Diritto ecclesiastico

27
MARIO TEDESCHI - MANUALE DI DIRITTO ECCLESIASTICO CAPO PRIMO (PARAGRAFI 1 – 8) IL DIRITTO ECCLESI ASTICO ITAL IANO 1.) De fini zione, cont enuto e oggetto del dirit to ecclesiastico Il diritto ecclesiastico è quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso. Le norme di cui si compone sono norme unilaterali, in quanto prodotto della legislazione emanata dallo Stato e non costituiscono un corpo organico, ritrovandosi in tutti i settori del nostro ordinamento giuridico, e cioè nella Costituzione, nel codice civile e penale, nel codice di procedura civile e penale, nelle leggi amministrative e finanziarie, nel diritto commerciale e del lavoro. Vi sono poi norme di diritto ecclesiastico che hanno la loro fonte in atti bilaterali, quali i concordati con la Chiesa cattolica o le intese con le confessioni diverse dalla cattolica. Tali norme sono esterne al nostro ordinamento e acquistano vigore al suo interno solo attraverso le leggi di esecuzione, per i concordati, o le leggi di approvazione, per le intese. Il diritto ecclesiastico va distinto da tutti gli ordinamenti confessionali, in particolare dal diritto canonico, che riguarda l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. Le norme in esso contenute assumono rilievo solo se ed in quanto espressamente richiamate dal nostro ordinamento, attraverso le figure tipiche del diritto internazionale privato del rinvio materiale o recettizio e della presupposizione. È importante definire quando una norma può essere considerata di diritto ecclesiastico e in cosa consiste il fattore religioso.Ecclesiastico è tutto ciò che riguarda la vita e le attività delle Chiese, soprattutto nei loro rapporti con le altre Chiese e con lo Stato; religioso è tutto ciò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e degli individui. Dunque una norma giuridica può qualificarsi come ecclesiastica o religiosa solo sulla base del suo contenuto materiale. Meno rilevante di quanto comunemente si crede è il problema della natura pubblicistica o privatistica delle norme di diritto ecclesiastico. Tradizionalmente ad esse si riconosce una connotazione pubblicistica. In effetti, premesso che le distanze tra pubblico e privato sono negli ultimi anni molto diminuite, bisogna evidenziare però che il diritto ecclesiastico non può essere considerato come un settore del diritto pubblico dello Stato, perché così si finirebbe col limitarne l’oggetto e l’importanza. 2.) Svolgimento legislativo e dott rinale. Dalla legislazione u nilateraleL’evoluzione legislativa e dottrinale del diritto ecclesiastico può dividersi in tre periodi. Il primo periodo è quello liberale, caratterizzato da una legislazione unilaterale dello Stato di tipo giurisdizionalista. A questo periodo risalgono le leggi eversive e la legge sulle guarentigie. Il secondo periodo è caratterizzato dalla legislazione bilaterale, incentrata sulla stipula dei Patti lateranensi e dalla ripresa delle trattative bilaterali con la Chiesa cattolica, ma anche dalla continuazione della legislazione unilaterale dello Stato. Il terzo periodo, tuttora in corso, è caratterizzato dall’entrata in vigore della Costituzione, che all’art. 7 conferma i Patti lateranensi, dalla contrattazione bilaterale, la cui massima espressione è l’accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984, e dalla stipulazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica. 2 Con l’unità d’Italia fu estesa a tutto il regno la legislazione sarda e ciò ebbe conseguenze negative sulla legislazione ecclesiastica italiana, poiché furono abrogate le legislazioni degli ex Stati e cancellate le consuetudini locali e la tradizione giurisprudenziale di stampo

description

Riassunto del testo di Mario Tedeschi

Transcript of Diritto ecclesiastico

Page 1: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 1/27

 

MARIO TEDESCHI - MANUALE DI DIRITTO ECCLESIASTICOCAPO PRIMO (PARAGRAFI 1 – 8)IL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO1.) Definizione, contenuto e oggetto del diritto ecclesiastico Il diritto ecclesiastico è quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il

fattore religioso. Le norme di cui si compone sono norme unilaterali, in quanto prodottodella legislazione emanata dallo Stato e non costituiscono un corpo organico, ritrovandosiin tutti i settori del nostro ordinamento giuridico, e cioè nella Costituzione, nel codicecivile e penale, nel codice di procedura civile e penale, nelle leggi amministrative efinanziarie, nel diritto commerciale e del lavoro.Vi sono poi norme di diritto ecclesiastico che hanno la loro fonte in atti bilaterali, quali iconcordati con la Chiesa cattolica o le intese con le confessioni diverse dalla cattolica. Talinorme sono esterne al nostro ordinamento e acquistano vigore al suo interno soloattraverso le leggi di esecuzione, per i concordati, o le leggi di approvazione, per le intese.Il diritto ecclesiastico va distinto da tutti gli ordinamenti confessionali, in particolare dal

diritto canonico, che riguarda l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. Le norme inesso contenute assumono rilievo solo se ed in quanto espressamente richiamate dalnostroordinamento, attraverso le figure tipiche del diritto internazionale privato del rinviomateriale o recettizio e della presupposizione.È importante definire quando una norma può essere considerata di diritto ecclesiastico ein cosa consiste il fattore religioso.Ecclesiastico è tutto ciò che riguarda la vita e le attivitàdelle Chiese, soprattutto nei loro rapporti con le altre Chiese e con lo Stato; religioso ètuttociò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e degli individui. Dunque unanorma giuridica può qualificarsi come ecclesiastica o religiosa solo sulla base del suo

contenuto materiale.Meno rilevante di quanto comunemente si crede è il problema della natura pubblicistica oprivatistica delle norme di diritto ecclesiastico.Tradizionalmente ad esse si riconosce una connotazione pubblicistica.In effetti, premesso che le distanze tra pubblico e privato sono negli ultimi anni moltodiminuite, bisogna evidenziare però che il diritto ecclesiastico non può essere consideratocome un settore del diritto pubblico dello Stato, perché così si finirebbe col limitarnel’oggetto e l’importanza.2.) Svolgimento legislativo e dottrinale. Dalla legislazione unilaterale…L’evoluzione legislativa e dottrinale del diritto ecclesiastico può dividersi in tre periodi.Il primo periodo è quello liberale, caratterizzato da una legislazione unilaterale dello Stato

di tipo giurisdizionalista. A questo periodo risalgono le leggi eversive e la legge sulleguarentigie.Il secondo periodo è caratterizzato dalla legislazione bilaterale, incentrata sulla stipula deiPatti lateranensi e dalla ripresa delle trattative bilaterali con la Chiesa cattolica, ma anchedalla continuazione della legislazione unilaterale dello Stato.Il terzo periodo, tuttora in corso, è caratterizzato dall’entrata in vigore della Costituzione,che all’art. 7 conferma i Patti lateranensi, dalla contrattazione bilaterale, la cui massimaespressione è l’accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984, e dallastipulazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica.

2

Con l’unità d’Italia fu estesa a tutto il regno la legislazione sarda e ciò ebbe conseguenzenegative sulla legislazione ecclesiastica italiana, poiché furono abrogate le legislazionidegli ex Stati e cancellate le consuetudini locali e la tradizione giurisprudenziale di stampo

Page 2: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 2/27

 

giurisdizionalista.La “Legge che escludeva dagli Stati sardi la Compagnia di Gesù e vietava le case dellacorporazione delle Dame del Sacro Cuore” del 1848 segna l’inizio della legislazioneeversiva dell’asse ecclesiastico. Questa legislazione, dal carattere spiccatamenteanticlericale, era in contrasto con il carattere confessionale dello Stato sancito dall’art. 1

dello Statuto, di poco precedente. Tale contraddizione è giustificata sia dal fatto che loStatuto Albertino era una costituzione flessibile e non rigida, che dal fatto che con laproclamazione del Regno d’Italia nel 1861 si pose al centro della scena politica laQuestione romana, che comportava la soppressione del potere temporale della Chiesa eche determinò una forte contrapposizione tra il Regno d’Italia e lo Stato Pontificio.Da quel momento furono promulgate varie leggi eversive, tra cui la legge delle guarentigiedel 1871, l’unica importante legge eversiva, che restò in vigore fino ai Patti lateranensi del1929 e suddivisa in due titoli.Il primo titolo “Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede”, sanciva la sacralitàed inviolabilità della persona del Sommo Pontefice, oltre che di quella del re; stabiliva cheil Governo italiano rendeva al Sommo Pontefice gli onori sovrani; attribuiva al Pontefice

una rendita annua; stabiliva che il Pontefice continuava “a godere dei palazzi apostolicivaticano e lateranense”, della villa di Castel Gandolfo, e che essi, come pure i musei, labiblioteca e le collezioni d’arte, erano esenti da tasse e assicurava il diritto di legazione.Il secondo titolo, invece, riguardava le “Relazioni dello Stato con la Chiesa”. Fu abolitaogni restrizione all’esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico; furonoaboliti il giuramento dei Vescovi al re e il diritto di nomina o di proposta regia.3.) …a quella pattizia…Dopo il 1871 il non expedit di Pio IX aveva comportato l’uscita dalla scena politica di tutti icattolici per protesta nei confronti dei governi liberali. Tuttavia la Chiesa cattolicaintendeva risolvere la Questione romana insieme al governo italiano. Con il pattoGentiloni del 1913 i cattolici presentarono liste comuni con i liberali ritornando alla politicae sempre in quegli anni nacque il Partito Popolare, di ispirazione cattolica. Ma è solo dopol’avvento del Fascismo che i rapporti tra Chiesa cattolica e Stato italiano mutano.Il Fascismo, infatti, dapprima non favorevole alla Chiesa, voleva risolvere la Questioneromana per conquistare sia il consenso dei cattolici sia italiani che degli altri Stati.Dopo una lunga trattativa, l’11 febbraio 1929 furono stipulati i Patti lateranensi, compostida un Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, con quattro allegati, una Convenzione finanziariae un Concordato.I Patti, di cui restano in vigore il Trattato ed i relativi allegati, sono di fondamentaleimportanza perché segnano il passaggio dalla legislazione unilaterale alla contrattazionebilaterale.

Quanto al Trattato, in esso si riafferma il principio confessionale; si riconosce l’autonomiadegli enti centrali della Chiesa cattolica, la sovranità internazionale della Santa Sede, ildiritto di legazione attivo e passivo e le immunità diplomatiche agli inviati della SantaSede; si crea la Città del Vaticano e si stabilisce il regime giuridico di Piazza San Pietro: lasovranità e la giurisdizione spettano alla Santa Sede, mentre l’Italia deve provvedere aiservizi pubblici (acqua, ferrovia, ecc.): si afferma la sacralità e l’inviolabilità della persona

3del Sommo Pontefice equiparandola a quella del re; essendo lo Stato della Città delVaticano un enclave , lo Stato italiano assicura il diritto di transito sul proprio territorio siaai diplomatici inviati dalla Santa Sede o presso di essa, che alle merci; si assicura anche in

Italia l’efficacia giuridica delle sentenze delle autorità ecclesiastiche riguardanti personeecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare; è disposto che la Santa Sedesarà proprietaria di una serie di basiliche, edifici, immobili ed istituti pontifici indicati

Page 3: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 3/27

 

negli allegati II e III; si riconoscono alla Santa Sede il diritto di arbitrato internazionale, invirtù del quale essa interviene nelle controversie tra Stati solo su richiesta delle parti incausa, nonché la neutralità e l’inviolabilità del suo territorio; infine l’art. 26 dichiara risoltadefinitivamente la Questione romana e riconosce il Regno d’Italia con Roma capitale delloStato italiano.

