati o della Santasede stessa di transitare sul territorio italiano. Larticolo 17 ci dice che le retribuzioni dovute alla Santa sedeo da qualche altro ente ecclesiastico centrale ai dignitari della Chiesa, impiegati o salariati esente daqualsiasi tributo verso lo Stato italiano d qualsiasi altro ente. Larticolo 21 riconosce che i cardinali sonoaccolti con gli onori dovuti ai principi di sangue. Larticolo 24 stabilisce la neutralit della citt del Vaticanoriguardo ai conflitti temporali tra i vari Stati a meno che non si voglia accogliere la missione di paceproposta dalla Santa sede. Larticolo 25 riconferma la convenzione finanziaria e larticolo 26 determina laeliminazione della questione romana e il riconoscimento dello Stato italiano governato dai Savoia e conRoma capitale. Il concordato mutava anche il contenuto del diritto ecclesiastico italiano introducendoalcune disposizioni politiche come quella ad esempio dellarticolo cinque dove si vietava ai sacerdoti cheavevano subito la censura di ottenere un pubblico impiego o di insegnare. Dopo aver stabilito norme intema di status giuridico di persone fisiche ecclesiastiche, allarticolo nove si stabilisce nel concordato degliedifici di culto sono di regola esenti da requisizioni e perquisizioni. Si garantisce lassistenza spirituale alleforze armate allarticolo 13-15; si riconoscono le festivit voluta dalla Chiesa nello Stato italiano allarticolo10; si riducono le circoscrizioni delle diocesi e delle parrocchie; la nomina degli arcivescovi e dei vescovideve essere comunicata allo Stato italiano preventivamente; viene meno invece lobbligo di giuramento delvescovo al re. Vengono aboliti gli assegni di congrua e sulla provvista dei benefici ecclesiastici, viene abolitolexequatur et placet regio e si stabilisce che il regime giuridico degli istituti, santuari e basiliche spetta alleautorit ecclesiastiche. Larticolo 28 sancisce la condonazione per tutti coloro, che a seguito delle leggieversive, si fossero trovati in possesso di beni ecclesiastici. In cambio lo Stato italiano si sarebbe impegnatoad adeguare la legislazione ecclesiastica alle direttive del concordato e del trattato. Infatti si stabilisce il 5. regime tributario dei beni ecclesiastici equiparato, a fini tributari, al regime di beneficenza e quindi esenteda ogni tributo. Si riconosce la personalit giuridica e gli enti ecclesiastici e delle associazioni religiose e siriconosce il regime giuridico delle confraternite e delle fondazioni di culto. I controlli sulla gestioneordinaria straordinaria dei beni ecclesiastici spetta allautorit ecclesiastica. Per quanto riguarda lerezionead associazioni religiose questa spetta al diritto canonico, mentre il riconoscimento di tali associazioni oenti ecclesiastici avverr secondo le leggi civili da parte dello Stato. Dopo una breve discussione sullecatacombe allarticolo 33, larticolo 34 sancisce che la giurisdizione matrimoniale spetta ai tribunaliecclesiastici cos come si stabilisce che il matrimonio sacramentale produce anchesso effetti civili, in derogaal principio del doppio binario che separava il matrimonio civile da quello religioso. Successivamente siriconoscono norme per garantire listruzione paritaria, linsegnamento della religione nelle scuole, normeche stabiliscono che la nomina dei professori dellUniversit cattolica subordinata al nullaosta della Santasede, norme che sanciscono il regime giuridico delle universit e dei seminari dipendente dallautoritdella Santa sede; le lauree in teologia e diplomi in paleografia, archivistica e diplomatica; si riconoscono leonoreficenze e i titoli nobiliari. Allarticolo 43 si fa riferimento ai componenti di azione cattolica che nonpossono iscriversi a partiti politici. Larticolo 44 e 45 si fa riferimento alle leggi numero 847 e 848 del 1929relative allesecuzione del concordato sulla parte matrimoniale e sulla parte degli enti ecclesiastici. Il fattoche sia stata approvata la legge sugli enti e non quella matrimoniale ingiustificato, poich il legislatore costretto a far riferimento ad una norma che dovrebbe essere abrogata( articolo 34 )perch il trattato non pi in vigore. Abrogata anche la legge 1159 del 1929 che concerneva le disposizioni riguardantilesercizio dei culti ammessi nello Stato e il matrimonio celebrato davanti ai ministri di tali culti. Questadisposizione per abrogata solo per le confessioni che abbiano stipulato unintesa con lo Stato mentrenon lo per quelle che non abbiano stipulato una tale intesa. Allarticolo uno tale legge stabilisce chelesercizio dei culti liberamente ammesso. Allarticolo quattro si riconferma quanto detto nella legge sineosecondo cui la differenza di culto non comporta leccezione riguardo al godimento dei diritti politici e civilin riguardo allammissione alle cariche civili e militari. Allarticolo cinque si stabilisce che la discussionereligiosa ammessa liberamente. Importante anche la disposizione che estende le leggi civili agli istituti acattolici e che subordina alla nomina governativa i ministri di culto. Lufficiale di stato civile, dopo averaccertato che sono state adempiute tutte le formalit e che si pu procedere secondo le leggi civili, nominail ministro di culto innanzi al quale deve svolgersi il matrimonio e la data da cui questa nomina a effetto. Peril resto, cio celebrazione e trascrizione, si applicano le disposizioni previste per il matrimoniosacramentale. Si diffonde in questo periodo una cultura cattolica che intacca il principio della laicit delloStato che aveva caratterizzato sino a quel momento il diritto ecclesiastico.4. Alla contrattazione bilateraleLavvento della costituzione nel 48 comporta delle modifiche al diritto ecclesiastico essenziali. Importante ricordare che il fattore religioso viene preso in considerazione singolarmente e in forma associata; i pattilateranensi vengono confermati nellarticolo sette comma uno della costituzione; i principi su cui si basa ildiritto ecclesiastico sono quelli di eguaglianza e libert; si ammette a livello costituzionale unacontrattazione bilaterale sia con le confessioni cattoliche e con quelle acattoliche, le prime attraverso atti didiritto esterno da rendere esecutivi nel nostro ordinamento e le seconde con intese, cio atti di dirittointerno, presupposto della legge successiva di approvazione. Viene meno larticolo uno stabilito nel codiceAlbertino secondo cui lunica religione dello Stato e quella cattolica, apostolica romana ma manca ancheuna norma che sancisca la laicit dello Stato, anche se questa la si deduce da una serie di norme. Si pone inrilievo il problema di rendere le norme pattizie del diritto ecclesiastico compatibili con il sistemacostituzionale vigente. A tal proposito nel 1968 venne costituita una commissione composta dal professorago e jemolo e presieduta dallonorevole gonella. Tale commissione aveva il limite di essere composta solo 6. da rappresentanti dello Stato e infatti venne sostituita in seguito da una commissione mista composta dacomponenti del Vaticano e dello Stato. Il problema principale in questo iter venne rilievo era quellodellabrogazione o revisione dello strumento concordatario. Gli abrogazionisti ritenevano che si dovevautilizzare oramai un mezzo differente per apportare la Chiesa lo Stato. I revisionisti ritenevano invece chetale strumento non avesse apportato numerosi danni e che le res mixtae dovevano essere regolamentate;inoltre essi ritenevano che lattivit concordataria era incrementata ed infine che il ritorno al dirittocomune non sarebbe stato possibile in base alle disposizioni costituzionali dellarticolo sette ed otto dellacostituzione. Secondo il revisionisti bisognava revisionare il concordato e non tutti patti lateranensi. Ancorapi conservatrice la posizione del professor jemolo che sancisce che andavano abrogate solo le normeche contrastavano con la costituzione e bisognava conservare il concordato. In realt abrogare totalmentelo strumento concordatario, significava rinunciare ad uno strumento importante per relazionare la Chiesacon gli altri Stati. Il concordato quindi viene riconosciuto come strumento di contrattazione bilaterale concui la Chiesa scambiava rapporti,privilegi e favori con gli altri Stati dove le parti si impegnavano adottemperare agli obblighi assunti e tale concordato doveva essere eseguito sia allinterno dellordinamentostatuale che allinterno di quello canonico. Alla fine non prevalse n la posizione abrogazionista n quellaconservatrice di jemolo ma tutto ci si tradusse nelle modificazioni stabilite con laccordo del 18 febbraiodel 1984. In questo accordo le norme concordatarie del trattato rimasero in vigore insieme agli altri pattilateranensi. Furono stipulate anche intese con confessioni diverse da quella cattolica(si pensi a quelle conlunione delle comunit ebraiche italiane, con i buddisti, con i testimoni di Geova, con la Chiesa evangelicabattista e con la Chiesa evangelica luterana). Prima tali confessioni, per non legittimare lo strumentoconcordatario e per non rinunciare al diritto comune, tendevano a non stipulare tali intese. Bisogna direche la legge sullesercizio del culto libero numero 1159 del 1929 rimane in vigore solamente per quelleconfessioni che non abbiano