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Diritto Tributario
Obbligazione tributaria
BIBLIOGRAFIA:
F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario. Vol. 1: Parte generale”, Roma, Utet, 2012;
G. Marongiu e A. Marcheselli, “Lezioni di diritto tributario”, Torino, Giappichelli
Editore, 2013;
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Obbligazione tributaria
L'obbligazione tributaria
è introdotta da una norma impositrice di diritto tributario sostanziale.
L'applicazione del tributo, poi, è disciplinata con norme procedurali di diritto tributario
formale.
ha una disciplina propria nel diritto tributario
MA
in caso di lacune tecniche la disciplina del diritto tributario può essere integrata per analogia con le norme del codice civile.
MA SI RAVVISA
L'analogia può essere applicata solo alle norme procedurali, e non a quelle impositrici.
è indisponibile
L'amministrazione finanziaria non può disporre come vuole dei crediti tributari e del
potere impositivo.
Pertanto, ad esempio, è nulla la clausola contrattuale con la quale il Comune rinuncia
all'applicazione di un tributo
è una obbligazione di diritto pubblico
Pertanto non trae origine da un contratto ma da una legge o da un provvedimento dello
Stato.
è una obbligazione legale
pertanto tutta la disciplina dell'obbligazione è stabilita dalla legge.
A DIFFERENZA DELLE OBBLIGAZIONI DI DIRITTO PRIVATO
nulla della disciplina dell'obbligazione tributaria può essere determinato dalla
volontà delle parti
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Elementi dell’obbligazione tributaria
L’obbligazione tributaria si compone di tre elementi essenziali:
a) il presupposto impositivo;
b) la base imponibile;
c) i soggetti passivi d’imposta.
a) Il presupposto impositivo
Per presupposto impositivo (o più semplicemente presupposto d’imposta) si
intende il fatto, o il complesso di fatti, al verificarsi dei quali si rende dovuto il
tributo, ovvero sorge l’obbligazione tributaria.
Ad esempio, nell’IRPEF il presupposto d’imposta è il possesso di un reddito.
Così, ad esempio, si può affermare che l'oggetto dell'IRPEF è il reddito, mentre
il suo presupposto è quell'insieme di fatti descritti nelle singole norme del TUIR,
come la percezione di un interesse.
Allo stesso modo, l’oggetto dell’imposta di registro e dell’imposta sulle
successioni è il patrimonio, il presupposto è il trasferimento di un bene.
occorre tenere ben distinto
il presupposto d'imposta
il fatto al verificarsi dei quale si rende dovuto il tributo
l'oggetto dell'imposta
il tipo di ricchezza colpita dal tributo
Ad esempio il reddito, il patrimonio, il consumo ecc.
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Ed ancora, nel caso dell’IVA l’oggetto è il consumo di ricchezza, mentre il
presupposto è la cessione di beni e/o servizi a titolo oneroso.
Tale distinzione non è così marcata in dottrina, tant’è che spesso i due termini
vengono usati come sinonimi
Tassonomia dei tributi sulla base del presupposto
Ad esempio, l’IRPEF è una imposta diretta personale, in quanto prevede
deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta per fatti legati alla situazione personale
del contribuente, come il sostenimento di spese mediche sostenute nel periodo
d’imposta, o l’aver acceso un mutuo per l’acquisto di una abitazione.
Sulla base del presupposto è possibile distinguere i tributi in:
imposte dirette
colpiscono una manifestazione diretta di capacità contributiva, come il
reddito o il patrimonio
imposte indirette
colpiscono una manifestazione indiretta di capacità contributiva,
come il consumo, il trasferimento di un patrimonio e il compimento di un
affare
le imposte dirette possono essere altresì distinte in:
personali
nel calcolo dell'imposta assume rilievo qualche elemento che attiene
alla persona del soggetto passivo
reali
nel calcolo dell'imposta non assume rilievo qualche elemento che attiene
alla persona del soggetto passivo
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ESEMPIO: Sono imposte istantanee l’imposta di registro che colpisce gli atti
giuridici, o l’imposta sulle successioni che colpisce l’asse ereditario al momento della
morte del de cuius. Diversamente, sono imposte periodiche l’IRPEF e l’IRES per le
quali, nel calcolo dell’imposta dovuta, vengono considerati tutti i fatti descritti nel
TUIR (come la percezione di un interesse) verificatesi nell’anno solare1.