Nella Convenzione finanziaria venivano regolate le questioni finanziarie sorte dopo leespoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive.Quanto al Concordato, esso era composto da 4 articoli e i suoi punti essenziali erano: ilriconoscimento della religione cattolica quale religione dello Stato italiano; la previsione diuna serie di esoneri e privilegi in favore delle persone fisiche ecclesiastiche; si stabilivanole festività della Chiesa che lo Stato italiano riconosceva; la Santa Sede dovevacomunicarepreventivamente allo Stato italiano la nomina di Arcivescovi e Vescovi, che doveva essereapprovata, mentre i Vescovi dovevano prestare giuramento di fedeltà nelle mani del Capodello Stato; erano previste agevolazioni finanziarie e fiscali per gli enti ecclesiastici,nonché

interventi economici a sostegno del clero (le c.d. congrue); era previsto per tutti gliecclesiastici il divieto di iscriversi e militare in qualunque partito politico ed erariconosciuta l’istruzione parificata e l’insegnamento della religione in tutte le scuolepubbliche (tranne le università). Ma l’elemento più innovativo del Concordato èrappresentato dal riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso, in quanto finoa quel momento la tradizione legislativa italiana aveva seguito il principio del “doppiobinario”, per cui il matrimonio religioso era del tutto separato da quello civile.4.) … alla contrattazione bilaterale L’entrata in vigore della Costituzione del 1948 rappresenta un momento importantenell’evoluzione del diritto ecclesiastico. In essa è legittimata la contrattazione bilaterale,anche se si differenzia la posizione della Chiesa cattolica da quella delle confessioniacattoliche. La prima infatti è basata sui Patti, che sono atti di diritto esterno che vannoresiesecutivi nel nostro ordinamento; la seconda si basa sulle intese, che sono atti di dirittointerno che necessitano della successiva legge di approvazione. Inoltre nella Costituzionenon è più accolto il principio confessionale, per cui la religione cattolica è la religione diStato, ma si può dedurre il principio della laicità dello Stato.L’entrata in vigore della Costituzione pose il problema del rapporto tra le norme in essacontenute con la legislazione ecclesiastica.Fu così che nel 1968 fu costituita la commissione Gonella, costituita di soli rappresentantidello Stato, sostituita da una commissione mista, cioè composta da membri nominati sia

dallo Stato che dal Vaticano.Il problema di fondo era quello di decidere se procedere all’abrogazione o alla revisionedei Patti.Si affermò l’orientamento revisionista che ha dato vita agli accordi di Villa Madama del1984.

4Sempre in questa fase cominciano ad essere sottoscritte le intese con le confessionidiversedalla cattolica. A tutt’oggi sono state sottoscritte sei intese, approvate con legge: con laTavola Valdese, con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, con le

Assemblee di Dio in Italia, con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, con l’UnioneCristiana Evangelica Battista d’Italia e con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia.CAPO SECONDO (PARAGRAFI 1 – 6)

Page 4: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 4/27

 

PROFILI INTERNAZIONALISTICI E PUBBLICISTICI1.) Profili internazionalistici. Dinamica giuridica dei concordati A lungo il diritto ecclesiastico si è ispirato al diritto internazionale per disciplinare alcuneimportanti questioni pratiche.Dal 1870, infatti, lo Stato Pontificio non esisteva più, in quanto era stato privato del suo il

territorio. Poiché erano riconosciuti soggetti di diritto internazionale solo gli Stati, siponeva allora il problema del riconoscimento alla Santa Sede della personalitàinternazionale.Il riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale si basava su concezionimoniste, dualiste e miste.Le concezioni moniste erano sintetizzate nella posizione dello Jemolo, secondo cui anchese gli enti erano due, e cioè lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede, impersonatadal Pontefice, il soggetto di diritto internazionale era unico, la Santa Sede appunto.Secondo i sostenitori delle concezioni dualiste lo Stato della Città del Vaticano costituivaun nuovo soggetto di diritto internazionale, diverso dalla Santa Sede.I sostenitori delle concezioni miste consideravano la Chiesa cattolica una società perfetta,

libera e sovrana (societas iuridice perfecta ) che prescindeva dall’esistenza di uno Statoterritoriale.Ciò premesso, è possibile dire che la personalità internazionale va riconosciuta solo allaSanta Sede, che è un ente distinto dallo Stato della Città del Vaticano, avente anch’essorilevanza internazionale. A loro volta entrambi non vanno confusi con la Chiesa cattolicache non ha una personalità internazionale distinta da quella della Santa Sede.Inoltre, mentre gli internazionalisti usano indistintamente i tre termini di Chiesa cattolica,Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, gli ecclesiastici, invece, distinguono i tretermini in quanto: la Chiesa cattolica è una confessione religiosa nata dal Cristianesimo, laSanta Sede, è l’organo di governo della Chiesa cattolica e lo Stato della Città del Vaticanoèsolo un’entità territoriale.Dunque la personalità internazionale spetta alla Santa Sede, che è titolare di tutte leattività in campo internazionale che la collocano in una posizione paritetica, non uguale, aquella degli altri Stati. La Santa Sede, infatti, ha solo osservatori permanenti pressol’O.N.U. ma non può esserne membro in quanto è un microstato.Lo Stato della Città del Vaticano nacque con i Patti lateranensi, e più precisamente con ilTrattato. È uno Stato enclave , perché è completamente circondato da un altro Stato,quelloitaliano, che si impegna a garantire la comunicazione ferroviaria e la circolazione deimezzi terrestri ed aerei, nonché a garantire i collegamenti e i servizi telefonici, postali,

ecc..Si stabiliva che le persone residenti nella Città del Vaticano ne avessero la cittadinanza. Il

5nuovo Stato aveva così tutti gli elementi essenziali: un territorio (la città del Vaticano), unorgano di governo (la Santa Sede) ed una popolazione.Si riconosceva alla Santa Sede la proprietà di una serie di “immobili con privilegio diextraterritorialità e con esenzione da espropriazione e tributi”. Si affermava la neutralitàed inviolabilità dello Stato della Città del Vaticano, sottoposto alla sovranità del SommoPontefice.Nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale è in auge la teoria della pluralità

degli ordinamenti del Santi Romano. Ne consegue il ricorso agli strumenti del dirittointernazionale privato (presupposizione, rinvio materiale e recettizio) per spiegare irapporti tra diritto statale e canonico.

Page 5: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 5/27

 

Storicamente il modello concordatario risale al Concordato di Worms del 1119-1122. Essoèuna convenzione internazionale tra la Chiesa cattolica e gli Stati, la cui caratteristica èquella di essere “chiusa”, cioè non aperta all’adesione di Stati terzi. Quanto al contenuto,dapprima lo strumento concordatario è servito per stabilire soprattutto privilegi a favore

della Chiesa, mentre col tempo è divenuto un mezzo con cui risolvere le questioni diinteresse comune.In materia di concordati trovano piena applicazione i principi di diritto internazionalestare pacis e rebus sic stantibus . Sul piano pratico, lo Stato che stipula un concordato, cheloratifica e che ne promulga la legge di esecuzione, assume l’obbligo sia di rispettare gliimpegni assunti sia di non legiferare in maniera contraria. I concordati, infine, possonoessere denunziati senza che ne segua necessariamente uno nuovo, o modificati, in tutto oin parte, o dar vita a nuovi accordi di minore importanza senza produrre conseguenze perquello principale.2.) Profili pubblicistici. L’evoluzione costituzionale 

Dal punto di vista pubblicistico va evidenziato anzitutto il carattere rigido dellaCostituzione, che differisce dallo Statuto Albertino, dal carattere, invece, flessibile. Insecondo luogo, vanno esaminati gli articoli della Costituzione che riguardano il fattorereligioso.L’art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia “nelleformazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.L’art. 3 Cost. si riferisce a “tutti i cittadini”, per cui sancisce il principio fondamentalesecondo cui la religione non può essere motivo di discriminazione tra i cittadini.L’art. 4 stabilisce il dovere per ogni cittadino di svolgere un’attività che concorra allosviluppo materiale o spirituale della società e il fattore religioso concorre sicuramente alprogresso spirituale.L’art. 52 definisce “sacro” il dovere del cittadino di difendere la Patria.L’art. 7, infine, presenta delle problematiche più complesse. Esso stabilisce, al comma 1,loStato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine e, al comma 2,che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettatedalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ne consegue chele modifiche unilaterali richiedono il procedimento di revisione costituzionale e ciòconferisce un carattere di specialità ai Patti stessi, nel senso che le disposizioni in essicontenute non solo assumevano un carattere costituzionale, ma in quanto specialiprevalevano sulle stesse norme costituzionali. Questa interpretazione molto forzata si

basava sulla teoria dell’ordinamento giuridico di Kelsen, secondo cui il dirittointernazionale prevale su quello interno. Ma riconoscere la prevalenza delle disposizioni

6pattizie su quelle costituzionali non è pensabile, e pertanto si affermò una tesi diversa,secondo cui l’art. 7 ha costituzionalizzato il principio pattizio, e non le singole norme deiPatti lateranensi..L’art. 8 Cost. fa riferimento alle confessioni acattoliche stabilendo che “Tutte le confessionidiverse dalla cattolica sono egualmente libere davanti alla legge”.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo ipropri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relativerappresentanze.L’art. 19 tutela la libertà religiosa, un diritto soggettivo pubblico, che in quanto tale va

Page 6: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 6/27

 

tutelato dallo Stato, sancendo che “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propriafede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne in pubblico o in privato il culto, purchénon si tratti di riti contrari al buon costume”.Quanto all’art. 20 Cost., la norma mira ad impedire in materia di enti, associazioni oistituzioni, sia una legislazione anti-ecclesiastica che favoritiva, applicando all’istituto del

riconoscimento e al regime di tali enti la disciplina di diritto comune.3.) Il regime giuridico delle confessioni religiose diverse dalla cattolica L’art. 8 Cost. pone attualmente varie problematiche, soprattutto per l’indeterminatezza delconcetto di confessione religiosa. In Italia, infatti, non esiste un registro delle entitàreligiosa.Ciò premesso, lo Stato non riconosce come confessioni tutti i gruppi religiosi chepresentano i requisiti indicati dallo stesso art. 8, che sono: gli statuti, un’organizzazioneinterna, un’attività normativa e rappresentanti esterni, né con tutti è disposto asottoscrivere intese. Sarebbe invece auspicabile approvare una legge generale sui cultichesostituisca definitivamente quella del 1929.

Le intese sono atti di diritto interno che necessitano della successiva legge diapprovazione.Attualmente sono sei le intese stipulate.La prima intesa è quella sottoscritta dalla Tavola Valdese nel 1984 ed alla quale sembranoessersi ispirate anche le altre.I suoi punti essenziali sono: la denunzia della legge del 1929 sui culti ammessi; ilriconoscimento dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordinamento valdese, nonché delprincipio di non ingerenza da parte dello Stato, nell’ambito dell’ordinamento valdese, inmateria ecclesiastica. È affermato che la Tavola Valdese si sosterrà autonomamente eche latutela penale in materia religiosa va realizzata attraverso la protezione dell’esercizio deidiritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.Si tutelano poi i diritti dei valdesi che prestano il servizio militare e la relativa assistenzaspirituale negli ospedali, negli istituti penitenziari, ecc., i cui oneri sono a carico degliorgani ecclesiastici competenti.Singolare è la rinuncia all’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche; è garantitoperò il diritto degli acattolici di non avvalersene su richiesta dei soggetti interessati, semaggiorenni, o dei loro genitori o tutori.Si riconoscono poi effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme dell’ordinamentovaldese, purché siano rispettate le norme sulla pubblicazione e l’atto relativo sia trascrittonei registri dello stato civile; resta ferma la personalità giuridica degli enti ecclesiastici

valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e si riconoscono le lauree e i diplomi7rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia e la facoltà degli studenti di usufruire del rinviomilitare. Infine si stabilisce l’impegno a rivedere il contenuto dell’accordo entro dieci annidalla sua entrata in vigore, prevedendo però la possibilità di convocarsi prima nel caso incui fosse opportuno.Poiché il mantenimento del culto e il sostentamento dei ministri avviene grazie ad offertevolontarie, la legge introduce la possibilità di detrarle ai fini dell’Irpef e stabilisce inoltreche anche la Tavola Valdese concorre alla ripartizione dell’8/1000.Quanto all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno del 1988, i

suoi punti essenziali sono: la garanzia del diritto per gli avventisti, per ragioni di fedecontrari all’uso delle armi e soggetti all’obbligo del servizio militare di essere assegnati, suloro richiesta e secondo le norme sull’obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile;

