Casuscelli Diritto Ecclesiastico

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    DIRITTO ECCLESIASTICO @ CASUSCELLI

    Capitolo 1 ELEMENTI INTRODUTTIVIIl diritto ecclesiastico un ramo del diritto costituito da norme che danno specifica rilevanza AL e disciplinano IL fattoreligioso individuale e associato. Del diritto ecclesiastico fanno parte quindi il fattore religioso, le credenze, leconvinzioni religiose o filosofiche, i profili istituzionali. A seguito del processo di secolarizzazione dello Stato liberale edellaffermazione del carattere laico della epubblica il diritto ecclesiastico si pone come fonte di tutela della libert!religiosa e di convinzione dando particolare rilievo allaspetto collettivo della manifestazione religiosa come aspettoprimario dellidentit! personale e della nazione.

    Diversi sono i modelli attraverso cui gli ordinamenti statuali danno rilievo al fattore religioso" Stato #$%&'SSI$%IS(A" presceglie una religione come propria e informa il proprio ordinamento ai principi ealle norme della sua religione )Statuto Albertino* Stato LAI#$" sancisce un principio di distinzione tra la sfera temporale e quella spirituale riconoscendo egarantendo comunque il pluralismo religioso Stato +%I$%IS(A" governato da autorit! che detengono sia il potere religioso che quello statuale Stato S'AA(IS(A" separa il fondamento e lesercizio dei poteri di governo da quello delle chiese )+SA-SA%A*.

    LE FONTIIl diritto ecclesiastico italiano ha assunto col passare del tempo una struttura policentrica e articolata/ al suo internotroviamo" &onti +%ILA('ALI" di diritto interno in senso stretto, prodotte esclusivamente dal legislatore nazionale &onti #$%#$DA(' " con le confessioni religiose poi ratificate 0 fonti peculiari in quanto disciplinano irapporti tra Stato e confessioni ma non sono di esclusiva produzione degli organi legislativi statali in quanto richiedonola partecipazione delle confessioni. 1uesto sistema caratterizzato dallautolimitazione dei poteri sovrani dellaepubblica nascente dallobbligo costituzionale di regolare i rapporti con le confessioni, il quale integra il cd principiodi 2ILA('ALI(! A((I3IA. Detto principio tende ad assicurare uguali garanzie di libert! e il riconoscimento delleesigenze delle confessioni nel rispetto della neutralit! dello Stato. La riforma del (itolo 4 ha riservato esclusivamenteallo Stato la materia. Di diritto #$5+%I(AI$ " convenzionale e non convenzionale che disciplinano il fattore religioso individuale ecollettivo 0 (rattato su +', l+nione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla #'D+ e dalle tradizioni costituzionalidegli stati membri/ riconosce la libert! di coscienza, di pensiero e di religione, sancisce il divieto di discriminazione 0(rattato di Lisbona rende i principi e le libert! giuridicamente vincolanti. Si parla anche di neutralit! collaborativa daparte degli stati membri su questioni religiose in ambito europeo.

    Di diritto I%('%A3I$%AL' " convenzionale,multilaterale,bilaterale )fonte in crescita* 0 #'D+ rango sub-costituzionale, lItalia adegua le sue norme al (rattato, queste vengono quindi attratte nella sfera di competenza della#orte #ostituzionale. Accordi di II livello " introdotti dallAccordo del 6789 per disciplinare le :ulteriori materie che richiederanno lacollaborazione tra Stato e #'i; si riteneva che la norma potesse ampliare in modo potenzialmente illimitato le materieregolabili con accordi. In realt! le intese con la #'I hanno natura accessoria di integrazione, dettaglio especificazione.La gerarchia del complesso vede allapice le norme costituzionali e sub-costituzionali,norme ordinarie e normeregolamentari.er quanto riguarda linterpretazione delle norme pattizie si utilizza il criterio generale di indipendenza e sovranit!dello Stato la cui eventuale limitazione deve risultare da norma espressa e non desumibile da incerti argomentiinterpretativi. %e segue che i limiti a detta sovranit! sono soggetti a interpretazione restrittiva, vanno quindi interpretatiin buona fede seguendo il senso ordinario dei termini nel loro contesto e alla luce delloggetto e dello scopo propri

    dellaccordo. Sentenze additive della #orte #ostituzionale " una problematica specifica riguardano le leggi di esecuzionedegli accordi con le confessioni )fonte tipica>?@*" la L.>>> non nB una legge di ratifica nB unalegge unilaterale di conseguenza linterprete ha difficolt! a ricostruirne la posizione nel sistema delle fonti. (uttavia la#orte di #assazione ha affermato che la L>>> resta a tutti gli effetti una legge ordinaria e che quindi non vi sono limitial suo controllo di costituzionalit!. 'nnesima anomalia rappresentata dalla cd. despecializzazione formale)diffusione di discipline generali di diritto comune che ritagliano al loro interno discipline settoriali di favore peristituzioni e associazioni appartenenti a confessioni religiose* con cui alla specificit! del diritto ecclesiastico si andata affiancando la specialit! del diritto comune creando inconvenienti dati dalla sovrapposizione di modelliinconciliabili. La corte cost. ha affermato che se la legge comune volta ad agevolare lesercizio di un diritto di libert!la conclusione di accordi non pu= costituire un elemento per la selezione delle confessioni. C necessario comunquericordare che le fonti del diritto ecclesiastico oltre ad aver registrato le modifiche apportate dalle sentenze di

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    accoglimento della #orte sono anche state integrate in occasione della pronuncia di sentenze cd additive )nella partein cui non prevede*. #iononostante la corte ha stabilito limpossibilit! di pronunce additive in materia penale )in baseal principio della riserva di legge* e in materia di rapporti con le confessioni )in quanto il regime delle intese varia aseconda dellinterlocutore*. Le fonti di provenienza confessionale " non sussiste sul piano della legalit! formale una rilevanza immediatadelle norme confessionali, non mancano per= norme statuali che rinviano espressamente a norme confessionali,dando luogo a ipotesi di rilevanza )cfr. individuazione fattispecie*. Il ruolo dei principi" nei settori non codificati dellordinamento i principi di diritto assumono un ruolofondamentale in quanto costituiscono il quadro normativo di riferimento. #on la sent. E????

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    ideologia in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone*. Infine la commissione o listigazione acommettere atti di discriminazione sono puniti dalla legge come reato a protezione della dignit! delluomo.

    Capitolo * I %RINCI%I E &LI STRUMENTI DEL %LURALISMO CONFESSIONALE (artt),-.+:Lo Stato e la #hiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai atti Lateranensi. Le modificazioni dei atti accettate dalle due parti, non richiedonoprocedimento di revisione costituzionale.; )art.F*:(utte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dallacattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con lGordinamento giuridico

    italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.; )art.8*La repubblica italiana una democrazia laica" principio affermato per via giurisprudenziale dalla sent.>?E,E,F,8,67,>? #ost. %e emerge una laicit! che nonimplica indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libert! direligione in regime di pluralismo confessionale e culturale )>?E i rapporti tra lo Stato e la #hiesa #attolica sono regolati dai atti Lateranensi. Le modifiche dei attiaccettate dalle due parti contraenti non richiedono procedimento di revisione costituzionale, diversamente modifiche

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    unilaterali possono essere introdotte solo con revisione costituzionale. Si tratta quindi di fonti atipiche dotate di unaparticolare forza di resistenza passiva alla modifica o allabrogazione unilaterale. Si ritiene invece ammissibile laproposizione di questioni di legittimit! costituzionale delle norme per violazione dei principi supremi dellordinamento.Lart.8.E configura una riserva di legge di assemblea per la disciplina dei rapporti con le altre confessioni sulla base diintese. La norma in questione esclude la legittimit! di interventi modificativi del diritto patrizio assunti unilateralmentedallo Stato. 'ssa infatti nel prevedere un vincolo di conformit! tra legge)di approvazione* e intesa implica cheeventuali modificazione possano essere introdotte solo sulla base di una nuova e diversa intesa. %on esistono normespecifiche che sanciscano lobbligo su richiesta della confessione di negoziare o stipulare lintesa ma una voltasottoscritta si deve ritenere che sussista un dovere di dare esecuzione allintesa nellordinamento interno. Liniziativa

    rimessa alla volont! delle confessioni interessate e alla volont! politica del governo )avviare i negoziati,concluderli,riferire alle camere, sottoscrivere lintesa e presentare il disegno di legge di approvazione*. Le funzioni di condurre letrattative, di raggiungere lintesa e di sottoscriverla spettano al residente del #onsiglio, salvo che laccordo non rientrinella sfera di competenza di un ministro. Da parte delle confessioni competenti a trattare sono le relativerappresentanze individuate sulla base di norme confessionali, dotate come requisito minimo della capacit! di agire. Lamateria dei rapporti comunque di esclusiva competenza dello Stato escludendo quindi la competenza delle egioni.

    Capitolo LA LI/ERT2 DI RELI&IONE (art)13+:(utti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, difarne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchB non si tratti di riti contrari al buon costume.;Lart. 67 tutela la libert! religiosa individuale e cio il diritto di professare liberamente la propria fede, in formaindividuale o collettiva, di esercitarne il culto purch ci= non sia contrario al buon costume. Ha come destinatari :tutti;senza condizione di reciprocit!. La tutela si rafforza ulteriormente se messa in relazione al principio di uguaglianza

    formale e sostanziale)art.E*perch rileva non solo quale libert! negativa )libert! da ingerenza dello stato* ma anchecome libert! positiva )libert! di realizzare le condizioni e di utilizzare gli strumenti necessari al suo effettivo esercizio*.La libert! religiosa un diritto fondamentale e inviolabile della persona)art.>*e pertanto consideratoindisponibile)non oggetto di rinunce e 67 cost. e i dati idonei a rivelare le convinzione religiosefilosofiche o di altro genere appartengono alla categoria dei dati sensibili)assistiti da particolari garanzie quanto al lorotrattamento*.IL LI5I(' D'LLA %$% #$%(AI'(! D'I I(I AL 2+$% #$S(+5'Lart.67 stabilisce un solo limite interno e cio che i riti non siano contrari al buon costume)insieme di precetti cheimpongono un determinato comportamento nella vita relazionale la cui inosservanza provoca la violazione del pudoresessuale, della dignit! sessuale e del sentimento morale dei giovani*. Il concetto di buon costume un concettoelastico ma sufficientemente determinato in quanto concetto diffuso e generalmente compreso in un dato momentostorico.LA &A#$L(! DI $&'SSA' LI2'A5'%(' LA &'D'$ltre alle facolt! espresse nellart.67 sono riconosciute anche delle facolt! implicite )professare lateismo, mutareappatenenza confessionale, costituire associazioni*La facolt! di professare la fede religiosa comporta la libert! di dichiarare lappartenenza a qualsivoglia o nessuna

    religione ma anche la libert! di mutare la propria appartenenza confessionale senza alcuna conseguenza dilegge)cfr.lappartenenza obbligatoria violazione dellart.67*.$ccorre quindi garantire che lappartenenza e lapermanenza in una confessione religiosa sia il frutto di una libera scelta. Il diritto di recesso da ogni confessionecomporta anche la possibilit! che i propri dati sensibili siano rettificati ma non che siano cancellati.LA LI2'(! D'I &'D'LI ALLI%('%$ D'LLA #$%&'SSI$%'