Con specifico riguardo alle imposte periodiche, due sono gli aspetti che
meritano attenzione:
a. i fatti che assumono rilievo in più periodi d’imposta;
b. l’efficacia della modifica della disciplina.
1 Art. 7 del TUIR
Sempre sulla base del presupposto è possibile distinguere i tributi in:
imposte istantanee
hanno come presupposto fatti istantanei.
In particolare, per ogni singolo avvenimento, che ne forma il
presupposto sorge una distinta ed unica obbligazione tributaria,
cosicché la ripetizione del medesimo fatto dà origine ad una nuova
obbligazione.
imposte periodiche
hanno come presupposto un insieme di fatti che si verificano in
un certo arco temporale, detto periodo d'imposta.
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Con riguardo al punto sub a, occorre considerare che nel calcolo dell’imposta
di un certo periodo possono assumere rilievo anche fatti avvenuti in altri periodi
d’imposta se questi sono fatti ad efficacia pluriennale (in tema di reddito d’impresa,
si pensi ai beni ammortizzabili) o fatti connessi con il periodo d’imposta in questione
(in tema di reddito d’impresa, si pensi alle rimanenze finali di un periodo che sono
anche le rimanenze iniziali di quello successivo).
Con riguardo al punto sub b, considerato che le norme tributarie, di regola,
entrano in vigore e divengono efficaci a partire dal quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, allora nel caso delle imposte periodiche potrebbe esservi un
cambio della disciplina tributaria proprio nel corso del periodo d’imposta, e ciò
potrebbe causare problemi e difficoltà nel calcolo del tributo.
Per evitare problemi nell’applicazione della nuova disciplina, lo statuto dei
diritti del contribuente stabilisce che le modifiche della disciplina delle imposte
periodiche “si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono2”.
2 Art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente
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Le fattispecie impositrici
Focalizzando l’attenzione sui fatti al verificarsi dei quali sorge l’obbligazione
tributaria, assumo rilievo i seguenti istituti:
1. le fattispecie sostitutive;
2. le fattispecie equiparate (assimilate) e supplementari;
3. la sovrapposizione di fattispecie;
4. fattispecie alternative;
5. fattispecie condizionali.
1. Fattispecie sostitutive
In linea generale, per presupposto impositivo (o più semplicemente
presupposto d’imposta) si intende il fatto, o il complesso di fatti, al verificarsi dei
quali si rende dovuto il tributo.
In realtà, il Legislatore può stabilire, con una norma derogatoria, che taluni
fatti siano sottratti all’applicazione di una imposta, ad essa applicabile, e siano
assoggettati ad un altro speciale regime.
Il regime che sarebbe applicabile in assenza della norma derogatoria è detto
“regime generale”, mentre quello che viene applicato in forza della norma
derogatoria è detto “regime speciale” o “regime fiscale sostitutivo”. Ed infatti, in tali
casi si parla anche di “fattispecie sostitutive” per intendere quelle fattispecie che, in
forza di una norma derogatoria, sono soggette al regime fiscale sostitutivo e non al
regime generale. Allo stesso modo, l’imposta applicata alle fattispecie sostitutive è
detta “imposta sostitutiva”.
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ESEMPIO: gli istituti di credito che erogano finanziamenti a medio lungo
termine, ovvero che erogano finanziamenti di qualunque durata in determinati
settori (come l’artigianato) o per talune categorie di imprese (cooperative), in luogo
delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali che sarebbero dovute in base
alla disciplina generale (regime generale), sono soggette ad un’unica imposta
sostitutiva la cui aliquota si applica all’ammontare dei finanziamenti erogati.