Page 7: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 7/27

 

nonché la garanzia dell’assistenza spirituale ai militari negli ospedali e negli istitutipenitenziari, fermo restando che i relativi oneri economici sono a carico dell’Unione delleChiese Avventiste.Per quel che riguarda il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi ufficiali e diimpartire i propri, di istituire scuole parificate e di concedere diplomi, le disposizioni si

ispirano al modello dell’intesa con la Tavola Valdese.Si riconosce il riposo sabbatico, che va dal tramonto del venerdì a quello del sabato.L’unico limite è costituito dalle “imprescindili esigenze di servizi essenziali previstidall’ordinamento”. Esso comporta il diritto di assentarsi dalle scuole il sabato e disostenere le prove di esame in un giorno diverso. Infine i fedeli possono dedurre sulreddito, ai fini Irpef, i contributi volontari e possono concorrere alla ripartizionedell’8/1000.Quanto all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia, anch’essa del 1988, essa è simileall’intesa con l’Unione delle Chiese Avventiste.L’intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane del 1989 ricalca il modello delleprecedenti. I punti essenziali sono: la garanzia dei diritti costituzionali, la tutela penale del

sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa senza discriminazioni tra cittadini e traculti; il riconoscimento del riposo sabbatico e delle festività, nonché del dirittoall’assistenza spirituale ai militari negli ospedali e negli istituti penitenziari; in questedisposizioni però manca la clausola che l’assistenza non grava finanziariamente sulloStato.Per quanto riguarda l’insegnamento della religione e il diritto di non avvalersene, il dirittodi istituire scuole di ogni ordine e grado, il riconoscimento della laurea rabbinica e deldiploma di cultura ebraica, le disposizioni sono analoghe a quelle delle altre intese.Lo Stato e le Comunità ebraiche si impegnano alla tutela del patrimonio culturale ebraico;le Comunità ebraiche vengono riconosciute come formazioni sociali che provvedono alsoddisfacimento dei bisogni religiosi degli ebrei.Si sancisce l’obbligo per tutte le Comunità ed enti ebraici, che svolgono le proprie attivitàsena ingerenza da parte dello Stato, di iscriversi nel registro delle persone giuridiche entrodue anni dall’entrata in vigore della legge di approvazione; si stabilisce che i contributivolontari delle Comunità ebraiche sono deducibili ai fini Irpef, ed anche qui ci si impegnaa rivedere l’intesa entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e si denunziano le leggiantecedenti.Nell’intesa con l’Unione evangelica battista d’Italia del 1995, i battisti sottolineano iprincipi su cui si basa la loro fede e ne affermano altri, quali: il principio di non ingerenzareciproca tra Stato e Chiesa, nel rispetto della Costituzione; si afferma che la fede

8evangelica non necessita di tutela penale diretta e che lo Stato è esente dalle speserelativeall’esercizio del culto.Per il resto il contenuto dell’intesa, come pure quella con la Chiesa evangelica luteranadello stesso anno, ricalca le altre.È bene ricordare che per tutte le altre confessioni che non hanno sottoscritto intese restainvigore la legge del 1929 sui culti ammessi.4.) La laicità dello Stato La Costituzione del 1948 non sancisce il principio confessionista, per cui il nostro Stato

può considerarsi legittimamente laico.Il concetto di laicità nasce con l’Illuminismo e con la caduta dell’assolutismo regio, cheattribuiva alla Chiesa una posizione politica di grande rilievo, per cui lo Stato doveva

Page 8: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 8/27

 

essere necessariamente confessionale per godere dell’appoggio ecclesiastico.In effetti, lo Stato liberale rappresenta l’unico esempio di Stato laico, in quanto ècaratterizzato da una legislazione anticlericale e di tipo unilaterale.Lo Stato deve assumere una posizione di neutralità ed è proprio quest’ultima che mancanel nostro ordinamento.

È riscontrabile, infatti, nella nostra società una sorta di “confessionismo strisciante”,testimoniato dalle feste religiose e dal calendario, dall’apposizione di simboli religiosi neitribunali e nelle scuole, dal fatto che i vescovi sono considerati anche autorità civili. Almomento attuale dunque il nostro Stato non può essere definito del tutto laico.CAPO TERZO (PARAGRAFI 1 – 4)LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO1.) Principi generali Quanto alle fonti del diritto ecclesiastico, non ha più ragione di essere la vecchiadistinzione del D’Avack tra fontes cognoscendi ed existendi , poiché per fonte si intende ilfatto o l’atto che produce le norme e non il documento che materialmente le rendericonoscibili.

Del medesimo autore è invece del tutto condivisibile la posizione per cui questi sostieneche le norme del nostro diritto ecclesiastico preconcordatario che non siano state abrogateo derogate da norme successive, sono da considerare pienamente vigenti nel nostroordinamento giuridico.Gli ecclesiastici sono soliti distinguere tra: fonti unilaterali e fonti bilaterali.A loro volta, tali fonti vanno ulteriormente distinte e classificate secondo i criteri digerarchia e competenza. Le gerarchie normative possono essere strutturali, quando undeterminato potere normativo trae la sua esistenza dall’altro; formali, quando la relazionetra fonti è istituita dalle fonti stesse; logiche, cioè istituite dalla struttura del linguaggiodelle fonti e non dal diritto; assiologiche, quando la relazione tra le norme è istituita dallevalutazioni degli interpreti.Quanto alla classificazione delle fonti, esse sono ordinate gerarchicamente, secondol’elencazione dell’art. 1 prel.; in questa materia bisogna fare riferimento all’ordinamento

9giuridico dello Stato,che è il solo a poter inserire nel proprio ambito fonti esterne,attraverso il rinvio formale o materiale e la presupposizione e a conferire agli atti o fattinormativi aventi forza di legge il relativo grado gerarchico.Le norme di diritto esterno acquistano rilevanza nell’ordinamento interno a condizioneche l’ordinamento statuale non abbia in materia specifiche disposizioni; che le norme cui sirinvia non introducano principi contrari a quelli su cui si basa il nostro ordinamento e che

abbiano un contenuto ben determinato o determinabile.2.) Le fonti di diritto ecclesiastico interno Le fonti del diritto ecclesiastico interno sono: le norme della Costituzione riguardanti ilfattore religioso, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, i regolamenti e gli usi in talemateria.3.) Le fonti di diritto esterno Il rapporto tra le fonti di diritto interno ed esterno è stato oggetto di intervento della Cortecostituzionale, che nella sentenza 168/1991 ha affermato il principio secondo cui:“l’ordinamento statale non è aperto in modo incondizionato alle norme comunitariepoiché è comunque vigente il limite del rispetto dei principi fondamentali del nostroordinamento costituzionale”.

Dunque quello delle fonti si configura come un sistema chiuso, in cui lo Stato è l’unicafonte possibile, garanzia di omogeneità ed unitarietà.Si tratta di una concezione del sistema delle fonti garantista delle attribuzioni dello Stato

Page 9: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 9/27

 

che non consente di aderire alle posizioni di chi auspica, nell’ambito del dirittoecclesiastico, un sistema di codeterminazione delle fonti. La codeterminazione delle fonti,in altre parole, determinerebbe un ampliamento del sistema delle fonti. L’unica strada perampliare la categoria delle fonti è, però, quella della legislazione costituzionale, in quantoricorrere a strumenti esterni o agli orientamenti giurisprudenziali complicherebbe solo la

materia.4.) Sistematica delle fonti. Possibili prospettive La dottrina costituzionalistica ha evidenziato come ormai sia messo in discussione ilprincipio di tassatività e tipicità delle fonti. Ciò è dovuto soprattutto all’introduzione delladelegificazione, cioè di un tipo di legge avente effetti peculiari e diversi da quelli dellealtre leggi ordinarie, che da un lato ha determinato la rottura del numero chiuso edall’altro ha comportato l’ammissibilità della creazione di nuove fonti collocate a livelloprimario.Ciò premesso, si evince che non si può procedere solo sulla base delle categorie deldirittointerno, anche se bisogna comunque muovere da esse, e che non è necessario ricorre a

nuove figure giuridiche per costruire un sistema delle fonti adeguato alla realtà giuridica.

10PARTE SPECIALEI SOGGETTICAPO PRIMO (PARAGRAFI 1 – 7)LE PERSONE FISICHE1.) Soggettività, personalità e capacità L’elaborazione dei concetti di soggettività, capacità e personalità ha determinato ilriconoscimento di una sempre maggiore rilevanza ai gruppi.L’elaborazione dei diritti individuali da parte degli ordinamenti è il risultato dellacontrapposizione tra individuo ed autorità, in quanto il soggetto ne esige la tutela non solodagli altri soggetti, ma anche dall’ordinamento.Questo aspetto assume caratteri particolari nell’ambito del diritto ecclesiastico. Trannepoche eccezioni riguardanti la c.d. cittadinanza vaticana, spettante al Pontefice, aicardinaliresidenti in Roma e a pochi altri, che non esclude ipotesi di doppia cittadinanza, anche gliecclesiastici residenti nel nostro Stato sono cittadini italiani e come tali sottoposti alle leggidell’ordinamento, anche se con delle peculiarità. Senza dubbio, infatti, quello diecclesiastico è uno status particolare, che è attribuito al soggetto dagli ordinamenticonfessionali cui appartiene e che poi è recepito dall’ordinamento statuale. L’ecclesiastico

e il fedele sono sottoposti sia all’ordinamento confessionale, volontario, che a quellostatuale, coattivo, anche se l’ecclesiastico è maggiormente vincolato dall’ordinamentoconfessionale in quanto con i voti assume dei particolari impegni verso la confessione.2.) La condizione giuridica degli ecclesiastici I cittadini appartenenti ad una confessione religiosa si trovano in una particolarecondizione: sono sottoposti coattivamente all’ordinamento statale e volontariamenteall’ordinamento della propria confessione.Le norme di diritto ecclesiastico civile rilevanti nell’ordinamento statale e riguardanti lacondizione giuridica degli ecclesiastici sono diverse.Vanno esaminate, anzitutto, quelle contenute nell’Accordo di modificazione delConcordato lateranense del 1984.

L’art. 4 dispone per gli ecclesiastici la facoltà di chiedere l’esonero per il servizio militare edi non dare ai magistrati “informazioni su persone o materie di cui siano venuti aconoscenza in virtù del proprio ministero”: non si tratta di un divieto assoluto, in quanto

Page 10: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 10/27

 

gli ecclesiastici sono liberi di comportarsi diversamente. Ancora l’art. 4 concede aglistudenti di teologia e ai novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vitaapostolica di “usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare riconosciuti agli studentidelle università italiane”. È inoltre stabilito che “in caso di mobilitazione gli ecclesiasticinon assegnati alla cura di anime sono chiamati ad esercitare il ministero tra le truppe, o,

subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari”.È stabilito che gli ecclesiastici possono effettuare collette “all’ingresso o all’interno degliedifici di culto o ecclesiastici”, e che essi devono ritenersi ufficiali di stato civile per quantoriguarda il matrimonio religioso ad effetti civili.In caso di epidemie o calamità, anche i ministri di culto possono validamente ricevere untestamento “in presenza di due testimoni di età superiore ai sedici anni”.L’illecito commesso da un religioso nell’esecuzione di un’attività svolta col consenso deisuperiori, impegna questi ultimi e l’ente committente della prestazione e l’obbedienza delreligioso verso i suoi superiori è considerata dal diritto statale “come ogni altraobbedienza legalmente dovuta”.