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    Lordinamento statuale non pu= prestare tutela allindividuo che rivendichi nei confronti dellautorit! ecclesiasticapreposta al governo di una confessione religiosa la qualifica di appartenente,a motivo dellindipendenza garantita adognuna di esse nellordine proprio. I fedeli possono far valere i propri diritti solo davanti alle rispettive autorit!confessionali purch ci= avvenga nel rispetto dei limiti inviolabili della persona. La tutela della libert! religiosa delsingolo devessere contemperata con la tutela dellindipendenza della confessione religiosa alla cui autonomiaorganizzativa rimessa la disciplina del rapporto istituzione deve essere garantita anche allinterno e nei confronti delle formazioni sociali ma il giudicedello stato non pu= dichiarare la nullit! di un provvedimento emanato dalle autorit! confessionali o riformarlo a motivodella loro indipendenza. 1uanto agli effetti civili da riconoscere alle sentenze e ai provvedimenti in materia spirituale e

    disciplinare lo stato interpreta la norma pattizia nel senso che vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmentegarantiti a cittadini italiani/ ove ne sia fatta valere la violazione, a seguito di accertamento giudiziale potr! esserelegittimamente negata loro efficacia civile.LA LI2'(! DI $AA%DALa libert! di propaganda stata in passato ostacolata da norme illiberali ed anche con lentrata in vigore dellacostituzione continuava ad essere compromessa. Attualmente il problema rappresentato dalla necessit! diassicurare la uguale libert! in materia di propaganda e proselitismo religioso, in quanto le differenze in termini diimportanza sociale ed economica tra le confessioni incidono sulla capacit! di trasmettere il messaggio religioso.L'S'#I3I$ D'L #+L($Lesercizio in privato e in pubblico del culto espressamente garantito. In passato le minoranze erano gravementelimitate mentre per la chiesa non era prevista alcuna limitazione. #on lentrata in vigore della costituzione, le pronuncedella corte cost. hanno per= assicurato alle minoranze religiose la libert! di aprire edifici di culto e di riunirsi e hadichiarato illegittime le norme che sanciscono lobbligo di approvazione della nomina del ministro di culto.

    In definitiva per quanto riguarda lesercizio del culto vengono in luce > articoli"- art. 67divieto di controllo preventivo sul culto esercitato- art. 6Fdispone una forma attenuata di controllo quale il preavviso per cui ad es. le autorit! possono

    vietare riunioni solo J comprovati motivi di sicurezza e incolumit! pubblica.

    Capitolo 4 &LI ENTI ECCLESIASTICI E IL DIVIETO DI DISCRIMINA'IONI (ART)$5+:Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa dispeciali limitazioni legislative, n di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacit giuridica e ogni forma diattivit.Il costituente ha voluto impedire per il futuro ladozione di speciali discipline a sfavore di particolari confessioni e ilritorno a forme di ingrenza e ad istituti propri del giurisdizionalismo. )cfr.Laccumulo di beni non impedito masecondo norme che riguardano tutti gli enti e non solo ecclesiastici" la personalit! giuridica dellente eccl. pu= esserecolpita da misure anche degli altri enti ma non solo perchB ecclesiastica*.

    Lart. >? presenta un fine promozionale e perequativo, impone infatti al legislatore il divieto di discriminare questi entirispetto agli altri enti di diritto comune. 1uesto articolo va a completamento)cd. norma di chiusura*della tutelacostituzionale del fenomeno religioso che potrebbe non risultare protetto dallinterpretazione restrittiva degli art.E-F-8-67. In base allart.>? illegittima ogni discriminazione degli enti religiosi sia rispetto agli enti di diritto comune cheallinterno della medesima categoria, ne consegue che norme pi o meno favorevoli sono illegittime. (uttavia se lenorme risultano pi favorevoli per lintera categoria non sono considerate illegittime.I S$'((I D'S(I%A(AILa norma tutela pi ampiamente tutti i nuovi gruppi che non rientrino nellambito di applicazione degli articoli F-8 cost.in quanto non organizzati o non collegati a confessioni quindi favorisce il pluralismo aperto. I soggetti destinatari dellasua tutela sono le associazioni e le istituzioni aventi carattere ecclesiastico e fine di religione o culto, garantisce anchele societ! non istituzionalizzate. Inoltre il predicato :ecclesiastico; non equivale a cattolico ma a ente esponenziale diuna chiesa cristiana.'mergono quindi due profili dellecclesiasticit!"

    - soggettivo" connesso alla natura del soggetto )ente confessionale*- oggettivo" connesso allattivit! svolta )culto o religione*LA55I%IS(A3I$%' D'LI '%(I '##L'SIAS(I#ILa garanzia costituzionale rileva anche sotto il profilo amministrativo, stata infatti abrogata con efficacia retroattivaogni norma che prescriveva unautorizzazione governativa per acquistare e alienare immobili da parte di personegiuridiche,associazioni e fondazioni.#on lAccordo 6789 cessa il controllo governativo sugli atti eccedenti lordinaria amministrazione per gli enti della#hiesa cattolica che ricevevano il supplemento di congrua dallo Stato )diocesi e parrocchie*. Dalla nuova normapattizia si ricava che la gestione degli enti collegati alle confessioni religiose si svolge sotto il diretto controllo deicompetenti organi delle stesse senza ingerenza dello stato. In questo modo si acuisce la discriminazione attuata dallalegge sui culti ammessi con le norme che prevedono la soggezione degli istituti dei culti diversi dalla religione cattolicaalla vigilanza e alla tutela governativa )possibilit! di ordinare visite e ispezioni, nomina di commissari governativi*.La #orte cost. non ha potuto pronunciarsi a riguardo avendo dichiarato inammissibile la questione di legittimit!

    costituzionale delle disposizioni suddette per difetto di motivazione. esta il fatto che il mancato riscontro nelle normedi diritto comune di dette disposizioni le pone in contrasto con lart.>?, presidio costituzionale delluguaglianza tra leconfessioni.LA #AA#I(! #$%(I2+(I4A1uanto allapplicazione di speciali gravami fiscali, lart.>? applicazione al caso particolare dellart.E )(utti sono

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    tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacit! contributiva. Il sistema tributario informato acriteri di progressivit!*" la norma consente allo stato di introdurre sgravi fiscali a favore delle associazioni e istituzionireligiose limitatamente alle attivit! concernenti la finalit! di religione e di culto in considerazione della valenzapromozionale della personalit! umana e del progresso spirituale della societ! ma vieta di gravare gli enti con onerifiscali discriminatori anche se il ricavato fosse poi impiegato per finanziare finalit! confessionali. I soggetti garantitidallart.>? sono comunque sottoposti alla piena potest! tributaria dello stato che per= non pu= intraprendere azioniperequative fra gli enti.LI '%(I '##L'SIAS(I#I DI DII(($ #$5+%'Il divieto di discriminazione degli enti religiosi garantisce il riconoscimento della personalit! giuridica in forza delle

    norme di diritto comune agli enti delle confessioni privi dei requisiti per ottenere il riconoscimento ai sensi dellalegislazione di derivazione pattizia. li enti che non hanno le caratteristiche per essere riconosciuti dalle normepatrizie sono tutelati dal diritto comune e hanno la possibilit! di agire allinterno dellordinamento italiano come entinon riconosciuti.

    Capitolo 6 LI/ERTA0 DI %ENSIERO7 DI COSCIEN'A E DI RELI&IONELA #$%4'%3I$%' '+$'A D'I DII((I D'LL+$5$La tutela dei diritti delluomo oggi esercitata a livello internazionale. La consapevolezza che la tutela dei dirittipotesse ricevere effettiva e completa attuazione solo se realizzata sul piano del diritto internazionale ha portato allaredazione della Dichiarazione universale dei diritti delluomo nel 6798, atto ricco di valore simbolico per= sprovvisto divalore cogente. Il passaggio successivo rappresentato dalla sottoscrizione della convenzione europea dei dirittidelluomo a oma nel 67? occasione in cui viene istituito un apparato giurisdizionale che emana provvedimentiobbligatori e vincolanti per gli stati firmatari in grado di offrire una concreta tutela dei diritti garantiti.

    La #'D+ un trattato internazionale multilaterale sottoscritto da 9F stati. C strutturata in E titoli che enunciano"- titolo I" diritti, libert! e divieti per gli stati- titolo II" istituzione e organizzazione di organo istituzionale )#orte europea dei diritti delluomo*- titolo III" dettare disposizioni sullapplicabilit!Il problema del recepimento nellordinamento interno dei firmatari stato demandato ai singoli stati" lItalia lharatificata con la L.898

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    consenso informato garantito dalla #onvenzione di $viedo. La citata convenzione non ancora stata attuata nelnostro ordinamento, a ci= hanno per= supplito varie sentenze della giurisprudenza di #assazione )casi Kelb ed'nglaro*. Le citate sentenze hanno riaffermato il principio generale della libert! di cura del paziente precisando cheessa va intesa anche quale diritto assoluto di non curarsi, per altro verso hanno esteso il riconoscimento della libert!di coscienza del soggetto alle terapie cd. salvavita anche nel caso di persona in stato vegetativo permanente,sottolineando la distinzione di questa fattispecie da quelle affini ma non coincidenti di eutanasia in senso proprio, delsuicidio assistito o dellomicidio del consenziente. #ome tutti i diritti di libert! nella libert! di coscienza terapeuticasono compresenti due profili" luno positivo che si estrinseca nel compimento da parte del titolare di una determinatascelta, laltro negativo che si realizza nellopporsi a che altri interferiscano nelle proprie decisioni o addirittura le

    assumano in propria vece. Si tratta di una libert! dinamica azionabile in qualsiasi momento dellesistenza ) si pensialla possibilit! recentemente riconosciuta 0 caso 'nglaro 0 di ricostruire le volont! del malato in via presuntiva qualoraquesto si trovi in stato vegetativo permanente e del corrispettivo obbligo del suo tutore a ricercare il suo best interest*.Al rifiuto di un trattamento sanitario possono essere sottese anche motivazioni di carattere religioso )cfr. trasfusioni disangue ai testimoni di geova 0 nb" il dissenso manifestato da questi attraverso un cartellino con la dicitura no sangue stato ritenuto insufficiente e palesemente inidoneo per soddisfare i requisiti del rifiuto alla trasfusione*. Il rifiuto deverisultare da una dichiarazione articolata, puntuale ed espressa oppure proveniente da un rappresentante ad acta.DA()dichiarazioni anticipate di trattamento*" il carattere di attualit! del consenso e lesistenza di atti documentaliattraverso i quali risalire alla reale volont! del paziente introducono il tema delle DA( e dellefficacia giuridica daattribuire al documento che le contiene redatto ora per allora. In italia non esiste ancora una disciplina giuridica ariguardo. li ostacoli principali al riconoscimento di tali atti risiedono nella libera revocabilit! e nella non attualit! dellavolont! espressa dal soggetto. Lart. 7 della #onvenzione di $viedo sostiene che debbano essere tenuti inconsiderazione.