Un istituto da non confondere con la fattispecie sostitutiva è quello della
ritenuta a titolo d’imposta.
Nel caso della ritenuta a titolo d’imposta (d’acconto) il soggetto debitore di
una somma, che per il soggetto che la percepisce costituirebbe un reddito tassabile,
è tenuto a decurtare la somma erogata al creditore di una porzione pari, in tutto o in
parte (ritenuta a titolo d’acconto), all’imposta dovuta al creditore, e versarla
direttamente all’Amministrazione finanziaria.
ESEMPIO: il tributo dovuto sugli interessi maturati da un correntista. La Banca,
in qualità di sostituto d’imposta, tratterrà l’imposta dovuta dal correntista per
versala in seguito all’AF. Pertanto, il correntista non dovrà dichiarare tali redditi di
capitale (gli interessi) nel proprio modello 730, in quanto sugli stessi già vi è stata
una ritenuta a titolo d’imposta da parte della Banca.
Quale è la differenza tra la ritenuta a titolo d’imposta e le fattispecie
sostitutive?
In entrambi i casi si impedisce l’applicazione del regime generale, ma la
ritenuta non comporta l’applicazione di una imposta diversa, bensì un diverso modo
di applicare il medesimo tributo. Diversamente, nella fattispecie sostitutiva viene
applicato ad una fattispecie un tributo diverso da quello che sarebbe applicato con
la disciplina generale.
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Ne consegue che laddove una legge stabilisca una modifica del regime
generale (ad esempio una esenzione) questa varrebbe anche per la ritenuta a titolo
d’imposta ma non per la fattispecie sostitutiva che, in quanto tale, non è
regolamentata dal regime generale, ma da quello sostitutivo.
2. Fattispecie equiparate e supplementari
Per presupposto impositivo (o più semplicemente presupposto d’imposta) si
intende il fatto, o il complesso di fatti, al verificarsi dei quali si rende dovuto il
tributo.
In realtà, il Legislatore può stabilire che una certo tributo si applichi, oltre ai
fatti indicati dalla norma tributaria impositrice, anche ad altre fattispecie. A seconda
dello scopo perseguito mediante tale ampliamento dell’ambito di applicazione del
tributo si avranno due tipi di fattispecie:
a. fattispecie equiparate (o assimilate), se l’obiettivo perseguito dal
Legislatore è far si che certi fatti economici non sfuggano alla tassazione;
b. fattispecie supplementari, se l’obiettivo perseguito dal Legislatore è
ostacolare l’elusione di un tributo.
ESEMPIO DI FATTISPECIE EQUIPARATE: la fattispecie tipica dell’imposta di
registro è un atto redatto per iscritto. E se l’atto non è redatto per iscritto? In tal
caso non vi sarebbe alcuna imposizione? Per evitare tale possibilità è stabilito che
determinati contratti verbali sono soggetti ad imposta mediante registrazione della
denuncia del contratto.
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ALTRO ESEMPIO: vi sono dei casi in cui sono sottoposti a imposta sul reddito
proventi che non corrispondono alla nozione tipica di reddito, come “i proventi
conseguiti in sostituzione dei redditi3”.
ESEMPIO FATTISPECIE SUPPLEMENTARI: si ipotizzi che un soggetto conferisca
ad un altro soggetto un mandato irrevocabile con dispensa dall’obbligo di
rendiconto per vendere un immobile. Se l’immobile viene acquistato dallo stesso
mandatario, sulla vendita immobiliare dovrebbe essere pagata l’imposta di registro
sul mandato, e non la maggiore imposta di registro prevista per la vendita
immobiliare. Per evitare che venga utilizzato un mandato a vendere per dissimulare
una vendita al mandatario, il Legislatore ha previsto che nell’ipotesi descritta non
venga applicata l’imposta normalmente prevista per il mandato, ma (la maggiore)
imposta prevista per l’atto per il quale è stato conferito il mandato.