11Quanto alle norme penali sulla condizione giuridica degli ecclesiastici, i ministri di cultopossono essere sia soggetti attivi che passivi di un reato. Nel primo caso, “l’avercommesso il fatto con abuso di potere o con violazione di doveri” costituisce unaggravante, per cui la pena è aumentata fino ad un terzo. Nel secondo caso, l’avercommesso un reato sia nei confronti dei ministri di culto cattolico che di un culto ammessonello Stato costituisce un aggravante.Le norme del c.p. riguardanti il fattore religioso sono quelle sul reato di vilipendio sia neiconfronti delle persone che delle cose.Nel caso di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, costituisce un aggravante ilconcorso di violenza o di minaccia alle persone.Il capo del c.p. intitolato “Dei delitti contro la pietà dei defunti”, punisce: la violazione delsepolcro, il vilipendio delle tombe o delle cose destinate al culto dei defunti, il turbamentodi un funerale o di un servizio funebre, il vilipendio, la distruzione, soppressione osottrazione, l’occultamento e l’uso illegittimo di cadavere.La bestemmia è considerata una contravvenzione per cui è prevista solo un’ammenda.Norme penali si ritrovano anche nel Trattato lateranense.Poiché “la persona del Sommo Pontefice è considerata dallo Stato italiano sacra einviolabile, l’attentato contro di essa e la provocazione a commetterlo, come anche leoffesee le ingiurie pubbliche, sono punibili con le sanzioni previste per i medesimi reati

perpetrati nei confronti del Presidente della Repubblica”. “A richiesta della Santa Sede eper delegazione di quest’ultima, l’Italia si impegna a punire i delitti commessi nella Cittàdel Vaticano, salvo quando il reo si rifugi in territorio italiano, nel qual caso nei suoiconfronti si procede secondo le leggi italiane. Dal canto suo, la Santa Sede consegneràalloStato le persone rifugiate nella Città del Vaticano o negli immobili immuni, imputate diatti, commessi nello Stato italiano, che siano ritenuti delittuosi da entrambi gli Stati.”“Le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano” sono sottoposte allasovranità della Santa Sede, anche in concorrenza, in caso di doppia cittadinanza, con lagiurisdizione di altri Stati.Molto importante è l’art. 23 del Trattato lateranense, che riconosce rilevanza

nell’ordinamento italiano alle sentenze ed ai provvedimenti delle Autorità ecclesiastiche,riguardo persone ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare. Alla luce diquesta disposizione, il giudice civile non può negare efficacia giuridica ad un

Page 11: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 11/27

 

provvedimento canonico in senso stretto, che incide sulla situazione giuridica soggettivadi un soggetto, come la rimozione dalla funzione di parroco. L’ecclesiastico può rivolgersial giudice solo nel caso in cui vi sia stata una violazione procedimentale o se sia stata lesauna sua libertà fondamentale di cittadino, e in tal caso ha diritto al risarcimento del dannopatrimoniale.

3.) L’assistenza spirituale Gli ecclesiastici provvedono ad assicurare ai propri adepti l’assistenza spirituale nelleForze armate, nelle strutture sanitarie e negli istituti di prevenzione e pena.Quanto ai cattolici, la materia è disciplinata dall’art. 1 dell’Accordo di modificazioni delConcordato lateranense del 1984. Al comma 1 tale norma collega la garanziadell’assistenza spirituale all’esercizio della libertà religiosa. Nel comma 2 aggiunge che“l’assistenza spirituale è garantita da ecclesiastici nominati dalle autorità italianecompetenti su designazione dell’autorità ecclesiastica, secondo modalità stabilite d’intesafra l’autorità ecclesiastica e quella statuale”.

12

Vanno ora esaminati i singoli ambiti in cui è assicurata l’assistenza spirituale.Quanto alle istituzioni militari, il primo intervento legislativo risale ad un d.l.lgt. (decretolegislativo luogotenziale) del 1915, che istituì i cappellani militari di terra e di maredipendenti da un vescovo di campo. In seguito, la legge 873/1973 poneva i cappellanimilitari alle dipendenze sia dell’autorità civile che ecclesiastica. Ma il carattereconfessionista è stato definitivamente superato con la legge 382/1978, secondo cui lanomina a cappellani militari presuppone il godimento dei diritti civili e politici e deirelativi requisiti fisici, dopo di che essi entrano con lo Stato in un rapporto di pubblicoimpiego e sono assimilati ai gradi militari.Quanto agli istituti di prevenzione e pena, va detto che la religione era considerata unostrumento essenziale per la riabilitazione dei carcerati, tanto che era obbligatoria lapartecipazione alle funzioni di culto. È evidente la lesione della libertà religiosa che così sirealizzava. Ai detenuti acattolici era concesso di restare nelle celle e ricevere l’assistenzaspirituale solo su richiesta. La legge 354/1975, invece, tutela pienamente la libertàreligiosa, riconoscendo “ai detenuti acattolici e agli internati la libertà di professare lapropria fede religiosa e praticarne il culto. Si assicura la celebrazione dei riti di cultocattolico e a ciascun istituto è assegnato almeno un cappellano. Gli appartenenti areligionediversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su richiesta, l’assistenza spirituale deiministri del proprio culto e di celebrarne i riti”. Anche se la libertà religiosa del detenutoha una piena tutela, in realtà, solo per i cattolici è istituito un servizio stabile, mentre per

gli acattolici è prevista solo una possibilità.L’assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato è prevista da un’intesa tra ilMinistero dell’Interno ed il Presidente della C.E.I., resa esecutiva nel 1991, e che stabilisceche l’assistenza spirituale è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministrodell’Interno, su designazione del vescovo del luogo, senza che si costituisca un rapporto dipubblico impiego.Quanto all’assistenza spirituale negli enti ospedalieri, bisogna fare riferimento alla legge132/1968, in cui l’assistenza spirituale è qualificata come servizio. Anche in questo caso,però, il servizio è organizzato in modo stabile solo per i cattolici e non anche per gliacattolici. Inoltre, per i fedeli delle altre confessioni la direzione sanitaria, su richiestadell’interessato, provvede al reperimento dei relativi ministri ed alla remunerazione per il

servizio prestato a titolo di prestazione occasionale. Anche la legge istitutiva del Serviziosanitario nazionale garantisce l’istituzione di un vero e proprio servizio solo alla Chiesacattolica, mentre alle altre confessioni è offerta solo la possibilità di manifestare le proprie

Page 12: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 12/27

 

esigenze.Dunque lo status giuridico dei cappellani è diverso a seconda dell’ambito in cui operano: icappellani militari sono considerati a tutti gli effetti membri delle Armi in cui sonoinquadrati; i cappellani delle carceri possono essere considerati incaricati di pubblicoservizio e soggetti alla disciplina del rapporto di pubblico impiego; non altrettanto può

dirsi per i cappellani della Polizia di Stato; i cappellani ospedalieri conservanoun’autonomia che non consente di inquadrarli nella categoria del pubblico impiego.È evidente che la legislazione statale in materia non attua in pieno il principio dieguaglianza.Quanto alle confessioni acattoliche, l’assistenza spirituale è oggetto delle intese sinorasottoscritte.Nell’intesa con la Tavola Valdese l’assistenza spirituale è assicurata ai militari, alle case dicura o di riposo, agli ospedali evangelici e agli istituti penitenziari. Essa si impegna a

13sostenere autonomamente gli oneri finanziari inerenti le attività religiose., “senza caricare

sulla spesa pubblica il costo di attività non inerenti ai suoi fini istituzionali”..Nell’intesa con l’Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno è garantital’assistenza spirituale ai militari, nelle strutture sanitarie e penitenziarie e Gli onerifinanziari per l’assistenza spirituale sono a carico dell’Unione stessa”.Analoghe disposizioni sono rinvenibili: nell’intesa con le Assemblee di Dio in Italia,nell’intesa con le Comunità ebraiche italiane, nell’intesa con l’Unione cristiana evangelicabattista d’Italia e in quella con la Chiesa evangelica luterana.4.) Le obiezioni di coscienza L’obiezione di coscienza, in passato non ammessa, consiste nel rifiuto di rispettaredeterminate disposizioni di legge per motivi di coscienza.L’obiezione di coscienza considerata è quella avente motivazioni religiose. Ètradizionalmente consistita nelle forme di obiezione di coscienza al servizio militare, algiuramento, all’interruzione della gravidanza e ad alcune prestazioni terapeutiche.Quanto all’obiezione di coscienza al servizio militare, nulla di specifico si rinviene nellanostra Costituzione, al di là dell’art. 11, che afferma il principio del ripudio della guerra, edell’art. 52, che afferma il “sacro dovere del cittadino” di difendere la Patria.Diversa è la situazione legislativa ordinaria. La materia era disciplinata dalla legge772/1972, che esonerava dall’obbligo i soggetti: “che si fossero dichiarati contrari all’usodelle armi per motivi di coscienza, fondati su convinzioni “religiose, filosofiche o morali”.Proprio perché questa norma pone sullo stesso piano le convinzioni religiose, filosofiche omorali, essa desta perplessità e dimostra la necessità di una nuova regolamentazione di

tutta la materia.L’attuale legge 230/1998 ricollega, così, il diritto degli obiettori alla Dichiarazioneuniversale dei diritti dell’uomo e alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici,oltre che al dovere costituzionale di difesa della Patria. Chi intende avvalersi del diritto diprestare il servizio civile deve “presentare domanda al competente organo di leva entro 15giorni, a partire dal 1° gennaio 1999, dalla data di arruolamento”, indicandone i motivi. Ildiritto non è esercitabile da chi è in possesso del porto d’armi, o abbia presentatodomanda per prestare il sevizio militare nelle Forze armate, nei carabinieri, nella guardiadi finanza, nella Polizia di Stato, nella polizia penitenziaria o nel corpo forestale, da chi siastato condannato per detenzione di armi, o per violenza contro persone o delitti derivantidall’appartenenza a gruppi eversivi o criminalità organizzata.

Entro sei mesi dalla presentazione della domanda, il Ministro della difesa decretal’accoglimento della domanda o ne motiva il rigetto, contro cui può presentarsi ricorsoall’autorità giudiziaria ordinaria. Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi

Page 13: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 13/27

 

diritti di chi presta servizio militare. È istituito “l’Ufficio nazionale per il servizio civile,presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”, con una sede centrale e sedi regionali.Presso questo organo è tenuto l’albo degli enti e delle organizzazioni convenzionate,senzascopo di lucro e con fini di assistenza, la lista degli obiettori, ed è istituita una Consulta

nazionale in via permanente. L’Ufficio nazionale, tra l’altro, provvede all’organizzazionedel servizio e alla “formazione e addestramento” degli obiettori. “Il servizio civile ha unadurata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione eduno di attività operativa”. Il rifiuto di prestare il servizio civile comporta la pena dellareclusione da sei mesi a due anni.

14La prestazione del servizio civile è incompatibile con l’assunzione di impieghi pubblici oprivati, con l’esercizio di attività professionali, o la partecipazione a corsi o tirocinipropedeutici a tali attività.“Il Presidente del Consiglio presenta una relazione annuale al Parlamento

sull’organizzazione, la gestione e l’andamento del sevizio civile”.È disposta l’abrogazione della legge 772/1972, e successive modifiche.L’obiezione di coscienza rimane pertanto sottoposta ai due limiti generali di fedeltà allaRepubblica e ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale.Quanto all’obiezione di coscienza circa l’interruzione volontaria della gravidanza bisognafare riferimento alla legge 194/1978, che prevede l’esercizio dell’interruzione volontariadella gravidanza negli ospedali autorizzati, consentendo però al personale sanitario edausiliario che non condividesse di richiedere l’esonero da queste attività, salvo i casi diimminente pericolo di vita.Circa l’obiezione al giuramento, inteso sia come impegno che come riferimento alladivinità, è più volte intervenuta la Corte costituzionale. In una sentenza del 1979 haritenuto illegittimi gli artt. del c.p.c. e del vecchio c.p.p. che non contenevano l’inciso “secredente”. Il nuovo c.p.p. ha risolto il problema adoperando una formula che impegnasolo la responsabilità e giuridica del testimone. Quanto al processo civile, la Cortecostituzionale ha ribadito la propria posizione in una recente sentenza del 1996.Le c.d. obiezioni di coscienza rivendicate possono considerarsi solo nei rispettivi ambiti, dilavoro, fiscale o politico. L’unica eccezione è costituita dall’obiezione ai trattamenti sanitariobbligatori e dalle emotrasfusioni, rifiutate dai Testimoni di Geova per motivi religiosi.5.) Il sostentamento del clero. Aspetti previdenziali In passato il sostentamento del clero era condizionato dal sistema beneficiale, nel sensoche all’ufficio ecclesiastico di parroco, vescovo o cardinale, spesso si accompagnava un

beneficio, cioè un insieme di beni attraverso cui avveniva il sostentamento dell’ufficiostesso. L’ammontare di questi beni era così rilevante che spesso sorgevano disputesull’amministrazione di quelli vacanti, che ritornavano all’autorità civile fino alla nominadi un nuovo titolare ecclesiastico. Questi erano i c.d. diritti di regalia, che furonomantenuti dalla legge delle guarentigie ed aboliti poi dal Concordato del 1929.Tuttavia il sistema beneficiale era insufficiente, sia perché non tutti gli uffici ecclesiasticigodevano di un beneficio, sia perché vi erano molti ecclesiastici sprovvisti di uffici. LoStato decise allora di intervenire attraverso i supplementi di congrua, cioè delleintegrazioni della rendita di ciascuno fino a un minimo ritenuto dignitoso. L’ammontaredi tali integrazioni variava anche in base alla funzione svolta.Si realizzò così un sistema che impegnava sia la Chiesa che lo Stato e che consentiva a

quest’ultimo anche di esercitare un certo controllo sul clero. Il nuovo Codex iuris canonici del 1983 non ha abolito il sistema beneficiale, rendendo così indispensabile un interventonormativo in materia.