    $bbligatori 0 costituiscono una deroga al principio fondamentale di autodeterminazione terapeutica. Ladisciplina legislativa generale deve rispondere, per vincolo costituzionale )art.E>* a due condizioni essenziali" esserediretta alla tutela della salute del singolo da sottoporre al trattamento e congiuntamente a quella della collettivit! e deiterzi in genere/ non violare il limite inderogabile e assoluto della dignit! della persona umana. )cfr. legge sullevaccinazioni obbligatorie 0 i genitori che si oppongono incorrono in sanzioni pecuniarie. La condotta omissiva deigenitori deve concretarsi nella prospettazione di specifiche ragioni che nel singolo caso rendono la vaccinazionepericolosa 0 cfr. diritti fondamentali del minore alla salute e allistruzione investiti*.(A((A5'%(I SA%I(AI ' $2I'3I$%I DI #$S#I'%3A #$DI&I#A('Le disposizioni che riconoscono il diritto allobiezione di coscienza individuano i soggetti interessati nel personalesanitario e in coloro che esercitano attivit! ausiliarie. La modalit! di esercizio semplice" una dichiarazione preventivaal mendico provinciale e, per il personale ospedaliero al direttore sanitario, produrr! leffetto di esonerare lobiettoredal compimento delle procedure e delle attivit! specificamente e necessariamente dirette a determinare per es.linterruzione di gravidanza o la procreazione medicalmente assistita ma non dallassistenza antecedente e

    successiva. Lobiezione pu= sempre essere revocata.Ha dato luogo a una questione di legittimit! costituzionale il mancato riconoscimento del diritto di obiezione al giudicetutelare la cui autorizzazione richiesta per procedere allintervento abortivo di una minorenne nei primi 7? giorni digestazione quando sussistano seri motivi che impediscano la consultazione di coloro che esercitano la potest!genitoriale. Il conflitto devessere risolto privilegiando lesercizio della funzione giurisdizionale in considerazione delladoverosit! delladempimento del munus pubblico sancita dallart.9 cost. Infine la commercializzazione della cd. pilloladel giorno dopo )%orlevo* nel >???, ha sollevato la questione relativa alla possibilit! per il medico o il farmacista dicompiere obiezione di coscienza. Si per= ritenuto che non ci si trovi di fronte ad un farmaco abortivo bensMcontraccettivo di emergenza in quanto agisce in una fase anteriore impedendo limpianto dellovulo o bloccandolovulazione stante la definizione legislativa data nel 67F8 di interruzione di gravidanza quale evento che interviene inuna fase successiva allannidamento dellovulo.

    Capitolo . IL LAVORO SU/ORDINATO

    IL 1+AD$ #$S(I(+3I$%AL'Lart. 67)libert! religiosa* e lart. E )uguaglianza senza distinzione di religione* in materia di rapporto di lavorosubordinato coinvolgono delicati equilibri tra principi costituzionali.In particolare rilevano"

    - la tutela della libert! del lavoratore )art.>* e uguaglianza allinterno della comunit! lavorativa- la tutela delliniziativa economica privata )art.96* che assicura la libert! di regolare gli interessi dei singoli

    attraverso gli strumenti del diritto privato.La prima attuazione organica delle garanzie costituzionali stata offerta dallo statuto dei lavoratori )L.E??

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    - Discriminazione indirettacomportamenti apparentemente neutri ma che in realt! mettono in svantaggio idipendenti o gli aspiranti che professino una determinata religione o ideologia.Lart.99 dlgs >8@9 ore consecutive, di solito in coincidenza con la domenica.1uesto principio comunque derogabile tramite luso della contrattazione collettiva.Lart.@ dellAccordo del 6789 ha sancito quali giorni festivi le domeniche oltre a prevedere altre F festivit! religiosedeterminate dintesa tra le parti. Il diritto garantito nel quadro della flessibilit! del lavoro, lazienda pu= quindiadattare le prestazioni dei dipendenti alle diverse e mutevoli esigenze del servizio svolto. I funzionari e i diplomatici direligione ebraica e islamica hanno il diritto di fruire a richiesta di un giorno di riposo settimanale diverso dalladomenica.L' $A%I33A3I$%I DI ('%D'%3A

    Il discorso in questo caso diverso poichB lattivit! lavorativa svolta presso unorganizzazione di tendenza volta adesprimere un orientamento religioso o ideologico. In questo caso ladempimento pu= essere legato alladesione allatendenza. Se il datore svolge un lavoro senza fini di lucro non si applica la tutela sul licenziamento. Sono in questocaso ammissibili le indagini ma solo su argomenti connessi alla prestazione ed sancita lirrilevanza deicomportamenti eJtralavorativi del dipendente a meno che questi interferiscano con la prestazione lavorativa. Inparticolare nel caso in cui una determinata caratteristica sia requisito essenziale per lo svolgimento dellattivit! non siapplica il principio di non discriminazione.%on sono quindi considerate discriminazioni le differenze per"- professione di determinate religioni- praticate nellambito di enti religiosi- basate sulla professione di quella determinata religione o credenza la quale costituisca un requisito essenziale ai finidello svolgimento dellattivit! lavorativaD$#'%(I D'LL+%I4'SI(! #A(($LI#A D'L SA#$ #+$'

    Il rapporto di lavoro alle dipendenze delluniversit! #attolica ha natura di pubblico impiego e implica le garanziegenerali previste per tale categoria di dipendenti. (uttavia una specifica deroga al principio di non discriminazione costituita dal regime applicabile ai docenti in servizio presso luniversit! la cui nomina subordinata al gradimentosotto il profilo religioso dellautorit! ecclesiastica. La #orte #ost. ha respinto le censure di illegittimit! delladisposizione facendo discendere dal diritto di libert! religiosa di quanti hanno dato vita e concorrono alla vita dellascuola confessionale la prevalenza della libert! dellistituzione di avvalersi di docenti ispirati allo stesso credo sullalibert! dei docenti stessi i quali potrebbero sempre recedere dal rapporto qualora non condividessero pilorientamento dellistituzione. 1uesta posizione seguita dalla giurisprudenza amministrativa che in assenza delgradimento da parte dellautorit! ecclesiastica ritiene legittimo tanto il provvedimento di revoca della docenza quanto ilmancato conferimento dellincarico di insegnamento. In dottrina comunque non manca chi ha dubitato della legittimit!costituzionale della normativa.

    LI%S'%A5'%($ D'LLA 'LII$%' #A(($LI#A %'LL' S#+$L' +22LI#H' - cap.7

    L0inse8naento !ella reli8ioneLinsegnamento della religione nella scuola pubblica )I#* risente del mutare nel corso degli anni del modo diintendere i rapporti tra societ! civile e societ! religiosa. Si passati nal NIN sec dal prevedere lobbligatoriet! dellamateria salvo dispensa, ad un sistema che invece richiedeva unesplicita domanda di partecipazione allinsegnamentoda parte dei genitori, poi, nei primi anni del NN sec, con la riforma entile, il ritorno allI# obbligatoria salvoesenzione, limitatamente alla scuola primaria.#on il concordato del >7 si estese alla scuola media lobbligo e i genitori potevano ottenere la dispensa e questadisciplina non stata modificata dopo lentrata in vigore della #ostituzione. Larr.7 dellaccordo del 6789 ho reiteratolimpegno dello Stato di assicurare lI# nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. %el rispetto della libert! dicoscienza degli studenti e della responsabilit! educativa dei genitori, la norma garantisce il diritto di scegliere seavvalersi o no dellinsegnamento in parola" la scelta espressa allatto delliscrizione dai genitori degli alunni. listudenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado la esprimono invece di persona, anche se minorenni, incoerenza con il dovere imposto ai genitori di adeguare leducazione dei figli alle capacit!, alle inclinazioni naturali e

    alle aspirazioni di questi ultimi )art.69F c.c.*.La scelta non pu= dar luogo ad alcun tipo di discriminazione.L insegnamento deve essere conforme alla dottrina della #hiesa )valutazione riservata in via esclusiva alla #ei*, edeve essere svolto con unesposizione del patrimonio dogmatico senza assumere i caratteri del proselitismo o dellacatechesi confessionale/ i libri di testo )tra i quali non rientra la 2ibbia in senso stretto* devono essere provvisti del

