Diritto della Comunità Europea L’impatto delle “libertà fondamentali” nel diritto...

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12 ottobre 2006 1 Diritto della Comunità Europea L’impatto delle “libertà fondamentali” nel diritto tributario UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO LIUC Corso di Diritto Tributario

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UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO LIUC. Diritto della Comunità Europea L’impatto delle “libertà fondamentali” nel diritto tributario. Corso di Diritto Tributario. Diritto Comunitario. Primario: Trattato istitutivo della Comunità Europea (Roma, 25 Marzo 1957) - PowerPoint PPT Presentation

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Diritto della Comunità Europea

L’impatto delle “libertà fondamentali” nel diritto tributario

UNIVERSITA’ CARLO CATTANEOLIUC

Corso di Diritto TributarioCorso di Diritto Tributario

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Diritto Comunitario

Primario:• Trattato istitutivo della Comunità Europea (Roma, 25 Marzo 1957)• Trattato sull’Unione europea (Maastricht, 7 febbraio 1992)• Trattato di Amsterdam (Amsterdam, 2 ottobre 1997)• Trattato di Nizza (Nizza, 26 febbraio 2001)

Derivato: • Regolamenti• Decisioni• Direttive• Pareri e Raccomandazioni

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Diritto Comunitario

• I trattati europei non attribuiscono alle istituzioni comunitarie competenze fiscali tali da permettere loro la creazione di una propria imposta.

• La politica fiscale comunitaria nasce come:

– politica negativa, finalizzata cioè a prevenire misure che possano ostacolare le libertà fondamentali di circolazione all’interno dell’Unione;

– politica positiva di armonizzazione e riavvicinamento delle legislazioni fiscali degli Stati Membri.

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Diritto Comunitario

(Art. 2 Trattato CE)

• Ai sensi dell’articolo 2 del Trattato CE, la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilita accresciuta (…)

• Questi scopi vasti e ambiziosi sono perseguiti mediante l’instaurazione di un mercato comune (…) e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

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Diritto Comunitario

(Art. 3 Trattato CE)

L’articolo 3 del Trattato CE, stabilisce una serie di misure che dovrebbero costituire la base per la formazione di un mercato comune:– divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle

restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

– una politica commerciale comune; – un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione,

fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

– (…)

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Diritto Comunitario

Politica Negativa

Disposizioni fiscali del Trattato CE:• Articolo 90 - stabilisce una proibizione d’ordine generale

a operare discriminazioni fiscali nei confronti dei prodotti importati dagli Stati membri; divieto di protezione prodotti nazionali;

• Articolo 91 - aggiunge il divieto di tassare in modo più severo le merci comunitarie importate rispetto ai prodotti interni;

• Articolo 92 - costituisce una deroga ai precedenti principi, da attuarsi solo in casi eccezionali e per periodi limitati, permette l’applicazione di imposte speciali sulle importazioni e la concessione di agevolazioni alle esportazioni al fine di compensare eventuali divari fiscali fra gli Stati membri

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Diritto Comunitario

Politica Positiva di Armonizzazione delle legislazioni degli SM

Disposizioni fiscali del Trattato CE:• Articolo 93 - prevede l’armonizzazione delle legislazioni

fiscali degli Stati membri nella misura e nei limiti in cui tale armonizzazione sia necessaria per un corretto funzionamento del mercato interno.

La norma richiede che le disposizioni adottate per raggiungere tale obiettivo siano approvate all’unanimità dagli Stati membri e limita alle sole imposte indirette la possibilità di intervento in questo ambito giuridico.

- Sesta direttiva in materia di IVA

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Diritto ComunitarioPolitica Positiva di Riavvicinamento delle legislazioni degli SM

Disposizioni generali del Trattato CE:

Articolo 94 -Consente al Consiglio degli Stati Membri di intervenire qualora reputi che le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei Paesi aderenti abbiano un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune. Rimane il vincolo al principio di unanimità.

• Direttiva Madre Figlia (n. 435/1990)

• Direttiva sulle Riorganizzazioni Societarie (n.434/1990)

• Direttiva Interessi e Canoni (n. 49/2003)

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Principi generali e libertà fondamentalidel Trattato CE

• Principi generali:

– Art. 12: Principio di non discriminazione in base alla nazionalità;

– Art. 18: Cittadinanza dell’Unione (libertà di circolare e soggiornare nel territorio delgi SM);

• Libertà fondamentali:

– Art. 23: libera circolazione delle merci

– Art. 39: libera circolazione dei lavoratori

– Art. 43: libertà di stabilimento

– Art. 49: libera prestazione di servizi– Art. 56: libera circolazione dei capitali e dei pagamenti

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Principi generali e libertà fondamentalidel Trattato CE

• La Corte di Giustizia europea, investita dagli organi giurisdizionali nazionali di una serie di problematiche interpretative, è intervenuta laddove gli Stati membri rischiavano di compromettere le libertà fondamentali.