stipulato unintesa con lo Stato oppure non vogliano una tale intesa.Importanti modificazioni al diritto ecclesiastico verranno con la legge numero 151 del 1975, cio la riformadel diritto di famiglia, con la legge numero 898 del 1970(legge sul divorzio) ed infine con lo sviluppo dellasuccessiva legislazione del diritto comune.5. Autonomia didattica e scientifica del diritto ecclesiastico.Una volta determinata lautonomia didattica del diritto ecclesiastico rispetto al diritto canonico, avvenuto afine ottocento, si pone il problema dellautonomia scientifica del diritto ecclesiastico, cio se il dirittoecclesiastico pu fondarsi solo su principi propri e non rapportarsi ad altre discipline giuridiche. Prima ditutto bisogna affermare il principio secondo cui la scienza giuridica una ed il problema relativo solo aduna ripartizione delle competenze(cio ci di cui si occupa il diritto ecclesiastico e che non fa parte di altrediscipline giuridiche). Ci si chiede in particolare se al diritto ecclesiastico si applicano i criteri interpretativicomuni a tutte le discipline giuridiche oppure la specialit delle norme di tale materia comporti che essesiano poste su un piano particolare. In realt il diritto ecclesiastico non si sviluppato autonomamente ma frutto del contributo di diverse discipline giuridiche e di conseguenza ad esso si applicano i principigenerali e i criteri interpretativi del diritto comune a tutte le discipline giuridiche. Particolari problemipossono sorgere quando si tratta di fattispecie tipiche ed esclusive del diritto ecclesiastico che hanno unacaratterizzazione storica oppure si tratta di norme non provenienti dallo Stato ma di derivazioneconfessionale a cui bisogna rinviare. In tali casi, non essendo possibile applicare rigidamente i criteriinterpretativi statalistici, si applicano e vengono in rilievo i criteri interpretativi storico-evolutivi.Lautonomia scientifica deve essere intesa come specialit delle competenze di tale disciplina ma non nelsenso che il diritto ecclesiastico possa fondarsi solo su principi propri senza rapportarsi ad altre disciplinegiuridiche. Anche se vero che la scienza giuridica ecclesiastica unica e la ripartizione delle competenze effettuata solo a fini sistematici, dallaltro lato bisogna dire che solo il confronto con le diverse discipline 7. giuridiche pu determinare un miglioramento per il diritto ecclesiastico. Inoltre questultima una scienzastatuale laica che va distinta dalle altre scienze sacre o confessionali e di conseguenza necessario chequesta scienza si riferisca allambito statuale e non ad altri ambiti. Inoltre bisogna tener contodellevoluzione dottrinale e giurisprudenziale del diritto ecclesiastico e quindi di conseguenza non possibile prescindere da elementi sociologici, storici e politologici che hanno apportato notevoli contributi atale scienza. Si pensi alla riforma del diritto di famiglia, la legge sul divorzio, alla revisione del concordato,ad interventi della corte costituzionale che provano come sia impossibile che il diritto ecclesiastico siriferisca solo a presupposti propri senza guardare e rapportarsi ad altre discipline giuridiche. Mentre lostudioso del diritto ecclesiastico non pu prescindere dal conoscere altre discipline giuridiche, non accadein caso contrario: infatti la giurisprudenza civile si trova in notevole difficolt quando deve trattare eaffrontare temi come il mutamento religioso di uno dei due coniugi, leducazione religiosa dei figli, lalegislazione sullaffidamento minorile, eccetera. In definitiva lautonomia scientifica non garantisce unamigliore qualit del diritto ecclesiastico ma tale qualit migliora solo se ci si rapporta alle altre disciplinegiuridiche in modo da formare un ciclo legislativo unico.6. Il diritto ecclesiastico e le scienze affini.Il diritto ecclesiastico si distingue da quello canonico, questultimo riguarda lordinamento interno dellaChiesa cattolica, anche se il primo stato nel corso degli anni notevolmente influenzato dal secondo poichil diritto canonico a unevoluzione legislativa e dottrinale molto pi lunga rispetto al diritto ecclesiastico che una scienza relativamente recente. L utrumque ius riguardava sa il diritto civile che il diritto canonico edi conseguenza anche fattispecie del diritto ecclesiastico potevano dedursi non solo dal diritto canonico maanche dal diritto civile. I rapporti tra norme di diritto canonico e norme di diritto civile hanno influenzatonon singole fattispecie ma interi settori della scienza giuridica, ponendo problemi metodologici. necessario quindi esaminare levoluzione del diritto canonico per comprendere la nascita e levoluzione deldiritto ecclesiastico. Ovviamente il diritto canonico non coincide con quello ecclesiastico ne coincidono lesue materie affini. Il diritto canonico fa riferimento alla vita giuridica della Chiesa cattolica partendo aritroso dal codice di diritto canonico del 1917. Questa storia comprende circa 2000 anni dove si sonosusseguiti testi come le decretali di Gregorio nono, le clementine, il liber extra, il decreto di Graziano,eccetera; un ambito vastissimo in cui sono ricomprese le norme di diritto ecclesiastico, che dopo la riformaprotestante che aveva sancito la separazione tra diritto canonico e diritto ecclesiastico, sono state intesecome quelle norme relative ai rapporti tra Stati. La relazione sistematica tra Stato e Chiesa pu essereimprontata ad una logica di unione o separatista. Nel primo caso, se prevalgono le posizioni ecclesiastiche,siamo in uno Stato teocratico; se prevalgono le posizioni dello Stato, siamo in uno stato giurisdizionale. Nelsecondo caso chiesa e stato solo in un rapporto di reciproca esclusione, cio ciascuno opera in un ambitoche separato dallambito dellaltro. Tuttavia una separazione assoluta impossibile e di conseguenza leres mixtae vengono regolate attraverso dei concordati. Tuttavia queste classificazioni non sono idonee aricomprendere tutte le relazioni tra podest civile e podest ecclesiastica per la variet situazioni che sivengono a verificare nella realt. Si pensi ad esempio ai concordati in stati separatisti oppure si pensi algallicanesimo francese o al giuseppinismo austriaco, sistemi entrambi giurisdizionalisti, che avevano pidifferenze che ha analogie. Ci si chiede oggi se il sistema di coordinazione attuale sia di unione o diseparazione. Per rispondere a questa domanda bisogna andare oltre le categorie giuridiche e farriferimento, pi che al rapporto tra Stato e Chiesa, al rapporto tra politica e religione, categorie che mal siprestano ad essere definite giuridiche e necessarie per comprendere i presupposti o alcuni fenomeni deldiritto ecclesiastico. Pi ampia la storia delle istituzioni religiose: si pensi ancora alla teoria di santiRomano essenziale nel diritto ecclesiastico per qualificare rapporti tra Stato e Chiesa come rapporti traordinamenti giuridici primari. Di conseguenza i movimenti religiosi, gli ordini religiosi sono fondamentali e 8. necessari per comprendere levoluzione del diritto ecclesiastico e come attraverso essi sia stato influenzatoil diritto comune. Importante anche laspetto comparatistico, poich i movimenti religiosi operano acarattere multinazionale, cio a livello di pi ordinamenti. importante quindi capire attraverso lacomparazione come una realt sia vista in modo diverso.7. Il diritto ecclesiastico nellambito delle scienze giuridiche.Come abbiamo detto prima, il diritto ecclesiastico subisce le influenze delle altre disciplinedellordinamento giuridico. Esso una scienza laica distinta dal diritto canonico e dalle altre scienze sacre oconfessionali. Quasi tutte le riforme legislative attuate hanno influenzato il diritto ecclesiastico, mutandoneil contenuto. Il diritto ecclesiastico si inserisce in un circolo legislativo comune a tutte le disciplinegiuridiche, anche se ci sono state resistenze dovute a pressioni ideologiche e al fatto della specialit dellostrumento concordatario e delle intese stipulate con confessioni religiose diverse da quella cattolica.Affermare che il diritto ecclesiastico non riguarda i problemi generali ma comuni solamente ad undeterminato settore, significa fare un passo indietro tenendo anche conto che lo strumento dicontrattazione bilaterale riconosciuto a livello costituzionale. Bisogna porre il diritto ecclesiastico su unpiano paritetico a tutte le altre discipline giuridiche. Per fare ci sarebbe pi opportuno una legislazioneunilaterale avendo lo Stato come unico punto di riferimento invece di avere una contrattazione bilateraleche fa venir meno quella visione unitaria di questa disciplina. Levoluzione legislativa, dottrinalegiurisprudenziale ha influenzato notevolmente il diritto ecclesiastico sia sotto laspetto costituzionalistico(sipensi agli interventi della corte costituzionale in materia matrimoniale o di libert religiosa); sia sottolaspetto del diritto internazionale(si pensi al riconoscimento della capacit o soggettivit giuridica o alriconoscimento della dinamicit giuridica dei concordati); sia sotto laspetto delle strutture amministrativealle quali sono devolute la gestione degli enti ecclesiastici; sia sotto laspetto del diritto canonico e anchesotto laspetto civilistico. Per