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    nulla osta della #ei.I pro9lei posti !alla !isciplina !i !eri:a"ione patti"iaendere effettivo il diritto di non avvalersi dellI# comporta la necessit! di preservare gli altri insegnamenti da formedi religiosit! latente o diffusa, lo Stato ha pertanto lobbligo di sviluppare listruzione pubblica in modo obiettivo epluralista. Al contempo occorre che essa non sia impartita secondo orari che abbiano effetti discriminanti per gli alunniche non se ne avvalgono" la collocazione dellI# nellorario scolastico non riduce gli spazi riservati alle materiecurricolari, nB viola il principio delluguale tempo scuola/ al fine di garantire un monte ore uguale per tutti gli alunnierano stati introdotti obblighi didattici alternativi, oggetto di un serrato dibattito giurisprudenziale.Il ministero dellistruzione ha previsto ls possibilit! di scelta tra frequentare attivit! didattiche alternative didattiche e

    formative, o di svolgere attivit! di studio o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, ovvero di nonfare alcunchB, si genera cosi uno stato di :non obbligo;. +nulteriore pronuncia della #orte cost. ha previsto anche lapossibilit! di allontanarsi dalledificio scolastico, restando tuttavia fermo il dovere dei genitori di fornire :puntualiindicazioni per iscritto in ordine alle modalit! di uscita; e di controfirmare le scelte espresse da studenti minorennnionde assicurare la sostituzione della vigilanza ed il venir meno delle connesse responsabilit!.La curricolarit2 !ell0inse8naentoLI# una materia curricolare, cio i suoi programmi per ciascun grado di insegnamento sono puntualmente stabiliticon decreto del d , su proposta del 5inistro dellIstruzione previa intesa con la #ei. I docenti devono pertantoattenersi ai programmi e agli obiettivi di insegnamento cosM specificatamente prefissati, al contrario di quanto accadeper gli insegnamenti non curriculari che non comportano tale impegno e organicit! didattica di corso. LI# pu=dunque definirsi un insegnamento soggettivamente obbligatorio/ il giudizio tuttavia espresso su un foglio separatodalla pagella.I docenti partecipano comunque a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

    &li inse8nanti !i reli8ioneLI# nelle scuole di primo e secondo grado pu= essere affidato solo a chi sia in possesso di uno dei titoli diqualificazione professionale rilasciati dallautorit! ecclesiastica, una certificazione di idoneit! rilasciata dellordinariodiocesano e da esso no revocata che attesti che il soggetto :eccellente per retta dottrina, per testimonianza di vitacristiana e per abilit! pedagogica;. Lidoneit! assurge a requisito necessario con effetto permanente salvo che nesopraggiunga la revoca, questa disciplina solleva il problema del contrasto con la regola dellassoluta irrilevanza dellecredenze religiose nel rapporto di pubblico impiego, che non pu= essere equiparato al rapporto di lavoro nelle org. ditendenza, specie se si considera che il diritto amministrativo canonico non pu= dirsi informato al rispettodellimparzialit!. Analoghe considerazioni possono farsi in merito alla revoca" il ritiro del nulla opsta da partedellordinario diocesano determina, per giurisprudenza consolidata, la cessazione automatica dellincarico, e quindi ladecadenza del rapporto di pubblico impiego, senza che vi sia necessit! da parte dellautorit! ecclesiastica di fornireuna motivazione e senza che leventuale motivazione possa essere censurata dal giudice statuale. er questi aspetti,lefficacia automatica del provvedimento prospetta il contrasto della norma pattiza con il principio supremo che

    riconosce il diritto alla tutela giurisdizionale, pertanto la #orte di cass. ha prospettato uno spazio di tutelabilit! dellaposizione del docente solo in presenza di condotte che ledano valori e principi costituzionali . &ino allentrata in vigoredella l.n.68@??E accedevano allincarico non per concorso ma a seguito della nomina da parte dellautorit!scolastica di concerto con lordinario diocesano, linsegnamento era quindi affidato per :incarichi annuali; che siintendevano automaticamente confermati alla scadenza di ciascun anno in permanenza delle condizioni e dei requisitiprescritti, senza alcun inserimento dei docenti nellorganico" il conferimento dellincarico si inquadrava nel sistemadelle assunzioni a tempo determinato, mentre lo stato di precariet! era giustificato dalla peculiarit! della materiainsegnata. La l.n.68@??E ha modificato la disciplina ed ha istituito due distinti ruoli regionali del personale docente,ciascuno articolato per ambiti territoriali corrispondenti alla diocesi" un ruolo riservato ai docenti della scuoladellinfanzia e primaria e laltro quelli della scuola secondaria. er laccesso si richiede il superamento di specificiconcorsi a base regionale, il riconoscimento dellidoneit! spetta in esclusiva alla #hiesa. Lelenco di coloro che hannosuperato il concorso inviato in copia allordinario diocesano competente per territorio. Lassunzione con contratto dilavoro a tempo indeterminato disposta dallo stesso dirigente regionale, dintesa con lordinario diocesano e ai

    docenti di ruolo vengono applicate le disposizioni vigenti in materia di mobilit! professionale, mentre per quellaterritoriale necessario il riconoscimento dellidoneit! rilasciato dallordinario competente per territorio e allintesa conquestultimo.L0inse8naento reli8ioso e le con;essioni !i:erse !alla cattolica%ella legislazione sui :culti ammessi; lo sazio lasciato alle confessioni diverse dalla cattolica assai ridotto" tuttaviaquando il numero degli scolari lo giustifichi e quando no possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professantiun culto diverso possono ottenere che sia messo a disposizione qualche locale scolastico per linsegnamentoreligioso dei loro figli. In caso di diniego della competente autorit! scolastica la decisione rimessa, di concerto, al5inistero dellistruzione e a quello dellinterno. Le confessioni munite di intesa hanno ottenuto dallo Stato di potererispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie, o dagli organi scolastici, in ordine allostudio della religione, senza oneri finanziari aggiuntivi per le amministrazioni scolastiche interessate.

    LASSIS('%3A SII(+AL' %'LL' #$5+%I(A S'AA(' - cap.6?

    L0assisten"a spirituale nelle For"e ArateLappartenenza di un individuo ad una comunit! separata )forze armate, polizia di stato, servizi assimilati*, lapermanenza in un istituto di detenzione e di pena, ovvero la degenza in ospedale comporta per necessit! dellerestrizioni della libert! personali che non possono, tuttavia, incidere incondizionatamente sullesercizio dei dirittifondamentali della persona e, tra di essi, della libert! religiosa. In generale, per ragioni organizzative connesse a

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    oggettive situazioni di fatto )consistenza numerica degli appartenenti ad una confessione* o di diritto )riconoscimentoo no di una confessione o i suoi ministri*, lassistenza prestata con modalit! diverse a seconda che si tratti di farfronte alle esigenze di un numero indeterminato di persone, di piccoli gruppi o di singoli individui" ci= comporta chelassistenza generalizzata compiutamente organizzata per i soli appartenenti alla #hiesa cattolica. %ellambito delleforze armate la legge d! vita ad un intervento promozionale, configurando lassistenza religiosa come un vero eproprio servizio pubblico . 1uesto svolto dai cappellani militari" costoro, pur essendo designati dallautorit!ecclesiastica, fanno parte delle forze armate. La direzione del servizio compete all$rdinario militare per lItalia,rivestito di dignit! arcivescovile e assimilato al grado di generale di corpo darmata.%ellassumere servizio i cappellani prestano giuramento con la formula prevista per gli ufficiali delle forze armate,

    tuttavia la disciplina normativa non sembra del tutto conforme al dettato costituzionale/ invero unintegrazione deisacerdoti cattolici cosM marcata dal punto di vista economico, gerarchico e disciplinare non appare coerente con ilprincipio della laicit! dello Stato n sotto il profilo della disparit! di trattamento tra la #hiesa cattolica e le altreconfessioni, n sotto quello della distinzione degli ordini tra lo Stato e la #hiesa, quanto alla funzione spirituale affidataa pubblici impiegati.I militari di una confessione diversa dalla cattolica possono esercitarne il culto e ricevere lassistenza dei loro ministricompatibilmente con le esigenze di servizio e con le modalit! stabilite dal regolamento di disciplina che detta le normedi attuazione. Inoltre essi hanno il diritto partecipare alle attivit! religiose che si svolgono nelle localit! dove risiedonoper ragioni di servizio, di usufruire del servizi dei ministri di culto in locali messi a disposiizone del comando militare, diottenere il permesso di frequentare il luogo di culto pi vicino.+n analogo servizio dassistenza organizzato per la olizia di Stato ,che non fa parte delle forze armate.L0assisten"a spirituale ne8li istituti !i !eten"ione e !i penaIl trattamento penitenziario dei condannati e degli internati finalizzato a promuovere una modificazione delle

    condizioni e degli atteggiamenti personali, nonch delle relazioni familiari e sociali del detenuto che sono di ostacolo auna loro costruttiva partecipazione sociale. (ra i fattori di trattamento si inserisce anche la religione e dunque ilservizio di assistenza spirituale apprestato per lappagamento degli interessi ad essa collegati con disciplinaunilaterale.(utti i detenuti hanno quindi la libert! di professare la proprio fede religiosa, di istruirsi in essa e praticarne il culto,purchB i riti a cui partecipano non siano contrari alla legge e siano compatibili con lordine e la sicurezza dellistituto egli consentito esporre nella propria stanza immagini e simboli.Solo per i detenuti di religione cattolica la celebrazione dei riti assicurata a prescindere dalleffettiva richiesta" a talfine ogni struttura dotata di una o pi cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto,listruzione e lassistenza spirituale sono assicurate da uno o pi cappellani stabilmente inseriti nel personale dellastruttura penitenziaria. 1uesti sono incaricati con decreto del 5inistero della giustizia come impiegati pubblici non diruolo, stato infatti affermato che egli svolge un ruolo funzionale allinteresse pubblico perseguito dallo Stato neltrattamento delle persone condannate o internate. Anche gli appartenenti ad una religione diversa hanno diritto di

    ricevere listruzione religiosa e lassistenza spirituale purchB :i ministri di culto indicati dal O5inistro dellinterno; e dipraticare il culto in locali idonei messi a disposizione dallistituto anche in assenza dei ministri di culto.La partecipazione alle funzione religiose garantita anche ai condannati allergastolo in isolamento diurno.L0assisten"a spirituale ne8li ospe!ali e nelle case !i curaIl paziente ha diritto di essere assistito e curato nel rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche, pertantolAzienda sanitaria locale provvede alla regolamentazione del servizio dintesa con le competenti autorit!ecclesiastiche che, per la #hiesa cattolica, sono individuate negli ordinari diocesani/ lintesa prevista anche con altriculti ed ha natura meramente amministrativa. I cappelani ospedalieri svolgono il loro servizio in modo che qualsiasicerimonia o manifestazione sia coordinata con i servizi ospedalieri, sono legati alla struttura ospedaliera da unrapporto di pubblico impiego sottoposto allintera disciplina del comparto e il personale ospedaliero tenuto atrasmettere le richieste di assistenza di infermi di qualunque religione alla direzione sanitaria, che provvede poi areperire i ministri di culto secondo le richieste. Lonere economico dunque a carico del servizio ospedaliero e lamateria disciplinata dalle fonti normative regionali.