• Ha contribuito a sviluppare un’interpretazione dinamica delle disposizioni del Trattato CE.

• Numerose decisioni della Corte hanno prodotto effetti importanti sulle legislazioni fiscali degli Stati membri, comportando l’obbligo di adeguamento interno.

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Principi generali e libertà fondamentalidel Trattato CE

• Art. 23. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI –

“La Comunità è fondata sopra una unione doganale che (…) importa il divieto, fra gli SM, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente”.

- C-140/05 Caso Valesko

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Principi generali e libertà fondamentalidel Trattato CE

• Art. 39. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI –

“ implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri”

- C-279/93 Caso Schumacker

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Principi generali e libertà fondamentalidel Trattato CE

• Art. 43. - LIBERTA’ DI STABILIMENTO -

“ Le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate”.

- C-270/83 Caso “Avoir Fiscal” - C-107/94 Caso Asscher- C-307/97 Caso Saint-Gobain- C-9/02 De Lasteyrie

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Principi generali e libertà fondamentalidel Trattato CE

• Art. 49. - LIBERA PRESTAZIONI DI SERVIZI -

“Le restrizioni alla libera prestazioni dei servizi … sono soppresse … nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione”

- C-204/90 Caso Bachmann

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Principi generali e libertà fondamentalidel Trattato CE

• Art. 56. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E DEI PAGAMENTI -

“Sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali (e sui pagamenti) tra SM, nonché tra SM e paesi terzi”

- C-35/98 Caso Verkooijen

- C-319/02 Caso Manninen

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C-279/93 Caso SchumackerLibera circolazione dei lavoratori dipendenti

(Art. 39 TCE)

L’articolo 39 va interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro che tassi un lavoratore cittadino residente di un altro Stato membro, e che svolge un’attività lavorativa subordinata nel territorio del primo Stato membro, in misura maggiore rispetto ad un lavoratore dipendente nel primo Stato e che ivi svolge la stessa attività, quando il cittadino del secondo Stato trae il proprio reddito totalmente o quasi esclusivamente dall’attività svolta nel primo Stato.

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C-107/94 Caso AsscherLibertà di stabilimento per i lavoratori

autonomi (Art. 43 TCE)

L’articolo 43 deve essere interpretato nel senso che non permette a uno Stato membro di applicare a un cittadino di uno Stato membro, il quale esercita un’attività autonoma nel suo territorio e contemporaneamente un’altra attività autonoma in un altro Stato membro (dove risiede), un’aliquota d’imposta sul reddito superiore a quella che si applica ai residenti che esercitano la stessa attività, qualora tra questi contribuenti e quelli residenti non vi sia alcuna differenza obiettiva di situazione che possa giustificare tale disparità di trattamento.

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C-270/83 Caso “Avoir Fiscal” Libertà di stabilimento per le società

(Art. 43 TCE)

La normativa tributaria di uno Stato membro, qualora ponga sullo stesso piano, ai fini dell’imposta sul reddito imponibile, le imprese aventi la sede sociale nel suo territorio nazionale e le stabili organizzazioni situate nello stesso territorio di società estere non può trattarle in modo diverso, ai fini della stessa imposta, per quanto riguarda un’agevolazione ad essa relativa, come il credito fiscale.

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C-204/90 Caso Bachmann Libera prestazione di servizi

(Art. 49 TCE)

L’articolo 49 del Trattato CE vieta che la normativa di uno Stato membro subordini la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi assicurativi alla condizione che tali contributi siano stati versati nello Stato, tuttavia la predetta condizione può essere giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale da applicare.

Primo caso in cui la Corte ha giustificato un comportamentoPrimo caso in cui la Corte ha giustificato un comportamentodiscriminatorio sulla base della “coerenza del sistema fiscale”discriminatorio sulla base della “coerenza del sistema fiscale”Primo caso in cui la Corte ha giustificato un comportamentoPrimo caso in cui la Corte ha giustificato un comportamentodiscriminatorio sulla base della “coerenza del sistema fiscale”discriminatorio sulla base della “coerenza del sistema fiscale”

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C-319/02 Caso Manninen Libera circolazione dei capitali

(Art. 56 TCE)

La previsione di un credito d’imposta solo per i dividendi nazionali e non per quelli di società di altri Paesi UE costituisce un ostacolo alla libertà di circolazione dei capitali.

I giudici hanno affermato che la normativa finlandese in materia produce un effetto restrittivo nei riguardi delle società stabilite in altri Stati membri in quanto costituisce, nei loro confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali in Finlandia.

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