quanto riguarda questultimo un particolare riferimento va fatto riguarda latrascrizione, che un vero e proprio momento di collegamento tra diritto civile e diritto canonico. Il dirittocivile viene in rilievo anche in altri casi: si pensi ad esempio alleducazione religiosa dei propri figli o almutamento di religione di uno dei due coniugi(diritto di famiglia); si pensi allapplicazione dei principi deldiritto del lavoro per i religiosi che lavorano nelle organizzazioni di tendenza; allapplicazione del dirittopenale per i reati riguardanti il sentimento religioso o i religiosi; allapplicazione del diritto commerciale perquanto riguarda lente ecclesiastico imprenditore. Si vede quindi come levoluzione legislativa, dottrinalegiurisprudenziale di diverse discipline giuridiche abbia influito sul contenuto del diritto ecclesiastico cheidoneo non solo a verificare principi generali del diritto ma costituisce un osservatorio privilegiato pervalutare levoluzione legislativa, dottrinale e giurisprudenziale della scienza giuridica nel suo complesso.8. Problemi metodologici.La differenziazione tra scienze umane e scienze naturali ha comportato come conseguenza uninopportunadifferenziazione metodologica tra gli aspetti storici e gli aspetti dogmatici, che invece convivono nel dirittoecclesiastico insieme poich c unanalogia nel metodo interpretativo. Il diritto ecclesiastico quel settoredella scienza giuridica che meno si rivolge al formalismo o dogmatismo giuridico e pone sullo stesso piano ildato formalistico giuridico o normativistico e il dato storico politico. Comprendere la metodologia deldiritto ecclesiastico essenziale per capire il suo contenuto e il suo oggetto non solo nella prospettivaattuale ma anche nella prospettiva futura. Il fatto che il diritto ecclesiastico si riferisca a problemi dicoscienza, si caratterizza per limmaterialit di alcune questioni, fa riferimento a questioni religiose ofideistiche determina la particolarit del metodo per tale scienza giuridica in virt dei suoi fini e dei suoipresupposti. Per quanto riguarda questi ultimi, il riferimento alle scienze sacre e teologiche naturale; 9. mentre per quanto riguarda i fini, i mezzi per conseguire e tutelare un interesse economico sonoovviamente diversi dai mezzi per conseguire tutelare un interesse religioso. Si sostenuto spesso che nonesiste una metodologia generale avulsa da contenuti concreti e che bisognava partire dal diritto positivocome necessaria base di partenza senza la possibilit di porre problemi generali. In realt ci non avvieneper il diritto ecclesiastico. questo perch la posizione di mezzo tra le scienze giuridiche del dirittoecclesiastico, i suoi presupposti storico politici, i suoi fini religiosi, sui contenuti spirituali rendono centrale ilproblema metodologico sia al fine di determinarne il contenuto e loggetto sia al fine di determinarne lediverse metodologie nel suo ambito. Un ventaglio di riferimenti cos ampio non consente lelaborazione diun unico metodo. Sarebbe pi comodo riferirsi ad un corpo di norme positive che fanno capo a leggi eprincipi ben determinati, come avviene ad esempio nel diritto processuale. Ma ci non possibile neldiritto ecclesiastico. Ne consegue il continuo riferimento a principi generali elaborati in altre disciplinegiuridiche ma difficilmente accade il contrario. Si pensi ad esempio ai civilisti che difficilmente si sonoavvalsi dellelaborazioni dottrinali degli ecclesiastici al fine di risolvere, ad esempio, problemi relativi aldiritto di famiglia oppure di internazionalisti difficilmente hanno tenuto in considerazione il problema delladinamica concordataria. La prospettiva quella di elaborare un diritto ecclesiastico europeo ma ci sonoalcuni problemi come il diverso sviluppo legislativo in materia religiosa dei vari paesi europei e la presenzaanche in Europa i paesi musulmani. Di conseguenze pi preferibile attestarsi su posizioni di laica neutralitche riferirsi alle radici cristiane del vecchio continente. Capitolo due profili internazionalistici e pubblicistici1. Profili internazionalistici. Dinamica giuridica dei concordati.Levoluzione legislativa del diritto ecclesiastico caratterizzata dal continuo ricorso ai principi di dirittointernazionale per risolvere una serie di questioni pratiche. Nel 1870 con la presa di Porta Pia, con cui vieneestinto lo Stato Pontificio, la Santa sede(organo di governo della Chiesa cattolica) viene a trovarsi senza unapersonalit giuridica di diritto internazionale poich era venuto meno un requisito, quello territoriale,essenziale per la qualificazione dello Stato vaticano come appunto uno stato, dato che solo agli Stati erariconosciuta in quel tempo la personalit di diritto internazionale. Il problema poteva essere risoltoattraverso il ricorso al principio di effettivit oppure attraverso lallargamento della personalit di dirittointernazionale ad enti diversi dagli Stati ma la concezione formalistica in quel tempo del dirittointernazionale impediva tutto ci. Si formarono diverse teorie monistiche, dualiste e miste riguardo allapersonalit internazionale della Santa sede. La prima teoria riteneva che la citt del Vaticano fosse unoStato fine, cio uno stato oggetto della sovranit di un altro Stato che la Santa sede. Questultima lunicaad avere personalit giuridica internazionale secondo questa teoria. Secondo invece la teoria dualistica siala Santa sede che la citt del Vaticano avevano personalit giuridica internazionale. Secondo la teoria mistala Chiesa cattolica aveva una sovranit spirituale illimitata e non aveva bisogno di un confine territoriale. Indefinitiva si pu dire che solo la Santa sede, organo di governo della Chiesa cattolica, ha personalitgiuridica internazionale mentre la citt del Vaticano anchessa rilevante sul piano internazionale anche se un ente diverso. Mentre il diritto internazionale faceva riferimento indistintamente alla Chiesa cattolica,alla Santa sede e alla citt del Vaticano, gli ecclesiastici distinguevano queste tre figure. La Chiesa cattolicaera una mera confessione religiosa derivante dallalveo del cristianesimo. La Santa sede era lorgano di 10. governo della Chiesa cattolica mentre la citt del Vaticano era unentit territoriale. Era la Santa sedelunica con personalit giuridica internazionale e ad essa sono imputate una serie di attivit internazionali.La Santa sede ha dei membri permanenti presso losservatorio dellOnu anche se non pu farne partepoich essa costituisce un micro Stato con di conseguenza particolari peculiarit. Ci che spinse allastipulazione nel 1929 dei patti lateranensi fu la soluzione della questione romana nella prima fase voltaallabbattimento del potere temporale mentre nella seconda volta al ripristino di una parvenza di Stato.Questo trattato determin la nascita dello Stato della citt del Vaticano. Si tratta di uno Stato enclave, unoStato c circondato completamente da un altro(quello italiano) che si impegna a fornire lacqua, lecomunicazioni ferroviarie, telegrafiche, telefoniche, postali eccetera; si impegna a garantire collegamentiterrestri ed aerei; ad impedire nelle zone adiacenti nuove costruzioni. riconosciuta la cittadinanzavaticana a tutti coloro che hanno una residenza stabile nella citt del Vaticano, ai dignitari della Chiesa, aicardinali residenti a Roma, ai funzionari dichiarati indispensabili dalla Santa sede. Si riconosce lesenzionedai tributi ed allespropriazione agli immobili della Santa sede e ad alcuni di questi si riconosce anche ilprivilegio di extraterritorialit. Si stabilisce la neutralit della citt del Vaticano e si riconosce la sovranitdel pontefice nella Santa sede. Nel 1954 viene stipulata una convenzione diretta a stabilire limmunit e laprotezione dei beni culturali appartenenti alla citt del Vaticano. Lo Stato vaticano formato da una serie dienti a cui sono attribuite diverse funzioni. Il 7 giugno del 1929 viene approvata la legge fondamentale delloStato vaticano che si affianca ad altre cinque relative alle fonti del diritto, alla cittadinanza e al soggiorno,allordinamento amministrativo, allordinamento commerciale e infine alle leggi di pubblica sicurezza. Il 1maggio del 1949 viene approvato lordinamento giudiziario e il codice di procedura civile. Nel 1967 vienemodificata la legislazione penale e del processo penale. Il 26 novembre del 2000 viene approvata la nuovalegge fondamentale dello Stato vaticano che riconosce al Papa la sovranit e riunisce nelle mani delpontefice lesercizio del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere legislativo esercitato dapontefice coadiuvato da una commissione che lo aiuta anche nellesercizio del potere esecutivo. Ilpresidente della commissione pu farsi coadiuvare da un segretario generale e da un vice segretario i qualidepositano anche i bilanci. Per quanto riguarda lesercizio del potere giudiziario questo devoluto dalpontefice ad appositi organi, anche per quanto riguarda le controversie di lavoro e amministrative. Perquanto riguarda la riproposizione dello strumento concordatario, bisogna esaminare le questioni didinamicit che i concordati comportano. Inizialmente il concordato era visto come un atto che attribuivaprivilegi ed immunit alla Santa sede mentre