    L0assisten"a spirituale nei centri !i acco8lien"a per ii8rati(ra i centri di accoglienza si distinguono" i centri di primo soccorso ed assistenza, localizzati in prossimit! dei luoghi disbarco/ i centri di accoglienza, per il tempo necessario a stabilirne lidentit! e la legittima permanenza sul territorionazionale o per disporne lallontanamento/ i centri daccoglienza per i richiedenti asilo ed infine i centri diidentificazione ed espulsione. (utti i centri sono gestiti dalle prefetture per il tramite di convenzioni con gli enti,associazioni o cooperative aggiudicatarie di appalti stipulati sulla base di uno schema generale approvato con decretoministeriale" nellelencare i servizi di assistenza alla persona prevedono anche lorganizzazione di attivit! dedicateallespletamento delle funzioni religiose. Lassistenza religiosa non quindi curata dallo Stato, che si limita acommissionare agli appaltanti lo svolgimento di tale funzione.

    LA FAMI&LIA - cap)11La li9ert2 reli8iosa nei rapporti tra i coniu8iL.n.66

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    libert! di un coniuge sarebbero illeciti e quindi nulli. La scelta religiosa non pu= essere oggetto di apprezzamento daparte del giudice nB motivo di addebito della separazione personale, lo stesso vale per il mutamento di fede religiosa.La li9ert2 reli8iosa nei rapporti tra 8enitori e ;i8liLart.E? #ost dispone che : dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dalmatrimonio;. I genitori hanno il diritto-dovere, da esercitarsi su un piano di parit!, di impartire ai figli leducazionereligiosa che ritengono pi opportuna, sia essa di segno positivo che negativo. Lobbligo a tenere contodellinclinazione e delle aspirazioni dei figli in questa delicata materia dovrebbe essere adempiuto con particolarecura, poichB si ritiene che il figlio gi! prima della maggior et! acquisisca una parziale facolt! di esercizio della sualibert! religiosa, variabile da soggetto in ragione del concreto sviluppo della sua capacit!. In caso di grave disaccordo

    in materia, ciascuno dei genitori potr! adire al (ribunale dei minori che, sentiti i genitori ed il figlio suggerisce ledeterminazioni che ritiene pi utili nellinteresse del figlio e dellunit! familiare o, se il contrasto non si risolve, attribuiceil potere di decisione a quello dei gei genitori che, nel singolo caso, ritiene pi idoneo a curare linteresse del figlio. Ilricorso al giudice previsto anche in corso di separazione dei coniugi ed in relazione alle decisioni di maggiorinteresse, il criterio di perseguire il preminente interesse del figlio stato fino ad ora adottato nelle scelta del coniugeaffidatario in caso di separazione e divorzio.

    IL MATRIMONIO CELE/RATO DAVANTI AI MINISTRI DEL CULTO - cap)1$Il atrionio 7 ela l.n.6677 sui culti ammessi segnarono la fine di questo sistema unitario, ed alla regola della obbligatoriet! delmatrimonio civile si sostituM quella della pluralit! delle forme di celebrazione offerte alla libera scelta dei nubenti, cuiconseguono medesimi effetti civili.%asce il cosiddetto :matrimonio concordatario; detto anche :matrimonio canonico trascritto;. Il matrimonio celebratosecondo le regole del d. canonico produceva dal giorno della celebrazione gli stessi effetti di quello civile dopo chefosse stato trascritto nei registri dello stato civile per impulso del parroco, senza cio che le parti dovesserointervenire. Il c.c. del 679> al titolo 4I del primo libro disciplina il matrimonio, ed in particolare il capo II si occupa delmatrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e di quello celebrato davanti a ministri dei culti ammessinello Stato.L0e:olu"ione !el sistea sino all0Accor!o !el 13.

    Lentrata in vigore della #ost. in un primo momento non produce alcuna conseguenza sul sistema ora delineato. Inaltre parole il matrimonio valido per la #hiesa lo anche per lo Stato, ed il matrimonio nullo o sciolta per la prima nullo o sciolto anche per il secondo. La prima vera incrinatura si ebbe con la l.n.878

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    Le opposi"ioni al atrionioIl nuovo ordinamento dello stato civile, approvato con d.p.r. n.E7@??? ha regolamentato eJ novo la procedura diopposizione al matrimonio" latto di opposizione devessere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogodove stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per unadata compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso. Il tribunale, sentite le parti decide condecreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dalleventuale reclamo. %on previsto un termine,lopposizione pu= essere presentata anche se trascorso il termine dellaffissione della pubblicazione.Le persone legittimate sono"-i genitori e in mancanza di loro gli ascendenti ed i collaterali entro il terzo grado

    -tutore o curatore-coniuge della persona che vuole contrarre matrimonio-parenti del precedente marito se il precedente matrimonio fu sciolto mentre se decretato nullo, colui col quale ilmatrimonio era stato contratto e i parenti di questo-il pubblico ministero se sa che vi osta un impedimento o se gli consta linfermit! di mente di uno degli sposiIn caso di notifica dellopposizione lufficiale deve sospendere il rilascio del nulla osta oppure, se si gi! celebrato ilrito religioso senza la previa pubblicazione, deve sospendere il corso della trascrizione, in attesa della pronuncia delgiudice.&li a!epienti e le ;un"ioni !el inistro !i cultoIl parroco o un suo delegato, subito dopo la celebrazione, spiega ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dandolettura degli artt. del c.c. riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi )art.69E, 699, 69F*, e redige latto di matrimonio induplice originale , in esso potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile, adesempio quelle relative al regime patrimoniale della famiglia )es. separazione dei beni o costituzione di un fondo

    patrimoniale* o eventuale riconoscimento di figli naturali.Il ministro assume il compito di pubblico ufficiale che certifica latto pubblico del matrimonio. %el caso di mancatalettura degli articoli ma di corretta procedura di pubblicazione e redazione dellatto, il matrimonio comunque valido.La trascri"ione tepesti:aSubito dopo la celebrazione e comunque entro i giorni il parroco del luogo trasmette allufficiale di stato civile ilsecondo originale, richiedendone per iscritto la trascrizione, detta tempestiva entro >9 ore dal ricevimento dellarichiesta. li incombenti del parroco costituiscono un atto giuridicamente rilevante, inquadrato dalla dottrina nelgenere delle notificazioni. Latto di matrimonio non trasmesso dal parroco pu= essere sostituito da una sentenza ditribunale che, accertata la valida celebrazione di un matrimonio canonico destinato a conseguire efficacia civile,consentir! di procedere alla trascrizione del matrimonio.La trascrizione atto di accertamento costitutivo dellesistenza in sede civile del matrimonio canonico, tuttavia questoassume efficacia civile eJ tunc cio dal momento della celebrazione e non eJ nunc.&li ipe!ienti alla trascri"ione

    La legge sul matrimonio prevedeva solo tre casi di intrascrivibilit!"- precedente vincolo civilmente valido di una delle parti con un terzo- precedente vincolo civilmente valido delle parti- interdizione per infermit! di una delle parti con sentenza passata in giudicato

    LAccordo dell89 ho recepito nuovi requisiti introdotti dalla #orte cost. comprendendo lesigenza di uniformit! perraggiungere lo status di coniugato, ed ha previsto che la trascrizione non possa avere luogo in presenza di unimpedimento inderogabile per la legge.%uove ipotesi di intrascrivibilit!"

    - matrimonio contratto tra minori anche se cittadini stranieri, che no abbiano lautorizzarione del tribunaleconcessa per gravi motivi a chi abbia compiuto almeno 6@ anni- matrimonio contratto da interdetto per infermit! di mente produce i suoi effetti dalla pubblicazione della

    sentenza- matrimonio contratto nonostante lesistenza di un vincolo tra le parti valido agli effetti civili

    -matrimonio contratto da persone una delle quali stata condannata per omicidio consumato o tentato su

    coniuge dellaltro- matrimonio contratto da affini in linea retto- matrimonio contratto tra persone legate da vincoli di parentela, affinit! in linea collaterale, adozione e

    affiliazioneLe ;ore speciali !i cele9ra"ioni%on pu= essere trascritto il matrimonio canonico celebrato in una delle forme speciali previste dal diritto della #hiesama non contemplate dallAccordo dell89. La prima quella del matrimonio tenuto segreto e celebrato di fronte alministro di culto e ai due testimoni. In questi casi la volont! delle parti assolutamente dicotomia rispetto alleesigenze di pubblicit! e certezza imposte dallordinamento statuale per il riconoscimento degli effetti civili delmatrimionio. Inoltre non pu= essere trascritto neppure il matrimonio celebrato avanti ai soli testimoni" il ministro diculto ha infatti inderogabili compiti di certificazione.Il atrionio contratto al !i ;uori !el territorio na"ionale

    Il carattere essenziale del collegamento tra tra parroci ed ufficiali dello stato civile fa ritenere che le autorit!diplomatiche italiane )sebbene abbiano la facolt! di celebrare i matrimonio civile tra cittadini italiani allestero*, nonpossano sostituirsi al parroco per trasmettere allufficiale gli atti al fine di trascrizione" mancherebbe il presupposto delcollegamento territoriale che caratterizza il nesso funzionale tra parrocchia e comune.Il matrimonio canonico celebrato da cittadini italiani allestero , laddove la legge del luogo attribuisca effetti civili ai