Page 14: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 14/27

 

Ciò è stato realizzato con la legge 222/1985. In essa si stabilisce di istituire in ogni diocesil’“Istituto per il sostentamento del clero” o Istituti interdiocesani, oltre ad un Istitutocentrale “che integri le riserve degli altri Istituti”, tutti aventi personalità giuridica, al finedi garantire “il dignitoso sostentamento del clero che è al servizio della diocesi”. La

retribuzione “è equiparata, solo ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente” e“L’Istituto centrale effettua le ritenute fiscali e versa i contributi previdenziali e l’Irpef”.

15I beni beneficiari estinti confluiscono negli Istituti, che succedono in tutti i rapporti attivi epassivi.I singoli sacerdoti sono tenuti a comunicare all’Istituto diocesano “l’ammontare dellaremunerazione che ricevono dagli enti ecclesiastici presso cui esercitano il ministero, e glistipendi che eventualmente percepiscono da altri soggetti”. Se la somma dei proventirisulta inferiore alla misura determinata dalla C.E.I., l’Istituto stabilisce l’integrazionespettante, dandone comunicazione all’interessato”. All’integrazione si provvede mediante

i redditi patrimoniali di ciascun Istituto integrati, se insufficienti, dall’Istituto centrale. “Leentrate dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite dalle oblazionidei fedeli”, le persone fisiche possono dedurle dal proprio reddito fino all’ammontare didue milioni, e dalle somme da versare alla C.E.I. risultanti dalla destinazione dell’8/1000dell’Irpef.Quanto alle confessioni acattoliche, non è destinata al sostentamento del clero ma solo ad“interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali”, la ripartizione della quotadell’8/1000 dell’Irpef che, dopo l’intesa, hanno sottoscritto i valdesi.Anche le altre intese prevedono la destinazione dell’8/1000 ad iniziative sociali edumanitarie, per cui è evidente che lo Stato non assume obblighi verso il clero acattolico.6.) Il lavoro dei religiosi 

In materia di lavoro dei religiosi anche la Chiesa ormai dà per scontata l’esistenza di unrapporto diretto tra lavoro e retribuzione.Lo stesso Codex iuris canonici dispone che l’organizzazione ecclesiastica assicuri a tuttelepersone che prestino la loro attività una retribuzione giusta ed adeguata, che consideril’attività svolta e chi l’ha posta in essere, che consenta agli ecclesiastici e ai diaconiconiugati che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico il propriomantenimento, e di usufruire della previdenza sociale in caso di malattia, invalidità ovecchiaia.Il Trattato lateranense tende ad attribuire la competenza su tali materie al diritto canonico.

Inoltre vige il principio di prevenzione, per cui, una volta che l’ecclesiastico ha adito lagiurisdizione canonica, non può poi rivolgersi a quella statale per definire unacontroversia sulla retribuzione che gli spetta, ma è anche vero che l’ecclesiastico ha dirittoad adire direttamente la giurisdizione ordinaria senza che questa possa negare la propriacompetenza.I voti di obbedienza e di povertà o l’osservazione che in convento si entra per fini diperfezione spirituale e non per esercitare una professione, rilevano solo sul pianopersonale e nell’ambito confessionale, fermo restando come lo stesso diritto canonicostabilisce che l’ecclesiastico vada assistito in caso di malattia, invalidità o vecchiaia: maciòè possibile solo se si versano i contributi previdenziali e pensionistici, sulla base di una

retribuzione conseguente a un rapporto di lavoro e non di una prestazione gratuita.La dottrina distingue tra una spiritualizzazione intrinseca ed oggettiva ed unaspiritualizzazione estrinseca e soggettiva dell’attività lavorativa. La prima è immanente

Page 15: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 15/27

 

all’ufficio ecclesiastico in senso stretto e perciò non è suscettibile di valutazionieconomiche. La seconda, invece, è sottoposta alle regole di diritto del lavoro, in quanto ciòche rileva è l’attività lavorativa comunque svolta dall’ecclesiastico.Ciò premesso, il lavoro degli ecclesiastici va configurato come rapporto di lavorosubordinato. E proprio questa soluzione costituisce per l’ecclesiastico una garanzia.

167.) L’istruzione religiosa L’istruzione religiosa va inquadrata nell’ambito del diritto allo studio. Le sueproblematiche vanno affrontate sulla base delle norme costituzionali, concordatarie e didiritto comune.Quanto alle norme costituzionali, l’art. 33 Cost. afferma il principio del pluralismoscolastico, riconoscendo ad “Enti e privati il diritto sia di istituire scuole o istituti dieducazione, senza oneri per lo Stato”, sia di ottenere, per quelle “che chiedono la parità,piena libertà ed un trattamento per i loro alunni equivalente a quello degli alunni dellescuole statali”.

L’art. 34 Cost. sancisce il diritto allo studio, affermando che: “La scuola è aperta a tutti”,stabilendo i limiti dell’istruzione obbligatoria e garantendo “ai capaci e meritevoli” ildiritto a “raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso borse di studio, assegni, ecc.”.Dato che l’istruzione costituisce una res mixta , è stata oggetto anche di disposizioniconcordatarie.L’Accordo del 1984 stabilisce che: “La Repubblica italiana garantisce alla Chiesa cattolicaildiritto di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione”.Si garantisce che: “Gli istituti universitari, i seminari e gli altri istituti per ecclesiastici ereligiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il dirittocanonico, continueranno a dipendere solo dall’autorità ecclesiastica. I titoli accademici, inteologia e nelle altre discipline ecclesiastiche sono riconosciuti dallo Stato, al pari deidiplomi conseguiti presso la Scuola vaticana. “Le nomine dei docenti dell’UniversitàCattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento dellacompetente autorità ecclesiastica.Altrove si garantisce che: “Agli studenti di teologia il diritto di usufruire degli stessi rinviidal servizio militare previsti per gli studenti delle università italiane”.Dunque nelle scuole confessionali il diritto allo studio è assicurato nel rispetto dei principisul pluralismo scolastico e religioso e l’autonomia delle confessioni, solo che ciò accade inmodo sicuramente maggiore per la confessione cattolica, mentre invece andrebberogarantiti a tutti.

Al riguardo l’Accordo del 1984 stabilisce che: “La Repubblica italiana, riconoscendo ilvalore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno partedel patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro dellefinalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche nonuniversitarie di ogni ordine e grado”. Inoltre “Nel rispetto della libertà di coscienza, ègarantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno di tale insegnamento.All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiestadell’autorità ecclesiastica, senza che dalla scelta ne derivi alcuna discriminazione”.In realtà, la dichiarazione di avvalersi o meno dell’insegnamento, comporta una vera epropria schedatura, e quindi implicitamente una discriminazione, tanto più rilevante se sipensa che a coloro che non si avvalgono dell’insegnamento non è garantita alcuna

alternativa, né è permesso sottrarvisi, dato che si tratta di un corso curriculare e noncollocato all’inizio o alla fine dell’orario di lezione, come accade invece negli Stati Uniti colrelised time .

Page 16: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 16/27

 

Su questi problemi è intervenuta più volte la Corte costituzionale secondo cui, dapprima,gli alunni non erano tenuti a seguire alcun altro insegnamento obbligatorio, anche se nonerano autorizzati ad allontanarsi dalla scuola e secondo cui, in seguito, l’insegnamento

17

della religione non è causa di discriminazione, poiché permette all’alunno di potersiallontanare dalla scuola.Va poi considerato il problema dell’insegnamento della religione e dello status giuridicodegli insegnanti.L’insegnamento religioso fu reintrodotto dall’art. 36 del Concordato del 1929, secondo cuila materia diventava di nuovo obbligatoria ma se ne poteva essere dispensati su domandadei genitori o di chi ne fa le veci. L’insegnamento è impartito da professori ritenuti idoneidall’ordinario diocesano. L’attestato di idoneità ha durata annuale e l’eventuale revocaimpedisce di svolgere l’insegnamento. Dunque gli insegnanti sono considerati qualiincaricati annuali, pagati dalla Pubblica Amministrazione ma sottoposti all’assolutadiscrezionalità dell’ordinario diocesano.

Nel 1989 un’intesa tra l’autorità scolastica e la C.E.I. ha riguardato tutta la materia, mentrenessuna innovazione vi è stata circa lo status giuridico degli insegnanti, che è oggetto dicompetenza normativa esclusiva dello Stato. Gli insegnanti hanno comunque gli stessidiritti e doveri degli altri loro colleghi e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”dei loro alunni.

18CAPO SECONDO (PARAGRAFI 1 – 8)LE PERSONE GIURIDICHE1.) Il concetto di ente ecclesiastico Il termine ente significa “esistente”, indica cioè una realtà che vive ed agisce non solo di

fatto ma anche di diritto, consentendo di estendere il concetto di soggettività anche allepersone giuridiche, oltre che a quelle fisiche: dunque entrambe sono soggetti di diritto.Possono anticiparsi alcune caratteristiche degli enti: hanno in genere natura giuridicaprivata, assumono personalità giuridica nel nostro ordinamento solo dopo ilriconoscimento, avente perciò natura costitutiva e non dichiarativa, che può essererevocato quando viene meno un presupposto per la sua concessione.I requisiti per il riconoscimento agli effetti civili delle persone giuridiche ecclesiastiche,siano esse associazioni o fondazioni, sono: l’erezione o approvazione da partedell’autoritàecclesiastica, la sede in Italia, il fine di religione o di culto.2.) La natura giuridica degli enti ecclesiastici 

Il problema della natura pubblica, privata o mista degli enti ecclesiastici nasce dal fatto chel’art. 2 del c.c. del 1865 sembrava riconoscere agli enti ecclesiastici una natura pubblica.In realtà, il fatto che il riconoscimento non sia automatico ma discrezionalmente concesso,e soprattutto che le attività non aventi fine di culto o religione sono assoggettate alle leggistatali, induce a ritenere che gli enti ecclesiastici abbiano un carattere privato.Legato al problema della natura giuridica è il problema dell’ecclesiasticità dell’ente.Già nell’epoca liberale il giudizio ultimo sul carattere ecclesiastico degli enti dipendevadalla volontà legislativa dello Stato. In generale l’ecclesiasticità veniva riconosciuta soloagli enti cattolici.Attualmente la legge 222/1985 stabilisce che la qualifica di ente ecclesiastico civilmente

riconosciuto si ottiene in seguito al riconoscimento da parte dello Stato, che avviene sullabase di alcuni requisiti necessari: l’erezione o approvazione canonica dell’ente, la sede inItalia e il fine di religione o di culto.Anche l’iscrizione degli enti nel registro delle persone giuridiche, prevista dalla legge

Page 17: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 17/27

 

222/1985, conferma la natura privata degli enti ecclesiastici. Senza l’iscrizione, pertanto,gli enti ecclesiastici non potranno porre in essere negozi giuridici.Dunque, il carattere di ecclesiasticità non è intrinseco nella natura dell’ente, ma è unrequisito che proviene dallo Stato, il che vale anche per gli enti acattolici.3.) L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto 

L’art. 4 della legge 222/1985 stabilisce che: “Gli enti ecclesiastici che hanno la personalitàgiuridica nell’ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmentericonosciuti”.L’ente, cioè non nasce come ecclesiastico ma lo diventa solo dopo il riconoscimento delloStato. La legge 222/1985, pertanto, riguarda solo gli enti ecclesiastici civilmentericonosciuti.L’art. 7 dell’Accordo del 1984 e la legge 222/1985 individuano i requisiti per ilriconoscimento, alcuni di carattere soggettivo: l’erezione o approvazione da partedell’autorità ecclesiastica; altri di carattere oggettivo: la sede in Italia e il fine di religione odi culto. Tale fine è presunto per “gli enti che fanno parte della struttura gerarchica dellaChiesa, per gli istituti religiosi e i seminari”; va invece accertato di volta in volta per le

fondazioni o per gli enti “che non abbiano personalità giuridica nell’ordinamento dellaChiesa”, purché tale “fine sia costitutivo dell’ente”.