successivamente viene visto come un atto con cui si regolanole res mixtae, dove Stato e Santa sede possono non convergere su alcune posizioni e quindi bisognarinvenirne i punti in comune. Sono vigenti per i concordati i principi rebus sic stantibus estare pactis e cio isoggetti che hanno stipulato tale concordato sono tenuti a rispettare gli impegni che sono stati assunti e anon approvare leggi contrarie a tali impegni. Tali accordi possono essere denunziati senza la necessit di unnuovo concordato, o possono essere modificati o si pu procedere ad accordi di natura minore senza porrein discussione laccordo principale. I concordati fanno riferimento a principi comuni di diritto internazionaleed per questo che la questione di abrogare o revisionare tali strumenti poco centra in questo momentocon la dinamica concordataria. Piuttosto bisogna assicurare una copertura costituzionale a tali concordati invirt del diretto riferimento fatto ai patti lateranensi dallarticolo sette della costituzione.2. Profili pubblicistici. Levoluzione costituzionale.Il passaggio dalla costituzione flessibile dello statuto Albertino a quella attuale e lindividuazione di normeche riguardano il fattore religioso sia in forma individuale che in forma associata hanno determinatounevoluzione legislativa del diritto ecclesiastico. Tuttavia queste norme costituzionali non ne esaurisconolintero contenuto del diritto ecclesiastico ma bisogna partire dalla loro esegesi per capire lo stato attualedella previsione legislativa a livello costituzionale. Ovviamente tali norme non sono esenti da critiche. Si 11. pensi allarticolo due della costituzione dove la Repubblica riconosce i diritti inviolabili delluomo sia informa individuale che in forma associata. Di conseguenza linserimento di tale norma fra quelle cheriguardano il fattore religioso improprio poich nellarticolo due si fa riferimento al singolo per tutelare isuoi diritti inviolabili(anche in forma associata) e non alle formazioni sociali in generale. Unaltra criticariguarda larticolo tre della costituzione laddove esso fa riferimento a tutti cittadini e non estende ilprincipio deguaglianza anche alle persone giuridiche, anche se molta parte della dottrina e dellagiurisprudenza sono per questa interpretazione estensiva. Nel caso fosse ammessa tale estensione, cisarebbe molto importante per il diritto ecclesiastico poich si riconoscerebbe leguaglianza, e non legualelibert come nellarticolo otto comma uno della costituzione, di tutte le confessioni religiose. Resta in piedied fondamentale la norma che esclude il fattore religioso come motivo di discriminazione tra i cittadini.Unaltra disposizione che contiene una connotazione religiosa larticolo 52 comma due della costituzione.esso sancisce che la difesa della patria sacra ed inviolabile, unico articolo ad utilizzare tale aggettivo. Siritiene invece sia pleonastica la disposizione dellarticolo sette comma uno della costituzione sui pattilateranensi. Tale disposizione sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordinesovrani ed indipendenti. Si tratta di una disposizione inutile poich lindipendenza un connotato dellasovranit ed anche perch il termine ordine si riferisce, non allordinamento giuridico, ma ad una diversitdi attribuzione e competenze che appare evidente in due Stati indipendenti. Questa disposizione sembraessere utile solo per indicare una posizione paritetica tra le due parti. Maggiormente suscettibile di criticadel secondo comma dellarticolo sette in particolare laddove si sancisce che la modifica dei pattilateranensi, accettata da entrambe le parti, non necessita di un procedimento di revisione costituzionale.Da questa norma si dedotto che i patti lateranensi non possono essere modificati con un procedimentounilaterale e di conseguenza essi hanno assunto un rilievo costituzionale notevole perch trattasi di normespeciali costituzionali superiori, secondo questa interpretazione, alle norme costituzionali stesse.Ovviamente si tratta di uninterpretazione forzata a cui il costituente allepoca non voleva si arrivasse.Successivamente si avuto unaltra interpretazione avallata poi dalla corte costituzionale nel 1971. In base aquesta nuova interpretazione, lo Stato si impegna a costituzionalizzare il principio pattizio, cio si impegnaad rispettare gli impegni assunti e a non legiferare contrariamente nelle materie di comune interesse.Ovviamente ci non significa che lo Stato non possa legiferare in maniera diversa rispetto a quanto previstonei patti, ma la disposizione si riferisce esclusivamente alla materia concordataria. Ci si chiede se gli articolisette ed otto contengano riferimenti in comune tali da equiparare su un piano eguale tutte le confessionireligiose. Il fatto che le disposizioni riguardanti la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose sianodiverse non di poco rilievo, cos come non di poco rilievo il fatto che lo strumento concordatario sia unostrumento di diritto internazionale mentre le intese siano un atto di diritto interno. In base allarticolo ottoprimo comma della costituzione tutte le confessioni religiose sono egualmente libere dinanzi alla legge,compresa quella cattolica. Quindi ne dovrebbe conseguire una sostanziale eguaglianza tra le diverseconfessioni. Al secondo comma dello stesso articolo per si sancisce che le confessioni religiose diverse daquella cattolica si organizzano secondo statuti propri che non contrastino con lordinamento giuridico. Neconsegue che mentre la Chiesa cattolica viene considerato un ordinamento giuridico primario, le altreconfessioni religiose sono considerate ordinamenti giuridici derivati, termine improprio perch unaconfessione religiosa non deriva dallo stato ma deriva dalla volont dei suoi componenti e di conseguenzadovrebbe essere trattata alla stregua di unassociazione di diritto interno a cui lordinamento attribuisceparticolari diritti. Tuttavia ancora oggi non c una sostanziale eguaglianza tra la confessione cattolica e lealtre confessioni religiose sul piano giuridico. A ci va aggiunto il fatto che fino allaccordo del 18 febbraiodel 1984 modificativo del concordato, le altre confessioni religiose non hanno voluto sottoscrivere inteseper non legittimare lo strumento concordatario e perch si sentivano pi libere nel diritto comune. Oggicon la moltiplicazione della sottoscrizione delle intese va riformato larticolo otto ,poich si pongono 12. problemi che prima non sussistevano. Si pensi ad esempio ad una nuova definizione di confessionereligiosa, quale la fonte della legge di esecuzione delle intese, se va abrogata la legge 1159 del 29 sui cultiammessi, eccetera. Larticolo 19 della costituzione importante poich riconosce la libert di religione chesi manifesta attraverso la sua professione, propaganda e lesercizio del culto nel pubblico e nel privato.Tuttavia tale norma non in grado di comprendere tutte le forme di manifestazione religiosa. Un unicolimite dato dalla non contrariet delle forme di manifestazione religiosa al buon costume. Il dirittoaffermato dallarticolo 19 un diritto pubblico di natura soggettiva e come tale tutelato da parte delloStato. Ma bisogna ricordare che la tutela della libert religiosa avviene soprattutto in forma individuale,essendo possibile il singolo sia coartato anche dal suo stesso gruppo religioso. Quindi sarebbe utilerinvenire una nuova definizione del principio di libert religiosa. Larticolo 20 della costituzione sancisce cheil carattere ecclesiastico o il fine religioso o di culto non possono essere causa di limitazioni legislative, necausa di imposizioni fiscali per la loro costituzione , attivit o capacit giuridica. Questa norma tende adimpedire che si realizzi nuovamente una legislazione anche ecclesiastica o al contrario si realizzi unalegislazione favoritiva, questultimo pericolo evitato grazie al riconoscimento degli enti ecclesiastici da partedel diritto comune.3. Il regime giuridico delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.La tradizione legislativa in materia di confessioni religiose diverse da quella cattolica era limitata, allepocadella legge 1159 del 1929, alla confessione valdese, israelita e ortodossa. A differenza della Spagna, lItalianon aveva un registro con un elenco delle confessioni religiose ma questultime si deducevano da una seriedi elementi sanciti dallarticolo otto della costituzione tra cui uno statuto, unorganizzazione interna, deirappresentanti esterni con cui rapportarsi e da altri elementi come limmedesimazione nella tradizionelegislativa e culturale italiana ed una struttura tipica di un ordinamento giuridico derivato che non contrasticon i valori dellordinamento giuridico italiano. sempre lo Stato a determinare se esiste una confessionereligiosa, se ci sono i presupposti di legge per instaurare un rapporto giuridico con tale confessione, se sitratta di una confessione o di un semplice movimento religioso, eccetera. Tutto ci implica una valutazioneanche dal punto di vista del contenuto ideologico della confessione poich necessario che tali contenutinon contrastino con i valori dellordinamento giuridico italiano. Le confessioni devono vivere in unordinamento giuridico che le qualifica e gli riconosce