3. Sovrapposizione di fattispecie
Vi è sovrapposizione di fattispecie quando la fattispecie imponibile di un
tributo (imposta madre), viene usata come fattispecie di un’altra imposta (detta
imposta figlia).
L’imposta figlia è denominata:
- sovrimposta se ha come base imponibile la base imponibile dell’imposta
madre;
- addizionale, se ha come base imponibile l’imposta madre.
ESEMPIO SOVRIMPOSTA: la Socof (sovrimposta comunale sui fabbricati),
stabilita nel 1983, sui redditi fondiari dei fabbricati.
3 Art. 6 del TUIR
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ATTENZIONE: LE ADDIZIONALI IRPEF IN REALTÀ SONO DELLE SOVRIMPOSTE.
Ed infatti, le addizionali comunali, provinciali e regionali dell’IRPEF, sono
determinate applicando l’aliquota alla stessa base imponibile dell’IRPEF.
4. Fattispecie alternative
In taluni casi una determinata fattispecie diviene ad essere presupposto di
due diversi tributi. In tali circostanze il Legislatore, al fine di ridurre il carico fiscale
che grava sulla medesima fattispecie, può prevedere che uno dei due tributi non
venga applicato, ovvero che uno dei due tributo venga applicato in misura ridotta. In
tali casi si parla di fattispecie alternative.
Si osserva che anche in tal caso vi è una sovrapposizione di fattispecie ma,
diversamente dal caso precedente, qui la sovrapposizione è un effetto collaterale
non ricercato dal Legislatore, tant’è che lo stesso mira ad evitarlo o limitarlo. Nel
caso precedente, invece, la doppia imposizione è un elemento ricercato dal
Legislatore.
ESEMPIO FATTISPECIE ALTERNATIVA: Gli atti scritti, normalmente soggetti ad
imposta di registro in misura proporzionale, sono tassati con imposta (in misura)
fissa quando hanno ad oggetto cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad
IVA. Così, se la vendita di un immobile è soggetta ad IVA, l’atto di vendita deve
essere registrato, ma l’imposta di registro si applica in misura fissa.
5. Fattispecie condizionali
L’efficacia della fattispecie imponibile può essere sottoposta a condizione:
a. sospensiva, in tal caso l’avveramento della condizione comporta il sorgere
dell’obbligazione;
b. risolutiva, in tal caso l’avveramento della condizione determina l’estinzione
del debito d’imposta.
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ESEMPIO: la registrazione a debito. In alcuni procedimenti, la registrazione di
atti comporta il sorgere di un tributo (ad esempio negli atti delle procedure
fallimentari) il cui pagamento, però, è postergato alla conclusione del procedimento;
chiuso il procedimento, il tributo potrà essere riscosso nei confronti del soggetto
obbligato, e precisamente la parte soccombente in giudizio.
Anche le agevolazioni fiscali possono essere sottoposte a condizione:
a. sospensiva, in tal caso l’avveramento della condizione determina il sorgere
dell’agevolazione. In tal caso vi è, finquando non si verifica la condizione
non è noto se il soggetto avrà diritto all’agevolazione. Pertanto, vi è una
situazione di pendenza, che può essere gestita in due diversi modi:
a. durante la pendenza il soggetto non gode di alcuna agevolazione. Se
poi la condizione si verificherà il contribuente cesserà di essere
soggetto ad imposta. Può essere prevista o non prevista l’efficacia
retroattiva della condizione, con conseguente diritto al rimborso dei
tributi già pagati;
b. durante la pendenza il soggetto gode già dell’agevolazione, pur non
essendosi verificata ancora la condizione. In tal caso se la condizione
non si verificherà cesserà di operare il regime di favore e sarà dovuto
il tributo.
b. risolutiva, per cui il verificarsi della condizione comporta la cessazione del
regime di favore.