19Il riconoscimento ha senza dubbio un carattere discrezionale, dal momento che la legge222/1985 dispone che gli enti “possono essere riconosciuti come persone giuridiche aglieffetti civili”. Sono dotate di personalità giuridica per antico possesso di stato la SantaSede, gli enti centrali della Chiesa, i seminari, le parrocchie di antica istituzione e i capitoli.Dopo aver ottenuto il riconoscimento, gli enti ecclesiastici devono iscriversi nel registrodelle persone giuridiche istituito presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia,indicando la data, il nome del richiedente, l’atto costitutivo e lo statuto, nonché“presentando una copia del decreto di riconoscimento”.Dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ne consegue che gli enti possonocompiere atti giuridici validi nei confronti dei terzi.L’iscrizione equipara gli enti ecclesiastici alle altre persone giuridiche private. Infatti lalegge 222/1985 vieta agli enti non iscritti nel registro delle persone giuridiche, diconcludere negozi giuridici.Quanto alle strutture e finalità dell’ente, bisogna distinguere tra mutamenti sostanzialidell’ente, revoca del riconoscimento e soppressione ed estinzione.I mutamenti sostanziali vanno riconosciuti “con decreto del Presidente della Repubblica,udito il parere del Consiglio di Stato”. Qualora il mutamento “faccia perdere all’ente uno

dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimentostesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’autorità ecclesiastica”.Dalla revoca si distingue l’annullamento del riconoscimento per motivi di legittimità. Laprima avviene per cause sopravvenute, mentre il secondo rientra nel potere dello Stato diannullare il provvedimento in caso di mancanza di uno dei requisiti prescritti dalla legge,ed ha effetti retroattivi.Alla soppressione o estinzione dell’ente provvede l’autorità ecclesiastica che “trasmette ilprovvedimento al Ministro dell’interno, che, con proprio decreto, dispone l’iscrizione nelregistro delle persone giuridiche”, “e provvede alla devoluzione dei beni dell’entesoppresso o estinto”.La soppressione va distinta dall’estinzione, in quanto la prima avviene per volontà di un

organo diverso dall’ente stesso, la seconda per il venir meno dello scopo dell’enteecclesiastico.La legge 13/1991 ha parzialmente modificato il procedimento di riconoscimento della

Page 18: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 18/27

 

personalità giuridica previsto dalla legge 222/1985.4.) Tipologie di enti ecclesiastici: associazioni…Oltre all’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto possono esistere enti di fatto ed enti checioè non hanno ottenuto il riconoscimento.Tradizionalmente le persone giuridiche sono distinte in: associazioni, in cui prevale

l’elemento personale e la volontà è interna; fondazioni, in cui prevale l’elementopatrimoniale e la volontà è esterna e istituzioni.L’origine delle associazioni è antichissima. Il Codex iuris canonici distingue traassociazioniprivate e pubbliche. Esse sono dotate di personalità giuridica ed i loro statuti vannoapprovati dall’autorità ecclesiastica.Sebbene abbia dei caratteri peculiari, l’associazione ecclesiastica non si sottrae alladisciplina legislativa in materia di associazioni: dunque le associazioni private sono intutto regolate dalle leggi civili.

20

Anche se il riconoscimento da parte dell’autorità ecclesiastica e dello Stato costituisce unalegittima aspettativa, le associazioni potrebbero preferire non ottenerlo per conservare unamaggiore autonomia, e lo Stato non è obbligato a concederlo.Le confraternite, infine, sono associazioni laicali tendenti a perfezionare la vita dei loroadepti e a promuovere il culto pubblico e la dottrina cristiana.5.) … e fondazioni. Lasciti per enti da fondare Le fondazioni sono persone giuridiche costituite da un complesso di beni destinati ad unoscopo di culto o beneficio, di pubblica o privata utilità. Nelle fondazioni la volontà èesterna, in quanto proviene dal fondatore.Anche le fondazioni devono presentare i requisiti relativi al riconoscimento, che hacomunque natura discrezionale.Sono fondazioni le chiese, i santuari, le fabbricerie, le fondazioni di culto e gli istituti per ilsostentamento del clero.Quanto alle chiese, la legge 222/1985, superando la distinzione tra chiese private epubbliche, stabilisce che: “il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte alpubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite di mezzisufficienti per la manutenzione ed ufficiatura”.Dunque anche le chiese private aperte al pubblico possono essere riconosciute. Inproposito il codice civile stabilisce che gli edifici destinati all’esercizio del culto pubbliconon possono essere sottratti a tale destinazione anche se appartengono a privati. Solo ilvescovo può sottrarre la chiesa al culto divino. La requisizione, l’occupazione,

l’espropriazione per pubblica utilità o la demolizione delle chiese non possono aversi senon per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.I santuari sono chiese molto importanti, in quanto per le immagini o le reliquie conservatesono mete di pellegrinaggio e di culto. Si differenziano dalle altre chiese solo perché neiConsigli di amministrazione vi è un maggior numero di componenti laici.Le fabbricerie sono enti particolari, costituiti da una massa patrimoniale destinata allamanutenzione e conservazione di un edificio di culto di particolare importanza. Talemassa patrimoniale è gestita da un Consiglio di amministrazione composto di membriecclesiastici e laici. Proprio la composizione mista del consiglio costituisce la caratteristicadell’istituto: i laici, infatti, volevano controllare il modo in cui gli ecclesiastici gestivano isoldi da loro raccolti per la costruzione di un edificio di culto.

Le fondazioni di culto sono persone giuridiche che hanno come base patrimoniale unamassa di beni i cui redditi sono destinati in perpetuo a scopo di culto. I relativi beni e laloro destinazione, di solito, hanno origine in negozi di diritto privato, testamenti o

Page 19: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 19/27

 

donazioni. La legge 222/1985 dispone che le fondazioni di culto “possono esserericonosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e larispondenza alle esigenze religiose della popolazione”.Sono pubbliche le fondazioni di culto costituite dall’autorità ecclesiastica, private le altreanche se vanno comunque approvate dalla stessa autorità.

Sono diverse le fondazioni pie, che non sono autonome perché consistono in una massadibeni affidata da un disponente ad un ente ecclesiastico con l’onere di destinarne i redditialla celebrazione di messe o ad altre funzioni sacre.Secondo il Concordato del 1929, i seminari dipendevano solo dalla Santa Sede, mentreoggi dipendono dalla C.E.I. Il tipo di seminario prevalente è quello diocesano ointerdiocesano, che prepara nuovi sacerdoti.

21Quanto agli istituti per il sostentamento del clero, va ricordato che il fondo patrimonialedegli istituti diocesani è costituito dai beni già appartenenti agli enti beneficiali esistenti

nella diocesi. Come l’istituto centrale, essi sono enti autonomi dotati di una propriapersonalità giuridica.Le fondazioni possono nascere anche da un atto di autonomia privata, per lo più lascititestamentari.6.) Gli enti acattolici Gli enti acattolici vanno senza dubbio ricompresi tra gli enti ecclesiastici. In materia èancora vigente, per le confessioni che non hanno sottoscritto intese con lo Stato, la legge1159/1929. Il riconoscimento, analogo a quello degli enti cattolici, è richiesto al Ministrodegli interni da parte di chiunque ne sia interessato. La relativa domanda deve essereaccompagnata dallo statuto dell’ente, in cui vanno indicati: lo scopo, gli organi diamministrazione, le norme di funzionamento ed il patrimonio dell’ente. Valutati questielementi, il Presidente della Repubblica emana il decreto di erezione in ente morale, suproposta del Ministro degli interni, sentiti i l Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri.Gli enti “sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa”, e il Ministro dell’internopuò, se necessario, nominare un commissario governativo.Una volta riconosciuti civilmente, gli enti confessionali sono considerati personegiuridiche private, dotate di autonomia giuridica.Quanto alle intese finora stipulate, va notato che in quella valdese, si parla esplicitamentedi “enti ecclesiastici valdesi”; per il loro riconoscimento, essi debbono avere “fini di culto,istruzione e beneficenza” ed è richiesta “la delibera sinodale con cui l’ente è stato eretto inistituto autonomo nell’ambito dell’ordinamento valdese”. Anche se l’intesa non ne parla,

l’ente riconosciuto deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche.Nell’intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, fermo restando che l’Unione“conserva la personalità giuridica di cui è dotata”, si stabilisce che presso il Ministerodell’interno sono tenuti lo statuto dell’Unione e quello degli altri enti ebraici. Tali entidevono avere fini di culto o di religione, ed essere “approvati dalla Comunità competenteper territorio e dall’Unione. Il loro riconoscimento avviene con decreto del Presidente dellaRepubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato”. Si stabilisce l’iscrizione nel registrodelle persone giuridiche. Le comunità ebraiche erano considerate enti pubblici e ad esseappartenevano di diritto tutti gli israeliti residenti nel territorio.L’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno stabilisce: “ilriconoscimento della personalità giuridica dell’Unione italiana delle Chiese cristiane

avventiste del 7° giorno e dell’Istituto avventista di cultura biblica”. “Per ottenere ilriconoscimento gli enti devono avere la sede in Italia e perseguire fini di culto o religione,da accertare di volta in volta” tenendo conto delle attività svolte. “La domanda di

Page 20: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 20/27

 

riconoscimento va presentata da chi rappresenta l’ente”. Il riconoscimento è concesso condecreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato”. È previsto l’obbligodi iscrizione nel registro delle persone giuridiche. “La gestione ordinaria e straordinariaavviene con il controllo delle autorità ecclesiastiche competenti, senza alcuna ingerenzada

parte dello Stato”. Il mutamento del fine che fa perdere all’ente uno dei requisiti richiestiper il riconoscimento, può provocare la sua revoca.Le “Assemblee di Dio in Italia” sono già riconosciute come enti morali con decreto delPresidente della Repubblica del 1959. Nell’intesa da loro stipulata si stabilisce che le loroattività “sono soggette alle leggi civili riguardanti le stesse attività svolte da enti non

22ecclesiastici. Si escludono ingerenze dello Stato, è prevista l’iscrizione nel registro dellepersone giuridiche e la revoca del riconoscimento in caso di mutamento dei fini.L’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia e l'intesa con la ChiesaEvangelica Luterana in Italia ricalcano le disposizioni delle altre intese.