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    matrimoni celebrati in forma religiosa invece efficace anche per lordinamento italiano, se sussistono i requisiti sullostato e la capacit! previsti dal nostro ordinamento. Lefficacia non per= riconducibile alla disciplina concordataria" sitratta di matrimonio civile celebrato allestero. er quanto riguarda lo straniero che voglia sposarsi in Italia, egli devepresentare allufficiale di stato civile una dichiarazione del proprio aese dellautorit! competente, dal quale risulti chenulla osta al matrimonio. (uttavia ritenuto contrario allordine interno vincolare le parti alla presentazione di tale nullaosta quando esso non sia rilasciato per motivi discriminatori o con effetti limitativi della libert! religiosa.La trascri"ione tar!i:a(rascorso il termine di giorni dalla celebrazione potr! avere luogo la trascrizione tardiva" venuto meno quellaconcentrazione temporale delle fasi che fonda il sistema della presunzione di volont! in merito al riconoscimento degli

    effetti civili al matrimonio confessionale.rimeggia tra le condizioni sempre il riconoscimento delle volont!" nel sistema previgente la richiesta poteva provenireda chiunque v i avesse interesse, poteva essere implicita non abbisognando di una forma particolare, e nonrichiedeva una comune volont! degli sposi ulteriore e distinta da quella che ha sorretto la celebrazione delmatrimonio. #on lAccordo del 6789 si stabilito che solo le parti possono chiedere che la trascrizione sia effettuatatardivamente e il consenso pu= essere espresso o tacito ma non presunto. er tutto il periodo che intercorre tra lacelebrazione e la richiesta di trascrizione tardiva, le parti devono avere conservato ininterrottamente lo stato libero.La ric>iesta !i trascri"ione !opo la orte !i uno !ei coniu8iLa morte di uno dei coniugi impedisce il formarsi della volont! comune ed attuale degli effetti civili del matrimonio. Alloscopo sono inefficaci le dichiarazioni rese al momento della celebrazione a favore di una futura trascrizione. La mortedi uno dei due avvenuta dopo linoltro della domanda congiunta allufficiale, oppure dopo che lufficiale statoinformato della mancata opposizione del coniuge che ha avuto conoscenza della richiesta fatta dallaltro, non ostativa al riconoscimento agli effetti civili del matrimonio. Se la mancata opposizione riconducibile al decesso la

    trascrizione non pu= essere effettuata. pertanto la trascrizione tardiva deve considerarsi inammissibile qualoraallufficiale non sia fornita prova sicura della specifica volont! del coniuge di ottenere la trascrizione.Inoltre la dichiarazione contenuta negli atti di ultima volont! di acconsentire alla trascrizione del matrimonio daeffettuarsi dopo la morte un atto unilaterale che esclude la sussistenza dei requisiti della conoscenza e della nonopposizione.La tutela !ei !iritti le8ittiaente ac?uisiti !a ter"i5algrado lefficacia retroattiva della trascrizione tardiva, dispone che sia effettuata senza pregiudizio senzapregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti da terzi. La ratio della norma risiede nel principio della certezza deglistatus e delle forme di pubblicit! che li assistono ai fini della opponibilit! ai terzi. (ra questi sono compresi gli eredi delconiuge defunto" i loro diritti non sono pregiudicati dalla trascrizione tardiva avvenuta dopo la morte del de cuius.IL MATRIMONIO CELE/RATO DAVANTI AI MINISTRI DELLE CONFESSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA -cap)1*

    I %rincipiDopo labbandono del sistema del matrimonio civile obbligatorio, stata prevista anche per gli appartenenti alleconfessioni religiose di minoranza che il matrimonio celebrato davanti al ministro di culto producesse gli stessi effettidel matrimonio celebrato davanti allufficiale dello stato civile. Diversamente dal matrimonio canonico, questomatrimonio regolato dalle norme confessionali soltanto con riguardo al rito di celebrazione e la disciplina sostanzialee processuale resta affidata esclusivamente al diritto dello Stato ed alla sua giurisdizione. Si tratta quindi di unmatrimonio civile la cui forma di celebrazione, ed essa soltanto, delegata al rito delle confessioni di minoranza.Lanzidetta disciplina non si applica alle confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo stato eJ art. 8.E#ost.Il re8ie !ella le88e sui culti aessiI matrimoni celebrati secondo i riti propri delle confessioni diverse dalla cattolica possono acquisire effetti civili solo seil ministro di culto stato approvato dal 5inistero dellinterno/ in mancanza dellapprovazione il matrimonio statoritenuto nullo. Le parti nel richiedere la pubblicazione allufficiale, devono dichiarare che intendono celebrare il rito

    davanti al ministro di un culto ammesso, e ottenere unautorizzazione scritta che riporta il nome del ministro e la datadi approvazione della nomina.Se dopo il rilascio dellautorizzazione notificata unopposizione alla celebrazione, lufficiale ne deve dare immediatanotizia al ministro autorizzato, e se il matrimonio celebrato ugualmente ne sospende la trascrizione fino a che nonsia definito il procedimento di opposizione. %ella celebrazione del matrimonio il ministro di culto agisce come pubblicoufficiale, e deve considerarsi un atto pubblico latto di matrimonio/ non prevista la trascrizione tardiva. Le cause dinullit! sono quelle previste per il matrimonio civile dagli artt.66F ss. c.c., cui si aggiungono quelle legate allamancanza di approvazione del ministro di culto.Il re8ie !elle intese#on lintesa stipulata il >6 febbraio 6789, le chiese rappresentate dalla (avola valdese si sono sottratte allambito diapplicazione della legislazione sui culti ammessi. Lo stato riconosce ora gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondoquesto rito a condizione che latto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione alla casacomunale. ' inoltre previsto che la lettura degli artt. 69E,699, 69F spetti allufficiale di stato civile, enfatizzando cosM la

    separazione tra cerimonia religiosa e rito civile. Lufficiale dovr! accertare che nulla si oppone alla celebrazione, noessendo stata proposta opposizione al matrimonio e poi rilascer! il nulla osta in doppio originiale. li effetti civili siproducono retroattivamente dal momento della celebrazione anche se lufficiale dello stato civile procede in ritardo allatrascrizione. A differenza di quanto previsto nella disciplina del 67>7 non prevista lapprovazione governativa per lanomina del ministro assistente, nB la sua indicazione nominativa allatto della richiesta della pubblicazione, nB la

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    specifica autorizzazione da parte dellufficiale di stato civile.La disciplina concordata con la (avola valdese analoga alle discipline concordate con le altre confessioni diminoranza che hanno utilizzato lo strumento dellintesa )#hiese Avventiste, #hiese Luterane, #hiese delle ADI,#hiese 2attiste*. LPunica differenza consiste nella necessit! che i ministri di culto di queste altre confessioni debbanopossedere la cittadinanza italiana non prevista per i valdesi/ in mancanza di questo requisito il matrimonio deveconsiderarsi nullo, in quanto il ministro sarebbe sprovvisto dei poteri pubblicistici di certificazione e notificazione,necessari per porre in essere gli atti che consentono il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio.La le88e per la re8ola"ione !ei rapporti con l0Unione !elle Counit2 e9raic>e italianeLa l.n.6?6e nel Concor!atoIl concordato del 67>7 prevedeva che le sentenze di nullit! dei dei matrimoni canonici trascritti ed i provvedimenti discioglimento del matrimonio rato o non consumato, la cui pronuncia era riservata ai tribunali e ai dicasteriecclesiastici,, fossero resi esecutivi nellordinamento civile attraverso uno speciale procedimento di competenza dellacorte dappello. 1uestultimo aveva carattere di ufficiosit! ed era sostanzialmente automatico, assumendo cosM naturasostanziale di sentenza , sgombrando il campo ad ogni questione di legittimit! costituzionale delle norme/ in unsecondo tempo garantM alle parti il diritto di difesa, assicurandone la difesa tecnica.A partire dalla met! degli anniF? la Suprema #orte, al fine di dare contenuto sostanziale allattivit! giurisdizionaledella #orte dappello al diritto di difesa delle parti )art.>9 cost.*, stabilM che nel giudizio di delibazione si dovesseaccertare la non contrariet! della sentenza ecclesiastica con lordine pubblico italiano. La #orte definivaincidentalmente lordine pubblico come :le regole fondamentali poste dalla #ostituzione e dalle leggi a base degliistituti giuridici in cui si articola lordinamento;.I giudici dichiararono lillegittimit! costituzionale dellarticolo del #oncordato nella parte in cui prevede che la #ortedAppello potesse rendere esecutivi agli effetti civili i provvedimenti ecclesiastici di dispensa del matrimonio rato o nonconsumato e ordinarne lannotazione nei registri dello stato civile a margine dellatto di matrimonio, in quanto essisono il risultato di un procedimento amministrativo canonico che non garantisce alle parti un giudice e un giudizio.L0art).)$ !ell0Accor!o !el 13.Disciplina il riconoscimento agli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche ispirandosi al principio della distinzione degliordini civile e religioso, del rispetto dellordine pubblico dello Stato inteso come corollario del principio di sovranit!,

    della tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo. In questottica la nuova normativa improntata al recuperodgli spazi di sovranit! che lo stato aveva perso con il #oncordato.Lart. prevede che le sentenze di nullit! del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, sono, su domanda delleparti, o di una di esse, dichiareate efficaci nella epubblica italiana con sentenza della #orte di appello competentequando questa accerti" che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa/

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    che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici stat assicurato alle parti il diritto di agire in modo nondifforme ai principi dellordinamento che ricorrono altre condizioni richieste dalla legge.(uttavia non si pu= parlare di delibazione delle sentenze ecclesiastiche poich" nellordinamento non si espandono gli effetti propri della sentenza canonica la pronuncia del giudice civile costituisce il titolo del mutamento di status del coniuge non hanno effetto nellordinamento civile le pronunce accessorie alla dichiarazione di nullit! matrimonialeLimpulso di parte indispensabile per dare inizio al procedimento, trattandosi questo di un diritto personalissimo.I pro;ili processuali !el 8iu!i"io a:anti alla Corte !0AppelloLa nuova legge matrimoniale dellaccordo non ancora stata emanata, e le lacune sono state colmate da regolegenerali del processo e della prassi. La giurisprudenza costante nel ritenere che"se la delibazione richiesta"- da un coniuge si adotta il rito ordinario e la domanda va proposta con atto di citazione- da entrambi si adotta il rito camerale e la domanda con ricorsoLa domanda viene sottoscritta da procuratore legalmente esercente a pena di nullit! insanabile e proposta alla cortedappello nel comune della trascrizione, cio dove stato celebrato il matrimonio.#ontro la sentenza della corte dappello c solo il ricorso in cassazione..5) Accertaenti !ella corte !0appelloLa pronuncia di nullit! deve riguardare matrimonio canonico trascritto, cio conforme allart.8.6 dellAccordo.La nullit! del matrimonio canonico celebrato allestero e trascritto in Italia non pu= essere esecutiva egli effetti civilipoich il matrimonio non pu= essere stato accompagnato da formalit! dellart.8 dellAccordo.La corte deve accertare che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto diagire7 e 6>7bis c.c. LGapplicazione della disciplina del matrimonio putativo aquelli annullati dal giudice canonico sembrerebbe in contrasto con lGart.E cost, tuttavia, la questione risulta non fondataperch cG diversit! tra divorzio e nullit! e non necessario che la nullit! canonica abbia stesso trattamento della

    disciplina degli effetti civili.La corte di cassazione ha ritenuto che lGapplicazione dellGart.6>7 non sia limitata a provvedimenti provvisori ma chepu= rendere possibile lGassegnazione della casa familiare e allGaffidamento dei figli..$) La !ispensa !al atrionio rato e non consuato%on pi delibabile causa la dichiarata illegittimit! del concordato lateranense, infatti con lAccordo 6789" sonoefficaci solo le sentenze di nullit! mentre le altre sono rimesse alla giurisdizione statale.