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Le norme di favore
Per quanto visto in precedenza, nella disciplina di un tributo vi sono, da un
lato, gli enunciati legislativi che definiscono la fattispecie tipica (il presupposto) e,
dall’altro, vi sono (o possono esservi) disposizioni che ne ampliano o restringono
l’area di applicabilità. In tal modo vengono a configurarsi delle fattispecie
sostitutive, equiparate, supplementari, alternative e condizionali.
Gli strumenti tecnici attraverso i quali vengono create queste nuove
fattispecie sono tre:
a. le agevolazioni;
b. le esenzioni;
c. le esclusioni.
a. agevolazioni o aiuti fiscali
Le agevolazioni sono norme che, in deroga a quanto previsto dalla disciplina
ordinaria, riducono il peso dell’imposta. Le agevolazioni possono assumere la forma
di:
- esenzioni;
- deduzioni dalla base imponibile;
- detrazioni d’imposta;
- riduzione delle aliquote;
- regimi di differimento o sospensione dell’imposta;
- regimi sostitutivi;
- crediti d’imposta.
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b. Le esenzioni
Le esenzioni sono quelle norme tributarie che stabiliscono che una
determinata fattispecie, di regola incisa da un tributo, non sia invece colpita dal
suddetto tributo.
Si osserva che ciò non implica automaticamente che la fattispecie non sia
soggetta ad imposizione, ovvero che sia soggetta ad una imposizione inferiore. In
seguito all’introduzione dell’esenzione può accadere che:
- la fattispecie non sia soggetta ad alcuna agevolazione;
- la fattispecie non sia soggetta al tributo per il quale è stata introdotta
l’esenzione, ma sia soggetta ad altro tributo, magari più gravoso.
è possibile distinguere le esenzioni in:
temporanee
Ad esempio le esenzioni concesse alle nuove imprese per un periodo di 10
anni
permanenti
altra distinzione è quella tra esenzioni:
soggettive
Ad esempio l'esenzione dalla vecchia ICI per gli immobili posseduti dallo
Stato
oggettive
Ad esempio l'esenzione dalla vecchia ICI di tutti i fabbricati classificati nelle
categorie catastali da E1 a E9
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Infine, si rileva che l’esenzione comporta l’esonero dell’obbligazione
d’imposta, ma non da altri adempimenti: ad esempio, le esenzioni sull’IVA
esonerano il soggetto passivo dal pagamento dell’imposta, ma non da altri
adempimenti. Ed infatti, anche le operazioni esenti devono essere fatturate e
contabilizzate.
c. Le esclusioni
L’esclusione è una norma che precisa il presupposto riducendone il confine di
applicazione.
ESEMPIO: a fronte di una norma che prevede la imponibilità dei corrispettivi
dei contratti di vendita, costituisce esclusione quella che prevede la non imponibilità
dei corrispettivi per contratti di leasing.
Quale è la differenza tra esenzione e esclusione?
Le esclusioni costituiscono una deroga alla disciplina generale, mentre le
esclusioni sono degli enunciati attraverso i quali il Legislatore chiarisce i limiti di
applicabilità del tributo.
La distinzione tra esenzione e esclusione assume rilievo prativo soprattutto
nel calcolo delle imposte sui redditi. Ed infatti, nella disciplina del reddito d’impresa
alcune plusvalenze sono, a certe condizioni, esenti da imposta. Il Legislatore precisa
che le plusvalenze delle partecipazioni non sono tassate “in quanto esenti”, mentre
gli utili da partecipazione (dividendi) non sono tassati “in quanto esclusi”. La
distinzione non è priva di rilievo, perché i costi inerenti i proventi esclusi sono
deducibili, ed all’opposto, i costi inerenti i proventi esenti non sono deducibili. Per
cui:
- i costi connessi alla gestione delle partecipazioni sono pienamente
deducibili in quanto afferenti a proventi esclusi dalla base imponibile;
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- i costi connessi alla cessione della partecipazione non sono deducibili in
quanto relativi a proventi esenti.