Ciò premesso, può dirsi che, la dizione “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto” è usatadal legislatore per indicare sia gli enti cattolici che quelli acattolici che hanno raggiuntoaccordi con lo Stato.7.) Il Fondo edifici di culto Il Fondo edifici di culto, sorto dopo gli Accordi del 1984, è disciplinato dalla legge222/1985.Esso è dotato di personalità giuridica, non è un ente ecclesiastico ma un ente pubblicostrumentale, un organismo cioè che non fa parte dell’amministrazione dello Stato ma cheha una gestione patrimoniale autonoma.I proventi del patrimonio del Fondo sono impiegati per la conservazione, il restauro, latutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti ad esso, e per gli altri oneriposti a carico del Fondo stesso. L’impiego di tali proventi è disposto dal Fondo di concertocol Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero dei lavori pubblici.Il Ministro dell’interno nomina il Consiglio di amministrazione, di cui fanno parte anchemembri ecclesiastici designati dalla CEI, che appronta il bilancio preventivo e consuntivo,che il Parlamento deve poi approvare.8.) Aspetti fiscali. L’ente ecclesiastico imprenditore e gli enti senza scopo di lucro.Nuove prospettive Uno degli scopi principali del riconoscimento e della qualifica di ecclesiastici degli enti èquello di assicurare ad essi agevolazioni tributarie, differenziandoli così dalle altre persone

giuridiche. Il punto è ora di individuare in cosa tali agevolazioni concretamenteconsistano.Il finanziamento delle confessioni religiose avviene in due modi: quello della“destinazione di una quota pari all’8/1000 del gettito Irpef”; o quello delle “offerte libere,incentivate con la previsione della deducibilità dall’imponibile Irpef”.L’Accordo del 1984 stabilisce il principio secondo cui: “agli effetti tributari gli enti aventifine di religione o di culto e le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventifine di beneficenza o istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svoltedagli enti ecclesiastici, sono soggette alle leggi dello Stato riguardanti tali attività e alregime tributario previsto per le medesime”.Più in particolare, il Testo Unico delle imposte dirette prevede delle deduzioni fiscali per

le elargizioni a favore dello Stato di persone fisiche o giuridiche che svolgono, senzascopodi lucro, attività di ricerca in campo artistico o culturale, per la manutenzione o il restauro

Page 21: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 21/27

 

degli enti, stabilisce la deducibilità delle elargizioni a favore di persone giuridiche cheperseguono finalità anche di culto e include tra gli oneri deducibili le spese per lamanutenzione ed il restauro dei beni di interesse storico e artistico, e gli oneri relativi allavoro prestato dai loro membri nelle attività commerciali svolte dall’ente.Quanto all’IVA, sono previste esenzioni dall’obbligo dell’imposta per varie attività

riguardanti gli enti ospedalieri e le attività didattiche.23Inoltre è prevista l’esenzione per gli edifici di culto e annessi dall’INVIM decennale,imposta ridotta del 50% per gli immobili appartenenti agli enti religiosi. Sono esentatidall’INVIM anche gli enti religiosi che abbiano acquistato un immobile.La legge 222/1985 stabilisce che “gli edifici di culto non possono essere sottratti alla lorodestinazione, neanche per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti annidall’erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso puòessere estinto prima del compimento del termine d’intesa tra l’autorità ecclesiastica el’autorità civile erogante, previa restituzione delle somme ricevute a titolo di contributo”.

Recentemente il legislatore ha mostrato una particolare attenzione verso le agevolazionifiscali per gli enti “non profit ”, tra cui vanno inclusi gli enti di volontariato. Se nei loroconfronti le agevolazioni tributarie sono giustificate dal fatto che svolgono un’attivitàgratuita, diverso è il problema dell’ente ecclesiastico imprenditore.La Cassazione ha stabilito che: “un istituto d’istruzione gestito da una congregazionereligiosa può essere considerato imprenditore quando operi secondo un criterioeconomico, perseguendo cioè il tendenziale pareggio tra costi e ricavi. L’enteecclesiastico,nello svolgere attività imprenditoriali, infatti, non perde la propria identità giuridica, solonon può usufruire di agevolazioni fiscali. In quanto imprenditore, l’ente sarà sottoposto alregime di diritto comune riguardante la rappresentanza, il fallimento e il lavoro.Nel caso in cui gli enti rientrino tra quelli non profit , saranno sottoposti alla relativadisciplina. La normativa sulle ONLUS stabilisce che gli enti appartenenti a questacategoria devono avere un esclusivo fine solidaristico. L’esempio più importante ècostituito dalle Ipab.Il carattere comune agli enti ecclesiastici e a quelli non profit è l’esclusione del lucrosoggettivo.

24PARTE SPECIALEI RAPPORTICAPO PRIMO (PASRAGRAFI 1 – 4)I RAPPORTI PATRIMONIALI1.) La proprietà ecclesiastica Il problema della gestione dei beni ecclesiastici (la c.d. manomorta ecclesiastica )rappresentauna delle più rilevanti res mixtae , dato che una parte consistente dei beni culturali in Italiaè di provenienza o di proprietà ecclesiastica. L’aspetto fondamentale è stabilire a chi spettila proprietà dei beni, e chi e in che misura debba occuparsene.Ancora nel secolo scorso la Chiesa presentava un assetto di tipo feudale ed aveva unaproprietà immobiliare molto rilevante. La perdita progressiva di tale proprietà iniziò congli interventi bellici e proseguì con quelli legislativi. Si intaccava così la manomorta, ma

non il beneficio ecclesiastico che resisterà fino al Codex iuris canonici del 1983.Dopo la legislazione eversiva, i problemi più importanti riguardavano l’individuazionedegli enti soppressi e di quelli conservati, dei beni che andavano assegnati al Fondo per ilculto, devoluti o acquistati dallo Stato, concessi ad enti pubblici, o a privati, o convertiti.

Page 22: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 22/27

 

Attualmente la materia è disciplinata dalla legge 222/1985 che ha istituito il Fondo edificidi culto, stabilendone le competenze.In generale si può dire che accanto ad un patrimonio ecclesiastico in senso stretto, cheassicura l’esistenza della Chiesa cattolica e da questa gestito, vi è quello che tutela i fini diculto e gli interessi religiosi dei cittadini credenti, che è di diretta spettanza dello Stato,

anche se la Chiesa è impegnata a collaborare.Secondo la definizione comune, il patrimonio ecclesiastico è “quel complesso di diritti subeni materiali che l’ordinamento statale riconosce all’autorità ecclesiastica per ilraggiungimento dei suoi fini”.2.) La tutela del patrimonio storico ed artistico La materia della tutela del patrimonio storico ed artistico è stata compiutamentedisciplinata dalla legge 1089/1939, che, dopo aver individuato le cose di “interesseartistico, storico, archeologico o etnologico” da dover tutelare, imponeva ai rappresentantidelle province, dei comuni e degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, di presentare unelenco di tali cose, prevedendo, per le cose di proprietà degli enti ecclesiastici, diprocedere d’accordo con l’autorità ecclesiastica, e distinguendo tra cose appartenenti allo

Stato e a privati.In atto, il codice civile stabilisce che: “Sono beni le cose che possono formare oggetto didiritto”, che: “I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del codice stesso, inquanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano”, e che gli edificidi culto “non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto dialienazione, finché la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che liriguardano”.La legge 512/1982 riguarda il “regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale”.Essa prevede “esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usoculturale, “poiché si presume che tali beni non costituiscano fonte di reddito. Si sonoancheesclusi dai redditi imponibili i redditi catastali di terreni che siano aperti al pubblico o lacui conservazione sia riconosciuta, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, dipubblico interesse.

25Quanto alle imposte dirette, quelle di successione e di donazione, i beni vincolati nonconcorrono alla formazione dell’attivo ereditario.Anche per quanto riguarda l’imposta di registro, la legge 512/1982 stabilisce che“l’aliquota è ridotta del 50 % se il trasferimento ha per oggetto immobili di interessestorico, artistico o archeologico, purché l’acquirente non venga meno agli obblighi della

loro conservazione e protezione”.Agevolazioni sono previste anche per quel che riguarda l’IVA, l’INVIM e le imposteipotecarie catastali.Ciò premesso, l’art. 12 dell’Accordo del 1984, dopo aver introdotto il principio genericosecondo cui Stato e Chiesa cattolica si impegnano a collaborare “per la tutela delpatrimonio storico ed artistico”, prevede che: “Al fine di armonizzare l’applicazione dellalegge italiana con le esigenze religiose, gli organi competenti delle due particoncorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione ed ilgodimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioniecclesiastiche”, e stipuleranno intese per “la conservazione e la consultazione degli archividi interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti ed istituzioni”.

Il principio di collaborazione tra Stato e Chiesa è presente anche nelle intese con leconfessioni diverse dalla cattolica.La legge 1089/1939, inoltre, limita la circolazione dei beni di interesse storico e artistico

Page 23: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 23/27

 

appartenenti allo Stato o ad altri enti morali, vietandone l’esportazione e disciplinandonel’espropriazione. Il privato è tenuto a notificare la detenzione di tali beni e a denunziareogni atto di trasmissione dei beni per consentire al Ministero dei beni culturali diesercitare il diritto di prelazione a parità di prezzo.3.) Il regime giuridico degli edifici di culto 

Gli edifici di culto, detti anche templi, oratori, cappelle, sinagoghe, moschee o chiese, sonoquei luoghi in cui i fedeli di una determinata confessione esercitano, sia singolarmente checollettivamente, le loro funzioni di culto. Lo Stato qualifica gli edifici di volta in volta, sullabase di una valutazione che tiene conto dell’uso, della destinazione e degli interessi chesoddisfa.L’edificio di culto comprende anche i locali accessori.In passato la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di salvaguardare il più possibile ladestinazione del bene-chiesa al normale culto. Espressione di questa tendenza è unalegislazione che va dal secolo scorso fino ai nostri giorni.Gli artt. 9 e 10 del Concordato del 1929 escludevano gli edifici aperti al culto darequisizioni o occupazioni e da demolizioni, tranne che per gravi necessità pubbliche e

previo accordo con l’ordinario diocesano; inoltre, salvo i casi di urgente necessità, la forzapubblica non può entrare per l’esercizio delle proprie funzioni negli edifici aperti al culto,senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica”.La legge 121/1985 ribadisce le disposizioni del precedente Concordato, e le intese con leconfessioni acattoliche contengono in materia principi analoghi.4.) L’autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici L’autorizzazione è un atto amministrativo mediante cui la Pubblica Amministrazionerimuove un limite posto dalla legge all’esercizio di un diritto, per rendere legittimo ilcomportamento di un determinato soggetto che, altrimenti, non potrebbe essere posto inessere.

26Sebbene questo settore della disciplina abbia natura amministrativa, il principio vigente inmateria è quello dell’applicabilità agli enti ecclesiastici delle norme del codice civile.La legge 222/1985 stabilisce, infatti, che “Agli acquisti degli enti ecclesiastici civilmentericonosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche”.La disciplina in materia risale alla seconda legge Siccardi del 1850, che stabiliva che: “Glienti ecclesiastici e laici non potevano acquistare beni immobili né beni mobili senzaautorizzazione, da concedere con decreto regio, previo parere del Consiglio di Stato.Tuttora l’art. 7 del codice civile del 1942 non si discosta dalla legge Siccardi, stabilendoche: “La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o

eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa. Senza questaautorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto”.Tuttavia la legge 127/1997 stabilisce che: “L’art. 17 c.c. e la legge 218/1896, sonoabrogati;sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto diimmobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche,associazioni e fondazioni”.I sostenitori di questa legge affermano che l’autorizzazione finiva con l’attribuire adun’autorità amministrativa il potere di limitare la possibilità per gli enti di disporre deibeni necessari per conseguire i propri fini.È questa un’opinione non condivisibile, in quanto non è in discussione l’autonomia degli

enti ecclesiastici, ma la possibilità di acquistare beni senza alcun controllo: la funzionedell’autorizzazione è, da un lato, quella di evitare l’immobilizzazione di beni che sono cosìsottratti al commercio giuridico, dall’altro, di tutelare i diritti degli eredi legittimi.

Page 24: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 24/27

 

Sebbene i rapporti tra Stato e Chiesa siano cambiati rispetto al secolo scorso, le ragionicheavevano portato alla legge Siccardi sono ancora di attualità. “L’autorizzazione agli acquistiè sostanzialmente una forma di controllo sulla trasparenza gestionale, con finalità divigilanza”.