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    articolazioni attraverso le quali si strutturano ed agiscono. 'siste quindi un nesso strumentale tra la effettiva libert!delle istituzioni ecclesiastiche e il possibile riconoscimento per gli enti ecclesiastici )o enti confessionali*.Il riconoscimento civile come ente ecclesiastico pu= essere conseguito in diversi modi"- per antico possesso di stato" allorchB lente riconosciuto da tempo immemorabile. Il ministro dellGinterno rilasciaattestato per iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le controversie sono competenze del giudiceamministrativo. 's. Santa Sede, #hiese cattedrali o tavola valdese- per legge" quando si tratti di enti che per il loro ruolo e la loro importanza rendono superfluo lordinario procedimentoamministrativo es. conferenza episcopale italiana- per decreto ministeriale sia con procedimento abbreviato nel caso di alcuni enti appartenenti alla #hiesa cattolica e

    degli enti valdesi>>

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    tranne nel caso in cui lattivit! commerciale sia individuabile in un autonomo centro dGimputazione.3*) Autonoia or8ani""ati:a e 8estionaleLGamministrazione dei beni soggetta a controllo previsto dal diritto canonico con rilevanza civile.1uestautonomia rafforzata dalla mancanza di controlli da parte dello Stato. La l.n.>>>

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    3.) Il sistea !i ;inan"iaenti !iretto (l0otto per ille+Lattuale disciplina prevede due distinti flussi di denaro destinati alla #hiesa cattolica )uno non bastava*, uno di naturapubblica ed uno di natura privata. Il primo comporta un effettivo trasferimento di fondi dallo Stato, e si pu= considerareuna vera e propria forma di finanziamento diretto" a decorrere dallanno 677? una quota pari allotto per mille )eccociqua* dellimposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, destinata, sullabase della scelta dei contribuenti, in parte allo Stato ed in parte alla gestione della #hiesa cattolica. La #ei ilsoggetto destinatario delle quote di competenza della #hiesa cattolica, utilizzate per esigenze di culto dellapopolazione )troppo*, per il sostentamento del clero )troppoU>* e per interventi caritativi a favore della collettivit!nazionale o di paesi del terzo mondo )troppoUE*. La #ei tenuta a trasmettere annualmente al 5inistero dellInterno

    un rendiconto riguardante leffettiva utilizzazione delle somme ricevute )troppo U9*, a pubblicarlo sul %otiziario della#ei, suo organo di stampa ufficiale. La ripartizione delle somme tra i possibili destinatari )Stato, #hiesa cattolica, altreconfessioni religiose con intesa* avviene in base alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annualedei redditi. La scelta del contribuente nominale in quanto non determina una contribuzione proporzionale al redditodi ciascuno. #on riferimento alle scelte inespresse, la destinazione delle quote si stabilisce in proporzione alle scelteespresse, con evidente vantaggio per la #hiesa cattolica. 1uesto sistema di finanziamento, introdotto per la #hiesacattolica, stato esteso alla quasi totalit! delle altre confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato, condifferenze che attengono principalmente agli scopi per i quali le somme ricevute possono essere utilizzate, e insecondo luogo alla decisione di partecipare o meno al riparto delle scelte non espresse.V La (avola 4aldese destina la quota dellotto per mille non a fini di culto nB per il sostentamento dei propri pastori, maper interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia, e partecipa allattribuzione della quota relativa allescelte non espresse/V Le #hiese cristiane avventiste del FT giorno destinano la propria quota di competenza ad interventi sociali,

    assistenziali, umanitari e culturali in Italia e allestero e partecipano al riparto delle scelte non espresse/V Le Assemblee di Dio in Italia destinano la propria quota per interventi sociali e umanitari e non partecipano al ripartodelle scelte non espresse/V L+nione delle #omunit! ebraiche utilizza le somme ricevute dallo Stato per sue finalit! istituzionali e partecipa alriparto delle scelte non espresse )ci avrei giurato*/V La #hiesa 'vangelica Luterana in Italia destina le somme ricevute al sostentamento dei ministri diculto, ad esigenze di culto, interventi sociali, assistenziali , umanitari e culturali in Italia e allestero.V Sebbene abbia stipulato unintesa, non partecipa al riparto della quota delotto per mille l+nione#ristiana 'vangelica 2attista dItalia, poichB preferisce provvedere al proprio mantenimento per mezzo delle offertevolontarie dei fedeli )rispetto per i battisti dItalia*.(utte le confessioni diverse dalla cattolica che partecipano alla ripartizione dellotto per mille sono tenute allobbligo direndiconto annuale al 5inistero dellInterno. Sul meccanismo di finanziamento introdotto con L. >>>, 76. Le erogazioni sono anche deducibili dal reddito di impresa, per unammontare non superiore al >R del reddito di impresa dichiarato. Anche in questo caso, il sistema stato varato afavore della #hiesa cattolica. %orme analoghe sono state previste dalle leggi di approvazione delle intese con altreconfessioni" le differenze attengono agli enti destinatari e alle possibili destinazioni duso di tali somme. In materia di

    deducibilit! fiscale la #orte costituzionale si pronunciata dichiarando linammissibilit! della questione di legittimit!costituzionale dellart. 6? del D... n.76F del 678@ nella parte in cui dispone la deducibilit! del reddito ai finidellI'& delle erogazioni liberali dei fedeli a favore delle sole confessioni che abbiano stipulato lintesa con lo Stato.La motivazione principale posta dalla #orte a fondamento della propria decisione la mancanza di un modellonormativo univoco che consenta di estendere il beneficio a tutte le confessioni religiose prive di intesa attraverso lostrumento della pronuncia additiva. Lestensione per mezzo della sentenza additiva avrebbe comportato impegni dispesa a carico del bilancio dello Stato senza la necessaria ed adeguata copertura finanziaria, circostanza che pu=spiegare il cauto atteggiamento della #orte, alla quale non sarebbe rimasta altra via che dichiarare lillegittimit!costituzionale della norma sottoposta al suo esame per quanto essa prevede ) e non per la parte in cui non prevedelestensione a tutte le confessioni*.155) Altre ;ore !i ;inan"iaento pu99lico+lteriori forme di finanziamento pubblico"6. Il sistema dei c.d. buoni-scuola previsto da leggi regionali a sostegno delle scuole private non statali/

    >. I contributi a favore degli oratori parrocchiali previsti sempre da leggi regionali.+lteriori forme di finanziamento indiretto sono rappresentate da diverse forme di esenzioni o agevolazioni tributarie afavore di enti ecclesiastici, dalla concessione o locazione di beni demaniali, dalle retribuzioni erogate dallo Stato agliinsegnanti di religione e ai cappellani in servizio presso lesercito o altre forze armate, presso gli istituti di detenzione epena o gli ospedali.

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    151) Il sostentaento !el cleroA seguito della L. >>>

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    lestensione della tutela a favore degli edifici aperti al culto di tutte le confessioni religiose. Altre garanzie circondanogli edifici di culto" la libert! di affiggere pubblicazioni e stampati allinterno e allesterno degli edifici e di effettuarecollette allinterno. Analoga normativa vige per le confessioni diverse da quella cattolica.154) L0art) .*17$ c)c)li edifici destinati allesercizio del culto cattolico :anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti allaloro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformit!delle leggi che li riguardano. 'ssi sono soggetti alle norme del codice civile )art. 8E6,> c.c.* quanto alla lorocircolazione" possono quindi essere alienati, sequestrati o pignorati, ma, in ogni caso, resta fermo il vincolo didestinazione al culto pubblico interpretato dalla giurisprudenza risalente come una servit di uso pubblico. la

    disposizione rimanda allart. 9>,>, #ost. che riserva alla legge la determinazione di limita alla propriet! privata alloscopo di assicurarne la funzione sociale. +nanaloga disposizione prevista a favore degli edifici ebraici, ma non aquelli di altre confessioni )con contrasto della disposizione del codice con gli artt. 8,6 e 67 #ost.*156) La costru"ione e la anuten"ione# ;onti statali (unilaterali o patti"ie+ e re8ionaliIl collegamento tra la disponibilit! di luoghi destinati al culto ed il libero esercizio del diritto costituzionale di libert!religiosa legittima lintervento dello Stato, laico ma non indifferente dinanzi alle religioni, a sostegno delledilizia diculto. Le chiese e gli altri edifici religiosi rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria" devono essere realizzatinel rispetto dei limiti minimi quantitativi previsti dalle fonti statali e regionali. Devono inoltre essere inseriti nelle :areeper attrezzature di interesse comune; dai piani regolatori. La realizzazione d un edificio di culto, nei casi in cuicostituisca attuazione di strumenti urbanistici, non richiede il versamento del contributo per il rilascio del permesso dicostruire. La materia della costruzione e manutenzione degli edifici di culto, cosM come lindividuazione dei soggettibeneficiari delle aree destinate alla loro costruzione, destinata alla legge regionale. In maggioranza le regioni hannolimitato il novero dei beneficiari alla #hiesa cattolica ed alle confessioni religiose stipulanti intese con lo Stato eJ art. 8