lattivit normativa, cio i diritti confessionali. Nontutti gruppi religiosi che hanno i requisiti richiesti dalla legge, sono qualificati come confessioni religiosedallo Stato e non con tutti i questultimo stipula delle intese. Oggi sarebbe opportuno passare dalla legge1159 del 1929 ad una nuova legge che guarda ad un panorama religioso in maniera aggiornata ed uniforme,dato che lordinamento italiano ha rifiutato la stipulazione di molteplici imprese. Sarebbe opportuno quindipassare da una legislazione bilaterale a quella unilaterale. Ovviamente non si pu comprendere le diverseconfessioni religiose se non si parte da un breve excursus sulle confessioni religiose pi importanti in Italia,cio quelle valdesi, israelite e ortodossa e se non si esamina la legge del 1929 e le 12 intese stipulate con leconfessioni religiose diverse da quella cattolica. La prima intesa di durata nel 1984 con il valdesi. Allarticolouno la Repubblica riconosce autonomia e indipendenza all ordinamento dei valdesi e si riconosceallarticolo due la nomina dei ministri di culto, la giurisdizione e lorganizzazione ecclesiastica ed il diritto aemettere provvedimenti in materia spirituale o disciplinare senza alcuna ingerenza da parte dello Stato. Siestingue, su richiesta della tavola valdese, dal bilancio dello Stato italiano lassegno di mantenimentodovuto a tale ordine. Allarticolo quattro si riconosce la tutela penale attraverso la protezione dei diritti edelle libert fondamentali garantiti dalla costituzione e non la tutela penale specifica del sentimentoreligioso. garantito il diritto di servizio militare ai valdesi e le forme di assistenza spirituale. Gli oneriderivanti dallassistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti, compresa lassistenzanegli ospedali, nelle case di cura e pensionati e negli istituti penitenziari. Singolare la rinuncia dei valdesi 13. allinsegnamento di pratiche di culto, catechesi e dottrine religiose nelle scuole pubbliche statali, a menoche gli studenti, le loro famiglie ne facciano specifica richiesta. concesso il diritto di rinunziare alle lezionidellinsegnamento di religione cattolica nella scuola pubblica. Si riconoscono effetti civili ai matrimonistipulati dagli organi ecclesiastici valdesi, a condizione che latto sia iscritto nel registro dello Stato civile eprevia pubblicazione presso la casa comunale. riconosciuta la personalit giuridica degli enti ecclesiasticiche operano a fini di beneficenza, di culto e di istruzione su richiesta della tavola valdese che rilascia ladelibera sinodale motivata per il riconoscimento e lerezione dellente ecclesiastico in istituto autonomo. Siriconoscono le lauree e diplomi in teologia, la facolt di rinvio del servizio militare per il valdesi ed unprincipio di collaborazione per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Si consente la deduzione di 2milioni di lire ai fini Irpef per il contributo volontario allordine dei valdesi, ripartendo l8 * 1000. Un lungopreambolo precede anche lintesa con l unione delle chiese avventiste italiane. In tale intesa sono sanciti iprincipi della costituzione,convenzione europea diritti umani,dichiarazione universale dei diritti delluomo.nel preambolo si riconosce il diritto di rinunzia all insegnamento nelle scuole pubbliche statali. si riconosceil diritto degli avventisti a svolgere,su loro richiesta,il servizio civile in luogo di quello militare. disposizionisimile a quelle dei valdesi riguardano lassistenza spirituale negli ospedali,penitenziari e case di cura;ildiritto di non avvalersi degli insegnamenti delle altre confessioni religiose;di istituire scuole paritarie. gliedifici di culto non possono essere espropriati,demoliti e requisiti se non per ragioni gravi e con laccordodella chiesa avventista. riconosciuto il diritto di festa il sabato nelle scuole e di non sostenere prove diesame quel giorno. riconosciuta la deduzione di 2 milioni ai fini irpef e la ripartizione dell 8 *1000.siriconosce il diritto di concedere lauree e diplomi in teologia e cultura biblica da parte dellistituto avventistadi cultura biblica. Di analogo contenuto allintesa e al preambolo dellunione delle chiese avventiste, lintesa con le assemblee di Dio fatta eccezione per il riconoscimento degli enti aventi fini di culto i cuistatuti devono essere depositati presso il Ministero dellInterno e che debbono iscriversi agli effetti civili nelregistro delle persone giuridiche entro 12 mesi dallentrata in vigore della presente legge numero 517 del1988. Per quanto riguarda lintesa con lunione delle comunit ebraiche italiane, viene garantita la libertsancita nelle disposizioni costituzionali; viene garantita la tutela penale del sentimento religioso; vengonoriconosciute le festivit ebraiche, il diritto alla macellazione, il diritto di giuramento a capo scoperto, ilriposo sabbatico. si riconoscono le forme di assistenza spirituale alle forze armate, negli ospedali, nelle casedi cura e nei penitenziari. Si riconosce il diritto a non avvalersi dellinsegnamento delle altre religioni e ildiritto ad istituire scuole di ogni ordine e grado ed il diritto a concedere lauree e diplomi in cultura ebraica.Gli edifici di culto ebraici non possono essere requisiti, espropriati e demoliti se non previa accordo con lacomunit ebraica. La forza pubblica non pu fare irruzione in tali edifici a meno che non ricorrano graviragioni e vi sia laccordo con la comunit ebraica. Si tutela il patrimonio ecclesiastico di tale comunit. Sideterminano le funzioni, la possibilit di costituire nuove comunit ebraiche. Si riconosce la personalitgiuridica agli enti ecclesiastici ebraici che debbono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro dueanni dallentrata in vigore della legge numero 101 del 1989. c l equiparazione a fini tributari tra finereligioso e di culto con il fine di beneficenza o assistenza. Gli ebrei possono dedurre dal loro contributo almantenimento e sostentamento dellunione delle comunit ebraiche fino al 10% del loro reddito e fino adun massimo di 7 milioni e mezzo di lire. Questaccordo stato riveduto 10 anni dopo. Importante anchelintesa con la Chiesa evangelica battista e la Chiesa evangelica luterana il 29 marzo e il 20 aprile del 1993. Ibattisti hanno come principi cardine: il battesimo dei credenti la loro parit nella responsabilit dinanzi aDio; il valore autonomo della Chiesa evangelica; la non ingerenza tra Stato e Chiesa. Altri principi sonoquelli del sostentamento mediante contributi volontari della Chiesa evangelica battista e la non necessitdella tutela penale di questo sentimento religioso. Per il resto lintesa ricalca la stessa stipulata con laChiesa evangelica luterana. 14. 4. La laicit dello Stato.Il problema della qualificazione religiosa dello Stato ha notevole rilevanza poich dalla scelta della opzionereligiosa dipendono una serie di conseguenze legislative. La nostra costituzione, pur non facendo espressoriferimento al principio di laicit, pu ritenersi una costituzione laica, laicit sancita dalla sentenza dellacorte costituzionale numero 203 del 1989. Ci anche in virt del fatto che larticolo uno dello statutoAlbertino, che riconosceva la religione cattolica apostolica romana come unica religione di Stato, statoabrogato ed inoltre larticolo uno del protocollo aggiuntivo al concordato modificato nellaccordo del 1984non ha ribadito tale preminenza della religione cattolica. A questo punto il problema della laicitsembrerebbe risolto sia livello giurisprudenziale, sia a livello legislativo che a livello di coscienza comune.Ma i continui attacchi alla laicit dello Stato ci fanno pensare che non cos. Ci si chiede perch il principiodella laicit non oggi ancora totalmente affermato. Innanzitutto bisogna dire che il principio di laicitderiva dallilluminismo che combatteva allantico regime il quale affidava alla Chiesa un ruolo rilevante dalpunto di vista politico perch la Chiesa era funzionale alla legittimazione dellantico regime che si fondavasul diritto divino. Ovviamente stiamo parlando dello stato assoluto. Il principio di laicit si affermato nelloStato hegeliano dove tutti i consociati dello Stato dovevano essere rappresentati e lo Stato stesso nonpoteva rappresentare solo una parte di loro per motivi religiosi. Lo Stato laico per eccellenza lo Statoliberale, caratterizzato da una legislazione anticlericale e di stampo unilaterale. Lo Stato laico rifiuta lostrumento concordatario e la differenziazione di tutela delle diverse confessioni religiose. questo un altromotivo per cui il nostro Stato non ancora totalmente laico che pu essere garantito solo se lo Stato sipone su una posizione di imparzialit. Si pensi ad esempio al fatto che lautorit ecclesiastiche cattolichesono considerate autorit di Stato e della Chiesa cattolica, il fatto che parroci siano considerati nelmatrimonio canonico ufficiali di stato civile, il fatto che lo strumento concordatario stato riconfermato, ilfatto che ci siano nei tribunali e nelle scuole segni religiosi riconducibili alla Chiesa cattolica, eccetera. Ilprincipio di laicit quindi un principio di tipo convenzionale e utile ma ancora non totalmente affermato. Ildiritto ecclesiastico, scienza laica, deve trarre la sua massima