27CAPO SECONDO (PARAGRAFI 1 – 7)I RAPPORTI PERSONALI1.) Tipologie matrimoniali. Il matrimonio religioso con effetti civili Fino ai Patti lateranensi del 1929 il sistema matrimoniale italiano era caratterizzato dalprincipio del doppio binario, che considerava il matrimonio religioso e quello civile su duepiani totalmente distinti, per cui il credente, se voleva attribuire rilevanza giuridica civileal proprio matrimonio religioso, li stipulava entrambi. I Patti hanno introdotto ilmatrimonio religioso ad effetti civili, che ha nel procedimento di trascrizione il mezzoattraverso cui si realizza il collegamento tra ordinamento statale e canonico.

Quanto ai matrimoni acattolici, essi sono stati finora ricompresi in un’unica categoria eregolati dal codice civile, dalla legge sui culti ammessi del 1929 e dalle intese sinorasottoscritte.I tipi di matrimonio sono: meramente religioso, religioso ad effetti civili, civile e acattolico.Importanti cambiamenti sono stati introdotti anche in riferimento al matrimonio civile, sipensi alla legge sul divorzio del 1970 e alla riforma del diritto di famiglia del 1975, il chedimostra che la materia matrimoniale è in continua evoluzione.2.) Il procedimento di trascrizione L’Accordo del 1984, che concerne il procedimento di trascrizione, stabilisce che: “Aimatrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico sono riconosciuti gli effetticivili, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previepubblicazioni in municipio”. Le pubblicazioni, quindi, costituiscono il primo atto delcomplesso procedimento di trascrizione e garantiscono alle parti che, una volta celebrato,il matrimonio sarà trascritto.“Subito dopo la celebrazione, il parroco, fungendo così da pubblico ufficiale, spiegherà aicontraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c.,riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, in doppiooriginale, in cui possono essere inserite le dichiarazione dei coniugi consentite dalle leggicivili”, e relative al regime patrimoniale. “Il parroco del luogo in cui è stato celebrato ilmatrimonio” invia inoltre l’atto di matrimonio, accompagnato dalla richiesta ditrascrizione fatta per iscritto, non oltre 5 giorni dalla celebrazione (c.d. trascrizione

tempestiva). La trascrizione “può essere effettuata anche posteriormente su richiesta deidue contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro,sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momentodella celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei terzi”(c.d. trascrizione tardiva).L’ufficiale dello stato civile, qualora sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettuaentro 24 ora dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.Dunque la celebrazione è un atto complesso: religioso, in quanto è somministrato unsacramento, amministrativo, in quanto il parroco funge da pubblico ufficiale.Alla trascrizione non si può procedere: “quando gli sposi non rispondano ai requisiti dellalegge civile circa l’età richiesta per la celebrazione, quando sussiste tra gli sposi un

impedimento che la legge civile considera inderogabile”, anche se essa “è tuttaviaammessa quando l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe più essere proposta”.L’art. 4 del Protocollo addizionale chiarisce che si intendono come impedimenti

Page 25: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 25/27

 

inderogabili della legge civile: l’interdizione per infermità di mente di uno dei contraenti,la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili e gli impedimenti

28derivanti da delitto o affinità in linea retta. Secondo una sentenza della Corte

costituzionale, l’interdetto va equiparato all’incapace naturale.Quanto alla trascrizione, l’attuale sistema prevede sia la trascrizione tempestiva che quellatardiva. Quest’ultima è sottoposta alla volontà delle parti, non può cioè essere richiesta daterzi, neanche per fondati motivi o interessi personali. È la pubblicità, invece, che assicuraalle parti che il matrimonio sarà trascritto. Ciò ha delle importanti conseguenze pratiche.In primo luogo nel caso in cui le parti, per valide ragioni personali, decidano di stipulareun matrimonio meramente religioso, il c.d. matrimonio di coscienza, questo sarà iscritto inun apposito registro diocesano, ma il vescovo non potrà trascriverlo contro la volontà delleparti. Ed ancora, la trascrizione non può essere richiesta dai figli, né dai creditori di unadelle parti per potersi rivalere sul patrimonio dell’altra, poiché in tale materia vige ilprincipio della libertà matrimoniale, secondo cui spetta solo alle parti scegliere tra uno dei

diversi tipi di matrimonio (meramente religioso, religioso a effetti civili, solo civile oacattolico).Ciò premesso, la trascrizione si sostanzia in un negozio autonomo e costituisce l’attofinaledi un processo amministrativo che ha inizio con le pubblicazioni.La dottrina aveva poi individuato un terzo tipo di trascrizione, quella tempestivaritardata. In questo caso, pur mancando le preventive pubblicazioni, l’atto di matrimonioera stato trasmesso nei termini stabiliti all’ufficiale di stato civile, che provvedeva allepubblicazioni e se non vi erano opposizioni o casi di intrascrivibilità, procedeva allatrascrizione secondo quanto disposto dalla legge n° 847/1929. Poiché quest’ultima legge èstata abrogata non è più possibile delineare tale tipo di trascrizione.L’aver riconosciuto rilevanza solo alla volontà delle parti impedisce anche la trascrizionepost mortem , che invece era prevista dalla legge 847/1929.3.) Gli effetti civili delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale L’Accordo del 1984 stabilisce che: “Le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate daitribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività della SegnaturaApostolica, sono su domanda delle parti o di una sola di esse, dichiarate efficaci nellaRepubblica italiana con sentenza della Corte d’Appello competente”, cioè quella dove ilmatrimonio è stato trascrittoLa Corte d’Appello deve innanzitutto accertare : “che il giudice ecclesiastico era il giudicecompetente a conoscere della causa; che nel procedimento davanti ai tribunali

ecclesiasticiè stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio; che ricorrono le altrecondizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia dellesentenze straniere”.È opportuno osservare che la Segnatura Apostolica, nel dichiarare esecutive le sentenzedei tribunali ecclesiastici, deve accertare che alle parti sia stato garantito il diritto di agire edi difendersi (regolarità del procedimento) in almeno due gradi di giudizio, conconseguente passaggio in giudicato della sentenza (definitività del procedimento).Quanto al divieto di riesame nel merito: il giudizio di merito circa la nullità matrimoniale èdi competenza del diritto canonico, e non della giurisdizione civile.L’Accordo del 1984 prevede, inoltre, che la Corte d’Appello competente, “nella sentenza

che rende esecutiva una sentenza canonica, può indicare provvedimenti economici afavore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo”.

29

Page 26: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 26/27

 

4.) Il problema della riserva di giurisdizione Il Concordato del 1929 stabiliva il principio della riserva di giurisdizione dei tribunali edicasteri ecclesiastici per “le cause che riguardavano la nullità del matrimonio e ladispensa del matrimonio rato e non consumato”.Dal principio della libertà matrimoniale, secondo cui le parti hanno il diritto di scegliere

tra i vari tipi di matrimonio: meramente religioso, canonico ad effetti civili, civile eacattolico, conseguirebbe per le parti la facoltà di adire indifferentemente i Tribunaliecclesiastici o quelli dello Stato. Il problema in esame non è di facile soluzione perché e lapossibile soluzione sarebbe, pertanto, quella di separare le due giurisdizioni e rivalutare ilprincipio di libertà matrimoniale.5.) Il matrimonio acattolico Il matrimonio acattolico è disciplinato dalla legge 1159/1929, che anzitutto stabilisce cheagli atti compiuti dai ministri dei culti ammessi sono riconosciuti effetti civili solo se laloro nomina è stata approvata dal Ministro degli interni.“Il matrimonio acattolico celebrato da uno dei ministri di culto produce dal giorno dellacelebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile,

quando siano state adempiute le seguenti disposizioni”. È l’ufficiale di stato civile “chesarebbe competente a celebrare il matrimonio”, che, una volta “adempiute tutte leformalità preliminari e accertato che non sussistono impedimenti alla celebrazione delmatrimonio, rilascia l’autorizzazione scritta contenente l’indicazione del ministro di cultodinanzi al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento con cui lanomina di questi è stata approvata”. Il ministro di culto deve dare lettura degli artt. 143,144 e 147 c.c., riceve alla presenza di due testimoni idonei la dichiarazione degli sposi divolersi prendere in marito e moglie e compila l’’atto di matrimonio che trasmette inoriginale entro 5 giorni all’ufficiale di stato civile. Questi, “entro 24 ore, provvede allatrascrizione nei registri dello stato civile”, informandone il ministro di culto che hacelebrato il matrimonio. In caso di impedimento legittimo, il ministro di culto nominatopuò delegare altro ministro che può legalmente sostituirlo nell’ufficio, purché anch’egli siastato approvato. Ma “i ministri di culto non possono rilasciare copie né certificati degli attidi matrimonio celebrati davanti a loro”.Al matrimonio acattolico, dunque, una volta trascritto, “si applicano, anche per quantoriguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni relative al matrimonio celebratodavanti all’ufficiale di stato civile”.6.) Natura ed essenza giuridica del matrimonio La natura e l’essenza giuridica del negozio matrimoniale cambiano a seconda del punto divista, confessionale o statualistico. Per l’ordinamento civile è irrilevante che il matrimoniopossa essere considerato un sacramento, così come per l’ordinamento canonico è

insufficiente una concezione meramente contrattualistica del matrimonio.L’art. 29 Cost. pone il matrimonio a base della famiglia, nucleo essenziale della società,percui l’istituzione ancora oggi conserva un’importanza fondamentale.Particolare considerazione merita la concezione del matrimonio di Doms, secondo cui ilrapporto di coniugio nasce dalla volontà di ciascun coniuge di donarsi all’altro, dicompletarsi, e cioè da un atto di assoluta libertà in cui si sostanzia l’amore coniugale, checerto comporta limitazioni e di cui essi conoscono bene gli effetti. Dunque è in questa

30scelta spirituale che va ricercata l’essenza del matrimonio.ma mentre l’essenza del

matrimonio è comune, la natura giuridica è diversa per ciascuno dei tipi matrimoniali.7.) Matrimonio, separazione e divorzio. Diritto di famiglia e libertà religiosa Sono vicende del rapporto matrimoniale la separazione, consensuale e giudiziale, il

Page 27: Diritto ecclesiastico

5/10/2018 Diritto ecclesiastico - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-ecclesiastico 27/27

 

divorzio e tutto ciò che riguarda i contrasti tra i componenti la famiglia per motivireligiosi.Il regime della separazione personale e del divorzio è di natura esclusivamente civilistica epertanto esula dal diritto ecclesiastico. Qui si vuole solo ricordare che anche il Codex iuris canonici prevede la separazione con permanenza del vincolo e che proprio al diritto

canonico si ispira uno dei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili delmatrimonio, quello che può essere richiesto da uno dei coniugi quando il matrimonio nonè stato consumato.I contrasti nell’ambito familiare sono quelli che nascono dal mutamento di confessionereligiosa di uno dei coniugi o dal contrasto sull’educazione religiosa dei figli, e possonoanche costituire causa di separazione o di divorzio o essere risolti con l’intervento delgiudice della famiglia.In relazione all’ora di religione, il contrasto va risolto tenendo conto dell’interesse delminore, rispettando la sua volontà. Il caso di contrasto tra i coniugi dovuto al mutamentodi confessione religiosa di uno dei coniugi che pretende che anche i figli seguano lapropria decisione, costituisce un problema importante, oltre che attuale, per le

conseguenze che può avere in materia di separazione. La conversione di un coniuge adaltra confessione può costituire impedimento alla prosecuzione della convivenza o causadi addebito della separazione. Qui il principio di favore nei confronti della confessioneoriginaria, o il favor religionis catholicae contrastano con il principio stesso di libertàreligiosa. L’intervento del giudice è previsto per tentare di risolvere le situazioni piùproblematiche. Il principio cui dovrebbero ispirarsi gli interessati, compreso il giudice, èquello del rispetto della libertà religiosa individuale, anche nel caso in cui il singolo sidichiari ateo. L’appartenenza confessionale di uno dei coniugi è garantita dall’art. 19 Cost.e pertanto è irrilevante ai fini della separazione.Su queste posizioni si è attestata anche la Cassazione, che ha stabilito che la libertà di unsoggetto di mutare fede non può affievolirsi solo perché è sposato ed ha figli, e che ilmutamento di fede religiosa di uno dei coniugi non costituisce motivo di addebito dellaseparazione, mentre lo è l’intolleranza verso le nuove convinzioni dell’altro coniuge.