    #ost., conformandosi ad un indirizzo di politica nazionale )contrario a #ostituzione* che si prefigge di limitare ilgodimento di alcuni benefici di legge alle confessioni con intesa. La #orte costituzionale ha ritenuto :logico e legittimo;un criterio di differenziazione rapportato alla entit! della presenza nel territorio delluna o dellaltra confessionereligiosa. +n indiscriminato utilizzo del criterio finirebbe per= per svuotare il diritto di tutti allesercizio del culto )art. 67#ost.* e lautonomia delle minoranze confessionali )art. 8,> #ost.*. 1uestultimo esito espressamente respinto dallostesso giudice delle leggi che ha individuato nel principio di uguaglianza una garanzia che concorre alla protezionedelle minoranze. Alcune norme di derivazione pattizia impegnano le autorit! civili competenti alla pianificazione delterritorio a tenere conto, nella costruzione di edifici di culto, alle esigenze religiose delle popolazione. Lobbligosussiste solo nei confronti di alcune confessioni, ma il principio costituzionale della laicit! dello Stato dovrebbeobbligare le autorit! competenti a tenere conto di tali esigenze in modo eguale per tutte le confessioni. Altre normepattizie prevedono per gli edifici di culto costruiti con contributi regionali e comunali un apposito vincolo didestinazione" essi non possono quindi essere sottratti alla loro destinazione prima che decorrano >? annidalerogazione del contributo. Il vincolo pu= essere estinto prima del termine previa restituzione delle somme

    percepite. li atti e i negozi compiuti in violazione del vincolo sono nulli.15,) Il Fon!o e!i;ici !i cultoLe vicende storiche legate alla legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico del secolo diciannovesimo hannofatto sM che un grande numero di edifici del culto cattolico, complessi conventuali e altri beni appartenenti agli entisoppressi fossero incamerati dallo Stato ed assegnati ad un ente da esso distinto, e dotato di autonomia patrimonialee gestionale, denominato dal 68@@ &ondo per il #ulto. Il &ondo ebbe essenzialmente il compito di provvedereallerogazione delle pensioni ai membri delle corporazioni religiose disciolte, e dalla congrua ai parroci fino allAccordodel 6789, il quale ha provveduto diversamente. Il &ondo per il #ulto stato successivamente soppresso e si costituito un nuovo ente denominato &ondo 'difici di #ulto )&ec*. Al &ec stato affidato il compito di provvedere,mediante la gestione del suo patrimonio, alla conservazione, tutela e valorizzazione degli edifici di culto di propriet!, lacui gestione assicurata dal 5inistero nellinteresse della cultura. Il &ec organo dello Stato dotato di personalit!giuridica, assimilabile ad una fondazione il cui rappresentante il 5inistero dellInterno.li edifici di culto e gli altri immobili, e comunque beni di vario interesse storico-culturale, sono di regola dati in

    concessione o in uso )di regola ad enti ecclesiastici*, ed i possessori rispondono della diligente custodia econservazione degli stessi. I proventi del patrimonio &ec sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e lavalorizzazione degli edifici di culto.

    Capitolo 1. I /ENI CULTURALI15.) La tutela !el patrionio storico e artisticoLa maggior parte del patrimonio culturale mondiale si trova in Italia, e in larga parte esso appartiene alla #hiesacattolica o ad altre confessioni, ovvero utilizzato a fini di culto. Lart. 7,> #ost. affida alla epubblica la tutela delpatrimonio storico e artistico della %azione. La riforma costituzionale del >??6 ha confermato, quanto al riparto dellecompetenze legislative, che la tutela riservata alla potest! legislativa esclusiva dello Stato e che la valorizzazione materia di potest! concorrente/ spetta comunque allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.Il rilievo del patrimonio storico e artistico della #hiesa e della tutela affidata alla epubblica, hanno fatto sM chequestultima e la Santa Sede abbiano assunto un impegno a collaborare alla sua tutela, riserbando ad opportune

    disposizione concordate il compito di assicurare la salvaguardia, la valorizzazione ed il godimento dei beni culturali diinteresse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, al fine di armonizzare lapplicazione della leggeitaliana con le esigenze di carattere religioso. La materia ha avuto una recente riforma con lapprovazione del #odicedei beni culturali e del paesaggio, il quale dispone che per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti edistituzioni della #hiesa cattolica o di altre confessioni, il 5inistero e le regioni provvedono relativamente alle esigenze

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    di culto, daccordo con le rispettive autorit!/ ancora dispone che si debbano osservare le disposizioni stabilite dalleintese concluse ai sensi dellart. 6> dellAccordo del 6789, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intesesottoscritte dalle confessioni religiose da quella cattolica. Dalle due disposizioni si deduce il principio di cooperazione.La norma citata contempera il principio della sovranit! statale in materia di tutela del patrimonio artistico della %azioneed il principio dellindipendenza delle confessioni religiose nellordine proprio.153) I patti lateranensiIl #oncordato lateranense non conteneva alcuna disposizione specifica in materia di beni culturali, fatta salva laspeciale disciplina delle catacombe affidate alla custodia e alla manutenzione da parte della Santa Sede. %orme dirilievo si ritrovano nel (rattato lateranense" lart. 68 garantisce la fruizione pubblica )per visitatori e studiosi* dei tesori

    darte e di scienza esistenti in #itt! del 4aticano e nel alazzo Lateranense, e riserva alla Stanta Sede laregolamentazione dellaccesso pubblico/ si riconosce inoltre alla Santa Sede la facolt! di dare agli immobili di suapropriet!, ma siti nel territorio dello Stato italiano, lassetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consesi.115) La ri;ora !ella %)A) e la colla9ora"ione tra Stato e C>iesaLa collaborazione tra il 5inistero per i beni culturali e la #ei ha dato luogo a cinque diversi atti )tre intese, unaconvenzione ed un accordo* conclusi a livello centrale tra il 677@ e il >??. Lintesa del 677@, relativa alla tutela deibeni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, individua i soggetti competentiallattuazione delle forme di collaborazione tra Stato e #hiesa. Il D.Lgs. 66>?? il 5inistero ela #ei hanno sottoscritto una nuova intesa che abroga la precedente e prevede che la collaborazione si sviluppi a trelivelli" centrale, regionale e locale. Sono competenti per lattuazione delle forme di collaborazione a livello centrale, perparte statale il 5inistero dei beni culturali e, per la #hiesa cattolica, il residente della #ei. Le disposizioni concordatetra le parti possono avere soltanto carattere applicativo, e quindi attuativo e integrativo della legislazione italiana, ma

    non derogatorio. A livello regionale sono competenti i direttori regionali e i residenti delle #onferenze episcopaliregionali/ a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia ed i vescovi diocesani. er verificare concontinuit! lattuazione delle forme di collaborazione opera l$sservatorio centrale per i beni culturali di interessereligioso di propriet! ecclesiastica, organismo paritetico composto da rappresentanti del 5inistero e della #ei, apresidenza congiunta, le cui riunioni sono convocate ogni semestre. Le parti, al fine di armonizzare lapplicazionedella legge italiana con le esigenze di carattere religioso, in materia di beni culturali concordano su una serie diprincipi"V Linventariazione e la catalogazione dei beni/V I beni culturali mobili sono mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione/V li interventi di conservazione sono eseguiti da personale specializzato/V Sono garantiti laccesso e la visita ai beni culturali/ le autorit! ecclesiastiche possono definire orari e percorsi divisita.111) &li arc>i:i e le 9i9liotec>e

    Il 5inistero dei beni culturali e il residente della #ei, nellaprile del >???, hanno stipulato una intesa per laconservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioniecclesiastiche. Si considerano di interesse storico gli archivi appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche in cuisiano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settantanni. La #hiesa si impegna ad assicurare e consentirela consultazione al pubblico e di promuovere linventariazione dei documenti contenuti/ la #hiesa inoltre contribuiscedirettamente con propri finanziamenti. Lo Stato si impegna ad una collaborazione tecnico-finanziaria sulla gestione delpatrimonio archivistico e sulla formazione delpersonale. La seconda parte dellintesa, relativa alle biblioteche, prevede interventi assimilabili a quelli previsti per gliarchivi.11$) La tutela penaleIl titolo II della parte I4 del #odice dedicato alle sanzioni penali in caso di violazione delle norme che ne prevedonola tutela. In generale, in caso di non ottemperanza da parte di chiunque ad un ordine impartito dallautorit! prepostaalla tutela/ sono comminate le pene previste dallart @? c.p. )arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad W >?@*. &igure

    specifiche di reato sono quelle delluso illecito dei beni culturali/ della collocazione e rimozione illecita/ delle violazioniin materia di alienazione/ della uscita o esportazione illecite/ delle violazioni in materia di ricerche archeologiche.

    Capitolo 13 IL DIRITTO %ENALE11*) La tutela !el sentiento reli8ioso nel Co!ice RoccoIl codice penale del 67E?, in attuazione del modello confessionista del tempo, assumeva la religione cattolica a benegiuridico protetto al capo I ):Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi;* del titolo I4 del libro II. Alla#hiesa era riconosciuto un valore politico di unit! morale della nazione"le era quindi assicurata una tutela penaleprivilegiata. In questo quadro erano puniti )art. 9?> c.p.* il vilipendio della religione dello Stato, le offese alla religionedello Stato mediante vilipendio alle persone )art. 9?E c.p.* e mediante vilipendio di cose )art. 9?9 c.p.*, ed ilturbamento di funzioni religiose del culto cattolico )art. 9? c.p.* 1uesti ultimi delitti erano puniti anche se commessicontro una religione ammessa dallo Stato, ma la pena era diminuita in misura non eccedente 6

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    La #orte cost. si pronunciata numerose volte sulle norme penali anzidette. Dapprima, alcune sentenze interpretativedi rigetto hanno negato lincostituzionalit! delluna o dellaltra" quanto alla violazione del principio di uguaglianza, lepronunce hanno specificato che la diversit! di tutela a danno dei culti ammessi potesse ritenersi giustificata in base alcriterio quantitativo e9 c.p.limitatamente alle parole :i Simboli o le ersone venerate nella religione dello Stato/ poi dellart. 9?9 c.p. ella parte incui prevede la pena della reclusione anzichB la pena diminuita dallart. 9?@ c.p./ poi dellart. 9?> c.p./ ed infine dellart.

    9? c.p. e dellart. 9?E c.p. La #orte ha cosM ridisegnato lintera disciplina dei reati contro il sentimento religioso allaluce del principio supremo della laicit! dello Stato.114) La !epenali""a"ione !ei reati inoriLa concezione del diritto penale come estremo rimedio ha spinto il legislatore a depenalizzare una serie di reati minoriin illecito amministrativo. In questo contesto la contravvenzione di bestemmia stata depenalizzata e trasformata inillecito amministrativo" oggi :chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinit! punito con sanzione amministrativa pecuniaria da W 6 a W E?7;, e la sanzione applicata dal refetto. La Divinit! rimasta lunico oggetto materiale della condotta sanzionata dallart. F>9 c.p. IL contenuto precettivo risulta per=indeterminato, essendo indeterminati i criteri con cui il refetto proceder! ad individuare le divinit! venerate nellereligioni diverse da quelle maggiormente diffuse/ la pubblicit! della condotta ritenuta condizione estrinseca dipunibilit!.%on costituiscono pi reati contravvenzionali, ma meri illeciti amministrativi sia lindossare labito ecclesiasticoabusivamente ed in pubblico, sia lo staccare, lacerare o rendere inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere

    dalla autorit! ecclesiastica.116) La ri;ora !ei reati !i :ilipen!ioLa riforma organica del codice penale non giunta in porto, ma non sono mancati interventi occasionali. La L.8??@ ha apportato modifiche in materia di reati di opinione, ed in questo quadro ha innovato anche la disciplina deireati in ma