forza espansiva proprio dal principio di laicit,in modo che una confessione religiosa non possa prevalere sulle altre.5. Fattore religioso e tutela degli interessi religiosi dei cittadini.Vi un ambito dei rapporti in cui lo Stato tutela linteresse religioso dei suoi consociati e tale ambitoriguarda non solo i singoli ma anche le organizzazioni di tendenza, in particolare enti di beneficenza eassistenza dove i singoli fanno valere le loro istanze religiose che necessitano di una tutela. Bisognachiedersi che cosa si intende per interesse religioso, cio se si riferisca ad un semplice interesse oppure adun diritto soggettivo oppure ad un diritto potestativo, cio un diritto che incide sulla potest altrui. Il dirittoserve non solo a tutelare gli interessi ma anche a dirimere i conflitti tra gli stessi stabilendo il limite di uninteresse rispetto allaltro e la loro strumentalit rispetto allinteresse superiore della comunit statale. Perfare questo lo Stato deve riferirsi ai principi generali costituzionali, tra cui quelli riguardanti il fattorereligioso che non univoco ma va contemperato con gli altri principi. Gli interessi vanno tutelati nellambitodella libert religiosa e non in contrasto con questa. Laggettivo religioso, unito al sostantivo interesse,delinea dati metafisici e metagiuridici che a volte esulano dal campo giuridico. Di conseguenza lo Stato pututelare una parte degli interessi religiosi, cio quelli che si rapportano alla vita degli altri, ma non tutti gliinteressi. Tali interessi sono tutelati sul piano individuale e sul piano degli interessi diffusi, cio di interessiappartenenti ad una determinata pluralit di soggetti pi o meno determinata. Ad esempio viene tutelato ildiritto a costituirsi parte civile del singolo fedele che contesta la rimozione da parte di un vescovo di unparroco senza alcuna motivazione dalla sua chiesa. Accanto agli interessi dei singoli fedeli quindi sonotutelati anche interessi del gruppo confessionale anche perch non detto che tali interessi coincidano, ad 15. esempio pu verificarsi che il soggetto sia discriminato allinterno del suo gruppo confessionale. La funzionedel diritto ecclesiastico quindi riguarda tutto il fattore religioso. La religiosit concerne anche i rapportiinterpersonali. Essa una concezione non immanente della vita.6. La libert religiosa.La libert religiosa viene intesa da JELLINEK E KELSEN come un diritto soggettivo pubblico che lo Stato devetutelare e garantire ed tale diritto limitato dalle libert altrui. La libert giuridica, secondo JELLINEK, simanifesta attraverso la volont di essere daccordo o meno con una norma etica senza subirne leconseguenze giuridiche. La libert giuridica senza vincoli. La tutela dei diritti di libert non unitaria,altrimenti il diritto soggettivo verrebbe ad identificarsi con tutto ci che lecito. Mentre il diritto di libert qualcosa in pi di un comportamento lecito, precisamente il potere di protezione di un interesse.Tuttavia tale diritto di libert trova un limite nelle libert altrui, cio viene contemperato con la libertaltrui e di conseguenza non un diritto assoluto ma relativo. Queste considerazioni inducono a ritenere lalibert religiosa in valore etico politico, storico, religioso e relativo. Anche che kelsen riteneva che la libertnon fosse un concetto giuridico. Quindi, in definitiva, la libert religiosa costituisce un diritto autonomo enon unitario, relativo e non assoluto, pubblico ma anche privato, positivo e non negativo. Tuttavia taleconcezione non teneva conto delle manifestazioni religiose interne, cio ignorava la libert religiosa intesacome valore, come principio. Quindi successivamente la libert religiosa stata ritenuta come un dirittoautonomo e non unitario, poich la libert una sola ma sono autonomi i singoli diritti; un diritto positivoe non negativo, cio lo Stato non si astiene solo da interventi nella sfera religiosa del soggetto ma provvedead attuare positivamente quella libert religiosa; la libert religiosa un diritto relativo e non assolutoperch va contemperato con le altre libert ed infine un diritto non per forza pubblico ma pu essereanche privato poich la tutela del bene stesso non avviene per forza da parte dello Stato ma pu avvenireanche da parte di altri consociati e il bene stesso da tutelare pu essere un bene non pubblico. Ci si chiedeoggi se questo diritto di libert religiosa stato attuato. Oggi ci sono differenti previsioni normative in capoalle singole legislazioni. Le differenti previsioni normative hanno portato ad un mutamento delloggettodella libert religiosa. Si lega la libert religiosa al principio di doverosit e legge morale e se ne sottolinea ladimensione privata, attribuendo alcune facolt allindividuo che sono riconosciute dalla costituzione. Si fatto riferimento ai contributi derivanti dalle diverse confessioni religiose, alla tutela della libert religiosanon nei singoli paesi ma per macro aree del mondo e si cercato di capire in quale direzione va la libert.Ad esempio questione pi di libert religiosa e di laicit quella attinente alluso del velo nei paesi nonislamici oppure alla presenza di simboli come crocifissi nelle aule scolastiche pubbliche e nei tribunali. Ilprogetto di legge della libert religiosa, giacente da ben 11 anni in Parlamento, non porterebbe ad alcuncontributo ad una diversa configurazione della libert religiosa. Capitolo tre Le fonti del diritto ecclesiastico1. Principi generali.Per esaminare le fonti del diritto ecclesiastico, bisogna necessariamente far riferimento allo sviluppolegislativo unilaterale, bilaterale e concordatario ed alle disposizioni costituzionali gi precedentementerichiamate. Il richiamo alle fonti si ha nellarticolo uno delle disposizioni generali sulle preleggi del codice 16. civile. Secondo D AVACK e secondo noi, da condividere lopinione secondo cui le norme di dirittoecclesiastico seguono la stessa sorte delle altre norme di legge dellordinamento giuridico italiano e dacondividere anche lassunto secondo cui lo Stato costituisce esclusivamente lunica fonte materiale ditutti poteri, compreso quello legislativo. Con questultimo assunto si evitata una polemica riguardante lavigenza delle norme preconcordatarie. Infatti si ritenuto che tali norme del diritto ecclesiastico stipulateprima del concordato del 29 rimangano vigenti dopo lentrata in vigore del concordato stesso a meno chenon siano state esplicitamente o implicitamente abrogate, oppure contengano disposizioni contrastanti conil concordato stesso oppure regolano una materia gi interamente regolata ex novo dai patti lateranensi odal concordato. Altrimenti le norme preconcordatarie di diritto ecclesiastico continuano ad essere vigentiancora oggi. In questo modo si separa il diritto ecclesiastico dal diritto concordatario, questultimoessenzialmente bilaterale, e non si mortifica la legislazione unilaterale dello Stato. da condividerelopinione di DAVACK secondo cui le disposizioni sulle fonti contenute nelle preleggi del codice civile mal siadeguano ad una costituzione rigida e sarebbe meglio ricomprendere le fonti nellambito costituzionale. Segli ecclesiastici distinguono tra fonti unilaterali, sia confessionali che pattizie, e fonti bilaterali, bisognadistinguere le fonti anche in base alle loro gerarchie e competenze. Le gerarchie possono essere: strutturali,se un potere normativo trae la propria fonte da un altro; formali, se le relazioni istitutive tra le fonti sonostabilite dalle fonti stesse; logiche, se non sono istituite dal diritto ma si basano sulla struttura dellinguaggio delle fonti; ed infine assiologiche, se le relazioni tra le fonti si basano su valutazioniinterpretative. Le gerarchie delle fonti logiche e assiologiche non comportano per uno stravolgimento deiprincipi su cui si basa il nostro ordinamento giuridico. In particolare si conferma che le fonti sonogerarchicamente ordinate, cio le leggi prevalgono sui regolamenti e le leggi e i regolamenti prevalgonosugli usi. Che solo lo Stato ad attribuire rilevanza alle fonti esterne tramite il rinvio materiale o formale omediante lesecuzione di impegni assunti sul piano del diritto esterno. Infine si conferma che solo lo Statoad attribuire agli atti o fatti aventi forza di legge il grado gerarchico nelle fonti. Non si stravolgono principicome quello secondo cui il nostro ordinamento non un ordinamento consuetudinario o giurisprudenziale.La rilevanza delle fonti esterne possibile solo se vengono rispettate queste tre condizioni o meglio criteridi collegamento:1. Le norme non devono contenere principi contrari allordinamento giuridico italiano;2. Lenorme devono avere contenuto specifico;3. Lordinamento statale non abbia gi previsto specifichedisposizioni in materia. i criteri di collegamento sono del tutto pacifici nel diritto internazionale, dove vige ilprincipio di affettivit, c il principio di collegamento tra la norma e la realt. Ci ovviamente non significache quando una norma non viene ottemperata, perch magari non aderente alla realt oppure perchcontrasta con disposizioni nuove, ci non vuol dire che la norma sia stata abrogata ma un suggerimento allegislatore affinch provveda ad una sua modifica. Nellambito del diritto interno, il principio di effettivitha una minore rilevanza. Questo perch le norme sulle fonti sono soggette alla disciplina da esse stabilita equindi la gerarchia meramente strumentale. Per quanto riguarda le sentenze di accoglimento della cortecostituzionale, bisogna dire che queste sono semplicemente sentenze che indicano che una determinatanorma non va applicata perch incompatibile con le altre norme dellordinamento. Quindi alla cortecostituzionale si attribuisce una funzione solamente negativa mentre una parte della dottrina attribuiscealle sentenze di accoglimento della corte una funzione positiva, cio una vera e propria funzione di fontedel diritto con efficacia erga omnes capace di introdurre nuove norme dellordinamento giuridico. In realtsappiamo che non cos poich al massimo le sentenze della corte possono essere chiarificatrici di comeinterpretare una norma ma non possono introdurre nuove norme nellordinamento giuridico. Questoperch la funzione legislativa ed esecutiva un compito rimesso esclusivamente al Parlamento e al governoe non alla corte costituzionale. A maggior ragione lo stesso discorso vale per le sentenze di rigetto o diinammissibilit perch non introducono nessuna modifica ad una legge. La dottrina dovrebbe rifarsi aiprincipi e alle leggi generali dellordinamento assumendo una funzione di controllo e non seguire 17. semplicemente landamento giurisprudenziale, altrimenti abdicherebbe al suo compito. Le sentenze dellacorte costituiscono il frutto di una politica giurisprudenziale fondata sulla regola dello stare decisis ma noncostituiscono fonti del diritto in senso tecnico. Se cos fosse, bisognerebbe rivoluzionare lopinionetradizionale secondo cui la giurisprudenza ha solo una funzione negativa dal punto di vista delle fonti deldiritto. La regola dello stare decisis, c la regola del precedente vincolante, vale solo negli ordinamenti diCommon law mentre negli ordinamenti di civil law, come quello italiano, tuttal pi una sentenza pu avereefficacia persuasiva.2. Le fonti del diritto interno.Le fonti del diritto ecclesiastico interno sono le leggi costituzionali, le norme costituzionali riguardanti ilfattore religioso, le leggi ordinarie, regolamenti e gli usi. La legge numero 810 del 1929 riguardante pattilateranensi stata ritenuta una legge ordinaria che pu essere modificata da una legge ordinaria successivasolo se c accordo tra essere stato e pu essere modificata in via unilaterale solo se si attua ilprocedimento di revisione costituzionale previsto dallarticolo 138 della costituzione. Questainterpretazione stata ritenuta conforme alla sentenza numero 30 del 1971 della corte costituzionalesecondo cui le norme concordatarie dei patti lateranensi possono essere sottoposte al giudizio dicompatibilit costituzionale con i principi supremi. Larticolo sette della costituzione non riguarderebbe soloil concordato ma tutto regime pattizio tra Stato e Chiesa. Tale articolo impone un obbligo negativo, cioquello di non emanare norme contrarie ai patti lateranensi, un obbligo positivo c quello di eseguire talipatti. Quando la corte costituzionale con la sentenza numero 30 del 1971 ha sancito che le normeconcordatarie sono leggi rinforzate, cio leggi che non possono essere abrogate o modificate da leggiordinarie ma che sono sottoposte a giudizio di costituzionalit in caso di contrasto con i principifondamentali della costituzione, la dottrina si posto il problema di stabilire quali sono questi principi.Ovviamente tra quelli fondamentali ricordiamo il principio di eguaglianza, di tutela giurisdizionale, di ordinepubblico ma anche i diritti fondamentali e i diritti di libert. Larticolo sette della costituzione ci dice chenon possibile emanare una legge ordinaria contraria ai patti lateranensi senza laccordo con la chiesa. Talearticolo copre sostanzialmente il principio di bilateralit su cui si fonda il sistema pattizio. anche larticolootto comma tre della costituzione sancisce che la legge del Parlamento stipulata sulla base di intese unalegge rinforzata. Tuttavia si sono posti alcuni problemi relativi al dubbio sul fatto che lo Stato risultassevincolato allimpegno pattizio senza poter modificare la legislazione ecclesiastica e ulteriori dubbi sonoscaturiti dal fatto che le intese sono emanate con decreto del presidente della Repubblica, contribuendo aconfondere il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Le intese costituiscono accordi di secondo grado,al pari delle norme concordatarie, cio accordi self-executing. Ci a riprova dellinadeguatezza oggi dellenorme concordatarie.3. Le fonti di diritto esterno.Ladesione dellItalia alla comunit europea economica ha comportato una diversa relazione tra le fonti didiritto interno e le fonti di diritto esterno. Tutto questo attraverso lesaltazione del ruolo dellagiurisprudenza e il trascurare il ruolo della dottrina. Alla domanda se i regolamenti comunitari sonoprevalenti rispetto alle norme costituzionali, la corte costituzionale ha sancito che ladesione alla comuniteuropea non comporta la prevalenza totale delle norme comunitarie che devono rispettare dirittifondamentali e principi fondamentali della carta costituzionale, rispetto ai quali la legge di esecuzione deltrattato sottoposta a sindacabilit costituzionale. A questo punto chi sostiene che lo Stato sia lunica fontedovrebbe conciliare la sua posizione con chi sostiene, come la corte di giustizia europea, un pluralismo dellefonti. Tale corte di giustizia europea ha sancito che le norme comunitarie sono prevalenti rispetto alle 18. norme di diritto interno, comprese quelle costituzionali; lobbligo del giudice di disapplicare le normeinterne in contrasto con la normativa comunitaria. La corte di giustizia europea ha dimenticato che lasovranit spetta al popolo e non alla comunit europea; ha dimenticato che ci sono alcuni principifondamentali della costituzione intangibili e immodificabili; che latto comunitario non pu fungere daparametro ne pu sostituire una legge interna; che le fonti di diritto sono disciplinate da parte dello Stato.Ne deriva la conseguenza che le norme comunitarie hanno efficacia nello Stato se compatibili con i dirittifondamentali, i diritti di libert, i diritti inviolabili delluomo e i principi fondamentali delle cartecostituzionali di ciascun ordinamento. Chi sostiene il pluralismo delle fonti vuole codeterminazione diquestultime e di conseguenza una attenuazione del principio di attribuzione esclusiva allo stato delle fonti.Ovviamente tale codeterminazione non deriva dallarticolo sette comma uno della costituzione che sanciscelautolimitazione della sovranit dello Stato. In realt non viene limitata alcuna sovranit dello Stato ma siafferma semplicemente che Chiesa e Stato sono due ordini indipendenti e sovrani. N tanto meno la laicitdello Stato si sostanzia nellautolimitazione di sovranit. Infatti uno Stato laico perch non influenzatodalle confessioni religiose e si mantiene in una posizione di asetticit e imparzialit. da condividerelopinione secondo cui lautonomia confessionale garantita dalla costituzione e il riconoscimentodellautonomia spetta non solo alla Chiesa cattolica ma ci non significa che le norme che fanno riferimentoa tale autonomia o che costituiscono manifestazione di tale autonomia non sono sottoposte alle leggiordinarie. Gli ordinamenti confessionali sono ordinamenti giuridici derivati perch sono interni allo stato esono esterni a questultimo solo nei rapporti tra Stati. Tuttavia ci sono anche ordinamenti confessionali,come quello della Chiesa cattolica, che non sono derivati ma originari perch indipendenti e sovrani eproprio per questo non c in questo caso una codeterminazione delle fonti. Se vogliamo ragionare dalpunto di vista realistico, lampliamento delle fonti non pu derivare da interpretazioni giurisprudenziali o daforzature esterne ma si pu procedere a tale ampliamento solo attraverso la via legislativa, ci valesoprattutto nellambito del diritto ecclesiastico. Larticolo 117 della costituzione, dopo la riforma del titoloquinto della costituzione, sancisce la legislazione esclusiva dello Stato nei rapporti tra esso e le confessionireligiose. Le regioni hanno potest legislativa esclusiva o concorrente in determinate questioniecclesiastiche, come ad esempio la valorizzazione e listituzione di beni culturali e ambientali. Bisogna direche le leggi regionali garantiscono la rimozione di ogni ostacolo alla parit tra uomo e donna nella vitasociale, culturale economica.4. Sistematica delle fonti. Possibili prospettiveLa dottrina costituzionalistica sembra aver fatto venir meno il principio di tassativit delle fonti costruito suun sistema lineare basato sulla fonte legislativa. La negazione di ununica fonte legislativa e lintroduzione dinuove fonti diverse dalla legge ordinaria, come ad esempio le leggi di delegificazione, ha comportato unarisistemazione dellordine delle fonti che deve riferirsi non pi alla legge ma allatto normativo nella suamolteplicit di forme procedurali in cui pu esplicarsi. Viene messa In crisi quindi lidea del Crisafullisecondo cui la gerarchia delle norme dipende dalla gerarchia delle fonti cos come stabilitadallordinamento, con la conseguenza che nessuna legge pu modificarne unaltra e questa ideadeterminava un venir meno dellefficacia generale o forza tipica della fonte legislativa. Ne una provalapprovazione delle leggi di esecuzione delle intese con confessioni religiose a cattoliche che hanno unaqualificazione diversa dalla legge ordinaria. Infatti nei rapporti tra legge sui culti ammessi e intese, il criteriogerarchico non ha impedito lapplicazione del criterio cronologico. Si afferma lidea secondo cui la gerarchiadelle fonti foggiata dalla gerarchia dei significati normativi. Quindi ne scaturisce la conseguenza,preceduta da una serie di premesse quali la non vincolativit delle intese dellarticolo otto dellacostituzione, il rispetto del principio pacta sunt servanda, la mancanza di una soggettivit internazionaledelle confessioni a cattoliche, che le intese servono ad attuare la libert religiosa. Esaminando laccordo del 19. 1984 sul concordato, bisogna dire che questo un accordo internazionale in forma semplificata e non unaccordo interno che richiama a moduli convenzionali dellattivit amministrativa. Si tratta di un accordo disecondo grado, perch proveniente da due fonti distinte, perch d luogo a due atti distinti anche secollegati tra di loro e perch corrisponde a due distinte volont dello Stato. Si tratta di un accordointernazionale in forma semplificata dove le parti hanno rinviato a future intese o accordi volontariamenteper inserire o completare quelle clausole non ha avuto esecutive dello stesso accordo. Quindi si tratta di unaccordo in forma semplificata(perch non richiede una ratifica) e di secondo grado poich lobbligogiuridico di rispettare laccordo non deriva dallincontro della volont delle due parti ma dallobbligostipulato precedentemente con laccordo. Parte speciale I soggetti capitolo uno le persone fisiche1. Soggettivit, personalit e capacit.Il concetto di soggettivit, centro di imputazione di diritti e doveri a cui si ricollegano effetti giuridici, derivada un evento fenomenologico che la nascita da cui deriva la capacit giuridica, cio lattitudine ad esseretitolari di diritti e doveri giuridici. La soggettivit non coincide con la personalit giuridica che attribuitanon solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche. La personalit giuridica individua lambito ola sfera entro la quale si muove la capacit giuridica. Bisogna dire che diritti individuali non sono subito statiriconosciuti dagli ordinamenti come diritti naturali ma c voluto molto tempo e una dura lotta tralindividuo e le autorit. I soggetti si rapportano non solo con altre persone ma anche con gli ordinamenti enon sempre detto che lordinamento tutela i diritti individuali del soggetto ma talvolta questultimo sideve difendere dagli attacchi dellordinamento stesso. Ci provato dalle molteplici definizioni di dirittosoggettivo nelle diverse epoche storiche. Nel diritto ecclesiastico la distinzione tra ecclesiastici, cui attribuita la pienezza dei diritti, e fedeli laici posti su un piano minore, ha comportato un ulteriorecomplicazione del problema. Eccetto chi ha la residenza vaticana(Papa, cardinali residenti in Roma e altrepoche eccezioni), gli ecclesiastici che risiedono nel territorio italiano hanno la cittadinanza italiana e sonosoggetti alle leggi e allordinamento dello Stato italiano. Lo status di ecclesiastico uno status particolarema non privilegiato che attribuito dallordinamento confessionale e recepito dallordinamento stataleitaliano. Lecclesiastico quindi sottoposto ad entrambi gli ordinamenti: luno coattivo e laltro volontario.Comunque sia il fedele laico che lecclesiastico non possono vedersi degradare i loro diritti soggettivi. Inquesto capitolo facciamo riferimento ai diritti della persona. Tali diritti sono imprescrittibili, inalienabili,assoluti, intrasmissibili e irrinunciabili e sono garantiti dalla costituzione, la quale si fa carico anche dipromuovere lo sviluppo di tali diritti della persona. A questi diritti si accompagnano i doveri della persona,come ad esempio il dovere di prestazione patrimoniale o di difendere la patria. Sarebbe necessario chetutte queste garanzie fossero attuate non solo sul piano formale ma anche sul piano pratico. 20. 2. La condizione giuridica degli ecclesiastici.Lappartenenza ad una confessione religiosa non irrilevante per lordinamento italiano, poichquestultimo deve conoscere lopzione religiosa dei propri cittadini fedeli che coattivamente appartengonoallordinamento statale e volontariamente allordinamento confessionale. Ad esempio per la Chiesacattolica, il popolo di Dio costituito dai battezzati. Tuttavia sempre lordinamento ad attribuire lapersonalit e ci riconosciuto anche dal diritto canonico secondo cui, nel momento del battesimo, ilbattezzato fa parte della societ ecclesiastica ma non riceve una nuova personalit ma bens la completa.Infatti il diritto canonico riconosce diritti e doveri anche ai cosiddetti infedeli. Con laccordo del 1984, adifferenza del concordato del 29, non si sancita lesclusione degli ecclesiastici dagli uffici di giurato, non si sancito lobbligo di comunicare allo stato la nomina dei vescovi e non si sancito il divieto diappartenenza a partiti politici. Lunica norma che riguarda la condizione giuridica degli ecclesiasticinellaccordo del 1984 riguarda larticolo quattro. Tale articolo sancisce la facolt degli ecclesiastici di essereesonerati dal servizio militare e richiedere lassegnazione al servizio civile. Inoltre sancita la possibilit dinon comunicare ai magistrati informazioni di reato acquisite mediante lesercizio del proprio ufficio oprofessione. Si tratta in questo caso di facolt e non di obblighi come previsto dal concordato del 29. Inoltresi d la possibilit agli studenti di teologia e ai novizi degli istituti di vita consacrata di usufruire dei rinvii delservizio militare cui usufruiscono gli studenti universitari italiani. prevista la possibilit, che in caso dimobilitazione generale, gli ecclesiastici possano, nel caso in cui non siano assegnati alle cure danime,esercitare il loro ministero religioso nelle truppe o nel servizio sanitario. Non sancito nellaccordodellottantaquattro lesenzione degli ecclesiastici dagli uffici di giudice popolare. Gli ecclesiastici, negliedifici di culto, possono effettuare collette al loro interno. Nel caso di calamit pubbliche, di malattiecontagiose, i ministri di culto possono ricevere testamento in presenza almeno di due persone con let di16 anni. Lillecito religioso commesso da un religioso con il consenso dei suoi superiori comporta che anchei superiori stessi e lente committente rispondano di tale illecito. I ministri di culto possono essere soggettiattivi o passivi di un reato. Laver commesso il fatto con abuso di potere o la violazione del proprio doveredufficio costituisce unaggravante e la pena aumentata di un terzo. Cos come costituisce unaggravantedaver commesso il reato contro un ministro di culto o contro un culto ammesso nello stato. Larticolo 406del codice penale, poi dichiarato incostituzionale, diminuiva la pena nel caso di commissione dei reati divilipendio al culto religioso nei confronti di persone o cose o del reato di turbamento delle funzioni religiosedurante un culto(articoli 403,404 e 405 c.p.) se il culto era ammesso nello stato. abolito sostanzialmentelarticolo 402 che prevedeva il reato di vilipendio contro la religione di Stato( abolito perch non c +1religione di Stato), larticolo 403 e 404 del codice penale prevedono che il reato di vilipendio possa esserecommesso contro persone fisiche o mediante danneggiamento di cose. Larticolo 404 primo comma delcodice penale stato abrogato nella parte in cui prevedeva la reclusione da uno a tre anni e non ladiminuzione della pena prevista dallarticolo 403 al primo al secondo comma per la disparit di trattamentotra confessione cattolica e le altre confessioni. La legge numero ottantacinque del 2006 ha abrogatolarticolo 406 del codice penale e ha modificato larticolo 403 e 404 del codice penale che riguardano i reatidi vilipendio contro le persone fisiche o mediante danneggiamento di cose. Larticolo 405 del codicesancisce il reato di turbamento delle funzioni religiose che si concretizza mediante il disturbo durantepratiche religiose o cerimonie che si compiono con lassistenza di un ministro di culto in un luogo destinatoal culto o in un luogo pubblico o privato. Per quanto riguarda larticolo due del protocollo modificativodellaccordo del 1984 sancisce della Repubblica italiana comunica alle autorit ecclesiastiche competentiper territorio i procedimenti penali iniziati nei confronti di persone ecclesiastiche. Per quanto riguarda idelitti contro la piet dei defunti, punita con la reclusione da uno a cinque anni la violazione del Santosepolcro. punita con la reclusione da sei mesi a tre anni il vilipendio di tombe o cose di culto destinate ai 21. defunti. Il turbamento di un servizio funebre o funerale punito con la reclusione fino ad un anno. Ladistruzione, luso illegittimo, loccultamento di cadavere punito in vari modi. La bestemmia punita conuna contravvenzione dallarticolo 724 del codice penale ed intesa come unoffesa ai simboli, alle divinit ealle persone venerate di quel culto religioso. Importanti sono anche le di